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Strumenti finanziari dematerializzati: circolazione, vincoli e conferimento in fondo patrimoniale Oggetto dell'indagine. La dematerializzazione degli strumenti finanziari. Gli "strumenti finanziari" soggetti alle disposizioni del d.lg. n. 213/1998. La disciplina dei titoli di credito alla luce delle norme di dematerializzazione. La dematerializzazione "debole": il sistema "Monte Titoli". La dematerializzazione "in senso forte" di cui al d.lg. n. 213/1998. La disciplina degli strumenti finanziari dematerializzati. L'immissione degli strumenti finanziari nel sistema di gestione accentrata. Il trasferimento e l'esercizio dei diritti patrimoniali degli strumenti finanziari. La quadratura dei conti presso la societa' di gestione e presso gli intermediari. La separazione patrimoniale. I compiti dell'intermediario. La richiesta di certificazione all'intermediario. Annotazione nel libro dei soci dell'emittente. I diritti del titolare del conto: la legittimazione e la titolarita' degli strumenti finanziari. Le eccezioni opponibili. L'apposizione di vincoli e la costituzione di garanzie sugli strumenti finanziari dematerializzati. La costituzione dei vincoli sugli strumenti finanziari. Il pegno di strumenti finanziari dematerializzati. Il c.d. pegno rotativo. Se gli "strumenti finanziari" dematerializzati abbiano natura di "titoli di credito". La conferibilita' degli strumenti finanziari dematerializzati nel fondo patrimoniale ANGELO BUSANI -CARLO M. CANALI STRUMENTI FINANZIARI DEMATERIALIZZATI: CIRCOLAZIONE, VINCOLI E CONFERIMENTO IN FONDO PATRIMONIALE SOMMARIO: 1. Oggetto dell'indagine. -- 2. La dematerializzazione degli strumenti finanziari. --3. Gli " strumenti finanziari " soggetti alle disposizioni del D.Lgs. n. 213/98. --4. La disciplina dei titoli di credito alla luce delle norme di dematerializzazione. -- 5. La dematerializzazione " debole "; il sistema " Monte Titoli ". -- 6. La dematerializzazione " in senso forte " di cui al D.Lgs. n. 213/98. --7. La disciplina degli strumenti finanziari dematerializzati. a) L'emissione di strumenti finanziari. b) L'immissione degli strumenti finanziari nel sistema di gestione accentrata. c) Il trasferimento e l'esercizio dei diritti patrimoniali degli strumenti finanziari. d) La quadratura dei conti presso la societa` di gestione e presso gli intermediari. e) La separazione patrimoniale. f) I compiti dell'intermediario. g) La richiesta di certificazione all'intermediario. h) Annotazione nel libro dei soci dell'emittente. i) I diritti del titolare del conto: la legittimazione e la titolarita ` degli strumenti finanziari. j) Le eccezioni opponibili. -- 8. L'apposizione di vincoli e la costituzione di garanzie sugli strumenti finanziari dematerializzati. a) La costituzione dei vincoli sugli strumenti finanziari. b) Il pegno di strumenti finanziari dematerializzati. c) Il c.d. pegno rotativo. -- 9. Se gli " strumenti finanziari " dematerializzati abbiano natura di " titoli di credito ". -- 10. La conferibilita` degli Categoria DOTTRINA Tipo DOTTRINA Sigla tipo DOT Autore Busani Angelo, Canali Carlo M. Fonte Riv. notar. Collocazione Fasc. 05, Parte 1, Pag. 1059-1089 Data 01/10/1999 Page 1 of 30 04/10/2011 https://webrun.notariato.it/bdn2010/preview/76368/88RRN-7FH6UJ:http://webrun.no...

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Strumenti finanziari dematerializzati: circolazione, vincoli

e conferimento in fondo patrimoniale

Oggetto dell'indagine. La dematerializzazione degli strumenti finanziari. Gli "strumenti finanziari" soggetti alle

disposizioni del d.lg. n. 213/1998. La disciplina dei titoli di credito alla luce delle norme di dematerializzazione.

La dematerializzazione "debole": il sistema "Monte Titoli". La dematerializzazione "in senso forte" di cui al d.lg.

n. 213/1998. La disciplina degli strumenti finanziari dematerializzati. L'immissione degli strumenti finanziari nel

sistema di gestione accentrata. Il trasferimento e l'esercizio dei diritti patrimoniali degli strumenti finanziari. La

quadratura dei conti presso la societa' di gestione e presso gli intermediari. La separazione patrimoniale. I

compiti dell'intermediario. La richiesta di certificazione all'intermediario. Annotazione nel libro dei soci

dell'emittente. I diritti del titolare del conto: la legittimazione e la titolarita' degli strumenti finanziari. Le eccezioni

opponibili. L'apposizione di vincoli e la costituzione di garanzie sugli strumenti finanziari dematerializzati. La

costituzione dei vincoli sugli strumenti finanziari. Il pegno di strumenti finanziari dematerializzati. Il c.d. pegno

rotativo. Se gli "strumenti finanziari" dematerializzati abbiano natura di "titoli di credito". La conferibilita' degli

strumenti finanziari dematerializzati nel fondo patrimoniale

ANGELO BUSANI -CARLO M. CANALI

STRUMENTI FINANZIARI DEMATERIALIZZATI: CIRCOLAZIONE, VINCOLI E

CONFERIMENTO IN FONDO PATRIMONIALE

SOMMARIO: 1. Oggetto dell'indagine. -- 2. La dematerializzazione degli strumenti finanziari. --3.

Gli " strumenti finanziari " soggetti alle disposizioni del D.Lgs. n. 213/98. --4. La disciplina dei titoli

di credito alla luce delle norme di dematerializzazione. -- 5. La dematerializzazione " debole "; il

sistema " Monte Titoli ". -- 6. La dematerializzazione " in senso forte " di cui al D.Lgs. n. 213/98. --7.

La disciplina degli strumenti finanziari dematerializzati. a) L'emissione di strumenti finanziari. b)

L'immissione degli strumenti finanziari nel sistema di gestione accentrata. c) Il trasferimento e

l'esercizio dei diritti patrimoniali degli strumenti finanziari. d) La quadratura dei conti presso la

societa` di gestione e presso gli intermediari. e) La separazione patrimoniale. f) I compiti

dell'intermediario. g) La richiesta di certificazione all'intermediario. h) Annotazione nel libro dei soci

dell'emittente. i) I diritti del titolare del conto: la legittimazione e la titolarita ` degli strumenti

finanziari. j) Le eccezioni opponibili. -- 8. L'apposizione di vincoli e la costituzione di garanzie sugli

strumenti finanziari dematerializzati. a) La costituzione dei vincoli sugli strumenti finanziari. b) Il

pegno di strumenti finanziari dematerializzati. c) Il c.d. pegno rotativo. -- 9. Se gli " strumenti

finanziari " dematerializzati abbiano natura di " titoli di credito ". -- 10. La conferibilita` degli

Categoria DOTTRINATipo DOTTRINASigla tipo DOT

Autore Busani Angelo, Canali Carlo M.Fonte Riv. notar.Collocazione Fasc. 05, Parte 1, Pag. 1059-1089Data 01/10/1999

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strumenti finanziari dematerializzati nel fondo patrimoniale.

1. Oggetto dell'indagine.

Con la disposta dematerializzazione degli strumenti finanziari, introdotta nel nostro ordinamento dal

D.Lgs. n. 213/98, si e` sancita la definitiva interruzione del collegamento tra il diritto incorporato in

un titolo e la materiale consistenza cartacea del titolo medesimo, collegamento che costituiva

l'essenza stessa della nozione del titolo di credito.

Questa interruzione solleva non solo problemi di sistematica giuridica, poiche´ porta a domandarsi se

allo strumento finanziario smaterializzato competa ancora la natura di titolo di credito; ma pure

profili applicativi, anche discendenti dalla soluzione di detto problema sistematico, quali quelli

inerenti le modalita` traslative del diritto incorporato nello strumento finanziario dematerializzato,

quelli inerenti la costituzione di garanzie e vincoli sugli strumenti stessi nonche´ quelli inerenti la

possibilita` di intendere le regole gia` riferite ai titoli di credito " tradizionali " (come accade ad

esempio per la norma che consente la conferibilita` dei titoli di credito nel fondo patrimoniale)

riferibili ora anche agli strumenti finanziari che hanno perduto la precedente materialita` .

2. La dematerializzazione degli strumenti finanziari.

La dematerializzazione degli strumenti finanziari e` stata sancita nel nostro ordinamento ad opera del

D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, portante disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento

nazionale, in attuazione dell'art. 10 della L. 17 dicembre 1997, n. 433, che delegava il Governo a

disciplinare la dematerializzazione degli strumenti finanziari pubblici e privati, " determinandone

termini e condizioni anche al fine di agevolarne la ridenominazione e la circolazione ".

Per rinvenire la concreta normativa in tema di dematerializzazione degli strumenti finanziari occorre

poi far riferimento a diversi provvedimenti:

a) alle seguenti fonti " primarie ":

1) il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico della finanza, c.d. " TUF "), che riserva il Titolo II

della Parte III (artt. 80-90) alla disciplina della gestione accentrata degli strumenti finanziari, con

riferimento ai soggetti interessati e all'attivita ` che deve essere svolta;

2) il D.Lgs. 213/98 che, nel Titolo V (artt. 28-46), tratta appunto della dematerializzazione degli

strumenti finanziari [mentre la restante parte del provvedimento detta disposizioni (1) circa l'ingresso

dell'Italia nel sistema dell'Euro] (2);

b) vanno poi aggiunte alcune rilevanti fonti " secondarie " quali:

1) il Regolamento del Ministro del Tesoro 31 luglio 1998, sulle modalita` di applicazione delle

disposizioni sulla dematerializzazione dei titoli di Stato;

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2) il Regolamento Consob 15 settembre 1998, n. 11600, in materia di gestione accentrata e

dematerializzazione degli strumenti finanziari;

3) il Regolamento Consob 24 novembre 1998, n. 11714, in tema di ridenominazione in Euro degli

strumenti finanziari privati;

4) il Regolamento Consob 1 o dicembre 1998, n. 11723, che detta disposizioni sul capitale sociale minimo e sull'attivita ` delle societa` di gestione accentrata;

5) il Regolamento Consob 23 dicembre 1998, n. 11768, che coordina le norme di attuazione degli

artt. 25, comma 2, e 65 del D.Lgs. n. 58/98 con quelle contenute nei regolamenti sopra citati

(Regolamenti Consob nn. 11600, 11714 e 11723) in un unico testo regolamentare, riguardante tutte le

disposizioni di attuazione dei decreti legislativi in materia di mercati, e che comporta l'abrogazione

(art. 59) dei Regolamenti Consob precedenti.

Questa complessa rete di provvedimenti, oltre che a regolare l'adempimento degli obblighi comunitari

conseguenti all'introduzione dell'Euro, mira a soddisfare esigenze proprie del mercato finanziario

relative alla velocizzazione della circolazione dei diritti finora incorporati nei titoli di credito e alla

riduzione dei costi di emissione dei titoli stessi; cosi`, l'art. 10 della L. 17 dicembre 1997, n. 433

precisa infatti che " le norme delegate disciplinano la dematerializzazione degli strumenti finanziari

pubblici e privati, come individuati dalle vigenti disposizioni, determinandone termini e condizioni

anche al fine di agevolarne la ridenominazione e la circolazione, tenuto conto dell'esigenza di tutelare

la posizione dell'emittente e del possessore e di assicurare il regolare svolgimento delle opera-zioni di

compensazione, liquidazione, garanzia e pagamento ".

3. Gli " strumenti finanziari " soggetti alle disposizioni del D.Lgs. n. 213/98.

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 58/98, per " strumenti finanziari " si intendono:

a) le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;

b) le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali;

c) le quote di organismi di investimento collettivo;

d) i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;

e) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato, che permetta di acquisire gli strumenti indicati alle

precedenti lettere e i relativi indici;

f) i contratti futures su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci, e sui relativi

indici;

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g) i contratti di scambio a pronti e a termine (swaps);

h) i contratti a termine collegati a strumenti finanziari;

i) i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere;

j) le combinazioni di contratti o di titoli indicati nelle precedenti lettere.

Come e` agevole evincere da tale elencazione, la categoria degli strumenti finanziari non coincide

esattamente con la categoria dei titoli di credito; se infatti azioni, obbligazioni e titoli di debito (o di

indebitamento) sono generalmente ricompresi fra i titoli di credito, non lo sono di certo gli strumenti

finanziari rappresentati da figure contrattuali quali i contratti a termine o di opzione collegati a

strumenti finanziari. Ciononostante, sia agli strumenti finanziari rappresentati da titoli di credito che a

quelli che cosi` non sono qualificabili, si applica la medesima disciplina in tema di

dematerializzazione.

Peraltro, va osservato come con il Regolamento Consob n. 11768 si sia limitato (all'art. 22) al novero

degli strumenti finanziari ammessi al sistema in regime di gestione dematerializzata ai soli titoli

compresi nelle lettere dalla a) alla e) dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 58/98, con l'esclusione

dunque degli strumenti finanziari " derivati " (di cui alle lettere dalla f alla j) dell'art. 1 del D.Lgs. n.

58/98); cio` , secondo i primi commentatori, a causa della formale assenza, nella fattispecie, di un

soggetto " emittente " (3).

4. La disciplina dei titoli di credito alla luce delle norme di dematerializzazione.

La disciplina codicistica dei titoli di credito e` strutturata sull'esistenza di un documento che contiene

una pretesa (4); disciplinando (artt. 1992 ss. c.c.) il trasferimento del documento cartaceo, si rende

possibile l'acquisto e la circolazione del diritto rappresentato nel titolo con la velocita` ela sicurezza

propria della circolazione delle cose mobili, e cio` a maggior soddisfazione degli interessi

dell'acquirente e della sicurezza di circolazione del titolo stesso. Infatti, il titolo di credito, " come

nozione riassuntiva di documenti che registrano situazioni soggettive che danno accesso a ricchezza

assente -- ratione temporis o ratione loci -- per consentirne una circolazione compatibile con la

formazione di un mercato " (5), rende possibile un trasferimento piu` sicuro e veloce della ricchezza "

assente ":

a) il possesso del documento, con le formalita` previste per i titoli all'ordine o nominativi, legittima il

possessore all'esercizio della pretesa in esso contenuta (art. 1992 c.c.);

b) il possessore in buona fede del titolo di credito non puo` essere soggetto a rivendicazione (art.

1994 c.c.);

c) il creditore puo` opporre al debitore le sole eccezioni a questi personali: sono inopponibili infatti le

eccezioni inerenti al fondamento della pretesa menzionata sul titolo di credito e quelle relative ai

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rapporti personali con i precedenti possessori del titolo di credito (c.d. autonomia degli acquisti: art.

1993 c.c.).

Ebbene, in un mercato, come l'attuale, assai ampliato, veloce e sempre meno caratterizzato dalla

compresenza dei contraenti nello stesso luogo (esigenze che sarebbero invero frustrate dai

rallentamenti e dai costi dovuti alla dislocazione materiale dei titoli e alla stampa degli stessi), quelle

stesse esigenze di certezza e di rapidita` dei trasferimenti dei diritti relativi a strumenti finanziari che

sono state alla base dell'utilita ` dell'incorporazione del diritto nel documento cartaceo (6), hanno oggi

suggerito di svincolare l'esistenza e la circolazione del diritto dall'incorporazione della pretesa in un

documento cartaceo, a favore quindi di una " decartolarizzazione " del diritto e di una "

smaterializzazione " della circolazione dello stesso attraverso un sistema di iscrizioni elettroniche.

5. La dematerializzazione " debole "; il sistema " Monte Titoli ".

Cosi`, al fine di recuperare i tratti tipici della circolazione degli strumenti finanziari, in un primo

momento, con la L. 19 giugno 1986, n. 289 sulla " Monte Titoli ", si introdusse nel nostro

ordinamento una dematerializzazione c.d. " di secondo livello ", con lo scopo di rendere possibile e

sicuro il trasferimento giuridico degli strumenti finanziari attraverso semplici movimentazioni

contabili, eliminandone lo spostamento fisico con conseguente diminuzione dei costi e dei rischi

connessi (7); " Monte Titoli " e " Banca d'Italia " svolgevano in tale ambito il ruolo di gestori delle

iscrizioni contabili e di custodi materiali dei titoli depositati, garantendo in tal modo maggior

velocita` nei trasferimenti e nell'iscrizione dei vincoli.

La gestione accentrata in " Monte Titoli " era basata su di un doppio contratto di deposito (artt.2 e 3

legge n. 289/86); il primo, a titolo di deposito regolare (art. 3), tra investitore-titolare del diritto e

intermediario, il secondo tra intermediario e " Monte Titoli " o " Banca d'Italia ", a titolo di

subdeposito. Dopo il deposito, il diritto circolava tramite l'iscrizione dei relativi trasferimenti nei

conti del gestore e dell'intermediario, e cio` per

tutto il tempo in cui il titolo rimaneva depositato presso il sistema " Monte Titoli " o presso la " Banca

d'Italia ".

Un tale sistema era pero` ancora evidentemente strutturato sull'incorporazione del diritto nel titolo

cartaceo, in quanto non si eliminava del tutto il riferimento materiale del diritto, solamente

consentendosene una momentanea sostituzione degli oneri di consegna e di girata mediante le

corrispondenti iscrizioni contabili; in altre parole, si rendeva quindi possibile una volontaria

dematerializzazione, ma non del diritto, bensi` della circolazione dello stesso, finche´ il titolo fosse

rimasto depositato presso il gestore (8).

Sotto il vigore della L. n. 289/86 dunque la dematerializzazione, nel significato di cui ora se ne tratta,

era estranea al sistema " Monte Titoli " (9); e cio` appunto per la facoltativita` della gestione in "

Monte Titoli " e per la potenziale temporaneita` della permanenza dei certificati nel sistema, ben

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potendo il depositante richiedere in ogni momento la consegna dei documenti (art. 8 L. n. 289/86).

6. La dematerializzazione " in senso forte " di cui al D.Lgs. n. 213/98.

Con il D.Lgs. n. 213/98, tutti i diritti riconducibili alle classi di strumenti finanziari (di cui all'art. 1,

comma 2, del D.Lgs. n. 58/98, cosi` come precisati dall'art. 22 del Regolamento Consob n. 11768),

suscettibili di circolare secondo il regime dei titoli di credito, " non possono ", " se negoziati o

destinati alla negoziazione sui mercati regolamentati " (art. 28, comma 1, D.Lgs. n. 213/98) oppure "

in funzione della loro diffusione tra il pubblico " (sulla base del Regolamento Consob n. 11768 del 23

dicembre 1998: art. 28, comma 2 del D.Lgs. n. 213/98), " essere rappresentati da titoli, ai sensi e per

gli effetti della disciplina di cui al Titolo V, Libro IV, c.c. ". Oltre alla dematerializzazione "

obbligatoria " per legge o per Regolamento (di cui all'art. 28, commi 1 e 2, delD.Lgs. n. 213/98), e`

poi prevista, come oltre si dira` , anche una dematerializzazione c.d. " volontaria " (comma 3).

Se dunque gli strumenti finanziari sono negoziati, negoziandi o contemplati, in ragione della loro

diffusione tra il pubblico, dal Regolamento Consob n. 11768, allora ne e` vietata l'incorporazione in

un documento cartaceo.

Con queste norme si e` quindi definitivamente prodotta nel nostro ordinamento la dematerializzazione

(" in senso forte ") degli strumenti finanziari, in quanto, alla base del sistema della gestione degli

strumenti finanziari, non e` ora piu` possibile ravvisare, come invece avveniva per la

dematerializzazione " in senso debole " di cui alla L. n. 289/86, il riferimento materiale del titolo

cartaceo; in dottrina (10) viene richiamata, sul punto, l'analoga esperienza francese in tema di

dematerializzazione degli strumenti finanziari, ove, con la legge finanziaria n. 81-1160 del 30

dicembre 1981, si introdusse appunto nell'ambito dei titoli di massa la societe´ sans papier. Peraltro,

occorre rilevare come in mercati assai importanti, quali Giappone, Svizzera e USA, i titoli sia azionari

che obbligazionari non siano stati ancora dematerializzati; e che nella maggior parte dei mercati

europei (Belgio, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Norvegia, Portogallo e Regno Unito) ed in Canada

sono stati completamente dematerializzati solo i titoli di Stato; la completa dematerializzazione dei

titoli azionari ed obbligazionari e` stata invece realizzata in Finlandia (1995), Grecia (1998), Spagna

(1992-1996) e Svezia (1971) (11).

Il sistema di dematerializzazione si articola dunque in tre sottoinsiemi (12):

1) la dematerializzazione obbligatoria per legge (art. 28, comma 1, D.Lgs. n. 213/98), propria degli

strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione sui mercati regolamentati (nella

definizione datane dall'art. 61 del D.Lgs. n. 58/98); si tratta cioe` di (Regolamento Consob n. 11768,

artt. 22 e 23) (13):

a) azioni e altri titoli rappresentativi di capitale di rischio;

b) obbligazioni, titoli di Stato e altri titoli di debito;

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c) titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;

d) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquistare gli strumenti finanziari di

cui sopra;

2) la dematerializzazione obbligatoria per regolamento (art. 28, comma 2, D.Lgs. n. 213/98), in

funzione della diffusione degli strumenti finanziari tra il pubblico; in particolare l'art. 23 del

Regolamento Consob n. 11768 stabilisce che sono immessi nel sistema in regime di

dematerializzazione gli strumenti finanziari quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'emittente abbia altri strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani;

b) siano emessi obbligazioni o altri titoli di debito negoziabili nei mercati dei capitali per importi

superiori a 300 miliardi;

c) l'emittente sia societa` con azioni od obbligazioni diffuse tra il pubblico in maniera rilevante, come

indicato dalla Consob con un elenco pubblicato trimestralmente;

3) la dematerializzazione volontaria, ai sensi dell'art. 28, comma 3, del D.Lgs. n. 213/98, secondo cui

" l'emittente strumenti finanziari puo` assoggettarli alla disciplina " della dematerializzazione. Anche

in mancanza di una rilevante diffusione tra il pubblico, l'emittente puo` ritenere conveniente adottare

il regime della dematerializzazione per la maggiore semplicita` e velocita` negli scambi che ne

consegue.

7. La disciplina degli strumenti finanziari dematerializzati.

Il D.Lgs. n. 213/98, dopo avere stabilito che gli strumenti finanziari dematerializzati non

soggiacciono piu` alla disciplina codicistica dei titoli di credito (art. 28), ne detta una

regolamentazione specifica; tali norme vanno peraltro integrate, come visto, con le disposizioni del

Regolamento Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998, in attuazione dell'art. 81, comma 1, del D.Lgs.

n. 58/98 e dell'art. 36 del D.Lgs. n. 213/98, concernenti la

disciplina della gestione accentrata e della dematerializzazione degli strumenti finanziari.

a) L'emissione di strumenti finanziari (artt. 29 del D.Lgs. n. 213/98 e 19 del Regolamento Consob).

Per ciascuna emissione di strumenti finanziari, l'emittente deve scegliere un'unica societa` di gestione

accentrata e comunicare alla societa` di gestione cosi` prescelta il tipo di strumento finanziario che

intende emettere, l'ammontare globale dell'emissione ed ogni ulteriore caratteristica la cui

comunicazione sia richiesta dal Regolamento Consob; cosicche´ la societa` di gestione apre, per ogni

emissione, un conto a nome dell'emittente.

La gestione accentrata non e` piu` dunque attribuita alla sola " Monte Titoli " o alla " Banca d'Italia ",

ma si consente che tale attivita ` sia esercitata anche da soggetti privati, come attivita societa` per

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azioni di diritto speciale (14).

Per ciascun intermediario, e a nome degli stessi (art. 30, comma 2, del D.Lgs. n. 213/98), la societa`

di gestione apre poi conti distinti relativi ai singoli clienti, in cui si registrano distintamente gli

strumenti finanziari, per ogni specie (art. 38 del Regolamento Consob). La societa` di gestione

inoltre:

1) nel caso di pagamenti di dividendi e cedole relativi a strumenti finanziari immessi nel sistema,

mantiene separata evidenza dei relativi strumenti finanziari fino alla ricezione delle istruzioni di

incasso;

2) nel caso di operazioni sul capitale sociale, registra separatamente i relativi diritti dagli strumenti

finanziari;

3) nel caso di obbligazioni soggette ad estrazione, provvede, al fine di assicurare agli obbligazionisti i

benefici dell'estrazione, all'amministrazione delle suindicate obbligazioni mediante procedure che ne

gestiscano anche le specifiche numeriche;

4) salvo disposizione contraria dell'autorita` giudiziaria, trasferisce gli strumenti finanziari sequestrati

in un apposito conto intestato alla autorita` giudiziaria medesima.

b) L'immissione degli strumenti finanziari nel sistema di gestione accentrata (art. 28 del Regolamento

Consob). Sono immessi nel sistema in regime di dematerializzazione gli strumenti finanziari:

1) interamente liberati;

2) di buona consegna, e cioe` : muniti di cedola in corso e delle successive cedole; completi delle

stampigliature, se non dotati di cedole

staccabili; pervenuti alla societa` di gestione prima della data stabilita per il rimborso;

3) non soggetti a provvedimenti che ne limitino la circolazione (15) o a procedure di ammortamento:

in caso di trasferimento alla societa` di gestione accentrata di strumenti finanziari sui quali siano stati

annotati vincoli, la girata deve contenere la formula " ai sensi dell'art. 87 del decreto legislativo 24

febbraio 1998 n. 58, l'annotazione del/i vincolo/i si intende non apposta " (art. 29, comma 2, del

Regolamento Consob);

4) muniti, se nominativi, della girata alla societa` di gestione con la formula: " alla societa` di

gestione accentrata... (ragione sociale) ex decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 " (art. 29, comma

1, del Regolamento Consob), oppure, se consegnati direttamente dall'emittente, dell'intestazione alla

societa` di gestione stessa.

c) Il trasferimento e l'esercizio dei diritti patrimoniali degli strumenti finanziari (art. 30 del D.Lgs. n.

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213/98). -- L'art. 30 del D.Lgs. n. 213/98 stabilisce che " il trasferimento " degli strumenti finanziari

dematerializzati e l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali possono effettuarsi " soltanto tramite

intermediari autorizzati " ai sensi del D.Lgs. n. 58/98, nonche´ da altri soggetti indicati nell'art. 24 del

Regolamento Consob n. 11768, e cioe` : le imprese di investimento previste dall'art. 1, comma 1, lett.

h) del TUF (Sim), le societa` di gestione del risparmio (art. 1, comma 1, lett. o del TUF), gli agenti di

cambio iscritti nel ruolo unico nazionale di cui all'art. 201 del TUF, la " Banca d'Italia ", la " Cassa

Depositi e Prestiti ", l'" Ente Poste ", nonche´ lo stesso emittente, ma limitatamente agli strumenti

finanziari di propria emissione e agli strumenti finanziari emessi da societa` controllate tramite

partecipazione azionaria.

Chi intenda trasferire o esercitare i diritti patrimoniali degli strumenti finanziari dematerializzati, deve

pertanto rivolgersi ad un intermediario (o ad altro soggetto autorizzato) presso il quale viene aperto un

conto che contiene le necessarie informazioni sugli strumenti e sulla loro disponibilita ` ; nel caso

l'emittente emetta piu` strumenti finanziari il conto aperto presso un unico intermediario viene

suddiviso in piu` sottoconti ciascuno riferito alla singola specie di strumento finanziario emesso.

Tra cliente e intermediario intercorre un rapporto negoziale, che non si risolve pero` in un contratto di

deposito o di amministrazione, bensi` nella mera intermediazione nei rapporti con la societa` di

gestione accentrata con la quale l'investitore non puo` trattare direttamente.

L'art. 30, comma 2, stabilisce poi che " a nome e su richiesta degli intermediari, la societa` di gestione

accentrata accende per ogni intermediario conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti

finanziari disposti tramite lo stesso "; tale norma fa riferimento alla " richiesta degli intermediari ",

perche´ , come si ripete, l'acquirente degli strumenti finanziari deve agire per il tramite di un

intermediario o di altro soggetto autorizzato. Ne discende che i conti aperti dalla societa` di gestione

accentrata, a fronte del trasferimento dello strumento finanziario, sono due, uno cioe` per

l'intermediario dell'alienante e uno per l'intermediario dell'acquirente.

Con la registrazione sui conti degli intermediari da parte della societa` accentrata, si verifica dunque il

trasferimento (recte: l'esecuzione del trasferimento, come oltre si vedra` ) del diritto relativo allo

strumento finanziario, " cosi` come la consegna del documento nel rispetto della legge di circolazione

all'uopo prescritta puntualizza il trasferimento del titolo di credito " (16).

E ` evidente dunque come ad un sistema, quale quello dei titoli di credito, nel quale la circolazione

del documento (e del diritto in esso contenuto) prescindeva da qualunque necessita` di

intermediazione, potendosi porre in essere un rapporto diretto tra l'alienante e l'acquirente, si

sostituisce un sistema che presuppone invece come necessaria e imprescindibile l'intermediazione di

soggetti preposti alla circolazione degli strumenti finanziari stessi, beninteso, non certo con riguardo

alla valida conclusione del contratto di trasferimento, quanto con riguardo alla sua materiale

esecuzione, come meglio si dira` qui di seguito.

Invero, le differenze sostanziali del nuovo sistema di esercizio e di circolazione dei diritti "

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incorporati " negli strumenti finanziari dematerializzati rispetto alla disciplina tradizionale dei titoli di

credito potrebbero legittimare il sorgere di perplessita` su quest'ultimo aspetto, stante il gia` visto

disposto dell'art. 30 del D.Lgs. n. 213/98 (per il quale, appunto, il " trasferimento " degli strumenti

dematerializzati " puo` effettuarsi soltanto tramite intermediari "), e cioe` sul rapporto tra la

circolazione dei diritti rappresentati dagli strumenti dematerializzati secondo le regole di diritto

comune, e quindi per effetto del principio del consenso traslativo (art. 1376 c.c.) (17), e le modalita`

di circolazione degli strumenti stessi dettate dal D.Lgs. n. 213/98 (18).

E cioe` , ci si potrebbe chiedere se le prescrizioni previste dalla nuova normativa per la circolazione

degli strumenti finanziari ineriscano, come pare, solamente la definizione delle modalita` esecutive

del contratto consensuale di trasferimento dei diritti relativi agli strumenti finanziari, gia` di per se´

concluso e perfetto, oppure se esse siano necessarie per la perfezione stessa del contratto consensuale

altrimenti imperfetto: se si concludesse in quest'ultimo senso, si avrebbe che l'effetto traslativo dei

diritti relativi agli strumenti finanziari si produrrebbe non per il solo consenso manifestato dalle parti,

ma dunque al momento del completamento di una fattispecie a formazione progressiva, che

originerebbe con la manifestazione del consenso e avrebbe compimento con la registrazione del

trasferimento stesso nel conto istituito presso la societa` di gestione accentrata a cura

dell'intermediario.

Ora, secondo autorevole dottrina (19), la disciplina codicistica dei titoli di credito non si occuperebbe

del trasferimento della titolarita ` del diritto menzionato nel documento, bensi` della legittimazione

del possessore del titolo di credito ad ottenere la prestazione indicata sul documento, " verso

presentazione del titolo " (art. 1992); e cio` poiche´ il trasferimento della proprieta` del diritto

avverrebbe in forza del principio consensualistico di diritto comune, anche se poi, per l'esercizio

effettivo del diritto documentato sul titolo, occorre pur sempre la prova materiale del possesso del

titolo stesso (a conferma, si rileva che anche nel campo dei titoli di credito " tradizionali ", le

espressioni normative secondo cui " il trasferimento del titolo al portatore si opera con la consegna

del titolo " -- art. 2003 c.c. -- e "iltrasferimento del titolo nominativo si opera mediante l'annotazione

del nome dell'acquirente sul titolo e nel registro dell'emittente... " -- art. 2022 c.c. -- apparirebbero

quindi da ritenersi riferite (20) piu` al profilo della legittimazione dell'avente causa all'esercizio dei

diritti incorporati nel titolo, che non al profilo della perfezione del negozio traslativo dei diritti stessi

dal precedente titolare al nuovo titolare).

Cosicche´ , quando nella norma di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 213/98 si sancisce che " il trasferimento

" degli strumenti dematerializzati " puo` effettuarsi soltanto tramite intermediari " determinati, non si

derogherebbe quindi al principio del consenso traslativo (art. 1376 c.c.), per il quale il trasferimento

dei diritti avviene, salvo il caso di particolari prescrizioni formali dettate a pena di nullita` , con la

sola espressione del consenso dei contraenti " legittimamente manifestato ".

Pertanto, la procedura stabilita dalla legge per la circolazione degli strumenti finanziari

dematerializzati non costituirebbe una nuova prescrizione formale, la cui mancanza impedirebbe il

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trasferimento, consensualmente convenuto, bensi` rappresenterebbe l'indicazione delle " modalita`

tecniche " da seguire per dare atto dell'avvenuto trasferimento, stante appunto la particolare natura "

tecnica " dello strumento dematerializzato, e quindi rappresenterebbe l'indicazione delle " modalita` "

attraverso cui il trasferimento, gia` acquisito consensualmente (il che solo basterebbe per trasferire lo

strumento finanziario), possa esser poi " certificato " nel sistema elettronico di dematerializzazione, al

fine di legittimare l'avente causa (che gia` e` divenuto titolare del diritto " incorporato " nello

strumento finanziario che, volta a volta, viene in considerazione) all'esercizio delle posizioni

giuridiche soggettive derivantigli appunto dalla titolarita ` di quello strumento; cio` che, tra l'altro,

troverebbe sanzione normativa nel dettato dell'art. 32, comma 1, del D.Lgs. n. 213/98, per il quale "

effettuata la registrazione, il titolare del conto ha legittimazione piena ed esclusiva all'esercizio dei

diritti relativi agli strumenti finanziari in esso registrati ". Con la dematerializzazione, si sarebbe

dunque soltanto sostituita alla consegna del documento, che valeva ad attribuire al titolare del diritto

la legittimazione all'esercizio del diritto stesso, rappresentato nel titolo di credito, la registrazione

dell'iscrizione contabile nel conto presso la societa` di gestione (21).

Di quanto precede, tra l'altro, si trarrebbe ulteriore indiretta conferma dal testo stesso della normativa

in tema di dematerializzazione, ove, all'art. 32, comma 2, D.Lgs. n. 213/98, si prevede, per vero ad

altro fine, che " colui il quale ha ottenuto la registrazione in suo favore, in base a titolo idoneo ed in

buona fede, non e` soggetto a pretese o azioni da parte di precedenti titolari ". Da questa espressione

normativa, mirante a sancire l'inopponibilita` di eccezioni all'avente causa dello strumento

finanziario, si trae con evidenza infatti che, presupposto della " registrazione " nel conto tenuto dalla

societa` di gestione accentrata a nome dell'intermediario, e` l'esibizione di un " titolo idoneo "; e che

quindi il trasferimento si forma mediante quel titolo e che la registrazione altro non e` che un

acclaramento formale dell'avvenuto trasferimento, non rappresentando quindi un elemento costitutivo

di una fattispecie a formazione complessa.

Ora, " titolo idoneo " e` , come noto, qualsiasi documento-documentazione (22) comprovante

l'avvenuta formazione della volonta` contrattuale (si pensi, in materia, alla norma per la quale -- art.

2022, comma 2, secondo periodo, c.c. -- ove la nuova intestazione del titolo nominativo sia richiesta

all'emittente da parte dell'acquirente del titolo stesso, " questi deve esibire il titolo e dimostrare il suo

diritto mediante atto autentico "): e quindi, ad esempio, accanto all'ordinativo di vendita o acquisto

ricevuto direttamente dall'intermediario, che quindi puo` verificare de visu la formazione della

volonta` contrattuale, anche il contratto traslativo che sia consacrato in un atto pubblico o in una

scrittura privata autenticata da notaio, stipulati a mercati chiusi, oppure, anche a mercati aperti,

direttamente tra due specifici contraenti che intendano contrattare solo tra loro stessi e non sul

mercato tramite intermediario (23), esibiti poi all'intermediario del venditore e dell'acquirente al fine

dell'esecuzione delle conseguenti registrazioni presso la societa` di gestione accentrata (le quali

quindi, di nuovo, ormai con rilevante evidenza a questo punto del ragionamento, non

rappresenterebbero elementi costitutivi della fattispecie traslativa, gia` di per se´ resa perfetta dallo

scambio dei consensi, ma mere modalita` attuative di un negozio appunto che gia` si sarebbe formato

in ossequio al principio consensualistico).

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Ritenere il contrario, e ponendo per un attimo mente al profilo dell'atto di donazione, vorrebbe anche

dire che, per donare un diritto incorporato in uno strumento finanziario dematerializzato (fattispecie

ove e` inevitabile, a pena di nullita` , il formalismo di cui all'art. 782 c.c.), occorrerebbe dunque unire

all'intervento del pubblico ufficiale abilitato (solo lui, non potendolo evidentemente essere

l'intermediario finanziario) alla valida redazione dell'atto pubblico, l'intervento dell'intermediario

abilitato (solo lui) all'immissione dell'atto nel sistema di dematerializzazione; e che, fino all'intervento

di quest'ultimo la fattispecie traslativa non si sarebbe perfezionata. Cio` che invero appare eccessivo,

piu` opportunamente potendosi invece ritenere che la donazione sia in se´ perfetta con l'esperimento

delle " sole " forme " tradizionali ", alle quali, ma unicamente al fine di conferire esecuzione al

trasferimento gratuito, gia` valido ed efficace, andrebbe dato seguito con l'esperimento delle

formalita` proprie del sistema di dematerializzazione, e cioe` per permettere al donatario di essere

riconosciuto tale dal sistema stesso.

d) La quadratura dei conti presso la societa` di gestione e presso gli intermediari (artt. 42 e 43 del

Regolamento Consob n. 11768). --La societa` di gestione deve inoltre procedere alla quadratura dei

conti, provvedendo a verificare che la somma dei " saldi " dei conti degli intermediari coincida con il

" saldo " di ciascuna emissione; effettuata tale verifica, la societa` di gestione invia agli intermediari

il saldo contabile iniziale e finale, con l'indicazione delle eventuali quantita` di strumenti finanziari

non disponibili per il trasferimento.

A loro volta gli intermediari, entro il giorno successivo alla data di registrazione, verificano che, per

ciascuna specie di strumento finanziario, il saldo del conto di proprieta` presso la societa` di gestione

coincida con il saldo del conto di loro proprieta` .

e) La separazione patrimoniale (art. 30, comma 3, del D.Lgs. n. 213/98). --L'intermediario registra

per ogni titolare di conto gli strumenti di sua pertinenza, nonche´ il trasferimento, gli atti di esercizio

ed i vincoli disposti dal titolare o a carico del medesimo, in conti distinti e separati, sia tra loro sia

rispetto agli eventuali conti di pertinenza dell'intermediario stesso.

Cio` corrisponde alla separazione patrimoniale disposta dall'art. 22 del D.Lgs. n. 58/98 fra strumenti

finanziari e somme di denaro detenuti dall'impresa di investimento, dalla societa` di gestione del

risparmio o dagli intermediari finanziari: il patrimonio della societa` di gestione o dell'intermediario e

quello di ogni singolo cliente formano cosi` patrimoni tra loro distinti e impermeabili.

f) I compiti dell'intermediario (art. 31 del D.Lgs. n. 213/98). --La legge dispone che l'intermediario:

1) esercita, in nome e per conto del titolare del conto i diritti inerenti agli strumenti finanziari, qualora

l'emittente gli abbia conferito il relativo mandato;

2) rilascia, a richiesta dell'interessato (il titolare degli strumenti finanziari, il creditore pignoratizio,

l'usufruttuario, ecc.), certificazione non trasferibile necessaria per l'esercizio dei diritti relativi agli

strumenti finanziari (l'art. 31, comma 2, del D.Lgs. n. 213 precisa che il deposito delle certificazioni

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rilasciate dall'intermediario sostituisce, ad ogni effetto di legge, il deposito del titolo previsto dalle

normative vigenti, per esempio al fine di poter intervenire in assemblea ai sensi dell'art. 2370 c.c.);

3) segnala all'emittente, a richiesta dell'interessato o quando sia altrimenti prescritto, i nominativi

degli aventi diritto sugli strumenti finanziari, ai fini degli adempimenti a carico dell'emittente.

g) La richiesta di certificazione all'intermediario, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n.

213/98 (artt. 33 e 34 del Regolamento Consob). -- Ai fini del rilascio della certificazione di cui all'art.

31, comma 2, lett. b), la richiesta all'intermediario deve contenere:

1. il nominativo del richiedente;

2. la quantita` degli strumenti finanziari per i quali si richiede la certificazione;

3. l'indicazione del diritto che si intende esercitare, e, se si tratta di diritto esercitabile in assemblea, la

data e il tipo dell'assemblea;

4. l'eventuale termine della richiesta;

5. il luogo e la data della richiesta e la firma del richiedente. Nel caso di pegno, usufrutto, riporto o

sequestro, legittimati, salvo patto contrario, ad avanzare la richiesta della certificazione

all'intermediario per l'esercizio dei diritti sociali sono il creditore pignoratizio, l'usufruttuario, il

riportatore o la persona designata, in caso di sequestro, dall'autorita` giudiziaria. Con riferimento

invece all'esercizio dei diritti indicati negli artt. 2367 (convocazione dell'assemblea su richiesta della

minoranza), 2377 (impugnazione delle deliberazioni assembleari), 2395 (azione individuale del

socio), 2408 e 2409 (denunzia al collegio sindacale e al Tribunale) c.c., la legittimazione spetta tanto

al socio quanto al soggetto in favore del quale e` costituito il vincolo; nel caso di richiesta da parte di

entrambi i soggetti legittimati, l'intermediario annota in ciascuno dei due certificati rilasciati

l'esistenza dell'altro esemplare (art. 33, comma 5). Entro cinque giorni dalla data di ricevimento della

richiesta, l'intermediario rilascia le certificazioni attestanti la partecipazione al sistema e rende

indisponibili le corrispondenti quantita` di strumenti finanziari; nel caso in cui la certificazione sia

richiesta per l'esercizio dei diritti inerenti o conseguenti a deliberazioni assembleari, l'intermediario

deve accertare che da almeno cinque giorni antecedenti la data dell'assemblea esista una posizione in

strumenti finanziari corrispondente a quella certificata (art. 34 del Regolamento Consob, in analogia

col disposto dell'art. 2370 c.c.).

h) Annotazione nel libro dei soci dell'emittente (art. 36 del Regolamento Consob). -- Ai sensi dell'art.

31, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 213/98, gli emittenti sono tenuti ad aggiornare il libro dei soci in

conformita` alle comunicazioni effettuate dagli intermediari e dalle societa` di gestione; sulla base

delle comunicazioni, gli emittenti annotano nel libro soci le specifiche numeriche e le relative

quantita` dei certificati immessi nel sistema con l'intestazione alla societa` di gestione completata

dall'indicazione " ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ".

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i) I diritti del titolare del conto: la legittimazione e la titolarita ` degli strumenti finanziari (art. 32 del

D.Lgs. n. 213/98). -- Come gia` rilevato, agli strumenti finanziari negoziati o destinati alla

negoziazione, a quelli previsti dal Regolamento Consob n. 11768, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del

D.Lgs. n. 213, ed a quelli assoggettati alla disciplina sulla dematerializzazione per volonta`

dell'emittente, non si applica la disciplina sui titoli di credito di cui agli artt. 1992 ss., ma quella

espressamente prevista dal D.Lgs. n. 213/98, la quale peraltro coincide esattamente, in materia di

legittimazione e di titolarita ` all'esercizio dei diritti rappresentati dagli strumenti finanziari, con la

disciplina codicistica dei titoli di credito (24). La tecnica normativa utilizzata nel D.Lgs. n. 213/98,

differenziandosi da quella propria della L. n. 289/86, che operava tramite un mero rinvio alla

disciplina cartolare (art. 4, comma 2: " il trasferimento disposto ai sensi del comma 1 produce gli

effetti propri del trasferimento secondo la disciplina legislativa della circolazione dei titoli "), prevede

invece, al posto di una mera equiparazione di discipline, l'enunciazione di regole " proprie ", ma

sostanzialmente identiche a quelle contenute nella disciplina dei titoli di credito.

Infatti, l'art. 32, comma 1, stabilisce che " effettuata la registrazione, il titolare del conto ha

legittimazione piena ed esclusiva all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari in esso

registrati, secondo la disciplina propria di ciascuno di essi, e puo` disporne in conformita` con quanto

previsto dalle norme vigenti in materia ": cio` e` esattamente quanto dispone anche l'art. 1992, comma

1, c.c. (25).

Al comma 2 dell'art. 32 si dispone poi che " colui il quale ha ottenuto la registrazione in suo favore, in

base a titolo idoneo e in buona fede, non e` soggetto a pretese o azioni da parte di precedenti titolari ";

il che equivale al disposto dell'art. 1994 c.c. (26), in forza del quale si sancisce l'autonomia degli

acquisti e la non rivendicabilita` del titolo di credito, in presenza dell'acquisto in buona fede del

relativo possesso.

j) Le eccezioni opponibili (art. 33 del D.Lgs. n. 213/98). -- All'art. 1993 c.c. (27), e` poi speculare, in

punto di eccezioni opponibili, l'art. 33 per il quale " all'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti

finanziari da parte del soggetto in favore del quale e` avvenuta la registrazione l'emittente puo`

opporre soltanto le eccezioni personali al soggetto stesso e quelle comuni a tutti gli altri titolari degli

stessi diritti ".

Le altre eccezioni trattate dall'art. 1993 c.c., quelle cioe` fondate sul contesto letterale del titolo e

quelle in tema di forma, non possono poi avere significato in relazione ai titoli dematerializzati, in

quanto manca l'elemento cartaceo che e` il presupposto necessario per l'opponibilita` di tali eccezioni.

8. L'apposizione di vincoli e la costituzione di garanzie sugli strumenti finanziari dematerializzati.

Una particolare osservazione poi merita il tema dell'apposizione di vincoli e della costituzione di

garanzie sugli strumenti finanziari dematerializzati, che viene regolamentato (anche in questo caso

con norma speculare all'art. 1997 c.c. in tema di disciplina generale dei titoli di credito) (28), "

unicamente con le registrazioni in apposito conto tenuto dall'intermediario "; ne deriva che gli

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intermediari devono tenere distinti gli strumenti " liberi " da quelli vincolati, aprendo cosi` piu` conti

a nome dello stesso cliente titolare di strumenti dematerializzati vincolati e non (le regole relative alla

procedura di costituzione dei vincoli sono dettate dai Regolamenti Consob n. 11768/98).

a) La costituzione dei vincoli sugli strumenti finanziari (art. 45 del Regolamento Consob n. 11768). --

L'intermediario, come detto, e` tenuto ad accendere appositi conti destinati a registrare per ogni

titolare di conto gli strumenti finanziari di sua pertinenza gravati da vincoli; nei conti deve essere

indicata:

1. la data dell'iscrizione;

2. la specie degli strumenti finanziari sottoposti al vincolo;

3. la natura del vincolo;

4. la causale dell'iscrizione e la data dell'operazione oggetto di iscrizione;

5. la data di costituzione del vincolo;

6. la quantita` degli strumenti finanziari;

7. il titolare degli strumenti finanziari;

8. il beneficiario del vincolo e l'indicazione dell'esistenza eventuale di una convenzione fra le parti

per l'esercizio dei diritti;

9. l'eventuale scadenza del vincolo. Al comma 3 dell'art. 45, si precisa inoltre che gli effetti

dell'iscrizione nel sistema di gestione accentrata dei vincoli, sorti anteriormente all'immissione degli

strumenti finanziari nel sistema, retroagiscono al momento della costituzione del vincolo stesso.

b) Il pegno di strumenti finanziari dematerializzati. --E ` di tutta evidenza la particolarita` della

costituzione in pegno di strumenti finanziari dematerializzati, stante l'impossibilita` di procedere ad

uno spossessamento da parte del datore del pegno del titolo dematerializzato, " con la consegna al

creditore della cosa o del documento che conferisce l'esclusiva disponibilita ` della cosa " (art. 2786

c.c.); la registrazione nell'apposito conto dell'intermediario del vincolo pignoratizio e` infatti l'unica

via per la costituzione della garanzia sugli strumenti dematerializzati, come precisa l'art. 34 del

D.Lgs. n. 213/98.

L'impossibilita` di una costituzione del pegno su titoli dematerializzati che sia " alternativa " alla

registrazione del vincolo nel conto dell'intermediario, non potendo lo strumento finanziario essere

cartolarizzato in un documento cartaceo, conduce parte della dottrina (29) ad affermare " che gli artt.

34, comma 1, D.Lgs. n. 213/1998 e 45 Regolamento Consob n. 11768/1998 non hanno istituito e

disciplinato una fattispecie di pegno anomalo, ma hanno introdotto nel nostro ordinamento un nuovo

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pegno, la cui disciplina va rintracciata, quanto alla forma di costituzione, nelle norme citate e, quanto

agli effetti, dalle norme codicistiche in materia di pegno di beni mobili, in quanto applicabili "; e cio`

appunto per l'impossibilita` di procedere ad uno spossessamento materiale del datore del pegno, che

e` il tratto tipico della costituzione di un bene in pegno.

Infine, sempre analizzando il disposto dell'art. 34, per il quale il vincolo si costituisce unicamente con

le registrazioni in conto, alla luce della disciplina codicistica del pegno, si rileva l'inapplicabilita` , in

punto di costituzione della garanzia pignoratizia, dell'art. 2787, comma 3, c.c.; pertanto, qualora

oggetto del pegno siano strumenti finanziari dematerializzati, la " scrittura con data certa, la quale

contenga sufficiente indicazione del credito e della cosa ", perche´ abbia luogo la prelazione, non e`

piu`

dunque requisito necessario, sostituendosi ad essa appunto la registrazione nel conto (30).

c) Il c.d. pegno rotativo. -- L'art. 34, comma 2, del D.Lgs. n. 213/98, per il quale " possono essere

accesi specifici conti destinati a consentire la costituzione di vincoli sull'insieme degli strumenti

finanziari in essi registrati; in tal caso l'intermediario e` responsabile dell'osservanza delle istruzioni

ricevute all'atto di costituzione del vincolo in ordine alla conservazione dell'integrita` del valore del

vincolo ed all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari " enuncia una speciale disciplina dei

vincoli sugli strumenti finanziari, idonea a consentire la costituzione del c.d. pegno rotativo, cioe` di

un vincolo, previsto nel negozio costitutivo del pegno, che consente la sostituzione dell'oggetto della

garanzia durante il rapporto stesso.

Il c.d. pegno rotativo, che ha trovato per la prima volta riconoscimento legislativo appunto con il

decreto legislativo sulla dematerializzazione, e` figura largamente invalsa nella prassi bancaria;

infatti, e` frequente nell'ambito di un'operazione di credito, garantita mediante la costituzione del

pegno, generalmente su strumenti finanziari, attribuire alla banca, creditore pignoratizio (ma tale

facolta` puo` concedersi anche al debitore o al terzo datore del pegno), il potere di realizzare i titoli in

scadenza, con l'obbligo del successivo reimpiego delle somme ricavate nell'acquisto di strumenti

finanziari da sottoporre nuovamente al vincolo pignoratizio.

La legittimita` del patto di rotativita` e` stata di recente riconosciuta anche dalla giurisprudenza di

legittimita` con un'importante pronuncia (31), con la quale si e` statuito che " l'accordo con il quale il

creditore e il debitore convengono che i beni oggetto del pegno possono essere in un secondo

momento sostituiti in tutto o in parte e` valido, a condizione che la sostituzione avvenga entro i limiti

di valore dei beni originariamente consegnati ".

L'enunciato della Cassazione si rifa ` , in particolare, al pensiero della autorevole dottrina (32), che,

elaborando la figura del c.d. pegno rotativo, ha sottolineato come la consegna del bene, che

costituisce l'elemento essenziale perche´ il pegno venga ad esistenza come diritto reale, non ha rilievo

in se´ , ma in quanto in tal modo si priva il debitore della possibilita` di mantenere la disponibilita`

del bene.

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Ne discende che la sostituzione del bene oggetto del pegno con un altro di uguale valore, in forza del

patto di rotativita` , soddisfa ugualmente l'interesse del creditore e, ove il bene non sia di valore

maggiore rispetto a quello originario, non lede i diritti degli altri creditori, perche´ il vincolo non

colpisce una parte maggiore del patrimonio del debitore.

Peraltro, ed e` questo l'aspetto rilevante, la sostituzione del bene oggetto del pegno non comporta la

novazione del rapporto originario, ma la surrogazione reale conseguente al patto di rotativita`

stipulato tra le parti; " non e` quindi possibile negare, in linea di principio, la rilevanza giuridica di

pattuizioni le quali prevedano la sostituzione, totale o parziale, dell'oggetto della garanzia,

salvaguardando la continuita` del rapporto " (33).

Proprio in questa direzione si e` quindi orientato anche il Regolamento Consob n. 11768/98 (emanato

ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 213/98) ove precisa, all'art. 46, che " per gli strumenti finanziari

registrati in conto in sostituzione o integrazione di altri strumenti finanziari registrati nel medesimo

conto, a parita` di valore, la data di costituzione del vincolo e` identica a quella degli strumenti

finanziari sostituiti o integrati ".

Al comma 2 dell'art. 46 il medesimo Regolamento poi, come gia` l'art. 34, comma 2, del D.Lgs. n.

213/98, ribadisce il principio del mantenimento del valore del vincolo: " contestualmente alla

costituzione del vincolo il titolare del conto impartisce all'intermediario per iscritto istruzioni

conformi agli accordi intercorsi con il beneficiario del vincolo in ordine alla conservazione

dell'integrita` del valore del vincolo e all'esercizio dei diritti sugli strumenti finanziari registrati nel

conto ".

Anche per il Regolamento Consob, dunque, il patto di rotativita` comportante la sostituzione dei beni

oggetto del pegno non implica la novazione del rapporto costitutivo e nemmeno la variazione della

data di costituzione del vincolo.

9. Se gli " strumenti finanziari " dematerializzati abbiano natura di " titoli di credito ".

Il punto e` ora quello di verificare se agli strumenti finanziari dematerializzati, che prima della

novella legislativa erano inclusi nella categoria dei titoli di credito (e cioe` principalmente le azioni, le

obbligazioni e i titoli di debito quali le quote di partecipazione a fondi comuni di investimento), spetti

ancora la qualifica e la natura di " titoli di credito "; la questione, che a prima vista puo` sembrare

avere risvolti " solo " sistematici, prescinde peraltro dalla conseguenza che dovrebbe immediatamente

farsi discendere dall'affermazione per la quale negli strumenti dematerializzati siano o meno ancora

ravvisabili i connotati dei titoli di credito, e cioe` l'applicabilita` della relativa disciplina codicistica.

Infatti, come gia` visto, l'incipit del D.Lgs. n. 213/98, in tema di disposizioni generali sulla

dematerializzazione, e` chiaro nel precisare, all'art. 28, che " gli strumenti finanziari negoziati o

destinati alla negoziazione sui mercati regolamentati non possono essere rappresentati da titoli, ai

sensi e per gli effetti della disciplina di cui al Titolo V, Libro IV, del codice civile ", applicandosi ad

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essi pertanto solo la disciplina recata appunto dal D.Lgs. n. 213/98 (la quale, peraltro, come visto,

ricalca pedissequamente quella dettata nel Codice civile per i titoli di credito " tradizionali ").

Ebbene, inevitabilmente il ragionamento sul punto deve prendere le mosse dall'osservazione se,

venuta meno l'incorporazione del diritto nel documento, a seguito della soppressione del documento

stesso, possa ancora attribuirsi la qualifica di titoli di credito agli strumenti finanziari ora

dematerializzati e che erano tali prima della novella legislativa; il discorso verte insomma sul ritenere

o meno elemento naturale e imprescindibile dei titoli di credito l'incorporazione del diritto in un

documento cartaceo (34).

Ora, come e` gia` stato sottolineato, le esigenze che originariamente avevano condotto alla creazione

di un veicolo cartolare, al fine di consen-tire una circolazione veloce e sicura del diritto in esso

documentato, oggigiorno, in un mercato assai piu` vasto e rapido, sono state superate proprio per il

fatto che il punto di forza del titolo di credito, e cioe` il veicolo cartolare, era esso stesso ormai

divenuto una ingombrante fonte di rallentamento nella circolazione e nel trasferimento degli

strumenti finanziari (35); e cosi`, in un primo tempo con la legge sulla " Monte Titoli ", ed adesso

compiutamente con la normativa sulla dematerializzazione " forte ", si e` optato, per meglio

recuperare quelle esigenze di velocita` e sicurezza nella circolazione del diritto incorporato nello

strumento finanziario, per l'adozione di strumenti informatici che, utilizzando scritturazioni di giro e

dispositivi telematici, appunto prescindono dalla veste cartolare.

L'innovazione legislativa dunque, per gli Autori che ritengono l'incorporazione della pretesa nel

documento quale elemento essenziale dei titoli di credito, comporta, come logica conseguenza, che

gli strumenti finanziari dematerializzati, prima rientranti a pieno titolo nell'ambito dei titoli di credito

(come azioni, obbligazioni e titoli di debito), non potrebbero ora piu` qualificarsi come titoli di

credito (36).

Per altra dottrina, invece, nulla cambierebbe rispetto a quanto accadeva prima; infatti " la reificazione

della situazione soggettiva nel documento non e` fenomeno naturale; la situazione soggettiva non sta

mai “dentro” il veicolo cartaceo. La reificazione o incorporazione si risolve in una espressione

metaforica che indica, plasticamente, un particolare collegamento di una situazione soggettiva a un

documento in conseguenza dell'applicazione di una particolare disciplina. Con un diverso intervento

legislativo un altro ma equivalente tipo di collegamento puo` essere dunque creato " (37).

Si sarebbe dunque in presenza di una mera evoluzione di tecniche, in aderenza alle sempre presenti

istanze di semplificazione, velocita` e sicurezza nella circolazione di un diritto di credito; che si tratti

" semplicemente " della sostituzione, per volonta` legislativa, di un'iscrizione contabile ad un

documento cartaceo, potrebbe desumersi anche dalla esigenza, avvertita dal legislatore, di rendere la

disciplina degli strumenti finanziari dematerializzati completamente omogenea, come visto sopra,

rispetto alla disciplina codicistica dei titoli di credito (38). Se pertanto il titolo di credito sia

considerato come uno strumento che, indipendentemente dalla veste cartolare o dematerializzata,

rappresenta una pretesa ed e` funzionalmente destinato alla circolazione (39), nessun dubbio dovrebbe

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sorgere in ordine all'utilizzo della terminologia " titoli di credito " anche per gli strumenti finanziari

dematerializzati.

10. La conferibilita ` degli strumenti finanziari dematerializzati nel fondo patrimoniale.

Che la querelle sulla ricomprensione nell'ambito del concetto di " titoli di credito " degli strumenti

finanziari dematerializzati non rappresenti solo mero interesse classificatorio, e` dimostrata ad

esempio dal rilievo che, nel caso tale equiparazione fosse negata, gli strumenti finanziari, ora

dematerializzati, non potrebbero piu` essere conferiti in fondo patrimoniale (40).

Con notevoli conseguenze (anche in punto di conseguenti dubbi di legittimita` costituzionale, per

evidenti disparita` di trattamento verso situazioni identiche), come:

a) la dubbia sorte dei fondi patrimoniali stipulati prima della dematerializzazione ove fossero stati

conferiti titoli di credito poi smaterializzati, oppure;

b) l'evidente contraddittorieta` del rilievo per il quale le azioni (ad esempio, di societa` non quotata)

non dematerializzate potrebbero continuare ancor oggi ad essere sottoponibili al vincolo del fondo

patrimoniale, quando invece non lo potrebbero (piu` ) le azioni quotate; oppure ancora:

c) la dubbia istituibilita ` del fondo patrimoniale con riguardo a strumenti finanziari a

dematerializzazione " facoltativa " [come ad esempio sono, secondo quanto sopra precisato, le quote

di partecipazione (41) a fondo comune di investimento, conferibilita` sottoposta quindi alla

condizione che detta smaterializzazione sia o meno stata effettuata.

Come noto, secondo il disposto dell'art. 167 c.c., il vincolo del fondo patrimoniale puo` costituirsi

(solamente?) su beni immobili, mobili iscritti in pubblici registri e " titoli di credito "; la ragione di

tale concentrazione, oltre al fatto che verso tali beni di regola si rivolge il risparmio familiare, e`

individuata generalmente nella possibilita` di effettuare un'adeguata pubblicita` (42) del vincolo di

destinazione dei beni conferiti nel fondo al soddisfacimento dei bisogni della famiglia (43).

Infatti, nella Relazione al Guardasigilli si legge: " Ho ritenuto conveniente chiarire che i beni debbono

essere immobili o titoli di credito, perche´ solo per essi e` possibile organizzare un sistema di

pubblicita` , necessario nell'interesse dei terzi ". E cio` trova conferma nell'ultimo comma dell'art. 167

c.c., per il quale " I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi con annotazione del

vincolo o in altro modo idoneo " (a parte poi che l'espressione " ho ritenuto conveniente chiarire "

evoca fortemente l'osservazione per la quale l'elenco contenuto nell'art. 167 c.c. non sia un elenco

esaustivo, ma solo esemplificativo, come d'altronde lo stesso tenore letterale dell'art. 167 c.c. parrebbe

evidenziare quando afferma che si puo` " costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati

beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della

famiglia "; di modo che detta espressione parrebbe " aprire " ad una interpretazione per effetto della

quale qualsiasi bene, suscettibile di un'idonea pubblicita` quanto ai vincoli ai quali esso sia

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sottoposto, ben potrebbe prestarsi dunque alla sottoposizione a fondo patrimoniale).

L'analisi condotta in dottrina sull'ultimo comma dell'art. 167, che non e` stato modificato dalla novella

legislativa sul diritto di famiglia del 1975, ha originato una duplice interpretazione della norma

quanto alla conferibilita

` di titoli di credito nel fondo patrimoniale: per una parte degli studio-si (44) sono infatti conferibili

in fondo patrimoniale solo i titoli di credito nominativi, fin dall'emissione o resi tali successivamente

per renderne possibile la destinazione in fondo patrimoniale, con annotazione del vincolo sul titolo e

nel registro dell'emittente.

Per altra parte della dottrina invece e` possibile conferire anche titoli di credito diversi da quelli

nominativi, purche´ il vincolo di destinazione sia fatto risultare " in maniera idonea " (45).

Dai lavori preparatori al Codice civile emerge invero un'interpretazione della norma favorevole a

riconoscere la possibilita` di destinare in fondo patrimoniale anche titoli di credito diversi da quelli

nominativi; infatti, nella Relazione al Guardasigilli si legge pure che " il secondo comma stabilisce

che i titoli devono essere vincolati. Se il modo normale di vincolare i titoli e` quello di renderli

nominativi con l'annotazione della destinazione ad essi impressa, la norma consente di adottare modi

diversi purche´ idonei allo scopo, quali possono essere resi possibili in pratica dalla moderna

organizzazione bancaria ".

Ne discenderebbe pertanto, sulla base di quest'ultima interpretazione della norma, che sarebbero

conferibili in fondo patrimoniale tutti gli strumenti finanziari per i quali sia possibile ottenere una

pubblicazione del vincolo di destinazione, a tutela sia delle ragioni della famiglia che dei terzi: cio`

che, tra l'altro, potrebbe ben condurre a ritenere (se si opinasse nel senso della riferita non tassativita`

dell'elencazione contenuta nell'art. 167 c.c. in tema di elencazione dei beni sottoponibili a fondo

patrimoniale) conferibili nel fondo anche quote di partecipazione al capitale di societa` diverse da

quelle azionarie, come le quote di societa` a responsabilita` limitata (infatti, esse hanno tutti i requisiti

idonei per essere sottoponibili al fondo: e cioe` sia la suscettibilita` di essere oggetto di frequente

circolazione, alla stessa stregua di quanto accade per i titoli di credito " veri e propri ", cosi` come la

pubblicizzabilita` del vincolo cui esse sarebbero in tal modo sottoposte mediante l'iscrizione del

vincolo stesso, oltre che a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi costituenti, nel libro dei soci

della societa` emittente e nel Registro delle Imprese, ai sensi delle disposizioni pubblicitarie recate

dalla L. 12 agosto 1993, n. 310 in tema di vicende traslative e di vincoli riguardanti le quote di

partecipazione al capitale sociale di societa` a responsabilita` limitata).

Si pone dunque il problema di verificare l'assunto per il quale sono conferibili in fondo patrimoniale

tutti quei titoli di credito per i quali e` possibile ottenere, in " modo idoneo " (art. 167 c.c.), una

pubblicita` del vincolo di destinazione, alla luce del D.lgs. 213/98 che ha comportato la completa

dematerializzazione degli strumenti finanziari (negoziati e negoziandi sui mercati regolamentati ai

sensi dell'art. 28, comma 1; oppure in funzione della loro diffusione tra il pubblico sulla base del

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Regolamento Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998: art. 28, comma 2; o ancora per volonta`

dell'emittente ai sensi dell'art. 28, comma 3 del D.Lgs. n. 213/98).

L'analisi della rispondenza della disciplina del D.Lgs. n. 213/98 alle esigenze di pubblicita` richieste

dall'art. 167 puo` dunque muovere da un duplice angolo visuale:

a) secondo una prima impostazione, gli strumenti finanziari dematerializzati potrebbero essere ritenuti

possibile oggetto di fondo patrimoniale solo se si giungesse ad affermare che tali strumenti sono

titoli di credito; cosi` ragionando, ci si atterrebbe rigorosamente al tenore letterale dell'art. 167 c.c. e

si concentrerebbe l'approfondimento sul punto se, introdotta dunque la dematerializzazione, fosse

ancora possibile ritenere negli strumenti finanziari smaterializzati la qualita` di titoli di credito;

oppure, secondo diversa impostazione:

b) prescindendo dal rilievo se con il D.Lgs. n. 213/98 gli strumenti dematerializzati possano ancora

qualificarsi come titoli di credito, e prendendosi dunque atto che, con un intervento legislativo, si e`

sostituito, per determinati strumenti finanziari, al collegamento tra un documento ed un diritto quello

tra un'iscrizione contabile ed il diritto stesso, occorrerebbe vagliare la compatibilita` della ratio

dell'art. 167 c.c. e della sua disciplina, con la normativa dettata per gli strumenti finanziari

dematerializzati; e cioe` verificare se con la disciplina introdotta con il D.Lgs. n. 213/98, sostitutiva di

quella di cui agli artt. 1992 ss. c.c. (si veda sul punto l'art. 28 del D.Lgs. n. 213/98), sia possibile

ottenere un'adeguata pubblicita` del vincolo di destinazione degli strumenti finanziari dematerializzati

conferiti in fondo patrimoniale, come richiede l'art. 167 c.c.

Affrontando l'analisi dal punto di vista sub a), la soluzione al problema pare obbligata; ove infatti,

come buona parte della dottrina sostiene (46), si abbia che per gli strumenti finanziari dematerializzati

non sia possibile ritenerne la natura di titoli di credito; ed ancora si opini che strumenti finanziari

diversi dai titoli di credito non siano conferibili in fondo patrimoniale, stante il tenore letterale

dell'art. 167; parrebbe necessario concludere che gli strumenti finanziari dematerializzati non possono

essere oggetto di fondo patrimoniale.

Se poi, prendendo le mosse dalle stesse premesse, si ragiona ponendosi dal punto di vista di chi

ritiene che, a pieno titolo, gli strumenti finanziari dematerializzati rientrino tuttora nell'alveo dei titoli

di credito (47), la soluzione e` ugualmente agevole: essendo gli strumenti dematerializzati

qualificabili in termini di titoli di credito, ben potrebbero gli stessi essere conferiti in fondo

patrimoniale.

Entrambe le soluzioni, scaturenti dall'assunto di cui al punto sub a), paiono pero` eccessivamente

rigide e rigoristiche nel soffermarsi ad un'analisi essenzialmente terminologica e letterale, quando

invece pare opportuno procedere ad una verifica piu` approfondita al fine di stabilire se, anche per gli

strumenti finanziari dematerializzati, sia possibile organizzare, quando questi siano conferiti in fondo

patrimoniale, un sistema di pubblicita` adeguato, sia per la tutela degli interessi della famiglia che

per gli interessi dei terzi.

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Ora, come visto, i titoli di credito non dematerializzati sono conferibili in fondo patrimoniale

purche´ siano nominativi o purche´ , secondo l'interpretazione preferibile, evidenziata anche dai lavori

preparatori al Codice civile, sia pubblicizzata in modo idoneo la loro destinazione al fondo; si pensi

ad una cambiale emessa a vantaggio dei coniugi e vincolata al fondo con annotazione sul titolo (48).

Con l'introduzione della dematerializzazione, il trasferimento dei titoli dematerializzati, ma anche la

costituzione di vincoli di ogni genere, non puo` avvenire se non per il tramite di un intermediario

autorizzato ai sensi del D.Lgs. n. 58/98, che e` tenuto ad aprire determinati conti presso la societa` di

gestione accentrata, destinati a registrare i movimenti o l'apposizione dei vincoli sugli strumenti

finanziari (artt. 30 e 34 del D.Lgs. n. 213/98); e` evidente come, venuto meno l'elemento cartaceo,

non sia piu` possibile mantenere il precedente sistema di esazione/circolazione dei titoli di credito e

dunque nemmeno il sistema di pubblicita` previsto per il conferimento dei titoli di credito in fondo

patrimoniale.

Ciononostante, la nuova disciplina pare rispondere anche a quelle esigenze richieste in punto di

conferimento di titoli di credito in fondo patrimoniale; venuto meno il veicolo cartolare e non

potendo piu` far risultare il vincolo di destinazione dal titolo, adeguata pubblicita` del vincolo dello

strumento finanziario in fondo patrimoniale puo` pur sempre essere rappresentata da quella

risultante dall'apertura di un conto (o dalla registrazione del vincolo di destinazione in apposito

conto) da parte dell'intermediario, ove risulti la destinazione dello strumento finanziario al

soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Una tale forma di pubblicita` ben puo` ritenersi " altro

modo idoneo " di pubblicita` ai sensi dell'art. 167, ultimo comma, c.c.

(1) Cfr. sul tema: G. DE NOVA, Il principio di continuita` dei contratti dopo l'introduzione

dell'Euro, inContratti, 1998, p. 5 ss.; F. DEZZANI, L'impatto dell'euro sul sistema impresa,

inImpresa commerciale e industriale, 1998, p. 401 ss.; U. DRAETTA, L'Euro e la continuita` dei

contratti in corso, in Dir. comm. int., 1997, p. 3 ss.; B. INZITARI, Loving the euro?, in Riv. dir. priv.,

1998, p. 221 ss.; C. LICINI, La continuita` dei contratti alla " prova dell'euro ", in questa Rivista,

1998, p. 27 ss.; G. SACERDOTI, Aspetti giuridici dell'introduzione dell'Euro, in Riv. dir. comunit. e

scambi int.li, 1997, p. 341 ss.; C. SASSO, ECU e " diritti speciali di prelievo " nel sistema monetario

internazionale, inI contratti del commercio, dell'industria e del mercato finanziario, Torino, 1995, III,

p. 2349 ss.; U.H. SCHNEIDER, Il quadro di riferimento giuridico per l'introduzione dell'Euro, in

Banca, borsa e titoli di credito, 1997, I, p. 585 ss.; F. SERAO, La conversione in Euro del capitale

sociale, in Pratica contabile, 1998, p. 269 ss.; A. e G. VASAPOLLI, Le imprese si preparano al

bilancio in Euro, in Azienda e Fisco, 1998, p. 423 ss.; A. e G. VASAPOLLI, La conversione in Euro

del capitale sociale, in Corr. trib., 1998, p. 2077 ss.; C. VISCO-L. SIMONETTI, L'euro e il

problema della continuita` dei contratti, in Dir. comm. int., 1997, p. 3 ss.; B. INZITARI, La

disciplina giuridica dell'introduzione dell'euro quale moneta unica europea, inBanca borsa e titoli di

credito, 1998, I, p. 113 ss.

(2) Cfr. anche A. BUSANI, La ridenominazione in " Euro ": contratti, capitale sociale e

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obbligazioni, inNotariato, 1998, p. 541 ss.

(3) G. CARRIERO, La legge sulla dematerializzazione degli strumenti finanziari: tecniche giuridiche

ed obiettivi, in Foro it., 1998, V, 313.

(4) Cfr. sulla natura giuridica dei titoli di credito: U. NAVARRINI, Intorno alla natura giuridica dei

titoli di credito, Torino, 1898; G. BONELLI, Appunti sulla natura giuridica dei titoli di credito, in

Riv. dir. comm., 1908, I, p. 513 ss.; A. ARCANGELI, Sulla teoria dei titoli di credito in particolare

della cambiale, ivi, 1910, I, p. 173 ss.; C. VIVANTE, Trattato di diritto commerciale, III, Milano,

1928 (V ed.); A. BRUNETTI, I titoli di credito nel diritto italiano, Milano, 1910; T. ASCARELLI,

Concetto e categorie dei titoli di credito, ivi, 1932, I, p. 641 ss.; F. MESSINEO, I titoli di credito, I-II,

Padova, 1934 (2 a ed.); T. ASCARELLI, Appunti di diritto commerciale, III, Roma, 1932; V.

SALANDRA, Manuale di diritto commerciale, II, Bologna, 1958 (2 a ed.); I. LA LUMIA, I titoli dicredito, in Comm. D'Amelio-Finzi, III, Firenze, 1949; A. ASQUINI, Corso di diritto commerciale.

Titoli di credito e in particolare cambiale e titoli bancari di pagamento, Padova, 1966; A. ARENA,

Introduzione allo studio del diritto commerciale e titoli di credito, Milano, 1956; G. FERRI, I titoli di

credito, in Tratt. Vassalli, Torino, 1956 (2 a ed.); F. CHIOMENTI, Il titolo di credito. Fattispecie e

disciplina, Milano, 1977; F. MARTORANO, Titoli di credito e titoli cambiari, Napoli, 1979; P.

SPADA, Introduzione al diritto dei titoli di credito, Torino, 1992; G. PARTESOTTI, Lezioni sui titoli

di credito, Bologna, 1992; G. COTTINO, Diritto commerciale, II, Padova, 1992 (2 a ed.), p. 221 ss.; G. OPPO, voce Titoli di credito. I) In generale, in Enc. giur., Roma, XXXI, 1994, p. 1 ss.; B.

LIBONATI, Titoli di credito e strumenti finanziari, Milano, 1999.

(5) P. SPADA, Profilo sistematico della dematerializzazione degli " strumenti finanziari ", Atti del

convegno " Euro e dematerializzazione degli strumenti finanziari ", Milano, 27 gennaio 1999, p. 1.

(6) G. CARRIERO, La legge sulla dematerializzazione degli strumenti finanziari: tecniche giuridiche

ed obiettivi, inForo it., 1998, V. c. 310.

(7) Cfr. C. ANGELICI, La legittimazione dell'azionista i cui titoli sono stati " immessi nel sistema ",

inL'amministrazione accentrata dei valori mobiliari: la Monte Titoli SpA (Atti del Convegno di

Verona del 23 maggio 1987), Padova, 1989, 55 ss.; G. BIBOLINI, Le operazioni bancarie su titoli: in

particolare della SpA Monte Titoli, inI titoli di credito (Atti del Convegno di studio in onore di

Lorenzo Mossa svoltosi ad Alghero, 28-30 settembre 1978), Sassari, 1981, 71 ss.; L. GUALANDI, Il

Monte Titoli. Le operazioni, Milano, 1983; T. HEINSIUS-A. HORN-J. THAN, Depotgesetz, Berlin-

New York, 1975; R. LENER, La " dematerializzazione " dei titoli azionari e il sistema Monte Titoli,

Milano, 1989; B. LIBONATI, Introduzione, in L'amministrazione accentrata dei valori mobiliari: la

Monte Titoli Spa (Atti del Convegno di Verona 23 maggio 1987, cit.), Padova, 1989; G. OPPO, Dal

progetto alla legge Monte Titoli, in Riv. dir. civ., 1986, II, 445 ss.; ID., Una svolta nei titoli di massa

(il progetto Monte Titoli), ivi, 1986, I, 14 ss.; La dematerializzazione dei titoli del debito pubblico,

inNomos, 1988, 73 ss.; G. PARTESOTTI, Profili cartolari del sistema Monte Titoli, in Banca borsa e

titoli di credito, 1987, I, 601 ss.; A. PAVONE LA ROSA, La gestione accentrata dei valori

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Page 24: FONDO PATRIMONIALE E TITOLI DEMATERIALIZZATI · (23) Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Consob 23 dicembre 1998, n. 11768, " gli intermediari autorizzati eseguono o fanno eseguire

mobiliari: sua incidenza sulla circolazione cartolare dei titoli, ivi, 1988, I, 289 ss.; P. SPADA, La

Monte Titoli SpA tra legge ed autonomia statutaria, in Riv. dir. civ., 1987, II, 549 ss.

(8) G. OPPO, voce Titoli di credito - I) In generale, cit.; ID., Tramonto dei titoli di credito di massa

ed esplosione dei titoli di legittimazione, inRiv. dir. civ., 1998, p. 646.

(9) F. MARTORANO, Titoli di credito, Milano, 1994, p. 233; ID., Titoli di credito, Milano, 1997, p.

236.

(10) G. CARRIERO, La legge sulla dematerializzazione degli strumenti finanziari: tecniche

giuridiche ed obiettivi, inForo it., 1998, V, 309.

(11) S. COCCO, Euro e dematerializzazione degli strumenti finanziari , Atti del convegno Euro e

dematerializzazione degli strumenti finanziari, Milano, 27 gennaio 1999, p. 5.

(12) B. LIBONATI, Titoli di credito e strumenti finanziari, Milano, 1999, p. 121.

(13) Le quote di partecipazione a fondi comuni d'investimento non sono sottoposte invece al regime

di obbligatoria dematerializzazione: infatti, seppur l'art. 22, comma 1, del Regolamento Consob n.

11768 disponga che " sono ammessi al sistema i seguenti strumenti finanziari, purche´ liberamente

trasferibili: a) le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato

dei capitali; b) le obbligazioni e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali; c) le quote

di fondi comuni di investimento; d) i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; e) qualsiasi

altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle precedenti

lettere e i titoli di Stato, nonche´ i relativi indici " il successivo art. 23 precisa che (al comma 1) " gli

strumenti finanziari indicati nell'art. 22, negoziati o destinati alla negoziazione nei mercati

regolamentati italiani, sono immessi nel sistema in regime di dematerializzazione ai sensi dell'art. 28,

comma 1, del decreto Euro " (ma evidentemente le quote di fondo comune non sono ne´ negoziate

ne´ destinate alle negoziazione); che (comma 2) " gli strumenti finanziari indicati nell'art. 22, comma

1, lettera a), b) ede), e comma 2, non aventi le caratteristiche previste dal comma 1, sono immessi nel

sistema in regime di dematerializzazione ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto Euro se ricorre

almeno una delle seguenti condizioni: a) l'emittente abbia altri strumenti finanziari quotati nei mercati

regolamentati italiani; b) limitatamente agli strumenti finanziari indicati nell'art. 22, comma 1, lett. b),

l'importo dell'emissione sia superiore a 300 miliardi; c) l'emittente sia incluso nell'elenco previsto

dall'art. 58, comma 2, del regolamento approvato con delibera Consob n. 11520 del 1 o luglio 1998 " (ma evidentemente tali condizioni non riguardano le quote di fondo comune d'investimento); e

dunque che (comma 3) " l'emittente strumenti finanziari indicati nell'art. 22 con caratteristiche diverse

da quelle previste dai commi 1 e 2 puo` immetterli nel sistema in regime di dematerializzazione

" (cosicche´ le quote di fondo comune d'investimento sono appunto smaterializzate solo

facoltativamente).

(14) Su tale concetto cfr. G.E. COLOMBO-G.B. PORTALE (a cura di), Societa` di diritto speciale,

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inTrattato delle societa` per azioni, 8, Torino, 1992. ` d'impresa sotto forma di

(15) La Consob, con comunicazione n. DM/99048465 del 17 giugno 1999, ha precisato che l'esistenza

di vincoli statutari idonei ad escludere la libera trasferibilita` degli stessi strumenti finanziari (per

esempio: clausole di gradimento, di prelazione, ecc.) comporta l'esclusione dell'obbligo di

dematerializzazione; cio` dunque in adesione al disposto dell'art. 22 del Regolamento Consob n.

11768 per il quale sono ammessi al sistema gli strumenti finanziari " purche´ liberamente trasferibili

".

(16) B. LIBONATI, Titoli di credito e strumenti finanziari, Milano, 1999, p. 125.

(17) F. MESSINEO, voce Contratto (dir. priv.), in Enc. dir., IX, p. 961 ss.; G. GORLA, La " logica-

illogica " del consensualismo, inRiv. dir. civ., 1966, I, p. 259 ss.; B. SACCO, voce Circolazione

giuridica, inEnc. dir., VII, p. 8 ss.; R. NICOLOv , voce Diritto civile, ivi, XII, p. 908; G. STOLFI,

Appunti sul c.d. principio consensualistico, in Studi di diritto privato, Milano, 1980, p. 453; C.M.

BIANCA, Riflessioni sul principio del consenso traslativo, in Riv. dir. civ., 1969, I, p. 535; ID., La

vendita e la permuta, Torino, 1972, p. 71; C.M. BIANCA, Diritto civile, 3, Il contratto, Milano,

1997, p. 504; A. WACKE, Trasferimento della proprieta` in virtu ` di mero consenso o solo a seguito

della tradizione del bene. Sulle divergenze nei percorsi della recezione e sul possibile superamento

delle stesse, inEuropa e diritto privato, 1998, p. 1035 ss.

(18) M. RESCIGNO, La nuova disciplina della dematerializzazione degli strumenti finanziari,

inBanca, borsa e titoli di credito, 1999, p. 217.

(19) B. LIBONATI, Titoli di credito e strumenti finanziari, Milano, 1999, p. 50.

(20) T. ASCARELLI, Titolarita` e costituzione del diritto cartolare, in Riv. dir. comm., 1932, I, p.

509 ss.; G. FERRI, I titoli di credito, in Tratt. Vassalli, Torino, 1956 (2 a ed.), p. 78; D. GIONFRIDA, Titolarita` e legittimazione, inBanca, borsa e titoli di credito, 1948, I, p. 32; A. FIORENTINO, Dei

titoli di credito, inCommentario al codice civile a cura di A. SCIALOJA e G. BRANCA, Bologna-

Roma, 1974 (2 a ed.), p. 10; L. MENGONI, Il trasferimento dei titoli di credito nella teoria dei negozi

traslativi con " causa esterna ", inBanca, borsa e titoli di credito, 1975, I, p. 385 ss.; A. DI AMATO,

I titoli di credito, inTratt. Rescigno, 13, V, Torino, 1985, p. 450; F. MARTORANO, Titoli di credito,

Milano, 1994, p. 38 ss.; ID., Titoli di credito, Milano, 1997, p. 41; F. DEVESCOVI, Titoli di credito e

informatica, Padova, 1991, p. 258; P. SPADA, L'efficacia del consenso traslativo nella circolazione

dei titoli azionari: proposte per ripensare un problema, in Il contratto, Silloge in onore di G. Oppo,

II, Padova, 1992, p. 465 ss.; G. COTTINO, Diritto commerciale, II, Padova, 1992 (2 a ed.), p. 253 ss.; B. LIBONATI, Titoli di credito e strumenti finanziari, Milano, 1999, p. 48; contra invece G. OPPO,

voce Titoli di credito - I) In generale, in Enc. giur., Roma, 1994, XXXI, p. 3, per il quale " nella mens

legis lo strumento di legittimazione e` tipicamente strumento di acquisto del diritto. Il diritto cartolare

non si acquista senza acquisto del possesso del titolo nelle forme di legge; senza investitura nel

possesso la situazione attiva del rapporto cartolare non e` ancora trasferita ancorche´ possa esservi --

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inter partes --diritto al trasferimento. Non vale dire che puo` esservi titolarita ` senza legittimazione:

questa dissociazione e` -- nel sistema della legge -- patologica o conseguente al trasferimento del

diritto senza lo strumento del titolo e non puo` divenire un momento fisiologico della circolazione del

titolo e del diritto.

(21) In tali termini anche G. CARRIERO, La legge sulla dematerializzazione degli strumenti

finanziari: tecniche giuridiche ed obiettivi, in Foro it., 1998, V, 316; di contrario avviso, invece, G.

OPPO, Tramonto dei titoli di credito di massa ed esplosione dei titoli di legittimazione, in Riv. dir.

civ., 1998, p. 648, per il quale " la titolarita ` degli strumenti finanziari non si acquista se al consenso

non si accompagna la registrazione, la quale, come si e` visto, tiene luogo del possesso ai fini della

legittimazione ad esercitare il diritto e a disporne ".

(22) Sui concetti di " documento " e di " documentazione " cfr. F. CARNELUTTI, Documento (teoria

moderna), in Nss. D.I., VI, Torino, 1975, 85 ss.; N. IRTI, Sul concetto giuridico di documento,

inStudi sul formalismo negoziale, Padova, 1997, 159 ss.; ID., Il contratto tra " faciendum " e " factum

", in Rass. dir. civ., 1984, 938 ss.; F. DI SABATO, Il documento contrattuale, Milano, 1997; N. IRTI,

La ripetizione del negozio giuridico, Milano, 1970, 71 ss.; G. VERDE, Prova documentale (diritto

processuale civile), in Enc. giur., XXV, Roma, 1991; V. DENTI, Prova documentale (diritto

processuale civile), in Enc. dir., XXXVII, Milano, 1989, 713 ss.; C. ANGELICI, Documentazione e

documento (diritto civile), in Enc. giur., Roma, 1989; A. CANDIAN, Documentazione e documento

(teoria generale), in Enc. dir., XIII, Milano, 1964, 579 ss.; CARRARO, Il diritto sul documento,

Padova, 1941.

(23) Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Consob 23 dicembre 1998, n. 11768, " gli intermediari

autorizzati eseguono o fanno eseguire le negoziazioni di strumenti finanziari esclusivamente nei

mercati regolamentati, fatto salvo quanto espressamente previsto ai successivi artt.8 e 9". Perl'art. 8, "

le negoziazioni di strumenti finanziari possono essere eseguite o fatte eseguire dagli intermediari

autorizzati al di fuori dei mercati regolamentati a condizione che: a) il cliente abbia preventivamente

autorizzato l'intermediario ad eseguire o a far eseguire le negoziazioni al di fuori dei mercati

regolamentati; b) l'esecuzione delle negoziazioni al di fuori dei mercati regolamentati consenta di

realizzare un miglior prezzo per il cliente " e per l'art. 9 " l'obbligo di esecuzione delle negoziazioni di

strumenti finanziari esclusivamente nei mercati regolamentati non si applica: a) alle negoziazioni

disposte da investitori non residenti o non aventi sede in Italia; b) alle negoziazioni aventi ad oggetto

titoli di Stato o garantiti dallo Stato; c) alle negoziazioni aventi ad oggetto " blocchi " di strumenti

finanziari; d) alle negoziazioni aventi ad oggetto " spezzature " salvo che il regolamento del mercato

ne consenta la negoziazione ".

(24) M. RESCIGNO, La nuova disciplina della dematerializzazione degli strumenti finanziari,

inBanca, borsa e titoli di credito, 1999, p. 215.

(25) Per l'art. 1992, comma 1, c.c. " il possessore di un titolo di credito ha diritto alla prestazione in

esso indicata verso presentazione del titolo, purche´ sia legittimato nelle forme prescritte dalla legge

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Page 27: FONDO PATRIMONIALE E TITOLI DEMATERIALIZZATI · (23) Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Consob 23 dicembre 1998, n. 11768, " gli intermediari autorizzati eseguono o fanno eseguire

".

(26) Per l'art. 1994 c.c. " chi ha acquistato in buona fede il possesso di un titolo di credito, in

conformita` delle norme che ne disciplinano la circolazione, non e` soggetto a rivendicazione ".

(27) Per l'art. 1993 c.c. " il debitore puo` opporre al possessore del titolo soltanto le eccezioni a questo

personali, le eccezioni di forma, quelle che sono fondate sul contenuto letterale del titolo, nonche´

quelle che dipendono da falsita ` della propria firma, da difetto di capacita` o di rappresentanza al

momento dell'emissione, o dalla mancanza delle condizioni necessarie per l'esercizio dell'azione ".

(28) Per l'art. 1997 c.c. " il pegno, il sequestro, il pignoramento e ogni altro vincolo sul diritto

menzionato in un titolo di credito o sulle merci da esso rappresentate non hanno effetto se non si

attuano sul titolo ".

(29) G. DI CHIO, La costituzione in pegno di titoli dematerializzati, Atti del convegno Euro e

dematerializzazione degli strumenti finanziari, Milano, 27 gennaio 1999, p. 17.

(30) G. DI CHIO, La costituzione in pegno di titoli dematerializzati, cit., p. 15.

(31) Cass. 28 maggio 1998, n. 5264 in Giust. civ., 1998, I, p. 2159; in Giur. comm., 1998, II, p. 673;

in Banca, borsa e titoli di credito, 1998, II, 485; in Corr. giur., 1998, p. 1320; in Notariato, 1999, p.

231.

(32) E. GABRIELLI, Il pegno anomalo, Padova, 1990, 181 ss.; ID., Garanzia rotativa, vincoli su

titoli di Stato e disciplina del pegno, in Riv. dir. civ., 1992, II, p. 267; ID., Le garanzie rotative, inI

contratti del commercio, dell'industria e del mercato finanziario, Trattato diretto da GALGANO F.,

Torino, 1995, I, p. 853 e ss.; ID., I negozi costitutivi di garanzie reali, inBanca, borsa e titoli di

credito, 1996, I, p. 149 e ss.; ID., voce Pegno, in Dig. civ., XIII, Torino, 1996, p. 329 e ss.; ID., Sulle

garanzie rotative, Napoli, 1998; D. RUBINO, Il pegno, in Trattato Vassalli, XIV, 1, 2 a ed., Torino, 1956, p. 206; L. BARBIERA, Garanzia del credito e autonomia privata, Napoli, 1971, p. 301; D.

MESSINETTI, Le strutture formali della garanzia mobiliare, inRiv. crit. dir. priv., 1991, p. 798; G.

GORLA e P. ZANELLI, Del pegno. Delle ipoteche, inCommentario al codice civile a cura di A.

SCIALOJA e G. BRANCA, Bologna-Roma, 1992, sub artt. 2784-2807, p. 35.

(33) Cosi` Cass. 28 maggio 1998, n. 5264, in Giust. civ., 1998, I, p. 2161; in Giur. comm., 1998, II, p.

676; in Banca, borsa e titoli di credito, 1998, II, 489; in Corr. giur., 1998, p. 1321; in Notariato,

1999, p. 231.

(34) G. FERRI, I titoli di credito, in Trattato Vassalli, Torino, 1956 (2 a ed.), p. 75; A. ASQUINI, Corso di diritto commerciale. Titoli di credito e in particolare cambiale e titoli bancari di

pagamento, Padova, 1966 (rist.), p. 87; W. BIGIAVI, Direzione e fonte dell'obbligazione cambiaria,

in Studi in memoria di A. Torrente, I, Milano, 1968, p. 126 ss.; A. FIORENTINO, Dei titoli di

credito, in Commentario al Codice civile a cura di A. SCIALOJA e G. BRANCA, Bologna-Roma,

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1974 (2 a ed.), p. 4; A. DI AMATO, I titoli di credito, inTrattato Rescigno, 13, V, Torino, 1985, p. 441; G. PARTESOTTI, Lezioni sui titoli di credito, Bologna, 1992, p. 117; G. OPPO, voce Titoli di

credito -- I) In generale, in Enc. giur., Roma, 1994, vol. XXXI, p. 4; F. MARTORANO, Titoli di

credito, Milano, 1994, p. 13 e p. 235; ID., Titoli di credito, Milano, 1997, p. 16 e 237; B. LIBONATI,

Titoli di credito e strumenti finanziari, Milano, 1999, p. 105.

(35) B. LIBONATI, loc. ult. cit.

(36) Cosi` G. OPPO, Tramonto dei titoli di credito di massa ed esplosione dei titoli di legittimazione,

in Riv. dir. civ., 1998, p. 647; G. CARRIERO, La legge sulla dematerializzazione degli strumenti

finanziari: tecniche giuridiche ed obiettivi, in Foro it., 1998, V, 309; G. DI CHIO, voce Titoli atipici,

in Dig. comm., XV, Torino, 1998, p. 402; e ID., La costituzione in pegno di titoli dematerializzati,

cit., p. 4.

(37) Cosi` B. LIBONATI, lc. ult. cit.

(38) M. RESCIGNO, La nuova disciplina della dematerializzazione degli strumenti finanziari,

inBanca, borsa e titoli di credito, 1999, p. 216.

(39) B. LIBONATI, op. cit., p. 36.

(40) Cfr., sul fondo patrimoniale: R. ABRAMO, S. TROVATO, Fondo patrimoniale e fallimento,

inDir. fall. , 1989, I, p. 292; T. AULETTA, E. MANDES, Il fondo patrimoniale, in questa Rivista,

1990, p. 641; M.G. BERTONI, La disciplina del fondo patrimoniale ed i suoi riflessi sulla

riscossione coattiva dei tributi, inAscotributi, 1993, I, p. 745; M. BRONZINI, Fondo patrimoniale e

fallimento, in Dir. fall. , 1988, I, p. 412; ID., La famiglia. Costituzione di fondo patrimoniale, in Arch.

civ., 1990, p. 160; ID., Revocatoria della costituzione di fondo patrimoniale, in Dir. fall. , 1987, II, p.

524; F. DALL'ONGARO, In tema di esecuzione sul fondo patrimoniale, in Dir. fam., 1984, p. 882;

F. DE CRISTOFARO, Trasformazione del patrimonio familiare in fondo patrimoniale, in Fam. e

dir., 1996, I, p. 451; B. DEL VECCHIO, Contributo all'analisi del fondo patrimoniale costituito dal

terzo, in questa Rivista, 1980, p. 316; A. FIGONE, Fondo patrimoniale ed azione revocatoria, in

Fallimento, 1997, II, p. 595; G. GABRIELLI, Patrimonio familiare e fondo patrimoniale, in Enc.

dir., Milano, XXXII, p. 293; R. LENZI, Struttura e funzione del fondo patrimoniale, in questa

Rivista, 1991, p. 53; M. MIGLIETTA, La trasformazione del patrimonio familiare in fondo

patrimoniale, in Dir. fam., 1991, p. 582; A. MORA, Fondo patrimoniale, opposizione all'esecuzione

ed onere della prova, in Nuova giur. civ. commentata, 1998, I, p. 33; A. NICOLINI, Fondo

patrimoniale, in Notariato, 1998, II, p. 443; M. PALMA, Fondo patrimoniale e azione revocatoria,

in Vita not., 1988, p. 604; A. PEPE, Il fondo patrimoniale, in Nuova giur. civ. commentata, 1989, II,

p. 207; M.C. PINTO BOREA, Patrimonio familiare e fondo patrimoniale: caratteri comuni e note

differenziali, in Giur. it., 1989, I, 1, 873; G. SANFILIPPO, Osservazioni sulla costituzione del fondo

patrimoniale, ivi, 1987, I, 2, 399; A. VIANELLO, Lo scioglimento convenzionale del fondo

patrimoniale in presenza di figli minori, in questa Rivista, 1998, II, p. 226.

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(41) Come noto, ai sensi dell'art. 35, comma 8, D.Lgs. n. 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. " TUF "), " le

quote di partecipazione ai fondi comuni, tutte di uguale valore e con uguali diritti, sono rappresentate

da certificati nominativi o al portatore, a scelta dell'investitore. La Banca d'Italia puo` stabilire,

sentita la Consob, in via generale le caratteristiche dei certificati e il valore nominale unitario iniziale

delle quote ". E ` pacifico che le quote di fondo comune di investimento siano qualificabili come

titoli di credito (cfr. da ultimo, Trib. Verona 10 maggio 1994, in Banca, borsa e titoli di credito,

1995, II, p. 749; e Trib. Milano 1 o ottobre 1986, in Riv. dir. civ., 1987, II, p. 701, con nota di R. LENER, Ammortamento di certificati di partecipazione a fondo comune di investimento mobiliare?)

e, come tali, conferibili in fondo patrimoniale.

(42) Sul sistema pubblicitario del fondo patrimoniale, cfr. G.C. BOTTI, Il fondo patrimoniale:

pubblicita` , opponibilita` e strumenti di reazione dei terzi creditori, inDir. fam., 1998, II, p. 393; G.

DE RUBERTIS, La trascrizione del vincolo derivante dal fondo patrimoniale, in Dir. fam., 1981, p.

1074; ID., Procedimento attuativo e funzione delle trascrizioni ordinate dall'art. 2647 c.c., in Vita

not., 1985, p. 1110; F. FINOCCHIARO, La pubblicita` in materia di rapporti patrimoniali fra i

coniugi, in Giur. it., 1989, I, 1, 329; G. GIUSTINIANI, Fondo patrimoniale, convenzioni

matrimoniali e pubblicita` , ivi, 1988, I, p. 682; C. MARTONE, Opponibilita` del vincolo di fondo

patrimoniale: il nuovo sistema pubblicitario al vaglio di legittimita ` costituzionale, inGiur. cost.,

1995, I, p. 2155; P. MOROZZO DELLA ROCCA, Pubblicita` ed opponibilita` del fondo

patrimoniale, in Dir. fam., 1988, p. 855; E. TRAVERSA, Sulla necessita` dell'annotazione a margine

dell'atto di matrimonio per l'opponibilita` ai terzi della costituzione di fondo patrimoniale su beni

immobili a mezzo di convenzione matrimoniale, in Vita not., 1996, I, p. 127; R. TRIOLA,

Costituzione di fondo patrimoniale e trascrizione, in Giur. agr., 1988, p. 228; A. TULLIO, Appunti

in tema di pubblicita` del fondo patrimoniale, in Giust. civ., 1997, I, p. 1698; O. VERCELLI, Una

decisiva e importante pronuncia della cassazione: il fondo patrimoniale va annotato a margine

dell'atto di matrimonio, in Stato civ. italiano, 1989, p. 380; U. VINCENTI, Natura e pubblicita` degli

atti costitutivi del fondo patrimoniale, in Giur. it., 1989, I, 1, 1767.

(43) M. STELLA RICHTER, Dei rapporti patrimoniali tra coniugi secondo il nuovo codice civile,

inRiv. dir. civ., 1940, p. 47; G. GABRIELLI, voce Patrimonio familiare e fondo patrimoniale, inEnc.

dir., XXXII, Milano, 1982, p. 295 e ss.; F. CORSI, Il regime patrimoniale della famiglia, inTrattato

Cicu-Messineo, VI, II, 2, Milano, 1984, p. 85 e ss.; F. CARRESI, Del fondo patrimoniale in Comm.

rif. dir. fam. Carraro-Oppo-Trabucchi, I, 1, Padova, 1977, p. 343 e ss.; e, voce Fondo patrimoniale,

in Enc. giur., XIV, Roma, 1989; G. CIAN-G. CASAROTTO, Fondo patrimoniale della famiglia, in

Nss. D.I., Appendice, III, Torino, 1982, p. 825 e ss.; E. RUSSO, Il fondo patrimoniale, in Studi sulla

Riforma del diritto di famiglia, Ricerche a cura dell'Istituto di diritto privato dell'Universita` di

Messina, Milano, 1973, p. 549 ss.; T. AULETTA, Il fondo patrimoniale, in Comm. Schlesinger,

Milano, 1992, p. 105.

(44) L. MORVIDI, Il patrimonio familiare, Udine, 1941, p. 92; A. AZARA, Del patrimonio

familiare, inComm. D'Amelio, Firenze, 1940, I, p. 426.

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(45) F.S. AZZARITI-G. MARTINEZ-G. AZZARITI, Diritto civile italiano, II, Padova, 1943, p. 710;

M. STELLA RICHTER, lc. ult. cit.

(46) G. OPPO, Tramonto dei titoli di credito di massa ed esplosione dei titoli di legittimazione, in

Riv. dir. civ., 1998, p. 647; G. CARRIERO, La legge sulla dematerializzazione degli strumenti

finanziari: tecniche giuridiche ed obiettivi, inForo it., 1998, V, 309; G. DI CHIO, La costituzione in

pegno di titoli dematerializzati, cit., p. 4.

(47) B. LIBONATI, Titoli di credito e strumenti finanziari, cit., p. 105.

(48) T. AULETTA, op. ult. cit., p. 111.

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