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Consiglio Nazionale dei Geologi 4 luglio 2018

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Consiglio Nazionale dei Geologi

4 luglio 2018

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4/7/2018 Rinnovabili, i geologi: la geotermia ha enormi potenzialità non sfruttate | e-gazette

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Lo dicono gli esperti del Consiglio Nazionale dei Geologi

"Se parliamo di fonti da energia rinnovabile, il bilancio èpositivo per l'Italia, visto che abbiamo già raggiunto gliobiettivi fissati per il 2020. Tra le energie verdi, tuttavia, chisegna il passo è proprio la geotermia che ha potenzialitàenormi ancora non sfruttate, mentre eolico e fotovoltaicosono ormai prossime alla saturazione".

Queste le parole di Francesco Peduto, Presidente delConsiglio dei Geologi, nel suo intervento al ConvegnoNazionale: "Geotermia a Bassa Entalpia", organizzato dalConsiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione conl'Ordine dei Geologi del Lazio e la Fondazione Centro Studi

del CNG.

"Per il futuro, lo sfruttamento dell'energia geotermica sarà fondamentale per lo sviluppo energeticodel Paese: la Ue ha da poco approvato l'obiettivo del 32% per le rinnovabili entro il 2030, ma servonoinvestimenti e politiche di informazione ai cittadini, mentre si registra un calo di investimenti in Italianegli ultimi quattro anni" spiega Peduto. "I geologi in questo settore stanno facendo molto, anche inrelazione alle loro specifiche competenze, fondamentali sia ai fini della progettazione di un impiantogeotermico efficace ed efficiente, sia per evitare inquinamenti o depauperamenti delle falde. I nodi dasciogliere sono tanti, a partire dalla questione normativa: in Italia, infatti, manca una legge nazionale diriferimento, ma per facilitare il passaggio alle fonti energetiche verdi e a quelle geotermiche, inparticolare, è necessario che venga definito un quadro normativo chiaro, stabile e univoco. Insieme airappresentanti politici e istituzionali e agli stakeholder, faremo il punto sullo stato dell'arte dellosfruttamento della geotermia nel nostro Paese, delle sue prospettive, delle criticità, in particolare diquella a bassa entalpia" osserva il Presidente CNG.

Sullo sfruttamento dell'energia geotermica è intervenuto anche Vincenzo Giovine, Vice Presidente eCoordinatore della Commissione Ambiente del CNG: "La diffusione e l'utilizzo della geotermia a bassaentalpia come fonte di energia pulita e sostenibile, in perfetta sintonia con la tutela dell'ambiente nonrisulta, oggi, ancora adeguatamente impiegata a livello generale nel territorio italiano".

Sui vantaggi di questa fonte di energia pulita si sofferma anche Roberto Troncarelli, Presidentedell'Ordine dei Geologi del Lazio: "La geotermia a bassa entalpia consente di utilizzare il calorenaturale, a basse temperature, presente ovunque nel sottosuolo per scaldarsi d'inverno e raffrescarsid'estate a basso costo e a zero impatto ambientale. Questo nuovo settore permette uno scambiocontinuo e inesauribile, riducendo drasticamente le emissioni, ma anche le bollette energetiche, sia agrande scala sia al livello di singola abitazione. Un sistema innovativo che potrebbe contribuire aridurre il fabbisogno energetico del patrimonio edilizio italiano, oltre che alleggerire i portafogli dellefamiglie".

Rinnovabili, i geologi: la geotermia ha enormipotenzialità non sfruttate

ROMA MER, 04/07/2018

N o t i z i a r i o a m b i e n t e e n e r g i a o n - l i n e d a l 1 9 9 9

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4/7/2018 Dissesto e scuole, il governo chiude le strutture di missione: si torna ai Ministeri

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04 Lug 2018

Dissesto e scuole, il governo chiude lestrutture di missione: si torna ai MinisteriAlessandro Arona

Chiudono i battenti le strutture tecniche di missione per la lotta al dissesto idrogeologico(#italiasicura) e per l’edilizia scolastica (#italiasicura/scuole), istituite presso la presidenza delConsiglio dal governo Renzi nel 2014 e confermate da Gentiloni. Nel caso di #italiasicura l’abrogazione è contenuta nel decreto legge “Ministeri”, approvato dalConsiglio dei ministri il 2 luglio (testo), all’articolo 2 comma 3, mentre nel caso delle scuolel’abolizione della struttura (che non godeva di istituzione per legge) è avvenuta per semplice“mancato rinnovo” della struttura da parte della presidenza del consiglio. Di entrambe le notizie si trova conferma ufficiale sul sito di #italiasicura, che fra l’altro spiegache l’attività è cessata già dal 3 luglio anche per la struttura anti-dissesto, senza attendere lapubblicazione del decreto legge in Gazzetta.

Le competenze in materia di opere per la difesa del suolo e edilizia scolastica tornano così al100% ai ministeri dell’Ambiente e dell’Istruzione.

L’obiettivo delle strutture, in particolare quella sul dissesto, era di dare un impulso forte da partedi Palazzo Chigi e un’azione di coordinamento alla programmazione e al controllo sugliinvestimenti, viste le prove poco positive date negli anni precedenti dai due ministeri. L’ultimo Def ha quantificato in 604,9 milioni di euro la spesa effettuata nel 2017 per interventi diedilizia scolastica e in 527,5 milioni quella per interventi di contrasto al dissesto idrogeologico,risultati mai raggiunti prima d'ora seppure inferiori agli annunci degli anni precedenti.

Ieri intanto il Ministro dell’Economia Giovanni Tria - in audizione presso le commissioniBilancio di Camera e Senato - ha riaffermato la volntà del governo di rilanciare gli investimentipubblici. «Serve un’azione immediata che dia il senso della svolta» sugli investimenti - ha dettoTria - «altrimenti sarà difficile contrattare in Europa, visto che per anni si è chiesta flessibilitàper gli investimenti e poi si è fatto il contrario».

Tria ha inoltre annunciato che «Saranno istituite tre task force, una in materia di welfare, una difisco e una in materia di investimenti pubblici». «L’obiettivo del rilancio degli investimentipubblici - ha aggiunto - sarà perseguito non solo tramite maggiori risorse di bilancio maandando a rimuovere ostacoli burocratici e debolezze organizzative che li hanno frenati negli ultimi anni».

Si annuncia dunque una fase di riorganizzazione e di studio. Il fondo investimenti risulta ancorabloccato, probabile che tutta la programmazione dei due decreti Gentiloni (approvato e in bozza)venga rivista. Fermo al Ministero delle Infrastrutture per approfondimenti anche il contratto di

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4/7/2018 Dissesto e scuole, il governo chiude le strutture di missione: si torna ai Ministeri

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programma Rfi 2017-2021, approvato dal Cipe nel 2017 ma a cui serviva ancora il parereparlamentare e il decreto Mit-Mef.

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4/7/2018 Professionisti, split payment addio: l’Iva transita di nuovo per lo studio

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04 Lug 2018

Professionisti, split payment addio: l’Ivatransita di nuovo per lo studioMassimo Frontera

Professionisti esonerati dal meccanismo della scissione dei pagamenti. La norma del decretodignità che si legge nel testo del provvedimento approvato dal Consiglio dei ministri nellariunione del 2 luglio stabilisce l’abolizione dello split payment dalle prestazioni di servizi neiconfronti delle pubbliche amministrazioni per i compensi assoggettati a ritenute alla fonte atitolo d'acconto o a titolo di imposta. Il governo giallo-verde, come promesso in campagnaelettorale, elimina - sia pure parzialmente - il meccanismo della scissione dei pagamenti,intervenendo sull’ultima categoria “colpita” dal meccanismo fiscale in ordine cronologico, cioèquella dei singoli professionisti.

Una svolta per migliaia di architetti, ingegneri, geometri, geologi e periti, che torneranno -appena pubblicato il decreto legge - a percepire l’Iva, per versare, agli appuntamenti canonici, lasola Iva dovuta risultante dalla compensazione tra Iva a credito e Iva a debito. La novità è stataaccolta positivamente dai diretti interessati. «L'abolizione dello split payment per le prestazionidi servizi rese alle pubbliche amministrazioni e assoggettate alla ritenuta alla fonte - sottolineail presidente di Fondazione Inarcassa, Egidio Comodo - è un primo significativo passo verso leistanze degli architetti e ingegneri liberi professionisti». «Siamo soddisfatti - aggiunge - che ilgoverno abbia affrontato da subito una questione così delicata come l'ammanco dell'incassodell'Iva, causa di una notevole perdita di liquidità per i lavoratori autonomi».

«Anche per i geometri - conferma il segretario del Consiglio nazionale Ezio Piantedosi - lanorma del decreto ristabilisce un principio di equità: gli onorari per prestazioni di servizi giàassoggettati a ritenute alla fonte non possono essere gravati da un'ulteriore anticipazione diimposta». «È pur vero - aggiunge Piantedosi - che il vantaggio si riduce, per la maggior parte deiprofessionisti, in una disponibilità immediata, che viene spesso compensata in sede diliquidazione dell'Iva; tra l'altro, la farraginosità delle procedure di rimborso ha reso ancora piùvessatoria la norma abrogata. Comunque, in una crisi economica che ha intaccato fortemente iredditi dei professionisti, anche una misura di impatto relativamente incisivo è sicuramenteaccolta positivamente».

La norma del decreto “dignità” - di cui comunque il governo sta ancora misurando l’impatto -lascia invece fuori le società, cioè le imprese e le società di ingegneria, che sono state tra i primisoggetti a essere sottoposti al meccanismo della scissione dei pagamenti. Questa circostanza almomento viene vista come una opportunità per ampliare, alla prima occasione utile, ilperimetro dell’abolizione dello split payment. Tanto più, fa osservare l’Ance (non da oggi) che lascissione dei pagamenti, oltre a ridurre la liquidità dell’impresa, risulta di fatto inutile, comestrumento di contrasto dall’evasione, nel momento in cui entrerà in vigore la fattura elettronica,in modo completo dal 1° gennaio 2019 (mentre dal 1° luglio, per le imprese di costruzione, è già

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4/7/2018 Professionisti, split payment addio: l’Iva transita di nuovo per lo studio

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in vigore, in alcuni casi). La stessa aspettativa dell’Ance, per l’eliminazione totale dello splitpayment, è condivisa anche dalle società di ingegneria riunite nell’Oice.

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4/7/2018 Rotazione, Dgue, garanzie: Cantone scioglie i dubbi di Pa e imprese sul sottosoglia

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04 Lug 2018

Rotazione, Dgue, garanzie: Cantone sciogliei dubbi di Pa e imprese sul sottosogliaMauro Salerno

Il principio di rotazione va applicato tenendo conto di tutti gli appalti banditi da una stazioneappaltante, anche se l’amministrazione conta più di un braccio operativo. È questo uno deichiarimenti più importanti tra quelli pubblicati nelle «Faq» che l’Anac ha dedicato a risolvere idubbi avanzati dagli operatorisulle Linee guida agli appalti sottosoglia (Linee guida n.4). Neldocumento, pubblicato ieri, l’Anticorruzione risponde anche a quesiti relativi all’utilizzo delDgue per le dichiarazioni sui requisiti nei microaffidamenti (sotto 40mila euro), alla gestionedelle offerte uguali nel «taglio delle ali» e all’esenzione dall’obbligo di presentare la garanziadefinitiva negli affidamenti diretti.

Principio di rotazione Anche se la stazione appaltante è articolata in più funzioni organizzative il principio dirotazione, che impone di non assegnare gli appalti sempre alle stesse imprese, deve tenere contodi tutti gli affidamenti assegnati dalla Pa, senza confinare il calcolo al recinto della singolaarticolazione funzionale. Risponde così Cantone al quesito relativo al rispetto del principio dirotazione nelle grandi amministrazioni pubbliche.

Possono fare eccezione a questa regola soltanto le amministrazioni che vantano articolazioniterritoriali oppure destinare a gestire particolari funzioni, come nel caso delle direzioni locali diun ente pubblico nazionale. «In tali casi - si legge nelle Faq - , salvo diversa previsionedell'ordinamento interno, la rotazione può essere applicata considerando esclusivamente gliaffidamenti gestiti dalla singola articolazione organizzativa».

Dgue nei microappalti Altri chiarimenti arrivano con le risposte a tre quesiti sui microappalti. Innanzitutto Cantonechiarisce che negli affidamenti diretti sotto 5mila euro non è obbligatoria la richiesta di un Dgueelettronico, in quanto, sotto questo importo, «le stazioni possono acquisire, indifferentemente,il Dgue oppure un'autocertificazione ordinaria, nelle forme del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445». Il discorso cambia per gliaffidamenti diretti fino a 20 per i quali è d’obbligo, spiega l’Anac, acquisire le dichiarazionitramite Dgue.

L’Anac chiarisce anche che la stazione appaltante non può esimersi dal’obbligo di raccogliere ledichiarazioni delle imprese sul possesso dei requisiti, tramite autocertificazione (quandoammessa) o Dgue, «a prescindere da una soglia minima di spesa». Infine, arriva un chiarimentosulla validità temporale delle dichiarazioni. «Il Dgue - spiega l’Autorità - può essere riutilizzatoper successive procedure di affidamento, a condizione che gli operatori economici conferminola perdurante validità delle precedenti attestazioni. In tale dichiarazione l'operatore economicoinclude l'indicazione del nuovo Cig, se disponibile, per la diversa procedura alla quale intende

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partecipare. Analoga operazione potrà essere adottata in caso di utilizzo dell'autocertificazioneordinaria».

Offerte uguali e soglia di anomalia Le offerte con ribasso uguale devono essere trattate in modo unitario solo se si trovano a cavalloo all’interno delle «ali» da tagliare. L’Anac chiarisce così uno dei punti più controversi delleprocedure di aggiudicazione con identificazione della soglia di anomalia. Citando la «prevalentegiurisprudenza» e le proprie linee guida l’Anac spiega che «la regola del trattamento unitariodelle offerte con identico ribasso» si applica «soltanto laddove sia sorteggiato uno dei metodi cuialle lettere a), b), e) dell'articolo 97, comma 2 del Codice dei contratti pubblici, che prevedono iltaglio delle ali e limitatamente alle offerte con identico ribasso che si collocano a cavallo oall'interno delle ali». Negli altri casi, «le offerte con identico ribasso vanno mantenute distinte aifini della soglia di anomalia».

Garanzie e prezzo di aggiudicazione L’ultimo quesito proposto nelle Faq riguarda il caso in cui la stazione appaltante decida dievitare all’impresa l’obbligo di presentare la garanzia definitiva negli affidamenti sotto 40milaeuro. In questo caso il codice prevede che l’impresa garantisca comunque una miglioria delprezzo di aggiudicazione. Si tratta di un obbligo ineludibile, chiedono Pa e imprese? L’Anacrisponde che il ritocco è necessario,visto che è espressamente previsto dal codice. Inoltre spiegache devono determinarlo sentendo l’affidatario e «tenendo conto del valore del contratto, delpresumibile margine d'utile e del costo che l'affidatario sosterrebbe per l'acquisizione dellagaranzia definitiva». Mentre la scelta di non richiedere la garanzia devono essere «formalizzatedalla stazione appaltante in apposito documento, da allegare agli atti del procedimento».

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4/7/2018 Fattura elettronica nei subappalti, esclusi dall’obbligo fornitori e imprese consorziate

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04 Lug 2018

Fattura elettronica nei subappalti, esclusidall’obbligo fornitori e imprese consorziateMauro Salerno

L’obbligo di fattura elettronica nei subappalti pubblici non si estende a fornitori non coinvoltidirettamente nei rapporti con la stazione appaltante, non scatta se a monte dell’appalto c’è unasocietà non qualificabile come Pa (anche se controllata da un ente pubblico) e non si estende airapporti interni alle imprese componenti di un consorzio impegnato in un appalto pubblico.

Sono i tre chiarimenti chiave, relativi all’applicazione della fattura elettronica nei subappalti,contenuti nella circolare n.13 pubblicata dall’Agenzia dell’Entrate il 2 luglio. La circolarerisponde ad alcuni quesiti arrivati da associazioni di categoria e singoli operatori sui punti piùcontroversi delle norme che dallo scorso primo luglio obbligano a gestire con fatturazioneelettronica anche i rapporti economici nei subappalti per la realizzazione delle opere pubbliche.

Il primo chiarimento riguarda il perimetro di applicazione dell’obbligo di emettere e-fatture neisubappalti. La circolare chiarisce subito che l’obbligo riguarda soltanto i subappaltatori che iltitolare dell’appalto ha qualificato come tali in base alle norme del codice degli appalticomunicandone i nominativi alla stazione appaltante. Dunque, si legge nella circolare, «vi saràobbligo di emettere fattura elettronica via SdI solo in capo a coloro che operano nei confrontidella stazione appaltante pubblica ovvero a chi, nell'esecuzione del contratto di appalto, ètitolare di contratti di subappalto propriamente detto (ossia esegue direttamente una parte dellostesso) o riveste la qualifica di subcontraente (vale a dire colui che per vincolo contrattualeesegue un'attività nei confronti dell'appaltatore e in quanto tale viene comunicato alla stazioneappaltante con obbligo di Cig e/o Cup)». Per chiarire meglio il punto la circolare fa anche unesempio pratico, spiegando che sono esclusi dall’obbligo d e-fattura i fornitori che «cedono beniad un cliente senza essere direttamente coinvolti nell'appalto principale con comunicazioniverso la stazione appaltante ovvero con l'imposizione di Cig e/o Cup (si pensi, in ipotesi, a chifornisce beni all'appaltatore senza sapere quale utilizzo egli ne farà, utilizzandone magari alcuniper l'appalto pubblico, altri in una fornitura privata)».

Con la seconda risposta l’Agenzia delle Entrate chiarisce che non sono soggette a fatturazioneelettronica le prestazioni rese nei confronti di soggetti non qualificabili come pubblicheamministrazioni, anche se controllate da un ente pubblico.

L’ultimo aspetto preso in considerazione riguarda invece i rapporto interni a un consorzio,titolare di un appalto pubblico. Il quesito puntava a chiarire se l’obbligo di fatturazioneelettronica che grava sul consorzio va esteso anche ai rapporti interni tra le imprese consorziate.L’Agenzia risponde escludendo questa ipotesi. «L'obbligo di fatturazione elettronica in capo alconsorzio», si legge nella circolare, «non si estenderà ai rapporti consorzio-consorziate». «Èperaltro da escludersi - si legge ancora - che l'obbligo di fatturazione elettronica sorga neirapporti interni laddove il consorzio non sia il diretto referente della Pa, ma si inserisca nellafiliera dei subappalti».

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4/7/2018 Discariche abusive, accordo Anbi e commissario di governo per il risanamento

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04 Lug 2018

Discariche abusive, accordo Anbi ecommissario di governo per il risanamentoMassimo Frontera

Per i danni causati da 102 discariche abusive, scoperte e censite, l’Italia, oltre al dannoambientale, paga anche multe salate all’Unione europea. Si tratta di oltre 40 milioni di euro, cuisi aggiunge una sanzione parametrata al tempo che passa prima di eliminare il danno. Aricordarlo è l’Anbi, l’associazione dei consorzi di bonifica che ieri, in una sessione della suaassemblea nazionale, ha sottoscritto un accordo con il commissario di governo delegatoall’emergenza discariche, il generale dei Carabinieri Giuseppe Vadalà. L’accordo è finalizzato alcontrasto dell’inquinamento e al recupero dei siti contaminati.

Secondo i numeri dell’Associazione, in Italia sono stati censiti finora 188 siti inquinati eabbandonati. Il numero maggiore è in Campania (48), seguita da Calabria (43), Abruzzo (28),Lazio (21), Puglia (12), Sicilia (12). Sempre secondo il monitoraggio dei consorzi di bonifica, leuniche regioni esenti dal fenomeno, sarebbero la Valle d'Aosta e il Trentino Alto Adige.

«Siamo orgogliosi di poter concretamente collaborare con il Commissario di Governo perrealizzare obbiettivi di risanamento ambientale , fondamentali per la vita del nostro Paese - hadetto ieri il presidente dell’Anbi Francesco Vincenzi - aprendo ieri a Roma l’assemblea annualedell’associazione (che proseguirà anche nella giornata di oggi). L’accordo con l’Anbi, ha spiegatoil generale dei Carabinieri e commissario di governo prevede «specifici atti che definiranno irapporti tra l'Ufficio del Commissario e i singoli Consorzi di bonifica, anche ai fini di poterutilizzare le professionalità dei Consorzi, quali stazioni appaltanti nei lavori da eseguire».

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4/7/2018 Rifiuti, tre paletti per il riutilizzo del conglomerato bituminoso

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04 Lug 2018

Rifiuti, tre paletti per il riutilizzo delconglomerato bituminosoPaola Ficco

Sono entrate in vigore da ieri le norme tecniche sulla cessazione della qualifica di rifiuto (end ofwaste) del conglomerato bituminoso, cioè del rifiuto costituito dalla miscela di inerti e legantibituminosi (Cer 170302) proveniente da operazioni di fresatura a freddo degli strati dipavimentazione realizzate in conglomerato bituminoso e dalla demolizione delle medesime(fresato d’asfalto). Le nuove norme sono oggetto del Dm 28 marzo 2018, n. 69.

Il nuovo decreto è stato adottato dal ministero dell’Ambiente in attuazione dell’articolo 184-terdel Codice ambiente che, con sei articoli e due allegati, individua i criteri specifici affinché ilconglomerato bituminoso dismetta la sua qualifica di rifiuto. Tale trasformazione avvienequando il conglomerato:

• è utilizzabile per gli scopi specifici indicati nell’allegato I, parte a (ad esempio, produzione diaggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l’impiego nella costruzione distrade);

• risponde agli standard previsti dalle norme Uni En 13108-8 (serie da 1-7) o Uni En 13242 infunzione dello scopo specifico previsto;

• risulta conforme alle specifiche di cui alla parte b) dell’allegato 1 (ad esempio, presenza dimaterie estranee: max 1% in massa).

Il rispetto di questi criteri è attestato dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva di attodi notorietà redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto. Questa va inviataall’autorità competente e all’Arpa e va conservata per cinque anni insieme a un campione digranulato. Da questa conservazione sono esentate le imprese registrate Emas o certificate Iso14001. I produttori di granulato aggiornano le comunicazioni di recupero in procedurasemplificata o presentano istanza di aggiornamento delle autorizzazioni entro il 31 ottobre 2018.Nelle more dell’adeguamento, il granulato può essere utilizzato se presenta caratteristicheconformi ai nuovi criteri.

Si tratta del secondo provvedimento nazionale in materia di End of waste, dopo il decreto sulCss (Combustibile solido secondario, Dm 22/2013). L’orizzonte si completa con i regolamentieuropei su: rottami di ferro, acciaio e alluminio; rottami vetrosi e rottami di rame. L’auspicio èche decreti e regolamenti vengano emanati velocemente. Tuttavia, occorre realismo, perché loscenario di un’economia avanzata non può immaginare di essere capillarmente disciplinato daspecifici provvedimenti.

Pertanto, sarà necessario che le Regioni si adoperino, in omaggio a quanto previsto dalla nuovadirettiva rifiuti (2018/851), in vigore dal 4 luglio, autorizzando il «caso per caso». Fino alrecepimento della direttiva, però, sarà necessario che intervenga un provvedimento che ponga

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4/7/2018 Rifiuti, tre paletti per il riutilizzo del conglomerato bituminoso

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argine alle conclusioni della sentenza del 28 febbraio 2018 del Consiglio di Stato, secondo laquale le Regioni sono sfornite di poteri.

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Contratti sottosoglia, dall'ANAC le FAQ alle Linee guida n. 4 04/07/2018

Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 2018 della Delibera ANAC 1 marzo 2018, n. 206 lo scorso 7 aprile 2018 sono entrate in vigore lelinee guida ANAC n. 4 con le procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici (sottosoglia), aggiornate al D.lgs. n. 56/2017 (c.d. Decreto correttivo).

Al fine di rispondere alla principali domande pervenute sino ad ora, l'ANAC ha pubblicato il 3 luglio 2018 la sezione FAQ relativa alle Linee guida n. 4. Riportiamo di seguito le domande e le risposte formulate dall'Anticorruzione.

1. Con riguardo al punto 5.2.6, lettera k), punto delle Linee guida n. 4, la regola per cuile offerte con identico ribasso vanno considerate, ai fini della soglia di anomalia, comeun’unica offerta si applica a tutte le offerte, o solo a quelle comprese nelle ali?La regola del trattamento unitario delle offerte con identico ribasso, secondo la prevalente

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giurisprudenza (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 19 settembre 2017), si applica alle offerte poste a cavallo o all’interno delle ali. La regola stabilita al punto 5.2.6, lettera k) delle Linee guida si applica, come letteralmente previsto nella disposizione in questione, soltanto laddove sia sorteggiato uno dei metodi cui alle lettere a), b), e) dell’articolo 97, comma 2 del Codice dei contratti pubblici, che prevedono il taglio delle ali e, in armonia con il predetto orientamento giurisprudenziale, limitatamente alle offerte con identico ribasso che si collocano a cavallo o all’interno delle ali. In tutte le restanti ipotesi (metodo di cui alle lettere c) o d) dell’articolo 97, comma 2 del Codice dei contratti pubblici ovvero offerte residue a seguito del taglio delle ali), le offerte con identico ribasso vanno mantenute distinte ai fini della soglia di anomalia.

2. Con riguardo alle stazioni appaltanti che, a fronte di una soggettività giuridicaunitaria, sono dotate di articolazioni organizzative autonome, l’applicazione delprincipio di rotazione va applicata in termini assoluti, ossia tenendo conto di tutte leprocedure avviate complessivamente dalla stazione appaltante, oppure considerandoesclusivamente gli affidamenti gestiti dalla singola articolazione organizzativa?L’applicazione del principio di rotazione nelle stazioni appaltanti dotate di una pluralità diarticolazioni organizzative deve tendenzialmente essere applicata in modo unitario, avendocioè a riguardo gli affidamenti complessivamente attivati e da attivare nell’ambito dellastazione appaltante.Tale impostazione si rivela, oltre che rispettosa di quanto previsto dall’articolo 36 delCodice dei contratti pubblici, che non distingue in relazione alla presenza di articolazioniinterne, più aderente all’impronta centralizzante di cui all’articolo 37, ed efficace presidionei confronti del divieto di artificioso frazionamento delle commesse, ex art.51, primocomma del Codice dei contratti pubblici.È ragionevole derogare a tale regola nel caso in cui la stazione appaltante (es. Ministero,ente pubblico nazionale) presenti, in ragione della complessità organizzativa, articolazioni,stabilmente collocate per l’amministrazione di determinate porzioni territoriali (ad esempio,Direzione regionale/centrale) ovvero per la gestione di una peculiare attività, strategica perl’ente, dotate di autonomia in base all’ordinamento interno nella gestione degli affidamentisotto soglia (ad esempio nel caso in cui l’articolazione abbia attivato autonomi elenchi per laselezione degli operatori economici).In tali casi, salvo diversa previsione dell’ordinamento interno, la rotazione può essereapplicata considerando esclusivamente gli affidamenti gestiti dalla singola articolazioneorganizzativa.Resta ferma, comunque, la necessità per la stazione appaltante di rispettare, in ogni suaarticolazione, i vigenti obblighi di centralizzazione degli acquisti, stabiliti e richiamati

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dall’articolo 37 del Codice dei contratti pubblici, nonché di adottare, anche nelle more dell’introduzione del sistema di qualificazione in esito all’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall’articolo 38, comma 2 del Codice dei contratti pubblici, modelli organizzativi complessivamente improntati al rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, evitando duplicazioni di funzioni e perseguendo l’obiettivo del miglioramento dei servizi e, ove possibile, il risparmio di spesa e dei costi di gestione attraverso le economie di scala. A tal fine le stazioni appaltanti dovrebbero valutare l’opportunità di condividere al proprio interno sistemi informatizzati che consentano di conoscere gli affidamenti effettuati dalle singole articolazioni organizzative.

3. Con riguardo agli affidamenti diretti, nei casi di cui all’articolo 36, comma 2, letteraa del Codice dei contratti pubblici, si rivolgono alcuni quesiti in merito all’utilizzo deldocumento di gara unico europeo (DGUE) nella dichiarazione relativa al possesso deirequisiti generali e speciali da parte dell’operatore economico affidatario:

1. a far data dal 18 aprile 2018 per gli acquisti fino a 5.000 euro è necessariocomunque il ricorso al DGUE, o è possibile utilizzare l’autocertificazioneordinaria, come consentito dalle Linee guida Anac n.4?

2. anche negli acquisti di modesto importo è doverosa l’acquisizione del DGUEovvero dell’autocertificazione ordinaria?

3. il DGUE deve necessariamente riportare gli estremi del CIG ovvero può essereutilizzato per più procedure di affidamento, e in tal caso per quale lassotemporale?

4. qual è la validità temporale dell’autocertificazione ordinaria?

Dal 18 aprile 2018, ai sensi dell’articolo 85, comma 4 del Codice dei contratti pubblici, il DGUE deve essere utilizzato esclusivamente in formato elettronico, e non più cartaceo, come indicato anche nel comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato il 30 marzo 2018. In caso di affidamento diretto per importo fino a 5.000 euro, secondo quanto previsto dal paragrafo 4.2.2 delle Linee guida Anac n. 4, recanti la disciplina degli affidamenti sotto soglia, le stazioni possono acquisire, indifferentemente, il DGUE oppure un’autocertificazione ordinaria, nelle forme del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445. Per gli affidamenti diretti di importo fino a 20.000 euro, ai sensi del par. 4.2.3 delle citate Linee guida, è necessario acquisire il DGUE. L’obbligo di acquisire il DGUE, ovvero l’autocertificazione ordinaria, si applica a tutti gli affidamenti sopra considerati, a prescindere da una soglia minima di spesa. Ai sensi dell’articolo 85, comma 4 del Codice dei contratti pubblici, il DGUE può essere riutilizzato per successive procedure di affidamento, a condizione che gli operatori

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economici confermino la perdurante validità delle precedenti attestazioni. In tale dichiarazione l’operatore economico include l’indicazione del nuovo CIG, se disponibile (v. par. 5 delle Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla delibera n.556 del 31 maggio 2017), per la diversa procedura alla quale intende partecipare. Analoga operazione potrà essere adottata in caso di utilizzo dell’autocertificazione ordinaria.

4. Nei casi previsti dall’articolo 103, comma 11, primo periodo del Codice dei contrattipubblici, allorché la stazione appaltante opti per esonerare l’affidatario dall’obbligo dipresentare la garanzia definitiva, è necessario prevedere un miglioramento del prezzodi aggiudicazione?La miglioria del prezzo di aggiudicazione è necessaria, in applicazione di quanto stabilitodall’articolo 103, comma 11, secondo periodo del Codice dei contratti pubblici. Le stazioniappaltanti determinano tale miglioria sentito l’affidatario e tenendo conto del valore delcontratto, del presumibile margine d’utile e del costo che l’affidatario sosterrebbe perl’acquisizione della garanzia definitiva, allo scopo di soddisfare la reciproca esigenza delleparti al contenimento sostenibile dei costi. Le motivazioni circa l’esercizio di tale opzionesono formalizzate dalla stazione appaltante in apposito documento, da allegare agli atti delprocedimento.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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Documenti Allegati

Linee Guida ANAC n. 4

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Servizi di Ingegneria, CNI: 'Valgono l'1,5% del PIL' 04/07/2018

Quanto valgono in Italia i servizi di ingegneria? In cosa consistono e quali sono gli operatori del mercato? E’ a queste domande che risponde lo speciale rapporto elaborato dal Centro Studi del Consiglio Nazionale Ingegneri “Servizi di ingegneria: valori e dinamiche di mercato 2013-2017”. Le attività di progettazione in campo ingegneristico costituiscono una componente rilevante del sistema produttivo italiano, contribuendo alla formazione dell’1,5% del Pil. Nel corso degli ultimi anni, il peso del settore si è ridotto, in concomitanza con il lungo periodo di crisi, sebbene a partire dal 2017 vada registrandosi una fase di ripresa.

Il Centro Studi CNI stima per il 2017 un fatturato generato dalle attività di ingegneria pari a 25,9 miliardi di euro. L’andamento complessivo del giro d’affari si è mosso, negli ultimi anni, in controtendenza rispetto alle dinamiche complessive che hanno contraddistinto il quadro economico nazionale. Nel 2016, in particolare, si è registrata una “caduta” importante, dovuta ad eventi particolari e isolati attribuibili in larga misura alle attività di alcune società di ingegneria. Per il 2017 e per il 2018 si stima un ritorno all’incremento del fatturato complessivo del comparto.

Nell’analisi condotta sono comprese le attività di progettazione pura ed il fatturato derivante dall’esecuzione di lavori realizzati dalle società di ingegneria di maggiori dimensioni. Per queste ultime, infatti, non è sempre possibile distinguere – attraverso le relazioni di bilancio

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- le due componenti principali (progettazione e attività dicontractor). Il Centro Studi CNIcalcola, tuttavia, che dei 25,9 miliardi di giro d’affari stimati per il 2017, almeno 11,5 miliardi siano attribuibiliad attività di ingegneria pura, ovvero alle sole attività intellettuali legate alla progettazione,direzione dei lavori, verifica, analisi, studi in ambito tecnico.

I dati mostrano, nel complesso, un’accentuata variabilità dovuta in larga misura alla complessità ed alle turbolenze dei mercati, in concomitanza con il lungo periodo di crisi economica degli anni più recenti. Sostanzialmente, però, mentre la componente di fatturato generata dagli ingegneri e dagli altri professionisti dell’area tecnica ha registrato una flessione consistente almeno fino al 2016, per poi procedere verso la ripresa, per le società di ingegneria il fenomeno si è rivelato inverso, con una fase relativamente stabile fino al 2015, seguita da una caduta l’anno successivo.

“Nel 2017 il settore dell’ingegneria ha intrapreso la strada della ripresa, ma il 2018 sarà per noi il vero spartiacque – afferma Armando Zambrano, Presidente del CNI - Le analisi del Centro Studi CNI, peraltro, mettonoin evidenza come i differenti attori dell’ingegneria, negli ultimi anni, abbiano seguito dinamiche a tratti opposte, che non hanno aiutato a rafforzare il comparto in presenza di una congiuntura molto critica. I timidi segnali di ripresa di alcuni ambiti, per noi strategici, come le costruzioni, le opere pubbliche, gli interventi organici per la messa in sicurezza del territorio ed Industria 4.0, vanno accompagnati con chiare misure di politica economica. Quanto fatto finora ha dato solo lo spunto per una inversione del ciclo economico; serve perseguire con costanza politiche espansive che rafforzino la domanda a tutti i livelli, inclusa quella dei servizi di ingegneria. Un prolungato quadro di incertezza ovviamente vanificherebbe la timida inversione di tendenza innescata solo un anno fa”.

“Le analisi più recenti sul settore dei servizi di ingegneria, elaborate dal Centro Studi CNI – prosegue Zambrano - aiutano a capire innanzitutto l’articolazione interna del comparto, elemento per nulla irrilevante nelladeterminazione della sua capacità competitiva. I servizi di ingegneria oltre a declinarsi in una molteplicità di categorie (progettazione, verifica, test, analisi ecc.) sono erogati da operatori, tra loro, eterogeni: dai singoli professionisti alle società di ingegneria più strutturate. Vogliamo pensare che questo sia un elemento di forza che ci consente di creare massa critica nel mercato, tanto da contribuire oggi alla formazione almeno dell’1,5% del Pil. Possiamo continuare a crescere non solo se il quadro economico si stabilizzerà, ma soprattutto se la componente dei liberi professionisti, che opera nel settore dei servizi di ingegneria, individua nuove modalità di organizzazione del lavoro. Trovare forme di aggregazione più stabili nel tempo e far valere le elevate competenze di cui disponiamo sono la carta per affrontare il futuro”.

L’idea che nel 2017 i servizi di ingegneria abbiano registrato un miglioramento in termini di fatturato e che nel 2018 il trend di crescita possa rafforzarsi, è dettato da una molteplicità di indicatori provenienti da fonti statistiche diverse. A titolo esemplificativo possono essere citati alcuni dati:

• il mercato delle costruzioni, dopo un lungo periodo di crisi, dovrebbe riprendererespiro nel 2018. Le analisi disponibili riportano un incremento degli investimenti sianel settore privato che in quello delle opere pubbliche, almeno del 2%, sia nel 2018che nel 2019;

• il settore delle macchine movimento terra, strettamente connesso a quello dellecostruzioni, ha registrato, a partire dal 2016, una crescita delle vendite a ritmi moltosostenuti, pari al 15% nel 2017 rispetto al 2016 ed al 44% nel periodo 2015-2017;

• gli importi a base d’asta delle gare per Servizi di ingegneria e di architettura (SIA),sono passati da 365 milioni di euro nel 2015, a 571 milioni di euro nel 2016 perarrivare a 721 milioni nel 2017, con un incremento rispetto all’anno precedente del26%. I dati sugli importi a base d’asta dei primi 4 mesi del 2018 confermano il trenddi crescita: gli importi sono stati pari a 148 milioni di euro, con un incremento del37% rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente. Sul miglioramento

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delle performance del settore delle gare hanno contribuito sensibilmente le nuove norme introdotte nel 2016 dal Nuovo Codice dei Contratti pubblici;

• gli investimenti in macchinari e attrezzature hanno registrato una fase di marcataaccelerazione nel 2016 e nel 2017, anche in concomitanza con l’avvio del PianoIndustria 4.0, per il quale il settore dell’ingegneria ha un ruolo di rilievo. Inparticolare, questa tipologia di investimenti è crescita del 7,4% nel 2016 rispettoall’anno precedente e dell’8,3% nel 2017.

Se si guarda alle dinamiche del fatturato delle differenti componenti del settore dell’ingegneria, possono essere elaborate alcune considerazioni. La pur lenta ripresa del settore delle costruzioni e l’apprezzabile crescita prevista nel 2018 dovrebbero alimentare anche il comparto dei servizi di ingegneria in cui operano i liberi professionisti, negli ultimi anni fortemente penalizzati. Va, inoltre, considerato il recente contributo alla crescita offerto dalla ripresa degli investimenti in macchinari e attrezzature, in particolare dal coinvolgimento degli ingegneri nelle attività peritali ed in quelle di progettazione, previsti dal Piano industria 4.0, varato dal Governo nel 2017.

La parte del mercato costituita da liberi professionisti ha registrato, in modo palese, una fase discendente, che per gli ingegneri si è interrotta nel 2016, mentre per altre categorie dell’area tecnica è proseguita anche negli anni recenti. La ripresa, in termini di fatturato, tuttavia, c’è, ma per il momento è piuttosto limitata. Per fare un esempio, solo nel 2016 il fatturato degli ingegneri nella libera professione si è riportato su livelli superiori a quanto registrato nel 2013, ma l’incremento può definirsi, per il momento, piuttosto marginale.

Molti elementi spingono a ritenere che, a parità di condizioni organizzative, difficilmente il mercato potrà riprendere a crescere a livelli sostenuti. Gli effetti recessivi registrati dal comparto delle costruzioni, in particolare, ma più in generale il ridimensionamento complessivo della struttura produttiva nazionale, continueranno a dispiegare i propri effetti anche e soprattutto sulla componente dei liberi professionisti, che tendono ad esprimere un potere di mercato limitato, specie nel caso dei nuovi entranti - in particolare quindi per le giovani generazioni - che intendono intraprendere la libera professione.

Vanno probabilmente ripensate le modalità attraverso cui i singoli professionisti organizzano il proprio lavoro. Al di là di un mercato che appare oggi leggermente più dinamico rispetto a due anni fa (basti osservare i dati recenti sulle gare d’appalto per i servizi di ingegneria e architettura), occorre trovare gli strumenti idonei per far sì che una moltitudine di piccoli professionisti riesca ad aumentare la propria massa critica.

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Documenti Allegati Rapporto CNI

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Ristrutturazione e restauro: occhio allle differenze quando si tratta di ricostruzione di edifici crollati Matteo Peppucci - INGENIO 04/07/2018

Tar Toscana: la ricostruzione di un edificio crollato non è un intervento di restauro o risanamento conservativo ma di ristrutturazione

Il restauro o il risanamento conservativo è costituito da interventi di recupero che conservano le preesistenti strutture, assicurando il rispetto di tipologia, struttura e conformazione del manufatto; esso presuppone concettualmente l'esistenza di un edificio sul quale intervenire, con la conseguenza che, qualora l'edificio stesso sia crollato, per fatto volontario o accidentale, la ricostruzione non potrebbe mai costituire restauro o risanamento conservativo.

E' molto importante quanto affermato dal Tar Toscana nella sentenza 934/2018 dello scorso 25 giugno, che ha ritenuto infondato il ricorso di un privato contro l'ordinanza di demolizione di un manufatto edilizio in corso di realizzazione con presentazione di SCIA. Per i ricorrenti si tratta di risanamento conservativo di un edificio parzialmente diruto, ma la Polizia Municipale ha accertato la realizzazione in corso di un nuovo edificio, con solaio del piano terra in calcestruzzo e muri

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interni ed esterni in laterizio. Il comune quindi ha disposto la sospensione dei lavori e comunicato l'avvio del procedimento di adozione dell'ordinanza di demolizione, stante la constatata classificazione dell'immobile come S4 e la violazione dell'Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido. (il quale ammette al massimo il risanamento conservativo).

Per il Tar, non conta se il venir meno dell'edificio diruto cui è riferito il progettato intervento di recupero ha determinato l’estinzione dell’oggetto della s.c.i.a. e l’impossibilità di eseguire l’opera ivi prevista; la ricostruzione dell’edificio crollato non potrebbe infatti ascriversi alla categoria del restauro o del risanamento, ma, semmai, a quella della ristrutturazione edilizia, vietata dal regolamento urbanistico.

In definitiva:

• l'immobile in questione era classificato dall'atto di governo del territorio come S4 e quindisottoposto alla disciplina di cui all'art. 31 del regolamento urbanistico, il quale ammettecome uniche categorie di intervento la manutenzione ordinaria, la manutenzionestraordinaria e il risanamento conservativo. La predetta classificazione trova riscontro nelladichiarazione del progettista e del direttore dei lavori espressa nelle osservazioni presentate adesito della comunicazione di avvio del procedimento di adozione dell'ordinanza di demolizione.

• parimenti ostativo alla realizzazione di opere eccedenti il restauro conservativo è il richiamatoart. 37 del regolamento urbanistico, il quale riguarda manufatti il cui volume demolito nonsia inferiore al 40% della consistenza originaria, prevedendone la ricostruzione entro talelimite massimo, e non la demolizione e ricostruzione in toto. Il consolidato indirizzogiurisprudenziale prevede infatti che nella categoria degli "interventi di restauro o dirisanamento conservativo" possono essere annoverate soltanto le opere di recuperoabitativo che mantengono in essere le preesistenti strutture, alle quali apportanoun consolidamento, un rinnovo o l'inserimento di nuovi elementi costitutivi e acondizione che siano complessivamente rispettate tipologia, forma e strutturadell'edificio talché, per la parte esistente minima dell'edificio diruto (cioè per il 60% dellaconsistenza originaria), non è compatibile con le esigenze di recupero il crollo o la demolizione.

In definitiva, la demolizione o il crollo totale dell'edificio de quo preclude l'applicazione sia dell'art. 31 che dell'Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido. del TUE, con conseguente insussistenza del requisito della doppia conformità necessario ai fini della sanatoria edilizia.

LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF

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Split payment Professionisti addio: l'Iva originale di Ingegneri e Architetti ripristinata dal Decreto Dignità Matteo Peppucci - INGENIO 04/07/2018

Decreto Dignità, tante le novità fiscali: abolizione dello split payment per i professionisti, revisionato il redditometro e prorogate le scadenze dello spesometro

Si torna alle origini, con somma contentezza di professionisti e Inarcassa: lo split payment dell'Iva infatti non si applicherà più alle prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta Irpef. Ciò significa che i professionisti (Ingegneri, Architetti e altri a Partita Iva) torneranno a riscuotere l'imposta sui compensi fatturati alle amministrazioni pubbliche.

Split payment Professionisti: ritorno al passato

Lo stabilisce l'art.11 del nuovo Decreto Dignità, approvato il 3 luglio in Consiglio dei Ministri: il ridimensionamento però non è totale ma di "perimetro", nel senso che saranno nuovamente esclusi dallo split payment i compensi per prestazioni di servizi assoggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito, con il ripristino della versione originaria dell'art. 17-ter del dpr 633/72,

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antecedente alla modifica apportata dal decreto-legge 50/2017. Viene contestualmente abrogata la norma del DL 50/2017 che, modificando la norma originaria, da luglio dell'anno scorso aveva attratto nell'ambito dello split payment anche le prestazioni soggette a ritenuta Irpef.

La modifica entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del nuovo decreto-legge in Gazzetta Ufficiale, indicazione che però non è sufficiente per risolvere le questioni transitorie. Teoricamente, il meccanismo speciale non si dovrà più applicarsi alle fatture emesse dalla data di entrata in vigore del decreto, tralasciando, in considerazione della portata restrittiva della modifica, l'ulteriore condizione della esigibilità successiva dell'Iva (esigibilità che, oltretutto, nel regime dello split payment è regolata in modo speciale dalle disposizioni dell'art. 3 del dm 23 gennaio 2015).

Spesometro 2018

Slitterà al 28 febbraio 2019 il termine per inviare i dati delle fatture del terzo trimestre. Vengono inoltre precisati normativamente i termini, oggi desumibili in via interpretativa, degli invii semestrali. Il decreto, quindi, stabilisce che:

• i dati relativi al terzo trimestre 2018 potranno essere inviati, anziché entro il 30 novembre2018, entro il 28 febbraio 2019, ossia nello stesso termine previsto per l'invio dei dati delquarto trimestre;

• per i contribuenti che si avvalgono della facoltà di inviare i dati con cadenza semestraleanziché trimestrale, i termini per la trasmissione dello spesometro 2018 sono il 30 settembre2018 per il primo semestre ed il 28 febbraio 2019 per il secondo.

Revisione del Redditometro

Le nuove norme prevedono, innanzitutto, che il decreto ministeriale che elenca gli elementi indicativi di capacità contributiva attualmente vigente (redditometro) non ha più effetto per i controlli ancora da effettuare sull’anno di imposta 2016 e successivi.

Inoltre, si prevede che il MEF possa emanare un nuovo decreto in merito dopo aver sentito l'Istat e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori.

LA BOZZA DEL DECRETO DIGNITA' APPROVATA DAL GOVERNO CON LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF

Leggi anche

• Dal 1 luglio 2017 con lo split payment, doppia penalizzazione per i professionisti• Split payment: tutti i chiarimenti del Fisco• Split payment Professionisti: presto sarà un lontano ricordo. Poi via Redditometro e

Spesometro?

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D.Lgs 81/2008: pubblicata la versione con gliaggiornamenti a Luglio 2018 ICLHUB 04/07/2018

Pubblicata la versione aggiornata a Luglio 2018 del Testo Unico Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs 81/2008), rilasciata dal Ministero del Lavoro. Nella nuova versione del TUSL sono state inserite le più recenti disposizioni normative e la relativa giurisprudenza.

Gli aggiornamenti al TUSL

Rivalutate, a decorrere dal 1° luglio 2018, nella misura dell’1,9%, le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nonché da atti aventi forza di legge (Decreto direttoriale dell’INL n. 12 del 6 giugno 2018 (avviso nellaG.U. n. 140 del 19/06/2018), attuativo dell’art. 306, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i.).

Inserito il Decreto Direttoriale INL n. 12 del 6 giugno 2018 - Rivalutazione sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sicurezza.

Inserita la Legge 26 aprile 1974, n. 191, in materia di “Prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato”, pubblicata sulla GU n.134 del

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24/05/1974, coordinata con con il decreto Presidente Repubblica 1° giugno 1979, n. 469 “Regolamento di attuazione della legge 26 aprile 1974, n. 191, sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato” (G.U. 26 settembre 1979, n. 264).

Inserita la circolare n. 10 del 28/05/2018 - Rinnovo delle autorizzazioni alla costruzione e all’impiego di ponteggi, ai sensi dell’art. 131, comma 5, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Inseriti gli interpelli n. 3 del 16/05/2018, n. 4 e n. 5 del 25/06/2018.

Sostituito il Decreto Direttoriale n. 12 del 14 febbraio 2018 con il Decreto Direttoriale n. 51 del 22 maggio 2018.

Diciottesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11.

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4/7/2018 Il Governo Conte chiude la Struttura di missione Italiasicura

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Mercoledì 4 Luglio 2018

Il Governo Conte chiude la Struttura di missione Italiasicuracasaeclima.com/ar_35519__governo‑conte‑chiude‑struttura‑missione‑italiasicura.html

Il Governo Conte chiude la Struttura di missione ItaliasicuraTerminano le attività della Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per losviluppo delle infrastrutture idriche. Non rinnovato il mandato della task force per lariqualificazione dell'edilizia scolasticaTerminano le attività della Struttura di missione Italiasicura contro il dissesto idrogeologico eper lo sviluppo delle infrastrutture idriche.

Inoltre non è stato rinnovato il mandato della Struttura di missione Italiasicura/Scuole pressola Presidenza del Consiglio dei ministri per la riqualificazione dell'edilizia scolastica.

Il 2 luglio scorso il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto‑legge che introducedisposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delleattività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente edella tutela del territorio e del mare.

Il testo trasferisce al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare le funzioniin materia di emergenza ambientale esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri,nonché i compiti in materia di contrasto al dissesto idrogeologico, di difesa e messa insicurezza del suolo e di sviluppo delle infrastrutture idriche.

Inoltre, il decreto trasferisce al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali lefunzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in materia diturismo, prevedendo, al contempo, il conseguente cambio delle denominazioni dei dueMinisteri, il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie e le necessariemodifiche normative riguardanti gli enti vigilati.

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4/7/2018 Il Governo Conte chiude la Struttura di missione Italiasicura

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4/7/2018 Linee guida Anac n. 4 contratti sottosoglia, pubblicate nuove FAQ

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Mercoledì 4 Luglio 2018

Linee guida Anac n. 4 contratti sottosoglia, pubblicatenuove FAQcasaeclima.com/ar_35515__linee‑guida‑anac‑contratti‑sottosoglia‑pubblicate‑nuove‑faq.html

Linee guida Anac n. 4 contratti sottosoglia, pubblicate nuove FAQAggiornate al 3 luglio 2018Sul portale dell'Anac (Autorità nazionale anticorruzione) sono state pubblicate le faq relativealle linee guida n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiorealle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione deglielenchi di operatori economici”.

(faq aggiornate il 3 luglio 2018)

1. Con riguardo al punto 5.2.6, lettera k), punto delle Linee guida n. 4, la regola per cuile offerte con identico ribasso vanno considerate, ai fini della soglia di anomalia, comeun’unica offerta si applica a tutte le offerte, o solo a quelle comprese nelle ali?.

La regola del trattamento unitario delle offerte con identico ribasso, secondo la prevalentegiurisprudenza (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 19 settembre 2017), siapplica alle offerte poste a cavallo o all’interno delle ali.

La regola stabilita al punto 5.2.6, lettera k) delle Linee guida si applica, come letteralmenteprevisto nella disposizione in questione, soltanto laddove sia sorteggiato uno dei metodi cuialle lettere a), b), e) dell’articolo 97, comma 2 del Codice dei contratti pubblici, cheprevedono il taglio delle ali e, in armonia con il predetto orientamento giurisprudenziale,limitatamente alle offerte con identico ribasso che si collocano a cavallo o all’interno delle ali.

In tutte le restanti ipotesi (metodo di cui alle lettere c) o d) dell’articolo 97, comma 2 delCodice dei contratti pubblici ovvero offerte residue a seguito del taglio delle ali), le offertecon identico ribasso vanno mantenute distinte ai fini della soglia di anomalia.

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4/7/2018 Linee guida Anac n. 4 contratti sottosoglia, pubblicate nuove FAQ

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2. Con riguardo alle stazioni appaltanti che, a fronte di una soggettività giuridicaunitaria, sono dotate di articolazioni organizzative autonome, l’applicazione delprincipio di rotazione va applicata in termini assoluti, ossia tenendo conto di tutte leprocedure avviate complessivamente dalla stazione appaltante, oppure considerandoesclusivamente gli affidamenti gestiti dalla singola articolazione organizzativa?.

L’applicazione del principio di rotazione nelle stazioni appaltanti dotate di una pluralità diarticolazioni organizzative deve tendenzialmente essere applicata in modo unitario, avendocioè a riguardo gli affidamenti complessivamente attivati e da attivare nell’ambito dellastazione appaltante.

Tale impostazione si rivela, oltre che rispettosa di quanto previsto dall’articolo 36 del Codicedei contratti pubblici, che non distingue in relazione alla presenza di articolazioni interne, piùaderente all’impronta centralizzante di cui all’articolo 37, ed efficace presidio nei confrontidel divieto di artificioso frazionamento delle commesse, ex art.51, primo comma del Codicedei contratti pubblici.

È ragionevole derogare a tale regola nel caso in cui la stazione appaltante (es. Ministero, entepubblico nazionale) presenti, in ragione della complessità organizzativa, articolazioni,stabilmente collocate per l’amministrazione di determinate porzioni territoriali (ad esempio,Direzione regionale/centrale) ovvero per la gestione di una peculiare attività, strategica perl’ente, dotate di autonomia in base all’ordinamento interno nella gestione degli affidamentisotto soglia (ad esempio nel caso in cui l’articolazione abbia attivato autonomi elenchi per laselezione degli operatori economici).

In tali casi, salvo diversa previsione dell’ordinamento interno, la rotazione può essereapplicata considerando esclusivamente gli affidamenti gestiti dalla singola articolazioneorganizzativa.

Resta ferma, comunque, la necessità per la stazione appaltante di rispettare, in ogni suaarticolazione, i vigenti obblighi di centralizzazione degli acquisti, stabiliti e richiamatidall’articolo 37 del Codice dei contratti pubblici, nonché di adottare, anche nelle moredell’introduzione del sistema di qualificazione in esito all’adozione del decreto del Presidentedel Consiglio dei Ministri previsto dall’articolo 38, comma 2 del Codice dei contratti pubblici,modelli organizzativi complessivamente improntati al rispetto dei principi di efficienza,efficacia ed economicità, evitando duplicazioni di funzioni e perseguendo l’obiettivo delmiglioramento dei servizi e, ove possibile, il risparmio di spesa e dei costi di gestioneattraverso le economie di scala. A tal fine le stazioni appaltanti dovrebbero valutarel’opportunità di condividere al proprio interno sistemi informatizzati che consentano diconoscere gli affidamenti effettuati dalle singole articolazioni organizzative.

3. Con riguardo agli affidamenti diretti, nei casi di cui all’articolo 36, comma 2, lettera adel Codice dei contratti pubblici, si rivolgono alcuni quesiti in merito all’utilizzo deldocumento di gara unico europeo (DGUE) nella dichiarazione relativa al possesso deirequisiti generali e speciali da parte dell’operatore economico affidatario:

1. ‑ a far data dal 18 aprile 2018 per gli acquisti fino a 5.000 euro è necessariocomunque il ricorso al DGUE, o è possibile utilizzare l’autocertificazione ordinaria,come consentito dalle Linee guida Anac n.4?

2. ‑ anche negli acquisti di modesto importo è doverosa l’acquisizione del DGUE ovverodell’autocertificazione ordinaria?

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4/7/2018 Linee guida Anac n. 4 contratti sottosoglia, pubblicate nuove FAQ

3. ‑ il DGUE deve necessariamente riportare gli estremi del CIG ovvero può essereutilizzato per più procedure di affidamento, e in tal caso per quale lasso temporale?

4. ‑ qual è la validità temporale dell’autocertificazione ordinaria?

Dal 18 aprile 2018, ai sensi dell’articolo 85, comma 4 del Codice dei contratti pubblici, ilDGUE deve essere utilizzato esclusivamente in formato elettronico, e non più cartaceo, comeindicato anche nel comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato il30 marzo 2018.

In caso di affidamento diretto per importo fino a 5.000 euro, secondo quanto previsto dalparagrafo 4.2.2 delle Linee guida Anac n. 4, recanti la disciplina degli affidamenti sottosoglia, le stazioni possono acquisire, indifferentemente, il DGUE oppure un’autocertificazioneordinaria, nelle forme del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.Per gli affidamenti diretti di importo fino a 20.000 euro, ai sensi del par. 4.2.3 delle citateLinee guida, è necessario acquisire il DGUE.

L’obbligo di acquisire il DGUE, ovvero l’autocertificazione ordinaria, si applica a tutti gliaffidamenti sopra considerati, a prescindere da una soglia minima di spesa.

Ai sensi dell’articolo 85, comma 4 del Codice dei contratti pubblici, il DGUE può essereriutilizzato per successive procedure di affidamento, a condizione che gli operatorieconomici confermino la perdurante validità delle precedenti attestazioni. In taledichiarazione l’operatore economico include l’indicazione del nuovo CIG, se disponibile (v.par. 5 delle Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla delibera n.556 del 31maggio 2017), per la diversa procedura alla quale intende partecipare. Analoga operazionepotrà essere adottata in caso di utilizzo dell’autocertificazione ordinaria.

4. Nei casi previsti dall’articolo 103, comma 11, primo periodo del Codice dei contrattipubblici, allorché la stazione appaltante opti per esonerare l’affidatario dall’obbligo dipresentare la garanzia definitiva, è necessario prevedere un miglioramento del prezzodi aggiudicazione?.

La miglioria del prezzo di aggiudicazione è necessaria, in applicazione di quanto stabilitodall’articolo 103, comma 11, secondo periodo del Codice dei contratti pubblici. Le stazioniappaltanti determinano tale miglioria sentito l’affidatario e tenendo conto del valore delcontratto, del presumibile margine d’utile e del costo che l’affidatario sosterrebbe perl’acquisizione della garanzia definitiva, allo scopo di soddisfare la reciproca esigenza delleparti al contenimento sostenibile dei costi. Le motivazioni circa l’esercizio di tale opzionesono formalizzate dalla stazione appaltante in apposito documento, da allegare agli atti delprocedimento.

Linee Guida n. 4 aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera delConsiglio n. 206 del 1 marzo 2018

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4/7/2018 il Consiglio Ue conferma l'accordo raggiunto con l'Europarlamento

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Martedì 3 Luglio 2018

il Consiglio Ue conferma l'accordo raggiunto conl'Europarlamentocasaeclima.com/ar_35511__nuova‑direttiva‑ue‑rinnovabili‑consiglio‑conferma‑accordo‑raggiunto‑con‑

europarlamento.html

Nuova direttiva Ue rinnovabili: il Consiglio Ue conferma l'accordo raggiunto conl'EuroparlamentoGli ambasciatori presso l'UE hanno approvato l'accordoIl 27 giugno scorso gli ambasciatori presso l'UE hanno approvato l'accordo provvisorioraggiunto dalla presidenza bulgara riguardo alla revisione della direttiva sulla promozionedelle energie rinnovabili. I negoziatori della presidenza bulgara hanno raggiunto un accordocon il Parlamento europeo nella quinta riunione di trilogo, nella prima mattinata del 14 giugno(LEGGI TUTTO). L'approvazione del 27 giugno 2018 significa che il Consiglio ha approvatol'accordo.

Questo nuovo quadro regolamentare spianerà la strada alla transizione dell'Europa versofonti di energia pulita quale energia eolica, solare, idrica, maremotrice, geotermica o dabiomassa. Inoltre consentirà all'Europa di mantenere il suo ruolo guida nella lotta aicambiamenti climatici e nel conseguimento degli obiettivi fissati dall'accordo di Parigi.

L'accordo fissa un obiettivo principale del 32% di energia da fonti rinnovabili a livello dell'UEper il 2030. Comprende una clausola per rivedere questo obiettivo in caso di variazioni delladomanda del consumo energetico e per tener conto degli obblighi internazionali dell'UE.

“Sono molto lieto che oggi gli Stati membri abbiano dato il loro accordo al testo dicompromesso. Con il nuovo obiettivo del 32% di energia da fonti rinnovabili in tutta l'UE,l'Europa sta dimostrando il proprio ruolo guida nella transizione verso l'energia pulita”, hacommentato Temenuzhka Petkova, ministro dell'energia della Bulgaria.

Altri elementi chiave dell'accordo:

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4/7/2018 il Consiglio Ue conferma l'accordo raggiunto con l'Europarlamento

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‑ La concezione di regimi di sostegno renderà possibile un sostegno specifico per letecnologie, allineato agli orientamenti in materia di aiuti di Stato. L'apertura del sostegno perle energie rinnovabili agli Stati membri limitrofi sarà volontaria e punterà a un ritmo di almenoil 5% tra il 2023 e il 2026 e il 10% tra il 2027 e il 2030. Eccetto in taluni casi, gli Stati membrisaranno obbligati a rilasciare garanzie di origine.

‑ Le procedure autorizzative saranno semplificate e razionalizzate con un termine massimodi due anni per i progetti regolari e di un anno in caso di ripotenziamento (repowering),entrambi i termini prorogabili di un anno aggiuntivo in circostanze specifiche e senzapregiudizio per le procedure ambientali e giudiziarie. Ai progetti su piccola scala al di sotto di10,8 kW si applicano procedure di notifica semplice. Ciascuno Stato membro può scegliere diapplicare procedure di notifica semplici anche ai progetti fino a 50 kW.

‑ L'aumento annuale di energia da fonti rinnovabili nel riscaldamento e raffrescamento saràindicativamente di 1,3 punti percentuali o di 1,1 punti percentuali se si tiene conto del caloredi scarto.

‑ Tramite gli obblighi in capo ai fornitori di combustibili, le energie rinnovabili raggiungerannoun livello di almeno il 14% nei trasporti entro il 2030, integrato da una serie di moltiplicatorifacilitanti per promuovere le energie rinnovabili in differenti settori.

‑ I biocarburanti convenzionali saranno limitati a un massimo del 7% in tutta l'UE, con ulteriorilimiti per Stato membro se inferiori al 7%. Il conteggio dei biocarburanti con un rischioelevato di cambiamento indiretto di destinazione dei terreni (ILUC) sarà congelato ai livelli del2019 e gradualmente eliminato dal 2023 al 2030.

‑ Per la produzione di energia elettrica basata sulla biomassa, saranno applicati criteri diefficienza in funzione delle dimensioni degli impianti.

‑ La direttiva stabilisce inoltre un quadro chiaro e stabile per l'autoconsumo delle famiglie.Questo significa che i consumatori con impianti su scala ridotta fino a 30 kW sarannoesentati da qualsiasi onere o canone, mentre gli Stati membri potranno applicare oneri sel'autoconsumo aumenta in maniera eccessiva.

CONTESTO E PROSSIME TAPPE. La revisione della direttiva sulla promozione delle energierinnovabili è una delle otto proposte legislative del pacchetto "energia pulita" presentatodalla Commissione nel novembre 2016. L'UE si è impegnata a ridurre le emissioni di CO2 dialmeno il 40% entro il 2030. Promuovendo le energie rinnovabili, che possono essereprodotte da una grande varietà di fonti, tra cui l'energia eolica, solare, idrica, maremotrice,geotermica e da biomassa, l'UE riduce la sua dipendenza dai combustibili fossili importati erende più sostenibile la sua produzione di energia. Il settore delle energie rinnovabili stimolaanche l'innovazione tecnologica e l'occupazione in tutta Europa.

Il Consiglio Ue ha adottato la sua posizione sulla proposta il 18 dicembre 2017. Questo haconsentito alla presidenza bulgara di avviare i negoziati di trilogo con il Parlamento europeo il27 febbraio 2018. A seguito di intense consultazioni, i colegislatori hanno raggiunto unaccordo provvisorio nella quinta riunione di trilogo del 13 e 14 giugno.

Con l'approvazione il 27 giugno da parte degli ambasciatori presso l'UE, la direttiva puòessere presentata per l'approvazione al Parlamento europeo, dove la votazione in Aula èprevista nel mese di ottobre, e quindi ritornare al Consiglio per l'adozione definitiva. Ladirettiva entrerà in vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'UE.

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4/7/2018 bene abolizione split payment per liberi professionisti

Martedì 3 Luglio 2018

bene abolizione split payment per liberi professionisticasaeclima.com/ar_35514__fondazione‑inarcassa‑bene‑abolizione‑split‑payment‑per‑liberi‑professionisti.html

Fondazione Inarcassa: bene abolizione split payment per liberi professionistiEgidio Comodo: “Siamo soddisfatti che il governo abbia affrontato da subito una questionecosì delicata come l’ammanco dell’incasso dell’Iva”“L’abolizione dello split payment per le prestazioni di servizi rese alle pubblicheamministrazioni e assoggettate alla ritenuta alla fonte è un primo significativo passo verso leistanze degli architetti e ingegneri liberi professionisti. Siamo soddisfatti che il governo abbiaaffrontato da subito una questione così delicata come l’ammanco dell’incasso dell’Iva, causadi una notevole perdita di liquidità per i lavoratori autonomi”.

È quanto afferma Egidio Comodo, Presidente di Fondazione Inarcassa, la Fondazionearchitetti e ingegneri liberi professionisti iscritti Inarcassa, all’indomani dell’abolizione dellamisura da parte del governo con il cd. decreto dignità, fortemente voluto dal Ministro delLavoro, Luigi Di Maio.

“Auspichiamo – continua il Presidente di Fondazione Inarcassa – che questo provvedimentosia solo il primo atto di una rinnovata attenzione nei confronti dei professionisti, che da anniversano in uno stato di grande difficoltà. Gli ultimi dati riportati dal Sole 24 Ore ne sonol’ennesima conferma: hanno infatti offerto una fotografia poco incoraggiante del notevoleridimensionamento che i redditi di queste categorie hanno subito nell’arco degli ultimi diecianni, in particolare con una flessione del reddito annuale per ingegneri e architettirispettivamente di ‑23,6% e ‑27,4%. Tra i provvedimenti – conclude Egidio Comodo –Fondazione Inarcassa auspica anche una revisione delle nuove Norme TecnicheCostruzioni (NTC 2018), con la riforma del punto 8.5.3. riguardante il campionamentodei materiali sul costruito esistente, che dovrebbe permettere ad ingegneri e architettidi svolgere la loro attività, nel pieno diritto della tutela della concorrenza”.

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4/7/2018 Thailandia, si studia il metodo migliore per far uscire i ragazzi intrappolati nella grotta - Protezione Civile, Il Giornale della

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/thailandia-si-studia-il-metodo-migliore-per-far-uscire-i-ragazzi-intrappolati-nella-grotta

I 12 giovani e il loro allenatore dovranno imparare a immergersiper uscire dalla grotta perché potrebbero volerci mesi primache l'acqua si ritiri

Cibo e medicine hanno raggiunto i 12 ragazzi e il loro allenatore di

calcio ritrovati ieri (https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-

territorio/thailandia-trovati-vivi-i-ragazzi-dispersi-nella-grotta), nove

giorni dopo la loro scomparsa, nelle grotta allagata di Tham Luang nel

nord della Thailandia. I 13 sono indeboliti, ma al sicuro. I militari hanno

detto che i ragazzi e l'allenatore potrebbero dover imparare a

immergersi per lasciare il complesso di grotte, poiché aspettare che

l'acqua si ritiri potrebbe richiedere mesi. Uno dei metodi in esame è

Thailandia, si studia il metodomigliore per far uscire i ragazziintrappolati nella grotta

Martedi 3 Luglio 2018, 14:30

Home (/home) Canali (/canali) Attualità (/attualita)

(/binary_les/gallery/thai_24641.jpg)

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4/7/2018 Thailandia, si studia il metodo migliore per far uscire i ragazzi intrappolati nella grotta - Protezione Civile, Il Giornale della

quello di istruire il gruppo a nuotare con speciali maschere di

respirazione. "È un piano, ma prima dobbiamo assicurarci che sia

sicuro al 100 per cento", ha detto il comandante della Thai Navy Seal

Arpakorn Yookongkaew.

"Tra i soccorritori che hanno raggiunto il gruppo ci sono un dottore e

un'infermiera: abbiamo dato cibo ai ragazzi, a partire da quelli

facilmente digeribili e ad alto nutrimento", ha detto Arpakorn

Yookongkaew.

La notizia che i ragazzi, di età compresa tra gli 11 e i 16 anni, e il loro

allenatore di 25 anni sono stati ritrovati, nella giornata di ieri, ha

rincuorato l'intera nazione. Una squadra inglese di sommozzatori è

stata la prima a raggiungerli lunedì sera verso le 22:00. I sub stavano

cercando di raggiungere la sezione della grotta chiamata "Spiaggia di

Pattaya" da giorni, ma quando sono arrivati a quel punto lo hanno

trovato inondato. La squadra di calcio è stata trovata 400 metri più

all'interno della grotta.

La maggior parte dei componenti della squadra è stata trovata in

condizioni stabili mentre alcuni dei ragazzi sono leggermente feriti.

Più di mille persone sono state coinvolte nelle operazioni di

salvataggio.

red/mn

(fonte: Al Jazeera)

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4/7/2018 L'autorizzazione unica ambientale: cos'è e come funziona - Greenreport: economia ecologica e sviluppo sostenibile

http://www.greenreport.it/news/diritto-e-normativa/lautorizzazione-unica-ambientale-cose-e-come-funziona/ 1/3

Diritto e normativa | Economia ecologica

L’autorizzazione unica ambientale:cos’è e come funziona[3 luglio 2018]

di Bernardino Albertazzi

L’Autorizzazione unica ambientale [1] è stata istituita dal D.P.R. 13marzo 2013, n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione diadempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sullepiccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti adautorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 deldecreto­legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni,dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”.

Il richiamato articolo dispone, tra l’altro, che:

a) l’autorizzazione sostituisce ogni atto di comunicazione, notificaed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materiaambientale; b) l’autorizzazione unica ambientale e’ rilasciata da ununico ente; c) il procedimento deve essere improntato alprincipio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell’impresa e al settore di attività,nonché all’esigenza di tutela degli interessi pubblici e non dovrà comportare l’introduzione di maggiori oneri a carico delleimprese.

L’Autorizzazione unica ambientale (A.U.A.) è stata prevista dal legislatore quale risposta alla richiesta delle imprese di semplificare iprocedimenti afferenti ad una molteplicità di autorizzazioni e comunicazioni previste dalle leggi in materia ambientale per il tramitedel Suap, mantenendo peraltro un elevato livello di tutela dell’ambiente .

Ambito di applicazione

Il Regolamento si applica a due grandi categorie di soggetti:

alle categorie di imprese di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, cioè alla categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medieimprese (complessivamente definita Pmi) , che è costituita da imprese che: a) hanno meno di 250 occupati, e b) hanno unfatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. I duerequisiti di cui alle lettere a) e b) dei commi 1, 2 e 3 sono cumulativi, nel senso che tutti e due devono sussistere contestualmente.

a tutti gli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale.

In ogni caso però le disposizioni del Regolamento non si applicano ai progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (Via) laddove la normativa statale e regionale disponga che il provvedimento finale di Via comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale, ai sensi dell’articolo 26, comma 4, del Dlgs 152/2006 e s.m., aisensi del quale: “4. Il provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione el’esercizio dell’opera o dell’impianto.”

Va ricordato che la disposizione di cui sopra ha valore solamente per gli impianti di competenza statale, affinché si producano imedesimi effetti per gli impianti di competenza regionale è necessario che la Regione ove è localizzato un impianto abbia posto inessere una normativa analoga a quella di cui alla norma statale sopra riportata.

Definizioni

Sono definite: a) autorizzazione unica ambientale il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all’articolo 3[2]; b) autoritàcompetente: la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio,

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4/7/2018 L'autorizzazione unica ambientale: cos'è e come funziona - Greenreport: economia ecologica e sviluppo sostenibile

http://www.greenreport.it/news/diritto-e-normativa/lautorizzazione-unica-ambientale-cose-e-come-funziona/ 2/3

rinnovo e aggiornamento dell’autorizzazione unica ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo delprocedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente dellaRepubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14­ter, comma 6­bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L’autorità competente è dunque individuata ope legis nella Provincia e soltanto un provvedimento di rangolegislativo posto in essere da ciascuna Regione potrà attribuire ad un diverso ente locale la potestà e le funzioni di autoritàcompetente; c) soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, in base alla normativa vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dall’autorizzazione unica ambientale.

I soggetti responsabili dell’attuazione del nuovo Regolamento sono, in primo luogo, il Suap, al quale in ragione delle funzioniattribuitigli ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, è altresì attribuita la funzione di rilascio dell’A.U.A. e, di conseguenza, leAutorità competenti per le Autorizzazioni comprese nell’A.U.A. (Stato, Regioni ed Enti locali) secondo la ripartizione di competenzeprevista già dalla vigente normativa ed ispirata ai principi di sussidiarietà e efficienza dell’ azione amministrativa ; d) gestore: la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l’installazione o l’esercizio dello stabilimento e che è responsabiledell’applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; e) sportello unico per leattività produttive (Suap): l’unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti lasua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunquecoinvolte nel procedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

Come già ciascuna singola normativa ambientale di settore, anche la disciplina dell’A.U.A. contiene sia la nozione di “modifica” chequella, assai più rilevante, di “modifica sostanziale di un impianto”. Com’ è noto le cit. discipline di settore ricollegano all’esistenza diuna “modifica sostanziale” l’obbligo per il gestore di rinnovare la procedura autorizzatoria mediante il procedimento ordinario previstodalle norme di riferimento.

Viene definito: f) modifica: ogni variazione al progetto, già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o dell’impianto, che possa produrre effetti sull’ambiente; g) modifica sostanziale di un impianto: ogni modifica considerata sostanziale ai sensidelle normative di settore che disciplinano gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale compresinell’autorizzazione unica ambientale in quanto possa produrre effetti negativi e significativi sull’ambiente.

La nozione di “modifica sostanziale di un impianto” non disciplina autonomamente e non fornisce i criteri che definiscono comesostanziale una modifica, ma rinvia a quelli già stabiliti delle normative di settore che disciplinano gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale compresi nell’autorizzazione unica ambientale, ma poi però aggiunge esottolinea “ in quanto possa produrre effetti negativi e significativi sull’ambiente”.

L’omologa nozione fornita dalla lett.l­bis[3] dell’art.5, in relazione agli istituti della VIA, della VAS e dell’AIA, è alquanto diversa inquanto non fa riferimento, come quella di cui sopra, alla possibilità che la modifica produca effetti negativi e significativisull’ambiente, bensì al concreto prodursi di tali effetti. La valutazione in merito al prodursi di tali effetti spetta all’autorità competente.

L’autorizzazione unica ambientale e gli atti sostituiti

L’autorizzazione unica ambientale viene definita come “il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all’articolo3“, cioè: a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile2006, n. 152; b) comunicazione preventiva di cui all’articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste; c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del decretolegislativo 3 aprile 2006, n. 152; d) autorizzazione generale di cui all’articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; e)comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico ); f) autorizzazione all’ utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99; g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 deldecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il comma 3 prevede la possibilità per le imprese e i gestori degli impianti che riguardano attività soggette esclusivamente ad obbligodi comunicazione o ad autorizzazione di carattere generale , di non avvalersi dell’ A.U.A., ferma restando la presentazione dellacomunicazione o dell’istanza per il tramite del Suap.

Nei casi in cui si procede alla verifica di assoggettabilità cui all’articolo 20 (nell’ambito della VIA) del decreto legislativo 3 aprile2006, n. 152, l’autorizzazione unica ambientale può essere richiesta solo dopo che l’autorità competente a tale verifica abbia valutato di non assoggettare alla VIA i relativi progetti.

I commi 4, 5, e 6 definiscono il contenuto dell’A.U.A. , che comprende elementi analoghi a quelli delle corrispondenti autorizzazioniambientali, ne stabiliscono la durata pari a quindici anni stabilendo, per quanto riguarda l’autorizzazione agli scarichi contenentisostanze pericolose, la necessità di presentare una comunicazione intermedia sugli esiti degli autocontrolli ogni quattro anni .

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4/7/2018 L'autorizzazione unica ambientale: cos'è e come funziona - Greenreport: economia ecologica e sviluppo sostenibile

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In particolare viene affermato che l’autorizzazione unica ambientale contiene tutti gli elementi previsti dalle normative di settore perle autorizzazioni e gli altri atti che sostituisce e definisce le modalità per lo svolgimento delle attività di autocontrollo, ove previste, individuate dall’autorità competente tenendo conto della dimensione dell’impresa e del settore di attività.

In caso di scarichi contenenti sostanze pericolose, di cui all’articolo 108 del decreto 152/2006 , i gestori degli impianti autorizzatidevono presentare, almeno ogni quattro anni, una comunicazione contenente gli esiti delle attività di autocontrollo all’autoritàcompetente, la quale può procedere all’aggiornamento delle condizioni autorizzative qualora dalla comunicazione emerga che l’inquinamento provocato dall’ attività e dall’impianto e’ tale da renderlo necessario. Tale aggiornamento non modifica la duratadell’autorizzazione.

Come detto l’autorizzazione ha durata pari a quindici anni a decorrere dalla data di rilascio. L’autorizzazione unica ambientale può essere richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito.

[1] Per approfondimenti mi permetto di rinviare al mio “La nuova disciplina dell’A.U.A. e dell’A.I.A”, ed. Maggioli, settembre 2013.

[2] Si veda il paragrafo successivo.

[3] “l­bis ) modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovveroun potenziamento dell’impianto, dell’opera o dell’infrastruttura o del progetto che, secondo l’autorità competente, producano effettinegativi e significativi sull’ambiente.”

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4/7/2018 Stampa Mondoprofessionisti

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PRIMO PIANO

NIENTE PIÙ SPLIT PAYMENT PER I LIBERI PROFESSIONISTI

Finalmente un segnale di attenzione da parte di un governo verso il mondo professionale

di Luigi Berliri

Nel comunicato di Palazzo Chigi si legge infatti che il Consiglio dei Ministri ierisera ha approvato un disegno legge in cui tra l'altro si prevede l'abolizione delmeccanismo della scissione dei pagamenti «per le prestazioni di servizi rese allepubbliche amministrazioni dai professionisti i cui compensi sono assoggettati aritenute alla fonte a titolo di imposta o a titolo di acconto». È solo il caso diricordare che lo split payment era stato esteso anche ai professionisti coneffetto dal 1° luglio 2017 ­ era stata la cosiddetta "manovrina" dello scorsoanno (Dl 50 del 2017) «Un decreto che restituisce dignità ai liberiprofessionisti». Così il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella, hacommentato l'abolizione dello split payment per le prestazioni di servizio resealla PA dai professionisti, previsto dal decreto dignità, approvato ieri sera dal

consiglio dei ministri. «L'incontro della scorsa settimana con il ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, ha portatobuoni frutti. Avevamo sottolineato l'incongruenza del meccanismo della scissione dei pagamenti che grava sui professionisti,già soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito. Abbiamo lottato in tutte le sedi per rimuovere unprovvedimento creato solo per “fare cassa” e finalmente abbiamo trovato ascolto» ha aggiunto Stella. «Il vicepremier Di Maioè stato di parola: ci aveva assicurato l'abolizione dello split payment e ora dalle promesse siamo già passati ai fatti. Benecosì. Certamente l'abolizione dello split payment consentirà adesso agli studi professionali di tornare a investire e a innovare.Se queste sono le premesse» ha concluso Stella «il dialogo avviato con il ministro dello Sviluppo economico potrebbe davveroalleggerire il peso della burocrazia che grava sulle spalle dei professionisti, delle imprese e dei cittadini».

Data: Martedi 03 Luglio 2018

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4/7/2018 Decreto-dignità: le misure fiscali

http://www.fiscooggi.it/print/73855 1/1

Pubblicata su FiscoOggi.it (http://www.fiscooggi.it)

Attualità, Normativa e prassi

Decreto­dignità: le misure fiscaliModifica del redditometro, rinvio al 28 febbraio 2019 del termine entro cuitrasmettere lo spesometro relativo al terzo trimestre 2018, abolizione dello splitpayment per i professionisti

Nel corso del Consiglio dei ministri di ieri il Governo haapprovato un decreto legge, che introduce misure urgentiper la dignità dei lavoratori e delle imprese (“decreto-dignità”).

Oltre a norme finalizzate alla limitazione dell’utilizzo deicontratti di lavoro a tempo determinato, alla salvaguardia deilivelli occupazionali, al contrasto della delocalizzazione delleimprese e alla lotta al fenomeno della ludopatia, ilprovvedimento contiene anche disposizioni in materia disemplificazione fiscale.

Tra le altre, si evidenziano:

la modifica del “redditometro” mediante l’introduzione di una disposizione secondo cui ildecreto ministeriale attualmente vigente, che elenca gli elementi indicativi di capacitàcontributiva (Dm 16 settembre 2015), non ha più effetto per i controlli ancora da eseguirerelativi al 2016 e agli anni successivi. Inoltre, si stabilisce l’adozione da parte del Mef di unnuovo decreto in materia, dopo aver sentito l’Istat e le associazioni maggiormenterappresentative dei consumatoriil rinvio della prossima scadenza per la trasmissione della comunicazione dei dati delle fattureemesse e ricevute (“spesometro” – articolo 21, Dl 78/2010); infatti, viene stabilito che i datirelativi al terzo trimestre 2018 possono essere inviati telematicamente all’Agenzia delleentrate entro il 28 febbraio 2019, anziché entro il secondo mese successivo al trimestre (cioèil 30 novembre 2018)l’abolizione del meccanismo della scissione dei pagamenti (“split payment” – articolo 17-ter,Dpr 633/1972) per le prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni daiprofessionisti i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o diacconto.

r.fo.

pubblicato Martedì 3 Luglio 2018