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IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 269 Edizione in lingua italiana Comunicazioni e informazioni 60 o anno 14 agosto 2017 Sommario IV Informazioni INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA Corte di giustizia delľUnione europea 2017/C 269/01 Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ................................................................ 1 V Avvisi PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI Corte di giustizia 2017/C 269/02 Causa C-22/17 P: Impugnazione proposta il 16 gennaio 2017 dalla Neonart svetlobni in reklamni napisi Krevh d.o.o. avverso l’ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 14 novembre 2016, causa T-221/ 16, Neonart svetlobni in reklamni napisi Krevh d.o.o./EUIPO (NEONART) .................. 2 2017/C 269/03 Causa C-257/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 15 maggio 2017 — C, A/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie ....................... 2 2017/C 269/04 Causa C-267/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) il del 17 maggio 2017 — Rhenus Veniro GmbH & Co. KG/Kreis Heinsberg ......... 3

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  • IT

    Gazzetta ufficialedell’Unione europea

    C 269

    Edizione in lingua italiana Comunicazioni e informazioni

    60o anno

    14 agosto 2017

    Sommario

    IV Informazioni

    INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

    Corte di giustizia delľUnione europea

    2017/C 269/01 Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

    V Avvisi

    PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

    Corte di giustizia

    2017/C 269/02 Causa C-22/17 P: Impugnazione proposta il 16 gennaio 2017 dalla Neonart svetlobni in reklamni napisi Krevh d.o.o. avverso l’ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 14 novembre 2016, causa T-221/ 16, Neonart svetlobni in reklamni napisi Krevh d.o.o./EUIPO (NEONART) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

    2017/C 269/03 Causa C-257/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 15 maggio 2017 — C, A/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

    2017/C 269/04 Causa C-267/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) il del 17 maggio 2017 — Rhenus Veniro GmbH & Co. KG/Kreis Heinsberg . . . . . . . . . 3

  • 2017/C 269/05 Causa C-287/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okresní soud v Českých Budějovicích (Repubblica ceca) il 19 maggio 2017 — Česká pojišťovna a.s./WCZ, spol. s r.o. . . . . . . 3

    2017/C 269/06 Causa C-300/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria (Ungheria) il 24 maggio 2017 — Hochtief AG/Budapest Főváros Önkormányzata (Comune di Budapest, Ungheria) . . . . . . . . 4

    2017/C 269/07 Causa C-302/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd v Bratislave (Slovacchia) il 24 maggio 2017 — PPC Power a.s./Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

    2017/C 269/08 Causa C-303/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 24 maggio 2017 — Headlong Limited/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

    2017/C 269/09 Causa C-304/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Obersten Gerichtshof (Austria) il 24 maggio 2017 — Helga Löber/Barclays Bank PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

    2017/C 269/10 Causa C-305/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okresný súd Bratislava (Slovacchia) il 26 maggio 2017 — FENS spol. s r.o./Repubblica slovacca — Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 7

    2017/C 269/11 Causa C-306/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tatabányai Törvényszék (Ungheria) il 26 maggio 2017 — Éva Nothartová/József Boldizsár Sámson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

    2017/C 269/12 Causa C-310/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Paesi Bassi) il 29 maggio 2017 — Levola Hengelo BV/Smilde Foods BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

    2017/C 269/13 Causa C-315/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Contencioso- Administrativo de Zaragoza (Spagna) il 29 maggio 2017 — Pilar Centeno Meléndez/Universidad de Zaragoza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

    2017/C 269/14 Causa C-320/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Francia) il 29 maggio 2017 — Marle Participations SARL/Ministère de l’Économie et des Finances . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

    2017/C 269/15 Causa C-335/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven kasatsionen sad (Bulgaria) il 6 giugno 2017 — Neli Valcheva/Georgios Babanarakis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

    2017/C 269/16 Causa C-338/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) il 7 giugno 2017 — Virginie Marie Gabriel Guigo/Fondo «Garantirani vzemania na rabotnitsite i sluzhitelite» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

    2017/C 269/17 Causa C-349/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tallinna Ringkonnakohus (Estonia) il 13 giugno 2017 — Eesti Pagar AS/Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, Majandus- ja Kommuni-katsiooniministeerium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

    2017/C 269/18 Causa C-364/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Varna (Bulgaria) il 13 giugno 2017 — «Varna Holideis» EOOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno- osiguritelna praktika» Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite . . . . . . 13

    2017/C 269/19 Causa C-377/17: Ricorso, proposto il 23 giugno 2017 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

  • Tribunale

    2017/C 269/20 Causa T-233/16 P: Sentenza del Tribunale del 27 giugno 2017 — Ruiz Molina/EUIPO («Impugnazione — Funzione pubblica — Agenti temporanei — Contratto a tempo determinato contenente una clausola risolutiva operante nel caso in cui il nome dell’agente non sia iscritto nell’elenco di riserva del successivo concorso generale — Risoluzione del contratto in applicazione della clausola risolutiva — Riqualificazione di un contratto a tempo determinato come contratto a tempo indeterminato — Autorità di cosa giudicata — Clausola 5, paragrafo 1, dell’accordo-quadro CES, UNICE, CEEP sul lavoro a tempo determinato — Obbligo di motivazione») . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

    2017/C 269/21 Causa T-11/16: Ordinanza del Tribunale del 7 giugno 2017 — De Masi/Commissione [«Ricorso di annullamento — Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Assenza di decisione confermativa — Richiesta di accesso a titolo della cooperazione interistituzionale in forza dell’articolo 230 TFUE — Documenti relativi ai lavori del gruppo “Codice di condotta (Tassazione delle imprese)” istituito dal Consiglio — Atto non impugnabile — Irricevibilità manifesta»] . . . . . . . 15

    2017/C 269/22 Causa T-137/16: Ordinanza del Tribunale del 13 giugno 2017 — Uniwersytet Wrocławski/REA («Ricorso di annullamento — Atto introduttivo del giudizio — Requisiti di forma — Difetto di rappresentanza tramite un avvocato — Irricevibilità manifesta») . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

    2017/C 269/23 Causa T-152/16: Ordinanza del Tribunale del 26 giugno 2017 — Megasol Energie/Commissione [«Ricorso di annullamento — Dumping — Sovvenzioni — Importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan — Estensione a tali importazioni del dazio antidumping e del dazio compensativo definitivi istituiti sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Cina — Carenza di interesse ad agire — Irricevibilità»] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

    2017/C 269/24 Causa T-179/16: Ordinanza del Tribunale del 26 giugno 2017 — L'Oréal/EUIPO — Guinot (MASTER SMOKY) [«Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo MASTER SMOKY — Marchio nazionale figurativo anteriore MASTERS COLORS PARIS — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Ricorso manifestamente infondato in diritto — Articolo 126 del regolamento di procedura»] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

    2017/C 269/25 Causa T-180/16: Ordinanza del Tribunale del 26 giugno 2017 — L'Oréal/EUIPO — Guinot (MASTER SHAPE) [«Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo MASTER SHAPE — Marchio nazionale figurativo anteriore MASTERS COLORS PARIS — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Ricorso manifestamente infondato in diritto — Articolo 126 del regolamento di procedura»] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

    2017/C 269/26 Causa T-181/16: Ordinanza del Tribunale del 26 giugno 2017 — L'Oréal/EUIPO — Guinot (MASTER PRECISE) [«Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo MASTER PRECISE — Marchio nazionale figurativo anteriore MASTERS COLORS PARIS — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Ricorso manifestamente infondato in diritto — Articolo 126 del regolamento di procedura»] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

    2017/C 269/27 Causa T-182/16: Ordinanza del Tribunale del 26 giugno 2017 — L'Oréal/EUIPO — Guinot (MASTER DUO) [«Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo MASTER DUO — Marchio nazionale figurativo anteriore MASTERS COLORS PARIS — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Ricorso manifestamente infondato in diritto — Articolo 126 del regolamento di procedura»] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

  • 2017/C 269/28 Causa T-183/16: Ordinanza del Tribunale del 26 giugno 2017 — L'Oréal/EUIPO — Guinot (MASTER DRAMA) [«Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo MASTER DRAMA — Marchio nazionale figurativo anteriore MASTERS COLORS PARIS — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Ricorso manifestamente infondato in diritto — Articolo 126 del regolamento di procedura»] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

    2017/C 269/29 Causa T-289/16: Ordinanza del Tribunale del 21 giugno 2017 — Inox/Commissione [«Ricorso per annullamento — Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 — Indagine esterna dell’OLAF — Relazione e raccomandazioni — Atti non impugnabili — Irricevibilità»] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

    2017/C 269/30 Causa T-346/16: Ordinanza del Tribunale del 20 giugno 2017 — CSL Behring/EUIPO — Vivatrex (Vivatrex) («Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio figurativo dell’Unione europea Vivatrex — Decadenza del marchio dell’Unione europea anteriore — Non luogo a statuire») . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

    2017/C 269/31 Causa T-347/16: Ordinanza del Tribunale del 21 giugno 2017 — Inox Mare/Commissione («Ricorso per annullamento — Unione doganale — Decisione della Commissione con cui si dichiara che il rimborso dei dazi all’importazione non è giustificato in un caso particolare — Ricorso di un altro operatore — Insussistenza di un’incidenza diretta — Irricevibilità») . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

    2017/C 269/32 Causa T-582/16: Ordinanza del Tribunale del 22 giugno 2017 — Vankerckhoven-Kahmann/ Commissione («Funzione pubblica — Funzionari — Ricostruzione della carriera — Diniego di promozione — Trasferimento interistituzionale — Inquadramento nel grado — Domanda ai sensi dell’articolo 90, paragrafo1, dello Statuto — Termine ragionevole — Irricevibilità») . . . . . . . . . . . . . 22

    2017/C 269/33 Causa T-657/16: Ordinanza del Tribunale del 14 giugno 2017 — Márquez Alentà/EUIPO — Fiesta Hotels & Resorts (Raffigurazione di una formica) («Marchio dell’Unione europea — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo raffigurante una formica — Revoca della decisione impugnata — Venir meno dell’oggetto della controversia — Non luogo a statuire») . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

    2017/C 269/34 Causa T-863/16: Ordinanza del Tribunale del 29 maggio 2017 –Le Pen/Parlamento («Ricorso di annullamento — Regolamentazione delle spese e indennità dei deputati al Parlamento europeo — Indennità di assistenza parlamentare — Recupero delle somme indebitamente versate — Irricevibilità manifesta parziale — Non luogo a statuire parziale») . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

    2017/C 269/35 Causa T-26/17 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 26 giugno 2017 — Jalkh/Parlamento («Procedimento sommario — Diritto delle istituzioni — Membro del Parlamento europeo — Privilegi e immunità — Revoca dell’immunità parlamentare di un membro del Parlamento europeo — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Insussistenza dell’urgenza») . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

    2017/C 269/36 Causa T-27/17 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 26 giugno 2017 — Jalkh/Parlamento («Procedimento sommario — Diritto delle istituzioni — Membro del Parlamento europeo — Privilegi e immunità — Revoca dell’immunità parlamentare di un membro del Parlamento europeo — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Insussistenza dell’urgenza») . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

    2017/C 269/37 Causa T-610/16: Ricorso proposto il 16 maggio 2017 — PC/EASO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

    2017/C 269/38 Causa T-175/17: Ricorso proposto il 15 marzo 2017 — Ostvesta/Commissione . . . . . . . . . . . . . . 26

    2017/C 269/39 Causa T-281/17: Ricorso proposto il 10 maggio 2017 — European Dynamics Luxembourg e Evropaïki Dynamiki/Commissione europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

    2017/C 269/40 Causa T-357/17: Ricorso proposto il 6 giugno 2017 — Aide et Action France/Commissione . . . . . . 28

  • 2017/C 269/41 Causa T-376/17: Ricorso proposto il 14 giugno 2017 — Polonia/Commissione . . . . . . . . . . . . . . . 30

    2017/C 269/42 Causa T-381/17: Ricorso proposto il 16 giugno 2017 — Acsen/Parlamento . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

    2017/C 269/43 Causa T-383/17: Ricorso proposto il 20 giugno 2017 — Hansol Paper/Commissione . . . . . . . . . . . 31

    2017/C 269/44 Causa T-384/17: Ricorso proposto il 21 giugno 2017 –Cipro/EUIPO — M. J. Dairies (BBQLOUMI) . 33

    2017/C 269/45 Causa T-391/17: Ricorso proposto il 28 giugno 2017 — Romania/Commissione . . . . . . . . . . . . . . 33

    2017/C 269/46 Causa T-401/17: Ricorso proposto il 27 giugno 2017 — Tengelmann Warenhandelsgesellschaft/ EUIPO — C & C IP (T) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

    2017/C 269/47 Causa T-713/16: Ordinanza del Tribunale del 26 giugno 2017 — Fair deal for expats e a./Commissione 35

    2017/C 269/48 Causa T-826/16: Ordinanza del Tribunale del 9 giugno 2017 — Casasnovas Bernad/Commissione . . 35

  • IV

    (Informazioni)

    INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

    CORTE DI GIUSTIZIA DELĽUNIONE EUROPEA

    Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    (2017/C 269/01)

    Ultima pubblicazione

    GU C 256 del 7.8.2017.

    Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

    GU C 249 del 31.7.2017.

    GU C 239 del 24.7.2017.

    GU C 231 del 17.7.2017.

    GU C 221 del 10.7.2017.

    GU C 213 del 3.7.2017.

    GU C 202 del 26.6.2017.

    Questi testi sono disponibili su:

    EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu

    14.8.2017 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 269/1

    http://eur-lex.europa.eu

  • V

    (Avvisi)

    PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

    CORTE DI GIUSTIZIA

    Impugnazione proposta il 16 gennaio 2017 dalla Neonart svetlobni in reklamni napisi Krevh d.o.o. avverso l’ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 14 novembre 2016, causa T-221/16, Neonart

    svetlobni in reklamni napisi Krevh d.o.o./EUIPO (NEONART)

    (Causa C-22/17 P)

    (2017/C 269/02)

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: Neonart svetlobni in reklamni napisi Krevh d.o.o. (rappresentante: J. Marn, privo della qualifica di avvocato)

    Altra parte nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

    Con ordinanza dell’11 maggio 2017, la Corte di giustizia (Settima Sezione) ha respinto l’impugnazione in quanto irricevibile.

    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 15 maggio 2017 — C, A/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

    (Causa C-257/17)

    (2017/C 269/03)

    Lingua processuale: il neerlandese

    Giudice del rinvio

    Raad van State

    Parti

    Ricorrenti: C, A

    Resistente: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

    Questioni pregiudiziali

    1) Se, in considerazione dell’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU 2003, L 251, con rettifica in GU 2012, L 71), e della sentenza Nolan (EU:C:2012:638), la Corte sia competente a rispondere a questioni pregiudiziali del giudice dei Paesi Bassi sull’interpretazione di disposizioni di questa direttiva in un procedimento vertente sul diritto di soggiorno di familiari dei soggiornanti che possiedono la cittadinanza dei Paesi Bassi, se nell’ordinamento dei Paesi Bassi questa direttiva è stata dichiarata applicabile direttamente e incondizionatamente ai familiari in parola.

    2) Se l’articolo 15, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2003/86/CE debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una disposizione nazionale come quella oggetto dei procedimenti principali, in forza della quale una domanda di permesso di soggiorno autonomo di uno straniero, che in virtù del ricongiungimento familiare soggiorna legalmente da più di cinque anni nel territorio di uno Stato membro, può essere respinta a causa del mancato rispetto delle misure di integrazione imposte dal diritto nazionale.

    C 269/2 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 14.8.2017

  • 3) Se l’articolo 15, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2003/86/CE debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una norma nazionale come quella oggetto del procedimento principale, in forza della quale un permesso di soggiorno autonomo può essere rilasciato soltanto con decorrenza dalla data della domanda.

    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) il del 17 maggio 2017 — Rhenus Veniro GmbH & Co. KG/Kreis Heinsberg

    (Causa C-267/17)

    (2017/C 269/04)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Oberlandesgericht Düsseldorf

    Parti nel procedimento principale

    Ricorrente: Rhenus Veniro GmbH & Co. KG

    Resistente: Kreis Heinsberg

    Questioni pregiudiziali

    1) Se l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 (1) sia applicabile a contratti di servizio pubblico oggetto di aggiudicazione diretta ai sensi dell’articolo 2, lettera i), del regolamento, i quali, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, primo e secondo periodo del regolamento, non assumano la forma di contratti concessione di servizi di cui alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

    In caso di risposta affermativa alla questione sub 1):

    2) Se l’articolo 2, lettera b) e l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007, mediante la parola «o» presuppongano la competenza esclusiva, alternativamente, di un’autorità singola o di un gruppo di autorità oppure se, in base a tale disposizione, un’autorità singola possa essere anche membro in un gruppo di autorità e affidare al gruppo singoli compiti, potendo peraltro conservare, allo stesso tempo, il potere di intervento ai sensi dell’articolo 2, lettera b) e continuando ad essere autorità competente a livello locale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento.

    3) Se l’articolo 5, paragrafo 2, secondo periodo, lettera e), del regolamento (CE) n. 1370/2007, imponendo all’operatore interno di prestare in proprio la maggior parte dei servizi di trasporto pubblico di passeggeri in questione, escluda che quest’ultimo possa far prestare tale parte preponderante dei servizi a una società controllata al 100 %.

    4) A decorrere da qual momento debbano sussistere le condizioni per l’aggiudicazione diretta di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007, se già da quello della pubblicazione dell’aggiudicazione diretta prevista, ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1370/2007, oppure soltanto al momento dell’aggiudicazione diretta medesima.

    (1) Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU L 315, pag. 1).

    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okresní soud v Českých Budějovicích (Repubblica ceca) il 19 maggio 2017 — Česká pojišťovna a.s./WCZ, spol. s r.o.

    (Causa C-287/17)

    (2017/C 269/05)

    Lingua processuale: il ceco

    Giudice del rinvio

    Okresní soud v Českých Budějovicích

    14.8.2017 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 269/3

  • Parti nel procedimento principale

    Ricorrente: Česká pojišťovna a.s.

    Resistente: WCZ, spol. s r.o.

    Questione pregiudiziale

    Se l’articolo 6, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2011/7/UE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, debba essere interpretato nel senso che impone al giudice del rinvio di riconoscere al ricorrente vittorioso in una controversia vertente sul recupero di un credito in una transazione commerciale, di cui agli articoli 3 o 4 di tale direttiva, l’importo di EUR 40 (o l’equivalente in valuta nazionale) nonché il risarcimento delle spese processuali, incluse le spese di un sollecito inviato al convenuto prima di agire in giudizio, per un ammontare stabilito nelle disposizioni procedurali dello Stato membro.

    (1) GU 2011, L 48, pag. 1.

    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria (Ungheria) il 24 maggio 2017 — Hochtief AG/Budapest Főváros Önkormányzata (Comune di Budapest, Ungheria)

    (Causa C-300/17)

    (2017/C 269/06)

    Lingua processuale:l’ungherese

    Giudice del rinvio

    Kúria (Corte Suprema, Ungheria)

    Parti nel procedimento principale

    Ricorrente: Hochtief AG

    Resistente: Budapest Főváros Önkormányzata (Comune di Budapest, Ungheria)

    Questioni pregiudiziali

    1) Se sia contraria al diritto dell’Unione la norma processuale di uno Stato membro che subordini la facoltà di presentare qualsiasi domanda civile fondata sulla violazione di una norma in materia di appalti pubblici alla condizione che la Commissione arbitrale in materia di appalti pubblici o un giudice — adito del ricorso contro la decisione della Commissione arbitrale in materia di appalti pubblici — dichiari definitivamente la sussistenza della violazione della norma.

    2) Se la norma di uno Stato membro che prevede, quale condizione preliminare per poter presentare una domanda di risarcimento danni, che la Commissione arbitrale in materia di appalti pubblici o un giudice — adito del ricorso contro la decisione della Commissione arbitrale in materia di appalti pubblici — dichiari definitivamente la violazione della norma, possa essere sostituita con altra conforme al diritto dell’Unione. Vale a dire, se esista la possibilità che il danneggiato dimostri con altri mezzi la violazione della norma.

    3) Se, nel contesto di una controversia volta ad ottenere un risarcimento dei danni, sia contraria al diritto dell’Unione e, in particolare, ai principi di effettività e di equivalenza, o possa pregiudicare tale diritto e tali principi, la norma processuale di uno Stato membro che consenta di impugnare in giudizio una decisione amministrativa esclusivamente sulla base dei motivi di diritto dedotti nel procedimento dinanzi alla Commissione arbitrale in materia di appalti pubblici, anche laddove il danneggiato, a fondamento della dedotta violazione della norma, possa solo far valere l’illegittimità della sua esclusione basata sull’esistenza di un conflitto d’interessi, ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, tale da provocare la sua esclusione dal procedimento di aggiudicazione dell’appalto pubblico per altra causa, prevista dalle norme stesse della procedura negoziata, cioè la modifica della sua candidatura.

    C 269/4 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 14.8.2017

  • Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd v Bratislave (Slovacchia) il 24 maggio 2017 — PPC Power a.s./Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Daňový úrad pre vybrané daňové

    subjekty

    (Causa C-302/17)

    (2017/C 269/07)

    Lingua processuale: lo slovacco

    Giudice del rinvio

    Krajský súd v Bratislave

    Parti

    Ricorrente: PPC Power a.s.

    Resistenti: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty

    Questioni pregiudiziali

    Se gli obiettivi e i principi della direttiva 2003/87/CE (1), che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE (2) (in prosieguo: la «Direttiva»), ossia (i) l'obiettivo di riduzione delle emissioni grazie al progresso tecnologico (articolo 1 e considerando 2 e 20), (ii) l'obiettivo di preservare lo sviluppo economico e l'integrità del mercato interno, nonché le condizioni di concorrenza (considerando 5 e 7), (iii) l'obiettivo di garantire condizioni finanziariamente e economicamente vantaggiose di riduzione delle emissioni (articolo 1), il principio di certezza del diritto per i gestori definiti all'articolo 3, lettera f), in relazione al fatto che i gestori hanno il diritto, ai sensi dell'articolo 9, di fare affidamento sull'invariabilità del piano nazionale di assegnazione almeno a partire da 18 mesi prima dell'inizio del periodo pertinente (vale a dire, per il periodo dal 2008 al 2012, almeno dal 30 giugno 2006), (iv) il requisito che le quote di emissione devono essere assegnate a titolo gratuito (articolo 10), (v) il diritto delle persone di cui al secondo comma dell’articolo 13, paragrafo 3, a che siano loro rilasciate quote di emissione sostitutive, di cui erano titolari e che gli Stati membri [non] abbiano cancellato ai sensi del primo comma dell'articolo 13, paragrafo 3, siano da interpretare nel senso che ostano a una normativa interna di uno Stato membro che impone ai gestori definiti nell'articolo 3, lettera f), della Direttiva, assoggettati ad imposta nel territorio di detto Stato membro, l'obbligo di pagare un'imposta speciale, (i) la cui base giuridica risiede nel fatto che viene assoggettata ad imposta la gestione di quote di emissione (nei casi di mancata utilizzazione e di vendita) senza considerare se in virtù di essa il gestore acquisisca un vantaggio, (ii) laddove tali quote di emissione erano state assegnate a tali gestori in base al piano nazionale di assegnazione, presentato dallo Stato membro alla Commissione europea per il periodo 2008 — 2012 ai sensi dell'articolo 9 della Direttiva (ossia tale piano è stato notificato alla Commissione europea e agli Stati membri ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della Direttiva e non è stato respinto dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, della Direttiva), il quale stabilisce, ai sensi dell'articolo 10 della Direttiva, che per il quinquennio che inizia il 1ogennaio 2008, il 100 % delle quote di emissioni è assegnato a titolo gratuito (iv), ove l'aliquota di detta imposta rappresenta l'80 % della base d'imposta sulle quote di emissione, che è accertata quale somma dei prodotti risultati dalla moltiplicazione delle quote di emissione trasferite (vendute) in ciascun mese civile per il prezzo medio di mercato delle quote di emissione nel mese civile precedente al mese in cui è stato eseguito il loro trasferimento, e del prodotto risultato dalla moltiplicazione delle quote di emissione non utilizzate per il prezzo medio di mercato delle quote di emissione nell'anno civile di riferimento, (v) ove i prezzi medi di mercato sono calcolati come semplice media aritmetica dei prezzi dell'ultima operazione realizzata in borsa nella giornata (ossia l'imposta non dipende dal prezzo al quale le quote di emissione sono effettivamente vendute).

    (1) GU 2003, L 275, pag. 32.(2) GU 1996, L 257, pag. 26.

    14.8.2017 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 269/5

  • Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 24 maggio 2017 — Headlong Limited/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása

    (Causa C-303/17)

    (2017/C 269/08)

    Lingua processuale: l'ungherese

    Giudice del rinvio

    Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

    Parti nel procedimento principale

    Ricorrente: Headlong Limited

    Convenuta: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása

    Questioni pregiudiziali

    1) Se, ai fini della risposta che deve essere fornita alle questioni sollevate dal Fővárosi Közigazgatási è Munkaügyi Bíróság nel procedimento di rinvio pregiudiziale di cui alla causa [C-3/17], rilevi il fatto che la sanzione amministrativa non consista in una ammenda, bensì nel blocco temporaneo dell’accesso ai dati elettronici per un periodo di 90 giorni, sanzione che presenta caratteristiche fondamentalmente diverse [dall’ammenda] (ad esempio, si sospende temporaneamente la fornitura del servizio, non si notifica il provvedimento che infligge la sanzione e non si può proporre un ricorso effettivo avverso quest’ultima), e che l’autorità nazionale la possa altresì irrogare per la stessa condotta, cumulativamente, unitamente alla sanzione dell’ammenda.

    2) Se, tenuto conto della natura, della gravità e delle modalità di irrogazione della sanzione amministrativa del blocco temporaneo dell’accesso ai dati elettronici per un periodo di 90 giorni, nonché, segnatamente, dell’impossibilità di proporre un ricorso effettivo avverso la stessa, si possa ritenere, ai sensi dell’articolo 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), che tale sanzione rappresenti di per sé una restrizione eccessivamente severa dell’articolo 56 TFUE e degli articoli 17 paragrafo 1, e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, restrizione che, nella sua forma attuale, non può essere giustificata da finalità di tutela dei consumatori previste dallo Stato membro in materia di giochi d’azzardo.

    3) Se, ai fini della risposta che deve essere fornita alla sesta questione pregiudiziale sollevata nella causa [C-3/17] dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, rilevi la circostanza che lo Stato membro non assicuri l’adozione delle disposizioni necessarie per ottenere — sia indicendo una gara di appalto per l’attribuzione di una concessione, sia [dando la possibilità di] presentare un’offerta [a contrarre] — una licenza per l’organizzazione di giochi di casinò on line e, per tale motivo, i fornitori di servizi non possano ottenere le licenze amministrative necessarie per offrire il servizio.

    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Obersten Gerichtshof (Austria) il 24 maggio 2017 — Helga Löber/Barclays Bank PLC

    (Causa C-304/17)

    (2017/C 269/09)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Oberster Gerichtshof

    Parti

    Ricorrente: Helga Löber

    Resistente: Barclays Bank PLC

    C 269/6 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 14.8.2017

  • Questioni pregiudiziali

    Se, con riferimento a diritti azionati in via extracontrattuale per responsabilità derivante dal prospetto, ai sensi dell’articolo 5, n. 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1), quando

    — l’investitore ha adottato la propria decisione di investimento, indotta da un prospetto lacunoso, nel proprio luogo di residenza

    — e, in base a tale decisione, ha corrisposto il prezzo d’acquisto dei titoli acquistati sul mercato secondario mediante trasferimento dal suo conto acceso presso una banca austriaca su un conto di regolamento acceso presso un’altra banca austriaca dal quale il prezzo d’acquisto è stato poi successivamente versato al venditore per conto del ricorrente,

    a) sia competente il giudice nel cui ambito di competenza l’investitore ha sua residenza,

    b) sia competente il giudice nel cui ambito di competenza si trova la sede, o la filiale che gestisce il conto, della banca presso la quale il ricorrente intrattiene il conto corrente bancario dal quale ha trasferito sul conto di regolamento l’importo investito,

    c) sia competente il giudice nel cui ambito di competenza si trova la sede, o la filiale che gestisce il conto, della banca presso la quale è acceso il conto di regolamento,

    d) sia competente uno dei suddetti giudici a scelta del ricorrente, oppure

    e) non sia competente nessuno dei suddetti giudici.

    (1) GU L 12, pag. 1.

    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okresný súd Bratislava (Slovacchia) il 26 maggio 2017 — FENS spol. s r.o./Repubblica slovacca — Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

    (Causa C-305/17)

    (2017/C 269/10)

    Lingua processuale: lo slovacco

    Giudice del rinvio

    Okresný súd Bratislava

    Parti

    Ricorrente: FENS spol. s r.o.

    Resistente: Repubblica slovacca — Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

    Questioni pregiudiziali

    1) Se l’articolo 30 TFUE debba essere interpretato nel senso che esso osta a una disposizione nazionale come l’articolo 12, paragrafo 9, del Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 317/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou (Regolamento del governo della Repubblica slovacca n. 317/2007, recante regole per il funzionamento del mercato dell’energia elettrica) [in prosieguo: il «Regolamento»], che istituisce un onere pecuniario specifico per l’esportazione di energia elettrica dal territorio della Repubblica slovacca, senza distinguere se l’esportazione di energia elettrica dal territorio slovacco sia verso gli Stati membri dell’Unione europea o verso i Paesi terzi, per l’ipotesi che l’esportatore dell’energia elettrica non dimostri che l’energia elettrica esportata è stata importata sul territorio della Repubblica slovacca, vale a dire un onere pecuniario applicato esclusivamente all’energia elettrica prodotta nel territorio della Repubblica slovacca e da lì esportata.

    2) Se anche un onere pecuniario come quello istituito dalla disposizione di cui all’articolo 12, paragrafo 9, del [Regolamento], ossia un onere applicato esclusivamente all'energia elettrica prodotta nella Repubblica slovacca e al contempo esportata dal territorio della Repubblica slovacca, senza distinguere tra esportazione verso i Paesi terzi ed esportazione verso gli Stati membri dell’Unione europea, costituisca una tassa di effetto equivalente ad un dazio ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, TFUE.

    3) Se una disposizione nazionale come quella di cui all'articolo 12, paragrafo 9, del [Regolamento] sia compatibile con il principio della libera circolazione delle merci sancito all’articolo 28 TFUE.

    14.8.2017 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 269/7

  • Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tatabányai Törvényszék (Ungheria) il 26 maggio 2017 — Éva Nothartová/József Boldizsár Sámson

    (Causa C-306/17)

    (2017/C 269/11)

    Lingua processuale: l’ungherese

    Giudice del rinvio

    Tatabányai Törvényszék

    Parti nel procedimento principale

    Ricorrente: Éva Nothartová

    Convenuto: József Boldizsár Sámson

    Questione pregiudiziale

    Se, nel caso di una domanda riconvenzionale derivante da un fatto o da un contratto diversi da quelli su cui si fonda la domanda principale, al fine di determinare la competenza giurisdizionale a conoscere della domanda riconvenzionale,

    a) sia applicabile unicamente l’articolo 8, punto 3, del regolamento (UE) n. 1215/2012 (1) (in prosieguo: il «regolamento Bruxelles 1 bis»), giacché soltanto tale disposizione verte sulle domande riconvenzionali, oppure se

    b) l’articolo 8, punto 3, del regolamento Bruxelles 1 bis si riferisca unicamente a una domanda riconvenzionale derivante dal fatto o dal contratto su cui si fonda la domanda principale, cosicché non risulta applicabile a una domanda riconvenzionale non derivante dal fatto o dal contratto summenzionati e, per tale motivo, in forza di altre norme in materia di competenza del regolamento in questione, occorra stabilire che l’autorità giurisdizionale competente a conoscere della domanda principale è altresì competente a conoscere della domanda riconvenzionale.

    (1) Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351, pag. 1).

    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Paesi Bassi) il 29 maggio 2017 — Levola Hengelo BV/Smilde Foods BV

    (Causa C-310/17)

    (2017/C 269/12)

    Lingua processuale: il neerlandese

    Giudice del rinvio

    Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

    Parti

    Ricorrente: Levola Hengelo BV

    Appellata: Smilde Foods BV

    Questioni pregiudiziali

    1) (a) Se il diritto dell’Unione osti a che il sapore di un alimento — come creazione intellettuale dell’autore — sia tutelato dal diritto d’autore. Segnatamente:

    C 269/8 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 14.8.2017

  • (b) Se osti ad una protezione a norma del diritto d’autore il fatto che, sebbene la nozione «opere letterarie e artistiche», di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione di Berna, che è vincolante per tutti gli Stati membri, comprenda «tutte le produzioni nel campo letterario, scientifico e artistico, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione», tutti gli esempi inclusi in questa disposizione riguardano creazioni percepibili con gli occhi e/o con l’udito.

    (c) Se l’(eventuale) instabilità di un alimento e/o il carattere soggettivo dell’esperienza gustativa dello stesso ostino a qualificare il sapore di un alimento come un’opera protetta dal diritto d’autore.

    (d) Se il sistema di diritti esclusivi e di limitazioni, di cui agli articoli da 2 a 5 della direttiva 2001/29/CE (1), osti alla protezione a norma del diritto d’autore del sapore di un alimento.

    2) In caso di risposta negativa alla questione l(a):

    (a) Quali condizioni debbano essere poste alla protezione del sapore di un alimento ai sensi del diritto d’autore.

    (b) Se la protezione di un sapore ai sensi del diritto d’autore si fondi soltanto sul sapore come tale o (anche) sulla ricetta dell’alimento.

    (c) Cosa debba provare una parte che in un procedimento di violazione sostiene di aver creato un sapore di un alimento protetto da un diritto d’autore. Se sia sufficiente che tale parte presenti l’alimento al giudice affinché questi, mediante il gusto e l’olfatto, possa formare il suo giudizio sulla questione se l’alimento soddisfi le condizioni per la protezione a norma del diritto d’autore, o se invece l’attore debba fornire (anche) una descrizione delle scelte creative nella composizione dei sapori e/o la ricetta in base alla quale il sapore può essere considerato come la creazione intellettuale dell’autore.

    (d) Come debba determinare il giudice in un procedimento di violazione se il sapore dell’alimento del convenuto corrisponda al sapore dell’alimento dell’attore in misura tale da configurare una violazione del diritto d’autore. Se a questo riguardo sia determinante (anche) il fatto che le impressioni totali dei due sapori [Or. 19] coincidono».

    (1) Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU 2001, L 167, pag. 10).

    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Zaragoza (Spagna) il 29 maggio 2017 — Pilar Centeno Meléndez/Universidad de Zaragoza

    (Causa C-315/17)

    (2017/C 269/13)

    Lingua processuale: lo spagnolo

    Giudice del rinvio

    Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Zaragoza

    Parti nel procedimento principale

    Ricorrente: Pilar Centeno Meléndez

    Resistente: Universidad de Zaragoza

    Questioni pregiudiziali

    1) Se la clausola 4.1 dell’Accordo quadro accluso quale allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999 (1), sia applicabile all’integrazione retributiva di carriera orizzontale richiesta dall’attrice, per il fatto che si tratta di una condizione di impiego, oppure se, al contrario, si tratti di un meccanismo retributivo che presenta le caratteristiche esposte nella presente ordinanza e che è correlato alla condizione soggettiva del percipiente, maturata tramite un’attività lavorativa svolta nel corso di diversi anni con riferimento a criteri di crescente complessità e responsabilità, di stabilità, di specializzazione e di professionalità.

    14.8.2017 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 269/9

  • 2) Se, quand’anche la questione sub 1) venisse risolta in senso affermativo e la Corte di giustizia dell’Unione europea ritenesse che nella specie si tratta di una condizione di impiego compresa tra quelle contemplate dalla clausola 4.1 dell’Accordo quadro, la disparità retributiva qui in discussione sia giustificata da ragioni oggettive.

    (1) Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 1999, L 175, pag. 43).

    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Francia) il 29 maggio 2017 — Marle Participations SARL/Ministère de l’Économie et des Finances

    (Causa C-320/17)

    (2017/C 269/14)

    Lingua processuale: il francese

    Giudice del rinvio

    Conseil d’État

    Parti nel procedimento principale

    Ricorrente: Marle Participations SARL

    Convenuto: Ministère de l’Économie et des Finances

    Questione pregiudiziale

    la Corte di giustizia dell’Unione europea è chiamata a pronunciarsi sulla questione se, ed eventualmente a quali condizioni, la locazione di un immobile da parte di una società holding ad una controllata configuri un’interferenza diretta o indiretta nella gestione di quest’ultima avente l’effetto di conferire all’acquisto e alla detenzione di partecipazioni in detta controllata il carattere di attività economiche ai sensi della direttiva del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1).

    (1) Direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).

    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven kasatsionen sad (Bulgaria) il 6 giugno 2017 — Neli Valcheva/Georgios Babanarakis

    (Causa C-335/17)

    (2017/C 269/15)

    Lingua processuale: il bulgaro

    Giudice del rinvio

    Varhoven kasatsionen sad

    Parti

    Ricorrente: Neli Valcheva

    Resistente: Georgios Babanarakis

    Questione pregiudiziale

    Se la nozione di «diritto di visita» utilizzata nell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a) e nell’articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 2201/2003 (1) del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, debba essere interpretata in modo da ricomprendervi non solo la visita del minore da parte dei genitori, bensì anche la visita da parte di altri parenti distinti dai genitori, quali i nonni.

    (1) GU 2003, L 338, pag. 1.

    C 269/10 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 14.8.2017

  • Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) il 7 giugno 2017 — Virginie Marie Gabriel Guigo/Fondo «Garantirani vzemania na rabotnitsite i sluzhitelite»

    (Causa C-338/17)

    (2017/C 269/16)

    Lingua processuale: il bulgaro

    Giudice del rinvio

    Varhoven administrativen sad.

    Parti

    Ricorrente: Virginie Marie Gabriel Guigo

    Resistente: Fondo «Garantirani vzemania na rabotnitsite i sluzhitelite»

    Questioni pregiudiziali

    1) Se gli articoli 151 e 153 TFUE e gli articoli 3, 4, 11 e 12 della direttiva 2008/94 (1) debbano essere interpretati nel senso che non ostano a una disposizione nazionale come quella di cui all’articolo 4, paragrafo 1, dello Zakon za Garantiranite vzemania na rabotnitsite i sluzhitelite pri nesastoyatelnost na rabotodatelia (legge sulla garanzia dei diritti dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro) che nega la tutela di taluni crediti di lavoro non pagati alle persone i cui rapporti di lavoro sono stati risolti anteriormente al periodo definito di tre mesi prima dell’iscrizione della decisione sull’apertura della procedura di insolvenza sul patrimonio del datore di lavoro.

    2) In caso di risposta affermativa alla prima questione: se, tenuto conto dei principi di equivalenza, effettività e proporzionalità nell’ambito delle finalità sociali degli articoli 151 e 153 TFUE e della direttiva 2008/94, il principio dell’autonomia processuale degli Stati membri debba essere inteso nel senso che non osta a una misura nazionale come l’articolo 25 dello Zakon za Garantiranite vzemania na rabotnitsite i sluzhitelite pri nesastoyatelnost na rabotodatelia secondo cui il diritto di far valere in giudizio i crediti garantiti e ottenerne il pagamento si estingue decorso un termine di due mesi dall’iscrizione della decisione sull’apertura della procedura di insolvenza, qualora la normativa nazionale dello Stato membro contenga una disposizione come l’articolo 358, paragrafo 1, punto 3, del Kodeks na truda (codice del lavoro) secondo cui il termine per far valere in giudizio i diritti relativi a crediti di lavoro non pagati è di tre anni dal momento in cui il diritto avrebbe dovuto essere soddisfatto e i pagamenti intervenuti dopo tale termine non si considerano indebiti.

    3) Se l’articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che ammette una siffatta distinzione, da una parte, tra lavoratori che vantano diritti non pagati il cui rapporto di lavoro si è risolto anteriormente al periodo definito di tre mesi prima dell’iscrizione della decisione sull’apertura della procedura di insolvenza sul patrimonio del datore di lavoro e lavoratori il cui rapporto di lavoro è stato risolto nel corso del suddetto periodo di tre mesi e, dall’altra, tra tali lavoratori e i lavoratori che, ai sensi dell’articolo 358, paragrafo 1, punto 3, del Kodeks na truda, alla cessazione del loro rapporto di lavoro hanno diritto a una tutela triennale dei rispettivi diritti non pagati che inizia a decorrere dal momento in cui il credito considerato avrebbe dovuto essere pagato.

    4) Se l’articolo 4 in combinato disposto con l’articolo 3 della direttiva 2008/94 e con il principio di proporzionalità debba essere interpretato nel senso che non osta a una disposizione come l’articolo 25 dello Zakon za Garantiranite vzemania na rabotnitsite i sluzhitelite pri nesastoyatelnost na rabotodatelia, secondo cui, decorso un termine di due mesi dall’iscrizione della decisione sull’apertura della procedura di insolvenza, i diritti a far valere in giudizio i crediti di lavoro garantiti e a ottenerne il pagamento si estinguono automaticamente e senza alcuna possibilità di compiere una valutazione individuale delle circostanze rilevanti.

    (1) Direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008 , relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro (Versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU 2008, L 283, pag. 36).

    14.8.2017 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 269/11

  • Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tallinna Ringkonnakohus (Estonia) il 13 giugno 2017 — Eesti Pagar AS/Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, Majandus- ja

    Kommunikatsiooniministeerium

    (Causa C-349/17)

    (2017/C 269/17)

    Lingua processuale: l’estone

    Giudice del rinvio

    Tallinna Ringkonnakohus

    Parti nel procedimento principale

    Appellante: Eesti Pagar AS

    Appellata: Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

    Questioni pregiudiziali

    1) Se l’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/2008 (1) della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), debba essere interpretato nel senso che, nel contesto di questa disposizione, i lavori «relativi al progetto o all’attività» devono intendersi iniziati quando, ad esempio, l’attività da finanziare consista nell’acquisto di un impianto e sia stato stipulato il contratto di compravendita relativo a tale impianto. Se le autorità degli Stati membri siano legittimate a valutare l’esistenza di una violazione del criterio stabilito nella disposizione sopra citata sulla base dei costi di un recesso dal contratto, il quale sia contrario al requisito dell’effetto di incentivazione. Qualora le autorità degli Stati membri abbiano un potere siffatto, in presenza di costi di quale entità (in percentuale), derivanti dal recesso dal contratto, si possa ritenere che essi siano marginali sotto il profilo dell’adempimento del requisito dell’effetto di incentivazione.

    2) Se un’autorità di uno Stato membro sia obbligata a richiedere il rimborso di un aiuto illegittimo da essa erogato anche qualora la Commissione europea non abbia adottato alcuna decisione al riguardo.

    3) Se un’autorità di uno Stato membro che decide di concedere un aiuto — ritenendo erroneamente che si tratti di un aiuto rispondente ai presupposti per beneficiare di un’esenzione per categoria, mentre in realtà essa sta concedendo un aiuto illegittimo — faccia sorgere un legittimo affidamento nei destinatari dell’aiuto medesimo. Se, in particolare, per far sorgere un legittimo affidamento nei destinatari sia sufficiente il fatto che l’autorità di uno Stato membro, nel concedere l’aiuto illegittimo, conosca le circostanze in virtù delle quali l’aiuto non rientra nell’esenzione per categoria.

    Qualora venga data risposta affermativa alla precedente questione, è necessario effettuare un bilanciamento tra l’interesse pubblico e l’interesse del singolo. Si pone la questione se, nell’ambito del corrispondente bilanciamento, sia rilevante la circostanza che la Commissione europea, con riferimento all’aiuto di cui trattasi, abbia adottato una decisione con la quale ha dichiarato quest’ultimo incompatibile con il mercato comune.

    4) Quale termine di prescrizione si applichi al recupero di un aiuto illegittimo da parte di un’autorità di uno Stato membro. Se tale termine sia di dieci anni, pari al periodo dopo il quale l’aiuto diventa un aiuto esistente ai sensi degli articoli 1 e 15 del regolamento (CE) n. 659/1999 (2) del Consiglio dell’Unione europea, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del Trattato CE, e non può più esserne richiesto il rimborso, oppure di quattro anni ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 (3) del Consiglio dell’Unione europea, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee.

    Si pone il quesito di quale sia la base giuridica per tale recupero qualora l’aiuto sia stato concesso in virtù di un Fondo strutturale, e più precisamente se tale base sia l’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea oppure il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio dell’Unione europea, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee?

    5) Se un’autorità di uno Stato membro, ove richieda il rimborso di un aiuto illegittimo, sia obbligata in tale contesto a pretendere dal beneficiario la corresponsione di interessi sull’aiuto illegittimo. In caso di risposta affermativa, quali regole trovino allora applicazione al calcolo degli interessi — per quanto riguarda, tra l’altro, il tasso d’interesse e il periodo di calcolo.

    (1) GU 2008, L 214, pag. 3.(2) GU 1999, L 83, pag. 1.(3) GU 1995, L 312, pag. 1.

    C 269/12 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 14.8.2017

  • Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Varna (Bulgaria) il 13 giugno 2017 — «Varna Holideis» EOOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna

    praktika» Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

    (Causa C-364/17)

    (2017/C 269/18)

    Lingua processuale: il bulgaro

    Giudice del rinvio

    Administrativen sad Varna

    Parti nel procedimento principale

    Ricorrente: «Varna Holideis» EOOD

    Convenuto: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

    Questioni pregiudiziali

    1) Se l’articolo 90, paragrafo 1, e l’articolo 185, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 (1), debbano essere interpretati nel senso che essi impongono una rettifica della detrazione operata per una cessione anche in un caso, come quello del procedimento principale, nel quale il negozio giuridico, per il quale è stato esercitato il diritto alla detrazione, sia stato dichiarato nullo con sentenza definitiva, oppure se in relazione alla definizione contenuta nell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, in un caso siffatto si debba ritenere che non sussista una cessione e che l’imposta non fosse esigibile fin dall’inizio.

    2) Se l’articolo 185, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/112, debba essere interpretato nel senso che, in mancanza di una normativa nazionale che disciplini la rettifica della detrazione operata nel caso di dichiarazione di nullità di un negozio giuridico mediante sentenza, la rettifica possa avvenire in virtù dell’applicazione diretta dell’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva.

    (1) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).

    Ricorso, proposto il 23 giugno 2017 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania

    (Causa C-377/17)

    (2017/C 269/19)

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: W. Mölls, H. Tserepa-Lacombe, L. Malferrari, agenti)

    Convenuta: Repubblica federale di Germania

    Conclusioni della ricorrente

    La ricorrente chiede che la Corte voglia:

    1. dichiarare che la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell’articolo 15, paragrafi 1, 2, lettera g), e 3, della direttiva 2006/123/CE nonché dell’articolo 49 TFUE, avendo essa continuato a prevedere onorari vincolanti per architetti e ingegneri conformemente alla Tariffa degli onorari di architetti e ingegneri (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure — HOAI);

    2. condannare la Repubblica federale di Germania alle spese del procedimento.

    14.8.2017 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 269/13

  • Motivi del ricorso e principali argomenti

    La Tariffa tedesca degli onorari di architetti e ingegneri (HOAI) prevede un regime di prezzi minimi e massimi per le prestazioni di tale categoria professionale. Detto regime renderebbe più difficile lo stabilimento di architetti e ingegneri interessati a competere con operatori già consolidati tramite offerte non rientranti nella fascia di prezzi consentita. A tali offerenti verrebbe impedito di prestare servizi di qualità identica a prezzi inferiori e servizi di qualità superiore a prezzi più elevati.

    Ciò rappresenterebbe una restrizione alla libertà di stabilimento con riguardo tanto agli scopi dell’articolo 15, paragrafi 1, 2, lettera g), e 3, della direttiva 2006/123/CE, quanto agli scopi dell’articolo 49 TFUE.

    Tale restrizione non sarebbe giustificata, e in particolare non troverebbe una giustificazione nell’interesse alla salvaguardia della qualità delle prestazioni di servizi, la quale infatti non sarebbe direttamente connessa con il prezzo.

    C 269/14 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 14.8.2017

  • TRIBUNALE

    Sentenza del Tribunale del 27 giugno 2017 — Ruiz Molina/EUIPO

    (Causa T-233/16 P) (1)

    («Impugnazione — Funzione pubblica — Agenti temporanei — Contratto a tempo determinato contenente una clausola risolutiva operante nel caso in cui il nome dell’agente non sia iscritto nell’elenco di riserva del

    successivo concorso generale — Risoluzione del contratto in applicazione della clausola risolutiva — Riqualificazione di un contratto a tempo determinato come contratto a tempo indeterminato — Autorità di

    cosa giudicata — Clausola 5, paragrafo 1, dell’accordo-quadro CES, UNICE, CEEP sul lavoro a tempo determinato — Obbligo di motivazione»)

    (2017/C 269/20)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: José Luis Ruiz Molina (San Juan de Alicante, Spagna) (Rappresentanti: N. Lhoëst e S. Michiels, avvocati)

    Altra parte nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (Rappresentanti: A. Lukošiūtė, agente, assistita da B. Wägenbaur, avvocato)

    Oggetto

    Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) del 2 marzo 2016, Ruiz Molina/UAMI (F-60/15, EU:F:2016:28)

    Dispositivo

    1) L’impugnazione è respinta.

    2) Il sig. José Luis Ruiz Molina sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) nell’ambito del presente procedimento.

    (1) GU C 243 del 4.7.2016.

    Ordinanza del Tribunale del 7 giugno 2017 — De Masi/Commissione

    (Causa T-11/16) (1)

    [«Ricorso di annullamento — Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Assenza di decisione confermativa — Richiesta di accesso a titolo della cooperazione interistituzionale in forza

    dell’articolo 230 TFUE — Documenti relativi ai lavori del gruppo “Codice di condotta (Tassazione delle imprese)” istituito dal Consiglio — Atto non impugnabile — Irricevibilità manifesta»]

    (2017/C 269/21)

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Fabio De Masi (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: A. Fischer-Lescano, professore)

    Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Erlbacher, J. Baquero Cruz e A. Buchet, agenti)

    14.8.2017 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 269/15

  • Oggetto

    Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, da un lato, della decisione che sarebbe contenuta nella lettera della Commissione del 9 dicembre 2015 che risponde alla richiesta di accesso ai documenti del gruppo «Codice di condotta (Tassazione delle imprese)», presentata dal ricorrente sulla base del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43) e, dall’altro lato, della decisione che sarebbe contenuta nella lettera della Commissione del 9 novembre 2015 che risponde alla richiesta di accesso ai medesimi documenti presentata dal presidente della commissione speciale del Parlamento europeo sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto.

    Dispositivo

    1) Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.

    2) Il sig. Fabio De Masi sopporterà le proprie spese.

    (1) GU C 78 del 29.2.2016

    Ordinanza del Tribunale del 13 giugno 2017 — Uniwersytet Wrocławski/REA

    (Causa T-137/16) (1)

    («Ricorso di annullamento — Atto introduttivo del giudizio — Requisiti di forma — Difetto di rappresentanza tramite un avvocato — Irricevibilità manifesta»)

    (2017/C 269/22)

    Lingua processuale: il polacco

    Parti

    Ricorrente: Uniwersytet Wrocławski (Breslavia, Polonia) (rappresentante: D. Dubis, avvocato)

    Convenuta: Agenzia esecutiva per la ricerca (REA) (rappresentanti: S. Payan-Lagrou e V. Canetti, agenti, assistiti da M. Le Berre e G. Materna, avvocati)

    Oggetto

    Da un lato, annullamento delle decisioni della REA, che agisce su delega della Commissione europea, di porre termine alla convenzione di finanziamento Cossar (n. 252908) e che obbliga la ricorrente a rimborsare gli importi di EUR 36 508,37, di EUR 58 031,38 e di EUR 6 286,68 nonché a risarcire danni per un importo di EUR 5 803,14 e, dall’altro, domanda diretta alla restituzione da parte della REA delle somme corrispondenti con gli interessi calcolati dal giorno del pagamento fino al giorno della restituzione.

    Dispositivo

    1) Il ricorso nella causa T-137/16 è respinto in quanto manifestamente irricevibile.

    2) L’Uniwersytet Wrocławski sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dall’Agenzia esecutiva per la ricerca (REA).

    (1) GU C 200 del 6.6.2016.

    C 269/16 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 14.8.2017

  • Ordinanza del Tribunale del 26 giugno 2017 — Megasol Energie/Commissione

    (Causa T-152/16) (1)

    [«Ricorso di annullamento — Dumping — Sovvenzioni — Importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan — Estensione a tali importazioni del dazio antidumping e del dazio compensativo definitivi istituiti sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti

    dalla Cina — Carenza di interesse ad agire — Irricevibilità»]

    (2017/C 269/23)

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Megasol Energie AG (Wangen an de Aare, Svizzera) (rappresentante: T. Wegner, avvocato)

    Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche, A. Demeneix e K. Blanck-Putz, agenti)

    Oggetto

    Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2016/184 della Commissione, dell’11 febbraio 2016, che estende il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan (GU 2016, L 37, pag. 56) e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/185 della Commissione, dell'11 febbraio 2016, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (UE) n. 1238/2013 del Consiglio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan (GU 2016, L 37, pag. 76), nei limiti in cui si applicano alla ricorrente.

    Dispositivo

    1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

    2) La Megasol Energie AG è condannata alle spese.

    (1) GU C 211 del 13.6.2016.

    Ordinanza del Tribunale del 26 giugno 2017 — L'Oréal/EUIPO — Guinot (MASTER SMOKY)

    (Causa T-179/16) (1)

    [«Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo MASTER SMOKY — Marchio nazionale figurativo anteriore MASTERS COLORS PARIS —

    Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Ricorso manifestamente infondato in diritto — Articolo 126 del

    regolamento di procedura»]

    (2017/C 269/24)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: L'Oréal (Parigi, Francia) (rappresentanti: T. de Haan e P. Péters, avvocati)

    14.8.2017 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 269/17

  • Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Hanf, agente)

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Guinot (Parigi) (rappresentante: A. Sion, avvocato)

    Oggetto

    Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 23 febbraio 2016 (procedimento R 2905/2014-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la Guinot e la L’Oréal.

    Dispositivo

    1) Il ricorso è respinto.

    2) La L’Oréal è condannata alle spese.

    (1) GU C 222 del 20.6.2016.

    Ordinanza del Tribunale del 26 giugno 2017 — L'Oréal/EUIPO — Guinot (MASTER SHAPE)

    (Causa T-180/16) (1)

    [«Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo MASTER SHAPE — Marchio nazionale figurativo anteriore MASTERS COLORS PARIS —

    Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Ricorso manifestamente infondato in diritto — Articolo 126 del

    regolamento di procedura»]

    (2017/C 269/25)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: L'Oréal (Parigi, Francia) (rappresentanti: T. de Haan e P. Péters, avvocati)

    Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Hanf, agente)

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Guinot (Parigi) (rappresentante: A. Sion, avvocato)

    Oggetto

    Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 23 febbraio 2016 (procedimento R 2907/2014-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la Guinot e la L’Oréal.

    Dispositivo

    1) Il ricorso è respinto.

    2) La L’Oréal è condannata alle spese.

    (1) GU C 222 del 20.6.2016.

    C 269/18 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 14.8.2017

  • Ordinanza del Tribunale del 26 giugno 2017 — L'Oréal/EUIPO — Guinot (MASTER PRECISE)

    (Causa T-181/16) (1)

    [«Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo MASTER PRECISE — Marchio nazionale figurativo anteriore MASTERS COLORS PARIS —

    Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Ricorso manifestamente infondato in diritto — Articolo 126 del

    regolamento di procedura»]

    (2017/C 269/26)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: L'Oréal (Parigi, Francia) (rappresentanti: T. de Haan e P. Péters, avvocati)

    Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Hanf, agente)

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Guinot (Parigi) (rappresentante: A. Sion, avvocato)

    Oggetto

    Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 23 febbraio 2016 (procedimento R 2911/2014-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la Guinot e la L’Oréal.

    Dispositivo

    1) Il ricorso è respinto.

    2) La L’Oréal è condannata alle spese.

    (1) GU C 222 del 20.6.2016.

    Ordinanza del Tribunale del 26 giugno 2017 — L'Oréal/EUIPO — Guinot (MASTER DUO)

    (Causa T-182/16) (1)

    [«Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo MASTER DUO — Marchio nazionale figurativo anteriore MASTERS COLORS PARIS — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento

    (CE) n. 207/2009 — Ricorso manifestamente infondato in diritto — Articolo 126 del regolamento di procedura»]

    (2017/C 269/27)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: L'Oréal (Parigi, Francia) (rappresentanti: T. de Haan e P. Péters, avvocati)

    Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Hanf, agente)

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Guinot (Parigi) (rappresentante: A. Sion, avvocato)

    Oggetto

    Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 23 febbraio 2016 (procedimento R 2916/2014-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la Guinot e la L’Oréal.

    14.8.2017 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 269/19

  • Dispositivo

    1) Il ricorso è respinto.

    2) La L’Oréal è condannata alle spese.

    (1) GU C 222 del 20.6.2016.

    Ordinanza del Tribunale del 26 giugno 2017 — L'Oréal/EUIPO — Guinot (MASTER DRAMA)

    (Causa T-183/16) (1)

    [«Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo MASTER DRAMA — Marchio nazionale figurativo anteriore MASTERS COLORS PARIS —

    Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Ricorso manifestamente infondato in diritto — Articolo 126 del

    regolamento di procedura»]

    (2017/C 269/28)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: L'Oréal (Parigi, Francia) (rappresentanti: T. de Haan e P. Péters, avvocati)

    Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Hanf, agente)

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Guinot (Parigi) (rappresentante: A. Sion, avvocato)

    Oggetto

    Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 23 febbraio 2016 (procedimento R 2500/2014-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la Guinot e la L’Oréal.

    Dispositivo

    1) Il ricorso è respinto.

    2) La L’Oréal è condannata alle spese.

    (1) GU C 222 del 20.6.2016.

    Ordinanza del Tribunale del 21 giugno 2017 — Inox/Commissione

    (Causa T-289/16) (1)

    [«Ricorso per annullamento — Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 — Indagine esterna dell’OLAF — Relazione e raccomandazioni — Atti non impugnabili — Irricevibilità»]

    (2017/C 269/29)

    Lingua processuale: l’italiano

    Parti

    Ricorrente: Inox Mare Srl (Rimini, Italia) (rappresentante: R. Holzeisen, avvocato)

    C 269/20 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 14.8.2017

  • Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente J. Baquero Cruz, D. Nardi e L. Grønfeldt, successivamente J. Baquero Cruz e D. Nardi, agenti)

    Oggetto

    Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della relazione finale dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) relativa all’indagine esterna OF/2013/0086/B1 [THOR(2015) 40189 del 26 novembre 2015], della correlata raccomandazione del direttore generale dell’OLAF [THOR(2015) 42057 del 9 dicembre 2015] e degli atti presupposti e strettamente connessi dell’OLAF.

    Dispositivo

    1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

    2) La Inox Mare Srl sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

    (1) GU C 270 del 25.7.2016.

    Ordinanza del Tribunale del 20 giugno 2017 — CSL Behring/EUIPO — Vivatrex (Vivatrex)

    (Causa T-346/16) (1)

    («Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio figurativo dell’Unione europea Vivatrex — Decadenza del marchio dell’Unione europea anteriore — Non luogo a statuire»)

    (2017/C 269/30)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: CSL Behring AG (Berna, Svizzera) (rappresentanti: M. Best, U. Pfleghar e S. Schäffner, avvocati)

    Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Lukošiūtė, agente)

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Vivatrex Gmbh (Acquisgrana, Germania) (rappresentante: F. Stangl, avvocato)

    Oggetto

    Ricorso presentato avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 27 aprile 2016 (cause riunite R 1263/2015-4 e R 1221/2015-4), relativa ad una procedura di opposizione tra la CSL Behring e la Vivatrex.

    Dispositivo

    1) Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

    2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

    (1) GU C 305 del 22.8.2016.

    14.8.2017 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 269/21

  • Ordinanza del Tribunale del 21 giugno 2017 — Inox Mare/Commissione

    (Causa T-347/16) (1)

    («Ricorso per annullamento — Unione doganale — Decisione della Commissione con cui si dichiara che il rimborso dei dazi all’importazione non è giustificato in un caso particolare — Ricorso di un altro

    operatore — Insussistenza di un’incidenza diretta — Irricevibilità»)

    (2017/C 269/31)

    Lingua processuale: l’italiano

    Parti

    Ricorrente: Inox Mare Srl (Rimini, Italia) (rappresentante: R. Holzeisen, avvocato)

    Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Caeiros, J. Baquero Cruz e D. Nardi, agenti)

    Oggetto

    Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2015) 9672 final della Commissione, del 6 gennaio 2016, con cui si dichiara che il rimborso dei dazi all’importazione non è giustificato in un caso particolare (REM 02/14).

    Dispositivo

    1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

    2) La Inox Mare Srl sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

    (1) GU C 296 del 16.8.2016.

    Ordinanza del Tribunale del 22 giugno 2017 — Vankerckhoven-Kahmann/Commissione

    (Causa T-582/16) (1)

    («Funzione pubblica — Funzionari — Ricostruzione della carriera — Diniego di promozione — Trasferimento interistituzionale — Inquadramento nel grado — Domanda ai sensi dell’articolo 90,

    paragrafo1, dello Statuto — Termine ragionevole — Irricevibilità»)

    (2017/C 269/32)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Monique Vankerckhoven-Kahmann (Enghien, Belgio) (rappresentante: N. Lhoëst, avvocato)

    Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente, G. Berscheid e C. Berardis-Kayser, poi G. Berscheid e L. Radu Bouyon, agenti)

    Oggetto

    Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE diretta all’annullamento, da un lato, della decisione della Commissione del 17 aprile 2015, recante diniego di modifica del grado della ricorrente in occasione del suo trasferimento e, dall’altro, della decisione della Commissione del 9 novembre 2015 recante rigetto del suo reclamo depositato il 17 luglio 2015.

    Dispositivo

    1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

    C 269/22 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 14.8.2017

  • 2) La sig.ra Monique Vankerckhoven-Kahmann sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea.

    (1) GU C 145 del 25.4.2016 (causa inizialmente iscritta a ruolo dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea con il numero F-11/15 e trasferita al Tribunale dell’Unione europea l’1.9.2016).

    Ordinanza del Tribunale del 14 giugno 2017 — Márquez Alentà/EUIPO — Fiesta Hotels & Resorts (Raffigurazione di una formica)

    (Causa T-657/16) (1)

    («Marchio dell’Unione europea — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo raffigurante una formica — Revoca della decisione impugnata — Venir meno dell’oggetto della controversia — Non luogo a

    statuire»)

    (2017/C 269/33)

    Lingua processuale: lo spagnolo

    Parti

    Ricorrente: Marc Márquez Alentà (Cervera, Spagna) (rappresentante: J. Carbonell Callicó, avvocato)

    Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: E. Zaera Cuadrado, agente)

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Fiesta Hotels & Resorts, SL (Ibiza, Spagna)

    Oggetto

    Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 30 giugno 2016 (procedimento R 1242/2015-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Fiesta Hotels & Resorts e il sig. Márquez Alentà.

    Dispositivo

    1) Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

    2) L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal sig. Marc Márquez Alentà.

    (1) GU C 410 del 7.11.2016.

    Ordinanza del Tribunale del 29 maggio 2017 –Le Pen/Parlamento

    (Causa T-863/16) (1)

    («Ricorso di annullamento — Regolamentazione delle spese e indennità dei deputati al Parlamento europeo — Indennità di assistenza parlamentare — Recupero delle somme indebitamente versate —

    Irricevibilità manifesta parziale — Non luogo a statuire parziale»)

    (2017/C 269/34)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Jean-Marie Le Pen (Saint-Cloud, Francia) (rappresentanti: M. Ceccaldi e J.-P. Le Moigne, avvocati)

    Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: S. Seyr e G. Corstens, agenti)

    Oggetto

    Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione del Segretario generale del Parlamento del 29 gennaio 2016 relativa al recupero presso il ricorrente di una somma di EUR 320 026,23 indebitamente versati a titolo di assistenza parlamentare, della relativa nota di addebito del 4 febbraio 2016, e della decisione dei questori del 4 ottobre 2016, con cui è respinto il reclamo del ricorrente avverso la decisione del 29 gennaio 2016.

    14.8.2017 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 269/23

  • Dispositivo

    1) Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile, nella parte riguardante la domanda di annullamento della decisione del segretario generale del Parlamento europeo del 29 gennaio 2016 relativa al recupero presso il sig. Jean-Marie Le Pen della somma di EUR 320 026,23 indebitamente versata a titolo di assistenza parlamentare, della relativa nota di addebito del 4 febbraio 2016, nonché della domanda diretta a condannare il Parlamento a corrispondere al ricorrente EUR 50 000 a titolo di spese ripetibili.

    2) Non vi è più luogo a statuire sul ricorso nella parte riguardante la domanda di annullamento della decisione dei questori del 4 ottobre 2016, recante rigetto del reclamo del ricorrente avverso la decisione del 29 gennaio 2016.

    3) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

    (1) GU C 38 del 6.2.2017.

    Ordinanza del presidente del Tribunale del 26 giugno 2017 — Jalkh/Parlamento

    (Causa T-26/17 R)

    («Procedimento sommario — Diritto delle istituzioni — Membro del Parlamento europeo — Privilegi e immunità — Revoca dell’immunità parlamentare di un membro del Parlamento europeo — Domanda di

    sospensione dell'esecuzione — Insussistenza dell’urgenza»)

    (2017/C 269/35)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Jean-François Jalkh (Gretz-Armainvillers, Francia), (rappresentanti: inizialmente J.-P. Le Moigne, successivamente M. Ceccaldi, avvocati)

    Resistente: Parlamento europeo (rappresentanti: M. Dean e S. Alonso de León, agenti)

    Oggetto

    Domanda basata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta alla sospensione dell’esecuzione della decisione del Parlamento del 22 novembre 2016 relativa alla revoca dell'immunità del sig. Jalkh ai fini dell’inchiesta giudiziaria (n. 1422400530) avviata dinanzi al tribunal de grande instance (tribunale) di Parigi (Francia).

    Dispositivo

    1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

    2) Le spese sono riservate.

    Ordinanza del presidente del Tribunale del 26 giugno 2017 — Jalkh/Parlamento

    (Causa T-27/17 R)

    («Procedimento sommario — Diritto delle istituzioni — Membro del Parlamento europeo — Privilegi e immunità — Revoca dell’immunità parlamentare di un membro del Parlamento europeo — Domanda di

    sospensione dell'esecuzione — Insussistenza dell’urgenza»)

    (2017/C 269/36)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Jean-François Jalkh (Gretz-Armainvillers, Francia), (rappresentanti: inizialmente J.-P. Le Moigne, successivamente M. Ceccaldi, avvocati)

    C 269/24 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 14.8.2017

  • Resistente: Parlamento europeo (rappresentanti: M. Dean e S. Alonso de León, agenti)

    Oggetto

    Domanda basata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta alla sospensione dell’esecuzione della decisione del Parlamento del 22 novembre 2016 relativa alla revoca dell'immunità del sig. Jalkh ai fini dell’inchiesta giudiziaria (n. 14142000183) avviata dinanzi al tribunal de grande instance (tribunale) di Nanterre (Francia).

    Dispositivo

    1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

    2) Le spese sono riservate.

    Ricorso proposto il 16 maggio 2017 — PC/EASO

    (Causa T-610/16)

    (2017/C 269/37)

    Lingua processuale: il finlandese

    Parti

    Ricorrente: PC (rappresentante: Lauri Railas, avvocato)

    Convenuto: Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO)

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    — annullare la relazione di valutazione negativa del periodo di prova della ricorrente e condannare l’EASO a predisporre una nuova relazione di valutazione, con cui la ricorrente sia confermata nel rispettivo posto;

    — annullare la decisione EASO/ED/2015/358;

    — dichiarare che l’autorità abilitata a concludere contratti di assunzione non è intervenuta nel licenziamento della ricorrente;

    — annullare la decisione EASO/HR/2015/607, che mette fine al rapporto di lavoro della ricorrente in esito al periodo di prova, di modo che il rapporto di lavoro della ricorrente prosegua senza interruzione dal 1o marzo 2015 al 28 febbraio 2020 (termine del rapporto di lavoro ai sensi del contratto);

    — qualora l’EASO non sia in grado di reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro, condannare l’EASO a risarcire alla ricorrente il danno subito a causa della sua decisione illegittima e a corrisponderle a titolo di risarcimento stipendi, indennità e contributi pensionistici del datore di lavoro per il periodo compreso tra il 1o dicembre 2015 e il 28 febbraio 2020;

    — qualora l’EASO sia in grado di reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro, condannare l’EASO a corrispondere alla ricorrente a titolo di risarcimento danni stipendi, indennità e contributi pensionistici del datore di lavoro per il periodo durante il quale non è stata impiegata nel suo posto di lavoro, compreso tra il 1o dicembre 2015 e il ripristino del suo rapporto di lavoro.

    — condannare l’EASO a versare alla ricorrente una mensilità di stipendio e contributi pensionistici del datore di lavoro conformemente alla causa F-113/13, punto 5; e

    — condannare l’EASO alle spese.

    14.8.2017 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 269/25

  • Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.

    1. Il valutatore del periodo di prova avrebbe arbitrariamente esercitato il suo potere discrezionale, nei limiti in cui ha emesso una valutazione negativa del periodo di prova e ha indebitamente espresso in pubblico critiche nei confronti della ricorrente. L’EASO avrebbe rilevato, senza alcun riferimento alla giurisprudenza o ad altre fonti giuridiche, che (ogni) «valutatore dispone di un potere discrezionale particolarmente esteso nella valutazione del lavoro delle persone rispetto alle quali deve predisporre una relazione, poiché tale relazione di valutazione trasmette l’opinione del valutatore liberamente espressa».

    2. L’EASO sarebbe incorso in una violazione del principio di equa valutazione nella redazione della relazione di valutazione del periodo di prova. La relazione di valutazione del periodo di prova, sulla quale si fonda la decisione di licenziamento, sarebbe stata adottata senza tenere conto dei «fatti come accaduti», in violazione dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea o della guida dell’EASO relativa alla valutazione del personale in prova e senza considerare le osservazioni scritte della ricorrente riguardanti la relazione di valutazione del periodo di prova.

    3. L’EASO avrebbe violato il principio di parità di trattamento e erroneamente interpretato le disposizioni di cui alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nei limiti in cui esso le ha applicate a scapito della ricorrente.

    4. L’EASO sarebbe incorso in uno sviamento di potere laddove ha sottoscritto il documento UE ufficiale EASO/ED/2015/ 358 (delega di poteri), il quale sarebbe illegittimo in ragione della mancanza delle disposizioni di esecuzione vincolanti del consiglio di amministrazione dell’EASO, conterrebbe un palese conflitto di interessi e la cui data non sarebbe corretta.

    5. L’EASO avrebbe utilizzato nella relazione d