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IRPEF

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IRPEF

• Le deduzioni per oneri di famiglia vengono sostituite con un sistema di detrazioni per carichi familiari.

• Vengono reintrodotte le c. d. detrazioni per lavoro.

NOVITÀ:

SCAGLIONI ALIQUOTA

fino a 15.000 23%

oltre 15.000 fino a 28.000 27%

oltre 28.000 fino a 55.000 38%

oltre 55.000 fino a 75.000 41%

oltre 75.000 43%

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Per gli anni 2007, 2008 e 2009, ai soggetti non residenti spettano le detrazioni per carichi di famiglia, semprechè gli stessi dimostrino, con idonea documentazione (individuata con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della finanziaria):

•di non godere nel paese di residenza di benefici fiscali connessi ai carichi familiari;

•che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore a 2.840,51 €.

SOGGETTI NON RESIDENTI E

DETRAZIONI PER CARICHI FAMILIARI

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•sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’art. 10 del D.Lgs. 460/1997, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali;

•finanziamento della ricerca scientifica e dell’università;

•finanziamento della ricerca sanitaria.

5 PER MILLE

Per l’anno finanziario 2007, una quota pari al 5 per mille dell’IRPEF è destinata, in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità:

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SCONTRINO FISCALE - FARMACIE

Le spese per l’acquisto dei medicinali possono essere dedotte a condizione che siano documentate da fattura o da scontrino fiscale recanti natura, qualità e quantità dei beni nonché l’indicazione del codice fiscale dell’acquirente.

La disposizione entrerà in vigore dal 1° luglio 2007.

Fino al 31 dicembre 2007, nel caso in cui l’acquirente non sia il destinatario del farmaco, non ne conosca il codice fiscale o non abbia con sé la tessera sanitaria, l’indicazione del codice fiscale può essere riportata a mano sullo scontrino fiscale direttamente dal destinatario.

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STUDI DI SETTORE

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STUDI DI SETTORE

REVISIONE:

deve essere fatta al massimo ogni 3 anni

deve tener conto dei dati e delle statistiche ufficiali (come quelli di contabilità nazionale), al fine di mantenere nel medio periodo la rappresentatività degli studi rispetto alla realtà economica cui si riferiscono

deve tener conto anche di valori di coerenza, risultanti da specifici indicatori definiti da ciascuno studio, rispetto a comportamenti considerati normali per il relativo settore economico

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STUDI DI SETTOREACCERTAMENTO SULLA BASE DI

PRESUNZIONI SEMPLICI

•non può essere effettuato nei confronti dei contribuenti che dichiarino, anche per effetto dell’adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori al livello della congruità, tenuto altresì conto di valori di coerenza, qualora l’ammontare delle attività non dichiarate, con un massimo di 50.000 €, sia pari o inferiore al 40% dei ricavi o compensi dichiarati;

• in caso di rettifica, nella motivazione dell’atto, l’Agenzia deve evidenziare le ragioni che inducono a disattendere le risultanze degli studi di settore in quanto inadeguate a stimare correttamente il volume di ricavi o compensi.

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STUDI DI SETTORE

indicatori di coerenza per le società di capitale che iniziano l’attività

ALTRE NOVITÀ:

applicazione degli studi anche ai soggetti con periodo d’imposta diverso dai 12 mesi

aumento del limite di ricavi per l’applicazione degli studi di settore: 7,5 milioni di €

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STUDI DI SETTORE

• l’Agenzia delle Entrate deve dimostrare l’inadeguatezza dello studio di settore a stimare correttamente il volume di ricavi del contribuente;

• la ricostruzione induttiva deve portare ad un maggior ricavo superiore a 50.000 € e comunque pari o superiore al 40% di quello dichiarato.

DAL PERIODO D’IMPOSTA 2006, si applicano

SPECIFICI INDICATORI DI NORMALITÀ ECONOMICA, DI SIGNIFICATIVA RILEVANZA, idonei alla individuazione di ricavi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta.

Nel caso di soggetti congrui e coerenti

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STUDI DI SETTORE

a coloro che hanno iniziato o cessato l’attività nel periodo d‘imposta

ALTRE NOVITÀ PER IL 2006

in caso di cessazione ed inizio attività, entro sei mesi dalla cessazione, da parte dello stesso soggetto

in ogni caso quando l’attività costituisce mera prosecuzione di attività svolta da altri soggetti

Gli studi di settore si applicano:

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STUDI DI SETTORE

SANZIONI:

•omessa, infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore;

• indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità dagli studi di settore non sussistenti.

La misura della sanzione applicabile va dal 100% al 200% della maggior imposta, aumentata del 10%; tale sanzione non si applica se il maggior reddito d’impresa, arte o professione, accertato non è superiore al 10% del reddito d’impresa dichiarato.

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NUOVI ADEMPIMENTI

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L’Agenzia delle Entrate può, su istanza motivata, concedere una deroga all’obbligo in esame, qualora siano riconosciute difficoltà da parte degli intermediari nell’espletamento delle attività di comunicazione degli esiti delle liquidazioni delle dichiarazioni.

PREAVVISI TELEMATICIA decorrere dalle dichiarazioni presentate

dal 1° gennaio 2006

l’Agenzia invia l’esito dell’attività di liquidazione delle dichiarazione agli intermediari abilitati, che

hanno l’obbligo di informare i contribuenti

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PREAVVISO DI EFFETTUAZIONE DELLA COMPENSAZIONE ORIZZONTALE

I titolari di partita IVA che vogliano avvalersi della compensazione c.d. orizzontale per importi superiori a 10.000 €, dovranno darne preavviso telematico all’Agenzia delle Entrate entro il quinto giorno precedente quello in cui intendono effettuare la compensazione.

La mancata comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate entro il terzo giorno successivo a quello di comunicazione vale come silenzio assenso. 

Le nuove disposizioni verranno introdotte progressivamente insieme a nuove procedure di controllo volte ad impedire l’utilizzo indebito di crediti.

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In seguito all’abbreviazione dei termini per la presentazione delle dichiarazioni

stabilito dal DL n. 223

Viene stabilito che i modelli di dichiarazione, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la

trasmissione telematica dei dati, sono resi disponibili in formato elettronico dall'Agenzia delle Entrate entro il 15 febbraio di ogni anno.

MODELLI DI DICHIARAZIONE

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TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

riguarda tutti i contribuenti che esercitano commercio al minuto, compresa la grande distribuzione

l’obbligo della trasmissione telematica sostituisce il registro dei corrispettivi

consiste nella trasmissione per ogni punto vendita dell’ammontare del corrispettivi giornalieri

i soggetti che effettuano la trasmissione telematica emettono scontrino non avente valenza fiscale; con regolamento, da emanare entro 180 giorni dal 1° gennaio 2007, verranno disciplinate le modalità di rilascio delle certificazioni dei corrispettivi, non aventi valore fiscale

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TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

è riconosciuto un credito d’imposta pari a 100 € per i contribuenti che optano per l'adattamento tecnico degli apparecchi misuratori fiscali

gli apparecchi misuratori, immessi sul mercato a decorrere dal 1º gennaio 2008, devono essere idonei alla trasmissione telematica; per tali misuratori non vi è più l’obbligo della verificazione periodica

l’efficacia delle disposizioni sulla trasmissione telematica decorre dalla data progressivamente individuata, per singole categorie di contribuenti, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da adottare entro il 1º giugno 2008

è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione degli apparecchi misuratori fiscali idonei alla trasmissione telematica nell’esercizio in cui sono state sostenute

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DISPOSIZIONI FISCALI VARIE

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CAF – SANZIONI Viene modificato l’art. 39 del D.Lgs. 241/1997:

• il visto di conformità e l'asseverazione infedele è punibile in caso di controllo formale delle dichiarazioni, semprechè l’importo da iscrivere a ruolo non sia inferiore a 10,329 €;

• in caso di ripetute violazioni o di violazioni gravi, viene prima disposta la sospensione per un periodo da 1 a 3 anni; successivamente l’inibizione;

• alle violazioni commesse dai CAF (asseverazione e visto di conformità infedele, violazioni formali sulle dichiarazioni e nella trasmissione telematica) si rendono applicabili le disposizioni di cui al D.Lgs. 472/1997 (come quelle sul cumulo giuridico e il ravvedimento operoso);

• il CAF, per il quale abbia operato il trasgressore, è obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata.

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Viene modificato il comma 11 dell’art. 110 del TUIR

la violazione dell’obbligo di annotazione separata in dichiarazione delle spese e degli altri componenti

negativi relativi ad operazioni con società residenti nei Paesi della c.d. Black list non comporta più

l’impossibilità di dedurre i relativi costi, ma l’applicazione della seguente nuova sanzione

amministrativa: 10% dell’importo complessivo delle spese e dei componenti negativi non indicati nella

dichiarazione dei redditi, con un minimo di 500 € ed un massimo di 50.000 €.

COSTI RELATIVI AD OPERAZIONI CON SOCIETÀ RESIDENTI NEI C.D. PARADISI FISCALI

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A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006, sarà possibile dedurre, ai fini delle II.DD., le spese di acquisto, d’impiego e di manutenzione dei telefoni mobili nel limite dell’80%.

La percentuale è elevata al 100% nel caso di impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto merci da parte delle imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per veicoli.

DEDUZIONE TELEFONIA MOBILE

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E’ integralmente detraibile l’IVA sulle prestazioni alberghiere e sulle somministrazioni di alimenti e bevande inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi.

IVA SUL TURISMO CONGRESSUALE

Per l’anno 2007 tale detraibilità è limitata al 50%.

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sono rilevanti ai fini IVA nel territorio dello Stato quando le operazioni oggetto

dell’intermediazione si considerano ivi effettuate, a meno che non siano commesse da

soggetto passivo in un altro Stato membro dell’Unione europea; le suddette prestazioni si

considerano in ogni caso effettuate nel territorio dello Stato se il committente delle stesse è ivi

soggetto passivo d’imposta.

PRESTAZIONI DI INTERMEDIAZIONE- IVA

Le prestazioni di intermediazione diverse da quelle elencate nella lett. d) del comma 4 dell’art. 7 DPR 633/1972 (come le prestazioni d’intermediazione

relative al noleggio auto):

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Il meccanismo del reverse charge (inversione dell’obbligo del pagamento dell’imposta) si applica, successivamente all’autorizzazione CEE, anche alle cessioni di PC e dei loro componenti ed accessori, nonché alle cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere.

REVERSE CHARGE PER I PRODOTTI DI TELEFONIA E MATERIALI LAPIDEI

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Gli agenti immobiliari sono solidalmente tenuti al pagamento dell’imposta di registro per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari.

Viene stabilito un aumento delle sanzioni in caso di esercizio abusivo dell’attività di mediazione (anziché una sanzione da un milione di lire a quattro milioni di lire, una sanzione da 7.500 € a 15.000 €);

In caso di cessione d’immobile, le parti hanno l'obbligo di dichiarare se si sono avvalse di un mediatore, l'ammontare della spesa sostenuta per la mediazione, le modalità di pagamento, l'indicazione del numero di partita IVA o del C.F. e del numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della camera di commercio di riferimento. In caso di assenza dell’iscrizione è fatto obbligo ai notai di effettuare una specifica segnalazione all’Agenzia delle Entrate.

AGENTI IMMOBILIARI

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AGEVOLAZIONI FISCALI

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• 5000 €, su base annua, per ogni dipendente a tempo indeterminato (previa autorizzazione CEE). Nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Sardegna, Sicilia, Puglia, tale importo si raddoppia e l’agevolazione può essere fruita nel rispetto dei limiti derivanti dall’applicazione della regola “de minimis”. Tale deduzione è alternativa a quelle preesistenti (deduzione dalla base imponibile di 2000 € per ogni lavoratore impiegato nel periodo d’imposta fino ad un massimo di 5, per i soggetti passivi con componenti positivi non superiori a 400.000 €);

• i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;

• i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.

CUNEO FISCALE - RIDUZIONE

Per ridurre il cuneo fiscale vengono esclusi dalla base imponibile Irap i seguenti elementi:

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• le spese per apprendisti, disabili e dipendenti assunti con contratto di formazione e lavoro;

• i costi per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi di imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo, a condizione che sia rilasciata una attestazione di effettività degli stessi;

• nell’ipotesi di lavoratori donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato, secondo la disciplina Europea, l’importo deducibile è moltiplicato per sette e per cinque nelle aree svantaggiate individuate dalla normativa Europea.

CUNEO FISCALE - RIDUZIONEPer ridurre il cuneo fiscale vengono esclusi dalla base imponibile Irap i seguenti elementi:

Le deduzioni in discorso spettano, a condizione che venga acquisita l’autorizzazione in sede europea, da febbraio 2007 nella misura del 50% e per il loro intero ammontare a partire dal successivo mese di luglio.

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AGGREGAZIONI AZIENDALI

AGEVOLAZIONE FISCALE PER LE SOCIETÀ DI CAPITALI CHE RISULTANO DA OPERAZIONI DI

FUSIONE, SCISSIONE, CONFERIMENTO D’AZIENDA (ATTUATE NEGLI ANNI SOLARI 2007 E

2008)

Nel caso di conferimenti di azienda, l’agevolazione si applica anche ai conferimenti posti in essere,

nell’esercizio d’impresa commerciale, da soggetti diversi (imprenditori individuali, società di persone),

purché il soggetto conferitario sia una società di capitali.

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nel caso di operazioni di conferimento di azienda, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti dal soggetto conferitario a titolo di avviamento o beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non eccedente l’importo di 5 milioni €

AGGREGAZIONI AZIENDALI

L’agevolazione consiste nel parziale riconoscimento fiscale dei valori iscritti in bilancio in occasione delle

operazioni straordinarie:

nel caso di fusione o scissione, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto della imputazione in bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo non eccedente l’importo di 5 milioni €

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PATTI DI FAMIGLIA

I trasferimenti, effettuati tramite i patti di famiglia a favore dei discendenti di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all’imposta sulle successioni e donazioni.

Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso.

La disposizione si applica a decorrere dal 3 ottobre 2006, nonché agli atti pubblici formati, agli atti a titolo gratuito fatti, alle scritture private autenticate e alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dal 1° gennaio 2007.

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CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI NELLE AREE SVANTAGGIATE

MODALITÀ OPERATIVE DELL’INCENTIVO

Territori interessati: Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise;

soggetti che possono fruire del credito: imprese che effettuano l’acquisizione di beni strumentali nuovi dal periodo d’imposta 2006 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013;

categorie di beni: macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo; programmi informatici, limitatamente alle piccole e medie imprese; brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi (per le grandi imprese tali investimenti sono agevolabili nel limite del 50% del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d’imposta);

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CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI NELLE AREE SVANTAGGIATE

MODALITÀ OPERATIVE DELL’INCENTIVO

credito d’imposta: commisurato alla quota del costo complessivo dei beni interessati eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d’imposta (con riferimento alla stessa struttura produttiva);

modalità applicative: la determinazione del credito va fatta per singolo periodo d’imposta ed esposta nella relativa dichiarazione dei redditi; esso non concorre né alla formazione del reddito né della base imponibile Irap ed è utilizzabile in compensazione ai fini delle imposte sui redditi; l’eventuale eccedenza è ancora utilizzabile in compensazione dal sesto mese successivo al termine della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta con riferimento al quale il credito è concesso.

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INCENTIVI A FAVORE DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI VEICOLI

80 € in caso di rottamazione di autoveicoli per il trasporto promiscuo euro 0 ed euro 1 presso centri autorizzati

800 € ed esenzione tasse automobilistiche per due anni in caso di rottamazione di veicoli euro 0 ed euro 1 e sostituzione con nuovi veicoli euro 4 o 5 (2000 € se autocarri)

1.500 € in caso di rottamazione di veicoli euro 0 ed euro 1 e sostituzione con nuovi veicoli con alimentazione gas metano, gpl, elettrica e ad idrogeno

Rimborso dell’abbonamento al trasporto pubblico locale in caso di rottamazione senza sostituzione del veicolo

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INCENTIVI A FAVORE DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI VEICOLI

MODALITÀ OPERATIVE DELL’INCENTIVO

I contributi sono anticipati dai centri vendita.

Detti contributi sono rimborsati ai centri vendita dai centri autorizzati alla rottamazione o dalle case costruttrici.

I centri autorizzati alla rottamazione e le case costruttrici recuperano l’importo dei rimborsi quale credito d’imposta da utilizzare ai fini della compensazione orizzontale.

Nell’ipotesi di sola rottamazione del veicolo, il contributo è anticipato dai centri di rottamazione.

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ALTRI INCENTIVI FISCALI

PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI (detrazione d’imposta )

PER LA PROMOZIONE DI NUOVA EDILIZIA AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA (contributo)

PER RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO PRECOMPETITIVO (credito d’imposta)

PER APPARECCHI DOMESTICI E MOTORI INDUSTRIALI AD ALTA EFFICIENZA, TELEVISORI (detrazione d’imposta )

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ALTRI INCENTIVI FISCALI

PER INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA PER L’ILLUMINAZIONE (deduzione d’imposta)

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE (detrazione d’imposta del 36% )

PER ACQUISTO TELEVISORI DOTATI DI SINTONIZZATORE DIGITALE INTEGRATO (detrazione d’imposta )

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DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO

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VEICOLI DATI IN USO PROMISCUO AL DIPENDENTE –NUOVA DECORRENZA

La nuova percentuale (50%) di tassazione, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, stabilita dall’ art. 2, comma 71, lettera a), del DL n. 262 per le auto date in uso promiscuo ai dipendenti, decorre dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore del DL n. 262 (ossia, dal 2007).

IMMOBILI - DISCIPLINA TRANSITORIA

Viene introdotta una disposizione transitoria per coloro che hanno applicato alle cessioni o locazioni immobiliari il regime IVA delineato nel DL n. 223 e poi modificato in sede di conversione:

viene stabilito che sono fatti salvi gli effetti prodotti dall’applicazione delle norme, oggetto di mancata conversione, ma il cedente o locatore può optare per l’applicazione IVA.

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FISCALITA’ LOCALE

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addizionali all’Irpef (fino allo 0,8%)

imposte di scopo

contributo di ingresso e soggiorno (norma soppressa)

tributi locali: norme procedurali comuni

funzioni catastali attribuite ai Comuni

FISCALITA’ LOCALE

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IMPOSTA SULLE INSEGNE

Una norma di carattere programmatico affida la previsione di una franchigia per i primi 5 metri quadrati di superficie tassabile ad un regolamento interministeriale concordato con la Conferenza Stato-Città da adottarsi entro il 31 marzo 2007.

FISCALITA’ LOCALE

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ICI – DICHIARAZIONE DEI REDDITI

obbligo di presentare una dichiarazione contenente tutte le indicazioni utili al trattamento dell’ICI. Anche tali indicazioni dovranno essere riportate nelle dichiarazioni presentate nei periodi d’imposta successivi in caso di variazione anche solo di una di esse.

obbligo di inserire nella dichiarazione dei redditi i dati necessari ad individuare i singoli immobili. Tali dati dovranno essere indicati nelle dichiarazioni presentate nei periodi d’imposta successivi in caso di variazione anche solo di uno di essi.

PERSONE FISICHE

PERSONE GIURIDICHE

Dalle dichiarazioni presentate nel 2008:

Dalle dichiarazioni presentate nel 2007:

obbligo di indicare per ogni fabbricato l’importo dell’ICI dovuto per l’anno precedente