FONDO PATRIMONIALE E TITOLI DEMATERIALIZZATI · (23) Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Consob 23...
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Strumenti finanziari dematerializzati: circolazione, vincoli
e conferimento in fondo patrimoniale
Oggetto dell'indagine. La dematerializzazione degli strumenti finanziari. Gli "strumenti finanziari" soggetti alle
disposizioni del d.lg. n. 213/1998. La disciplina dei titoli di credito alla luce delle norme di dematerializzazione.
La dematerializzazione "debole": il sistema "Monte Titoli". La dematerializzazione "in senso forte" di cui al d.lg.
n. 213/1998. La disciplina degli strumenti finanziari dematerializzati. L'immissione degli strumenti finanziari nel
sistema di gestione accentrata. Il trasferimento e l'esercizio dei diritti patrimoniali degli strumenti finanziari. La
quadratura dei conti presso la societa' di gestione e presso gli intermediari. La separazione patrimoniale. I
compiti dell'intermediario. La richiesta di certificazione all'intermediario. Annotazione nel libro dei soci
dell'emittente. I diritti del titolare del conto: la legittimazione e la titolarita' degli strumenti finanziari. Le eccezioni
opponibili. L'apposizione di vincoli e la costituzione di garanzie sugli strumenti finanziari dematerializzati. La
costituzione dei vincoli sugli strumenti finanziari. Il pegno di strumenti finanziari dematerializzati. Il c.d. pegno
rotativo. Se gli "strumenti finanziari" dematerializzati abbiano natura di "titoli di credito". La conferibilita' degli
strumenti finanziari dematerializzati nel fondo patrimoniale
ANGELO BUSANI -CARLO M. CANALI
STRUMENTI FINANZIARI DEMATERIALIZZATI: CIRCOLAZIONE, VINCOLI E
CONFERIMENTO IN FONDO PATRIMONIALE
SOMMARIO: 1. Oggetto dell'indagine. -- 2. La dematerializzazione degli strumenti finanziari. --3.
Gli " strumenti finanziari " soggetti alle disposizioni del D.Lgs. n. 213/98. --4. La disciplina dei titoli
di credito alla luce delle norme di dematerializzazione. -- 5. La dematerializzazione " debole "; il
sistema " Monte Titoli ". -- 6. La dematerializzazione " in senso forte " di cui al D.Lgs. n. 213/98. --7.
La disciplina degli strumenti finanziari dematerializzati. a) L'emissione di strumenti finanziari. b)
L'immissione degli strumenti finanziari nel sistema di gestione accentrata. c) Il trasferimento e
l'esercizio dei diritti patrimoniali degli strumenti finanziari. d) La quadratura dei conti presso la
societa` di gestione e presso gli intermediari. e) La separazione patrimoniale. f) I compiti
dell'intermediario. g) La richiesta di certificazione all'intermediario. h) Annotazione nel libro dei soci
dell'emittente. i) I diritti del titolare del conto: la legittimazione e la titolarita ` degli strumenti
finanziari. j) Le eccezioni opponibili. -- 8. L'apposizione di vincoli e la costituzione di garanzie sugli
strumenti finanziari dematerializzati. a) La costituzione dei vincoli sugli strumenti finanziari. b) Il
pegno di strumenti finanziari dematerializzati. c) Il c.d. pegno rotativo. -- 9. Se gli " strumenti
finanziari " dematerializzati abbiano natura di " titoli di credito ". -- 10. La conferibilita` degli
Categoria DOTTRINATipo DOTTRINASigla tipo DOT
Autore Busani Angelo, Canali Carlo M.Fonte Riv. notar.Collocazione Fasc. 05, Parte 1, Pag. 1059-1089Data 01/10/1999
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strumenti finanziari dematerializzati nel fondo patrimoniale.
1. Oggetto dell'indagine.
Con la disposta dematerializzazione degli strumenti finanziari, introdotta nel nostro ordinamento dal
D.Lgs. n. 213/98, si e` sancita la definitiva interruzione del collegamento tra il diritto incorporato in
un titolo e la materiale consistenza cartacea del titolo medesimo, collegamento che costituiva
l'essenza stessa della nozione del titolo di credito.
Questa interruzione solleva non solo problemi di sistematica giuridica, poiche´ porta a domandarsi se
allo strumento finanziario smaterializzato competa ancora la natura di titolo di credito; ma pure
profili applicativi, anche discendenti dalla soluzione di detto problema sistematico, quali quelli
inerenti le modalita` traslative del diritto incorporato nello strumento finanziario dematerializzato,
quelli inerenti la costituzione di garanzie e vincoli sugli strumenti stessi nonche´ quelli inerenti la
possibilita` di intendere le regole gia` riferite ai titoli di credito " tradizionali " (come accade ad
esempio per la norma che consente la conferibilita` dei titoli di credito nel fondo patrimoniale)
riferibili ora anche agli strumenti finanziari che hanno perduto la precedente materialita` .
2. La dematerializzazione degli strumenti finanziari.
La dematerializzazione degli strumenti finanziari e` stata sancita nel nostro ordinamento ad opera del
D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, portante disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento
nazionale, in attuazione dell'art. 10 della L. 17 dicembre 1997, n. 433, che delegava il Governo a
disciplinare la dematerializzazione degli strumenti finanziari pubblici e privati, " determinandone
termini e condizioni anche al fine di agevolarne la ridenominazione e la circolazione ".
Per rinvenire la concreta normativa in tema di dematerializzazione degli strumenti finanziari occorre
poi far riferimento a diversi provvedimenti:
a) alle seguenti fonti " primarie ":
1) il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico della finanza, c.d. " TUF "), che riserva il Titolo II
della Parte III (artt. 80-90) alla disciplina della gestione accentrata degli strumenti finanziari, con
riferimento ai soggetti interessati e all'attivita ` che deve essere svolta;
2) il D.Lgs. 213/98 che, nel Titolo V (artt. 28-46), tratta appunto della dematerializzazione degli
strumenti finanziari [mentre la restante parte del provvedimento detta disposizioni (1) circa l'ingresso
dell'Italia nel sistema dell'Euro] (2);
b) vanno poi aggiunte alcune rilevanti fonti " secondarie " quali:
1) il Regolamento del Ministro del Tesoro 31 luglio 1998, sulle modalita` di applicazione delle
disposizioni sulla dematerializzazione dei titoli di Stato;
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2) il Regolamento Consob 15 settembre 1998, n. 11600, in materia di gestione accentrata e
dematerializzazione degli strumenti finanziari;
3) il Regolamento Consob 24 novembre 1998, n. 11714, in tema di ridenominazione in Euro degli
strumenti finanziari privati;
4) il Regolamento Consob 1 o dicembre 1998, n. 11723, che detta disposizioni sul capitale sociale minimo e sull'attivita ` delle societa` di gestione accentrata;
5) il Regolamento Consob 23 dicembre 1998, n. 11768, che coordina le norme di attuazione degli
artt. 25, comma 2, e 65 del D.Lgs. n. 58/98 con quelle contenute nei regolamenti sopra citati
(Regolamenti Consob nn. 11600, 11714 e 11723) in un unico testo regolamentare, riguardante tutte le
disposizioni di attuazione dei decreti legislativi in materia di mercati, e che comporta l'abrogazione
(art. 59) dei Regolamenti Consob precedenti.
Questa complessa rete di provvedimenti, oltre che a regolare l'adempimento degli obblighi comunitari
conseguenti all'introduzione dell'Euro, mira a soddisfare esigenze proprie del mercato finanziario
relative alla velocizzazione della circolazione dei diritti finora incorporati nei titoli di credito e alla
riduzione dei costi di emissione dei titoli stessi; cosi`, l'art. 10 della L. 17 dicembre 1997, n. 433
precisa infatti che " le norme delegate disciplinano la dematerializzazione degli strumenti finanziari
pubblici e privati, come individuati dalle vigenti disposizioni, determinandone termini e condizioni
anche al fine di agevolarne la ridenominazione e la circolazione, tenuto conto dell'esigenza di tutelare
la posizione dell'emittente e del possessore e di assicurare il regolare svolgimento delle opera-zioni di
compensazione, liquidazione, garanzia e pagamento ".
3. Gli " strumenti finanziari " soggetti alle disposizioni del D.Lgs. n. 213/98.
Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 58/98, per " strumenti finanziari " si intendono:
a) le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;
b) le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali;
c) le quote di organismi di investimento collettivo;
d) i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;
e) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato, che permetta di acquisire gli strumenti indicati alle
precedenti lettere e i relativi indici;
f) i contratti futures su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci, e sui relativi
indici;
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g) i contratti di scambio a pronti e a termine (swaps);
h) i contratti a termine collegati a strumenti finanziari;
i) i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere;
j) le combinazioni di contratti o di titoli indicati nelle precedenti lettere.
Come e` agevole evincere da tale elencazione, la categoria degli strumenti finanziari non coincide
esattamente con la categoria dei titoli di credito; se infatti azioni, obbligazioni e titoli di debito (o di
indebitamento) sono generalmente ricompresi fra i titoli di credito, non lo sono di certo gli strumenti
finanziari rappresentati da figure contrattuali quali i contratti a termine o di opzione collegati a
strumenti finanziari. Ciononostante, sia agli strumenti finanziari rappresentati da titoli di credito che a
quelli che cosi` non sono qualificabili, si applica la medesima disciplina in tema di
dematerializzazione.
Peraltro, va osservato come con il Regolamento Consob n. 11768 si sia limitato (all'art. 22) al novero
degli strumenti finanziari ammessi al sistema in regime di gestione dematerializzata ai soli titoli
compresi nelle lettere dalla a) alla e) dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 58/98, con l'esclusione
dunque degli strumenti finanziari " derivati " (di cui alle lettere dalla f alla j) dell'art. 1 del D.Lgs. n.
58/98); cio` , secondo i primi commentatori, a causa della formale assenza, nella fattispecie, di un
soggetto " emittente " (3).
4. La disciplina dei titoli di credito alla luce delle norme di dematerializzazione.
La disciplina codicistica dei titoli di credito e` strutturata sull'esistenza di un documento che contiene
una pretesa (4); disciplinando (artt. 1992 ss. c.c.) il trasferimento del documento cartaceo, si rende
possibile l'acquisto e la circolazione del diritto rappresentato nel titolo con la velocita` ela sicurezza
propria della circolazione delle cose mobili, e cio` a maggior soddisfazione degli interessi
dell'acquirente e della sicurezza di circolazione del titolo stesso. Infatti, il titolo di credito, " come
nozione riassuntiva di documenti che registrano situazioni soggettive che danno accesso a ricchezza
assente -- ratione temporis o ratione loci -- per consentirne una circolazione compatibile con la
formazione di un mercato " (5), rende possibile un trasferimento piu` sicuro e veloce della ricchezza "
assente ":
a) il possesso del documento, con le formalita` previste per i titoli all'ordine o nominativi, legittima il
possessore all'esercizio della pretesa in esso contenuta (art. 1992 c.c.);
b) il possessore in buona fede del titolo di credito non puo` essere soggetto a rivendicazione (art.
1994 c.c.);
c) il creditore puo` opporre al debitore le sole eccezioni a questi personali: sono inopponibili infatti le
eccezioni inerenti al fondamento della pretesa menzionata sul titolo di credito e quelle relative ai
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rapporti personali con i precedenti possessori del titolo di credito (c.d. autonomia degli acquisti: art.
1993 c.c.).
Ebbene, in un mercato, come l'attuale, assai ampliato, veloce e sempre meno caratterizzato dalla
compresenza dei contraenti nello stesso luogo (esigenze che sarebbero invero frustrate dai
rallentamenti e dai costi dovuti alla dislocazione materiale dei titoli e alla stampa degli stessi), quelle
stesse esigenze di certezza e di rapidita` dei trasferimenti dei diritti relativi a strumenti finanziari che
sono state alla base dell'utilita ` dell'incorporazione del diritto nel documento cartaceo (6), hanno oggi
suggerito di svincolare l'esistenza e la circolazione del diritto dall'incorporazione della pretesa in un
documento cartaceo, a favore quindi di una " decartolarizzazione " del diritto e di una "
smaterializzazione " della circolazione dello stesso attraverso un sistema di iscrizioni elettroniche.
5. La dematerializzazione " debole "; il sistema " Monte Titoli ".
Cosi`, al fine di recuperare i tratti tipici della circolazione degli strumenti finanziari, in un primo
momento, con la L. 19 giugno 1986, n. 289 sulla " Monte Titoli ", si introdusse nel nostro
ordinamento una dematerializzazione c.d. " di secondo livello ", con lo scopo di rendere possibile e
sicuro il trasferimento giuridico degli strumenti finanziari attraverso semplici movimentazioni
contabili, eliminandone lo spostamento fisico con conseguente diminuzione dei costi e dei rischi
connessi (7); " Monte Titoli " e " Banca d'Italia " svolgevano in tale ambito il ruolo di gestori delle
iscrizioni contabili e di custodi materiali dei titoli depositati, garantendo in tal modo maggior
velocita` nei trasferimenti e nell'iscrizione dei vincoli.
La gestione accentrata in " Monte Titoli " era basata su di un doppio contratto di deposito (artt.2 e 3
legge n. 289/86); il primo, a titolo di deposito regolare (art. 3), tra investitore-titolare del diritto e
intermediario, il secondo tra intermediario e " Monte Titoli " o " Banca d'Italia ", a titolo di
subdeposito. Dopo il deposito, il diritto circolava tramite l'iscrizione dei relativi trasferimenti nei
conti del gestore e dell'intermediario, e cio` per
tutto il tempo in cui il titolo rimaneva depositato presso il sistema " Monte Titoli " o presso la " Banca
d'Italia ".
Un tale sistema era pero` ancora evidentemente strutturato sull'incorporazione del diritto nel titolo
cartaceo, in quanto non si eliminava del tutto il riferimento materiale del diritto, solamente
consentendosene una momentanea sostituzione degli oneri di consegna e di girata mediante le
corrispondenti iscrizioni contabili; in altre parole, si rendeva quindi possibile una volontaria
dematerializzazione, ma non del diritto, bensi` della circolazione dello stesso, finche´ il titolo fosse
rimasto depositato presso il gestore (8).
Sotto il vigore della L. n. 289/86 dunque la dematerializzazione, nel significato di cui ora se ne tratta,
era estranea al sistema " Monte Titoli " (9); e cio` appunto per la facoltativita` della gestione in "
Monte Titoli " e per la potenziale temporaneita` della permanenza dei certificati nel sistema, ben
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potendo il depositante richiedere in ogni momento la consegna dei documenti (art. 8 L. n. 289/86).
6. La dematerializzazione " in senso forte " di cui al D.Lgs. n. 213/98.
Con il D.Lgs. n. 213/98, tutti i diritti riconducibili alle classi di strumenti finanziari (di cui all'art. 1,
comma 2, del D.Lgs. n. 58/98, cosi` come precisati dall'art. 22 del Regolamento Consob n. 11768),
suscettibili di circolare secondo il regime dei titoli di credito, " non possono ", " se negoziati o
destinati alla negoziazione sui mercati regolamentati " (art. 28, comma 1, D.Lgs. n. 213/98) oppure "
in funzione della loro diffusione tra il pubblico " (sulla base del Regolamento Consob n. 11768 del 23
dicembre 1998: art. 28, comma 2 del D.Lgs. n. 213/98), " essere rappresentati da titoli, ai sensi e per
gli effetti della disciplina di cui al Titolo V, Libro IV, c.c. ". Oltre alla dematerializzazione "
obbligatoria " per legge o per Regolamento (di cui all'art. 28, commi 1 e 2, delD.Lgs. n. 213/98), e`
poi prevista, come oltre si dira` , anche una dematerializzazione c.d. " volontaria " (comma 3).
Se dunque gli strumenti finanziari sono negoziati, negoziandi o contemplati, in ragione della loro
diffusione tra il pubblico, dal Regolamento Consob n. 11768, allora ne e` vietata l'incorporazione in
un documento cartaceo.
Con queste norme si e` quindi definitivamente prodotta nel nostro ordinamento la dematerializzazione
(" in senso forte ") degli strumenti finanziari, in quanto, alla base del sistema della gestione degli
strumenti finanziari, non e` ora piu` possibile ravvisare, come invece avveniva per la
dematerializzazione " in senso debole " di cui alla L. n. 289/86, il riferimento materiale del titolo
cartaceo; in dottrina (10) viene richiamata, sul punto, l'analoga esperienza francese in tema di
dematerializzazione degli strumenti finanziari, ove, con la legge finanziaria n. 81-1160 del 30
dicembre 1981, si introdusse appunto nell'ambito dei titoli di massa la societe´ sans papier. Peraltro,
occorre rilevare come in mercati assai importanti, quali Giappone, Svizzera e USA, i titoli sia azionari
che obbligazionari non siano stati ancora dematerializzati; e che nella maggior parte dei mercati
europei (Belgio, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Norvegia, Portogallo e Regno Unito) ed in Canada
sono stati completamente dematerializzati solo i titoli di Stato; la completa dematerializzazione dei
titoli azionari ed obbligazionari e` stata invece realizzata in Finlandia (1995), Grecia (1998), Spagna
(1992-1996) e Svezia (1971) (11).
Il sistema di dematerializzazione si articola dunque in tre sottoinsiemi (12):
1) la dematerializzazione obbligatoria per legge (art. 28, comma 1, D.Lgs. n. 213/98), propria degli
strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione sui mercati regolamentati (nella
definizione datane dall'art. 61 del D.Lgs. n. 58/98); si tratta cioe` di (Regolamento Consob n. 11768,
artt. 22 e 23) (13):
a) azioni e altri titoli rappresentativi di capitale di rischio;
b) obbligazioni, titoli di Stato e altri titoli di debito;
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c) titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;
d) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquistare gli strumenti finanziari di
cui sopra;
2) la dematerializzazione obbligatoria per regolamento (art. 28, comma 2, D.Lgs. n. 213/98), in
funzione della diffusione degli strumenti finanziari tra il pubblico; in particolare l'art. 23 del
Regolamento Consob n. 11768 stabilisce che sono immessi nel sistema in regime di
dematerializzazione gli strumenti finanziari quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
a) l'emittente abbia altri strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani;
b) siano emessi obbligazioni o altri titoli di debito negoziabili nei mercati dei capitali per importi
superiori a 300 miliardi;
c) l'emittente sia societa` con azioni od obbligazioni diffuse tra il pubblico in maniera rilevante, come
indicato dalla Consob con un elenco pubblicato trimestralmente;
3) la dematerializzazione volontaria, ai sensi dell'art. 28, comma 3, del D.Lgs. n. 213/98, secondo cui
" l'emittente strumenti finanziari puo` assoggettarli alla disciplina " della dematerializzazione. Anche
in mancanza di una rilevante diffusione tra il pubblico, l'emittente puo` ritenere conveniente adottare
il regime della dematerializzazione per la maggiore semplicita` e velocita` negli scambi che ne
consegue.
7. La disciplina degli strumenti finanziari dematerializzati.
Il D.Lgs. n. 213/98, dopo avere stabilito che gli strumenti finanziari dematerializzati non
soggiacciono piu` alla disciplina codicistica dei titoli di credito (art. 28), ne detta una
regolamentazione specifica; tali norme vanno peraltro integrate, come visto, con le disposizioni del
Regolamento Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998, in attuazione dell'art. 81, comma 1, del D.Lgs.
n. 58/98 e dell'art. 36 del D.Lgs. n. 213/98, concernenti la
disciplina della gestione accentrata e della dematerializzazione degli strumenti finanziari.
a) L'emissione di strumenti finanziari (artt. 29 del D.Lgs. n. 213/98 e 19 del Regolamento Consob).
Per ciascuna emissione di strumenti finanziari, l'emittente deve scegliere un'unica societa` di gestione
accentrata e comunicare alla societa` di gestione cosi` prescelta il tipo di strumento finanziario che
intende emettere, l'ammontare globale dell'emissione ed ogni ulteriore caratteristica la cui
comunicazione sia richiesta dal Regolamento Consob; cosicche´ la societa` di gestione apre, per ogni
emissione, un conto a nome dell'emittente.
La gestione accentrata non e` piu` dunque attribuita alla sola " Monte Titoli " o alla " Banca d'Italia ",
ma si consente che tale attivita ` sia esercitata anche da soggetti privati, come attivita societa` per
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azioni di diritto speciale (14).
Per ciascun intermediario, e a nome degli stessi (art. 30, comma 2, del D.Lgs. n. 213/98), la societa`
di gestione apre poi conti distinti relativi ai singoli clienti, in cui si registrano distintamente gli
strumenti finanziari, per ogni specie (art. 38 del Regolamento Consob). La societa` di gestione
inoltre:
1) nel caso di pagamenti di dividendi e cedole relativi a strumenti finanziari immessi nel sistema,
mantiene separata evidenza dei relativi strumenti finanziari fino alla ricezione delle istruzioni di
incasso;
2) nel caso di operazioni sul capitale sociale, registra separatamente i relativi diritti dagli strumenti
finanziari;
3) nel caso di obbligazioni soggette ad estrazione, provvede, al fine di assicurare agli obbligazionisti i
benefici dell'estrazione, all'amministrazione delle suindicate obbligazioni mediante procedure che ne
gestiscano anche le specifiche numeriche;
4) salvo disposizione contraria dell'autorita` giudiziaria, trasferisce gli strumenti finanziari sequestrati
in un apposito conto intestato alla autorita` giudiziaria medesima.
b) L'immissione degli strumenti finanziari nel sistema di gestione accentrata (art. 28 del Regolamento
Consob). Sono immessi nel sistema in regime di dematerializzazione gli strumenti finanziari:
1) interamente liberati;
2) di buona consegna, e cioe` : muniti di cedola in corso e delle successive cedole; completi delle
stampigliature, se non dotati di cedole
staccabili; pervenuti alla societa` di gestione prima della data stabilita per il rimborso;
3) non soggetti a provvedimenti che ne limitino la circolazione (15) o a procedure di ammortamento:
in caso di trasferimento alla societa` di gestione accentrata di strumenti finanziari sui quali siano stati
annotati vincoli, la girata deve contenere la formula " ai sensi dell'art. 87 del decreto legislativo 24
febbraio 1998 n. 58, l'annotazione del/i vincolo/i si intende non apposta " (art. 29, comma 2, del
Regolamento Consob);
4) muniti, se nominativi, della girata alla societa` di gestione con la formula: " alla societa` di
gestione accentrata... (ragione sociale) ex decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 " (art. 29, comma
1, del Regolamento Consob), oppure, se consegnati direttamente dall'emittente, dell'intestazione alla
societa` di gestione stessa.
c) Il trasferimento e l'esercizio dei diritti patrimoniali degli strumenti finanziari (art. 30 del D.Lgs. n.
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213/98). -- L'art. 30 del D.Lgs. n. 213/98 stabilisce che " il trasferimento " degli strumenti finanziari
dematerializzati e l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali possono effettuarsi " soltanto tramite
intermediari autorizzati " ai sensi del D.Lgs. n. 58/98, nonche´ da altri soggetti indicati nell'art. 24 del
Regolamento Consob n. 11768, e cioe` : le imprese di investimento previste dall'art. 1, comma 1, lett.
h) del TUF (Sim), le societa` di gestione del risparmio (art. 1, comma 1, lett. o del TUF), gli agenti di
cambio iscritti nel ruolo unico nazionale di cui all'art. 201 del TUF, la " Banca d'Italia ", la " Cassa
Depositi e Prestiti ", l'" Ente Poste ", nonche´ lo stesso emittente, ma limitatamente agli strumenti
finanziari di propria emissione e agli strumenti finanziari emessi da societa` controllate tramite
partecipazione azionaria.
Chi intenda trasferire o esercitare i diritti patrimoniali degli strumenti finanziari dematerializzati, deve
pertanto rivolgersi ad un intermediario (o ad altro soggetto autorizzato) presso il quale viene aperto un
conto che contiene le necessarie informazioni sugli strumenti e sulla loro disponibilita ` ; nel caso
l'emittente emetta piu` strumenti finanziari il conto aperto presso un unico intermediario viene
suddiviso in piu` sottoconti ciascuno riferito alla singola specie di strumento finanziario emesso.
Tra cliente e intermediario intercorre un rapporto negoziale, che non si risolve pero` in un contratto di
deposito o di amministrazione, bensi` nella mera intermediazione nei rapporti con la societa` di
gestione accentrata con la quale l'investitore non puo` trattare direttamente.
L'art. 30, comma 2, stabilisce poi che " a nome e su richiesta degli intermediari, la societa` di gestione
accentrata accende per ogni intermediario conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti
finanziari disposti tramite lo stesso "; tale norma fa riferimento alla " richiesta degli intermediari ",
perche´ , come si ripete, l'acquirente degli strumenti finanziari deve agire per il tramite di un
intermediario o di altro soggetto autorizzato. Ne discende che i conti aperti dalla societa` di gestione
accentrata, a fronte del trasferimento dello strumento finanziario, sono due, uno cioe` per
l'intermediario dell'alienante e uno per l'intermediario dell'acquirente.
Con la registrazione sui conti degli intermediari da parte della societa` accentrata, si verifica dunque il
trasferimento (recte: l'esecuzione del trasferimento, come oltre si vedra` ) del diritto relativo allo
strumento finanziario, " cosi` come la consegna del documento nel rispetto della legge di circolazione
all'uopo prescritta puntualizza il trasferimento del titolo di credito " (16).
E ` evidente dunque come ad un sistema, quale quello dei titoli di credito, nel quale la circolazione
del documento (e del diritto in esso contenuto) prescindeva da qualunque necessita` di
intermediazione, potendosi porre in essere un rapporto diretto tra l'alienante e l'acquirente, si
sostituisce un sistema che presuppone invece come necessaria e imprescindibile l'intermediazione di
soggetti preposti alla circolazione degli strumenti finanziari stessi, beninteso, non certo con riguardo
alla valida conclusione del contratto di trasferimento, quanto con riguardo alla sua materiale
esecuzione, come meglio si dira` qui di seguito.
Invero, le differenze sostanziali del nuovo sistema di esercizio e di circolazione dei diritti "
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incorporati " negli strumenti finanziari dematerializzati rispetto alla disciplina tradizionale dei titoli di
credito potrebbero legittimare il sorgere di perplessita` su quest'ultimo aspetto, stante il gia` visto
disposto dell'art. 30 del D.Lgs. n. 213/98 (per il quale, appunto, il " trasferimento " degli strumenti
dematerializzati " puo` effettuarsi soltanto tramite intermediari "), e cioe` sul rapporto tra la
circolazione dei diritti rappresentati dagli strumenti dematerializzati secondo le regole di diritto
comune, e quindi per effetto del principio del consenso traslativo (art. 1376 c.c.) (17), e le modalita`
di circolazione degli strumenti stessi dettate dal D.Lgs. n. 213/98 (18).
E cioe` , ci si potrebbe chiedere se le prescrizioni previste dalla nuova normativa per la circolazione
degli strumenti finanziari ineriscano, come pare, solamente la definizione delle modalita` esecutive
del contratto consensuale di trasferimento dei diritti relativi agli strumenti finanziari, gia` di per se´
concluso e perfetto, oppure se esse siano necessarie per la perfezione stessa del contratto consensuale
altrimenti imperfetto: se si concludesse in quest'ultimo senso, si avrebbe che l'effetto traslativo dei
diritti relativi agli strumenti finanziari si produrrebbe non per il solo consenso manifestato dalle parti,
ma dunque al momento del completamento di una fattispecie a formazione progressiva, che
originerebbe con la manifestazione del consenso e avrebbe compimento con la registrazione del
trasferimento stesso nel conto istituito presso la societa` di gestione accentrata a cura
dell'intermediario.
Ora, secondo autorevole dottrina (19), la disciplina codicistica dei titoli di credito non si occuperebbe
del trasferimento della titolarita ` del diritto menzionato nel documento, bensi` della legittimazione
del possessore del titolo di credito ad ottenere la prestazione indicata sul documento, " verso
presentazione del titolo " (art. 1992); e cio` poiche´ il trasferimento della proprieta` del diritto
avverrebbe in forza del principio consensualistico di diritto comune, anche se poi, per l'esercizio
effettivo del diritto documentato sul titolo, occorre pur sempre la prova materiale del possesso del
titolo stesso (a conferma, si rileva che anche nel campo dei titoli di credito " tradizionali ", le
espressioni normative secondo cui " il trasferimento del titolo al portatore si opera con la consegna
del titolo " -- art. 2003 c.c. -- e "iltrasferimento del titolo nominativo si opera mediante l'annotazione
del nome dell'acquirente sul titolo e nel registro dell'emittente... " -- art. 2022 c.c. -- apparirebbero
quindi da ritenersi riferite (20) piu` al profilo della legittimazione dell'avente causa all'esercizio dei
diritti incorporati nel titolo, che non al profilo della perfezione del negozio traslativo dei diritti stessi
dal precedente titolare al nuovo titolare).
Cosicche´ , quando nella norma di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 213/98 si sancisce che " il trasferimento
" degli strumenti dematerializzati " puo` effettuarsi soltanto tramite intermediari " determinati, non si
derogherebbe quindi al principio del consenso traslativo (art. 1376 c.c.), per il quale il trasferimento
dei diritti avviene, salvo il caso di particolari prescrizioni formali dettate a pena di nullita` , con la
sola espressione del consenso dei contraenti " legittimamente manifestato ".
Pertanto, la procedura stabilita dalla legge per la circolazione degli strumenti finanziari
dematerializzati non costituirebbe una nuova prescrizione formale, la cui mancanza impedirebbe il
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trasferimento, consensualmente convenuto, bensi` rappresenterebbe l'indicazione delle " modalita`
tecniche " da seguire per dare atto dell'avvenuto trasferimento, stante appunto la particolare natura "
tecnica " dello strumento dematerializzato, e quindi rappresenterebbe l'indicazione delle " modalita` "
attraverso cui il trasferimento, gia` acquisito consensualmente (il che solo basterebbe per trasferire lo
strumento finanziario), possa esser poi " certificato " nel sistema elettronico di dematerializzazione, al
fine di legittimare l'avente causa (che gia` e` divenuto titolare del diritto " incorporato " nello
strumento finanziario che, volta a volta, viene in considerazione) all'esercizio delle posizioni
giuridiche soggettive derivantigli appunto dalla titolarita ` di quello strumento; cio` che, tra l'altro,
troverebbe sanzione normativa nel dettato dell'art. 32, comma 1, del D.Lgs. n. 213/98, per il quale "
effettuata la registrazione, il titolare del conto ha legittimazione piena ed esclusiva all'esercizio dei
diritti relativi agli strumenti finanziari in esso registrati ". Con la dematerializzazione, si sarebbe
dunque soltanto sostituita alla consegna del documento, che valeva ad attribuire al titolare del diritto
la legittimazione all'esercizio del diritto stesso, rappresentato nel titolo di credito, la registrazione
dell'iscrizione contabile nel conto presso la societa` di gestione (21).
Di quanto precede, tra l'altro, si trarrebbe ulteriore indiretta conferma dal testo stesso della normativa
in tema di dematerializzazione, ove, all'art. 32, comma 2, D.Lgs. n. 213/98, si prevede, per vero ad
altro fine, che " colui il quale ha ottenuto la registrazione in suo favore, in base a titolo idoneo ed in
buona fede, non e` soggetto a pretese o azioni da parte di precedenti titolari ". Da questa espressione
normativa, mirante a sancire l'inopponibilita` di eccezioni all'avente causa dello strumento
finanziario, si trae con evidenza infatti che, presupposto della " registrazione " nel conto tenuto dalla
societa` di gestione accentrata a nome dell'intermediario, e` l'esibizione di un " titolo idoneo "; e che
quindi il trasferimento si forma mediante quel titolo e che la registrazione altro non e` che un
acclaramento formale dell'avvenuto trasferimento, non rappresentando quindi un elemento costitutivo
di una fattispecie a formazione complessa.
Ora, " titolo idoneo " e` , come noto, qualsiasi documento-documentazione (22) comprovante
l'avvenuta formazione della volonta` contrattuale (si pensi, in materia, alla norma per la quale -- art.
2022, comma 2, secondo periodo, c.c. -- ove la nuova intestazione del titolo nominativo sia richiesta
all'emittente da parte dell'acquirente del titolo stesso, " questi deve esibire il titolo e dimostrare il suo
diritto mediante atto autentico "): e quindi, ad esempio, accanto all'ordinativo di vendita o acquisto
ricevuto direttamente dall'intermediario, che quindi puo` verificare de visu la formazione della
volonta` contrattuale, anche il contratto traslativo che sia consacrato in un atto pubblico o in una
scrittura privata autenticata da notaio, stipulati a mercati chiusi, oppure, anche a mercati aperti,
direttamente tra due specifici contraenti che intendano contrattare solo tra loro stessi e non sul
mercato tramite intermediario (23), esibiti poi all'intermediario del venditore e dell'acquirente al fine
dell'esecuzione delle conseguenti registrazioni presso la societa` di gestione accentrata (le quali
quindi, di nuovo, ormai con rilevante evidenza a questo punto del ragionamento, non
rappresenterebbero elementi costitutivi della fattispecie traslativa, gia` di per se´ resa perfetta dallo
scambio dei consensi, ma mere modalita` attuative di un negozio appunto che gia` si sarebbe formato
in ossequio al principio consensualistico).
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Ritenere il contrario, e ponendo per un attimo mente al profilo dell'atto di donazione, vorrebbe anche
dire che, per donare un diritto incorporato in uno strumento finanziario dematerializzato (fattispecie
ove e` inevitabile, a pena di nullita` , il formalismo di cui all'art. 782 c.c.), occorrerebbe dunque unire
all'intervento del pubblico ufficiale abilitato (solo lui, non potendolo evidentemente essere
l'intermediario finanziario) alla valida redazione dell'atto pubblico, l'intervento dell'intermediario
abilitato (solo lui) all'immissione dell'atto nel sistema di dematerializzazione; e che, fino all'intervento
di quest'ultimo la fattispecie traslativa non si sarebbe perfezionata. Cio` che invero appare eccessivo,
piu` opportunamente potendosi invece ritenere che la donazione sia in se´ perfetta con l'esperimento
delle " sole " forme " tradizionali ", alle quali, ma unicamente al fine di conferire esecuzione al
trasferimento gratuito, gia` valido ed efficace, andrebbe dato seguito con l'esperimento delle
formalita` proprie del sistema di dematerializzazione, e cioe` per permettere al donatario di essere
riconosciuto tale dal sistema stesso.
d) La quadratura dei conti presso la societa` di gestione e presso gli intermediari (artt. 42 e 43 del
Regolamento Consob n. 11768). --La societa` di gestione deve inoltre procedere alla quadratura dei
conti, provvedendo a verificare che la somma dei " saldi " dei conti degli intermediari coincida con il
" saldo " di ciascuna emissione; effettuata tale verifica, la societa` di gestione invia agli intermediari
il saldo contabile iniziale e finale, con l'indicazione delle eventuali quantita` di strumenti finanziari
non disponibili per il trasferimento.
A loro volta gli intermediari, entro il giorno successivo alla data di registrazione, verificano che, per
ciascuna specie di strumento finanziario, il saldo del conto di proprieta` presso la societa` di gestione
coincida con il saldo del conto di loro proprieta` .
e) La separazione patrimoniale (art. 30, comma 3, del D.Lgs. n. 213/98). --L'intermediario registra
per ogni titolare di conto gli strumenti di sua pertinenza, nonche´ il trasferimento, gli atti di esercizio
ed i vincoli disposti dal titolare o a carico del medesimo, in conti distinti e separati, sia tra loro sia
rispetto agli eventuali conti di pertinenza dell'intermediario stesso.
Cio` corrisponde alla separazione patrimoniale disposta dall'art. 22 del D.Lgs. n. 58/98 fra strumenti
finanziari e somme di denaro detenuti dall'impresa di investimento, dalla societa` di gestione del
risparmio o dagli intermediari finanziari: il patrimonio della societa` di gestione o dell'intermediario e
quello di ogni singolo cliente formano cosi` patrimoni tra loro distinti e impermeabili.
f) I compiti dell'intermediario (art. 31 del D.Lgs. n. 213/98). --La legge dispone che l'intermediario:
1) esercita, in nome e per conto del titolare del conto i diritti inerenti agli strumenti finanziari, qualora
l'emittente gli abbia conferito il relativo mandato;
2) rilascia, a richiesta dell'interessato (il titolare degli strumenti finanziari, il creditore pignoratizio,
l'usufruttuario, ecc.), certificazione non trasferibile necessaria per l'esercizio dei diritti relativi agli
strumenti finanziari (l'art. 31, comma 2, del D.Lgs. n. 213 precisa che il deposito delle certificazioni
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rilasciate dall'intermediario sostituisce, ad ogni effetto di legge, il deposito del titolo previsto dalle
normative vigenti, per esempio al fine di poter intervenire in assemblea ai sensi dell'art. 2370 c.c.);
3) segnala all'emittente, a richiesta dell'interessato o quando sia altrimenti prescritto, i nominativi
degli aventi diritto sugli strumenti finanziari, ai fini degli adempimenti a carico dell'emittente.
g) La richiesta di certificazione all'intermediario, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n.
213/98 (artt. 33 e 34 del Regolamento Consob). -- Ai fini del rilascio della certificazione di cui all'art.
31, comma 2, lett. b), la richiesta all'intermediario deve contenere:
1. il nominativo del richiedente;
2. la quantita` degli strumenti finanziari per i quali si richiede la certificazione;
3. l'indicazione del diritto che si intende esercitare, e, se si tratta di diritto esercitabile in assemblea, la
data e il tipo dell'assemblea;
4. l'eventuale termine della richiesta;
5. il luogo e la data della richiesta e la firma del richiedente. Nel caso di pegno, usufrutto, riporto o
sequestro, legittimati, salvo patto contrario, ad avanzare la richiesta della certificazione
all'intermediario per l'esercizio dei diritti sociali sono il creditore pignoratizio, l'usufruttuario, il
riportatore o la persona designata, in caso di sequestro, dall'autorita` giudiziaria. Con riferimento
invece all'esercizio dei diritti indicati negli artt. 2367 (convocazione dell'assemblea su richiesta della
minoranza), 2377 (impugnazione delle deliberazioni assembleari), 2395 (azione individuale del
socio), 2408 e 2409 (denunzia al collegio sindacale e al Tribunale) c.c., la legittimazione spetta tanto
al socio quanto al soggetto in favore del quale e` costituito il vincolo; nel caso di richiesta da parte di
entrambi i soggetti legittimati, l'intermediario annota in ciascuno dei due certificati rilasciati
l'esistenza dell'altro esemplare (art. 33, comma 5). Entro cinque giorni dalla data di ricevimento della
richiesta, l'intermediario rilascia le certificazioni attestanti la partecipazione al sistema e rende
indisponibili le corrispondenti quantita` di strumenti finanziari; nel caso in cui la certificazione sia
richiesta per l'esercizio dei diritti inerenti o conseguenti a deliberazioni assembleari, l'intermediario
deve accertare che da almeno cinque giorni antecedenti la data dell'assemblea esista una posizione in
strumenti finanziari corrispondente a quella certificata (art. 34 del Regolamento Consob, in analogia
col disposto dell'art. 2370 c.c.).
h) Annotazione nel libro dei soci dell'emittente (art. 36 del Regolamento Consob). -- Ai sensi dell'art.
31, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 213/98, gli emittenti sono tenuti ad aggiornare il libro dei soci in
conformita` alle comunicazioni effettuate dagli intermediari e dalle societa` di gestione; sulla base
delle comunicazioni, gli emittenti annotano nel libro soci le specifiche numeriche e le relative
quantita` dei certificati immessi nel sistema con l'intestazione alla societa` di gestione completata
dall'indicazione " ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ".
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i) I diritti del titolare del conto: la legittimazione e la titolarita ` degli strumenti finanziari (art. 32 del
D.Lgs. n. 213/98). -- Come gia` rilevato, agli strumenti finanziari negoziati o destinati alla
negoziazione, a quelli previsti dal Regolamento Consob n. 11768, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del
D.Lgs. n. 213, ed a quelli assoggettati alla disciplina sulla dematerializzazione per volonta`
dell'emittente, non si applica la disciplina sui titoli di credito di cui agli artt. 1992 ss., ma quella
espressamente prevista dal D.Lgs. n. 213/98, la quale peraltro coincide esattamente, in materia di
legittimazione e di titolarita ` all'esercizio dei diritti rappresentati dagli strumenti finanziari, con la
disciplina codicistica dei titoli di credito (24). La tecnica normativa utilizzata nel D.Lgs. n. 213/98,
differenziandosi da quella propria della L. n. 289/86, che operava tramite un mero rinvio alla
disciplina cartolare (art. 4, comma 2: " il trasferimento disposto ai sensi del comma 1 produce gli
effetti propri del trasferimento secondo la disciplina legislativa della circolazione dei titoli "), prevede
invece, al posto di una mera equiparazione di discipline, l'enunciazione di regole " proprie ", ma
sostanzialmente identiche a quelle contenute nella disciplina dei titoli di credito.
Infatti, l'art. 32, comma 1, stabilisce che " effettuata la registrazione, il titolare del conto ha
legittimazione piena ed esclusiva all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari in esso
registrati, secondo la disciplina propria di ciascuno di essi, e puo` disporne in conformita` con quanto
previsto dalle norme vigenti in materia ": cio` e` esattamente quanto dispone anche l'art. 1992, comma
1, c.c. (25).
Al comma 2 dell'art. 32 si dispone poi che " colui il quale ha ottenuto la registrazione in suo favore, in
base a titolo idoneo e in buona fede, non e` soggetto a pretese o azioni da parte di precedenti titolari ";
il che equivale al disposto dell'art. 1994 c.c. (26), in forza del quale si sancisce l'autonomia degli
acquisti e la non rivendicabilita` del titolo di credito, in presenza dell'acquisto in buona fede del
relativo possesso.
j) Le eccezioni opponibili (art. 33 del D.Lgs. n. 213/98). -- All'art. 1993 c.c. (27), e` poi speculare, in
punto di eccezioni opponibili, l'art. 33 per il quale " all'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti
finanziari da parte del soggetto in favore del quale e` avvenuta la registrazione l'emittente puo`
opporre soltanto le eccezioni personali al soggetto stesso e quelle comuni a tutti gli altri titolari degli
stessi diritti ".
Le altre eccezioni trattate dall'art. 1993 c.c., quelle cioe` fondate sul contesto letterale del titolo e
quelle in tema di forma, non possono poi avere significato in relazione ai titoli dematerializzati, in
quanto manca l'elemento cartaceo che e` il presupposto necessario per l'opponibilita` di tali eccezioni.
8. L'apposizione di vincoli e la costituzione di garanzie sugli strumenti finanziari dematerializzati.
Una particolare osservazione poi merita il tema dell'apposizione di vincoli e della costituzione di
garanzie sugli strumenti finanziari dematerializzati, che viene regolamentato (anche in questo caso
con norma speculare all'art. 1997 c.c. in tema di disciplina generale dei titoli di credito) (28), "
unicamente con le registrazioni in apposito conto tenuto dall'intermediario "; ne deriva che gli
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intermediari devono tenere distinti gli strumenti " liberi " da quelli vincolati, aprendo cosi` piu` conti
a nome dello stesso cliente titolare di strumenti dematerializzati vincolati e non (le regole relative alla
procedura di costituzione dei vincoli sono dettate dai Regolamenti Consob n. 11768/98).
a) La costituzione dei vincoli sugli strumenti finanziari (art. 45 del Regolamento Consob n. 11768). --
L'intermediario, come detto, e` tenuto ad accendere appositi conti destinati a registrare per ogni
titolare di conto gli strumenti finanziari di sua pertinenza gravati da vincoli; nei conti deve essere
indicata:
1. la data dell'iscrizione;
2. la specie degli strumenti finanziari sottoposti al vincolo;
3. la natura del vincolo;
4. la causale dell'iscrizione e la data dell'operazione oggetto di iscrizione;
5. la data di costituzione del vincolo;
6. la quantita` degli strumenti finanziari;
7. il titolare degli strumenti finanziari;
8. il beneficiario del vincolo e l'indicazione dell'esistenza eventuale di una convenzione fra le parti
per l'esercizio dei diritti;
9. l'eventuale scadenza del vincolo. Al comma 3 dell'art. 45, si precisa inoltre che gli effetti
dell'iscrizione nel sistema di gestione accentrata dei vincoli, sorti anteriormente all'immissione degli
strumenti finanziari nel sistema, retroagiscono al momento della costituzione del vincolo stesso.
b) Il pegno di strumenti finanziari dematerializzati. --E ` di tutta evidenza la particolarita` della
costituzione in pegno di strumenti finanziari dematerializzati, stante l'impossibilita` di procedere ad
uno spossessamento da parte del datore del pegno del titolo dematerializzato, " con la consegna al
creditore della cosa o del documento che conferisce l'esclusiva disponibilita ` della cosa " (art. 2786
c.c.); la registrazione nell'apposito conto dell'intermediario del vincolo pignoratizio e` infatti l'unica
via per la costituzione della garanzia sugli strumenti dematerializzati, come precisa l'art. 34 del
D.Lgs. n. 213/98.
L'impossibilita` di una costituzione del pegno su titoli dematerializzati che sia " alternativa " alla
registrazione del vincolo nel conto dell'intermediario, non potendo lo strumento finanziario essere
cartolarizzato in un documento cartaceo, conduce parte della dottrina (29) ad affermare " che gli artt.
34, comma 1, D.Lgs. n. 213/1998 e 45 Regolamento Consob n. 11768/1998 non hanno istituito e
disciplinato una fattispecie di pegno anomalo, ma hanno introdotto nel nostro ordinamento un nuovo
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pegno, la cui disciplina va rintracciata, quanto alla forma di costituzione, nelle norme citate e, quanto
agli effetti, dalle norme codicistiche in materia di pegno di beni mobili, in quanto applicabili "; e cio`
appunto per l'impossibilita` di procedere ad uno spossessamento materiale del datore del pegno, che
e` il tratto tipico della costituzione di un bene in pegno.
Infine, sempre analizzando il disposto dell'art. 34, per il quale il vincolo si costituisce unicamente con
le registrazioni in conto, alla luce della disciplina codicistica del pegno, si rileva l'inapplicabilita` , in
punto di costituzione della garanzia pignoratizia, dell'art. 2787, comma 3, c.c.; pertanto, qualora
oggetto del pegno siano strumenti finanziari dematerializzati, la " scrittura con data certa, la quale
contenga sufficiente indicazione del credito e della cosa ", perche´ abbia luogo la prelazione, non e`
piu`
dunque requisito necessario, sostituendosi ad essa appunto la registrazione nel conto (30).
c) Il c.d. pegno rotativo. -- L'art. 34, comma 2, del D.Lgs. n. 213/98, per il quale " possono essere
accesi specifici conti destinati a consentire la costituzione di vincoli sull'insieme degli strumenti
finanziari in essi registrati; in tal caso l'intermediario e` responsabile dell'osservanza delle istruzioni
ricevute all'atto di costituzione del vincolo in ordine alla conservazione dell'integrita` del valore del
vincolo ed all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari " enuncia una speciale disciplina dei
vincoli sugli strumenti finanziari, idonea a consentire la costituzione del c.d. pegno rotativo, cioe` di
un vincolo, previsto nel negozio costitutivo del pegno, che consente la sostituzione dell'oggetto della
garanzia durante il rapporto stesso.
Il c.d. pegno rotativo, che ha trovato per la prima volta riconoscimento legislativo appunto con il
decreto legislativo sulla dematerializzazione, e` figura largamente invalsa nella prassi bancaria;
infatti, e` frequente nell'ambito di un'operazione di credito, garantita mediante la costituzione del
pegno, generalmente su strumenti finanziari, attribuire alla banca, creditore pignoratizio (ma tale
facolta` puo` concedersi anche al debitore o al terzo datore del pegno), il potere di realizzare i titoli in
scadenza, con l'obbligo del successivo reimpiego delle somme ricavate nell'acquisto di strumenti
finanziari da sottoporre nuovamente al vincolo pignoratizio.
La legittimita` del patto di rotativita` e` stata di recente riconosciuta anche dalla giurisprudenza di
legittimita` con un'importante pronuncia (31), con la quale si e` statuito che " l'accordo con il quale il
creditore e il debitore convengono che i beni oggetto del pegno possono essere in un secondo
momento sostituiti in tutto o in parte e` valido, a condizione che la sostituzione avvenga entro i limiti
di valore dei beni originariamente consegnati ".
L'enunciato della Cassazione si rifa ` , in particolare, al pensiero della autorevole dottrina (32), che,
elaborando la figura del c.d. pegno rotativo, ha sottolineato come la consegna del bene, che
costituisce l'elemento essenziale perche´ il pegno venga ad esistenza come diritto reale, non ha rilievo
in se´ , ma in quanto in tal modo si priva il debitore della possibilita` di mantenere la disponibilita`
del bene.
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Ne discende che la sostituzione del bene oggetto del pegno con un altro di uguale valore, in forza del
patto di rotativita` , soddisfa ugualmente l'interesse del creditore e, ove il bene non sia di valore
maggiore rispetto a quello originario, non lede i diritti degli altri creditori, perche´ il vincolo non
colpisce una parte maggiore del patrimonio del debitore.
Peraltro, ed e` questo l'aspetto rilevante, la sostituzione del bene oggetto del pegno non comporta la
novazione del rapporto originario, ma la surrogazione reale conseguente al patto di rotativita`
stipulato tra le parti; " non e` quindi possibile negare, in linea di principio, la rilevanza giuridica di
pattuizioni le quali prevedano la sostituzione, totale o parziale, dell'oggetto della garanzia,
salvaguardando la continuita` del rapporto " (33).
Proprio in questa direzione si e` quindi orientato anche il Regolamento Consob n. 11768/98 (emanato
ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 213/98) ove precisa, all'art. 46, che " per gli strumenti finanziari
registrati in conto in sostituzione o integrazione di altri strumenti finanziari registrati nel medesimo
conto, a parita` di valore, la data di costituzione del vincolo e` identica a quella degli strumenti
finanziari sostituiti o integrati ".
Al comma 2 dell'art. 46 il medesimo Regolamento poi, come gia` l'art. 34, comma 2, del D.Lgs. n.
213/98, ribadisce il principio del mantenimento del valore del vincolo: " contestualmente alla
costituzione del vincolo il titolare del conto impartisce all'intermediario per iscritto istruzioni
conformi agli accordi intercorsi con il beneficiario del vincolo in ordine alla conservazione
dell'integrita` del valore del vincolo e all'esercizio dei diritti sugli strumenti finanziari registrati nel
conto ".
Anche per il Regolamento Consob, dunque, il patto di rotativita` comportante la sostituzione dei beni
oggetto del pegno non implica la novazione del rapporto costitutivo e nemmeno la variazione della
data di costituzione del vincolo.
9. Se gli " strumenti finanziari " dematerializzati abbiano natura di " titoli di credito ".
Il punto e` ora quello di verificare se agli strumenti finanziari dematerializzati, che prima della
novella legislativa erano inclusi nella categoria dei titoli di credito (e cioe` principalmente le azioni, le
obbligazioni e i titoli di debito quali le quote di partecipazione a fondi comuni di investimento), spetti
ancora la qualifica e la natura di " titoli di credito "; la questione, che a prima vista puo` sembrare
avere risvolti " solo " sistematici, prescinde peraltro dalla conseguenza che dovrebbe immediatamente
farsi discendere dall'affermazione per la quale negli strumenti dematerializzati siano o meno ancora
ravvisabili i connotati dei titoli di credito, e cioe` l'applicabilita` della relativa disciplina codicistica.
Infatti, come gia` visto, l'incipit del D.Lgs. n. 213/98, in tema di disposizioni generali sulla
dematerializzazione, e` chiaro nel precisare, all'art. 28, che " gli strumenti finanziari negoziati o
destinati alla negoziazione sui mercati regolamentati non possono essere rappresentati da titoli, ai
sensi e per gli effetti della disciplina di cui al Titolo V, Libro IV, del codice civile ", applicandosi ad
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essi pertanto solo la disciplina recata appunto dal D.Lgs. n. 213/98 (la quale, peraltro, come visto,
ricalca pedissequamente quella dettata nel Codice civile per i titoli di credito " tradizionali ").
Ebbene, inevitabilmente il ragionamento sul punto deve prendere le mosse dall'osservazione se,
venuta meno l'incorporazione del diritto nel documento, a seguito della soppressione del documento
stesso, possa ancora attribuirsi la qualifica di titoli di credito agli strumenti finanziari ora
dematerializzati e che erano tali prima della novella legislativa; il discorso verte insomma sul ritenere
o meno elemento naturale e imprescindibile dei titoli di credito l'incorporazione del diritto in un
documento cartaceo (34).
Ora, come e` gia` stato sottolineato, le esigenze che originariamente avevano condotto alla creazione
di un veicolo cartolare, al fine di consen-tire una circolazione veloce e sicura del diritto in esso
documentato, oggigiorno, in un mercato assai piu` vasto e rapido, sono state superate proprio per il
fatto che il punto di forza del titolo di credito, e cioe` il veicolo cartolare, era esso stesso ormai
divenuto una ingombrante fonte di rallentamento nella circolazione e nel trasferimento degli
strumenti finanziari (35); e cosi`, in un primo tempo con la legge sulla " Monte Titoli ", ed adesso
compiutamente con la normativa sulla dematerializzazione " forte ", si e` optato, per meglio
recuperare quelle esigenze di velocita` e sicurezza nella circolazione del diritto incorporato nello
strumento finanziario, per l'adozione di strumenti informatici che, utilizzando scritturazioni di giro e
dispositivi telematici, appunto prescindono dalla veste cartolare.
L'innovazione legislativa dunque, per gli Autori che ritengono l'incorporazione della pretesa nel
documento quale elemento essenziale dei titoli di credito, comporta, come logica conseguenza, che
gli strumenti finanziari dematerializzati, prima rientranti a pieno titolo nell'ambito dei titoli di credito
(come azioni, obbligazioni e titoli di debito), non potrebbero ora piu` qualificarsi come titoli di
credito (36).
Per altra dottrina, invece, nulla cambierebbe rispetto a quanto accadeva prima; infatti " la reificazione
della situazione soggettiva nel documento non e` fenomeno naturale; la situazione soggettiva non sta
mai “dentro” il veicolo cartaceo. La reificazione o incorporazione si risolve in una espressione
metaforica che indica, plasticamente, un particolare collegamento di una situazione soggettiva a un
documento in conseguenza dell'applicazione di una particolare disciplina. Con un diverso intervento
legislativo un altro ma equivalente tipo di collegamento puo` essere dunque creato " (37).
Si sarebbe dunque in presenza di una mera evoluzione di tecniche, in aderenza alle sempre presenti
istanze di semplificazione, velocita` e sicurezza nella circolazione di un diritto di credito; che si tratti
" semplicemente " della sostituzione, per volonta` legislativa, di un'iscrizione contabile ad un
documento cartaceo, potrebbe desumersi anche dalla esigenza, avvertita dal legislatore, di rendere la
disciplina degli strumenti finanziari dematerializzati completamente omogenea, come visto sopra,
rispetto alla disciplina codicistica dei titoli di credito (38). Se pertanto il titolo di credito sia
considerato come uno strumento che, indipendentemente dalla veste cartolare o dematerializzata,
rappresenta una pretesa ed e` funzionalmente destinato alla circolazione (39), nessun dubbio dovrebbe
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sorgere in ordine all'utilizzo della terminologia " titoli di credito " anche per gli strumenti finanziari
dematerializzati.
10. La conferibilita ` degli strumenti finanziari dematerializzati nel fondo patrimoniale.
Che la querelle sulla ricomprensione nell'ambito del concetto di " titoli di credito " degli strumenti
finanziari dematerializzati non rappresenti solo mero interesse classificatorio, e` dimostrata ad
esempio dal rilievo che, nel caso tale equiparazione fosse negata, gli strumenti finanziari, ora
dematerializzati, non potrebbero piu` essere conferiti in fondo patrimoniale (40).
Con notevoli conseguenze (anche in punto di conseguenti dubbi di legittimita` costituzionale, per
evidenti disparita` di trattamento verso situazioni identiche), come:
a) la dubbia sorte dei fondi patrimoniali stipulati prima della dematerializzazione ove fossero stati
conferiti titoli di credito poi smaterializzati, oppure;
b) l'evidente contraddittorieta` del rilievo per il quale le azioni (ad esempio, di societa` non quotata)
non dematerializzate potrebbero continuare ancor oggi ad essere sottoponibili al vincolo del fondo
patrimoniale, quando invece non lo potrebbero (piu` ) le azioni quotate; oppure ancora:
c) la dubbia istituibilita ` del fondo patrimoniale con riguardo a strumenti finanziari a
dematerializzazione " facoltativa " [come ad esempio sono, secondo quanto sopra precisato, le quote
di partecipazione (41) a fondo comune di investimento, conferibilita` sottoposta quindi alla
condizione che detta smaterializzazione sia o meno stata effettuata.
Come noto, secondo il disposto dell'art. 167 c.c., il vincolo del fondo patrimoniale puo` costituirsi
(solamente?) su beni immobili, mobili iscritti in pubblici registri e " titoli di credito "; la ragione di
tale concentrazione, oltre al fatto che verso tali beni di regola si rivolge il risparmio familiare, e`
individuata generalmente nella possibilita` di effettuare un'adeguata pubblicita` (42) del vincolo di
destinazione dei beni conferiti nel fondo al soddisfacimento dei bisogni della famiglia (43).
Infatti, nella Relazione al Guardasigilli si legge: " Ho ritenuto conveniente chiarire che i beni debbono
essere immobili o titoli di credito, perche´ solo per essi e` possibile organizzare un sistema di
pubblicita` , necessario nell'interesse dei terzi ". E cio` trova conferma nell'ultimo comma dell'art. 167
c.c., per il quale " I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi con annotazione del
vincolo o in altro modo idoneo " (a parte poi che l'espressione " ho ritenuto conveniente chiarire "
evoca fortemente l'osservazione per la quale l'elenco contenuto nell'art. 167 c.c. non sia un elenco
esaustivo, ma solo esemplificativo, come d'altronde lo stesso tenore letterale dell'art. 167 c.c. parrebbe
evidenziare quando afferma che si puo` " costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati
beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della
famiglia "; di modo che detta espressione parrebbe " aprire " ad una interpretazione per effetto della
quale qualsiasi bene, suscettibile di un'idonea pubblicita` quanto ai vincoli ai quali esso sia
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sottoposto, ben potrebbe prestarsi dunque alla sottoposizione a fondo patrimoniale).
L'analisi condotta in dottrina sull'ultimo comma dell'art. 167, che non e` stato modificato dalla novella
legislativa sul diritto di famiglia del 1975, ha originato una duplice interpretazione della norma
quanto alla conferibilita
` di titoli di credito nel fondo patrimoniale: per una parte degli studio-si (44) sono infatti conferibili
in fondo patrimoniale solo i titoli di credito nominativi, fin dall'emissione o resi tali successivamente
per renderne possibile la destinazione in fondo patrimoniale, con annotazione del vincolo sul titolo e
nel registro dell'emittente.
Per altra parte della dottrina invece e` possibile conferire anche titoli di credito diversi da quelli
nominativi, purche´ il vincolo di destinazione sia fatto risultare " in maniera idonea " (45).
Dai lavori preparatori al Codice civile emerge invero un'interpretazione della norma favorevole a
riconoscere la possibilita` di destinare in fondo patrimoniale anche titoli di credito diversi da quelli
nominativi; infatti, nella Relazione al Guardasigilli si legge pure che " il secondo comma stabilisce
che i titoli devono essere vincolati. Se il modo normale di vincolare i titoli e` quello di renderli
nominativi con l'annotazione della destinazione ad essi impressa, la norma consente di adottare modi
diversi purche´ idonei allo scopo, quali possono essere resi possibili in pratica dalla moderna
organizzazione bancaria ".
Ne discenderebbe pertanto, sulla base di quest'ultima interpretazione della norma, che sarebbero
conferibili in fondo patrimoniale tutti gli strumenti finanziari per i quali sia possibile ottenere una
pubblicazione del vincolo di destinazione, a tutela sia delle ragioni della famiglia che dei terzi: cio`
che, tra l'altro, potrebbe ben condurre a ritenere (se si opinasse nel senso della riferita non tassativita`
dell'elencazione contenuta nell'art. 167 c.c. in tema di elencazione dei beni sottoponibili a fondo
patrimoniale) conferibili nel fondo anche quote di partecipazione al capitale di societa` diverse da
quelle azionarie, come le quote di societa` a responsabilita` limitata (infatti, esse hanno tutti i requisiti
idonei per essere sottoponibili al fondo: e cioe` sia la suscettibilita` di essere oggetto di frequente
circolazione, alla stessa stregua di quanto accade per i titoli di credito " veri e propri ", cosi` come la
pubblicizzabilita` del vincolo cui esse sarebbero in tal modo sottoposte mediante l'iscrizione del
vincolo stesso, oltre che a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi costituenti, nel libro dei soci
della societa` emittente e nel Registro delle Imprese, ai sensi delle disposizioni pubblicitarie recate
dalla L. 12 agosto 1993, n. 310 in tema di vicende traslative e di vincoli riguardanti le quote di
partecipazione al capitale sociale di societa` a responsabilita` limitata).
Si pone dunque il problema di verificare l'assunto per il quale sono conferibili in fondo patrimoniale
tutti quei titoli di credito per i quali e` possibile ottenere, in " modo idoneo " (art. 167 c.c.), una
pubblicita` del vincolo di destinazione, alla luce del D.lgs. 213/98 che ha comportato la completa
dematerializzazione degli strumenti finanziari (negoziati e negoziandi sui mercati regolamentati ai
sensi dell'art. 28, comma 1; oppure in funzione della loro diffusione tra il pubblico sulla base del
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Regolamento Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998: art. 28, comma 2; o ancora per volonta`
dell'emittente ai sensi dell'art. 28, comma 3 del D.Lgs. n. 213/98).
L'analisi della rispondenza della disciplina del D.Lgs. n. 213/98 alle esigenze di pubblicita` richieste
dall'art. 167 puo` dunque muovere da un duplice angolo visuale:
a) secondo una prima impostazione, gli strumenti finanziari dematerializzati potrebbero essere ritenuti
possibile oggetto di fondo patrimoniale solo se si giungesse ad affermare che tali strumenti sono
titoli di credito; cosi` ragionando, ci si atterrebbe rigorosamente al tenore letterale dell'art. 167 c.c. e
si concentrerebbe l'approfondimento sul punto se, introdotta dunque la dematerializzazione, fosse
ancora possibile ritenere negli strumenti finanziari smaterializzati la qualita` di titoli di credito;
oppure, secondo diversa impostazione:
b) prescindendo dal rilievo se con il D.Lgs. n. 213/98 gli strumenti dematerializzati possano ancora
qualificarsi come titoli di credito, e prendendosi dunque atto che, con un intervento legislativo, si e`
sostituito, per determinati strumenti finanziari, al collegamento tra un documento ed un diritto quello
tra un'iscrizione contabile ed il diritto stesso, occorrerebbe vagliare la compatibilita` della ratio
dell'art. 167 c.c. e della sua disciplina, con la normativa dettata per gli strumenti finanziari
dematerializzati; e cioe` verificare se con la disciplina introdotta con il D.Lgs. n. 213/98, sostitutiva di
quella di cui agli artt. 1992 ss. c.c. (si veda sul punto l'art. 28 del D.Lgs. n. 213/98), sia possibile
ottenere un'adeguata pubblicita` del vincolo di destinazione degli strumenti finanziari dematerializzati
conferiti in fondo patrimoniale, come richiede l'art. 167 c.c.
Affrontando l'analisi dal punto di vista sub a), la soluzione al problema pare obbligata; ove infatti,
come buona parte della dottrina sostiene (46), si abbia che per gli strumenti finanziari dematerializzati
non sia possibile ritenerne la natura di titoli di credito; ed ancora si opini che strumenti finanziari
diversi dai titoli di credito non siano conferibili in fondo patrimoniale, stante il tenore letterale
dell'art. 167; parrebbe necessario concludere che gli strumenti finanziari dematerializzati non possono
essere oggetto di fondo patrimoniale.
Se poi, prendendo le mosse dalle stesse premesse, si ragiona ponendosi dal punto di vista di chi
ritiene che, a pieno titolo, gli strumenti finanziari dematerializzati rientrino tuttora nell'alveo dei titoli
di credito (47), la soluzione e` ugualmente agevole: essendo gli strumenti dematerializzati
qualificabili in termini di titoli di credito, ben potrebbero gli stessi essere conferiti in fondo
patrimoniale.
Entrambe le soluzioni, scaturenti dall'assunto di cui al punto sub a), paiono pero` eccessivamente
rigide e rigoristiche nel soffermarsi ad un'analisi essenzialmente terminologica e letterale, quando
invece pare opportuno procedere ad una verifica piu` approfondita al fine di stabilire se, anche per gli
strumenti finanziari dematerializzati, sia possibile organizzare, quando questi siano conferiti in fondo
patrimoniale, un sistema di pubblicita` adeguato, sia per la tutela degli interessi della famiglia che
per gli interessi dei terzi.
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Ora, come visto, i titoli di credito non dematerializzati sono conferibili in fondo patrimoniale
purche´ siano nominativi o purche´ , secondo l'interpretazione preferibile, evidenziata anche dai lavori
preparatori al Codice civile, sia pubblicizzata in modo idoneo la loro destinazione al fondo; si pensi
ad una cambiale emessa a vantaggio dei coniugi e vincolata al fondo con annotazione sul titolo (48).
Con l'introduzione della dematerializzazione, il trasferimento dei titoli dematerializzati, ma anche la
costituzione di vincoli di ogni genere, non puo` avvenire se non per il tramite di un intermediario
autorizzato ai sensi del D.Lgs. n. 58/98, che e` tenuto ad aprire determinati conti presso la societa` di
gestione accentrata, destinati a registrare i movimenti o l'apposizione dei vincoli sugli strumenti
finanziari (artt. 30 e 34 del D.Lgs. n. 213/98); e` evidente come, venuto meno l'elemento cartaceo,
non sia piu` possibile mantenere il precedente sistema di esazione/circolazione dei titoli di credito e
dunque nemmeno il sistema di pubblicita` previsto per il conferimento dei titoli di credito in fondo
patrimoniale.
Ciononostante, la nuova disciplina pare rispondere anche a quelle esigenze richieste in punto di
conferimento di titoli di credito in fondo patrimoniale; venuto meno il veicolo cartolare e non
potendo piu` far risultare il vincolo di destinazione dal titolo, adeguata pubblicita` del vincolo dello
strumento finanziario in fondo patrimoniale puo` pur sempre essere rappresentata da quella
risultante dall'apertura di un conto (o dalla registrazione del vincolo di destinazione in apposito
conto) da parte dell'intermediario, ove risulti la destinazione dello strumento finanziario al
soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Una tale forma di pubblicita` ben puo` ritenersi " altro
modo idoneo " di pubblicita` ai sensi dell'art. 167, ultimo comma, c.c.
(1) Cfr. sul tema: G. DE NOVA, Il principio di continuita` dei contratti dopo l'introduzione
dell'Euro, inContratti, 1998, p. 5 ss.; F. DEZZANI, L'impatto dell'euro sul sistema impresa,
inImpresa commerciale e industriale, 1998, p. 401 ss.; U. DRAETTA, L'Euro e la continuita` dei
contratti in corso, in Dir. comm. int., 1997, p. 3 ss.; B. INZITARI, Loving the euro?, in Riv. dir. priv.,
1998, p. 221 ss.; C. LICINI, La continuita` dei contratti alla " prova dell'euro ", in questa Rivista,
1998, p. 27 ss.; G. SACERDOTI, Aspetti giuridici dell'introduzione dell'Euro, in Riv. dir. comunit. e
scambi int.li, 1997, p. 341 ss.; C. SASSO, ECU e " diritti speciali di prelievo " nel sistema monetario
internazionale, inI contratti del commercio, dell'industria e del mercato finanziario, Torino, 1995, III,
p. 2349 ss.; U.H. SCHNEIDER, Il quadro di riferimento giuridico per l'introduzione dell'Euro, in
Banca, borsa e titoli di credito, 1997, I, p. 585 ss.; F. SERAO, La conversione in Euro del capitale
sociale, in Pratica contabile, 1998, p. 269 ss.; A. e G. VASAPOLLI, Le imprese si preparano al
bilancio in Euro, in Azienda e Fisco, 1998, p. 423 ss.; A. e G. VASAPOLLI, La conversione in Euro
del capitale sociale, in Corr. trib., 1998, p. 2077 ss.; C. VISCO-L. SIMONETTI, L'euro e il
problema della continuita` dei contratti, in Dir. comm. int., 1997, p. 3 ss.; B. INZITARI, La
disciplina giuridica dell'introduzione dell'euro quale moneta unica europea, inBanca borsa e titoli di
credito, 1998, I, p. 113 ss.
(2) Cfr. anche A. BUSANI, La ridenominazione in " Euro ": contratti, capitale sociale e
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obbligazioni, inNotariato, 1998, p. 541 ss.
(3) G. CARRIERO, La legge sulla dematerializzazione degli strumenti finanziari: tecniche giuridiche
ed obiettivi, in Foro it., 1998, V, 313.
(4) Cfr. sulla natura giuridica dei titoli di credito: U. NAVARRINI, Intorno alla natura giuridica dei
titoli di credito, Torino, 1898; G. BONELLI, Appunti sulla natura giuridica dei titoli di credito, in
Riv. dir. comm., 1908, I, p. 513 ss.; A. ARCANGELI, Sulla teoria dei titoli di credito in particolare
della cambiale, ivi, 1910, I, p. 173 ss.; C. VIVANTE, Trattato di diritto commerciale, III, Milano,
1928 (V ed.); A. BRUNETTI, I titoli di credito nel diritto italiano, Milano, 1910; T. ASCARELLI,
Concetto e categorie dei titoli di credito, ivi, 1932, I, p. 641 ss.; F. MESSINEO, I titoli di credito, I-II,
Padova, 1934 (2 a ed.); T. ASCARELLI, Appunti di diritto commerciale, III, Roma, 1932; V.
SALANDRA, Manuale di diritto commerciale, II, Bologna, 1958 (2 a ed.); I. LA LUMIA, I titoli dicredito, in Comm. D'Amelio-Finzi, III, Firenze, 1949; A. ASQUINI, Corso di diritto commerciale.
Titoli di credito e in particolare cambiale e titoli bancari di pagamento, Padova, 1966; A. ARENA,
Introduzione allo studio del diritto commerciale e titoli di credito, Milano, 1956; G. FERRI, I titoli di
credito, in Tratt. Vassalli, Torino, 1956 (2 a ed.); F. CHIOMENTI, Il titolo di credito. Fattispecie e
disciplina, Milano, 1977; F. MARTORANO, Titoli di credito e titoli cambiari, Napoli, 1979; P.
SPADA, Introduzione al diritto dei titoli di credito, Torino, 1992; G. PARTESOTTI, Lezioni sui titoli
di credito, Bologna, 1992; G. COTTINO, Diritto commerciale, II, Padova, 1992 (2 a ed.), p. 221 ss.; G. OPPO, voce Titoli di credito. I) In generale, in Enc. giur., Roma, XXXI, 1994, p. 1 ss.; B.
LIBONATI, Titoli di credito e strumenti finanziari, Milano, 1999.
(5) P. SPADA, Profilo sistematico della dematerializzazione degli " strumenti finanziari ", Atti del
convegno " Euro e dematerializzazione degli strumenti finanziari ", Milano, 27 gennaio 1999, p. 1.
(6) G. CARRIERO, La legge sulla dematerializzazione degli strumenti finanziari: tecniche giuridiche
ed obiettivi, inForo it., 1998, V. c. 310.
(7) Cfr. C. ANGELICI, La legittimazione dell'azionista i cui titoli sono stati " immessi nel sistema ",
inL'amministrazione accentrata dei valori mobiliari: la Monte Titoli SpA (Atti del Convegno di
Verona del 23 maggio 1987), Padova, 1989, 55 ss.; G. BIBOLINI, Le operazioni bancarie su titoli: in
particolare della SpA Monte Titoli, inI titoli di credito (Atti del Convegno di studio in onore di
Lorenzo Mossa svoltosi ad Alghero, 28-30 settembre 1978), Sassari, 1981, 71 ss.; L. GUALANDI, Il
Monte Titoli. Le operazioni, Milano, 1983; T. HEINSIUS-A. HORN-J. THAN, Depotgesetz, Berlin-
New York, 1975; R. LENER, La " dematerializzazione " dei titoli azionari e il sistema Monte Titoli,
Milano, 1989; B. LIBONATI, Introduzione, in L'amministrazione accentrata dei valori mobiliari: la
Monte Titoli Spa (Atti del Convegno di Verona 23 maggio 1987, cit.), Padova, 1989; G. OPPO, Dal
progetto alla legge Monte Titoli, in Riv. dir. civ., 1986, II, 445 ss.; ID., Una svolta nei titoli di massa
(il progetto Monte Titoli), ivi, 1986, I, 14 ss.; La dematerializzazione dei titoli del debito pubblico,
inNomos, 1988, 73 ss.; G. PARTESOTTI, Profili cartolari del sistema Monte Titoli, in Banca borsa e
titoli di credito, 1987, I, 601 ss.; A. PAVONE LA ROSA, La gestione accentrata dei valori
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mobiliari: sua incidenza sulla circolazione cartolare dei titoli, ivi, 1988, I, 289 ss.; P. SPADA, La
Monte Titoli SpA tra legge ed autonomia statutaria, in Riv. dir. civ., 1987, II, 549 ss.
(8) G. OPPO, voce Titoli di credito - I) In generale, cit.; ID., Tramonto dei titoli di credito di massa
ed esplosione dei titoli di legittimazione, inRiv. dir. civ., 1998, p. 646.
(9) F. MARTORANO, Titoli di credito, Milano, 1994, p. 233; ID., Titoli di credito, Milano, 1997, p.
236.
(10) G. CARRIERO, La legge sulla dematerializzazione degli strumenti finanziari: tecniche
giuridiche ed obiettivi, inForo it., 1998, V, 309.
(11) S. COCCO, Euro e dematerializzazione degli strumenti finanziari , Atti del convegno Euro e
dematerializzazione degli strumenti finanziari, Milano, 27 gennaio 1999, p. 5.
(12) B. LIBONATI, Titoli di credito e strumenti finanziari, Milano, 1999, p. 121.
(13) Le quote di partecipazione a fondi comuni d'investimento non sono sottoposte invece al regime
di obbligatoria dematerializzazione: infatti, seppur l'art. 22, comma 1, del Regolamento Consob n.
11768 disponga che " sono ammessi al sistema i seguenti strumenti finanziari, purche´ liberamente
trasferibili: a) le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato
dei capitali; b) le obbligazioni e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali; c) le quote
di fondi comuni di investimento; d) i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; e) qualsiasi
altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle precedenti
lettere e i titoli di Stato, nonche´ i relativi indici " il successivo art. 23 precisa che (al comma 1) " gli
strumenti finanziari indicati nell'art. 22, negoziati o destinati alla negoziazione nei mercati
regolamentati italiani, sono immessi nel sistema in regime di dematerializzazione ai sensi dell'art. 28,
comma 1, del decreto Euro " (ma evidentemente le quote di fondo comune non sono ne´ negoziate
ne´ destinate alle negoziazione); che (comma 2) " gli strumenti finanziari indicati nell'art. 22, comma
1, lettera a), b) ede), e comma 2, non aventi le caratteristiche previste dal comma 1, sono immessi nel
sistema in regime di dematerializzazione ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto Euro se ricorre
almeno una delle seguenti condizioni: a) l'emittente abbia altri strumenti finanziari quotati nei mercati
regolamentati italiani; b) limitatamente agli strumenti finanziari indicati nell'art. 22, comma 1, lett. b),
l'importo dell'emissione sia superiore a 300 miliardi; c) l'emittente sia incluso nell'elenco previsto
dall'art. 58, comma 2, del regolamento approvato con delibera Consob n. 11520 del 1 o luglio 1998 " (ma evidentemente tali condizioni non riguardano le quote di fondo comune d'investimento); e
dunque che (comma 3) " l'emittente strumenti finanziari indicati nell'art. 22 con caratteristiche diverse
da quelle previste dai commi 1 e 2 puo` immetterli nel sistema in regime di dematerializzazione
" (cosicche´ le quote di fondo comune d'investimento sono appunto smaterializzate solo
facoltativamente).
(14) Su tale concetto cfr. G.E. COLOMBO-G.B. PORTALE (a cura di), Societa` di diritto speciale,
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inTrattato delle societa` per azioni, 8, Torino, 1992. ` d'impresa sotto forma di
(15) La Consob, con comunicazione n. DM/99048465 del 17 giugno 1999, ha precisato che l'esistenza
di vincoli statutari idonei ad escludere la libera trasferibilita` degli stessi strumenti finanziari (per
esempio: clausole di gradimento, di prelazione, ecc.) comporta l'esclusione dell'obbligo di
dematerializzazione; cio` dunque in adesione al disposto dell'art. 22 del Regolamento Consob n.
11768 per il quale sono ammessi al sistema gli strumenti finanziari " purche´ liberamente trasferibili
".
(16) B. LIBONATI, Titoli di credito e strumenti finanziari, Milano, 1999, p. 125.
(17) F. MESSINEO, voce Contratto (dir. priv.), in Enc. dir., IX, p. 961 ss.; G. GORLA, La " logica-
illogica " del consensualismo, inRiv. dir. civ., 1966, I, p. 259 ss.; B. SACCO, voce Circolazione
giuridica, inEnc. dir., VII, p. 8 ss.; R. NICOLOv , voce Diritto civile, ivi, XII, p. 908; G. STOLFI,
Appunti sul c.d. principio consensualistico, in Studi di diritto privato, Milano, 1980, p. 453; C.M.
BIANCA, Riflessioni sul principio del consenso traslativo, in Riv. dir. civ., 1969, I, p. 535; ID., La
vendita e la permuta, Torino, 1972, p. 71; C.M. BIANCA, Diritto civile, 3, Il contratto, Milano,
1997, p. 504; A. WACKE, Trasferimento della proprieta` in virtu ` di mero consenso o solo a seguito
della tradizione del bene. Sulle divergenze nei percorsi della recezione e sul possibile superamento
delle stesse, inEuropa e diritto privato, 1998, p. 1035 ss.
(18) M. RESCIGNO, La nuova disciplina della dematerializzazione degli strumenti finanziari,
inBanca, borsa e titoli di credito, 1999, p. 217.
(19) B. LIBONATI, Titoli di credito e strumenti finanziari, Milano, 1999, p. 50.
(20) T. ASCARELLI, Titolarita` e costituzione del diritto cartolare, in Riv. dir. comm., 1932, I, p.
509 ss.; G. FERRI, I titoli di credito, in Tratt. Vassalli, Torino, 1956 (2 a ed.), p. 78; D. GIONFRIDA, Titolarita` e legittimazione, inBanca, borsa e titoli di credito, 1948, I, p. 32; A. FIORENTINO, Dei
titoli di credito, inCommentario al codice civile a cura di A. SCIALOJA e G. BRANCA, Bologna-
Roma, 1974 (2 a ed.), p. 10; L. MENGONI, Il trasferimento dei titoli di credito nella teoria dei negozi
traslativi con " causa esterna ", inBanca, borsa e titoli di credito, 1975, I, p. 385 ss.; A. DI AMATO,
I titoli di credito, inTratt. Rescigno, 13, V, Torino, 1985, p. 450; F. MARTORANO, Titoli di credito,
Milano, 1994, p. 38 ss.; ID., Titoli di credito, Milano, 1997, p. 41; F. DEVESCOVI, Titoli di credito e
informatica, Padova, 1991, p. 258; P. SPADA, L'efficacia del consenso traslativo nella circolazione
dei titoli azionari: proposte per ripensare un problema, in Il contratto, Silloge in onore di G. Oppo,
II, Padova, 1992, p. 465 ss.; G. COTTINO, Diritto commerciale, II, Padova, 1992 (2 a ed.), p. 253 ss.; B. LIBONATI, Titoli di credito e strumenti finanziari, Milano, 1999, p. 48; contra invece G. OPPO,
voce Titoli di credito - I) In generale, in Enc. giur., Roma, 1994, XXXI, p. 3, per il quale " nella mens
legis lo strumento di legittimazione e` tipicamente strumento di acquisto del diritto. Il diritto cartolare
non si acquista senza acquisto del possesso del titolo nelle forme di legge; senza investitura nel
possesso la situazione attiva del rapporto cartolare non e` ancora trasferita ancorche´ possa esservi --
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inter partes --diritto al trasferimento. Non vale dire che puo` esservi titolarita ` senza legittimazione:
questa dissociazione e` -- nel sistema della legge -- patologica o conseguente al trasferimento del
diritto senza lo strumento del titolo e non puo` divenire un momento fisiologico della circolazione del
titolo e del diritto.
(21) In tali termini anche G. CARRIERO, La legge sulla dematerializzazione degli strumenti
finanziari: tecniche giuridiche ed obiettivi, in Foro it., 1998, V, 316; di contrario avviso, invece, G.
OPPO, Tramonto dei titoli di credito di massa ed esplosione dei titoli di legittimazione, in Riv. dir.
civ., 1998, p. 648, per il quale " la titolarita ` degli strumenti finanziari non si acquista se al consenso
non si accompagna la registrazione, la quale, come si e` visto, tiene luogo del possesso ai fini della
legittimazione ad esercitare il diritto e a disporne ".
(22) Sui concetti di " documento " e di " documentazione " cfr. F. CARNELUTTI, Documento (teoria
moderna), in Nss. D.I., VI, Torino, 1975, 85 ss.; N. IRTI, Sul concetto giuridico di documento,
inStudi sul formalismo negoziale, Padova, 1997, 159 ss.; ID., Il contratto tra " faciendum " e " factum
", in Rass. dir. civ., 1984, 938 ss.; F. DI SABATO, Il documento contrattuale, Milano, 1997; N. IRTI,
La ripetizione del negozio giuridico, Milano, 1970, 71 ss.; G. VERDE, Prova documentale (diritto
processuale civile), in Enc. giur., XXV, Roma, 1991; V. DENTI, Prova documentale (diritto
processuale civile), in Enc. dir., XXXVII, Milano, 1989, 713 ss.; C. ANGELICI, Documentazione e
documento (diritto civile), in Enc. giur., Roma, 1989; A. CANDIAN, Documentazione e documento
(teoria generale), in Enc. dir., XIII, Milano, 1964, 579 ss.; CARRARO, Il diritto sul documento,
Padova, 1941.
(23) Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Consob 23 dicembre 1998, n. 11768, " gli intermediari
autorizzati eseguono o fanno eseguire le negoziazioni di strumenti finanziari esclusivamente nei
mercati regolamentati, fatto salvo quanto espressamente previsto ai successivi artt.8 e 9". Perl'art. 8, "
le negoziazioni di strumenti finanziari possono essere eseguite o fatte eseguire dagli intermediari
autorizzati al di fuori dei mercati regolamentati a condizione che: a) il cliente abbia preventivamente
autorizzato l'intermediario ad eseguire o a far eseguire le negoziazioni al di fuori dei mercati
regolamentati; b) l'esecuzione delle negoziazioni al di fuori dei mercati regolamentati consenta di
realizzare un miglior prezzo per il cliente " e per l'art. 9 " l'obbligo di esecuzione delle negoziazioni di
strumenti finanziari esclusivamente nei mercati regolamentati non si applica: a) alle negoziazioni
disposte da investitori non residenti o non aventi sede in Italia; b) alle negoziazioni aventi ad oggetto
titoli di Stato o garantiti dallo Stato; c) alle negoziazioni aventi ad oggetto " blocchi " di strumenti
finanziari; d) alle negoziazioni aventi ad oggetto " spezzature " salvo che il regolamento del mercato
ne consenta la negoziazione ".
(24) M. RESCIGNO, La nuova disciplina della dematerializzazione degli strumenti finanziari,
inBanca, borsa e titoli di credito, 1999, p. 215.
(25) Per l'art. 1992, comma 1, c.c. " il possessore di un titolo di credito ha diritto alla prestazione in
esso indicata verso presentazione del titolo, purche´ sia legittimato nelle forme prescritte dalla legge
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".
(26) Per l'art. 1994 c.c. " chi ha acquistato in buona fede il possesso di un titolo di credito, in
conformita` delle norme che ne disciplinano la circolazione, non e` soggetto a rivendicazione ".
(27) Per l'art. 1993 c.c. " il debitore puo` opporre al possessore del titolo soltanto le eccezioni a questo
personali, le eccezioni di forma, quelle che sono fondate sul contenuto letterale del titolo, nonche´
quelle che dipendono da falsita ` della propria firma, da difetto di capacita` o di rappresentanza al
momento dell'emissione, o dalla mancanza delle condizioni necessarie per l'esercizio dell'azione ".
(28) Per l'art. 1997 c.c. " il pegno, il sequestro, il pignoramento e ogni altro vincolo sul diritto
menzionato in un titolo di credito o sulle merci da esso rappresentate non hanno effetto se non si
attuano sul titolo ".
(29) G. DI CHIO, La costituzione in pegno di titoli dematerializzati, Atti del convegno Euro e
dematerializzazione degli strumenti finanziari, Milano, 27 gennaio 1999, p. 17.
(30) G. DI CHIO, La costituzione in pegno di titoli dematerializzati, cit., p. 15.
(31) Cass. 28 maggio 1998, n. 5264 in Giust. civ., 1998, I, p. 2159; in Giur. comm., 1998, II, p. 673;
in Banca, borsa e titoli di credito, 1998, II, 485; in Corr. giur., 1998, p. 1320; in Notariato, 1999, p.
231.
(32) E. GABRIELLI, Il pegno anomalo, Padova, 1990, 181 ss.; ID., Garanzia rotativa, vincoli su
titoli di Stato e disciplina del pegno, in Riv. dir. civ., 1992, II, p. 267; ID., Le garanzie rotative, inI
contratti del commercio, dell'industria e del mercato finanziario, Trattato diretto da GALGANO F.,
Torino, 1995, I, p. 853 e ss.; ID., I negozi costitutivi di garanzie reali, inBanca, borsa e titoli di
credito, 1996, I, p. 149 e ss.; ID., voce Pegno, in Dig. civ., XIII, Torino, 1996, p. 329 e ss.; ID., Sulle
garanzie rotative, Napoli, 1998; D. RUBINO, Il pegno, in Trattato Vassalli, XIV, 1, 2 a ed., Torino, 1956, p. 206; L. BARBIERA, Garanzia del credito e autonomia privata, Napoli, 1971, p. 301; D.
MESSINETTI, Le strutture formali della garanzia mobiliare, inRiv. crit. dir. priv., 1991, p. 798; G.
GORLA e P. ZANELLI, Del pegno. Delle ipoteche, inCommentario al codice civile a cura di A.
SCIALOJA e G. BRANCA, Bologna-Roma, 1992, sub artt. 2784-2807, p. 35.
(33) Cosi` Cass. 28 maggio 1998, n. 5264, in Giust. civ., 1998, I, p. 2161; in Giur. comm., 1998, II, p.
676; in Banca, borsa e titoli di credito, 1998, II, 489; in Corr. giur., 1998, p. 1321; in Notariato,
1999, p. 231.
(34) G. FERRI, I titoli di credito, in Trattato Vassalli, Torino, 1956 (2 a ed.), p. 75; A. ASQUINI, Corso di diritto commerciale. Titoli di credito e in particolare cambiale e titoli bancari di
pagamento, Padova, 1966 (rist.), p. 87; W. BIGIAVI, Direzione e fonte dell'obbligazione cambiaria,
in Studi in memoria di A. Torrente, I, Milano, 1968, p. 126 ss.; A. FIORENTINO, Dei titoli di
credito, in Commentario al Codice civile a cura di A. SCIALOJA e G. BRANCA, Bologna-Roma,
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1974 (2 a ed.), p. 4; A. DI AMATO, I titoli di credito, inTrattato Rescigno, 13, V, Torino, 1985, p. 441; G. PARTESOTTI, Lezioni sui titoli di credito, Bologna, 1992, p. 117; G. OPPO, voce Titoli di
credito -- I) In generale, in Enc. giur., Roma, 1994, vol. XXXI, p. 4; F. MARTORANO, Titoli di
credito, Milano, 1994, p. 13 e p. 235; ID., Titoli di credito, Milano, 1997, p. 16 e 237; B. LIBONATI,
Titoli di credito e strumenti finanziari, Milano, 1999, p. 105.
(35) B. LIBONATI, loc. ult. cit.
(36) Cosi` G. OPPO, Tramonto dei titoli di credito di massa ed esplosione dei titoli di legittimazione,
in Riv. dir. civ., 1998, p. 647; G. CARRIERO, La legge sulla dematerializzazione degli strumenti
finanziari: tecniche giuridiche ed obiettivi, in Foro it., 1998, V, 309; G. DI CHIO, voce Titoli atipici,
in Dig. comm., XV, Torino, 1998, p. 402; e ID., La costituzione in pegno di titoli dematerializzati,
cit., p. 4.
(37) Cosi` B. LIBONATI, lc. ult. cit.
(38) M. RESCIGNO, La nuova disciplina della dematerializzazione degli strumenti finanziari,
inBanca, borsa e titoli di credito, 1999, p. 216.
(39) B. LIBONATI, op. cit., p. 36.
(40) Cfr., sul fondo patrimoniale: R. ABRAMO, S. TROVATO, Fondo patrimoniale e fallimento,
inDir. fall. , 1989, I, p. 292; T. AULETTA, E. MANDES, Il fondo patrimoniale, in questa Rivista,
1990, p. 641; M.G. BERTONI, La disciplina del fondo patrimoniale ed i suoi riflessi sulla
riscossione coattiva dei tributi, inAscotributi, 1993, I, p. 745; M. BRONZINI, Fondo patrimoniale e
fallimento, in Dir. fall. , 1988, I, p. 412; ID., La famiglia. Costituzione di fondo patrimoniale, in Arch.
civ., 1990, p. 160; ID., Revocatoria della costituzione di fondo patrimoniale, in Dir. fall. , 1987, II, p.
524; F. DALL'ONGARO, In tema di esecuzione sul fondo patrimoniale, in Dir. fam., 1984, p. 882;
F. DE CRISTOFARO, Trasformazione del patrimonio familiare in fondo patrimoniale, in Fam. e
dir., 1996, I, p. 451; B. DEL VECCHIO, Contributo all'analisi del fondo patrimoniale costituito dal
terzo, in questa Rivista, 1980, p. 316; A. FIGONE, Fondo patrimoniale ed azione revocatoria, in
Fallimento, 1997, II, p. 595; G. GABRIELLI, Patrimonio familiare e fondo patrimoniale, in Enc.
dir., Milano, XXXII, p. 293; R. LENZI, Struttura e funzione del fondo patrimoniale, in questa
Rivista, 1991, p. 53; M. MIGLIETTA, La trasformazione del patrimonio familiare in fondo
patrimoniale, in Dir. fam., 1991, p. 582; A. MORA, Fondo patrimoniale, opposizione all'esecuzione
ed onere della prova, in Nuova giur. civ. commentata, 1998, I, p. 33; A. NICOLINI, Fondo
patrimoniale, in Notariato, 1998, II, p. 443; M. PALMA, Fondo patrimoniale e azione revocatoria,
in Vita not., 1988, p. 604; A. PEPE, Il fondo patrimoniale, in Nuova giur. civ. commentata, 1989, II,
p. 207; M.C. PINTO BOREA, Patrimonio familiare e fondo patrimoniale: caratteri comuni e note
differenziali, in Giur. it., 1989, I, 1, 873; G. SANFILIPPO, Osservazioni sulla costituzione del fondo
patrimoniale, ivi, 1987, I, 2, 399; A. VIANELLO, Lo scioglimento convenzionale del fondo
patrimoniale in presenza di figli minori, in questa Rivista, 1998, II, p. 226.
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(41) Come noto, ai sensi dell'art. 35, comma 8, D.Lgs. n. 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. " TUF "), " le
quote di partecipazione ai fondi comuni, tutte di uguale valore e con uguali diritti, sono rappresentate
da certificati nominativi o al portatore, a scelta dell'investitore. La Banca d'Italia puo` stabilire,
sentita la Consob, in via generale le caratteristiche dei certificati e il valore nominale unitario iniziale
delle quote ". E ` pacifico che le quote di fondo comune di investimento siano qualificabili come
titoli di credito (cfr. da ultimo, Trib. Verona 10 maggio 1994, in Banca, borsa e titoli di credito,
1995, II, p. 749; e Trib. Milano 1 o ottobre 1986, in Riv. dir. civ., 1987, II, p. 701, con nota di R. LENER, Ammortamento di certificati di partecipazione a fondo comune di investimento mobiliare?)
e, come tali, conferibili in fondo patrimoniale.
(42) Sul sistema pubblicitario del fondo patrimoniale, cfr. G.C. BOTTI, Il fondo patrimoniale:
pubblicita` , opponibilita` e strumenti di reazione dei terzi creditori, inDir. fam., 1998, II, p. 393; G.
DE RUBERTIS, La trascrizione del vincolo derivante dal fondo patrimoniale, in Dir. fam., 1981, p.
1074; ID., Procedimento attuativo e funzione delle trascrizioni ordinate dall'art. 2647 c.c., in Vita
not., 1985, p. 1110; F. FINOCCHIARO, La pubblicita` in materia di rapporti patrimoniali fra i
coniugi, in Giur. it., 1989, I, 1, 329; G. GIUSTINIANI, Fondo patrimoniale, convenzioni
matrimoniali e pubblicita` , ivi, 1988, I, p. 682; C. MARTONE, Opponibilita` del vincolo di fondo
patrimoniale: il nuovo sistema pubblicitario al vaglio di legittimita ` costituzionale, inGiur. cost.,
1995, I, p. 2155; P. MOROZZO DELLA ROCCA, Pubblicita` ed opponibilita` del fondo
patrimoniale, in Dir. fam., 1988, p. 855; E. TRAVERSA, Sulla necessita` dell'annotazione a margine
dell'atto di matrimonio per l'opponibilita` ai terzi della costituzione di fondo patrimoniale su beni
immobili a mezzo di convenzione matrimoniale, in Vita not., 1996, I, p. 127; R. TRIOLA,
Costituzione di fondo patrimoniale e trascrizione, in Giur. agr., 1988, p. 228; A. TULLIO, Appunti
in tema di pubblicita` del fondo patrimoniale, in Giust. civ., 1997, I, p. 1698; O. VERCELLI, Una
decisiva e importante pronuncia della cassazione: il fondo patrimoniale va annotato a margine
dell'atto di matrimonio, in Stato civ. italiano, 1989, p. 380; U. VINCENTI, Natura e pubblicita` degli
atti costitutivi del fondo patrimoniale, in Giur. it., 1989, I, 1, 1767.
(43) M. STELLA RICHTER, Dei rapporti patrimoniali tra coniugi secondo il nuovo codice civile,
inRiv. dir. civ., 1940, p. 47; G. GABRIELLI, voce Patrimonio familiare e fondo patrimoniale, inEnc.
dir., XXXII, Milano, 1982, p. 295 e ss.; F. CORSI, Il regime patrimoniale della famiglia, inTrattato
Cicu-Messineo, VI, II, 2, Milano, 1984, p. 85 e ss.; F. CARRESI, Del fondo patrimoniale in Comm.
rif. dir. fam. Carraro-Oppo-Trabucchi, I, 1, Padova, 1977, p. 343 e ss.; e, voce Fondo patrimoniale,
in Enc. giur., XIV, Roma, 1989; G. CIAN-G. CASAROTTO, Fondo patrimoniale della famiglia, in
Nss. D.I., Appendice, III, Torino, 1982, p. 825 e ss.; E. RUSSO, Il fondo patrimoniale, in Studi sulla
Riforma del diritto di famiglia, Ricerche a cura dell'Istituto di diritto privato dell'Universita` di
Messina, Milano, 1973, p. 549 ss.; T. AULETTA, Il fondo patrimoniale, in Comm. Schlesinger,
Milano, 1992, p. 105.
(44) L. MORVIDI, Il patrimonio familiare, Udine, 1941, p. 92; A. AZARA, Del patrimonio
familiare, inComm. D'Amelio, Firenze, 1940, I, p. 426.
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(45) F.S. AZZARITI-G. MARTINEZ-G. AZZARITI, Diritto civile italiano, II, Padova, 1943, p. 710;
M. STELLA RICHTER, lc. ult. cit.
(46) G. OPPO, Tramonto dei titoli di credito di massa ed esplosione dei titoli di legittimazione, in
Riv. dir. civ., 1998, p. 647; G. CARRIERO, La legge sulla dematerializzazione degli strumenti
finanziari: tecniche giuridiche ed obiettivi, inForo it., 1998, V, 309; G. DI CHIO, La costituzione in
pegno di titoli dematerializzati, cit., p. 4.
(47) B. LIBONATI, Titoli di credito e strumenti finanziari, cit., p. 105.
(48) T. AULETTA, op. ult. cit., p. 111.
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