Gazzetta uff iciale C 285 - EUR-Lex

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IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 285 Edizione in lingua italiana Comunicazioni e informazioni 61 o anno 13 agosto 2018 Sommario IV Informazioni INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA Corte di giustizia delľUnione europea 2018/C 285/01 Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ............................................................... 1 V Avvisi PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI Corte di giustizia 2018/C 285/02 Causa C-557/15: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 giugno 2018 — Commissione europea / Repubblica di Malta (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2009/147/CE — Conservazione degli uccelli selvatici — Cattura e detenzione di esemplari vivi — Specie appartenenti alla famiglia dei fringillidi — Divieto — Regime derogatorio nazionale — Potere di deroga degli Stati membri — Presupposti) ........................................................... 2 2018/C 285/03 Causa C-5/16: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 21 giugno 2018 — Repubblica di Polonia / Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (Ricorso di annullamento — Decisione (UE) 2015/ 1814 — Determinazione della base giuridica — Considerazione degli effetti dell’atto — Insussistenza — Articolo 192, paragrafo 1, TFUE — Articolo 192, paragrafo 2, primo comma, lettera c), TFUE — Misure aventi una sensibile incidenza sulla scelta di uno Stato membro tra diverse fonti di energia e sulla struttura generale dell’approvvigionamento energetico del medesimo — Principio di leale cooperazione — Articolo 15 TUE — Competenze del Consiglio europeo — Principi della certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento — Principio di proporzionalità — Valutazione d’impatto) 3

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IT

Gazzetta ufficialedell’Unione europea

C 285

Edizione in lingua italiana Comunicazioni e informazioni

61o anno

13 agosto 2018

Sommario

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

2018/C 285/01 Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

2018/C 285/02 Causa C-557/15: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 giugno 2018 — Commissione europea / Repubblica di Malta (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2009/147/CE — Conservazione degli uccelli selvatici — Cattura e detenzione di esemplari vivi — Specie appartenenti alla famiglia dei fringillidi — Divieto — Regime derogatorio nazionale — Potere di deroga degli Stati membri — Presupposti) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

2018/C 285/03 Causa C-5/16: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 21 giugno 2018 — Repubblica di Polonia / Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (Ricorso di annullamento — Decisione (UE) 2015/ 1814 — Determinazione della base giuridica — Considerazione degli effetti dell’atto — Insussistenza — Articolo 192, paragrafo 1, TFUE — Articolo 192, paragrafo 2, primo comma, lettera c), TFUE — Misure aventi una sensibile incidenza sulla scelta di uno Stato membro tra diverse fonti di energia e sulla struttura generale dell’approvvigionamento energetico del medesimo — Principio di leale cooperazione — Articolo 15 TUE — Competenze del Consiglio europeo — Principi della certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento — Principio di proporzionalità — Valutazione d’impatto) 3

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2018/C 285/04 Causa C-15/16: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Bundesanstalt für Finanzdiens-tleistungsaufsicht / Ewald Baumeister (Rinvio pregiudiziale — Ravvicinamento delle legislazioni — Direttiva 2004/39/CE — Articolo 54, paragrafo 1 — Portata dell’obbligo di segreto professionale incombente alle autorità nazionali di vigilanza finanziaria — Nozione di «informazione riservata») . 3

2018/C 285/05 Causa C-181/16: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Belgio) — Sadikou Gnandi / État belge (Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia — Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare — Direttiva 2008/115/CE — Articolo 3, punto 2 — Nozione di «soggiorno irregolare» — Articolo 6 — Adozione di una decisione di rimpatrio anteriormente all’esito del ricorso avverso il rigetto della domanda di protezione internazionale da parte dell’autorità competente — Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Articolo 18, articolo 19, paragrafo 2, e articolo 47 — Principio di «non-refoulement» (non respingimento) — Diritto a un ricorso effettivo — Autorizzazione a permanere in uno Stato membro) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

2018/C 285/06 Causa C-480/16: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 21 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Østre Landsret — Danimarca) — Fidelity Funds e a. / Skatteministeriet [Rinvio pregiudiziale — Libera circolazione dei capitali e libertà dei pagamenti — Restrizioni — Tassazione dei dividendi versati agli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) — Dividendi versati da società residenti in uno Stato membro ad OICVM non residenti — Esenzione dei dividendi versati da società residenti in uno Stato membro ad OICVM residenti — Giustificazioni — Ripartizione equilibrata della potestà impositiva tra gli Stati membri — Coerenza del regime fiscale — Proporzionalità] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2018/C 285/07 Causa C-543/16: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 21 giugno 2018 — Commissione europea / Repubblica federale di Germania (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 91/676/CEE — Articolo 5, paragrafi 5 e 7 — Allegato II, A, punti da 1 a 3 e 5 — Allegato III, paragrafo 1, punti da 1 a 3, e paragrafo 2 — Protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole — Insufficienza delle misure in vigore — Misure aggiuntive o azioni rafforzate — Revisione del programma d’azione — Limitazione dell’applicazione di fertilizzanti — Fertilizzazione equilibrata — Periodi per l’applicazione di fertilizzanti — Capacità dei depositi per effluenti di allevamento — Applicazione di fertilizzanti alle superfici in pendenza ripida e ai terreni gelati o innevati) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

2018/C 285/08 Causa C-681/16: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 21 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Düsseldorf — Germania) — Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Operations Support Group / Orifarm GmbH (Rinvio pregiudiziale — Proprietà intellettuale e industriale — Diritto dei brevetti — Atti di adesione all’Unione europea del 2003, del 2005 e del 2012 — Meccanismo specifico — Applicabilità alle importazioni parallele — Regolamento (CE) n. 469/2009 — Prodotto protetto da un certificato protettivo complementare in uno Stato membro e immesso sul mercato dal titolare del brevetto di base in un altro Stato membro — Esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale e industriale — Assenza di un brevetto di base nei nuovi Stati membri — Regolamento (CE) n. 1901/2006 — Proroga del periodo di protezione) . . . . . . . . . . . 7

2018/C 285/09 Causa C-1/17: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte di Appello di Torino — Italia) — Petronas Lubricants Italy SpA / Livio Guida [Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Competenza in materia di contratti individuali di lavoro — Articolo 20, paragrafo 2 — Datore di lavoro convenuto dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui è domiciliato — Domanda riconvenzionale del datore di lavoro — Determinazione del foro competente] . . . . . . . . . . . . . . . 8

2018/C 285/10 Causa C-20/17: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 21 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammergericht Berlin — Germania) — procedimento promosso da Vincent Pierre Oberle (Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (UE) n. 650/2012 — Articolo 4 — Competenza generale dell’organo giurisdizionale di uno Stato membro a decidere sull’intera successione — Normativa nazionale che disciplina la competenza giurisdizionale internazionale in materia di rilascio di certificati successori nazionali — Certificato successorio europeo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

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2018/C 285/11 Causa C-108/17: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 20 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vilniaus apygardos administracinis teismas — Lituania) — UAB «Enteco Baltic» / Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Rinvio pregiudiziale — Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 143, paragrafo 1, lettera d), e articolo 143, paragrafo 2 — Esenzioni dall’IVA all’importazione — Importazione seguita da una cessione intracomunitaria — Presupposti — Prova della spedizione o del trasporto dei beni verso un altro Stato membro — Trasporto soggetto al regime di sospensione dall’accisa — Trasferimento all’acquirente del potere di disporre dei beni — Evasione fiscale — Assenza di un obbligo dell’autorità competente di aiutare il soggetto passivo a raccogliere le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto delle condizioni di esenzione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

2018/C 285/12 Causa C-307/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hannover (Germania) il 26 maggio 2017 — EUflight.de GmbH / TUIfly GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

2018/C 285/13 Causa C-311/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hannover (Germania) il 29 maggio 2017 — Jeannine Wieczarkowiecz / TUIfly GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

2018/C 285/14 Causa C-316/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hannover (Germania) il 30 maggio 2017 — Rainer Hadamek e a. / TUIfly GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

2018/C 285/15 Causa C-317/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hannover (Germania) il 30 maggio 2017 — Gerhard Schneider e Christa Schneider / TUIfly GmbH . . . . . . . . . . . . . . . 11

2018/C 285/16 Causa C-353/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hannover (Germania) il 9 giugno 2017 — Iris Michardt e Detlef Michardt / TUIfly GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

2018/C 285/17 Causa C-354/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hannover (Germania) il 9 giugno 2017 — Birgit Förg / TUIfly GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

2018/C 285/18 Causa C-355/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hannover (Germania) il 9 giugno 2017 — Lutz Leupolt / TUIfly GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

2018/C 285/19 Causa C-356/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hannover (Germania) il 9 giugno 2017 — Johannes Büker e Ursula Münsterteicher / TUIfly GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . 13

2018/C 285/20 Causa C-357/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hannover (Germania) il 9 giugno 2017 — Lydia Wieczorek e Paul Wieczorek / TUIfly GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

2018/C 285/21 Causa C-358/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hannover (Germania) il 9 giugno 2017 — Walter Langguth e Elke Langguth / TUIfly GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

2018/C 285/22 Causa C-359/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hannover (Germania) il 9 giugno 2017 — Marcel Lutz e a. / TUIfly GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

2018/C 285/23 Causa C-360/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hannover (Germania) il 9 giugno 2017 — Nicole Hofmann / TUIfly GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

2018/C 285/24 Causa C-361/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hannover (Germania) il 9 giugno 2017 — Ole Feuser / TUIfly GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

2018/C 285/25 Causa C-362/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hannover (Germania) il 9 giugno 2017 — Boris Feuser / TUIfly GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

2018/C 285/26 Causa C-394/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hannover (Germania) il 30 giugno 2017 — Ines Ewen / TUIfly GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

2018/C 285/27 Causa C-403/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hannover (Germania) il 4 luglio 2017 — Petra Nünemann / TUIfly GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

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2018/C 285/28 Causa C-409/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hannover (Germania) il 7 luglio 2017 — Barbara Yvette Müller e a. / TUIfly GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

2018/C 285/29 Causa C-429/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Düsseldorf (Germania) il 17 luglio 2017 — Bially e a. / TUIfly GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

2018/C 285/30 Causa C-274/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeits- und Sozialgericht Wien (Austria) il 23 aprile 2018 — Minoo Schuch-Ghannadan / Medizinische Universität Wien . . . . . . . 16

2018/C 285/31 Causa C-282/18 P: Impugnazione proposta il 25 aprile 2018 da The Green Effort Ltd avverso l’ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 23 febbraio 2018, causa T-794/17, The Green Effort Ltd / Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

2018/C 285/32 Causa C-289/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Handelsgericht Wien (Austria) il 26 aprile 2018 — KAMU Passenger & IT Services GmbH / Türk Hava Yollari A.O. — T.H.Y. Turkish Airlines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

2018/C 285/33 Causa C-299/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Düsseldorf (Germania) il 2 maggio 2018 — Stefan Neldner / Eurowings GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

2018/C 285/34 Causa C-301/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Bonn (Germania) il 4 maggio 2018 — Thomas Leonhard / DSL Bank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

2018/C 285/35 Causa C-322/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 14 maggio 2018 — Schiaffini Travel SpA / Comune di Latina . . . . 20

2018/C 285/36 Causa C-324/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 15 maggio 2018 — Sicilville Srl / Comune di Brescia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

2018/C 285/37 Causa C-332/18 P: Impugnazione proposta il 21 maggio 2018 dalla Mytilinaios Anonymos Etairia / Omilos Epicheiriseon avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 13 marzo 2018, causa T- 542/11 RENV, Alouminion tis Ellados VEAE/Commissione europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

2018/C 285/38 Causa C-333/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 23 maggio 2018 — Lombardi Srl / Comune di Auletta e a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

2018/C 285/39 Causa C-337/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 23 maggio 2018 — Via Lattea Scrl e a. / Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Regione Veneto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

2018/C 285/40 Causa C-338/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 23 maggio 2018 — Cooperativa Novalat Scrl e a. / Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Regione Veneto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

2018/C 285/41 Causa C-339/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 23 maggio 2018 — Veneto Latte Scrl e a. / Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Regione Veneto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

2018/C 285/42 Causa C-347/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano (Italia) il 28 maggio 2018 — Avv. Alessandro Salvoni / Anna Maria Fiermonte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

2018/C 285/43 Causa C-352/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia de Reus (Spagna) il 30 maggio 2018 — Jaime Cardus Suárez / Catalunya Caixa S.A. . . . . . . . . . . . . . 26

2018/C 285/44 Causa C-368/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Justice de paix du troisième canton de Charleroi (Belgio) il 5 giugno 2018 — Franck Casteels / Ryanair DAC, già Ryanair Ltd . . . . . . . 27

2018/C 285/45 Causa C-369/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Justice de paix du troisième canton de Charleroi (Belgio) il 5 giugno 2018 — Giovanni Martina / Ryanair DAC, già Ryanair Ltd . . . . . . 28

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2018/C 285/46 Causa C-372/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative d'appel de Nancy (Francia) il 7 giugno 2018 — Ministre de l'Action et des Comptes publics / Sig. Raymond Dreyer e consorte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

2018/C 285/47 Causa C-376/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovacchia) il 7 giugno 2018 — Slovenské elektrárne, a.s. / Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty 30

2018/C 285/48 Causa C-384/18: Ricorso proposto l’8 giugno 2018 — Commissione europea / Regno del Belgio . . 31

2018/C 285/49 Causa C-434/18: Ricorso presentato il 29 giugno 2018 — Commissione europea / Repubblica italiana 31

Tribunale

2018/C 285/50 Causa T-309/18: Ricorso proposto il 17 maggio 2018 — Adis Higiene/EUIPO — Farecla Products (G3 EXTRA PLUS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

2018/C 285/51 Causa T-330/18: Ricorso proposto il 23 maggio 2018 — Carvalho e a./Parlamento e Consiglio . . . 34

2018/C 285/52 Causa T-337/18: Ricorso proposto il 1o giugno 2018 — Laboratoire Pareva / Commissione . . . . . . 36

2018/C 285/53 Causa T-347/18: Ricorso proposto il 1o giugno 2018 — Laboratoire Pareva e Biotech3D / Commissione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

2018/C 285/54 Causa T-355/18: Ricorso proposto l’8 giugno 2018 — Spagna / Commissione . . . . . . . . . . . . . . . 38

2018/C 285/55 Causa T-374/18: Ricorso proposto il 19 giugno 2018 — Labiri / CESE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

2018/C 285/56 Causa T-385/18: Ricorso proposto il 25 giugno 2018 — Aldi/EUIPO — Crone (CRONE) . . . . . . . 39

2018/C 285/57 Causa T-387/18: Ricorso proposto il 25 giugno 2018 — Delta-Sport/EUIPO — Delta Enterprise (DELTA SPORT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

2018/C 285/58 Causa T-389/18: Ricorso proposto il 21 giugno 2018 — Nonnemacher/EUIPO — Ingram (WKU) . . 41

2018/C 285/59 Causa T-390/18: Ricorso proposto il 21 giugno 2018 –- Nonnemacher/EUIPO — Ingram (WKU WORLD KICKBOXING AND KARATE UNION) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

2018/C 285/60 Causa T-392/18: Ricorso proposto il 28 giugno 2018 — Innocenti/EUIPO — Gemelli (Innocenti) . . 42

2018/C 285/61 Causa T-398/18: Ricorso proposto il 25 giugno 2018 — Pielczyk/EUIPO — Thalgo TCH (DERMAEPIL SUGAR EPIL SYSTEM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

2018/C 285/62 Causa T-410/18: Ricorso proposto il 4 luglio 2018 — Silgan Closures e Silgan Holdings / Commissione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

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IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA DELĽUNIONE EUROPEA

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2018/C 285/01)

Ultima pubblicazione

GU C 276 del 6.8.2018.

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 268 del 30.7.2018.

GU C 259 del 23.7.2018.

GU C 249 del 16.7.2018.

GU C 240 del 9.7.2018.

GU C 231 del 2.7.2018.

GU C 221 del 25.6.2018.

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu

13.8.2018 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 285/1

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V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 giugno 2018 — Commissione europea / Repubblica di Malta

(Causa C-557/15) (1)

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2009/147/CE — Conservazione degli uccelli selvatici — Cattura e detenzione di esemplari vivi — Specie appartenenti alla famiglia dei fringillidi — Divieto —

Regime derogatorio nazionale — Potere di deroga degli Stati membri — Presupposti)

(2018/C 285/02)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: K. Mifsud-Bonnici e C. Hermes, agenti)

Convenuta: Repubblica di Malta (rappresentanti: A. Buhagiar, agente, assistita da J. Bouckaert, advocaat e L. Cassar Pullicino, avukat)

Dispositivo

1) La Repubblica di Malta, avendo adottato un regime derogatorio che consente la cattura di esemplari vivi di sette specie di fringillidi selvatici (il fringuello Fringilla coelebs, il fanello Carduelis cannabina, il cardellino Carduelis carduelis, il verdone Carduelis chloris, il frosone Coccothraustes coccothraustes, il verzellino Serinus serinus e il cardellino euroasiatico Carduelis spinus), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza delle disposizioni dell’articolo 5, lettere a) ed e), e dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in combinato disposto con l’articolo 9, paragrafo 1, di tale direttiva.

2) La Repubblica di Malta è condannata alle spese.

(1) GU C 7 dell’11.1.2016.

C 285/2 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 13.8.2018

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Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 21 giugno 2018 — Repubblica di Polonia / Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-5/16) (1)

(Ricorso di annullamento — Decisione (UE) 2015/1814 — Determinazione della base giuridica — Considerazione degli effetti dell’atto — Insussistenza — Articolo 192, paragrafo 1, TFUE — Articolo 192, paragrafo 2, primo comma, lettera c), TFUE — Misure aventi una sensibile incidenza sulla scelta di uno Stato membro tra diverse fonti di energia e sulla struttura generale dell’approvvigionamento energetico del medesimo — Principio di leale cooperazione — Articolo 15 TUE — Competenze del Consiglio europeo — Principi della certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento — Principio di proporzionalità —

Valutazione d’impatto)

(2018/C 285/03)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentanti: B. Majczyna, K. Rudzińska, agenti, assistiti da I. Tatarewicz, ekspert)

Convenuti: Parlamento europeo (rappresentanti: A. Tamás e A. Pospíšilová Padowska, agenti), Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Simm, A. Sikora, e K. Pleśniak, agenti)

Intervenienti a sostegno dei convenuti: Regno di Danimarca (rappresentanti: M. Wolff, J. Nymann-Lindegren e C. Thorning, agenti), Repubblica federale di Germania (rappresentante: T. Henze, agente), Regno di Spagna (rappresentanti: A. Gavela Llopis e M. A. Sampol Pucurull, agenti), Repubblica francese (rappresentanti: D. Colas, G. de Bergues, J. Traband, T. Deleuil e S. Ghiandoni, agenti), Regno di Svezia (rappresentanti: A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson, N. Otte Widgren e L. Swedenborg, agenti), Commissione europea (rappresentanti: K. Herrmann, A. C. Becker, E. White e K. Mifsud-Bonnici, agenti)

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) La Repubblica di Polonia è condannata alle spese sostenute dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea.

3) Il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Regno di Svezia, nonché la Commissione europea sopporteranno le proprie spese.

(1) GU C 98 del 14.3.2016.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht / Ewald Baumeister

(Causa C-15/16) (1)

(Rinvio pregiudiziale — Ravvicinamento delle legislazioni — Direttiva 2004/39/CE — Articolo 54, paragrafo 1 — Portata dell’obbligo di segreto professionale incombente alle autorità nazionali di vigilanza

finanziaria — Nozione di «informazione riservata»)

(2018/C 285/04)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

13.8.2018 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 285/3

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Parti

Ricorrente: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Convenuto: Ewald Baumeister

con l’intervento di: Frank Schmitt, in qualità di curatore fallimentare della Phoenix Kapitaldienst GmbH

Dispositivo

1) L’articolo 54, paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che non tutte le informazioni relative all’impresa soggetta a vigilanza e trasmesse da quest’ultima all’autorità competente, e non tutte le dichiarazioni di detta autorità presenti negli atti relativi alla sua attività di vigilanza, compresa la sua corrispondenza con altri servizi, costituiscono incondizionatamente informazioni riservate, coperte, pertanto, dall’obbligo di mantenere il segreto professionale previsto dalla citata disposizione. Rientrano in tale qualificazione le informazioni detenute dalle autorità designate dagli Stati membri per svolgere le mansioni previste da tale direttiva che, in primo luogo, non hanno carattere pubblico e che, in secondo luogo, rischierebbero, se divulgate, di ledere gli interessi della persona fisica o giuridica che le ha fornite o di terzi, oppure il buon funzionamento del sistema di vigilanza sull’attività delle imprese di investimento che il legislatore dell’Unione ha istituito con l’adozione della direttiva 2004/39.

2) L’articolo 54, paragrafo 1, della direttiva 2004/39 deve essere interpretato nel senso che la valutazione del carattere riservato di informazioni relative all’impresa soggetta a vigilanza e trasmesse alle autorità designate dagli Stati membri per svolgere le mansioni previste da tale direttiva deve avvenire al momento dell’esame che tali autorità sono tenute a effettuare al fine di pronunciarsi in merito alla domanda di divulgazione riguardante le suddette informazioni, indipendentemente dalla qualificazione di quest’ultime al momento della loro trasmissione a dette autorità.

3) L’articolo 54, paragrafo 1, della direttiva 2004/39 deve essere interpretato nel senso che le informazioni detenute dalle autorità designate dagli Stati membri per svolgere le mansioni previste da tale direttiva che possono aver costituito segreti commerciali, ma che risalgono a cinque anni addietro o più, sono considerate, in linea di principio, a causa del decorso del tempo, storiche e ormai prive, per tale motivo, del loro carattere segreto, salvo che, in via eccezionale, la parte che invoca tale carattere non dimostri che, sebbene siano risalenti, tali informazioni costituiscono ancora elementi essenziali della propria posizione commerciale o di quelle di terzi interessati. Considerazioni siffatte non valgono per le informazioni detenute da tali autorità la cui riservatezza potrebbe essere giustificata da ragioni diverse dalla loro importanza per la posizione commerciale delle imprese interessate.

(1) GU C 111 del 29.3.2016.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Belgio) — Sadikou Gnandi / État belge

(Causa C-181/16) (1)

(Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia — Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare — Direttiva 2008/115/CE — Articolo 3, punto 2 — Nozione di «soggiorno

irregolare» — Articolo 6 — Adozione di una decisione di rimpatrio anteriormente all’esito del ricorso avverso il rigetto della domanda di protezione internazionale da parte dell’autorità competente — Carta

dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Articolo 18, articolo 19, paragrafo 2, e articolo 47 — Principio di «non-refoulement» (non respingimento) — Diritto a un ricorso effettivo — Autorizzazione a

permanere in uno Stato membro)

(2018/C 285/05)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

C 285/4 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 13.8.2018

Page 11: Gazzetta uff iciale C 285 - EUR-Lex

Parti

Ricorrente: Sadikou Gnandi

Resistente: État belge

Dispositivo

La direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, nel combinato disposto con la direttiva 2005/85/ CE del Consiglio, del 1. dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, nonché alla luce del principio di non-refoulement e del diritto ad un ricorso effettivo, sanciti dall’articolo 18, dall’articolo 19, paragrafo 2, e dall’articolo 47 della Carta, dev’essere interpretata nel senso che non osta all’adozione di una decisione di rimpatrio ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva stessa, nei confronti di un cittadino di un paese terzo che abbia proposto domanda di protezione internazionale, direttamente a seguito del rigetto di tale domanda da parte dell’autorità competente ovvero cumulativamente con il rigetto stesso in un unico atto amministrativo e, pertanto, anteriormente alla decisione del ricorso giurisdizionale proposto avverso il rigetto medesimo, subordinatamente alla condizione, segnatamente, che lo Stato membro interessato garantisca la sospensione di tutti gli effetti giuridici della decisione di rimpatrio nelle more dell’esito del ricorso, che il richiedente possa beneficiare, durante tale periodo, dei diritti riconosciuti dalla direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, e che sia in grado di far valere qualsiasi mutamento delle circostanze verificatosi successivamente all’adozione della decisione di rimpatrio, che presenti rilevanza significativa per la valutazione della situazione dell’interessato con riguardo alla direttiva 2008/115 e, in particolare, all’articolo 5 della medesima, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare.

(1) GU C 191 del 30.5.2016.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 21 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Østre Landsret — Danimarca) — Fidelity Funds e a. / Skatteministeriet

(Causa C-480/16) (1)

[Rinvio pregiudiziale — Libera circolazione dei capitali e libertà dei pagamenti — Restrizioni — Tassazione dei dividendi versati agli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) —

Dividendi versati da società residenti in uno Stato membro ad OICVM non residenti — Esenzione dei dividendi versati da società residenti in uno Stato membro ad OICVM residenti — Giustificazioni —

Ripartizione equilibrata della potestà impositiva tra gli Stati membri — Coerenza del regime fiscale — Proporzionalità]

(2018/C 285/06)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Østre Landsret

Parti

Ricorrenti: Fidelity Funds e a.

Convenuto: Skatteministeriet

In presenza di: NN (L) SICAV

13.8.2018 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 285/5

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Dispositivo

L’articolo 63 TFUE dev’essere interpretato nel senso che osta a una normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale i dividendi distribuiti da una società residente in tale Stato membro a un organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) non residente sono soggetti a una ritenuta alla fonte, mentre i dividendi distribuiti a un OICVM residente nel medesimo Stato membro sono esenti da una siffatta ritenuta, a condizione che tale organismo operi una distribuzione minima ai suoi detentori di quote, o calcoli tecnicamente una distribuzione minima, e prelevi un’imposta su tale distribuzione minima reale o fittizia a carico dei suoi detentori di quote.

(1) GU C 419 del 14.11.2016.

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 21 giugno 2018 — Commissione europea / Repubblica federale di Germania

(Causa C-543/16) (1)

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 91/676/CEE — Articolo 5, paragrafi 5 e 7 — Allegato II, A, punti da 1 a 3 e 5 — Allegato III, paragrafo 1, punti da 1 a 3, e paragrafo 2 — Protezione delle acque

dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole — Insufficienza delle misure in vigore — Misure aggiuntive o azioni rafforzate — Revisione del programma d’azione — Limitazione

dell’applicazione di fertilizzanti — Fertilizzazione equilibrata — Periodi per l’applicazione di fertilizzanti — Capacità dei depositi per effluenti di allevamento — Applicazione di fertilizzanti alle

superfici in pendenza ripida e ai terreni gelati o innevati)

(2018/C 285/07)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Hermes ed E. Manhaeve, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e J. Möller, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Regno di Danimarca (rappresentanti: C. Thorning e M. Wolff, agenti)

Dispositivo

1) La Repubblica federale di Germania, non avendo adottato misure aggiuntive o azioni rafforzate non appena è emersa l’insufficienza delle misure del programma d’azione tedesco e non avendo rivisto tale programma d’azione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafi 5 e 7, della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, in combinato disposto con l’allegato II, A, punti da 1 a 3 e 5 e con l’allegato III, paragrafo 1, punti da 1 a 3, e paragrafo 2, della medesima direttiva.

2) La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.

(1) GU C 6 del 9.1.2017.

C 285/6 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 13.8.2018

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Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 21 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Düsseldorf — Germania) — Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Operations

Support Group / Orifarm GmbH

(Causa C-681/16) (1)

(Rinvio pregiudiziale — Proprietà intellettuale e industriale — Diritto dei brevetti — Atti di adesione all’Unione europea del 2003, del 2005 e del 2012 — Meccanismo specifico — Applicabilità alle

importazioni parallele — Regolamento (CE) n. 469/2009 — Prodotto protetto da un certificato protettivo complementare in uno Stato membro e immesso sul mercato dal titolare del brevetto di base in un altro Stato membro — Esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale e industriale — Assenza di un brevetto di base nei nuovi Stati membri — Regolamento (CE) n. 1901/2006 — Proroga del periodo di protezione)

(2018/C 285/08)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Operations Support Group

Convenuta: Orifarm GmbH

Dispositivo

1) I meccanismi specifici previsti al capo 2 dell’allegato IV dell’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea, al capo 1 dell’allegato V dell’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea e al capo 1 dell’allegato IV dell’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull’Unione europea, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, devono essere interpretati nel senso che consentono al titolare di un certificato protettivo complementare, rilasciato in uno Stato membro diverso dai nuovi Stati membri interessati da tali Atti di adesione, di opporsi all’importazione parallela di un medicinale da tali nuovi Stati membri in una situazione in cui gli ordinamenti giuridici di questi ultimi Stati prevedevano la possibilità di ottenere una protezione equivalente non alla data della presentazione della domanda del brevetto di base, bensì alla data della pubblicazione della domanda del brevetto di base e/o della presentazione della domanda di certificato protettivo complementare nello Stato membro di importazione, cosicché non era possibile per il titolare ottenere un brevetto e un certificato protettivo complementare equivalente negli Stati di esportazione.

2) I meccanismi specifici previsti al capo 2 dell’allegato IV dell’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea, al capo 1 dell’allegato V dell’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea e al capo 1 dell’allegato IV dell’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull’Unione europea, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, devono essere interpretati nel senso che essi si applicano alla proroga prevista all’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico e che modifica il regolamento (CEE) n. 1768/92, la direttiva 2001/20/CE, la direttiva 2001/83/CE e il regolamento (CE) n. 726/ 2004.

(1) GU C 104 del 3.4.2017.

13.8.2018 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 285/7

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Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte di Appello di Torino — Italia) — Petronas Lubricants Italy SpA / Livio Guida

(Causa C-1/17) (1)

[Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Competenza in materia di contratti individuali di lavoro — Articolo 20, paragrafo 2 — Datore di lavoro

convenuto dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui è domiciliato — Domanda riconvenzionale del datore di lavoro — Determinazione del foro competente]

(2018/C 285/09)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Corte di Appello di Torino

Parti

Ricorrente: Petronas Lubricants Italy SpA

Convenuto: Livio Guida

Dispositivo

L’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, esso conferisce al datore di lavoro il diritto di presentare, dinanzi al giudice regolarmente investito della domanda principale presentata da un lavoratore, una domanda riconvenzionale fondata su un contratto di cessione di credito, concluso tra il datore di lavoro e il titolare originario del credito, in data successiva alla proposizione di tale domanda principale.

(1) GU C 112 del 10.4.2017.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 21 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammergericht Berlin — Germania) — procedimento promosso da Vincent Pierre

Oberle

(Causa C-20/17) (1)

(Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (UE) n. 650/2012 — Articolo 4 — Competenza generale dell’organo giurisdizionale di uno Stato membro a decidere sull’intera successione — Normativa nazionale che disciplina la competenza giurisdizionale internazionale in materia

di rilascio di certificati successori nazionali — Certificato successorio europeo)

(2018/C 285/10)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Kammergericht Berlin

Parti

Ricorrente: Vincent Pierre Oberle

C 285/8 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 13.8.2018

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Dispositivo

L’articolo 4 del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella controversa nel procedimento principale, la quale preveda che, pur se il defunto non aveva, al momento del decesso, la residenza abituale in tale Stato membro, sono competenti a rilasciare i certificati successori nazionali, nell’ambito di una successione con implicazioni transfrontaliere, gli organi giurisdizionali del suddetto Stato membro, allorché i beni ereditari si trovano nel territorio di detto Stato o il defunto era cittadino dello stesso Stato.

(1) GU C 112 del 10.4.2017.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 20 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vilniaus apygardos administracinis teismas — Lituania) — UAB «Enteco Baltic» /

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Causa C-108/17) (1)

(Rinvio pregiudiziale — Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 143, paragrafo 1, lettera d), e articolo 143, paragrafo 2 — Esenzioni dall’IVA all’importazione — Importazione seguita da una cessione intracomunitaria — Presupposti — Prova della spedizione o del trasporto dei beni verso un altro Stato membro — Trasporto soggetto al regime di sospensione dall’accisa — Trasferimento all’acquirente del potere di disporre dei beni — Evasione fiscale — Assenza di un obbligo dell’autorità

competente di aiutare il soggetto passivo a raccogliere le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto delle condizioni di esenzione)

(2018/C 285/11)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Vilniaus apygardos administracinis teismas

Parti

Ricorrente: UAB «Enteco Baltic»

Resistente: Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Dispositivo

1) L’articolo 143, paragrafo 1, lettera d), e l’articolo 143, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2009/69/CE del Consiglio, del 25 giugno 2009, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che le autorità competenti di uno Stato membro rifiutino di concedere l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto all’importazione per il solo motivo che, a seguito di un mutamento di circostanze intervenuto successivamente all’importazione, i prodotti di cui trattasi sono stati ceduti a un soggetto passivo diverso da quello il cui numero di identificazione dell’imposta sul valore aggiunto era stato indicato nella dichiarazione d’importazione, allorché l’importatore ha comunicato tutte le informazioni relative all’identità del nuovo acquirente alle autorità competenti dello Stato membro di importazione, purché sia dimostrato che le condizioni sostanziali per l’esenzione della cessione intracomunitaria successiva siano effettivamente soddisfatte.

13.8.2018 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 285/9

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2) L’articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2009/69, in combinato disposto con l’articolo 138 e l’articolo 143, paragrafo 2, lettera c), di tale direttiva, come modificata, deve essere interpretato nel senso che:

— documenti che attestano il trasporto di beni da un deposito fiscale situato nello Stato membro di importazione a destinazione non già dell’acquirente, ma di un deposito fiscale situato in un altro Stato membro, possono essere considerati prove sufficienti della spedizione o del trasporto di tali beni verso un altro Stato membro;

— documenti quali lettere di spedizione fondate sulla Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, come modificata dal protocollo del 5 luglio 1978, e documenti amministrativi elettronici che accompagnano la circolazione di beni in sospensione dall’accisa possono essere presi in considerazione per dimostrare che, al momento dell’importazione in uno Stato membro, i beni in questione sono destinati a essere spediti o trasportati verso un altro Stato membro, ai sensi dell’articolo 143, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2006/112, come modificata, purché detti documenti siano presentati in tale momento e contengano tutte le informazioni necessarie. Tali documenti, così come le conferme elettroniche della cessione dei prodotti e la nota di ricevimento emesse al termine di una circolazione in sospensione dall’accisa, sono idonei a dimostrare che detti beni sono stati effettivamente spediti o trasportati a destinazione di un altro Stato membro, ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, come modificata.

3) L’articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2009/69, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che le autorità di uno Stato membro rifiutino a un importatore il beneficio del diritto all’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto, previsto da tale disposizione, per le importazioni di beni che questi ha effettuato in tale Stato membro e che sono state seguite da una cessione intracomunitaria, per il motivo che tali beni non sono stati trasmessi direttamente all’acquirente, ma sono stati presi in carico da imprese di trasporto e da depositi fiscali da quest’ultimo designati, qualora il potere di disporre di detti beni come proprietario è stato trasferito, dall’importatore, all’acquirente. In tale contesto, la nozione di «cessione di beni», ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, di tale direttiva, come modificata, deve essere interpretata nello stesso modo in cui viene interpretata nell’ambito dell’articolo 167 della suddetta direttiva, come modificata.

4) L’articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2009/69, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una prassi amministrativa secondo la quale, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, il beneficio del diritto all’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto all’importazione viene rifiutato all’importatore in buona fede, qualora le condizioni per l’esenzione della cessione intracomunitaria successiva non siano soddisfatte a causa di un’evasione fiscale commessa dall’acquirente, a meno che non sia accertato che l’importatore sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione rientrava in un’evasione posta in essere dall’acquirente e non ha adottato tutte le misure ragionevoli a sua disposizione per evitare la propria partecipazione a tale evasione. Il solo fatto che l’importatore e l’acquirente abbiano comunicato mediante mezzi di comunicazione elettronici non può consentire di presumere che l’importatore sapesse o avrebbe potuto sapere di partecipare a tale evasione.

5) L’articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2009/69, deve essere interpretato nel senso che le autorità nazionali competenti, quando verificano il trasferimento del potere di disporre dei beni come proprietario, non sono tenute a raccogliere informazioni alle quali solo le autorità pubbliche possono accedere.

(1) GU C 161 del 22.5.2017.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hannover (Germania) il 26 maggio 2017 — EUflight.de GmbH / TUIfly GmbH

(Causa C-307/17)

(2018/C 285/12)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Hannover

C 285/10 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 13.8.2018

Page 17: Gazzetta uff iciale C 285 - EUR-Lex

Parti

Ricorrente: EUflight.de GmbH

Convenuta: TUIfly GmbH

Con ordinanza della Corte di giustizia del 17 maggio 2018, la causa è stata radiata dall’albo.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hannover (Germania) il 29 maggio 2017 — Jeannine Wieczarkowiecz / TUIfly GmbH

(Causa C-311/17)

(2018/C 285/13)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Hannover

Parti

Ricorrente: Jeannine Wieczarkowiecz

Convenuta: TUIfly GmbH.

Con ordinanza della Corte di giustizia dell’8 maggio 2018, la causa è stata cancellata dal ruolo.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hannover (Germania) il 30 maggio 2017 — Rainer Hadamek e a. / TUIfly GmbH

(Causa C-316/17)

(2018/C 285/14)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Hannover

Parti

Ricorrenti: Rainer Hadamek, Heike Hadamek, Florian Hadamek, Carina Hadamek

Convenuta: TUIfly GmbH

Con ordinanza della Corte di giustizia del 17 maggio 2018, la causa è stata radiata dall’albo.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hannover (Germania) il 30 maggio 2017 — Gerhard Schneider e Christa Schneider / TUIfly GmbH

(Causa C-317/17)

(2018/C 285/15)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Hannover

13.8.2018 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 285/11

Page 18: Gazzetta uff iciale C 285 - EUR-Lex

Parti

Ricorrenti: Gerhard Schneider e Christa Schneider

Convenuta: TUIfly GmbH.

Con ordinanza della Corte di giustizia del 17 maggio 2018, la causa è stata radiata dall’albo.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hannover (Germania) il 9 giugno 2017 — Iris Michardt e Detlef Michardt / TUIfly GmbH

(Causa C-353/17)

(2018/C 285/16)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Hannover

Parti

Ricorrenti: Iris Michardt, Detlef Michardt

Convenuta: TUIfly GmbH

Con ordinanza della Corte di giustizia del 17 maggio 2018, la causa è stata radiata dall’albo.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hannover (Germania) il 9 giugno 2017 — Birgit Förg / TUIfly GmbH

(Causa C-354/17)

(2018/C 285/17)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Hannover

Parti

Ricorrente: Birgit Förg

Convenuta: TUIfly GmbH

Con ordinanza della Corte di giustizia del 28 maggio 2018, la causa è stata radiata dall’albo.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hannover (Germania) il 9 giugno 2017 — Lutz Leupolt / TUIfly GmbH

(Causa C-355/17)

(2018/C 285/18)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Hannover

C 285/12 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 13.8.2018

Page 19: Gazzetta uff iciale C 285 - EUR-Lex

Parti

Ricorrente: Lutz Leupolt

Convenuta: TUIfly GmbH

Con ordinanza della Corte di giustizia del 28 maggio 2018, la causa è stata radiata dall’albo.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hannover (Germania) il 9 giugno 2017 — Johannes Büker e Ursula Münsterteicher / TUIfly GmbH

(Causa C-356/17)

(2018/C 285/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Hannover

Parti

Ricorrenti: Johannes Büker e Ursula Münsterteicher

Convenuta: TUIfly GmbH

Con ordinanza della Corte di giustizia del 17 maggio 2018, la causa è stata radiata dall’albo.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hannover (Germania) il 9 giugno 2017 — Lydia Wieczorek e Paul Wieczorek / TUIfly GmbH

(Causa C-357/17)

(2018/C 285/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Hannover

Parti

Ricorrenti: Lydia Wieczorek e Paul Wieczorek

Convenuta: TUIfly GmbH

Con ordinanza della Corte di giustizia del 17 maggio 2018, la causa è stata radiata dall’albo.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hannover (Germania) il 9 giugno 2017 — Walter Langguth e Elke Langguth / TUIfly GmbH

(Causa C-358/17)

(2018/C 285/21)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Hannover

13.8.2018 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 285/13

Page 20: Gazzetta uff iciale C 285 - EUR-Lex

Parti

Ricorrenti: Walter Langguth, Elke Langguth

Convenuta: TUIfly GmbH

Con ordinanza della Corte di giustizia del 28 maggio 2018, la causa è stata radiata dall’albo.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hannover (Germania) il 9 giugno 2017 — Marcel Lutz e a. / TUIfly GmbH

(Causa C-359/17)

(2018/C 285/22)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Hannover

Parti

Ricorrenti: Marcel Lutz, Janine Lutz, Michelle Lutz, Sarah Lutz

Convenuta: TUIfly GmbH.

Con ordinanza della Corte di giustizia del 18 maggio 2018, la causa è stata radiata dall’albo.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hannover (Germania) il 9 giugno 2017 — Nicole Hofmann / TUIfly GmbH

(Causa C-360/17)

(2018/C 285/23)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Hannover

Parti

Ricorrente: Nicole Hofmann

Convenuta: TUIfly GmbH

Con ordinanza della Corte di giustizia del 28 maggio 2018, la causa è stata radiata dall’albo.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hannover (Germania) il 9 giugno 2017 — Ole Feuser / TUIfly GmbH

(Causa C-361/17)

(2018/C 285/24)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Hannover

C 285/14 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 13.8.2018

Page 21: Gazzetta uff iciale C 285 - EUR-Lex

Parti

Ricorrente: Ole Feuser

Convenuta: TUIfly GmbH

Con ordinanza della Corte di giustizia del 28 maggio 2018, la causa è stata radiata dall’albo.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hannover (Germania) il 9 giugno 2017 — Boris Feuser / TUIfly GmbH

(Causa C-362/17)

(2018/C 285/25)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Hannover

Parti

Ricorrente: Boris Feuser

Convenuta: TUIfly GmbH

Con ordinanza della Corte di giustizia del 28 maggio 2018, la causa è stata radiata dall’albo.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hannover (Germania) il 30 giugno 2017 — Ines Ewen / TUIfly GmbH

(Causa C-394/17)

(2018/C 285/26)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Hannover

Parti

Ricorrente: Ines Ewen

Convenuta: TUIfly GmbH

Con ordinanza della Corte di giustizia del 17 maggio 2018, la causa è stata radiata dall’albo.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hannover (Germania) il 4 luglio 2017 — Petra Nünemann / TUIfly GmbH

(Causa C-403/17)

(2018/C 285/27)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Hannover

13.8.2018 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 285/15

Page 22: Gazzetta uff iciale C 285 - EUR-Lex

Parti

Ricorrente: Petra Nünemann

Convenuta: TUIfly GmbH

Con ordinanza della Corte di giustizia del 17 maggio 2018, la causa è stata radiata dall’albo.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hannover (Germania) il 7 luglio 2017 — Barbara Yvette Müller e a. / TUIfly GmbH

(Causa C-409/17)

(2018/C 285/28)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Hannover

Parti

Ricorrenti: Barbara Yvette Müller, Stefanie Müller, Michelle Müller.

Convenuta: TUIfly GmbH.

Con ordinanza della Corte di giustizia del 28 maggio 2018, la causa è stata radiata dall’albo.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Düsseldorf (Germania) il 17 luglio 2017 — Bially e a. / TUIfly GmbH

(Causa C-429/17)

(2018/C 285/29)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: Bially e a.

Convenuta: TUIfly GmbH

Con ordinanza della Corte di giustizia del 28 maggio 2018, la causa è stata radiata dall’albo.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeits- und Sozialgericht Wien (Austria) il 23 aprile 2018 — Minoo Schuch-Ghannadan / Medizinische Universität Wien

(Causa C-274/18)

(2018/C 285/30)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Arbeits- und Sozialgericht Wien

C 285/16 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 13.8.2018

Page 23: Gazzetta uff iciale C 285 - EUR-Lex

Parti

Ricorrente: Minoo Schuch-Ghannadan

Resistente: Medizinische Universität Wien

Questioni pregiudiziali

I Se il principio pro rata temporis di cui alla clausola 4, punto 2, dell’accordo quadro allegato alla direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997 (1), relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, in combinato disposto con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4, punto 1, debba essere applicato ad una disciplina legislativa a termini della quale sia lecito limitare la durata complessiva di rapporti di lavoro consecutivi di una lavoratrice o di un lavoratore, impiegata/o presso un’Università austriaca nell’ambito di progetti finanziati con risorse esterne o di progetti di ricerca, a 6 anni per le lavoratrici e i lavoratori a tempo pieno, ma a 8 anni in caso di impiego a tempo parziale, e inoltre, in presenza di una giustificazione obiettiva, in particolare ai fini della continuazione oppure della conclusione di progetti di ricerca o di pubblicazioni, se sia lecita una sola ulteriore proroga fino a 10 anni complessivi per i lavoratori a tempo pieno e di 12 anni nel caso di impiego a tempo parziale

II. Se una disciplina legislativa come quella descritta nella prima questione pregiudiziale costituisca una discriminazione indiretta fondata sul sesso ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione), nel caso in cui, considerando l’insieme dei lavoratori cui si applica tale normativa, risulti danneggiata una percentuale notevolmente più elevata di lavoratori di sesso femminile che di lavoratori di sesso maschile.

III. Se l’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006 (2), riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione), debba essere interpretato nel senso che una donna, la quale, nell’ambito di applicazione di una disciplina legislativa come quella menzionata nella prima questione pregiudiziale, lamenti di aver subito una discriminazione indiretta fondata sul sesso, poiché sono molto di più le donne che gli uomini a lavorare in regime di tempo parziale, debba corroborare detta circostanza, segnatamente il fatto che le donne siano danneggiate in numero statisticamente molto più elevato, attraverso l’allegazione di pertinenti dati statistici o di fatti concreti e dimostrandola con idonei mezzi di prova.

(1) GU 1998, L 14, pag. 9.(2) GU 2006, L 204, pag. 23.

Impugnazione proposta il 25 aprile 2018 da The Green Effort Ltd avverso l’ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 23 febbraio 2018, causa T-794/17, The Green Effort Ltd / Ufficio dell'Unione

europea per la proprietà intellettuale

(Causa C-282/18 P)

(2018/C 285/31)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: The Green Effort Ltd (rappresentante: A. Ziehm, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

— annullare in toto l’ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione), del 23 febbraio 2018, causa T-794/17;

13.8.2018 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 285/17

Page 24: Gazzetta uff iciale C 285 - EUR-Lex

— annullare le decisioni impugnate;

— annullare la revoca del EUTM 9 528 001;

— respingere la domanda di decadenza dei diritti;

— accogliere la sua istanza di «restitutio in integrum»;

— avocare gli atti nei procedimenti EUIPO di annullamento 12343 C, 10757 C, 10524 C, opposizioni B 002165119; B 002199274; B 002344565; B 002367038; B 002513086, and B 002513151;

— condannare l’EUIPO e la ricorrente in annullamento a sopportare le proprie spese, nonché quelle della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente fonda l’impugnazione sui seguenti sei motivi di impugnazione, secondo cui l’ordinanza del Tribunale era basata sul primo motivo di impugnazione e i motivi dal secondo al sesto mostrano che la decisione non risulta corretta per altre ragioni.

Primo motivo di impugnazione: violazione dell’articolo 3, paragrafo 4 della decisione n. 17-4 del direttore esecutivo dell'Ufficio del 16 agosto 2017 relativa alla comunicazione per via elettronica.

Argomenti a sostegno dell’impugnazione: il Tribunale ha trascurato che una notifica si considera effettuata il quinto giorno successivo alla data di creazione del documento da parte dei sistemi di EUIPO. Per tale ragione ha erroneamente calcolato il termine di ricorso avverso la decisione dell’11 settembre 2017 della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO.

Secondo motivo di impugnazione: l’impugnazione deve essere dichiarata fondata dal momento che le decisioni dell’EUIPO impugnate violano i diritti della ricorrente perché la domanda di revoca presentata dalla ricorrente in annullamento non era ammissibile a causa di malafede e incorretta descrizione dei fatti.

Terzo motivo di impugnazione: l’impugnazione deve essere dichiarata fondata dal momento che le decisioni dell’EUIPO impugnate violano i diritti della ricorrente perché la prova dell’uso effettivo del titolare è stata presentata all’EUIPO entro i termini legali a norma del Regolamento (CE) n. 2868/95 (1) della Commissione.

Quarto motivo di impugnazione: l’impugnazione deve essere dichiarata fondata dal momento che le decisioni dell’EUIPO impugnate violano i diritti della ricorrente perché la prova dell’uso effettivo del titolare è stata presentata all’EUIPO entro i termini legali stabiliti dall’EUIPO.

Quinto motivo di impugnazione: l’impugnazione deve essere dichiarata fondata dal momento che le decisioni dell’EUIPO impugnate violano i diritti della ricorrente perché, se l’EUIPO non ha ricevuto la prova dell’uso effettivo mediante un sistema di comunicazione elettronica e/o mediante trasmissione via fax, ciò è stato causato da problemi tecnici in tali sistemi.

Sesto motivo di impugnazione: l’impugnazione deve essere dichiarata fondata dal momento che le decisioni dell’EUIPO impugnate violano i diritti della ricorrente perché l’EUIPO, e di conseguenza la seconda commissione di ricorso, hanno erroneamente respinto l’istanza di restitutio in integrum della ricorrente.

(1) Regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/ 94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU 1995, L 303, pag. 1).

C 285/18 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 13.8.2018

Page 25: Gazzetta uff iciale C 285 - EUR-Lex

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Handelsgericht Wien (Austria) il 26 aprile 2018 — KAMU Passenger & IT Services GmbH / Türk Hava Yollari A.O. — T.H.Y. Turkish Airlines

(Causa C-289/18)

(2018/C 285/32)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Handelsgericht Wien

Parti

Ricorrente: KAMU Passenger & IT Services GmbH

Resistente: Türk Hava Yollari A.O. — T.H.Y. Turkish Airlines

Questione pregiudiziale

Se un volo in coincidenza in partenza dall’aeroporto di destinazione del precedente volo, prenotato da un passeggero insieme con il primo volo e per il quale egli abbia ricevuto un unico biglietto con un unico numero di prenotazione, tenuto conto dell’intervallo previsto tra i due voli di poco più di 13 ore, possa essere qualificato come «coincidenza diretta» ai sensi dell’articolo 2, lettera h), del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(1) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, GU L 46, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Düsseldorf (Germania) il 2 maggio 2018 — Stefan Neldner / Eurowings GmbH

(Causa C-299/18)

(2018/C 285/33)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: Stefan Neldner

Convenuta: Eurowings GmbH

Questioni pregiudiziali

1) Se la compensazione pecuniaria di cui all’articolo 7 del regolamento (1) possa essere detratta dal risarcimento dei danni concesso a norma del diritto nazionale a titolo del rimborso delle spese di viaggio supplementari sostenute a seguito della cancellazione di un volo prenotato, allorché il vettore aereo ha ottemperato ai suoi obblighi ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento.

13.8.2018 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 285/19

Page 26: Gazzetta uff iciale C 285 - EUR-Lex

2) Qualora la detrazione sia possibile, se ciò valga anche per i costi del trasporto sostitutivo verso un luogo diverso dalla destinazione finale del volo, quando il passeggero abbia rifiutato un trasporto sostitutivo verso la destinazione finale del volo offerto dal vettore aereo.

3) Laddove la detrazione sia possibile, se il vettore aereo possa sempre effettuarla, o se essa dipenda dai limiti in cui il diritto nazionale la consenta o il giudice la ritenga adeguata.

4) Qualora il diritto nazionale sia determinante o il giudice debba adottare una decisione discrezionale, se la compensazione pecuniaria prevista dall’articolo 7 del regolamento sia destinata a compensare solo i disagi e la perdita di tempo subiti dai passeggeri a seguito della cancellazione o se essa compensi anche danni materiali.

(1) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, GU 2004, L 46, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Bonn (Germania) il 4 maggio 2018 — Thomas Leonhard / DSL Bank

(Causa C-301/18)

(2018/C 285/34)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Bonn

Parti

Ricorrente: Thomas Leonhard

Resistente: DSL Bank

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2002/65/CE (1) debba essere interpretato nel senso che osti a una disposizione di legge di uno Stato membro, per effetto della quale, a seguito della dichiarazione di recesso da un contratto di finanziamento al consumo concluso a distanza, il fornitore sia tenuto a versare al consumatore, oltre all’importo ricevuto dal consumatore in base al contratto a distanza, anche un’indennità per l’utilizzazione di detto importo.

(1) Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE (GU 2002, L 271, pag. 16).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 14 maggio 2018 — Schiaffini Travel SpA / Comune di Latina

(Causa C-322/18)

(2018/C 285/35)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

C 285/20 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 13.8.2018

Page 27: Gazzetta uff iciale C 285 - EUR-Lex

Parti nella causa principale

Ricorrente: Schiaffini Travel SpA

Convenuto: Comune di Latina

Questioni pregiudiziali

1) Se l’articolo 5, par. 2 del regolamento CE n. 1370/2007 (1) (in particolar modo per quanto concerne il divieto — di cui alle lettere «b» e «d» — per un operatore interno, di partecipare a gare extra moenia), debba o meno trovare applicazione anche agli affidamenti aggiudicati in epoca precedente all’entrata in vigore del medesimo regolamento;

2) Se sia astrattamente riconducibile alla qualifica di «operatore interno» — ai sensi del medesimo regolamento ed in eventuale analogia di ratio con la giurisprudenza formatasi sull’istituto dell’in house providing — una persona giuridica di diritto pubblico titolare di affidamento diretto del servizio di trasporto locale ad opera dell’Autorità statale, laddove la prima sia direttamente collegata alla seconda sotto il profilo organizzativo e di controllo ed il cui capitale sociale sia detenuto dallo Stato medesimo (integralmente o pro quota, in tal caso unitamente ad altri enti pubblici);

3) Se, a fronte di un affidamento diretto di servizi ricadenti nell’ambito di disciplina del regolamento (CE) n. 1370/2007, il fatto che, successivamente all’affidamento, l’Autorità statale di cui si è detto istituisca un ente pubblico amministrativo dotato di poteri organizzativi sui servizi in questione (rimanendo peraltro in capo allo Stato l’esclusivo potere di disporre del titolo concessorio) — ente che non esercita alcun «controllo analogo» sull’affidatario diretto dei servizi — sia o meno una circostanza idonea a sottrarre l’affidamento in questione al regime dell’articolo 5, par. 2, del regolamento;

4) Se l’originaria scadenza di un affidamento diretto oltre il termine trentennale del 3 dicembre 2039 (termine decorrente dalla data di entrata in vigore del regolamento CE 1370/2007) comporti comunque la non conformità dell’affidamento ai principi di cui al combinato disposto degli articoli 5 ed 8, par. 3 del medesimo regolamento, ovvero se detta irregolarità debba considerarsi automaticamente sanata, ad ogni fine giuridico, per implicita riduzione ex lege (articolo 8, par. 3 cpv) a tale termine trentennale.

(1) Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU L 315, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 15 maggio 2018 — Sicilville Srl / Comune di Brescia

(Causa C-324/18)

(2018/C 285/36)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrente: Sicilville Srl

Resistente: Comune di Brescia

13.8.2018 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 285/21

Page 28: Gazzetta uff iciale C 285 - EUR-Lex

Questione pregiudiziale

Se il diritto dell’Unione europea e, precisamente, l’art. 57 par. 4 della Direttiva 2014/24/UE (1) sugli appalti pubblici, unitamente al Considerando 101 della medesima Direttiva e al principio di proporzionalità e di parità di trattamento ostino ad una normativa nazionale, come quella in esame, che, definita quale causa di esclusione obbligatoria di un operatore economico il «grave illecito professionale», stabilisce che, nel caso in cui l’illecito professionale abbia causato la risoluzione anticipata di un contratto d'appalto, l’operatore può essere escluso solo se la risoluzione non è contestata o è confermata all’esito di un giudizio.

(1) Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94, pag. 65).

Impugnazione proposta il 21 maggio 2018 dalla Mytilinaios Anonymos Etairia / Omilos Epicheiriseon avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 13 marzo 2018, causa T-542/11 RENV,

Alouminion tis Ellados VEAE/Commissione europea

(Causa C-332/18 P)

(2018/C 285/37)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Mytilinaios Anonymos Etairia — Omilos Epicheiriseon (N. Korogiannakis, N. Keramidas, E. Chrysafis e D. Diakopoulos, dichigori, e K. Struckmann, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea; Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI)

Conclusioni della ricorrente

Con il presente ricorso, la «Mytilinaios Anonymos Etairia — Omilos Epicheiriseon» chiede che la Corte voglia:

— annullare la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 13 marzo 2018 nella causa Τ-542/11 RENV (EU:T:2018:132);

— pronunciarsi essa stessa sulla controversia;

— annullare la decisione della Commissione del 13 luglio 2011; e

— condannare la Commissione europea al pagamento delle spese sostenute dalla ricorrente per l'intero procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente invoca tre motivi:

1) Errori di diritto e travisamento dei fatti nell’ambito della valutazione del Tribunale in merito alla circostanza se il provvedimento in esame costituisca aiuto di Stato, e in particolare se il provvedimento rappresenti un «vantaggio», sulla valutazione del vantaggio, sul rifiuto di esaminare l’aspetto del trattamento economico, e sull’erronea applicazione dell'onere della prova poiché la Repubblica ellenica non ha avanzato tali argomenti nel corso del procedimento amministrativo, ed errore di diritto nel contestare le argomentazioni della ricorrente per quanto riguarda il «criterio dell'investitore privato».

2) Errore di diritto nel valutare la «selettività» del vantaggio.

C 285/22 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 13.8.2018

Page 29: Gazzetta uff iciale C 285 - EUR-Lex

3) Errori di diritto e travisamento degli elementi di prova per ciò che riguarda le conseguenze del provvedimento in esame sul commercio e sulla concorrenza.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 23 maggio 2018 — Lombardi Srl / Comune di Auletta e a.

(Causa C-333/18)

(2018/C 285/38)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrente: Lombardi Srl

Resistenti: Comune di Auletta, Delta Lavori SpA, Msm Ingegneria Srl

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 1, paragrafi 1, terzo comma, e 3, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (1), come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2007 (2), possa essere interpretato nel senso che esso consente che allorché alla gara abbiano partecipato più imprese e le stesse non siano state evocate in giudizio (e comunque avverso le offerte di talune di queste non sia stata proposta impugnazione) sia rimessa al Giudice, in virtù dell’autonomia processuale riconosciuta agli Stati membri, la valutazione della concretezza dell’interesse dedotto con il ricorso principale da parte del concorrente destinatario di un ricorso incidentale escludente reputato fondato, utilizzando gli strumenti processuali posti a disposizione dell’ordinamento, e rendendo così armonica la tutela di detta posizione soggettiva rispetto ai consolidati principi nazionali in punto di domanda di parte (art. 112 c.p.c.), prova dell’interesse affermato (art. 2697 cc), limiti soggettivi del giudicato che si forma soltanto tra le parti processuali e non può riguardare la posizione dei soggetti estranei alla lite (art. 2909 cc).

(1) (GU L 395, pag. 33).(2) Direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 dicembre 2007 , che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/

13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici (GU L 335, pag. 31).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 23 maggio 2018 — Via Lattea Scrl e a. / Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Regione Veneto

(Causa C-337/18)

(2018/C 285/39)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Appellanti: Via Lattea Scrl, Alba Gilberto, Antonio Barausse, Gabriele Barausse, Azienda Agricola Benvegnù Gianni Battista e Giangaetano s.s., Domenico Brogliato s.s., Cesare Filippi, Michele Filippi, Fontana Fidenzio e Fabrizio s.s., Giovanni Gastaldello, Tiziano Giaretta, Azienda Agricola Guadagnin Gianni ed Emanuele s.s., Il Moretto di Martinazza Laura s.s., Marini Alessandro e Domenico s.s., Azienda Agricola Milan Sergio & C. s.s., Matteo Mosele, Luciano Mosele, Ennio Mosele, Renato Munaretto, Azienda Agricola Pain di Gazzola Luigi, Azienda Agricola Parise Luigi, Angelo, Francesco e Giancarlo, Sillo Zefferino Maurizio s.s., Storti Danilo e Nicoletta s.s., Tosatto Paolo e Federico s.s., Vivaldo Emilio e Pierino s.s., Giuseppe Zanettin

13.8.2018 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 285/23

Page 30: Gazzetta uff iciale C 285 - EUR-Lex

Appellate: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Regione Veneto

Questioni pregiudiziali

1) Se, in una situazione come quella descritta e che costituisce oggetto del giudizio principale, il diritto dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che il contrasto di una disposizione legislativa di uno Stato membro con l’art. 2, paragrafo 2, comma 3, del Regolamento (CEE) n. 3950/92 (1) comporti, quale conseguenza, l’insussistenza dell’obbligazione dei produttori di corrispondere il prelievo supplementare al ricorso delle condizioni stabilite dal medesimo Regolamento.

2) Se, in una situazione come quella descritta e che costituisce oggetto del giudizio principale, il diritto dell’Unione europea e, in particolare il principio generale di tutela dell’affidamento, debba essere interpretato nel senso che non possa essere tutelato l’affidamento di soggetti che abbiano rispettato un obbligo previsto da uno Stato membro e che abbiano beneficiato degli effetti connessi al rispetto di detto obbligo, ancorché tale obbligo sia risultato contrario al diritto dell’Unione europea.

3) Se, in una situazione come quella descritta e che costituisce oggetto del giudizio principale, l’art. 9 del Regolamento (CE) 9 luglio 2001, n. 1392/2001 (2) e la nozione unionale di «categoria prioritaria» ostino a una disposizione di uno Stato membro, come l’art. 2, comma 3, del decreto-legge n. 157/2004 approvato dalla Repubblica Italiana, che stabilisca modalità differenziate di restituzione del prelievo supplementare imputato in eccesso, distinguendo, ai fini delle tempistiche e delle modalità di restituzione, i produttori che abbiano fatto affidamento sul doveroso rispetto di una disposizione nazionale risultata in contrasto con il diritto dell’Unione dai produttori che tale disposizione non abbiano rispettato.

(1) Regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 405, pag. 1).

(2) Regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione, del 9 luglio 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 187, pag. 19).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 23 maggio 2018 — Cooperativa Novalat Scrl e a. / Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Regione Veneto

(Causa C-338/18)

(2018/C 285/40)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Appellanti: Cooperativa Novalat Scrl, Antico Giuseppe e Figli s.s., Impresa Barutta Livio, Impresa Cusinato Giulio, Impresa Danesa Cisino, Impresa Faggian Rudi, Furlan Diego e Stefano s.s., Impresa Furlan Marco, Impresa Massaro Leo Valter, Impresa Reginato Guido, Impresa Sachespi Lucio, Impresa Salmaso Luigi, Impresa Schiavon Denis, Impresa Zanetti Narciso

Appellate: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Regione Veneto

Questioni pregiudiziali

1) Se, in una situazione come quella descritta e che costituisce oggetto del giudizio principale, il diritto dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che il contrasto di una disposizione legislativa di uno Stato membro con l’art. 2, paragrafo 2, comma 3, del Regolamento (CEE) n. 3950/92 (1) comporti, quale conseguenza, l’insussistenza dell’obbligazione dei produttori di corrispondere il prelievo supplementare al ricorso delle condizioni stabilite dal medesimo Regolamento.

2) Se, in una situazione come quella descritta e che costituisce oggetto del giudizio principale, il diritto dell’Unione europea e, in particolare il principio generale di tutela dell’affidamento, debba essere interpretato nel senso che non possa essere tutelato l’affidamento di soggetti che abbiano rispettato un obbligo previsto da uno Stato membro e che abbiano beneficiato degli effetti connessi al rispetto di detto obbligo, ancorché tale obbligo sia risultato contrario al diritto dell’Unione europea.

C 285/24 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 13.8.2018

Page 31: Gazzetta uff iciale C 285 - EUR-Lex

3) Se, in una situazione come quella descritta e che costituisce oggetto del giudizio principale, l’art. 9 del Regolamento (CE) 9 luglio 2001, n. 1392/2001 (2) e la nozione unionale di «categoria prioritaria» ostino a una disposizione di uno Stato membro, come l’art. 2, comma 3, del decreto-legge n. 157/2004 approvato dalla Repubblica Italiana, che stabilisca modalità differenziate di restituzione del prelievo supplementare imputato in eccesso, distinguendo, ai fini delle tempistiche e delle modalità di restituzione, i produttori che abbiano fatto affidamento sul doveroso rispetto di una disposizione nazionale risultata in contrasto con il diritto dell’Unione dai produttori che tale disposizione non abbiano rispettato.

(1) Regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 405, pag. 1).

(2) Regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione, del 9 luglio 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 187, pag. 19).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 23 maggio 2018 — Veneto Latte Scrl e a. / Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Regione Veneto

(Causa C-339/18)

(2018/C 285/41)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Appellanti: Veneto Latte Scrl, Bovolenta Luca e Matteo s.s., Greco Andrea e Alessando s.s., Ruzza Vanel e Gloriano s.s., Azienda Agricola Marangona di Tamiso Rossano

Appellate: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Regione Veneto

Questioni pregiudiziali

1) Se, in una situazione come quella descritta e che costituisce oggetto del giudizio principale, il diritto dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che il contrasto di una disposizione legislativa di uno Stato membro con l’art. 2, paragrafo 2, comma 3, del Regolamento (CEE) n. 3950/92 (1) comporti, quale conseguenza, l’insussistenza dell’obbligazione dei produttori di corrispondere il prelievo supplementare al ricorso delle condizioni stabilite dal medesimo Regolamento.

2) Se, in una situazione come quella descritta e che costituisce oggetto del giudizio principale, il diritto dell’Unione europea e, in particolare il principio generale di tutela dell’affidamento, debba essere interpretato nel senso che non possa essere tutelato l’affidamento di soggetti che abbiano rispettato un obbligo previsto da uno Stato membro e che abbiano beneficiato degli effetti connessi al rispetto di detto obbligo, ancorché tale obbligo sia risultato contrario al diritto dell’Unione europea.

3) Se, in una situazione come quella descritta e che costituisce oggetto del giudizio principale, l’art. 9 del Regolamento (CE) 9 luglio 2001, n. 1392/2001 (2) e la nozione unionale di «categoria prioritaria» ostino a una disposizione di uno Stato membro, come l’art. 2, comma 3, del decreto-legge n. 157/2004 approvato dalla Repubblica Italiana, che stabilisca modalità differenziate di restituzione del prelievo supplementare imputato in eccesso, distinguendo, ai fini delle tempistiche e delle modalità di restituzione, i produttori che abbiano fatto affidamento sul doveroso rispetto di una disposizione nazionale risultata in contrasto con il diritto dell’Unione dai produttori che tale disposizione non abbiano rispettato.

(1) Regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 405, pag. 1).

(2) Regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione, del 9 luglio 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 187, pag. 19).

13.8.2018 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 285/25

Page 32: Gazzetta uff iciale C 285 - EUR-Lex

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano (Italia) il 28 maggio 2018 — Avv. Alessandro Salvoni / Anna Maria Fiermonte

(Causa C-347/18)

(2018/C 285/42)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Milano

Parti nella causa principale

Ricorrente: Avv. Alessandro Salvoni

Convenuta: Anna Maria Fiermonte

Questione pregiudiziale

Se l’art. 53 del regolamento (UE) n. 1215/2012 (1) e l’art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea debbano essere interpretati nel senso che ostino alla possibilità, per l’autorità giurisdizionale d’origine richiesta del rilascio dell’attestato previsto dall’art. 53 del regolamento (UE) n. 1215/2012 con riferimento ad una decisione definitiva, di esercitare poteri officiosi tesi a verificare la violazione delle norme contenute nel Capo II sezione 4 del regolamento Bruxelles Ibis al fine di informare il consumatore della violazione eventualmente rilevata e di consentire allo stesso consumatore di valutare in modo consapevole la possibilità di avvalersi del rimedio previsto all’art. 45 del medesimo regolamento.

(1) Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia de Reus (Spagna) il 30 maggio 2018 — Jaime Cardus Suárez / Catalunya Caixa S.A.

(Causa C-352/18)

(2018/C 285/43)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de Primera Instancia de Reus

Parti

Attore: Jaime Cardus Suárez

Convenuta: Catalunya Caixa S.A.

Questioni pregiudiziali

1) 1.1 Se l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 (1) debba essere interpretato nel senso che una clausola contrattuale contenente un indice ufficiale, l’IRPH, disciplinato da una disposizione legislativa, non sia soggetta alle disposizioni della direttiva anche nel caso in cui detto indice non si applichi obbligatoriamente, a prescindere dalla circostanza che sia stato scelto, e nemmeno abbia carattere suppletivo in mancanza di un accordo tra le parti.

1.2 Se l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che una clausola contrattuale contenente un indice ufficiale, l’IRPH, peraltro disciplinato da una disposizione legislativa, sia soggetta alle disposizioni della direttiva, qualora detta clausola modifichi la previsione contenuta nella disposizione amministrativa che definisce l’indice IRPH, in relazione al differenziale negativo da applicare quando il menzionato indice sia utilizzato come tasso contrattuale, per allineare il TAEG dell’operazione ipotecaria al tasso di mercato, e possa quindi presumersi che sia stato alterato l’equilibrio contrattuale stabilito dal legislatore nazionale.

C 285/26 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 13.8.2018

Page 33: Gazzetta uff iciale C 285 - EUR-Lex

2) 2.1 Se, il fatto che l’indice di riferimento, l’IRPH, inserito dal professionista nella clausola di un contratto di mutuo, sia disciplinato da disposizioni legislative o regolamentari, escluda il dovere del giudice di verificare che siano stati comunicati al consumatore tutti gli elementi concernenti tale indice idonei ad incidere sulla portata del suo impegno, affinché si possa ritenere che detta clausola sia stata formulata in modo chiaro e comprensibile ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13.

2.2 Se la direttiva 93/13 osti a una linea giurisprudenziale secondo cui l’obbligo di trasparenza si considera soddisfatto con il mero riferimento all’indice ufficiale contenuto nella clausola predisposta, senza che si possa imporre al professionista che la predispone nessuna ulteriore informazione al riguardo o se, al contrario, per adempiere all’obbligo di trasparenza il soggetto predisponente debba fornire informazioni sulla configurazione, [sulla] portata e [sul] funzionamento specifico del meccanismo di tale indice di riferimento.

2.3 Se l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che la mancata comunicazione al consumatore di informazioni relative alla configurazione, [al] funzionamento e [all’] andamento nel passato dell’IRPH, nonché al prevedibile andamento futuro dello stesso, almeno a breve o medio termine, tenuto conto delle conoscenze di tali elementi di cui disponeva il professionista al momento di stipulare il contratto, consenta di ritenere che la clausola relativa al suddetto indice non sia formulata in modo chiaro e comprensibile ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13.

2.4 Se il requisito di trasparenza della clausola di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva vada interpretato nel senso che impone che il consumatore debba essere stato informato sulle specifiche disposizioni regolamentari a disciplina dell’indice di riferimento e del suo contenuto, in quanto informazioni rilevanti ai fini della comprensione dell’importanza economica e giuridica che rivestiva la clausola contenente tale indice.

2.5 Se la pubblicità e l’informazione offerta dal predisponente, che sia idonea a indurre in errore il consumatore al momento di stipulare il proprio contratto di mutuo parametrato all’IRPH, possa costituire un elemento sul quale il giudice può basare la propria valutazione circa il carattere abusivo della clausola contrattuale ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13.

3) 3.1. Se, qualora si accertasse l’abusività della clausola, talché il mutuo debba essere rimborsato senza corresponsione degli interessi, il fatto che, in conseguenza della nullità e dell’eliminazione della clausola relativa all’interesse variabile, sarebbe venuto meno il fondamento per la stipulazione del contratto esclusivamente dal punto di vista dell’ente creditizio, si debba ammettere la possibilità di integrare tale contratto modificando il contenuto della clausola abusiva, con l’applicazione di qualsiasi altro indice di riferimento in sostituzione di quello dichiarato nullo. Se, in tal caso, una siffatta interpretazione e integrazione del contratto risulterebbe contraria all’articolo 6 della direttiva 93/13.

(1) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Justice de paix du troisième canton de Charleroi (Belgio) il 5 giugno 2018 — Franck Casteels / Ryanair DAC, già Ryanair Ltd

(Causa C-368/18)

(2018/C 285/44)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Justice de paix du troisième canton de Charleroi.

Parti

Attore: Franck Casteels.

Convenuta: Ryanair DAC, già Ryanair Ltd.

13.8.2018 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 285/27

Page 34: Gazzetta uff iciale C 285 - EUR-Lex

Questioni pregiudiziali

La domanda di pronuncia pregiudiziale relativa all’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/ 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (1), [è] così formulata:

— se la circostanza in discussione nella fattispecie, ossia lo sciopero dei dipendenti della società di manutenzione presso l’aeroporto di partenza del volo di cui trattasi, rientri nella nozione di «evento», ai sensi del punto 22 della sentenza del 22 dicembre 2008, Wallentin Hermann (C-549/07, EU:C:2008:771), o in quella di «circostanza eccezionale», ai sensi del considerando 14 di detto regolamento, come interpretato dalla sentenza del 31 gennaio 2013, McDonagh (C-12/11, EU:C:2013:43), o se le suddette due nozioni si sovrappongano;

— se l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, debba essere interpretato nel senso che un evento quale quello in discussione nella fattispecie, ossia lo sciopero dei dipendenti della società di manutenzione presso l’aeroporto di partenza del volo di cui trattasi, debba essere considerato come un evento inerente al normale esercizio dell’attività del vettore aereo e, di conseguenza, non possa essere definito «circostanza eccezionale» atta ad esonerare il vettore aereo dal suo obbligo di versare una compensazione ai passeggeri in caso di cancellazione di un volo operato da detto aeromobile;

— qualora un evento come quello in discussione nella fattispecie, ossia lo sciopero dei dipendenti della società di manutenzione presso l’aeroporto di partenza del volo di cui trattasi, debba essere considerato una «circostanza eccezionale», se occorra dedurne che si tratta, per il vettore aereo, di una «circostanza eccezionale» che non si sarebbe comunque potuta evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.

— se dal fatto che lo sciopero sia stato annunciato debba trarsi la conseguenza che l’evento come quello in questione nella controversia in esame, ossia lo sciopero dei dipendenti della società di manutenzione presso l’aeroporto di partenza del volo di cui trattasi, non rientra nella nozione di «circostanze eccezionali» ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91.

(1) GU L 46, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Justice de paix du troisième canton de Charleroi (Belgio) il 5 giugno 2018 — Giovanni Martina / Ryanair DAC, già Ryanair Ltd

(Causa C-369/18)

(2018/C 285/45)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Justice de paix du troisième canton de Charleroi

Parti

Attore: Giovanni Martina

Convenuta: Ryanair DAC, già Ryanair Ltd

C 285/28 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 13.8.2018

Page 35: Gazzetta uff iciale C 285 - EUR-Lex

Questioni pregiudiziali

La domanda di pronuncia pregiudiziale relativa all’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/ 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (1), [è] così formulata:

— se la circostanza in discussione nella fattispecie, ossia la presenza di benzina su una pista di decollo che ha comportato la chiusura di tale pista, rientri nella nozione di «evento», ai sensi del punto 22 della sentenza del 22 dicembre 2008, Wallentin Hermann (C-549/07, EU:C:2008:771), o in quella di «circostanza eccezionale», ai sensi del considerando 14 di detto regolamento, come interpretato dalla sentenza del 31 gennaio 2013, McDonagh (C-12/11, EU:C:2013:43), o se le suddette due nozioni si sovrappongano;

— se l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, debba essere interpretato nel senso che un evento quale quello in discussione nella fattispecie, ossia la presenza di benzina su una pista di decollo che ha comportato la chiusura di tale pista, debba essere considerato come un evento inerente al normale esercizio dell’attività del vettore aereo e, di conseguenza, non possa essere definito «circostanza eccezionale» atta ad esonerare il vettore aereo dal suo obbligo di versare una compensazione ai passeggeri in caso di ritardo prolungato di un volo operato da detto aeromobile;

— qualora un evento come quello in discussione nella fattispecie, ossia la presenza di benzina su una pista di decollo che ha comportato la chiusura di tale pista, sia considerato una «circostanza eccezionale», se occorra dedurne che si tratta, per il vettore aereo, di una «circostanza eccezionale» che non si sarebbe comunque potuta evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.

(1) GU L 46, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative d'appel de Nancy (Francia) il 7 giugno 2018 — Ministre de l'Action et des Comptes publics / Sig. Raymond Dreyer e consorte

(Causa C-372/18)

(2018/C 285/46)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour administrative d'appel de Nancy

Parti

Appellante: Ministre de l'Action et des Comptes publics

Appellati: Sig. Raymond Dreyer e consorte

Questione pregiudiziale

Se le somme versate alla Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (Cassa nazionale di solidarietà per l’autonomia), che contribuiscono al finanziamento delle prestazioni controverse presentino un nesso diretto e sufficientemente rilevante con determinati settori della previdenza sociale, elencati all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004 (1) e rientrino di conseguenza nell’ambito di applicazione di tale regolamento per il solo fatto che tali prestazioni fanno riferimento a uno dei rischi elencati in detto articolo 3 e sono concesse al di fuori di ogni valutazione discrezionale, sulla base di una situazione legalmente definita.

(1) Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166, pag. 1).

13.8.2018 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 285/29

Page 36: Gazzetta uff iciale C 285 - EUR-Lex

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovacchia) il 7 giugno 2018 — Slovenské elektrárne, a.s. / Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty

(Causa C-376/18)

(2018/C 285/47)

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Parti

Ricorrente in primo grado: Slovenské elektrárne, a.s.

Resistente in primo grado: Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty

Questioni pregiudiziali

1) Se la direttiva 2009/72/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE («Terza direttiva sull’energia elettrica»), debba essere interpretata nel senso che è contraria al suo obiettivo e, in particolare, al suo articolo 3 una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che istituisce una misura speciale consistente in un prelievo obbligatorio a carico dei soggetti regolamentati, inclusi i titolari di un’autorizzazione alla fornitura di energia elettrica accordata dalla competente autorità di regolamentazione dello Stato membro interessato («Ufficio» e «soggetto regolamentato»), fissato in funzione del risultato economico che abbiano realizzato non solo a livello nazionale, ma anche esercitando attività all’estero, prelievo il quale:

i) influenzi la libertà dei soggetti regolamentati di determinare un prezzo pienamente competitivo per la fornitura di energia elettrica sui mercati esteri dell’energia elettrica e, pertanto, anche il processo di concorrenza su detti mercati;

ii) affievolisca la competitività dei soggetti regolamentati rispetto ai fornitori di energia elettrica stranieri attivi sul mercato slovacco dell’energia elettrica, quando entrambi riforniscano di energia elettrica anche un dato mercato estero, in quanto per la fornitura di energia elettrica all’estero l’operatore straniero non è assoggettato a un tale prelievo obbligatorio;

iii) scoraggi l’accesso di nuovi concorrenti al mercato della fornitura di energia elettrica nella Repubblica slovacca nonché all’estero, giacché un tale prelievo obbligatorio si applicherebbe parimenti ai redditi derivanti dalle loro attività non regolamentate, e ciò persino quando, in seguito, per un determinato lasso di tempo, essi conseguissero sì un’autorizzazione alla fornitura di energia elettrica, ma i redditi che traessero da tale fornitura fossero pari a zero;

iv) possa indurre i soggetti regolamentati slovacchi a chiedere all’Ufficio [slovacco]– ovvero i fornitori di energia elettrica stranieri a chiedere all’autorità di regolamentazione del rispettivo Stato di origine che l’abbia loro rilasciata– di revocare l’autorizzazione alla fornitura di energia elettrica, considerato che, per un soggetto che non voglia che anche i proventi delle sue altre attività siano assoggettati al prelievo in questione, la revoca di detta autorizzazione rappresenta l’unica via per liberarsi dello status di soggetto regolamentato previsto dalla normativa controversa.

2) Se la Terza direttiva sull’energia elettrica debba essere interpretata nel senso che non è annoverabile tra le misure che la Terza direttiva sull’energia elettrica permette a uno Stato membro di adottare, anche quando risultino in conflitto con l’obiettivo che detta direttiva persegue, una misura speciale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, consistente in un prelievo obbligatorio a carico dei soggetti regolamentati, inclusi i titolari di un’autorizzazione alla fornitura di energia elettrica accordata da un Ufficio, fissato in funzione del loro risultato economico, compresi i risultati realizzati esercitando attività all’estero, atteso che tale misura non costituisce uno strumento per contrastare il cambiamento climatico e non serve a garantire l’approvvigionamento di energia elettrica, né tantomeno persegue una qualsivoglia altra finalità della Terza direttiva sull’energia elettrica.

C 285/30 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 13.8.2018

Page 37: Gazzetta uff iciale C 285 - EUR-Lex

3) Se la Terza direttiva sull’energia elettrica debba essere interpretata nel senso che una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che istituisce una misura speciale consistente in un prelievo obbligatorio a carico dei soggetti regolamentati, inclusi i titolari di un’autorizzazione alla fornitura di energia elettrica accordata da un Ufficio, fissato in funzione del loro risultato economico, compresi i risultati realizzati esercitando attività all’estero, non risponde ai requisiti di trasparenza, di non discriminazione e di parità di accesso ai consumatori ai sensi dell’articolo 3 di detta direttiva, dal momento che — trattandosi di un soggetto regolamentato — colpisce anche i redditi realizzati (a titolo della fornitura di energia elettrica o ad altro titolo) all’estero, mentre — trattandosi del titolare di un’autorizzazione alla fornitura di energia elettrica sul fondamento di un’autorizzazione «passaporto» alla fornitura di energia elettrica accordata nel proprio Stato di origine — colpisce unicamente i redditi realizzati nella Repubblica slovacca.

(1) GU 2009, L 211, pag. 55.

Ricorso proposto l’8 giugno 2018 — Commissione europea / Regno del Belgio

(Causa C-384/18)

(2018/C 285/48)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: H. Tserepa-Lacombe, L. Malferrari, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio

Conclusioni della ricorrente

— accertare che il Regno del Belgio non ha adempiuto i propri obblighi ex articolo 25 della direttiva 2006/123/CE (1) e ex articolo 49 TFUE;

— condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il Regno del Belgio non ha adempiuto i propri obblighi ex articolo 25 della direttiva 2006/123/CE e ex articolo 49 TFUE, (i) nel vietare l’esercizio congiunto delle attività di contabile, da un lato, e delle attività di intermediario, agente assicurativo, agente immobiliare o di qualsivoglia attività bancaria o di intermediazione finanziaria, dall’altro lato, e (ii) nel consentire alle Chambres de l’Institut professionnel des comptables et Fiscalistes agrées (Camere dell’istituto professionale dei commercialisti ed esperti contabili, IPCF) di vietare l’esercizio congiunto delle attività di contabile, da un lato, e di qualsiasi attività agricola artigianale e commerciale, dall’altro lato.

(1) Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376, pag. 36).

Ricorso presentato il 29 giugno 2018 — Commissione europea / Repubblica italiana

(Causa C-434/18)

(2018/C 285/49)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Patakia, G. Gattinara, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

13.8.2018 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 285/31

Page 38: Gazzetta uff iciale C 285 - EUR-Lex

Conclusioni

— constatare che, nel non aver trasmesso alla Commissione il programma nazionale per la gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, la Repubblica italiana è venuta meno all’obbligo di cui all’art. 15, par. 4, in combinato disposto con l’art. 13, par. 1, della direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (1);

— condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

L’art. 15, par. 4, in combinato disposto con l’art. 13, par. 1, della direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi stabilisce che gli Stati membri notificano alla Commissione «al più presto» e comunque entro il 23 agosto 2015 per la prima volta il contenuto del loro programma nazionale riguardante tutte le voci di cui all’articolo 12 della stessa.

La Commissione ritiene che dagli elementi forniti dalla Repubblica italiana nel corso della fase pre-contenziosa della procedura risulti che detta trasmissione non ha mai avuto luogo, nella misura in cui le Autorità italiane non hanno ancora trasmesso alla Commissione il testo definitivo del programma nazionale adottato per la gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi.

(1) GU L 199, pag. 48.

C 285/32 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 13.8.2018

Page 39: Gazzetta uff iciale C 285 - EUR-Lex

TRIBUNALE

Ricorso proposto il 17 maggio 2018 — Adis Higiene/EUIPO — Farecla Products (G3 EXTRA PLUS)

(Causa T-309/18)

(2018/C 285/50)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Adis Higiene, SL (Pozuelo de Alarcón, Spagna) (rappresentante: M. Sanmartín Sanmartín, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Farecla Products, Ltd (Ware, Regno Unito)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio denominativo «G3 EXTRA PLUS» — Marchio dell’Unione europea n. 15 064 207

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 marzo 2018 nel procedimento R 2134/ 2017-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

— Violazione dell’articolo 42 del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con la regola 22 del regolamento n. 2868/95.

— Violazione degli articoli 94, 95 e 107 del regolamento n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

— Violazione dell’obbligo di motivazione.

13.8.2018 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 285/33

Page 40: Gazzetta uff iciale C 285 - EUR-Lex

Ricorso proposto il 23 maggio 2018 — Carvalho e a./Parlamento e Consiglio

(Causa T-330/18)

(2018/C 285/51)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Armando Carvalho (Santa Comba Dão, Portogallo), e altri 36 (rappresentati da: G. Winter, docente universitario, R. Verheyen, avvocato, e H. Leith, Barrister)

Convenuti: Consiglio dell’Unione europea, Parlamento europeo

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— dichiarare illegittimi gli «atti normativi in materia di emissioni di GES» (1) nei limiti in cui consentono l’emissione, tra il 2021 e il 2030, di un quantitativo di gas a effetto serra corrispondente all’80 % delle emissioni del 1990 nel 2021, che si ridurrà al 60 % delle emissioni del 1990 nel 2030;

— annullare gli atti normativi in materia di emissioni di GES nei limiti in cui fissano obiettivi per ridurre tali emissioni, entro il 2030, del 40 % dei livelli del 1990, e in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, come da ultimo modificata dalla direttiva 2018/410, l’articolo 4, paragrafo 2, e l’allegato I del regolamento 2018/842, nonché l’articolo 4 del regolamento 2018/841;

— ordinare ai convenuti di adottare misure ai sensi degli atti normativi in materia di emissioni di GES che impongano una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, entro il 2030, del 50-60 % dei livelli del 1990, o qualsiasi livello più elevato di riduzione che la Corte ritenga adeguato;

— in subordine, qualora la Corte non intenda ingiungere l’adozione di provvedimenti e la sua decisione di annullare gli obiettivi di riduzione giunga troppo tardi per consentire una modifica delle disposizioni pertinenti prima del 2021, i ricorrenti chiedono che la Corte voglia ordinare che le disposizioni impugnate degli atti normativi in materia di emissioni di GES rimangano in vigore sino a una data prestabilita, entro la quale le stesse devono essere modificate conformemente ai requisiti normativi di rango superiore;

— condannare i convenuti a sostenere le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono dieci motivi.

1. Primo motivo, inerente alla domanda di annullamento, vertente sul fatto che l’Unione è obbligata da norme giuridiche di rango superiore a evitare i danni causati dai cambiamenti climatici, in base all’obbligo di diritto internazionale consuetudinario che vieta agli Stati di causare danni, e a prevenire i danni ai sensi dell’articolo 191 TFUE. L’Unione è parimenti obbligata a prevenire violazioni dei diritti fondamentali tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, causate dai cambiamenti climatici. Tali diritti includono il diritto alla vita e all’integrità fisica, il diritto di esercitare una professione, il diritto di proprietà, i diritti dei minori e il diritto alla parità di trattamento.

2. Secondo motivo, inerente alla domanda di annullamento, vertente sul fatto che, dato il nesso causale tra l’emissione di gas a effetto serra e i pericolosi cambiamenti climatici, l’Unione è competente ad adottare misure che regolino le emissioni di gas a effetto serra provenienti dal suo territorio al fine di evitare tali danni e prevenire le violazioni dei diritti fondamentali.

3. Terzo motivo, inerente alla domanda di annullamento, vertente sul fatto che i cambiamenti climatici stanno già causando danni e violazioni dei diritti umani fondamentali e continueranno a farlo. Ulteriori emissioni di gas a effetto serra che contribuiscano a provocare tali effetti saranno quindi illegittime salvo che le stesse possano essere giustificate da ragioni oggettive, e salvo il caso in cui l’Unione abbia tentato di effettuare riduzioni nei limiti delle sue capacità tecniche ed economiche.

C 285/34 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 13.8.2018

Page 41: Gazzetta uff iciale C 285 - EUR-Lex

4. Quarto motivo, inerente alla domanda di annullamento, vertente sul fatto che l’Unione non può avvalersi di alcuna giustificazione siffatta quando adotta gli obiettivi fissati dagli atti normativi in materia di emissioni di GES, per le seguenti ragioni:

— gli obiettivi autorizzano emissioni in quantitativi che eccedono in modo significativo la quota equa del bilancio di emissioni spettante all’Unione, compresa nell’obiettivo fissato dall’accordo di Parigi pari a un aumento massimo della temperatura media globale di 1,5 oC o decisamente al di sotto di 2 oC;

— gli obiettivi sono stati fissati senza che i convenuti abbiano esaminato la portata delle capacità tecniche ed economiche dell’Unione di effettuare riduzioni. Gli obiettivi prescelti sono stati invece selezionati quale mezzo più efficace sotto il profilo dei costi per raggiungere un precedente obiettivo di emissioni a lungo termine, che è stato successivamente sostituito dall’accordo di Parigi.

— Gli elementi di prova a disposizione dei convenuti dimostrano che l’Unione aveva in effetti la capacità di adottare misure che prevedevano riduzioni dei gas a effetto serra di almeno il 50-60 % inferiori rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030.

5. Quinto motivo, inerente alla domanda che sia ingiunta l’adozione dei provvedimenti di cui trattasi, vertente sul fatto che l’Unione è tenuta, in forza di norme giuridiche di rango superiore, a evitare i danni causati dai cambiamenti climatici, in base all’obbligo di diritto internazionale consuetudinario che vieta agli Stati di causare danni, e a prevenire i danni ai sensi dell’articolo 191 TFUE. L’Unione è altresì obbligata a evitare e a prevenire violazioni dei diritti fondamentali derivanti dai cambiamenti climatici secondo la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

6. Sesto motivo, inerente alla domanda che sia ingiunta l’adozione dei provvedimenti, vertente sul fatto che l’Unione, in virtù della sua competenza in materia di emissione di gas a effetto serra, ha violato in precedenza questi obblighi:

— è incorsa nella violazione dell’obbligo di evitare che fossero causati danni dal 1992, quando è stata adottata la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e si è diffusa la conoscenza di tali cambiamenti;

— la violazione dell’obbligo, da parte dell’Unione, si è aggravata nel 2009, quando erano in vigore sia l’articolo 191 TFUE sia la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;

— in tali due momenti l’emissione continua di gas a effetto serra sarebbe stata vietata salvo che tale condotta fosse oggettivamente giustificata. L’Unione non ha affermato, e non può affermare, che il livello di emissioni che ha continuato a consentire per tutto questo periodo fosse compatibile con le sue capacità tecniche ed economiche di ridurre le emissioni.

7. Settimo motivo, inerente alla domanda che sia ingiunta l’adozione dei provvedimenti, vertente sul fatto che l’Unione continua a violare attualmente i suoi obblighi, quando adotta gli obiettivi di riduzione delle emissioni negli atti normativi in materia di emissioni di GES. Come illustrato nei motivi vertenti sulla domanda di annullamento, tali atti non riducono le emissioni e consentono il rilascio continuo di emissioni, a livelli illegittimi e non giustificabili.

8. Ottavo motivo, inerente alla domanda che sia ingiunta l’adozione dei provvedimenti, vertente sul fatto che la violazione degli obblighi da parte dell’Unione costituisce una violazione sufficientemente grave di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli. L’Unione non ha alcun potere discrezionale per rifiutarsi di considerare o di adottare misure rientranti nell’ambito delle sue capacità tecniche ed economiche per la riduzione delle emissioni.

9. Nono motivo, inerente alla domanda che sia ingiunta l’adozione dei provvedimenti, vertente sul fatto che le violazioni dell’obbligo hanno causato pericolosi cambiamenti climatici che hanno provocato danni materiali a taluni ricorrenti e determineranno in futuro ai medesimi tipi di danno ulteriori.

13.8.2018 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 285/35

Page 42: Gazzetta uff iciale C 285 - EUR-Lex

10. Decimo motivo, inerente alla domanda che sia ingiunta l’adozione dei provvedimenti, vertente sul fatto che l’Unione è obbligata a garantire che la sua condotta sia conforme all’obbligo giuridico di rendere le riduzioni delle emissioni commisurate alle sue capacità tecniche ed economiche, che in base agli elementi di prova risultano essere costituite da una riduzione di almeno il 50-60 %, entro il 2030, del livello di emissioni del 1990. I ricorrenti chiedono che la Corte ingiunga l’adozione di provvedimenti a tal fine.

(1) Direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814 (GU 2018 L 76, pag. 3); regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU 2018, L 156, pag. 26); e regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l’energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione 529/2013/UE (GU 2018, L 156, pag. 1). (Nel loro ricorso, i ricorrenti fanno riferimento ai regolamenti 2018/842 e 2018/841 nella versione adottata dal Consiglio il 14 maggio 2018, prima della firma e della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).

Ricorso proposto il 1o giugno 2018 — Laboratoire Pareva / Commissione

(Causa T-337/18)

(2018/C 285/52)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Laboratoire Pareva (Saint Martin de Crau, Francia) (rappresentanti: K. Van Maldegem e S. Englebert, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

— annullare la decisione di esecuzione (UE) 2018/619 (1) della Commissione, del 20 aprile 2018, che non approva il PHMB (1415; 4.7) come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 5 e 6 ai sensi del regolamento 528/2012 (2) (la «decisione controversa»); e

— condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

La ricorrente sostiene che la decisione controversa è stata adottata dalla convenuta in violazione del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), il diritto derivato dell’UE e i principi di diritto dell’UE. Pertanto, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione controversa in base ai tre motivi di seguito riportati:

1. Primo motivo, vertente su vizi procedurali sostanziali:

— la convenuta non ha seguito le fasi procedurali richieste prima di adottare la decisione controversa. La convenuta ha violato norme procedurali sostanziali di cui all’articolo 6, paragrafo 7, lettera a) e all’articolo 6, paragrafo 7, lettera b), del regolamento delegato (UE) 1062/2014 (3) che, se rispettate, avrebbero potuto condurre ad un esito diverso.

C 285/36 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 13.8.2018

Page 43: Gazzetta uff iciale C 285 - EUR-Lex

2. Secondo motivo, vertente su errori manifesti di valutazione.

— La convenuta è occorsa in un errore manifesto di valutazione avendo preso in considerazione elementi irrilevanti nel proprio esame del PHMB e non avendo attribuito sufficiente e dovuto rilievo ad elementi specifici e rilevanti per il PHMB della ricorrente.

3. Terzo motivo, vertente sulla violazione di principi fondamentali del diritto dell’Unione e del diritto di difesa.

— La convenuta non ha assicurato che fosse data alla ricorrente una piena, adeguata ed effettiva possibilità di depositare commenti nel corso del procedimento.

(1) Decisione di esecuzione (UE) 2018/619 della Commissione, del 20 aprile 2018, che non approva il PHMB (1415; 4.7) come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 5 e 6 (GU 2018, L 102, pag. 21).

(2) Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi Testo rilevante ai fini del SEE (GU 2012, L 167, pag. 1).

(3) Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2014, L 294, pag. 1).

Ricorso proposto il 1o giugno 2018 — Laboratoire Pareva e Biotech3D / Commissione

(Causa T-347/18)

(2018/C 285/53)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Laboratoire Pareva (Saint Martin de Crau, Francia) e Biotech3D Ltd & Co. KG (Gampern, Austria) (rappresentanti: K. Van Maldegem e S. Englebert, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

— dichiarare il ricorso ricevibile e fondato:

— annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2018/613 (1) della Commissione, del 20 aprile 2018, che approva il PHMB (1415; 4.7) come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 4 ai sensi del regolamento 528/2012 (2) (l’«atto impugnato»); e

— condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi sostanzialmente identici o analoghi a quelli esposti nella causa T-337/18, Laboratoire Pareva / Commissione.

(1) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/613 della Commissione, del 20 aprile 2018, che approva il PHMB (1415; 4.7) come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 4 (GU 2018, L 102, pag. 1).

(2) Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU 2012, L 167, pag. 1).

13.8.2018 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 285/37

Page 44: Gazzetta uff iciale C 285 - EUR-Lex

Ricorso proposto l’8 giugno 2018 — Spagna / Commissione

(Causa T-355/18)

(2018/C 285/54)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: M. García-Valdecasas Dorrego, agente)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare il bando di concorso;

— condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto contro il bando relativo ai concorsi generali intesi alla copertura di posti di amministratore nel settore della funzione pubblica (AD 6) EPSO/AD/340/18 e EPSO/AD/341/18.

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 1 e 2 del regolamento 1/58 e 22 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché dell’articolo 1 quinquies dello Statuto dei funzionari, in quanto si limita il regime di comunicazioni tra l’EPSO e il candidato, prevedendo l’uso esclusivo delle lingue inglese, francese e tedesca, incluso il modulo di candidatura.

2. Secondo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 1 e 6 del regolamento n. 1/58, dell’articolo 22 CDFUE, nonché dell’articolo 1 quinquies, paragrafi 1 e 6, dello Statuto dei funzionari, e degli articoli 27 e 28, lettera f), dello stesso, in quanto la scelta della seconda lingua è ingiustificatamente limitata a quattro lingue, ossia l’inglese, il francese, il tedesco e l’italiano, ad esclusione delle altre lingue ufficiali dell’Unione europea.

3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la scelta dell’inglese, del francese, del tedesco e dell’italiano è una scelta arbitraria che comporta una discriminazione in ragione della lingua, vietata dall’articolo 1 del regolamento n. 1/58, dall’articolo 22 della CDFUE, nonché dell’articolo 1 quinquies, paragrafi 1 e 6, dello Statuto dei funzionari, e dagli articoli 27 e 28, lettera f), dello stesso.

4. Quarto motivo, vertente sul fatto che la circostanza che il bando impugnato non specifichi espressamente cha la lingua 1 deve essere la lingua nella quale i candidati hanno raggiunto almeno il livello C1 (conoscenza approfondita) comporta una discriminazione a motivo della nazionalità e una discriminazione in ragione della lingua «parlata», che viola l’articolo 1 del regolamento 1/58, l’articolo 22 CDFUE, l’articolo 1 quinquies, paragrafi 1 e 6, dello Statuto dei funzionari, nonché gli articoli 27 e 28, lettera f), dello stesso.

Ricorso proposto il 19 giugno 2018 — Labiri / CESE

(Causa T-374/18)

(2018/C 285/55)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Vassiliki Labiri (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: J.-N. Louis, avvocato)

Convenuto: Comitato economico e sociale europeo

C 285/38 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 13.8.2018

Page 45: Gazzetta uff iciale C 285 - EUR-Lex

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— invitare il convenuto, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, a produrre la decisione del 30 marzo 2016 del Segretario generale del CESE con cui decide di non formulare alcuna accusa nei confronti del capo unità della ricorrente;

— dichiarare e statuire che:

— la decisione del 3 marzo 2016 del Segretario generale del CESE di non formulare alcuna accusa nei confronti del capo unità della ricorrente e di archiviare la richiesta di assistenza/denuncia presentata da quest’ultima il 14 dicembre 2007, è annullata;

— il CESE è condannato alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione che deriva dall’articolo 25, comma 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») nonché sulla violazione dei principi di cooperazione derivanti dall’accordo di cooperazione amministrativa tra il Comitato economico e sociale europeo (CESE) e il Comitato delle regioni del 17 dicembre 2007.

2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 24, comma 1, dello Statuto e dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea che conferisce a ogni persona il diritto a una buona amministrazione. In particolare, la decisione impugnata sarebbe stata adottata in violazione del diritto della ricorrente di essere ascoltata e del rispetto dei diritti di difesa.

3. Terzo motivo, vertente sull’errore manifesto di valutazione in cui sarebbe incorso il CESE adottando una decisione di archiviazione che farebbe illegittimamente riferimento a un accordo transattivo raggiunto in una causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, nonché alle conclusioni dell’indagine amministrativa la quale non avrebbe mai esaminato se i fatti denunciati dalla ricorrente avrebbero potuto oggettivamente integrare molestie psicologiche.

Ricorso proposto il 25 giugno 2018 — Aldi/EUIPO — Crone (CRONE)

(Causa T-385/18)

(2018/C 285/56)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Aldi GmbH & Co. KG (Mülheim an der Ruhr, Germania) (rappresentanti: N. Lützenrath, U. Rademacher, C. Fürsen e M. Minkner, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Christoph Michael Crone (Krefeld, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo CRONE n. 14 854 533

13.8.2018 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 285/39

Page 46: Gazzetta uff iciale C 285 - EUR-Lex

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 marzo 2018 nel procedimento R 1100/2017-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

— Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 25 giugno 2018 — Delta-Sport/EUIPO — Delta Enterprise (DELTA SPORT)

(Causa T-387/18)

(2018/C 285/57)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Delta-Sport Handelskontor GmbH (Amburgo, Germania) (rappresentante: M. Krogmann, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Delta Enterprise Corp. (New York, New York, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo DELTA SPORT — Domanda di registrazione del marchio n. 14 327 911

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 17/04/2018 nel procedimento R 1894/ 2017-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— condannare l’EUIPO alle spese, incluse le spese sostenute per il procedimento dinanzi alla quinta commissione di ricorso;

— adottare ogni altra misura che ritenga necessaria.

C 285/40 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 13.8.2018

Page 47: Gazzetta uff iciale C 285 - EUR-Lex

Motivo invocato

— Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 21 giugno 2018 — Nonnemacher/EUIPO — Ingram (WKU)

(Causa T-389/18)

(2018/C 285/58)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Klaus Nonnemacher (Karlsruhe, Germania) (rappresentante: C. Zierhut, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Paul Ingram (Birmingham, Regno Unito)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «WKU» –Marchio dell’Unione europea n. 11 482 841

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 17 aprile 2018 nel procedimento R 399/ 2017-1

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

— Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

— Violazione dell’articolo 61 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 21 giugno 2018 –- Nonnemacher/EUIPO — Ingram (WKU WORLD KICKBOXING AND KARATE UNION)

(Causa T-390/18)

(2018/C 285/59)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Klaus Nonnemacher (Karlsruhe, Germania) (rappresentante: C. Zierhut, avvocato)

13.8.2018 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 285/41

Page 48: Gazzetta uff iciale C 285 - EUR-Lex

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Paul Ingram (Birmingham, Regno Unito)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo WKU WORLD KICKBOXING AND KARATE UNION — Marchio dell’Unione europea n. 11 523 958

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 17 aprile 2018 nel procedimento R 409/ 2017-1

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

— Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

— Violazione dell’articolo 61 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 28 giugno 2018 — Innocenti/EUIPO — Gemelli (Innocenti)

(Causa T-392/18)

(2018/C 285/60)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’italiano

Parti

Ricorrente: Innocenti SA (Lugano, Svizzera) (rappresentante: N. Ferretti, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Filippo Gemelli (Torino, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente del marchio controverso: Ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea denominativo Innocenti — Domanda di registrazione n. 7 502 181

Procedimento dinanzi all’ EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 19 Aprile 2018 nel procedimento R 2336/2010-5

C 285/42 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 13.8.2018

Page 49: Gazzetta uff iciale C 285 - EUR-Lex

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— Riformare, annullandola, la decisione della Quinta Commissione Ricorso N. 2336/2010-5 e rigettare l’opposizione di Filippo Gemelli nei confronti del marchio 007502181.

Motivi invocati

— Mancato rispetto del termine per il deposito della documentazione attestante il Giudizio di decadenza per mancato uso dinanzi al Tribunale di Torino;

— Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 25 giugno 2018 — Pielczyk/EUIPO — Thalgo TCH (DERMAEPIL SUGAR EPIL SYSTEM)

(Causa T-398/18)

(2018/C 285/61)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Radoslaw Pielczyk (Klijndijk, Paesi Bassi) (rappresentante: K. Kielar, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Thalgo TCH (Roquebrune-sur-Argens, Francia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea n. 11 649 324

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 13/04/2018 nei procedimenti riuniti R 979/2017-4 e R 1070/2017-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare parzialmente la decisione impugnata, in particolare, nei limiti in cui la commissione di ricorso

a) ha rigettato l’impugnazione della ricorrente R 979/2017-4

b) ha, in parte, accolto il ricorso in annullamento della Thalgo TCH R 1070/2017-4 per i beni di cui alla classe 3 della classificazione di Nizza;

c) ha dichiarato nullo il marchio dell’Unione europea n. 11 649 324 anche per i beni indicati di cui alla classe 3;

d) ha confermato la decisione dell’EUIPO del 21/03/2017 (procedimento di annullamento n 11 974 C) nella parte in cui, in forza della decisione, il marchio della ricorrente è stato dichiarato nullo per i beni di cui alla classe 3;

13.8.2018 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 285/43

Page 50: Gazzetta uff iciale C 285 - EUR-Lex

— condannare la Thalgo TCH alle spese sostenute nei procedimenti dinanzi alla divisione di annullamento dell’EUIPO e alla commissione di ricorso;

— condannare l’EUIPO a sostenere le spese del presente procedimento.

Motivi invocati

— Violazione dell’articolo 60, paragrafo 1, lettera a) in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

— Violazione della regola 22, paragrafo 3, numero 4 in combinato disposto con la regola 40, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione;

— Violazione dell’articolo 64, paragrafo 2, numero 3 in combinato disposto con l’articolo 18, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 4 luglio 2018 — Silgan Closures e Silgan Holdings / Commissione

(Causa T-410/18)

(2018/C 285/62)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Silgan Closures GmbH (Monaco, Germania), Silgan Holdings Inc. (Stamford, Connecticut, Stati Uniti) (rappresentanti: H. Wollmann, D. Seeliger, R. Grafunder e V. Weiss, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata ai sensi dell’articolo 264 TFUE nella parte in cui riguarda le ricorrenti;

— condannare la Commissione alla rifusione delle spese sostenute dalle ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso le ricorrenti chiedono l’annullamento parziale della decisione C(2018) 2466 final della Commissione, del 19 aprile 2018, sull’avvio di un procedimento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione (1) nel procedimento AT.40522 — Pandora.

Il ricorso è fondato sui seguenti motivi:

1. Violazione del principio di sussidiarietà

Nell’ambito del primo motivo di ricorso, le ricorrenti deducono che, con la decisione impugnata, la Commissione priva di base giuridica un procedimento vertente sulla medesima materia dinanzi all’Autorità tedesca della concorrenza, procedimento ad oggi pendente da oltre tre anni e ormai maturo per la decisione.

2. Violazione del principio di proporzionalità

Nell’ambito del secondo motivo di ricorso, le ricorrenti fanno valere che la decisione impugnata non era necessaria affinché la Commissione potesse svolgere le verifiche da essa auspicate, né era, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, adeguata tenuto conto delle sue conseguenze negative per le ricorrenti.

C 285/44 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 13.8.2018

Page 51: Gazzetta uff iciale C 285 - EUR-Lex

3. Motivazione insufficiente

Nell’ambito del terzo motivo di ricorso, le ricorrenti affermano che la Commissione, in violazione dell’articolo 296 TFUE, non ha fornito nella decisione impugnata alcun chiarimento riguardo ai motivi per cui essa ha ritenuto necessario e giustificato, alla luce dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, l’avvio del procedimento.

4. Sviamento di potere

Nell’ambito del quarto motivo di ricorso, le ricorrenti fanno valere che l’avvio di un procedimento è stato disposto dalla Commissione allo scopo di consentire di sanzionare le ricorrenti in base al sistema sanzionatorio del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (2).

(1) Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU 2004, L 123, pag. 18).

(2) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).

13.8.2018 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 285/45

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ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)