FOCUS SUGLI IMPIANTI...

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1 Da FEDERNOTIZIE FOCUS SUGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI Giampiero PETTERUTI Il fabbisogno crescente di energia, l’aumento dei costi di produzione e l’attenzione all’impatto am- bientale hanno fatto crescere l’ interesse per le fonti alternative e pulite, poi ancor più accresciuto dall’introduzione delle tariffe incentivanti. Ne è derivata una notevole spinta alla realizzazione di impianti capaci di sfruttare le fonti rinnovabi- li non fossili (vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas), impianti qualificabili “ecologici” in quanto il loro utilizzo attuale non pregiudica la disponibilità nel futuro del vento, del sole o delle maree e delle altre risorse riproducibili 1 . Si noti, però, che la diffusione di impianti solari di ampie dimensioni, necessari per fornire misure di energia economicamente rilevanti, fa ritornare il problema dell’impatto ambientale, questa volta non sull’ atmosfera bensì sul suolo ma non per questo di minor rilievo: si vedano le pannellature per migliaia di metri quadrati che modificano il panorama rurale, facendo nascere specchi lacustri senza acque e ponendo problemi nuovi pure in tema di assetto del territorio. Tali “nuove” metodiche, anche ove funzionali alla produzione per fabbisogno diretto, originano problematiche a loro volta nuove. Lo si vede su due fronti: nell’intreccio di negoziazioni tra pro- prietari, installatori, enti di gestione dell’energia e finanziatori; nell’ inquadramento civilistico, cata- stale e fiscale degli impianti. In questo contributo ci occuperemo delle problematiche di interesse notarile riguardanti gli im- pianti fotovoltaici. Innanzi tutto si segnalano le principali fonti normative. In ambito comunitario, i capisaldi sono la direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001 e la direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009. Nell’ordinamento interno la principale fonte è il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE, come modificato e integrato dal D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 (con cui è stata recepita la direttiva 2009/28/CE), cui hanno fatto seguito vari decreti ministeriali, tra i quali quelli datati 28 luglio 2005, 6 febbraio 2006 (primo conto energia), 19 febbraio 2007 (secondo con- to energia), 6 agosto 2010 (terzo conto energia), 5 maggio 2011 (quarto conto energia) e 5 luglio 2012 (quinto conto energia), nonché il D.M. 10 settembre 2010 ("Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi"). A livello regionale, concorrono le disposizioni emanate in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 387/2003, che attribuisce alle Regioni la facoltà di procedere all'indicazione di aree e siti non idonei 1 Art. 2 D. Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 "«energia da fonti rinnovabili»: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomas- sa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas."

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Da FEDERNOTIZIE

FOCUS SUGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Giampiero PETTERUTI

Il fabbisogno crescente di energia, l’aumento dei costi di produzione e l’attenzione all’impatto am-

bientale hanno fatto crescere l’ interesse per le fonti alternative e pulite, poi ancor più accresciuto

dall’introduzione delle tariffe incentivanti.

Ne è derivata una notevole spinta alla realizzazione di impianti capaci di sfruttare le fonti rinnovabi-

li non fossili (vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica,

idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas), impianti

qualificabili “ecologici” in quanto il loro utilizzo attuale non pregiudica la disponibilità nel futuro

del vento, del sole o delle maree e delle altre risorse riproducibili1.

Si noti, però, che la diffusione di impianti solari di ampie dimensioni, necessari per fornire misure

di energia economicamente rilevanti, fa ritornare il problema dell’impatto ambientale, questa volta

non sull’ atmosfera bensì sul suolo ma non per questo di minor rilievo: si vedano le pannellature per

migliaia di metri quadrati che modificano il panorama rurale, facendo nascere specchi lacustri senza

acque e ponendo problemi nuovi pure in tema di assetto del territorio.

Tali “nuove” metodiche, anche ove funzionali alla produzione per fabbisogno diretto, originano

problematiche a loro volta nuove. Lo si vede su due fronti: nell’intreccio di negoziazioni tra pro-

prietari, installatori, enti di gestione dell’energia e finanziatori; nell’ inquadramento civilistico, cata-

stale e fiscale degli impianti.

In questo contributo ci occuperemo delle problematiche di interesse notarile riguardanti gli im-

pianti fotovoltaici.

Innanzi tutto si segnalano le principali fonti normative.

In ambito comunitario, i capisaldi sono la direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001 e la direttiva

2009/28/CE del 23 aprile 2009.

Nell’ordinamento interno la principale fonte è il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione

della direttiva 2001/77/CE, come modificato e integrato dal D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 (con cui è

stata recepita la direttiva 2009/28/CE), cui hanno fatto seguito vari decreti ministeriali, tra i quali

quelli datati 28 luglio 2005, 6 febbraio 2006 (primo conto energia), 19 febbraio 2007 (secondo con-

to energia), 6 agosto 2010 (terzo conto energia), 5 maggio 2011 (quarto conto energia) e 5 luglio

2012 (quinto conto energia), nonché il D.M. 10 settembre 2010 ("Linee guida per il procedimento

di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e

all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche

per gli impianti stessi").

A livello regionale, concorrono le disposizioni emanate in attuazione dell'art 12 del D.Lgs.

387/2003, che attribuisce alle Regioni la facoltà di procedere all'indicazione di aree e siti non idonei

1 Art. 2 D. Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 "«energia da fonti rinnovabili»: energia proveniente da fonti rinnovabili non

fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomas-

sa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas."

2

all'installazione di specifiche tipologie di impianti, in attuazione delle linee guida adottate con il d.

m. 10 settembre 2010 sopra citato.

Trattandosi di installazioni di manufatti, rilevano anche le regole urbanistiche e la speciale discipli-

na portata dal D.Lgs. n. 28 del 3 marzo 2011 (“1. la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di

energia da fonti rinnovabili sono disciplinati secondo speciali procedure amministrative semplificate, accele-

rate, proporzionate e adeguate, sulla base delle specifiche caratteristiche di ogni singola applicazione.

2. L’attività di cui al comma 1 è regolata, secondo un criterio di proporzionalità:

a) dall’autorizzazione unica di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, come mo-

dificato dall’articolo 5 del presente decreto;

b) dalla procedura abilitativa semplificata di cui all’articolo 6, ovvero

c) dalla comunicazione relativa alle attività in edilizia libera di cui all’articolo 6, comma 11”).

Infine, vengono in rilievo le regole relative all’esercizio dell’ attività produttiva (licenza di eserci-

zio dell’ “officina elettrica”, con cessione parziale dell’energia alla rete; oppure con cessione totale

dell’energia alla rete) (artt. 53 e 53-bis del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504).

In questa cornice, i professionisti del diritto e le Agenzie fiscali sono sollecitati a dare risposte agli

operatori interessati ad approfondire i profili civilistici e tributari della "novità", per valutarne costi

economici e costi giuridici. In particolare, considerato il fabbisogno di strumenti contrattuali per

acquisire e trasferire “diritti di installazione” e manufatti, finanziare la realizzazione degli impianti

e disciplinare i rapporti tra produttori di energia ed enti di sua distribuzione, viene chiamato in

campo il notaio a fornire il suo ministero per regolare nel modo più efficiente l’assetto degli interes-

si.

All’ordine del giorno ci sono, perciò, in prima battuta i contratti per l’acquisizione dei diritti di al-

locazione degli impianti; in seconda battuta, una volta superata la fase della realizzazione, quelli di

trasferimento o concessione in godimento di tali impianti e quelli di negoziazione dei crediti verso il

“Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.”. Tutte regolamentazioni che devono trovare gli equi-

libri tra regolarità, sicurezza e costi.

Di qui l’ interesse a tracciare un quadro complessivo che tocchi i punti salienti, partendo dalla natu-

ra mobiliare/immobiliare degli impianti e passando ai temi della regolarità catastale (degli impian-

ti e dei beni su cui essi siano allocati o cui accedano), della funzionalità e fiscalità delle varie tecni-

che negoziali (per l'allocazione ed il mantenimento degli impianti fotovoltaici su bene altrui e per la

gestione dei crediti verso il GSE).

1. Natura immobiliare o mobiliare?

Il dibattito sulla natura mobiliare/immobiliare dell’impianto fotovoltaico, acceso da contrastanti po-

sizioni delle Agenzie del Territorio e delle Entrate, ha una sua ragion d'essere sul piano generale a

causa della ricorrente istanza (soprattutto per le operazioni di leasing e di finanziamento in genere)

di assicurarsi il dominio dell'impianto anche ove lo si realizzi su beni altrui. Istanza che, in rapporto

all'art. 952 c.c., è destinata ad essere soddisfatta nei limiti in cui all'impianto si attribuisca la natura

civilistica di "costruzione", da cui discenderebbe quella natura immobiliare, propria della "costru-

zione" che si ricava dall'art. 934 c.c. a proposito delle opere "incorporate" meccanicamente con il

suolo2. I due concetti appaiono strettamente collegati: perché vi sia costruzione, occorre che l'opera

sia fissata al suolo; se fissata al suolo, l'opera è un bene immobile, ai sensi dell'art. 812 c.c.

2 M. PARADISO, L’accessione al suolo, Milano, 1994, p. 23 e ss.

3

Si nota che in questo ambito disciplinare la nozione di costruzione ha un valore diverso che in cam-

po urbanistico, posto che in quest' ultimo non è indispensabile l'incorporazione, bastando la destina-

zione stabile e non temporanea a soddisfare una funzione urbanisticamente rilevante.

Eppure, le questioni insorte a proposito della natura del "bene-impianto" sono con tutta probabilità

indotte da una istintiva riluttanza a considerare immobile un bene dalla struttura sovente minimale,

nonché dalla sua attitudine ad essere smontato e rimontato per essere allocato altrove pur mante-

nendo la funzionalità. Si dubiterebbe, in tal senso, della natura immobiliare così come si dubitereb-

be riguardo ad altri manufatti che, pur ancorabili, possano essere smontati e spostati senza perdere

le loro caratteristiche. Però, è chiaro come tale istintiva percezione risulti fallace alla luce dell’ art.

812 c.c., il quale, occupandosi della bipartizione a tutti ben nota, fornisce strumenti definitori che,

di fronte alla materia qui esaminata, non consentono di escludere dal novero degli immobili un ma-

nufatto solo perché astrattamente suscettibile di uno smontaggio che lo separi dal “bene madre”

mediante un procedimento inverso alla costruzione e lo riconduca alla primitiva forma dei compo-

nenti originariamente separati e “mobili”. Altrimenti, fatta eccezione per gli immobili “naturali”

(suolo, con relativi alberi, corsi d’acqua e sorgenti privi di autonomia rispetto al suolo che li incor-

pori, argomentando dall'art. 956 c.c.3), tutte le opere umane infisse al pianeta sarebbero da conside-

rare nella loro dimensione transeunte e non immanente e quindi immobili solo “temporaneamente” e

fino all’ eventuale distacco (in tal senso assumendo che l’originaria natura mobile delle singole

componenti, in quanto reversibile, non sia influenzata dall’aggregazione).

In realtà, il criterio codicistico, sottendendo una ben precisa scelta, astrae dall’ eventualità del di-

stacco e punta sul mero collegamento stabile al suolo di beni che pure potrebbero essere considerati

“autonomi”, benché incorporati o immobilizzati4. Di più: nel caso dei manufatti galleggianti, non

infissi al suolo, la natura di immobile discende, per legge, dall’ ormeggio sicuro (immobilizzazione)

e dalla destinazione funzionale, a dispetto della natura fisica essenzialmente mobiliare (posto che un

galleggiante è un mobile che più mobile non si può).

In effetti, al di là dei beni “naturalmente immobili” come il suolo (o sue mere parti, come sopra),

per integrare l' immobile basta che si tratti di entità (qualificabili “costruzioni”) diverse dal suolo

ma ad esso unite (argomentando dall’art. 952 c.c.) e destinate a rimanervi per soddisfare una esi-

genza non istantanea. Sicché l’impianto fotovoltaico – se collocato al suolo, o su edifici (visti come

prolungamenti del primo) e se dotato di un ancoraggio che ne garantisca la unione stabile - conflui-

sce nella categoria dei beni immobili, salvo stabilire se quella unione ne determini lo stemperamen-

to economico-giuridico nel bene cui acceda o ne consenta ancora una individuazione giuridica au-

tonoma. Questione, quest’ultima, da riprendere a proposito dei profili catastali.

Sul carattere in esame non spiega influenza il trattamento che il legislatore riserva alla realizzazione

dell’impianto in campo urbanistico/edilizio, allorché articola i relativi permessi con un criterio di

proporzionalità alla potenza di picco (kWp), andando dall’ attività edilizia libera (art. 6, comma 11

D.Lgs. n. 28/2011), alla PAS (Procedura Abilitativa Semplificata) (art. 6 D.Lgs. n. 28/2011) o all’

Autorizzazione Unica (art. 12 D.Lgs. n. 387/2003 e art. 5 D.Lgs. n. 28/2011). Infatti, benché la di-

sciplina urbanistica sia rivolta principalmente alle “costruzioni” (nel senso sopra accennato ma an-

cora infra specificato) ed agli interventi edilizi/urbanistici, essa contempla e regola anche l’ installa-

zione di manufatti, strutture ed impianti che, pur non essendo vere e proprie opere “edili”, rilevano

per il loro carattere non temporaneo. Valga per tutti l’esempio della roulotte installata per soddisfa-

re esigenze non meramente temporanee (art. 3 T.U. Edilizia), la quale, benché non unita o ancorata,

ma solamente appoggiata al suolo, è urbanisticamente qualificata “costruzione” (ma non lo è in sen-

3 SCOZZAFAVA, Dei Beni, in Il Codice civile Commentario, diretto da Schlesinger, Milano, 1999, 45.

4 SCOZZAFAVA, Dei Beni, in Il Codice civile Commentario, diretto da Schlesinger, Milano, 1999, 42 e ss.; cfr.

D'ADDINO SERRAVALLE, in Cod. Civ. Annotato, a cura di Perlingieri, sub art. 812, Napoli, 2010, 11 e ss. .

4

so civilistico e non subisce l’accessione; così come non la subisce l’installazione della tenda da cir-

co, che, pur ancorata, manca della destinazione non temporanea).

Civilisticamente diverso sarebbe il caso dell'impianto fotovoltaico solamente "appoggiato" al suolo

e non ancorato, la cui "proprietà" non sarebbe toccata dalle regole dell'accessione, pur essendo esso

urbanisticamente attratto alla disciplina delle “costruzioni”5.

2. Aspetti catastali.

Considerata la rilevanza attualmente attribuita alle regole catastali, è d'obbligo darvi uno sguardo.

La possibile minimalità di un' opera può astrattamente determinare una rilevanza marginale del ma-

nufatto6 che non lo faccia assurgere catastalmente ad entità autonoma e lo caratterizzi, di volta in

volta, come avente portata meramente modificativa del bene che lo "ospiti" oppure come accesso-

rio, ecc., così potendolo relegare tra i beni catastalmente irrilevanti.

All’estremo opposto, una dimensione rilevante è capace di far assurgere l’impianto a “bene princi-

pale”, rispetto al quale le opere edilizie vere e proprie (basamenti, involucri, coperture ecc.) possano

scadere al rango di elementi meramente ancillari. E’ il caso dell’impianto di elevata potenza, in cui

la destinazione funzionale del tutto fa prevalere il profilo produttivo, relegando in secondo piano il

manufatto edilizio. Ma è anche il caso dell’impianto eseguito su bene altrui, la quale evenienza non

consente più di parlare di accessorio, pertinenza, parte di cosa ecc.

In merito, la caratteristica del “bene”, ove non allocato all’interno di una classica struttura “chiusa”,

e la particolarità di consistere spesso in pochi elementi strutturali e non di rado connessi in modo

reversibile, hanno causato incertezze nella prassi amministrativa. Invero, sono emerse posizioni non

uniformi assunte dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del territorio, come già accennato. Que-

st'ultima, prendendo in esame la fattispecie dal punto di vista degli obblighi di accatastamento gra-

vanti sul titolare dell'impianto, ritenne, con la Ris. 6.11.2008 n. 3/T, che gli impianti fotovoltaici

fossero idonei ad essere qualificati come unità immobiliari da censire nella categoria "D/1” (opifi-

ci), equiparati alle centrali elettriche a turbine, oppure inidonei ad assumere autonoma rilevanza ca-

tastale costituendo semplici pertinenze delle unità immobiliari cui accedano, se aventi modesta po-

tenza e destinati prevalentemente ai consumi domestici.

In senso sostanzialmente opposto si pronunciò l'Agenzia delle Entrate fin dalla Circ. 19.7.2007 n.

46/E, ritenendo che "l'impianto fotovoltaico situato su un terreno, non costituisce impianto infisso

al suolo, in quanto normalmente i moduli che lo compongono (i pannelli solari) possono essere

agevolmente rimossi e posizionati in altro luogo, mantenendo inalterata la loro originaria funzio-

nalità". Ed anche successivamente la stessa Agenzia, ritornando sulla questione con la Circ.

23.6.2010 n. 38/E (punto 1.8 a), ha ulteriormente precisato che detti impianti, ancorché "stabilmen-

te" e "definitivamente" incorporati al suolo (e quindi, civilisticamente, beni immobili ai sensi

5 Nelle fattispecie di confine risulta ovviamente difficoltoso applicare i criteri generali. Così, stabilire se un edificio ab-

bia bisogno di fondazioni per essere considerato costruzione non appare agevole tutte le volte che già la massa appog-

giata al suolo determini una inamovibilità non dissimile da quella dell’ edificio con fondamenta. Su questo aspetto si

registrano opinioni discordanti, tra le quali anche quelle che ritengono sufficiente l'appoggio al suolo. Per

l’approfondimento degli aspetti civilistici si rinvia allo Studio 221-2011-C della Commissione Studi Civilistici del

CNN, Alcune questioni civilistiche connesse alla realizzazione di un impianto fotovoltaico: prime note. 6 In campo catastale, cfr. art. 3 comma 3 D.M. n. 28/1998, ai sensi del quale «a meno di una ordinaria auto-

noma suscettibilità reddituale, non costituiscono oggetto di inventariazione i seguenti immobili: a) manufatti

con superficie coperta inferiore a 8 m2; b) serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo

naturale; c) vasche per l'acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni; d) manufatti isolati privi

di copertura; e) tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 m,

purché di volumetria inferiore a 150 m3; f) manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al

suolo».

5

dell'art. 812 c.c.), debbono essere pur sempre considerati beni mobili <<purché possano essere ri-

mossi e utilizzati per le medesime finalità senza "antieconomici" interventi di adattamento>> (per

tale concetto si è richiamata l'analoga impostazione adottata dalla Circ. 11.4.2008 n. 38 relativa agli

impianti aventi diritto al beneficio del credito d'imposta per investimenti in aree svantaggiate ai sen-

si della legge 296/2006). Come è stato notato7, da tale posizione deriverebbe l'emersione a livello

tributario di una categoria, sconosciuta al codice civile, di beni che in quanto stabilmente incorpora-

ti al suolo dovrebbero ritenersi "immobili", ma che potrebbero equipararsi ai beni mobili nella mi-

sura in cui ne sia agevole la separazione senza alterarne la funzionalità/riutilizzabilità in altro conte-

sto. Di qui la efficace boutade sulla natura mobiliare o immobiliare della Tour Eiffel, estensibile, a

voler esagerare, anche al mausoleo di Abu Simbel e, proseguendo nella provocazione, pure ai grat-

tacieli in acciaio dotati di scheletro imbullonato.

E' pur vero che l'Agenzia delle Entrate, con circolare 11 marzo 2011 n. 12 (relativa ai criteri di ap-

plicazione dell’ imposta sostitutiva ex art. 1 comma 16 della legge n. 220 del 2010 riguardo ai con-

tratti di leasing immobiliari in corso al 1° gennaio 2011), ha affermato che tale imposta dovesse ap-

plicarsi anche ai contratti di leasing stipulati per gli impianti fotovoltaici, così ascrivendoli ai lea-

sing "immobiliari" e riconoscendo implicitamente la natura immobiliare dell'impianto. In tal modo,

le posizioni delle due Agenzie hanno registrato un momento di "concordia ritrovata".

Per i profili catastali che qui interessano, una soluzione univoca non è però rinvenibile in assoluto,

in quanto l'inquadramento dei beni in parola è influenzato dalla entità dell'impianto, aspetto sul qua-

le recenti documenti di prassi parrebbero aver messo dei punti fermi. Si menzionano, da un lato, la

Risoluzione 10 agosto 2012 n. 84/E dell' Agenzia delle Entrate e dall'altro la nota 22 giugno 2012 n.

31892 dell'Agenzia del Territorio.

Accantonando la prima, in quanto rivolta a fornire indicazioni sul “regime fiscale” in materia di im-

poste dirette e sulla qualificazione della produzione di energia da parte di condomìni, è la seconda a

tracciare in modo puntuale le vere e proprie regole di accatastamento, le quali, in quanto "disposi-

zioni vigenti in materia catastale", esplicano il ruolo assegnato dall'art. 19 D.L. n. 78/2010 (conv. in

L. 122/2010)8 ed incidono in misura certo superiore alla loro teorica ininfluenza sul dibattito civili-

stico. Per i profili che qui interessano, è da esse regole che appare opportuno partire, considerato il

peso che il legislatore ha loro attribuito in tema di "conformità catastale", condizionando la validità

di scritture private autenticate ed atti pubblici alla dichiarazione resa in atti dagli intestatari della

"conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni

vigenti".

Ebbene, le regole contenute nella nota 31892/2012 dell’Agenzia del Territorio mettono in evidenza

che gli impianti a pannelli fotovoltaici devono essere accertati nella categoria "D/1 - opifici" (o nel-

la categoria D/10, in caso di impianto "agricolo"), essendo irrilevante la ipotetica facile amovibilità,

ma operandosi, nel merito, varie distinzioni e precisazioni che qui si sintetizzano:

a) ai fini dell'obbligo di accatastamento e della determinazione della rendita catastale di un im-

pianto fotovoltaico non è fondamentale esclusivamente la facile amovibilità delle sue varie

componenti impiantistiche, quanto, piuttosto, la capacità delle stesse, in rapporto con le al-

tre porzioni immobiliari, di produrre un reddito ordinario, temporalmente rilevante;

b) con riferimento alle installazioni fotovoltaiche architettonicamente integrate o parzialmente

integrate (art. 2 D.M. 19 febbraio 2007) ed a quelle realizzate su aree di pertinenza, comuni

7 Studio Tributario n. 35-2011/T, Profili fiscali degli atti relativi agli impianti fotovoltaici, Approvato dalla Commis-

sione studi tributari il 15 luglio 2011, in CNN Notizie, Notiziario d'informazione del Consiglio Nazionale del Notaria-

to, del 05/10/2011. 8 I documenti di prassi relativi alle procedure catastali ed ai presupposti di censimento vengono ascritti anch' essi alle

"disposizioni vigenti in materia catastale", estensivamente intese. Cfr. Circolare del CNN sulla legge n. 122 del 2010, in

CNN Notizie del 6.12.2010, § 1 e Circ. Ag. Territorio 3/2010 del 10.8.2010.

6

o esclusive, di fabbricati o unità immobiliari censiti al catasto edilizio urbano, non sussiste

l'obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, in quanto possono assimilarsi

agli impianti di pertinenza degli immobili. In proposito, è necessario procedere, con dichia-

razione di variazione da parte del soggetto interessato, alla rideterminazione della rendita ca-

tastale dell'unità immobiliare a cui l'impianto risulta integrato, allorquando lo stesso

ne incrementa il valore capitale (o la relativa redditività ordinaria) di una percentuale pari al

15% o superiore;

c) nel caso in cui sorga la necessità, per finalità civilistiche, di individuare separatamente il

fabbricato e l'installazione fotovoltaica realizzata sulla copertura, si proce-

de preliminarmente ad individuare con subalterno il lastrico solare, oggetto di trasferimen-

to/costituzione di diritti reali. Successivamente, ultimata la realizzazione dell'impianto foto-

voltaico, si presenta la dichiarazione di variazione in categoria D;

d) non hanno autonoma rilevanza catastale, e costituiscono semplici accessori delle unità

immobiliari, le porzioni di immobili ospitanti gli impianti di produzione di energia di mode-

sta entità in termini dimensionali e di potenza, quali, ad esempio, quelli destinati prevalen-

temente ai consumi domestici delle abitazioni;

e) non sussiste alcun obbligo di dichiarazione al catasto, qualora sia soddisfatto almeno uno

dei seguenti requisiti:

la potenza nominale dell'impianto fotovoltaico non è superiore a 3 chilowatt;

la potenza nominale complessiva, espressa in chilowatt non è superiore a tre volte il nu-

mero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall'impianto, indipenden-

temente dalla circostanza che sia installato al suolo ovvero, sia architettonicamente o

parzialmente integrato ad immobili già censiti al catasto edilizio urbano;

per le installazioni ubicate al suolo, il volume individuato dall'intera area destinata all'in-

tervento (comprensiva, quindi, degli spazi liberi che dividono i pannelli fotovoltaici) e

dall'altezza relativa all'asse orizzontale mediano dei pannelli stessi, è inferiore a 150 m ,

in coerenza con il limite volumetrico stabilito all'art. 3, comma 3, lettera e) del decreto

ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28.

f) secondo l'art. 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la produzione di energia

è “attività agricola per connessione” ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice ci-

vile. In materia, si veda la circolare n. 32 del 6 luglio 2009, che ha individuato specifici cri-

teri premettendo che la produzione di energia in parola, '... trattandosi di attività agricola

"connessa" presuppone, comunque, un collegamento con l'attività agricola principale.'

Riguardo ai requisiti oggettivi che devono essere soddisfatti affinché la produzione

di energia da fonti fotovoltaiche possa essere assimilata ad attività agricola connessa,

la medesima circolare indica che:

“- la produzione di energia fotovoltaica derivante dai primi 200 KW di potenza nominale

complessiva, si considera in ogni caso connessa all'attività agricola;

- la produzione di energia fotovoltaica eccedente i primi 200 KW di potenza nomina-

le complessiva, può essere considerata connessa all'attività agricola nel caso sussista uno dei

seguenti requisiti:

a) la produzione di energia fotovoltaica derivi da impianti con integrazione architettonica o

da impianti parzialmente integrati, come definiti dall'articolo 2 del D.M. 19 febbraio 2007,

realizzati su strutture aziendali esistenti.

b) il volume d'affari derivante dell'attività agricola (esclusa la produzione di energia fotovol-

taica) deve essere superiore al volume d'affari della produzione di energia fotovoltaica ecce-

dente i 200 KW. Detto volume deve essere calcolato senza tenere conto degli incentivi ero-

gati per la produzione di energia fotovoltaica;

c) entro il limite di 1 MW per azienda, per ogni 10 KW di potenza installata eccedente il li-

mite dei 200 KW, l'imprenditore deve dimostrare di detenere almeno 1 ettaro di terreno uti-

lizzato per l'attività agricola ".

7

In coerenza con i principi finora esposti, agli impianti fotovoltaici realizzati su fondi agrico-

li, che soddisfano i requisiti sopra richiamati, deve essere riconosciuto il carattere di rurali-

tà.

Si deve, cioè, accertare, in sintesi che:

• esista l'azienda agricola, ossia si riscontri la presenza di terreni e beni strumentali che con-

giuntamente siano, di fatto, correlati alla produzione agricola;

• l'energia sia prodotta dall'imprenditore agricolo, nell'ambito dell'azienda agricola;

• l'impianto fotovoltaico sia posto nel comune ave sono ubicati i terreni agricoli, o in quelli

limitrofi;

• almeno uno dei requisiti oggettivi, richiamati al paragrafo 4 della citata circolare n. 32 del

2009, sia soddisfatto.

Pertanto, alle installazioni fotovoltaiche, censite autonomamente (in quanto integranti unità

immobiliare) per le quali sussistono i requisiti per il riconoscimento del carattere di ruralità,

è attribuita la categoria "D/10 - fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agri-

cole".

Tenuto conto di quanto sopra, la negoziazione di un terreno, senza menzionare l’impianto

fotovoltaico che eventualmente vi insista, corre il rischio di essere colpita, almeno riguardo

all’impianto, dalla sanzione di nullità di cui all’ articolo 29 comma 1-bis della legge 27 febbraio

1985, n. 52. Sicché una accorta tecnica redazionale degli atti di trasferimento dovrà dar conto della

esistenza/inesistenza di impianti aventi caratteristiche che ne comportino l’accatastamento come

unità immobiliari.

3. Aspetti negoziali.

Dal momento che per allocare gli impianti su beni altrui si fa ricorso ai diritti di godimento perso-

nali oppure a quelli reali, i principali strumenti disponibili risultano da un lato il comodato, la loca-

zione, l’ affitto ed i contratti atipici e misti ad effetto obbligatorio e dall’altro tutti quelli di costitu-

zione/trasferimento (oneroso e gratuito) di diritti reali di godimento, principalmente quelli relativi al

diritto di superficie (pur non potendosi escludere un marginale utilizzo della costituzione di servi-

tù9).

Si esaminano, quindi, tali modelli negoziali, anche per evidenziarne i relativi trattamenti tributari.

Il ricorso ai diritti personali di godimento è tipico, ma non esclusivo, degli ambienti rurali e si presta

ad un utilizzo più “leggero” della pianificazione dei rapporti, evitando l’appesantimento portato dal-

le ultime generazioni di regole relative alla negoziazione degli immobili (urbanistiche e catastali);

tale metodologia sconta, però, la debolezza delle posizioni “obbligatorie”, che rendono maggior-

mente dipendenti dalla sorte dei diritti “madre” quella dei diritti sull’impianto. Sul quale aspetto è

9 Per

quanto attiene alla servitù, essa pretende, salvo eccezioni, la predialità e cioè l’inerenza del diritto ai fondi

servente e dominante; quindi può parlarsi di servitù solo nei casi in cui l’imposizione del vincolo avvantaggi il

titolare di altro immobile. Da ciò deriva che la costituzione di servitù non è strumento normalmente idoneo a

consentire l’allocazione dell’impianto fotovoltaico su un fondo altrui, a meno che chi intenda installarlo non sia

a sua volta titolare di altro immobile al cui servizio tale impianto sia realizzato. Fa eccezione la servitù di

elettrodotto disciplinata dal T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, per la particolarità di prescindere da un fondo

dominante ben determinato (v. le specifiche trattazioni che individuano nel titolare della servitù il fornitore

dell’energia ma evidenziano come sia diverso il modo di configurare il “fondo dominante” rispetto alla normale

servitù prediale; per tutti, BIONDI, Le servitù, Milano, 1967, 886 e ss.; GROSSO-DEIANA, Le servitù

prediali, Torino, 1963, 1797 e ss; BRANCA, Servitù prediali, Bologna-Roma, 1987, 246 e ss.).

8

utile riportare che è considerata ammissibile anche una deroga al principio di accessione nascente

da una concessione ad aedificandum avente natura ed effetto obbligatorio e non reale10

e come tale

sottratta a requisiti di forma e di pubblicità propri degli atti con effetti reali. Infatti, si ritiene che

nella previsione dell’art. 934 ult. parte, ove si stabilisce che la costruzione appartenga al proprieta-

rio del suolo, salvo che risulti diversamente dal titolo o dalla legge, vi sia spazio anche per una de-

roga nascente da rapporto obbligatorio, pur precisandosi che ove le parti deroghino al principio di

accessione senza un atto trascritto l’inopponibilità ai terzi della proprietà superficiaria che ne deriva

è sicura11

.

Quanto al ricorso agli atti di costituzione di un diritto reale, è noto come la prassi di settore utilizzi

pattuizioni relative alla corresponsione del corrispettivo in forma di "canone" (oppure di "erogazio-

ne di energia", la quale ultima, facendo a meno del corrispettivo in denaro, rende atipico il negozio).

Riguardo al “canone”, si nota che, trattandosi di trasferimento/costituzione di diritto reale a fronte di

corrispettivo in denaro, più appropriato sarebbe parlare di prezzo con pagamento dilazionato (ex art.

1470 c.c.) salvo accreditare, come pure è stato fatto dalla dottrina notarile12

, la configurabilità di un

“canone” anche nella negoziazione del diritto di superficie, a causa delle origini storiche dell'istituto

della superficie (sorto dalla locazione del suolo e solo successivamente riconosciuto come diritto

reale) e quindi rispettando la tradizione romanistica nel campo delle concessioni di beni pubblici,

poi introdotta anche nei rapporti tra privati, secondo cui il corrispettivo della concessione si deno-

minava solarium.

a) Il contratto di acquisizione di diritto personale di godimento (locazione / affitto).

Trascurando, per la sua marginalità, il comodato, si analizzano i contratti di locazione e di affitto in

base ai quali il locatario/affittuario realizzi l’impianto su bene altrui.

Vale, allora, la sezione I della disciplina della locazione del codice civile e quindi anche l'art. 1593

c.c., secondo cui il conduttore che ha eseguito addizioni sulla cosa locata ha diritto di toglierle alla

fine della locazione qualora ciò possa avvenire senza nocumento della cosa locata e salvo che il

proprietario preferisca ritenerle. Regola che porta a ritenere che operi pienamente il principio di

accessione, altrimenti non si potrebbe spiegare la prevalenza della scelta del proprietario di ritenerle

(sia pur indennizzando il conduttore); con tutte le conseguenze riguardo all'impiegabilità di tali

forme di godimento allorché chi realizzi o finanzi l'impianto non voglia "perderne il controllo" in

caso di vicende pregiudizievoli del diritto del proprietario.

Per i contratti agrari, vale, inoltre, anche la disciplina portata dalla legge n. 203 del 1982.

10

Cassazione civile sez. II, 10 luglio 1985, n. 4111, in Giust. civ. Mass. 1985, fasc. 7 ("L'art. 934 c.c., nello sta-

tuire il principio superficies solo cedit (temperato dai successivi art. 935, 936, 937 e 938 c.c.), fa salvi i casi in cui risulti diversamen-

te stabilito dal titolo o dalla legge e l'indeterminata menzione del titolo non esclude che le parti, nell'esercizio della loro autonomia

contrattuale, riconosciuta dall'art. 1322 c.c., possano, anziché addivenire alla costituzione di un diritto reale di superficie, dar vita ad

un rapporto meramente obbligatorio); Cassazione civile sez. I, 4 giugno 1987, n. 4887, in Giust. civ.

Mass. 1987, fasc. 6 ("Qualora il privato, con contratto atipico assimilabile a comodato precario, conceda all'amministrazione il

godimento a titolo gratuito di un proprio fondo, conferendole altresì, a titolo di diritto personale e non reale, la facoltà di edificare,

(concessione ad aedificandum di carattere obbligatorio), la costruzione realizzata dall'amministrazione medesima, nell'esercizio di

tale facoltà, viene acquistata dal privato, a causa di accessione, alla data della cessazione del comodato stesso, purché a tale momento

quella costruzione non risulti destinata a fini pubblicistici. Ove si verifichi quest'ultima situazione, infatti, il diritto dominicale del

privato viene ad estinguersi, con acquisizione a titolo originario in capo all'amministrazione, ed al privato stesso residua solo azione

risarcitoria per la subita perdita della proprietà, restando irrilevante l'eventuale successiva sopravvenienza del decreto di espropria-

zione, ovvero di una diversa destinazione dell'immobile"). 11

GAMBARO, Il diritto di proprietà, in Tratt. di diritto civile e commerciale Cicu-Messineo-Mengoni, Mi-

lano, 1995, pag. 763. 12

Cfr. Studio 221-2011-C della Commissione Studi Civilistici del CNN, Alcune questioni civilistiche con-

nesse alla realizzazione di un impianto fotovoltaico: prime note, Approvato dalla Commissione Studi Civili-

stici il 14 luglio 2011, in CNN Notizie 4.10.2011.

9

A proposito della locazione e del menzionato art. 1593 c.c. che attribuisce al proprietario il diritto di

ritenere l'impianto additivo, non risulta esaminata la derogabilità di tale diritto del proprietario. Non

venendo in rilievo interessi pubblicistici che possano ostare a tale deroga, pare ammissibile una de-

roga pattizia che, sin dalla costituzione del rapporto, attribuisca al conduttore un diritto di togliere

l'impianto. Con la conseguenza di poter assicurare a chi voglia mantenere il "controllo" dell'impian-

to stesso una posizione di maggior forza, fondata sulla paralizzazione del diritto del concedente di

ritenere l’ ”addizione”.

In effetti, l' impiego della tipologia in esame è influenzato proprio dall' operatività del principio di

accessione, di fronte al quale rilevano sia la sorte dell'impianto infisso al suolo, sia la "cedibilità del

rapporto" che scaturisce dal contratto, caratteri che incidono, intuitivamente, sulla utilizzabilità di

forme di finanziamento su base "reale", quale il leasing immobiliare.

Volendo tracciare un parallelo tra le tipologie obbligatorie e quelle reali, è utile esporre che:

nella concessione obbligatoria, e così nella locazione e nell'affitto, l' infissione dell'impianto sull'

immobile ne lega in ogni caso la sorte a quella dell' immobile e, nell'ipotesi di locazione, anche ove

l'impianto sia separabile;

nella concessione "reale", la proprietà (superficiaria) dell'impianto è autonoma rispetto a quella del

bene "ospitante", e quindi la metodica "reale" serve in modo appropriato l'interesse al "controllo"

economico-giuridico dell'investimento, separandone la sorte per tutto il tempo di durata del diritto

reale di godimento.

Ove la durata del rapporto obbligatorio ecceda i 9 anni, viene in rilievo il regime pubblicitario ai

sensi dell’art. 2643 n. 8) c.c., la quale pubblicità presuppone il requisito di forma stabilito dall’art.

2657 c.c. (atto autentico o con firme accertate giudizialmente).

Inoltre, per l’opponibilità all’avente causa del locatore occorre, ex art. 1599 c.c., la data certa ante-

riore all’alienazione della cosa. In mancanza della forma idonea alla pubblicità, l’atto non può es-

sere trascritto e, in caso di locazione ultranovennale, essa ha effetto nei confronti degli aventi causa

in base a titolo trascritto, ex art. 2644 c.c., solo se di data certa anteriore e solamente nei limiti del

novennio, ai sensi dell’art. 1599 c.c.

Bisogna però ricordare che, ai sensi dell'art. 41 della legge n. 203 del 1982, per i contratti di affitto a

conduttore coltivatore diretto la mancanza della forma scritta e della trascrizione non incidono né

sulla validità, né sull'efficacia riguardo ai terzi, derogandosi all'art. 2643 n. 8 ed all’art. 1350 n. 8.

Invece, nel caso di affitto a conduttore non coltivatore diretto, tale deroga non vale (v. art. 23 della

medesima legge n. 203/1982) e quindi la piena efficacia riguardo ai terzi si consegue solamente con

la trascrizione, con le stesse regole valevoli per tutti i beni diversi dai fondi a destinazione agricola

(mentre, ricorrendo il requisito di forma ad substantiam, vale il criterio sopra riportato della data

certa anteriore e della riduzione nei limiti del novennio).

Diverso è il caso della locazione finanziaria (leasing), per la quale la dottrina, distinto tale contratto

dalla locazione in dipendenza della diversità causale, dibatte sulla trascrivibilità13

. Quanto all’ ”op-

zione di riscatto finale”, si ritiene che non possa farsene trascrizione, non rientrando né nei contratti

di trasferimento, né nella fattispecie prevista dall’art. 2645-bis c.c.14

.

13

Per la non trascrivibilità, GAZZONI, La trascrizione immobiliare, Milano, 1998, p.683. Afferma la tra-

scrivibilità del leasing immobiliare ultranovennale CLARIZIA, Contratti di leasing, in I contratti del merca-

to finanziario, Torino, 2004, p. 362. Però, nella prassi non si ricorre alla forma autentica per il leasing immo-

biliare. 14

GAZZONI, op, cit., pag. 740.

10

Riguardo al regime fiscale degli atti in esame, relativi ai terreni, la prima tipologia da esaminare è

la locazione, nelle due forme dell' affitto dei fondi rustici e della locazione, il cui regime tributario

varia a seconda che il locatore agisca o non agisca in attività d'impresa.

Allorché il locatore non agisca nell'esercizio dell'impresa, l'atto è assoggettato ad imposta di re-

gistro. L'aliquota, ai sensi dell'art. 5 della tariffa, parte prima, TUR, è dello 0,50% in caso di fondi

rustici (affitto) e del 2% per gli altri immobili.

Per verificarsi la fattispecie soggetta all'imposta di registro allo 0,50% deve trattarsi di fondo atto

all'utilizzazione agricola, ricordando che la normativa sull'affitto, contenuta nelle leggi speciali, pa-

re ammettere la ricorrenza della fattispecie in esame anche prescindendo dall' attività dell'affittua-

rio; quest'ultimo deve curare la gestione della cosa produttiva in conformità della destinazione eco-

nomica e dell'interesse della produzione (art. 1615 c.c.) ma, benché esso sia normalmente imprendi-

tore (ovvero soggetto che eserciti professionalmente l'attività e destini il prodotto al mercato), si

ammette la ricorrenza dell'affitto anche in presenza di affittuario non imprenditore.

Riguardo alla produzione di energia fotovoltaica, si deve tener presente anche la disposizione che

ne consente la qualificazione di attività agricola connessa, ai sensi dell'art. 1 comma 423 della legge

n. 266 del 23.12.2005, come modificato dall'art. 1 comma 369 della legge n. 296 del 27.12.2006 e

quindi attività che, se svolta da chi eserciti le attività indicate nell'art.2135 c.c., si considera a sua

volta agricola, così fugando, in questo ambito, ogni pur residuo dubbio di inquadramento della con-

cessione in godimento del terreno come affitto di fondo rustico, ove l'affittuario sia un imprenditore

agricolo (e quindi svolga attività principale agricola) che si proponga di produrre anche energia

elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche.

Ove non possa configurarsi l'affitto di fondo rustico, la concessione in godimento sconta l'imposta

di registro con aliquota 2%.

Allorché il concedente agisca nell' esercizio d'impresa, la concessione in godimento assume le se-

guenti caratteristiche tributarie:

a) quando abbia per oggetto terreni ed aziende agricole o terreni non suscettibili di utilizzazione

edificatoria, è prestazione di servizi assoggettata ad iva ma, ai sensi dell'art. 10 n. 8, l'operazione è

considerata esente, per cui sconta l'imposta di registro proporzionale. La disciplina riguarda tutti i

terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria e non solamente i terreni agricoli.

b) quando abbia per oggetto terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, anche in base a stru-

menti urbanistici adottati e non ancora approvati (art. 36 D.L. 223/2006) , l'operazione è soggetta ad

iva con aliquota 21% e, a causa dell' alternatività, sconta l'imposta di registro in misura fissa.

Per quanto attiene all'imposta di bollo dovuta in modo forfetario per la registrazione telematica con

l'adempimento unico, l'importo è di euro 45,00 (Tariffa dell'imposta di Bollo, D.P.R. 642 del

26.10.1972, Art. 1 comma 1- bis .1 n. 4) sia per la locazione, sia per l'affitto, ma, ove si tratti di con-

tratto assoggettato a trascrizione (in quanto ultranovennale) la misura del bollo è elevata ad Euro

155. A tali atti non è applicabile l'esenzione dal bollo di cui all'art. 21 della Tabella D.P.R.

642/1972, che riguarda solamente gli atti di trasferimento.

Relativamente all'imposta ipotecaria, il contratto di locazione/affitto ultranovennale non sconta im-

posta di trascrizione proporzionale, bensì in misura fissa, poiché l'imposta proporzionale è dovuta

solo per gli atti che comportano costituzione o trasferimento di diritti reali (art. 4 Tariffa D.Lgs.

347/1990).

Ovviamente, l'imposta catastale non è applicabile.

11

Per completare il quadro, si segnalano prese di posizione di Agenzie delle Entrate miranti a riquali-

ficare contratti del genere qui esaminato formulati come concessioni di diritto personale di godi-

mento (affitto o locazione), per assumere che essi siano in realtà costitutivi di diritto di superficie.

Una tale riqualificazione avrebbe per effetto di assoggettare l'atto all' imposta di registro con aliquo-

ta del 15% (quando relativo a terreni agricoli), con base imponibile costituita dal corrispettivo pat-

tuito per tutta la durata del rapporto. In proposito, pare sufficiente a scongiurare la riqualificazione

una accorta formulazione che escluda espressamente la realità.

b) Il contratto di acquisizione di diritto reale di godimento (diritto di superficie).

La costituzione ed il trasferimento del diritto di superficie su terreni da parte di cedente-

costituente che non agisca nell'esercizio d'impresa, seguono le regole dettate per gli atti aventi per

oggetto il trasferimento o la costituzione di diritti reali.

Pertanto, tali atti sono così regolati:

a) Costituzione/trasferimento di diritto di superficie su terreno agricolo

imposta di registro, 15%

imposta ipotecaria, 2%

imposta catastale, 1%

b) Costituzione/trasferimento di superficie su terreno non agricolo

imposta di registro, 8%

imposta ipotecaria, 2%

imposta catastale, 1%

La base imponibile è costituita dal corrispettivo dichiarato dalle parti che, peraltro, può essere og-

getto di accertamento da parte dell'ufficio in base al valore venale del diritto di superficie costituito.

Al riguardo risulta assai incerto il criterio in base al quale calcolare tale diritto, non sussistendo,

come invece ad esempio per l'usufrutto, una precisa disciplina di legge.

Si ricorda che una, sia pur isolata, pronuncia della Suprema Corte ha ritenuto non applicabile l'ali-

quota del 15% agli atti costitutivi di servitù su terreni agricoli, riducendo la portata della relativa di-

sposizione dell'art.1 Tariffa parte prima TU Registro e ritenendo che "La costituzione di una servitù

(nella specie di elettrodotto) non rientra nella nozione di "trasferimento" contenuto nell'art. 1, della

Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, in quanto non comporta il trasferimento di diritti o facoltà

del proprietario del fondo servente ma soltanto una compressione del diritto di proprietà di questi a

vantaggio di un determinato fondo (dominante); quindi alla costituzione di una servitù su un terreno

agricolo non è applicabile l'aliquota d'imposta di registro del 15 per cento anche quando tale costi-

tuzione non avvenga a vantaggio di un operatore agricolo." (Cass. Sez.trib., 4 novembre 2003, n.

16495). Totalmente contraria a tale impostazione è la Ris. n. 92/E-118050 del 22 giugno 2000, se-

condo cui l'atto di costituzione di servitù di elettrodotto su terreni agricoli va sottoposto ad imposta

proporzionale con aliquota 15%.

Nel caso in cui il cedente agisca nell'esercizio d'impresa, sia la costituzione del diritto di superfi-

cie, sia il suo trasferimento sono soggetti al trattamento tributario qui riassunto:

a) quando il diritto abbia per oggetto terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria , l'atto è

considerato cessione di bene non soggetta ad iva, ai sensi dell'art. 2 comma 3 lett. c) D.P.R. n.

633/1972, che nell'ultimo periodo precisa pure che non costituisce utilizzazione edificatoria la co-

struzione delle opere "da realizzare nelle zone agricole ivi comprese le residenze, in funzione della

conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'ar-

ticolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153" (ora IAP).

12

L'Agenzia delle Entrate con Ris. n. 112/E del 28 aprile 2009, considerato che l'art. 12 comma 7 del

D.Lgs. n. 387 del 2003 prevede l' ubicazione degli impianti di produzione di energia fotovoltaica

anche in aree classificate come zone agricole dai vigenti piani urbanistici, ha ritenuto che, ai fini fi-

scali, valga la destinazione prevista dallo strumento urbanistico, asserendo che la costruzione

dell'impianto fotovoltaico non comporta l'automatica classificazione del terreno (sul quale lo stesso

sorge) quale "area edificabile".

b) quando l'atto in questione abbia ad oggetto terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria , anche

in base a strumenti urbanistici adottati e non ancora approvati , l'operazione è assoggettata ad iva

con aliquota del 21% e, per il principio di alternatività, sconta le imposte fisse di registro, ipotecaria

e catastale.

In caso di cedente imprenditore agricolo, l'assoggettamento ad iva presuppone che si tratti di bene

già utilizzato per l'attività (e pertanto relativo all'impresa). Si ricorda infine che l'amministrazione

finanziaria ha ritenuto che la cessione di un terreno solo parzialmente edificabile con pattuizione di

un prezzo indistinto non sia soggetta a Iva (Ris. 10 settembre 1991, prot. 430065) .

b) il contratto per realizzare l' impianto fotovoltaico su edifici

Simmetrica alla trattazione dei terreni è quella relativa agli atti finalizzati alla realizzazione di un

impianto fotovoltaico su fabbricati (copertura, tetto o lastrico solare).

Locazione:

Quando il locatore non agisce in esercizio di impresa, la locazione è assoggettata ad imposta di re-

gistro con aliquota del 2% (art. 5 tariffa, parte prima, D.P.R. n. 131/1986), su una base imponibile

costituita dai canoni pattuiti per tutta la durata del contratto e con possibilità di frazionamento

dell'imposta per annualità ex art. 17 comma 3 D.P.R. n. 131/1986.

In caso di locatore agente in esercizio di impresa l'operazione risulta assoggettata al regime previsto

in generale per le locazioni e quindi è normalmente esente da iva, con le eccezioni indicate dall’art.

10 n. 8 del D.P.R. n. 633/1972, salvo considerare la porzione di edificio che ospiti l’impianti alla

stregua di un’ “area urbana”, nel qual caso la locazione non rientrerebbe nel regime di esenzione e

sconterebbe l’Iva. Ma si tratta di una impostazione non condivisibile, come si vedrà a proposito dei

beni strumentali.

Costituzione/trasferimento di diritto di superficie

Per quanto concerne invece l'ipotesi di costituzione/trasferimento di diritto di superficie, quando

il "cedente/costituente" non agisce nell'esercizio d'impresa, l'atto sconta l'imposta di registro con l'

aliquota del 7% sulla base imponibile rappresentata dall' intero corrispettivo pattuito dai contraenti,

pur se con pagamento dilazionato.

Quando il "cedente/costituente" agisce in esercizio dell'impresa il trattamento tributario è più arti-

colato, a causa delle previsioni introdotte nel D.P.R. n. 633/1972 dal DL 223/2006.

Se la concessione si riferisce ad un fabbricato abitativo è applicabile l'art. 10, n. 8 -bis , del D.P.R.

n. 633/197215

.

15

Una volta che il lastrico solare (od il tetto inclinato, ove ammessa la sua individuazione catastale alla stregua del la-

strico solare), sia individuato con proprio subalterno, esso viene censito in categoria F/5 ma si può ritenere che non per

questo si debba considerare una unità né abitativa, né strumentale, parendo più logico assimilarlo al bene principale di

cui esso sia parte; ove la si volesse considerare un terzo genere, né abitativo, né strumentale, varrebbe osservare che il

detto comma 8-bis non si applica alle sole unità abitative, bensì a tutte le fattispecie che non rientrano nella

13

Pertanto la costituzione (considerata cessione dalla normativa sull' Iva, ex art.2 DPR 633/72)

se relativa a fabbricato abitativo ,

- è soggetta ad IVA, ove cedente sia l'impresa costruttrice o che vi abbia eseguito, anche tramite

imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della leg-

ge 5 agosto1978, n. 457, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'inter-

vento (o anche successivamente nel caso in cui il cedente che sia anche l'impresa costruttrice o "ri-

strutturatrice" opti per l'applicazione dell'iva, ai sensi dell'art. 10 n. 8-bis del D.P.R. n. 633/1972

come modificato dal D.L.83 del 22.6.2012 convertito con L. n. 134 del 7.8.2012) l'atto è assoggetta-

to a registrazione con corresponsione di imposte fisse di registro, ipotecaria e catastale;

- è esente da IVA in tutti gli altri casi, scontando le ordinarie imposte di registro ai sensi dell'art. 40

T.U. Registro (DPR 131/1986).

Se relativa ad immobile strumentale

è soggetta ad iva ma esente da IVA (e pertanto soggetta ad imposta di registro) ai sensi dell'art. 10,

comma 8 -ter , del D.P.R. 633/1972, salvo che

a) la cessione sia effettuata dall'impresa costruttrice o che vi abbia eseguito, anche tramite imprese

appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 ago-

sto 1978, n. 457, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento;

b) il cedente manifesti nell'atto l'opzione per l'imponibilità; in questo caso, se il cessionario è sog-

getto passivo Iva, si applica il particolare regime di inversione contabile stabilito dall'art. 17, 6

comma del D.P.R. 633/1972 (c.d. reverse-charge).

Anche ove la cessione sia esente da iva ai sensi del comma 8 -ter del D.P.R. 633/1972 , l'imposta di

registro è dovuta in misura fissa, in quanto l'art. 40 del D.P.R. 131/1986 considera la cessione in pa-

rola “soggetta ad iva” ; per contro, le imposte ipotecarie e catastali sono dovute, per tutte le cessioni

disciplinate dal comma 8 -ter (esenti o non esenti ed imponibili), nelle misure del 3% (ipotecaria) e

dell' 1% (catastale). Non è più prevista la riduzione a metà ove il cessionario sia una società di lea-

sing ma in caso di riscatto, anche anticipato, l' atto sconta le imposte fisse di registro, ipotecaria e

catastale.

Circa il lastrico solare, che non viene accatastato nelle categorie dei “beni strumentali per natura”, è

da considerare preferibile assimilarlo ai fabbricati strumentali quando esso sia compreso in un fab-

bricato a sua volta strumentale e ciò sia perché la categoria ”F” è una categoria che non comporta

un'attribuzione di rendita ed è unicamente finalizzata ad una corretta rappresentazione del territorio,

sia perché il lastrico è pur sempre porzione di un fabbricato sottostante (ipotizzato strumentale per

natura), sia, infine, in considerazione dell'evoluzione che il lastrico vada ad avere con la realizza-

zione dell’impianto16

.

4. Trasferimento e concessione in godimento dell' impianto fotovoltaico.

successiva 8-ter; cfr. BELLINI, FORTE, LOMONACO, Note riepilogative sul tema delle cessioni di fabbri-

cati effettuate da soggetti passivi IVA , studio 144-2007/T, in Studi e materiali, 2007, 1132 ss. 16

Così lo Studio Tributario n. 35-2011/T, Profili fiscali degli atti relativi agli impianti fotovoltaici, Approva-

to dalla Commissione studi tributari il 15 luglio 2011, in CNN Notizie, Notiziario d'informazione del Consi-

glio Nazionale del Notariato, del 05/10/2011

14

Il medesimo regime sopra richiamato relativo alla cessione dei fabbricati strumentali risulta appli-

cabile in caso di trasferimento dell'impianto fotovoltaico, salvo che il trasferimento venga configu-

rato come cessione di azienda o ramo di azienda.

Qualora l'impianto sia oggetto di conferimento come azienda o ramo, l'atto sconta le imposte fisse

di registro, ipotecaria e catastale.

Qualora esso sia oggetto di trasferimento come azienda o ramo d'azienda, valgono le normali regole

che vogliono l'applicazione delle imposte in ragione della natura dei beni.

Al di fuori di tali modalità, il trasferimento dell' impianto già realizzato ed accatastato, non confi-

gurato come "azienda", ricade tra i trasferimenti di “immobili strumentali” (pur mancando un “invo-

lucro” fisicamente definito, atto ad ospitare attività umane).

Circa la concessione in godimento, si ripete la doppia possibilità di "affitto di azienda o ramo d'a-

zienda" o di locazione dell'immobile, per i cui trattamenti tributari non si segnalano aspetti specifici

di questa tipologia di beni.

5. La costituzione della società veicolo (c.d. SPV).

Nel settore in esame, è invalso l’uso di società veicolo (Special Purpose Vehicle) : la realizzazione

di un impianto fotovoltaico avviene attraverso la costituzione di una o più società progetto (SPV)

nella forma giuridica di società di capitali (S.R.L.) o di società di persone (S.A.S.) oppure una for-

ma combinata di società di persone con il socio accomandatario società a responsabilità limitata

(S.R.L. & Co. S.A.S.). Il developer può costituire la SPV e dotarla del progetto e dei dirit-

ti/autorizzazioni necessari per lo sviluppo dell’impianto.

La configurazione può assumere la forma della preventiva costituzione della società in capo alla

quale sia eseguito l' “approntamento", oppure della predisposizione autonoma cui segua il "confe-

rimento" nella società "veicolo", le cui partecipazioni vengano poi cedute ai soggetti interessati.

Il ricorso alla seconda forma pone la questione dell'oggetto del conferimento, cui si dedicano solo

alcuni cenni. In particolare, ove la predisposizione avvenga prima della costituzione della SPV, ci si

chiede se l'attività preparatoria (progettazione ed autorizzazione) possa essere idonea ad integrare

quella fase di approntamento che già consente di configurare l'azienda, pur anteriormente all'eserci-

zio dell'attività. E' la questione dell'azienda "nuova", approntata ma non ancora utilizzata, rispetto

alla quale parte della dottrina identifica nell'utilizzazione il momento della nascita dell'azienda, pri-

ma della quale utilizzazione per l'attività vi sarebbe un complesso di beni ma non un'azienda. Posi-

zione avversata da chi ritiene sufficiente la "potenzialità produttiva" ed alla cui stregua si identifica

come azienda anche quella destinata fin dall'inizio non all'esercizio dell'impresa propria ma all'affit-

to, e quindi all'esercizio dell'impresa altrui (Cassaz. 9.3.84 n. 1640; 18.6.81 n. 4009; 28.11.81 n.

6361). Anche se l'art.2555 qualifica azienda il complesso di beni organizzati dall'imprenditore per

l'esercizio dell'impresa, così implicitamente suggerendo che debba esistere l'imprenditore prima

dell'azienda, si ritiene sufficiente la potenzialità produttiva, per cui non v'è ragione di ritenere indi-

spensabile che l'atto di destinazione provenga da chi sia già imprenditore; l'articolo 2555 probabil-

mente va letto come se dicesse "complesso di beni organizzati per l'imprenditore al fine di esercita-

re l ' attività d'impresa".

Nonostante tale apertura, appare problematico ritenere che gli atti preparatori relativi alla realizza-

zione di un impianto fotovoltaico, e così un diritto personale di godimento per allocare l’impianto, il

progetto dell’impianto e l’ottenimento dell’autorizzazione unica, siano sufficienti ad integrare un’

“azienda” da conferire in una costituenda società; mentre nulla parrebbe ostare al conferimento di

tutto ciò, in quanto “suscettibile di valutazione economica”.

15

6. La gestione dei crediti verso il GSE17

.

Una volta avviata la produzione di energia, è frequente l'operazione di cessione dei crediti verso il

GSE, sia per acquisire liquidità immediata, sia per remunerare l'esecutore dei lavori di realizzazione

dell'impianto stesso o per garantire obblighi verso creditori/finanziatori.

Si pone, allora, la questione del trattamento tributario di simile cessione, a seconda che rivesta o

non rivesta natura di garanzia e su cui incide la soluzione adottata a proposito della natura imprendi-

toriale che possa avere la produzione di energia. Punto, quest’ultimo, trattato diffusamente dalla Ri-

soluzione 10 agosto 2012, n. 84/E, sia pur in modo non del tutto condivisibile.

Senza entrare nei dettagli, si possono prospettare i seguenti casi principali:

A) Cessione senza scopo di garanzia.

Se fatta da privato, la cessione del credito sconta l’imposta con aliquota 0,50%, come da articolo 6

Tariffa Parte prima T.U. Registro. La base imponibile, oggetto di apposita disciplina nel T.U. Regi-

stro (art. 49), è costituita dall’importo del credito, senza tenere conto degli interessi non ancora ma-

turati.

Se fatta da soggetto agente in esercizio di impresa, va preventivamente individuata la natura finan-

ziaria/non finanziaria della cessione:

nel primo caso, l’atto, secondo la previsione dell’art. 3 secondo comma n. 3), deve integrare

un'operazione di "prestito" attuata mediante negoziazione di crediti, la quale costituisce pre-

stazione di servizi, rientra nel campo applicativo dell'IVA, ma ricade nelle operazioni esenti

ex articolo 10, primo comma, n. 1), del DPR n. 633 del 197218

;

nel secondo caso, la natura non finanziaria comporta che l'operazione è esclusa dal campo

applicativo dell'IVA ex art. 2 DPR 633/’72, comma 3 lett. a) e sconta l’imposta di registro.

Secondo la Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 71 /E del 24 maggio 2000 "In buona sostan-

za l’art.3, secondo comma, numero 3" (del DPR 633/'72) "è stato riformulato per precisare che la

nozione di prestito di denaro, assimilata agli effetti dell’Iva a prestazione di servizio quando effet-

tuata a titolo oneroso, non è limitata allo sconto di crediti e titoli di credito, ma ricomprende le ope-

razioni finanziarie intendendosi per tali tutte le operazioni aventi causa di finanziamento anche se

attuata con cessione di crediti, anche pro soluto, di cambiali o assegni. Peraltro il numero 3 del se-

condo comma dell’art. 3 va messo in relazione con la norma di cui all’art.10, numero 1, ove sono

considerati esenti da Iva le prestazioni di servizio concernenti la concessione e la negoziazione di

crediti; ne consegue che le operazioni di finanziamento realizzate anche mediante cessione di crediti

pro soluto o pro solvendo, rilevano agli effetti dell’imposta in regime di esenzione. Per converso, la

cessione di credito posta in essere isolatamente come negozio a sé stante dovrà ricondursi al dispo-

sto della lettera a) terzo comma, dell’art. 2, nella parte in cui prevede l’esclusione dall’ambito appli-

cativo del tributo della cessione di credito senza alcuna sottostante operazione di finanziamento. In

sostanza, restano escluse da Iva, a norma del citato art.2, le cessioni di credito pro soluto non aventi

causa di finanziamento ma effettuate in conto pagamento di preesistenti obbligazioni, le quali pos-

sono trovare origine in negozi delle più varie specie: ad esempio compravendite, appalti, ecc. "

B) Cessione a scopo di garanzia.

Anche qui, la cessione del credito fuori campo iva sconta l’imposta con aliquota 0,50%, come da

articolo 6 Tariffa Parte prima T.U. Registro. 17

Società per azioni “Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.” costituita ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del de-

creto legislativo 16 marzo 1999 n. 79 e dell’articolo 1, commi 1, lettera a), b) e c) e 3, del Decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004. 18

La Risoluzione N. 278/E, Trattamento tributario ai fini dell'imposizione indiretta al contratto di cessione dei crediti,

ha ritenuta estranea alle cessioni di natura finanziaria quella fatta a favore di una società di leasing a garanzia dei cano-

ni, in quanto il contratto di cessione di crediti ed il contratto di leasing non sono riconducibili ad un'unica ragione eco-

nomico-sociale.

16

Qualora acceda ad un contratto di finanziamento assoggettato ad imposta sostitutiva (DPR 601/’73),

la cessione rientra in tale regime perché inerente all’operazione di credito: Risoluzione n. 29/E del

3 aprile 2012.

Si deve tenere presente che un credito è normalmente cedibile, ma la cessione può essere vietata

dalla legge od esclusa dalle parti. In quest'ultimo caso, il patto non è opponibile al cessionario se

non si prova che egli lo conoscesse al tempo della cessione (art. 1260 c.c.). Nel caso dei crediti ver-

so il GSE, la convenzione con detto ente, che deve essere stipulata per accedere alla tariffe incenti-

vanti e che è propedeutica alla instaurazione del rapporto da cui originano i crediti, non prevede

l'incedibilità, ma stabilisce: (a) che la cessione dei crediti abbia ad oggetto la totalità dei crediti residui vantati dal cedente nei confronti del GSE;

(b) che i crediti vengano ceduti ad un unico cessionario;

(c) che l’atto di cessione dei crediti:

(i) sia stipulato in data successiva alla sottoscrizione della presente convenzione;

(ii) sia redatto completando esclusivamente gli appositi campi del modello standard pubblicato sul sito internet del GSE

(www.gse.it), il cui contenuto, per il resto, non potrà essere modificato in alcuna sua parte;

(iii) abbia la forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio, ai sensi dell’art. 69 del R.D. n. 2440 del

1923, e venga notificato al GSE a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

(iv) riporti in allegato la presente convenzione, quale parte integrante e sostanziale dell’accordo di cessione;

(v) in occasione della notifica al GSE, sia accompagnato dall’esplicito consenso al trattamento dei dati personali da par-

te del cedente – come previsto dall’art.23 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – affinché il GSE possa procedere ad una

verifica in capo al cedente, per assolvere alle finalità indicate dall’art. 48 – bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,

anche al momento della notifica della cessione;

Quindi, giusta le previsioni della convenzione con il GSE, la cessione di credito per il finanziamen-

to è ammessa solo per la totalità e a favore di un solo cessionario.

Le modalità di attivazione della cessione dei crediti fornite dal GSE prevedono che la cessione dei

crediti "a firma congiunta del cedente e del cessionario:

sia stipulata per atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio;

riporti il n° di convenzione e la data di sua sottoscrizione;

nei casi in cui il soggetto responsabile è una persona giuridica, dia evidenza dei poteri di rappre-

sentanza del sottoscrittore;

sia notificata al GSE a cura dell’Ufficio Giudiziario, nel caso di cessioni disposte in favore di

Istituti di Credito, firmatari dell’accordo quadro recante le modalità di cessione dei crediti deri-

vanti dall’assegnazione delle tariffe incentivanti per la produzione di energia fotovoltaica, me-

diante l’invio di raccomandata".

In appendice ulteriori riferimenti.

Appendice:

CONVENZIONE PER TARIFFE FOTOVOLTAICO

CONVENZIONE N° …………………… PER IL RICONOSCIMENTO DELLE TARIFFE INCENTIVANTI

DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI AI SENSI DEL DE-

CRETO MINISTERIALE DEL 19.2.2007 E DELLA DELIBERA DELLA AUTORITÁ PER L'ENERGIA

ELETTRICA E IL GAS N. 90/07

Con la presente Convenzione

tra

il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., con sede in Roma, Viale Maresciallo Pilsudski n. 92, capitale sociale di

€ 26.000.000,00, interamente versato, iscritta al n. 97487/99 del Registro Imprese di Roma, codice fiscale e Partita

17

I.V.A. 05754381001, nella persona di ................................nella qualità di Direttore della Direzione Operativa, in seguito

denominata per brevità "GSE"

e

il sottoscritto [Cognome Nome] nato a [………….] il [………] residente in [………………]

Comune [……………..][PR], codice fiscale [……………………….] in seguito denominato per brevità

"Produttore"

nel loro insieme denominate anche "le Parti",

premesso

- che con richiesta, come da protocollo GSE del […………..], è stata inoltrata domanda di concessione della "tariffa in-

centivante" di cui al D.M. 19.2.2007 per l'impianto fotovoltaico denominato […………………], di potenza nominale

pari a […] kW, ubicato nel sito di Vial[………..], Comune di […………..](PR);

- che tale domanda di concessione è stata dal GSE identificata con il n.pratica/impianto [………….];

- che il GSE, con propria lettera ha comunicato al Produttore il valore della tariffa incentivante, riconosciuta all'impian-

to fotovoltaico di cui sopra, pari a [………….]€/kWh;

- che il Produttore (Produttore o Soggetto Responsabile) risulta essere il soggetto responsabile dell'impianto, indicato al

precedente alinea, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. h) del D.M. 19.2.2007;

- che l'impianto fotovoltaico è entrato in esercizio in data [………….] individuata come prima data utile a decorrere dal-

la quale sono verificate tutte le condizioni, elencate nel seguito, come previsto dall'art. 2, comma 1, lett.g) del DM

19.2.2007:

i. l'impianto è collegato in parallelo con il sistema elettrico;

ii. risultano installati tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell'energia prodotta e scambiata o ceduta con la

rete;

iii. risultano attivi i relativi contratti di scambio o cessione dell'energia elettrica;

iv. risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell'accesso alle reti;

- che trattasi di impianto fotovoltaico realizzato con un intervento di nuova costruzione di cui all'art. 2 del D.M.

19.2.2007;

- che trattasi di impianto fotovoltaico […………] di cui all'art. … del D.M. 19.2.2007;

- che l'impianto fotovoltaico non rientra nei casi (tra di loro non cumulabili) di incremento della tariffa indicati nell'art.

6, comma 4, del D.M. 19.2.2007;

- che il soggetto responsabile ha dichiarato di non incorrere, per l'impianto fotovoltaico oggetto della presente conven-

zione, nelle condizioni che, ai sensi dell'art. 9, commi 1, 2, 3 e 4, del D.M. 19.2.2007, comportano la non applicabilità o

la non cumulabilità con le tariffe di cui all'art. 6 e con il premio di cui all'art. 7 del D.M. 19.2.2007, in particolare:

i. per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico non ha usufruito e non usufruirà di incentivi pubblici di natura naziona-

le, regionale, locale o comunitaria in conto capitale e/o interessi con capitalizzazione anticipata, eccedenti il 20% del

costo di investimento

ii. l'energia elettrica prodotta dell'impianto fotovoltaico non beneficia e non beneficierà:

• dei certificati verdi di cui all'art. 2, comma 1, lettera o) del D.Lgs. 387/2003;

• dei titoli derivanti dalla applicazione delle disposizioni attuative dell'art. 9 , comma 1, del D.Lgs. 79/99 e dell'art. 16,

comma 4, del D.Lgs. 164/2000;

iii. per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico non è stata e non sarà richiesta la detrazione fiscale richiamata all'art.

2, comma 5, della legge 289/2002, ivi incluse le proroghe e modificazioni della medesima detrazione;

si stipula quanto segue:

le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 1

Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione ha per oggetto il riconoscimento, da parte del GSE al Produttore, del contributo spettante

all'energia elettrica prodotta dalla fonte solare mediante conversione fotovoltaica e incentivata ai sensi dell'art. 7 del

D.lgs 387/03, del D.M. del 19.2.2007 e della delibera n. 90/07.

Articolo 2

Decorrenza e valore dell'incentivazione

Per un periodo di venti anni a decorrere dal [……………] la tariffa incentivante, costante in moneta corrente, da rico-

noscere all'impianto fotovoltaico oggetto della presente Convenzione è pari a [……….]

€/kWh

Articolo 3

Modalità di erogazione delle tariffe incentivanti

Il pagamento delle tariffe incentivanti verrà effettuato dal GSE sulla base delle misure previste della delibera

dell'A.E.E.G. n. 88/07 e in conformità alle modalità di erogazione disciplinate dalla delibera n. 90/07.

Con riferimento agli art. 3 e 4 della delibera n. 88/07 [Nome Gestore di Rete] è il soggetto che ha la responsabilità della

rilevazione, registrazione e comunicazione al GSE delle misure dell'energia fotovoltaica incentivata.

18

Il GSE dispone il pagamento delle tariffe incentivanti con valuta l'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricevi-

mento delle misure ("Data di Pagamento"). Nel caso in cui la "Data di Pagamento" ricada in un giorno festivo, il paga-

mento è disposto con valuta il giorno lavorativo immediatamente successivo.

Il GSE provvederà al pagamento delle tariffe incentivanti accreditando gli importi sul conto corrente bancario indicato

dal Produttore nella "scheda dati anagrafici ai fini dell'erogazione delle tariffe incentivanti" di cui alle premesse.

Articolo 4

Cessione dei crediti

Il GSE provvederà ad adempiere la propria obbligazione di pagamento dei crediti verso il cessionario dei medesimi su-

bordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:

(a) che la cessione dei crediti abbia ad oggetto la totalità dei crediti residui vantati dal cedente nei confronti del GSE;

(b) che i crediti vengano ceduti ad un unico cessionario;

(c) che l’atto di cessione dei crediti:

(i) sia stipulato in data successiva alla sottoscrizione della presente convenzione;

(ii) sia redatto completando esclusivamente gli appositi campi del modello standard pubblicato sul sito internet del GSE

(www.gse.it), il cui contenuto, per il resto, non potrà essere modificato in alcuna sua parte;

(iii) abbia la forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio, ai sensi dell’art. 69 del R.D. n. 2440 del

1923, e venga notificato al GSE a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

(iv) riporti in allegato la presente convenzione, quale parte integrante e sostanziale dell’accordo di cessione;

(v) in occasione della notifica al GSE, sia accompagnato dall’esplicito consenso al trattamento dei dati personali da par-

te del cedente – come previsto dall’art.23 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – affinché il GSE possa procedere ad una

verifica in capo al cedente, per assolvere alle finalità indicate dall’art. 48 – bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,

anche al momento della notifica della cessione;

(d) che la verifica di cui al precedente punto c (v) dia esito positivo (ovvero che non vi siano inadempienze all’obbligo

di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle esattoriali);

(e) che la cessione dei crediti sia espressamente accettata dal GSE mediante lettera raccomandata con avviso di ricevi-

mento inviata al cedente ed al cessionario.

L’accettazione della cessione dei crediti non pregiudica la facoltà di GSE di opporre al cessionario la compensazione

che avrebbe potuto opporre al cedente.

L’eventuale retrocessione dell’intero credito residuo all’originario cedente dovrà:

(a.1) avvenire nella stessa forma con la quale è stato stipulato l’atto di cessione dei crediti, vale a dire (i) con atto pub-

blico o scrittura privata autenticata dal notaio; e (ii) utilizzando esclusivamente il modello standard pubblicato sul sito

internet del GSE (www.gse.it), il cui contenuto non potrà essere modificato in alcuna sua parte;

(b.1) essere sottoscritta da entrambe le parti;

(c.1) essere notificata al GSE mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente anche l’indicazione

delle coordinate del nuovo conto corrente bancario sul quale effettuare i pagamenti dei crediti;

(d.1) essere espressamente accettata dal GSE mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata ad en-

trambe le parti.

Anche in caso di retrocessione dei crediti residui, il GSE si riserva la facoltà di opporre all’originario cedente la com-

pensazione che avrebbe potuto opporre al cessionario.

Il GSE provvederà a pagare i crediti residui al titolare originario del credito a decorrere dal secondo mese successivo

alla accettazione della retrocessione dei crediti. Alcuna responsabilità potrà essere ascritta al GSE nei confronti

dell’originario cedente e del cessionario nel caso di mancata, errata e/o ritardata notifica dell’atto di retrocessione dei

crediti.

Le disposizioni di cui ai precedenti capoversi del presente articolo trovano applicazione anche in ipotesi di successiva

cessione operata dal cessionario dei crediti a beneficio di terzi con l’esclusione del punto c (ii) e a.1 (ii).

Le condizioni di cui al primo capoverso, ad eccezione di quanto previsto al punto c (ii), e al terzo capoverso, ad ecce-

zione di quanto previsto al punto a.1 (ii), del presente articolo trovano applicazione anche in ipotesi di:

(a.2) conferimento a terzi del mandato all’incasso (revocabile/irrevocabile) dei crediti;

(b.2) dazione in pegno dei crediti.

Articolo 5

Responsabilità

Il GSE non potrà essere considerato responsabile per danni di qualsiasi natura derivanti dalla mancata, errata e/o ritarda-

ta comunicazione delle misure di cui al precedente articolo 3, da parte di [Nome Gestore di Rete] , soggetto responsabi-

le della rilevazione, registrazione e comunicazione delle misure al GSE.

Articolo 6

Documentazione

Il Produttore si impegna a procurare a propria cura e spese e a consegnare al GSE, su semplice richiesta, e nel rispetto

delle scadenze e/o cadenze fissate, ogni documentazione relativa all'impianto fotovoltaico di cui alla presente Conven-

zione, alle sue caratteristiche di funzionamento e alle operazioni di manutenzione e verifica effettuate. In particolare, ai

sensi dell'art. 3, comma 5, della delibera n. 90/07, il Produttore, nel caso in cui uno o più pannelli e/o convertitori della

corrente continua in corrente alternata che compongono l'impianto, vengano sostituiti con altri di pari potenza, a causa

19

di danni o avarie non riparabili e che ne rendano necessaria la sostituzione, comunica tempestivamente al GSE i nuovi

numeri di matricola a sostituzione di quelli precedenti .

Oltre alle specifiche modalità previste dall'articolo 4 il Produttore si impegna ad inviare al GSE, a mezzo raccomandata

con avviso di ricevimento, ogni eventuale variazione dei dati riportati nella "scheda anagrafica ai fini dell'erogazione

delle tariffe incentivanti". Nel caso di comunicazioni di variazione delle coordinate bancarie di domiciliazione dei pa-

gamenti delle tariffe incentivanti, tale variazione sarà resa operativa dal GSE nel secondo mese successivo al mese di

ricevimento della comunicazione medesima da parte del GSE.

Il soggetto responsabile si impegna a trasmettere al GSE, ai fini del monitoraggio tecnologico di cui all'art. 15, comma 1

del DM 19.2.2007, i dati e le informazioni previsti dall'art. 11 della delibera 90/07, secondo la cadenza temporale ivi

prevista e le modalità indicate dal GSE.

Articolo 7

Verifiche e controlli

Il GSE si riserva in ogni momento la facoltà di effettuare sopralluoghi sull'impianto fotovoltaico, direttamente o tramite

terzi dallo stesso debitamente autorizzati, al fine di accertare il diritto alle tariffe incentivanti da parte del Produttore, o

la permanenza del diritto medesimo, anche tramite verifiche e controlli sulle caratteristiche dei componenti di impianto

e sulle apparecchiature di misura al fine di accertare la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi, nonchè la loro

conformità a quanto previsto dalla normativa di riferimento.

Il GSE comunicherà al Produttore la data di effettuazione del sopralluogo sull'impianto fotovoltaico. Nel corso delle at-

tività di verifica, il Produttore potrà avvalersi e/o farsi rappresentare da un proprio consulente tecnico, del quale il Pro-

duttore dovrà comunicare formalmente al GSE il nominativo ed i riferimenti per eventuali comunicazioni .

L'esito dei controlli viene comunicato al Produttore e, in caso di esito negativo, determinerà le conseguenze di cui all'ar-

ticolo 10, comma 3, della delibera n. 90/07.

Articolo 8

Decorrenza e durata della Convenzione

La presente Convenzione ha decorrenza dal [……..]e scadenza il [……………].

La presente Convenzione si intende risolta di diritto e cessa di produrre effetti tra le Parti qualora il Produttore incorra

in una delle ipotesi di decadenza previste dall'art. 10 della legge 575/1965 e successive modificazioni e integrazioni,

nonchè si verifichi la fattispecie individuata dall'art. 10, comma 3 della delibera n. 90/07 .

Articolo 9

Giurisdizione

Per qualsiasi controversia derivante o comunque connessa all'interpretazione e all’esecuzione della presente Conven-

zione e degli atti da essa richiamati, le Parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Roma.

Articolo 10

Perfezionamento della Convenzione

Ai fini del perfezionamento della Convenzione il Produttore è tenuto a stampare tramite il portale informatico l’apposita

Dichiarazione di Accettazione e a inviarla al GSE debitamente sottoscritta allegando fotocopia del proprio documento

in corso di validità .

La presente Convenzione è perfezionata nel momento in cui il GSE procede alla accettazione della suddetta Dichiara-

zione rendendo disponibile sul portale informatico la copia per il Produttore sottoscritta dal proprio Legale Rappresen-

tante.

Successivamente alla attivazione della Convenzione eventuali accordi modificativi o integrativi del contenuto della pre-

sente Convenzione dovranno essere convenuti per iscritto a pena di nullità.

Le Parti sono consapevoli che ogni dichiarazione derivante dalla presente Convenzione è resa ai sensi del D.P.R.

445/00.

Letto, approvato e sottoscritto.

[Data]

Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. Informativa ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196/03

......

Cessione del credito

Dal sito:

http://www.gse.it/it/Conto%20Energia/Fotovoltaico/Cessione%20dei%20crediti%20fotovoltaico/Pages/default.aspx

Cos’è

Il GSE, all’interno della regolamentazione del Conto Energia, permette la cessione dei crediti de-

rivanti dall’ammissione alle tariffe incentivanti. La cessione consente al soggetto responsabile di

trasferire gli incentivi derivanti dall’energia prodotta ad un soggetto cessionario.

Come si ottiene

20

La cessione dei crediti è ammessa esclusivamente per la totalità degli stessi crediti e a favore di un

unico cessionario (o pool di banche) sino ad eventuale revoca espressa.

Le modalità di attivazione della cessione dei crediti prevedono un atto di cessione a firma con-

giunta del cedente e del cessionario, per il quale bisogna utilizzare i modelli allegati (Moduli A - B

- C - D).

A seguito della domanda, GSE, con propria lettera raccomandata, comunicherà alle parti di aver

preso atto della richiesta di cessione dei crediti e del rispetto di tutti gli adempimenti necessari con-

tenuti nell’articolo denominato "cessione dei crediti" presente sulla convenzione del Conto

Energia.

Il GSE riconosce le tariffe incentivanti al soggetto cessionario fintanto che non gli venga notifica-

to l’atto di retrocessione dei crediti, che deve essere redatto utilizzando il modello standard

(Modulo F) con firme congiunte del cedente e del cessionario.

Sia la cessione che la retrocessione dei crediti dovranno essere stipulate con scrittura privata da

valersi ad ogni effetto di legge e da conservarsi agli atti del Notaio che ne autenticherà le sottoscri-

zioni ai sensi dell’art. 69 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.

A) Modulo per la cessione dei crediti: testo da utilizzare affinché il GSE provveda alla propria ob-

bligazione di pagamento dei crediti nei confronti del cessionario. La cessione del credito potrà av-

venire unicamente nei casi in cui sia rispettato il contenuto dell’articolo denominato "cessione dei

crediti" presente sulla convenzione del Conto Energia.

B) Modulo per la cessione del credito derivante da più convenzioni intestate al medesimo Soggetto

Allegato B: Notifica della cessione del credito (da utilizzare con moduli A, B, E, F)

C) Modulo per atto di cessione e sub cessione del credito (Doppia cessione contestuale)

Allegato B: Lettera notifica doppia cessione (da utilizzare con modulo C)

D) Modulo per impianti fotovoltaici che intendono cedere il proprio credito, nei confronti del GSE,

ad un pool di Banche

Allegato B: Notifica della cessione del credito a pool di Banche (da utilizzare con modulo D)

E) Modello da utilizzare in caso di cessione successiva operata dal cessionario dei crediti a benefi-

cio di terzi

F) Modulo per la retrocessione dei crediti: testo da utilizzare affinché il GSE provveda a pagare i

crediti residui al titolare originario del credito a decorrere dal secondo mese successivo

all’accettazione della retrocessione dei crediti.

Mandato all’incasso

Modulo per il mandato irrevocabile all’incasso

Testo da utilizzare per conferire un mandato irrevocabile, ai sensi dell’art. 1723, 2° comma, c.c.,

senza corrispettivo ma con obbligo di rendiconto ai sensi dell’art. 1713 c.c., ad incassare tutti i cre-

diti presenti e futuri vantati verso il GSE derivanti dalla Convenzione in Conto Energia, fino a sca-

denza di quest’ultima. Il mandato irrevocabile all'incasso deve essere stipulato con scrittura privata

da valersi ad ogni effetto di legge e da conservarsi agli atti del Notaio che ne autenticherà le sotto-

scrizioni ai sensi dell'art. 69 del R.D. 18 Novembre 1923, n. 2440.

Modulo per la notifica revoca del mandato all’incasso

Testo da utilizzare per comunicare che sono cessati tutti gli effetti derivanti dall’atto di mandato

all’incasso

Gli operatori possono monitorare lo stato di lavorazione delle proprie pratiche di cessione del credi-

to direttamente sul portale applicativo ftv nella sezione cessione del credito.

Comunicazione

Raccomandata A.R.

Spettabile

Gestore dei Servizi Energetici- GSE S.p.a.

Viale Maresciallo Pilsudski, 92

21

00197 - Roma

Oggetto: Notifica della cessione di credito.

Vi comunichiamo che, con atto del […], [soggetto responsabile] – che ad ogni buon fine sottoscrive la pre-

sente – ha ceduto a [ cessionario…] tutti i propri crediti nei Vostri confronti derivanti dalla Convenzione n.

[…] stipulata il […], qui allegata in copia, per il ritiro dell’energia elettrica di cui al comma 1.1 lettere d) e)

della delibera AEEG 1/09 relativa all’assegnazione della tariffa incentivante (ai sensi del DM 28 luglio 2005

e del DM 6 febbraio 2006) o (ai sensi del DM 19 febbraio 2007) [eliminare riferimenti normativi che non so-

no pertinenti].

Vi preghiamo, pertanto, di effettuare direttamente al cessionario […] il pagamento di tutto quanto da Voi do-

vuto al predetto cedente a titolo di tariffa onnicomprensiva incentivante in virtù della Convenzione di cui so-

pra.

Distinti saluti.

[luogo e data]