Gli aspetti legali connessi alle frodi: note sul falso in bilancio

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Gli aspetti legali connessi alle frodi: note sul falso in bilancio

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La Legge 27/05/2015 n 69

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La nuova legge ha riformato il «falso in bilancio» modificando gli artt 2621 e 2622 c.c. e introducendo gli artt 2621 bis e 2621 ter

La riforma ha inciso sulla

• Struttura del reato • Pena edittale • Condizioni di punibilità• L’attenuante (2621 bis) condizione di procedibilità• Condizione di punibilità (2622 ter)• Fattispecie• L’art 2622 e le quotate

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L’art 2621 c.c.

La fattispecie:

SOGGETTI DEL REATO: amministratori, liquidatori, dirigenti, sindaci.

FINE: conseguire un ingiusto profitto

OGGETTO: bilanci, comunicazioni sociali, relazioni dirette ai soci o al pubblico

ELEMENTO SOGGETTIVO: consapevolezza (dolo)

CONDOTTA: espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero

ELEMENTO OGGETTICO: concretamente idoneo ad indure altri in errore

L’INCISO: «ancorchè oggetto di valutazione»

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L’intervento delle SS.UU.Cass 27/05/2016 n 22474

L’oggetto della decisione: il falso valutativo

La ratio della norma: la tutela della verità e correttezza dell’informazione societaria

La valutazione in base a regole stringenti

La materialità del fatto non rispondente al vero

La rilevanza (art 2 punto 16 Dir UE 2013/34/UE)

L’attitudine ingannatoria e l’efficacia fuorviante del falso

Il dolo specifico: la consapevolezza

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Il principio di diritto

“sussiste il delitto di false comunicazioni sociali con riguardo alle esposizioni o alla omissione di fatti oggetto di “valutazione” se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l’agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari della comunicazione

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Il falso in bilancio nel fallimento: la bancarotta

L’art 223 l.f. la bancarotta Impropria

Il dissesto cagionato commettendo alcuno dei fatti dell’art 2621 e ss.

Cass 42272/14

il dissesto della società e la sua dichiarazione di fallimento debbono derivare dal comportamento falsificatore dell’amministratore

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Il controllo del C.S. e il suo concorso nel reato di bancarotta

Fonti normative sono gli artt: 2407 c.c. e 40 c.p.

Il fatto di mala gestio del C.S. ruota intorno al «mancato controllo»

La distribuzione degli oneri della prova

Lo sviluppo della giurisprudenza:

Cass 271/89: collegamento tra omesso controllo e tenuta irregolare della contabilità

Cass 8327/98 (B.Ambrosiano) obbligo di controllo si allarga al «contenuto della gestione»

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Il controllo del C.S. e il suo concorso nel reato di bancarotta

Segue: lo sviluppo della giurisprudenza:Cass 36595/09 introduce il requisito di «coscienza e volontà»

animato dalla «consapevolezza» equivalente alla «accettazione del rischio»

Cass 43101/07 sottolinea l’importanza de «segnali d’allarme» che pongono l’ obbligo di agire

Cass 26399/14 omissioni non solo in termini contabili ma altresì di controllo di gestione; vi è consapevolezza quando venga a mancare il riscontro tra realtà effettiva e la sua rappresentazione contabile

Cass 19470/16 ignorati elementi sintomatici dotati del necessario spessore indiziario; la consapevole accettazione del rischio > dolo eventuale.

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La responsabilità civile del C.S. in presenza di frodi

Norme di riferimento: artt. 2403 e 2407 c.c.

La responsabilità contrattuale / extracontrattuale e gli oneri probatori (Cass 13533/019)

La centralità dell’obbligo di controllo che investe la gestione sotto il profilo della «legittimità sostanziale»

La diligenza va misurata in base alla «natura dell’incarico»

I sindaci non sono chiamati a rispondere per l’insuccesso del loro controllo ma per non averlo eseguito od eseguito male.

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La frode nelle altre situazioni di crisi: il concordato

La frode nella giurisprudenza: • Cass 23387/13: sono atti di frode quelli che hanno l’attitudine ad ingannare i creditori

sulle reali prospettive di soddisfacimento, facendo apparire la proposta più conveniente rispetto alla liquidazione fallimentare

• Cass 13817/11 l’atto di frode per avere rilievo deve essere accertato dal C.G. e quindi dallo stesso scoperto; > è esclusa in relazione ad atti espressamente dichiarati (C.A. Milano 16/4/14)

• Cass12533/14 la nozione di atto di frode commesso anteriormente al C.P. esige che la condotta del debitore sia stata volta ad occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori, salvo gli atti depauperativi compiuti con la prospettiva futura di avvalersi dello strumento del concordato.

• Cass 14522/14 anche gli atti di frode resi noti ai creditori prima del voto ed accertati dal C.G. ostacolare il procedimento di concordato in quanto sintomatici di una radicale inaffidabilità del debitore.

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Conclusioni

La frode costituisce sempre una falsa rappresentazione di un fatto materiale rilevante volto ad ingannare i destinatari e concretamente idonea ad indurli in errore nelle scelte che sono chiamati ad operare.

Lo strumento attraverso cui più comunemente l’informazione decettiva si muove è la valutazione volta ad offrire una prospettiva distorta al suo destinatario in grado così da influenzarne le scelte e gli orientamenti decisionali.

La nozione di frode non può prescindere dalla dissimulazione in quanto la sua manifestazione è invece idonea a sterilizzarne gli effetti.

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Grazie

avvocatoGianfranco Benvenuto

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