GESTIONE RIFIUTI: REGISTRI, FORMULARI E SISTRI · Responsabilizzazione Cooperazione di tutti i...

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GESTIONE RIFIUTI: REGISTRI, FORMULARI E SISTRI MODULO C CORSO DI FORMAZIONE RESPONSABILI E ADDETTI SPP EX D.LGS. 195/03 LANCENIGO (TV), 9 DICEMBRE 2014

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GESTIONE RIFIUTI:

REGISTRI, FORMULARI E SISTRI

MODULO C

CORSO DI FORMAZIONE RESPONSABILI

E ADDETTI SPP EX D.LGS. 195/03

LANCENIGO (TV), 9 DICEMBRE 2014

Inquadramento normativo in materia di gestione dei rifiuti

La gestione dei rifiuti in Italia è regolamentata dalla parte IV (artt. 177-266) del D.Lgs. N. 152/2006 e s.m. e i. (recepimento del c.d. «Decreto Ronchi» del 1997)

Tale disciplina è ispirata ai principi di:

� Precauzione

� Prevenzione

� Proporzionalità

� Responsabilizzazione

� Cooperazione

di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo di beni da cui originano rifiuti.

2 divieti alla base della normativa in tema di rifiuti:

1. Divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul/nel suolo e/o nelle acque superficiali e sotterranee (art. 192);

2. Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi e/o categorie diverse di rifiuti pericolosi tra loro (art. 187).

La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:

� prevenzione;

� preparazione per il riutilizzo;

� riciclaggio;

� recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;

� smaltimento.

Soggetti obbligati vs adempimenti ambientali (rifiuti)

• Produttori di rifiuti• Trasportatori• Recuperatori/smaltitori• Rottamatori/Frantumatori/Demolitori• Consorzi• Intermediari

FIR Registro C/S

MUD

SISTRI

Albo Gestori Ambientali

Responsabilità della gestione dei rifiuti

produttore iniziale o altro detentore non iscritto a SISTRI

produttore iniziale o altro detentore iscritto a SISTRI

soggetti non iscritti a SISTRI che, ai sensi dell’ art. 212, c. 8, raccolgono e

trasportano i propri rifiuti nonpericolosi

(Art. 188) Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono direttamente al loro trattamento,oppure li consegnano ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua leoperazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti,in conformità agli articoli 177 e 179.

conserva la responsabilità per l’intera catena di trattamento

la responsabilità di ciascuno di tali soggetti èlimitata alla rispettiva sfera di competenza stabilitada SISTRI

è esclusa: a) in caso convenzione per il conferimento di rifiuti al servizio pubblico di raccolta;b) in caso di conferimento a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il produttore sia in possesso del formulario controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro 3 mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore

Sanzioni – Registri, FIR, MUD, SISTRI

• Fino al 31 dicembre 2014 le sanzioni di cui agli artt. 260-bis e 260-ter del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni, non si applicano.

• art. 258 commi 5-bis e 5-ter del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni

• art. 258 comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni

• art. 258 commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni

• art. 258 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni

REGISTRI C/S FIR

SISTRIMUD

Rifiuti - Definizione, criterio di identificazione ed esclusioni

RIFIUTO: «qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbial’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi» (art. 183)

classificazione secondo l'origine

rifiuti urbani

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghiadibiti ad uso di civile abitazione;b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usidiversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani perqualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade edaree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad usopubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsid'acqua;e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e areecimiteriali;f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altririfiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui allelettere b), c) ed e).

rifiuti speciali

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effettidell’art. 2135 c.c.;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché irifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quantodisposto dall'articolo 184-bis;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, ifanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque edalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

Rifiuti - Definizione, criterio di identificazione ed esclusioni

L'attribuzione delle caratteristiche di pericolo

«tossico»

«molto tossico»

«nocivo»,

«corrosivo»

«irritante»

«cancerogeno»

«tossico per la riproduzione»

«mutageno»

«ecotossico»

classificazione secondo le caratteristiche di pericolosità

rifiuti pericolosi

Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all’allegato I.L’elenco dei rifiuti di cui all’allegato D (Codici CER) include i rifiuti pericolosi etiene conto dell’origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, deivalori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante perquanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi.

rifiuti non pericolosi

Elenco dei rifiuti istituito dalla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000.

è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI, della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967 e successive modifiche e integrazioni, (classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose)

Rifiuti – Caratteristiche di pericolo (Allegato I)

H1 «Esplosivo»: sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene;

H2 «Comburente»: sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica;

H3-A «Facilmente infiammabile»: sostanze e preparati:

� liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21 °C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o - che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o

� solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, o

� che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose;

H3-B «Infiammabile»: sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 21 °C e inferiore o pari a 55 °C;

H4 «Irritante»: sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria;

H5 «Nocivo»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata;

H6 «Tossico»: sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte;

Rifiuti – Caratteristiche di pericolo (Allegato I)

H7 «Cancerogeno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne l’incidenza;

H8 «Corrosivo»: sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva;

H9 «Infettivo»: sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi;

H10 «Tossico per la riproduzione»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza;

H11 «Mutageno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne l’incidenza;

H12 Rifiuti che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico;

H13 «Sensibilizzanti» : sostanze o preparati che per inalazione o penetrazione cutanea, possono dar luogo a una reazione di ipersensibilizzazione per cui una successiva esposizione alla sostanza o al preparato produce effetti nefasti caratteristici;

H14 «Ecotossico»: rifiuti che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali.

H15 Rifiuti suscettibili, dopo l’eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un’altra sostanza, ad esempio a un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate.

Rifiuti – Operazioni di Recupero

Qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile,

sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione

o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

Operazione di recupero

R1 Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia

R2 Rigenerazione/recupero di solventi

R3 Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)

R4 Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici

R5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche

R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi

R7 Recupero dei prodotti che servono a ridurre l’inquinamento

R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori

R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli

R10 Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia

R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10

R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11

R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

Rifiuti – Operazioni di Smaltimento

Operazione di smaltimento

D1 Deposito sul o nel suolo (ad esempio discarica)

D2 Trattamento in ambiente terrestre (ad esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli)

D3 Iniezioni in profondità (ad esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali)

D4 Lagunaggio (ad esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc…)

D5 Messa in discarica specialmente allestita (ad esempio sistematizzazione in alveoli stagni, separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall’ambiente).

D6 Scarico dei rifiuti solidi nell’ambiente idrico eccetto l’immersione

D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino

D8 Trattamento biologico non specificato altrove, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati da D1 a D12

D9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove, che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati da D1 a D12 (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc…)

D10 Incenerimento a terra

D11 Incenerimento in mare (Questa operazione è vietata dalla normativa UE e dalle convenzioni internazionali)

D12 Deposito permanente (ad esempio sistemazione di contenitori in una miniera).

D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni da D1 a D12. [In mancanza di un altro codice D appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti allo smaltimento, inclusi: pretrattamento, cernita, frammentazione, compattazione, pellettizzazione, essiccazione, triturazione, condizionamento o separazione prima di una delle operazioni da D1 a D12]

D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13.

D15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

Qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l’operazione ha come conseguenza

secondaria il recupero di sostanze o di energia.

Rifiuti – Elenco dei rifiuti CER (Allegato D)

I diversi tipi di rifiuto inclusi nell'elenco sono definiti specificatamente mediante un codice a 6 cifre per ogni singolo rifiuto e i corrispondenti codici a 4 e a 2 cifre per i rispettivi capitoli.

� 20 capitoli (o classi) dell’elenco

� 107 fonti che generano il rifiuto (sottoclassi o sottocapitoli)

� 839 codici rifiuto Appartiene ad una delle famiglie dei capitoli da 01 a

12 o da 17 a 20?

Prendere in considerazione il codice �� �� 99 preceduto dalle cifre del capitoloche corrisponde all'attività identificata

È possibile attribuirgli un codice appropriato del

capitolo 16?

È possibile attribuirgli un codice appropriato?

Appartiene ad una delle famiglie dei capitoli 13, 14 e

15?

È possibile attribuirgli un codice (ad esclusione dei

codici �� �� 99?

Rifiuto da catalogare

CODICE

No

No

No

No

No

Rifiuti – Elenco dei rifiuti CER (Allegato D)

è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione. Le proprietà di

pericolo, definite da H1 ad H15, possedute dal rifiuto, devono essere determinate al fine di procedere alla sua gestione.

codice CER pericoloso «assoluto»

è non pericoloso senza ulteriore specificazione.

codice CER non pericoloso «assoluto»con codici CER speculari, uno

pericoloso ed uno non pericoloso

� La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando il competente codice CER, ai sensi della decisione 2000/532/CE.

� La classificazione in ogni caso avviene prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione.

per stabilire se il rifiuto è pericoloso/non pericoloso debbono essere determinate le proprietà di

pericolo che esso possiede.

REGISTRO DI CARICO SCARICO RIFIUTI

� Art. 190 D.Lgs. 152/2006 e s.m. e i.� DM n. 148/1998

Registri di carico scarico rifiuti: soggetti obbligati

1. enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi

2. enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi i rifiuti da lavorazioni industriali e da lavorazioni artigianali;

3. enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi dapotabilizzazione e altri trattamenti delle acque (attività di recupero esmaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altritrattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e daabbattimento di fumi)

4. detentori di rifiuti (enti e imprese) che raccolgono e trasportano rifiuti o cheeffettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e di trattamento,recupero e smaltimento, compresi i nuovi produttori

5. in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiutispeciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navaleo ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto (SISTRI)

6. intermediari e commercianti di rifiuti

Registri di carico scarico rifiuti: soggetti esclusi

� enti e imprese obbligati o che aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti SISTRI, dalla data di effettivo utilizzo operativo di detto sistema;

� attività di raccolta e trasporto di propri rifiuti speciali non pericolosi effettuate da enti e imprese produttori iniziali.

Registri C/S rifiuti: modelli e modalità

Il registro di carico e scarico e composto da fogli numerati evidimati Dalla Camera di Commercio e deve esserecompilato secondo le modalità indicate nell'allegato C -Descrizione tecnica al DM n. 148/98

I registri di carico e scarico tenuti mediante strumentiinformatici devono utilizzare carta a modulo continuo.

I produttori di rifiuti non pericolosi hanno la facoltà di adempiere all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico anche con i seguenti registri, scritture e documentazione contabili:a) registri IVA di acquisto e vendite;b) scritture ausiliarie di magazzino di cui all'art. 14 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 e s.m.;c) altri registri o documentazione contabile la cui tenuta sia prevista da disposizioni di legge.

a condizione che…

Registri C/S rifiuti: modelli e modalità

siano numerati e vidimati, siano integrati dal formulario, le annotazioni rispettino lecadenze stabilite, soddisfino le modalità indicate nell'allegato C del DM e contengano iseguenti elementi:

� data di produzione o di presa in carico e di scarico del rifiuto, il numero progressivo della registrazione e la data in cui il movimento viene effettuato;

� caratteristiche del rifiuto;� quantità dei rifiuti prodotti all'interno dell'unita locale o presi in carico;� eventuale ulteriore descrizione del rifiuto;� numero del formulario che accompagna il trasporto dei rifiuti presi in carico o avviati ad

operazioni di recupero o di smaltimento;� eventuale intermediario o commerciante di cui ci si avvale.

a condizione che…

Registri C/S rifiuti: modelli e modalità

Le imprese che:

� PRODUCONO � RECUPERANO� SMALTISCONO � TRASPORTANO RIFIUTI � EFFETTUANO ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE/

COMMERCIO CON DETENZIONE DI RIFIUTI

devono tenere il registro di cui all’Allegato A.

Registri C/S rifiuti: modello A

Attenzione! Alla voce "TIPO DI ATTIVITÀ": indicare lacategoria di attività e la descrizione generale del tipo ditrattamento effettuato sul rifiuto: separazione,trattamento chimico-fisico, trattamento biologico,inertizzazione, ecc...;Alla voce "CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO": i numeri e lelettere riportati in corrispondenza delle possibilicaratteristiche dei rifiuti devono essere utilizzati in sede diannotazione di un'operazione di C/S sul registro perindividuare le caratteristiche proprie del rifiuto cuil'annotazione si riferisce. (solo per le imprese che effettuano operazioni

di recupero o di smaltimento)

Registri C/S rifiuti: modello A

Scarico

Carico

del ..............n. ................

Formularion. ................del ..............Rif. operaz. di caricon. ....………

Caratteristiche del rifiuto:

a) CER ......................b) Descrizione ...........c) Stato fisico ............d) Classi di pericolosità ...................................

e) Rifiuto dest. a( ) smaltimento( ) recupero

Quantità:

Kg ................

Litri ................

Metri cubi ................

Luogo di produzione e attività di provenienza del rifiuto:..............................................-----------------------------------

Intermediario/Comm.Denominazione ....................Sede .....................................C.F.: .....................................Iscrizione Albo N. ...............

Annotazioni

Il luogo di produzione e l'attività di provenienza dei rifiuti (vano indicati solo dai soggetti che effettuano attività di manutenzione a reti diffuse sul territorio e tengono i registri presso Unità centralizzate o di coordinamento

Nelle operazioni di S è possibile fare riferimento alla Σ di più carichi

Il numero progressivo C/S fa riferimento all’anno solare di riferimento

Stato fisico del rifiuto: 1. Solido pulverulento; 2. Solido non pulverulento; 3. Fangoso palabile; 4. Liquido

Le classi di pericolosità vanno indicate solo nel caso di rifiuti pericolosi

Il codice di attività relativo alla destinazione del rifiuto va indicato solo per le registrazioni di S

Solitamente si tratta del p. stimato

Registri C/S rifiuti: modello A

Scarico

Carico

del ..............n. ................

Formularion. ................del ..............Rif. operaz. di caricon. ....………

Caratteristiche del rifiuto:

a) CER ......................b) Descrizione ...........c) Stato fisico ............d) Classi di pericolosità ...................................

e) Rifiuto dest. a( ) smaltimento( ) recupero

Quantità:

Kg ................

Litri ................

Metri cubi ................

Luogo di produzione e attività di provenienza del rifiuto:..............................................-----------------------------------

Intermediario/Comm.Denominazione ....................Sede .....................................C.F.: .....................................Iscrizione Albo N. ...............

Annotazioni

Nel campo annotazioni possono essere riportate tutte le informazioni utili per risalire adeterminate problematiche riscontrate nelle operazioni relative ai C/S� peso verificato a destino,� parziale accettazione carico,� smarrimento copie formulario,� ecc…

Registri C/S rifiuti: vidimazione

I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di Commercio territorialmentecompetenti.

� Sono numerati, vidimati egestiti con le procedure e lemodalità fissate dallanormativa sui registri IVA.

� Gli obblighi connessi allatenuta dei registri di caricoe scarico si intendonocorrettamente adempiutianche qualora sia utilizzatacarta formato A4,regolarmente numerata.

La vidimazione è soggetta al pagamento di un diritto di segreteria pari a 25,00 €/registro

Registri C/S rifiuti: vidimazione

I registri di carico e scarico vidimati dall'Agenzia delle Entrate (Rif. 2008)

Secondo l'orientamento assunto dalla Provincia di Treviso ed alla nota del 12/02/08 diramata dalla Regione del Veneto, si informa che i registri attualmente in uso alle aziende, vidimati dall'Agenzia delle Entrate possono essere utilizzati fino al loro esaurimento.

Tempi di annotazione

per enti e imprese produttori iniziali 10

dalla produzione e dallo scarico

Registri C/S rifiuti: luogo di conservazione

� i registri di carico e scarico sono tenuti presso ogni impianto di produzione

� o, nel caso in cui ciò risulti eccessivamente oneroso, nel sito di produzione,

Modalità di conservazione

Tempi di conservazione

Devono essere integrati con i formulari di identificazione, relativi al trasportodei rifiuti, o con la copia della scheda del sistema di controllo della tracciabilitàdei rifiuti (SISTRI) trasmessa dall’impianto di destinazione dei rifiuti stessi

Sono conservati per 5 anni dalla data dell’ultima registrazione.

Le informazioni contenute nel registro di carico e scarico sono rese disponibili inqualunque momento all'autorità di controllo qualora ne faccia richiesta.

Registro C/S- Sanzioni

Tipologia Sanzione amm. pecuniaria Sanzione penale

omissione tenuta registro o in modo incompleto 2.600 € ÷ 15.500 €

I produttori di rifiuti pericolosi non inquadrati in un’organizzazionedi ente o di impresa che non adempiano all’obbligo della tenutadel registro di carico e scarico con le modalità di cui all’ art. 1,comma 1, della L.25 gennaio 2006, n. 29, e all’ art. 6, comma 1 delDM 17 dicembre 2009

15.500 € ÷ 93.000 €ULA < 15 1.040 € ÷ 6.200 €

Se le indicazioni sono formalmente incomplete o inesatte ma idati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico escarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati enelle altre scritture contabili tenute per legge consentono diricostruire le informazioni dovute

260 € ÷ 1.550 €

X

X

X

508 01 21*

6

1

19 10 2014

2014

2014

11

10

28

23

5

20141023ABC866634/14

08 01 21*

08 03 08

Residui di vernici o di sverniciatori

Residui di vernici o di sverniciatori

Rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro

liquido

X D15

solido

solidoH4 e H 5

____

H4 e H 5

100

50

1.000

Peso verificato a destino: 57 kg

Dove si trova l’errore?

X

X

X

508 01 21*

6

1

19 10 2014

2014

201411

10

28

23

5

20141023ABC866634/14

08 01 21*

08 03 08

Residui di vernici o di sverniciatori

Residui di vernici o di sverniciatori

Rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro

liquido

X D15

solido

solido

H4 e H 5____

H4 e H 5

100

50

1.000

Dove si trova l’errore?

Registri di carico scarico rifiuti

Altri errori frequenti nella compilazione del Registro C/S

� compilazione a matita

� utilizzo di registro non vidimato

� cambio di unità locale ed utilizzo di un registro già vidimato

� errata compilazione di uno o più campi

� ….� …

FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTI

� Art. 193 D.Lgs. 152/2006 e s.m. e i.� DM n. 145/1998

Formulario di identificazione rifiuti (FIR)

� Il formulario deve essere emesso, da apposito bollettario a ricalco conformesostanzialmente al modello riportato negli allegati A e B, dal produttore, o daldetentore dei rifiuti o dal soggetto che effettua il trasporto.

� Qualora siano utilizzati strumenti informatici i formulari devono esserestampati su carta a modulo continuo a ricalco.

� Il formulario è stampato su carta idonea a garantire che le indicazioni figurantisu una delle facciate non pregiudichino la leggibilità delle indicazioni appostesull'altra facciata e deve essere compilato secondo le modalità indicatenell'allegato C.

� Durante il trasporto devono essere rispettate le norme vigenti che disciplinanol'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi nonché le norme tecniche chedisciplinano le attività di trasporto dei rifiuti.

È il documento che «accompagna» il rifiuto nel tragitto produttore – destinatario finale

FIR: soggetti non iscritti a SISTRI

Per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti e nonsono obbligati o non aderiscono volontariamente al SISTRI i rifiutidevono essere accompagnati da un formulario di identificazione dalquale devono risultare (almeno):

� nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del detentore;

� origine, tipologia e quantità del rifiuto;

� impianto di destinazione;

� data e percorso dell'istradamento;

� nome ed indirizzo del destinatario.

In ordine alla definizione del modello e dei contenuti del FIR, si applica il DM n. 145/98.

FIR: numerazione

I formulari di identificazione devono essere numerati progressivamente anchecon l'adozione di prefissi alfabetici di serie e sono predisposti dalle tipografieautorizzate dal Ministero delle finanze.

La fattura di acquisto dei formulari, dalla quale devono risultare gli estremi serialie numerici degli stessi, deve essere registrata sul registro IVA-acquisti primadell'utilizzo del formulario.

Gli estremi dell'autorizzazione alle tipografie devono essere indicati su ciascuno deipredetti stampati, unitamente ai dati identificativi della tipografia.

FIR: relazione con il registro carico scarico

I formulari di identificazione costituiscono parte integrante deiregistri di carico e scarico dei rifiuti prodotti o gestiti.

A tal fine gli estremi identificativi del formulario dovranno essereriportati sul registro di carico e scarico in corrispondenzaall'annotazione relativa ai rifiuti oggetto del trasporto, ed il numeroprogressivo del registro di carico e scarico relativo alla predettaannotazione deve essere riportato sul formulario che accompagna iltrasporto dei rifiuti stessi.

FIR: vidimazione e conservazione

I formulari di identificazione devono essere numerati e vidimati

� dagli uffici dell'Agenzia delle entrate

� o dalle Camere di Commercio,

� o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti e devono essere annotati sul registro Iva acquisti.

Tempi di conservazioneLe copie del formulario devono essere conservate per 5 anni.

Le informazioni contenute nel registro di carico e scarico sono rese disponibili inqualunque momento all'autorità di controllo qualora ne faccia richiesta.

La vidimazione dei predetti formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta adalcun diritto o imposizione tributaria.

FIR: struttura e compilazione

Il formulario di identificazione deve essere redatto in 4 esemplari,compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti econtrofirmate dal trasportatore che in tal modo dà atto di averricevuto i rifiuti.

• 1 copia del formulario deve rimanere presso il produttore e

• le altre 3, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sonoacquisite 1 dal destinatario e 2 dal trasportatore, che provvede atrasmetterne 1 al predetto produttore dei rifiuti.

Formulario rifiuti (FIR): soggetti obbligati

�enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti e non sono obbligati o non aderiscono volontariamente al SISTRI

�non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico, né ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di

�30 kg o di 30 litri, né al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri di raccolta di cui all’ articolo 183, comma 1, lett. mm).

�Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non più di 4 volte l’anno non eccedenti i 30 kg o 30 litri al giorno e, comunque, i 100 kg o 100 litri l’anno.

In alto a destra sono indicati: i prefissi alfabetici di serie, il numero progressivo, la data di emissione di ogni singolo formulario. [1] dati identificativi del produttore o detentore che effettua laspedizione dei rifiuti (più l’eventuale n. iscrizione all’Albo delleimprese che effettuano attività di gestione rifiuti).[2] dati relativi all'impresa che effettua le operazioni direcupero o smaltimento (più l’eventuale n. iscrizione all’Albodelle imprese che effettuano attività di gestione rifiuti).[3] dati relativi alla impresa che effettua il trasporto dei rifiuti eil n. iscrizione all’Albo delle imprese che effettuano attività digestione rifiuti.Qualora si tratti di trasporto di rifiuti non pericolosi effettuatodirettamente dal produttore dei rifiuti stessi i predetti datidovranno essere sostituiti da apposita dichiarazione.[4] caratteristiche del rifiuto: (1. Solido pulverulento; 2.Solido non pulverulento; 3. Fangoso palabile; 4. Liquido) [5] indicazione se il rifiuto è destinato ad operazioni R o D; nel caso in cui il rifiuto sia destinato allo smaltimento in discarica, le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, necessarie per lo smaltimento in discarica.[6] la quantità di rifiuti trasportati espressa in kg. o in litri (in

partenza o da verificare a destino)[7] percorso dei rifiuti trasportati (se diverso dal più breve).[8] l'indicazione se il rifiuto è o non è soggetto alle norme sul

trasporto ADR/RID[9] firma per l'assunzione della responsabilità delle

informazioni riportate nel FIR.[10] cognome e nome del conducente, l'identificativo del

mezzo di trasporto, la data e l'ora di partenza[11] accettazione o meno del carico di rifiuti, la quantità di

rifiuti ricevuta, la data, l'ora e la firma.

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Verifica a destino del rifiutoGli automezzi che trasportano rifiuti, arrivati all’impianto finale, vengono sottoposti aprocedure di accettazione prima della collocazione dei rifiuti nell’area di scarico.Durante questa fase si provvede a:�controllo visivo del rifiuto per verificarne la conformità fisica, �pesatura �controllo dei documenti di accompagnamento.

Cosa può accadere durante l’ispezione del carico (c osiddetta “omologa”)?Quando vengono osservate irregolarità o difformità da quanto dichiarato dal produttore,

l’impianto finale può/deve decidere di non accettare il carico (parzialmente o per intero), l'automezzo ritorna indietro dal produttore iniziale del rifiuto.

Il destinatario finale compila la sezione del formu lario nella quale sono previste e possibili, tre condizioni:

�accettato per intero�accettato per seguente quantità (Kg o litri):_________� respinto per le seguenti motivazioni:__________

Il rifiuto, oggetto del conferimento, deve ovviamente risultare conforme, fisicamente e chimicamente, alle analisi effettuate e ad eventuali schede descrittive che il mittente abbia fornito.

Verifica a destino del rifiutoCosa deve fare il gestore dell’impianto finale in c aso di respingimento del rifiuto?� La copia del formulario, relativa al rifiuto respinto, deve essere trattenuta costituendo la prova dell'avvenuto

diniego.� Salvo il caso in cui il carico sia respinto per intero, il gestore dell’impianto deve precisare la quantità di rifiuti

ricevuta, corredata da data, ora e firma.� Qualora il carico o parte di esso sia respinto, il gestore dell’impianto deve specificare con esattezza nel formulario

il motivo del parziale o totale rifiuto.

Le annotazioni a carico del trasportatore dei rifiut iAi sensi della circolare Ambiente/Industria del 4.8.1998: "nel caso in cui il trasportatore sia costretto a cambiaredestinatario, ad esempio perché quello previsto è impossibilitato a ricevere il rifiuto, il nuovo percorso e il nuovodestinatario, nonché i motivi della variazione, devono essere riportati nell'apposito spazio del formulario riservato alleannotazioni". Inoltre il trasportatore deve registrare almeno entro 10 giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto,il movimento effettuato.

Cosa deve fare il produttore iniziale del rifiuto?� preoccuparsi di prendere possesso dal trasportatore della copia del formulario di propria spettanza con

l'indicazione "respinto".� conservare la prima copia del formulario insieme all'ultima.� provvedere a registrare il carico di rifiuti non accettato, sul registro di carico/scarico, come nuova operazione di

carico, indicando nelle annotazioni che trattasi dei rifiuti respinti dall’impianto di destinazione.

L’impianto finale è obbligato ad informare il produ ttore?In alcuni casi la Provincia rilascia un’autorizzazione all’impianto finale prescrivendo l’obbligo di dare comunicazione scritta, anche entro 24 ore, alle autorità competenti nel caso venga respinto un carico di rifiuti.

FIR- Sanzioni

Tipologia Sanzione amm. pecuniaria Sanzione penale

trasporto di rifiuti non pericolosi senza il formulario o indicano nel formulario stesso datiincompleti o inesatti sono puniti

1.600 € ÷ 9.300 € Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi,nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura,sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di uncertificato falso durante il trasporto

se le Indicazioni sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri

260 € ÷ 1.550 €

SISTEMA DI TRACCIABILITA’DEI RIFIUTI

� D.Lgs. n. 152/2006

SISTRI – Soggetti obbligati� enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole ed agroindustriali con

più di 10 dipendenti, esclusi, indipendentemente dal numero dei dipendenti, gli enti e le imprese dicui all'art. 2135 del codice civile che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati diraccolta;

� enti e imprese con più di dieci dipendenti, produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi derivanti dalleattività di demolizione/costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, da lavorazioniindustriali, artigianali, commerciali, da attività di servizio e da attività sanitarie;

� enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano attività di stoccaggio;

� enti e imprese che effettuano la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento dei rifiuti urbaninella regione Campania;

� enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività di pesca professionale eacquacoltura (D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4) con più di dieci dipendenti, ad esclusione,indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli enti e delle imprese iscritti alla sezione speciale«imprese agricole» del Registro delle imprese che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuitiorganizzati di raccolta

SISTRI – Determinazione dei soggetti obbligatiCon uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,possono essere specificate le categorie di soggetti obbligati ad iscriversi a SITRI e sonoindividuate, nell'ambito degli enti o imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti,ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario estendere il sistema di tracciabilità deirifiuti.

2009

Rifiuti pericolosi e non pericolosi

No limite dipendenti

2013

Rifiuti pericolosiNo limite dipendenti

2014

Rifiuti pericolosi> 10 dipendenti(Istituti scolastici: considerare tutto il personale docente)

SISTRI – Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti

I soggetti che aderiscono al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti non sono tenutiad adempiere agli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico, nonché deiformulari di identificazione dei rifiuti.

� Registro cronologico del SISTRI

� Copia cartacea della scheda di movimentazione del SISTRI

Quale documento sostituisce quindi Registro C/S e FIR?

Registro Cronologico (*)Il Registro Cronologico sostituisce il Registro di Carico e Scarico previsto dall’art. 190 del D.Lgs. 152/2006 (con le stesse modalità di tenuta).

PRODUTTORI: 1 registro per ogni unita locale iscritta al SISTRI o per ogni unità operativa iscritta;

TRASPORTATORI: 1 registro per la sede legale dell’impresa e, limitatamente alle imprese di trasporto di cui all’art. 212 comma 5 del D.Lgs. 152/06, uno per ogni unita locale iscritta;

GESTORI: 1 registro per ogni unità locale o operazione di recupero/smaltimento.

ALTRE CATEGORIE: 1 registro per ogni attività iscritta nell’unità locale.

Gli utenti hanno l’obbligo di salvare una copia dei file del registro cronolog ico sul computer, al fine di renderlo disponibile all’ autorità competente in sede di controllo.

(*) Mediante l’utilizzo della applicazione «Gestione Azienda» è possibile modificare la descrizione del Registro Cronologicoassegnando identificativi personalizzati. Tale funzionalità consente infatti di rinominare i registri cronologici al fine di renderliimmediatamente individuabili nella consultazione/compilazione delle registrazioni cronologiche di ogni singolo registro in basealle esigenze operative.

Area MovimentazioneL’Area Movimentazione sostituisce il formulario di identificazione rifiutiprevisto dall’art. 190 del D.Lgs. 152/2006. Compilazione e firmaelettronica di quest’area, da parte di Produttore, Trasportatore, Gestoreconsentono di annotare:

1. il movimento di scarico sul registro del produttore/detentore del rifiuto,

2. i movimenti di carico e scarico sui registri cronologici di intermediari, consorzi e trasportatori

3. i movimenti di carico sul registro cronologico del gestore dell’impianto di recupero o smaltimento;

e produrre la stampa della Scheda Area Movimentazione compilata dalproduttore/detentore e dal trasportatore che accompagnerà il rifiuto infase di trasporto sostituendo il FIR

SISTRI – Conservazione della documentazione� Il registro cronologico e le schede di movimentazione del SISTRI sono resi disponibili

all’autorità di controllo in qualsiasi momento ne faccia richiesta.

� Il registro cronologico e le schede di movimentazione del SISTRI sono conservate informato elettronico da parte del soggetto obbligato per almeno 3 anni dalla rispettivadata di registrazione o di movimentazione dei rifiuti (salvo eccezioni).

� Il registro cronologico e le schede di movimentazione del SISTRI relativi alle operazioni dismaltimento dei rifiuti in discarica sono conservate in formato elettronico a tempoindeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che harilasciato l'autorizzazione.

� Per gli impianti di discarica, il registro cronologico deve essere conservato fino al terminedella fase di gestione post operativa della discarica.

SISTRI - Sanzioni

Tipologia Sanzione amministrativa pecuniaria

Omissione di iscrizione al SISTRI entro i termini previsti 2.600 ÷ 15.500 €

Per rifiuti pericolosi 15.500 ÷ 93.000 €Omissione pagamento contributo iscrizione SISTRI

Omissione compilazione registro cronologico e/o Area movimentazione SISTRI secondo i tempi, le procedure

e le modalità stabilite, fornisce informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno

qualunque dei dispositivi tecnologici accessori

2.600 ÷ 15.500 €Per rif. pericolosi 15.500 ÷ 93.000 €

Nel caso in cui ULA < 15 1.040 ÷ 6.500 €

Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti

260 ÷ 1.550 €Per rif. pericolosi 15.500 ÷ 93.000 €

+ sanzione amm. accessoria della sospensione 1 mese ÷ 1 anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l’infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di

amministratore. Nel caso in cui ULA < 15 2.070 ÷ 12.400 € per rif. pericolosi

soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del SISTRI

2.600 ÷ 15.500 €Per rif. pericolosi 15.500 ÷ 93.000 €

SISTRI - Sanzioni

Tipologia

Sanzione

amministrativa

pecuniaria

Sanzione penale

predisposizione o utilizzo (in fase di trasporto) di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell’ambito del sistema SISTRI con false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche

dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

pena di cui all’articolo 483 c.p.

omissione accompagno con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE durante il

trasporto dei rifiuti e, ove necessario, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei

rifiuti

1.600 ÷ 9.300 €Se non pregiudicano la

tracciabilità dei rifiuti 260 ÷1.550 €

pena di cui all’articolo 483 c.p. in caso di trasporto di rifiuti

pericolosi

accompagnamento di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione

fraudolentemente alterata

combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di

rifiuti pericolosi.

SISTRI – Formulario trasporto

ALTRE NORME AMBIENTALI CONNESSE A REGISTRO C/S E FIR� MUD

Cenni al Catasto Rifiuti MUD-SISTRI (L. 70/94 + DPCM)

Il Catasto assicura un quadro conoscitivo completo e costantemente aggiornato dei dati acquisititramite il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e delle informazioni presentate nel ModelloUnico di Dichiarazione, anche ai fini della pianificazione delle attività di gestione dei rifiuti.

Banca dati utilizzata per:

� statistiche� controlli� sanzioni

MUD - Sanzioni

Tipologia Sanzione amm. pecuniaria Sanzione penale

Comunicazione incompleta o inesatta 2.600 € ÷ 15.500 €se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine di legge stabilito: 26 € ÷ 160 €

Il sindaco del Comune che effettui la comunicazione in modo incompleto o inesatto