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Consiglio Superiore della Magistratura Nona Commissione – Tirocinio e formazione professionale - Incontro di studio relativo al tirocinio ordinario in materia ordinamentale riservato agli uditori giudiziari nominati con D.M. 19.10.2004. Roma 3-5 ottobre 2005. GLI STRUMENTI DI EFFICIENZA DEL SISTEMA GIUDIZIARIO, I NODI CRITICI E L'INCIDENZA DELLA CAPACITÀ ORGANIZZATIVA DEL GIUDICEdi Mariano Sciacca Gli strumenti di efficienza del sistema giudiziario, i nodi critici e l'incidenza della capacità organizzativa del giudice ovvero il diritto non può esistere, se non c’è un giusperito che lo migliori di giorno in giorno” ( Pomponio, II secolo d.C.) 1 . 1 Citazione d i R. Caponi, intervento all’inaugurazione dell’Osservatorio di Firenze, 18.5.2003, pubblicato in “Processo e organizzazione: le riforme possibili per la giustizia civile”, a cura di G. Gilardi, 2004, cit.. p. 316.

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Consiglio Superiore della Magistratura Nona Commissione – Tirocinio e formazione professionale -

Incontro di studio relativo al tirocinio ordinario in materia ordinamentale riservato agli uditori giudiziari nominati con D.M. 19.10.2004. Roma 3-5 ottobre 2005.

“GLI STRUMENTI DI EFFICIENZA DEL SISTEMA GIUDIZIARIO, I NODI CRITICI

E L'INCIDENZA DELLA CAPACITÀ ORGANIZZATIVA DEL GIUDICE” di Mariano Sciacca

Gli strumenti di efficienza del sistema giudiziario,

i nodi critici

e

l'incidenza della capacità organizzativa del giudice

ovvero “il diritto non può esistere, se non c’è un giusperito che lo migliori di giorno in giorno” (Pomponio, II secolo d.C.)1.

1 Citazione d i R. Caponi, intervento all’inaugurazione dell’Osservatorio di Firenze, 18.5.2003, pubblicato in “Processo e organizzazione: le riforme possibili per la giustizia civile”, a cura di G. Gilardi, 2004, cit.. p. 316.

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INDICE Augurio. Essere poliglotti. 1) La Commissione europea per l’efficienza della giustizia e il Rapporto

“Sistemi giudiziari 2002”. 2) La crisi della giurisdizione civile e la conseguente inefficienza del mercato.

Recenti studi economici. 3) L’art. 111 della Costituzione e la qualità del servizio: efficienza,

efficacia, economicità. La costituzionalizzazione del principio di efficienza.

4) La statistica giudiziaria: il sistema di monitoraggio dei flussi giudiziari. 5) Il problema dell’efficienza dei tribunali civili: l’organizzazione.

Ø L’art. 47 quater dell’ordinamento giudiziario. Ø Il rapporto con le cancellerie. Ø L’ufficio per il processo e l’assistenza al giudice civile.

6) Il ruolo organizzativo del giudice civile. Ø Case management tra agenda del giudice e prassi virtuose: la

precondizione per un effettivo management: un ragionevole carico di lavoro. Ø L’art. 175 c.p.c. e i poteri di direzione del processo del giudice. Ø La gestione del ruolo istruttorio civile. Ø L’andamento dei processi e criteri di conduzione delle controversie. Ø I criteri di pianificazione e organizzazione di determinate attività

processuali. I protocolli di udienza. Ø Le esperienze innovative in materia esecutiva e fallimentare; un caso di

scuola: uno schema delle modifiche alla prassi delle vendite immobiliari del Tribunale di Monza.

7) Il nuovo processo civile competitivo: la legge n. 80\05. Cenni. 8) L’informatica per il magistrato: cenni 9) E-governement e pubblica amministrazione: il ruolo dell’informatica nell’organizzazione giudiziaria civile.

Ø Il processo civile telematico. Ø Il p.c.t. e il laboratorio sperimentale di Catania. Ø Il progetto della Carta dei servizi di cancelleria. Ø La consolle del magistrato.

10) Informatizzazione e giurisdizione: qualche considerazione conclusiva. 11) La ricerca giuridica in internet: indirizzario. 12) Il sito internet del Tribunale di Catania: un esempio di comunicazione

istituzionale telematica. Verso un’u.r.p. telematico e virtuale?

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Augurio

Gli auguri si dovrebbero fare alla fine della relazione. Ma consentitemi di iniziare - strumentalmente - con un augurio poco ortodosso e volutamente paradossale: intendo l’augurio per il futuro di non studiare solo diritto, allorquando vi troverete nel pieno esercizio delle vostre funzioni. Il tema dell’efficienza del servizio giustizia peraltro mi impone questo augurio, anzi ci impone di augurarci reciprocamente di sapere sempre essere giudici studiosi scrupolosi del diritto e dei singoli processi e- al contempo - magistrati aperti culturalmente alle analisi e alle proposte che ci provengono dalle altre scienze. La professionalità del magistrato si gioca, infatti, non solo sulla sua solerzia, capacità tecnica e sensibilità giuridica, ma anche vive della volontà e della sua capacità di organizzare il proprio lavoro, di esercitare la propria funzione in modo rispondente ai principi di efficienza del servizio giustizia e di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost., art. 6 Conv. Europea Diritti Uomo). La delibera del 9 luglio 1996 del Consiglio Superiore della Magistratura, a tal proposito, ci ricorda come “soltanto un elevato livello di professionalità conferisce legittimazione all’intervento giudiziario, anche a quello innovativo ed a quello che afferma la difficile cultura della legalità e delle garanzie. Soltanto un elevato livello di cultura della funzione mette il magistrato al riparo dalla tentazione di imboccare la strada delle scorciatoie e della disinvoltura pur di raggiungere un risultato giusto” .

Essere poliglotti Oggi più che mai si deve chiedere agli operatori di giustizia di essere poliglotti2 - ovvero, quanto meno, di sapere e volere ascoltare e ordinare con mitezza3 la babele delle lingue che gravitano sulla giustizia italiana -, di aprirsi così al dialogo con le altre discipline specialistiche e di incamminarsi insieme con esse lungo un percorso che valorizzi tutte le conoscenze - da quelle economiche, a quelle giuridiche, a quelle organizzative a quelle informatiche - rilevanti per garantire la funzionalità, la qualità e l’efficienza del servizio giurisdizione. Il sistema giudiziario è un sistema complesso, per cui occorre essere consapevoli che ancor prima di volere fare, occorre sapere fare, prendendo atto di questa complessità e accettando – secondo una metodologia che privilegia l’approccio complessivo e non parziale (sia esso di tipo aziendalistico, organizzativistico, normativistico o pangiurisdizionale), non ideologico - le interdipendenze: Ø tra le questioni (risorse materiali e immateriali, procedure e legislazione,

impostazione organizzativa, cultura professionale, tecnologia e innovazione), Ø tra gli attori (giudici, avvocati, cancellieri, dirigenti, informatici,

organizzativisti….) Ø tra i livelli (tecnico, manageriale, istituzionale)4.

2 D. Marchesi, “Litiganti, avvocati, magistrati: diritto e economia nel processo civile”, 2003 parla della necessità di essere bilingue, della necessità di adoperare gli strumenti e le metodologie delle discipline giuridiche ed economiche (p.7). 3 Sia consentito richiamare l’elogio della mitezza, come atteggiamento dello spirito aperto al discorso comune che aspira a convincere, più che a vincere: G. Zagrebelski, “Il crucifige e la democrazia”, Einaudi, 1995, p. 120; id., “Il diritto mite”, Einaudi, 1992. 4 S. Zan, “Fascicoli e Tribunali: il processo civile in una prospettiva organizzativa”, 2003, nel richiamare l’esperienza del laboratorio bolognese per la sperimentazione del processo civile telematico (infra), rileva come il merito del gruppo vada individuato nella consapevolezza che solo l’interazione tra i saperi e le culture diverse di tipo giuridico, processuale, informatico e organizzativo può pensare di affrontare il tema

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La Commissione europea per l’efficienza della giustizia e il Rapporto “Sistemi giudiziari europei 2002”.

Di recente la Commissione Europea per l'efficacia della giustizia (Cepej, costituita per “studiare” e quindi migliorare gli standard europei sulla qualità e sull'efficacia dei sistemi giudiziari) ha consegnato ufficialmente al Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 19 gennaio 2005 il primo rapporto sui sistemi giudiziari europei 2002 (che ad oggi governano circa 800 milioni di europei), approvato il 10 dicembre 2004. I dati raccolti si riferiscono all'anno 2002 e sono relativi a ben 40 sui 45 Stati aderenti al Consiglio d'Europa. Procedendo brevemente all’esame di alcune significative tabelle contenute nel rapporto5: - spese per il funzionamento dei tribunali e per il patrocinio a spese dello Stato, per

abitante: la tabella indica nella prima colonna l'insieme delle somme stanziate da ogni Stato per il funzionamento degli uffici giudiziari in rapporto al numero degli abitanti e, nella seconda colonna, il totale delle somme versate alle parti o ai loro avvocati per coprire le spese del processo (con esclusione delle spese amministrative). L'Italia si colloca al 9° posto per quanto riguarda le risorse finanziarie assegnate agli uffici giudiziari, mentre è solo al 21° posto, abbondantemente distanziata da gran parte degli Stati dell'area UE, per quanto riguarda le risorse destinate al patrocinio a spese dello Stato;

- numero dei tribunali in rapporto alla popolazione: l'Italia, in linea con la tendenza verso una riduzione delle sedi giudiziarie per ottenere una migliore razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse – e salvo il problema della revisione delle attuali circoscrizioni giudiziarie secondo una logica di economia di scala -, si colloca all'11° posto, dimostrando di avere un buon rapporto tra il numero degli uffici giudiziari di prima istanza (tribunali, tribunali per i minorenni e giudici di pace) e il numero complessivo degli abitanti. Nella maggior parte dei Paesi il numero dei tribunali di prima istanza per milione di abitanti si colloca tra i 10 e i 25; il numero medio di abitanti serviti da un tribunale di diritto comune di prima istanza varia tra i 18.600 della Spagna e gli 842.000 dell'Olanda;

- rapporto numero di giudici professionali in rapporto alla popolazione: il rapporto tra giudici professionali (con esclusione dei pubblici ministeri) per numero di abitanti, l'Italia si colloca al 27° posto (11,72 giudici professionali per 100.000 abitanti), mentre è al 17° posto se si guarda lo stesso rapporto riferito al personale amministrativo (56,21 cancellieri ogni 100.000 abitanti); la stessa posizione si ha con riferimento al numero dei giudici non professionali ogni 100.000 abitanti (9,94);

- rapporto tra giudici togati e personale amministrativo: l'Italia in questo contesto si colloca in ottima posizione (9° posto), con 4,8 amministrativi per ogni giudice, laddove in Francia, ad esempio, tale numero si riduce a 2,6 e in Germania a 2,9; solo la Spagna, tra gli Stati europei più vicini al nostro sistema giudiziario, ha un numero di amministrativi per giudice togato nettamente superiore (9,1).

In conclusione, pur se i dati di spesa per la giustizia e di popolazione togata non riflettono del tutto fedelmente le effettive dimensioni dell’offerta di giustizia in dipendenza delle differenze istituzionali nell’organizzazione della giustizia6 e della presenza della

del cambiamento della giustizia civile con qualche speranza di successo, laddove è storicamente evidente che interventi parziali e <monodisciplinari> hanno sistematicamente fallito, p. 10\11. 5 Pubblicato con nota di G. Guarda da WW.DirittoeGiustizia.it.. 6 D. Marchesi, “L’offerta di giustizia in Europa e l’offerta di giustizia in Italia”, in www.lavoce.info, ove l’autrice rileva che per esempio, in Inghilterra la spesa per gli uffici giudiziari appare molto più bassa che negli altri paesi, ma inferiore a un terzo di quella tedesca, e meno di metà di quella italiana . Va tuttavia tenuto presente che in questo paese la gran parte del processo non si svolge nel foro, ma presso gli studi degli

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magistratura onoraria - in special modo dei giudici di pace -, è utile e significativo rilevare come nel confronto internazionale, l’Italia risulta disporre di un numero di magistrati e di un impiego di risorse finanziarie non inferiore, e talvolta superiore, a paesi che pure mostrano performance giudiziarie migliori, sì da doversi interrogare su dove allora sorga il problema7.

La crisi della giurisdizione civile

e la conseguente inefficienza del mercato. Recenti studi economici.

Non pare dubbio che un efficiente funzionamento del sistema giudiziario, in cui s’incontrano una domanda formulata dai cittadini ed un’offerta assicurata dalle istituzioni giudiziarie, rappresenta una delle condizioni indispensabili per promuovere e garantire il buon funzionamento complessivo di un sistema economico e sociale8.

avvocati. I costi del sistema giudiziario – continua l’autrice - sono quindi in gran parte direttamente sostenuti dagli utenti; di qui il grande rilievo che in tale sistema hanno i sussidi pubblici per l’assistenza legale, i quali hanno una dimensione enormemente superiore a quella che si rileva negli altri paesi e sono addirittura superiori al doppio della spesa pubblica sostenuta in Inghilterra per gli uffici giudiziari (53,8 euro per abitante contro i 16,89 euro per abitante di spesa per gli uffici giudiziari), mentre in Italia essi impegnano risorse del tutto marginali (0,78 euro per abitante). In quest’ottica, dunque, il Regno Unito spende più dell’Italia. Diverso ancora è il caso della Germania, uno dei paesi con i tempi di giustizia più brevi. In Germania la spesa per gli uffici giudiziari è piuttosto alta, però, due terzi delle spese sono recuperati attraverso le tasse che vengono imposte alle parti per il ricorso in giudizio.

7D. Marchesi, “L’offerta di giustizia in Europa …”, cit.,: “Ma allora il problema dov’è? Che cosa impedisce che a fronte di questo impegno di risorse il sistema giudiziario italiano risulta tanto più congestionato e lento di quello degli altri paesi. Analizzando a fondo i dati Istat e Ministero della giustizia emerge qualche strozzatura territoriale nell’allocazione dei magistrati tra le varie geografiche. Ma, soprattutto, risulta che la produttività dei giudici è più bassa di quella potenziale in conseguenza delle dimensioni troppo ridotte dei tribunali che impediscono la specializzazione nell’attività dei magistrati. Le dimensioni piccole dei tribunali italiani risultano confermate anche dal confronto internazionale: vi operano – in media – 6 magistrati contro, ad esempio, i 19 della Germania, i 14 della Svezia e, addirittura, i 65 dell’Olanda. La riforma che ha introdotto il giudice unico di primo grado ha determinato – attraverso la fusione di preture e tribunali – un aumento della scala media degli uffici giudiziari ma non tale da essere risolutiva: gli uffici sottodimensionati erano prima della riforma, nel 1996, circa l’88%, ora sono il 72% del totale. Comunque una percentuale altissima. Per questo è particolarmente urgente una riforma della geografia giudiziaria che accorpi molte delle sedi di tribunale attualmente sparse sul territorio. L’ eccessivo numero di sedi trova conferma anche dal confronto internazionale: in Italia gli abitanti serviti da una corte di prima istanza sono mediamente 55.000, la metà che in Francia, in Germania e nel Regno Unito. Tuttavia le disfunzioni legate alla dimensione degli uffici giudiziari e alla specializzazione nell’attività dei giudici, seppur rilevanti, non sono, però, sufficienti a spiegare il dissesto della giustizia civile italiana. Le cause della lentezza della giustizia civile italiana non sono infatti da ricercarsi nell’inadeguatezza dell’offerta, quanto piuttosto nella complicazione del processo e negli incentivi che la normativa produce su litiganti e avvocati ad abusare del ricorso al giudice e delle garanzie interne al processo, con il risultato di amplificare patologicamente la domanda di giustizia e di allungare a dismisura i processi. Non a caso nel confronto internazionale risultiamo campioni di litigiosità con un volume di domanda di giustizia pari al doppio, o poco meno, di quello della Germania, della Francia, dell’Austria, dell’Olanda e della Danimarca”.

8 La normativa italiana, a partire dalla legge 241/90, ha recepito una nuova ottica, più rispettosa del cittadino utente, e, pertanto, le Amministrazioni pubbliche, con passo più o meno veloce, si vanno adeguando per cercare di rispondere ad una domanda di servizi sempre più accurati, completi, "accessoriati" e, soprattutto, rilasciati secondo nuovi stili comportamentali e parametri di qualità predefiniti: massima facilitazione all'accesso per gli utenti; competenza tecnica espressa su tutti i piani implicati dalla erogazione del servizio (amministrativo, giuridico, tecnologico, della "cultura specifica" del servizio atteso, etc.); chiarezza nella "fornitura" (linguaggio utilizzato, corredo di informazioni, "istruzioni per l'uso", etc.); correttezza (sul piano

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Si è efficacemente rilevato che “Più che il diritto farà l’economia. Il tempo del processo è tempo differito; in Italia, talvolta illimitato. Quello dell’economia globalizzata è un tempo reale, è il tempo della simultaneità. Il mercato pretende un giudice diverso o minaccia di fare senza giudici”9. L’esistenza di una relazione diretta tra inefficienza della giustizia e inefficienza del mercato è significativamente resa evidente dalla circostanza che la Banca Mondiale negli ultimi anni ha approvato progetti, per 430 milioni di dollari, per il miglioramento dei sistemi giudiziari nei Paesi sottosviluppati o in via di sviluppo che si aprono all’economia di mercato10. L’Istituto di studi e analisi economica – I.s.a.e.11 – rileva come i Paesi in cui più bassi sono i costi di accesso al servizio e i tempi di risoluzione delle controversie sono anche quelli con un più alto grado di concorrenza del mercato, così come la letteratura in materia ha dimostrato, analizzando il mercato del credito, che la lunghezza dei procedimenti induce processi di razionamento o di distorsione dei tassi d’interesse (aumenti artificiosi del tasso passivo)12. Proprio con riguardo al “caso italiano”, sono stati in questi ultimi tempi svolti diversi studi di analisi economica dei processi di allocazione e di risoluzione delle controversie e le cause che determinano ovvero comunque influiscono sui comportamenti degli agenti nella scelta di ricorrere al giudice ordinario; ciò al dichiarato scopo di individuare e pesare i singoli fattori (come la durata dei procedimenti, il costo degli avvocati, le condizioni macroeconomiche, ecc.) e valutare l’incidenza di queste variabili sulla dinamica del flusso dei procedimenti giudiziari.

etico/amministrativo: rispetto dei principi di legalità, trasparenza e parità di trattamento, dell'ordine di evasione delle richieste, etc.); precisione (erogazione del servizio richiesto e non di altro diverso, se "minore"); tempestività (rispetto dei termini eventualmente previsti, ma anche obbligo di anticiparli, ove sia possibile); personalizzazione del servizio (tentativo di adeguare il "prodotto" alle particolari esigenze dell'utente - ovviamente, fino al limite della conciliabilità con la correttezza -); cortesia in tutte le fasi di erogazione (accoglienza, ascolto della richiesta, "consegna" del "prodotto" e delle istruzioni, risposta a domande di chiarimento successive, accettazione dei reclami, rimozione degli eventuali difetti, etc.); sicurezza degli impianti utilizzati e, soprattutto, dei dati che devono essere trattati nella erogazione di un servizio: così D. Intravaia, “Appunti per la costruzione di un modello di Total Quality Management (T.Q.M.) per i servizi giudiziari” in www.dirigentigiustizia.it.

9 Così, richiamando l’aumento delle competenze delle Autority, icasticamente, C.M. Verardi, “Articolo 111 della Costituzione e tempi del processo civile”, p. 113, in “Il nuovo articolo 111 della Costituzione e il giusto processo civile”, a cura di M.G. Civinini e C.M. Verardi, 2000, nonchè vedasi “Economia della giustizia: domanda, offerta, organizzazione delle cause civili”, a cura di C. Mirabelli, L.Paganetto, G. Tria, Giugno 2005. 10 M. Bianco, T. Jappelli e M. Pagano, “Tribunali e banche: effetti del funzionamento della giustizia sul mercato creditizio”; Napoli 11.5.2001; workshop finanziato dal M.U.R.S.T. sull’efficienza dei tribunali e costo del credito: “(…) l’aumento dell’efficienza del sistema giudiziario riduce la scarsità del credito disponibile ed aumenta gli impieghi ed i prestiti complessivi. I tassi di interesse aumentano o diminuiscono in funzione della competitività del settore bancario e degli strumenti coi quali le riforme giudiziali riescono ad aumentare la possibilità per i mutuanti di rientrare dagli impieghi. (…) Abbiamo realizzato un panel delle provincie italiane, incrociando i dati provenienti dai tribunali con quelli del mercato creditizio, ed abbiamo ottenuto che dove i processi sono relativamente più lunghi ed il tasso di processi pendenti relativamente elevato, là il credito è meno facilmente disponibile che altrove. (…) La disponibilità di prestiti ipotecari è direttamente proporzionale agli indicatori dell’efficienza giudiziaria. Quest’ultima è associata ad una crescita del mercato finanziario ed ad una minor scarsità di credito” (citata da L. Massarelli, “Ragionevole durata dell’espropriazione immobiliare e realtà territoriale”, relazione tenuta il 14.12.2001 presso la Formazione Decentrata di Palermo nel seminario di studi “La crisi del processo esecutivo: prassi acceleratorie”). 11 “Giustizia: tempi e interazioni con il sistema economico”, di Marchesi D., Rapporto trimestrale ISAE n.5, Aprile 2001. 12 Generale e Gobbi (1996), Bianco, Jappelli e Pagano (1999), A. Ichino, P. Ichino e Polo (1998).

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Sulla lentezza della macchina della giustizia incidono principalmente tre fattori: Ø il flusso dei nuovi procedimenti, che in questo lavoro definiamo come la domanda

di servizi giudiziari, Ø il flusso dei procedimenti esauriti, che misura il servizio prodotto dal sistema

giudiziario, Ø ed infine il numero dei procedimenti pendenti, ossia uno stock che rappresenta un

indicatore dell’eccesso di domanda rispetto alla capacità produttiva del sistema giudiziario.

Le statistiche elaborate dall’Istat e dal Ministero di Grazia e Giustizia permettono di affermare: Ø che tra il 1995 e il 2003 il numero dei procedimenti civili in senso stretto

sopravvenuti, cioè il flusso annuo dei nuovi procedimenti, è lievemente diminuito passando da oltre 1.570.000 a 1.559.424;

Ø che nello stesso arco temporale si è verificato un sensibile incremento nel numero annuo di procedimenti esauriti passati da poco più di 1.200.000 nel 1995 a 1.561.556 nel 2003;

Ø che il carico delle pendenze, anche grazie alla contrazione della domanda e ad un’offerta più produttiva, si è così ridotto, attestandosi a 3.057.693 nel 2003;

Ø che la durata media dei procedimenti civili in senso stretto, nonostante tali primi soddisfacenti risultati sul funzionamento della “macchina della giustizia” e malgrado un miglioramento registrato a partire dal 2000, si mantiene a livelli talmente elevati da essere stata più volte oggetto della condanna della Corte di Strasburgo13: sono difatti necessari 706 giorni affinché un procedimento civile di primo grado trovi una risoluzione nel nostro paese.

Un primo dato che può desumersi è che l’inefficienza del sistema giudiziario nazionale è tanto più evidente se si considera che nel 2000 occorrevano in Italia in media più di 800 giorni per giungere alla definizione di una controversia per i procedimenti civili di primo grado, mentre in alcuni tra i principali membri dell’UE con sistema legale di civil law14, il tempo di risoluzione era assai inferiore: circa 130 giorni in Germania, per le cause di prima istanza presso i tribunali locali (Amtsgericht), 153 giorni in Francia 15, 275 giorni in Spagna16. Questi pochi dati, pur in presenza di miglioramenti percentuali positivi, denunziano comunque chiaramente come via sia una evidente sproporzione tra il flusso dei

13 Si consideri, ad esempio, che solo nell’aprile del 2001 sono state inflitte 19 condanne allo Stato italiano per violazione dell'art. 6 della convenzione europea dei diritti umani,che sancisce il diritto a un processo equo in tempi ragionevoli. 14 E’ opportuno sottolineare comunque che operare un confronto sui dati di funzionamento tra sistemi di giustizia civile dei paesi europei è questione assai complessa, perché, non solo i sistemi dei diversi paesi differiscono rispetto al riparto giurisdizionale (la giurisdizione "civil" della Spagna non corrisponde, nonostante l'assonanza, a quella civile in Italia), ma ci sono enormi divergenze rispetto alle definizioni statistiche. Ad esempio in Italia la durata dei procedimenti viene calcolata sulla base di una formula matematica (la c.d. formula di magazzino), in altri paesi viene rilevata sulla base di indagini a campione, in altri ancora (Gran Bretagna) non viene rilevata affatto. Inoltre, i metodi impiegati differiscono anche dal punto di vista dei "confini" impiegati: in alcuni casi la durata include la fase delle indagini, in altri si considera inizio del procedimento la data della denuncia. Questo implica che per affermazioni più precise si richiede lo svolgimento di analisi approfondite che consentano di trarre qualche conclusione sulla comparazione dei sistemi dal punto di vista delle performances. 15 I dati per la Francia si riferiscono ai procedimenti pervenuti solo presso il Tribuneaux d’Instance che comunque rappresentano la quota maggiore. 16 Per una complessiva ricostruzione E. Felli – D. A. Londono Bedoya – Nazaria Solferino – Giovanni Tria, “Dispute civili e sistema giudiziario. Un’analisi economica del caso italiano”, Novembre 2004, nonché “Economia della giustizia: domanda, offerta, organizzazione delle cause civili”, a cura di C. Mirabelli, L.Paganetto, G. Tria, Giugno 2005.

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procedimenti in entrata (domanda di giustizia) e quelli dei procedimenti esauriti con o senza sentenza (offerta di giustizia), con ciò evidenziandosi l’inadeguatezza dei servizi giudiziari offerti rispetto alla domanda e alla conseguente eccessiva durata degli stessi onde pervenire alla loro eliminazione. Gli studi di settore hanno opportunamente, distinto allora l’analisi dei profili relativi alla domanda di giustizia da quelli che concernono l’offerta di giustizia.

@@@@@ Limitando brevemente la nostra attenzione alla domanda di giustizia - e quindi al profilo relativo al flusso dei procedimento in entrata - è stato significativamente rilevato come i fattori principali sui quali riflettere e intervenire, onde evitare ovvero limitare un indiscriminato ricorso alla giustizia ordinaria, sono quelli relativi ai costi e\o ai profitti che i singoli agenti (attore e convenuto) ricollegano all’esperimento dell’azione davanti ai Tribunali, sopratutto tenendo conto dell’esistenza di comportamenti opportunistici dei litiganti che danno spesso luogo alla cd. domanda patologica di giustizia17. Senza avere in questa sede la possibilità di approfondire i risultati di queste analisi, va almeno richiamate le conclusioni cui si è giunti: Ø il numero dei procedimenti sopravvenuti reagisce negativamente alla durata media dei

processi, al tasso di interesse di mercato18, al reddito degli avvocati e al ciclo economico,

Ø laddove è positivamente influenzato dal tasso di interesse legale e dal numero degli avvocati operanti nel mercato.

Si tratta di conclusioni le cui premesse, i cui possibili sviluppi e relative soluzioni consegnano - non ai magistrati, ma - al legislatore elementi specifici di riflessione e di intervento19. Occorre di contro interrogarsi sull’altro versante del problema, quello dell’offerta di giustizia, esso con buona evidenza investendo proprio il profilo relativo all’efficienza del servizio giustizia, all’amministrazione della giurisdizione e al corretto, tempestivo, organizzato esercizio dei poteri di direzione del ruolo e del processo.

17 D. Marchesi, “Litiganti, avvocati, magistrati: diritto e economia nel processo civile”, 2003, cit., p. 11\12: l’autrice correttamente individua, a fronte di una domanda di giustizia fisiologica direttamente crescente in funzione della popolazione e del volume delle transazioni, una domanda di giustizia patologica, siccome dettata, non già dall’esigenza di risolvere una questione giuridica incerta, ma da altri tipi di interessi incentivanti e da comportamenti opportunistici dei litiganti o degli avvocati. Segnatamente le variabili-causa dell’effetto domanda patologica di giustizia sono individuate, in via diretta, la stessa lunghezza dei processi e le regole sul tasso di interesse e sulla ripartizione delle spese legali sui contendenti, nonché, in via indiretta, ma rilevante, le regole processuali, e la disciplina che regola le modalità di determinazione dell’onorario degli avvocati. 18 V. per analoghe considerazioni Bruno Capponi, “Una deflazione per la giustizia civile”, in Corriere Giuridico, 1989, 12, p. 1339, ove si richiama anche S. Ciarloni, “La domanda di giustizia”: deflazione e\o risposte differenziate”, Riv. Trim. Dir. Civ., 1988, 752: “la percentuale degli interessi legali fissata dall’art. 1284 c.c.rappresenta un vero volano di piccola e media conflittualità perché la durata del processo non viene mai o quasi mai compensata dall’applicazione dell’art. 1224 c.c.”. 19 Si vedano le conclusioni di Tria e Paganetto, cit. p. 28 ss; più nettamente D. Marchesi, “Litiganti, avvocati, magistrati…”, 2003, cit, p. 9, la quale conclude nel senso che il disequilibrio tra la quantità di giustizia domandata e di giustizia offerta, causa della durata dei processi in Italia, sia conseguenza della inadeguatezza dell’offerta rispetto alla domanda, ulteriormente precisando che, pur nelle rilevanti questioni di quantità ed efficiente organizzazione delle risorse impiegate dallo Stato per sostenere l’offerta di giustizia, il problema della lentezza del processo civile vada ricercata nella sovralimentazione della domanda di giustizia indotta principalmente sui protagonisti, diretti (le parti sostanziali) e indiretti (avvocati e magistrati), della contesa giudiziaria dal sistema normativo.

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L’art. 111 della Costituzione e la qualità del servizio: efficienza, efficacia, economicità.

L’art. 111 Cost. e l’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo costituiscono oggi un ineludibile dato di riferimento tanto per il potere legislativo che per quello esecutivo e giudiziario, correttamente osservandosi20 che il principio di “ragionevole durata (del processo)” è stato elevato a criterio sovraordinato che influenza il sistema - giudiziario nel suo complesso e quello processuale in particolare - a tre diversi livelli: Ø l’intervento legislativo sul processo deve avere come primo paramento

implicito quello della durata del giudizio; Ø l’operatore del diritto, a livello individuale e collettivo, deve ricercare

moduli di organizzazione e distribuzione del lavoro che privilegiano il dato temporale;

Ø il giudice, nell’ambito della flessibilità propria del sistema processuale, deve adottare soluzioni adeguate alle esigenze proprie di ogni singolo procedimento.

La qualità del sistema giudiziario nel suo complesso si misura almeno su tre componenti principali21: Ø l’adeguatezza ad emettere decisioni imparziali e conformi alla prescrizioni

di diritto sostanziale; Ø l’essere poco costoso sia in termini di impegno di risorse per lo Stato che

per il cittadino stesso; Ø l’essere tempestivo. Se la prima componente inerisce principalmente al “grado di giustizia” – quanto meno formale - ascrivibile alla decisione finale e alla conseguente condivisione sociale che caratterizzi e circondi la stessa, le altre due componenti, e massimamente la seconda, investono direttamente il profilo relativo all’efficienza del servizio giustizia, risultando vieppiù evidente che nell’ottica dell’utente finale (il cittadino, gli enti collettivi, le imprese) uno dei parametri maggiormente rilevanti è dato dai tempi medi di risoluzione delle controversie, variabile questa che deve confrontarsi e coordinarsi con l’esigenza di un’ottimale – cioè razionale - utilizzo delle risorse materiale e immateriali date in un certo momento storico. Considerazione che ci introduce alla nozione di efficienza da intendersi in senso ampio e generale come criterio di razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse disponibili in dato momento storico in termini di personale, di risorse economiche22, strutture, di tempi - amministrativi e processuali23 -, e di tecnologia;

20 Così testualmente, richiamandosi ad una considerazione di Elena R. Crugnola, G. Positano, “Valutazione dei dati statistici e utilizzazione delle risorse esistenti”, in atti del Convegno Nazionale A.N.M., “QUALE FUTURO PER LA GIUSTIZIA CIVILE ? ”, Roma, 19 – 20 gennaio 2002 21 D. Marchesi, “Litiganti, avvocati, magistrati…”, 2003, cit., p. 7. 22 R. Caponi, “I procedimenti sommari tra modelli europei e riforme in Italia”, relazione al Convegno “Giustizia civile tra legalità ed efficienza”, Reggio Calabria, 15\16.11.2002, rileva come tra efficienza ed effettività non vi può essere antimonia, essi esprimendo, di contro, un binomio per cui l’efficienza rispetto all’effettività introduce l’elemento, ineludibile, dell’economia. 23 N. Trocher, “Il nuovo articolo 111 della costituzione ed il “giusto processo” in materia civile: profili generali”, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2001, 2, 407: “Credo, peraltro, che non s’imposti correttamente il problema se si dà per scontato che ci debba sempre essere tensione, ed anzi, antitesi fra le garanzie processuali e l’efficienza del processo. Adottando il criterio della “ragionevolezza” come parametro per valutare i tempi della giustizia, il nuovo dettato dell’art. 111 Cost. ci ricorda che la vera efficienza processuale è tale solo se consente un adeguato sviluppo delle garanzie processuali. Ragionevole è termine che esprime un’esigenza di equilibrio nel quale siano contemperate armoniosamente, per un verso, l’istanza di una giustizia amministrata senza ritardi e, per l’altro verso, l’istanza di una giustizia non frettolosa e sommaria”..

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ottimizzazione che, attesa la materia e la funzione che costituisce il nostro quid proprium, deve essere correttamente intesa, dovendosi: Ø suddistinguere - ai nostri fini - un profilo di efficienza amministrativa e,

segnatamente organizzativa24 (che investe gli uffici giudiziari nel loro complesso e ciascuno di essi partitamente) da un accezione diversa relativa alla questione dell’efficienza processuale (con ogni evidenza i due profili risultano poi nella pratica e nella quotidianità fortemente intrecciati e interdipendenti, atteso che la ragionevole durata del processo è obiettivo da perseguirsi predisponendo tanto “strutture organizzative” che “processuali in grado di funzionare”25);

Ø nonché differenziare la stessa dai concetti di: Ø efficacia26 (concetto inerente la valutazione dei risultati finali che l’esercizio

della funzione produce di fatto, risultati da esaminarsi e valutarsi in relazione agli obiettivi specifici, alla mission affidata a quella specifica funzione)

Ø e di economicità (quale concetto relativo all’esigenza di individuare, eliminando ogni spreco27 e subottimizzazione delle risorse, il miglior equilibrio possibile tra le risorse disponibili, i costi del servizio e i risultati dell’attività nell’ottica della buona amministrazione richiesta dall’art. 97 Cost.).

L’efficienza riferita all’organizzazione giudiziaria e all’esercizio della giurisdizione – complessivamente convergenti in un’ottica funzionale a rendere un servizio pubblico assolutamente peculiare e atipico di esercizio di un potere costituzionalmente riconosciuto e tutelato – postula però che li si conferisca e riconosca un peculiare significato: Ø lontano tanto da atteggiamenti rinunciatari conseguenti all’infondato assunto della

non misurabilità della produttività e dell’efficienza dei singoli uffici giudiziari, Ø quanto da derive interpretative meramente aziendalistiche28.

Il richiamo alla peculiarità del servizio giustizia si completa con il richiamo, espresso all’inizio del presente capitolo, alla qualità della giustizia, quale concetto trasversale ai concetti di efficacia, efficienza ed economicità, che postula l’esigenza ineludibile che il livello del servizio reso ( e, per quanto ci concerne, la “qualità” dei processi e dei provvedimenti interlocutori e finali pronunciati) sia adeguata a tipo e alla natura degli interessi tutelati dall’esercizio della funzione giurisdizionale medesima. Tramite essa si esprime così un fondamentale postulato per la professionalità di ciascun magistrato: Ø il divieto di produrre provvedimenti “a ogni costo” 29;

24 “Al principio dell’art. 11 Cost. va riconosciuto un significato più profondo che investe la conformazione dell’organizzazione giudiziaria e i criteri che devono conformarla”: così M. Romei Pasetti, “L’art. 111 Cost. e il principio di efficienza dell’organizzazione giudiziaria”, Giustizia Civile, 2001, 507 ss.. 25 A. Proto Pisani, “Il nuovo articolo 111 della Costituzione e il giusto processo civile”, relazione all’omonimo convegno del 10 giugno 2000 organizzato dalla rivista Questione Giustizia. 26 Per l’indicazione dell’efficacia della giurisdizione come elemento costitutivo dello Stato di diritto, v. M. Cicala, “Effettività dei diritti ed efficacia delle decisioni nell’ordinamento italiano di fronte alla sfida europea”, in Corriere Giuridico, 2000, 6, p. 828. 27 Sul nodo degli sprechi per quanto concerne la giustizia penale si veda V. Pezzella, “Tribunali e procure, il nodo degli sprechi: tutti i rimedi possibili e per ora ignorati”, Diritto e Giustizia, n. 20 del 21.5.2005, p. 62. 28 C. Viazzi, “ L’organizzazione del lavoro del giudice”, relazione al convegno di studi organizzato a Roma il 12 luglio 2004 dal C.S.M. dal titolo “Case management: esperienze a confronto”, p. 4, il quale rileva l’impossibilità di mutuare un modello meramente aziendalistico, non essendo il “bene” prodotto dagli uffici giudiziari merce <monetizzabile>; P. Liccardo, “Il tempo del processo e i tempi dell’organizzazione: per la costruzione di un sistema di indicatori”, p. 216 ss., in “Il nuovo articolo 111 della Costituzione e il giusto processo civile”, cit.. 29 Così significativamente L. Marini, “Il tempo nell’organizzazione giudiziaria: obbligo o risorsa?”, p. 4, relazione Corso C.S.M., “Diritto, processo, tempo”, Frascati, 2000, cui si rinvia per una puntuale disamina degli indicatori di efficienza e di efficacia. L’Autore significativamente prosegue evidenziando la divaricazione di contenuti e di metodologie che presiedono all’operatività delle strutture di supporto alla

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Ø il divieto di essere meri dispensatori di date d’udienza30, così come, analogamente, si rende evidente, in positivo, per gli uffici giudiziari nel loro complesso, l’obbligo, oggi costituzionalmente fondato, di rendere una prestazione adeguata che guardi al risultato finale concretamente erogato all’utente e alle aspettative ragionevoli che lo stesso ha riposto sul servizio stesso in dipendenza degli interessi e dei beni della vita sottoposti, alla durata del giudizio e alle spese affrontate per sostenerlo31. Considerazione questa che permette, infine, di evidenziare che - così come non v’è contraddizione, ma anzi deve necessariamente esserci un coordinamento tra efficienza e qualità del servizio – analogamente va risolta l’apparente alternatività tra efficienza e garanzie, nel senso che la giustizia deve al contempo essere capace di operare in modo efficiente e di offrire garanzie adeguate (contraddittorio, diritto di difesa) affinché trovino “contestuale attuazione” gli artt. 3, 1° e 2° comma, 24, 1° e 2° comma, e l’art. 111 Cost.32: va condivisa in tal senso l’opinione di chi stigmatizza: Ø ogni generalizzata enfatizzazione di una sommarizzazione della tutela

giurisdizionale che intenda valorizza il giudizio (come prodotto decisionale avente comunque portata definitoria del processo) a scapito del processo;

Ø ovvero ogni indulgenza acritica verso forme alternative di risoluzione delle controversie con una rinunzia integrale al processo, individuate, in nome

giurisdizione (Ministero di Giustizia, C.S.M.) rispetto alle strutture produttive, cioè, gli uffici giudiziari allorquando operano come giurisdizione, dovendosi nel primo caso certamente affermare che i criteri di efficacia, di efficienza e di economicità del servizio pubblico abbiamo modo di operare e rilevare ordinariamente, laddove l’esercizio della giurisdizione, implicando lo svolgimento di procedure e processi, alcuni fortemente formalizzati, non sopportano un trapianto di criteri secondo mere logiche aziendalistiche di risultato che postulano la programmabilità dell’attività, il controllo sull’attività stessa in divenire e la conseguente possibilità di apportare delle modifiche all’iter produttivo (p. 9). Possibilità queste che fortemente collidono con la pluralità dei soggetti coinvolti nel processo, la loro autonomia e la loro autoreferenzialità sino all’estremo possibile espresso dall’autonomia procedurale e di giudizio – costituzialmente riconosciuta e tutelata - del magistrato iusdicente che non può, con ogni evidenza, sopportare alcuna limitazione di tipo esogeno ed eterofunzionale. 30 Così G. Borrè citato da R. Braccialini, “Priorità, obiettivi e tecniche di gestione del processo civile”, in Nuova giurisprudenza ligure, 2001. 31 Di grande interesse per la prospettiva analitica che introduce nell’esaminare i profili di qualità del servizio giustizia: D. Intravaia, “Appunti per la costruzione di un nuovo modello…”, cit.: “Le attività necessarie per avviare un processo di costruzione di un sistema per la ricerca o il miglioramento della qualità sono di seguito indicate: Ø analisi organizzativa della struttura; Ø descrizione generale dell’unità organizzativa: obiettivi (generali, specifici); Ø strutture e risorse disponibili: Ø strutturali; Ø umane; Ø finanziarie; Ø tecnologiche;

Ø analisi delle competenze e dei servizi erogati: individuazione dell’utenza interna ed esterna sulla base dell’attività core (nocciolo) dell’ufficio ( e/o della propria unità organizzativa);

Ø esame di criticità e punti forti, in particolare quanto a strutture e risorse umane; per queste ultime, avendo riguardo ai seguenti fattori: Ø consapevol ezza del ruolo; Ø grado di competenza; Ø senso di appartenenza; Ø livello di motivazione;

Ø aspetti di clima; Ø condivisione degli obiettivi della direzione (e dell’Amministrazione). 32 Così G. Costantino, “Le riforme della giustizia civile della XIV legislatura”, relazione al congresso straordinario dell’A.N.M., “Quali riforme per la giustizia”, Napoli settembre 2004, p. 2.

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dell’efficienza, quali uniche possibile risposte alla crisi della giustizia civile33. Il tema dell’efficienza del servizio giustizia oggi richiede - con l’introduzione dell’art. 111 della Costituzione letto in combinato disposto con l’art. 9734 - una nuova lettura riconosca l’avvenuta costituzionalizzazione del principio di efficienza del servizio giustizia 35,36, e voglia conseguentemente indagare tutti gli oggetti e le categorie concettuali rilevanti (: uno per tutti, il tempo nell’attività giudiziaria e il tempo nel diritto, nel processo e i suoi riflessi economici), gli ambiti di intervento (legislazione, amministrazione della giurisdizione, giurisdizione) rispetto agli obiettivi da perseguire e gli strumenti necessari e utili per il loro raggiungimento.

@@@@ L’indagine sull’efficienza del servizio giustizia deve necessariamente tenere conto e prendere le mosse dalla distinzione dei profili di efficienza degli uffici giudiziari come strutture organizzative strumentali all’esercizio della giurisdizione da quelli relativi all’efficienza del lavoro del giudice civile, rilevandosi come debba correttamente distinguersi tra il problema dell’efficienza nel tribunale civile e il problema dell’efficienza dell’organizzazione del giudice civile, ciascuno di essi investendo distinti ambiti di analisi e di intervento. Esame che dovrà essere condotto, senza alcuna intenzione di completezza, tenendo presente che la letteratura in materia (ormai arricchita dal contributo di magistrati, avvocati, cancellieri, accademici, informatici, analisti di organizzazione, associazioni di categorie e di consumatori), ci ha segnala la necessità di realizzare un intervento in prima istanza sul piano organizzativo, al di là Ø di meri aumenti di organico d ei magistrati e dei funzionari amministrativi: un

organizzazione che funziona male vede moltiplicate le disfunzione in modo progressivo e proporzionale all’aumento degli organici37;

Ø di, pur pregnanti e rilevanti, modifiche alle legge processuale38, Ø di interventi di informatizzazione che si limitino a tecnologizzare e consacrare il

disordine organizzativo, dando vita ad una paradossale burotelematica39. Sommariamente sono altri gli ineludibili campi di intervento sul versante della cd. offerta

33 Così G. Costantino, “Il processo civile tra riforme ordinamentali, organizzazione e prassi degli uffici: una questione di metodo ”, in Riv. Trim. proc. civ., 1999, p. 77 ss.. 34 M. Romei Pasetti,, p. 507 ss., cit.: l’articolo merita particolare attenzione in quanto approfondisce le ricadute della costituzionalizzazione del principio di efficienza in relazione alle questioni della dirigenza degli uffici giudiziari, dell’esercizio del potere direttivo, della temporaneità degli incarichi direttivi, della specializzazione del giudice e delle modalità di intervento in materia del Consiglio Superiore della Magistratura, soprattutto in materia tabellare. 35 Per una risalente e significativa affermazione della costituzionalizzazione implicita del principio di efficienza in conseguenza dell’art. 24 Cost. v. Corte Cost., sentenza 22 ottobre 1999 n. 388, citata da M. Romei Pasetti, cit.. 36 M. Romei Pasetti, p. 507 ss., cit., rileva – richiamando Zagrebelski, “Introduzione al convegno sulla Riforma delle società: la tutela giudiziaria”, in Soc., 2000, 137 - come tale consacrazione permetta oggi un più stringente controllo di costituzionalità delle leggi che riguardino l’organizzazione della giustizia. 37 Così S. Zan, “I prerequisiti organizzativi del processo telematico”, p. 92, in “Il processo telematico: nuovi ruoli e nuove tecnologie per il moderno processo civile”, Bologna, 2000, con il significativo esempio del “masso di Barnard”. 38 Di particolare interesse v. C. Consolo, “Fra nuovi riti civili e riscoperta delle class action alla ricerca della giusta efficienza”, Corriere Giuridico, 2004, 5, p. 565: l’autore, ricordando che “quello che sta facendo molto male in Italia alla giustizia civile mi sembra sia proprio l’enfasi ricorrente per l’esigenza di coniare una nuova grande riforma…”, laddove “il civile … quello che ha veramente bisogno …. di nuove norme solo a cadenze regolari e prefigurabili; penso ad una legge giudiziaria civile di dialogo con la prassi e la giurisprudenza...”; v. anche S. Zan, op. ult. cit., p. 95 . 39 Così S. Zan, op. ult. cit., p. 94.

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di giustizia40, per superare la Caporetto italiana del processo civile (così si è espresso recentemente un Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione nel descrivere la drammaticità della situazione):

Ø introduzione di nuovi sistemi di rilevazione statistica dei flussi giudiziari; Ø revisione delle circoscrizioni giudiziarie; Ø degiurisdizionalizzazione della cd. materie bagatellari e valutazione dei sistemi di

consulenza per l’accesso alla giustizia; eventuale introduzione di sistemi di alternative dispute risolution (cd. a.d.r.);

Ø ridefinizione dei rapporti tra magistratura togata e magistratura ordinaria; specializzazione del giudice;

Ø ottimizzazione delle risorse disponibili; ri-organizzazione del servizio giustizia, rivitalizzazione e applicazione del diritto tabellare; ridefinizione del ruolo dirigenziale41, riorganizzazione della Corte di Cassazione42, court management e ruolo dei presidenti di sezione, creazione dell’ufficio del processo;

Ø valorizzazione dei poteri discrezionali del giudice civile di programmazione del processo e di pianificazione del ruolo in funzione acceleratoria.

Preliminare all’esame di alcune delle questioni su indicate, è la conoscenza effettiva del sistema - nell’indisturbato, sino ad oggi quasi inconoscibile, scorrere dei dati reali – dei flussi giudiziari (secondo la logica banale del fare solo dopo avere capito come fare e ancor prima avere ri-conosciuto cosa si deve fare su cosa), ovvero il tema della statistica giudiziaria.

40 V. a tal riguardo G. Di Federico, “Proposte per la modernizzazione dell’apparato giudiziario italiano ”, Quaderni CESROG, 1991, anno primo, n. 1. 41 Per un approccio interessante sulla “attività di manager” della dirigenza del Tribunale e sulla necessità di valorizzare figure di leadership, v. M. Barbuto, “L’organizazione del lavoro; il valore dell’efficienza come indicatore di qualità della giustizia: l’incidenza della capacità organizzativa del giudice”, relazione al corso ordinamentale di formazione per uditori giudiziari, C.S.M., Roma, 6\8 ottobre 2003, nonché S. Zan, “L’importanza della’questione organizzativa”, p. 285 ss., 222 ss.e G. Xilo, “L’esigenza di una leadership organizzativa”, 238 ss., entrambe pubblicate in “Processo e organizzazione: le riforme possibili per la giustizia civile”, a cura di G. Gilardi, 2004. 42 V. a tal riguardo V. Carbone, “Organizzazione del lavoro in Cassazione e ordinamento giudiziario”, relazione tenuta al C.S.M. il 25\27 novembre 1999, pubblicata su Corriere Giuridico, 2000, 1, p. 124.

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“La definizione della migliore struttura organizzativa di un ufficio non può prescindere dalla completa e adeguata

conoscenza della realtà” 43, ovvero della statistica giudiziaria.

I dati statistici attuali generalmente non consentono di esprimere un serio ed oggettivo giudizio sui flussi giudiziari e sulla qualità del lavoro del giudice civile, sia per la mancanza di un consolidato sistema di raccolta statistica ponderata, sia per la mancanza di una diffusa cultura statistica su tutto il territorio nazionale, sia perché è sempre presente il rischio di confondere la quantità con la qualità, mentre è innegabile che per realizzare una elevata qualità è generalmente necessario impiegare più tempo e diminuire proporzionalmente la quantità44. Testimoni di tali difficoltà sono, solo per citare due esempi, la raccolta di dati statistici effettuata dal gruppo civile dell’A.N.M., le cui conclusioni hanno consegnato un risultato finale definito “parziale45, non omogeneo46 e non riscontrabile per quanto attiene l’attendibilità47”, nonché la stessa relazione depositata alla Settima Commissione del C.S.M. da parte del Gruppo Misto Ministero – C.s.m. per l’elaborazione di un progetto volto alla definizione di un sistema di monitoraggio dei flussi giudiziari48. Non pare dubbio infatti che la difficoltà propria di ogni sistema di rilevazione statistica risiede, oltre che nella creazione in sé di strumenti di rilevazione dei dati e dei flussi,

43 Delibera C.S.M. 23.2.2005. 44 Così testualmente G. Positano, cit., p.1. 45 G. Positano, cit.: “Parziale, sia in ambito nazionale che a livello locale. Sotto il primo profilo, i dati sono parziali riferendosi soltanto ai seguenti Tribunali: Milano, Roma, Napoli, Bologna, Palermo, Genova, Firenze, Bari, Salerno, Lecce, Monza, Varese, Lecco, Como, Cagliari, Livorno, Reggio Caloria, Pistoia e Brindisi. a è parziale anche nell’ambito dei singoli uffici: spesso non sono riportati i dati relativi a gruppi di materie (es. lavoro o previdenziale) o non è specificato se i procedimenti definiti includono o meno quelli assegnati alle Sezioni Stralcio e, generalmente, i dati acquisiti dai volontari non includono le pendenze delle sedi distaccate. 46 G. Positano, cit.: Non omogenei, in quanto in buona parte degli uffici sono stati acquisiti dai rilevatori presso le cancellerie, corredando i meri dati numerici con considerazioni esplicative sulla modalità della raccolta e sui limiti di attendibilità. Presso altri uffici (Bologna, Roma , Milano e Genova) i dati sono stati organizzati da un ufficio statistico istituito presso la presidenza del Tribunale o della Corte e rendono maggiormente evidente l’andamento complessivo dell’ufficio attraverso l’introduzione di parametri di riferimento differenziati (materia, sezione, ruolo medio per magistrato, quoziente di ricambio, quoziente di estinzione ecc.). 47 G. Positano, cit.: “Non attendibili in quanto spesso la somma dei dati relativi alle diverse articolazioni dell’ufficio (le sezioni) o alle diverse tipologie di procedimenti o di materie, non corrisponde al dato complessivo finale. Tale mancanza di allineamento statistico assume talvolta dimensioni rilevanti e tali da inficiare la bontà dei dati derivati da quelli complessivi. Così, presso il Tribunale di Roma vi è una divergenza di circa il 40% tra il dato complessivo di pendenza ricavato dal ruolo generale del contenzioso ordinario e quello derivante dalla somma delle pendenze delle singole sezioni. E’ evidente che una forbice tanto ampia rende poco attendibile, ad esempio, il dato relativo al numero di procedimenti evasi per magistrato oppure al carico di lavoro medio per magistrato”. 48 Relazione nella quale si legge che “sino ad oggi…. le conoscenze sul complessivo funzionamento del sistema sono state caratterizzate da scarsa affidabilità dei dati, disomogeneità nei criteri e nelle modalità di rilevazione, ritardi nelle elaborazioni degli stessi, scarsità di incorci tra i dati”, precisandosi che “le ragioni di questa debolezza e povertà della statistica giudiziaria sono facilmente ricostruibili: la farraginosità, manuale e cartacea, della rilevazione dei dati che si prestava naturalmente a comportamenti anche difformi tra loro, il ritardo con cui dati poco attendibili ….venivano messi a disposizione, la riluttanza a trovare correlazioni significative partendo da dati scarsamente significativi, la bardatura fortmente burocratica con cui venivano vissute le rilevazioni periodiche, …, infine una cultura organizzativa che prestava scarsa attenzione ai dati quantitativi considerati <lontani> dai processi decisionali di allocazione delle risorse”.

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soprattutto nell’esigenza che il risultato dell’indagine esprima valutazioni non solo quantitative, ma anche qualitative ( massimamente poi quando si valuti la professionalità del magistrato). La rilevazione statistica, cioè, deve poter fornire dati che riguardano oltre al dato numerico anche quello relativo, ad esempio, al tipo di lavoro espletato, alle materie trattate, al tempo impiegato nella trattazione degli affari ecc.. In tale direzione l’attività di rilevazione dei dati statistici, per quanto poi concerne il lavoro del singolo giudice civile, ha come sua ineludibile presupposto l’individuazione di criteri oggettivi che consentano di attribuire una sorta di “indice dell’impegno” che ogni controversia richiede all’ufficio nel suo complesso e alle sue distinte articolazioni funzionali, ivi compreso il magistrato. Perché la valutazione dei flussi di lavoro e dei dati statistici svolga una funzione propedeutica all’efficienza delle strutture giudiziarie ed alla valutazione oggettiva della professionalità del magistrato è necessaria la predisposizione di adeguate statistiche ponderate, che dovranno fondarsi su di un sistema articolato di indicatori, sfuggendo a logiche meramente economicistiche che operino nella direzione di ridurre l’efficienza a mero risparmio sui costi49. In senso ampio gli obiettivi mediati, con ogni evidenza ascrivibili ad un articolato sistema di rilevazioni, sono molteplici e in questa sede non tutti suscettibili di essere anche solo citati; a titolo solo esemplificativo, si pensi alla: Ø analisi della domanda di giustizia ovvero della giustizia in entrata per materia,

attori, territorio e bacino di utenza, per ufficio; Ø analisi delle risorse materiali e immateriali realmente disponibili; Ø analisi della dimensione temporale del processo; Ø analisi dei costi di gestione degli uffici giudiziari e del processo - tanto

complessivamente che per singole fase processuali -; Ø analisi di secondo livello di valutazione di efficienza ed efficacia dei singoli

servizi; Ø analisi di terzo livello di cd. benchmarking50, di raffronto del singolo servizio o

del complesso dei servizi offerti complessivamente entro un dato ambito territoriale con quelli offerti da una pluralità di uffici analoghi per funzioni, competenze e ambiti territoriali;

Ø controllo sulla professionalità dei magistrati.. Il sistema di monitoraggio dei flussi giudiziari. La notevole complessità della materia51 consiglia solo di dare brevemente conto dei lavori del “Gruppo Misto” Ministero – C.s.m. per l’elaborazione di un progetto volto alla definizione di un «sistema di monitoraggio dei flussi giudiziari in grado di render conto in tempo reale degli andamenti delle principali variabili che intervengono direttamente o

49 P. Liccardo, “ Il tempo del processo e i tempi dell’organizzazione: per la costruzione di un sistema di indicatori”, p. 218 ss., in “Il nuovo articolo 111 della Costituzione “,, cit.; 50 P. Liccardo, “Sistema statistico e sistema di indicatori per il governo del processo civile: esercizi di analisi e progettazione dei sistemi informativi del processo civile”, p. 222 ss., in “Processo e organizzazione: le riforme possibili per la giustizia civile”, a cura di G. Gilardi, 2004, p. 223\224. 51 P. Liccardo, “Sistema statistico e sistema di indicatori …”, p. 222 ss. cit.; R. Fontana, “Organizzazione ed efficienza: esperienze innovative nel distretto di Milano”, p. 242. ss., in “Processo e organizzazione:…”, cit., cui si rinvia per alcuni esempi concreti – relativi all’esperienza del distretto di Corte di Milano, dove è stata istituita un’apposita Commissione per l’analisi dei flussi e delle pendenze negli uffici giudiziari del distretto - della rilevanza di un sistema di rilevamento statistico dei flussi giudiziari in funzione organizzativa dell’ufficio tramite le proposte tabellari e la distribuzione degli affari (p. 245, nota n. 3), nonché, id., “Aspetti e questioni dei pareri del Consiglio giudiziario nella formazione delle tabelle degli uffici giudiziari giudicanti e requirenti”, relazione all’incontro di studio sul tema “Le competenze e l’attività dei Consigli Giudiziari”, organizzato a Roma dal C.S.M. il 19 - 20 maggio 2003.

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indirettamente sull’andamento dei processi e, più in generale, sulle prestazioni del sistema giustizia nel suo complesso»52. Con delibera 10 luglio 200253 il Consiglio Superiore della Magistratura ha approvato la relazione degli esperti nominati componenti del gruppo di lavoro, rilevando che la definizione della migliore struttura organizzativa di un ufficio non può prescindere dalla completa e adeguata conoscenza della realtà e che le statistiche giudiziarie, così com’erano e sono attualmente elaborate dal Ministero, sono del tutto aride, evanescenti ed inaffidabili. L’elaborazione svolta muoveva dalla premessa che la progressiva informatizzazione dei servizi di cancelleria consentiva di disporre di una rilevante massa di dati tra i quali occorreva individuare quelli che potevano essere d’immediata utilità per i fini del Csm, del Ministero, dei Capi degli uffici. In tal senso il Gruppo Misto Ministero – C.s.m., forte della consapevolezza che l’informatizzazione delle cancellerie e dei programmi di rilevazione automatica dei dati e delle informazioni permettono oggi una rapida, trasparente e significativa acquisizione di dati ha enucleato - sotto il profilo concettuale e metodologico – la fondamentale distinzione tra dati funzionali e strutturali, ritenendosi che le modalità di funzionamento dei tribunali sia prodotto dell’operare, più o meno coordinato, di entrambi fattori: Ø dati strutturali che riguardano la struttura dei processi, la dotazione organica

effettiva di giudici e personale, la logistica, le dotazioni informatiche; Ø dati funzionali (di flusso, di processo) che riguardano l’andamento del processo in

ragione dell’attività dei giudici, degli avvocati, degli ufficiali giudiziari, delle cancellerie.

Dall’intersezione dei dati funzionali e strutturali si dovrebbe avere così la possibilità di valutare e spiegare le prestazioni di un singolo ufficio giudiziario e l’omogeneità dei dati consente altresì la comparazione tra la produttività di diversi uffici. In questa sede meritano particolare attenzione i dati funzionali - relativi all’andamento del processo in dipendenza dell’attività di giudici, avvocati, personale di cancelleria, ufficiali giudiziari, ufficio delle entrate -, nel qual caso si è espressamente sottolineato che l’acquisizione dei dati più significativi non potrà non considerare: Ø la complessità del processo e\o del giudizio finale: la comparazione dei dati

quantitativi non può, infatti, andare disgiunta da una ponderazione, da una vera e propria “pesatura” dei singoli giudizi tanto in dipendenza della lunghezza e delle modalità di svolgimento del processo quanto in relazione alla complessità del giudizio finale contenuto in sentenza;

Ø le fasi: la strutturazione del processo per singole fasi impone, infatti, la previsione di griglie che differenzino i segmenti temporali ascrivibili ai vari attori del processo, in guisa da potere imputare a ciascuno di essi i relativi adempimenti o inadempimenti (ad es. i ritardi irragionevoli);

Ø i ruoli: la compresenza di una pluralità di professionalità che gravitano ed incidono sul processo impone una particolare attenzione al ruolo esercitato da ciascuno di essi nel processo;

Ø i mestieri: la ricchezza dei saperi giuridici e la progressiva irresistibile specializzazione del giudice civile, l’esistenza di tanti mestieri, ciascuno

52 C.S.M., “Relazione sulle attività svolte dalla Commissione paritetica in tema di misurazione dell’efficienza degli uffici e del lavoro giudiziario”, Pratica 188/VV/1999, di seguito richiamata nella relazione.

53 In precedenza il C.S.M. con deliberazione del 28 aprile 1999 aveva costituito in gruppo di lavoro cui ha conferito l’incarico di coadiuvare la Settima Commissione al fine di realizzare un sistema di rilevazione dati che consentisse al Consiglio di disporre informazioni omogenee ed affidabili per la redazione di una tabella degli oggetti dei procedimenti civili da utilizzare al momento dell’iscrizione nei vari ruoli.

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richiedente specifiche sensibilità personali e culturali e precise professionalità, impone di considerare anche tali aspetti nelle griglie di rilevamento statistico.

Il cd. cruscotto. I progressi raggiunti hanno permesso di definire una serie di quadri di sintesi (in gergo definito il cruscotto) che - partendo dai dati quantitativi di base - esprimono una serie d’incroci significativi relativamente agli uffici giudiziari di primo grado sia per il settore civile che per quello penale. I vari indici individuati portano a definire, per ogni ufficio, Ø il “carico di giustizia”, Ø la “tempestività del giudizio”, Ø la “persistenza del giudizio” Ø l’“efficiente utilizzo delle risorse”.

La fase successiva alla definizione del prototipo di cruscotto ha riguardato: Ø da un lato, una necessaria sperimentazione per verificare, in concreto,

l’estraibilità dei dati e l’adeguatezza degli indici ed i criteri d’aggregazione degli oggetti,

Ø dall’altro l’elaborazione di un software che consenta l’elaborazione dei dati così ordinati.

In particolare: Ø il progetto prevede che la valutazione dei flussi e, in particolare, del

rapporto tra il carico di lavoro e la capacità di smaltimento avvenga tenendo anche conto delle risorse umane teoricamente disponibili e di quelle che hanno operato in concreto nell’arco di tempo esaminato (presenze effettive) avendo riguardo anche all’entità del turn over.

Ø quanto ai dati di flusso è stata operata la scelta, nel settore civile, di formare aggregazioni all’interno delle grandi aree del contenzioso ordinario, del fallimentare e delle esecuzioni con la possibilità di avere in visione, separatamente, i dati diversamente aggregati con riferimento all’intero complesso delle attività svolte dai giudici fallimentari e di quelli che si occupano in modo specializzato della famiglia o d’esecuzioni mobiliari o immobiliari;

Ø analogamente si sono distinte quattro fasi procedimentali: quella introduttiva, quella istruttoria, quella della decisione e quella della pubblicazione del la decisione, in modo da rendere chiaro in quali momenti il giudice ha assunto la responsabilità del procedimento ed ha esaurito il proprio compito ed in quali momenti il procedimento è rimasto entro la sfera di responsabilità della cancelleria;

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Il problema dell’efficienza dei tribunali civili: l’organizzazione.

L’analisi delle caratteristiche e delle criticità dell’ambito rappresentato dalla cd. offerta di giustizia da parte dello Stato, deve prendere le mosse dalla distinzione tra i problemi dell’efficiente organizzazione del tribunale civile inteso come apparato organizzativo e il distinto problema dell’efficienza dell’organizzazione del giudice civile nella gestione del suo ruolo e nell’esercizio della sua funzione statuale: limitando, in prima istanza, l’attenzione al primo dei due profili si impone una valutazione della questione dell’organizzazione degli uffici giudiziari in una chiave per l’appunto organizzativa54. Per un approccio organizzativista all’analisi degli uffici giudiziari: ruolo e limiti dell’innovazione tecnologica cd. formale. Richiamando un’analisi organizzativa effettuata già alcuni anni orsono dal prof. Stefano Zan dell’università di Bologna – ricerca inizialmente svolta nei Tribunali di Rimini e Bologna -, è indubitabile che negli ultimi anni l’organizzazione dei tribunali civili italiani è stata interessata da un profondo processo di informatizzazione che ha interessato tutte le procedure e coinvolto tutte le figure professionali presenti nel sistema, dai giudici ai cancellieri. Tale massiccio processo di innovazione tecnologica ha messo in luce potenzialità e limiti dell’efficacia di un cambiamento della giustizia civile basato esclusivamente sulla dotazione tecnica. In particolar modo l’informatizzazione di uffici e di procedure non ha ridotto i tempi dei processi e non ha sempre sostituito le tradizionali prassi operative burocratiche. Purtuttavia sono state sviluppate nuove esperienze di studio tese a sviluppare l’utilizzo dell’informatica, non solo per la gestione delle pratiche e degli archivi, ma soprattutto per realizzare un nuovo sistema di gestione del contenzioso basato su nuove forme e strumenti di relazione fra i protagonisti del processo e nuovi servizi a favore di chi si avvale della giustizia civile, ovvero il processo civile telematico (infra). I termini del problema: governare la complessita, integrando specializzazione delle funzioni e differenziazione dei compiti. Osserva Zan come i tribunali esaminati evidenziano in termini di organizzazione del lavoro una straordinaria e quasi patologica frammentazione delle funzioni e dei compiti in una miriade di uffici ed unità operative - che mediamente occupano non più di tre-quattro persone – funzionale a garantire una pluralità di compiti e di obblighi di natura tecnica, normativa e funzionale. A fronte di un capillare processo di definizione di compiti e funzioni per ogni ufficio emerge chiaramente una assenza di visione d’insieme, di governo unitario dell’organizzazione, di integrazione dei diversi compiti e professionalità presenti nel sistema. Si osserva in altri termini una carenza, se non totale assenza, di meccanismi di integrazione e di governo del sistema, di scarso o difficile utilizzo delle funzioni

54 Il riferimento è ai fondamentali scritti, nel testo ampiamente richiamati, S. Zan, “Fascicoli e Tribunali…”, cit.; id., “Carta, Penna e Calamaio (ovvero, del nuovo modello organizzativo dei tribunali a seguito del processo civile telematico)”, Fondazione Alma Mater; id., “Un sistema costruito a canne d’organo”; Isonomia, 2000; P. Liccardo, “Introduzione al processo civile telematico”, relazione di sintesi dello studio condotto dal gruppo di lavoro sulle analisi dei requisiti informativi del processo civile al convegno su “Processo telematico”, tenuto a Bologna il 10 novembre 1999, Diritto e Procedura civile, 2000, 1165; G.Xilo, “Gli strumenti di gestione del lavoro del giudice: la consolle del giudice (prime ipotesi)” in corso di pubblicazione.

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tipicamente di staff, quali la gestione delle risorse tecnologiche, la gestione del personale, la gestione delle strutture. Del tutto assente – prosegue sempre Zan - qualsiasi forma di gestione delle risorse economiche. Una sintesi efficace: ad una straordinaria rigidità centralistica nella definizione delle norme, delle procedure e della allocazione di risorse fa riscontro una straordinaria elasticità adattiva a livello locale e periferico. Lo stato attuale ovvero della “fissità cartacea” e della cogenza unificatrice del fascicolo processuale. In effetti ciascun tribunale (con particolare riferimento al lavoro delle cancellerie), così come ciascuna sottounità organizzativa all’interno del sistema, ha utilizzato tutti i possibili criteri di differenziazione dando vita ad una pluralità di microunità o microuffici diversi l’uno dall’altro, ma talmente micro che le operazioni che vi si compiono sono nella stragrande maggioranza dei casi operazioni oggettivamente povere (o banali) con due conseguenze immediate: Ø la prima di "impoverimento delle mansioni" che ha effetti devastanti sulla

professionalità, sulle motivazioni, sulla crescita, sulle gratificazioni dei singoli operatori (giudicefotocopista\cancelliereportafascicoli).

Ø la seconda è, come detto, l’assoluta mancanza di meccanismi di integrazione. L’unico reale strumento di integrazione operante all’interno dei tribunali è di fatto il singolo fascicolo processuale con tutti i limiti operativi che questo comporta: il fascicolo, per gran parte dei protagonisti interni del sistema della giustizia italiana, è l’oggetto ed il fine del loro lavoro. Non il processo o i processi, ma il fascicolo e i fascicoli processuali. Conseguenti diseconomie organizzative... L’analisi condotta ha peraltro messo in evidenza come la centralità organizzativa del fascicolo cartaceo e la conseguente attuale organizzazione del processo comporti molte diseconomie (ed alcune parziali economie territorialmente delimitate e non significative). Tra le principali diseconomie sono state individuate: Ø il sottoutilizzo delle competenze e delle professionalità che sul versante tanto

dei giudici che dei cancellieri porta persone di alta qualificazione professionale ad occupare buona parte del loro tempo in cose futili che attengono molto più a lavori di ordinaria segreteria che non di elaborazione giuridica del processo;

Ø il plurispostamento fisico dei fascicoli55; Ø la scarsa professionalità di una parte non irrilevante degli operatori con

particolare riferimento ai giovani di studio che si recano presso le cancellerie. … ovvero dell’anarchia organizzata: una conclusione che è un punto di partenza. Il sistema, da un punto di vista strettamente organizzativo, è apparentemente composto da una pluralità di unità organizzative, i tribunali, caratterizzati da forte indipendenza e da autonomia relativa: indipendenza perché qualunque cosa succeda in un singolo tribunale non si riflette (se non alla lunga e indirettamente) sugli altri. autonomia perché, a fronte di una strettissima dipendenza dalle norme e dai vertici nazionali, nella realtà poi ciascun tribunale si "organizza" come meglio crede con una notevole capacità di invenzione di soluzioni localistiche. Conclude sempre Zan, quindi, come ci si trovi di fronte ad un sistema al contempo

55 Fascicoli, nota Zan, che vengono continuamente archiviati, spostati, registrati, copiati, riarchiviati, riregistrati, rispostati, ricopiati in un continuo peregrinare fisico, materiale e corporeo tra le diverse unità organizzative del sistema, anche quando il valore aggiunto che ne viene al processo è del tutto marginale e richiederebbe solo poche informazioni essenziali

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centralistico e localistico: tutto viene deciso e progettato al centro, ma poi tutto deve essere gestito a livello locale sotto la responsabilità di figure che, se non casualmente, non hanno alcuna formazione ed esperienza gestionale, tanto è vero che continuano a fare i giudici. La divisione dei compiti al centro di tipo strettamente funzionale (ad esempio tra ministero della giustizia e ministero delle finanze o tra direzioni generali dello stesso ministero) è tale da indurre comportamenti a "compartimenti stagni" che in parallelo si riflettono direttamente sul territorio, sulla periferia, mancando qualsiasi livello intermedio di governo56.

@@@@ Parlare di efficienza dei tribunali come entità organizzative complesse, impone in relazione ai temi della presente relazione, di esaminare partitamente alcune questioni: Ø il ruolo dei presidenti di sezione in relazione all’art. 47 quater dell’ordinamento

giudiziario; Ø il rapporto con le cancellerie; Ø l’ufficio per il processo e l’assistenza al magistrato fuori e in udienza; Ø l’informatizzazione della pubblica amministrazione e il progetto sperimentale del

processo civile telematico (tema questo che verrà per esigenze sistematiche affrontato solo dopo avere affrontato anche il profilo relativo all’organizzazione del lavoro del giudice);

@@@@

L’art. 47 quater dell’ordinamento giudiziario.

L’ordinamento giudiziario all’art. 47-quater, recante come titolo “Attribuzioni del presidente di sezione” (art. 13 L. n. 51/1998), dispone: “Il presidente di sezione, oltre a svolgere il lavoro giudiziario, dirige la sezione cui è assegnato e, in particolare, sorveglia l’andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari, distribuisce il lavoro tra i giudici e vigila sulla loro attività, curando anche lo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali all’interno della sezione”57. Ai sensi dell’art. 47 quater dell’Ordinamento Giudiziario, quindi i compiti del presidente di sezione sono fondamentalmente due: il lavoro giudiziario e la direzione della sezione.

56 S. Zan, “I prerequisiti organizzativi del processo telematico”, cit., p. 94 ss.. 57 Significativo a tal riguardo è anche l’art. 14 del codice deontologico dell’A.N.M. (citato da E. Curtò, “L’impiego delle risorse dell’ufficio e della sezione: modelli organizzativi proponibili”, relazione al corso di formazione “Le funzioni semidirettive”, organizzato dal C.S.M. a Roma l’8. giugno 2005): Art. 14 – I doveri del dirigenti - Il magistrato dirigenti dell’ufficio giudiziario cura l’organizzazione e l’utilizzo delle risorse personali e materiali disponibili in modo da ottenere il miglior risultato possibile in vista del servizio pubblico che l’ufficio deve garantire. Assicura la migliore collaborazione con gli altri uffici pubblici nel rispetto delle specifiche competenze di ciascuna istituzione. Garantisce l’indipendenza dei magistrati e la serenità del lavoro di tutti gli addetti all’ufficio assicurando trasparenza ed equanimità nella gestione dell’ufficio e respingendo ogni interferenza esterna. Cura di essere a conoscenza di ciò che si verifica nell’ambito dell’ufficio, in modo da poterne assumere la responsabilità e spiegarne le ragioni. Esamina le lagnanze provenienti dai cittadini, dagli avvocati e dagli altri uffici giudiziari o amministrativi, vagliandone la fondatezza e assumendo i provvedimenti necessari ad evitare disservizi. Anche a tal fine deve essere disponibile in ufficio. Vigila sul comportamento dei magistrati e del personale amministrativo intervenendo, nell’esercizio dei suoi poteri, per impedire comportamenti scorretti. Redige con serenità, completezza e oggettività i pareri e le relazioni sui magistrati dell’ufficio, così lealmente collaborando con coloro cui è messa la vigilanza sui magistrati, con il Consiglio giudiziario e con il C.S.M..Sollecita pareri sulle questioni dell’ufficio da parte di tutti i magistrati, del personale amministrativo e, se del caso, degli avvocati. Cura l’attuazione del principio del giudice naturale.

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Esaminando più da vicino questo secondo profilo, vediamo che i compiti dirigenziali sono di grande rilievo e si possono riassumere nelle seguenti categorie: Ø la distribuzione del lavoro tra i giudici della sezioni, Ø il controllo sul lavoro svolto da questi giudici, Ø i rapporti con i terzi58, ma soprattutto e sinteticamente

Ø la realizzazione di un progetto di lavoro per la sezione, “nel senso che la funzione di coordinamento deve avere come fondamentale punto di riferimento, non tanto la ripartizione del lavoro tra i magistrati (funzione in qualche modo secondaria, almeno dal punto di vista del cittadino utente), quanto lo stabilire un rapporto funzionale ragionato tra flussi e tempi di lavoro della sezione. Si potrebbe dire dunque che la funzione di coordinamento comprenda ragionamenti collettivi su nodi giurisprudenziali; consapevolezza dei problemi di funzionalità della sezione dal punto di vista dei tempi (tempi di accesso e tempi di definizione, rapporto tra flussi e risorse); condivisione dei criteri di priorità come criteri di organizzazione (in termini di risorse e di tempi) delle ricadute delle scelte interpretative della sezione.

sicchè, “solo” dopo potrà “avere senso ogni discussione in tema di: Ø di circolazione delle informazioni, Ø di riunioni di sezione, Ø di controlli sul lavoro dei magistrati (di produttività ma non solo)”59.

La riflessione che precede risulta della massima importanza, in quanto individua nel presidente di sezione il volano fondamentale per un approccio razionale, organizzato, programmato e corale ai problemi: Ø dei flussi di lavoro in entrata ed in uscita nella sezione, Ø dell’ottimizzazione delle strutture e delle risorse disponibili, Ø della pianificazione del lavoro dei singoli magistrati e della

creazione dei singoli ruoli, Ø della individuazione delle prassi accelleratorie possibili, Ø di uniformità giurisprudenziale della sezione, Ø di creazione di una banca dati sezionale.

Simili obiettivi non possono con ogni evidenza essere affidati ad una unica persona - per quanto straordinarie siano le sue doti umane e organizzative -, ma devono essere perseguiti attraverso un percorso sperimentale e incrementale comune, così da diventare

58 Così G. Tarantola, “Il presidente di sezione”, relazione al Corso per semidirettivi, organizzato dal C.S.M., Roma 7-8 giugno 2005, il quale fa anche riferimento a:

Ø studio delle cause chiamate per la discussione al collegio sulle conclusionali e le memorie (o sui reclami e le repliche) che gli vengono recapitate alcuni giorni prima

Ø direzione della discussione in udienza e in camera di consiglio, che dimostri l’avvenuto studio delle carte

Ø lettura delle motivazioni con eventuali richieste di chiarimenti Ø verifica dei ritardi nel deposito dei provvedimenti Ø riunioni periodiche dei componenti della sezione per realizzare lo scambio delle esperienze

giurisprudenziali. Si tratta di un compito espressamente attribuito al presidente di sezione dall’art. 47 quater dell’ordinamento giudiziario, con lo scopo di sostituire lo scambio di idee che avveniva nelle camere di consiglio prima dell’avvento del giudice monocratico (Dlgs n.51/1998);

Ø aggiornamento sulle novità giurisprudenziali, di stampa e sulla Gazzetta Ufficiale; Ø raccolta delle giurisprudenza di sezione.

59 Così lucidamente P. Martinelli, “I poteri di coordinamento alla luce dell’art. 47 quater ord. giud.”, relazione al corso di formazione “Le funzioni semidirettive”, organizzato dal C.S.M. a Roma il 7 giugno 2005: v. l’interessante riferimento al ri-progettazione, d’intesa con i giudici in materia di famiglia del Tribunale di Genova.

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patrimonio comune di tutte le componenti sezionali in un lavoro da vero e proprio team60. Ciò, peraltro, non significa certo omologazione del proprio lavoro e compressione della propria autonomia decisionale, trattandosi solamente di individuare le questioni, massimamente quelle organizzative, dove l’efficienza del servizio richiede soluzione testate e unitarie e quelle altre dove, è invece opportuno una franca, aperta discussione onde pervenire preferibilmente ad una conclusione univoca e omogenea (massimamente ove si parti di prassi processuali e interpretazione di norme giuridiche): “la mano destra deve sapere ciò che ha fatto la sinistra, posto che la professionalità del magistrato, che è conseguenza anche della più ampia conoscenza della giurisprudenza del suo ufficio, è garanzia dell’utente, che mal tollera soluzioni differenti su questioni comuni, allorché il contrasto appaia immotivato e/o inconsapevole”61. Vari sono i modi in cui si può assicurare lo scambio di informazioni ed il confronto giurisprudenziali; tra essi, sicuramente i seguenti. Ø Valorizzazione della camera di consiglio;. Ø Ripartizione preventiva delle riviste in dotazione alla sezione; Ø Archivio informatico della giurisprudenza62; Ø Incontri preventivi su questioni nuove o seriali: se la discussione collettiva

precederà i singoli provvedimenti, ogni giudice potrà valutare anche la diversa opinione del collega. Ove poi si pervenga a soluzioni unitarie, per le cause seriali si potranno redigere dei modelli comuni di provvedimenti, con evidente maggiore completezza di esame e risparmio di tempo futuro.

Ø Confronto preventivo, e successiva utilizzazione di relazioni, interventi, ecc. di ciascun componente la sezione;

Ø Acquisizione di provvedimenti emessi a seguito di impugnazione delle decisioni dei componenti la sezione. si tratta di un utilissimo mezzo di controllo degli eventuali errori commessi, o comunque di tesi diverse, non altrimenti conoscibili63.

Il rapporto con le cancellerie. Il lavoro negli uffici giudiziari è ripartito per area tematica, in sottosettori nei quali operano diverse qualifiche di personale. Si distinguono aree, settori, cancellerie specializzate, cancellerie “centrali” o di coordinamento, ad esempio, in materia civile: Ø iscrizione a ruolo per contenzioso/decreti ingiuntivi/procedimenti cautelari; Ø sezioni specializzate: famiglia, lavoro, fallimentare, esecuzioni civili

(mobiliari/immobiliari); volontaria giurisdizione; sezioni stralcio (per Giudici Onorari Aggiunti) e sezioni per i Giudici Onorari di Tribunale, etc.;

Ø ufficio sentenze; ufficio copie; archivio.

60 Solo per dare un’idea del rilievo della mission, della capacità progettuale che deve caratterizzare i ruoli direttivi e semidirettivi, è utile richiamare l’esperienza torinese del c.d. “Programma Strasburgo” elaborato dal Presidente del Tribunale di Torino, M. Barbuto, cui si rinvia: “L’organizzazione del lavoro; il valore dell’efficienza come indicatore di qualità della giustizia: l’incidenza della capacità organizzativa del giudice”, relazione al corso di formazione ordinamentale per uditori giudiziari, C.S.M. 6\8 ottobre 2003. 61 L. Gerardis, “L’organizzazione del lavoro del giudice”, relazione tenuta al corso di formazione “Il procedimento ordinario di cognizione”, Quaderni C.S.M. n. 128, p.25. 62 Presso la Sezione distrettuale sulla proprietà industriale di Catania, ad es., è stata creata una cartella condivisa a livello sezionale, cui ciascun giudice si può collegare per verificare gli orientamenti della sezione ed inserire i suoi provvedimenti; soluzione questa che permetterà l’inserimento di tutta la giurisprudenza industriale di Catania nel sito internet del Tribunale di Catania in modo da renderne agevole la consultazione al foro. 63 Così L. Gerardis, “L’organizzazione del lavoro del giudice”, cit..

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La professionalità del personale è ripartita fra differenti profili, ruoli, mansioni formali. In area civile, tipicamente, la distribuzione delle attività può essere così strutturata: Ø al Cancelliere C1 o C2, laureato, sono conferiti la responsabilità

della cancelleria, i rapporti con i magistrati, l’esecuzione dei provvedimenti, i rapporti con enti e soggetti esterni;

Ø al Cancelliere B3, diplomato (media sup.), è attribuita l’assistenza alle udienze, oltre al supporto e sostituzione del Cancelliere C1 o C2;

Ø all’Operatore B2, diplomato (media inf.), spettano il “carico” e lo “scarico” dei fascicoli nel sistema informatico (cioè la registrazione di tutti gli eventi processuali), l’annotazione dei provvedimenti assunti in udienza, la stampa degli avvisi;

Ø all’Operatore B1 è assegnata l’attività di sportello, la ricerca e consegna dei fascicoli ai legali, l’acquisizione e l’inserimento degli atti nei fascicoli64.

In effetti la realtà dipende molto dalla effettiva disponibilità delle qualifiche professionali sopra elencate, poiché, secondo le professionalità presenti negli uffici, vi possono essere sostanziali “dequalificazioni” o attribuzione in fatto di mansioni superiori a quelle formalmente previste65. Il rapporto con la cancelleria è certamente uno degli snodi professionali fondamentali nell’organizzazione del lavoro del giudice civile: la storica separazione tra le due anime dell’ufficio giudiziario66 è razionalmente e organizzativamente inconcepibile. Tale rapporto necessariamente deve essere impostato sin dal primo giorno – oltre che a educazione, reciproco rispetto, ascolto, cortesia (è ovvio, è banale, ma è sempre bene ricordalo), - secondo modalità di vera e propria simbiosi nel rispetto dei reciproci ruoli professionali, rifuggendo ogni tentazione di impostare la relazione secondo criteri inutilmente gerarchici – che non esistono in senso stretto, sussistendo solo una dipendenza di tipo funzionale – o meramente parassitari che ritengano di potere ben lavorare sfruttando il personale di cancelleria per tutti le varie, disparate, incombenze materiali che intralciano il nostro lavoro quotidianamente. Al pari è opportuno impostare questa relazione senza dare spazio alle quotidiane lamentazioni sul carico di lavoro e l’inefficienza dell’ufficio, sulle difficoltà di star dietro i mille adempimenti tra i reiterati ingressi67 in cancelleria degli avvocati68: anche in tal caso

64 V. G. Guarda, “Processo civile telematico e impatto organizzativo – La reingegnerizzazione del processo lavorativo nelle cancellerie e gli effetti dell’informatizzazione sui rapporti tra le diverse componenti operative: magistrati, cancelleria, avvocati, Ministero della giustizia, UNEP, parti processuali, Amministrazione finanziaria e Avvocatura dello Stato”, in www.dirigentigiustizia.it.. 65 Così D. Intravaia, “Il processo civile telematico”, dispensa destinata agli studenti di Informatica Giuridica, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Milano. 66 F. Granero, “I rapporti con le varie componenti dell’ufficio giudiziario e con l’avvocatura”, relazione al corso di formazione n. 505 organizzato a Roma dal C.S.M. il 26\28 giugno 2000. 67 Da una rilevazione effettuata presso il Tribunale di Bari è emerso che presso ogni cancelleria civile nell’arco temporale di accesso o comunque di apertura al pubblico ( ore 9,30-13,00 ) accedono giornalmente e mediamente nr. 600 utenti , il che equivale a nr. 171 utenti, per ogni ora di lavoro, e quindi quasi nr. 3 utenti ogni minuto per: a ) avere informazioni; b ) depositare atti; c ) chiedere copia di atti: C. Abbattista, “Il personale di cancelleria: condizioni di lavoro e mezzi”, intervento Processo e Organizzazione – Giornata di riflessione sulla Giustizia Civile, Convegno A.N.M. - Bari, 12 giugno 2004, reperibile in www.dirigentigiustizia.it. 68 Ci ricorda G. Dragotto, “L’organizzazione del lavoro del giudice ”, relazione al corso di formazione n. 636 organizzato a Roma dal C.S.M. il 15\18 luglio 2002: “Egli, fino dal primo giorno di assegnazione ad un ufficio, viene a conoscenza del sovraccarico di lavoro e dell’inadeguatezza della struttura dalla quale dipende ogni sua attività. Sarà pregato dal dirigente di evitare qualsiasi aggravio non strettamente indispensabile ai cancellieri ed ai segretari ed, in molti casi, sarà costretto a tenere le udienze civili senza alcuna assistenza e dovrà redigere i verbali dettandoli ai difensori. Sarà sollecitato, nel civile, ad evitare di

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occorrerà essere portatori di razionalità, essere propositivi di soluzioni, accorgimenti, onorevoli compromessi. Al Tribunale di Catania – sezione fallimenti -, per esempio, è stata in tal senso illuminante vedere quali siano i risultati possibili in termini di restituzione di efficienza al servizio in presenza di una fattiva collaborazione con la cancelleria69. In tal senso la letteratura organizzativista ha evidenziato la necessità che si affermi sempre più un lavoro di squadra che lavori per risultati e obiettivi e sia sempre maggiormente

riservarsi se non nei casi strettamente necessari e, nel penale, a non rinviare il processo a data da definirsi per evitare alle cancellerie di predisporre gli avvisi alle parti e curare le notifiche. Troverà talvolta i ruoli di udienza incompleti e dovrà andare alla ricerca dei fascicoli o di parti di essi che non sono state ancora inserite o che sono state prelevate per fare copie”. 69 Si è proceduto – pur nella consapevolezza della carattere isolato e non di sistema della soluzione - alla creazione di un’archittettura di file in rete, consultabili da ogni giudice delegato e dalle singole cancellerie per g.d., oltre che dal Presidente di Sezione: il ruolo generale dei fallimenti (condiviso dal personale della cancelleria e da tutti i giudici delegati) dal quale risulta la data della sentenza, il numero e il nome della procedura, il giudice delegato, il curatore, la data di chiusura del fallimento e quella dell’eventuale riabilitazione civile: tale registro (realizzato mediante “access” di microsoft che, come noto, consente di effettuare consultazioni e ricerche di vario tipo) è, fra l’altro, propedeutico alla compilazione dei certificati fallimentari ; l’elenco informatizzato dei fallimenti dichiarati da altri Tribunali riguardanti soggetti nati nel circondario: anch’esso utile per la compilazione dei certificati fallimentari; il registro degli incarichi assegnati dai giudici delegati condiviso dai giudici della sezione ; il registro generale delle amministrazioni straordinarie. Per ogni giudice delegato sono stati formati dalle singole cancellerie vari registri, elenchi e documenti informatizzati: elenco dei fallimenti, condiviso col giudice delegato, che contiene le stesse informazioni (limitate al G.D.) del ruolo generale dei fallimenti; elenco dei libretti bancari, relative a procedure con fondi, custoditi dalla cancelleria; cartella, condivisa anche dal giudice delegato, con gli indici degli atti contenuti nei vari fascicoli delle procedure; cartella contenente i Fogli Notizie relativi alle spese, suddivise per codice-tributo, delle procedure prive di fondi impostati in documenti Microsoft Excel che consentono di calcolare i totali in automatico ; registro delle istanze per la dichiarazione di fallimento. Dallo stesso risultano le eventuali date d’udienza, di rigetto, di rinunzia e di dichiarazione del fallimento. Tale registro informatizzato attualmente è in uso per le istanze assegnate a due soli giudici delegati ma prevedo, in un prossimo futuro, di estendere tale informatizzazione a tutte le istanze in sostituzione del registro, cartaceo, ad oggi in uso; registro delle cause civili in cui è parte una procedura concorsuale ammessa al patrocinio a spese dello stato dal giudice delegato; elenco dei decreti di trasferimento conseguenti alle vendite giudiziarie relative alle procedure; registro dei ricorsi per le amministrazioni controllate; registro dei ricorsi per ammissione a concordato preventivo; elenco, per ogni fallimento, delle spese sostenute dal curatore nonché degli acconti dallo stesso percepiti ; elenco dei piani di riparto; elenco di fallimenti chiusi in ciascun mese dai giudici delegati; ruolo delle udienze di approvazione del rendiconto; L’Ufficio Campione Civile Speciale ha istituito vari registri o elenchi informatizzati: elenco degli articoli di campione ancora aperti che è aggiornato ad ogni chiusura con l’eliminazione del record (ad oggi sono ancora aperti 1578 articoli) ; elenco degli articoli di campione, più completo del precedente perché è annotato il motivo della chiusura, elenco delle note spese prenotate a debito iscritte a campione trasmesse alle cancellerie per l’annotazione sul foglio notizie; elenco degli articoli di campione per cui il curatore ha chiesto il conteggio, contenente anche le date di parcellazione, d’invio all’Ufficio Registro per il visto di concordanza, di restituzione da tale ufficio e di pagamento; distinta delle spese da riportare sul Mod.F23 configurata in documento di Microsoft Excel che permette di calcolare il totale in automatico; elenco degli articoli di campione civile speciale pendenti (resta) che è aggiornata in tempi reali. Inoltre, al fine di agevolare l’elaborazione della statistica mensile relativa all’attività dei giudici delegati, è stato formato un foglio di calcolo (Excel) nel quale è riportato il numero delle istanze per la dichiarazione di fallimento esitate da ciascun giudice delegato, nonché, il numero dei fallimenti in carico a ciascun magistrato. I registri e gli elenchi sopra descritti sono stati configurati con Access ad eccezione degli elenchi relativi ai fogli notizie, alle statistiche e ad altri documenti dove occorreva utilizzare formule matematiche, per i quali, per ovvie ragioni, è stato preferito il foglio di calcolo Excel. Infine, per i documenti aventi caratteristica di ripetitività, sono stati predisposti dei modelli informatizzati (es. sentenza dichiarativa di fallimento, richiesta di liquidazione compenso al cancelliere che ha redatto l’inventario dei beni del fallito, richieste di informazioni ai vari uffici, modello di pagamento dell’inserzione G.U.R.S. della sentenza dichiarativa di fallimento, ecc.).

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motivato con una costante attività di coaching – ovvero di allenamento – dal manager, dal dirigente70.

L’ufficio per il processo e l’assistenza al giudice civile. Si discute ormai da anni della costituzione dell´ufficio del giudice con l’introduzione di figure professionali di supporto (quali l´assistente del giudice) che non si limitino a svolgere attività amministrative, ma che collaborino anche in attività paragiurisdizionali, come la redazione di parti standard di provvedimenti, ricerche giurisprudenziali etc., liberando i giudici da tutte quelle incombenze che possono essere utilmente svolte da altri, così come già oggi avviene in altri paesi.

L'analisi comparativistica71 delle strutture che assistono il giudice nel suo lavoro può essere sicuramente utile e significativa:

Ø Stati Uniti:

• v’è una figura di assistenti legali, i Law Clerks, cioè di giovani laureati che svolgono un lavoro di studio e preparazione di bozze di provvedimenti e di preliminare istruzione del procedimento in backoffice: ricerche giurisprudenziali e scrittura di bozze di provvedimenti istruttori, che possono consistere anche in summary judgments, che decidono la causa senza necessità di giungere al dibattimento.

• Esistono poi anche assistenti per l'udienza, che si occupano di tenere i contatti con gli avvocati, di predisporre le agende e pianificare il lavoro, seguendo le indicazioni del giudice.

Ø Inghilterra: solo presso la Corte di Appello operano due tipi di assistenti:

• i Judicial Assistants che sono normalmente giovani avvocati, che, dopo avere maturato un'esperienza come solicitors o barristers, operano in collegamento con la Corte per un periodo di tempo determinato, ricevendo dalla Corte stessa una retribuzione giornaliera, in relazione al loro impiego. I Judicial Assistants sono assegnati talvolta a più di un giudice ed operano nella ricerca giuridica, nella preparazione e talora anche nella redazione di provvedimenti. Assolutamente originale è poi un'ulteriore compito che i Jas possono svolgere: quello di preparare per il giudice delle memorie (cd. Bench Memoranda) che descrivono e commentano la posizione delle parti che non sono assistite da un difensore e forniscono anche un'opinione dell'assistente sulla decisione più appropriata del caso;

• gli Office Lawyers sono invece funzionari permanenti, anche se provenienti dalle professioni legali, alle dipendenze del Court Service, e svolgono un compito di grande rilievo nell'ambito della gestione del caso, con lo studio ed

70 V. G. Xilo, “L’esigenza di una leadereship organizzativa” e S. Zan, “L’importanza della questione organizzativa”, in “Processo e Organizzazione”, cit., nonché sulla teoria della “leadership trasformazionale, M. Barbuto, “L’organizzazione del lavoro; il valore dell’efficienza…”, cit... 71 Le indicazioni che seguono sono tratte da Marinari-Ruegge, “L'ufficio per il processo nelle esperienze dei diversi Stati”.

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il monitoraggio continuo dei suoi progressi, prima che sia portato dinanzi alla Corte per la decisione. Hanno anche il potere di emettere alcuni provvedimenti e di preparare memorie per la Corte, e possono anche raccomandare a quest'ultima l'abbandono della causa (dismissal).

Ø Repubblica Federale Tedesca:

• nelle Corti di più alto livello (Bundesverfassungsgericht, cioè, la Corte costituzionale; Bundesgerichtshof, cioè, la Corte di Cassazione) esiste un assistente per ogni giudice che prepara il "votum" (una proposta per la decisione) e poi anche la sentenza per ogni caso affidato al giudice in questione, raccogliendo tutto il materiale necessario , facendo un riassunto del fascicolo etc.; nelle altre Corti non esiste una forma di assistenza paragonabile;

• va, peraltro notato che una grande parte del lavoro "meno importante" viene fatto dal cd. "Rechts-pfleger", cioè un esperto, se pure con una formazione non universitaria competente per un vasto campo di decisioni (p.e. nel ambito del diritto catastale/economico/fallimentare/esecuzione/costi etc) stabilito nel "Rechtspflegergesetz"72.

In Italia comunque gli studi di organizzazione segnalano come gli effetti conseguenti all’introduzione del PCT (eliminazione progressiva della carta, dematerializzazione della gestione delle informazioni relazionali, superamento delle cancellerie, intese come unità organizzative specializzate nella gestione delle informazioni relazionali) consent iranno di ipotizzare la costituzione di tanti uffici della giustizia per quanti siano i giudici di ciascun tribunale: ogni ufficio in tal modo sarebbe costituito da un giudice, insieme ad uno o più collaboratori di media cultura informatica, con esperti di diritto e procedura civile che assistano il giudice nel merito del processo, ad esempio per la programmazione e preparazione delle udienze, per la stesura di verbali, audizione di testimoni, effettuazione di comunicazioni a terzi. Gli assistenti del giudice saranno ex cancellieri, uditori, tirocinanti73. Accanto a tali uffici, dovrebbero essere costituiti altresì alcuni staff centrali del tribunale, diretti da un manager, per sostenere gli uffici del giudice74, quanto a gestione generale del sistema informativo e del personale amministrativo. Ipotesi organizzative di questo tipo già da oggi impegnano gli operatori del diritto con riferimento al modello definito dell’ ufficio per il processo, caratterizzato da una visione più attenta alle esigenze del giudice di quella oggi dominante, ma, nel contempo, non esclusivamente centrata sulle esigenze di supporto al magistrato, in modo da conciliare le diverse esigenze funzionali: il punto di riferimento strutturale e organizzativo dovrebbe essere la singola sezione, con le sue competenze specializzate, con i suoi meccanismi operativi, con le sue prassi, ma anche con le culture e i linguaggi specifici che la caratterizzano75.

72 Per la proposta di introduzione in Italia di questa figura v. D. Intravaia, “Proposte per un nuovo disegno organizzativo …”, cit.. 73 Si veda, all’uopo, S. Zan, “ Efficienza, tecnologia e organizzazione, in Tecnologia, organizzazione e giustizia. L’evoluzione del Processo Civile Telematico”, cit.,; id, “Carta, penna e calamaio”, sempre nel cd-rom allegato a Tecnologia, organizzazione e giustizia. L’evoluzione del processo telematico, cit.. 74 Sono spesso così definiti i modelli organizzativi che puntano ad una assistenza personalizzata al giudice. 75 D. Intravaia, “Il processo civile telematico”, cit.; ma soprattutto le proposte interessati contenute in “Proposte per un nuovo disegno organizzativo …..”, cit..

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Ancora con riferimento ai possibili scenari organizzativi conseguenti all’entrata in produzione di PCT, è stato ipotizzato un modello per una delle attuali sedi pilota del progetto, distinguendo tra:

- cancelleria di controllo delle transazioni (iscrizione a ruolo, richieste e rilascio copie, pubblicazione sentenze e archiviazione);

- varie cancellerie di supporto all’attività giurisdizionale (una ogni quattro/cinque magistrati)76.

In senso omnicomprensivo si è parlato di ufficio per il processo, quale obiettivo da realizzarsi mediante:

a) l’organizzazione degli uffici giudiziari secondo un metodo partecipativo che valga a trasformare le tabelle in un programma comune da elaborare per il tramite del preventivo confronto con gli utenti “esterni” (l’avvocatura, le associazioni che operano nel campo della promozione dei diritti, gli enti locali a cui si chiede di contribuire alla funzionalità del servizio) e la successiva definizione di concerto sia con la dirigenza amministrativa sia con le unità organizzative intermedie (sezioni dell’ufficio), che debbono diventare il centro propulsivo della nuova organizzazione;

b) la creazione di uffici statistici, anche su base distrettuale, idonei a consentire la rilevazione dei flussi, la tipologia e l’entità della domanda, l’analisi anche comparata dell’andamento dei ruoli individuali e sezionali in modo da verificare lo stato di attuazione dei programmi organizzativi e da consentire l’adozione dei conseguenti rimedi e correttivi;

c) la dotazione delle singole sezioni con

Ø assistenti di studio per la ricerca dei materiali giurisprudenziali e la catalogazione e trattamento informatico dei precedenti ai fini della loro successiva socializzazione,

Ø assistenti di udienza cui affidare, oltre a compiti di verbalizzazione, la cura del fascicolo prima dell’udienza e la registrazione degli esiti di questa anche con l’impiego di nuove tecniche di archiviazione,

Ø ed assistenti amministrativi per la collaborazione nella stesura di minute di provvedimenti aventi carattere di ripetitività, nel quadro delle istruzioni impartite dal titolare del fascicolo;

d) l’attuazione e lo sviluppo del Processo Civile Telematico, nella triplice direzione della comunicazione tra i soggetti del processo, della conduzione dell'udienza "informatizzata" e della dotazione a giudici e cancellerie di strumenti di analisi dei ruoli per la più consapevole ed efficace gestione del contenzioso;

e) l’appropriata utilizzazione della magistratura onoraria77.

76 Nel 2004, è stato condotto uno studio in proposito da G. Guarda, dirigente del Tribunale di Padova, una delle sette sedi sperimentali di PCT, dal titolo Processo civile telematico e impatto organizzativo – La reingegnerizzazione del processo lavorativo nelle cancellerie e gli effetti dell’informatizzazione sui rapporti tra le diverse componenti operative: magistrati, cancelleria, avvocati, Ministero della giustizia, UNEP, parti processuali, Amministrazione finanziaria e Avvocatura dello Stato, in www.dirigentigiustizia.it.. 77 G. Gilardi, “Organizzare l’ufficio per il giusto processo”, relazione al convegno “Un progetto moderno per la giustizia civile: organizzare l'ufficio per il giusto processo”, Alghero, 29\31 ottobre 2004. V. anche R. Braccialini, “L’ufficio per il processo e i suoi pilastri ”, Questione Giustizia, 6, 2004.

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Il problema dell’efficiente organizzazione del lavoro del giudice civile.

Assistiamo oggi al tramonto della figura autorefenziale del giudice\monade78, centro del mondo giudiziario, rinchiuso nella propria turris eburnea, rivolto esclusivamente alla solitaria creazione del suo prodotto unico e perfetto, cioè la sentenza, e dimentico tanto della variabile “tempo”79 che abbia scandito, nel bene o nel male il suo lavoro, che del contesto organizzativo nel quale opera80: l’indifferenza del magistrato ai problemi organizzativi dell’ufficio e quindi del relativo servizio espletato nel suo complesso, del proprio ruolo di cause, del singolo processo rappresenta oggi espressione di un’atteggiamento culturale recessivo, miope, professionalmente censurabile81. Analogamente risultano oggi vieppiù censurabili le prassi lassiste 82 che in modo inveterato hanno per decenni scandito i ritmi processuali, al di là di qualsiasi giustificazione: Ø mancato esercizio o cattivo esercizio del potere di programmazione del ruolo e del

singolo processo (art. 174 c.p.c.); Ø cattivo e poco accorto utilizzo dei poteri istruttori, con conseguente rinvio della

causa per p.c., assegnazione a sentenza della stessa e successiva rimessione sul ruolo per l’assunzione di prove erroneamente reputate inammissibili o irrilevanti;

Ø concessione di meri rinvii non giustificati; Ø mancata censura e sostituzione dei c.t.u. attendisti e ritardatari; Ø disinteresse assoluto per il contenuto delle verbalizzazioni di udienza; Ø adozione di percorsi interpretativi di sostanziale abrogazione dell’art. 96 c.p.c..

Case management tra agenda del giudice e prassi virtuose. La gestione del ruolo e di ogni singolo processo da parte del singolo giudice civile nell’ambito di una previa, puntuale pianificazione del lavoro e di una successiva verifica dei risultati raggiunti costituisce oggi un obiettivo irrinunciabile che la letteratura giuridica di oltreoceano ben conosce con il nome di case management; termine con il quale ci si riferisce ad gestione attiva e diretta - in evidente funzione accelleratoria\economizzatrice di tempi e costi - da parte del giudice dell’intera dinamica processuale, anche e

78 Giovanni Tedesco, “Organizzazione e agenda del giudice”, p. 30, relazione al corso di formazione “La ragionevole durata del processo civile”, organizzato dal C.S.M. a Roma il 13\15 gennaio 2003. 79 D. Pinto, “Il protocollo comune di gestione dell’udienza civile”, relazione all’incontro “Programmazione efficiente del servizio giudiziario”, organizzato dall’Ufficio del Referente per la formazione del distretto di Lecce, reperibile in www.civosservatorioromano.org evidenzia l’esigenza di un cambiamento di mentalità che porti alla interiorizzazione del valore <tempo>, quale conseguenza della costituzionalizzazione del principio di ragionevole durata del processo. 80 C. Viazzi, “ L’organizzazione del lavoro del giudice”, relazione al convegno di studi organizzato a Roma il 12 luglio 2004 dal C.S.M. dal titolo “Case management: esperienze a confronto”, nel criticare un’approccio alle questioni relative al funzionamento della giustizia, secondo un’ideologia magistratocentrica, individua due scissioni storiche che hanno contraddistinto il rapporto tra giudice e organizzazione: l’una relativa ad un giudice senza organizzazione e l’altra di un’organizzazione senza giudice. 81 E’ bene ribadire che la delibera del C.S.M. 30 luglio 2003 n. 16103 - di integrazione della circolare n. 1275\85 - che espressamente rinvia al parametro di valutazione di professionalità del magistrato della capacità di organizzare il proprio lavoro anche in funzione della necessità di ridurre al minimo il disagio per gli utenti della giustizia e i loro difensori. 82 Così C. Viazzi, “La durata irragionevole dei processi civili: un problema prioritario per il C.S.M.”, p. 149, in “Il nuovo articolo 111 della Costituzione …”, cit..

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soprattutto tramite il tempestivo, dialogante coinvolgimento delle parti e degli avvocati, in modo da addivenire ad un controllo della evoluzione dei tempi iniziali, intermedi e complessive del processo83. Nozione che, come è stato osservato, deve essere ulteriormente integrata con riferimento all’esigenza dalla gestione consapevole e attiva del solo singolo processo si passi alla conoscenza approfondita del proprio ruolo complessivo e alla successiva programmazione e gestione di tutte le cause affidate al singolo magistrato civile con individuazione delle priorità e degli obiettivi di smaltimento (sino ad arrivare alla court management84 che consideri le medesime problematiche per l’intere ufficio giudiziario). Peraltro anche il nostro codice di rito non è certo estraneo all’esigenza della formazione di un funzionale programma di lavoro (la cd. agenda del giudice): basti pensare all’art. 168 bis c.p.c là dove nel suo u.c. riconosce al giudice il potere di differire l’udienza di prima comparizione fino a 45 giorni dopo la data fissata in citazione dall’attore. Così come l’attribuzione al giudice istruttore di tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del processo è certamente espressione di analoghe esigenze di pianificazione e programmazione delle cause e delle udienze (si pensi ancora all’art. 83 disp. att. c.p.c.). Il case management richiede evidentemente un cambio copernicano di impostazione culturale e di approccio quotidiano al proprio lavoro, all’ufficio, al modo di relazionarsi con gli altri operatori giudiziari, che : Ø incrementi lo scambio ed il coordinamento di informazioni e di prassi virtuose

almeno a livello di sezione; Ø doti il giudice di strumenti per la consapevole programmazione del proprio ruolo e

per il controllo di gestione; Ø liberi il giudice di incombenze assurde e rituali, favorendo, ove possibile, il

processo di delega di funzioni; La precondizione per un effettivo management: un ragionevole carico di lavoro. Prima di esaminare gli spazi di intervento per una migliore organizzazione del lavoro del giudice civile, non ci si può esimere da un osservazione, ricorrente in tutti coloro i quali si sono occupati di questi profili: la programmazione del proprio lavoro, la pianificazione e la gestione del ruolo costituiscono strumenti di lavoro oggi indispensabili, ma rischiano di costituire delle mere parole d’ordine prive di significato e pratico rilievo, a fronte di non adeguate risorse economiche, logistiche e organizzative e, soprattutto, in presenza di carichi di ruolo ragionevolmente insostenibili85.

83 M. De Cecco, “Case management: la riforma del processo civile in California.”, p. 225 ss., in “Il nuovo articolo 111 della Costituzione e il giusto processo civile”, a cura di M.G. Civinini e C.M. Verardi, 2000, cit. con un significativo confronto dell’esperienza statunitense con la realtà processuale italiana. 84 V. a tal riguardo l’approfondita relazione sull’esperienza di judicial administration e sul caseflow management – cioè superivisione, monitoraggio e gestione del tempo e degli eventi che condizionano il movimento di un fascicolo attraverso l’ufficio - negli Stati Uniti d’America, M. Fabri, “Processi di modernizzazione organizzativa, gestionale e tecnologica della giustizia: l’esperienza degli Stati Uniti d’America”, Quaderni CESROG, 1991, anno primo, n. 1. 85 Significativamente - per una comprensione della varie Italie giudiziarie - si confronti la testimonianza di L. Perilli, “L’organizzazione dell’agenda del giudice e i tempi del processo”, relazione al corso di formazione “La ragionevole durata del processo civile”, organizzato dal C.S.M. a Roma nel gennaio 2003, p. 9, ove si rileva come l’organizzazione della propria agenda nel Tribunale di Rovereto abbia come punto di riferimento numerico un flusso di cause variabili dalle 200 alle 250 unità, con quella ben diversa - relativa alla drammatica situazione del Tribunale di Messina - che emerge da “Il punto di vista di un giudice con un ruolo di 1400 cause” di E. Iannello, p. 199 ss., in “Processo e organizzazione…”, cit.: “…se si postula che per calendario ciascun giudice dovrebbe essere chiamato a tenere non più di 47 udienze di trattazione l’anno; … che più di 150\200 sentenze in media l’anno non si possa attendere da ciascun magistrato. Ebbene 200

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In tal senso si deve, ogniqualvolta si predichi correttamente un approccio efficientista di case management, ribadire – pur senza alcuna volontà di autogiustificazione - che ogni discussione su prassi virtuose e di modelli operativi acceleratori in tanto ha un senso in quanto il ruolo istruttorio del giudice sia composto da un numero di procedimenti pendenti intorno e non di troppo superiore ai 500 86. L’art. 175 c.p.c. e i poteri di direzione del processo del giudice. Discutere di case management impone, in prima istanza, il riferimento ai poteri direttivi del giudice civile nel processo ordinario di cognizione. Si pensi, a titolo di esempio: Ø art. 151 (possibilità del giudice di prescrivere che la notificazione sia eseguita in

modo diverso da quello stabilito ex lege), Ø art. 127, c. 2° (possibilità del giudice di “fare o prescrivere quanto occorre affinché

la trattazione delle cause avvenga in modo ordinato e proficuo”), Ø art. 163 bis, c. 3°(abbreviazione dei termini di comparizione), Ø art. 168 bis, c. 5° (spostamento udienza di prima comparizione), Ø art. 175, c. 2°, Ø art. 180, c. 2° (autorizzazione alla comunicazione di comparse), Ø alla valutazione di opportunità di esperire il tentativo di conciliazione alla prima

udienza di trattazione ex art. 183, c. 1°, ovvero nel corso della trattazione ex art. 185,

Ø alla scelta se provvedere in udienza o riservarsi ex art. 186, Ø alla scelta dell’udienza nella quale provvedere sulla richiesta di provvisoria

esecuzione del decreto opposto, Ø alla scelta, in caso di questioni pregiudiziali o premilitari di merito, se rimettere al

collegio direttamente o disporre la loro trattazione unitamente al merito; Ø alla indicazione del tempo e del luogo per l’assunzione dei mezzi di prova ex art.

sentenze l’anno equivalgono a non più di quattro cinque introiti a settimana. E’ dato inconfutabile che ruoli di 1300\1400 cause importino un numero di introiti settimanali maggiore del doppio. Non mutando il dato di partenza (che cioè il magistrato medio non ce la può fare a scrivere più di 200 sentenze l’anno degne di tal nome)è evidente che l’eccedenza rimane tutta a carico del magistrato che avrà introitato di più (in termini di ritardo nei depositi) …”… “Sotto altro profilo il dato numerico dovrebbe rendere evidente che su 1400 cause, in media ca 600 sono da considerare pronte per la decisione: volendo rispettare lo standard predetto di produttività, già alquanto severo e ottimistico (200 sentenze l’anno) è semplice aritmetica concludere che tali cause andrebbero distribuite in un arco temporale di tre anni, che cioè dovrebbero aversi rinvii di tre anni per la precisazione delle conclusioni. Occorre davvero chiedersi a questo punto di chi sia la responsabilità della violazione della ragionevole durata del processo”. 86 Giovanni Tedesco, “Organizzazione e agenda del giudice”, p. 20, relazione al corso di formazione “La ragionevole durata del processo civile”, organizzato dal C.S.M. a Roma il 13\15 gennaio 2003; R. Braccialini, “Le prassi virtuose al bivio tra metodo e inutilità”, in “Processo e organizzazione: le riforme possibili per la giustizia civile”, a cura di G. Gilardi, 2004, cit.. p. 86 individua - e chi scrive non può che sottoscrivere - la consistenza dei ruoli quale precondizione assoluta, quale questione pregiudiziale per cominciare a discutere di prassi virtuose, concludendo che “di fronte a 900, 1000, 1200 fascicoli non è possibile alcun governo del ruolo, ma l’unica prassi percorribile sensatamente è alzare bandiera bianca”; id., “Priorità, obiettivi e tecniche di gestione del processo civile”, cit.; v. però L. Breggia, “Dalle prassi esistenti alle prassi migliori condivise”, reperibile in www.osservatoriogiustiziacivilefirenze.it, la quale rileva come si debba rovesciare la prospettiva: non dire <la situazione è disastrosa e non è possibile attuare le cd. prassi virtuose>; al contrario, dobbiamo dire <applichiamo le prassi migliori proprio perché la situazione è difficile> .

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202 e della ispezione ex art. 25887.

Il riferimento al potere di direzione del processo da parte del giudice civile, come è stato osservato, se pone certamente un problema di interpretazione della legge processuale in funzione accelleratoria, rileva in modo altrettanto vincolante un’esigenza di adattare il generale ed astratto modello processuale di cognizione (ma il discorso vale anche per il procedimento esecutivo, per quello fallimentare e via dicendo) alle varie specie di controversie e, in ultimo, alla singola controversia. La dottrina, anche di recente, ha evidenziato all’uopo la centralità organizzativa - in funzione di un efficiente e accelerato progredire del giudizio - che rivestono i poteri di direzione del processo assegnati al giudice dall’art. 175 c.p.c.: il codice di rito individua un ambito di intervento ordinatorio del giudice civile che permettere di adeguare la disposizione astratta e generale alla situazione processuale concretamente data, consentendo l’adozione di strategie processuali differenziate e adeguate all’evolversi della vicenda processuale e al delinearsi del thema decidendum e del thema probandum88: si pensi all’esame preliminare dei fascicolo, alla decisione del se e del come procedere all’interrogatorio libero delle parti, del se ed entro quali limiti chiedere chiarimenti alle parti, al tempo e alla motivazione nell’adozione di provvedimenti cautelari e anticipatori, alla scelta di modelli di decisione alternativi alla sentenza. Peraltro, il condivisibile rilievo che il mero incremento del potere discrezionale del giudice nel processo indipendentemente dalla individuazione delle attività del giudice e delle parti non sia di per sé sufficiente alla risoluzione dei problemi che caratterizzano il processo civile in termini di tempi, di certezza giuridica e di trasparenza e programmazione organizzativa porta a ritenere che “la questione di fondo… resta la verifica del concreto esercizio dei poteri di direzione del processo attraverso la pronuncia di provvedimenti meramente ordinatori, insindacabili in sede di impugnazione e privi di efficaci strumenti di controllo”. L’inconoscibilità ex ante del modus procedendi del giudice e dell’ufficio giudiziario nel giudizio -, cioè l’irresponsabilità del giudice nell’amministrazione del processo (quello reale89, non già quello e solo quello scritto nel codice di rito, cioè il processo vivente nelle sue multiformi manifestazioni) e del ruolo richiede oggi un diverso approccio culturale da parte dei magistrati nel senso che “la preventiva conoscenza dei criteri di applicazione” della norma processuale nei diversi uffici giudiziari e nelle diverse specie di controversie e la verifica delle prassi applicative nella gestione del processo diventa un condizione fondamentale per l’esercizio della giurisdizione: Ø rendendosi “effettiva la garanzia del diritto alla difesa”, Ø determinandosi, indirettamente “un effetto deflattivo del contenzioso ”, Ø nonché, infine, consentendosi “di individuare le prassi virtuose suscettibili di

costituire un modello per un adeguamento della norma generale ed astratta”. Tale operazione non potrà con ogni evidenza, però, essere condotta dal giudice civile nella solitudine della sua stanza, ma dovrà necessariamente realizzarsi attraverso una “condivisione di responsabilità di tutti gli operatori della giustizia – e massimamente nell’ambito di un aperto confronto con i difensori e in ossequio al fondamentale principio della leale collaborazione processuale90 - in riferimento alla efficienza del servizio”, tutti essendo chiamati alla elaborazione di criteri uniformi di applicazione delle norme

87 Per un’elencazione si rinvia a G. Costantino, “Il processo civile tra riforme ordinamentali, organizzazione e prassi degli uffici: una questione di metodo ”, p. 77 ss., cit.. 88 G. Costantino, “Il processo civile tra riforme….”,, p. 77 ss. 89 L. Breggia, “Dalle prassi esistenti alle prassi migliori condivise”, cit.. 90 E. Grasso, “La collaborazione nel processo civile”, Riv. Dir. Proc., 1966, 580 ss; Proto Pisani, “Il nuovo articolo 111 Cost. e il giusto processo civile”, in Foro. It., V, 2241 ss..

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processuali nel medesimo ufficio, nonché alla revisione e all’adeguamento della disciplina91. L’autonomia interpretativa del magistrato, il potere riconosciutogli dalla legge processuale di ordinare il processo non per questo subisce alcuna limitazione o compressione, chiedendosi esclusivamente (e sempre, a mio avviso con la clausola del rebus sic stantibus, ma con l’obbligo deontologico di un pubblico confronto in caso di cambiamento della stessa prassi) di manifestare, esplicitare, oggettivizzare e rendere pubbliche92 le prassi applicative seguite nella gestione del processo. Procedendo allora all’individuazione delle “linee lungo le quali operare per individuare prassi possibili” nell’ottica di una restituzione d’efficienza al processo civile, opportunamente si è distinto93 tra: Ø organizzazione del lavoro del giudice e criteri di gestione del ruolo (ovvero tutti i

profili relativi all’efficace programmazione del lavoro del giudice civile nel suo complesso);

Ø andamento dei processi e criteri di conduzione delle controversie (ovvero tutti i comportamenti, le prassi e gli accorgimenti necessari o solo utili per un’ottimale, corretta impostazione della singola vicenda processuale);

Ø criteri di organizzazione di determinate attività processuali (ovvero tutti i profili relativi all’efficace programmazione del lavoro del giudice civile nel suo complesso in udienza e fuori udienza onde evitare ritardi e disagi all’utenza).

1) La gestione del ruolo istruttorio civile. In via preliminare, deve ribadirsi come la conoscenza dei dati statistici relativi al proprio lavoro, ovverosia la composizione del proprio ruolo – numero complessivo cause assegnate, divisione per materie e per complessità, eventuale ricorrenza di cause identiche o simili, tanto sotto il profilo fattuale che giuridico (cause seriali), - rappresenta la base, ovvero, meglio, la precondizione per una consapevole organizzazione della propria agenda in termini efficienti, perché consente di verificare l’efficacia dell’attività svolta in passato e di prevedere, sia pure con l’approssimazione tipica delle rilevazioni statistiche, i flussi di lavoro futuri. La creazione dell’agenda del giudice deve rispondere ad obiettivi di pianificazione tanto dell’attività di udienza che dell’attività esoprocessuale al fine di fissare eventuali criteri di priorità nella trattazione delle cause obiettivi, di distribuire i procedimenti in modo ottimale tanto sotto il profilo quantitativo – oggetti delle controversie e fasi processuali nelle quali si trovano - che qualitativo – numero di procedimenti da portare ad ogni udienza -, di creare un’affidabile, sempre aggiornato scadenziario delle attività e dei provvedimenti da adottare allorquando sia venuti a scadenza i relativi termini a difesa. Per quanto concerne la distribuzione delle cause sul ruolo rispetto alle complesso delle udienze da tenersi in un dato arco temporale, occorrerà necessariamente94:

91 G. Costantino, “Il processo civile tra riforme ordinamentali, organizzazione ….” p. 77 ss., cit.. 92 Di massimo interesse è il raffronto con il Manual for complex litigation statunitense, attraverso il quale vengono raccolte dal Federal Judicial Center e messe a disposizione delle Corti tutte le prassi applicative – che si caratterizzino per adeguate tecniche di trattazione delle cause (nell’ultima edizione si segnalano oltre cento pagine di modelli di provvedimento) - consolidatesi nel processo federale, in tal modo: G. Costantino, ult. op. cit., 93 L. Barreca, “Tempi della giustizia e Gestione del processo”, p. 45, in “Processo e organizzazione…”, cit.. 94 L. Barreca, “Tempi della giustizia e Gestione del processo”, p. 45 ss., cit., cui adde L. Breggia, “L’organizzazione del ruolo del giudice e gli effetti acceleratori dell’attività preparatoria”, relazione tenuta all’incontro di studio “Il punto sul rito civile”, organizzata dal C.S.M. a Roma, novembre 2003.

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Ø procedersi ad un esame preliminare di tutti i fascicoli di nuova assegnazione, verificandone gli oggetti e la presenza di istanze preliminari: verifica che richiede una tempestiva trasmissione dei nuovi fascicoli da parte della cancelleria con la quale occorre tenere quotidianamente rapporti di leale e fattiva collaborazione;

Ø valutare l’eventuale ricorso allo strumento del differimento dell’udienza di prima comparizione previsto dall’art. 168 bis c.p.c. in dipendenza di un particolare (recte eccessivo) appesantimento del carico delle udienze ovvero in funzione della fissazione di udienze di smistamento o di udienze monotematiche;

Ø individuare eventuali criteri di priorità delle cause da trattare; Ø decidere su istanze cautelari, anticipatorie, di chiamata di terzo, di differimento di

udienza, Ø rilevare l’eventuale esistenza di cause che presentino profili di incompetenza,

difetto di giurisdizione ovvero altri profili pregiudiziali aventi efficacia dirimente; Ø valutare, successivamente al vaglio preliminare del fascicolo o nel corso del

giudizio, se procedere alla fissazione: o di udienze straordinarie in dipendenza di situazioni di carico di lavoro

particolare che vada diversamente strutturato; o di udienze monotematiche per cause seriali e comunque di facile

istruttoria e definizione (pagamenti somme per prestazioni di valore limitato; risarcimento danni da incidente stradale, almeno nei casi, maggiormente lineari, separazione coniugi senza prole e a basso reddito, revocatorie fallimentari per importi non rilevanti nei confronti di soggetti diversi dagli istituti bancari)95;

o di udienze smistamento per gruppi di stesse cause che si trovino nella medesima fase processuale e richiedano analoghi adempimenti (udienze istruttorie, udienze di opposizione a decreto ingiuntivo con richiesta di provvisoria esecuzione) o una diversa distribuzione sulla base di criteri di priorità di trattazione (cause in fase di precisazione delle conclusioni, cause pronte per l’ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. 96).

Quanto alla individuazione di criteri di priorità delle cause: risulta, in primo luogo, ineludibile che l’individuazione dei criteri di priorità di trattazione sia omogenea per tutto l’ufficio (anche qui risulterà massimamente utile lo strumento dell’art. 47 quater ord. giud.) e avvenga quindi in modo trasparente a salvaguardia dell’imparzialità dell’ufficio e della certezza del diritto: a tal riguardo, fermo restando uno spazio discrezionale di intervento accelleratorio del processo da parte del giudice in dipendenza delle peculiarità della singola causa, dovrà necessariamente farsi riferimento97: Ø alla particolare natura personale dei beni e dei diritti coinvolti direttamente o

indirettamente incidenti su beni primari della persona (si pensi al caso della separazione dei coniugi con figli minori) ovvero alle qualità soggettive degli attori, anche in dipendenza dei soggetti coinvolti e comunque interessati (interdicendo, in abilitati, minori, portatori di disabilità psichiche o motorie)98,

Ø agli interessi coinvolti (si pensi al grave danno alla persona, ad un interesse

95 Vedasi. all’uopo lo schema analitico redatto da M. Acierno e M.G. Civinini, “Proposte per la riduzione dei tempi del processo a cognizione ordinaria”, in “Il nuovo articolo 111 della Costituzione …”, cit., p. 129. 96 La proposta è di R. Braccialini, “Priorità, obiettivi e tecniche di gestione del processo civile”, cit.. 97 L. Gerardis, “L’organizzazione del lavoro del giudice”, cit,; L. Perilli, “L’organizzazione dell’agenda del giudice e i tempi del processo”, cit., p. 11. 98 R. Braccialini, “Priorità, obiettivi e tecniche di gestione del processo civile”, cit. fa riferimento ad una sorta di gerarchia del bisogno con tutti i conseguenti problemi di certezza giuridica e trasparenza che tale modo di procedere pone.

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pubblico risultante ex actis nei giudizi in cui si parte la p.a. e che manifesti oggettivi caratteri di urgenza),

Ø ad un’urgenza endoprocessuale per essere già ampiamente decorso ogni termine di ragionevole durata del giudizio99

Ø nonché a tutte le cause per le quali non operi la sospensione feriale dei termini. La questione del numero di udienze da fissarsi in un dato arco temporale e soprattutto del numero di fascicoli da portare in ciascuna udienza imporrà una puntuale valutazione delle materie trattate, della complessità delle questioni giuridiche coinvolte, della serialità o meno di gruppi di cause, nonché dovrà richiedere, tanto più ai magistrati di prima nomina, un prudente apprezzamento, oltre che della capacità personale di organizzarsi e di lavorare, del grado di saturazione del proprio ruolo, delle riservate e delle cause poste in decisione con termini già scaduti100. La celerità a tutti i costi, l’istinto o la coazione di eliminare carte dal proprio tavolo, oltre a risolversi in una prevedibile perdità di qualità, espone, in primo luogo, le parti stesse e gli utenti al rischio di un ‘ulteriore - possibile - allungamento del giudizio in dipendenza di una rimessione sul ruolo conseguente ad una non corretta valutazioni di questioni preliminari, pregiudiziali o di istanze istruttorie e, in secondo luogo, espone il magistrato ad un verosimile effetto boomerang, in quanto lo stesso g.i. – il collega succeduto nello stesso ufficio - prima o poi si ritroverà sul tavolo gli stessi fascicoli e le medesime questioni irrisolte o mal affrontate e impostate, trovandosi così onerato di dovergli studiare nuovamente e con ulteriore perdità di tempo e energie. Accortezza che dovrà essere riposta anche e ancor più per quanto concerne l’individuazione del numero di cause da portare in decisione - sia una riserva o una sentenza -, con una regia accurata che, a seconda del tipo di cause e di incidente decisorio, distinguendo per materia e\o per complessità101, distribuisca adeguatamente le varie tipologie di motivazione, il ricorso a schemi decisori e istruttori predefiniti102 e adoperi lo strumento dell’art. 281 sexies c.p.c., ove del caso. La programmazione del ruolo complessivo dovrà poi avvenire, se del caso, individuando schemi routinari di procedimenti - e di provvedimenti - pe r cause dello stesso tipo; strumenti questi massimamente utili, soprattutto se adottati a livello di sezione, se del caso previa indizione di riunione ai sensi dell’art. 47 quater dell’ordinamento giudiziario.

99 Si pensi ad esempio al cd. Programma Strasburgo elaborato dal Presidente del Tribunale di Torino: M. Barbuto, “L’organizzazione del lavoro; il valore dell’efficienza …”, cit.. 100 L. Breggia, “L’organizzazione del ruolo del giudice “, cit. stigmatizza l’adozione di strumenti pseudoaccelatori che, per evitare un rinvio più lungo e uno studio più ponderato della causa, opti per “un rinvio più breve da cui partorisca una semplice riserva da sciogliere magari in tempi assia più lunghi”. 101 L. Gerardis, “L’organizzazione del lavoro del giudice”, cit., p. 24 consiglia l’elaborazione personalizzata di un coefficiente convenzionale di difficoltà su scala da 1 a 5 a seconda della complessità del caso e della difficoltà della controversia. 102 Solo per fare un esempio, presso il Tribunale di Catania, i giudici della sezione commerciale, a fronte di una crescita esponenziale del contenzioso bancario (in dipendenza del noto revirement giurisprudenziale della Corte di Cassazione in materia di anatocismo e applicazione di interessi ultralegali), hanno ravvisato l’opportunità di predisporre una pluralità di modelli di c.t.u. (e di relativi iter motivazionali da utilizzare nei provvedimenti vex art. 186 quater c.p.c. o in sentenza), ciascuna delle quali si adatta alle varie situazioni ipotizzabili alla luce della contrattualistica bancaria conosciuta nel distretto di Corte di Catania. In tal modo si è garantito, da un lato, al magistrato un sicuro riferimento ad un catalogo provvedimentale standardizzato e di pronta utilizzazione, e, dall’altro, al foro locale, ai c.t.u. e, soprattutto agli istituti bancari, un riferimento conoscibile, oltre che nel corso del giudizio, anche ex ante, affidabile e suscettibile di orientare ancor prima dell’instaurazione del giudizio le parti potenzialmente contendenti.

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2) L’andamento dei processi e criteri di conduzione delle controversie . Altrettanto fondamentale nell’ottica del case management in senso stretto è poi la gestione della dinamica processuale al triplice scopo di: Ø controllare i tempi del processo ed intervenire tempestivamente sugli stessi,

accelerandone il corso; Ø individuare i punti realmente controversi; Ø scegliere lo schema di procedimento -, infine, anche di modulo decisionale (art.

281 sexies o art. 186 quater c.p.c.) e provvedimento finale (art. 186 quater c.p.c. o sentenza) - che, sulla base delle peculiarità della vicenda processuale, risulti essere il più idoneo ed efficace103.

Anche sotto tale profilo un rilievo centrale dovrà assegnarsi alla gestione della fase preparatoria del processo e quindi all’esame preliminare del singolo fascicolo processuale104, così come di massimo interesse risultano tutt’altra serie di interventi105 da effettuarsi lungo le varie fasi processuali:

103 V. L. Barreca, “Tempi della giustizia e Gestione del processo”, cit.. 104 Per la quale sia consentito il rinvio alla schematica e utile esemplificazione contenuta nella relazione di L. Perilli, “ L’organizzazione dell’agenda del giudice e i tempi del processo”, cit., p. 10: “La prima valutazione del fascicolo è dunque destinata a verificare ed annotare: Ø eventuali vizi della notificazione dell’atto di citazione; Ø la tempestività della costituzione della parte che ha iscritto la causa al ruolo; Ø la regolarità della costituzione dell’attore, sotto il profilo della rappresentanza ed autorizzazione,

con particolare riguardo alla rappresentanza delle società (indicazione dell’identità, dei poteri rappresentativi e della sottoscrizione della procura alle liti);

Ø eventuali vizi dell’atto di citazione (ai sensi dell’art. 164 c.p.c.); Ø l’esistenza di questioni pregiudiziali o preliminari idonee a consentite una definizione immediata

del giudizio (ad es. giurisdizione, incompetenza rilevabile d’ufficio); Ø se, in relazione alle domande proposte o alla natura della causa, il processo debba seguire un

canale privilegiato, per ragioni di urgenza. La cancelleria trasmette nuovamente il fascicolo cinque giorni prima di ogni udienza, al fine di consentire

al giudice di verificare ed annotare: - con riferimento alla prima udienza di comparizione: Ø la regolarità della costituzione del convenuto, sotto il profilo della rappresentanza ed

autorizzazione; Ø tempestività ed eventuali vizi delle domande riconvenzionali ai sensi dell’art. 167 comma secondo

c.p.c.; Ø l’esistenza di eccezioni idonee a consentire una definizione immediata del giudizio; Ø se, in relazione, alle domande riconvenzionali proposte dal convenuto, il processo debba seguire un

canale privilegiato. - con riferimento alla prima udienza di trattazione (comparizione personale): Ø le eccezioni non rilevabili d’ufficio proposte dal convenuto; Ø l’allegazione di “fatti secondari”, contenuti nelle memorie autorizzate dal giudice ex art. 180 c.p.c..

- con riferimento all’udienza di ammissione delle prova: Ø le conclusioni precisate nelle memorie ex V° comma art. 183 c.p.c., ove richieste; Ø i mezzi di prova dedotti dalle parti, ai fini della successiva ammissione in udienza.

- con riferimento all’udienza istruttoria: Ø le prove ammesse.

- con riferimento all’udienza successiva al deposito della C.T.U.. Ø il contenuto della C.T.U e, se autorizzate, delle CC.TT.PP. al fine di decidere se sia necessario

“richiamare il C.T.U. a chiarimenti”. 105 Le prassi virtuose richiamate nel testo sono tratte dal Libro Bianco redatto dal gruppo civile dell’Associazione Nazionale Magistrati - www.associazionemagistrati.it - e vanno considerate come un punto di riferimento per una consapevole gestione della tempistica processuale del processo di cognizione ordinaria e per il processo esecutivo; v. però le puntuali, condivisibili osservazioni di R. Braccialini, “Le prassi virtuose al bivio tra metodo e inutilità”, cit., p. 85 ss..

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Ø Studio dei fascicoli precedentemente allo svolgimento dell’udienza; Ø Eventuale predisposizione, anche al fine della limitazione dell'uso della riserva, di

provvedimenti sulle questioni già oggetto di contraddittorio o comunque prevedibili (provvisoria esecuzione di decreti ingiuntivi o sospensione della provvisoria escuzione; integrazione del contraddittorio, ammissione delle prove, incarichi al C.T.U. e formulazione dei quesiti).

Ø Eventuale organizzazione di udienze monotematiche. Ø Organizzazione delle udienze per fasce orarie destinate alla trattazione delle diverse

fasi processuali: udienze di prima comparizione; udienze di prima trattazione ed interrogatorio libero delle parti; udienze istruttorie (effettivo svolgimento a porte chiuse per l'interrogatorio delle parti e l'escussione dei testi); udienze di conclusioni, di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e lettura dei dispositivi e delle motivazioni contestuali.

Ø Rinvio dell'udienza per impedimento del giudice: trattazione da parte di altro giudice (anche GOT), e - solo in caso di impossibilità di sostituzione - rinvio d'ufficio ad udienza immediatamente successiva o fissazione di udienza straordinaria in tempi ravvicinati, prescrivendo in tale ultimo caso alla cancelleria le dovute comunicazioni e controllando adeguatamente l’osservanza di tali prescrizioni.

Ø Effettività dell’interrogatorio libero e del tentativo di conciliazione, previa adeguata preparazione sull’oggetto della causa e predeterminazione di uno spazio di tempo adeguato per tali incombenti, tenendo conto della complessità della controversia e del numero delle parti; svolgimento dell’interrogatorio solo alla presenza delle parti, dei loro procuratori generali o speciali e dei rispettivi difensori; verbalizzazione delle dichiarazioni in modo da fare emergere se le stesse siano state rese a domanda del giudice o spontaneamente dalla parte (ai fini della loro eventuale efficacia confessoria) nonchè i punti di convergenza e di divergenza delle parti (onde circoscrivere il thema probandum); predisposizione semplificata di separati verbali per la redazione della conciliazione (sul modello di quelli utilizzati nel processo del lavoro) e formulazione preventiva di eventuali proposte da sottoporre alle parti; tentare la conciliazione evidenziando alle parti i vantaggi che possono derivarne (minori costi e tempi di definizione della controversia; immediata realizzazione del diritto azionato, pur se non nella sua totalità; positivi riflessi di una definizione conciliata nei rapporti con la controparte; ecc...) e i rischi del futuro esito della causa.

Ø Utilizzo di modelli standard per la redazione dei verbali di causa; verbalizzazione limitata alla registrazione della presenza dei difensori e delle loro istanze nonchè delle dichiarazioni delle parti, dei testimoni o degli ausiliari.

Ø Utilizzabilità dello strumento delle notificazioni semplificate (a mezzo fax o posta celere o posta elettronica) per l’attuazione del contraddittorio cautelare, per la comunicazione della nomina di conferimento dell’incarico al C.T.U., per la fissazione dell’udienza di riassunzione e prosecuzione del giudizio (attribuzioni della cancelleria e dell'ufficiale giudiziario).

Ø Applicazione d’ufficio della disciplina di cui agli artt. 208 c.p.c e 104 disp. att. c.p.c. ( dichiarazione di decadenza della parte che abbia richiesto l’ammissione della prova in caso di sua ingiustificata mancata presenza all’udienza di assunzione).

Ø Adeguato uso dei poteri conferiti al giudice dall’art. 255 c.p.c. (accompagnamento coattivo e pena pecuniaria) nelle ipotesi di mancata comparizione del teste intimato; assunzione per prova delegata dei testimoni solo qualora essi si trovino nell’impossibilità di presentarsi avanti al giudice competente

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o non ne siano esentati dalla legge o dalle convenzioni internazionali. Ø Programmazione dei tempi di udienza al fine di evitare ai testi, per quanto

possibile, lunghe attese. Ø Sospensione volontaria del procedimento ex art. 296 c.p.c. su invito del giudice

qualora vengano prospettate trattative di bonario componimento della lite. Ø Utilizzo di percorsi motivazionali corrispondenti alla tipologia di

provvedimento decisorio: adozione delle ordinanze sommarie (artt. 186 bis; 186 ter; 648; 649; 655 c.p.c.) ed istruttorie, tramite l’enucleazione del tema controverso al fine di indurre le parti alla conciliazione o di agevolare la successiva stesura della sentenza. Maggiore utilizzo dello strumento dell’ordinanza ex art. 186 quater ove richiesto dalle parti.

Ø Uso della discussione orale e dello strumento ex art. 281 sexies anche per ipotesi diverse dalla definizione della causa per questioni pregiudiziali o preliminari, con un tendenziale progressivo aumento percentuale di tale forma di sentenza rispetto al complesso delle sentenze redatte dal singolo giudice, ivi incluso il settore delle cause di lavoro, previdenziali e di locazione.

Ø Gestione delle modalità e tempi di conferimento degli incarichi: Ø formulazione dei quesiti nell’ordinanza di nomina, Ø invito al CTU, all’udienza di comparizione e di giuramento, a

fissare direttamente la data di inizio delle operazioni peritali e concessione di tempi adeguati, non eccessivamente lunghi, per il deposito della relazione peritale;

Ø nelle CTU di minore complessità, eventuale fissazione diretta dell’inizio delle operazioni da parte del GI, con rinvio del giuramento al deposito della relazione peritale.

Ø Nomina ed espletamento dell’incarico del CTU precedentemente o contestualmente all’ammissione della prova orale, fatta salva la preventiva definizione del “thema decidendum”e fermo il rispetto delle regole generali sull’onere della prova.

Ø affidamento al C.T.U. del compito di tentare la conciliazione fra le parti; invito al C.T.U. a sottoporre alle parti una bozza del suo elaborato, con concessione alle stesse di un termine per rilievi da esaminarsi poi nella relazione definitiva;

Ø invito al C.T.U. a consegnare, unitamente alla relazione scritta, un floppy disk contenente il file della relazione; esclusione del mero rinvio per esame CTU e concessione alle parti, solo in casi particolari, di un ulteriore breve termine per successivi rilievi tecnici avverso la relazione peritale ovvero per valutare possibilità conciliative.

Ø Adeguato uso di strumenti indiretti di accelerazione dell’attività peritale: effettiva riduzione del compenso in caso di ritardo; rigorosa valutazione delle ragioni delle istanze di proroga.

3) I criteri di pianificazione e organizzazione di determinate attività processuali. I protocolli di udienza. La migliore gestione possibile dell’iter processuale (attraverso l’individuazione di prassi operative virtuose106, interpretative e gestionali che agevolino la definizione dei processi)

106 Si veda il significativo riconoscimento contenuto nella relazione del Procuratore Generale all’inaugurazione dell’anno giudiziario 2005: “Un segnale positivo viene tuttavia, proprio dall’operato di magistrati, avvocati e addetti ai servizi di cancelleria, i quali, con un sano pragmatismo, hanno dato vita a

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ha in questi ultimi anni costituito l’obiettivo sul quale si sono spesi magistrati, avvocati, il mondo accademico, il personale di cancelleria, le associazioni degli utenti, spesso concretizzando quest’impegno con la redazione dei cd. protocolli d’udienza. I cd. protocolli di udienza sono espressione di un fenomeno di vera e propria concertazione - tra gli attori in senso lato del processo - di regole di comportamento minime di natura prevalentemente organizzativa che permettono di concretizzare nei momenti processuali significativi i principi di collaborazione e di buona amministrazione107 con il dichiarato fine di “fare funzionare il processo a legislazione esistente”108 . Quanto al rilievo delle regole protocollari, il C.S.M. con deliberazione del 20.11.2002, pronunciandosi su di un quesito relativo alla competenza a decidere in ordine alle modalità di gestione dell’udienza penale dibattimentale ed il valore dei cd. protocolli stipulati con l’avvocatura in relazione ai poteri del Presidente di Sezione e del Presidente del Tribunale, ha riconosciuto che i protocolli rappresentano un’intesa convenzionale tra istituzioni diverse, nell’ottica di confronto su problematiche comuni alla magistratura e all’avvocatura, evidenziando che il rapporto tra le regole del protocollo concernenti le modalità temporali di svolgimento dell’udienza e le norme processuali non possa che essere regolato con l’affermazione delle seconde, riservando la legge al giudice il potere di valutare le esigenze connesse alla trattazione dei singoli processi e concludendo; sicchè l’eventuale violazione delle regole fissate nel protocollo potrà al più rilevare sotto il profilo dei doveri di collaborazione e buona amministrazione in funzione di rendere il miglior servizio giustizia possibile (con conseguente, eventuale valutazione di natura disciplinare). Quindi è bene da subito precisare che, al di là di comportamenti di vera e propria dis-organizzazione processuale destinati a rilevare quanto meno sotto il profilo disciplinare, la vera rilevanza delle regole dei protocolli non possa (e non debba, allo stato) che essere una rilevanza solo culturale109, sul piano della leale collaborazione con il foro, del perseguimento di una giustizia effettiva fondata sulle garanzie formali del processo e forte di una ritrovata efficienza ed efficacia110.

protocolli che contengono le cosiddette “prassi virtuose” nell’applicazione del codice di procedura civile. E’ questo il dato di indubbia novità che viene segnalato da molti distretti di corte di appello con valutazioni largamente positive. Anche questo è sintomo di un profondo cambiamento che è in atto nel modo di guardare al bene “giustizia”, non solo per il diverso approccio di carattere pragmatico ai problemi della giustizia e per la capacità di persuasione che sempre si accompagna alle buone prassi, ma anche perché si è in tal modo superata una visione particolaristica per assumere, come valore da perseguire, quello di una giustizia efficiente ed efficace?”. 107 I protocolli esistenti sono il frutto, forse più fecondo, dell’esperienza sul campo degli Osservatori sulla Giustizia civile spontaneamente sorti in vari Tribunali italiani (Bologna, Bari, Milano, Bari, Roma, Napoli, Salerno, Reggio Calabria, Verona, di prossima costituzione, su iniziativa dell’A.N.M. distrettuale a Catania), espressione di un’ “etica della corresponsabilità ”, di “una spiccata manifestazione di autonomia, con cui un gruppo di magistrati, avvocati, docenti universitari e persona le giudiziario si assume l’impegno di operare, con iniziative congiunte o coordinate, per migliorare la giustizia civile in un certo ambito territoriale”: così R. Caponi, intervento all’inaugurazione dell’Osservatorio di Firenze, 18.5.2003, pubblicato in “Processo e organizzazione”, cit.. p. 313. V. anche G. Gilardi, relazione conclusiva del convegno “Un anno di lavoro. Dal protocollo per le udienze al protocollo per il giudizio”, in www.osservatoriogiustiziacivilefirenze.it il quale parla di nuova legittimazione sociale della giustizia. 108 Il riferimento è a L. Breggia, “Dalle prassi esistenti alle prassi migliori condivise”, cit.. 109 Si richiama all’esigenza degli uffici giudiziari come case di vetro, G. Costantino, “Il processo civile tra riforme ordinamentali, organizzazione …”, p. 77 ss., cit.: ”il nemico da battere è il dissenso occulto, l’idea che ciascun giudice sia assolutamente libero di adottare prassi che ritiene più opportune e di decidere come meglio crede in base a distorte ed inaccettabili nozione di autonomia e indipendenza”. 110 V. anche D. Pinto, “Il protocollo comune di gestione dell’udienza civile”, cit.: la cogenza del protocollo risiede nell’assoluta spontaneità dell’adesione e nella condivisione dei valori ispiratori e che la sua forza è nello spirito di necessità che lo ispira, in un’esigenza di razionalizzazione e di risposta all’anelito di decoro e di efficienza per la giustizia civile c he cerca di riorganizzarsi anche dal basso.

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La natura111 delle regole protocollari – definite come vere e proprie regole ricognitive o istitutive di prassi secundum legem 112 - sino ad ora conosciute - è varia spaziando dalle previsioni di tipo organizzativo, a quelle aventi finalità di efficienza processuale a quelle, fine, che presiedono alla formazione di orientamenti giurisprudenziale univoci nell’ambito dei singoli uffici giudiziari: 1) disposizioni di tipo organizzativo, quali una serie di regole: Ø sull’agenda del giudice113 e gestione del ruolo114, 115; Ø sull’organizzazione dell’udienza per fasce orarie (per fasi o per adempimenti

omogenei)116, Ø sull’ obbligo di puntualità nella trattazione delle cause per fascia oraria, Ø sui criteri di priorità delle cause (ad esempio accelerandosi quelle

maggiormente vetuste); Ø sull’uso delle moderne tecnologie informatiche e telematiche (deposito atti,

memorie117 e c.t.u. su floppy, verbalizzazione d’udienza al computer118, redazione

111 L. Breggia, “Dalle prassi esistenti alle prassi migliori condivise”, cit.. 112 D. Pinto, “Il protocollo comune di gestione dell’udienza civile”, cit.. 113 Il protocollo napoletano prevede al punto Art. 19 – Trasmissione del fascicolo al giudice: 1.- Le cancellerie provvederanno a trasmettere il fascicolo di ufficio al giudice istruttore immediatamente dopo la sua designazione, al fine di consentirgli un tempestivo esame dello stesso, anche al fine dell’efficace utilizzazione dello strumento del differimento dell’udienza di prima comparizione, ai sensi dell’art. 168-bis, 5° c., c.p.c.. Il protocollo toscano prevede al punto 4: la facoltà di differimento ex art.168 bis ult. co. c.p.c. sarà esercitata al fine di organizzare udienze omogenee per tipo di controversia, ove siano prevedibili attività e/o sviluppi processuali omogenei; di smistare i fascicoli in modo razionale dal punto di vista quantitativo; di fissare ad orari precisi le cause ove siano prevedibili incombenti specifici che richiedano una precisa programmazione dei tempi: istanze ex artt.648, 649, 186 ter, 186 bis c.p.c.. 114 Significativa è la previsione del protocollo napoletano al punto 3.2.: G li organismi rappresentativi dell’avvocatura si impegnano a segnalare ai presidenti di sezione gli eventuali casi di squilibri nei ruoli dei singoli magistrati che determinino una eccessiva lunghezza dei rinvii istruttori. 115 Il Protocollo capitolino prevede al punto 7: Al momento del rinvio di una causa ad un’udienza successiva deve essere prevista la verosimile durata dei programmati adempimenti in modo da fissare ogni volta all’interno di ciascuna fascia un numero di cause che potrà essere compiutamente trattato senza superare i limiti di tempo prefissati. 116 Il Protocollo napoletano prevede al punto 5 - Fasce orarie: 1.- Le fasce orarie iniziali dell’udienza - e precisamente quelle comprese nei primi novanta minuti dall’orario tabellare di inizio dell’udienza stessa - saranno riservate alla trattazione delle cause fissate per la prima comparizione delle parti ai sensi dell’art. 180 c.p.c., nonché delle cause per le quali si prevedono adempimenti di breve durata (es.: udienze di precisazione delle conclusioni; udienze fissate ai sensi dell’art. 183, 5° co., c.p.c.; udienze di discussione orale in cause semplici o ripetitive, ecc.). 2.- Le fasce orarie finali - e precisamente quelle successive ai primi novanta minuti dall’orario tabellare di inizio dell’udienza - saranno riservate alla trattazione delle cause per le quali devono essere svolte attività di più lunga durata, o comunque di durata non prevedibile (es.: prove per testi; audizione delle parti; procedimenti cautelari e possessori, ecc.). Ancora più analitico risulta quello palermitano (articolo 1, bozza). Il Protocollo reggino prevede che “.. L'udienza è divisa in 2 fasce orarie: 9,00-10,30 e 10,30 in poi. La 1ª fascia è destinata agli adempimenti previsti dall’art. 180 –solo dopo l’ora contumaciale, se una delle parti non è presente, nonché dagli artt. 183 - in caso di mancata comparizione personale, e 184 -ove meramente scritti, ed, ancora, ad altre attività di durata prevedibilmente contenuta (ad es. giuramento CTU; concessione termini etc.); la 2° fascia è destinata all'espletamento dell’interrogatorio libero delle parti e delle prove orali, alla discussione ex art. 281-sexies c.p.c., ai chiarimenti dei CTU, ad altre attività di durata difficilmente prevedibile Diversi orari possono essere volta a volta concordati tra giudice e parti, anche al fine di assicurare la riservatezza di audizioni vertenti su fatti personali. I fascicoli saranno ordinati secondo le fasce orarie di chiamata. Con l’ordinanza che dispone il rinvio il giudice indicherà la fascia oraria ovvero l’ora di chiamata, che sarà annotata sulla copertina del fascicolo.”. Analoghe previsioni si rinvengono nel Protocollo capitolino. 117 Il Protocollo napoletano prevede al punto 29 - Scritti su supporto informatico: 1.- I difensori allegheranno agli scritti processuali anche la loro riproduzione su supporto informatico.

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informatizzate delle sentenze e creazione conseguente di una banca dati), Ø sulla modalità di tenuta dei fascicoli119; Ø sulle modalità di redazione di atti e provvedimenti120; Ø sulla programmazione dell’attività istruttoria (ad es. le modalità di escussione

dei testi121, il termine entro il quale provvedere all’intimazione dei testi in relazione a quanto prevede l’art. 104 disp. att. c.p.c.) e la gestione delle c.t.u.122,

118 Il Protocollo palermitano (bozza in corso di approvazione) prevede al punto 2) Redazione informatizzata dei verbali di causa: Ove si dovessero redigere verbali di causa articolati a cui seguono provvedimenti del Giudici diversi dai consueti rinvii ex art. 180, 183, 184 c.p.c., sarebbe opportuno che essi venissero dattiloscritti, al fine rendere più agevole la loro consultazione. 119 Il Protocollo napoletano prevede al punto 31 - Tenuta dei fascicoli: 1.- I difensori avranno cura di predisporre i fascicoli di parte in aderenza a quanto previsto dall’art. 74 disp. att. c.p.c., con sezioni separate per atti e documenti, tutti correttamente affoliati, con distinta e congruente numerazione che trovi riscontro dell’indice del fascicolo. 2.- In caso di produzione di documenti in udienza, se ne darà atto a verbale, indicando specificamente gli estremi identificativi di ciascun documento, e contestualmente si provvederà all’aggiornamento dell’indice del fascicolo di parte. 3.- I giudici avranno cura di sollecitare in ogni momento del processo la corretta tenuta dei fascicoli di parte, e di verificare – in accordo con le cancellerie – che di ogni atto prodotto sia fornita copia da inserire nel fascicolo d’ufficio. 4.- Gli atti del fascicolo d’ufficio dovranno essere a loro volta numerati progressivamente in relazione alla data di produzione. 5.- Nell’indice del fascicolo di ufficio, redatto sulla copertina interna dello stesso ai sensi dell’art. 36 disp. att. c.p.c., sarà riportata, tra l’altro, l’annotazione della costituzione di ciascuna parte e della eventuale restituzione in cancelleria dei fascicoli di parte ritirati dai difensori, anche qualora ciò avvenga al momento del deposito delle comparse conclusionali. 120 Il Protocollo napoletano prevede al punto 30 - Redazione degli atti e dei provvedimenti: 1.- I difensori si impegnano a porre particolare cura nel completare la nota di iscrizione a ruolo della causa, corredandola di tutti i dati anagrafici (data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale) relativi alla parte assistita e, ove possibile, alle controparti, nonché ad indicare, comunque, tali dati negli atti difensivi di costituzione in giudizio e negli scritti conclusionali. 2.- Il giudice, nella redazione della sentenza e degli altri provvedimenti costituenti titolo esecutivo, avrà cura di riportare i dati anagrafici completi delle parti. 3.- Nei provvedimenti costituenti (anche potenzialmente) titolo esecutivo per il pagamento di somme di denaro, inoltre, il giudice avrà cura di specificare sempre, distintamente, l’importo della sorta capitale, degli interessi e della rivalutazione, se liquidati; nel caso in cui interessi e rivalutazione non siano liquidati, il giudice avrà cura di specificare espressamente la data di decorrenza ed il tasso degli interessi, l’importo sul quale essi vanno calcolati, nonché i parametri di riferimento per il calcolo della rivalutazione; in caso di interessi riconosciuti su una somma da rivalutarsi progressivamente, sarà specificato il termine periodico di rivalutazione. 4.- Nella liquidazione delle spese processuali saranno indicati distintamente l’importo riconosciuto per spese vive, quello riconosciuto per diritti ed onorari e quello riconosciuto per spese generali. In caso di distrazione delle spese di giudizio sarà indicato espressamente il nome del procuratore distrattario. 121 Il Protocollo capitolino prevede al punto 9: deve essere realmente applicata la disposizione dell’art. 84 disp. att. c.p.c. (“le udienze del giudice istruttore non sono pubbliche”) onde consentire un ordinato svolgimento dell’udienza ed evitare che parti e testimoni siano costretti a riferire fatti personali dinanzi a terzi estranei al processo. 122 Il Protocollo napoletano prevede al punto 26 - Ammissione e svolgimento della consulenza tecnica di ufficio: 1.- Nell’ordinanza di ammissione della consulenza tecnica di ufficio, il giudice provvederà a formulare, almeno in maniera sommaria, i quesiti da sottoporre al consulente, salva in ogni caso la discussione con i difensori delle parti, e con lo stesso consulente, circa il contenuto definitivo e/o circa la integrazione dei quesiti inizialmente proposti. 2.- Nel caso in cui il provvedimento di ammissione della consulenza tecnica di ufficio sia emesso a scioglimento di una riserva, si disporrà che il testo integrale dell’ordinanza sia notificato al consulente e comunicato alle parti. 3.- Al momento del conferimento dell’incarico al consulente, eventualmente attraverso la predisposizione di un modulo uniforme: a) verrà espressamente specificato che il consulente, qualora siano già scaduti i termini di cui all’art. 184 c.p.c., non potrà acquisire ed avvalersi di documenti non prodotti ritualmente, fatte salve le eccezioni derivanti dall’applicazione degli artt. 198, 210 e 213 c.p.c. ovvero 2711 c.c., , e salvo che si tratti di documenti che siano consensualmente ritenuti non costituenti prova dei fatti storici principali; b) si darà incarico al consulente di esperire un tentativo di conciliazione della lite; c) si disciplinerà il sub - procedimento di consulenza, prevedendo che il consulente di ufficio, raccolte le osservazioni dei consulenti di parte, comunichi a questi la relazione finale, fissando loro un termine di almeno 15 giorni per far pervenire osservazioni, e dando quindi conto di tali osservazioni, con un’integrazione ulteriore della relazione, nella quale apporterà le eventuali necessarie modifiche alle conclusioni già rese, ovvero le confermerà

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Ø sulla concessione dei rinvii123, Ø sulla regolamentazione pratica delle conseguenze degli impedimenti e delle

relative eventuali sostituzioni di giudice, avvocato124 e c.t.u., onde evitare udienze a vuoto125,

espressamente, motivando comunque il suo convincimento; d) si disporrà che il consulente depositi la relazione finale e le eventuali integrazioni, unitamente alle copie per le parti, sia in forma cartacea che su supporto informatico; e) nei casi in cui se ne ravvisi la necessità, verrà dato termine anteriore alla successiva udienza per il deposito di eventuali osservazioni alla relazione del C.T.U.; f) sarà fissata la data di inizio delle operazioni; g) si disporrà che il consulente depositi, unitamente alla relazione finale (ovvero alle integrazioni della stessa), anche la richiesta di compenso e di rimborso delle spese, con l’avvertenza che i difensori potranno presentare eventuali rilievi in merito a detta richiesta e che il giudice, salvi i casi di consulenze di carattere semplice e ripetitivo, provvederà alla liquidazione non prima dell’udienza successiva, ovvero dopo il deposito delle osservazioni delle parti, se anteriore all’udienza; h) si avviserà il consulente tecnico che si terrà conto degli eventuali ritardi nel deposito della relazione, ai fini della liquidazione del compenso finale, fatte salve le eventuali proroghe del termine inizialmente fissato che siano state richieste prima della scadenza di detto termine, sulla base di giustificati motivi, e siano state concesse dal giudice. 4.- La fissazione dell’udienza successiva al conferimento dell’incarico al consulente tecnico di ufficio avverrà in modo da consentire alle parti il preventivo esame della relazione, e gli avvocati eviteranno di chiedere rinvii al solo scopo di esaminare la relazione stessa. Analogamente prevede il Protocollo toscano.

123 Il Protocollo napoletano prevede al punto 13 – Rinvii dell’udienza: 1.- I difensori eviteranno di chiedere meri rinvii dell’udienza, che comunque non saranno concessi, se non su richiesta congiunta di tutte le parti, e per specifici motivi documentati. 2.- Nel caso in cui richieste congiunte di rinvio siano determinate dalla pendenza di trattative per la definizione stragiudiziale della lite, i difensori avranno cura di precisare lo stato delle trattative, onde consentire al giudice di valutare l’opportunità del rinvio. 3.- Ove possibile, si ricorrerà alla sospensione volontaria del processo prevista dall’art. 296 c.p.c.. In caso contrario, saranno espletati gli adempimenti processuali non impediti dalla pendenza delle trattative (es. fissazione dei termini di cui agli artt. 183, 5° co., o 184 c.p.c., ovvero fissazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni, ove non siano possibili o prevedibili ulteriori richieste istruttorie). 4.- In ogni caso, si darà atto nel verbale delle ragioni e della durata del rinvio richiesto congiuntamente dalle parti.

124 Il Protocollo napoletano prevede al punto 16 – Conoscenza delle cause da trattarsi in udienza: 1. - I giudici e i difensori avranno cura di giungere all’udienza con una effettiva conoscenza della causa, in modo che: a)sia assicurata la effettiva trattazione, in udienza, delle questioni rilevanti per il giudizio; b) il giudice possa esercitare fruttuosamente i poteri di cui all’articolo 183, 3° co., c.p.c.; c) sia effettivamente privilegiata la decisione in udienza delle questioni processuali e sostanziali sollevate dalle parti; al punto 17 – Impedimento del difensore costituito a comparire personalmente: 1.- In caso di impedimento a comparire personalmente all’udienza, il difensore costituito avrà cura di garantire la presenza di un sostituto processuale, regolarmente nominato ai sensi dell’art. 9 della legge professionale (R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, convertito con modificazioni in legge 22 gennaio 1934 n. 36), ovvero di un collega munito di regolare delega (anche eventualmente inviata a mezzo telefax, su carta intestata, in caso di impedimenti improvvisi), nonché delle conoscenze e dei poteri necessari per un effettiva trattazione della causa. 2.- Si provvederà comunque alla identificazione del sostituto o del delegato

125 Il Protocollo napoletano prevede al punto 8 - Impedimento prevedibile del giudice a tenere udienza: 1.- Nel caso di impedimento del giudice a tenere udienza in una certa data, se l’impedimento sia prevedibile anticipatamente, il giudice stesso eviterà la fissazione di cause in tale data provvedendo, ove sia necessario, al differimento delle eventuali prime comparizioni, anche attraverso l’utilizzo dello strumento previsto dall’art. 168-bis, 5° co., c.p.c..; al punto 9 - Impedimento imprevedibile del giudice a tenere udienza: 1.- Nel caso in cui l’impedimento del giudice a tenere udienza in una certa data non sia prevedibile anticipatamente: ove la natura ed il numero dei procedimenti fissati nell’udienza non tenuta lo consenta, essi verranno trattati dal medesimo giudice nella prima udienza utile successiva; ove la natura ed il numero dei procedimenti fissati nell’udienza non tenuta non consenta il differimento alla prima udienza utile, si cercherà di garantire la trattazione dei procedimenti fissati, da parte di un giudice onorario, ovvero da parte di un altro magistrato togato della medesima sezione, i quali assicureranno l’espletamento delle incombenze non rinviabili (es. prove per testi; giuramento dei consulenti tecnici; provvedimenti urgenti; fissazione di adempimenti “di routine”); ove non sia possibile neanche la sostituzione, si cercherà di garantire la trattazione dei procedimenti fissati per l’udienza non tenuta in una udienza straordinaria, ovvero in una successiva udienza

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Ø sulle modalità di gestione degli avvisi di cancelleria e delle notificazioni (v. ad es. l’impegno degli avvocati di dare pronta comunicazione di telefono, fax, posta elettronica ai fini dell’applicazione dell’art. 151 c.p.c. 126),

Ø sulla comunicazione ai giudici di primo grado di ogni informazione utile per la gestione del ruolo127, delle sentenze pronunciate in grado di appello128 ed in Cassazione129, sulla realizzazione di una modulistica uniforme per le udienze130;

2) disposizioni relative a comportamenti processuali 131 - desumibili

ordinaria, da tenersi comunque in tempi ravvicinati; in tal caso, i procuratori di tutte le parti costituite avranno cura di recarsi in cancelleria per prendere visione della data di rinvio, il giorno stesso dell’udienza (ovvero nei giorni immediatamente successivi), onde evitare la necessità della effettuazione delle comunicazioni da parte della stessa cancelleria. 2.- In tutti i casi in cui l’impedimento del giudice a tenere udienza in una certa data determini un rinvio dell’udienza stessa, e sia noto con qualche giorno di anticipo, il giudice interessato cercherà di fare in modo che ne venga data tempestiva comunicazione ai difensori delle parti, anche attraverso mezzi telefonici e/o telematici, specie per le cause in cui risultino convocati testi, parti o ausiliari di giustizia. I difensori provvederanno ad avvisare questi ultimi del rinvio. 126 Il Protocollo napoletano prevede al punto 27 - Comunicazioni tra le parti e tra queste ed il giudice: 1.- I difensori, nell’atto di costituzione in giudizio, indicheranno sempre il proprio numero di telefono, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica presso i quali desiderano ricevere le comunicazioni nel corso del procedimento, e provvederanno a comunicare tempestivamente ogni variazione dei suddetti dati. 2.- In tutti i casi in cui appaia opportuno, il giudice autorizzerà comunque, anche ai sensi dell’art. 151 c.p.c., la comunicazione dei provvedimenti mediante fax o posta elettronica. 3.- In tutti i casi di comunicazioni effettuate mediante fax o posta elettronica, i difensori si impegnano a comunicare con lo stesso mezzo l’avvenuta ricezione dell’atto entro tre giorni. 127 Il Protocollo napoletano prevede al punto 28 - Segnalazioni di cortesia: 1.- I difensori segnaleranno tempestivamente al giudice (ed eventualmente agli ausiliari da questi nominati): gli accordi transattivi intervenuti tra le parti; le cause rinviate ai sensi dell’art. 309 c.p.c. che non andranno cancellate ma effettivamente trattate; qualsiasi altro motivo ostativo ad una effettiva trattazione della causa. Analogamente il Protocollo reggino prevede al punto 14: I difensori comunicheranno tempestivamente al giudice l’avvenuta transazione stragiudiziale della controversia. Se la transazione è raggiunta prima della scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c., i difensori potranno presentare congiuntamente istanza al giudice affinché provveda a rimettere la causa sul ruolo istruttorio al fine di consentirne la cancellazione o l’estinzione. 128 Il Protocollo napoletano prevede al punto 32 – Comunicazione delle sentenze di appello: 1.- Si auspica che i difensori consegnino al giudice di primo grado la copia dei provvedimenti, sia di conferma che di riforma, che definiscono il procedimento di impugnazione, almeno sino all’attivazione di un meccanismo automatico di trasmissione interna in via amministrativa. 129 Così il Protocollo toscano al punto 40. 130 V. a tal riguardo L. Minniti, intervento del 21 giugno 2005, in www.osservatoriocivilefirenze.it, sito nel quale è inserito anche un file contenente una modulistica d’udienza. 131 Il Protocollo palermitano (bozza in corso di approvazione) prevede al punto 4) Prassi virtuose: … esse potrebbero essere adottate anche presso il nostro Tribunale e potrebbero prevedere: a) all'udienza di I trattazione (quella che normalmente è la seconda udienza del processo), il Giudice oltre ad assegnare i termini – se richiesti - ex art. 183 V comma c.p.c. (per la precisazione e modificazione delle domande ed eccezioni proposte), dovrebbe assegnare anche i termini ex art. 184 c.p.c. per le deduzioni istruttorie e per il deposito dei documenti ed i termini per le repliche e l'articolazione delle prove contrarie. Ciò consentirebbe di eliminare nei fatti un'udienza (quella ex art. 184 c.p.c.), in cui sovente vengono chiesti ulteriori termini per deduzioni istruttorie, deposito documenti e repliche. In questa maniera, il Giudice dovrebbe pronunciarsi sulle richieste istruttorie già all'udienza ex art. 184 c.p.c. ; b) al momento del deposito delle comparse conclusionali, comunque, entro il termine per il deposito delle memorie di replica, gli avvocati dovrebbero allegare informalmente al proprio fascicolo di parte un dischetto informatico che contenga tutti gli scritti difensivi, prodotti nel corso del giudizio. Ovviamente, tale deposito viene eseguito, si ribadisce, del tutto informalmente ed ha l'unico scopo di consentire al Giudice una più semplice lettura e consultazione degli atti processuali. Nessuna conseguenza processuale può essere connessa al mancato deposito del dischetto informatico; c) Il regolamento delle spese dovrebbe pesantemente sanzionare le difese dilatorie e pretestuose, con una più ampia applicazione dell'art. 96 c.p.c.

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direttamente o indirettamente da norme codicistiche -, come ad es. il richiamo all’oralità, il principio che le prove devono essere assunte e verbalizzate dal giudice (recte dal cancelliere…), la centralità processuale – garante dell’effettività del colloquio processuale diretto tra difensori e giudici - dell’udienza ex art. 183 c.p.c. per un’effettivo approfondimento del thema decidendum132 ovvero, ancora, la compiuta analitica strutturazione delle memorie istruttorie e l’esame prima dell’udienza da parte del giudice delle memorie ex art. 184 c.p.c. per una decisione immediata e non riservata sulle richieste istruttorie133; 3) disposizioni finalizzate alla composizione dei contrasti interpretativi 134 su norme processuali, ispirate a ragioni di certezza giuridica e di corretta e preventiva informazione del foro135;

132 Il Protocollo napoletano prevede al punto 21 - Udienza di trattazione: 1.- L’udienza di trattazione di cui all’art. 183 c.p.c. costituirà un momento di effettivo colloquio e collaborazione processuale tra il giudice e i difensori, al fine di delimitare il thema decidendum e il thema probandum. 2.- La verbalizzazione delle dichiarazioni delle parti avverrà in modo da fare emergere se le stesse siano state rese a domanda del giudice o spontaneamente dalla parte, nonché i punti di convergenza e di divergenza delle avverse prospettazioni. 3.- All’esito dell’interrogatorio delle parti, ed allo scopo di sollecitare chiarimenti ai sensi dell’art. 183, 3° co., c.p.c., il giudice avrà cura di indicare le eventuali questioni rilevabili d’ufficio, anche con riferimento all’interpretazione delle norme operata dalla giurisprudenza nazionale, locale e dell’ufficio. 133 Il Protocollo napoletano prevede al punto 24 - Memorie istruttorie di cui all’art. 184 c.p.c..: 1.- Nella fissazione dei termini di cui all’art. 184 c.p.c. si avrà cura di assicurare un congruo spazio di tempo, proporzionato alla complessità delle causa ed alla lunghezza del rinvio, per consentire ai difensori la redazione delle memorie, nonché un congruo spazio di tempo anteriore all’udienza, per consentire il preventivo esame delle memorie depositate, da parte del giudice e dei difensori stessi. 2.- Il fascicolo resterà a disposizione delle parti almeno fino a sette giorni prima dell’udienza. 3.- Nelle memorie depositate ai sensi dell’art. 184 c.p.c. sarà contenuta: a) la precisa e dettagliata indicazione di tutti i nuovi documenti depositati (ferma l’osservanza dei criteri di tenuta del fascicolo di parte di cui al successivo art. 31 del presente protocollo); b) una chiara, completa e definitiva indicazione di tutti i mezzi istruttori di cui si intende effettivamente ottenere l’ammissione, senza rinvii a precedenti atti di causa; c) eventualmente, una distinta sezione, separata da quella dedicata alle istanze istruttorie e graficamente ben distinguibile da questa, contenente deduzioni in merito all’ammissibilità dei mezzi di prova articolati dalla controparte. 4.- L’articolazione della prova orale sarà il più possibile chiara, accurata, sintetica e precisa. In particolare, si eviteranno i capitoli di prova eccessivamente lunghi, il richiamo del contenuto di precedenti atti di causa ed ogni riferimento ad elementi o circostanze diverse dai meri fatti da provare.5.- Per ciascun capitolo di prova saranno specificamente indicati i testi da interrogare. 6.- In caso di liste testimoniali sovrabbondanti, sarà esercitato dal giudice il potere di riduzione. 134 Il Protocollo napoletano prevede al punto 33 - Riunioni per l’uniformità interpretativa nelle sezioni: 1.- Saranno organizzate, con cadenza almeno mensile, riunioni fra i magistrati delle singole sezioni, ovvero di più sezioni con competenze sulle medesime materie, anche ai sensi dell’art. 47-quater dell’Ordinamento Giudiziario, per la valutazione delle esigenze organizzative e il confronto in relazione agli orientamenti giurisprudenziali. 2.- Sarà data adeguata pubblicità delle eventuali prassi uniformi applicative ed organizzative concordate dai magistrati delle singole sezioni, ferma restando, naturalmente, l’autonomia di ogni magistrato in relazione ai singoli procedimenti. 3.- Gli organismi e le associazioni rappresentative dell’avvocatura potranno segnalare questioni organizzative ed eventuali contrasti giurisprudenziali, chiedendone l’inserimento nell’ordine del giorno delle riunioni di cui al primo comma; al punto 34 - Riunioni per l’uniformità interpretativa nel tribunale: 1.- Saranno organizzate, con cadenza periodica, riunioni tra i magistrati addetti all’intero settore civile concernenti questioni organizzative, orientamenti giurisprudenziali e questioni tabellari. 2.- Si provvederà, tra l’altro, ove possibile, alla redazione di una modulistica comune, preferibilmente su supporto informatico, per i provvedimenti di routine (decreti ingiuntivi, nomina e affidamento dell’incarico al consulente tecnico di ufficio, verbale di conciliazione, ecc.). 135 Per la verità sono queste previsioni quelle che possono destare maggiore perplessità nei giudici, siccome direttamente o indirettamente incidenti sull’autonomia interpretativa e decisionale del giudicante: profilo ben evidenziato da L. Breggia, “Dalle prassi esistenti alle prassi migliori condivise”, cit. che ritiene comunque prevalente l’esigenza di rendere ostensibili al foro e agli utenti gli orientamenti dei giudici di un tribunale. V. a tal riguardo i punti del Protocollo toscano relativi all’individuazione del termine per la costituzione

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Non pare dubbio che i vantaggi derivanti da una pubblica individuazione delle prassi organizzative, interpretative e di lavoro di un dato ufficio giudiziario presentano degli innegabili vantaggi sotto diversi profili: Ø corresponsabilizzazione di tutti gli operatori del diritto; Ø recupero di efficienza processuale a risorse e strumenti dati; Ø uniforme applicazione delle norme; Ø conoscenza preventiva da parte del foto delle interpretazioni accolte

nell’ufficio; Ø possibilità di controllo di fatto sull’esercizio da parte del giudice dei poteri

ordinatori del processo; Ø semplificazione e razionalizzazione in funzione accelleratoria del processo e

delle sue singole fasi. L’attuale confronto pubblico che si sviluppa giorno dopo giorno sull’applicazione e sulla rilevanza delle prassi virtuose e dei protocolli di udienza deve però rispondere ad una valutazione di metodo136: Ø le prassi devono essere oggetto di confronto interprofessionale e con gli utenti

della giustizia: il dialogo e il confronto deve necessariamente essere bidirezionale e reciproco dovendosi al contempo considerare i problemi, le criticità, i bisogni, le difficoltà di ciascuno dei soggetti interessati;

Ø le prassi applicative hanno valore evidentemente relativo e non esistono prassi valide e buone per ogni ufficio per tutti i generi di contenzioso137 (si pensi al rilievo dell’interrogatorio libero, il cui esperimento, certamente utile in certi tipi di controversie, per altre si rivela una inutile appendice foriera solo di un ulteriore allungamento dei tempi processuali);

Ø le prassi devono essere tanto supportabili che sopportabili perché “costano tempo e fatica”, sicchè la consistenza del ruolo diventa precondizione per potere solo parlare di governo del ruolo;

Ø le prassi vanno costantemente monitorate e sono sempre modificabili sulla base del metodo del confronto;

Ø le prassi devono essere progressivamente accettate da tutti gli attori coinvolti e non essere, di contro, il frutto – bello quanto si vuole – di ristretti circoli di qualità e gruppi organizzati: esigenza questa imprescindibile che dovrà essere attentamente valutata e soddisfatta, non solo nella fase di attuazione del protocollo, ma anche nella fase della elaborazione e stesura del protocollo stesso, pena la prevedibile crisi di rigetto ( massimamente per alcune delle prassi individuate) che potrebbe registrarsi in ampi settori della magistratura (il dichiarato obiettivo di certe regole protocollari di composizione di contrasti interpretativi all’interno dell’ufficio ovvero di controllo di fatto dell’operato del magistrato) e della stessa avvocatura (si pensi all’obbligo per gli avvocati di partecipare consapevolmente all’udienza e di inviare, se del caso, sostituti processuali debitamente e previamente informati sul merito del processo), avvenga ciò, purtroppo, per pigrizia, indolenza, paura della novità o chiusura corporativa in difesa di poteri, privilegi e presunte prerogative;

dell’attore previsto dall’art. 165 c.p.c. (per cui si deve avere riguardo al momento di perfezionamento della notificazione per il convenuto e non al momento di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario) – punto 3 - , al momento in cui potrà decidersi sulla provvisoria esecuzione o sulle istanze anticipatorie ex artt. 186 bis e ter – punti 5, 6 -, al modo di procedere nelle cause contumaciali – punto 7 -, alla disciplina della chiamata di terzo – punto 25, 26 – della domanda trasversale – punto 27 - . 136 R. Braccialini, “Le prassi virtuose al bivio tra metodo e inutilità”, cit.. p. 85 ss., L. Breggia, “Dalle prassi esistenti alle prassi migliori condivise”, cit. 137 Ma per questo tipo di considerazione v. G. Costantino, “Il processo civile tra riforme ordinamentali, organizzazione”, cit., p. 77 ss., cit..

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Ø le prassi devono essere conoscibili e, se possibile, oggetto di vere e proprie raccolte.

Le esperienze innovative in materia esecutiva. Una valutazione delle esperienze vissute negli uffici giudiziari in questo momento storico non sarebbe completa se non considerasse anche i passi in avanti e le sperimentazioni avviate nella materia delle esecuzioni. Qualche riferimento statistico anche in tal caso permette di meglio comprendere, partendo dal contesto storico attuale di globalizzazione finanziaria e di conseguente agguerrita concorrenza tra i competitors bancari a livello internazionale, il rilievo e le dimensioni – qualitative, economiche e sociali del problema138: Ø secondo l’Annuario Istat del 2000 il tempo medio di un’esecuzione

immobiliare era di 2275 giorni, cioè quasi sette anni (con durate massime anche di venti anni), laddove negli altri paesi europei le situazioni più critiche – Francia e Germania – ci parlano al massimo di due anni e negli Stati Uniti il periodo che separa l’inadempimento dalla vendita del bene che ad es. sia stato dato in garanzia è di soli nove mesi;

Ø una ricerca dell’ABI risalente al 1998 quantificava che i crediti del sistema bancario oggetto di recupero tramite esecuzione immobiliare ammontassero a circa 17 miliardi euro con una aspettativa di recupero pari al solo 60 %;

Ø ulteriori ricerche hanno poi rilevato come, considerando un delta di tempo tra il recupero in Italia e quello medio europeo di circa sei anni, il costo finanziario per le banche, attualizzando la somma recuperata al tasso del 5 %, è quantificabile in circa 3.000 milioni di euro, pari a 500 milioni di euro di costi finanziari per anno; dato ultimo che va sommato ai costi sopportati per pratiche amministrative e spese legali per il recupero che uno studio della Banca d’Italia ha quantificato nel 2001 in circa 880 milioni di euro l’anno.

Questi dati segnalano con sconfortante evidenza i danni per il sistema bancario connessi ad un sistema esecutivo ancora troppo lontano da una soglia ragionevole, se non soddisfacente, di durata complessiva, senza omettere di considerare i danni che risente la collettività tutta: Ø a maggiori oneri finanziari per le banche corrisponde inevitabilmente un

maggior costo del credito; Ø la ritardata disponibilità delle somme ricavate dalle esecuzioni importa una

minore disponibilità di capitali per il sostegno dell’economia; Ø per i beni a destinazione industriale o commerciale, il loro mancato utilizzo

a fini produttivi comporta una perdita di valore reale degli stessi e un loro progressivo deterioramento con possibili gravi ricadute occupazionali.

Un caso di scuola: uno schema della modifiche alla prassi delle vendite immobiliari del Tribunale di Monza139.

138 V. gli atti del convegno “L’efficienza dei processi esecutivi immobiliari; prassi e innovazione di tribunali, banche, avvocati e notai”, a cura di L. Capaldo e G. Staiano, Torino, maggio 2003, al quale si rinvia per la conoscenza delle varie prassi virtuose esistenti negli uffici giudiziari italiani. 139 Lo schema è stato realizzato ricorrendo alla relazione della commissione di studio composta dai magistrati della Sezione III del Tribunale di Monza dott. Claudio Miele, dott. Alberto Roda, dott. Roberto Fontana, dott. Filippo d' Aquino e, su designazione del Consiglio dell' Ordine degli Avvocati di Monza, dall'

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In questa sede ci si limiterà esclusivamente a richiamare i risultati conseguiti nella gestione delle esecuzione immobiliari al Tribunale di Monza, dovendosi intendere siffatto richiamo come rinvio ad un metodo di analisi e gestione delle procedure di notevole impatto140, come dimostrano le statistiche gestionali di quell’ufficio giudiziario.

1) MIGLIORI CONDIZIONI DI VENDITA: migliori condizioni di vendita dei beni, ossia più vicine possibili a quelle di mercato, possono essere ottenute incentivando la partecipazione alle vendite giudiziarie dei comuni cittadini.

Ø assicurare un' informazione riguardo alle vendite giudiziarie adeguata sia sotto il profilo quantitativo sia sotto quello qualitativo affinché essa possa effettivamente raggiungere la generalità dei cittadini potenzialmente interessati e consentire a ciascuno di essi di conoscere, con facilità e con sufficiente anticipo, tutte le vendite141,

avv. Elisabetta Cirillo, dall' avv. Emanuele Cirillo, dall' avv. Beatrice De Simone,dall' avv. Antonio Labombarda, dall' avv. Francesca Sorbi e dall' avv. Cinzia Valagussa, reperibile in www.ilfallimento.it; v., altresì, R. Fontana, C. Miele e A. Roda, “L'efficienza del processo esecutivo: la prassi del Tribunale di Monza”, reperibile in www.cosmag.it; per un’approfondimento relativo alle esperienze degli altri tribunali italiani si rinvia a P. Liccardo, “La realizzazione del processo civile telematico” sull’esperienza bolognese, in atti del convegno “L’efficienza dei processi esecutivi immobiliari; prassi e innovazione di tribunali, banche, avvocati e notai”, a cura di L. Capaldo e G. Staiano, cit., e L. Massarelli, “Ragionevole durata dell’espropriazione immobiliare e realtà territoriale”, con un significativo spaccato della realtà meridionale (Tribunale di Agrigento), cit.. 140 Sopratutto considerando come la materia è stata profondamente modificata e innovata dal decreto cd. salvacompetitività n. 135 del 14 marzo 2005, convertito nella Legge n. 80 del 14 maggio 2005, reperibile con note di dottrina su www.judicium.it.

141 Come già è da tempo prassi nelle vendite fallimentari per assicurare un' adeguata informazione il giudice disporrà che la pubblicità venga effettuata, oltre che mediante affissione dell' ordinanza all' Albo del Tribunale e pubblicazione della stessa per estratto sul Foglio Annunci Legali della Provincia di Milano, anche attraverso l' inserzione di annuncio, redatto secondo le indicazioni disponibili presso la cancelleria (e comunque con indicazione dell' ubicazione e tipologia del bene, superficie in metri quadri, prezzo base, giorno ed ora della gara nel caso di più offerte, nome del giudice, nome del debitore e del numero della procedura ed omissione di ogni dato catastale) nella periodica pagina del Corriere della Sera dedicata alle vendite immobiliari del Tribunale di Monza, che conterrà tra l' altro, in un apposito spazio, informazioni sul funzionamento delle vendite giudiziarie, sulle modalità di partecipazione alle stesse e sulla possibilità di contrarre mutui a tassi agevolati garantiti da ipoteche sui beni oggetto delle vendite nonché l' indicazione della successiva data di pubblicazione della pagina del Tribunale di Monza (costo medio previsto per inserzione relativa a vendita di un solo lotto ca. lire 900.000 oltre IVA).

La pubblicazione dovrà essere effettuata almeno sessanta giorni prima del termine per il deposito dell' offerta, al fine di assicurare agli interessati il tempo necessario per visitare uno o più immobili, esaminare la documentazione ed avviare le procedure per ottenere eventualmente la concessione di un mutuo (nella relativa convenzione con gli istituti di credito è previsto che l' istruttoria sia avviata almeno trenta giorni prima della gara).

Nel caso di vendite aventi ad oggetto immobili a destinazione commerciale o industriale di valore superiore a lire 500.000.000 verrà disposta la pubblicazione dell' annuncio anche nell' apposito spazio del Tribunale di Monza su Il Sole 24 ore (costo medio della pubblicità per ogni inserzione ca. lire 800.000 oltre IVA)

Per consentire il raggiungimento di un pubblico diverso dai lettori del Corriere della Sera il giudice disporrà la pubblicazione dello stesso annuncio nelle pagine dedicate alle vendite immobiliari del Tribunale di Monza su periodici facenti parte della categoria free press, ossia periodici a distribuzione gratuita, contenenti piccoli annunci e brevi testi redazionali. Attualmente è prevista la pubblicazione di una pagina delle vendite del Tribunale di Monza su ogni numero del quindicinale Qui Casa, periodico specializzato nel settore delle vendite immobiliari distribuito gratuitamente in 45.000 copie mediante edicole, distributori fissi e spedizione

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con possibilità di acquisire la relativa documentazione senza doversi necessariamente recare presso la cancelleria; rientra in tale prospettiva la necessità di assicurare elevati standard qualitativi nella redazione delle perizie di stima142, soprattutto con riferimento

postale a categorie particolari. Il costo di ogni inserzione è di ca. lire 9.000 oltre IVA e si prevedono mediamente due inserzioni per ogni esperimento di vendita.

La pubblicità sarà inoltre effettuata mediante la riproduzione della pagina de Il Corriere della Sera in 10.000-15.000 copie e la distribuzione della stessa da parte di una società di servizi presso alcuni tavoli installati nelle ore di punta nei centri storici di Monza e di altri Comuni della Brianza.

Attualmente il servizio è svolto dalla cooperativa «La Villa», con sede a Seregno, che si avvale dell' opera di studenti universitari. A tali operatori, nel corso di un apposito incontro, i magistrati della sezione hanno fornito tutte le fondamentali nozioni sul sistema delle vendite giudiziarie e sulla relativa disciplina giuridica, così da metterli in grado di offrire a loro volta corrette informazioni agli interessati.

Sarà ancora disposta la collocazione di contenitori per la distribuzione al pubblico della predetta pagina del Corriere della Sera entro edifici aperti al pubblico (ad es. Tribunale, Stazione Ferroviaria, Camera di Commercio, Uffici Postali, Banche ecc.) Il costo per la riproduzione della pagina del giornale è di ca. lire 1.500.000 mentre il costo per l' attività di distribuzione è di lire15.000 oltre Iva per ogni persona impegnata: ipotizzando un tempo distribuzione di complessive 80 ore il costo per ogni procedura si colloca tra lire 25.000 e lire 30.000.

In base ad un accordo con l' Ordine dei Commercialisti di Monza tutte le inserzioni pubblicate su Il Corriere della Sera e su Qui Casa saranno riprodotte senza oneri nel Bollettino dell' Ordine (che può presentare una particolare utilità per gli immobili a destinazione commerciale o industriale). E' prevista la definizione di analoghi accordi con altri Ordini o Associazioni di Categoria.

Oltre la pubblicazione degli annunci il giudice disporrà l' inserimento dell' ordinanza di vendita unitamente alla perizia di stima su rete Internet all' indirizzo http://www.galactica.it./tribunale.monza oltre che nel servizio fax automatico a richiesta (tramite il quale qualunque interessato che disponga di un fax può, componendo il numero telefonico indicato sul giornale e digitando il codice di identificazione della procedura, ricevere gratuitamente a qualsiasi ora e in qualsiasi giorno, anche festivo, copia della perizia e dell' ordinanza).

La stessa società che gestisce il sito Internet delle vendite giudiziarie del Tribunale di Monza e il servizio fax automatico provvederà a inviare copia dell' ordinanza e della perizia (con relativi allegati) a tutti i richiedenti, a mezzo posta e con sole spese di spedizione a carico, presso la relativa abitazione o ufficio (la tariffa concordata con Planet Com s.a.s per tali servizi, tenuto conto che attualmente la maggior parte delle ordinanze e delle perizie non è disponibile su supporto informatico e si rendono quindi necessarie complesse operazioni di fotocopiatura, scannerizzazione e trattamento OCR, è di lire 160.000 oltre IVA per tutta la procedura, per cui, anche nel caso di più gare deserte, non verranno successivamente addebitati altri costi).

La messa in vendita del bene sarà inoltre comunicata per raccomandata ai terzi occupanti, ai condomini e, nel caso di terreni, ai confinanti, ove risultanti dalla perizia (a tal fine nell' incarico del perito sarà compresa anche l' acquisizione di tali dati).

Quando il creditore ne evidenzierà l' utilità e il giudice lo riterrà opportuno, verrà altresì disposta la stampa di un certo numero di volantini (contenente le informazioni essenziali relative al singolo bene ed alle modalità della vendita) e la loro distribuzione nell' area specifica in cui si trova il bene (un determinato quartiere o piccolo Comune ecc.). Ipotizzando la stampa di 2000 volantini e l' impiego per la loro distribuzione di due persone per tre ore ciascuna, il costo sarebbe di ca. lire 300.000.

142 I magistrati della sezione III, in collaborazione con l' ing. Alfonso Impelliccieri e il geom. Dario Mottadelli, hanno realizzato un programma per la redazione automatica delle perizie di stima. Il programma provvede a richiedere al perito le necessarie informazioni e redige automaticamente il testo della perizia

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alla descrizione dei beni oggetto delle vendite ed eventuali pesi o oneri che gravino sui beni;

Ø assicurare a tutti gli interessati all' acquisto di poter visitare l' immobile prima della scadenza del termine per il deposito dell' offerta tramite la nomina di un custode143;

Ø tutelare l' affidamento riposto dai cittadini interessati all' acquisto riguardo all' effettivo svolgimento della vendita dopo la pubblicazione della relativa inserzione sugli organi di stampa144;

comprendente fra l' altro: 1) una descrizione complessiva e sintetica dei beni, nella quale siano indicati anche il contesto in cui essi si trovano, le caratteristiche e la destinazione della zona e dei servizi da essa offerti; 2) una descrizione analitica di ciascun bene con indicazione della relativa tipologia, delle misure e delle caratteristiche costruttive; 3) la descrizione dello stato di possesso degli immobili, con precisazione se siano occupati dal debitore o da terzi ed eventualmente con specificazione del titolo contrattuale e della scadenza dello stesso; 4) l' individuazione puntuale di tutti i vincoli e oneri giuridici gravanti sul bene ed in particolare, quanto ai vincoli che rimarranno a carico dell' acquirente, domande giudiziali ed altre trascrizioni, atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura, altri pesi o limitazioni d' uso (esempio servitù o altri diritti reali, oneri reali, obbligazioni propter rem, vincoli discendenti da convenzioni matrimoniali ecc.), e, quanto ai vincoli ed oneri giuridici destinati ad essere cancellati o regolarizzati al momento della vendita, pignoramenti, iscrizioni ipotecarie, difformità urbanistico-edilizie (con indicazione dell' eventuale sanabilità ai sensi delle leggi n.47/85 e 724/94 e dei relativi costi) e difformità catastali; 5) informazioni concernenti le spese ordinarie annue condominiali e quelle scadute e non pagate negli ultimi due anni; le eventuali spese condominiali già deliberate anche se ancora non scadute, eventuali cause in corso; 6) indicazione dei criteri e delle fonti utilizzate per la stima dei beni. Ciò consentirà l' uniformità di struttura delle diverse perizie e il rispetto di un adeguato livello del contenuto informativo.

143 In tutte le procedure esecutive, su richiesta del creditore, sarà tendenzialmente nominato un custode giudiziario. Ciò, principalmente, al fine di assicurare a tutti gli interessati la possibilità di visitare l' immobile in vendita. E' innegabile infatti, che uno dei maggiori ostacoli alle vendite in sede esecutiva, è rappresentato dalla sostanziale impossibilità, in assenza di custode, di visitare l' immobile. Ciò in quanto il normale cittadino, e cioè colui che compra non a fini speculativi, ma per utilizzare direttamente l' immobile, non comprerebbe mai un bene senza prima aver potuto accedere ai locali e quindi sulla sola base della descrizione -sovente sommaria e carente- della perizia di vendita. All' atto della nomina, il giudice, salvo diversa richiesta del creditore, disporrà che il custode, al fine di coadiuvare le parti nella procedura esecutiva, provvederà anche, a nome del creditore procedente, a tutti gli adempimenti relativi alle notificazioni dell' ordinanza di vendita, all' affissione della stessa nell' Albo del Tribunale, alla pubblicazione per estratto sul F.A.L. nonché all' effettuazione delle pubblicità su Il Corriere della Sera ed altri periodici previsti e alla trasmissione di copia della perizia e dell' ordinanza a Planet Com s.a.s. per l' inserimento sulla rete Internet e nel servizio fax. Qualora il creditore procedente non intendesse più farsi carico delle pubblicazioni previste nell' ordinanza di vendita dovrà darne comunicazione al custode giudiziario almeno 20 giorni del termine previsto per il deposito del testo dell' inserzione in cancelleria e il custode, in tal caso, provvederà ad interpellare i creditori intervenuti per sapere se qualcuno di essi intende accollarsi il relativo onere economico. Sarà altresì compito del custode inviare la comunicazione della messa in vendita dell' immobile ai terzi occupanti, ai condòmini e confinanti. La nomina del custode nelle nuove procedure sarà richiesta dal creditore procedente nella stessa istanza di vendita (al riguardo si deve tener conto che la nomina del custode è essenziale anche per assicurare l' accesso all' immobile da parte del perito estimatore e che il perito deve redigere la perizia antecedentemente alla prima udienza). Nelle procedure già pendenti il creditore procedente o i creditori intervenuti depositeranno la relativa istanza in cancelleria senza attendere l' udienza già fissata (tenuto conto che a tale udienza il debitore dovrà essere convocato dalla cancelleria per essere sentito sull' istanza ai sensi dell' art. 559, secondo comma, mentre, laddove sia già fissata la vendita, occorre che il custode sia nominato prima per assicurare la visita dell' immobile da parte degli interessati). Il compenso del custode, salva l' ipotesi in cui lo stesso debba provvedere all' incasso di canoni di locazione, sarà pagato dopo l' effettuazione della vendita con il ricavato della stessa e secondo i valori indicati nella seguente tabella, tenendo conto della attività effettivamente svolta:. I compensi di cui sopra sono stati determinati tenendo conto da un lato delle tariffe professionali di avvocati, dottori commercialisti e ragionieri e dall' altro della delicatezza dell' incarico e del tempo richiesto. Il giudice potrà, ove ciò apparisse giustificato, liquidare somme inferiori ai minimi sopra indicati, avuto anche riguardo al momento in cui si fosse verificata una eventuale interruzione dell' incarico prima della vendita.

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Ø consentire agli interessati un agevole accesso al credito bancario145; Ø eliminare i fenomeni di turbativa d' asta notoriamente collegati al sistema della vendita

con incanto146;

144 Ciò tenuto conto che 1) eventuali accordi tra creditori e debitore, soprattutto se quest' ultimo è al riguardo tempestivamente sollecitato, ben possono essere perfezionati nel notevole arco temporale intercorrente tra il pignoramento del bene e la pronuncia dell' ordinanza di vendita; 2) il disagio creato ai potenziali acquirenti dalla comunicazione del mancato svolgimento della vendita dopo che gli stessi hanno visitato l' immobile, attivato la procedura per l' erogazione di un mutuo, depositato l' offerta in cancelleria e si sono appositamente recati in tribunale il giorno fissato per la gara contribuisce non poco a incrinare la credibilità dell' istituto delle vendite giudiziarie o comunque a disincentivare la partecipazione di soggetti diversi dai frequentatori abituali, con pregiudizio per lo stesso creditore procedente con riferimento alle altre eventuali procedure esecutive nelle quali sia interessato); 3) la concessione della rateizzazione del pagamento del debito a seguito del deposito d' istanza di conversione non è affatto automatica rappresentando una facoltà del giudice dell' esecuzione;

145Ulteriore ostacolo all' acquisto presso il Tribunale, è costituito dalla necessità di disporre in tempi brevi dell' intero importo del prezzo. Tale difficoltà non può essere normalmente risolta mediante un mutuo ipotecario, perché la Banca, prima del decreto di trasferimento non può iscrivere ipoteca sull' immobile acquistato in sede d' asta; e il giudice non può emettere il decreto di trasferimento prima del versamento del prezzo. Allo scopo di superare tale ulteriore ostacolo, il Tribunale di Monza ha concluso con alcune delle principali Banche, un accordo in base al quale vengono concessi agli aggiudicatari mutui sino all' 80 per cento del prezzo, a condizioni agevolate (tasso Euroribor a sei mesi + 1 punto; spese di istruttoria lire 100.000 fisse; nessuna spesa per perizia), garantibili con ipoteca sui medesimi beni oggetto della vendita. Tale accordo offre la possibilità di partecipare alle aste a coloro che non dispongono né della liquidità necessaria per pagare l' intero prezzo, né di altri beni da offrire in garanzia nella fase tra l' erogazione del mutuo e l' emissione del decreto di trasferimento; v. anche C. Croci, “La convenzione del Tribunale di Alba con le banche per la concessione di mutui agli aggiudicatari di immobili in vendite forzate” e L. Capaldo, “Le iniziative dell’ABI in materia di procedure per i finanziamenti agli aggiudicatari”, in atti del convegno “L’efficienza dei processi esecutivi immobiliari; prassi e innovazione di tribunali, banche, avvocati e notai”, a cura di L. Capaldo e G. Staiano, cit.,.

146 Va premesso che, ai sensi dell' art. 569 codice di procedura civile, la vendita deve effettuarsi senza incanto, salvo che il giudice non ritenga opportuno che essa si svolga con il sistema dell' incanto. Nel Tribunale di Monza, in particolare nella sezione fallimentare, è ormai da tempo prassi che tutte le vendite si svolgano con il sistema della vendita senza incanto. Sebbene infatti tale sistema di vendita sia visto con sfavore in molte sedi giudiziarie, deve invece ritenersi, ad un esame più approfondito, che esso sia il più idoneo a consentire un miglior realizzo dei beni e ad evitare fenomeni di turbativa d' asta, mentre proprio i meccanismi della vendita con incanto si rivelano come la principale causa di inquinamento delle aste, di indiscriminato ribasso del prezzo e, in ultima analisi, di scarsa efficienza della procedura. Giova precisare che la procedura di vendita senza incanto seguita dal Tribunale di Monza non si differenzia in nulla - se non per quanto più avanti specificato- dalla vendita con incanto. In particolare, il prezzo di vendita è determinato sulla base dei valori indicati da un esperto; viene immediatamente fissata una udienza nella quale si provvederà all' esame delle offerte; della vendita viene data ampia pubblicità su giornali di carattere nazionale almeno 60 giorni prima; in caso di più offerte si procede a pubblica gara, innanzi al giudice, tra gli offerenti. Le uniche differenze con la vendita con incanto sono a questo punto costituite dal carattere vincolante delle offerte -per cui in caso di unica offerta il bene viene aggiudicato senza possibilità per l' offerente di ritirare l' offerta - e dalla impossibilità di effettuare offerte in aumento di sesto dopo l' incanto. Proprio queste due differenze costituiscono il fondamento della maggiore idoneità di tale sistema di vendita a perseguire un miglior realizzo dei beni ed una maggiore trasparenza. E' notorio infatti come nel caso di vendita con incanto il carattere non vincolante della offerta faciliti da un canto il fenomeno delle aste mandate deserte (ove l' offerente si accorga di essere l' unico partecipante o si accordi con eventuali altri partecipanti) per abbassare a livelli talvolta irrisori il prezzo di vendita e, d' altro canto, consenta l' inserimento nelle aste di soggetti intenti unicamente ad estorcere (con la minaccia di effettuare dei rilanci strumentali) delle somme di denaro ai partecipanti realmente interessati all' acquisto. Ciò in quanto, stante il carattere non vincolante dell' offerta, è possibile chiedere di partecipare alla asta, con la riserva mentale di ritirarsi nel caso in cui non vi siano altri offerenti, senza correre nessun rischio di perdere la cauzione o di essere costretti all' acquisto. Ed altrettanto notorio, anche al di fuori della cerchia degli addetti a lavori, come anche la facoltà di aumento del sesto dopo l' aggiudicazione solo in casi estremamente rari dia luogo a nuove offerte ed a una effettiva riapertura della gara, essendo invece molto spesso utilizzata come arma di pressione per ottenere un illecito compenso

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Ø assicurare che il decreto di trasferimento, con relativo ordine di liberazione dell' immobile da parte del debitore esecutato che eventualmente ancora lo occupi, sia pronunciato all' atto del versamento del prezzo e che l' acquirente dell' immobile possa quindi rapidamente entrare nel possesso del bene147.

2) RIDUZIONE DI TEMPI E COSTI: è stata rilevata l' opportunità di:

Ø ridurre il numero delle udienze necessarie per pervenire alla vendita dell' immobile148;

economico. Tali fenomeni creano un clima di generale diffidenza, da parte del cittadino comune, nei confronti delle vendite giudiziarie, generando la convinzione diffusa che gli aggiudicatari siano già predeterminati, ovvero che la partecipazione di persone estranee all' ambiente dei frequentatori abituali del mondo delle aste sia fortemente osteggiata. In un circolo vizioso, ciò, allontanando i cittadini, fa sì che la partecipazione alle aste sia sostanzialmente monopolio dei partecipanti di professione, che sono dunque ancora più agevolati nel condizionare l' esito delle stesse, anche mediante dei veri e propri accordi tesi alla spartizione delle occasioni di acquisto. La vendita senza incanto, eliminando in radice la possibilità tali condotte, si rivela quindi l' unico sistema di vendita che, in base all' esperienza sino ad ora acquisita, offre sufficienti garanzie, per il creditore procedente, il debitore e i comuni cittadini interessati all' acquisto. Per una piena efficacia di tale sistema, oltre ad una ampia pubblicità con adeguato anticipo, è tuttavia essenziale che non vi sia alcuna possibilità di conoscere prima della scadenza del termine l' eventuale deposito di offerte. La certezza della presenza di almeno un altro offerente, infatti, facendo venir meno il pericolo di una aggiudicazione non desiderata, potrebbe consentire a coloro che volessero turbare l' asta di presentarsi egualmente. Ad evitare ciò, nelle ordinanze di vendita il Tribunale di Monza dispone che l' offerta venga depositata in cancelleria in busta sigillata, sulla quale deve essere indicato solo uno pseudonimo dell' offerente, il nome del giudice e il giorno dell' udienza fissate per la gara tra gli offerenti senza alcun riferimento all' ora della stessa, al nome del debitore, al numero della procedura ed al bene oggetto della vendita (il che rende impossibile l' identificazione dell' offerente prima dell' apertura pubblica delle buste, in quanto ogni giudice fissa nello stesso giorno varie udienze di vendita).

147 Al fine di consentire all' aggiudicatario una sollecita acquisizione del bene nelle pienezza delle facoltà di proprietario sarà assicurata la massima tempestività nell' emissione del decreto di trasferimento.

148 All' atto del deposito dell' istanza di vendita da parte del creditore procedente, il giudice provvederà immediatamente (con contestuale comunicazione all' istante): 1) alla nomina del perito per la valutazione del bene 2) alla convocazione dello stesso avanti a sè nel primo mercoledì o giovedì successivo alla comunicazione del provvedimento per il giuramento e la formulazione del quesito (non richiedendo la legge che tali incombenti si svolgano in un' udienza con la partecipazione delle parti ed essendo stato peraltro elaborato un quesito standard per tutte le procedure) 3) alla fissazione dell' udienza ex art.569 codice di procedura civile possibilmente entro 5-6 mesi di distanza; 4) alla convocazione a tale udienza, nel caso di pignoramento di quota indivisa, dei comproprietari e degli altri interessati per sentirli ai sensi dell' art.600 codice di procedura civile, avvertendoli espressamente che, in mancanza di offerte d' acquisto della quota e laddove la quota non risulti separabile in natura, si potrà procedere alla vendita dell' intera unità immobiliare a mezzo del giudizio di divisione. All' atto del giuramento del perito il giudice: 1) disporrà che lo stesso proceda tra l' altro alla verifica della completezza della documentazione depositata dal creditore procedente comunicando tempestivamente a questi, direttamente a mezzo posta o fax o e-mail, i documenti eventualmente mancanti, nonché a redigere subito l' elenco completo dei soggetti ai quali deve essere effettuata la comunicazione ex artt. 569, primo comma, 485 e 498 codice di procedura civile ed ex art.600 codice di procedura civile(ossia creditore procedente, creditori intervenuti, creditori con diritto di prelazione risultante dai pubblici registri ed eventualmente comproprietari e creditori iscritti sulle quote dei comproprietari non intervenuti); 2) fisserà il termine per il contestuale deposito della perizia in Cancelleria e l' invio di copia della stessa a ciascuna dei creditori procedenti ed intervenuti ed al debitore a mezzo posta o fax; di modo che ciascuna parte possa esaminare la perizia senza necessità di chiedere termine alla successiva udienza. 3) fisserà termine sino all' udienza per il deposito di eventuali note memorie di osservazioni e repliche in ordine alla perizia con autorizzazione alla reciproca comunicazione delle stesse a mezzo posta o fax e deposito all' atto dell' udienza ex art. 569 codice di procedura civile; All' udienza fissata al momento del deposito dell' istanza il giudice, salva l' ipotesi in cui occorra instaurare il giudizio di divisione ex artt.600 e seg. codice di procedura civile, pronuncerà l' ordinanza di vendita senza incanto. b) Fissazione di udienza per

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Ø cadenzare i tempi tra un’udienza e l’altra: occorre prevedere un numero di udienze sufficiente ad assicurare in ogni procedura la fissazione dell' udienza per la pronuncia dell' ordinanza di vendita possibilmente entro il termine massimo di sei mesi dal deposito dell' istanza di vendita, la fissazione dell' udienza di vendita entro i sei mesi successivi e la cadenza semestrale di eventuali ulteriori udienze di vendita149;

Ø ridurre il numero di accessi delle parti alla cancelleria150; Ø evitare, in assenza di una concreta volontà d' acquisto manifestata dai comproprietari,

la messa in vendita di quote indivise che dà luogo a numerose aste deserte e di norma sfocia o nella svendita della quota a valori irrisori (che in alcuni casi coprono a malapena le spese) o addirittura nella rinuncia dei creditori alla vendita stessa;

Ø ridurre i tempi di attesa di adempimenti fuori udienza; Ø ridurre gli adempimenti di cancelleria relativi alla gestione delle somme di competenza

della procedura e assicurare una equa remunerazione di tali importi nelle more del procedimento.

la pronuncia di nuova ordinanza di vendita nella medesima data prevista per la apertura delle buste, per il caso di asta deserta. Con ogni ordinanza di vendita il giudice provvederà a fissare, per il caso di mancato deposito di offerte, udienza per la pronuncia di nuova ordinanza di vendita allo stesso giorno ed ora dell' udienza fissata per l' esame delle offerte. Nel caso in cui non siano pervenute offerte il giudice procederà quindi all' immediata pronuncia di una nuova ordinanza di vendita senza incanto, riservandosi di revocare la stessa e di convocare le parti e i creditori iscritti nell' ipotesi di deposito di istanza di assegnazione entro il termine di dieci giorni.

149 Per garantire, in ogni procedura, la fissazione dell' udienza ex art. 569 codice di procedura civile nel termine di sei mesi dal deposito dell' istanza di vendita e la fissazione delle udienze di vendita con cadenza semestrale, saranno necessarie per la gestione delle sole sopravvenienze, per ciascun giudice (sul presupposto di un numero complessivo di 3 giudici addetti alle Esecuzioni Immobiliari) 8 udienze ex art. 569 codice di procedura civile (h.9.00-13.10 con trattazione di un fascicolo ogni dieci minuti) all' anno e, ipotizzando la media di 2 esperimenti di vendita per l' esaurimento della procedura (attualmente infatti la media degli esperimenti di vendita con esito positivo ha raggiunto il 50%), 16 udienze di vendita all' anno aventi una durata, ciascuna di esse, non inferiore a h. 6.15 (h. 9.00 - 15.15 con cadenza di una vendita ogni 15 minuti. Tale cadenza si ritiene cadenza necessaria, nel caso in cui siano pervenute offerte, per assicurare l' ordinato svolgimento della gara ed evitare disagi per gli offerenti e gli avvocati, nonché fenomeni di turbativa d' asta; in caso di asta deserta, per sentire le parti sulle nove modalità di vendita e consentire la redazione contestuale della nuova ordinanza.

Alle procedure già pendenti saranno dedicate ulteriori 24 udienze di vendita all' anno, che consentiranno un sostanziale smaltimento del carico arretrato in ca. due anni (assumendo come parametro una percentuale di vendita nella misura del 50%, tenendo conto anche delle procedure estinte in altro modo). Pertanto, fino all' esaurimento dell' arretrato, si renderanno necessarie 40 udienze di vendita all' anno di h. 6.15 ciascuna per ogni giudice (1 alla settimana escludendo il periodo feriale). Per consentire ciò, posto che l' attività ampiamente prevalente della sezione III è quella relativa alle gestione delle procedure fallimentari, è essenziale che effettivamente si riduca -come sopra indicato- l' iter processuale prima dell' esperimento di vendita ad una sola udienza ex art. 569 e che, per il caso di asta deserta, si eviti la necessità di ulteriore rinvio per la pronuncia della nuova ordinanza di vendita, fissando in ogni provvedimento l' eventuale udienza ex art. 569 codice di procedura civile, per la stessa data e ora della udienza di vendita.

150 Al fine di ridurre gli accessi in cancelleria, nell' interesse degli stessi utenti e tenuto conto, altresì, del maggior carico di lavoro conseguente alla quadruplicazione delle udienze di vendita, occorre che: 1) i periti inviino copia della perizia direttamente alle parti (in tal senso sarà disposto in sede di comparizione del perito per il giuramento); 2) i procuratori si scambino, a ciò autorizzati dal giudice, note e repliche a mezzo fax o mediante scambio diretto con firma sulla copia e depositino direttamente all' udienza gli originali; 3) gli avvocati depositino i documenti necessari per la vendita possibilmente insieme all' istanza di vendita. Nell' ottica della riduzione degli accessi in Cancelleria si collocano anche l' inserzione delle perizie e delle ordinanze di vendita su internet e sul servizio fax a richiesta e la spedizione delle stesse a mezzo posta.

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3) SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA151.

151 Per realizzare quanto fin qui descritto, soprattutto per il raggiungimento dell' obbiettivo della riduzione drastica dei tempi medi delle procedure, occorre che esse si svolgano secondo le seguenti cadenze: 1) Il difensore, nel presentare l' istanza di vendita ex art. 567 codice di procedura civile, anziché aspettare la scadenza del termine previsto dalla norma (a partire dal 1° gennaio 2000, termine di giorni 60), se possibile depositerà contestualmente, già in quel momento, tutti i documenti richiesti (certificazione notarile relativa alle risultanze delle visure dei registri immobiliari e catastali o, in alternativa, certificati delle iscrizioni e trascrizioni rilasciati dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari e l' estratto catastale, la mappa censuaria e, nel caso di terreni, il certificato di destinazione urbanistica. 2) La contestualità andrebbe in particolare assicurata per il deposito della certificazione notarile, in quanto il documento è utilizzata per la redazione della perizia. 3) A tal fine appare necessario che il creditore procedente incarichi il notaio al più tardi al momento della notifica del precetto, facendo espressamente presente l' esigenza del rispetto del termine previsto per il deposito dell' istanza di vendita. 4) Il certificato notarile dovrà essere redatto secondo lo schema che si allega e dovrà in particolare contenere: a) descrizione specifica dei beni oggetto del pignoramento; descrizione dei beni secondo le attuali risultanze dei vigenti registri catastali; evidenziazione di eventuali discrepanze con l' atto di pignoramento; b) ricostruzione ventennale della titolarità della proprietà dei beni; c) formalità pregiudizievoli, ivi comprese domande giudiziali. Al certificato dovrà essere allegata copia dell' atto di provenienza. 5) Nella stessa istanza di vendita il creditore procedente potrà domandare che il giudice provveda alla nomina di un custode giudiziario dell' immobile pignorato e, nel caso di pignoramento di quota indivisa, che il giudice fissi l' udienza per la comparizione delle parti, dei comproprietari e degli altri interessati ai sensi dell' art. 600 codice di procedura civile. 6) All' atto del deposito dell' istanza il giudice provvederà immediatamente: 1. alla nomina dell' esperto per la valutazione del bene; 2. alla fissazione dell' udienza ex art. 569 codice di procedura civile possibilmente entro un termine di 5 o 6 mesi; 3. a disporre per quell' udienza anche la convocazione degli eventuali comproprietari; 4. a fissare il termine per il deposito di eventuali note alla relazione del perito. 5. Nel provvedimento saranno inserite anche alcune avvertenze per il debitore e per i comproprietari: il debitore esecutato in particolare sarà invitato a formulare l' istanza di conversione entro l' udienza ex art. 569 codice di procedura civile con l' avvertenza che, in caso di istanza proposta successivamente, il giudice non concederà più la rateizzazione del debito; i comproprietari saranno invece invitati a valutare la possibilità d' acquisto della quota pignorata, con l' avviso che, in caso contrario, potrà procedersi alla vendita dell' intero bene mediante il giudizio di divisione. Il provvedimento di cui sopra, ove possibile, sarà comunicato al difensore del creditore procedente nello stesso momento del deposito dell' istanza. 7. Il perito nominato comparirà avanti al giudice nel primo mercoledì o giovedì successivo, senza la presenza delle parti, per l' accettazione dell' incarico, il giuramento e la formulazione del quesito. Il perito inizierà immediatamente l' esame della pratica e comuniccherà tempestivamente al creditore procedente eventuali carenze nella documentazione depositata ovvero il nome di soggetti che non siano stati notiziati dell' espropriazione ex artt.498 codice di procedura civile e 158 disp.att. ed ex art. 599 codice di procedura civile. Il perito predisporrà su supporto magnetico l' elenco di tutti i creditori iscritti con il relativo domicilio eletto e degli eventuali comproprietari, con i rispettivi indirizzi, e il relativo file sarà trasferito nel sistema informatico della cancelleria, per agevolare le comunicazioni dei provvedimenti di fissazione delle udienze ex artt. 569, 590 e 600 codice di procedura civile. Alla scadenza del termine assegnatogli, quindi almeno due mesi prima dell' udienza, il perito depositerà la relazione e ne invierà contestualmente a ciascuna delle parti a mezzo fax, posta o e-mail; le parti, a loro volta nel termine assegnato con il provvedimento di fissazione dell' udienza ex art. 569 codice di procedura civile, provvederanno a scambiarsi eventuali note fuori udienza e senza il deposito in Cancelleria, essendo autorizzate ad effettuare il deposito degli originali per il giudice direttamente all' udienza; 10. All' udienza ex art. 569 codice di procedura civile, di norma alla presenza del perito, verrà verificata la completezza della documentazione e si procederà all' audizione delle parti ed eventualmente dei comproprietari.11. Nel caso in cui i comproprietari non fossero presenti o, pur presenti, non manifestassero l' intenzione di acquistare la quota indivisa e, nel contempo, non risultasse possibile la separazione in natura del bene, il giudice, ove non possa procedere direttamente all' istruzione della causa ex art. 181 disp.att. codice di procedura civile, concederà il termine per l' instaurazione del giudizio di divisione (avanti alla stessa sezione). 12. In tale giudizio verrà utilizzata, per la valutazione in ordine alla divisibilità del bene, la perizia disposta nell' ambito del procedimento esecutivo e pertanto si perverrà, prevedibilmente, in tempi rapidissimi a disporre la vendita dell' intera unità immobiliare. Anche nel caso, alquanto improbabile, in cui si rendesse necessaria la pronuncia di sentenza (ossia nel caso di costituzione in giudizio dei comproprietari per contestare il diritto alla divisione o affermare la comoda divisibilità in natura del bene) alla vendita si perverrà comunque in tempi brevi, posto che tali cause avranno una corsia autonoma nell' ambito dei procedimenti civili assegnati alla sezione (saranno necessarie solo due o

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Il nuovo processo civile competitivo: la legge n. 80\05. Cenni.

La diversità dei piani di intervento esaminati ha omesso volutamente di considerare l’ambito delle riforme processuali possibili e auspicabili, volontariamente omettendosi di prospettare voti de iure condendo, nella consapevolezza che recenti interventi legislativi interrogano de iure condito tanto la prassi giurisprudenziale che dottrinale, quanto l’accademia, l’avvocatura e la magistratura associata; ciò, soprattutto allorquando ci si chieda in che direzioni vadano le dette riforme e se alle stesse possa essere tributato un giudizio di conformità al principio dell’efficienza organizzativa e processuale, la cui rilevanza costituzionale ai sensi del combinato disposto degli artt. 111 e 97 Cost. in relazione all’art. 24 Cost. non pare possa più essere revocata in dubbio152. Icasticamente si è osservato come l’introduzione di normative che intendano rendere efficienti i processi, che tendano ad un processo a tappe forzate con l’introduzione di rigidi sistemi di preclusione “dovrebbero accompagnarsi ad una controprestazione sinallagmatica del fornitore del servizio giustizia, lo Stato, qualitativamente corrispondente”153. Ora, riservandosi ogni considerazione - in attesa del rilevamento dei primi dati statistici – sul grado di efficienza processuale ascrivibile al nuovo rito societario (e all’opzione legislativa di ricorrere ad un modello processuale caratterizzato dalla posticipazione dell’intervento giudiziale alla definizione del thema decidendum e probandum e dalla

tre udienze, espletate in tempi brevi, per giungere alla pronuncia della sentenza). 13. All' udienza ex art. 569 codice di procedura civile il giudice procederà anche alla nomina del custode giudiziario, subordinando espressamente l' autorizzazione del debitore a continuare ad abitare nell' immobile ex art. 560, terzo comma, codice di procedura civile alla condizione che egli non ostacoli la visita dello stesso da parte dei potenziali acquirenti, rispetti le regole di conservazione del bene e paghi regolarmente le spese condominiali, avvertendolo quindi che tale autorizzazione potrebbe essere revocata con conseguente immediata liberazione dei locali. Il giudice pronuncerà infine l' ordinanza di vendita. Ogni udienza di vendita sarà fissata quindici minuti dopo la precedente. 15. L' ordinanza di vendita dovrà essere immediatamente notificata al debitore con l' invito a definire eventuali accordi con i creditori prima della pubblicazione dell' inserzione pubblicitaria su Il Corriere della Sera e gli altri periodici. A tutte le forme di pubblicità previste nella legge e nell' ordinanza di vendita (quindi anche l' affissione all' Albo del Tribunale, la pubblicazione dell' estratto sul F.A.L. e tutte le notificazioni) provvederà il custode giudiziario, previa anticipazione da parte del creditore procedente delle sole spese vive. 17. Contestualmente alla fissazione dell' udienza di vendita il giudice fisserà per la stessa data ed ora l' udienza ex art. 590 codice di procedura civile, per il caso in cui non pervenissero offerte. 18. Qualora effettivamente non risultino prevenute offerte il giudice potrà quindi pronunciare immediatamente nuova ordinanza di vendita, riservandosi di revocarla nel caso di deposito di istanza d' assegnazione nel termine di due giorni. 19. Nel caso invece di aggiudicazione del bene il giudice concederà ai creditori un termine di giorni 60 (di norma quindi eguale a quello per il versamento del saldo prezzo) per la precisazione dei rispettivi crediti. 20. Il decreto di trasferimento sarà pronunciato immediatamente dopo il versamento del prezzo (utilizzando per la sua redazione l' apposito file contenuto nel floppy disk allegato alla perizia: per ogni lotto è previsto un file con la descrizione puntuale del bene e di tutte le iscrizioni e trascrizioni che devono essere cancellate). 21. Entro il termine di giorni 30 dal versamento del saldo prezzo e dal deposito delle note di credito, il giudice depositerà il progetto di distribuzione.

152 In attesa dei decreti delegati di attuazione della Legge n. 150 del 2005 di riforma dell’ordinamento giudiziario, si rinvia per una valutazione dell’intervento riformatore in chiave di efficienza del servizio a R. Chieppa, “Giustizia: l’obiettivo resta l’efficienza. Deleghe a rischio, vuoti da colmare”, Diritto e Giustizia del 17 settembre 2005, n. 33, p. 9. 153 Così M. De Cristofaro, “Il nuovo processo civile competitivo secondo la L. 80\05”, p. 22, reperibile in www.judicium.it , la cui impietosa analisi del processo competitivo si conclude con la triste metafora di un’auto Ferrari addotata ad avvocati, magistrati e cittadini dal legislatore, ma pre-destinata a muoversi a passo di lumaca nel mezzo di un traffico congestionato dall’ingorgo dovuto alle troppe cause contestualmente pendenti.

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conseguente trattazione totalmente scritta154), occorre brevemente accennare alle innovazione introdotto dalla cd. Legge salvacompetitività. All’uopo la riforma del rito di cognizione ordinario introdotta dalla Legge n. 80 del 2005 – riforma a costo zero, com’è ambizione del legisl atore155 - , pur ispirata al “taglio dei tempi morti”156 del processo civile, non sembra neanche muoversi in linea con le indicazioni e gli interventi sperati dagli operatori del diritto157. In primo luogo si osserva come ancora una volta l’intervento sul codice di rito viene visto come la panacea di ogni possibile male e ritardo giudiziario, omettendosi di considerare l’esistenze di ottiche diverse che valorizzano i problemi dell’organizzazione giudiziaria, dell’informatizzazione e della promozione del p.c.t., della valorizzazione della migliori prassi processuali possibili. La disciplina delle comunicazioni e delle notificazioni da effettuarsi in corso di causa caratterizzata dalla prevista possibilità di ricorrere al mezzo fax o alla posta elettronica “nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, trasmissione e ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi”, oltre ad avere profili di sibillinità ed oscurità, è di certo, allo stato inattuabile158. La riforma dell’art. 183 c.p.c., pur determinando il condivisibile superamento della bipartizione di fatto, più che di diritto, tra la prima comparizione e la trattazione, ha creato, quanto meno in parte, “un’illusione di efficienza”159. Infatti:

- ha eliminato l’obbligatorietà dell’interrogatorio libero e del tentativo di conciliazione (che devono essere oggi oggetto di una richiesta espressa e congiunta delle parti) – di fatto consacrando normativamente il malcostume giudiziario - fortemente radicato in molte sedi giudiziarie - della sua abrogazione di fatto, a prescindere dalla sua utilità o meno in concreto;

- ha svilito – nell’eliminare l’udienza di prima comparizione e la prima udienza istruttoria ex art. 184 c.p.c. e nel lasciare l’udienzona ex art. 183 c.p.c.160 - ancora di più il rapporto diretto tra le parti processuali e il giudice nell’ottica di una pianificazione del thema decidendum e probandum, estromettendo il giudicante dalla fase di precisazione delle domande e delle eccezioni;

- ha irrazionalmente compresso il principio di difesa, richiedendo la contemporanea precisazione delle domande e delle eccezioni, nonché la formulazione delle istanze istruttorie in via diretta e di replica, in tal guisa oerandosi la parte, in un’ottica di una irrazionale accellerazione a tutti i costi del processo, di decidere quali mezzi di prova richiedere senza conoscere preventivamente le precisazioni alle domande ed eccezion idi controparte; è allora evidente il pericolo di cortocircuito processuale cui si espone il processo, imponendosi preclusioni istruttorie allorquando ancora non si sia stabilizzato il

154 Segnala A. Mirenda, “Il processo competitivo e la Legge 80\05: alcune proposte razionalizzatici per una (futura) prassi condivisa”, nota 8, reperibile su www.valoreprassi.it, come l’esperienza del pre-trial inglese sia oggetto di una profonda rivisitazione proprio oltremanica siccome indicata come una delle principali cause del malfunzionamento della giustizia inglese; per una conoscenza dei contrapposti orientamenti sul nuovo rito societario si rinvia a www.judicium.it. 155 Per questa considerazione condivisibile v. M. De Cristofaro, p. 4, cit.. 156 Per questa espressione vedasi M. De Cristofaro, p. 2, cit.. 157 Di maggiore interesse sono di contro le modifiche apportate al processo esecutivo e l’estensione al rito ordinario della regola dell’attenuazione della strumentalità al giudizio di merito dei provvedimenti d’urgenza e di quelli anticipatori: si rinvia a M. De Cristofaro, p. 11 ss., cit.. 158 Si veda, a tal riguardo, M. Rossetti, “Da oggi la causa si istruisce così.”, Diritto e Giustizia del 18 giugno 2005, n. 24, p. 35 ss., , nonché M. De Cristofaro, p. 2, cit.. 159 Vedasi a tal riguardo la lettera aperta degli Osservatori sulla Giustizia Civile sulla Legge 80\05, reperibile su internet. 160 M. De Cristofaro, p. 5, cit..

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thema decidendum161; - ha previsto, omettendo di considerare i carichi insostenibili ed irragionevoli di

moltissimi tribunali italiani, una tempistica decisionale istruttoria in capo al giudice istruttore – chiamato a decidere sulle istanze istruttorie con ordinanza riservata prima dell’udienza di assunzione delle prove dell’art. 184 c.p.c.162 - che risulterà difficilmente osservabile e che comunque potrebbe sortire l’inevitabile, perverso, effetto difensivo di uno spalmamento delle cause civili sul ruolo ovvero reazioni interpretative di legittima difesa curiale o giurisprudenziale163;

- ha introdotto, con una disposizione di attuazione (art. 70 ter), la possibilità su congiunta richiesta delle parti di transitare la causa dal rito ordinario a quello societario, dimentico che la pluralità dei riti è foriera di diversificazione di poteri di giudici e di parti, di scansioni processuali, di adempimenti di cancelleria, di preclusioni e via dicendo – con tutti i possibili problemi interpretativi, dubbi applicativi, aggravi organizzativi e amministrativi insino ad incredibili dilemmi su quale rito alfine si debba violare164 -.

Sarà ancora la prassi, il diritto processuale vivente, il miglior processo vivente ha dovere indicare la strada preferibile che riesca a coniugare ragionevole durata del processo e garanzie della difesa, trasformando, attraverso una lettura costituzionalmente orientata, l’udienzona in uno strumento celere, ma comunque completo e pronto per una giusta decisione. Quanto, infine, alla riforma delle esecuzioni immobiliari non pare dubitabile che ci trovi di fronte al primo esempio di trasposizione in un testo di legge di prassi applicative procedurali maturate “sul campo” avendo il legislatore richiamato e consacrato, almeno in parte, le prassi applicative elaborate dagli uffici giudiziari in un’ottica di incremento dell’efficienza del servizio giustizia165.

161 M. De Cristofaro, p. 8, cit.. 162 Con ciò dimenticandosi ovvero impedendosi di decidere sulle richieste istruttorie già in sede di trattazione: v. G. Gilardi, “Il rito cambia: c’è più concentrazione, ma mancano gli interventi strutturali ”, Diritto e Giustizia del 18 giugno 2005, n. 24, p. 34 ss.. 163 M. De Cristofaro, p. 9, cit., ove si indica la possibilità, onde superare interpretativamente con un’operazione di vera e propria ortopedia giuridica ai sensi del combianto disposto degli artt. 175 c.p.c. e 83 disp. att., la strozzatura definitoria e decisoria introdotta, di “scindere l’attività di udienza in due scene dell’unico atto ex art. 183 c.p.c.” nelle cause più complesse e a fronte della congiunta richiesta delle parti; v. anche A. Mirenda, cit.. 164 Se l’attore ex nuovo articolo 70 ter, abbia fatto la proposta di proseguire nelle forme di cui al d.leg. 17 gennaio 2003, n. 5, vi sarà un consistente intervallo di tempo durante il quale il cancelliere, il presidente del tribunale ed il giudice designato sono sicuramente tenuti a compiere attività processuali, ma non sanno quali, non conoscendo con quale rito il processo verrà celebrato. Se l’attore, poi, dovesse convenire in giudizio più parti, queste ultime sarebbero costrette a compiere atti processuali senza poter prevedere gli effetti di tali atti. Sulla selva di problemi interpretativi in caso di processo a più parti si veda M. De Cristofaro, cit. p. 3, nota 7. 165 V. F. De Stefano, “Le principali innovazioni legislative della riforma delle esecuzioni immobiliari ed il confronto con le prassi esistenti ”, relazione all’incontro di studio sul tema: “Le principali innovazioni legislative della riforma delle esecuzioni immobiliari ed il confronto con le prassi esistenti” – Salerno, 1 luglio 2005reperibile in www.giustiziacampania.it: “le linee generali della riforma sono peraltro chiare: recupero dell’efficienza e della stessa effettività delle esecuzioni, soprattutto di quelle immobiliari. Quanto a queste ultime: A) da un lato si agisce sulla struttura stessa della procedura: Ø semplificandola o razionalizzandola, Ø eliminando le distorsioni, Ø attenuando le possibilità di usi dilatori di alcuni suoi strumenti, Ø apprestando più agili strumenti di definizione di alcune sue fasi;

B) dall’altro si agisce sulla finalità di effettiva liquidazione propria della procedura, con una spiccata attenzione ai potenziali acquirenti:

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L’informatica per il magistrato166. Informatica e gestione del ruolo\agenda del giudice: v. consolle del magistrato. Informatica e motivazione delle sentenze167: se l’obiettivo è la riduzione dei tempi di lavorazione sentenze per una migliore allocazione del tempo lavorativo e delle risorse disponibili, allora, fermo restando quanto surriferito: Ø no a sentenze-trattati; Ø la motivazione sintetico-significativa come obiettivo doveroso; Ø conseguente individuazione dei modelli standardizzati di sentenza e di motivazione

per singole problematiche tanto in punto di fatto che di diritto; Ø la scomposizione dell’iter decisionale e la sentenza-collage; Ø il ricorso alle macro, allo scanner e alla correzione automatica di word; Ø la programmazione di software di integrazione dati\provvedimenti e di auto-

composizione delle ordinanze e delle sentenze; consolle del magistrato. Informatica e banche dati personali di dottrina, giurisprudenza e pezzi di motivazioni di sentenze standard: Ø distinguere ruolo (crearsi un duplicato informatico del proprio ruolo di

provvedimento per numero di ruolo e date è utilissimo in funzione ricostruttiva e di reperimento di provvedimenti smarriti o non rinvenuti in cancelleria) da merito (archivio per la consultazione per materia);

Ø archiviare per materia sostanziale e processuale; Ø valutare la possibilità dei segnalibri e di link interni (v. funzione word: crea

collegamento ipertestuale) o esterni ai singoli documenti per una navigazione all’interno di word o sul www;

Ø prevedere sistematicamente la periodica salvezza dei dati archiviati (copia su server, masterizzazione; pencard o altro).

Ø da un lato, rendendola materialmente accessibile ad un pubblico sempre più ampio di potenziali

interessati all’acquisto dei beni (si limita la facoltà di intervenire ai creditori muniti di titolo esecutivo; si contengono i tempi anteriori alla vendita, regolamentando e semplificando gli adempimenti relativi alla stima dei beni pignorati e sopprimendo un’udienza; si limitano gli usi distorti di alcuni meccanismi processuali, come la conversione; si rende effettivo lo spossessamento del debitore esecutato, con la previsione della nomina generalizzata di un custode in suo luogo; si incoraggiano usi virtuosi di alcuni meccanismi a tutela di tutti i soggetti, come la sospensione concordata; si adottano forme – almeno prima facie – più celeri di definizione di alcune fasi processuali (come la sospensione in caso di opposizione all’esecuzione o di terzo, oppure in sede di distribuzione del ricavato); si aumenta esponenzialmente il numero dei soggetti abilitati a ricevere la delega alle operazioni di vendita.);

Ø dall’altro, aumentando le garanzie e quasi le incentivazioni, a costoro, a partecipare alle vendite giudiziarie ( si rende istituzionale la presenza di un custode diverso dal debitore, a garanzia anche dell’accessibilità, da parte del pubblico, all’immobile; si adotta come forma privilegiata di pubblicità quella telematica, rendendosi pure obbligatoria la divulgazione della relazione di stima; si dà rinnovato e più incisivo slancio alla fase della vendita senza incanto, non solo regolamentandola più compiutamente, ma introducendola anche in occasione di ogni altra rifissazione di vendita con modifica di condizioni; si limitano le possibilità di perturbazione delle aste con un diverso regime degli aumenti dopo l’incanto; si incoraggia e si rende più praticabile il ricorso al credito da parte degli aspiranti aggiudicatari, prevedendosi l’erogazione diretta del finanziamento a questi ultimi; si prevede la cancellazione di numerose altre formalità, anche successive alla trascrizione del pignoramento.

166 Sul ruolo dell’informatica come acceleratore di tempi: M. Rossetti, “Il tempo nel lavoro giudiziario e il ruolo dell’informatica”, relazione al corso “Diritto, tempo e processo”, organizzato dal C.S.M. a Roma il 16\18 novembre 2000, nonchè G. D’Aietti, “Un giudice e un personal computer”, Corriere Giuridico, 1986, 6, p.695, la cui lettura da esattamente il senso dei risultati comunque raggiunti negli uffici giudiziari italiani. 167 V. Ippolisto Parziale, “L’automazione della redazione della sentenza civile: un intervento organizzativo e tecnologico”, Roma, 26.10.1994.

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Informatica e giurisprudenza: creazioni di archivi sezionali o per singolo ufficio giudiziario per una circolarità delle informazioni tra i colleghi ed un’uniformità degli orientamenti (v. centralità del ruolo del Presidente di Sezione: art. 47 quater ord. giud.). Informatica e servizi all'utenza: dagli sportelli telematici ai siti internet: Ø consultazione fascicoli da parte degli avvocati via intranet (postazioni interne

collegate a Sic o al Sil) o via web (Polisweb). Ø siti internet degli uffici giudiziari: sito internet Tribunale di Catania di prossima

pubblicazione sul web. Informatica, internet e ricerca giuridica tra internet, banche dati, mailing list e newletters;

E-governement e pubblica amministrazione: il ruolo dell’informatica nell’organizzazione giudiziaria civile.

L’informatizzazione della pubblica amministrazione in generale, e della giustizia in particolare, può rappresentare una svolta veramente epocale: non si tratta infatti di un semplice aggiornamento degli antichi strumenti di lavoro, ma di un’occasione unica per ripensare l’organizzazione (pubblica) con una maggiore attenzione, oltre che alla\e forma\e, al\ai risultato\i. Negli ultimi anni si parla sempre più di rinnovamento all’interno della pubblica amministrazione ed è un tema che interessa, non solo l’Italia ma tutte le organizzazioni europee in generale. Con il termine e-goverment, si fa riferimento, in modo generico, all’utilizzo di tecnologie innovative nei processi amministrativi che le P.A. svolgono per fornire servizi ai cittadini. Tuttavia l’e-goverment non coincide con la mera informatizzazione della pubblica amministrazione, è più corretto parlare di e-government solo quando l’utilizzo delle tecnologie innovative nelle P.A. costituisce chiaramente un contributo al miglioramento dei servizi finali resi agli utenti e concorre al miglioramento della vita democratica di un Paese. L’OCSE definisce l’e-government come “ l’uso di tecnologie dell’informazione e della comunicazione ICT, da parte delle P.A. applicato ad un vasto campo di funzioni amministrative, in particolare, il potenziale networking, offerto da internet e dalle sue tecnologie, che è in grado di trasformare le strutture e le procedure amministrative”. Per la Commissione Europea l’e-governement consiste “nell’usare le nuove tecnologie per aumentare la partecipazione al processo democratico”. L’e-Government implica: Ø la reingegnerizzazione di tutti i processi, Ø la revisione di una consistente porzione del corpo normativo, Ø la nascita di nuove professionalità, Ø la radicale modifica di quelle tradizionali Ø e, non ultimo, anche il riassetto istituzionale delle autonomie locali e dei loro

rapporti col sistema centrale. Tra i numerosi fattori abilitanti il successo e l’affermazione dei nuovi servizi di e-government, sono da annoverare:

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1. la disponibilità delle opportune tecnologie; 2. la disponibilità di consistenti risorse finanziarie; 3. un’accurata regia centrale del processo di cambiamento; 4. una drastica trasformazione dei modelli organizzativi delle P.A. e delle imprese; 5. un profondo cambiamento di mentalità dei funzionari pubblici; 6. una massiccia, diffusa e continua attività di formazione che supporti tutti i punti precedenti.

@@@@ Il C.S.M. ha osservato giustamente come “l’innovazione tecnologica deve costituire un momento di ripensamento complessivo dell’organizzazione del lavoro delle relazioni fra uffici e avvocatura”168 La riduzione della durata dei processi che potrebbe derivare indirettamente da una informatizzazione spinta è legata a tre dimensioni169, molto diverse tra loro che dovranno nel futuro essere empiricamente verificate: Ø La prima dimensione è quella relativa alla liberazione di nuove energie

lavorative, ad un utilizzo diverso del personale che verrà liberato dalle incombenze di gestione delle carte e potrebbe essere utilizzato per supportare il giudice nella preparazione e nella gestione delle udienze nonché nella fase preparatoria della redazione delle sentenze;

Ø La seconda dimensione è più complessa ed attiene alla verosimile modificazione della sfera cognitiva ed espressiva del magistrato: scrivere al computer e comunicare attraverso il computer comporta non solo un modo fisicamente diverso di scrivere, ma anche l’utilizzo di nuove e diverse modalità di espressione;

Ø La terza dimensione è di carattere culturale: la continua ma facile e rapida interazione telematica tra giudici ed avvocati attraverso l’utilizzo di un sistema intelligente che consente di consultare in tempo reale ed in parallelo sentenze, precedenti, richiami, orientamenti del giudice e del tribunale potrebbe consentire di ridurre al minimo la ricchezza spesso solo formale delle argomentazioni per concentrare l’attenzione degli operatori del diritto sulla sostanza dei problemi170.

Dalla Informatizzazione formale… : in una prospettiva diacronica, va osservato come in una prima fase si è tenuta distinta l'automazione dell'attività giurisdizionale dall'automazione dell'attività amministrativa, quasi si trattasse di due sistemi privi di connessioni funzionali: Ø la prima relativa all'attività propria del giudice, per lo più tradizionalmente

considerata in relazione alla raccolta di dati rilevanti ai fini investigativi, alla redazione dei provvedimenti giudiziari, ovvero infine alla conoscenza delle norme e della giurisprudenza, specialmente della Corte di Cassazione;

Ø la seconda relativa all'attività propria del cancelliere e di singoli settori o attività dell'amministrazione, volta per lo più a formare registrazioni informatiche dalle quali fossero agevolmente estrapolabili atti tradizionalmente cartacei da emettere.

Il computer è stato usato come mero strumento informativo e di scritturazione,

168 Delibera del 3 luglio 2003, Relazione sull’incontro con i magistrati referenti per l’informatica del 4 aprile 2003. 169 V. P. Liccardo, “Introduzione al processo civile telematico”, Riv. Trim. di Dir. e Proc. Civile, 2000, cit., nonché vedasi anche sul rilievo della dimensione tecnologica S. Zan, “Fascicoli e Tribunali: il processo civile in una prospettiva organizzativa”, 2003, cit.. 170 Per una riflessione approfondita si rinvia a V. Basoli, ”Sistemi, persone e tecnologie di organizzazione della conoscenza”, relazione al convegno su “Il processo civile telematico e i rapporti con il mondo industriale e bancario”, Venenzia, Isola di S. Clemente, 25.6.2005.

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restando estranee alle nuove tecnologie le procedure amministrative ed i collegamenti tra i vari uffici. L’automazione in tale contesto è stata solo quella formale: non vi è stato un nuovo modo di operare ma la mera utilizzazione di strumenti informatici per effettuare le operazioni tradizionali; all'assenza di integrazioni tra uffici e reti si è accompagnato il carattere parziale della gestione elettronica dei dati, restando comunque insuperati il ricorso a documenti tradizionalmente cartacei anche nel passaggio da un ufficio o amministrazione ad altro e le conseguenti duplicazioni di digitazione di dati nei computers dei vari uffici o amministrazioni. … alla automazione sostanziale: l'integrazione e l'interconnessione. Negli anni '90, il processo di diffusione delle nuove tecnologie informatiche negli uffici giudiziari ha reso evidente che "il ricorso alle nuove tecnologie non è decisivo se alla diffusione dei nuovi mezzi strumentali non si accompagna la conseguente riorganizzazione dell'attività ed un diverso comportamento umano", altrimenti " la commistione tra nuovi mezzi e vecchi procedimenti operativi provoca sottoutilizzazione dei primi e mantenimento di costi elevati". In altri termini:

Ø si sono comprese le reali potenzialità dei computers come mezzi di elaborazione di dati, di comunicazione, documentazione ed archiviazione e come sistemi multimediali e

Ø si è capito che l'uso dei nuovi strumenti - consentendo il raggiungimento di nuovi peculiari risultati - impone la riorganizzazione delle attività, delle procedure e dei sistemi e la creazione di nuove procedure, in funzione dei nuovi strumenti.

Il processo civile telematico. Quanto sin qui argomentato permette allora di individuare le negazioni che fondano l’approccio sistemico del progetto p.c.t.:

- non servono da sole le riforme processuali quali unico approdo riformatore possibile per evitare il naufragio del processo civile;

- non serve un mero aumento della magistratura togata, ponendosi di contro prioritariamente un problema di ottimizzazione delle risorse umane disponibili;

- non serve da sola una massiccia informatizzazione meramente formale che intenda usare il pc come macchina da scrivere e come archivio\database irrelato alla complessiva organizzazione giudiziaria.

Per Processo Civile Telematico (PCT) si intende la gestione “integrale” ed “integrata” della documentazione e delle comunicazioni prodotte nell’ambito di un qualsiasi procedimento di contenzioso civile in forma digitale e telematica. Il progetto di realizzazione del processo telematico ha i seguenti obiettivi: Ø la consultazione a distanza dei registri di cancelleria e dei documenti contenuti

nel fascicolo elettronico; Ø la richiesta a distanza di copie di documenti; Ø la trasmissione telematica di documenti da parte degli avvocati e degli

ausiliari del giudice e loro acquisizione automatica nel registro e nel fascicolo; Ø l’invio telematico degli avvisi relativi agli atti processuali compiuti; Ø la registrazione e la trascrizione telematica degli atti giudiziari. Il progetto consiste nella realizzazione di un insieme di applicazioni informatiche e infrastrutture tecnologiche che rende accessibile via web il sistema informatico del

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processo civile; e ciò sia per il deposito di atti che per attività di consultazione dello stato delle cause e del fascicolo elettronico; inoltre è prevista anche la trasmissione per via telematica di comunicazioni, notifiche e copie di atti dagli uffici giudiziari ai soggetti coinvolti171. Di contro il pct si compone e struttura tramite: Ø una complessiva analisi organizzativa degli uffici giudiziari; Ø un approccio tendente alla creazione di un sistema informativo integrato grazie alla

interconnessione delle reti e alla conseguente condivisione dei dati; Ø un adeguata e conseguente architettura tecnologica di supporto (hardware e

software); Ø un’apposita e conseguente regolamentazione normativa.

Come ricorda Sergio Brescia172 “lo strumento “processo telematico” messo a disposizione non è un mero, diverso tipo di penna, di carta. È uno strumento complesso che va ad incidere sul modo di lavorare e sull’organizzazione stessa della struttura. Il codice di procedura rimane lo stesso, ma sarà diverso il modo di acquisire, leggere, analizzare atti e documenti; sarà diverso, nei comportamenti e nella struttura organizzativa, il processo di domani. Il gruppo di lavoro che presidia l’iniziativa ha un’idea di questo scenario futuro; vi è un progetto; ma rifiutiamo la presunzione di non confrontarne la realizzazione con gli utenti, l’arroganza di sbatterlo in faccia senza spiegar loro il processo ideativo che ha portato a quelle scelte. Il processo telematico non è solo informatica applicata. E’ questo, ma è anche organizzazione, modifica normativa, formazione”.

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DominioDominioAvvocatiAvvocati

ReteReteGiustiziaGiustizia

UfficioUfficioGiudiziarioGiudiziario

CassazioneCassazioneDominioDominioGiustiziaGiustizia

OrdiniOrdiniAvvocatiAvvocati

Processo Telematico: Scenario

R.U

.P.A

.R

.U.P

.A.

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Figura 1: Scenario p.c.t., F. Rolleri.

1) Una complessiva analisi organizzativa degli uffici giudiziari: v. infra

171 La definizione è di E. Forgillo, magistrato referente per l’informatica per il settore civile del distretto della Corte d’Appello di Napoli, “La consultazione via internet dei registri civili e della giurisprudenza degli uffici. Presentazione del Progetto Polis Web”. 172 Responsabile Area Civile – DIPARTIMENTO GENERALE SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI - Ministero della Giustizia: v. S. Brescia, “Linee strategiche del progetto “Processo civile telematico”, in Diritto e Giustizia, Supplemento al n. 21 del 29/5/2004; id., “Il processo civile telematico: il presidio organizzativo del Ministero”, in Tecnologia, organizzazione e giustizia. L’evoluzione del processo telematico, a cura di S. Zan, Bologna 2004.

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(Zan, Xilo). 2) Un approccio tendente alla creazione di un sistema informativo integrato grazie alla interconnessione delle reti e alla conseguente condivisione dei dati: il vero processo di innovazione tecnologica si realizza solo con un sistema informativo integrato ed aperto. Non basta la mera acquisizione di tecnologia per la gestione, che realizzerebbe solo una mera meccanizzazione o automazione formale, ma occorre la definizione di nuove metodologie di lavoro e di produzione di servizi, modellate sull'uso delle tecnologie dell'informazione173. S i è così rilevato che l'effetto innovativo opera solo se tutti i passaggi sono automatizzati e se sono poi collegati tra loro: l'introduzione dei computers allora non e' più solo finalizzata alla velocizzazione di singole attività, ma all'evoluzione tecnologica dell'ufficio giurisdizionale, considerato nel suo complesso. L’obiettivo è così la realizzazione di una circolarità informativa integrata: un collegamento funzionale tra l'attività dei vari uffici e tra l'attività amministrativa e quella giurisdizionale, che consenta di gestire in forma completamente informatica dati e documenti e di ottenere utilità nuove e dunque un valore aggiunto alla procedura: così, ad esempio, dati archiviati dalla cancelleria di un ufficio possono essere resi noti in tempo reale alla cancelleria di altro ufficio e dalla stessa utilizzati; gli stessi dati, poi, possono costituire la base per decisioni organizzative o giurisdizionali del giudice; dati riportati nei provvedimenti giudiziari, infine, possono essere automaticamente utilizzati per il lavoro della cancelleria. 3) Un adeguata e conseguente architettura tecnologica di supporto informatico (hardware e software). Hardware e architettura del pct: elementi strutturali essenziali del sistema di interazione e scambio tra mondo della giustizia e soggetti esterni 174 sono:

Ø la casella di posta elettronica certificata dell’avvocato , abilitata dal punto di accesso, consente scambi sicuri e garantisce per un tempo definito la disponibilità dei messaggi eventualmente non consegnati;

Ø il punto di accesso: struttura tecnico-organizzativa che fornisce la connessione ai soggetti esterni abilitati (avvocati, ausiliari del giudice, dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, etc.); attiva un registro di indirizzi elettronici;

Ø il gestore centrale: sorta di “postino” che riceve gli atti in forma criptata, associa ad essi una marcatura temporale, effettua controlli sulla qualità dell’utente e dei messaggi e smista questi in periferia;

Ø i gestori locali: attraverso il canale sicuro della Rete Unica della Giustizia (RUG), collegano al gestore centrale gli uffici giudiziari e gli uffici notificazione; decriptano gli atti, effettuano controlli formali su autenticità e integrità dei documenti e li smistano alle cancellerie competenti per l’archiviazione dei dati in essi contenuti, che avviene con importazione automatica, sia pure verificata da un addetto alla cancelleria; insieme al repository documentale, cioè all’archivio informatico dell’ufficio, costituiscono il fulcro del sistema informativo periferico.

Errore. Non si possono creare oggetti dalla modifica di codici di campo.

173 V. P. Liccardo, opere citate. 174 D. Intravaia, “Il processo civile telematico”, dispensa destinata agli studenti di Informatica Giuridica, cit..

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Il software: il pct, quanto alla componente software, prevede una serie di applicativi finalizzati alla trattazione degli atti e degli eventi di udienza relativi quindi allai informatizzazione dei registri di cancelleria, nonché la creazione di apposite consolle di gestione per ciascun attore del pct: l’avvocato, il cancelliere e il magistrato (giudice\presidente di sezione). La consolle degli attori del processo: t ralasciando la consolle del cancellerie e del magistrato (infra), quanto alla consolle dell’avvocato: con PCT, l’avvocato utente può effettuare le seguenti macro-operazioni175: Ø redazione e deposito di un atto presso un ufficio giudiziario; Ø consultazione dei dati e delle informazioni contenute nei fascicoli e nei registri.

La stazione di lavoro dell’avvocato – cd. consolle dell’avvocato contenente il redattore atti - è costituita dall’insieme delle funzionalità fornite per consentirgli di compilare un atto, firmarlo digitalmente, criptarlo per l’ufficio di destinazione ed inoltrarlo al proprio punto di accesso. Queste consistono essenzialmente negli strumenti di seguito indicati: Ø un redattore degli atti; Ø una smart card; Ø un lettore di smart card.

Errore. Non si possono creare oggetti dalla modifica di codici di campo. Il software di redazione è basato su Microsoft Word. E’ integrata in una console dell’avvocato, che consente altresì l’“imbustamento” e l’invio dell’atto.In una prima fase applicativa, PCT prevede la possibilità per l’avvocato di redigere gli atti seguenti:

Errore. Non si possono creare oggetti dalla modifica di codici di campo.

I registri di cancelleria informatizzati: quanto poi alle basi dati che compongono i registri di cancelleria informatizzati, va rilevato che il p.c.t. come progetto complessivo di natura sperimentale e incrementale si rivolge tanto al contenzioso ordinario, ma anche - consapevole della complessità e delle varie articolazioni dell’intero sistema di giustizia civile - agli altri settori specialistici che caratterizzano i cd. tanti mestieri del giudice civile.

175 D. Intravaia, “Il processo civile telematico”, cit..

Atto di Citazione

Nota di Iscrizione a Ruolo

Atto di citazione in opposizione a d. i.

Ricorso per ingiunzione art. 633 cpc

Ricorso per ingiunzione artt. 633 e 642 cpc

Ricorso per consegna di cose fungibili

Ricorso per sequestro giudiziario ante causam

Ricorso per sequestro conserv. ante causam Reclamo avverso provvedimento cautelare

Ricorso per separazione

Ricorso per divorzio

Comparsa di costituzione e risposta Comparsa di costituzione con domanda riconvenz. Comparsa di costituzione con chiamata di terzo Memoria generica Comparsa ex art. 180 cpc Memoria ex art. 183 Replica ex art. 183 cpc Memoria ex art. 184 Replica ex art. 184 Comparsa conclusionale ex art. 190 Memoria conclusionale di replica ex art. 190

Ing. Giulio Borsari - DGSIA

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Brevemente, allora, accanto ai softwares <generalisti> conosciuti con i nomi di: Ø SICC - VG: il Sistema Informativo del Contenzioso Civile e della Volontaria

Giurisdizione consente la gestione informatizzata dei registri e fascicoli di volontaria giurisdizione; costituisce il SW di base per le cancellerie civili, in esso essendo ricompresi moltissimi riti da quello ordinario all’agrario, alla convalida di sfratto, all’opposizione a decreto ingiuntivo, alle separazioni e ai divorzi, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti possessori, ai reclami al collegio, al rito camerale di corte d’appello;

Ø POLIS: è un programma di elaborazione, classificazione, pubblicazione e archiviazione dei provvedimenti giudiziari; consente la creazione di basi informatiche della giurisprudenza di merito presso le diverse sedi giudiziarie;

Ø POLIS WEB : è l’interfaccia di accesso ai dati e ai documenti, pensata soprattutto per gli utenti esterni all’ufficio giudiziario (si pensi alla consultazione dei registri di cancelleria caricati sul Sicc da parte degli avvocati via internet);

ci sono poi anche applicativi specifici : Ø SIL: Sistema Informativo del Lavoro, per gestire dati e documenti nel rito del

lavoro; Ø SIEC: Sistema Informativo delle Esecuzioni Civili, per registrare e gestire tutte le

informazioni relative alla complessa fase dell’esecuzione civile; Ø APC: Applicativo Procedure Concorsuali, attualmente in fase di sperimentazione

presso alcune sedi “pilota”, per l’amministrazione controllata, il concordato preventivo, il fallimento, il concordato fallimentare, la liquidazione coatta amministrativa e l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Ø Reingegnerizzazione dell'applicativo di automazione dei Giudici di Pace; Ø Registrazione degli atti giudiziari del processo civile.

4) Un’apposita e conseguente regolamentazione normativa. Il dato normativo fondamentale è costituito dal D.P.R. del 13 febbraio 2001, n. 123, relativo alla disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, amministrativo e quello dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti. Il suddetto decreto integra e completa la disciplina prevista dal D.P.R. 513/97 sul documento informatico. Il pct si struttura su cinque fondamentali elementi:

Ø il documento informatico: ha l’efficacia probatoria prevista dall’art. 2712 c.c., riguardo ai fatti e alle cose rappresentate. Il documento informatico, quando è sottoscritto con firma digitale o altro tipo di firma elettronica avanzata, e la firma è basata su di un certificato qualificato fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni di chi lo ha sottoscritto;

Ø la firma digitale: il meccanismo della firma digitale è oggi inserito in un quadro più ampio in cui essa costituisce una species nel genus della firma elettronica (v. decreto legislativo 10/02); la firma digitale è “il risultato di una procedura informatica basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al sottoscrittore tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;

Ø il dominio giustizia: ai sensi dell’art. 1 DPR 123/2001 per dominio giustizia si intende “l’insieme delle risorse hardware e software, mediante il quale l’amministrazione della giustizia tratta in via informatica e telematica qualsiasi tipo di attività, di dato, di servizio, di comunicazione e di procedura”;

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Ø il sistema informatico civile: il sottoinsieme delle risorse del dominio giustizia mediante il quale l’amministrazione della giustizia tratta il processo civile che consente di: individuare telematicamente l’ufficio giudiziario e il procedimento, individuare il soggetto che inserisce, modifica o comunica l’atto, assicurare l’avvenuta ricezione della comunicazione dell’atto, nonché l’automatica abilitazione del difensore e dell’ufficiale giudiziario. Il sistema informatico civile è accessibile solo ai difensori delle parti e agli ufficiali giudiziari per le attività consentite dal regolamento. Al sistema informatico civile possono accedere i magistrati e il personale dell’amministrazione della giustizia, nonché i difensori della parti e gli ufficiali giudiziari per svolgere le operazioni relative al procedimento, per esempio l’iscrizione a ruolo della causa, la trasmissione dei documenti.

Ø Il fascicolo informatico: gli atti e i documenti probatori depositati dalle parti, contestualmente alla costituzione in giudizio o successivamente, sono inseriti in apposite sezioni del fascicolo informatico contenenti ciascuna l’indicazione del giudizio e della parte cui si riferiscono; il fascicolo informatico è consultabile dalla parte, oltre che per via telematica, anche nei locali della cancelleria attraverso un videoterminale; il processo verbale dell’udienza, la produzione dei documenti probatori, il deposito della relazione del C.T.U., nonché la sentenza stessa vengono redatti come documenti informatici sottoscritti con firma digitale, trasmessi e depositati per via telematica.

Principali benefici attesi sono: Ø miglioramento della gestione del processo civile mediante l'eliminazione dei

tempi di "attraversamento", con conseguente diminuzione della durata del processo fino a 6 mesi;

Ø accelerazione delle cause di almeno il 20%; Ø recupero 30-40% di efficienza nei servizi di cancelleria; Ø riqualificazione e razionalizzazione dell'utilizzo del personale, come

conseguenza indiretta della diminuzione della attività di sportello e di mera iscrizione dati nei registri;

Ø razionalizzazione e accelerazione dei tempi di notifica, con una riduzione media di 10 giorni per notifica;

Ø miglioramento della reperibilità e fruibilità di tutti gli eventi relativi ad una causa e degli atti ad essa associati, con indiretti benefici sui tempi del processo stimabili in circa 5 mesi;

Ø semplificazione nella organizzazione degli archivi e risparmio dei costi di conservazione del materiale cartaceo;

Ø diffusione della conoscenza della giurisprudenza di merito e possibilità di confrontare le decisioni in ordine alla liquidazione dei danni, con conseguente diminuzione o eliminazione delle cause "esplorative";

Ø aumento della cooperazione tra uffici giudiziari e attori esterni176. Concretamente questo significa, una volta che il sistema sarà a regime: Ø gestire tutte le informazioni connesse ad un procedimento civile prioritariamente in

forma digitale (dall’atto di citazione alla sentenza); Ø gestire tutte le comunicazioni e gli scambi informativi tra i diversi “attori” coinvolti

in un procedimento civile (giudici, avvocati, cancellieri, ufficiali giudiziari,

176 E. Forgillo, “La consultazione via internet dei registri civili e della giurisprudenza degli uffici. Presentazione del Progetto Polis Web”, cit..

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commercialisti, notai, ecc.) in forma telematica; Ø semplificare le attività di ogni attore coinvolto nei procedimenti civili favorendo la

diffusione delle informazioni e la loro fruizione, eliminando la ridondanza delle operazioni, riducendo le attività a basso valore aggiunto connesse alla continua manipolazione delle carte;

Ø dare trasparenza e dimensione temporale certa agli atti e al procedimento. Su tutte queste dimensioni sono in corso specifiche attività volte a garantire la piena realizzazione del PCT: dotazioni hardware, costruzione dei software, adeguamenti normativi, sperimentazione nei laboratori, formazione e socializzazione di tutti gli attori coinvolti. Allo stato è in corso la sperimentazione presso sette sedi pilota: i tribunali di: Bari, Bergamo, Bologna, Catania, Genova, Lamezia Terme e Padova. I settori dove si riscontrano le caratteristiche per una efficacia immediata della sperimentazione sono: - il procedimento di ingiunzione; - il procedimento esecutivo immobiliare; - il procedimento in materia previdenziale.

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Il p.c.t. e il laboratorio sperimentale di Catania. Un breve accenno al lavoro svolto dal laboratorio catanese può forse dare il senso, la cifra dei problemi affrontati, dei risultati ottenuti e, comunque, dell’essenzialità di un interscambio professionale e culturale continuo tra tutti gli operatori coinvolti. Il piano di lavoro del laboratorio pilota del Tribunale di Catania – composto dai rappresentanti dei magistrati, avvocati, cancellieri, tecnici Cisia, coordinati dal prof. Giovanni Xilo della C.O. Gruppo s.r.l., società della r.t.i. – prevede come obiettivo finale la sperimentazione a regime del pct negli uffici giudiziari catanesi a partire dal prossimo anno. Sono stati individuati quali obiettivi intermedi: Ø la messa a regime di PolisWeb (sistema informativo sui fascicoli e sugli eventi

ad essi associati) e la sperimentazione della consolle del magistrato; Ø la diffusione nei sette laboratori locali di una presentazione / sperimentazione

non a valore legale; Ø la definizione delle regole di partecipazione e della carta dei servizi associata

alla sperimentazione; A tal uopo al fine di attivare PolisWeb si è provveduto: Ø alla “bonifica” anagrafiche avvocati (con codice fiscale); Ø alla definizione delle caratteristiche del servizio offerto in fase iniziale e della

sua evoluzione (quali informazioni ed a chi); Ø al popolamento/normalizzazione della banca dati del SICC; Ø all’allineamento delle versioni SICC installate; Ø all’installazione PolisWeb e trasferimento di know how da parte del RTI, che

fornisce anche helpdesk di II livello; Ø alla formazione/assistenza avvocati e distribuzione account di accesso; Ø all’attivazione di una sala di consultazione via intranet del SICC. Si è altresì provveduto: Ø alla predisposizione e attivazione di un punto di accesso degli avvocati ai

registri di cancelleria informatizzati tramite delle postazioni poste all’interno del Palazzo di Giustizia di Piazza Verga;

Ø al ricorso a smart cards di autenticazione; Ø alla distribuzione/installazione del redattore avvocato degli atti; Ø alla formazione/assistenza avvocati, referenti degli Ordini svolgono assistenza e

formazione di I livello, il RTI svolge formazione ed helpdesk di II livello. In tale contesto, l’attività del C.I.S.I.A. si è prevalentemente incentrata sulla messa in funzione di tutte le risorse strumentali propedeutiche all’avvio del progetto p.c.t.; segnatamente: Ø adeguamento sala server per l’installazione del server sul PCT; Ø installazione del server PCT e degli applicativi; Ø installazione del software per l’informatizzazione del registro generale del rito

di diritto del lavoro, denominato “ SIL”; Ø installazione del software per l’informatizzazione del registro della Volontaria

giurisdizione; Ø l’installazione dei software polisweb e consolle del magistrato per i magistrati

sperimentatori dell’area civile del Tribunale di Catania ; Ø consulenza per la normalizzazione della banca dati del SICC. In vista del passaggio prossimo alla consultazione via polisweb dei registri di cancelleria ci si è poi, lungo questo percorso sperimentale comune, convinti dell’opportunità di pensare ad una vera e propria Carta dei Servizi della cancelleria che individui i tempi ragionevoli di caricamento sui registri informatizzati dei dati processuali, onde garantire agli avvocati del Foro la tempestività e l’affidabilità delle notizie consultabili tramite rete.

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Il progetto della Carta dei servizi di cancelleria.

Nel corso della fase di preparazione alla sperimentazione del processo civile telematico, il personale di cancelleria è stato interessato da un incisivo intervento di formazione e riqualificazione professionale, così come l’attività delle cancellerie stesse è stata soggetta inevitabilmente ad una (parziale) r iorganizzazione che, allo stato, ancora oggi impone un defatigante doppio binario cartaceo\informatico. L’attivazione di Polisweb e la sperimentazione del Processo Civile Telematico dovrà prevedere una fase di sperimentazione e di test che impegnerà le cancellerie su nuovi fronti operativi al fine di sostituire, nel tempo, le modalità tradizionali di gestione dell’interscambio documentale tra avvocati e tribunale ed all’interno dello stesso tribunale. I vantaggi saranno nel medio\lungo periodo notevoli, prevedendosi una progressiva riduzione dei servizi tradizionali di sportello, così come le attività manuali di aggiornamento dei sistemi di registrazione dati ed archiviazione saranno notevolmente limitate e semplificate. Ma questi risultati saranno possibili solo nella misura in cui i nuovi servizi offerti all’utenza forense saranno effettivamente conosciuti, ben funzionanti, costantemente aggiornati in tempo quasi reale e quindi complessivamente affidabili. In tal senso, momento essenziale e qualificante della sperimentazione dovrebbe essere la predisposizione di una carta dei servizi telematici nei confronti degli utenti avvocati per individuare, qualificare e organizzare ex ante gli impegni e gli adempimenti, i tempi e le caratteristiche di servizio offerto via internet, in uno alla creazione di processi di intervento per la modifica just on time delle criticità rilevate. Si tratta di un’iniziativa pilota in Italia, la quale, una volta resi disponibili i servizi di consultazione dei registri di cancelleria tramite Polisweb, dovrebbe indicare chiaramente i contenuti dei servizio, i tempi, i luoghi ed i modi per accedervi. Le utilità connesse all’adozione in via sperimentale di una carta dei servizi dovrebbero essere quelle di: Ø rassicurare gli sperimentatori sulla praticabilità e sull’effettiva assistenza degli

stessi sperimentatori in modo da fidelizzare l’utenza; Ø prevedere i possibili problemi in corso di sperimentazione così da anticipare la

soluzioni riducendo al minimo potenziali situazioni di emergenza; Ø legittimare più in generale il lavoro delle cancellerie agli occhi degli utenti e

consentire una diversa riorganizzazione delle cancellerie stesse anche sotto il profilo orario.Errore. Non si possono creare oggetti dalla modifica di codici di campo.

All’uopo, quanto ai contenuti della carta dei servizi: si dovrebbero prevedere Ø tutte le informazioni inerenti i livelli di assistenza tecnica aperti per gli

sperimentatori (chi, su cosa, come e quando); Ø tutte le forme di informazione ed assistenza sugli atti dedicata agli

sperimentatori: a chi rivolgersi, per quali problemi, con quali tempi di risposta, con quali prerequisiti da parte degli avvocati);

Ø tutte le forme per raccogliere segnalazioni, proposte, reclami inerenti la sperimentazione (a chi rivolgersi, come, con quale esito e tempi di risposta);

Ø tutte le procedure di intervento nella gestione degli errori di informazione contenute nella banca dati del SICC resa disponibile con Polisweb, ovvero chi chiamare, come, con quali tempi di correzione;

Ø quali dati ed informazioni sono oggi resi disponibili su SICC e quindi su Polisweb, con quali limiti di rito e di qualità del dati;

Ø eventualmente quali tempi sono previsti per l’integrazione della banca dati del

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SICC con le cause degli altri riti. Con buona evidenza la predisposizione di una carta dei servizi, destinata ad essere poi pubblicizzata presso gli avvocati del locale foro, richiede un’analisi puntuale dei servizi di cancelleria; analisi, la quale, se risulterà di agevole predisposizione in considerazione delle analisi degli uffici già effettuate nel corso di questi due anni dal laboratorio, al contempo, postula un coordinamento ed una pianificazione degli adempimenti da parte tanto dei cancellieri che dei magistrati.

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La consolle del magistrato. Il sistema bolognese Polis - programma di elaborazione, classificazione, pubblicazione e archiviazione dei provvedimenti giudiziari – conosce, oggi, nell’ambito della sperimentazione del p.c.t. una evoluzione attraverso la sua integrazione nella consolle del giudice - una virtuale plancia di comando - per la gestione dell’agenda del giudice e del suo ruolo e per fornirgli tutti i dati e le informazioni delle quali possa avere bisogno per il proprio lavoro177. Anche in tal caso la logica sperimentale e incrementale che presiede il progetto pct ha preso correttamente le mosse da un’analisi organizzativa del fabbisogno informatico del giudice civile178, così individuando due aree operative di massima costituite: Ø dalla conduzione delle cause e Ø dall’adozione di provvedimenti.

Tali attività sono osservabili secondo diverse possibili ottiche. Le due ottiche possibili attraverso le quali analizzare il lavoro del magistrato sono: Ø il singolo procedimento; Ø l’intero ruolo del giudice.

Gli strumenti di lavoro del giudice ed il tipo di organizzazione adottata, pur variando molto da giudice a giudice, sono di norma costituiti: Ø da un’agenda - che serve per allocare le udienze in tempi e modi definiti dalle

regole d’organizzazione del lavoro che si è dato il magistrato stesso (distinguendo tra tipologie di udienze ovvero tipo di impegno richiesto al giudice, tempo necessario per singolo procedimento, grado di riservatezza e flessibilità oraria necessaria) –;

Errore. Non si possono creare oggetti dalla modifica di codici di campo. Ø e da una serie di appunti strutturati o meno sulla causa – che vanno, di solito da

brevissime annotazioni sullo stato d’avanzamento della singola causa a veri e propri promemoria strutturati sull’oggetto e svolgimento della causa -.

Errore. Non si possono creare oggetti dalla modifica di codici di campo.

oltre che da: Ø sentenze (proprie e di altri magistrati); Ø orientamenti di sezione; Ø giurisprudenza aggiornata; Ø archivi informativi, quali ad esempio l’archivio dei CTU e degli avvocati.

Si è allora rilevato179 come in tutti i casi e fabbisogni sopra indicati, i giudici affrontano il

177 D. Intravaia, “Il processo civile telematico”, cit.. 178 Si veda a tal riguardo il fondamentale lavoro di G. Xilo, ”Gli strumenti di gestione del lavoro del giudice: la consolle del giudice (prime ipotesi), nel cd-rom allegato a “Tecnologia, organizzazione e giustizia. L’evoluzione del processo telematico,” a cura di S.Zan, Bologna 2004. 179 G. Xilo, ”Gli strumenti di gestione del lavoro del giudice: la consolle del giudice (prime ipotesi)”, cit.: “Molti giudici dispongono ed alimentano un archivio delle loro sentenze. Nella maggior parte dei casi si tratta di una directory su disco rigido che raccoglie semplicemente i files delle sentenze da loro prodotte. Nessun giudice ha citato l’esistenza di un archivio sentenze comune fra gruppi di giudici e neppure sulle decisioni inerenti l’applicazione della giurisprudenza prese a livello di sezione. In entrambi i casi l’assenza di tali strumenti sorprende in quanto tutti i magistrati intervistati reputano molto utile per il loro lavoro poter visionare sentenze di altri giudici. L’assenza di un archivio strutturato li costringe a cercare precedenti di sentenza sulle diverse riviste specializzate. Analogamente, come abbiamo detto, è curiosa l’assenza di un

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problema del reperimento, organizzazione e gestione delle informazioni in forma alquanto artigianale e comunque sempre sulla base di regole ed esperienze personali. In tal senso lo strumento che - allo stato viene sperimentato da un gruppo di sperimentatori nazionale di vari tribunali italiani - permette di individuare quattro\cinque dimensioni di intervento, tra loro dipendenti e intercomunicanti180: 1. Gestione della singola causa tanto sotto un profilo statico (documenti, note, decisioni) e dinamico (storia, stato, evento), che in forma sintetica (an agrafica, oggetto, stato d’avanzamento, elenco documenti prodotti, annotazioni generali, domande, azioni da fare) ed in forma analitica (documento per documento, evento per evento): al giudice occorre:

Ø di analizzare i documenti inerenti la causa almeno con le stesse capacità che offre un foglio di carta;

Ø di poter manipolare tali documenti estraendone parti e selezioni da utilizzare per promemoria o per le sentenze;

Ø di poter classificare tali documenti secondo criteri diversi; Ø di avere una visione d’insieme del fascicolo dal punto di vista dei contenuti, dal

punto di vista della sua storia e dal punto di vista delle sue analisi ed opinioni; Ø di avere delle sintesi, appunti, opinioni associati all’intero procedimento e ad

ogni singolo documento; Ø di poter evidenziare passi documentali, questioni da indagare, domande da

porre, ulteriori passaggi da svolgere in generale ed in particolare sui singoli documenti, eventi di causa;

Ø di poter evidenziare documentazione letta e non letta, sopravvenuta nel corso di causa, ecc.

Ø di strumenti di costruzione rapida dei verbali d’udienza o altri documenti associati alla causa (nomina CTU, comunicazioni alle parti, comunicazioni agli avvocati, ecc.);

Ø di avere informazioni anagrafiche sulla causa (numero di ruolo, data iscrizione a ruolo, anagrafiche parti e convenuti, anagrafiche avvocati, testimoni, ecc.) utilizzabili in forma standardizzata e non (taglia – incolla);

Ø di avere informazioni quantitative inerenti la causa: durata, numero udienze, ecc..

2. Gestione della causa nell’ambito dell’intero ruolo: il magistrato deve visualizzare l’intero ruolo generale, il ruolo d’udienza, il ruolo settimanale o mensile con elementi grafici che caratterizzino le singole cause, definiscano i tempi di lavoro, permettano di dare informazioni generali sui singoli procedimenti, visualizzati; così come deve essere possibile visualizzare e modificare le informazioni connesse ad ogni singolo procedimento entrando nel fascicolo telematico. Quindi:

Ø lo stesso livello di manipolabilità, correzione, variazione, di un’agenda cartacea;

Ø la possibilità di fissare regole “personali” di allocazione delle udienze e organizzazione del tempo, quali ad esempio:

Ø allocazione delle udienze per giorni della settimana e per orari; Ø tempo di lavoro del giudice; Ø tempi di udienza “standard” a seconda del tipo di udienza;

archivio “regole di sezione” visto che tutti i magistrati intervistati hanno affermato che le riunioni fra giudici di sezione servono in via quasi esclusiva ad assumere orientamenti comuni sull’interpretazione delle norme vigenti. La mancanza di una storia di sezione peraltro compromette il lento lavoro che i giudici fanno continuamente, in Camera di Consiglio, per uniformarsi l’un l’altro, nei comportamenti decisori. Basta che cambi un giudice (evento frequente) che teoricamente si deve ricominciare da capo”. 180 G. Xilo, ”Gli strumenti di gestione del lavoro del giudice: la consolle del giudice (prime ipotesi), cit.

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Ø altri criteri di “pesatura” e caratterizzazione delle cause e delle udienze in corso di causa;

Ø tempi diversi associati ad ogni singola causa o udienza; Ø sistemi automatici, semi automatici, manuali di allocazione delle udienze; Ø sistemi automatici, semi automatici, manuali di riallocazione delle udienze (con

criteri di spostamento definiti a priori o meno). 3. Decisione durante ed alla fine della causa: deve essere consentita:

Ø la possibilità di costruire sistemi personalizzati di provvedimenti e di sentenze; Ø la possibilità di estrarre in automatico dati ed informazioni necessari alla

sentenza stessa quali l’intestazione, la storia della causa, le conclusionali degli avvocati. Sistemi mirati della classica funzione di “taglia ed incolla” devono essere impostati proprio per facilitare questo lavoro di costruzione dei documenti di decisione;

Ø La classificazione e archiviazione della sentenza su più chiavi di ricerca; Ø La correlazione fra norme citate nel documento di sentenza e relativi testi; Ø La possibilità di accedere a sistemi di calcolo per gli interessi e la rivalutazione

delle somme dovute; Ø La comunicazione alle parti dell’avvenuto deposito della sentenza e relativa

messa a disposizione su web. 4. Decisioni durante ed alla fine della cause nell’ambito dell’intero ruolo: la consolle dovrà: Ø Gestire il timing dei provvedimenti e delle sentenze aiutando il magistrato ad

organizzare l’attività di produzione di queste ultime; il sistema oltre a dare informazioni sulle cause da “chiudere”, dati alcuni parametri di tipo temporale e di criticità dei procedimenti, deve aiutare il magistrato nell’organizzazione della produzione di medio – lungo periodo;

Ø Gestire l’archivio sentenze del giudice, permettendo allo stesso di organizzare la sua storia professionale (su questo output) secondo chiavi di ricerca e di utilizzo personalizzabili;

Ø Allertare il giudice sui tempi, le urgenze, le scadenze connesse alla produzione delle sentenze e dei provvedimenti (comprese le riserve);

Ø Oltre a ciò il giudice apprezzerebbe sicuramente strumenti di analisi statistica sulla sua produzione inerente l’attività di produzione delle decisioni, la verifica sui tempi di pubblicazione, la produzione quantitativa.

5) Altre funzionalità necessarie: oltre alle funzionalità sopra indicate, la consolle del magistrato deve permettere l’accesso e l’utilizzo ad alcune banche dati da costruire e gestire a livello di sezione ed a livello di tribunale civile:

Archivio di sezione

L’archivio di sezione dovrebbe contenere almeno tre tipologie di informazioni/oggetti: le sentenze prodotte dai giudici della sezione – organizzate per criteri e parole chiave concordate e condivise dai giudici della sezione stessa. le decisioni inerenti gli orientamenti interpretativi e le prassi concordate dai giudici della sezione stessa sulle diverse norme oggetto di accordo. Archivio articoli – interpretazioni – link a siti utili per le specifiche attività dei giudici della sezione.

Archivio giurisprudenza

Ogni giudice deve poter disporre a video degli strumenti di visualizzazione, consultazione, ricerca e studio sulla giurisprudenza. L’intranet di un tribunale deve, per prima cosa, poter risolvere il problema della disponibilità ed aggiornamento

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della giurisprudenza per tutti i giudici e GOT che vi operano. Un server DVD, disponibile nella rete interna del tribunale, gestito centralmente ridurrebbe i costi d’acquisizione delle banche dati e degli aggiornamenti normativi oltre ad abbassare i costi d’aggiornamento delle dotazioni hardware a disposizione di ogni magistrato. Analogamente si ridurrebbero i tempi di lavoro spesi da ogni giudice per reperire ed aggiornare le informazioni richieste.

Banche dati CTU e avvocati del foro

Analogamente i giudici devono poter accedere alle banche dati relative ai CTU (anagrafica, incarichi svolti ed in corso di svolgimento, tipologia di competenza) e agli avvocati del foro di competenza (anagrafica – indirizzi)

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Informatizzazione e giurisdizione: qualche considerazione conclusiva.

I processi di riorganizzazione e informatizzazione in atto impongono una approfondita riflessione sull’impatto che si sta già da oggi realizzando - tramite essi - sulla giurisdizione. Interrogarsi sul rapporto tra giurisdizione, informatica e organizzazione giudiziaria costituisce una ineludibile scommessa con la quale i magistrati italiani dovranno confrontarsi nell’immediato futuro, affinché la – fortunatamente - non resistibile ascesa dell’informatica giudiziaria ci veda come consapevoli attori di rinnovamento nella continuità costituzionale, piuttosto che come passivi spettatori di un immanente futuro che è già tra noi, futuro dagli esiti e sviluppi forse oggi imprevedibili e impensabili. V’è un nesso inscindibile che lega i processi di informatizzazione giudiziaria e di riorganizzazione dei servizi con il modo, le forme, i contenuti e i tempi dell’esercizio della funzione giurisdizionale, con l’attività di gestione del processo, con l’attività interpretativa del giudice: la tecnica – e l’informatica sopratutto - no n è neutra, ma presuppone una conoscenza dei dati di base, una attribuzione di significato agli stessi in relazione ai valori e agli obiettivi perseguiti, nonché un’opzione finale che riorganizza la realtà, scarta alcune ipotesi e alcune prospettive e detta per il futuro in modo tendenzialmente vincolante le modalità di esercizio o non esercizio di un dato potere o di una data funzione e, in ultima analisi, le modalità di soddisfare o meno certe esigenze, di rendere giustizia o meno a certi diritti. Prima di sottoporre alla vostra attenzione qualche esempio concreto e specifico, occorre fare una doverosa premessa sul rilievo strategico nazionale del progetto p.c.t.: il pct non è l’unica sperimentazione negli uffici giudiziari italiani. Il mercato dell’informatizzazione dei servizi pubblici di cui si discute ha senza dubbio una grandissima rilevanza economica (basti pensare alle stime richiamate nella relazione sulle immobilizzazione del sistema bancario nelle procedure esecutive immobiliari), che attira o nell’immediato futuro certamente potrà interessare le grandi e medie aziende della cd. new economy e i competitors globali (si pensi, solo per citarne uno, alla IBM). Già oggi molti tribunali italiani gestiscono in regime di outsourcing una serie di servizi strumentali e di ausilio alla strutture amministrative giudiziarie o alla stessa giurisdizione: basti pensare alla gestione concessa a società private dei siti internet degli uffici giudiziari, soprattutto, in funzione della pubblicazione sul w.w.w. delle ordinanze di vendita degli immobili delle sezioni esecuzioni o fallimenti (pubblicazione oggi obbligatoria per i beni di valore superiore ai 25.0000 euro ai sensi del novellato art. 590 c.p.c. ex legge 80\05); ovvero ancora si pensi alle società che offrono programmi articolati di gestione dell’iter fallimentare o delle stesse procedure esecutive. Si tratta di pacchetti di prodotti supporto alla giurisdizione che certamente affrontano e risolvono molti problemi e criticità (sia organizzative che informative), garantendo così alle procedure maggiore celerità, trasparenza e gestibilità; al contempo il ricorso all’outsourcing presenta rilevanti problemi sotto il profilo Ø della privacy, in termini di gestione di dati sensibili da parte di soggetti estranei

all’ufficio Ø dei costi notevoli che vengono surrettiziamente scaricati sull’utenza con una vera

e propria esternalizzazione di costi della giustizia Ø dell’ottica territoriale limitata: quest’ultimo rilievo è forse quello che desta

maggiori preoccupazioni, in quanto lascia alla sostanziale determinazione, all’intraprendenza ovvero alla lungimiranza di singoli magistrati o di singoli capi di ufficio la valutazione - e la decisione - in ordine all’attivazione del servizio stesso e alle modalità di esercizio.

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Si delinea così, nella tenace - a volte, poco trasparente quanto ai reali servizi e alle effettive utilità derivanti - concorrenza che connota il mercato dei servizi giudiziari informatici e telematici (oggi diviso tra ben poche società) una Italia giudiziaria a macchia di leopardo, priva, sotto tale profilo, di una razionale pianificazione a livello nazionale degli interventi. Questo breve inciso deve essere inteso come moderato – nella consapevolezza di tutte le difficoltà, gli arresti e le contraddizioni che caratterizzano l’evoluzione del progetto - peana elevato in favore del progetto nazionale del pct del Ministero di Giustizia che, di contro, muove da un’analisi organizzativa degli uffici e propone una soluzione nazionale complessiva di approccio organico e sistemico ai problemi della giustizia in Italia. Venendo, quindi, all’indicazione di alcuni profili critici sui quali è opportuno sollecitare una corale riflessione sull’impatto culturale del p.c.t.:

Ø La rilevazione dei flussi statistici: l’esigenza di un intervento di generale riforma del funzionamento dell’organizzazione giudiziaria richiede, in primo luogo, una conoscenza approfondita e raffinata – pre -requisito di qualsiasi analisi e intervento organizzativo - dei dati statistici, conoscenza che le nuove tecnologie sono in grado di fornirci, ma che richiede un vaglio attento e rigoroso degli indici, dei criteri e dei parametri - di valore e di contenuti - che si vorrà porre a fondamento dei sistemi di rilevazione stessa, soprattutto considerando lo stretto collegamento che s’intende instaurare tra tali rilevazioni e il controllo di professionalità del magistrato;

Ø Il p.c.t. è, al contempo, diritto, organizzazione e informatica, espressione di un processo culturale che investe direttamente il modo di essere, ancor prima che organizzativo, dello ius dicere: è stato lucidamente rilevato come “non conoscere il sistema – informatico (n.d.r.) - che agisce il nostro prodotto e lo fa circolare vuol dire essere estromessi da quel procedimento e consentire l'erosione della regola processuale in funzione della gestione informatica del dato in un campo, come il nostro, dove il formalismo della regola è, negli snodi cruciali, il solo momento di governo possibile del processo. In altre parole che cosa dobbiamo temere massimamente? A mio giudizio questo: l'informatizzazione del dato processuale che scambi il mezzo con il fine, e che marginalizzi il nostro sapere al solo sentenziare, senza alcuna verifica d'efficienza della dialettica processuale”181;

Ø La consolle del magistrato permetterà al singolo giudice civile di gestire informaticamente e per via telematica tutto il suo ruolo – nonché di formare una banca dati di dottrina e giurisprudenza personale o anche di sezione, oltre a consentire al presidente di sezione di controllare e gestire i flussi di fascicoli e di lavoro dei singoli giudici -: ed allora tutto ciò non investe direttamente il modo in cui verrà quotidianamente esercitata la giurisdizione, la professionalità del magistrato, l’esercizio autonomo della sua funzione, anche in relazione ai poteri dei capi degli uffici? E lo stesso potere di supervisione e controllo dei presidenti di sezione, arricchito, ma anche incasellato e proceduralizzato nell’ambito di quel software non invoca una diretta partecipazione e anche una verifica da parte dei magistrati?

Ø Il modo di scrivere, recte, di pensare lo ius dicere: e in ultimo la possibilità di modelli standardizzati di sentenza e di motivazione per singole problematiche tanto in punto di fatto che di diritto, la scomposizione dell’iter decisionale e la cd. sentenza-collage; il ricorso alle macro, allo scanner e alla

181 Così D. Salari, “Efficienza e sinergia nella gestione del protocollo d'udienza Prassi applicative e gestione informatica delle scansioni processuali”, reperibile sul www.inmovimento.it.

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correzione automatica di word; la programmazione di software di integrazione dati\provvedimenti e di composizione delle ordinanze e delle sentenze non sono tutti elementi che richiedono una particolare attenzione in relazione alla individuazione di un modello di magistrato professionalmente attrezzato che sappia inserirsi pienamente nel processo di riorganizzazione informatica ed amministrativa della giurisdizione?182.

La ricerca giuridica in internet. Ø il pericolo dell’overdose informativa sul www;; Ø la ricchezza della ricerca a 360 gradi sul w.w.w. l’infinita molteplicità delle risorse

disponibili; Ø la conseguente necessità:

v di dosare il ricorso allo strumento della ricerca giurica tramite internet, v di ottimizzare i tempi di ricerca tra le risorse informatiche disponibili, v di selezionare i siti affidabili e certificati da quelli spam, v di utilizzare in modo consapevole e opportuno gli operatori booleani

(AND - OR - ADJ - NEAR - THEN); Siti giuridici generalisti (cd. portali giuridici)

Dirittoegiustizia a pagamento; Diritto.it diretto da F. Brugaletta, magistrato TAR Catania; Ergaomnes; Filodiritto; Dirittoeconomia.it; Iuseek;

Motori di ricerca giuridica: Iuseek.com (con oltre 100.000 pagine di contenuti giuridici e oltre 2600 link ad

altrettanti siti di diritto) e le due sottosezioni tematiche civile.it e penale.it; Cicerone in Diritto.it; Cercadiritto.com;

Codici Notarlex

Legislazione Parlamento italiano: Camera dei Deputati e Senato della Repubblica; Governo italiano: Ministero della giustizia, Ministero Finanze; Normativa regionale; Banca dati della normativa regionale Gazzetta ufficiale on-line (gratuita solo per gli ultimi sessanta giorni) , Gazzetta

ufficiale (gratuita a partire dal 1997); Gazzetta ufficiale (gratuita, a partire dal 1998)

182 V. Basoli, ”Sistemi, persone e tecnologie di organizzazione della conoscenza”, cit.; S. Zan, “Fascicoli e Tribunali: il processo civile in una prospettiva organizzativa”, 2003, p. 126, rileva come “l’eliminazione della carta, il collegamento in rete tra avvocati e tribunali, l’accesso alle banche dati che consentono rapidamente di conoscere gli orientamenti di quel giudice…. La possibilità di navigare in qualsiasi momento sul fascicolo virtuale con evidenziazioni, taglia e cuci….. in realtà nel tempo modificheranno radicalmente il modo di gestire e governare il processo nelle sue varie fasi a opera dei diversi attori organizzativi che si tradurrà in un diverso modo di pensarlo e concepirlo… non c’è dubbio che essi avranno un impatto cognitivo, di linguaggio, culturale che modificherà anche il modo di ragionare e di esprimersi di una delle più antiche professioni”. V. anche P. Liccardo, “Introduzione al p.c.t.”, in “Il processo telematico: nuovi ruoli e nuove tecnologie per il moderno processo civile”, Bologna, 2000, p. 74, il quale, con riferimento alla <volontà di potenza> della tecnologia, rileva come “mai come per il processo, la tecnologia deve essere limitata nei suoi aneliti di liberazione prometeica, per essere ricondotta a strumento di attuazione dei valori di democrazia insiti nel processo”.

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Normeinrete.it; Comune di Jesi Aesinet; Infoleges; Normativa ambientale ; Archivio contratti e accordi collettivi di lavoro Corte Costituzionale; Consulta on line; I.D.G. – Dogi; Interlex Eurlex Iniziativa leggi gratis e Il Circolo dei Giuristi Telematici;

Istituzionali: CSM (internet\intranet): incontri di studi del CSM; Parlamento: Camera e Senato; Giustizia e uffici giudiziari; Finanze; Giustizia-amministrativa.it: Tar italiani; I siti delle Autorità Indipendenti: Aipa, Cnipa, Consob, Banca d’Italia, Autorità

Garanti; Dottrina:

CSM (internet\intranet): incontri di studi del CSM; Dottrina.it CNR – IDG – Dogi Notarlex

Giurisprudenza: Corte Giustizia C.E. Consulta on line; Cassazione.it, Diritto.it; Sententiae

Siti tematici:

Diritto costituzionale: GiurCost; Associazione dei Costituzionalisti; Osservatorio Costituzionale; Quaderni Costituzionali; Diritto e Questioni Pubbliche; Diritti Uomo;

Diritto amministrativo: Amministrativo.it; Giust.it; Corte dei Conti ; T.A.R. di Catania

Diritto civile: civile.it; condominioweb; il caso.it; Diritto di famiglia: Diritto e famiglia; Diritto penale: penale.it; Crimen ;Giudice di pace penale ,Il giusto processo; Diritto lavoro: Diritto del Lavoro on-line ; Diritto del mercato del lavoro ; Italian

labour law e-journal ;Labour Web; Salute e sicurezza sul lavoro; Diritto societario: associazionepreite; notarlex, iudicium; iusimpresa; Diritto bancario e finanziario: Studio Tidona; Archivio Ceradi della Università Luis

di Roma; Diritto Bancario; Diritto d’autore: dirittod’autore.it; Rivista del diritto di autore; Diritto fallimentare: il fallimento.it; il Fallimento Mantova; iudicium; Diritto processuale civile: iudicium; Diritto dell’ambiente:Ambiente e Diritto ; Diritto dell' Ambiente ; Tutto Ambiente ;

Lex Ambiente Diritto e Informatica: Cornucopia, Diritto sul web; Diritto delle tecnologie dell'

informazione; Interlex.it ; InternetLex; Notiziario giuridico telematico ; Diritto penitenziario.it

Posta Elettronica e mailing list Civilnet; diritto penitenziario\esecuzioni,fallimentare….; oltre alle m.l. dei vari gruppi associativa

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che compongono l’ANM; Newsletters

Erga omnes, Diritto.it; Filodiritto; Iuseek; … e molte altre…

Banche dati: CED tra Easyfind e Italgiure web, ad es. Corte Appello di Catania: 17 riviste e la banca dati DVD Maior Iurisdata;

LA RICERCA GIURIDICA IN INTERNET:

Diritto & Giustizia (a pagamento) www.dirittoegiustizia.it

Diritto & Diritti www.diritto.it Ergaomnes www.ergaomnes.net

SITI GIURIDICI GENERALISTI

Filodiritto www.filodiritto.com Iusseek www.iusseek.com Cicerone (diritto.it) www.diritto.it

MOTORI DI RICERCA GIURIDICI Cercadiritto www.cercadiritto.com CODICI Notarlex www.notarlex.it

Parlamento Italiano www.parlamento.it Camera dei deputati www.camera.it Senato della Repubblica www.senato.it Governo italiano www.governo.it Ministero della Giustizia www.giustizia.it Ministero dell’Economia e delle Finanze www.finanze.it

Gazzetta Ufficiale www.gazzettaufficiale.it Norme in rete www.normeinrete.it Comune di Jesi www.comune.jesi.an.it Infoleges www.infoleges.it Normativa ambientale www.ambientediritto.it Archivio contratti e accordi collettivi di lavoro www.cnel.it

Corte Costituzionale www.cortecostituzionale.it Consulta www.giurcost.org Archivio DOGI www.ittig.cnr.it Interlex www.interlex.it Eurlex www.eurlex.it

LEGISLAZIONE

Giuristi in rete www.giuristi.thebrain.net Consiglio Superiore della Magistratura www.csm.it

Parlamento www.parlamento.it Ministero della Giustizia www.giustizia.it Ministero dell’Economia e delle Finanze www.finanze.it

ISTITUZIONALI

T.A.R. italiani www.giustizia-amministrativa.it

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Dottrina www.dottrina.it CNR – IDG – DOGI www.ittig.cnr.it DOTTRINA Notarlex www.notarlex.it Corte di giustizia europea www.curia.eu.int/it Consulta www.giurcost.it Cassazione www.cassazione.it Diritto & Diritti www.diritto.it Consiglio Superiore della Magistratura www.csm.it

GIURISPRUDENZA

Sententiae www.giuristi.thebrain.net SITI TEMATICI

Consulta www.giurcost.it Associazione dei costituzionalisti

www.associazionedeicostituzionalisti.it

Osservatorio Costituzionale www.luiss.it/semcost/

Quaderni Costituzionali www.forumcostituzionale.it

Diritto e questioni pubbliche www.dirittoequestionipubbliche.org

DIRITTO COSTITUZIONALE

Diritto Uomo www.dirittiuomo.it

Amministrativo www.amministrativo.it

Giustizia amministrativa www.giust.it

Corte dei Conti www.corteconti.it DIRITTO AMMINISTRATIVO

T.A.R. di Catania www.giustizia-amministrativa.it/WEBY2K/intermediate.asp?reg=Sicilia&Tar=Catania

Civile www.civile.it DIRITTO CIVILE Condominio www.condominioweb.it

DIRITTO DI FAMIGLIA Diritto e famiglia www.dirittoefamiglia.it

Penale.it www.penale.it

Crimen http://web.unife.it/progetti/crimen/index_4.htm

Giudice di Pace Penale www.simone.it/giudicedipacepenale/

DIRITTO PENALE

Il giusto Processo Diritto del lavoro www.ildirittodellavoro.net Diritto del mercato del lavoro

Italian labour law e-journal

www.dirittodellavoro.it/public/current/ejournal/

Labour web www.lex.unict.it/eurolabor/default.htm

DIRITTO LAVORO

Salute e sicurezza sul lavoro www.insic.it

DIRITTO Associazione www.associazionepreite.it

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Disiano Preite Notarlex www.notarlex.it Iudicium www.iudicium.it SOCIETARIO

Iusimpresa www.iusimpresa.com

Studio Tidona www.tidona.com

Archivio Ceradi (LUISS Roma) www.archivioceradi.luiss.it

DIRITTO BANCARIO E SOCIETARIO

Diritto bancario www.dirittobancario.it

Diritto d’autore www.dirittodautore.it DIRITTO

D’AUTORE Rivista del diritto d’autore

Il fallimento.it www.fallimento.it

Il fallimento Mantova

DIRITTO FALLIMENTARE

Iudicium DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

Iudicium

Ambiente e diritto www.ambientediritto.it

Diritto dell’ambiente www.dirittoambiente.net Tutto ambiente www.tuttoambiente.it

DIRITTO D’AMBIENTE

Lex ambiente www.lexambiente.com

Cornucopia www.cornucopia.it

Diritto sul web www.dirittosuweb.com Diritto sulle tecnologie dell’informazione

www.pomante.com

Interlex www.interlex.it

DIRITTO E INFORMATICA

Notiziario giuridico telematico www.notiziariogiuridico.it

DIRITTO PENITENZIARIO Diritto penitenziario

ANM www.associazionemagistrati.it Emmedi www.magistraturademocratica.it

In movimento www.movimentoperlagiustizia.it

Magistratura Indipendente www.magistraturaindipendente.it

Unità per la costituzione www.unicost.it

ANM e GRUPPI

Oss. Giustizia e Costituzione

www.diritto.it

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Il sito internet del Tribunale di Catania: un esempio di comunicazione istituzionale telematica. Verso un’u.r.p. telematico e virtuale?

La pubblicazione di siti internet costituisce già da tempo in molti uffici giudiziari italiani un’opportunità offerta dalle nuove tecnologie per perseguire trasparenza, efficienza ed efficacia per l’intera struttura giudiziaria. La comunicazione on line, da aspetto opzionale della gestione, ha assunto un carattere quasi ineludibile; la pubblicazione di un sito, oltre a generare effetti positivi sull’immagine degli uffici, risponde ad esigenze sostanziali che oggi devono, compatibilmente con le esigenze di sicurezza e riservatezza degli affari trattati, essere tempestivamente soddisfatte. Peraltro la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2002 riguardante lo “sviluppo dello strumento dei servizi in linea ai cittadini e alle imprese” ha affermato che “Le amministrazioni destinatarie della direttiva devono operare in modo da garantire che entro il 2005 tutti i servizi più importanti siano offerti in formato elettronico”. Nel nostro Distretto, per iniziativa dell’Ufficio del Magistrato referente per l’Informatica, grazie all’appoggio del Presidente del Tribunale e con la fattiva collaborazione dei cancellieri e del CISIA di Catania, è stato ultimato il sito internet del Tribunale di Catania e il Ministero di Giustizia ha già provveduto alla registrazione del nome di dominio (www.tribunalecatania.it). Gli obiettivi perseguiti, in sintesi, possono essere individuati nel: Ø creare una vetrina di informazione aperta a tutti i cittadini; Ø fornire indicazioni sulle attività degli uffici; Ø ridurre, in prospettiva, l’accesso di pubblico presso le cancellerie; Ø mettere i visitatori del sito in condizione di agevolare l’approccio ai servizi di base,

fornendo indicazioni sulle procedure, sui costi e sulla modulistica; Ø costituire un canale di comunicazione interna, destinato al personale

amministrativo ed ai magistrati; Ø ampliare la conoscenza interna dei flussi di lavoro e semplificare, ove possibile, le

procedure, mediante un interscambio virtuoso di informazioni. I contenuti pubblicati sui siti hanno una relazione dialettica con la realtà. Per questo motivo, negli uffici giudiziari, la realizzazione di un sito internet istituzionale presenta complessità notevoli. Infatti l’attività degli uffici giudiziari comporta la gestione di relazioni con interlocutori molto differenti tra di loro. Tali comunicazioni non sono standardizzabili e richiedono all’amministrazione della Giustizia un adattamento comportamentale organizzativamente difficile da governare. In figura è illustrata la mappa delle principali relazioni con interlocutori abituali del settore giudiziario che possono avere luogo attraverso Internet.

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Mappa delle relazioni semplificate del sito internet di un ufficio giudiziario Per il sito internet del Tribunale di Catania si è scelto di adottare un linguaggio piano, perchè destinato ad un pubblico generico e non necessariamente portatore di una cultura specialistica.

Anche la scelta grafica è stata orientata alla massima semplificazione, per snellire il caricamento delle pagine e per rispondere alle indicazioni ministeriali sulle caratteristiche delle pagine web. Gli effetti grafici e sonori sono stati limitati per aumentare l’efficacia nell’accesso alle informazioni.

Attualmente il sito comprende le seguenti sezioni: CHI SIAMO. All’interno della sezione, alla voce “Sedi distaccate” si trova una tabella con i recapiti telefonici delle sedi territoriali distaccate, oltre alle indicazioni sui comuni dipendenti dalle singole sedi. Alla voce “Struttura” è inserito un gruppo di organigrammi che descrivono l’organizzazione amministrativa degli uffici del Tribunale. Da un organigramma generico,

Sito

internet Operatori del diritto

(Avvocati, consulenti e periti)

Magistrati

Ordini professionali

Operatori del Processo civile telematico

Cancellerie

Cittadini comuni

Altre istituzioni

UNEP

Forze dell’ordine

Altri uffici giudiziari

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cliccando in corrispondenza delle diverse unità descritte – “area civile” o “area penale” - si accede ad organigrammi parziali più dettagliati. Alla voce “Come raggiungerci” sono consultabili le mappe dei percorsi automobilistici e pedonali consigliati per raggiungere il Palazzo di Giustizia. UFFICI. All’interno della sezione sono contenute due aree. In quella relativa agli uffici penali attualmente sono indicati soltanto i criteri di distribuzione degli affari tra le sezioni penali. Nell’area uffici civili, oltre alle indicazioni sui criteri di distribuzione è contenuto

l’elenco degli uffici di area civile che compongono il Tribunale di Catania. Da tale elenco si accede a pagine delle singole sezioni ed uffici, all’interno delle quali, oltre ad informazioni logistiche e pratiche, sono presenti indicazioni specifiche sulle attività principalmente svolte. Ad esempio, per la sezione fallimentare e per le esecuzioni sono specificate le modalità di partecipazione alle aste pubbliche.

SERVIZI. All’interno, alla voce “Autocertificazioni”, viene esplicitato il significato ed il valore giuridico dell’autocertificazione. Nell’area è possibile

reperire modulistica generica che consente al cittadino di approntare una dichiarazione sostitutiva giuridicamente corretta. Nell’area “Contributo unificato” sarà a breve inserita una tabella analitica aggiornata secondo la normativa vigente. L’area “Albi” è stata costruita interpellando gli ordini professionali. Alcuni di essi hanno inviato i dati sugli iscritti in formato elettronico, altri hanno segnalato la pagina internet ove è possibile consultare informazioni sugli albi. MODULISTICA, all’interno della quale è presente una vasta scelta di moduli destinati all’uso in area civile. I moduli sono stati suddivisi secondo l’ufficio o la sezione di tribunale all’interno della quale possono essere utilizzati. Per l’area civile, tra la sezione Modulistica e la sezione Uffici esistono collegamenti e sinergie che consentono all’utente di scoprire come avviare una pratica e quali sono i moduli necessari. In futuro sarà alimentata anche la sezione relativa alla modulistica penale.

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Parte dell’elenco della modulistica civile

CONSULTAZIONE comprende un’area denominata “Stato della Giustizia”, ove è possibile consultare i discorsi di apertura dell’anno giudiziario tenutisi a Catania negli anni più recenti. Nell’area denominata “Formazione decentrata”, sono disponibili informazioni e materiali sulle iniziative formative intraprese dai Magistrati Referenti per la Formazione del distretto. In particolare nella prima pagina dell’area sono indicati i nomi ed i recapiti di tali magistrati ed è possibile attraverso un link accedere ai materiali dei diversi incontri di studio, consultare i programmi e, ove disponibili, scaricare i testi degli interventi, documenti di un buon interesse scientifico. E’ altresì presente un’area “Biblioteca”. All’interno dell’area è disponibile per tutti i visitatori del sito un semplice strumento di ricerca per individuare la collocazione delle opere all’interno della biblioteca della Corte di Appello di Catania . Inserendo delle parole contenute nel testo o il nome dell’autore, è possibile informarsi sulla disponibilità e la collocazione di opere e riviste.

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Il kit di consultazione della biblioteca

ANM è un’area destinata alla comunicazione locale degli appartenenti all’Associazione Nazionale Magistrati. Contiene informazioni sulle attività locali dell’associazione. Il sito consente una navigazione semplice ed una ricerca accurata. La barra sotto le intestazioni consente l’accesso ad alcuni servizi. E’ disponibile un mappa del sito navigabile, attraverso la quale possono essere raggiunte tutte le sezioni dell’ambiente. Inoltre il sito è dotato (in basso a sinistra nella home page) di strumenti di ricerca testuale all’interno delle pagine.

Nell’area “links” sono forniti i collegamenti per accedere a siti di interesse all’utente tipo del sito del Tribunale, principalmente istituzionali e giuridici. Alla voce “Contatti” sono individuati indirizzi e-mail e numeri telefonici che permettono al visitatore dell’ufficio di mettersi in contatto. Nella redazione del sito è stato particolarmente curato l’aspetto tecnico. E’ presente una guida contenente indicazioni sulle caratteristiche tecniche, l’accessibilità e l’usabilità, il formato dei files, la responsabilità, i siti esterni collegati e la risoluzione ottimale. In alto prima dell’intestazione grafica i links “Alta visibilità” e “Tasti di accesso rapido” consentono una visualizzazione ed una utilizzazione in modalità adatta ai non vedenti, rispettando così i canoni funzionali di usabilità richiesti per i siti istituzionali.

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Il ruolo di sede pilota per il processo civile telematico del Tribunale di Catania è evidenziato in un’area accessibile attraverso il collegamento in figura, collocato nella home page. All’interno sono illustrati sinteticamente gli obiettivi del PCT ed la posizione che il Tribunale di Catania assume nell’ambito del progetto. Inoltre sono stati inseriti contributi di studio provenienti da diverse aree di competenza impegnate nel PCT. Il sito è suscettibile di ulteriori arricchimenti, in particolare riguardo a tematiche di area penale. Si sta progettando - in collaborazione con la Facoltà di giurisprudenza di Catania - la realizzazione di un’area di forte interesse scientifico, all’interno della quale rendere consultabili le massime dei provvedimenti della sezione specializzata di diritto industriale di Catania; utilità resa palese, considerando la competenza territoriale della sezione che interessa le C.A. di Catania, Messina e della Calabria. Il progetto è stato avviato evidentemente in via sperimentale e in un’ottica incrementale e intende porsi come un’ipotesi di urp telematico virtuale che potrebbe, anche in tempi relativamente brevi, interessare tutti gli uffici giudiziari della Corte di Appello. La creazione di un sito internet dell’ufficio giudiziario risulta estremamente utile anche nell’ottica della pubblicizzazione delle aste giudiziarie delle sezioni fallimentari e delle esecuzione: le statistiche di questi ultimi anni mostrano come sempre maggiormente il pubblico sia sempre più propenso alla ricerca di occasioni, immobiliari, mobiliari e di cespiti o compendi aziendali, su internet.

Mariano Sciacca giudice Tribunale di Catania

([email protected]).