Fisco e contabilità n. 6 del 11.02.2015 Nota integrativa · PDF filesequenza numerica...
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Fisco & Contabilità La guida pratica contabile
N. 6 11.02.2015
Nota integrativa in XBRL
Nuova tassonomia per i bilanci 2014 depositati dopo il 3 marzo 2015
Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: XBRL
Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Nota integrativa
I bilanci relativi all'esercizio chiuso il 31.12.2014 o successivamente, e depositati nel registro delle
imprese a partire dal giorno 3 marzo 2015, dovranno essere conformi alla nuova tassonomia che
consente di comprendere in un unico file, codificato in formato XBRL, tutto il bilancio d’esercizio,
comprensivo anche della nota integrativa.
La novità non deve essere ritenuta semplicemente formale, in quanto, al fine di rendere coerenti lo Stato
patrimoniale e il Conto economico con la parte tabellare della Nota integrativa, sono state introdotte
diverse modifiche nei prospetti contabili. Anche la stessa Nota integrativa è stata oggetto di importanti
innovazioni, soprattutto in considerazione del fatto che, per adattarla al nuovo formato, è stata scelta
l’esposizione tabellare per gran parte delle informazioni ivi accolte.
Premessa
I bilanci relativi all'esercizio chiuso il 31.12.2014 o successivamente, e depositati
nel registro delle imprese a partire dal giorno 3 marzo 2015, dovranno essere
conformi alla nuova tassonomia che consente di comprendere in un unico file,
codificato in formato XBRL, tutto il bilancio d’esercizio, comprensivo anche
della nota integrativa.
Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797
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Si è, infatti, concluso il periodo biennale di sperimentazione e l’intero bilancio
può essere ora elaborato secondo la tassonomia XBRL.
Ma cos’è l’XBRL, e perché rappresenta un importante punto di arrivo?
Ebbene, da anni si lavora alla tassonomia XBRL con lo scopo principale scopo
di rendere i dati di bilancio facilmente “estraibili”, e quindi oggetto di analisi.
Questo linguaggio permette infatti di assegnare un’etichetta (detta anche
“tag”) ad ogni informazione contenuta nel bilancio, in modo che, chiunque
abbia bisogno di estrarre delle informazioni possa riconoscerle e quindi
utilizzarle, senza necessità di complesse rielaborazioni.
Si pensi, quindi, a quanto potrà essere semplificato il lavoro di analisi da
parte delle banche che devono erogare credito, o degli investitori che sono
interessati all’analisi dell’andamento aziendale.
Anche le pubbliche amministrazioni possono trarre indubbi benefici dalle
innovazioni introdotte.
A tal fine non si pensi soltanto alle rielaborazioni statistiche, ma anche
all’incrocio dei dati degli studi di settore con quelli esposti in bilancio.
La novità non deve essere ritenuta semplicemente formale, in quanto, al fine di
rendere coerenti lo Stato patrimoniale e il Conto economico con la parte
tabellare della Nota integrativa, sono state introdotte diverse modifiche nei
prospetti contabili.
Anche la stessa Nota integrativa è stata oggetto di importanti innovazioni,
soprattutto in considerazione del fatto che, per adattarla al nuovo formato, è
stata scelta l’esposizione tabellare per gran parte delle informazioni ivi accolte.
Depositati al registro delle imprese a partire dal
3marzo 2015
Bilanci relativi all’esercizio
chiuso il 31.12.2014
STATO PATRIMONIALE + CONTO ECONOMICO + NOTA INTEGRATIVA
TUTTO IN XBRL
LE NOVITA’ NON INTERESSANO COLORO CHE DEPOSITANO IL BILANCIO
PRIMA DEL 3 MARZO 2015
(ESEMPIO: CONSORZI)
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La novità più rilevante si concretizza in un’importante assenza: quella del
bilancio abbreviato semplificato.
Più precisamente, a mancare all’appello è il prospetto dello stato patrimoniale
redatto secondo le semplificazioni previste dall’articolo 2435-bis c.c., il quale è
stato eliminato dalla nuova tassonomia soprattutto in considerazione delle
problematiche di coerenza tecnico-informatica con la parte tabellare della nota
integrativa.
Restano ancora ferme invece le semplificazioni previste per il conto economico
e la Nota integrativa.
Altre novità, introdotte nelle poste di bilancio, sono invece imputabili alle
necessarie variazioni dovute alla revisione dei principi contabili nazionali OIC.
Si pensi, per tutte, alla voce «VII – Altre riserve», la quale ha subito ampie
variazioni in virtù delle nuove disposizioni di cui al riformulato OIC 28.
Sono state infatti eliminate alcune voci desuete quali: «Riserva per
rinnovamento impianti e macchinari», «Riserva ammortamento anticipato» e le
«Riserve da condono fiscale». Tali poste possono comunque confluire nella voce
«Varie altre riserve».
È stata inoltre eliminata la voce «Acconti su dividendi» non potendo, le società
non quotate, distribuire tali acconti.
Altra modifica, che riguarda sia lo stato patrimoniale che il conto economico,
attiene alla voce relativa alle differenze da arrotondamento all’unità di Euro,
che è stata eliminata: si è ritenuto, infatti, che tale voce fosse talmente
insignificanti da non meritare un’apposita posta di bilancio.
Le novità non riguardano soltanto la nota integrativa ma interessano
Nota integrativa
Conto economico Stato patrimoniale
NUOVA TASSONOMIA XBRL
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Altra importante novità è connessa alla riformulazione dell’Oic 15, che,
attualmente, prevede che il credito possa essere cancellato dal bilancio solo se:
1. i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si
estinguono;
oppure:
2. la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal
credito è trasferita, e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i
rischi inerenti al credito.
Il vecchio principio contabile, invece, consentiva la cancellazione del credito
anche nel caso in cui i rischi non fossero stati tutti integralmente trasferiti: era
infatti lasciata al redattore del bilancio la scelta della modalità di
contabilizzazione della cessione.
In seguito alle novità introdotte, pertanto, nei conti d’ordine, tra gli altri rischi, si
troveranno i «crediti ceduti» e non la dicitura «crediti ceduti pro solvendo».
LE NOVITA’ PREVISTE NEL CONTO ECONOMICO E NELLO STATO
PATRIMONIALE
Eliminato il prospetto di stato patrimoniale redatto secondo le
semplificazioni previste dall’art. 2435-bis c.c. (bilancio abbreviato);
Eliminate alcune voci in «VII – Altre riserve»;
Eliminata la voce «Acconti su dividendi»;
Eliminata la voce relativa alle differenze da arrotondamento all’unità di Euro;
Tra i conti d’ordine non troviamo più i «crediti ceduti pro solvendo» ma i
«crediti ceduti» al fine di rispondere alle novità introdotte nell’OIC 15.
Le novità appena richiamate interesseranno soltanto le società di capitali
non quotate.
Non saranno invece interessate da queste modifiche:
• le società che applicano i principi contabili internazionali;
• le società che redigono il bilancio consolidato.
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La nuova nota integrativa
L’elaborazione di una nuova tassonomia che riguardasse anche la Nota
integrativa è stato un lavoro lungo e complesso, in quanto, per questo specifico
documento non esiste un rigido schema da seguire, come invece accade per lo
stato patrimoniale e il conto economico.
Si tratta infatti, come noto, di un documento descrittivo, nel quale i redattori del
bilancio possono far confluire le informazioni che più ritengono appropriate a
fornire una descrizione veritiera e corretta della realtà aziendale (sempre nel
rispetto delle disposizioni codicistiche).
Numerosi dubbi sono sorti, pertanto, anche in merito al numero di informazioni
da fornire.
Si è quindi deciso di “disegnare” la nuova tassonomia secondo un vocabolario
“modulare”.
I redattori di bilancio saranno tenuti a redigere i campi relativi alle informazioni
obbligatorie richieste dal codice civile (che rappresenteranno il “cuore” della
nuova tassonomia), ma avranno comunque a disposizione ulteriori campi per
rispondere alle previsioni dei principi contabili nazionali, così come avranno a
disposizione un ulteriore livello di informativa dedicato ad ampliare i dati già
offerti.
La “nuova” Nota integrativa
In primo luogo deve essere rilevato che la nuova nota integrativa non segue la
sequenza numerica degli art. 2427 e 2427 bis c.c., ma, in linea con quanto
disposto da nuovo OIC 12, le informazioni sono esposte secondo l’ordine delle
relative voci negli schemi di stato patrimoniale e conto economico.
NUOVA TASSONOMIA XBRL PER LA NOTA INTEGRATIVA
BILANCIO INDIVIDUALE DI
ESERCIZIO (ORDINARIO O ABBREVIATO)
BILANCIO CONSOLIDATO
BILANCIO REDATTO SECONDO I PRINCIPI
CONTABILI INTERNAZIONALI
SI NO NO
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La nuova nota integrativa è quindi ora divisa in cinque sezioni:
� una parte iniziale descrittiva, liberamente compilabile, dove possono
essere indicati, fra l’altro, anche i criteri contabili adottati;
� la sezione dedicata alle informazioni, le variazioni e i commenti sulle
voci dello stato patrimoniale e degli impegni non risultanti dai conti
d’ordine;
� la parte riferita al conto economico;
� una sezione residuale sulle altre informazioni di varia natura
� la parte finale, composta da due campi testuali uno dei quali destinato
alle conclusioni e ai suggerimenti sulla destinazione del risultato
d’esercizio, e l’altro dedicato alla dichiarazione di conformità ai fini del
deposito presso il Registro delle Imprese.
Da una prima analisi della nuova Nota integrativa, potrebbe destare
preoccupazione il gran numero di tabelle previste (pari a 53 per la forma
ordinaria e 24 per quella abbreviata).
In realtà l’elevato numero di prospetti risponde solo alla necessità di dover far
fronte a tutte le possibili casistiche aziendali. Ben potrà il redattore del bilancio,
infatti, compilare solo le tabelle di suo interesse.
È inoltre da rilevare che, anche nella Nota integrativa per il bilancio in forma
abbreviata sono presentate, alcune tabelle del rendiconto ordinario: anche la
loro compilazione è facoltativa e sono presenti esclusivamente per consentire a
coloro che vogliono fornire maggiori informazioni di avere a disposizione i
necessari campi.
� INTRODUZIONE
� INFORMAZIONI SULLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE
� INFORMAZIONI SULLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO
� ALTRE INFORMAZIONI
� PARTE FINALE
LA NOTA INTEGRATIVA IN XBRL
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Tra i grandi assenti della nota integrativa possiamo richiamare il rendiconto
finanziario.
Questo desta notevoli perplessità, soprattutto in considerazione del fatto che
il nuovo OIC 10 raccomanda la sua redazione, sebbene la stessa non sia
espressamente richiesta dal codice civile.
Si ritiene che il prospetto in oggetto possa essere indicato nei campi testuali
contenuti nell’introduzione della nuova nota integrativa.
Ci si augura, tuttavia, che, nel futuro, la Nota integrativa possa prevedere
degli appositi campi per il rendiconto finanziario.
L’approvazione del bilancio
Altro aspetto sul quale sarebbe necessario riflettere, e che viene richiamato
nelle stesse istruzioni della tassonomia, riguarda l’approvazione del bilancio da
parte dell’assemblea dei soci.
La nuova tassonomia, infatti, non dovrebbe essere utilizzata solo in sede di
deposito, ma anche durante la stessa approvazione: rispetto agli anni
precedenti, sarà infatti più difficile procedere alla conversione in formato
elaborabile di quanto approvato dai soci, in quanto, come facilmente intuibile,
la Nota integrativa è decisamente più variegata e complessa rispetto allo stato
patrimoniale e al conto economico e il nuovo formato potrebbe incidere sui
contenuti della stessa.
NOTA INTEGRATIVA IN XBRL
53 TABELLE FORMA ORDINARIA
24 TABELLE FORMA
ATTENZIONE! Non sarà necessario compilare tutte le tabelle!
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Le richieste del CNDCEC
In virtù delle profonde modifiche che potrebbero interessare i nuovi bilanci
redatti in formato XBRL, il CNDCEC ha più volte ribadito che la soluzione
migliore appare quella di indicare come data di transizione quella di
approvazione del bilancio e non quella di deposito.
Sarebbe pertanto opportuno modificare l’attuale previsione e stabilire che è
necessario procedere al deposito della Nota integrativa in formato XBRL solo se
il bilancio, relativo all'esercizio chiuso il 31.12.2014 o successivamente, sia
approvato entro il 3 marzo 2015 (e non depositato).
Questo per evitare che i tempi che intercorrono tra l’approvazione e il deposito
possano incidere sugli adempimenti formali da porre in essere.
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DEPOSITO DELLA NOTA INTEGRATIVA IN XBRL
ATTUALE DISCIPLINA
� Bilanci relativi all'esercizio chiuso il 31.12.2014 o successivamente, depositati entro il 3 marzo 2015
LE RICHIESTE DEL CNDCEC
� Bilanci relativi all'esercizio chiuso il 31.12.2014 o successivamente, approvati entro il 3 marzo 2015
La strada più agevole è quella di far approvare ai soci la
nota integrativa direttamente nel nuovo formato!
Nota integrativa in XBRL
è più difficile la conversione della nota integrativa
approvata dai soci nel nuovo formato XBRL