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GIOVE Siscom – software per la gestione delle contabilita’ finanziaria d.lgs. 118/2011 GIOVE118 rel. 2.0.55 versione attuale aggiornata al 21.06.2021 Siope Plus (Aggiornamento Regole OPI – Lotto 6) Con decorrenza 1 Luglio 2021 entrano in vigore i Nuovi Standard OPI come indicato nelle Regole Tecniche e nelle Linee Guida pubblicate da Agid Versione 1.6 del 29 Gennaio 2021. Le principali novità comunicate da Agid riguardano: - Modalità di Pagamento ‘Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab. A’ o E’ stato eliminato il blocco che non consentiva di avere ritenute associate - Modalità di Pagamento ‘Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab. B’ o E’ stato eliminato il blocco che non consentiva di avere ritenute associate - Modalità di Pagamento ‘Regolarizzazione’ o Al fine del calcolo dei tempi di pagamento, nel caso la regolarizzazione del sospeso riguardi il pagamento di fatture, si raccomanda di inserire nella struttura dei beneficiari del mandato un solo sospeso di uscita, in modo da permettere al sistema PCC di associare al mandato la data effettiva in cui la banca ha provveduto a pagare il fornitore al posto della data del mandato di regolarizzazione. - Modalità di Pagamento ‘Vaglia Postale o Vaglia del Tesoro’ o Modalità di Pagamento non più consentita - Codice Identificativo di Gara o Il codice identificativo di gara o CIG è un codice utilizzato per identificare un contratto pubblico stipulato in seguito ad una gara d'appalto o affidato con una delle altre modalità consentite dal Codice dei contratti pubblici. Il dato deve avere una lunghezza di 10 caratteri, può contenere solo numeri o lettere dell'alfabeto latino e deve rispettare uno dei i seguenti formati: • CIG: 7 caratteri numerici seguiti da 3 caratteri numerici e/o alfabetici maiuscoli (valori da A ad F); • Smart CIG: 1 carattere alfabetico maiuscolo (valori da V a Z) seguito da 9 caratteri numerici e/o alfabetici maiuscoli (valori da A ad F); QUADERNO sulle evoluzioni del software di contabilita’ finanziaria ed economica s fi ev co ec

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GIOVE Siscom – software per la gestione delle contabilita’ finanziaria d.lgs. 118/2011

GIOVE118 rel. 2.0.55

versione attuale aggiornata al 21.06.2021

Siope Plus (Aggiornamento Regole OPI – Lotto 6)

Con decorrenza 1 Luglio 2021 entrano in vigore i Nuovi Standard OPI come indicato nelle Regole Tecniche e nelle Linee Guida pubblicate da Agid Versione 1.6 del 29 Gennaio 2021.

Le principali novità comunicate da Agid riguardano:

- Modalità di Pagamento ‘Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab. A’o E’ stato eliminato il blocco che non consentiva di avere ritenute associate

- Modalità di Pagamento ‘Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab. B’o E’ stato eliminato il blocco che non consentiva di avere ritenute associate

- Modalità di Pagamento ‘Regolarizzazione’o Al fine del calcolo dei tempi di pagamento, nel caso la regolarizzazione del sospeso riguardi il

pagamento di fatture, si raccomanda di inserire nella struttura dei beneficiari del mandato un solo sospeso di uscita, in modo da permettere al sistema PCC di associare al mandato la data effettiva in cui la banca ha provveduto a pagare il fornitore al posto della data del mandato di regolarizzazione.

- Modalità di Pagamento ‘Vaglia Postale o Vaglia del Tesoro’o Modalità di Pagamento non più consentita

- Codice Identificativo di Gara o Il codice identificativo di gara o CIG è un codice utilizzato per identificare un contratto pubblico

stipulato in seguito ad una gara d'appalto o affidato con una delle altre modalità consentite dal Codice dei contratti pubblici. Il dato deve avere una lunghezza di 10 caratteri, può contenere solo numeri o lettere dell'alfabeto latino e deve rispettare uno dei i seguenti formati:

• CIG: 7 caratteri numerici seguiti da 3 caratteri numerici e/o alfabetici maiuscoli (valori da A ad F);

• Smart CIG: 1 carattere alfabetico maiuscolo (valori da V a Z) seguito da 9 caratteri numerici e/o alfabetici maiuscoli (valori da A ad F);

• CIG Unico: 1 carattere alfabetico maiuscolo (valori da A a U) seguito da 9 caratteri numerici e/o alfabetici maiuscoli (valori da A ad F).

Oltre ai controlli formali previsti per l’elemento la piattaforma SIOPE+ eseguirà anche un controllo di esistenza del codice presso le banche dati degli Enti preposti alla gestione dei CIG

Abbiamo pertanto adeguato il software alle Nuove Specifiche Tecniche e vi comunichiamo che è assolutamente necessario installare l’Aggiornamento del Software al fine di poter colloquiare con il Sistema Siope Plus e di conseguenza con la vostra Tesoreria.

Nel caso di mancata installazione del software TUTTI i Flussi generati dal 1 Luglio 2021 verranno scartati dal Sistema !

QUADERNOsulle evoluzioni del software di contabilita’ finanziaria ed economica

s finanziaria ed economica ulle evoluzioni del software di contabilita’ finanziaria ed economica

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Se si scarica GIOVE118 del 21/06/2021 scaricare anche AMALTEA del 21/06/2021 EUROPA del 21/06/2021 IO del 26/05/2020

Nota x Utenti di Sistemi con reti WindowsIn questa versione NON è presente l’aggiornamento della DLL per le ricerche (SISCRIC.DLL)NOTA BENE: per coloro che hanno i clients Windows 2000 / Windows ME / Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 abilitati alla gestione solo dall’Amministratore del sistema, la registrazione di questa DLL potrà essere effettuata accedendo con la password dell’Amministratore di sistema.

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GIOVE118 rel. 2.0.54

versione (-1) aggiornata al 06.05.2021

Note sulla Nuova Versione (2.0.54 del 6 Maggio 2021)

La versione del 06 Maggio 2021 differisce rispetto alla Versione del 28 Aprile 2021 soltanto per alcune piccole implementazioni effettuate sulla Gestione dell’Avanzo di Amministrazione e sulla Compilazione degli Allegati all’Avanzo di Amministrazione. Tali implementazioni possono essere utili agli Enti che hanno usufruito del rinvio della scadenza per l’Approvazione del Rendiconto 2020 e per gli Enti che devono riapprovare i Prospetti dell’Avanzo in seguito alla predisposizione della Certificazione Covid con cui hanno definito la quota dell’Avanzo da Vincolare.

Proprio per questi enti provvederemo nei prossimi giorni a pubblicare una Circolare inerente le operazioni da effettuare nel caso in cui si debba procedere alla riapprovazione del Rendiconto. Tale circolare sarà disponibile tra le news di Giove.

Note su Provvisori PagoPa emessi da Corporate

Cogliamo l’occasione per segnalare agli Enti che in data 29/04/2021 e 30/04/2021 le Corporate (Enel, Tim, etc…) hanno provveduto ad effettuare il Pagamento del Canone Unico Patrimoniale. Pertanto ogni Ente ha trovato tra i Provvisori da Regolarizzare dei Provvisori di PagoPa inerenti questi Pagamenti. Tali provvisori sono identificati dalla dicitura /PUR/LGPE e non riportano nella causale alcun riferimento all’Ente che ha effettuato il Pagamento. Le Corporate dovrebbero aver comunicato tramite E-Mail agli Enti l’Importo da loro versato.

Segnaliamo agli Enti che hanno 2 possibilità per regolarizzare questi provvisori:

- Nel primo caso occorre attendere che le Corporate provvedano a inviare via PEC agli Enti il file xml contenente la RT riferita allo IUV. Gli enti potranno acquisire su PagoPaInterface questi file in modo da poter regolarizzare questi provvisori tramite l’apposita funzione di Regolarizzazione Provvisori da PagoPa. Si fa presente che in questo caso non sarà possibile effettuare la regolarizzazione fino a che l’Ente NON avrà ricevuto la PEC da parte della Corporate.

- Nel secondo caso, qualora abbiate ricevuto comunicazione dalle Corporate degli Importi che sono stati da loro versati, potete procedere ad effettuare la regolarizzazione di questi provvisori come normali provvisori. Potete pertanto utilizzare dalla funzione di Gestione delle Reversali, la funzione ‘Partite Pendenti: Regolarizzazione Provvisori’ che vi consentirà di gestire questi Provvisori PagoPa anche se non è presente alcuno IUV collegato.

Consigliamo agli Enti di valutare quale opzione utilizzare in base alle informazioni in vostro possesso.

QUADERNOsulle evoluzioni del software di contabilita’ finanziaria ed economica

s finanziaria ed economica ulle evoluzioni del software di contabilita’ finanziaria ed economica

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Differimento del Termine per la Deliberazione del Bilancio di Previsione 2021 – 2023 e del Rendiconto 2020 da parte degli Enti Locali

A seguito della Proroga per la Deliberazione del Bilancio di Previsione 2021 – 2023 e del Rendiconto 2020 da parte degli Enti Locali al 31 Maggio 2021 abbiamo pertanto provveduto ad adeguare il Tracciato dei Flussi Siope Plus per gli Enti che sono in Esercizio Provvisorio.

Si invitano pertanto questi Enti a scaricare la Nuova Versione del Software Giove al fine di poter inviare correttamente i Flussi dei Mandati al Sistema Siope Plus.

Senza questo aggiornamento i Flussi potrebbero essere scartati.

Certificazione Covid 19

E' stato pubblicato il 1 Aprile 2021 il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell’Interno relativo alla Certificazione Covid 19.Tale Decreto sostituisce integralmente il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, n. 212342 del 3 novembre 2020 e i relativi allegati.

Il Decreto stabilisce che:

“Articolo 1- (Certificazione)1. Le città metropolitane, le province, i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane, ivi inclusi gli enti locali

delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, beneficiari delle risorse di cui all’articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all’articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, trasmettono, entro il termine perentorio del 31 maggio 2021, al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando l'applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, una certificazione, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione economico-finanziaria validamente costituito ai sensi dell’articolo 237, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, relativa alla perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, secondo il prospetto “CERTIF-COVID-19” e le modalità contenute nell’allegato 1 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Gli enti locali di cui al comma 1 forniscono, altresì, al Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni riguardanti la perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza con le modalità e i prospetti “COVID-19” e “COVID-19-Delibere” definiti nell’allegato 1 al presente decreto. Detti prospetti devono essere trasmessi, entro il termine perentorio del 31 maggio 2021, utilizzando l’applicativo web http:// pareggiobilancio.mef.gov.it .

3. Gli enti locali che hanno autonomamente determinato di adottare delibere o decreti di aumento o riduzione di aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019 e/o di agevolazioni 2020 rispetto al 2019, ivi incluse le agevolazioni specifiche per COVID-19, comunicano, secondo il prospetto “CERTIF-COVID-19/A” le delibere o i decreti adottati, entro il medesimo termine perentorio del 31 maggio 2021 e con le stesse modalità contenute nell’allegato 1 al presente decreto.

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4. La certificazione di cui ai commi da 1 a 3 non include le riduzioni di gettito derivanti da interventi autonomamente assunti dalla regione o provincia autonoma per gli enti locali del proprio territorio, con eccezione degli interventi di adeguamento alla normativa nazionale.

Articolo 2 - Ritardato invio della certificazione1. Gli enti locali di cui all’articolo 1 che trasmettono, oltre il termine perentorio del 31 maggio 2021, ma entro il

30 giugno 2021, la certificazione di cui al medesimo articolo 1, commi da 1 a 3, con le modalità precedentemente indicate, sono assoggettati a una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all’80 per cento dell’importo delle risorse attribuite, ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’articolo 39 del decreto legge n. 104 del 2020, da applicare in tre annualità a decorrere dall’anno 2022. Nel caso in cui la predetta certificazione è trasmessa nel periodo dal 1° luglio 2021 al 31 luglio 2021, la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale di cui al primo periodo è comminata in misura pari al 90 per cento dell’importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall’anno 2022. La riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale è applicata in misura pari al 100 per cento dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall’anno 2022, qualora gli enti locali non trasmettano la certificazione di cui al medesimo articolo 1, commi da 1 a 3, entro la data del 31 luglio 2021. A seguito dell’invio tardivo della certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione. In caso di incapienza delle risorse, si applicano le procedure di cui all’articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Articolo 3 - Rettifica DM n. 212342 del 3 novembre 2020Il presente provvedimento sostituisce integralmente il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, n. 212342 del 3 novembre 2020 e i relativi allegati.”

Al fine di aiutare gli Enti nella compilazione del Prospetto, abbiamo predisposto una nuova funzionalità sul Software Giove che consente l’Estrazione e la Visualizzazione dell’Accertato e dell’Impegnato sulle Voci del Piano dei Conti per gli Esercizi 2019 e 2020.

Pertanto dal menù principale di Siscom Giove Esercizio 2020 cliccando sul menù

- Report e Statistiche- Statistiche- Analisi per Piano Finanziario Livello V-

Potete cliccare sul pulsante “Certificazione Covid”.

Attivando questa funzionalità viene attivata la compilazione automatica di un Prospetto Excel contenente le voci del Piano dei Conti del III Livello, IV Livello e V Livello richieste dal Modello Ministeriale di Certificazione Covid. Per ogni voce viene valorizzato l’importo Impegnato o l’importo Accertato dell’Anno 2020.

Si fa presente che gli Importi dell'Impegnato e dell'Accertato per Piano dei Conti, verranno comunque proposti in automatico sull’applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it messo a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Tali importi verranno proposti in base ai dati del Rendiconto 2019 e del Rendiconto 2020 inviati al B.D.A.P.

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Fondone Covid – Esempio Compilazione Allegato A/2 Rendiconto

La FAQ Arconet n. 43 del 17 dicembre 2020 chiarisce che nell’Allegato A/2 Risorse Vincolate del Rendiconto 2020 colonna d) deve essere indicato l’importo del loro utilizzo (minori entrate e maggiori spese, al netto di minori spese) che gli enti prevedono di rendicontare nella certificazione Covid-19, mentre l’utilizzo delle altre risorse vincolate deve essere indicato nelle righe del prospetto a/2 dedicate a ciascuna entrata vincolata.

Quest’ultima precisazione riguarda quindi la rendicontazione da inserire sull’allegato a/2,della quota di avanzo vincolato derivante dal fondone che, dovrà essere distinto dagli altri fondi Covid-19.

Pertanto l’Allegato A/2 del Rendiconto per quanto riguarda la Compilazione dei dati relativi al Fondone Covid, potrà essere così compilata:

- Colonna c - Entrate vincolate accertate nell'esercizioo Indicare l’Importo Assegnato del Fondone

- Colonna d - Impegni eserc. finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione

o Indicare le eventuali Minori Entrate generate a causa del Covid 19, le Maggiori Spese dovute a causa del Covid 19, le Minori Spese dovute a causa del Covid 19 e l’eventuale parte di FCDE generata a causa di Minori Entrate dovute al Covid 19

- Colonna h - Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/o Verrà Indicato Automaticamente la Quota Vincolata nel Bilancio al 31/12. Tale

Importo verrà riportato automaticamente nel Quadro degli Equilibri del Rendiconto.- Colonna i - Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/

o Verrà Indicato Automaticamente la Quota Vincolata nel Risultato di Amministrazione al 31/12

Si fa presente che alcune pubblicazioni rilasciate negli ultimi giorni hanno stabilito che il Fondone Covid deve essere Vincolato tra le Quote Vincolate per Vincoli Derivanti dalla Legge. Si invitano gli Enti ha prendere nota di queste pubblicazioni.

Se si scarica GIOVE118 del 06/05/2021 scaricare anche AMALTEA del 06/05/2021 EUROPA del 06/05/2021 IO del 26/05/2020

Nota x Utenti di Sistemi con reti WindowsIn questa versione NON è presente l’aggiornamento della DLL per le ricerche (SISCRIC.DLL)

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GIOVE Siscom – software per la gestione delle contabilita’ finanziaria d.lgs. 118/2011

NOTA BENE: per coloro che hanno i clients Windows 2000 / Windows ME / Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 abilitati alla gestione solo dall’Amministratore del sistema, la registrazione di questa DLL potrà essere effettuata accedendo con la password dell’Amministratore di sistema.

GIOVE118 rel. 2.0.54

versione (-2) aggiornata al 25.03.2021

Differimento del Termine per la Deliberazione del Bilancio di Previsione 2021 – 2023 da parte degli Enti Locali

La Circolare Numero 13 del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali stabilisce che:“Si comunica che l’articolo 30, comma 4, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici di lavoro, salute e servizi territoriali connesse all’emergenza da COVID-19” – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021 – ha disposto che “per l’esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di cui all’articolo dell’art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo, è autorizzato l’esercizio provvisorio di cui all’articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.”

Abbiamo pertanto provveduto ad adeguare il Tracciato dei Flussi Siope Plus per gli Enti che sono in Esercizio Provvisorio.

Nuovo Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze del 7 Settembre 2020 di Modifica ai Principi Contabili (12° Correttivo)

Si ricorda a tutti gli Enti che se all’Avvio di Giove ESERCIZIO 2020, noterete che il pulsante (in basso a destra) ‘Da D.Lgs. 267 a D.Lgs 118’ sarà di colore rosso:

Questo indica che le Tabelle D.Lgs. 118/2011 non sono Aggiornate !!

Per procedere con l’Aggiornamento di tale/i Tabella/e, occorre cliccare su questo pulsante. Un messaggio vi avviserà che per procedere con l’operazione di Aggiornamento occorrerà cliccare su ‘OK’.A questo punto, vi comparirà una videata con l’Elenco delle Tabelle D.Lgs. 118/2011 con il relativo stato di congruità.

QUADERNOsulle evoluzioni del software di contabilita’ finanziaria ed economica

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Per procedere con l’Aggiornamento di tali Tabelle cliccate su Aggiornamento Tabella di Base digitando la vostra Password (quella di accesso all’Applicativo Siscom)

B.D.A.P. – Invio Dati Rendiconto 2020

La Nuova versione di Giove contiene l’Aggiornamento per l’Elaborazione del File in Formato XBRL del Rendiconto 2020 a seguito delle Nuove Tassonomie e dei Nuovi Controlli Attivati dal B.D.A.P.

Si ricorda inoltre che la Commissione Arconet ha previsto la possibilità, per evitare che i controlli bloccanti, impedendo l’acquisizione dei bilanci alla B.D.A.P., comportino l’applicazione della sanzione del blocco delle assunzioni (articolo 9, comma 1-quinquies e successivi, del Dl 113/16), di inviare i bilanci e i rendiconti allo stato «approvato dalla Giunta». Questa facoltà consente agli enti di verificare l’esistenza di errori prima dell’approvazione da parte del Consiglio, e di operare le eventuali correzioni necessarie a superare le segnalazioni di errore della Bdap in tempo utile per poter effettuare l’invio del bilancio definitivamente approvato.

Ad apposito quesito, la B.D.A.P. ha inoltre chiarito che:

“Il documento Schemi di Bilancio inviato prima dell’Approvazione da parte del Consiglio, risulterà in stato di approvazione “Approvato dalla Giunta o dall'organo esecutivo”, che non è lo stato di approvazione amministrativamente valido.Pertanto sarà necessario o rinviare il documento approvato dal Consiglio oppure, nel caso non si debba apportare alcuna modifica ai dati, a procedere ad effettuare la seguente operazione sul Portale della B.D.A.P.:

- voce di menù Bilanci Armonizzati - Gestione documenti contabili- selezionare il documento, - cliccare su icona "Modifica stato approvazione" (la "Modifica stato di approvazione" permette

all'utente di modificare lo stato di approvazione per il documento contabile che si trova nello stato "Acquisito" senza dover procedere ad una nuova trasmissione del documento contabile).”

Si ricorda che la funzionalità per l’Invio dei Dati al B.D.A.P. è attivabile dal menù principale di Siscom Giove Esercizio 2020 cliccando sull’apposito pulsante denominato “Invio Dati a B.D.A.P.

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Fondone Covid – Esempio Compilazione Allegato A/2 Rendiconto

La FAQ Arconet n. 43 del 17 dicembre 2020 chiarisce che nell’Allegato A/2 Risorse Vincolate del Rendiconto 2020 colonna d) deve essere indicato l’importo del loro utilizzo (minori entrate e maggiori spese, al netto di minori spese) che gli enti prevedono di rendicontare nella certificazione Covid-19, mentre l’utilizzo delle altre risorse vincolate deve essere indicato nelle righe del prospetto a/2 dedicate a ciascuna entrata vincolata.Quest’ultima precisazione riguarda quindi la rendicontazione da inserire sull’allegato a/2,della quota di avanzo vincolato derivante dal fondone che, dovrà essere distinto dagli altri fondi Covid-19.Pertanto l’Allegato A/2 del Rendiconto per quanto riguarda la Compilazione dei dati relativi al Fondone Covid, potrà essere così compilata:

- Colonna c - Entrate vincolate accertate nell'esercizioo Indicare l’Importo Assegnato del Fondone

- Colonna d - Impegni eserc. finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione

o Indicare le eventuali Minori Entrate generate a causa del Covid 19, le Maggiori Spese dovute a causa del Covid 19, le Minori Spese dovute a causa del Covid 19 e l’eventuale parte di FCDE generata a causa di Minori Entrate dovute al Covid 19

- Colonna h - Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/o Verrà Indicato Automaticamente la Quota Vincolata nel Bilancio al 31/12. Tale

Importo verrà riportato automaticamente nel Quadro degli Equilibri del Rendiconto.- Colonna i - Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/

o Verrà Indicato Automaticamente la Quota Vincolata nel Risultato di Amministrazione al 31/12

Se si scarica GIOVE118 del 25/03/2021 scaricare anche AMALTEA del 25/03/2021 EUROPA del 25/03/2021 IO del 26/05/2020

Nota x Utenti di Sistemi con reti WindowsIn questa versione NON è presente l’aggiornamento della DLL per le ricerche (SISCRIC.DLL)NOTA BENE: per coloro che hanno i clients Windows 2000 / Windows ME / Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 abilitati alla gestione solo dall’Amministratore del sistema, la registrazione di questa DLL potrà essere effettuata accedendo con la password dell’Amministratore di sistema.

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versione (-3) aggiornata al 25.02.2021

Situazione Patrimoniale Semplificata (Enti con Popolazione Inferiore a 5.000 Abitanti)

Normativa di Riferimento

D.M. 10.11.2020 – Art. 1: Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che non tengono la contabilità economico-patrimoniale allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'esercizio di riferimento, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 con modalità semplificate definite dall'allegato A al presente decreto.Il presente decreto abroga e sostituisce il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, dell'11 novembre 2019 concernente «Modalità semplificate di redazione della situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 degli enti che rinviano la contabilità economico-patrimoniale con riferimento all'esercizio2019», ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Premessa

Si consiglia di consultare il “Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze concernente le Modalità semplificate di redazione della situazione patrimoniale degli enti che rinviano la contabilità economico-patrimoniale”, disponibile sul sito Arconet, relativo alle indicazioni sulla compilazione dell’Allegato Situazione Patrimoniale Semplificata prima di procedere con l’elaborazione della stessa (che trovate riportate anche come prima voce del menù “Decreto Ministeriale dello Stato Patrimoniale (Semplificato)”);

Nota 1:Si fa presente che la contabilità patrimoniale semplificata può essere redatta facoltativamente dai soli comuni con popolazione inferiore ai 5.000 che l’hanno espresso con approvazione di apposita delibera; riportiamo qui di seguito lo stralcio del D.M.:

“La delibera di giunta concernente la decisione di avvalersi della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale ai sensi dell’art. 232, comma 2, del TUEL, è trasmessa alla Banca dati unitaria delle Amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all’art. 13 della legge n. 196 del 2009.

QUADERNOsulle evoluzioni del software di contabilita’ finanziaria ed economica

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Considerato che gli enti che non tengono la contabilità economico patrimoniale non possono elaborare il bilancio consolidato, tale delibera rappresenta anche l’esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato di cui all’art. 233-bis, comma 3, del TUEL. I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che non tengono la contabilità economico patrimoniale ai sensi dell’art. 232, comma 2, del TUEL, sono tenuti a trasmettere alla BDAP il rendiconto comprensivo della situazione patrimoniale semplificata, secondo lo schema previsto per lo stato patrimoniale nell’allegato 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, e non inviano i seguenti allegati e documenti contabili relativi al rendiconto:

a. il conto economico,b. l’allegato h) concernente i costi per missione, c. i moduli economici e patrimoniali del piano dei conti integrato.

La trasmissione alla BDAP di tali documenti non è coerente con la decisione di non tenere la contabilità economico patrimoniale e determina segnalazioni di errore da parte della BDAP.”

Nota 2:Si precisa che il D.M. 10.11.2020 stabilisce che al fine di semplificare l'elaborazione della situazione patrimoniale, le seguenti voci possono essere valorizzate con importo pari a 0:- AA - Crediti vs. lo Stato ed altre amministrazioni pubbliche per la partecipazione al fondo di

dotazione;- ACI - Rimanenze;- ACII1a - Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità;- ADI - Ratei attivi;- AD2 - Risconti attivi;- PAIII - Risultato economico dell'esercizio;- PD3 - Acconti;- PEI - Ratei passivi;- PEII1 - Contributi agli investimenti;- PEII2 - Concessioni pluriennali;- PEII3 - Altri risconti passivi;- Conti d'ordine.Di conseguenza, sono valorizzate con importo pari a 0 le correlate voci del modulo patrimoniale del piano dei conti integrato.

Nota 3:Nel Foglio denominato “Res pass e impegni plur” i dati vengono reperiti sulla base dei movimenti di Spesa di Siscom Giove aggregati per Piano dei Conti Finanziario di livello 5. Per ogni voce del Piano dei Conti Finanziario viene riportato nella colonna - ‘C - Importo residui pass.’ il valore dei residui al 31 dicembre e nella colonna - ‘D - Importo impegni imputati agli esercizi successivi per operazioni

finanziarie’ il valore degli Impegni Pluriennali (solo per le codifiche del Titolo III Macroaggregato 302, 303, 304, del Titolo IV e del Titolo V come richiesto dal DM);NOTA BENE: il D.M. ricorda che tra queste voci dovrebbero trovarsi il ‘Totale Impegni pluriennali per rimborso prestiti (Fonte: SDB, file: Allegato g) Impegni pluriennali, somma colonne: “Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto – Impegni” + “Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto – Impegni” + “Anni successivi – Impegni”), riga Totale Titolo 4: Rimborso di prestiti)’. Nel caso in cui l’ente abbia provveduto ad inserire tali impegni in giove (sulla codifica corretta), la proposta del dato verrà già effettuata. Qualora invece non lo avesse fatto, una maschera darà la possibilità di indicare il residuo debito al 31 dicembre.

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Si consiglia pertanto di valutare se procedere alla Registrazione degli Impegni Pluriennali relativi ai Rimborsi di Prestiti !!

- ‘E – Totale’ residui passivi + impegni pluriennali (automatica);Nel caso in cui ci fossero degli importi su voci del Piano dei Conti Finanziario non presenti nell’allegato Ministeriale, gli importi verranno riportati su un rigo “generico” in base al titolo in modo tale che i risultati pareggino tra il foglio di lavoro Excel e i vostri Residui Passivi.

Note Operative per l’Elaborazione dello Stato Patrimoniale Semplificato

- Al 1° Avvio del Software (dal menù principale di Siscom Giove Esercizio 2019 cliccare sul pulsante Contabilità Economica) verrà visualizzata la Versione completa della Contabilità Economico Patrimoniale. Dovete a questo punto cliccare sulla Voce “Situazione Patrimoniale Semplificata” in modo che venga attivata la Gestione Semplificata della Contabilità Economico Patrimoniale.Nel caso in cui venisse richiesta una Password di conferma, è necessario digitare la vostra Password di Accesso ai Software Siscom

- Si consiglia di leggere attentamente le Note Operative scaricabili dal menù Contabilità Economica - Situazione Patrimoniale Semplificata attraverso la voce “HELP – Note Operative per l’Elaborazione dello Stato Patrimoniale (Semplificato)”

- Si fa presente che dopo aver eseguito la Fase 3 – Elaborazione Allegato Situazione Patrimoniale Semplificata è assolutamente necessario attivare tutte le funzioni previste nella Fase 4 - Gestione Allegato Situazione Patrimoniale Semplificata con lo stesso ordine con cui sono visualizzate. Se l’Ente ritiene di non aver dati contabili relativi alle varie funzioni della Fase 4, è comunque necessario aprire la relativa scheda.

- Si ricorda che per una corretta elaborazione dello Stato Patrimoniale Semplificato, è assolutamente necessario elaborare la Fase 5 – Stato Patrimoniale Allegato 10 (Semplificato). Durante l’elaborazione di questa fase vengono predisposti i Modelli Stato Patrimoniale Attivo e Stato Patrimoniale Passivo che dovranno essere allegati al vostro Rendiconto e successivamente inviati al B.D.A.P.

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Elenco Modifiche :

- Contabilità Economica Enti con Popolazione Superiore a 5.000 Abitanti

o Nuova Modalità di Scrittura Dati relativi a FCDEo Il Principio Contabile stabilisce che tra i Debiti dovrebbero essere riportati anche gli

Impegni pluriennali per rimborso prestiti. Nel caso in cui l’ente abbia provveduto ad inserire tali impegni in giove (sulla codifica corretta), la proposta del dato verrà già effettuata. Qualora invece non lo avesse fatto, una maschera darà la possibilità di indicare il residuo debito al 31 dicembre.Si consiglia però di valutare se procedere alla Registrazione degli Impegni Pluriennali relativi ai Rimborsi di Prestiti in modo che questi vengano visualizzati anche tra gli appositi allegati al Rendiconto !!

- PagoPa – Regolarizzazione Provvisori

o Nuova funzionalità che consente l’estrazione di Tutti i Provvisori di PagoPa ancora da Regolarizzare

o Nuova funzionalità che consente la Visualizzazione di Tutti gli IUV anche se privi di Riferimento Contabile.

Se si scarica GIOVE118 del 25/02/2021 scaricare anche AMALTEA del 25/02/2021 EUROPA del 25/02/2021 IO del 26/05/2020

Nota x Utenti di Sistemi con reti WindowsIn questa versione NON è presente l’aggiornamento della DLL per le ricerche (SISCRIC.DLL)NOTA BENE: per coloro che hanno i clients Windows 2000 / Windows ME / Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 abilitati alla gestione solo dall’Amministratore del sistema, la registrazione di questa DLL potrà essere effettuata accedendo con la password dell’Amministratore di sistema.

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GIOVE118 rel. 2.0.54

versione (-4) aggiornata al 25.01.2021

Norme sul Rispetto dei Tempi di Pagamento della Pubblica Amministrazione (Indicatore di Riduzione del Debito Commerciale Residuo e Indicatore di Ritardo Annuale dei Pagamenti)

La Nota IFEL del 21 Novembre 2019 stabilisce che:

“1. Premessa La legge di bilancio 2019 ha introdotto un nuovo obbligo di accantonamento di risorse correnti per gli enti che non rispettano i termini di pagamento delle transazioni commerciali o non riducono il debito pregresso o non alimentano correttamente la piattaforma dei crediti commerciali (PCC). La norma stabilisce, inoltre, che la stessa PCC è la base informativa per monitorare il debito pregresso e per misurare la tempestività dei pagamenti.

Il dl n. 124 del 2019 (cd dl Fiscale) ha recentemente modificato questo quadro e ha stabilito che: - la misura dell’accantonamento obbligatorio al nuovo fondo di garanzia debiti commerciali (FGDC) non sarà raddoppiata per gli enti non in regola con i pagamenti che non hanno chiesto l’anticipazione di liquidità di cui al comma 849 o che, avendola richiesta, non hanno effettuato i relativi pagamenti nei tempi fissati dal comma 854;

- gli indicatori relativi al ritardo annuale dei pagamenti e al debito commerciale residuo, da prendere come riferimento per l’applicazione delle sanzioni (accantonamento al FGDC) possono essere calcolati, limitatamente all’esercizio 2019, sulla base delle registrazioni contabili locali anziché a partire dalle informazioni presenti in PCC.

La presente nota risponde alle numerose sollecitazioni pervenute dai Comuni che chiedono chiarimenti su come calcolare gli indicatori ex legge di bilancio, sulla base dei quali saranno individuati i casi da sanzionare. Si ricorda che sarà possibile valutare compiutamente gli indicatori soltanto alla fine dell’esercizio e, quindi, in prima applicazione, alla fine del 2019. D’altra parte è necessario disporre fin d’ora di un calcolo parziale, basato sulle informazioni all’attualità, per orientare possibili interventi correttivi e per valutare l’eventuale utilizzo della propria base dati locale in luogo della PCC.

Il paragrafo successivo fornisce il dettaglio e la specificazione dei passi necessari per l’elaborazione dell’indicatore relativo al debito commerciale residuo, di cui al comma 859 lettera a) della legge di bilancio 2019. Il paragrafo 3 riepiloga le modalità di elaborazione dell’indicatore di tempestività dei pagamenti mettendo in risalto le principali differenze con il nuovo indicatore di ritardo introdotto dalla legge di bilancio.Il paragrafo 4, infine, è interamente dedicato alla descrizione dell’indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui dettaglia sia la formula di calcolo che il perimetro delle fatture da considerare.

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Resta ferma la riflessione più volte formulata dall’ANCI e dall’IFEL in tutte le sedi tecniche ed istituzionali circa l’opportunità di posporre di almeno un anno l’applicazione del FGDC, per poter disporre di un quadro puntuale della reale situazione dei pagamenti commerciali dei Comuni e avere il tempo di allestire soluzioni efficaci per il superamento delle persistenti criticità.

2. L’indicatore di riduzione del debito commerciale residuo Il comma 859 della legge di bilancio 2019 stabilisce che la misura massima della sanzione (obbligo di accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali del 5% degli stanziamenti riguardanti la spesa per acquisti di beni e servizi) si applica “se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio”. Se lo stock di debito alla fine dell’anno precedente si mantiene entro la soglia del 5% del totale delle fatture ricevute nello stesso anni, il debito è considerato, per così dire, “fisiologico” e la sanzione non si applica.

L’algoritmo per il calcolo dell’indicatore di riduzione del debito è il seguente: - calcoliamo l’ammontare dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell’esercizio precedente, che chiameremo STOCK-1;

- se STOCK-1 è minore o uguale al 5% del totale delle fatture ricevute nell’esercizio precedente: o l’indicatore individua un caso da non sanzionare sotto il profilo della mancata riduzione del debito pregresso e si passa ad elaborare l’indicatore di ritardo annuale dei pagamenti;

- altrimenti (STOCK-1 maggiore del 5% del totale fatture): o calcoliamo l’ammontare dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine del secondo esercizio precedente, che chiameremo STOCK-2;

calcoliamo il rapporto dei due importi R=(STOCK-1)/(STOCK-2) se R <= 0,9 allora l’indicatore individua un caso da non sanzionare sotto il profilo della mancata riduzione del debito pregresso e si passa ad elaborare il ritardo annuale dei pagamenti;

se R > 0,9 allora l’indicatore fa scattare l’obbligo di accantonamento per mancata riduzione del debito pregresso secondo la quota massima del 5%.

3. Il superamento dell’indicatore di tempestività dei pagamenti La legge di bilancio 2019 interviene sulle modalità di calcolo dei tempi di ritardo dei pagamenti dei debiti commerciali, stabilendo che: l’“indicatore di ritardo annuale dei pagamenti” è “calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell’anno precedente” (comma 859, lettera b) e “i tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare” (comma 861). Appare evidente che l’indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, così come avviene per l’indicatore di tempestività dei pagamenti, è calcolato come ritardo medio di pagamento ponderato in base all’importo delle fatture e si riferisce alle sole fatture pagate come debito commerciale, ma che si differenzia da quest’ultimo per quanto attiene al perimetro delle fatture da considerare. L’indicatore di tempestività dei pagamenti è stato introdotto dall’articolo 8, comma 1, del dl n. 66 del 2014 che, modificando l’articolo 33 comma 1 del d.lgs. n. 33 del 2013, prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano con cadenza annuale “un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato ‘indicatore annuale di tempestività dei pagamenti’.” Il DPCM del 22 settembre 2014 ha chiarito, poi, che l’indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato “come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento”.

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La Circolare MEF-RGS n. 22 del 2015 ha precisato, infine, che “devono essere prese in considerazione tutte le fatture pagate nel periodo, indipendentemente dalla data di emissione della fattura”.In sintesi: l’indicatore di tempestività dei pagamenti misura esclusivamente la tempestività delle transazioni pagate nel periodo, indipendentemente da quando siano state ricevute le richieste di pagamento. Viceversa, l’indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, che ha l’obiettivo di esprimere la capacità dell’amministrazione di pagare le fatture scadute nell’anno: - non dovrà considerare le fatture scadute negli anni precedenti e pagate nell’anno; - dovrà considera le fatture scadute nell’anno e non pagate.

4. L’indicatore di ritardo annuale dei pagamenti L’indicatore di ritardo annuale dei pagamenti riferito ad un esercizio è calcolato, dunque, come la media dei ritardi di pagamento ponderata in base all’importo delle fatture e considera le fatture scadute nell’anno e le fatture non scadute e pagate nell’anno. L’indicatore tiene conto delle fatture pagate come debito commerciale e non considera quelle pagate come debito non commerciale. Sono esclusi dal calcolo i periodi di inesigibilità delle somme per contestazione o contenzioso.

Nel calcolo dell’indicatore sono considerate:

- le fatture scadute nell’anno, pagate e ricevute nell’anno. Il ritardo di queste fatture è calcolato come il numero di giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza e la data di pagamento e può assumere valori positivi, negativi o nulli;

- le fatture scadute nell’anno, pagate nell’anno e ricevute negli anni precedenti. Si tratta delle fatture ricevute nell’ultima parte dell’anno precedente (i 30gg o 60 gg di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 231 del 2002), oppure delle fatture ricevute negli anni precedenti per le quali si è giustificata una sospensione dei termini di pagamento tale da prorogare la scadenza nell’anno di riferimento. Il ritardo è calcolato come il numero di giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza e la data di pagamento e può assumere valori positivi, negativi o nulli;

- le fatture scadute nell’anno, non pagate e ricevute nell’anno. Il ritardo è calcolato come il numero di giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza e il 31 dicembre dell’anno di riferimento. Può assumere solo valori positivi;

- le fatture scadute nell’anno, non pagate e ricevute negli anni precedenti. Si tratta delle fatture ricevute nell’ultima parte dell’anno precedente, oppure delle fatture ricevute negli anni precedenti per le quali si è giustificata una sospensione dei termini di pagamento tale da prorogare la scadenza nell’anno di riferimento. Il ritardo è calcolato come il numero di giorni di giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza e il 31 dicembre dell’anno e può assumere solo valori positivi;

- le fatture non scadute, pagate nell’anno e ricevute nell’anno. Si tratta di fatture pagate in anticipo rispetto alla scadenza (nel dettaglio: fatture ricevute nell’ultima parte dell’anno o fatture per le quali si è giustificata una sospensione dei termini di pagamento tale da prorogare la scadenza agli anni successivi). Il ritardo è calcolato come il numero di giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza e la data di pagamento e può assumere solo valori negativi (anticipo);

- le fatture non scadute, pagate nell’anno e ricevute negli anni precedenti. Anche in questo caso si tratta di fatture pagate in anticipo rispetto alla scadenza (nel dettaglio: fatture per cui si è giustificata una sospensione dei termini di pagamento tale da prorogare la scadenza agli anni successivi). Il ritardo è calcolato come il numero di giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza e la data di pagamento e può assumere solo valori negativi (anticipo). “

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Abbiamo pertanto provveduto a predisporre 2 Nuove Funzionalità sul software Giove che vi consentiranno di calcolare l’Indicatore di Riduzione del Debito Commerciale Residuo e l’Indicatore di Ritardo Annuale dei Pagamenti’.

Indicatore di Riduzione del Debito Commerciale ResiduoL’Elaborazione del primo prospetto denominato ‘Indicatore di Riduzione del Debito Commerciale Residuo’ può essere attivata dal menù principale di Siscom Giove Esercizio 2020 cliccando sul pulsante Pubblicazione Web Amministrazione Trasparente e selezionando la Funzione

Fatture e PagamentiIndicatore di Riduzione del Debito Commerciale Residuo

Indicatore di Ritardo Annuale dei PagamentiL’Elaborazione del secondo prospetto denominato ‘Indicatore di Ritardo Annuale dei Pagamenti’ può essere attivata dal menù principale di Siscom Giove Esercizio 2020 cliccando sul pulsante Pubblicazione Web Amministrazione Trasparente e selezionando la Funzione

Fatture e PagamentiIndicatore di Ritardo Annuale dei Pagamenti

Nota BeneSi fa presente che tutte le Esportazioni attualmente presenti sotto la Voce ‘Pubblicazione Web Amministrazione Trasparente’ che sono riferite a Pubblicazioni relative a Fatture o Pagamenti (ad esempio la Pubblicazione dell’Indicatore di Tempestività dei Pagamenti, la Comunicazione dello Stock del Debito Commerciale al 31 Dicembre, etc…), sono state tutte raggruppate nella sottovoce denominata ‘Fatture e Pagamenti’

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Elenco Modifiche :

- Controllo Congruità Fatture con Agenzia delle Entrate o Nuova funzionalità che consente il controllo incrociato tra il file delle Fatture ricevute sul

Sistema SDI (scaricabile dall’Agenzia delle Entrate) e le Fatture registrate su FatturePA/Giove.

La funzione è attivabile dal quaderno di Lavoro di Giove cliccando sulla voce ‘Fatture Elettroniche’ – ‘Controllo Congruità Fatture con Agenzia delle Entrate’.Si consiglia di leggere attentamente le Note Operative attivabili tramite l’apposito pulsante presente nella videata della funzione denominata ‘Fatture Elettroniche’ – ‘Controllo Congruità Fatture con Agenzia delle Entrate’.

Si consiglia di attivare mensilmente il controllo al fine di effettuare sempre una verifica di tutte le fatture al fine di evitare che qualche fattura non venga gestita sugli applicativi del protocollo e della contabilità.

- Fondo Crediti Dubbia Esigibilità o L’Articolo 107-bis del Decreto Legge 18/2020 stabilisce che :

1. A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilita' delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020.

Abbiamo pertanto provveduto ad attivare la Nuova Opzione nelle relative funzioni di Calcolo del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità sia per il Bilancio Triennale 2021 – 2023 e sia per il Rendiconto 2020. L’attivazione di questa elaborazione è opzionale. Il software continua a elaborare il calcolo con la normativa vigente ed effettua questa opzione soltanto nel caso in cui l’utente provveda a selezionare questa casistica.

Per ulteriori dettagli sulle impostazioni e sul calcolo si consiglia di fare riferimento alle Note Operative disponibili nella Fase di Calcolo del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità.

- Emissione Fattura Elettronica o Nuova Opzione che consente la selezione del Tipo Documento da inviare al Sistema SDI

nella Fase di Creazione della Fattura Elettronica. Il software propone di default il Codice TD01 per le Fatture e il Codice TD04 per le Note. Se l’Ente deve predisporre altri Tipi di Documento può selezionare il Codice più corretto per il tipo di Fattura che sta predisponendo.

Se si scarica GIOVE118 del 25/01/2021 scaricare anche AMALTEA del 25/01/2021

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EUROPA del 25/01/2021 IO del 26/05/2020

Nota x Utenti di Sistemi con reti WindowsIn questa versione NON è presente l’aggiornamento della DLL per le ricerche (SISCRIC.DLL)NOTA BENE: per coloro che hanno i clients Windows 2000 / Windows ME / Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 abilitati alla gestione solo dall’Amministratore del sistema, la registrazione di questa DLL potrà essere effettuata accedendo con la password dell’Amministratore di sistema.