FOCUS MENSILE FISCALITA’

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1 SLIDE 25 GENNAIO 2017 FOCUS MENSILE FISCALITA’ LA LEGGE DI BILANCIO 2017 (L. 11/12/2016 n.232) Esame delle principali novità Torino, 25 gennaio 2017 Relatore: Andrea Gippone - Commercialista

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FOCUS MENSILE FISCALITA’

LA LEGGE DI BILANCIO 2017 (L. 11/12/2016 n.232)

Esame delle principali novità

Torino, 25 gennaio 2017 Relatore: Andrea Gippone - Commercialista

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PRINCIPALI NOVITA’

Ristrutturazioni edilizie e misure antisismiche (art.1 co.2 lett.c)

Prorogata al 31/12/2017 la detrazione già prevista del 50%

per gli interventi di ristrutturazione edilizia. In aggiunta, per gli

interventi effettuati nel periodo 01/01/2017 – 31/12/2021 su edifici

(sia abitativi che destinati ad attività produttive) ubicati in zone

sismiche 1,2 e 3 (quest’ultima è stata aggiunta all’ordinanza 3274/2003

proprio con la legge di Bilancio 2017), spetta una detrazione (base) del

50% che viene elevata al 70% e all’80%, nel caso in cui vi sia una

riduzione del rischio sismico determinante il passaggio a,

rispettivamente, una classe o due classi di rischio inferiore.

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PRINCIPALI NOVITA’

Ristrutturazioni edilizie e misure antisismiche (art.1 co.2 lett.c)

Nel caso in cui gli stessi interventi vengano effettuati su parti

comuni di edifici condominiali, le detrazioni del 70% e dell’80% di cui

sopra, vengono elevate, rispettivamente, al 75% e all’85%. Il limite di

spesa ammissibile è sempre di 96.000 euro, per il numero di unità

immobiliari di ciascun edificio.

Le predette detrazioni sono ora ripartibili su un numero di cinque rate

anziché dieci, inoltre il credito d’imposta è cedibile ai fornitori che

hanno effettuato gli interventi.

Tali detrazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni spettanti per

le stesse finalità (comma 3).

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PRINCIPALI NOVITA’

Detrazione per acquisto di mobili (art.1 co.2 lett.c)

E’ stata prorogata tale agevolazione al 31/12/2017 (quindi

anche per le spese sostenute nel 2017 per l’acquisto di mobili e di

grandi elettrodomestici), ma solo ed esclusivamente in riferimento ai

contribuenti che hanno effettuato dal 1° gennaio 2016 interventi di

ristrutturazione edilizia per i quali è prevista la detrazione del 50%.

L’ammontare delle spese ammissibile è sempre di 10.000 euro

complessivi; a tal fine occorre pertanto verificare quanto è già stato

speso nel 2016.

L’analoga agevolazione per le giovani coppie è stata invece soppressa.

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PRINCIPALI NOVITA’

Interventi di riqualificazione energetica (art.1 co.2 lett.a)

E’ prorogata sino al 31/12/2017 la detrazione del 65%.

Importanti novità sono previste nel caso di interventi in parti comuni di

edifici condominiali, quali:

- nel caso di interventi che interessino l’involucro degli edifici per

almeno il 25% della superficie disperdente lorda, la detrazione

spetta nella misura del 70%;

- nel caso di interventi che interessino parti comuni condominiali

finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva

conseguendo almeno il livello medio di cui al D.M. Sviluppo Economico

26/06/2015, la detrazione spetta nella misura del 75%;

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PRINCIPALI NOVITA’

Interventi di riqualificazione energetica (art.1 co.2 lett.a)

- ulteriore proroga sino al 31/12/2021 per gli interventi di cui sopra;

- il limite di spesa su cui calcolare le detrazioni maggiorate è fissata a

40.000 euro, per il numero di unità immobiliari che compongono

l’edificio;

- per usufruire delle detrazioni maggiorate occorre che venga

rilasciata apposita attestazione, rilasciata da un professionista

abilitato, della prestazione energetica degli edifici;

- il credito d’imposta è cedibile dai soggetti beneficiari ai fornitori

che hanno effettuato gli interventi, o ad altri soggetti privati.

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PRINCIPALI NOVITA’

Maxi e iper ammortamenti (art.1 cc. 8-13)

Prorogata al 31 dicembre 2017 (o al 30 giugno 2018 a

condizione che entro il 31/12/2017 venga versato un acconto pari

almeno al 20%) l’agevolazione del super ammortamento del 140% per gli

investimenti in beni strumentali nuovi (ad eccezione delle autovetture

non strumentali); tale agevolazione viene estesa anche all’acquisto di

software di supporto ai macchinari.

Viene inoltre prevista la possibilità di maggiorare la deduzione del

150% (iper ammortamento) nel caso di investimenti in beni strumentali

ad alta innovazione tecnologica di cui all’allegato A alla legge 232/2016

(ossia che rientrano nel modello di industria 4.0).

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PRINCIPALI NOVITA’

Novità per i condomini (art.1 co. 36)

Sono state introdotte alcune novità che riguardano il condominio:

- il versamento della ritenuta del 4% sugli appalti deve essere

effettuato solo nel caso in cui l’ammontare delle ritenute raggiunga

almeno i 500 euro;

- il condominio è comunque tenuto ad effettuare il versamento delle

ritenute entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno;

- tutti i pagamenti dei corrispettivi relativi agli appalti devono essere

effettuati esclusivamente attraverso conti correnti bancari o postali

intestati al condominio stesso.

.

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PRINCIPALI NOVITA’

Deduzione canoni di noleggio (art.1 co.37)

Viene elevata la soglia fiscale annua da 3.615,20 a 5.164,57 euro per gli

agenti e rappresentanti che prendono autovetture in noleggio; l’importo

fiscalmente deducibile viene portato ad euro 4.131,65 per gli agenti e

rappresentanti, mentre per tutti gli altri rimane pari ad euro 723,04.

Blocco delle addizionali (art.1 co.42):

Viene previsto il blocco degli aumenti delle addizionali comunali e

regionali per tutto il 2017. solo per quanto riguarda la Tasi, in

riferimento agli immobili non esentati, i Comuni possono mantenere la

maggiorazione già applicata per il 2016.

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PRINCIPALI NOVITA’

Limite ricavi per le associazioni (art.1 co.50)

A partire dal 1°gennaio 2017, nei confronti delle associazioni

sportive dilettantistiche e delle altre associazioni che adottano il

sistema di determinazione forfetaria del reddito (Legge 398/1991),

viene elevato a 400.000 euro l’importo massimo di proventi e ricavi di

natura commerciale che le stesse possono conseguire.

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PRINCIPALI NOVITA’

Imposta sostitutiva agli stranieri residenti in Italia (art.1 cc.152-159)

Le persone fisiche che decidono di trasferire in Italia la

propria residenza, a condizione che nei precedenti 10 anni non la

abbiano mai trasferita per almeno nove periodi d’imposta, a partire dal

1° gennaio 2017, potranno assoggettare i propri redditi esteri di

qualunque natura ad una imposta sostitutiva di irpef, addizionali, Ivie e

Ivafe, pari a 100.000 euro; tale importo è ridotto a 25.000 euro per i

familiari al seguito.

Rimangono assoggettate ad imposta ordinaria gli altri eventuali redditi

prodotti in Italia, nonché ai relativi obblighi dichiarativi.

Occorre preliminarmente presentare specifica istanza di interpello.

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PRINCIPALI NOVITA’

Premi di produttività (art.1 co.160)

Viene elevato a 3.000 euro il limite complessivo dei premi di

risultato, corrispondenti ad incrementi di produttività, assoggettabile

ad imposta sostitutiva dell’irpef e delle addizionali del 10%.

Viene inoltre innalzata anche la soglia di reddito lordo di

lavoro dipendente a 80.000 euro, quale riferimento per poter erogare

il premio di produttività con tassazione sostitutiva.

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2017

PRINCIPALI NOVITA’

No tax area pensionati (art.1 co.210): vengono estese a tutti i titolari

di trattamento pensionistico le detrazioni maggiorate finora riservate

ai soli pensionati con più di 75 anni di età.

Rivalutazione del valore di terreni e partecipazioni (art.1 cc. 554-555)

Nuova riapertura dei termini di rivalutazioni del costo di acquisto dei

terreni o delle partecipazioni.

La data di riferimento per la perizia è il 1°gennaio 2017, mentre la

data entro cui deve essere giurata la perizia ed effettuato il

versamento dell’imposta sostitutiva dell’8% (o della prima rata) è il 30

giugno 2017.

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PRINCIPALI NOVITA’

Rivalutazione dei beni d’impresa e partecipazioni (art.1 cc. 556-564)

Proroga dei termini di rivalutazione dei beni d’impresa e delle

partecipazioni riservata alle società di capitali e agli enti non

commerciali mediante anche l’affrancamento dei maggiori valori con il

pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte dirette del 10%.

La rivalutazione va effettuata nel bilancio in corso al 31 dicembre

2016 e deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria

risultanti in bilancio al 31 dicembre 2015.

Per il riconoscimento dei maggiori valori ai fini fiscali (dal 3°esercizio

successivo) occorre pagare un’imposta sostitutiva del 16% per i beni

ammortizzabili e del 10% per quelli non ammortizzabili.

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PRINCIPALI NOVITA’

Novità ACE (art.1 cc. 549-553): la legge di bilancio 2017 introduce due

importanti modifiche alla disciplina Ace:

• la prima novità riguarda l’abrogazione del riferimento per la

fissazione dell’aliquota e pertanto per l’anno 2017 l’aliquota è fissata

al 2,3% mentre per il 2018 al 2,7%;

• la seconda modifica riguarda l’applicazione del metodo di

determinazione del beneficio spettante alle società di capitali,

anche alle società di persone e imprese individuali in contabilità

ordinaria;

• Per questi ultimi soggetti si considera anche la differenza tra il

patrimonio netto al 31/12/2015 e quello al 31/12/2010.

.

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PRINCIPALI NOVITA’

Assegnazione e cessione agevolata beni ai soci e trasformazione

agevolata (art.1 cc. 565-566)

Vengono riaperti i termini per assegnare o cedere in forma agevolata

entro il 30/09/2017 ai soci di società di persone e capitali, beni mobili

e immobili aziendali (con le medesime regole dell’edizione precedente),

mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’8% (10,50% nel

caso di società di comodo) sulla differenza tra valore normale e costo

fiscalmente riconosciuto; gli immobili devono essere posseduti alla data

del 31 ottobre 2016. Analoga proroga viene prevista per la

trasformazione agevolata in società semplice, alle medesime condizioni.

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PRINCIPALI NOVITA’

Assegnazione e cessione agevolata beni ai soci e trasformazione

agevolata (art.1 cc. 565-566): ALCUNI CASI PARTICOLARI (Ris. 93/E)

Scissione e trasformazione con successiva locazione: non è elusivo

scindere la componente immobiliare da quella operativa, eseguire la

trasformazione agevolata della immobiliare e locare l’immobile alla

società operativa;

Scissione e assegnazione con successiva alienazione o locazione: non è

elusivo scindere la componente immobiliare da quella operativa,

eseguire la cessione o l’assegnazione agevolata di immobili ai soci, i

quali successivamente potranno locarli o cederli.

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PRINCIPALI NOVITA’

Novità iva per i trasporti (art.1 cc. 33-35): ai trasporti urbani

marittimi, lacuali, fluviali e lagunari viene ora applicata l’aliquota del 5%

in luogo dell’esenzione.

Note di variazione iva (art.1 co.567): la legge di bilancio ripristina la

situazione originaria ai fini dell’emissione delle note di variazione iva,

annullando di fatto la novità che sarebbe entrata in vigore dal 2017.

Aumento aliquote iva (art.1 cc. 631-632): viene differito al 1°gennaio

2018 l’incremento delle aliquote Iva ordinaria e ridotta di 3 punti

percentuali; inoltre l’ulteriore aumento previsto dal 1°gennaio 2019 è

fissato in 0,9 punti percentuali.

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PRINCIPALI NOVITA’

Gestione Separata Inps (art.1 co.165): a partire dal 2017 viene ridotta

l’aliquota contributiva al 25% (oltre al contributo maternità dello

0,72%) per i lavoratori autonomi privi di una cassa previdenziale

propria.

Cumulo pensionistico (art.1 cc. 195-198): diventa possibile sommare

gratuitamente tutti i contributi versati nelle diverse posizioni

previdenziali per poter accedere sia alla pensione di vecchiaia che a

quella di anzianità.

Sabatini-ter (art.1 cc. 52-58): estesa sino al 2018 la possibilità per le

imprese di richiedere l’applicazione della Sabatini-ter per investimenti

in beni strumentali grazie all’iniezione di nuove risorse.

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PRINCIPALI NOVITA’

Incentivi per le assunzioni (art.1 cc. 308-313): dal 1° gennaio 2017

viene riconosciuto a favore di coloro che assumono, anche come

apprendisti, studenti che hanno svolto presso gli stessi datori di lavoro

dei periodi di alternanza scuola-lavoro, l’esonero contributivo per la

parte rimasta a carico dei datori, sino all’importo di 3.250 euro annui.

Agevolazioni per le strutture turistico-alberghiere (art.1 cc. 4-7):

viene innalzato al 65% il credito d’imposta riconosciuto a favore delle

strutture turistico-alberghiere che sostengono nel periodo 2017-2018

spese di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica e

antisismica; tale agevolazione sarà fruibile anche dalle strutture

agrituristiche.

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2017

PRINCIPALI NOVITA’

Credito d’imposta per ricerca e sviluppo (art.1 cc. 15-16): importanti

modifiche riguardano il credito d’imposta riconosciuto alle società che

investono in ricerca e sviluppo, in particolare: viene esteso il periodo di

applicazione sino al 2020, viene incrementata la percentuale di

detrazione sino al 50%, elevato il tetto massimo annuo a 20 milioni di

euro, ed ammesse anche le spese per ricerca sostenute all’estero.

Credito d’imposta in start up (art.1 cc. 65-69): diventa stabile la

detrazione del 30% per gli investimenti effettuati in start up

innovative ed incrementato fino a un milione e mantenuto per 3 anni il

limite di spesa consentito.

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2017

PRINCIPALI NOVITA’

Bonus alla nascita (art.1 co. 353): viene riconosciuto a favore dei

cittadini che diventeranno genitori (anche adottivi) dal 2017, un

assegno di 800 euro corrisposto dall’inps in unica soluzione, su domanda

della madre al compimento del 7°mese di gravidanza (o adozione).

Bonus asili nido (art.1 co. 355): viene istituito un bonus di 1.000 euro

annui (corrisposto dall’inps) per l’iscrizione all’asilo nido pubblico o

privato di bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie

croniche; il bonus non è cumulabile con la detrazione della spesa.

Canone Rai (art.1 co. 40): a partire dal 2017 il canone Rai viene ridotto

a 90 euro, con pagamento sempre rateizzato all’interno della bolletta

energetica.

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2017

PRINCIPALI NOVITA’

Card culturale per giovani (art.1 co. 626): estesa al 2017 la card del

valore di 500 euro a favore dei giovani che compiono 18 anni nel 2017,

utilizzabile per assistere a rappresentazioni teatrali, cinematografiche

e musicali, nonché per l’acquisto di libri e per entrare nei musei, mostre

ed altri eventi culturali.

Inoltre, a favore degli studenti dei licei musicali e dei corsi

preaccademici, viene riconosciuto un contributo una tantum pari al 65%

del prezzo finale, con limite massimo di 2.500 euro, per l’acquisto di

uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso degli studi.

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PRINCIPALI NOVITA’

Nuovo regime di cassa (art.1 cc. 17-23)

Per le imprese in contabilità semplificata viene introdotto il

principio di cassa in sostituzione di quello per competenza.

Il reddito è pari alla differenza tra i ricavi e gli altri proventi

percepiti e le spese sostenute nell’esercizio, non rilevando più le

rimanenze di magazzino e rimanendo inclusi esclusivamente gli

ammortamenti, gli accantonamenti previdenziali e l’imputazione

temporale di plusvalenze, sopravvenienze attive e passive, e

minusvalenze.

Il nuovo criterio avrà rilevanza anche per il calcolo dell’Irap.

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PRINCIPALI NOVITA’

Nuovo regime di cassa (art.1 cc. 17-23)

Alternativamente, i contribuenti interessati dalla presente

novità possono optare per l’adozione della contabilità ordinaria

(mantenendo pertanto il principio di competenza) oppure possono

optare per il sistema semplificato di far coincidere la data di

pagamento o di incasso con la data di registrazione dei documenti

contabili (sempre esercitando l’opzione).

In ogni caso i documenti di competenza del 2016, anche se datati e

pagati/incassati nel 2017, vanno imputati nel 2016 in base al principio

di competenza.

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PRINCIPALI NOVITA’

Imposta sul reddito d’impresa – Iri (art.1 cc. 547-548)

In riferimento al reddito d’impresa delle imprese individuali e

delle società di persone in contabilità ordinaria (anche per opzione),

viene introdotta la possibilità di assoggettare tale reddito a tassazione

separata nella misura del 24%.

La base imponibile è determinata con le regole Irpef, andando a

dedurre dal reddito lordo le somme distribuite ai soci a titolo di utili o

di riserve di utili formatesi in periodo Iri, nel limite del plafond Iri.

Le perdite eventualmente maturate sono computate in diminuzione del

reddito dei periodi d’imposta successivi.

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PRINCIPALI NOVITA’

Imposta sul reddito d’impresa – Iri (art.1 cc. 547-548)

Non si applicano le diposizioni Iri per le distribuzioni di utili

formatisi in periodi antecedenti.

Per l’applicazione del regime di tassazione Iri, occorre

effettuare l’opzione, che ha durata per cinque periodi s’imposta, e può

essere esercitata anche dalle piccole società a responsabilità limitata a

ristretta base societaria (massimo 10 persone) e solo da persone

fisiche.

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PRINCIPALI NOVITA’

Imposta sul reddito d’impresa – Iri (art.1 cc. 547-548)

Esempio di applicazione:

Anno Reddito lordo

Distrib. utili

Irpef dovuta

Base imp. Iri

Iri dovuta

Plafond iri

Perdita Iri

2017 100.000 60.000 24.000 40.000 9.600 40.000 0

2018 80.000 60.000 24.000 20.000 4.800 60.000

2019 50.000 60.000 24.000 0 0 50.000 10.000

2020 40.000 60.000 24.000 0 0 30.000 20.000

2021 30.000 60.000 24.000 0 0 0 15.600

Totale 310.000 300.000 120.000 14.400 0 45.600

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PRINCIPALI NOVITA’

Imposta sul reddito d’impresa – Iri (art.1 cc. 547-548)

Confronto dei diversi regimi di tassazione in una srl:

Tax ordinaria Tax per trasp. Tax con Iri

Reddito lordo 100.000 100.000 100.000

Utili/dividendi distribuiti 60.000 60.000 60.000

Base imponibile Ires/iri 100.000 0 40.000

Ires/iri dovuta 24.000 0 9.600

Base imponibile x soci (58%) 44.080 100.000 60.000

Irpef soci (aliq. 40%) 17.623 40.000 24.000

Tassazione complessiva 41.632 40.000 33.600