Gli effetti della riforma del lavoro sul diritto vivente ... · Schema di d.lgs. in tema di servizi...

23
Gli effetti della riforma del lavoro sul diritto vivente Lucca 2015 Chiose e commenti a Pietro Ichino Bruno Caruso Università di Catania 1

Transcript of Gli effetti della riforma del lavoro sul diritto vivente ... · Schema di d.lgs. in tema di servizi...

Gli effetti della riforma del lavoro sul diritto viventeLucca 2015

Chiose e commenti a Pietro IchinoBruno Caruso Università di Catania

1

Una rivoluzione copernicana? Sicuramente un vasto programma realizzato in poco tempo (la terza grande riforma post costituzionale dopo lo statuto e il decreto Biagi)

La semplificazione

La centralità del lavoro subordinato a tempo indeterminato: a) le norme restrittive in tema di collaborazioni ; b) l’esonero contributivo; c) il contratto a tutele crescenti (maggiore flessibilità in uscita)

La flessibilità funzionale: le mansioni

I controlli sul lavoro

I contratti di lavoro «non-standard»

Conciliazione : congedi di maternità e paternità; dimissioni; tutele nel mercato del lavoro

Mercato del lavoro: servizi per il lavoro e politiche attive, ammortizzatori sociali, trattamenti di disoccupazione)

Servizi ispettivi

2

Il quadro normativo in progress

Legge di delegazione 10.12.2014, n. 183

D.lgs. 4.3.2015, n. 22, in tema di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati

D.lgs. 4.3.2015, n. 23, in tema di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti (in vigore dal 7.3.2015)

D.lgs. … recante la disciplina organica dei contratti di lavoro (Codice contratti) e la revisione della normativa in tema di mansioni

D.lgs. … recante misure a tutela della maternità ed a favore della conciliazione fra tempi di vita e di lavoro

Schema di d.lgs. in tema di disposizioni di razionalizzazione e semplificazione, controlli sul lavoro, dimissioni

Schema di d.lgs. in tema di servizi per il lavoro e di politiche attive

Schema di d.lgs. in tema di riordino degli ammortizzatori sociali

Schema di d.lgs. in tema di attività ispettiva

3

L’ossessione italiana del cambiamento tramite legge: dopo la legge cosa?

Sicuramente la filosofia e la proposta di cambiamento è davvero seria e sistemica

Ma bastano le norme per invertire il segno della struttura operativa del sistema?

L’esperienza delle riforme della p.a. e il rischio di Hybris dell’intellettuale legislatore: l’illusione della centralità della riforma legislativa

La mia esperienza di amministratore: mi ispira più il Kaizen giapponese che Voltaire, Rousseau, Montesquieu

Le riforme legislative aiutano ma da sole non determinato il cambiamento: a in Italia ossessione del cambiamento tramite la legge (Il giacobinismo del codice del lavoro traducibile inglese)

La crisi del sistema italiano è crisi di domanda aggregata, di calo di produttività del lavoro e di mancate riforme anche sul lato dell’offerta di lavoro e non solo sulla domanda (Rodano, Fubini). La riforma più importante riguarda le politiche attive

4

La semplificazione: A proposito del codice del lavoro

Una cosa è la semplificazione del linguaggio normativo (contro il linguaggio ipertrofico e volutamente oscuro della burocrazia ministeriale: il linguaggio è un particolare modo di esercizio del potere – la lingua è la spia dello spirito: Pasolini);

Una cosa è l’iperegolazione che scambia la vischiosità operativa e l’eccesso di controllo, con la strategia di tutela del soggetto debole (tipico totem culturale di una certa sinistra)

Un’altra ancora la riduzione artificiosa della complessità sociale attraverso un’operazione di semplificazione (banalizzazione?) normativa che potrebbe suonare ideologicamente orientata

Contro queste tre trappole: Per una regolazione chiara e sistematica che non riduca oltre il tasso obiettivo di complessità sociale

Esempio: Il ctc, legge ad alta complessità giuridica ma chiara negli intenti e nei dispositivi tecnici.

5

La lingua è la spia dello spirito.I potenti [...] che in questi anni hanno detenuto il potere, dovrebbero andarsene, sparire [...]. Invece non solo restano al potere, ma parlano. Ora è la loro lingua la pietra dello scandalo. [...] La loro lingua è la lingua della menzognaPier paolo PasoliniDa estendersi ai burocrati ministeriali

6

Licenziamenti: Dalla property rule alla liability rule

Passaggio fisiologico che allinea il nostro sistema alla media dei sistemi europei.

La tutela nelle transizioni piuttosto che del singolo posto.

Cosa manca nell’analisi di Pietro Ichino: la tridimensionalità storica.

L’art. 18 non è un accidente della storia italiana né un inspiegabile privilegio dei lavoratori italiani (rodano): il diritto alla reintegra come diritto alla dignità della persona e norma cerniera, collocata strategicamente nel limen tra diritti e libertà individuali e diritti e libertà collettive.

il diritto alla reintegra ha sugellato la fine dell’aparthaid del sindacato

7

L’anima twofold dell’art. 18

L’art. 18 portava in se un doppio in-printing: norma simbolo della recuperata dignità e libertà anche del singolo ma soprattutto del sindacato nel luogo di lavoro, ma anche strumento operativo di una certa strategia sindacale e collettiva di antagonismo e conflittualità, antipartecipativa sostanzialmente di sfiducia nei confronti del potere organizzatorio e direttivo del datore di lavoro. L’opposto della cultura sindacale tedesca

Esaurita la prima funzione perché stabilizzatesi le relazioni sindacali, è rimasta la seconda come un ramo senza più linfa vitale.

Questo svuotamento della funzione originaria né ha determinato la feticizzazione ideologica

8

Da un mio articolo di prossima pubblicazione…

Con il trascorrere del tempo e in diverso contesto (dopo la fase del fase conflitto, la fase della concertazione pan politica e poi le varie fasi sino al protocollo del 93 e alla rottura sindacale alla Fiat) la norma rimane formalmente immutata, ma cambia di segno, cambia la sua razionalità materiale.

E’ a questo punto che l’art. 18, rimasto immutato, in un diverso contesto storico diventa una vera anomalia italiana.

1) Diventa una anomalia innanzi tutto per gli effetti che produce: incrociata con altre norme di un sistema normativo complesso e a formazione alluvionale (le sanzioni per il contratto a termine illegittimo, per l’intermediazione vietata ecc.) e in ragione di orientamenti giurisprudenziali ispirati al paternalismo caritatevole, incomincia a produrre effetti controintuitivi.

2) Ma diventa un’anomalia e una eccentricità italiana anche in ragione della sua tecnica giuridica: in tal caso l’anomalia era costituita dall’applicazione indifferenziata e tetragona del rimedio che nei fatti si traduceva in un elevatissimo firing cost spesso insostenibile anche da medie imprese, anche in ragione del fallimento di uno dei requisiti a cui si era ispirata la riforma del processo del lavoro: la rapidità della decisione.

L’anomalia era dunque costituita dalla reintegrazione come rimedio universale e con internalizzazione a carico dell’impresa dei costi della durata e dell’inefficenza del processo: dal licenziamento per ragioni disciplinari al licenziamento economico, dal licenziamento discriminatorio al licenziamento con ingiustificabile, anche se lieve, vizio formale tutto si trasformava in un costo risarcitorio insostenibile per il sistema dell’imprese, con conseguente irrigidimento delle politiche di gestione delle risorse umane.

Per questo andava cambiato ed è cambiato con la fornero

9

Alcune chiose alle valutazioni di Ichino: l’illusione della riduzione della discrezionalità giudiziale...; ed altro: la vendetta postuma del diritto antidiscriminatorio

Nelle maglie della legge resta ampio il margine di creatività di avvocati e giudici… e non è un male

Esperienza in altri contesti: Spagna Usa, persino Danimarca, dove praticamente non esiste la reintegrazione se non per i licenziamenti discriminatori, ci dicono che resta molto alto il tasso di contenzioso giudiziario sul licenziamento (recente convegno agi)

L’esempio della Spagna giudici e avvocati contro la riforma

L’esempio degli Usa (licenziamento at will) le tecniche antidiscriminatorie (discriminazione diretta, indiretta, molestie, licenziamento ritorsivo: la persona al centro) utilizzate creativamente: alto contenzioso ed altissimi risarcimenti.

10

Altri commenti

Meglio questa strada che quella della normalizzazione della riforma attraverso l’allargamento artificioso del fatto giuridico (al netto delle questioni dell’inadempimento risibile o privi di imputabilità soggettiva che lasciano spazio alla casistica giudiziaria)

La rivoluzione culturale possibile sulla tutela del licenziamento: nuovo (tecniche antidiscriminatorio) e antico (la nullità civilistica) che si ibridano; la tutela nei confronti del licenziamento viene normalizzato: si ottimzza il mix di risarcimento e reinstatement

11

continua

Riformismo equilibrato molto meglio dell’automatismo meccanico economicista tecnocratico della teoria del firing cost ( una soluzione ottimale per via di serendipity)

La bellezza del diritto come scienza sociale autonoma dalla scienza economica (anche l’imprevedibilità ) contro l’aridità dell’approccio tecnocratico e aziendalista e l’hybris economicista del metodo dell’analisi economica: lo spirito giusto per attendere le probabili decisioni della corte costituzionale ma anche della corte di giustizia.

Contro la nevrosi del riscontro economico immediato: oltre i capitali, ci vogliono anche la politica e il legislatore pazienti

12

Le tutele crescenti che tali non sono

Meglio il contratto ad affidamento crescente: manca lo schema incentivante più si stabilizza il rapporto più incentivi ottieni (ma anche più tutele?) importanti aperture nella relazione di Pietro In ogni caso: uno schema valido per una contrattazione collettiva intelligente mirata alle capability e alla valorizzazione delle risorse umane

13

La via italiana alla conciliazione

L’idea è buona ma troppo orientata al deflazionamento del contenzioso: non può essere l’alibi per non riformare la giustizia del lavoro (l’abrogazione ‘nevrotica’ del rito Fornero)Meglio questo che lo sbarramento alla giustizia attraverso l’innalzamento del costo (GB): giustizia di classe (abolire il contributo unico)

14

Mansioni

Norma metodologicamente intelligente: il buon riformismo in action

razionalizza il cambiamento della realtà; in parte quello che è già avvenuto nel settore pubblico con la contrattazione collettiva sulle aree professionali; mette a sistema i frammenti normativi e giurisprudenziali

Rigurgito pre fordista: il recupero della summa divisio operai impiegati; in una smart firm o nella fabbrica piatta come si distinguono le mansioni operaie da quelle impiegatizie? Come si distingue un quadro con ampia autonomia e responsabilità da un minidirigente?

15

Controlli a distanza

Quel che avviene nel mondo

un recente studio internazionale sulla differenziazione dei modelli organizzativi delle imprese e di gestione delle risorse umane individua nel blu world, (quello delle grandi corporation ), il settore dove si attua una peculiare compensazione.

Di fronte un peculiare aumento della qualità del lavoro in termini di importanti concessioni di welfare aziendale (pensioni integrative, polizze assicurative maggiore stabilità,) si registra una accettazione da parte delle maestranze di controlli più stringenti anche sulla vita privata sia nella fase della assunzione (per controllare una corrispondenza tra vocazione individuale e mission e cultura aziendale) ma anche, e soprattutto, sulla produttività della perfomance individuale.

Ciò in ragione degli elevatissimi livelli della competizione globale di queste realtà che operano spesso in mercati aperti e non chiusi.

Quello che si perde in termini di privacy si guadagna in termini di migliore benessere aziendale ma anche di maggiore stabilità occupazionale.

la nuova politica dei controlli sulla prestazione individuale, che tracima in ragione delle nuove tecnologie anche sui comportamenti privati, è molto più facilmente accettata dalle nuove generazioni di lavoratori rispetto agli anziani.

16

Riflessioni sul decreto sui controlli…

La riforma dell’art. 4 sfiora appena questa tendenza; si tratta di un adeguamento fisiologico al cambiamento della tecnica sono pienamente d’accordo con l’impostazione della relazione.

La riforma è controbilanciata «e sorvegliata» dal diritto alla privacy: intervento equilibrato

17

Bilanciamento e proporzionalità come nuove dimensione del diritto del lavoro: rinvio ad un mio recente saggio Nuove traiettorie del diritto del lavoro nella crisi europea

18

Lavoro autonomo

Quel che accade nel mondo: maggiore autonomia soggettiva da parte di chi lavora soprattutto nei settori ad alta intensità cognitiva: continuum tra maggiore autonomia nel rapporto di lavoro subordinato classico v comportamenti di organizzazione e richieste di tutele collettive e di welfare pubblico da parte dei lavoratori autonomi, vecchi e nuovi, in situazione di disagio sociale (l’art. 35 cost. inattuato)

free lancers della economy on demand, i workers on tap di Handy di Huber, ben descritti dall’economist ma anche i giovani avvocati e architetti italiana segnati da un declino sociale e di status che sembra inarrestabile (Bologna)

19

Lavoro autonomo…

Recente la notizia una commissione californiana ha riconosciuto il rapporto di dipendenza - e non di imprenditori di se stessi - degli autisti di uber, con effetti, di sconvolgimento sui costi ma sulla stessa organizzazione del lavoro della app californiana, ma soprattutto con l’evidente segnale che la tutela del e nel lavoro subordinato classico è alla fine l’approdo e l’usato sicuro di qualità, che è meglio del nuovo.

20

21

                                                                                                                                                               

Cal Labor Commission Says Uber Drivers are EmployeesBy Casey C. Sullivan, Esq. on June 17, 2015 3:01 PMUber has long tried to play itself of as simply a middleman, just dispatching independent drivers to consumers through its app -- and taking a big cut of their fare. Nothing but logistics, right? Not according to the California Labor Commission, who ruled today that the extensive control Uber has over its drivers makes them employees, not independent contractors.The ruling is a major blow to the company, which has long resisted classifying its drivers as employees. Treating drivers as employees will require Uber to pay for Social Security, workers compensation, unemployment insurance, work expenses and other costs, all of which have been borne by drivers until now.

Riflessioni sull’ITALIA

Mi chiedo se sia sufficiente il lavoro di cacciavite operato con le norme sui Cococo

Ovvero se nei provvedimenti del governo non si sia trascurata troppo la prospettiva di un intervento specifico sul lavoro autonomo di nuova generazione

22

Servizi per l’impiego e agenzia

Riforma cruciale

Contro il pendolarismo federalista e gli atteggiamenti manichei: agenzia nazionale v. Competenze regionali

Viva lo sussidiarietà intelligente

In Sicilia siamo partiti in anticipo sulla riforma: una nuova giovinezza per i centri e gli operatori

«L’importanza di chiamarsi Garanzia giovani»

23