Gli Enti Religiosi Doc Anno 2003

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enti religiosi diritto ecclesiastico

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GLI ENTI RELIGIOSI

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI VICENZA

COMMISSIONE DI STUDIO ENTI LOCALI ASSOCIAZIONI E ONLUS

GLI ENTI RELIGIOSI

QUALIFICAZIONE

Ai fini della legislazione tributaria gli enti religiosi rientrano fra i soggetti previsti dallart. 87 del TUIR alla lettera c) del comma 1.: enti pubblici e privati, diversi dalle societ, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale lesercizio di attivit commerciali.

Essi, anche ai fini che ci interessano, si suddividono in due categorie: gli Enti Religiosi Ecclesiastici e gli Enti Religiosi riconosciuti.

Finch vigeva la legge concordataria del 1929, era la Chiesa, nello specifico la Chiesa cattolica, che qualificava gli Enti Ecclesiastici e lo Stato ne recepiva automaticamente la qualifica.

Con la legge 20/05/1985 n. 222 la qualificazione stata demandata allo Stato, il quale deve verificare lesistenza dei seguenti requisiti:

a) soggettivi:

- costituzione o approvazione dellEnte da parte dellautorit ecclesiastica;

- assenso al riconoscimento civile sempre da parte di detta autorit;

b) oggettivi:

- sede in Italia;

fini di religione e di culto.

La sussistenza del requisito del fine di religione o di culto ha una presunzione assoluta quando si tratta di Enti appartenenti alla costituzione gerarchica della Chiesa (diocesi e parrocchie), degli Istituti religiosi e dei Seminari: questi soggetti sono sempre qualificati Enti Ecclesiastici.

In tutti gli altri casi il fine di religione o di culto deve essere accertato dallautorit governativa caso per caso.

Ci vale per la Chiesa cattolica al di fuori della presunzione di cui sopra e sempre per le altre Chiese, a meno che non siano espressamente pattuite le condizioni per la qualificazione.

Tutti gli altri enti, fondazioni, associazioni e altro rientrano fra la generalit degli enti non commerciali secondo le leggi dello Stato e la loro qualificazione di Enti Religiosi legata al loro riconoscimento da parte degli Enti Ecclesiastici della religione a cui appartengono.

Tale riconoscimento determinante quando si tratta di associazioni religiose di diritto pontificio.

Tutti i discorsi che abbiamo fatto riguardano la qualificazione ai fini dellattribuzione della personalit giuridica, ma sono necessari anche per fare una classificazione generale degli Enti Religiosi ai fini tributari.

Essi infatti, in forza di quanto detto,si suddividono in:

1. Enti Ecclesiastici;

2. Enti Religiosi riconosciuti;

3. Enti Religiosi non riconosciuti.

Il presupposto che ci interessa che essi svolgano anche attivit commerciale.

SOGGETTIVITA PASSIVA DI IMPOSTA

Ai sensi del richiamato art. 87, primo comma, lettera c) TUIR, tutti gli enti che svolgono attivit commerciale, anche se non esclusiva, rientrano fra i soggetti passivi dimposta, con riguardo ai redditi dimpresa.

Per gli Enti Religiosi lo svolgimento di attivit commerciale non mai esclusiva, anche se pu essere principale per enti a ci appositamente costituiti. Escludiamo dallanalisi questi ultimi perch rientrano nella lettera b) del primo comma dellart. 87.

Per gli altri la qualificazione importante perch, a seconda di essa,valgono norme di eccezione rispetto alla generalit degli enti non religiosi.

Enti Ecclesiastici

Sappiamo che quando un ente, pur non svolgendo in via esclusiva o principale una attivit commerciale, supera i parametri previsti dal comma 2 dellart. 111-bis del TUIR, perde, ai fini tributari, la qualifica di ente non commerciale.

Questa regola, ai sensi del comma 4 del detto articolo, non si applica agli Enti Ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche.

Essi pertanto, e ricordiamo in particolare Parrocchie ed Istituti religiosi, non perdono mai la qualifica di enti non commerciali, anche se svolgono attivit commerciale in vari settori e di qualsiasi entit. Essi hanno soltanto lobbligo, come del resto tutti gli enti rientranti nella lettera c), di tenere, a norma del comma 2 dellart. 109 TUIR, una contabilit separata delle attivit commerciali rispetto allattivit istituzionale.

Analogo discorso vale per le attivit rientranti nella sfera delle ONLUS.

Gli Enti Ecclesiastici, a norma del comma 9 dellart. 10 del D. Lgs.04.12.1977 n. 460, non possono essere qualificati ONLUS, se non limitatamente allesercizio delle specifiche attivit rientranti nella sfera delle ONLUS (comma 1 dello stesso articolo), sempre che sia rispettato lobbligo della contabilit separata.

In forza di tale posizione, essi:

a) possono svolgere anche altre attivit, in deroga alla lettera c) del comma 1 dello stesso art.10;

b) non sono di fatto soggetti alle limitazioni previste nellultima parte del comma 5, data la non confrontabilit dei proventi specifici con quelli generali dellEnte;

c) devono per,come precisato dalla C.M. 168/E del 26.06.1998, relativamente allattivit, che intendono svolgere nellambito ONLUS, predisporre un regolamento, che recepisca le clausole dellart.10.

Altri Enti Religiosi

Ricordiamo la distinzione fra Enti Religiosi riconosciuti e non riconosciuti. Qui la distinzione non vale pi per la valutazione dellattribuzione della personalit giuridica, ma per individuare la soggettivit dimposta, fermo restando che quando un Ente Religioso ha la personalit giuridica sempre considerato un Ente riconosciuto.

Senza la personalit giuridica un Ente Religioso considerato riconosciuto quando il riconoscimento viene fatto dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, come disposto dal comma 7 dellart. 10 del D. Lgs. 460/97, il quale, con lart. 5, ha introdotto in tal senso anche il comma 4-sexies dellart.111 del TUIR.

Sulla scorta di quanto sopra, possiamo ricapitolare come segue la soggettivit dimposta :

a) gli Enti Religiosi non riconosciuti sono trattati, ai fini tributari, come enti non commerciali puri e semplici;

b) gli Enti Religiosi riconosciuti hanno invece alcune prerogative e precisamente:

le associazioni possono prescindere dalla disciplina uniforme del rapporto associativo e dalla libera eleggibilit degli organi amministrativi ( comma 4-sexies dellart. 111 TUIR ), che sono gli elementi caratterizzanti dellassociazionismo ai fini tributari;

la suddetta prerogativa replicata anche con riferimento alle ONLUS ( comma 7, art.10 D. Lgs:460/97) con laggiunta della non obbligatoriet di inserire nella denominazione la locuzione organizzazione non lucrativa di utilit sociale oppure lacronimo ONLUS.

OBBLIGHI CONTABILI E DICHIARATIVI

Gli obblighi dichiarativi degli Enti Religiosi, come quelli di tutti gli enti non commerciali, riguardano i redditi previsti dal comma 1 dellart. 87 TUIR:

redditi fondiari;

redditi di capitale;

redditi dimpresa;

redditi diversi.

Lesercizio di attivit che generano redditi di impresa fa scattare lobbligo della contabilit, che dovr necessariamente essere tenuta separata dalla contabilit generale dellEnte, secondo i criteri validi per tutti gli enti non commerciali.

Le Parrocchie e gli Istituti Religiosi con personalit giuridica sono equiparati, per accordo, agli enti aventi fine di beneficenza e di istruzione e pertanto godono il beneficio dellaliquota IRPEG ridotta al 50% previsto dallart. 6 del D.P.R. 601/1973.

Un problema spesso controverso dato dalla valutazione della posizione degli immobili ai fini dellesenzione o meno dalla tassazione.

Sotto il profilo delle imposte dirette si deve distinguere se limmobile compreso nellattivit commerciale, cio inserito nellinventario a norma dellart.77 TUIR, nel qual caso segue il trattamento dei beni strumentali, oppure se, pur essendo utilizzato per lattivit commerciale, rimane nella sfera privata dellente. In tal caso la valutazione va fatta in relazione al comma 3. dellart. 33 TUIR.

La soluzione potrebbe essere data dalla legge 30.12.1992 n. 504 istitutiva dellICI e precisamente dallart.7, che concerne le esenzioni.

La lettera d) del comma 1 replica lesenzione generale gi prevista dal TUIR. In base a questa disposizione si tratta quindi di capire quali fabbricati si debbano considerare destinati esclusivamente allesercizio del culto e soprattutto quali siano le loro pertinenze.

La lettera i) parla dei fabbricati utilizzati dagli enti non commerciali, di cui alla lettera c), primo comma, dellart. 87 TUIR. In tal caso la verifica della destinazione esclusiva ad attivit assistenziali, previdenziali,sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, nonch di religione e di culto, come previste dallart. 16 della legge 222/1985, va fatta caso per caso, con le evidenti difficolt di interpretazione.