1 Codice dei contratti pubblici Affidamento degli incarichi 13 settembre 2006 Alberto Mischi.
Funzioni e responsabilità dei coordinatori della sicurezza 3 dicembre 2008 Alberto Mischi
-
Upload
isaac-mercer -
Category
Documents
-
view
45 -
download
2
description
Transcript of Funzioni e responsabilità dei coordinatori della sicurezza 3 dicembre 2008 Alberto Mischi
1
Funzioni e responsabilità dei coordinatori della sicurezza
3 dicembre 2008
Alberto Mischi
2
Committente oresponsabile dei
lavori
Contratto di
appalto
CSP
Direttore deilavori
Progettista
CSE
Appaltatore
FornitoriLavoratori autonomi
Subappaltatori
3
Designazione del CSP
Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori,
contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione (CSP).
(art.90/3 D. Lgs. 81/2008)
Sanzione: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 10.000
(art.157/1/A D. Lgs. 81/2008)
4
Designazione del CSP
In caso di lavori privati, la disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori non soggetti a permesso di costruire.Si applica in ogni caso quanto disposto dall’articolo 92 comma 2.
(art.90/11 D. Lgs. 81/2008)
5
CSPDurante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione
redige il PSC i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell’allegato XV predispone un fascicolo i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26/5/1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del D.P.R. 6/6/2001, n. 380
(art.91/1 D. Lgs. 81/2008)Sanzione: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 3.000,00 a € 12.000,00
(art.158/1 D. Lgs. 81/2008)
6
Designazione del CSE
Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori,
designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSE) in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98
(art. 90/4 D. Lgs. 81/2008)
Sanzione: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 10.000
(art. 157/1/A D. Lgs. 81/2008)
7
Designazione del CSE
Appalti di lavori pubblici
Le funzioni del CSE previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri sono svolte dal direttore lavori.Nell’eventualità che il direttore dei lavori sia sprovvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa, le stazioni appaltanti devono prevedere la presenza di almeno un direttore operativo avente i requisiti necessari per l’esercizio delle relative funzioni.
(art.127/1 D.P.R. 554/1999)
8
Designazione del CSE
Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori,
designa il CSE anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.
(art.90/5 D. Lgs. 81/2008)
Sanzione: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 10.000
(art.157/1/A D. Lgs. 81/2008)
9
CSE
Durante la realizzazione dei lavori, il coordinatore per la esecuzione
verifica, con opportune azioni di coordinamento e di controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro
(art.92/1/a D. Lgs. 81/2008)Sanzione: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 3.000 a € 12.000
(art.158/2/a D. Lgs. 81/2008)Oblazione ex art.21 D.Lgs.758/1994 o ex art.162-bis C.P.
10
CSEDurante la realizzazione dei lavori, il coordinatore per la esecuzione
verifica l’idoneità del POS assicurandone la coerenza con il PSC adegua il PSC e il fascicolo, in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute valuta le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi POS
(art.92/1/b D. Lgs. 81/2008)Sanzione: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 3.000 a € 12.000
(art.158/2/a D. Lgs. 81/2008)
11
CSE
Durante la realizzazione dei lavori, il coordinatore per la esecuzione
organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle attività nonchè la loro reciproca informazione
(art.92/1/c D. Lgs. 81/2008)Sanzione: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 3.000 a € 12.000
(art. 158/2/a D. Lgs. 81/2008)
12
CSE
Durante la realizzazione dei lavori, il coordinatore per la esecuzione
verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere
(art.92/1/d D. Lgs. 81/2008)Sanzione: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.250 a € 5.000
(art.158/2/b D. Lgs. 81/2008)Oblazione ex art.21 D.Lgs.758/1994 o ex art.162-bis C.P.
13
CSEDurante la realizzazione dei lavori, il coordinatore per la esecuzione
segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del PSC e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il RL non adotti alcun provvedimento, senza fornire idonea motivazione, il CSE dà comunicazione dell’inadempienza all’AUSL e alla DPL territorialmente competenti.
(art.92/1/e D. Lgs. 81/2008)Sanzione: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 3.000 a € 12.000
(art.158/2/a D. Lgs. 81/2008)
14
CSE
Il coordinatore per la esecuzione sospende in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate
(art.92/1/f D. Lgs. 81/2008)Sanzione: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 3.000 a € 12.000
(art.158/2/a D. Lgs. 81/2008)
15
CSE
Il coordinatore per la esecuzione nei casi i cui, dopo l’affidamento dei lavori ad un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più impresa, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il PSC e predispone il fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettere a) e b)
(art.92/2 D. Lgs. 81/2008)Sanzione: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 3.000 a € 8.000
(art.158/2/a D. Lgs. 81/2008)
16
CSE
Il direttore dei lavori liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori, previa approvazione da parte del coordinatore per l'esecuzione dei lavori quando previsto.
(Allegato XV/4.1.6 D. Lgs. 81/2008)
17
Avv. Alberto Mischi
Studio legale associatoCorinaldesi - Mischi
Via Cesare Battisti n.2 40123 BolognaTel. 051-264474 Fax 051-264564