FOCUS MENSILE FISCALITA’ IL CREDITO D’IMPOSTA PER … › public › convegni ›...

25
1 SLIDE 20 MARZO 2015 FOCUS MENSILE FISCALITA’ IL CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI Esame dell’agevolazione alla luce anche dei chiarimenti contenuti nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n.5/E/2015 Torino, 20 marzo 2015 Relatori: Guido Berardo – Commercialista Silvia Ferraro - Commercialista Andrea Gippone - Commercialista

Transcript of FOCUS MENSILE FISCALITA’ IL CREDITO D’IMPOSTA PER … › public › convegni ›...

Page 1: FOCUS MENSILE FISCALITA’ IL CREDITO D’IMPOSTA PER … › public › convegni › gippone.pdf · 2018-05-03 · SLIDE 3 20 MARZ0 2015 CONTENUTO DELLA NORMA L’articolo 18 del

1 SLIDE

20 MARZO

2015

FOCUS MENSILE FISCALITA’

IL CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI

Esame dell’agevolazione alla luce anche dei chiarimenti contenuti

nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n.5/E/2015

Torino, 20 marzo 2015

Relatori: Guido Berardo – Commercialista Silvia Ferraro - Commercialista Andrea Gippone - Commercialista

Page 2: FOCUS MENSILE FISCALITA’ IL CREDITO D’IMPOSTA PER … › public › convegni › gippone.pdf · 2018-05-03 · SLIDE 3 20 MARZ0 2015 CONTENUTO DELLA NORMA L’articolo 18 del

2 SLIDE

20 MARZO

2015

RIFERIMENTO NORMATIVO

Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi

è stato introdotto dall’articolo 18 del Decreto Legge n.91 del

24/06/2014 (il cosiddetto “decreto Sviluppo”), pubblicato nella G.U. n.

144 del 24 giugno 2014.

Successivamente il D.L. è stato convertito, con modifiche, dalla Legge

n. 116 dell’11 agosto 2014.

In data 19 febbraio 2015, l’Agenzia delle Entrate ha emanato la

Circolare 5/E recante disposizioni circa l’art.18 del D.L. 91/2015,

convertito con modifiche dalla L. 116/2014.

Page 3: FOCUS MENSILE FISCALITA’ IL CREDITO D’IMPOSTA PER … › public › convegni › gippone.pdf · 2018-05-03 · SLIDE 3 20 MARZ0 2015 CONTENUTO DELLA NORMA L’articolo 18 del

3 SLIDE

20 MARZ0

2015

CONTENUTO DELLA NORMA

L’articolo 18 del D.L. 91/2014, convertito dalla L.116/2014,

attribuisce ai soggetti titolari di reddito d’impresa un credito

d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, compresi nella

divisione 28 della tabella ATECO 2007, e destinati a strutture

produttive ubicate nel territorio nazionale, effettuati a decorrere dal

25 giugno 2014 e sino al 30 giugno 2015.

Page 4: FOCUS MENSILE FISCALITA’ IL CREDITO D’IMPOSTA PER … › public › convegni › gippone.pdf · 2018-05-03 · SLIDE 3 20 MARZ0 2015 CONTENUTO DELLA NORMA L’articolo 18 del

4 SLIDE

20 MARZ0

2015

CONTENUTO DELLA NORMA

Gli investimenti da prendere in considerazione sono solo quelli

di importo non inferiore ai 10.000 euro ed il credito d’imposta deve

essere calcolato nella misura del 15% dell’eccedenza di spese sostenute

rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali nuovi

compresi nella stessa divisione ATECO 2007 effettuati nei cinque

periodi d’imposta precedenti, con esclusione dal calcolo del periodo nel

quale sono stati effettuati i maggiori investimenti.

Page 5: FOCUS MENSILE FISCALITA’ IL CREDITO D’IMPOSTA PER … › public › convegni › gippone.pdf · 2018-05-03 · SLIDE 3 20 MARZ0 2015 CONTENUTO DELLA NORMA L’articolo 18 del

5 SLIDE

20 MARZ0

2015

SOGGETTI BENEFICIARI

Ai sensi del comma 1 dell’art.18 del D.L. 91/2014,

l’agevolazione spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito

d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica (compresi quindi gli

enti non commerciali, limitatamente allo svolgimento di attività

commerciale). Inoltre la circolare chiarisce che possono essere

beneficiarie sia le imprese residenti, sia le stabili organizzazioni di

soggetti non residenti.

Page 6: FOCUS MENSILE FISCALITA’ IL CREDITO D’IMPOSTA PER … › public › convegni › gippone.pdf · 2018-05-03 · SLIDE 3 20 MARZ0 2015 CONTENUTO DELLA NORMA L’articolo 18 del

6 SLIDE

20 MARZ0

2015

SOGGETTI BENEFICIARI

Ulteriore specifica viene fornita dal comma 5 dell’art. 18

D.L.91/2014, in riferimento ai soggetti titolari di attività industriali a

rischio incidenti sul lavoro, così come individuate dal D.Lgs. n.334 del

17/08/1999, e modificato dal D.Lgs. N.238 del 21/09/2005: essi

possono godere del credito d’imposta solo se è documentato

l’adempimento degli obblighi e delle prescrizioni contenute nel decreto

stesso. In particolare è l’Allegato I del D.Lgs. Che fissa le quantità

minime di sostanze pericolose, oltre le quali occorre redigere il

documento di prevenzione incidenti.

Page 7: FOCUS MENSILE FISCALITA’ IL CREDITO D’IMPOSTA PER … › public › convegni › gippone.pdf · 2018-05-03 · SLIDE 3 20 MARZ0 2015 CONTENUTO DELLA NORMA L’articolo 18 del

7 SLIDE

20 MARZ0

2015

OGGETTO DELL’INVESTIMENTO

I beni agevolabili devono possedere le seguenti

caratteristiche:

1. Devono essere nuovi;

2. Devono rientrare nella divisione 28 della tabella ATECO 2007;

3. Devono essere strumentali;

4. Devono essere di importo minimo di 10.000 euro

Page 8: FOCUS MENSILE FISCALITA’ IL CREDITO D’IMPOSTA PER … › public › convegni › gippone.pdf · 2018-05-03 · SLIDE 3 20 MARZ0 2015 CONTENUTO DELLA NORMA L’articolo 18 del

8 SLIDE

20 MARZ0

2015

REQUISITO DELLA NOVITA’

La normativa precisa che gli investimenti devono essere

effettuati in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature (vedi prec.

Circolare 44/E del 27/10/2009), pertanto l’agevolazione non spetta

per i beni che a qualunque titolo risultano essere già stati utilizzati.

Fanno unicamente eccezione (ed anche questa è una precisazione

ereditata dalla precedente circolare) i beni esposti negli show room ed

utilizzati al solo scopo dimostrativo.

Page 9: FOCUS MENSILE FISCALITA’ IL CREDITO D’IMPOSTA PER … › public › convegni › gippone.pdf · 2018-05-03 · SLIDE 3 20 MARZ0 2015 CONTENUTO DELLA NORMA L’articolo 18 del

9 SLIDE

20 MARZ0

2015

DIVISIONE 28 TABELLA ATECO 2007

Al fine di godere dell’agevolazione è necessario che i beni

oggetto di investimento rientrino in una delle sottocategorie

appartenenti alla divisione 28 della tabella ATECO 2007, a nulla

rilevando invece il «codice attività» ai fini IVA del soggetto cedente.

La circolare precisa altresì che i beni strumentali rientranti nella

divisione 28 sono agevolabili anche se non sono destinati ad un

funzionamento autonomo, ma inseriti in impianti e strutture più

complesse.

Page 10: FOCUS MENSILE FISCALITA’ IL CREDITO D’IMPOSTA PER … › public › convegni › gippone.pdf · 2018-05-03 · SLIDE 3 20 MARZ0 2015 CONTENUTO DELLA NORMA L’articolo 18 del

10 SLIDE

20 MARZ0

2015

DIVISIONE 28 TABELLA ATECO 2007

sezione C ATTIVITA’ MANIFATTURIERE

divisione 28 FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA

•28.1FABBRICAZIONE DI MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE

•28.2FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE

•28.3FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER L'AGRICOLTURA E LA SILVICOLTURA

•28.4FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER LA FORMATURA DEI METALLI E DI ALTRE

MACCHINE UTENSILI

•28.9FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE PER IMPIEGHI SPECIALI

Page 11: FOCUS MENSILE FISCALITA’ IL CREDITO D’IMPOSTA PER … › public › convegni › gippone.pdf · 2018-05-03 · SLIDE 3 20 MARZ0 2015 CONTENUTO DELLA NORMA L’articolo 18 del

11 SLIDE

20 MARZ0

2015

DIVISIONE 28 TABELLA ATECO 2007

Nel caso in cui l’investimento riguardi un bene «complesso»,

ossia composto da beni rientranti nella divisione 28 e altri beni non

rientranti nella stessa divisione, purché questi ultimi siano asserviti al

funzionamento del bene principale rientrante nella divisione 28, allora

anche il costo di questi ultimi è agevolabile (è il caso ad esempio dei

computer e programmi software necessari per il funzionamento dei

macchinari e apparecchiature agevolabili).

Page 12: FOCUS MENSILE FISCALITA’ IL CREDITO D’IMPOSTA PER … › public › convegni › gippone.pdf · 2018-05-03 · SLIDE 3 20 MARZ0 2015 CONTENUTO DELLA NORMA L’articolo 18 del

12 SLIDE

20 MARZ0

2015

REQUISITO DELLA STRUMENTALITA’

I beni acquistati devono essere strumentali all’attività

esercitata dall’impresa, nel senso che deve trattarsi di beni di uso

durevole ed atti ad essere impiegati come strumentali nel ciclo di

produzione dell’impresa stessa (quindi sono esclusi i beni merce).

Circa la strumentalità, la circolare precisa che l’uso può essere sia

diretto da parte dell’impresa, sia «indiretto», nel senso che il bene può

essere concesso in uso a terzi, purché questi soggetti li destinino ad un

uso diretto nel proprio ciclo di produzione, in un legame strettamente

funzionale all’esigenza di produzione dell’impresa beneficiaria.

Page 13: FOCUS MENSILE FISCALITA’ IL CREDITO D’IMPOSTA PER … › public › convegni › gippone.pdf · 2018-05-03 · SLIDE 3 20 MARZ0 2015 CONTENUTO DELLA NORMA L’articolo 18 del

13 SLIDE

20 MARZ0

2015

IMPORTO MINIMO

Il comma 3 dell’art. 18 D.L.91/2014 precisa che non sono

agevolabili gli investimenti di importo unitario inferiore a 10.000 euro.

La circolare in merito a ciò, specifica che il limite di 10.000 euro deve

essere verificato in relazione a ciascun progetto di investimento e non

ai singoli beni che lo compongono; a tal fine, oltre al costo dei beni che

compongono il progetto, rilevano anche gli oneri accessori di diretta

imputazione (ad esempio il trasporto ed il montaggio e l’eventuale iva

indetraibile, novità questa rispetto alla precedente edizione). In caso

di costruzione in economia, occorre fare riferimento al costo

complessivo del bene realizzato.

Page 14: FOCUS MENSILE FISCALITA’ IL CREDITO D’IMPOSTA PER … › public › convegni › gippone.pdf · 2018-05-03 · SLIDE 3 20 MARZ0 2015 CONTENUTO DELLA NORMA L’articolo 18 del

14 SLIDE

20 MARZ0

2015

MODALITA’ DI ACQUISTO

Sono agevolabili sia gli acquisti di beni effettuati da terzi, che

la realizzazione degli stessi in economia o mediante contratto di

appalto (calcolato con il metodo del SAL). Circa le modalità di acquisto

ammissibili, oltre all’acquisizione in proprietà, è ammessa anche quella

effettuata mediante contratto di leasing, con beneficio a favore

dell’utilizzatore (in tal caso rileva il costo sostenuto dal concedente.

L’agevolazione spetta altresì (come precisato dalla circolare 44/E del

2009 cui la circolare 5/E del 2015 rimanda) nel caso in cui la società di

leasing realizza, in appalto, il bene da concedere in locazione.

Page 15: FOCUS MENSILE FISCALITA’ IL CREDITO D’IMPOSTA PER … › public › convegni › gippone.pdf · 2018-05-03 · SLIDE 3 20 MARZ0 2015 CONTENUTO DELLA NORMA L’articolo 18 del

15 SLIDE

20 MARZ0

2015

AMBITO TEMPORALE

Rilevano gli investimenti effettuati dal 25 giugno 2014 (data di

entrata in vigore della norma) al 30 giungo 2015.

L’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione

segue le regole generali della competenza, così come previste

dall’articolo 109, commi 1 e 2 del TUIR.

A tal proposito si precisa che le spese si considerano sostenute alla

data di consegna o spedizione, ovvero, se successiva, alla data in cui si

verifica il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale.

Page 16: FOCUS MENSILE FISCALITA’ IL CREDITO D’IMPOSTA PER … › public › convegni › gippone.pdf · 2018-05-03 · SLIDE 3 20 MARZ0 2015 CONTENUTO DELLA NORMA L’articolo 18 del

16 SLIDE

20 MARZ0

2015

DETERMINAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE

L’art. 18, al comma 1, specifica che l’agevolazione consiste in un

credito d’imposta, calcolato nella misura del 15% dell’eccedenza di

spese sostenute rispetto alla media degli investimenti in beni

strumentali compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007,

sostenuti nei cinque periodi precedenti, con esclusione di quello nel

quale gli investimenti sono stati maggiori.

Page 17: FOCUS MENSILE FISCALITA’ IL CREDITO D’IMPOSTA PER … › public › convegni › gippone.pdf · 2018-05-03 · SLIDE 3 20 MARZ0 2015 CONTENUTO DELLA NORMA L’articolo 18 del

17 SLIDE

20 MARZ0

2015

PERIODO DEGLI INVESTIMENTI

La circolare 5/E del 2015 precisa che si debba ritenere che il

beneficio maturi in relazione agli investimenti effettuati in due periodi

di imposta: quello in corso alla data di entrata in vigore del D.L. per gli

investimenti realizzati nel 2014, e a quello successivo per gli

investimenti effettuati nel 2015.

I periodi di imposta da prendere in considerazione rimangono sempre i

cinque precedenti, anche qualora il soggetto in uno dei periodi

interessati dal calcolo della media non ha effettuato investimenti.

Page 18: FOCUS MENSILE FISCALITA’ IL CREDITO D’IMPOSTA PER … › public › convegni › gippone.pdf · 2018-05-03 · SLIDE 3 20 MARZ0 2015 CONTENUTO DELLA NORMA L’articolo 18 del

18 SLIDE

20 MARZ0

2015

PERIODO DEGLI INVESTIMENTI

Nel caso di imprese costituite da meno di cinque anni, verrà

preso in considerazione un numero di esercizi d’imposta inferiore,

sempre comunque mantenendo la possibilità di escludere il periodo nel

quale sono stati realizzati i maggiori investimenti.

Nel caso specifico poi di imprese costituite dopo l’entrata in vigore del

D.L., il credito d’imposta si applica in relazione al valore complessivo

degli investimenti realizzati in ciascun periodo d’imposta.

Page 19: FOCUS MENSILE FISCALITA’ IL CREDITO D’IMPOSTA PER … › public › convegni › gippone.pdf · 2018-05-03 · SLIDE 3 20 MARZ0 2015 CONTENUTO DELLA NORMA L’articolo 18 del

19 SLIDE

20 MARZ0

2015

UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il comma 4 dell’art.18 del D.L. stabilisce che il credito

d’imposta va ripartito ed utilizzato in compensazione, in tre rate

annuali di pari importo, a partire dal 1°gennaio del secondo periodo di

imposta successivo a quello di effettuazione degli investimenti (quindi

per gli investimenti effettuati nel 2014, dal 1° gennaio 2016 e sino al

2018 compreso, per quelli effettuati nel 2015, dal 1° gennaio 2017 e

sino al 2019 compreso).

Page 20: FOCUS MENSILE FISCALITA’ IL CREDITO D’IMPOSTA PER … › public › convegni › gippone.pdf · 2018-05-03 · SLIDE 3 20 MARZ0 2015 CONTENUTO DELLA NORMA L’articolo 18 del

20 SLIDE

20 MARZ0

2015

UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA

Nel caso particolare in cui non sia possibile utilizzare tutta

nell’anno la quota di credito d’imposta per incapienza, la parte non

utilizzata viene rinviata all’esercizio successivo.

Inoltre, sempre il comma 4, precisa che il credito d’imposta non è

soggetto ad alcun limite di utilizzo (né per quanto riguarda i limiti di cui

al co.53 dell’art.1 Legge n.244/2007 dei 250.000 euro, e nemmeno per

il limite generale di cui all’art.34 Legge n.388/2000 dei 700.000 euro).

Page 21: FOCUS MENSILE FISCALITA’ IL CREDITO D’IMPOSTA PER … › public › convegni › gippone.pdf · 2018-05-03 · SLIDE 3 20 MARZ0 2015 CONTENUTO DELLA NORMA L’articolo 18 del

21 SLIDE

20 MARZ0

2015

UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA

Infine, la circolare 5/E del 2015 precisa che non si applica

nemmeno la preclusione di cui all’art.53 del D.L. 31/05/2010 n.78, che

prevede il divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a

ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a

1.500 euro.

Page 22: FOCUS MENSILE FISCALITA’ IL CREDITO D’IMPOSTA PER … › public › convegni › gippone.pdf · 2018-05-03 · SLIDE 3 20 MARZ0 2015 CONTENUTO DELLA NORMA L’articolo 18 del

22 SLIDE

20 MARZ0

2015

ASPETTI FISCALI

Il comma 4 dell’art.18 D.L. 91/2014 prevede che il credito

d’imposta non concorre alla formazione del reddito, comprese le

relative addizionali regionali e comunali e nemmeno ai fini irap.

Non rileva neanche nella determinazione della quota di interessi passivi

deducibile dal reddito d’impresa (articolo 61 del TUIR).

Ai fini dichiarativi, lo stesso deve essere riportato nel quadro RU del

modello dichiarativo, sia dell’anno in cui il credito d’imposta è maturato,

sia in quelli successivi sino ad esaurimento del suo utilizzo.

Page 23: FOCUS MENSILE FISCALITA’ IL CREDITO D’IMPOSTA PER … › public › convegni › gippone.pdf · 2018-05-03 · SLIDE 3 20 MARZ0 2015 CONTENUTO DELLA NORMA L’articolo 18 del

23 SLIDE

20 MARZ0

2015

ESEMPI

Caso 1: investimenti effettuati:

anno 2014: 65.000 anno 2013: 0 anno 2012: 3.000 anno 2011: 12.000 anno 2010: 50.000 anno 2009: 11.000 Anno da escludere: 2010; per anno 2012 investimento pari a 0 Totale investimenti 2010 – 2013: 23.000 Valore della media: 23.000/4= 5.750 Valore dell’eccedenza: 65.000 – 5.750= 59.250 Credito d’imposta: 59.250 x 15%= 8.887,50 Quota annua compensabile dal 2016: 2.962,50/anno

Page 24: FOCUS MENSILE FISCALITA’ IL CREDITO D’IMPOSTA PER … › public › convegni › gippone.pdf · 2018-05-03 · SLIDE 3 20 MARZ0 2015 CONTENUTO DELLA NORMA L’articolo 18 del

24 SLIDE

20 MARZ0

2015

ESEMPI

Caso 2: investimenti effettuati:

anno 2015: 65.000 anno 2014: 40.000 anno 2012: 3.000 anno 2011: 9.000 anno 2010: non esisteva Anno da escludere: 2014, ma solo per il calcolo riferito al 2015; per anno 2012 e 2011 investimento pari a 0. In questo caso particolare rilevano al 100% gli investimenti effettuati. Credito d’imposta 2014: 40.000x 15%= 6.000 pari a 2.000/anno dal 2016 Credito d’imposta 2015: 65.000x 15%= 9.750 pari a 3.250/anno dal 2017. Negli anni 2016 e 2017 sono utilizzabili entrambe le quote.

Page 25: FOCUS MENSILE FISCALITA’ IL CREDITO D’IMPOSTA PER … › public › convegni › gippone.pdf · 2018-05-03 · SLIDE 3 20 MARZ0 2015 CONTENUTO DELLA NORMA L’articolo 18 del

25 SLIDE

20 MARZ0

2015

REVOCA E CONTROLLI

Il comma 6 dell’art.18 del D.L. 91/2014 prevede la revoca

dell’agevolazione qualora l’imprenditore ceda a terzi o destini i beni

oggetto di investimento a finalità estranee all’esercizio di impresa

prima del secondo periodo di imposta successivo all’acquisto.

E’ altresì revocata se i beni oggetto di investimento sono trasferiti in

strutture produttive al di fuori del territorio nazionale entro la

scadenza del periodo di accertamento.