FLESSICUREZZA 2.0 La riforma del mercato del lavoro

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FLESSICUREZZA 2.0 La riforma del mercato del lavoro 1 claudio arlati

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FLESSICUREZZA 2.0 La riforma del mercato del lavoro. Indice. La crisi e il mdl Il mdl italiano ed Emiliano Romagnolo Ammortizzatori sociali Le ricette in campo Il metodo italiano per fare le riforme I provvedimenti. Dati 2011 (OCSE). Crisi e mdl. - PowerPoint PPT Presentation

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FLESSICUREZZA 2.0La riforma del mercato del lavoro

1claudio arlati

Indice

• La crisi e il mdl• Il mdl italiano ed Emiliano Romagnolo• Ammortizzatori sociali• Le ricette in campo• Il metodo italiano per fare le riforme• I provvedimenti

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Dati 2011(OCSE)

Paese / Area Disoccupazione Disoccupazione giovani

(16 – 25 anni)Italia 9,2% 27,8%

Spagna 21,8% 46,5%

Grecia 16,9% 42,6%

Slovacchia 13,4% 32,8%

Irlanda 14,7% 29,4%

Portogallo 12,9% 28,1%

Media UE 27 9,6% 21,1%

Germania 5,7% 9%

Olanda __ 7,5%

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Crisi e mdl • La crisi dall’industria finanziaria è transitata all’economia

reale• È aumentato il tasso di disoccupazione e diminuito quello di

occupazione• Diminuisce anche il tasso di attività - in Italia il tasso di

partecipazione al mercato del lavoro si attesta al 62% contro il 71,1% della media europea

• Anche se proprio grazie alla strumentazione messa in campo l’Italia riesce ad affrontare meglio la crisi di altre economie

• Si accentua la segmentazione del mdl a danno dei più giovani e delle donne - particolarmente grave in Italia

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Crisi e mdl • A differenze che in altri Paesi in Italia storicamente la disoccupazione

è dei giovani meno dei capifamiglia (Reyneri, 2011)

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fig. 3.9. Persone in cerca di lavoro per posizione nella famiglia, 2007

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Austria Belgio GermaniaSpagnaFinlandia Francia Grecia I talia OlandaPortogallo GranBretagna

Capofamiglia maschio Capofamiglia femmina Coniuge Figli Altri

Ammortizzatori sociali

• Gli ammortizzatori di sospensione italiani sono una buona prassi copiata da francesi e tedeschi:– Kurtzarbeit : contratti di solidarietà previsti in Germania dal 2009

– 1,4 milioni di lavoratori non licenziati– Chomage partiel : nel 2008 viene inventata dal Governo francese

una sorta di cassa integrazione• Ma … non sono ammortizzatori universali (per questo ci

siamo inventati le deroghe, tollerate dal FSE …)• Ma … non sono ammortizzatori che attivano, ma che

rendono passivi …• Le indennità di disoccupazione sono poco diffuse e poco

generose (vedi slide successiva)

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Indennità di disoccupazione(indice di generosità, grado di copertura)

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Paesi Oecd, 1995* 2008* * Grado di copertura % * * *

Danimarca 81 85

Olanda 69 0,84 38

Svezia 67 0,68 58

Belgio 69 81

Francia 55 0,40 44

Germania 54 0,36 64

Austria 30 88

Portogallo 47 17

Spagna 49 0,22 29

Gran Bretagna 51 0,13 62

Grecia 20 9

I talia 20 19

Fonti: * Scarpetta [1998], * * Martin [2009]; *** Boeri et al. [2001]

Collocamento • In Italia i servizi per l’impiego funzionano poco e male (Reyneri, 2011)

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Intermediazione Giornali

Contatto con servizi

per l'impiego pubblici

Contatto con

agenzie private

Invio di domande

o curriculum a imprese

Pubblicazione o risposta

annunci sui giornali

Esame di offerte di lavoro sui giornali

Relazioni con

parenti, amici e

conoscenti

Austria 79,0 14,7 71,2 49,7 89,2 80,7 Belgio 68,1 41,9 30,8 24,7 55,3 35,7 Germania 92,7 17,5 18,3 58,3 57,0 39,5 Danimarca 42,0 4,0 68,7 63,0 80,8 51,0 Spagna 45,8 30,8 70,9 28,2 57,3 81,0 Francia 65,6 32,2 61,6 52,6 84,8 59,7 Grecia 63,4 9,6 85,5 27,7 70,2 88,0 I rlanda 55,1 29,6 79,6 28,6 91,9 80,6 I talia 26,1 18,6 59,1 23,8 57,3 81,2 Olanda 44,9 43,2 59,7 49,1 74,4 54,9 Portogallo 60,9 8,3 47,9 18,2 26,2 37,9 Svezia 72,0 4,5 41,1 17,0 53,0 22,7 Gran Bretagna 65,1 23,0 52,1 58,8 79,9 51,2

FONTE: EUROSTAT, Labour force surveys

Collocamento • Nel 2007 su 100 disoccupati che avevano trovato un lavoro nei 12

mesi precedenti soltanto 3,7 di essi indicavano che il risultato fosse dovuto ad un Centro per l’Impiego

• Nel Regno Unito, dove la spesa complessiva per le politiche del lavoro è molto simile a quella italiana, questo tasso è doppio e in Germania è pari al 13%

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Rigidità del mdl• In realtà l’Italia è tra i Paesi meno rigidi (cioè che meno limitano la

discrezionalità delle imprese nell'assumere e licenziare i lavoratori)• Nel corso degli anni è diminuita pure la rigidità relativa alle forme di

lavoro temporaneo (Reyneri, 2011)

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Protezione contro i licenziamenti dei lavoratori a

tempo indeterminato

Regolazione dell'occupazione temporanea

fine anni '80

fine anni '90

2003 2008 fine anni '80

fine anni '90

2003 2008

Portogallo 4,8 4,3 4,3 3,5 3,4 3,0 2,8 2,5

Olanda 3,1 3,1 3,1 2,7 2,4 1,2 1,2 1,4

Spagna 3,9 2,6 2,6 2,4 3,8 3,3 3,5 3,8

Francia 2,3 2,3 2,5 2,6 3,1 3,6 3,6 3,5

Grecia 2,5 2,4 2,4 2,3 4,8 4,8 3,3 3,5

Belgio 1,7 1,7 1,7 1,9 4,6 2,6 2,6 2,7

Germania 2,6 2,7 2,7 2,8 3,8 2,3 1,8 2,0

Svezia 2,9 2,9 2,9 2,7 4,1 1,6 1,6 0,7

Finlandia 2,8 2,3 2,2 2,4 1,9 1,9 1,9 2,2

Austria 2,9 2,9 2,4 2,2 1,5 1,5 1,5 2,3

I talia 1,8 1,8 1,8 1,7 5,4 3,6 2,1 2,5

Danimarca 1,5 1,5 1,5 1,5 3,1 1,4 1,4 1,8

I rlanda 1,6 1,6 1,6 1,7 0,3 0,3 0,6 0,7

G. Bretagna 0,9 0,9 1,1 1,2 0,3 0,3 0,4 0,3

Fonte: Oecd

Rigidità del mdl• L’articolo 18 è uno spauracchio con poco

fondamento: – il tasso di rottura del rapporto di lavoro

non presenta un «salto» alla soglia di 15 dipendenti

– la mobilità diminuisce all'aumentare della dimensione anche nei paesi ove non vi è soglia per la protezione dell'occupazione

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Rigidità del mdl• Anche se è vero che in Italia esiste una forte correlazione

tra protezione degli insiders e penalizzazione degli outsiders (Reyneri, 2011)

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fig. 3.10. Relazione tra penalizzazione dei giovani (maschi) e protezione dell'occupazione, 2007

Belgio

Danimarca

Germania

Grecia

Spagna Francia

I rlanda

I taliaOlandaAustria

Portogallo

Finlandia

Svezia

Gran Bretagna

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

0.0 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0 300.0

Indice di penalizzazione

Indic

e d

i pro

tezio

ne d

ell'o

ccu

pazio

ne

dip

en

den

te

Rigidità del mdl

• Ma tale dato si può spiegare anche con l’efficienza del sistema formativo :– (Germania) offre alle imprese segnali affidabili su attitudini e

competenze dei giovani → assunzioni dei giovani anche se protezione del lavoro è elevata

– (Italia) il livello di protezione degli insiders è lo stesso della Germania, ma il sistema formativo NON funziona non fornisce segnali adeguati e le imprese

• I paesi più innovativi danno più attenzione alle relazioni tra scuola e sistema produttivo

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Ricette possibili per governare il mdl

• L’UE sta cercando di realizzare non solo il fiscal compact, ma anche il social compact – fare riforme per affrontare il cambiamento cercando di tenere assieme competitività e coesione sociale

• Definendo degli orientamenti comuni per governare i mercati del lavoro nazionali (non esiste ancora un mdl europeo)

• Nel 2006 con il Libro verde sul diritto del lavoro la Commissione UE lancia l’idea della flexicurity (“la flessibilità dal volto umano” – L. Gallino, 2007)

• Lavoro flessibile con maggiore protezione sociale – superamento della segmentazione

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Flessicurezza

• I principi cardine sono definiti dalla Comunicazione della Commissione Ue del giugno 2007 “Verso principi comuni di flessicurezza: più occupazione e migliore qualità attraverso flessibilità e sicurezza”

• Sono da contemperarsi con la Carta di Nizza (2000) – articolo 30 : “ogni lavoratore ha diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato”

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Dimensioni della flessicurezza

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1. Flessibilità contrattuale, attuata attraverso leggi sull’occupazione e soluzioni di organizzazione del lavoro moderne

2. Politiche attive sul mercato del lavoro miranti a garantire e facilitare le transizioni al/nel/dal lavoro e la mobilità dei lavoratori

3. Sistemi di formazione con un approccio forte sulla lifewide e lifelong learning al fine di garantire l’adattabilità e la competitività di lavoratori e imprese

4. Sistemi di sicurezza sociale moderni con adeguato supporto finanziario, con approcci universalistici ed infrastrutture di assistenza per combinare le responsabilità familiari con la partecipazione al mercato del lavoro

5. Senso civico da parte dei percettori dei sussidi

Il triangolo della flessicurezza

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Ricette a confronto

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Ammortizzatori Politiche attive Flessibilità in uscita

Neoliberismo Indennità di disoccupazione bassa e a tempo

Poco sviluppate (ci pensa il mercato)

Elevata

Difesa del posto del lavoro

Ammortizzatori di sospensione o di condivisione del lavoro

Poco sviluppate (non servono)

Limitata

Flessicurezza Indennità di disoccupazione a scalare

Con consistenti investimenti

Elevata

Il triangolo della flessicurezza

• La flessicurezza è la risposta alla fine del lavoro basato sul “posto fisso” – non garantisce più un reddito fisso

• La flessicurezza (mutuata dal modello danese) deve tradursi in una migliore gestione delle transizioni economiche, nella lotta alla disoccupazione, nell’incremento della produttività

• In tale sistema le politiche attive – formazione professionale e “collocamento” divengono strategiche - occupabilità

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La “paccata” o la patacca?(dati Sole 24 Ore - % PIL)

• I Paesi che sperimentano la flessicurezza spendono molto in politiche attive e collocamento! (l’Italia no!)

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Paese Collocamento Politiche attive

Sussidi

Spagna 0,12% 0,67% 3,11%Danimarca 0,38% 1,41% 1,58%Francia 0,3% 0,83% 1,45%Germania 0,38% 0,56% 1,33%Grecia 0,01% 0,21% 0,69%Italia 0,03% 0,35% 1,46%Media UE15 0,25% 0,57% 1,42%

Il triangolo della flessicurezza

• Il modello diviene parte della strategia dell’UE “Europa 2020” (comunicazione della Commissione Ue del marzo 2010) diretta a sostenere una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva

• L’obiettivo è occupare il 75% degli europei nella fascia 20/64 anni (oggi : 69%) – far rimanere / entrare nel mdl: giovani, donne, anziani, migranti, disabili

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Flessicurezza in Italia(Reyneri, 2011)

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fig. 3.11. I ndicatori della flexicurity in I talia e Danimarca

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

spesa per politiche attive dellavoro (pro capite)

spesa per indennitàdisoccupazione (pro capite)

% lavoratori con accesso a lavoroflessibile

% in formazione continua

% disoccupati coinvolti inpolitiche

% disoccupati con indennità

I talia Danimarca

Flessicurezza in Italia

• Le istituzioni europee di fronte all’incapacità della politica italiana di fare le riforme pone all’Italia il tema della flessicurezza– Con lettera della BCE e del commissario UE Oli Rehn

(6/8/2011)– Con documento della Commissione Ue e della BCE al

Governo Berlusconi di chiarimento sul piano delle riforme (domande da 17 a 21)

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Flessicurezza in Italia• Domanda n° 19 : “per quanto riguarda le previste

nuove norme sul licenziamento per ragioni economiche nei contratti di lavoro a tempo indeterminato, interesserebbero la legge che riguarda i licenziamenti individuali o collettivi? Quali parti della legge il Governo sta pensando di rivedere e correggere, e in quale modo? In quali modi concreti la nuova legislazione contribuirà ad affrontare la segmentazione del mondo del lavoro tra lavoratori a tempo indeterminato protetti e precari? E a questo proposito esistono piani rivolti a ridurre l’alto numero (46) delle tipologie di contratto di lavoro oggi esistenti?”

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Fare le riforme in Spagna• D’altro canto …• Il premier spagnolo Rajoy ha varato la riforma del

mdl per decreto lo scorso 10 febbraio senza consultare i sindacati :– rendendo più facile licenziare – riducendo le indennità di licenziamento– sgravi fiscali per le assunzioni di giovani sotto i 30 anni

per le imprese con meno di 50 dipendenti– contratti a tempo determinato limitati a 25 mesi– apprendistato sino a 25 anni

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Fare le riforme in Francia• In Francia è stato negoziato un accordo

interconfederale con il Governo (2008), non firmato dalla CGT

• L’accordo introduce una nuova forma di licenziamento regolamentato (rupture conventionnelle) : un accordo tra lavoratore (assistito dal sindacato) e datore di lavoro sull’indennità di buona uscita – validato dalla direzione provinciale del lavoro

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DDL di riforma del mdl

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Obiettivi della riforma• Un mdl :– più inclusivo • lavoro subordinato a tempo indeterminato dominante• apprendistato trampolino di lancio – prevalente• ridistribuzione più equa delle tutele• occupabilità (politiche attive)• no uso elusivo dei contratti e de relativi obblighi contributivi e

fiscali• maggiore inclusione di donne e ultra 50enni

– più dinamico• più occupazione, più crescita• più occupazione di qualità (stabilità)

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Flessibilità in uscita

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Licenziamenti individuali• La riforma si propone di :– Ri – regolare la flessibilità in uscita – Maggiore investimento sulle procedure extragiudiziarie – Aumento sensibile dei costi a carico dell’impresa per

licenziare • L’articolo 18 non ha mai evitato i licenziamenti, li

regolamenta nel caso in cui il licenziamento non risulti giustificato dalla causa per cui è compiuto

• Viene applicato per le aziende con più di 15 dipendenti

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Licenziamenti individuali• Esistono quattro tipologie di licenziamenti individuali, che

ora verranno regolamentate in modo differente (per quel che riguarda quelli collettivi non cambia nulla) :– Licenziamento discriminatorio– Licenziamento disciplinare (giusta causa, giustificato motivo

soggettivo)– Licenziamento comminato irregolarmente– Licenziamento economico (giustificato motivo oggettivo)

• La comunicazione del licenziamento dovrà specificare i motivi per cui avviene (prima della riforma l. 604/66 : motivazioni su richiesta del lavoratore)

• Il licenziamento individuale potrà essere impugnato entro 180 gg. (prima 270) presso la cancelleria del tribunale competente – nuovo termine dall’entrata in vigore della legge

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Discriminazione • A seguito della legge 108/1990 – articolo 3 – la reintegra in

caso di licenziamento per ragioni discriminatorie si applica a tutte le aziende “quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro”

• La reitegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento (almeno 5 mensilità + conguaglio contributivo) viene prevista in caso di licenziamenti per:– credo politico, religioso, appartenenza a un sindacato,

partecipazione a attività sindacali (vedi anche legge 604/66)– razza, origine etnica, discriminazione indiretta – molestie, intimidazioni, mobbing– handicap– età– orientamento sessuale– genere

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Discriminazione • La reitegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento

(almeno 5 mensilità + conguaglio contributivo) viene prevista anche in caso di licenziamenti:– intimato in concomitanza di matrimonio (d.lgs. 198/06)– nel periodo di tutela previsto per la lavoratrice madre – derivante dalla domanda o dalla fruizione di congedi

parentali– licenziamento intimato solo per via orale

• Le norme sulla discriminazione sono definitive anche dai d.lgs. 215 e 216 del 2003

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Discriminazione

• Il dipendente può sempre chiedere un’indennità risarcitoria omnicomprensiva pari a 15 mensilità pagate con la contestuale risoluzione del rapporto di lavoro

• Scelta da effettuarsi entro 30 gg. dal deposito della sentenza o dall’invito del datore a rientrare in servizio

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Licenziamento disciplinare

• Per giusta causa, giustificato motivo soggettivo• L’onere della prova è sempre a carico del datore di lavoro

(art. 5 legge 604/66)• Il giudice prevederà il reintegro + risarcimento (max 12

mensilità) + conguaglio contributivo è prevista nei seguenti casi :– se il fatto contestato non sussiste– se il lavoratore non ha commesso quello specifico fatto– il fatto rientra tra quelli che il CCNL di riferimento o il codice

disciplinare aziendale ritiene punibile con una sanzione di tipo conservativa (con mantenimento del posto di lavoro) – es. il ritardo di pochi minuti può essere sanzionato con una multa, non con il licenziamento

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Licenziamento disciplinare

• Il dipendente può sempre chiedere un’indennità risarcitoria omnicomprensiva pari a 15 mensilità pagate con la contestuale risoluzione del rapporto di lavoro

• Scelta da effettuarsi entro 30 gg. dal deposito della sentenza o dall’invito del datore a rientrare in servizio

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Licenziamento disciplinare

• Per gli altri casi – in caso di licenziamento disciplinare senza giusta causa o giustificato motivo i giudice prevederà risarcimento da 12 a 24 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto – in base all’anzianità del lavoratore, del comportamento, delle condizioni economiche delle parti

• Trattasi di tutte le volte in cui il giudice ritiene il licenziamento fondato, ma debolmente giustificato – es. in una ditta n lavoratore è licenziato per avere schiaffeggiato un collega, ma lo ha fatto dopo essere stato pesantemente provocato

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Licenziamento senza rispetto procedure

• È previsto un regime sanzionatorio particolare per il licenziamento intimato:– senza il rispetto dell’art. 7 della legge 300 – senza che sia stata fornita la motivazione (ora è obbligatorio

metterla nella lettera di licenziamento)– senza che il licenziamento siamo messo per iscritto

• Dall’entrata in vigore della riforma per queste fattispecie : solo indennità (6-12 mensilità) , non reintegro

• Ovviamente : su richiesta del lavoratore il giudice verificherà se si tratta di licenziamento discriminatorio, disciplinare o economico

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Licenziamento economico

• Per giustificato motivo oggettivo • In caso di licenziamento economico nelle aziende con

più di 15 dipendenti il datore dovrà inviarne comunicazione pure alla DPL

• Nella comunicazione il datore dovrà :– dichiarare l’intenzione del licenziamento economico– illustrarne i motivi– individuare le eventuali misure di assistenza al

ricollocamento offerte al lavoratore

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Licenziamento economico• Prevista una procedura di conciliazione preliminare al

licenziamento presso la DPL (vedi slides successiva) – è condizione di procedibilità nel licenziamento!

• Se ritenuto illegittimo dal giudice :– su domanda del lavoratore in caso in cui il giudice verifica la

manifesta insussistenza del motivo a base del licenziamento o nel caso in cui il licenziamento sia dovuto a discriminazione o ragioni disciplinari : può reintegrare nel posto di lavoro (+ arretrati + conguaglio contributivo)

– se il motivo economico non sussiste senza che si scada nel manifestatamente infondato, nella discriminazione o nel disciplinare : pagamento al lavoratore di un’indennità omnicomprensiva a risarcimento da 12 a 24 mensilità (es. violazione obbligo del ripescaggio)

– al lavoratore potrà essere attribuito un voucher per fruire di un servizio di outplacement (in caso di riuscita conciliazione)

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Un esempio concreto• Licenziamento economico manifestatamente

infondato: Mario Rossi è un centralinista che viene licenziato perché l’azienda sostiene di volere sostituirlo con un software per smistare le chiamate – ma poi non acquista il software e sostituisce Mario Rossi con Giovanni Neri – il giudice può reintegrare

• Licenziamento economico debolmente giustificato : I centralinisti sono due – l’azienda ha licenziato proprio Mario Rossi, benché sia il più anziano e con carichi familiari – il giudice prevede l’indennizzo

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Licenziamento economico(nuova procedura)

1. L’azienda decide di sostituire il centralinista Mario Rossi con un sistema automatizzato e procedere al licenziamento dello stesso per soppressione del posto di lavoro

2. L’azienda comunica alla DPL la volontà di licenziare per motivi economici Mario Rossi

3. Le parti sono convocate presso la commissione di conciliazione della DPL entro 7 giorni per esperire il tentativo – verbale anche in caso di mancata conciliazione – possibile farsi assistere da : sindacalista, avvocato, consulente del lavoro - Le parti esamineranno opzioni alternative al recesso!

4. In assenza di conciliazione parte la lettera di licenziamento 5. In caso di mancata conciliazione il lavoratore ha 60 gg. di tempo per

impugnare il provvedimento di licenziamento e 180 gg. per depositare l’impugnazione

6. La parola passa al giudice che dovrà stabilire se il licenziamento Mario Rossi è supportato da giustificato motivo –il giudice non potrà entrare nel merito delle scelte aziendali – ciò costituisce motivo di impugnazione per violazione del diritto del lavoro

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Licenziamento per inidoneità

• Oggi trattasi di licenziamenti inefficaci• La riforma prevede l’estensione del regime della

tutela reale (reintegro + indennità max 12 mensilità) ai licenziamenti intimati :

Durante il periodo di comporto Infortunati in servizio A causa di malattia o infortunio Per motivazioni dovute a inidoneità psico-fisica alla mansione

non giustificate

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Licenziamento collettivo• Almeno 5 licenziamenti nell'arco di 120 giorni in

un'unica unità produttiva (o in più unità produttive in una stessa provincia) – legge 223/91

• Nella prima fase (in sede sindacale): ricevimento della comunicazione di avvio che il datore di lavoro è tenuto ad inviare in forma scritta alle rappresentanze sindacali aziendali ed alle rispettive associazioni sindacali (motivazione, individuazione personale eccedente)

• Il DDL prevede che ogni possibile vizio della comunicazione di avvio della procedura possa essere sanato dall'accordo sindacale eventualmente raggiunto nel corso della procedura

• Inoltre : il regime sanzionatorio applicabile sarà quello previsto in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo

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Processo del lavoro – tutela urgente• Previsto un nuovo “rito speciale”- corsia privilegiata• Riguarderà l’applicazione del nuovo articolo 18 (licenziamenti

individuali) e le cause relative alla qualificazione del rapporto di lavoro

• Il giudice fissa l’udienza di comparazione con le parti in causa anche via PEC entro 30 gg. dal deposito del ricorso del lavoratore

• Il giudice procedere nella fase istruttoria omettendo formalità• Terminata l’istruttoria giudice emana una ordinanza

immediatamente esecutiva di accoglimento o rigetto dell’istanza• Possibile opposizione dinnanzi allo steso giudice entro 30 gg. dal

deposito dell’ordinanza con memoria difensiva scritta (che deve richiamare eventuali terzi a testimonianza)

• Il giudice di opposizione fissa l’udienza entro 60 gg. successivi - procede nel modo che ritiene più opportuno entro 10 gg. sentenza depositata presso cancelleria del tribunale

• Possibili successivi ricorsi alla Corte d’appello e alla Cassazione

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Pubblico impiego• Il d.lgs. 29/93 (ora 165/01) ha previsto

l’applicazione integrale della legge 300/1970 al pubblico impiego

• La stessa normativa regolamenta il licenziamento per motivi disciplinari del pubblico dipendente (art. 55 sexies)

• La legge di stabilità 2012 (183/11) ha normato l’istituto del licenziamento per giustificato motivo oggettivo nella p.a.

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Pubblico impiego

• La riforma del mdl prevede il trasferimento dei principi e dei criteri della riforma stessa al pubblico impiego

• Previsto un DDL “di armonizzazione” successivo al confronto avviato tra Governo e sindacati maggiormente rappresentativo

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In Germania …• Si parla tanto di “modello tedesco” – sistema caratterizzato da

relazioni industriali di tipo partecipativo (e l’Italia?)• In Germania solo l’11% delle cause per licenziamento senza

“giustificato motivo sociale” finisce davanti al tribunale del lavoro

• L’89% delle cause è risolto in sede di arbitrato – promosso dal consiglio aziendale (presente in tutte le aziende con più di 10 dipendenti)

• È prevista la possibilità per l’azienda di offrire al lavoratore un’indennità sostanziosa parametrata all’anzianità di servizio se lo stesso accetta il licenziamento senza ricorrere al tribunale

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In Germania …• I casi di ricorso al tribunale sono così pochi che,

quando se ne verifica uno, finisce sui giornali e provoca interventi del Presidnete della Repubblica …

• Il caso“Emmely”: una cassiera a Berlino, era stata licenziata in tronco dal proprio datore di lavoro (supermercati Tengelmann) per il solo sospetto di aver sottratto due buoni per il vuoto a rendere, dal valore complessivo di 1,30 euro (cosiddetti: Pfandzettel)

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In Germania …• I giudici della Corte federale del lavoro hanno

messo fine ad una giurisdizione considerata troppo dura e a senso unico (famosa la sentenza del 1984 di conferma del licenziamento di una dipendente che aveva mangiato una fetta di torta senza chiedere il permesso al datore di lavoro)

• Il licenziamento della cassiera è nullo, perché il datore di lavoro non ha considerato il fatto, che “Emmely” ha lavorato per più di tre decenni al supermercato, con diligenza e senza aver mai dato motivo di rimprovero

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Ammortizzatori sociali

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Obiettivi della riforma• Estendere gli ammortizzatori sociali• Limitare distorsioni e spazi per usi impropri• Previsione di strumenti che agevolino la gestione

delle crisi aziendali per i lavoratori vicino al pensionamento

• Malgrado le intenzioni originarie del Governo sono stati mantenuti gli ammortizzatori in sospensione

• Mantenimento di una forma di prepensionamento a carico delle parti sociali

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Fase transitoria

• Prevista per il periodo 2013-16• Per questo periodo possibili interventi “in deroga”

in riferimento a specifici settori produttivi e aree regionali – limite a 12 mesi - rifinanziamento specifico – accordi tra le parti sociali

• La “deroga” è prevista solamente in presenza di specifici programmi di re – impiego

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Aspi(assicurazione sociale per l’impiego)

• Non è una semplice assicurazione sociale per i disoccupati– avrebbe l’ambizione di attivare le persone

• Trattasi dell’assicurazione destinata a sostituire, a partire dall’1 gennaio 2013:– indennità di disoccupazione non agricola ordinaria– attuale indennità di mobilità (dall’1/1/17)– indennità di disoccupazione speciale edile– indennità di disoccupazione con requisiti ridotti

• I soggetti assicurati saranno:– i lavoratori dipendenti del settore privato e della P.A. anche con

contratto di lavoro a tempo determinato, CFL, inserimento …– apprendisti, artisti – soci lavoratori di coop con rapporto di lavoro subordinato

• Esclusi dalla fruizione i dimissionari o coloro che accettano la risoluzione consensuale (come oggi) – vale per i licenziati

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Aspi(assicurazione sociale per l’impiego)

• Il periodo massimo di sospensione dell’ASPI è di 6 mesi • Entro quei termini sarà possibile lavorare per poi riprendere

a percepire l’ASPI• L’ASPI viene mantenuta nel caso di lavoro autonomo

comunicato all’INPS i cui proventi preventivati siano inferiori ai limiti fissati per la conservazione dello stato di disoccupazione – riduzione dell’indennità

• Le parti potranno costituire fondi a integrazione dell’ASPI (con le risorse liberate dalla mobilità – 700 milioni di euro)

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Aspi(assicurazione sociale per l’impiego)

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Indennità di disoccupazione attuale ASPI

Esclusi apprendisti, artisti, soci lavoratori delle coop

Inclusi apprendisti, artisti, soci lavoratori di coop

Requisiti di accesso : 2 anni di anzianità contributiva Almeno 52 settimane nell’ultimo biennio

Requisiti di accesso : 2 anni di anzianità contributiva Almeno 52 settimane nell’ultimo biennio

Durata : 8 mesi (under 50) 12 mesi ( da 50 anni)

Durata : 12 mesi (under 55) 18 mesi (da 55 anni) – a regime 2016

Ammontare : 60% della retribuzione media percepita nei 3 mesi precedenti il licenziamento per i primi 6 mesi – poi a scalare (50%, 40%)Massimali : 931,28 (per retribuzioni sino a 2.014,77) – 1.119, 32 euro (per retribuzioni superiori)

Ammontare : 75% della media delle retribuzioni del biennio di assicurazione sino a 1.180 euro – 25% per la parte eccedente per i primi 6 mesi – poi a scalare (50%, 40%)Massimale unico : 1.119,32 euro

Aspi(assicurazione sociale per l’impiego)

• La contribuzione sarà:– pari a 1,31% per i lavoratori a tempo indeterminato (= situazione

attuale)– maggiorata del 1,4% per i lavoratori non a tempo indeterminato, con

eccezione per i lavoratori assunti in sostituzione di altri, per i lavoratori stagionali, nonché per gli apprendisti

• E’ previsto anche un contributo di licenziamento a favore dell’INPS a carico del datore di lavoro all’atto della risoluzione per i rapporti a tempo indeterminato: l’importo è pari ad una quota del 50% dell’ASPI per ogni 12 mensilità di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni – si versa anche per il licenziamento dell’apprendista

• Dal 1/1/17 tale contributo è moltiplicato per tre volte in assenza di accordo sindacale per licenziamento collettivo

• Il nuovo trattamento di sostegno del reddito dovrebbe entrare in vigore dal 2013 con un periodo transitorio fino al 2015 ed entrata a regime dal 2016

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Aspi(assicurazione sociale per l’impiego)

• È previsto un meccanismo di malus – bonus per favorire l’assunzione dei precari

• La maggiorazione dell’1,4% potrà essere restituita al datore di lavoro (sino a max 6 mensilità) se assumerà a tempo indeterminato lo stesso precario – trascorso il periodo di prova

• Tale maggiorazione sarà restituita anche se il datore assume il tempo determinato entro 6 mesi dalla scadenza del contratto

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Mini- ASPI(dal 2012-13)

• Sostituisce l’indennità di disoccupazione a requisiti ridotti

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Indennità a requisiti ridotti Mini-ASPI

• risultano assicurati da almeno 2 anni, (hanno versato almeno un contributo settimanale entro il 31 dicembre dell'anno precedente al biennio in cui sono stati maturati i 78 giorni di lavoro) •nell'anno precedente lavorato almeno 78 giornate comprese le festività e le giornate di assenza indennizzate ( malattia, maternità ecc.) • pagata al beneficiario l’anno successivo della maturazione del diritto

• almeno un biennio di assicurazione all’Inps• almeno 13 settimane (= 78 giornate) di contributi versate nei 12 mesi precedenti• pagata in corso d’anno• durata max pari alla metà delle settimane di contribuzione versate negli ultimi 12 mesi• Ad esempio se il lavoratore è stato occupato per 8 mesi negli ultimi 12 prima del licenziamento avrà diritto a un massimo di 4 mesi di trattamento, se ha lavorato 4 mesi, ne avrà diritto a due e cosi via• per beneficiarne il lavoratore deve essere disoccupato e tale requisito deve permanere per tutto il periodo di godimento del trattamento (possibili brevi periodi lavorativi di max 5 gg.)

Fondi bilaterali di solidarietà• Superamento deroghe• Estensione ai settori attualmente non coperti dalla

cassa integrazione ordinaria e straordinaria • Attraverso fondi di solidarietà bilaterali da

costituire a cura della parti sociali entro 180 gg. dall’entrata in vigore della legge - contribuzione a carico dei datori di lavoro (2/3) e dei lavoratori (1/3) + contributo addizionale per i datori che ricorrono ai fondi

• I Fondi saranno obbligatori dal 2013 per le aziende, che occupano più di 15 dipendenti, facoltativi per le altre – gestiti da INPS (in base a un d.m.)

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Fondi bilaterali di solidarietà

• Nel caso di non accordo per comparti particolari : istituito con d.m. un fondo residuale presso INPS

• Obbligo di bilancio in pareggio e divieto di erogare prestazioni in carenza di disponibilità

• Su decisione delle parti sociali i fondi interprofessionali (0,30%) potranno essere devoluti ai fondi di solidarietà bilaterali

• Le casuali di intervento sono le stesse della CIGO e della CIGS

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Fondi bilaterali di solidarietà

• Prestazioni : – almeno un assegno pari ad 1/8 delle ore lavorabili in

riferimento ad un biennio mobile– integrazione all’ASPI in termini di durata o importo– assegni per agevolare l’esodo per i lavoratori che

andranno in pensione di vecchiaia o anticipata nei successivi 5 anni

– risorse per finanziare programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale anche in concorso con fondi nazionali ed europei

– contribuzione previdenziale relativa a ciascuna delle prestazioni succitate

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Estensione CIGO/CIGS• CIG e CIGS vengono finalmente poste a regime per

quelle aziende interessate in virtù di provvedimenti reiterati anno su anno :– imprese di commercio da 50 a 200 dipendenti– agenzie di viaggio sopra i 50 dipendenti– guardie giurate sopra i 15 dipendenti– trasporto aereo (CIGS)– servizi aeroportuali (CIGS)

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CIGS

• Dal 2014 non sarà più possibile prevedere CIGS in caso di procedura concorsuale con cessazione di attività

• La cassa integrazione straordinaria, come i contratti di solidarietà, continuerà ad essere prevista per i casi di ristrutturazione e crisi aziendale

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Liquidazione lavoratori a progetto• La L.2/2009 aveva introdotto un sostegno al reddito in favore

dei collaboratori a progetto nel solo caso di fine lavoro – la riforma lo pone a regime dal 1/1/2013 e ritorna sulle condizioni previste allargando la platea dei beneficiari potenziali e prevedendo come causale la disoccupazione: – siano iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS – no con partita IVA– operino in regime di mono-committenza– abbiano conseguito nell’anno precedente un reddito lordo non

superiore a 20.000 euro annualmente rivalutati (prima da 5.000 euro o inferiore a 13.800 euro)

– per l’anno di riferimento abbiano un numero di mensilità accreditate alle gestione separata non inferiore a 1 (prima 3)

– siano stati disoccupati almeno 2 mesi nell’anno precedente– abbiano almeno 4 mensilità accreditate nella gestione separata

INPS l’anno precedenteclaudio arlati 65

Lavoratori anziani• Per affrontare eccedenze di personale che coinvolgono

almeno 15 lavoratori con accordi tra le parti sociali maggiormente rappresentative in azienda (validati dall’INPS)

• Esodi a carico delle aziende (fondi di solidarietà ex legge 662/96) – es. banche, edili, postali

• Per chi? Lavoratori ai quali mancano max 4 anni alla pensione di vecchiaia o anticipata

• Per fare cosa? Dare un incentivo all’esodo in termini di indennità sostitutiva allo stipendio (= pensione prevista) + contribuzione da versarsi all’Inps

• Prima dotazione (2016) : fondo Inps per la mobilitàclaudio arlati 66

Tipologie contrattuali

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Tipologie contrattuali(obiettivi generali)

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• Preservare l’uso virtuoso della flessibilità• Limitare l’uso improprio / patologico della

flessibilità• Più tutele per i lavoratori flessibili• Repressione di pratiche scorrette (es. dimissioni in

bianco)• Apprendistato contratto prevalente

Apprendistato

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• La riforma lo definisce “contratto prevalente “ (porta d’accesso privilegiata al lavoro)

• Già ora assorbe il 40% della spesa complessiva destinata alle politiche attive del lavoro

• Contratto a tempo indeterminato, garantito dal licenziamento arbitrario (anche se il lavoratore può essere licenziato ad nutum alla fine del periodo formativo)

• Le tre forme di apprendistato previste dal testo unico (d.lgs. 167/11) prevedono l’inserimento sia delle fasce deboli che delle alte professionalità – da implementare a cura delle parti sociali entro il 25/4/12

Apprendistato

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• Clausola di stabilizzazione : l’azienda può continuare ad utilizzarlo se stabilizza almeno il 50% degli apprendisti assunti nel triennio (meccanismo già oggetto di taluni CCNL) – con esclusione dei licenziati per giusta causa e dimessi – per i primi 36 mesi : 30%

• Durata minima : 6 mesi (tranne che nelle attività stagionali), per evitare abusi dell’istituto

• Rapporto apprendisti / lavoratori qualificati : da 1/1 a 2/3 (è possibile assumere 3 apprendisti ogni 2 lavoratori qualificati)

• Formazione : il datore deva certifica la formazione in attesa si seguito al libretto del cittadino (attraverso apposito schema

• Preavviso : se l’apprendista non è confermato dal momento in cui gli viene comunicato il recesso alla fine del contratto avrà il contratto d’apprendista

Contratto a tempo determinato

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• Il primo contratto di durata max 6 mesi potrà essere sottoscritto senza causale (art. c.1 del dlgs. 368/01) – non prorogabile senza causale

• Lo stesso vale per l’assunzione a tempo determinato di un interinale e per la prima missione

• Contrasto all’eccessiva reiterazione del contratto a tempo determinato (vedi slides successive)

• Ribadito il limite alla successione di contratti per mansioni equivalenti : 36 mesi (comprensivi di proroghe e rinnovi) – novità : nei 36 mesi computati anche eventuali periodi di lavoro somministrato con la stessa azienda e per mansioni equivalenti

Contratto a tempo determinato

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• Maggiorazione contributiva finalizzata all’estensione degli ammortizzatori sociali (ASPI) – con l’eccezione dei contratti con causale “sostituzione” e degli stagionali (DPR 1525/63)• Vedi meccanismo malus - bonus• La mini ASPI sostituisce la disoccupazione

a requisiti ridotti e verrà pagata nell’anno del versamento e non l’anno dopo

Contratto a tempo determinato

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• Nel caso in cui il contratto sia ritenuto illegittimo dal giudice : conversione a tempo indeterminato + risarcimento (da 2,5 a 12 mensilità) – il risarcimento è “plafonato”, non più dall’inizio del contratto (anche a seguito di sentenza della Corte Costituzionale n.303/11)

• I tempi di impugnazione del contratto che si ritiene illegittimamente costituito sono adeguati a quelli previsti dal “collegato lavoro”

Contratto a tempo determinato

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• Riassunzione : se il lavoratore è riassunto più volte dalla stessa azienda in caso di non rispetto di un tempo di sospensione si prevede la presunzione di subordinazione a tempo indeterminato

• I tempi di sospensione verranno notevolmente allungati

Prima della riforma Dopo la riforma

Tempi determinati con durata iniziale inferiore a 6 mesi

10 giorni 60 giorni

Tempi determinati con durata iniziale superiore a 6 mesi

20 giorni 90 giorni

Contratto a tempo determinato

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• Proroga (a salario maggiorato + 20% - + 40% oltre il decimo gg.) : proseguimento del contratto oltre la scadenza per un tempo limitato

• I tempi di possibile proroga verranno incrementati• Previsto che la proroga sia comunicata al centro per l’impiego

Prima della riforma Dopo la riforma

Tempi determinati con durata iniziale inferiore a 6 mesi

20 giorni 30 giorni

Tempi determinati con durata iniziale superiore a 6 mesi

30 giorni 50 giorni

Contratto d’inserimento

• Condizione per questo contratto è la definizione di un “progetto individuale di inserimento” (per adeguamento competenze al contesto)

• Durata min 9 mesi max 18 mesi – non rinnovabile• Sottoinquadramento max di 2 livelli – agevolazioni

contributive per i disoccupati di lunga durata, ultracinquantenni, lavoratori fuori dal mdl da 2 anni, donne, disabili

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Interinali

• Il primo contratto a tempo determinato del lavoratore con l’agenzia purché di durata max 6 mesi senza causale

• La prima missione possibile senza causale specifica• Eliminata la possibilità di trattamenti differenziati

dei lavoratori interinali “svantaggiati” nell’ambito di programmi definiti tra agenzie per il lavoro autorizzate e Regioni

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Contratto d’inserimento

• Dovevano servire a re-inserire nel mdl i lavoratori “maturi” ed “anziani” con parziale decontribuzione

• Inaspettatamente abrogati– ma vedi anche delega specifica sulle politiche attive : riordino incentivi per assunzione lavoratori anziani e donne in aree svantaggiate

• Possibile far proseguire a termine quelli stipulati entro il 31/12/2012

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Part time• In caso di part time verticali o misti (si lavora alcuni giorni o si

alterna questa formula con orario ridotto in senso orizzontale) :– i CCNL protanno definire il diritto al ripensamento / modifica dei

lavoratori rispetto alle clausole elastiche – flessibili già firmate– la facoltà di revoca del consenso all’apposizione delle clausole nel

contratto individuale è riconosciuto comunque agli affetti da patologie oncologiche e ai lavoratori studenti

• Viene, cioè,regolato l’uso delle :– Clausole flessibili : consentono al datore di lavoro il potere di modificare

la collocazione temporale della prestazione lavorativa– Clausole elastiche : consentono al datore di lavoro il potere di

aumentare il numero delle ore di lavoro originariamente pattuiti nel contratto di lavoro

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A chiamata• È necessario che questo contratto venga regolamentato meglio

per evitare un suo uso elusivo della norma – specie per il job on call senza obbligo di risposta

• Previsto l’obbligo da parte del datore di comunicare preventivamente alla DPL (fax o PEC) la durata della prestazione in riferimento ogni chiamata effettuata

• La riforma prevede che questo contratto non possa più essere utilizzato “in ogni caso” con gli under 25 e over 45 (anche pensionati)

• Si elimina pure la disposizione del lavoro a chiamata con obbligo di risposta che limitava la corresponsione dell’indennità di disponibilità all’effettiva chiamata in determinati periodi dell’anno (fine settimana, Natale, Pasqua, ferie estive …)

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A voucher - accessorio• È necessario restringere il campo di applicazione di questo

contratto, riconducendolo ai lavori effettuati “al margine”• A seguito di numerosi interventi l’attuale normativa ne ha

eccessivamente ampliato l’ambito di stipulazione :– Ambito oggettivo : ampliando il ventaglio di attività nelle

quali è possibile farne uso – agricoltura, terziario, …– Ambito soggettivo : tutti i lavoratori e non più solo ad alcune

fasce marginali– Senza limitazione alcuna in termini di durata e di reddito

complessivo, anche con più committenti, avendo cura unicamente di non superare il tetto massimo di 5.000,00 euro lordi di compensi nel corso di ciascun anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre) nei confronti di ogni committente

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A voucher - accessorio• La riforma esclude la possibilità di utilizzare questa tipologia per

lavorare per commercianti o professionisti – conferma della possibilità di utilizzarla in agricoltura e nella pubblica amministrazione (se vi sono risorse a seguito del patto di stabilità)

• La riforma prevede che i 5.000 euro di compenso annui (rivalutati anno per anno) siano riferiti non più a ciascun committente, ma alla totalità dei committenti

• Si prevede che questa tipologia possa essere utile per il rilascio o mantenimento del permesso di soggiorno

• Si prevede un incremento della contribuzione previdenziale sui buoni in coerenza con il lavoro parasubordinato

• Norme applicate alle prestazioni rese dopo l’approvazione della legge

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Lavoro a progetto• Previsione di un accrescimento dei costi previdenziali associati alla

parasubordinazione – il contratto non deve convenire più quale sostituto funzionale del contratto subordinato

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2013 2018Non iscritto ad altra cassa previdenziale

28% 33%

Già iscritto ad altra cassa previdenziale

19% 24%

Lavoro a progetto• La normativa darà una definizione più stringente di

progetto (non può essere la ragione sociale del committente) – il progetto dovrà essere associato a un risultato finale misurabile e tangibile

• Senza progetto : conversione in lavoro subordinato a tempo indeterminato

• Sparirà il riferimento al programma (non riconducibile a un risultato finale)

• Presunzione di subordinazione nel caso in cui il progetto sia svolto con modalità analoghe al lavoro dei dipendenti del committente

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Lavoro a progetto• Non potrà più essere stipulato per mansioni

operative e ripetitive (definite dai contratti collettivi)

• Divieto di inserire nel contratto individuale clausole vessatorie di recesso (solo giusta causa, incompetenza manifesta, cessazione del progetto)

• Se previsto dal contratto individuale : possibilità del collaboratore di recedere con preavviso

• Le nuove regole applicate ai contratti stipulati dopo l’approvazione della legge

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Associazione in partecipazione

• Regolata dall’art. 2549 del c.c. prevede questo tipo di rapporto in cui l'associante attribuisce all'associato il diritto ad una partecipazione agli utili della propria impresa dietro il corrispettivo di un apporto da parte dell'associato (anche lavoro)

• Fonte di possibili abusi (costa meno del contratto subordinato)

claudio arlati 86

Associazione in partecipazione

• Si prevede la possibilità di attivare tre associazioni in partecipazione con conferimento di prestazione lavorativa per azienda

• Non ci sono limitazioni particolari relative ai possibili associati familiari (coniugi, parenti sino al terzo grado,affini sino al secondo grado)

• Viene persino eliminata la norma che tendeva ad applicare le disposizioni della contrattazione collettiva agli associati in partecipazione (d.lgs. 276/03) – ciò per evitare fraintendimento : solo associazioni vere o trasformazione in lavoro subordinato a tempo indeterminato

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Stages

• Prevista una delega al Governo per emanare entro 6 mesi dall’approvazione della legge un decreto legislativo d’intesa con le Regioni per ri – regolamentare gli stages

• Principi di delega :– valorizzazione dell’apprendistato– prevenzione e contrasto dell’uso distorto degli stages –

incremento sanzioni– definizione degli elementi qualificanti lo stages – previsione della “non assoluta gratuità” – forfait anche in

relazione “alla prestazione svolta” (???)

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Partite IVA • Per evitare che venga utilizzata quale sostituito funzionale del

lavoro subordinato• La riforma prevede la trasformazione in contratto di

collaborazione nel caso in cui ricorrano almeno 2 delle 3 seguenti condizioni (salvo prova contraria) :– durata oltre i 6 mesi nell’arco dell’anno solare– fatturato del collaboratore dal committente prevalente

superiore al 75% del fatturato totale del collaboratore nell’anno solare

– fruizione di una postazione lavorativa stabile• Possibile la successiva trasformazione in lavoro subordinato

a tempo indeterminato in assenza di progetto – 12 mesi di periodo transitorio dall’approvazione della legge

• Esclusi dalla nuova normativa gli iscritti agli albi professionali

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Politiche attive

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Servizi per l’impiego• Riattivazione della delega al Governo per riordinarli• Dal 30/6/13 obbligo dell’Inps di mettere a disposizione dei

servizi per l’impiego del data base di chi fruisce di ammortizzatori

• Nei confronti dei beneficiari degli ammortizzatori sociali i centri per l’impiego dovranno offrire i seguenti servizi :– tra i 3 e i 6 mesi dalla disoccupazione colloquio di orientamento

collettivo (es. come di fa un curriculum, come si cerca lavoro …)– entro 3 mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione : colloquio di

orientamento– tra i 6 e i 12 mesi dalla disoccupazione : formazione (durata min 2

settimane) – per riqualificazione del disoccupato– per i lavoratori che fruiscono di cassa integrazione di durata

superiore a 6 mesi : formazione min 2 settimane– entro la fine del trattamento di disoccupazione : un’offerta di

occupazione alternativaclaudio arlati 91

Patto di servizio• Se il lavoratore in sospensione non frequenta la

formazione senza giustificato motivo decadrà dal trattamento

• Il lavoratore percepiente indennità di disoccupazione, ASPI o mobilità perde il trattamento se :– rifiuta di partecipare alla “politica attiva” proposta dal

servizio per l’impiego senza giustificato motivo– non accetta un’offerta di lavoro congrua (con un salario non

inferiore al 20% dell’indennità percepita – nel raggio di 50 km – raggiungibile in 80 minuti con tpl)

• Il servizio per l’impiego è tenuto a comunicare all’Inps i fatti di cui sopra – possibile ricorso del lavoratore presso comitato provinciale Inps

claudio arlati 92

Lavoratori ultracinquantenni e donne• Decontribuzione pari al – 50% per 12 mesi a favore dei

datori di lavori che assumono (a tempo determinato e in somministrazione) di lavoratori ultra 50enni disoccupati da oltre 12 mesi

• 18 mesi nel caso di assunzione a tempo indeterminato• Nel caso in cui l’assunzione sia prolungata a tempo

indeterminato: + 6 mesi di decontribuzione• Tali disposizioni si applicano anche a : donne

disoccupate da almeno 6 mesi residenti in aree svantaggiate, donne disoccupate da almeno 24 mesi residenti ovunque

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Tutela della maternità• Maggiore inclusione delle donne nella vita economica :– contrasto dimissioni in bianco - modalità semplificate (legge

188/07) e senza oneri aggiuntivi per il datore di lavoro –convalida delle dimissioni e della risoluzione consensuale presso la DPL

– in alternativa : sottoscrizione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro entro 5 gg. alla lavoratrice

– modalità ulteriori individuali con d.m. o CCNL– estensione da 1 a 3 anni di vita del bambino del periodo entro il

quale le eventuali dimissioni della lavoratrice debbono essere vagliate dalla DPL

– 7 gg. per la lavoratrice per aderire alle nuove disposizioni a tutela (o licenziamento è dato per giustificato)

– congedo di paternità obbligatorio sperimentale (2013-15) di 3 giorni non necessariamente continuativi (direttiva UE 18/10) (oggi facoltativo) – entro 5 mesi dalla nascita del figlio/a – 2 gg. in sostituzione della madre – 100% del salario

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Tutela della maternità• Le neo – mamme che lavorano fuori casa e rinunciano al

congedo parentale facoltativo potranno richiedere al datore di lavoro un voucher per fruire dei servizi di una baby sitter (in base all’ISEE della famiglia percepiente)

• I buoni potranno essere chiesti dalle lavoratrici in maternità dalla fine della maternità obbligatoria e per gli 11 mesi successivi

• Risorse impiegate per questo servizio limitate allo stanziamento previsto

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Formazione permanente• La prospettiva è quella dell’UE : favorire l’apprendimento delle

persone in modo formale, informale, nelle varie fasi della vita, per migliorare le proprie competenze, accrescere la propria occupabilità

• Le politiche relative sono decise dal Governo, dalle Regioni e dalle parti sociali

• Si prevede (finalmente!) la costruzione di sistemi integrati territoriali per la formazione - collegati organicamente a politiche quali :– Sviluppo economico – Welfare– Accesso dei giovani al mdl– Invecchiamento attivo– Esercizio della cittadinanza attiva (anche da parte degli immigrati)

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Formazione permanente• I sistemi integrati saranno caratterizzati da :– flessibilità organizzativa – anche imprese formative (criteri

definiti dalle parti sociali) e parti sociali– prossimità ai destinatari– capacità di effettuare bilanci di competenze ai destinatari– previsione di servizi di orientamento lungo tutto l’arco della

vita– certificazione delle competenze dei destinatari – previsto un

sistema nazionale pubblico specifico– generazione di crediti per il rientro nel sistema formale

d’istruzione• I sistemi si doteranno di piani triennali di intervento

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