GIORNATA DEI RISVEGLI CONFERENZA DI CONSENSO · 2 Gruppo di lavoro: I DIRITTI DELLE PERSONE CON...

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1 1 GIORNATA DEI RISVEGLI GIORNATA DEI RISVEGLI CONFERENZA CONFERENZA DI DI CONSENSO CONSENSO Bologna, 6 ottobre 2012 Bologna, 6 ottobre 2012

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GIORNATA DEI RISVEGLIGIORNATA DEI RISVEGLI

CONFERENZA CONFERENZA DIDI CONSENSOCONSENSO

Bologna, 6 ottobre 2012Bologna, 6 ottobre 2012

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Gruppo di lavoro:Gruppo di lavoro:

I DIRITTI I DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITADELLE PERSONE CON DISABILITA ’’TUTELA GIURIDICA E NORMATIVATUTELA GIURIDICA E NORMATIVA

coordinatricecoordinatrice Elisabetta de SeptisElisabetta de Septis

Avvocato e Docente di BiodirittoAvvocato e Docente di Biodiritto““MarcianumMarcianum”” -- VeneziaVenezia

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FINALITAFINALITA ’’

�� non avanzare una rivendicazione fine a se stessa non avanzare una rivendicazione fine a se stessa

�� nnéé focalizzare lfocalizzare l’’attenzione su una attenzione su una ““categoriacategoria”” di di persone fragili a scapito di un' persone fragili a scapito di un' ““altraaltra””

�� mama riflessione propositivariflessione propositivain una prospettiva di collaborazione e servizioin una prospettiva di collaborazione e servizioa partire da un osservatorio a partire da un osservatorio ““direttodiretto””

ESSERE ESSERE ““SENTINELLESENTINELLE””

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S.V. e S.V. e S.M.CS.M.C..

non situazioni di non situazioni di ““fine vitafine vita””

ma ma gravissime disabilitgravissime disabilitàà

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S.V. e S.V. e S.M.CS.M.C..

�� molte molte questioni apertequestioni aperte sul piano sul piano scientifico scientifico

�� alto numero di alto numero di diagnosi erratediagnosi errate

�� tante tante incertezzeincertezze sulle possibili sulle possibili evoluzioni e sulla efficacia dei percorsi evoluzioni e sulla efficacia dei percorsi riabilitativiriabilitativi

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PRINCIPI GIURIDICIPRINCIPI GIURIDICI

““Certamente Certamente non ci si deve permettere, neppurenon ci si deve permettere, neppure ed anzi a ed anzi a maggior ragione per chi sia incapace o abbia minorazioni, di maggior ragione per chi sia incapace o abbia minorazioni, di distinguere tra vite degne e non degne di essere vissutedistinguere tra vite degne e non degne di essere vissute””..““Chi versa in stato vegetativo permanente Chi versa in stato vegetativo permanente èè, a tutti gli , a tutti gli effetti, persona in senso pieno, che deve essere rispettata e effetti, persona in senso pieno, che deve essere rispettata e tutelata nei suoi diritti fondamentali,tutelata nei suoi diritti fondamentali, a partire dal diritto alla a partire dal diritto alla vita e dal diritto alle prestazioni sanitarie, a maggior vita e dal diritto alle prestazioni sanitarie, a maggior ragione perchragione perchéé in condizioni di estrema debolezza e non in in condizioni di estrema debolezza e non in grado di provvedervi autonomamentegrado di provvedervi autonomamente””..

Cassazione, sentenza n. 21748 del 16 ottobre 2007Cassazione, sentenza n. 21748 del 16 ottobre 2007

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PRINCIPI GIURIDICIPRINCIPI GIURIDICI�� La tragicitLa tragicitàà estrema di tale stato patologico estrema di tale stato patologico –– che che èè parte parte

costitutiva della biografia del malato e che nulla toglie alla scostitutiva della biografia del malato e che nulla toglie alla sua ua dignitdignitàà di essere umano di essere umano –– non giustifica in alcun modo un non giustifica in alcun modo un affievolimento delle cure e del sostegno solidale, che il Servizaffievolimento delle cure e del sostegno solidale, che il Servizio io sanitario deve continuare ad offrire e che il malato, al pari disanitario deve continuare ad offrire e che il malato, al pari di ogni ogni altro appartenente al consorzio umano, ha diritto di pretendere altro appartenente al consorzio umano, ha diritto di pretendere fino al sopraggiungere della morte. fino al sopraggiungere della morte. La comunitLa comunitàà deve mettere a deve mettere a disposizione di chi ne ha bisogno e lo richiede tutte le migliordisposizione di chi ne ha bisogno e lo richiede tutte le migliori cure i cure e i presidi che la scienza medica e i presidi che la scienza medica èè in grado di apprestare per in grado di apprestare per affrontare la lotta per restare in vita, a prescindere da quantoaffrontare la lotta per restare in vita, a prescindere da quanto la la vita sia precaria e da quanta speranza vi sia di recuperare le vita sia precaria e da quanta speranza vi sia di recuperare le funzioni cognitive.funzioni cognitive. Lo reclamano tanto lLo reclamano tanto l’’idea di una universale idea di una universale eguaglianza eguaglianza tra gli esseri umani quanto ltra gli esseri umani quanto l’’altrettanto universale altrettanto universale dovere di dovere di solidarietsolidarietàà nei confronti di coloro che, tra essi, sono i nei confronti di coloro che, tra essi, sono i soggetti pisoggetti piùù fragilifragili””

�� Cassazione, sentenza n. 21748 del 16 ottobre 2007Cassazione, sentenza n. 21748 del 16 ottobre 2007

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ESISTE UNA TUTELA?ESISTE UNA TUTELA?

La questione non verte intorno La questione non verte intorno allall’’esistenza di tutela giuridica o al esistenza di tutela giuridica o al riconoscimento di dirittiriconoscimento di diritti

si deve discutere in relazione a:si deve discutere in relazione a:

�� adeguatezza della normativaadeguatezza della normativa

�� effettiviteffettivitàà delle tutele previstedelle tutele previste

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QUADRO NORMATIVOQUADRO NORMATIVO�� Legge 5 febbraio 1992, n. 104:Legge 5 febbraio 1992, n. 104:

""LeggeLegge--quadroquadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"diritti delle persone handicappate"

�� Legge 1Legge 1°° marzo 2006, n. 67:marzo 2006, n. 67:"Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilit"Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilitààvittime di discriminazioni". vittime di discriminazioni".

�� Legge 3 marzo 2009, n. 18:Legge 3 marzo 2009, n. 18:"Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', con Protocollo Unite sui diritti delle persone con disabilita', con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilitpersone con disabilitàà""

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QUADRO NORMATIVOQUADRO NORMATIVO

�� La vigente normativa italiana La vigente normativa italiana non non ricomprende ricomprende leggi leggi che riguardino che riguardino espressamente lo espressamente lo stato vegetativostato vegetativo e e lo lo stato di minima coscienzastato di minima coscienza e le e le disabilitdisabilitàà per gravi per gravi cerebrolesionicerebrolesioniacquisiteacquisite

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STORIE STORIE DIDI ““ DIRITTI NEGATIDIRITTI NEGATI””carenza di:carenza di:

�� strutture e reparti specializzatistrutture e reparti specializzati�� posti lettoposti letto�� sostegno adeguato per le famiglie che assistono a domicilio sostegno adeguato per le famiglie che assistono a domicilio

i loro carii loro cari

problemi per:problemi per:�� ll’’assistenzaassistenza�� la riabilitazione la riabilitazione �� i i prespresììdidi�� ll’’eccessiva burocrazia eccessiva burocrazia

con con costi umani ed economici altissimicosti umani ed economici altissimi per le famiglieper le famigliecon con differenzedifferenze rilevanti tra le varie rilevanti tra le varie RegioniRegioni

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STORIE STORIE DIDI ““ DIRITTI NEGATIDIRITTI NEGATI””

Ciò Ciò èè pure conseguenza della pure conseguenza della normativa vigentenormativa vigente che che

nella materia che stiamo trattando nella materia che stiamo trattando evidenzia i suoi evidenzia i suoi limitilimiti, ,

risultando risultando sfuggente ed inidoneasfuggente ed inidonea

a disciplinare queste situazionia disciplinare queste situazioni

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AMMINISTRAZIONE AMMINISTRAZIONE DIDI SOSTEGNOSOSTEGNO

Trova applicazione Trova applicazione

la la leggelegge 9 gennaio 9 gennaio 20042004, n. , n. 66

�� istituto per molti versi ancora sconosciuto, istituto per molti versi ancora sconosciuto, nonostante siano decorsi diversi anni nonostante siano decorsi diversi anni dalldall’’entrata in vigore della leggeentrata in vigore della legge

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AMMINISTRAZIONE AMMINISTRAZIONE DIDI SOSTEGNOSOSTEGNO

�� I familiari non sanno di dovervi ricorrere I familiari non sanno di dovervi ricorrere nnéé tanto meno come procedere tanto meno come procedere

�� non sono aiutati nnon sono aiutati néé guidatiguidati

�� difficilmente comprendono la finalitdifficilmente comprendono la finalitààdelldell’’istituto, volta alla tutela istituto, volta alla tutela delldell’’amministrato, e lo percepiscono come amministrato, e lo percepiscono come fonte di un ulteriore carico burocratico, fonte di un ulteriore carico burocratico, che sottrae tempo allche sottrae tempo all’’assistenza dei propri assistenza dei propri caricari

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AMMINISTRAZIONE AMMINISTRAZIONE DIDI SOSTEGNOSOSTEGNO

LL’’applicazione della legge si rivela applicazione della legge si rivela problematica:problematica:

�� la nomina dellla nomina dell’’amministratore di sostegno amministratore di sostegno da parte del da parte del Giudice TutelareGiudice Tutelare, prevista per , prevista per legge entro legge entro 60 giorni dalla richiesta60 giorni dalla richiesta, , avviene spesso, a parte alcune eccezioni, avviene spesso, a parte alcune eccezioni, molti mesi dopo, anche se domandata con molti mesi dopo, anche se domandata con urgenza.urgenza.

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AMMINISTRAZIONE AMMINISTRAZIONE DIDI SOSTEGNOSOSTEGNO

�� In attesa della nomina, i medici non sanno con In attesa della nomina, i medici non sanno con chi relazionarsi.chi relazionarsi.

�� La mancata conoscenza dellLa mancata conoscenza dell’’istituto, della istituto, della procedura e delle sue finalitprocedura e delle sue finalitàà complica la complica la relazione relazione tratra familiari familiari ee medicimedici

�� Ogni caso Ogni caso èè diversodiverso, in quanto i compiti , in quanto i compiti delldell’’amministratore di sostegno, che risultano amministratore di sostegno, che risultano indicati nel provvedimento del Giudice tutelare indicati nel provvedimento del Giudice tutelare competente per la nomina, possono variare. competente per la nomina, possono variare.

�� LL’’amministratore di sostegno amministratore di sostegno decide le curedecide le cure per il per il beneficiario, beneficiario, se se èè specificato nel decreto di specificato nel decreto di nominanomina

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PROPOSTEPROPOSTE

si propone di:si propone di:

�� aprire aprire tavoli di confrontotavoli di confronto su tutto il su tutto il territorio nazionale, con la partecipazione territorio nazionale, con la partecipazione di magistrati, familiari, medici e operatori di magistrati, familiari, medici e operatori sanitari, comuni e servizi sociali, ASL, sanitari, comuni e servizi sociali, ASL, avvocati.avvocati.

�� di promuovere la realizzazione di di promuovere la realizzazione di sportelli sportelli di aiuto e sostegnodi aiuto e sostegno per le famiglie, per per le famiglie, per informazioni e assistenza nella procedurainformazioni e assistenza nella procedura

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Accordo Conferenza StatoAccordo Conferenza Stato--RegioniRegioni

Recentemente molto Recentemente molto èè stato fatto con il coinvolgimento e il stato fatto con il coinvolgimento e il fondamentale apporto di medici, esperti qualificati, di fondamentale apporto di medici, esperti qualificati, di persone uscite dal coma e di familiari, che pipersone uscite dal coma e di familiari, che piùù di ogni altro di ogni altro conoscono i problemi e le esigenze.conoscono i problemi e le esigenze.

�� LIBRO BIANCO con il MINISTERO DELLA SALUTELIBRO BIANCO con il MINISTERO DELLA SALUTE�� ACCORDO della CONFERENZA STATOACCORDO della CONFERENZA STATO--REGIONIREGIONI

del 5 maggio 2011 sul documento del 5 maggio 2011 sul documento ««Linee di indirizzo Linee di indirizzo per l'assistenza alle persone in stato vegetativo e stato per l'assistenza alle persone in stato vegetativo e stato di minima coscienzadi minima coscienza»»..

�� Le intese raggiunte, come spesso accade, potrebbero Le intese raggiunte, come spesso accade, potrebbero essere seguite solo dalle Regioni piessere seguite solo dalle Regioni piùù virtuose, con virtuose, con conseguenti persistenti disparitconseguenti persistenti disparitàà territoriali.territoriali.

�� Si rivela Si rivela necessarionecessario un un intervento del legislatore.intervento del legislatore.

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DISEGNO DISEGNO DIDI LEGGE DATLEGGE DAT

““Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamentoinformato e di dichiarazioni anticipate di trattamento””

�� contiene disposizioni che riguardano le persone in contiene disposizioni che riguardano le persone in stato vegetativostato vegetativo, e questo evidenzia che , e questo evidenzia che

ll’’esigenza di norme di legge a disciplina della esigenza di norme di legge a disciplina della materia sussiste.materia sussiste.

�� Se Se il progetto di legge sulle il progetto di legge sulle D.A.T.D.A.T., ora tornato al , ora tornato al Senato a seguito delle modifiche apportate dalla Senato a seguito delle modifiche apportate dalla Camera, fosse Camera, fosse approvatoapprovato, vi sarebbe una , vi sarebbe una prima prima importante importante rispostarisposta da parte del legislatore da parte del legislatore

2020

DISEGNO DISEGNO DIDI LEGGE DATLEGGE DAT�� prevede nellprevede nell’’art. 5 del testo approvato dalla Camera il art. 5 del testo approvato dalla Camera il 12 luglio 2011 che 12 luglio 2011 che ““al fine di garantire e assicurare al fine di garantire e assicurare ll’’equitequitàà nellnell’’accesso allaccesso all’’assistenza e la qualitassistenza e la qualitàà delle delle cure, cure, ll’’assistenza ai soggetti in stato vegetativo assistenza ai soggetti in stato vegetativo rappresenta livello essenziale di assistenzarappresenta livello essenziale di assistenza””. Prevede . Prevede inoltre che linoltre che l’’assistenza sanitaria alle persone in stato assistenza sanitaria alle persone in stato vegetativo o con altre forme neurologiche correlate vegetativo o con altre forme neurologiche correlate sia sia ““assicurata attraverso assicurata attraverso prestazioni ospedaliere, prestazioni ospedaliere, residenziali e domiciliariresidenziali e domiciliari”” e che le che l’’assistenza domiciliare assistenza domiciliare sia sia ““garantita dalla azienda sanitaria locale garantita dalla azienda sanitaria locale competente della regione nel cui territorio si trova il competente della regione nel cui territorio si trova il soggetto in stato vegetativosoggetto in stato vegetativo””..

�� contiene un contiene un esplicito riferimentoesplicito riferimento al gial giàà citato citato AccordoAccordodella della Conferenza StatoConferenza Stato--RegioniRegioni sul documento sul documento ««Linee Linee di indirizzo per l'assistenza alle persone in stato di indirizzo per l'assistenza alle persone in stato vegetativo e stato di minima coscienzavegetativo e stato di minima coscienza»» del 5 maggio del 5 maggio 2011, che richiama per quel che riguarda le modalit2011, che richiama per quel che riguarda le modalitààdi assistenza ivi previste.di assistenza ivi previste.

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PROPOSTEPROPOSTEsi rivela essenziale:si rivela essenziale:

�� seguire lseguire l’’iter del disegno di leggeiter del disegno di legge sulle dichiarazioni sulle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT)anticipate di trattamento (DAT)

�� monitoraremonitorare il il recepimentorecepimento delle delle Linee GuidaLinee Guida da parte da parte delle delle Regioni Regioni

�� considerare parallelamente lconsiderare parallelamente l’’opportunitopportunitàà di di promuovere un promuovere un progetto di leggeprogetto di legge, anche di iniziativa , anche di iniziativa popolare, popolare, avente ad oggetto lo stato vegetativo e di avente ad oggetto lo stato vegetativo e di minima coscienzaminima coscienza, che riconosca diritti e preveda in , che riconosca diritti e preveda in tutto il territorio nazionale strutture adeguate e tutto il territorio nazionale strutture adeguate e assistenza e riabilitazione domiciliare, ripercorrendo in assistenza e riabilitazione domiciliare, ripercorrendo in questo ambito, con le dovute differenze, lquesto ambito, con le dovute differenze, l’’iter iter perseguito con la perseguito con la legge n. 38/2010 in materia di cure legge n. 38/2010 in materia di cure palliative e terapia del dolorepalliative e terapia del dolore, all, all’’epoca approvata con epoca approvata con consenso trasversale e unanime.consenso trasversale e unanime.

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Legge n. 38/2010Legge n. 38/2010

““punti di forzapunti di forza””::

�� LL’’accesso alle cure palliative e alla terapia del accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore dolore èè riconosciuto come riconosciuto come diritto del cittadinodiritto del cittadino

�� Le cure palliative e la terapia del dolore Le cure palliative e la terapia del dolore rappresentano rappresentano Livelli essenziali di assistenza Livelli essenziali di assistenza (Lea)(Lea)

�� Le cure palliative e la terapia del dolore diventano Le cure palliative e la terapia del dolore diventano obiettivi prioritari del piano sanitario nazionaleobiettivi prioritari del piano sanitario nazionale

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Legge n. 38/2010Legge n. 38/2010

La legge prevede che le strutture sanitarie che La legge prevede che le strutture sanitarie che erogano cure palliative e terapia del dolore erogano cure palliative e terapia del dolore debbano assicurare un debbano assicurare un programma di cura programma di cura individuale per il malato e per la sua famigliaindividuale per il malato e per la sua famiglia, nel , nel rispetto di alcuni principi fondamentali: rispetto di alcuni principi fondamentali:

�� a) tutela della a) tutela della dignita'dignita' e delle dell‘‘autonomia del autonomia del malato, senza alcuna discriminazione; malato, senza alcuna discriminazione;

�� b) tutela e promozione della b) tutela e promozione della qualita'qualita' della vita della vita fino al suo termine; fino al suo termine;

�� c) adeguato sostegno sanitario e socioc) adeguato sostegno sanitario e socio--assistenziale della persona malata e della assistenziale della persona malata e della famiglia. famiglia.

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Legge n. 38/2010Legge n. 38/2010

prevede inoltre:prevede inoltre:

�� figure professionalifigure professionali con con competenzecompetenze ed ed esperienzaesperienza specifichespecifiche; ;

�� criteri da individuare per lcriteri da individuare per l’’istituzione di istituzione di master e di master e di percorsi formativi percorsi formativi ““ad hocad hoc””;;

�� campagnecampagne istituzionali di istituzionali di comunicazionecomunicazione..

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““ CARTA CARTA DIDI SAN PELLEGRINOSAN PELLEGRINO ””

rappresenta una rappresenta una ””Carta dei DirittiCarta dei Diritti”” per le persone in stato vegetativo, per le persone in stato vegetativo, di minima coscienza e in condizioni di grave disabilitdi minima coscienza e in condizioni di grave disabilitàà acquisiteacquisite

precisa che:precisa che:1) 1) Nessuna discriminazione deve essere attuata in base alle Nessuna discriminazione deve essere attuata in base alle condizioni di etcondizioni di etàà, salute fisica e/o mentale, salute fisica e/o mentale..4) 4) La tutela del paziente deve prevalere su ogni altro interesse.La tutela del paziente deve prevalere su ogni altro interesse.5) 5) LL’’alimentazione e lalimentazione e l’’idratazione sono atti dovutiidratazione sono atti dovuti6) 6) Il paziente ha diritto alle migliori cure mediche e riabilitativIl paziente ha diritto alle migliori cure mediche e riabilitative.e.mette giustamente in luce il ruolo della famigliamette giustamente in luce il ruolo della famiglia8) 8) La famiglia ha diritto ad una sistematica informazione corretta,La famiglia ha diritto ad una sistematica informazione corretta,comprensibile e completa e deve avere libera scelta del posto dicomprensibile e completa e deve avere libera scelta del posto dicura.cura.9) 9) La famiglia ha il diritto di essere tutelata ed assistita nel La famiglia ha il diritto di essere tutelata ed assistita nel percorso di cura e di disabilitpercorso di cura e di disabilitàà..ed evidenzia led evidenzia l’’importanza della ricerca:importanza della ricerca:7) 7) La ricerca clinica e scientifica sugli stati vegetativi e di minLa ricerca clinica e scientifica sugli stati vegetativi e di minima ima coscienza deve essere promossa e sostenuta.coscienza deve essere promossa e sostenuta.

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PROGETTO PROGETTO DIDI LEGGELEGGE

�� riconoscimento dello riconoscimento dello SV, SMC, SV, SMC, e condizioni die condizioni di GCAGCA, come , come gravissime disabilitgravissime disabilitàà;;

�� diritto alldiritto all’’assistenzaassistenza, alla , alla riabilitazioneriabilitazione, ai necessari , ai necessari prespresììdidi;;�� riconoscimento per legge dei riconoscimento per legge dei LEALEA;;�� previsione di previsione di strutturestrutture e e repartireparti specializzati con numero specializzati con numero

adeguato di adeguato di posti lettoposti letto;;�� formazione specificaformazione specifica di medici, operatori sanitari e altre di medici, operatori sanitari e altre

professionalitprofessionalitàà coinvolte;coinvolte;�� previsione di previsione di adeguati sostegni sanitari e socioadeguati sostegni sanitari e socio--assistenzialiassistenziali

per i disabili e le famiglie nellper i disabili e le famiglie nell’’assistenza domiciliare;assistenza domiciliare;�� riconoscimento del riconoscimento del ruolo del ruolo del ““caregivercaregiver””;;�� promozione della promozione della ricercaricerca;;�� promozione di promozione di campagne informativecampagne informative per la conoscenza di per la conoscenza di

queste disabilitqueste disabilitàà..

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PROGETTO PROGETTO DIDI LEGGELEGGE

�� Ruolo dei familiariRuolo dei familiari: : Tutelare il disabile significa anche tutelare Tutelare il disabile significa anche tutelare chi si occupa di lui, consentendogli di chi si occupa di lui, consentendogli di poterlo fare (molti hanno dovuto lasciare il poterlo fare (molti hanno dovuto lasciare il posto di lavoro). posto di lavoro).

�� Campagne informativeCampagne informative: : Va contrastata la mentalitVa contrastata la mentalitàà, dovuta a , dovuta a mancanza di conoscenza, che il disabile mancanza di conoscenza, che il disabile rappresenti un rappresenti un ““costo socialecosto sociale”” e un e un ““pesopeso””per la comunitper la comunitàà. .

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PROGETTO PROGETTO DIDI LEGGELEGGE

FINALITAFINALITA’’�� assicurare assicurare assistenza assistenza ee riabilitazione riabilitazione specialistichespecialistiche e quindi pie quindi piùù efficaci;efficaci;

�� razionalizzarerazionalizzare la la spesa sanitariaspesa sanitaria, evitando , evitando spese spese ““improprieimproprie””;;

�� evitare differenzeevitare differenze tra tra RegioniRegioni;;�� favorire una favorire una volontvolontàà consapevoleconsapevole anzichanzichééuna volontuna volontàà condizionata anche dal panico condizionata anche dal panico di dover essere di peso, al fine della di dover essere di peso, al fine della redazione di eventuali redazione di eventuali dichiarazioni dichiarazioni anticipate di trattamentoanticipate di trattamento (c.d.(c.d.““testamento testamento biologicobiologico””).).

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CONCLUSIONICONCLUSIONI�� Viviamo tempi difficili. Viviamo tempi difficili.

�� Tutele Tutele giuridiche ulteriorigiuridiche ulteriori e e

pipiùù specifiche specifiche possono evitarepossono evitare

il il rischio rischio che siano proprio i piche siano proprio i piùù fragili fragili

ad essere colpiti dalla crisi economica, ad essere colpiti dalla crisi economica, vedendosivedendosi ridurre cure ed assistenza ridurre cure ed assistenza necessarienecessarie, , dovutedovute e e doverosedoverose..

3030

GRAZIEGRAZIEper la Vostra attenzioneper la Vostra attenzione

..