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LA DIAGNOSI ENERTEGICA NEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI Proposte, indirizzi e criticità nella redazione delle Diagnosi Energetiche per la valutazione degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (a cura del Gruppo di Lavoro n.3) 1. INQUADRAMENTO NORMATIVO 1.1 Premessa Gran parte degli edifici del nostro paese è stata realizzata prima dell’entrata in vigore di provvedimenti legislativi sull’efficienza energetica, quindi un patrimonio immobiliare fortemente energivoro nella erogazione dei servizi energetici. Tenendo conto anche della generale obsolescenza degli immobili datati, che richiedono interventi di riqualificazione integrale, ne deriva un enorme potenziale, in termini occupazionali, di risparmio energetico, di riduzione dei costi di gestione e di benefici ambientali. Fig.1 - Dati patrimonio edilizio registrato al Catasto (dati Agenzia del Territorio 2011) 1.2 Orientamento Normativo Europeo e Nazionale sull’efficienza energetica degli edifici Quadro Europeo Direttiva 91/2002/CE- sull’efficienza energetica nell’edilizia 15% 68% 17% di cui: 56% residenziale, 36% pertinenze, 8% non residenziale VETUSTA' DEL PATRIMONIO EDILIZIO ITALIANO 15% Costruzioni prima del 1946 68% Costruzioni dal 1946 al 1991 17% Costruzioni dal 1991

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Documento finale del Gruppo di Lavoro 03 - Diagnosi Energetiche

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LA DIAGNOSI ENERTEGICA NEGLI INTERVENTI DI

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

Proposte, indirizzi e criticità nella redazione delle Diagnosi Energetiche per la valutazione

degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici

(a cura del Gruppo di Lavoro n.3)

1. INQUADRAMENTO NORMATIVO

1.1 Premessa

Gran parte degli edifici del nostro paese è stata realizzata prima dell’entrata in vigore di

provvedimenti legislativi sull’efficienza energetica, quindi un patrimonio immobiliare

fortemente energivoro nella erogazione dei servizi energetici.

Tenendo conto anche della generale obsolescenza degli immobili datati, che richiedono

interventi di riqualificazione integrale, ne deriva un enorme potenziale, in termini

occupazionali, di risparmio energetico, di riduzione dei costi di gestione e di benefici

ambientali.

Fig.1 - Dati patrimonio edilizio registrato al Catasto (dati Agenzia del Territorio 2011)

1.2 Orientamento Normativo Europeo e Nazionale sull’efficienza energetica degli

edifici

Quadro Europeo

Direttiva 91/2002/CE- sull’efficienza energetica nell’edilizia

15%

68%

17% di cui: 56%

residenziale, 36% pertinenze, 8% non

residenziale

VETUSTA' DEL PATRIMONIO EDILIZIO ITALIANO

15% Costruzioni prima del 1946

68% Costruzioni dal 1946 al 1991

17% Costruzioni dal 1991

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Recepita dal nostro Stato col D.Lgs. n. 192/2005

Direttiva 32/2006/ CE- sull’efficienza degli usi finali dell’energia e servizi energetici

Recepita dal nostro Stato col D.Lgs. n. 115/2008

Direttiva 28/2009/CE- Recepita dal nostro Stato in giugno 2010, con il D.Lgs. 03/03/2011,

n. 28 e D.M. 06/7/2012 - Piano di Azione Nazionale per le energie

rinnovabili

Direttiva 31/2010/CE - sull’efficienza energetica nell’edilizia

Recepita dall’Italia con il Decreto Legge 04/06/2013 n. 63 in modifica

del 192-2005

Prevede dal 31/12/2020 (2018 per gli edifici pubblici):

- per i nuovi edifici, altissima prestazione energetica, “quasi zero”

(NZEB-Nearly Zero Energy Building), in presenza di una significativa

quota del fabbisogno coperta da fonti rinnovabili.

- per gli edifici vengono fissati i requisiti minimi di prestazione

energetica in modo da conseguire livelli ottimali in funzione dei costi. I

requisiti minimi si applicheranno agli edifici nuovi e a quelli sottoposti a

ristrutturazioni importanti e saranno rivisti ogni 5 anni.

- Il Decreto trasforma l’‘attestato di certificazione energetica’ in

‘attestato di prestazione energetica’, da redigersi a cura di esperti

qualificati e indipendenti, che fornirà raccomandazioni per il

miglioramento delle performance energetiche. Sarà obbligatorio

redigerlo in caso di costruzione, vendita o locazione e per tutti gli

immobili della P.A..

Direttiva 27/2012/CE- In vigore dal dicembre 2012, da recepire entro il 5 giugno 2014.

Prevede la pianificazione in autonomia dell’efficienza energetica e

controllo delle emissioni di CO2, con orizzonte 2050.

Promozione delle misure di “efficientamento energetico del sistema

edificio impianto”:

Rinnovamento degli edifici pubblici, il 3% della superficie utile coperta

ogni anno, da ristrutturare nel rispetto degli standard energetici minimi.

Quadro Nazionale

Legge n° 10 del 09/01/1991

D.Lgs. 19/08/2005, n. 192:

- D.Lgs. 29/12/2006, n. 311- Modifica al D.Lgs. 192/2005

- D.P.R. n. 59/09 – Regolamento di attuazione art. 4 D.Lgs. 192/2005

- D.M. 26/05/09 – Linee guida per la certificazione energetica

- D.P.R. - Requisiti professionali dei Certificatori Energetici

- D.Lgs. n. 115 del 30/05/2008 – Attuazione direttiva 2006/32/CE

- D.Lgs. n. 28 del 03/0372011 – Decreto Rinnovabili

- D.M. 28/12/2012 – Incentivazione alla produzione di energia termica da F.R. (Conto

Termico)

1.3 Diagnosi Energetica (Audit Energtico) – Definizione ed ambito

La diagnosi energetica ovviamente riguarda gli edifici civili e le attività produttive esistenti.

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D.Lgs. 19/08/2005, n. 192 e D.Lgs. 115/2008:

“ procedura sistematica volta a fornire una adeguata conoscenza del profilo di consumo

energetico di un edificio o gruppi di edifici, di una attività e/o impianto industriale o di servizi

pubblici o privati, ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il

profilo costi-benefici e riferire in merito ai risultati” In altri termini …. : è una indagine più o

meno dettagliata che prevede la raccolta dei dati necessari per eseguire valutazioni sui

possibili interventi di efficienza energetica, tenendo conto dei costi-benefici.

Indagine quindi commisurata all’obiettivo da raggiungere e sua entità economica.

Diagnosi energetica del settore industriale produttivo:

Direttiva Europea , pubblicata sulla GUCE l’11/09/2012, obbligo per le grandi imprese di

effettuare un primo audit energetico entro 3 anni dall’entrata in vigore, e successivi

aggiornamenti quadriennali – fornisce i criteri per eseguire l’audit.

Norma tecnica UNI CEI/TR 11428-2011 applicabile a PMI

Diagnosi energetica del settore civile (residenziale e terziario):

obbligo di eseguire la diagnosi energetica nei seguenti casi:

- per tutti i soggetti, in caso di ristrutturazione di impianti termici con generatori di

potenza termica >100kW, (D.Lgs. n. 192/2005 e DPR n. 59/2009);

- edilizia pubblica, in caso di ristrutturazione di impianti termici ed edifici ( art. 13

D.Lgs. 115/2008)

- in taluni casi la certificazione energetica (ACE) si può considerare equivalente ad

una diagnosi energetica se eseguita secondo i commi 1 e 2 dell’art. 18 del D.Lgs.

115/2008 (su modelli ENEA);

- in caso di certificazione energetica di edifici esistenti di notevole complessità.

Al momento la norma tecnica di riferimento per la diagnosi è la UNI/TS 11300.

Occorre sfatare l’idea che una diagnosi energetica debba essere necessariamente

complicata e costosa.Nella maggior parte dei casi del settore civile di modesta entità, ci

troviamo di fronte a necessità di una diagnosi energetica che può essere eseguita in maniera

semplificata e poco costosa, anche senza l’ausilio di particolari apparecchiature di indagine,

ma sufficiente allo scopo.

Per inciso, per la corretta e completa redazione dell’ACE occorre (occorrerebbe) eseguire

una semplice diagnosi energetica del fabbricato, richiesta dallo stesso attestato.

Solo nei casi di sistemi più complessi e di maggior importanza e per successivi obiettivi

progettuali, la diagnosi richiede un maggior impegno, dove è necessario l’utilizzo anche di

idonee apparecchiature di indagine e di analisi dei dati raccolti con i software.

In tutti i casi, la scelta del tipo di indagine necessaria e sufficiente, dovrà farla il tecnico

incaricato, che corrisponde di norma a soggetto conoscitore e esperto in materia. D’altra

parte è nostro parere che la riqualificazione di un edificio non può essere standardizzata, se

non attraverso una metodologia di approccio al recupero fondato su alcuni criteri di base.

Punto di partenza ad un corretto approccio progettuale di un intervento non può prescindere

da una preventiva e corretta diagnosi energetica, finalizzata allo scopo da raggiungere.

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N.B.- E’ opportuno annotare che una diagnosi o audit energetico non è un progetto di

riqualificazione, ma solo di aiuto alla successiva fase di progettazione dell’intervento di

recupero, in cui vengono affrontati i nodi tecnologici e di ottimizzazione del rapporto costi-

benefici. Quanto poi alle necessità degli effettivi interventi di recupero del patrimonio edilizio,

sono ben altre le problematiche da risolvere, in primis le risorse economiche, che comunque

attengono ai passi successivi dell’argomento in oggetto.

2. INTRODUZIONE E PANORAMICA SULLO STATO DELL’ARTE

All'interno di Prato Sostenibile il Gruppo di Lavoro 3 vorrebbe cogliere questa importante

occasione di dialogo con la Pubblica Amministrazione per valutare gli aspetti legati alla

Diagnosi Energetica nell'ambito comunale.

E' importante considerare la riqualificazione energetica del Comune e del suo territorio in un

ampio quadro d'azione, per far sì che anche i piccoli interventi di riqualificazione possano far

parte di un chiaro e prestabilito piano di interventi che, nel corso del tempo, portino ad una

migliore sostenibilità ambientale.

Quindi il primo punto è lo studio del territorio comunale e delle sue relazioni con il contesto

ambientale. L'analisi delle attività commerciali ed industriali, i trasporti e tutto quello che può

servire a capire quali siano i meccanismi di interazione tra i vari aspetti presi in esame.

Il secondo punto è quello che riguarda la valutazione delle emissioni di anidride carbonica1

prodotte dai consumi energetici del settore della pubblica amministrazione, del residenziale,

del terziario, dei trasporti ed altro. Questo è ciò che ci aspettiamo sia esaminato nel Piano

Energetico Comunale di prossima approvazione. 1 Per quanto attiene la scelta dei fattori di emissione è possibile seguire due approcci

differenti:

1. utilizzare fattori di emissione "standard" (in linea con i principi IPCC

Intergovernmental Panel on Climate Change ), che comprendono tutte le emissioni di

CO2 derivanti dall'energia consumata nel territorio comunale, sia direttamente,

tramite la combustione di carburanti all'interno del comune, che indirettamente,

attraverso la combustione di carburanti associata all'uso dell'elettricità e del

riscaldamento/raffreddamento nel territorio. Questo approccio si basa sul contenuto

di carbonio di ciascun combustibile, come avviene per gli inventari nazionali dei gas a

effetto serra redatti nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui

cambiamenti climatici (UNFCCC) e del protocollo di Kyoto. In questo approccio le

emissioni di CO2 derivanti dall'uso di energia rinnovabile e di elettricità verde

certificata sono considerate pari a zero;

2. oppure utilizzare fattori LCA (valutazione del ciclo di vita), che prendono in

considerazione l'intero ciclo di vita del vettore energetico. Tale approccio tiene conto

non solo delle emissioni della combustione finale, ma anche di tutte le emissioni della

catena di approvvigionamento (come le perdite di energia nel trasporto, le emissioni

imputabili ai processi di raffinazione e le perdite di conversione di energia) che si

verificano al di fuori del territorio comunale. Nell'ambito di questo approccio le

emissioni di CO2 derivanti dall'uso di energia rinnovabile e di elettricità verde

certificata sono superiori allo zero.In questo caso possono svolgere un ruolo

importante altri gas a effetto serra diversi dalla CO2.

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Una volta valutati questi aspetti devono entrare in gioco i programmi e le azioni per una

riqualificazione energetica del patrimonio esistente sia pubblico che privato. La diagnosi

energetica, o audit energetico che dir si voglia, diventa lo strumento principale ai fini di una

programmazione consapevole degli interventi necessari.

L'importante attività di audit energetico deve basarsi sui seguenti orientamenti stabiliti

dall'allegato VI della Direttiva 27/2012/CE:

- dati operativi relativi al consumo di energia aggiornati, misurati e tracciabili;

- per l'energia elettrica, sui profili di carico;

- esame dettagliato del profilo di consumo energetico di edifici o di gruppi di edifici,di attività

o impianti industriali, compreso il trasporto;

- analisi del costo del ciclo di vita dei materiali e delle tecnologie impiegati;

- consumi proporzionati e sufficientemente rappresentativi per consentire di tracciare un

quadro fedele della prestazione energetica globale e di individuare in modo affidabile le

opportunità di miglioramento più significative.

Gli audit energetici consentono calcoli dettagliati e convalidati per le misure proposte in

modo da fornire informazioni chiare sui potenziali risparmi. I dati utilizzati per gli audit

energetici possono essere conservati per le analisi storiche e per il monitoraggio.

Un primo passo importante è quello di classificare gli edifici comunali2 (scuole elementari,

asili, palestre, piscine, uffici e Sede del Comune, Museo Civico, e tutti gli altri), con un

attento lavoro metodologico, che prevede:.

- la definizione dello stato di fatto dei consumi energetici;

- il calcolo di opportuni indicatori di qualità energetica (consumi specifici) e il loro

confronto con adeguati valori limite;

- l’individuazione e definizione degli interventi di massima;

- la stima dei costi e del tempo di ritorno degli investimenti;

- la valutazione dei benefici economici ed ambientali.

La valutazione dell’efficienza energetica in ambito termico di ciascun edificio richiede il

calcolo del consumo termico specifico, pari al fabbisogno annuale di energia primaria

destinata al riscaldamento ambientale e alla produzione dell’acqua calda sanitaria per unità

di volume riscaldato o per unità di superficie riscaldata (in funzione della destinazione d’uso).

Il consumo specifico può essere calcolato seguendo due distinte procedure:

1. la prima procedura prevede di calcolare il consumo specifico sulla base delle

caratteristiche costruttive dell’involucro e dell’impianto termico in condizioni standard

di clima e di occupazione per un intero periodo convenzionale di riscaldamento 2 L’attività di diagnosi dovrebbe portare alla certificazione energetica degli edifici comunali ed

ogni edificio pubblico dovrebbe essere dotato dell’attestato di certificazione energetica come

da Direttiva Comunitaria. L’attestato dovrebbe essere rilasciato da un soggetto certificatore

abilitato e dovrebbe riportare la classe energetica di appartenenza, il fabbisogno energetico

dell’edificio per il riscaldamento invernale e la produzione dell’acqua calda sanitaria. Inoltre

l’attestato dovrebbe essere aggiornato ad ogni intervento che modifica le prestazioni

energetiche dell’involucro edilizio e dei suoi impianti.

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(definito dal DPR 412/93 in funzione della zona climatica di appartenenza), questa

procedura è detta “standardizzata” e consente di pervenire ad una valutazione

oggettiva delle prestazioni energetiche dell’edificio e alla sua certificazione

energetica.

2. La seconda procedura è detta “operativa” e prevede di calcolare il consumo specifico

“di esercizio” a partire dal consumo effettivo di combustibile contabilizzato, legato

inevitabilmente ad una serie di variabili, quali le condizioni climatiche reali, le modalità

di occupazione ed il comportamento degli utenti. Il consumo specifico di esercizio può

essere confrontato con il consumo specifico calcolato secondo la procedura

standardizzata per valutare la bontà delle modalità di gestione e dei comportamenti

quotidiani degli utenti.

La scelta di esprimere il consumo termico specifico come fabbisogno annuo di energia

primaria per unità di volume riscaldato o per unità di superficie riscaldata segue

l’orientamento della legislazione vigente, che esprime i valori limite dell’indice di prestazione

energetica per la climatizzazione invernale degli edifici residenziali in kWh/m2 e di tutti gli

altri edifici in kWh/m3 (dal momento che l’interpiano può variare sensibilmente da un edificio

all’altro).

Per la valutazione dell’efficienza termica di ciascun edificio deve essere calcolato il consumo

termico specifico “di esercizio”, pari al consumo annuale di energia primaria per unità di

superficie o volume lordo riscaldato. Il consumo specifico deve essere confrontato con valori

di riferimento caratteristici dell'età di costruzione dell’edificio, del luogo, del clima, dei gradi

giorno, ed altro.

Per ciò che riguarda i consumi energetici del settore residenziale si può attribuire ad ogni

edificio uno specifico fabbisogno di energia primaria per metro quadro di superficie in base

all'età di costruzione. Il consumo energetico che inciderà principalmente nel residenziale è

dovuto all'utilizzo di combustibili per il riscaldamento degli edifici, come riportato nella

sottostante Figura n.2.

Fig.2 Rielaborazione dati Istat sui consumi di energia per usi residenziali

Consumo di energia per uso residenziale - Comune di PRATO

2009 2010 2011

Italia 403,4556 422,4773 391,1994908

Prato 401,9641 424,6384 386,6125495

popolazione a Prato 188465,0

consumo in mc totale 72862934,13

valore stimato € 65576640,72

Italia 1205,2 1203,2 1199,6

Prato 1146,6 1138,4 1119,30

popolazione a Prato 188465,0

consumo in kWh totale 210948874,5

valore stimato € 33751819,92

TOTALE "BOLLETTA ENERGETICA" € 99328460,64

Tipo di uso dell'energia uso domestico

Tipo dato mc pro-capite

Tipo di uso dell'energia gas metano di riscaldamento

Anno

Tipo dato kWh pro capite

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La valutazione dell’efficienza energetica in ambito elettrico di ciascun edificio richiede il

calcolo del consumo elettrico specifico, pari al consumo annuale di energia elettrica per unità

di superficie utile. Il consumo specifico dell’edificio deve essere confrontato con i requisiti di

prestazione individuati su base statistica indipendentemente dalla destinazione d’uso

dell’immobile. Può essere affermato che un consumo inferiore a 20,0 kWh/m2 sia indice di

buona efficienza e assenza di sprechi. In ambito elettrico la procedura di calcolo del

consumo specifico non può che essere quella operativa, basata sul consumo reale indicato

in bolletta.

Il consumo specifico dell’edificio può essere confrontato con un requisito di prestazione,

caratteristico della destinazione d’uso e rappresentato dai consumi standard della tipologia

edilizia. La corretta valutazione dell’efficienza non deve trascurare il fatto che un edificio

possa presentare specifiche situazioni in grado di comportare necessariamente un consumo

elettrico più elevato dei valori standard, a seguito di un particolare utilizzo o di una maggiore

occupazione nel corso della giornata e nelle ore serali rispetto al consueto impiego della

tipologia. Allo stesso tempo si deve tener conto del fatto che un ridotto consumo elettrico può

essere la conseguenza di uno scarso utilizzo dell’edificio e non di un elevato livello di

efficienza. Si fa notare che lo spettro di variabili in grado di incidere sul consumo elettrico di

un edificio è molto ampio: gli usi finali dell’energia, gli orari di occupazione, il numero ed il

comportamento degli utenti. Tutto ciò rende complessa l’individuazione di consumi tipici

caratteristici delle diverse tipologie edilizie.

Per le più comuni e diffuse destinazioni d’uso sono comunque individuabili consumi standard

fondati su basi statistiche tanto ampie da garantirne una buona attendibilità. Ecco perché

un'accurata Diagnosi Energetica degli edifici potrà fornire un utilissimo ed indispensabile

supporto per l'efficientamento energetico degli edifici nel rispetto delle Direttive Comunitarie.

Inoltre per ciò che riguarda gli edifici pubblici poniamo in risalto l’articolo 5 della Direttiva

27/2012/CE:

Articolo 5

Ruolo esemplare degli edifici degli enti pubblici

1. Fatto salvo l'articolo 7 della direttiva 2010/31/UE, ciascuno Stato membro garantisce che

dal 1° gennaio 2014 il 3% della superficie coperta utile totale degli edifici riscaldati e/o

raffreddati di proprietà del proprio governo centrale e da esso occupati sia ristrutturata ogni

anno per rispettare almeno i requisiti minimi di prestazione energetica che esso ha stabilito in

applicazione dell'articolon4 della direttiva 2010/31/UE. La quota del 3% è calcolata sulla

superficie coperta totale degli edifici con una superficie coperta utile totale superiore a 500

m2 di proprietà del governo centrale dello Stato membro interessato e da esso occupati che,

al 1° gennaio di ogni anno, non soddisfano i requisiti minimi di prestazione energetica

stabiliti in applicazione dell'articolo 4 della direttiva 2010/31/UE. Tale soglia è portata a

250m2 a partire dal 9 luglio 2015. Se uno Stato membro estende l'obbligo di ristrutturare ogni

anno il 3% della superficie coperta totale degli edifici alla superficie coperta degli edifici di

proprietà di servizi amministrativi o da essi occupati ad un livello inferiore a quello del

governo centrale, la quota del 3% è calcolata sulla superficie coperta totale degli edifici con

una superficie coperta utile totale superiore a 500 m2 e, a partire dal 9 luglio 2015, superiore

a 250m2, di proprietà del governo centrale e di detti servizi amministrativi dello Stato

membro interessato e da essi occupati che, al 1°gennaio di ogni anno, non soddisfano i

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requisiti minimi di prestazione energetica stabiliti in applicazione dell'articolo 4 della direttiva

2010/31/UE.

Inoltre vorremmo far notare che è necessario uno studio programmatico teso ad individuare

quelli che potrebbero essere gli interventi da realizzare, in modo tale da avere un chiaro e

preciso quadro d’azione che possa anche permettere la possibilità di valutare ed

eventualmente accedere ai Fondi di Finanziamento Europei per gli interventi programmati.

Di seguito illustriamo quello che secondo un modello studiato dal gruppo di lavoro costituisce

un giusto esempio di procedura di Diagnosi Energetica (Audit Energetico).

3. LA DIAGNOSI ENERGETICA

Essendo stata più volte evidenziata e richiamata, nei vari documenti prodotti dai GdL

dell'Area, l’importanza dello “strumento” della Diagnosi Energetica quale principale elemento

decisionale legato al futuro esito degli interventi di riqualificazione energetica, siano essi di

natura impiantistica che edilizia, il GdL.3 si è trovato concorde nell'indirizzare le proprie

attività verso la ricerca di un metodo di riferimento condiviso ed univoco sulle modalità di

“approccio” all’esecuzione delle DE e della modalità di presentazione dei risultati da esse

scaturiti.

In quest’ottica il GdL3 ha ritenuto utile fornire, quale spunto di approfondimento, gli indirizzi

per l’applicazione dei vari metodi di calcolo già indicati dalle norme tecniche e dalla

letteratura di settore evidenziando allo stesso tempo le criticità che non devono essere

sottovalutate nella redazione di un documento che ha come finalità ultima quello di essere di

supporto decisionale per l'utente finale cioè per colui che si appresta a decidere se effettuare

un investimento, spesso economicamente importante, in interventi di riqualificazione

energetica della propria abitazione.

Da questi principi, che evidenziano gli elementi indispensabili nella redazione della DE,

emerge anche l'estrema importanza nella corretta stima economica degli interventi di

riqualificazione energetica proposti dal tecnico (costo intervento, costi accessori, spese

tecniche, ecc.)

Il GdL ha inoltre discusso sulla necessità di ampliare le finalità delle DE verso una

valutazione degli aspetti legati alla sostenibilità degli interventi, alla formazione di banche

dati per tipologie ricorrenti d’interventi di riqualificazioni, “prezzari” specifici, ecc. Tali risultati

non potranno ovviamente prescindere dall'effettivo esito finale della DE relativamente ai reali

risultasti raggiunti dall’intervento nel suo ciclo di vita.

3.1 Indirizzi

La DE è principalmente uno strumento creato per valutare quali siano gli interventi di

riqualificazione energetica che possano portare a risultati economicamente convenienti ed

allo stesso tempo possano riqualificare la qualità abitativa.

Pertanto risulterà essere di estrema importanza la corrispondenza tra il risultato “tecnico”

della DE ed il reale onere energetico (ed economico) sostenuto dall'Utente nella situazione

ante operam, in modo tale che quanto proposto risulti effettivo nel riscontro reale. Detta

corrispondenza non è assolutamente scontata, come sa bene chi opera in questo settore

professionale, e come tale è stata oggetto di approfondita discussione all'interno del GdL.

Dalle discussioni è infatti emerso che tale criticità deve essere affrontata in maniera corretta

ed attenta e che una volta consolidato e validato il rapporto tra i costi energetici reali ed i

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risultati teorici della DE sarà indispensabile procedere ad corretta valutazione di tutti gli oneri

per la realizzazione degli interventi proposti, oneri che non si dovranno limitare al costo del

materiale e dell'intervento ma anche di tutti gli altri costi accessori (spese tecniche, interventi

accessori per la realizzazione di determinati tipi di interventi, ecc.)

Al termine delle discussioni è stato condivisa la necessità di seguire un principio di lavoro

che preveda:

1. rilievo metodico dei dati riscontrabili per la definizione dello scenario attuale

a. Consumi storici desunti da fatture di acquisto dell’energia (combustibile

liquido, solido o gassoso per generatori di calore con bruciatore ed energia

elettrica per generatori di tipo diverso e per gli ausiliari quali pompe,

bruciatori, ventilatori, etc.) destinata al riscaldamento ed alla produzione di

acqua calda sanitaria

b. Parametri caratteristici del sistema edificio/impianto (geometria e tipologia

costruttiva dell’edificio, rendimenti dei generatori di calore, sistemi di

regolazione, sistemi di emissione, etc.etc.)

c. Caratteristiche del luogo in cui si trova l’edificio con riferimento a particolari

condizioni climatiche (ombreggiamento, venti, etc.)

d. Modalità con cui l'utilizzatore e/o l'eventuale conduttore dell'impianto/edificio

gestisce l'immobile dal punto di vista “energetico”

2. Esecuzione dei calcoli eseguita:

a. secondo una metodologia standard fornita dalla normativa vigente

b. tramite modello numerico ed algoritmo di calcolo implementati in un

programma elettronico validato e certificato dal CTI

3. “calibrazione” del modello teorico risultante con correzione dei parametri in ingresso

affinché il fabbisogno energetico di calcolo ante operam si avvicini il più possibile ai

reali ed effettivi consumi dell'edificio

a. adeguamento dei rendimenti ipotizzati rispetto a quelli forniti da metodi di

calcolo semplificati

b. adeguamento dei parametri climatici

c. adeguamento e correzione delle trasmittanze ipotizzate per l'esecuzione dei

calcoli

d. adeguamento di altri parametri che potrebbero influenzare la correlazione tra

i dati teorici e quelli effettivi.

4. Redazione di “schede tecnico illustrative” in cui vengono identifica la situazione ante

operam e gli scenari di miglioramento energetico post operam

a. rappresentazione grafica del “peso” percentuale delle varie voci che

influsiicono sulla determinazione della dispersione energetica complessiva

dell'edificio (esempio: istogramma che indichi l contributo percentuale delle

strutture opache esterne, degli infissi, delle coperture, dei solai, per

ventilazione, per rendimento globale del sistema edificio/impianto rispetto al

valore totale della dispersione dell'edificio)

b. Indicazione e descrizione generale dei principali interventi di riqualificazione

energetica considerati (modifica trasmittanze, modifica rendimenti, consumo

energetico finale) .

c. Costi degli interventi di riqualificazione energetica (costi di realizzazione delle

opere, oneri tecnici, costi accessori, costi di manutenzione periodica e

programmata, ecc.)

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d. Risparmio annuo previsto a seguito della realizzazione dei singoli interventi

proposti

e. illustrazione di eventuali agevolazioni e/o sistemi di finanziamento che

potrebbero facilitare ed aiutare la realizzazione degli interventi di

riqualificazione energetica (es. Conto Termico, Detrazioni Fiscali, etc.etc.)

f. ipotesi di scenari a lungo termine (almeno 10 anni) sui costi energetici da

sostenere a seguito degli interventi di riqualificazione energetica

3.2 Criticità

Il GdL ha ampiamente discusso sulle criticità che si generano nel trattare la redazione di una

Diagnosi Energetica che segua i principi sopra esposti. In particolare si è reso necessario

soffermarsi sui seguenti punti

Procedura di rilievo delle caratteristiche dell'involucro edilizio

Le metodologie e gli strumenti che si hanno a disposizione per il rilevo delle caratteristiche

dell’involucro edilizio e sono molteplici e con livelli di qualità, e di conseguenza di costi,

altrettanto molteplici e diversi.

Non è pertanto facile stabilire a priori quale sia il metodo più adatto ed il livello di dettaglia

adeguato per le operazioni di rilievo sopradette

A puro titolo di esempio se dobbiamo stimare la trasmittanza di una parete potremmo avere

a disposizione una serie di possibilità, in particolare:

Indagine teorica: identificazione della struttura edilizia effettuata sulla base di abachi

storici con riferimento all’epoca di fabbricazione o altre informazioni equivalenti;

Indagine fisica: indagini perseguibili attraverso operazioni di “carotaggio”

dell’elemento edilizio o attraverso la valutazione di aperture esistenti. Per la

definizione della stratigrafia assegnazione delle caratteristiche fisiche ai vari materiali

che compongono la stratigrafia sulla base di riferimenti unificati o dalla letteratura e

successiva calcolazione;

Misure strumentali quantitative: campagne di misurazioni strumentali attraverso

l’impiego di termo flussimetri (da definire il numero minimo delle rilevazioni da

effettuare da ritenersi per un’analisi adeguata della struttura);

Misure strumentali qualitative: campagna di ispezioni termografiche per

l’individuazione di ponti termici o criticità energetiche legate a problematiche di tipo

architettonico e strutturale;

In merito invece agli elementi impiantistici si dovrebbe prevedere una valutazione

intervenendo, ad esempio, sui parametri di rendimento di regolazione:

verificare generale sull’esistenza di detti dispositivi;

esecuzione di serie di misurazioni e test per verificare la corretta impostazione e

l’efficacia del sistema di regolazione;

Individuazione dei criteri sulle modalità di reperimento delle informazioni legate alle abitudini

d’uso ed alle modalità di gestione del sistema edificio/impianto..

Il processo di modellazione

Il processo di modellazione si presenta come l’elemento con le minor criticità.

Page 11: Gdl03 - documento finale

Tuttavia rimane essenziale fissare, in questa fase del processo, lo “strumento” di

elaborazione in maniera tale da garantire che lo strumento e la metodologia utilizzata ed

applicata rimanga invariata nelle due fasi di elaborazione ante e post operam.

Infatti ciascun programma ha insito un errore percentuale (+-5% secondo normativa vigente)

ma poiché il miglioramento della prestazione energetica si esprime in percentuale del valore

iniziale allora utilizzando il medesimo programma per la valutazioni ante e post operam tale

errore risulterà ininfluente.

Per semplificare: nel caso in cui il fabbisogno calcolato ante operam risultasse essere di

10.000 kWh/anno rispetto ad un valore reale di 9.900 kWh/anno che avremmo dovuto

calcolare (se il programma non fosse affetto da errori) andremo a rilevare un errore dell’+1%

(proprio del programma).

Introducendo una serie di miglioramenti arriviamo ad una riduzione del fabbisogno fino a

7.000 kWh/anno mentre avremmo dovuto calcolare 6.930 kWh/anno ma il risparmio

percentuale può essere fissato al valore di 30%.

Valutando il ritorno economico assoceremmo a 10.000 kWh/anno calcolati la spesa reale di,

supponiamo, 3.000 €/anno e calcoleremmo un risparmio di circa 900 €/anno (30% della

spesa) ottenendo un certo tempo di rientro economico.

Ma se il calcolo post operam fosse eseguito con un diverso programma che ha un errore

insito del +3%, allora, dopo aver calibrato fino a ritrovare i 10.000 kWh/anno ed introducendo

gli stessi elementi di riqualificazione avremmo, grossolanamente, come risultato finale 6930

kWh/anno+3% ed il miglioramento percentuale sarebbe inferiore al 30% inficiando la bontà

della DE

Calibrazione del sistema di valutazione

Nella realtà dei fatti il risultato del fabbisogno energetico che emerge dai processi di calcolo

risulterà diverso rispetto al fabbisogno energetico reale dell’edificio.

Questo perché gli strumenti di calcolo si basano su standard ed approssimazioni medie

globali di casi standard che differiscono mediamente dagli effettivi cassi reali.

Il tecnico che eseguirà la DE dovrà quindi agire, durante la fase di calcolo, su quei parametri

di input che solitamente il sistema assume quali valori standard operando degli adeguamenti

che maggiormente consentono di avvicinare ad un modello di calcolo più possibile alla

condizione reale.

Per portare un esempio esemplificativo lo standard di riferimento utilizzato con le norme

UNI/TS 11300-1 e 2 implicano un calcolo basato sul riscaldamento di ambienti per un tempo

di 24h per tutti i giorni del periodo di riscaldamento previsto dalla legislazione vigente. In una

situazione reale territoriale, in cui il riscaldamento non deve essere acceso per più di 12h al

giorno (secondo quanto previsto dal D.P.R. 412/93). Una corretta impostazione di questi

parametri può portare al raggiungimento di risultati più prossimi alla realtà.

Oltre a tali adeguamento si dovrà inoltre ricorrere ad interventi sui valori delle trasmittanze,

dei rendimenti del sistema, etc. per poter così rendere il risultato finale con un

approssimazione che si possa ritenere accettabile e comunque non significative per i fini

preposti.

Redazione di “schede tecnico descrittive” ed analisi post operam

Page 12: Gdl03 - documento finale

La criticità di questa fase della DE consiste principalmente nella definizione dei costi reali di

esecuzione degli interventi di riqualificazione proposti.

Le conclusioni tecniche della DE comportano l’individuazione di interventi di riqualificazione

che implicano necessariamente una corretta valutazione economica degli stessi.

Valutazione economica che non può prescindere, visto il livello di accuratezza necessario,

dalla redazione di un progetto esecutivo che indichi puntualmente, attraverso la redazione di

un computo metrico estimativo gli oneri per la realizzazione dell’opera.

Ovviamente la necessità di tale accuratezza dei risultati si scontra con il contesto in cui si

colloca la DE, e ciò in una fase preliminare in cui l’utente deve affrontare un percorso

decisionale di investimento economico che, non necessariamente, può dare origine all’avvio

delle opere di riqualificazione.

Quello che pertanto manca in questa fase di promozione dell’utilizzo delle DE è la mancanza

di uno “storico” di casistiche che impedisce di avere a disposizione delle informazioni (es.

prezziario specifico, ecc.) da poter utilizzare nella valutazione economica degli interventi

proposti e che siano in grado di non gravare sulla prestazione professionale necessaria per

la conclusione della DE.

L’individuazione del costo dell’opera e l’accuratezza delle conclusioni sono pertanto

demandate all’esperienza del tecnico che redige la DE e come tale rendono soggettivo l’esito

finale.

Come più volte emerso dalle discussioni la valutazione costi benefici non può limitarsi ai

costi legati all’intervento ma deve comprendere, oltre ai costi accessori anche una

valutazione dei costi legati alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’opera durante il

proprio ciclo di vita.

La valutazione finanziare dovrebbe inoltre presentare più scenari che comprendano anche il

ricorso a finanziamento, acceso a sistemi di incentivazione, ecc. in maniera tale da mettere a

disposizione dell’utente tutti quegli elementi che trasformano un documento tecnico in uno

strumento decisionale (es. flussi di cassa che evidenziano la discrepanza temporale tra il

momento in cui l’intervento genera beneficio ed il momento in cui si deve sostenere l’onere

economico, ecc.).

Da tali considerazioni nasce pertanto l’auspicio della nascita di strumenti finanziari in grado

di supportare questo tipo di intervento ed allo stesso tempo garantire agli istituti di credito la

solvibilità dell’utente finale (da trovare riferimento nel GdL specifico presente all’interno

dell’attuale progetto).

3.4 Proposte

Poiché il valore della diagnosi ben fatta risiede nella metodologia e nella cura con cui è

condotta non è necessario che essa si concluda con ampie relazioni dagli alti contenuti

tecnici ma anzi proprio perché deve essere direttamente fruibile per l’utente si rileva la

necessità di individuare uno standard di presentazione dei risultati sintetico e semplice

lettura per l’utente ma che, allo stesso tempo, contenga tutti gli elementi utili per poter

procedere nella scelta, supportata dal redattore della DE, dell’intervento più efficace e

avviare l’iter di progettazione esecutiva delle opere.

Le attività finalizzate ad affrontare le criticità legate al finanziamento degli interventi di

riqualificazione, e di redazione delle DE, e della definizione dei costi reali degli interventi di

riqualificazione è già stato oggetto delle attività svolte dai gruppi GdL. 4 interventi di

riqualificazione ed incentivi e GdL X Sistemi di finanziamento. La risoluzione di queste

criticità che risultano essere concatenate non prescinde dalla partecipazione dal

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coinvolgimento di tutti i portato di interessi a partire dalle associazioni di categoria delle

imprese, dei professionisti e degli istituti di credito.

In conclusione a quanto sopra riportato il GdL si augura che il processo decisionale che

porta l’utente alla realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica non si limiti ad

un valutazione puramente economica ma prenda in considerazione anche le ricadute sia

ambientali nel contesto in cui viviamo sia quelle di una miglior qualità della vita e dell’abitare.

Il Gruppo di Lavoro si renderà disponibile per approfondimenti tecnici di quanto qui indicato

in via discorsiva e per la preparazione di documenti tipo parte dei quali sono già stati redatti

in forma di bozza.