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MASTER 2016-2017 MODULO DI AGGIORNAMENTO BILANCIO DI ESERCIZIO: NOVITÀ OIC 2016 E ASPETTI FISCALI

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MASTER 2016-2017

MODULO DI AGGIORNAMENTO

BILANCIO DI ESERCIZIO: NOVITÀ OIC 2016E ASPETTI FISCALI

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BILANCIO DI ESERCIZIO: NOVITÀ OIC 2016 E ASPETTI FISCALI

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La presente edizione è stata chiusa in redazione il 16 febbraio 2017.

I presenti materiali sono a cura dei relatori del Master e costituiscono esclusivamente documentazione di supporto alle relazioni. Non hanno, pertanto, alcuna pretesa di esaustività bibliografica e non esprimono le posizioni del Gruppo di Studio Eutekne sulle materie trattate.

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INDICE

1 LA NOTA INTEGRATIVA 9 A cura di Fabrizio Bava, Alain Devalle, Piero Pisoni e Fabio Rizzato

SLIDE

1 NOVITÀ DEL BILANCIO D’ESERCIZIO 63

2 FOCUS FISCALE 133

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PREFAZIONE

La giornata sui temi del bilancio d’esercizio si concentra sulle principali proble-matiche che caratterizzano la chiusura dell’esercizio 2016 alla luce delle novità recate alla disciplina civilistica del bilancio dal DLgs. 139/2015 e dei chiarimenti e delle indicazioni contenuti nei nuovi OIC pubblicati alla fine del 2016. In particolare, saranno affrontate le novità negli schemi di Stato patrimoniale e Conto economico e le novità della Nota integrativa, sia per quanto riguarda i bilanci in forma estesa, sia per quanto riguarda i bilanci abbreviati. Non si deve inoltre dimenticare che dal bilancio 2016, per i bilanci in forma este-sa, è obbligatoria la redazione del rendiconto finanziario. Saranno poi analizzate le semplificazioni previste per le micro-imprese e l’appli-cabilità fin dal bilancio 2016. Con l’approvazione definitiva degli OIC a fine 2016 sono, inoltre, numerose le novità che riguardano sia le esemplificazioni sull’applicazione dei nuovi criteri di redazione della rilevanza e della prevalenza della sostanza sulla forma, sia l’ap-plicazione dei nuovi criteri di valutazione, come il costo ammortizzato e l’am-mortamento degli avviamenti iscritti nel corso del 2016. Il tema del nuovo criterio di valutazione del costo ammortizzato sarà approfon-dito tenendo conto del fattore temporale, in particolare per i debiti e i crediti, at-traverso esemplificazioni e casi pratici. L’interesse verso i nuovi OIC, inoltre, non è limitato all’applicazione operativa delle modifiche introdotte nella disciplina civilistica del bilancio a seguito del DLgs. 139/2015, in quanto i nuovi principi contabili nazionali hanno introdotto significative novità anche su tematiche non interessate dalle modifiche legislative. Basti citare l’eliminazione della possibilità di iscrivere i dividendi maturati per competenza, in assenza della delibera, così come la riduzione delle possibilità di applicazione del “metodo semplificato” disciplinato dall’OIC 9 per quanto riguar-da il test finalizzato a verificare l’eventuale presenza delle perdite durevoli di valore sulle immobilizzazioni immateriali e materiali, seppur quest’ultimo dal bi-lancio dell’esercizio 2017.

I temi saranno affrontati con taglio operativo, approfondendo l’analisi delle ca-sistiche che ricorrono con maggior frequenza.

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9 Modulo di aggiornamento 2016-2017

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LA NOTA INTEGRATIVA1

A cura di Fabrizio Bava, Alain Devalle, Piero Pisoni e Fabio Rizzato

1 PREMESSA E NOVITÀ 12

2 INFORMAZIONI PREVISTE DAL CODICE CIVILE 13

2.1 INFORMATIVA RELATIVA ALL’APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO

DI RILEVANZA (ART. 2423 CO. 4 C.C.) 15

2.2 CONTENUTO DEI SINGOLI PUNTI PREVISTI DALL’ART. 2427 C.C. 16

2.2.1 CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 19

2.2.2 MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI 22

2.2.3 COMPOSIZIONE DELLE VOCI “COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO”

E “COSTI DI SVILUPPO” 23

2.2.4 RIDUZIONI DI VALORE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI 24

2.2.5 VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE ALTRE VOCI

DELL’ATTIVO E DEL PASSIVO 25

2.2.6 ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE 25

2.2.7 CREDITI E DEBITI: SCADENZA, GARANZIE E RIPARTIZIONE SECONDO

LE AREE GEOGRAFICHE 26

2.2.8 EFFETTI SIGNIFICATIVI DELLE VARIAZIONI NEI CAMBI 28

2.2.9 OPERAZIONI CON RETROCESSIONE A TERMINE 28

2.2.10 COMPOSIZIONE DELLE VOCI “RATEI E RISCONTI ATTIVI” E “RATEI

E RISCONTI PASSIVI”, “ALTRI FONDI” E “ALTRE RISERVE” 28

2.2.11 INDICAZIONE DELLE VOCI DEL PATRIMONIO NETTO 29

2.2.12 ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI 32 1 Estratto da Bava F., Devalle A. “I nuovi OIC. Bilancio 2016”, Collana Principi contabili, Eutekne, Torino, 2017.

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2.2.13 IMPEGNI, GARANZIE E PASSIVITÀ POTENZIALI NON RISULTANTI

DALLO STATO PATRIMONIALE 32

2.2.14 RIPARTIZIONE DEI RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI SECONDO

CATEGORIE DI ATTIVITÀ E SECONDO AREE GEOGRAFICHE (ART. 2427

CO. 1 N. 10 C.C.) 35

2.2.15 AMMONTARE DEI PROVENTI DA PARTECIPAZIONI DIVERSI DAI DIVIDENDI 35

2.2.16 SUDDIVISIONE DEGLI INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI 35

2.2.17 INDICAZIONE DEI RICAVI O COSTI ECCEZIONALI (ART. 2427 CO. 1

N. 13 C.C.) 35

2.2.18 IMPOSTE SUL REDDITO E FISCALITÀ DIFFERITA 36

2.2.19 NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI 40

2.2.20 AMMONTARE DEI COMPENSI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI

E AI SINDACI 40

2.2.21 AMMONTARE DEI COMPENSI SPETTANTI AL REVISORE LEGALE

E ALLA SOCIETÀ DI REVISIONE 40

2.2.22 AZIONI 40

2.2.23 AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI,

I WARRANTS, LE OPZIONI E TITOLI O VALORI SIMILI EMESSI DALLA SOCIETÀ 41

2.2.24 ALTRI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DALLA SOCIETÀ: GLI STRUMENTI

FINANZIARI PARTECIPATIVI 41

2.2.25 FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAI SOCI ALLA SOCIETÀ 42

2.2.26 PATRIMONI DESTINATI 43

2.2.27 FINANZIAMENTI RELATIVI AD UNO SPECIFICO AFFARE 43

2.2.28 LEASING FINANZIARIO 43

2.2.29 OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE 44

2.2.30 ACCORDI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE 47

2.2.31 NATURA ED EFFETTO PATRIMONIALE, FINANZIARIO ED ECONOMICO

DEI FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 48

2.2.32 DESTINAZIONE DEGLI UTILI O COPERTURA PERDITE 49

2.2.33 INFORMAZIONI SU SOCIETÀ CHE REDIGONO IL BILANCIO CONSOLIDATO 49

2.3 INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI: L’ART. 2427-BIS C.C. 49

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2.4 INFORMATIVA SULL’ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

DI SOCIETÀ 49

2.4.1 INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CHE ESERCITA LA DIREZIONE

E IL COORDINAMENTO 50

2.4.2 INFORMATIVA CONTABILE E PUBBLICITÀ 51

2.4.3 INFORMATIVA DA RIPORTARE NELLA NOTA INTEGRATIVA 51

2.5 ALTRE INFORMAZIONI DA INSERIRE IN NOTA INTEGRATIVA 52

2.6 ALTRE NORME DIVERSE DAL CODICE CIVILE 54

2.7 NOTA INTEGRATIVA DEL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA 55

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE 60

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12 Modulo di aggiornamento 2016-2017

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1 PREMESSA E NOVITÀ

La rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del

risultato economico dipende anche dall’informativa fornita nella nota. Lo sottolinea lo

stesso OIC 12 nell’introdurre il tema della Nota integrativa.

La Nota integrativa ha due obiettivi, in quanto deve fornire:

“un commento esplicativo dei dati presentati nello Stato patrimoniale e nel Conto

economico che per loro natura sono sintetici e quantitativi, e un commento delle

variazioni rilevanti intervenute nelle voci tra un esercizio e l’altro (funzione espli-

cativa)”;

“una evidenza delle informazioni di carattere qualitativo che per la loro natura non

possono essere fornite dagli schemi di Stato patrimoniale e Conto economico. La

Nota integrativa contiene, in forma descrittiva, informazioni ulteriori rispetto a

quelle fornite dagli schemi di bilancio (funzione integrativa)”.

Con riferimento alla presentazione delle informazioni in Nota integrativa, esse devono

essere riportate secondo l’ordine di iscrizione in Stato patrimoniale e in Conto economico.

Il contenuto della Nota integrativa è disciplinato dal codice civile che richiede però che

siano inserite ulteriori informazioni complementari qualora siano necessarie ai fini

della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio.

A seguito del DLgs. 139/2015 il contenuto della Nota integrativa è stato modificato, le

principali novità sono presentate nella tavola di seguito riportata.

Tavola 1 - Novità della Nota integrativa

Principali interventi Paragrafo In caso di applicazione del nuovo principio di rilevanza di cui al co. 4 dell’art. 2423 c.c. è necessario riportare un’apposita informativa nella Nota integrativa

2.1

A seguito dell’eliminazione dei conti d’ordine in calce allo Stato patrimoniale, nella Nota integrativa si devono risultare gli impegni, le garanzie e le passività potenziali

2.2.13

È stato introdotto il nuovo punto 13 dell’art. 2427 c.c. relativo all’importo e alla natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali

2.2.17

A seguito delle modifiche al punto 16 all’art. 2427 c.c. sono richieste maggiori informazioni sui rapporti con amministratori e organi di controllo

2.2.20

Gli OIC rivisti nel 2016 prevedono diverse novità nell’informativa della Nota inte-grativa, tra le quali non sono più richieste, nel prospetto relativo ai leasing, in-formazioni aggiuntive rispetto a quelle previste dal punto 22 dell’art. 2427 c.c.

2.2.28

È stato introdotto il nuovo punto 22-quater dell’art. 2427 c.c. relativo alla natura e all’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio

2.2.31

È stato introdotto il nuovo punto 22-septies dell’art. 2427 c.c. relativo alla propo-sta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

2.2.32

Sono richieste nuove informazioni relative ai gruppi che redigono il bilancio consolidato

2.2.33

A seguito delle modifiche all’art. 2427-bis c.c. sono richieste maggiori informa-zioni sugli strumenti finanziari derivati

2.3

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LA NOTA INTEGRATIVA

13 Modulo di aggiornamento 2016-2017

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I riferimenti per la redazione della Nota integrativa possono essere individuati:

negli artt. 2427, 2427-bis e 2423 c.c.;

in altre norme del codice civile diverse dalle precedenti;

in altre disposizioni diverse dal codice civile.

Di seguito è illustrato l’intero contenuto della Nota integrativa alla luce delle modifiche

normative e delle indicazioni riportate nell’ambito dei principi contabili nazionali.

L’informativa da riportare in Nota integrativa è illustrata in calce ai singoli principi

contabili nazionali, mentre l’OIC 12 disciplina unicamente le fattispecie non espressa-

mente previste dai vari principi contabili.

2 INFORMAZIONI PREVISTE DAL CODICE CIVILE

Le informazioni previste dal codice civile possono essere raggruppate nelle seguenti

categorie:

illustrazione dei criteri contabili adottati;

indicazione delle informazioni, dei dettagli e, in taluni casi, delle motivazioni re-

lative all’iscrizione di voci nello Stato patrimoniale e nel Conto economico;

altre informazioni di varia natura.

L’illustrazione dei criteri di valutazione deve mettere in evidenza la scelta del criterio

di valutazione tra le differenti possibilità a disposizione del redattore del bilancio.

L’illustrazione dei criteri si estende anche alle disposizioni non strettamente previste

dai principi contabili OIC (si pensi alla contabilizzazione dei contributi in conto impian-

ti) o a particolari operazioni.

Tra le altre informazioni da inserire, occorre tener conto delle seguenti:

norme di riferimento: il bilancio di esercizio deve essere redatto secondo le di-

sposizioni del codice civile, integrate dai principi contabili elaborati dall’Organi-

smo Italiano di Contabilità (OIC);

presenza di casi eccezionali (art. 2423 co. 5 c.c.): se, in presenza di casi eccezionali,

l’applicazione di una disposizione specifica del codice civile è incompatibile con la

rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione stessa non deve essere appli-

cata, e la Nota integrativa deve motivare la deroga ed indicarne l’influenza sulla

rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato econo-

mico;

modifiche dei criteri di valutazione (art. 2423-bis n. 6 c.c.): in casi eccezionali, è

possibile modificare i criteri di valutazione da un esercizio all’altro; in tal caso, la

Nota integrativa deve motivare la deroga ed indicarne l’influenza sulla rappre-

sentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico;

applicazione del principio di rilevanza (art. 2423 co. 4 c.c.): non occorre rispettare

gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa

quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresen-

tazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare te-

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nuta delle scritture contabili. Le società devono illustrare nella Nota integrativa i

criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione;

comparabilità con il precedente esercizio (art. 2423- ter co. 5 c.c.): per ogni voce

dello Stato patrimoniale e del Conto economico deve essere indicato l’importo del-

la voce corrispondente dell’esercizio precedente; se le voci non sono comparabili,

quelle relative all’esercizio precedente devono essere adattate2. La non compara-

bilità e l’adattamento o l’impossibilità di questo devono essere segnalati e com-

mentati nella Nota integrativa.

L’OIC 29, nel caso di cambiamento dei principi contabili, richiede che nella Nota inte-

grativa siano illustrate:

le motivazioni alla base del cambiamento di principio contabile,

gli effetti del nuovo principio contabile sulle voci di Stato patrimoniale, di Conto

economico e del Rendiconto finanziario dell’esercizio in corso e di quello prece-

dente;

le motivazioni alla base dell’eventuale utilizzo delle facilitazioni concesse dal

principio contabile.

Qualora emergano errori rilevanti commessi in esercizi precedenti, l’OIC 29 richiede

che nella Nota integrativa sia riportata:

la descrizione dell’errore commesso;

l’ammontare della correzione operata per ogni voce dello Stato patrimoniale e

del Conto economico interessata; e

le motivazioni alla base dell’utilizzo delle eventuali facilitazioni concesse dal

principio contabile in merito alla determinazione dell’effetto nel bilancio com-

parativo.

Per quanto riguarda il tema delle stime, l’OIC 29 sottolinea che l’art. 2427 c.c. non

richiede che siano riportate specifiche informazioni nella Nota integrativa, ciò nono-

stante un’informativa è necessaria, ove il cambiamento di stima non sia originato dai

normali aggiornamenti delle stime; ad esempio, quando il verificarsi di un evento ina-

spettato richieda una modifica rilevante nella determinazione della stima, ovvero nel

caso di operazioni che implichino rischi ed incertezze nella stima stessa.

In tali casi nella Nota integrativa devono essere illustrate:

le ragioni del cambiamento;

il criterio di determinazione degli effetti del cambiamento di stima ed il metodo

utilizzato in tale determinazione;

l’effetto del cambiamento e la relativa incidenza fiscale.

2 La problematica della comparabilità è presente in misura significativa nei bilanci dell’esercizio 2016 a seguito delle modi-

fiche agli schemi di bilancio prodotte dal DLgs. 139/2015.

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2.1 INFORMATIVA RELATIVA ALL’APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI RILE-VANZA (ART. 2423 CO. 4 C.C.)

Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e

informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rap-

presentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare

tenuta delle scritture contabili (art. 2423 co. 4 c.c.).

In caso di applicazione di tale possibilità, nella Nota integrativa devono essere illustrati

i criteri con i quali si è data attuazione a tale disposizione.

Nell’ambito dei principi contabili nazionali sono proposti alcuni esempi di applicazione

del principio di rilevanza con riferimento alle rimanenze, alle immobilizzazioni mate-

riali, ai crediti e ai debiti e ai titoli di debito.

In particolare, l’OIC 13 relativamente alle rimanenze riporta quali esempi di applicazio-

ne del principio generale della rilevanza la determinazione del costo delle rimanenze

ricorrendo all’utilizzo del metodo dei costi standard, del prezzo al dettaglio, oppure del

valore costante delle materie prime, sussidiarie e di consumo.

L’OIC 16 riporta quale possibile esempio di applicazione del principio generale della

rilevanza:

l’iscrizione in bilancio ad un valore costante delle attrezzature industriali e com-

merciali, qualora siano costantemente rinnovate e complessivamente di scarsa

rilevanza rispetto all’attivo di bilancio e quando non si hanno variazioni sensibili

nell’entità, valore e composizione di tali immobilizzazioni materiali;

l’utilizzo ai fini dell’ammortamento della metà dell’aliquota normale per i

cespiti acquistati nell’anno, qualora la quota d’ammortamento così ottenuta non

si discosti significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui

il cespite è disponibile e pronto per l’uso.

L’OIC 19 in merito ai debiti riporta l’esempio di una società tenuta all’applicazione del

criterio del costo ammortizzato che decide di non utilizzarlo per i debiti con scadenza

inferiore ai 12 mesi o di non attualizzare un debito nel caso in cui il tasso di interesse

desumibile dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di

interesse di mercato. In tali casi, nella Nota integrativa devono essere illustrate le poli-

tiche di bilancio adottate.

Inoltre, va ricordato che l’art. 2424 co. 2 c.c. richiede che “se un elemento dell’attivo o

del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella Nota integrativa deve annotarsi,

qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza

anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto”.

L’OIC 15 relativo ai crediti, con riferimento a tale previsione normativa, sottolinea, a

titolo di esempio, che tale norma è applicabile ai crediti quando un credito commer-

ciale verso controllanti è classificato nei crediti verso le controllanti. Allo stesso modo

l’OIC 19 indica, a titolo di esempio, che tale norma riguarda i debiti quando un debito di

natura commerciale verso controllanti non è classificato nei debiti verso fornitori ma,

nei debiti verso le imprese controllanti.

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L’OIC 20 riporta, quale esempio, i casi in cui una società tenuta all’applicazione del cri-

terio del costo ammortizzato decide di non utilizzarlo per titoli di debito immobilizzati

con costi di transazione e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza di

scarso rilievo oppure di non utilizzarlo per i titoli non immobilizzati detenuti in porta-

foglio per un periodo inferiore ai 12 mesi.

2.2 CONTENUTO DEI SINGOLI PUNTI PREVISTI DALL’ART. 2427 C.C.

La Nota integrativa, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni, deve contenere le se-

guenti indicazioni previste dall’art. 2427 c.c.:

“1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella

conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato;

2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le prece-

denti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una

ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell’esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le

svalutazioni effettuati nell’esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobiliz-

zazioni esistenti alla chiusura dell’esercizio;

3) la composizione delle voci: «costi di impianto e di ampliamento» e «costi di sviluppo»,

nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;

3-bis) la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni

materiali e immateriali [...], facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla

futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto

rilevante, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle

operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici

dell’esercizio [...];

4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo e del passivo; in

particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto,

la formazione e le utilizzazioni;

5) l’elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria

o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la

denominazione, la sede, il capitale, l’importo del patrimonio netto, l’utile o la perdita del-

l’ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente

credito;

6) distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua

superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica

indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geo-

grafiche;

6-bis) eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successi-

vamente alla chiusura dell’esercizio;

6-ter) distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad ope-

razioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine;

7) la composizione delle voci «ratei e risconti attivi» e «ratei e risconti passivi» e della

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voce «altri fondi» dello stato patrimoniale [...], nonché la composizione della voce «altre

riserve»;

7-bis) le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazio-

ne in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità,

nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi;

8) l’ammontare degli oneri finanziari imputati nell’esercizio ai valori iscritti nell’attivo

dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;

9) l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non

risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali pre-

state; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli

impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e im-

prese sottoposte al controllo di quest’ultime sono distintamente indicati;

10) [...] la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di atti-

vità e secondo aree geografiche;

11) l’ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell’articolo 2425, numero 15),

diversi dai dividendi;

12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati nell’articolo 2425, n. 17),

relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri;

13) l’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza

eccezionali;

14) un apposito prospetto contenente:

a) la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di im-

poste differite e anticipate, specificando l’aliquota applicata e le variazioni rispetto al-

l’esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a Conto economico oppure a

patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni;

b) l’ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite del-

l’esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell’iscrizione, l’ammontare non anco-

ra contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione;

15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria;

16) l’ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli spettanti agli

amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso

d’interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o og-

getto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qual-

siasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria;

16-bis) salvo che la società sia inclusa in un ambito di consolidamento e le informazioni

siano contenute nella Nota integrativa del relativo bilancio consolidato, l’importo totale

dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione legale per la revi-

sione legale dei conti annuali, l’importo totale dei corrispettivi di competenza per gli altri

servizi di verifica svolti, l’importo totale dei corrispettivi di competenza per i servizi di

consulenza fiscale e l’importo totale dei corrispettivi di competenza per altri servizi diver-

si dalla revisione contabile;

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17) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società e il numero

e il valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante l’esercizio;

18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni, i warrants, le opzioni e i

titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi

attribuiscono;

19) il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con

l’indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali

caratteristiche delle operazioni relative;

19-bis) i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la sepa-

rata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori;

20) i dati richiesti dal terzo comma dell’articolo 2447-septies con riferimento ai patrimoni

destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell’articolo

2447-bis;

21) i dati richiesti dall’articolo 2447-decies, ottavo comma;

22) le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario

della parte prevalente dei rischi e dei benefìci inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto,

sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone

non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all’onere finanziario

effettivo inerenti i singoli contratti, l’onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferi-

bile all’esercizio, l’ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero

stati iscritti alla data di chiusura dell’esercizio qualora fossero stati considerati immo-

bilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che

sarebbero stati inerenti all’esercizio;

22-bis) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l’importo, la natura del

rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a

tali operazioni, qualora le stesse [...] non siano state concluse a normali condizioni di

mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secon-

do la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per com-

prendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria

e sul risultato economico della società;

22-ter) la natura e l’obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimonia-

le, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione

che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l’indicazione degli stessi sia

necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico

della società;

22-quater) la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo

avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio;

22-quinquies) il nome e la sede legale dell’impresa che redige il bilancio consolidato del-

l’insieme più grande di imprese di cui l’impresa fa parte in quanto impresa controllata,

nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato;

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22-sexies) il nome e la sede legale dell’impresa che redige il bilancio consolidato dell’in-

sieme più piccolo di imprese di cui l’impresa fa parte in quanto impresa controllata non-

ché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato;

22-septies) la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite”.

Di seguito, si riportano le informazioni da indicare in Nota integrativa richiamando

quanto indicato nell’OIC 12 e negli specifici OIC.

2.2.1 CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI

Nella Nota integrativa devono essere indicati, come previsto dal punto 1 dell’art. 2427

c.c., i criteri di valutazione adottati. Si deve far riferimento alle voci più rilevanti dello

Stato patrimoniale e del Conto economico e, seppur sintetica, la descrizione deve essere

chiara.

L’illustrazione dei criteri di valutazione deve mettere in evidenza la scelta del criterio

di valutazione tra le differenti possibilità a disposizione del redattore del bilancio. Si

pensi, ad esempio, alla scelta del criterio del FIFO per la valutazione del magazzino,

rispetto al costo medio ponderato.

Di seguito sono riportate le indicazioni contenute in diversi principi contabili OIC sul-

l’informativa da riportare in merito ai criteri di valutazione.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Dal bilancio 2016 è stata modificata la disciplina per quanto riguarda l’ammortamento

dell’avviamento. Le nuove disposizioni in merito all’avviamento possono “non essere ap-

plicate alle componenti delle voci riferite ad operazioni che non hanno ancora esaurito i loro

effetti in bilancio” (art. 12 co. 2 del DLgs. 139/2015).

L’OIC 24 precisa che qualora la società scelta di avvalersi della possibilità di applica-

zione prospettica per quanto riguarda l’avviamento iscritto in bilancio antecedente-

mente all’esercizio avente inizio a partire dall’1.1.2016, le nuove indicazioni per la sti-

ma della vita utile si applicano soltanto all’avviamento sorto successivamente all’eserci-

zio avente inizio a partire dall’1.1.2016.

Se ci si avvale della possibilità di applicazione prospettica è necessario indicarlo nella

Nota integrativa (OIC 24, § 103).

L’OIC 24 richiede che nella Nota integrativa siano indicati:

il metodo e i coefficienti d’ammortamento utilizzati nel determinare la quota

dell’esercizio per le varie categorie o classi di immobilizzazioni immateriali;

le modalità di determinazione della quota di costi generali di fabbricazione

eventualmente oggetto di capitalizzazione;

il criterio adottato per effettuare l’eventuale rivalutazione, la legge che l’ha de-

terminata, l’importo della rivalutazione, al lordo ed al netto degli ammortamen-

ti, e l’effetto sul patrimonio netto;

il metodo di contabilizzazione dei contributi ricevuti (a riduzione del costo del-

l’immobilizzazione o a risconto).

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Per quanto riguarda l’avviamento, devono essere illustrati i criteri utilizzati per la sti-

ma della vita utile.

Nei casi in cui la società non sia in grado di stimare attendibilmente la vita utile, devo-

no essere indicate le ragioni per cui si ritiene che non sia possibile effettuare tale stima.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Con riferimento alle immobilizzazioni materiali, l’OIC 16 indica che devono essere indi-

cate le seguenti informazioni:

il metodo e i coefficienti utilizzati nel determinare la quota di ammortamento

dell’esercizio per le varie categorie di cespiti o le diverse componenti del bene

principale oggetto di ammortamento separato;

le modalità di determinazione della quota di costi generali di fabbricazione even-

tualmente oggetto di capitalizzazione;

il criterio adottato per effettuare l’eventuale rivalutazione, nonché la legge spe-

ciale che l’ha determinata ;

i criteri di valutazione dei cespiti non usati destinati all’alienazione, o tempora-

neamente non usati, ma destinati ad usi futuri;

le modalità di determinazione del valore delle immobilizzazioni ricevute a titolo

gratuito o a titolo di permuta;

il metodo di contabilizzazione dei contributi ricevuti (a riduzione del costo del-

l’immobilizzazione o a risconto).

PARTECIPAZIONI L’OIC 20 indica che nella Nota integrativa devono essere illustrate:

nel caso di partecipazioni immobilizzate, le ragioni, nel caso di “perdita dure-

vole” di valore della partecipazione, dell’adozione di valore inferiore al costo o

al valore contabile precedente e gli elementi che hanno costituito base o riferi-

mento per l’adozione del valore minore;

nel caso di partecipazioni non immobilizzate, il mercato cui si è fatto riferimen-

to per comparare il costo.

TITOLO DI DEBITO Dal bilancio 2016 è stato introdotto il criterio del costo ammortizzato, il nuovo criterio

di valutazione che riguarda, tra gli altri, anche i titoli immobilizzati. L’art. 12 co. 2 del

DLgs. 139/2015 prevede che tale criterio possa non essere applicato alle componenti

delle voci riferite ad operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio.

Nel casi in cui si decida di usufruire di tale facoltà, la società applica il costo ammor-

tizzato esclusivamente ai titoli di debito rilevati in bilancio successivamente all’eserci-

zio avente inizio a partire dall’1.1.2016.

L’OIC 20 richiede che dell’esercizio della facoltà ne sia data informativa nella Nota in-

tegrativa (OIC 20, § 99).

L’OIC 20 indica che nella Nota integrativa devono essere illustrate:

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le ragioni, nel caso di “perdita durevole” di valore del titolo, dell’adozione di un

valore inferiore al costo o al valore contabile precedente e gli elementi che han-

no costituito base o riferimento per l’adozione del valore minore;

le ragioni che hanno indotto a ripristinare il costo precedentemente svalutato a

causa di una perdita durevole di valore;

il trattamento contabile del premio o dell’onere per il sottoscrittore di titoli im-

mobilizzati e dello scarto di emissione.

CREDITI Dal bilancio 2016 i crediti devono essere valutati in base al criterio del costo ammor-

tizzato. La norma prevede però che tale criterio possa non essere applicato alle compo-

nenti delle voci riferite ad operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in

bilancio (art. 12 co. 2 del DLgs. 139/2015). Se la società decide di usufruire di tale facoltà, il costo ammortizzato è applicato esclu-

sivamente ai crediti sorti successivamente all’esercizio avente inizio a partire dal-

l’1.1.2016. L’OIC 15 richiede che dell’esercizio della facoltà ne sia data menzione nella

Nota integrativa (OIC 15, § 89).

Nel caso dei crediti finanziari, la differenza tra le disponibilità liquide erogate ed il

valore attuale dei flussi finanziari futuri, determinato utilizzando il tasso di interesse di

mercato, in base all’OIC 15 deve essere rilevata tra gli oneri finanziari o tra i proventi

finanziari del Conto economico al momento della rilevazione iniziale, a meno che la

sostanza dell’operazione o del contratto non inducano ad attribuire a tale componente

una diversa natura.

Il principio contabile richiede che, in tali casi, siano indicate nella Nota integrativa le

ragioni che hanno indotto ad attribuire alla differenza tra le disponibilità liquide ero-

gate e il valore attuale dei flussi finanziari futuri una natura diversa da quella finan-

ziaria.

RIMANENZE L’OIC 13, relativo alle rimanenze, stabilisce che si debbano indicare i criteri adottati per

la svalutazione al valore di realizzazione desumibile dal mercato (valore netto di realiz-

zo e costo di sostituzione), specificando anche a quale tipologia del valore di realizza-

zione sono state svalutate le rimanenze obsolete ed a lento rigiro.

LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE L’OIC 23, relativo ai lavori in corso su ordinazione richiede che siano riportate le se-

guenti informazioni:

se è stato utilizzato il criterio della commessa completata o il criterio della per-

centuale di completamento;

la metodologia adottata per stimare lo stato avanzamento;

i criteri di contabilizzazione dei costi per l’acquisizione della commessa, dei co-

sti pre-operativi, dei costi da sostenersi dopo la chiusura della commessa;

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il trattamento contabile degli oneri finanziari, nel caso siano stati considerati

nella valutazione dei lavori in corso su ordinazione;

la contabilizzazione delle probabili perdite di valore rilevate.

RATEI E RISCONTI L’OIC 18, relativo ai ratei e risconti stabilisce che al presente punto della Nota integrati-

va si deve indicare:

l’utilizzo del metodo del tempo economico per la rilevazione dei ratei e dei ri-

sconti;

la motivazione della scelta effettuata.

DEBITI Dal bilancio 2016 è stato introdotto il nuovo criterio del costo ammortizzato per quanto

riguarda la valutazione dei debiti. Le nuove disposizioni in merito a tale criterio pos-

sono “non essere applicate alle componenti delle voci riferite ad operazioni che non

hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio” (art. 12 co. 2 del DLgs. 139/2015).

L’OIC 19 precisa che “qualora si usufruisca di tale facoltà la società applica il costo

ammortizzato esclusivamente ai debiti sorti successivamente all’esercizio avente inizio a

partire dal 1° gennaio 2016 e dell’esercizio della facoltà occorre farne menzione in nota

integrativa” (§ 90).

Ciò significa che in Nota integrativa nel caso di applicazione soltanto prospettica del

costo ammortizzato è necessario indicare che ci si è avvalsi di tale facoltà.

Nella Nota integrativa devono essere inoltre indicate le ragioni in base alle quali si è

deciso di attribuire alla differenza tra le disponibilità liquide ricevute e il valore attuale

dei flussi finanziari futuri una natura diversa da quella finanziaria (sulla base della

sostanza dell’operazione o del contratto).

2.2.2 MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni occorre mettere in evidenza i seguenti movi-

menti:

il costo;

le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazio-

ni esistenti all’inizio dell’esercizio;

le acquisizioni;

gli spostamenti da una voce all’altra;

le alienazioni avvenute nell’esercizio;

le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuate nell’esercizio;

il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusu-

ra dell’esercizio.

L’OIC 16 relativo alle immobilizzazioni materiali, richiede che nel punto 2 della Nota

integrativa si indichi il costo originario e degli ammortamenti accumulati (fondo am-

mortamento) dei beni completamente ammortizzati ma ancora in uso.

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È inoltre richiesta l’indicazione separata delle movimentazioni relative alle immobiliz-

zazioni acquisite a titolo gratuito o a titolo di permuta, con i relativi effetti sul bilancio.

Nel caso in cui la società abbia contabilizzato i contributi ricevuti a diretta riduzione

del costo dell’immobilizzazione occorre indicare nelle movimentazioni il valore del

costo al lordo del contributo e successivamente il valore del contributo.

L’OIC 20 relativo ai titolo di debito richiede che tali informazioni siano corredate dalle

seguenti indicazioni:

nel caso di “ripristino di valore”, l’ammontare della rivalutazione;

i titoli, con relativo importo, che hanno costituito oggetto di cambiamento di

destinazione e le relative ragioni; inoltre deve essere indicata l’influenza del

cambiamento sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanzia-

ria e del risultato economico.

L’OIC 21 relativamente alle partecipazioni richiede che siano indicate:

le partecipazioni, con relativo importo, che hanno costituito oggetto di cambia-

mento di destinazione e le relative ragioni; nonché l’influenza del cambiamento

sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risulta-

to economico;

informazioni sulle operazioni di aumento di capitate (a pagamento o gratuito)

deliberate dalla società partecipata che ne descrivono le modalità di effettua-

zione e le conseguenze per la partecipante;

nei casi in cui gli organi amministrativi della partecipante considerino la per-

dita di valore non durevole, devono essere esplicitamente indicati nella Nota in-

tegrativa “gli elementi caratterizzanti dei piani/programmi che consentiranno il

recupero della perdita di valore, ivi inclusa l’indicazione nel tempo atteso per il

recupero della perdita” (OIC 21, § 60);

qualora la società abbia delle joint venture, nella Nota integrativa deve essere

indicato il saldo della voce partecipazioni in imprese collegate ad esse riferito.

Nel caso di rivalutazione di partecipazioni (immobilizzate) in base ad una legge di

rivalutazione monetaria, occorre indicare la legge relativa, l’ammontare della rivaluta-

zione, il trattamento contabile della riserva da rivalutazione, suoi utilizzi e restrizioni

all’utilizzo.

L’OIC 24 per quanto riguarda le immobilizzazioni immateriali richiede che nella Nota

integrativa sia inclusa l’indicazione, ove rilevante, dell’ammontare cumulativo degli

oneri finanziari capitalizzati tra le immobilizzazioni, distintamente per ciascuna voce

quando assumono particolare rilevanza rispetto all’ammontare dell’immobilizzazione.

2.2.3 COMPOSIZIONE DELLE VOCI “COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO” E “COSTI DI SVILUPPO”

Il punto 3 della Nota integrativa richiede l’analisi della composizione delle voci:

voce B.I.1 dell’attivo: costi di impianto e di ampliamento;

voce B.I.2 dell’attivo: costi di sviluppo.

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La norma richiede l’indicazione:

del dettaglio analitico delle voci di costo che sono state capitalizzate;

della ragione dell’iscrizione;

dei rispettivi criteri di ammortamenti.

2.2.4 RIDUZIONI DI VALORE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI

Nel caso di riduzione di valore delle immobilizzazioni previste dal punto 3 del co. 1

dell’art. 2426 c.c., occorre darne informativa secondo quanto disciplinato dal punto 3-bis

dell’art. 2427 c.c. che richiede una spiegazione analitica delle motivazioni alla base della

riduzione del valore.

Tale punto prevede, quindi, che le immobilizzazioni che alla data della chiusura del-

l’esercizio risultino durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i

punti 1 e 2 del medesimo articolo debbano essere iscritte a tale minor valore.

Il codice civile richiede di esplicitare il “ragionamento economico” che deve essere se-

guito per decidere l’eventuale svalutazione delle immobilizzazioni, con riferimento ai se-

guenti elementi valutativi:

concorso delle immobilizzazioni, materiali ed immateriali, alla futura produzio-

ne di risultati economici per l’impresa;

loro prevedibile durata utile;

valore di mercato, per quanto rilevante.

La norma richiede altresì di segnalare le differenze rispetto alle svalutazioni operate

negli esercizi precedenti e di evidenziare l’influenza delle svalutazioni medesime sui

risultati economici dell’esercizio.

L’OIC 9, che tratta delle svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali,

specifica che nella Nota integrativa, in caso di applicazione del metodo generale, si de-

vono fornire le informazioni sulle modalità di determinazione del valore recuperabile,

con particolare riguardo:

alla durata dell’orizzonte temporale preso a riferimento per la stima analitica

dei flussi finanziari futuri;

al tasso di crescita utilizzato per stimare i flussi finanziari ulteriori;

al tasso di attualizzazione applicato.

Inoltre, se si ritiene opportuno, l’OIC 9 suggerisce di indicare le informazioni sulle tecni-

che utilizzate per la determinazione del fair value.

Nella Nota integrativa, inoltre, deve essere indicato l’eventuale utilizzo della modalità

semplificata per la determinazione del valore recuperabile e dell’eventuale connessa

svalutazione oltre alla durata dell’orizzonte temporale preso a riferimento per la stima

analitica dei flussi reddituali futuri.

L’OIC 9 richiede, inoltre, di indicare le assunzioni fondamentali del modello semplifica-

to ed in particolare:

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l’unità generatrice di cassa, che nelle società di minori dimensioni tende a coin-

cidere con l’intera società;

i flussi di reddito, che se la dinamica del circolante si mantiene stabile approssi-

mano i flussi di cassa.

2.2.5 VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE ALTRE VOCI DEL-L’ATTIVO E DEL PASSIVO

Nella Nota integrativa devono essere evidenziate le variazioni intervenute nella consi-

stenza delle altre voci dell’attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio

netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, vanno evidenziate la formazione

e le utilizzazioni (art. 2427 c.c., punto 4).

Le voci di bilancio a cui si riferisce la disposizione sono le seguenti:

rimanenze (voce C.I. dell’attivo);

crediti (voce C.II. dell’attivo);

attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (voce C.III. dell’attivo);

disponibilità liquide (voce C.IV. dell’attivo);

ratei e risconti attivi (voce D dell’attivo);

patrimonio netto (voce A del passivo);

fondi per rischi e oneri (voce B del passivo);

trattamento di fine lavoro subordinato (voce C del passivo);

debiti (voce D del passivo);

ratei e risconti passivi (voce E del passivo).

2.2.6 ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE

L’elenco da riportare nella Nota integrativa riguarda tutte le partecipazioni, possedute

direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese

controllate e collegate, cioè quelle inserite nelle immobilizzazioni finanziarie (voce B.III.1

dell’attivo, lett. a) e b) e quelle che rappresentano un’attività circolante (voci C.III.1 e C.III.

2 dell’attivo) (art. 2427 c.c., punto 5).

L’elenco richiede per ciascuna partecipazione le seguenti indicazioni:

la denominazione;

la sede;

il capitale;

l’importo del patrimonio netto;

l’utile o la perdita dell’ultimo esercizio;

la quota posseduta;

il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito.

Nel caso in cui le partecipazioni in imprese controllate e collegate risultino iscritte per

un valore superiore al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risul-

tante dall’ultimo bilancio dell’impresa partecipata, la differenza dovrà essere motivata

nella Nota integrativa. Tale motivazione deve spiegare le circostanze per cui il valore è

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superiore. Ad esempio, la differenza può essere dovuta alla presenza di avviamento e/o

al maggior valore corrente dei beni della società partecipata.

La motivazione assume particolare rilevanza in caso di future perdite di valore che

potrebbero richiedere la svalutazione della partecipazione.

Qualora nei successivi esercizi dovessero emergere perdite di valore, se gli organi am-

ministrativi della partecipante considerano tale perdita di valore non durevole, nella

Nota integrativa devono illustrare gli elementi caratterizzanti dei piani/programmi che

consentiranno il recupero della perdita di valore, nonché il tempo previsto per il recu-

pero della perdita.

Per quanto riguarda l’informativa sulle previsioni relative al recupero della perdita di

valore un esempio è il seguente:

La partecipazione nella società ………… presenta un valore di carico pari a € ……….

Il valore di iscrizione è superiore al valore derivante dall’applicazione del metodo

del patrimonio netto per € ………….

Tale differenza non costituisce perdita durevole di valore, stante i flussi di reddi-

tività previsti dal budget della controllata. Nei primi mesi dell’esercizio successivo

la società ha conseguito risultati in linea con tali previsioni.

Nel momento in cui, invece, la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al

metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del

patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio dell’impresa controllata o collegata può

essere iscritto nell’attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella Nota integrativa.

2.2.7 CREDITI E DEBITI: SCADENZA, GARANZIE E RIPARTIZIONE SECONDO LE AREE GEOGRAFICHE

Nella Nota integrativa deve essere riportata un’informativa relativamente alle seguenti

voci (art. 2427 c.c., punto 6):

voce B.III.2 dell’attivo: crediti verso imprese controllate, imprese collegate, con-

trollanti, sottoposte al controllo delle controllanti ed altri;

voce C.II dell’attivo: crediti verso clienti, verso imprese controllate, verso impre-

se collegate, verso controllanti, sottoposte al controllo delle controllanti e verso

altri;

voce D del passivo: debiti.

Ognuna di queste voci deve essere suddivisa nel bilancio distinguendo:

a) gli importi esigibili entro l’esercizio successivo;

b) gli importi esigibili oltre l’esercizio successivo.

La Nota integrativa deve ulteriormente evidenziare i crediti ed i debiti compresi nel

raggruppamento sub b) che presentano una durata residua superiore ai 5 anni.

L’OIC 15, relativo ai crediti, richiede che le informazioni sulla ripartizione geografica ri-

guardino tutti i crediti della società e non solo i crediti e debiti di durata superiore a 5 anni

o, in termini ancora più circoscritti, i soli debiti assistiti da garanzie reali.

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Inoltre, qualora rilevante, prevede che la Nota integrativa debba specificare:

il tasso d’interesse effettivo e le scadenze;

l’ammontare dei crediti per i quali sono state modificate le condizioni di paga-

mento ed il relativo effetto sul Conto economico;

l’ammontare dei crediti dati in garanzia di propri debiti o impegni;

l’ammontare degli interessi di mora compresi nei crediti scaduti, distinguendo

tra quelli ritenuti recuperabili e quelli ritenuti irrecuperabili;

il grado di concentrazione dei crediti se è presente un fenomeno di concentra-

zione dei crediti;

la natura dei creditori e la composizione della voce B.III.2.d-bis e C.II.5-quater

“Crediti verso altri”.

L’OIC 15 in merito all’eventuale applicazione del principio di rilevanza, precisa che

qualora una società che redige il bilancio in forma estesa e pertanto tenuta all’applica-

zione del criterio del costo ammortizzato decida di non utilizzarlo per crediti con sca-

denza inferiore ai 12 mesi o di non attualizzare un credito nel caso in cui il tasso di

interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso

dal tasso di interesse di mercato, la società deve illustrare nella Nota integrativa le po-

litiche contabili adottate.

L’OIC 19 specifica che la Nota integrativa deve comprendere le informazioni relative:

alla scadenza, alle modalità di rimborso e il tasso di interesse per i debiti assi-

stiti da garanzia reale;

il tasso di interesse applicato ai prestiti obbligazionari (nonché le altre princi-

pali caratteristiche del prestito, ad esempio modalità di rimborso e scadenza).

L’indicazione sulla ripartizione geografica riguarda tutti i crediti e i debiti della società

e non solo i crediti e debiti di durata superiore a 5 anni o, in termini ancora più circo-

scritti, i soli debiti assistiti da garanzie reali. La suddivisione per ciascuna voce di debi-

to per la richiesta analisi per area geografica è dovuta quando la stessa è significativa

in relazione all’ammontare dovuto ai creditori non nazionali.

L’OIC 19, inoltre, qualora sia rilevante, richiede che nella Nota integrativa sia anche

indicata:

la suddivisione tra debiti per anticipi su lavori da eseguire ed acconti corrisposti

in corso d’opera a fronte di lavori eseguiti;

la suddivisione dei debiti verso banche tra: i debiti per conto corrente, debiti

per finanziamenti a breve, a medio e lungo termine;

la natura dei creditori e la composizione della voce D.14 “Altri debiti”;

l’ammontare dei debiti per i quali sono state modificate le condizioni di paga-

mento ed il relativo effetto sul Conto economico;

il riacquisto sul mercato di obbligazioni o altri titoli di debito emessi dalla so-

cietà.

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2.2.8 EFFETTI SIGNIFICATIVI DELLE VARIAZIONI NEI CAMBI

Qualora l’impresa effettui operazioni con valute diverse dall’euro, alla fine dell’eserci-

zio, i crediti e i debiti devono essere adeguati al tasso di cambio a pronti alla data di

chiusura dell’esercizio, imputando i relativi utili e perdite su cambi al Conto economico.

In tal modo, il risultato d’esercizio è influenzato da utili e perdite non monetarie su

cambi che derivano dalle suddette valutazioni e che diventeranno effettive solo nel cor-

so dell’esercizio o degli esercizi successivi.

In caso di variazione significativa dei tassi di cambio, nel periodo intercorrente tra la

data di chiusura dell’esercizio e quella di redazione del progetto di bilancio (es.: 31

marzo) il codice civile richiede che ne sia data informazione.

2.2.9 OPERAZIONI CON RETROCESSIONE A TERMINE

Nella Nota integrativa devono essere indicate distintamente, per ciascuna voce, l’am-

montare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo per l’ac-

quirente di retrocessione a termine (art. 2427 c.c., punto 6-ter).

Le operazioni di vendita con obbligo di retrocessione quelle operazioni il cui contratto

o la pattuizione stipulati tra le parti comportino il riacquisto da parte del venditore

della cosa originariamente venduta ad una certa data e per un certo prezzo e quando

tale pattuizione rende obbligatorio il riacquisto.

In particolare, la norma deve essere applicata alle operazioni di cessione a pronti che

devono essere seguite da un’operazione a termine in senso inverso nella quale quanti-

tà, prezzo e data sono stabiliti ex ante.

2.2.10 COMPOSIZIONE DELLE VOCI “RATEI E RISCONTI ATTIVI” E “RATEI E RISCON-TI PASSIVI”, “ALTRI FONDI” E “ALTRE RISERVE”

Nella Nota integrativa, al punto 7, si richiede in dettaglio la composizione delle seguenti

voci:

voce D dell’attivo: “Ratei e risconti attivi”;

voce E del passivo: “Ratei e risconti passivi”;

voce B.4 del passivo: “Altri”;

voce A.VI del passivo: “Altre riserve”.

L’OIC 18 precisa che nella Nota integrativa deve essere indicata, se rilevante, la riparti-

zione dei ratei e risconti con durata entro e oltre l’esercizio successivo, nonché dei ratei

e risconti con durata oltre i 5 anni.

L’OIC 31, con riferimento alla composizione della voce “Altri fondi” richiede di illustra-

re nella Nota integrativa:

la descrizione della situazione d’incertezza e l’indicazione dell’ammontare dello

stanziamento, relativo alla perdita connessa da considerarsi probabile;

l’evidenza del rischio di ulteriori perdite, se vi è la possibilità di subire perdite

addizionali rispetto agli ammontari degli accantonamenti iscritti;

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nel caso di passività potenziali ritenute probabili, ma il cui ammontare non può

essere determinato se non in modo aleatorio ed arbitrario, l’indicazione che l’even-

to è probabile e le stesse informazioni da fornire nel caso di passività potenziali

ritenute possibili;

l’evidenza della possibilità di sostenere perdite connesse alla mancata assicura-

zione di rischi solitamente assicurati (ad esempio, quando la società decide di

auto assicurarsi), ovvero nel caso di indisponibilità di assicurazione;

l’evidenza delle variazioni dei fondi relative ad accantonamenti che hanno tro-

vato contropartita in voci del Conto economico diverse dalle voci B.12 e B.13.

2.2.11 INDICAZIONE DELLE VOCI DEL PATRIMONIO NETTO

La Nota integrativa deve contenere le seguenti informazioni relative alle voci del pa-

trimonio netto:

n. 4 dell’art. 2427 c.c.: “le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci

dell’attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi

e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni”;

n. 7-bis del medesimo articolo: “le voci di patrimonio netto devono essere analitica-

mente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità

di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei prece-

denti esercizi”.

In pratica, quindi, il codice civile richiede le seguenti informazioni sulle voci del patri-

monio netto:

informazioni sulle variazioni intervenute nella consistenza delle voci del patri-

monio netto nel corso dell’esercizio;

analisi della composizione del patrimonio netto con riferimento alla disponibi-

lità ed alla distribuibilità.

La disponibilità riguarda la possibilità di utilizzazione di una posta di patrimonio netto

(es.: per aumenti gratuiti di capitale), mentre la distribuibilità concerne la possibilità di

erogazione ai soci (es.: sotto forma di dividendo) di somme prelevabili dalla voce di

bilancio.

Per quanto riguarda il numero degli esercizi precedenti per i quali occorre fornire l’in-

formazione dell’avvenuta utilizzazione delle voci di patrimonio netto, l’OIC 28 precisa

che in genere è sufficiente fornire un’informazione riferita agli ultimi tre esercizi.

Soltanto in presenza di particolari situazioni riguardanti l’importo e le modalità di

utilizzo delle riserve, può essere opportuno includere un’informazione riferita a un nu-

mero di esercizi superiore ai tre indicati.

Di seguito sono riportati un esempio di tavole relativa all’informativa sulle movimenta-

zione di patrimonio netto e della possibilità di utilizzazione delle riserve.

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Tavola 2 - Prospetto previsto dall’OIC 28 per le movimentazioni di patrimonio netto

Capitalesociale

Riserva legale

Riserve Risultato

dell’esercizio Totale

All’inizio dell’esercizio prece-dente

Destinazione del risultato del-l’esercizio:

- Attribuzione di dividendi (€ … per azione)

- Altre destinazioni

Altre variazioni:

Risultato dell’esercizio prece-dente

Alla chiusura dell’esercizio pre-cedente

Destinazione del risultato del-l’esercizio:

- Attribuzione di dividendi (€ … per azione)

- Altre destinazioni

Altre variazioni:

Risultato dell’esercizio corren-te

Alla chiusura dell’esercizio cor-rente

Tavola 3 - Prospetto previsto dall’OIC 28 per l’indicazione della possibilità di utilizza-

zione delle riserve

Natura/ descrizione

Importo

Origine/natura (eg riserva di capitale

o di utili)

Possibilità di utilizzazione

Quota disponibile

(*)

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre

precedenti esercizi per:

copertura perdite

altre ragioni

Capitale

Riserva da soprap-

prezzo delle azioni

Riserva di rivaluta-

zione

Riserva legale

Riserve statutarie

Altre riserve

Riserva per azioni o quote di socie-tà controllante

Riserva da utili netti su cambi

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Natura/ descrizione

Importo

Origine/natura (eg riserva di capitale

o di utili)

Possibilità di utilizzazione

Quota disponibile

(*)

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre

precedenti esercizi per:

copertura perdite

altre ragioni

Riserva da valu-tazione delle par-tecipazioni con il metodo del Pa-trimonio Netto Riserva da dero-ghe ex articolo 2423

(…)

Riserva per ope-

razioni di copertu-

ra dei flussi finan-

ziari attesi

Utili (perdite) portati

a nuovo

Riserva negativa

per azioni proprie

in portafoglio

Totale

Quota non distri-

buibile

Residua quota di-

stribuibile

(*) Al netto dell’eventuale riserva negativa per azioni proprie in portafoglio e delle perdite portate a nuovo.

La codifica relativa alla possibilità di utilizzazione delle voci di patrimonio netto è la

seguente:

per aumento di capitale: A;

per copertura perdite: B;

per distribuzione ai soci: C.

L’OIC 26 relativo alle poste in valuta indica che, nel fornire le informazioni di cui al

n. 7-bis dell’art. 2427 c.c., la Nota integrativa deve indicare:

l’ammontare degli utili e delle perdite non realizzato su cambi;

la relativa articolazione per valuta di riferimento quando la conoscenza di tale

informazione sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria del-

la società.

L’art. 2427-bis co. 1 b-quater c.c., prevede che nella Nota integrativa sia riportata una

tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell’esercizio.

L’OIC 28 in merito alla riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi,

fornisce il seguente esempio dello schema della tavola da riportare in Nota integrativa.

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Tavola 4 - Prospetto previsto dall’OIC 28 per l’indicazione dei movimenti delle riserve da

fair value

All’inizio dell’esercizio precedente

Incremento per varia-zione di

fair value

Decremento per varia-zione di

fair value

Rilascio a Conto

economico

Rilascio a rettifica di attività/ passività

Effetto fiscale differito

Alla chiusura dell’esercizio precedente

All’inizio dell’esercizio

corrente

Incremento per varia-zione di

fair value

Decremento per varia-zione di

fair value

Rilascio a Conto

economico

Rilascio a rettifica di attività/ passività

Effetto fiscale differito

Alla chiusura dell’esercizio precedente

2.2.12 ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI

Il punto 8 della Nota integrativa richiede l’individuazione delle voci dell’attivo in cui

siano stati capitalizzati oneri finanziari, in applicazione della norma dell’art. 2426 n. 1

c.c.: “Possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, inter-

na o presso terzi”. ‘‘

L’OIC 16 richiede che in tale punto della Nota integrativa, in caso di importi rilevanti, si

illustri l’ammontare cumulativo degli oneri finanziari capitalizzati nel valore delle im-

mobilizzazioni.

2.2.13 IMPEGNI, GARANZIE E PASSIVITÀ POTENZIALI NON RISULTANTI DALLO STA-TO PATRIMONIALE

Nella Nota integrativa devono essere indicati “l’importo complessivo degli impegni, delle

garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazio-

ne della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamen-

to di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate,

collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest’ultime sono di-

stintamente indicati” (art. 2427 co. 1 n. 9 c.c.).

L’OIC 12 precisa che gli impegni, non risultanti dallo stato patrimoniale, sono costituiti

dalle obbligazioni assunte dalla società verso terzi che traggono origine da negozi giuri-

dici con effetti obbligatori certi ma non ancora eseguiti da nessuna delle due parti.

Sono comprese in tale categoria sia impegni di cui è certa l’esecuzione e il relativo am-

montare (ad esempio: acquisto e vendita a termine), sia impegni di cui è certa l’esecu-

zione ma non il relativo importo (ad esempio: contratto con clausola di revisione prez-

zo).

L’importo degli impegni corrisponde al valore nominale che si desume dalla relativa

documentazione. Nei casi in cui l’impegno non sia quantificabile se ne deve dare infor-

mativa in Nota integrativa.

Le garanzie non risultanti dallo stato patrimoniale comprendono le garanzie prestate

dalla società, ovvero quelle rilasciate dalla società con riferimento ad un’obbligazione

propria o altrui.

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Il valore di tali garanzie corrisponde al valore della garanzia prestata o se non deter-

minata, alla migliore stima del rischio assunto alla luce della situazione esistente in

quel momento. Sono da comprendere nelle garanzie prestate dalla società sia le garan-

zie personali sia le garanzie reali. Le garanzie personali sono costituite dalle obbliga-

zioni di garanzia prestate dalla società con riferimento ad un certo rapporto le quali

prevedono che il garante risponda indistintamente con il proprio patrimonio.

Per garanzie reali si intendono invece le obbligazioni di garanzia prestate dalla società

con riferimento ad un certo rapporto che prevedono che il garante risponda specifica-

tamente con i beni dati in garanzia. Rientrano tra le garanzie reali i pegni e le ipoteche.

Nel caso di fidejussione prestata dalla società insieme con altri garanti (co-fidejussione),

deve essere riportato l’intero ammontare della garanzia prestata, o se inferiore, l’im-

porto complessivo del debito garantito alla data di riferimento del bilancio.

Qualora sia stato pattuito il beneficium divisionis, in Nota integrativa, deve essere indi-

cato sia l’ammontare complessivo del debito esistente alla data di riferimento del bilan-

cio, sia quello pro-quota garantito.

In diversi principi contabili nazionali, vi sono, inoltre, specifiche richiede in merito al-

l’informativa qui considerata.

L’OIC 13 con riferimento al magazzino, richiede inoltre, che, al punto 9 della Nota inte-

grativa siano indicati gli eventuali gravami esistenti sulle rimanenze quali ad esempio,

pegno, patto di riservato dominio, ecc.

L’OIC 14 relativo alle disponibilità liquide, richiede che sia indicata nella Nota integra-

tiva la natura dei fondi liquidi vincolati e la durata del vincolo e i conti cassa o conti

bancari attivi all’estero che non possono essere trasferiti o utilizzati a causa di restri-

zioni valutarie del paese estero o per altre cause.

L’OIC 16 indica che nella Nota integrativa si deve dare conto degli eventuali gravami

esistenti sulle immobilizzazioni (ipoteche, privilegi, pegni), nonché delle restrizioni o

dei vincoli al libero uso dei cespiti in virtù dei contributi pubblici ricevuti. Precisa

inoltre che se le clausole di concessione del contributo indicano che l’inosservanza del-

le clausole che prevedono restrizioni o vincoli comporta la possibilità per l’ente ero-

gatore del richiamo del contributo, tale fatto deve essere chiaramente indicato nella

Nota integrativa.

L’OIC 24 ricorda che nella Nota integrativa si deve dar conto delle restrizioni o dei

vincoli riferibili ai contributi pubblici ricevuti a fronte di immobilizzazioni immate-

riali. Qualora le clausole di concessione del contributo indichino che l’inosservanza

delle clausole che prevedono restrizioni o vincoli comporta la possibilità per l’ente ero-

gatore del richiamo del contributo, è necessario indicare tale fatto.

L’OIC 23, relativo ai lavori in corso su ordinazione precisa che al punto in esame della

Nota integrativa devono essere inserite:

le informazioni sugli impegni contrattualmente assunti per opere e servizi anco-

ra da eseguire a fine esercizio;

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l’esposizione dell’appaltatore nei confronti del committente per tutti i lavori

non ancora definitivamente accertati e liquidati.

Inoltre, ove rilevante, nella Nota integrativa devono essere fornite le seguenti informa-

zioni:

gli effetti dell’aggiornamento dei preventivi;

l’ammontare delle altre richieste di corrispettivi aggiuntivi (claim), compresi ri-

spettivamente nelle rimanenze e nel valore della produzione, nonché quello delle

rettifiche di valore operate sulle rimanenze;

la distinzione tra anticipi e acconti, a meno che non sia stata già effettuata nello

stato patrimoniale;

per le società appaltatrici partecipanti a consorzi, l’elenco, con relativa descri-

zione, delle significative partecipazioni ai consorzi, con l’indicazione della quota

di partecipazione, delle clausole che comportano significativi impegni e dei la-

vori ottenuti dai consorzi o affidati ai consorzi.

Per quanto concerne le passività potenziali, l’OIC 31 nel caso di grado di avveramento

dell’evento sconfitta ritenuto possibile, richiede che nella Nota integrativa siano le se-

guenti informazioni:

la situazione d’incertezza, ove rilevante, che procurerebbe la perdita;

l’importo stimato o l’indicazione che lo stesso non può essere determinato;

altri possibili effetti se non evidenti;

l’indicazione del parere della direzione della società e dei suoi consulenti legali

ed altri esperti, ove disponibili.

L’informativa non è richiesta per le passività potenziali ritenute remote.

In caso di evento ritenuto probabile, inoltre, devono essere messi in evidenza nella No-

ta integrativa:

l’esistenza di un’attività potenziale;

la natura ed i fattori d’incertezza che hanno effetto sul verificarsi dell’evento;

la stima dell’ammontare se attendibile;

l’impatto sul bilancio tenendo conto degli effetti fiscali.

L’OIC 31 sottolinea che vi possono essere “casi in cui l’evidenza è opportuna anche in

caso di eventi possibili, sempre che tale evidenza venga effettuata senza condurre il letto-

re ad errate conclusioni” (§ 49).

L’OIC 25 ricorda che nella Nota integrativa devono essere indicate le motivazioni in

base alle quali non è stato iscritto un fondo imposte, in presenza di accertamenti o con-

tenziosi con le autorità fiscali

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2.2.14 RIPARTIZIONE DEI RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI SECONDO CATEGORIE DI ATTIVITÀ E SECONDO AREE GEOGRAFICHE (ART. 2427 CO. 1 N. 10 C.C.)

I ricavi delle vendite e delle prestazioni devono essere suddivisi secondo i seguenti pa-

rametri:

categorie di attività;

aree geografiche.

Le “categorie di attività” possono essere, ad esempio, le seguenti:

settori merceologici di attività;

tipologie di prodotti;

tipologie di clientela.

La scelta del parametro più significativo deve essere effettuato dall’impresa.

Le “aree geografiche” possono essere variamente stabilite, in rapporto alle dimensioni

ed all’estensione dell’attività dell’impresa.

2.2.15 AMMONTARE DEI PROVENTI DA PARTECIPAZIONI DIVERSI DAI DIVIDENDI

Il punto 11 della Nota integrativa richiede di individuare eventuali componenti della

voce C.15 del Conto economico (“proventi da partecipazioni, con separata indicazione di

quelli relativi ad imprese controllate e collegate”), diversi dai dividendi (es.: premi,

warrants o altri elementi simili).

2.2.16 SUDDIVISIONE DEGLI INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI

Il punto 12 della Nota integrativa richiede l’evidenziazione del dettaglio della voce C.17

del Conto economico relativamente a interessi ed altri oneri finanziari, con separata

indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti.

2.2.17 INDICAZIONE DEI RICAVI O COSTI ECCEZIONALI (ART. 2427 CO. 1 N. 13 C.C.)

Nella Nota integrativa devono essere indicati “l’importo e la natura dei singoli elementi

di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali” (art. 2427 co. 1 n. 13 c.c.).

La richiesta di riportare tale nuova informativa è contestuale all’eliminazione della

sezione straordinaria del Conto economico. Tra l’informativa prima riportata nell’area

straordinaria del Conto economico e la nuova informativa richiesta dal punto 13 del-

l’art. 2427 c.c. c’è una certa continuità, ma la tipologia di informazioni da riportare non

coincide.

La sezione straordinaria del Conto economico includeva i proventi e gli oneri la cui

fonte era estranea all’attività ordinaria della società, mentre il concetto di eccezionalità

richiamato dal Codice Civile è più ampio, prescinde dall’appartenenza del fatto azien-

dale all’attività straordinaria, in quanto un fatto può essere “eccezionale” e apparte-

nere all’attività ordinaria.

I singoli elementi di ricavo o di costo dell’attività aziendale, indipendentemente dal-

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l’area del Conto economico di iscrizione, devono essere indicati nella Nota integrativa

qualora siano da qualificare di ammontare o incidenza eccezionale.

È pertanto condivisibile l’affermazione dell’OIC 12 nella quale si sottolinea che la nor-

ma non può essere interpretata “come un recupero nella Nota integrativa di quegli ele-

menti di ricavo o di costo che prima delle modifiche legislative confluivano nella sezione

degli oneri e proventi straordinari” (motivazioni alla base delle decisioni assunte).

Il principio contabile sottolinea anche che l’informativa richiesta in Nota integrativa si

può distinguere in:

informativa di puro accounting: illustra il contenuto delle singole voci di bilancio;

informativa utile a valutare l’andamento dell’azienda.

Rientrano in tale seconda tipologia l’informativa relativa ai fatti successivi, alle passi-

vità potenziali e, appunto, l’informativa sui fatti eccezionali qui esaminata.

L’informazione in esame, infatti, agevola la comprensione dell’andamento prospettico

dell’azienda. I costi e ricavi di entità o incidenza eccezionali, infatti, consentono al de-

stinatario del bilancio di “depurare il Conto economico da quegli elementi che, avendo

carattere di eccezionalità, non rientrano nelle normali previsioni dell’impresa e quindi

difficilmente potranno ripetersi negli anni successivi” (OIC 12).

I componenti di reddito indicati nella Nota non sono ripetibili nel tempo, la loro indica-

zione consente quindi di individuare il “reddito normalizzato”, ovvero il reddito che ci

si può aspettare che la società sarà in grado di ottenere nei successivi esercizi (si pensi

alla rilevanza di tale informazione per gli istituti di credito, così come per i soggetti

chiamati a valutare l’azienda).

Gli esempi proposti dall’OIC 12 di elementi di ricavo o di costo che potrebbero presen-

tare le caratteristiche dell’informazione qui richiesta sono i seguenti:

picchi non ripetibili nelle vendite o negli acquisti;

cessioni di attività immobilizzate;

ristrutturazioni aziendali;

operazioni straordinarie (cessioni, conferimenti di aziende o di rami d’azienda,

ecc.).

Un esempio può essere rappresentato da un’azienda di piccola o media dimensione che

avendo ad oggetto la realizzazione degli stand delle fiere ha partecipato alla realizza-

zione dei padiglioni all’Expo di Milano. Molto probabilmente il picco di ricavo ottenuto

nell’esercizio non sarà ripetibile negli esercizi successivi e sarà da qualificare picco di

ricavi non ripetibili da illustrare nella Nota integrativa quale ricavo di entità ed inci-

denza eccezionale.

2.2.18 IMPOSTE SUL REDDITO E FISCALITÀ DIFFERITA

Il punto 14 dell’art. 2427 c.c. richiede la redazione di un apposito prospetto contenente:

a) la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di

imposte differite e anticipate, specificando l’aliquota applicata e le variazioni rispetto

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all’esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a Conto economico oppure

a patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni;

b) l’ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite

dell’esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell’iscrizione, l’ammontare non

ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione.

L’OIC 25 in appendice riporta a titolo esemplificativo la seguente Tavola con riferimen-

to al punto su a) da riportare in Nota integrativa.

Tavola 5 - Prospetto previsto dall’OIC 25 sull’illustrazione delle differenze temporanee

Ammontare A) Differenze temporanee

Differenze temporanee deducibili:

Spese di manutenzione

Fondo rischi ed oneri

Perdite fiscali a nuovo (quando utilizzabili con ragionevole certezza)

Differenze temporanee imponibili:

Plusvalenze patrimoniali

Differenze temporanee nette

B) Effetti fiscali (aliquota fiscale applicabile 27,5%)

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio A

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio precedente B

Imposte differite (anticipate) dell’esercizio A – B

Con riferimento al punto b) di cui sopra l’OIC 25 riporta la seguente Tavola.

Tavola 6 - Prospetto previsto dall’OIC 25 sulle perdite fiscali

Esercizio precedente Esercizio corrente Ammontare

delle perdite fiscali

Effetto fiscale (aliquota X%)

Ammontare delle perdite

fiscali

Effetto fiscale (aliquota X%)

Perdite fiscali utilizzate

- dell’esercizio

- di esercizi precedenti

Totale utilizzo

Perdite fiscali a nuovo, con ra-gionevole cer-tezza

Totale beneficio rilevato

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Di seguito è riportato un esempio di possibile informativa da indicare in Nota inte-

grativa in merito alle motivazioni alla base dell’iscrizione delle attività per imposte an-

ticipate su perdite fiscali riportabili a nuovo.

L’iscrizione delle imposte anticipate è stata effettuata dopo aver considerato che le

perdite dell’esercizio 20….. derivano in massima parte da circostanze identificate

che riteniamo non ripetibili (quali gli oneri relativi alla cessione del …………………)

e attentamente valutata la ragionevole certezza del verosimile conseguimento di un

reddito imponibile negli esercizi futuri che consentirà di recuperare le attività per

imposte anticipate iscritte in bilancio. La “ragionevole certezza” si basa sul Piano

economico quinquennale della Società 20…-20… e su un’apposita analisi eseguita e

supportata da elementi oggettivi, quali ad esempio: la vendita del ……………….. ed

il venir meno per il futuro delle forti perdite di ……. , minori costi del personale

dovuti all’uscita nel 20… di circa n. … dipendenti di …………….. S.p.A., plusvalenze

per circa € ……………………. registrate sulla vendita di terreni già eseguita nel

marzo 20…, recupero di efficienza sui vari stabilimenti aziendali, ecc.

L’OIC 25 relativo alle imposte, indica tra le informazioni da inserire, ove rilevanti le

seguenti:

gli effetti delle operazioni di riallineamento effettuate nell’esercizio;

il rapporto tra l’onere fiscale corrente e il risultato civilistico mediante una o en-

trambi le seguenti:

una riconciliazione numerica, con le relative motivazioni, fra l’onere fiscale

corrente e l’onere fiscale teorico, quando la differenza è significativa;

una riconciliazione numerica, con le relative motivazioni, tra l’aliquota fi-

scale applicabile (o aliquota teorica) e l’aliquota fiscale media effettiva, quan-

do la differenza è significativa;

l’ammontare e la natura di singoli crediti o debiti tributari di importo rilevante

con peculiari caratteristiche di cui si ritiene importante darne conto al lettore

del bilancio.

Il principio contabile propone, con riferimento all’informativa sopra indicata, le se-

guenti tavole:

Tavola 7 - Prospetto previsto dall’OIC 25 sulla riconciliazione tra onere fiscale corrente e

teorico

Risultato prima delle imposte

Onere fiscale teorico (aliquota 27,5%)

Differenze temporanee imponibili in esercizi successivi

Esempio: Plusvalenze patrimoniali

Totale

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi

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Risultato prima delle imposte

Esempio: Accantonamento per rischi su rischi su cause legali in corso

Totale

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti

Totale

Differenze che non riverseranno negli esercizi successivi

Totale

Imponibile fiscale

Imposte correnti sul reddito dell’esercizio

DETERMINAZIONE DELL’IMPONIBILE IRAP

Tavola 8 - Prospetto previsto dall’OIC 25 sulla base imponibile IRAP

Differenza tra valore e costi della produzione

Costi non rilevanti ai fini IRAP

Totale

Onere fiscale teorico (aliquota XX%)

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi

Differenze temporanee imponibili in esercizi successivi

Imponibile IRAP

IRAP corrente per l’esercizio

RICONCILIAZIONE TRA L’ALIQUOTA FISCALE APPLICABILE E L’ALIQUOTA FISCALE MEDIA EFFETTIVA

Tavola 9 - Prospetto previsto dall’OIC 25 sulla riconciliazione tra aliquota fiscale applica-

bile e media effettiva

200X 20X+1Aliquota fiscale applicabile % %

Effetto delle variazioni in aumento (o diminuzione) rispetto all’aliquota appli-cabile:

Redditi esenti % %

Dividendi % %

Costi indeducibili % %

Altre differenze permanenti % %

Aliquota fiscale media effettiva % %

La presente tabella è riferita alla sola IRES; non si è tenuto conto dell’IRAP considerata

la sua particolare natura.

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2.2.19 NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI

Il punto 15 della Nota integrativa richiede l’indicazione del numero medio dei dipen-

denti, ripartito per categorie, come, ad esempio, riportato nella seguente tavola.

Tavola 10 - Prospetto relativo all’informativa sui dipendenti

Tipologia dipendenti Numero medio dirigenti (numero medio) XX

quadri (numero medio) XX

impiegati (numero medio) XX

operai (numero medio) XX

Totale XXX

2.2.20 AMMONTARE DEI COMPENSI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI E AI SIN-DACI

Il punto 16 della Nota integrativa richiede l’indicazione dell’ammontare dei compensi,

delle anticipazioni e dei crediti concessi agli spettanti agli amministratori ed ai sindaci,

cumulativamente per ciascuna categoria, precisando:

il tasso d’interesse;

le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o og-

getto di rinuncia;

gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo presta-

te, precisando il totale per ciascuna categoria.

2.2.21 AMMONTARE DEI COMPENSI SPETTANTI AL REVISORE LEGALE E ALLA SO-CIETÀ DI REVISIONE

Il punto 16-bis dell’art. 2427 c.c. prevede, salvo che la società sia inclusa in un ambito di

consolidamento e le informazioni siano contenute nella Nota integrativa del relativo bi-

lancio consolidato, siano indicati nella Nota integrativa:

l’importo totale dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di re-

visione legale per la revisione legale dei conti annuali;

l’importo totale dei corrispettivi di competenza per gli altri servizi di verifica

svolti;

l’importo totale dei corrispettivi di competenza per i servizi di consulenza fisca-

le;

l’importo totale dei corrispettivi di competenza per altri servizi diversi dalla re-

visione contabile.

2.2.22 AZIONI

Il punto 17 della Nota integrativa richiede l’analisi della voce A.I del passivo, cioè del

capitale sociale, individuando le diverse categorie di azioni.

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2.2.23 AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI, I WARRANTS, LE OPZIONI E TITOLI O VALORI SIMILI EMESSI DALLA SOCIETÀ

La Nota integrativa, al punto 18, deve segnalare ed analizzare l’eventuale presenza, nel

passivo del bilancio, dei seguenti titoli emessi dalla società:

azioni di godimento;

obbligazioni convertibili in azioni;

warrants;

opzioni;

altri titoli emessi.

Per ciascuna categoria di titoli vanno fornite le seguenti informazioni minime:

numero di titoli emessi;

valore nominale;

valore di rimborso, se diverso dal nominale;

eventuali clausole significative.

2.2.24 ALTRI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DALLA SOCIETÀ: GLI STRUMENTI FI-NANZIARI PARTECIPATIVI

Gli strumenti finanziari partecipativi sono disciplinati dagli artt. 2346, co. 6 e 2349 co. 2

c.c., e rappresentano una diversa modalità tra partecipazione (azionaria) al capitale di

rischio e partecipazione (obbligazionaria) al capitale di credito, per concorrere al finan-

ziamento dell’impresa. Tali strumenti, infatti, possono essere emessi per remunerare

coloro, soci o terzi, che apportano opere o servizi.

Gli strumenti finanziari partecipativi sono particolarmente utilizzati nelle operazioni di

ristrutturazione aziendale, nelle quali gli istituti bancari rinunciano al loro credito (in

tutto o in parte) per sottoscrivere gli strumenti finanziari in oggetto.

I titolari di strumenti finanziari non acquistano la qualità di soci (se non altrimenti

acquisita), sebbene anche essi, al pari dei soci, possono essere partecipi al rischio

d’impresa per effetto della disciplina con cui, in concreto, lo statuto decida di regolare i

loro diritti patrimoniali. È quanto accadrebbe, ad esempio, se lo statuto prevedesse di

remunerare l’investimento attribuendo ai titolari di strumenti finanziari una somma

fissa esclusivamente al raggiungimento di una soglia predeterminata di fatturato.

Gli strumenti finanziari partecipativi possono essere emessi a fronte di:

apporto di un’opera;

apporto di servizi;

apporto congiunto di un’opera e di servizi.

I diritti relativi agli strumenti finanziari sono regolati dallo statuto, tuttavia all’autono-

mia dei soci non è consentito dotare tali strumenti finanziari del diritto di voto

nell’assemblea generale degli azionisti, né di diritti esclusivamente “amministrativi”. È

invece consentita l’attribuzione del diritto di voto su argomenti specifici e previamente

individuati dallo statuto e, in particolare, gli strumenti finanziari possono recare il

diritto di nominare un componente del Consiglio di amministrazione (purché si tratti di

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un componente “indipendente”) ovvero del consiglio di sorveglianza oppure, ancora, di

un sindaco (art. 2351 u.c. c.c.).

Pertanto, si può, ad esempio, riconoscere ai titolari di strumenti finanziari, esclusiva-

mente il diritto (“patrimoniale”) ad una quota degli utili realizzati a condizione che

l’utile d’esercizio superi un ammontare predeterminato e si può anche riconoscere,

accanto a tale diritto, il diritto (“amministrativo”) d’intervenire in assemblea. Non si

può invece, continuando nell’esempio, attribuire ai titolari degli strumenti finanziari

esclusivamente il diritto d’intervento in assemblea.

Le modalità di trasferimento, eventuali cause di decadenza o riscatto e le condizioni di

esercizio dei diritti degli strumenti finanziari emessi a favore dei prestatori di lavoro,

possono essere disciplinati dallo statuto anche in deroga alle norme generali in ma-

teria.

INFORMATIVA DA RIPORTARE NELLA NOTA INTEGRATIVA La Nota integrativa deve indicare “il numero e le caratteristiche degli altri strumenti

finanziari emessi dalla società, con l’indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi

che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative” (art. 2427 co.

1 n. 19 c.c.).

L’informativa richiesta, oltre che sulle caratteristiche degli strumenti finanziari e sui

diritti patrimoniali e partecipativi agli stessi attribuiti, riguarda anche le “principali ca-

ratteristiche delle operazioni”.

L’OIC 12 precisa che tale obbligo può ritenersi assolto:

evidenziando in Nota integrativa:

il numero degli strumenti finanziari;

le modalità per il loro trasferimento;

titolando la suddivisione in base alle principali caratteristiche degli stessi con

l’indicazione dei relativi apporti.

La Nota integrativa deve inoltre fornire l’informativa sull’articolazione dei diritti rela-

tivi agli strumenti finanziari prevista nello statuto.

Le medesime informazioni devono essere fornite anche per quanto riguarda gli stru-

menti finanziari emessi a favore dei prestatori di lavoro.

2.2.25 FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAI SOCI ALLA SOCIETÀ

Il punto 19-bis dell’art. 2427 c.c., richiede di specificare nella Nota integrativa i finan-

ziamenti che i soci hanno effettuato a favore della società nel caso in cui sia espressa-

mente previsto che tali finanziamenti possano essere rimborsati solo dopo la soddisfa-

zione dei “creditori - non soci” e quindi siano “postergati”.

L’art. 2467 c.c. prevede che il rimborso dei finanziamenti effettuati dai soci a favore di una

società a responsabilità limitata “è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori

e, se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere

restituito”.

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Tale disciplina trova applicazione con riguardo ai finanziamenti “in qualsiasi forma

effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di

attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al

Patrimonio Netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe

stato ragionevole un conferimento” (art. 2467 c.c.).

L’art. 2467 c.c. si applica anche “ai finanziamenti effettuati a favore della società da chi

esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa

sottoposti”, come anche indicato dall’OIC 19.

La Nota integrativa deve indicare i finanziamenti effettuati dai soci raggruppandoli in

ragione delle scadenze.

2.2.26 PATRIMONI DESTINATI

In caso di patrimoni destinati ad uno specifico affare, nel punto 20 nella Nota integra-

tiva del bilancio della società devono essere illustrati i seguenti elementi:

il valore e la tipologia dei beni e dei rapporti giuridici compresi in ciascun patri-

monio destinato, ivi inclusi quelli apportati da terzi;

i criteri adottati per l’imputazione degli elementi comuni di costo e di ricavo;

il corrispondente regime della responsabilità.

Qualora la deliberazione costitutiva del patrimonio destinato preveda una responsa-

bilità illimitata della società per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico

affare, l’impegno da ciò derivante deve risultare in calce allo Stato patrimoniale e for-

mare oggetto di valutazione secondo criteri da illustrare nella Nota integrativa.

2.2.27 FINANZIAMENTI RELATIVI AD UNO SPECIFICO AFFARE

I finanziamenti relativi ad uno specifico affare sono, in sostanza, operazioni di project

financing, che prevedono un finanziamento alla realizzazione di una specifica operazione

economica i cui proventi vengono utilizzati per il rimborso del finanziamento stesso.

La Nota integrativa al punto 21 deve contenere le seguenti indicazioni:

destinazione dei proventi;

vincoli relativi ai beni.

2.2.28 LEASING FINANZIARIO

Il punto 22 prevede per le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasfe-

rimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che

ne costituiscono oggetto, la redazione di un apposito prospetto dal quale risulti il valore

attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di inte-

resse pari all’onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l’onere finanziario

effettivo attribuibile ad essi e riferibile all’esercizio, l’ammontare complessivo al quale i

beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell’esercizio qua-

lora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammorta-

menti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all’esercizio.

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Nel caso in cui l’impresa abbia in essere più contratti di leasing, è sufficiente redigere

un unico prospetto riepilogativo, in quanto la norma richiede “un apposito prospetto

dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato

utilizzando tassi di interesse pari all’onere finanziario effettivo inerenti i singoli contrat-

ti” (art. 2427 n. 2 c.c.).

Naturalmente per poter determinare i valori da inserire nel prospetto è necessario

effettuare i calcoli sui singoli contratti di leasing, come peraltro richiesto dalla norma

stessa.

Sul piano operativo, quindi, si procederà, per finalità interne, a compilare un numero

di prospetti pari al numero dei contratti di leasing in corso, indicando ulteriori elemen-

ti, quali ad esempio:

la denominazione della società di leasing;

la data di stipulazione del contratto;

la tipologia di bene locato;

la durata del contratto;

l’eventuale maxicanone;

il prezzo di riscatto.

Il prospetto da pubblicare nella Nota integrativa del bilancio d’esercizio deriverà da

una sintesi dei diversi prospetti redatti in relazione ai singoli contratti di leasing. In

caso di più contratti di leasing è certamente maggiormente agevole indicare nel pro-

spetto soltanto i dati relativi all’esercizio, omettendo l’indicazione dei valori degli eser-

cizi successivi: la norma, infatti, non richiede espressamente tali informazioni.

2.2.29 OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Per quanto riguarda l’informativa sulle parti correlate l’art. 2427 co. 1 n. 22-bis c.c.

prevede che la Nota integrativa debba indicare “le operazioni realizzate con parti corre-

late, precisando l’importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria

per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse siano rile-

vanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative

alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la

loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni

medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della so-

cietà”.

La definizione di parte correlata è rinviata allo IAS 24 che definisce le parti correlate

come segue:

“Una parte correlata è una persona o un’entità che è correlata all’entità che redige il

bilancio.

(a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un’entità che

redige il bilancio se tale persona:

(i) ha il controllo o il controllo congiunto dell’entità che redige il bilancio;

(ii) ha un’influenza notevole sull’entità che redige il bilancio; o

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(iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità che redige il bilancio o di

una sua controllante.

(b) Un’entità è correlata a un’entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle

seguenti condizioni:

(i) l’entità e l’entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa

che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);

(ii) un’entità è una collegata o una joint venture dell’altra entità (o una collegata o una joint

venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l’altra entità);

(iii) entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte;

(iv) un’entità è una joint venture di una terza entità e l’altra entità è una collegata della

terza entità;

(v) l’entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di

lavoro a favore dei dipendenti dell’entità che redige il bilancio o di un’entità ad essa corre-

lata. Se l’entità che redige il bilancio è essa stessa un piano di questo tipo, anche i datori di

lavoro che la sponsorizzano sono correlati all’entità che redige il bilancio;

(vi) l’entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al

punto (a);

(vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un’influenza significativa sull’entità o è

uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità (o di una sua controllante)”.

Con riferimento alle nozioni rilevanti per comprendere la definizione sopra riportata si

ricorda che secondo lo IAS 24:

si considerano familiari stretti di una persona quei familiari che ci si attende

possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con

l’entità, tra cui:

i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;

i figli del coniuge o del convivente di quella persona; e

le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente di quel-

la persona;

il controllo è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di

un’entità al fine di ottenere i benefici dalle sue attività;

il controllo congiunto è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo

su un’attività economica;

l’influenza notevole è presente quando si ha il potere di partecipare alla deter-

minazione delle politiche finanziarie e gestionali di un’entità senza averne il

controllo. Tale influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di

azioni, tramite clausole statutarie o accordi;

dirigente con responsabilità strategiche: si devono intendere “quei soggetti che

hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazio-

ne, della direzione e del controllo delle attività dell’entità, compresi gli amministra-

tori (esecutivi o meno) dell’entità stessa”.

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È inoltre di particolare interesse quanto previsto dal § 11 dello IAS 24 in cui si identifi-

cano situazioni che non sono tali da costituire operazioni con parti correlate.

In particolare, le seguenti situazioni non rappresentano operazioni con parti correlate:

(a) due entità per il solo fatto di avere in comune un amministratore o un altro dirigen-

te con responsabilità strategiche oppure perché un dirigente con responsabilità

strategiche di un’entità ha un’influenza notevole sull’altra entità;

(b) due entità partecipanti, per il solo fatto di detenere il controllo congiunto in una

joint venture;

(c) finanziatori, sindacati, imprese di pubblici servizi, ministeri e agenzie di Stato che non

controllano, non controllano congiuntamente né influenzano notevolmente l’entità

che redige il bilancio, solo in ragione dei normali rapporti d’affari con l’entità (seb-

bene essi possano circoscrivere la libertà di azione dell’entità o partecipare al suo pro-

cesso decisionale);

(d) un cliente, fornitore, franchisor, distributore o agente generale con il quale l’entità

effettua un rilevante volume di affari, semplicemente in ragione della dipendenza

economica che ne deriva.

Nell’esame di ciascun rapporto con parti correlate è necessario porre l’attenzione alla

sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica.

Il redattore del bilancio, in caso di dubbi interpretativi in merito all’identificazione

delle operazioni con parti correlate, può pertanto ricorrere a tale valutazione sostan-

ziale. Se l’operazione si sarebbe potuta realizzare a condizioni differenti da quelle di

mercato o in alcuni casi persino in assenza di fondamento economico, si tratta, molto

probabilmente, di un’operazione da classificare con parti correlate.

Infine, lo IAS 24 revised ha introdotto il nuovo § 12 in cui si specifica che “nella defini-

zione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società col-

legata e una joint venture comprende le controllate della joint venture. Pertanto, per

esempio, una controllata di una società collegata e l’investitore che ha un’influenza no-

tevole sulla società collegata sono tra loro collegati”.

L’obbligo di informativa riguarda l’importo, la natura del rapporto ed ogni altra infor-

mazione necessaria per la comprensione del bilancio, solo in quei casi in cui le opera-

zioni sono:

rilevanti, e

non concluse a normali condizioni di mercato.

In caso di omessa informativa, in quanto le operazioni sono giudicate concluse a nor-

mali condizioni di mercato, l’impresa deve essere in grado di disporre di elementi che

supportino tale conclusione.

Lo IAS 24 individua i seguenti esempi di tipologie di operazioni delle quali, deve essere

fornita l’informativa se effettuate con parti correlate, se rilevanti ed ove non concluse a

normali condizioni di mercato, come anche indicato dall’OIC 12:

acquisti o vendite di beni (finiti o semilavorati);

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acquisti o vendite di immobili ed altre attività (es. impianti, macchinari, marchi,

brevetti);

prestazione od ottenimento di servizi;

leasing;

trasferimenti per ricerca e sviluppo;

trasferimenti a titolo di licenza;

trasferimenti a titolo di finanziamento (inclusi i prestiti e gli apporti di capitale

in denaro od in natura);

clausole di garanzia o pegno;

estinzione di passività per conto dell’entità ovvero da parte dell’entità per conto

di un’altra parte;

retribuzioni dei dirigenti con responsabilità strategiche.

Le informazioni possono essere aggregate secondo la loro natura tranne quando occor-

re tenerle separate per una migliore comprensione degli effetti sullo Stato patrimoniale

e sul risultato economico della società.

Infine, l’obbligo dell’informativa delle operazioni avvenute nel corso dell’esercizio deve

essere rispettato anche se sono concluse alla data di chiusura del bilancio.

L’OIC 14, relativo alle disponibilità liquide, stabilisce che nella Nota integrativa devono

essere indicati l’utilizzo di eventuali sistemi di tesoreria accentrata non regolati a nor-

mali condizioni di mercato.

2.2.30 ACCORDI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE

Nella Nota integrativa devono inoltre essere indicati “la natura e l’obiettivo economico

di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patri-

moniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti

siano significativi e l’indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione pa-

trimoniale e finanziaria e il risultato economico della società” (art. 2427 co. 1 n. 22-ter

c.c.). Per accordi fuori bilancio si intendono gli accordi, od altri atti, anche collegati tra

loro, i cui effetti non risultano dallo Stato patrimoniale ma che possono esporre la so-

cietà a rischi o generare per la stessa benefici significativi la cui conoscenza è utile per

una valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico

della società, nonché del gruppo di eventuale appartenenza.

La direttiva 2006/46/CE precisa che gli accordi possono essere associati alla creazione o

all’uso di una o più società veicolo (SPE, Special Purpose Entities) e di attività off-shore

destinate a perseguire, tra l’altro, obiettivi economici, legali, fiscali o contabili.

Gli esempi proposti sono i seguenti esempi:

disposizioni per la ripartizione dei rischi e dei benefici od obblighi derivanti da

contratti di factoring pro-solvendo;

accordi combinati di vendita e riacquisto;

disposizioni in merito al deposito di merci;

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disposizioni di vendita con obbligo di pagare il corrispettivo a prescindere dal

ritiro o meno della merce;

intestazioni patrimoniali tramite società fiduciarie e trust;

beni impegnati;

disposizioni di leasing operativo;

outsourcing (servizi esternalizzati) ed altre operazioni analoghe.

2.2.31 NATURA ED EFFETTO PATRIMONIALE, FINANZIARIO ED ECONOMICO DEI FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO

Nella Nota integrativa devono essere indicate la natura e l’effetto patrimoniale, fina-

nziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (art.

2427 c.c. punto 22-quater).

A tal proposito, l’OIC 29 indica che si considerano fatti di rilievo quelli che, richiedendo

o meno variazioni nei valori di bilancio, influenzano la situazione rappresentata in

bilancio e sono di importanza tale che la loro mancata comunicazione potrebbe com-

promettere la possibilità dei destinatari dell’informazione societaria di fare corrette

valutazioni e prendere decisioni appropriate.

Nella Nota integrativa il fatto intervenuto deve essere descritto riportando anche la

stima dell’effetto sulla situazione patrimoniale/finanziaria della società, diversamente

devono essere indicate le ragioni per cui l’effetto non si ritiene determinabile.

Per quanto riguarda i fatti successivi che non comportano la modifica di bilancio ma

che richiedono una specifica informativa nella Nota integrativa, l’OIC 19 individua i

seguenti esempi:

operazioni di natura straordinaria (fusioni, scissioni, conferimenti, ecc.) esegui-

te dopo la chiusura dell’esercizio;

annuncio di un piano di dismissioni di importanti attività;

acquisti o cessioni di un’azienda significativa;

distruzioni di impianti, macchinari, merci in seguito ad incendi, inondazioni o

altre calamità naturali;

annuncio o avvio di piani di ristrutturazione;

emissione di un prestito obbligazionario;

aumento di capitale;

assunzione di rilevanti impegni contrattuali;

significativi contenziosi (contrattuali, legali, fiscali) relativi a fatti sorti o opera-

zioni effettuate dopo la chiusura dell’esercizio;

fluttuazioni anomale significative dei valori di mercato delle attività di bilancio

(ad esempio titoli) o nei tassi di cambio con le valute straniere verso le quali l’im-

presa è maggiormente esposta senza coperture;

richieste di ammissione alla quotazione nelle borse valori.

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2.2.32 DESTINAZIONE DEGLI UTILI O COPERTURA PERDITE

Nella Nota integrativa deve essere indicata “la proposta di destinazione degli utili o di

copertura delle perdite” (art. 2427 co. 1 n. 22-septies c.c.).

2.2.33 INFORMAZIONI SU SOCIETÀ CHE REDIGONO IL BILANCIO CONSOLIDATO

L’art. 2427 co. 1 n. 22-quinquies e 22-sexies c.c. richiede di indicare in Nota integrativa il

nome e la sede legale dell’impresa che redige il bilancio consolidato rispettivamente

dell’insieme più grande e dell’insieme più piccolo di imprese di cui l’impresa fa parte in

quanto impresa controllata, nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio

consolidato.

2.3 INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI: L’ART. 2427-BIS C.C.

In base all’art. 2427-bis c.c. nella Nota integrativa devono essere indicati:

1) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:

a) il loro fair value;

b) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura, compresi i termini e le condizioni

significative che possono influenzare l’importo, le scadenze e la certezza dei flussi fi-

nanziari futuri;

b-bis) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione,

qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato;

b-ter) le variazioni di valore iscritte direttamente nel Conto economico, nonché quelle

imputate alle riserve di patrimonio netto;

b-quater) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nel-

l’esercizio;

2) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value,

con esclusione delle partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell’art.

2359 e delle partecipazioni in joint venture:

a) il valore contabile e il fair value delle singole attività, o di appropriati raggruppa-

menti di tali attività;

b) i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli ele-

menti sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato.

2.4 INFORMATIVA SULL’ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI SOCIETÀ

L’obiettivo dell’informativa sull’attività di direzione e coordinamento, secondo quanto

previsto dalla legge delega, è quello di “disciplinare i gruppi di società secondo i principi

di trasparenza e di contemperamento degli interessi coinvolti”, e di prevedere, tra i crite-

ri direttivi in tema di gruppi:

una disciplina secondo principi di trasparenza e tale da assicurare che l’attività di

direzione e di coordinamento contemperi adeguatamente l’interesse del gruppo,

delle società controllate e dei soci di minoranza di queste ultime;

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che le decisioni conseguenti ad una valutazione dell’interesse del gruppo siano

motivate;

forme di pubblicità dell’appartenenza al gruppo;

i casi in cui riconoscere adeguate forme di tutela al socio al momento dell’ingres-

so e dell’uscita della società dal gruppo, ed eventualmente il diritto di recesso

quando non sussistono le condizioni per l’obbligo di offerta pubblica di acquisto.

Nella normativa non si riscontra alcuna definizione di gruppo, in tal modo si evita il

rischio legato all’individuazione di parametri specifici, che potrebbero facilmente esse-

re superati in considerazione della continua evoluzione della “realtà sociale, economica

e giuridica e di moltiplicare le nozioni di gruppo esistenti”.

2.4.1 INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CHE ESERCITA LA DIREZIONE E IL COOR-DINAMENTO

Dal punto di vista giuridico, la norma disciplina soltanto una presunzione relativa, al

fine dell’individuazione del soggetto che esercita in concreto tale attività; è pertanto

possibile che l’attività di direzione e coordinamento sia esercitata da un altro soggetto

sulla base di un diverso titolo, ovvero che non sia esercitata affatto.

In particolare, infatti:

l’art. 2497-sexies c.c. prevede che “Ai fini di quanto previsto nel presente capo, si

presume salvo prova contraria che l’attività di direzione e coordinamento di so-

cietà sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci o

che comunque le controlla”;

l’art. 2497-septies c.c. prevede che “Le disposizioni del presente capo si applicano

altresì alla società o all’ente che, fuori dalle ipotesi di cui all’articolo 2497-sexies,

esercita attività di direzione e coordinamento di società sulla base di un contratto

con le società medesime o di clausole dei loro statuti”.

Il legislatore focalizza la propria attenzione sulla responsabilità della società o ente che

esercita l’attività di direzione e coordinamento in considerazione del danno che tale

attività, se non correttamente esercitata, può recare agli interessi dei soci e dei creditori

delle singole società appartenenti al gruppo.

L’art. 2497 c.c. infatti stabilisce che “Le società o gli enti che, esercitando attività di

direzione e coordinamento di società, agiscono nell’interesse imprenditoriale proprio o

altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle

società medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il

pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei

confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all’integrità del patrimonio della

società. Non vi è responsabilità quando il danno risulta mancante alla luce del risultato

complessivo dell’attività di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato

anche a seguito di operazioni a ciò dirette. Risponde in solido chi abbia comunque preso

parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne abbia consapevolmente

tratto beneficio. Il socio ed il creditore sociale possono agire contro la società o l’ente che

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esercita l’attività di direzione e coordinamento, solo se non sono stati soddisfatti dalla

società soggetta alla attività di direzione e coordinamento. Nel caso di fallimento, liquida-

zione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria di società soggetta ad

altrui direzione e coordinamento, l’azione spettante ai creditori di questa è esercitata dal

curatore o dal commissario liquidatore o dal commissario straordinario”.

L’obiettivo del legislatore è quindi quello di salvaguardare la trasparenza nell’esercizio

dell’attività di direzione e coordinamento al fine di tutelare gli interessi dei soci e dei

creditori sociali dall’eventuale pregiudizio che l’attività di direzione e coordinamento

può arrecare.

L’informativa che assume importanza è quella riportata sia nella Nota integrativa, sia

nella relazione sulla gestione, in quanto da tali documenti gli stakeholder possono valu-

tare l’eventuale sussistenza dell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento.

Si deve trattare di una valutazione non di una singola operazione, ma di una valu-

tazione del risultato complessivo dell’attività di direzione e coordinamento in modo da

tenere in considerazione anche delle eventuali operazioni volte a compensare il danno

subito dalla società.

2.4.2 INFORMATIVA CONTABILE E PUBBLICITÀ

Ai fini pubblicitari, la società è tenuta ad indicare (art. 2497-bis co. 1 c.c.):

“la società o l’ente alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta negli

atti e nella corrispondenza;

nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del re-

gistro delle imprese di cui al comma successivo”.

L’obiettivo è quello di rendere conoscibile l’assoggettamento (così come il suo venir me-

no) di una società all’altrui attività di direzione e coordinamento, così che i soci di

minoranza, i creditori ed altri soggetti interessati siano informati del rischio dell’appar-

tenenza della società ad un determinato gruppo.

2.4.3 INFORMATIVA DA RIPORTARE NELLA NOTA INTEGRATIVA

Per quanto riguarda l’informativa contabile sull’attività di direzione e coordinamento,

“la società deve esporre, in apposita sezione della Nota integrativa, un prospetto riepilo-

gativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio della società o dell’ente che esercita su di

essa l’attività di direzione e coordinamento” (art. 2497-bis co. 4 c.c.).

Attraverso tale informativa nella Nota integrativa, i soci ed i creditori sono portati a co-

noscenza del valore e della composizione del patrimonio a garanzia della responsabi-

lità del soggetto che esercita l’attività di direzione e coordinamento.

Si deve trattare dell’ultimo bilancio di esercizio approvato in quanto è l’ultimo docu-

mento ufficiale da cui si evince il patrimonio posto a garanzia di tale responsabilità.

Il legislatore fa riferimento ad un “prospetto riepilogativo dei dati essenziali”, pertanto

si deve trattare dei principali totali degli schemi di bilancio.

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Secondo l’OIC 12, i dati che sono da riportare nel caso di una società di capitali sono i

totali delle voci indicate con lettere maiuscole dello Stato patrimoniale e del Conto eco-

nomico.

Ad esempio, un’impresa industriale, commerciale o di servizi di dimensioni medie o

grandi può esporre quali dati essenziali dell’ultimo bilancio della società di capitali che

esercita attività di direzione e coordinamento i seguenti:

BILANCIO DI ESERCIZIO DELLA SOCIETÀ/ENTE ALLA DATA DELL’ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO

STATO PATRIMONIALE ATTIVO: A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti B) Immobilizzazioni C) Attivo circolante D) Ratei e risconti Totale attivo

PASSIVO: Patrimonio Netto: Capitale sociale Riserve Utile (perdita) dell’esercizio B) Fondi per rischi e oneri C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato D) Debiti E) Ratei e risconti Totale passivo

CONTO ECONOMICO A) Valore della produzione B) Costi della produzione C) Proventi e oneri finanziari D) Rettifiche di valore di attività finanziarie Imposte sul reddito dell’esercizio Utile (perdita) dell’esercizio

Talvolta la società nell’esercizio di alcune attività risponde ad un soggetto e per altre

(ad esempio, per la gestione della tesoreria) ad un diverso soggetto del gruppo.

In tale caso, ovvero quando si è in presenza dell’esercizio dell’attività di direzione e

coordinamento da parte di più di un soggetto, devono essere riportati i dati essenziali

del bilancio di ciascuno di questi soggetti.

È inoltre richiesta, nonostante non si previsto dalla norma, che sia indicato se la società di

cui si riportano i dati redige il bilancio consolidato.

2.5 ALTRE INFORMAZIONI DA INSERIRE IN NOTA INTEGRATIVA

Le altre norme del codice civile che richiedono informazioni da inserire nella Nota inte-

grativa sono di seguito riportate.

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ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI COMPORTANTI RESPONSABILITÀ ILLIMI-TATA L’art. 2361 c.c. “Partecipazioni” co. 2, prevede che “l’assunzione di partecipazioni in altre

imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime

deve essere deliberata dall’assemblea; di tali partecipazioni gli amministratori danno

specifica informazione nella Nota integrativa del bilancio”.

Sul piano informativo, gli amministratori devono dare specifica informazione di tali

partecipazioni nella Nota integrativa del bilancio.

RICHIAMI NELLA NOTA INTEGRATIVA DISCIPLINATI DAI CRITERI DI VALUTA-ZIONE L’art. 2426 c.c. “Criteri di valutazione” contiene una serie di disposizioni che prevedono

dei richiami di informativa nella Nota integrativa:

“eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati

devono essere motivati nella Nota integrativa” (co. 1 n. 2);

“per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate e

collegate che risultino iscritte ad un valore superiore a quello derivante dall’ap-

plicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo n. 4 (metodo del

patrimonio netto) o, se non vi sia l’obbligo di redigere il bilancio consolidato, al

valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto della risultante dall’ulti-

mo bilancio dell’impresa partecipata, la differenza dovrà essere motivata nella

Nota integrativa” (co. 1 n. 3);

“quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del pa-

trimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patri-

monio netto riferito alla data di acquisizione o risultante dall’ultimo bilancio del-

l’impresa controllata o collegata può essere iscritto nell’attivo, purché ne siano

indicate le ragioni nella Nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a

beni ammortizzabili o all’avviamento, deve essere ammortizzata” (co. 1 n. 4 se-

condo cpv);

“nella Nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento

dell’avviamento” (co. 1 n. 6 secondo cpv);

“il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata

o con quelli: «primo entrato, primo uscito» o «ultimo entrato, primo uscito»; se il

valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiu-

sura dell’esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella

Nota integrativa” (co. 1 n. 10).

Ad esempio, l’informativa relativa alla modifica dei criteri di ammortamento potrebbe

essere la seguente:

Nel corso dell’esercizio è stato dato incarico a periti indipendenti di analizzare la

vita utile residua dei ……….

L’incarico di determinazione della vita utile residua delle principali categorie di

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……… trae origine dalla convinzione che, ammortizzando tali beni sulla base della

vita utile originariamente stimata, il valore netto di tali cespiti si sarebbe azzerato

nei prossimi esercizi in presenza di una sostanziale inalterata capacità produttiva

rispetto al passato.

PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE L’art. 2447-septies c.c. “Bilancio” prevede:

al co. 3 che “nella Nota integrativa del bilancio della società gli amministratori

devono illustrare il valore e la tipologia dei beni e dei rapporti giuridici compresi

in ciascun patrimonio destinato, ivi inclusi quelli apportati da terzi, i criteri adot-

tati per la imputazione degli elementi comuni di costo e di ricavo, nonché il cor-

rispondente regime della responsabilità”.

al co. 4 che: “qualora la deliberazione costitutiva del patrimonio destinato pre-

veda una responsabilità illimitata della società per le obbligazioni contratte in

relazione allo specifico affare, l’impegno da ciò derivante deve risultare in calce

allo Stato patrimoniale e formare oggetto di valutazione secondo criteri da illu-

strare nella Nota integrativa”.

L’art. 2447-decies c.c. “Finanziamento destinato ad uno specifico affare”, co. 8 prevede

che “la Nota integrativa alle voci di bilancio relative ai proventi di cui al terzo comma, ed

ai beni di cui al quarto comma, deve contenere l’indicazione della destinazione dei pro-

venti e dei vincoli relativi ai beni”.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI L’art. 2490 c.c. “Bilanci in fase di liquidazione”, stabilisce che al co. 3 che “Nella Nota

integrativa i liquidatori debbono indicare e motivare i criteri di valutazione adottati”.

Il co. 5 dell’art. 2490 c.c. stabilisce che “Quando sia prevista una continuazione, anche

parziale, dell’attività di impresa, le relative poste di bilancio devono avere una indica-

zione separata; la relazione deve indicare le ragioni e le prospettive della continuazione;

la Nota integrativa deve indicare e motivare i criteri di valutazione adottati”.

2.6 ALTRE NORME DIVERSE DAL CODICE CIVILE

La Nota integrativa può anche comprendere informazioni che derivano da altre dispo-

sizioni di legge.

ESONERO DALLA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO Ad esempio, l’art. 27 co. 5 del DLgs. 127/91 prevede che: “Le ragioni dell’esonero devono

essere indicate nella Nota integrativa al bilancio di esercizio. Nel caso previsto dal terzo

comma, la Nota integrativa deve altresì indicare la denominazione e la sede della società

controllante che redige il bilancio consolidato; copia dello stesso, della relazione sulla

gestione e di quella dell’organo di controllo, redatti in lingua italiana o nella lingua

comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale (14), devono essere

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depositati presso l’ufficio del registro delle imprese del luogo ove è la sede dell’impresa

controllata [...]”.

2.7 NOTA INTEGRATIVA DEL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA

La norma riformulata a seguito del DLgs. 139/2015 individua l’informativa che deve

essere riportata nella Nota integrativa in modo diretto e non più attraverso la disciplina

di quali indicazioni possono essere omesse.

In particolare, l’art. 2435-bis c.c. prevede che: “Fermo restando le indicazioni richieste

dal terzo, quarto e quinto comma dell’articolo 2423, dal secondo e quinto comma dell’ar-

ticolo 2423-ter, dal secondo comma dell’articolo 2424, dal primo comma, numeri 4) e 6),

dell’articolo 2426, la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste dal primo comma

dell’articolo 2427, numeri 1), 2), 6), per quest’ultimo limitatamente ai soli debiti senza

indicazione della ripartizione geografica, 8), 9), 13), 15), per quest’ultimo anche ometten-

do la ripartizione per categoria, 16), 22-bis), 22-ter), per quest’ultimo anche omettendo le

indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici, 22-quater), 22-

sexies), per quest’ultimo anche omettendo l’indicazione del luogo in cui è disponibile la

copia del bilancio consolidato, nonché dal primo comma dell’articolo 2427-bis, numero 1).

Le società possono limitare l’informativa richiesta ai sensi dell’articolo 2427, primo comma,

numero 22-bis, alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori

azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonchè con

le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione.

Il contenuto della Nota integrativa abbreviata è il seguente3:

1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e

nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale

nello Stato;

2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le prece-

denti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da

3 Non sono più richieste le informazioni relative:

alla misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali;

alle variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo e del passivo;

all’elenco delle partecipazioni;

agli eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell’eser-

cizio;

all’ammontare dei crediti e dei debiti relativi a operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a

termine;

all’indicazione analitica delle voci di patrimonio netto con la specificazione della loro origine, possibilità di utilizzazio-

ne e distribuibilità;

all’ammontare dei proventi da partecipazioni;

ai compensi spettanti al revisore legale;

alle azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni e titoli o valori simili emessi dalla società;

al numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società;

ai finanziamenti effettuati dai soci alla società;

ai patrimoni destinati a uno specifico affare;

ai finanziamenti destinati ad uno specifico affare;

alle operazioni di locazione finanziaria.

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una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell’esercizio; le rivalutazioni, gli ammorta-

menti e le svalutazioni effettuati nell’esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le

immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell’esercizio;

6) l’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a 5 anni e dei debiti

assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura del-

le garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche.

Tale informativa, specifica la norma, limitatamente ai soli debiti senza indicazione

della ripartizione geografica;

8) l’ammontare degli oneri finanziari imputati nell’esercizio ai valori iscritti nell’attivo

dello Stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;

9) l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non

risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali

prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché

gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti

e imprese sottoposte al controllo di quest’ultime sono distintamente indicati;

13) l’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza

eccezionali;

15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria, la norma precisa “anche

omettendo la ripartizione per categoria”;

16) l’ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli spettanti

agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, preci-

sando il tasso d’interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rim-

borsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto

per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna

categoria;

22-bis) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l’importo, la natura del

rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio re-

lativa a tali operazioni, qualora le stesse non siano state concluse a normali condi-

zioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere

aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia

necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione

patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società. La norma precisa

che tale informativa possa essere limitata alle operazioni realizzate direttamente o

indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi

di amministrazione e controllo, nonché con le imprese in cui la società stessa de-

tiene una partecipazione;

22-ter) la natura e l’obiettivo economico di accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale,

con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione

che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l’indicazione degli stessi sia

necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico

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LA NOTA INTEGRATIVA

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della società. La norma precisa che possono essere omesse le indicazioni riguardan-

ti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici;

22-quater) la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo

avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio;

22-sexies) il nome e la sede legale dell’impresa che redige il bilancio consolidato dell’in-

sieme più piccolo di imprese di cui l’impresa fa parte in quanto impresa controllata

nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato. La norma precisa

che può essere omessa l’indicazione del luogo in cui è disponibile la copia del bilancio

consolidato.

La Nota integrativa in forma abbreviata deve inoltre contenere le informazioni dell’art.

2427-bis co. 1 n. 1:

“Nella nota integrativa sono indicati:

1) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:

a) il loro fair value;

b) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura, compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l’importo, le scadenze e la certezza dei flussi fi-nanziari futuri;

b-bis) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qua-

lora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato;

b-ter) le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle im-

putate alle riserve di patrimonio netto;

b-quater) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell’eser-

cizio”.

Alla luce della nuova formulazione dell’art. 2435-bis c.c. la Nota integrativa dei bilanci

in forma abbreviata consentirà ai destinatari del bilancio di conoscere informazioni

rilevanti prima omesse, in particolare, ad esempio, il compenso attribuito agli ammi-

nistratori. È da accogliere con favore tale nuovo obbligo informativo, in quanto un pun-

to certamente debole della previgente disciplina di legge era rappresentato dall’assenza

dell’informazione relativa ai compensi degli amministratori che, come noto, nelle pic-

cole e medie imprese, in genere sono al tempo stesso anche i proprietari. L’emolumento

destinato agli amministratori, in tale caso, potrebbe essere superiore o inferiore a

quanto sarebbe corrisposto ad un manager esterno e interferire pertanto sulle valu-

tazioni del merito creditizio. Per tale ragione, ad esempio, alcuni istituti di credito de-

terminano l’EBITDA senza considerare tale importo. In tal modo è possibile comparare

la redditività dell’attività operativa delle imprese senza l’effetto distorsivo dell’emolu-

mento corrisposto agli amministratori.

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ESEMPIO DI DOCUMENTAZIONE DEI DERIVATI DI COPERTURA4

Società …

Documentazione formale della relazione di copertura n. […]

DOCUMENTAZIONE PER LA DESIGNAZIONE INIZIALE

Preparata il [gg/mm/aaaa] da [INDICARE NOME E FUNZIONE]

Rivista e approvata il [gg/mm/aaaa] da [INDICARE NOME E FUNZIONE]

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALLA STRATEGIA E ALLE POLITICHE AZIENDALI

La relazione di copertura di seguito identificata risulta conforme a quanto previsto dalla

Policy aziendale n. […] [titolo della policy], versione approvata il [gg/mm/aaaa] (di seguito

anche “Policy”), e coerente con quanto previsto dalla Strategia “Gestione dei rischi azien-

dali”, approvato durante la riunione del Consiglio di Amministrazione del [gg/mm/aaaa]

(di seguito anche “Strategia”).

In particolare, l’obiettivo e la strategia della sottostante relazione di copertura è la se-

guente: [INSERIRE SPIEGAZIONE DELL’OBIETTIVO DELLA SPECIFICA COPERTURA NEL-

L’AMBITO DELLA STRATEGIA DI GESTIONE DEL RISCHIO]

TIPOLOGIA DI COPERTURA

[INDICARE SE SI TRATTA DI FAIR VALUE HEDGE, CASH FLOW HEDGE]

NATURA DEL RISCHIO COPERTO

Natura del rischio coperto

[ESEMPIO: RISCHIO COMPLESSIVO DI FAIR VALUE, RISCHIO DI INTERESSE, RISCHIO DI

CREDITO, RISCHIO DI CAMBIO]

Dettagli sul rischio coperto

[ESEMPIO: PER IL RISCHIO COMPLESSIVO DI FAIR VALUE INDICARE IL RISCHIO DI

PREZZO DI UNA MATERIA PRIMA O IL TASSO DI INTERESSE DI RIFERIMENTO, PER IL

RISCHIO DI CAMBIO, INDICARE IL TASSO DI CAMBIO SPOT O FORWARD, PER IL RISCHIO

DI INTERESSE, INDICARE IL TASSO DI INTERESSE BENCHMARK DA CONSIDERARE]

ELEMENTO COPERTO

Natura dell’elemento coperto:

Numero interno (eventuale) di riferimento dell’operazione:

Controparte:

Data di partenza:

Data di scadenza:

Valuta:

Nozionale:

Flussi di cassa da ricevere e pagare: ammontare, tasso di riferimento - es.:

Euribor - tempistiche:

Ammontare del nozionale designato come elemento coperto:

4 Tratto da Busso D., Devalle A. “Gli strumenti finanziari derivati in bilancio - Il nuovo OIC 32”, Casi & Strumenti, Eutekne,

Torino, 2017.

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LA NOTA INTEGRATIVA

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Allegati: inserire ogni altra informazione utile a spiegare la natura ed il profilo dell’ele-

mento coperto - es.: se lo swap ha un nozionale decrescente sulla base di un piano di

ammortamento.

STRUMENTO DI COPERTURA

Numero identificativo del contratto:

Natura dello strumento: [FORWARD, SWAP, OPTION, ECC.]

Controparte:

Data di stipula del contratto: [gg/mm/aaaa]

Data di scadenza:

Valuta:

Nozionale:

Fair value dello strumento di copertura al momento della designazione della re-

lazione di copertura5:

Flussi di cassa da ricevere e pagare: [ESEMPIO: AMMONTARE, TASSO DI RIFERI-

MENTO - ES.: EURIBOR - TEMPISTICHE]

Ammontare del nozionale designato come strumento di copertura

Per i derivati non-option based: [INDICARE SE SARANNO ESCLUSE ALCUNE VA-

RIAZIONI FUTURE]

Per i derivati option based: [INDICARE SE SARANNO ESCLUSE LE VARIAZIONI

NEL VALORE TEMPORALE DELL’OPZIONE]

Allegati: [INSERIRE OGNI ALTRA INFORMAZIONE UTILE A SPIEGARE LA NATURA ED IL

PROFILO DELLO STRUMENTO - ES. SE LO SWAP HA UN NOZIONALE DECRESCENTE SUL-

LA BASE DI UN PIANO DI AMMORTAMENTO]

VERIFICA DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DELLA COPERTURA

Relazione economica

Analisi qualitativa

Di seguito si riporta la sintesi delle analisi delle caratteristiche dell’elemento coperto e

dello strumento di copertura:

Elementi portanti dell’elemento coperto:

Importo nominale:

Data di regolamento dei flussi futuri:

Scadenza:

Rischio coperto sottostante:

Elementi portanti dello strumento di copertura:

Importo nominale:

Data di regolamento dei flussi futuri:

Scadenza:

Rischio coperto sottostante: 5 Tale dato non è riportato nell’Esempio EI.23 dell’OIC 32. Tuttavia, si ritiene che tale informazioni sia rilevante, sia nel caso

di coperture non semplici sia nel caso di coperture semplici. In questo ultimo caso, tale informazione è essenziale, in quan-

to il modello è applicabile solo qualora il fair value alla data di stipula del contratto derivato sia prossimo allo zero.

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Analisi del rischio di credito

[INSERIRE INDICAZIONI IN MERITO ALL’ANALISI DEL RISCHIO DI CREDITO]

Altro

[INDICARE OGNI ALTRA INFORMAZIONE UTILE]

Verifica sussistenza requisiti per l’applicazione del modello per le coperture semplici

Sulla base dell’analisi delle caratteristiche dell’elemento coperto e dello strumento di

copertura e sulla base del fatto che il fair value dello strumento finanziario derivato al-

la data di stipula è prossimo allo zero, si ritiene applicabile il modello contabile previ-

sto dall’OIC 32 per le relazioni di copertura semplici.

AGGIORNAMENTO PERIODO PER LA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISI-

TI DI AMMISSIBILITÀ

[AGGIORNAMENTO DA EFFETTUARE AD OGNI DATA DI REDAZIONE DEL BILANCIO E

A OGNI ALTRO MOMENTO RILEVANTE]

Preparata il [gg/mm/aaaa] da [INDICARE NOME E FUNZIONE]

Rivista e approvata il [gg/mm/aaaa] da [INDICARE NOME E FUNZIONE]

Verifica dei requisiti per l’applicazione del modello per copertura semplice

[ANALISI DEL MANTENIMENTO DEI REQUISITI, OVVERO ASSENZA DI CAMBIAMENTI

NEGLI ELEMENTI PORTANTI DELL’ELEMENTO COPERTO E DELLO STRUMENTO DI CO-

PERTURA]

[SPIEGAZIONE DELL’EVENTUALE CAMBIAMENTO NEGLI ELEMENTI PORTANTI DEL-

L’ELEMENTO COPERTO E DELLO STRUMENTO DI COPERTURA CON CONSEGUENTE IN-

TERRUZIONE DELLA RELAZIONE DI COPERTURA]

Verifica dell’impatto del rischio di credito

[SPIEGAZIONE DELLA MODALITÀ DI ANALISI DELL’IMPATTO DEL RISCHIO DI CREDITO]

[SPIEGAZIONE DELLA CESSAZIONE DELLA RELAZIONE DI COPERTURA A SEGUITO DI

MODIFICHE DEL RISCHIO DI CREDITO]

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

“Nota integrativa”, Guide Eutekne

Busso D., Devalle A. “Gli strumenti finanziari derivati in bilancio. Il nuovo OIC 32”, Collana Principi contabili,

Eutekne, Torino, 2017

Bava F., Devalle A. “I nuovi OIC. Bilancio 2016”, Collana Principi contabili, Eutekne, Torino, 2017

Fradeani A. “Il complicato «addio» alla Nota integrativa per i bilanci micro”, Il Quotidiano del Commercialista,

www.eutekne.info, 14.2.2017

De Rosa S. “Bilanci 2016 al via senza sezione straordinaria e conti d’ordine”, Il Quotidiano del Commercialista,

www.eutekne.info, 6.2.2017

Latorraca S. “Il bilancio abbreviato semplifica gli schemi di Stato patrimoniale e Conto economico”, Il Quoti-

diano del Commercialista, www.eutekne.info, 23.1.2017

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SLIDE

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NOVITÀ DEL BILANCIO D’ESERCIZIO

Le modifiche agli schemi di bilancio e la comparabilità dei dati Il principio della rilevanza e della prevalenza della sostanza sulla forma Il criterio di valutazione del costo ammortizzato e l’attualizzazione Le novità della nota integrativa in forma estesa Le novità della nota integrativa abbreviata Le principali novità degli OIC 2016 Il bilancio delle micro-imprese I nuovi limiti per la redazione del bilancio consolidato

SOMMARIO

NOVITÀ DEL BILANCIO D’ESERCIZIO

2

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31.12.2016

Primo bilancio “nuovo” codice civile

Adozione nuova Direttiva 34/2013

Nuovi OIC “release 2016” Indicazioni operative

1.1.2016

Prima applicazione Applicazione a regime

Prospettica(es. Avviamento e costo ammortizzato)

Retroattiva(es. Ricerca, pubblicità e strumenti finanziari)

NOVITÀ DEL BILANCIO D’ESERCIZIO

CODICE CIVILE E NUOVI OIC

3

NOVITÀ DEL BILANCIO D’ESERCIZIO

PRINCIPI CONTABILI OIC 2016

OIC 9 - Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle imm. materiali e immateriali OIC 10 - Rendiconto finanziario OIC 12 - Composizione e schemi del bilancio d’esercizio OIC 13 - Rimanenze OIC 14 - Disponibilità liquide OIC 15 - Crediti OIC 16 - Immobilizzazioni materiali OIC 17 - Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto OIC 18 - Ratei e risconti OIC 19 - Debiti OIC 20 - Titoli di debito OIC 21 - Partecipazioni e azioni proprie OIC 23 - Lavori in corso su ordinazione OIC 24 - Immobilizzazioni immateriali OIC 25 - Imposte sul reddito OIC 26 - Operazioni, attività e passività in valuta estera OIC 28 - Patrimonio netto OIC 29 - Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, ecc. OIC 31 - Fondi per rischi e oneri e trattamento di fine rapporto OIC 32 - Strumenti finanziari derivati

4

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Modifiche al codice civile in tema di bilancio

Principi generali

Prospetti di bilancio

Criteri di valutazione

Principio della rilevanza Prevalenza della

sostanza dell’operazione

Modifiche agli schemi di stato patrimoniale e conto economico

Obbligo di redazione del rendiconto finanziario

Modifiche alla nota integrativa

Modifiche al contenuto della relazione sulla gestione

Spese di ricerca e pubblicità

Avviamento Iscrizione dei derivati Valutazione dei titoli

immobilizzati, crediti e debiti

Valutazione delle poste in valuta estera

NOVITÀ DEL BILANCIO D’ESERCIZIO

NOVITÀ DEL DLGS.139/2015

5

B) I – Immobilizzazioni immateriali:1) costi di impianto e di ampliamento;2) costi di sviluppo; (omissis…)III – Immobilizzazioni finanziarie:1) partecipazioni in:(omissis…)d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti;d-bis) altre imprese;2) crediti:a) verso imprese controllate;b) verso imprese collegate;c) verso controllanti;d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;d-bis) verso altri;3) altri titoli;4) strumenti finanziari derivati attivi;

NOVITÀ DEL BILANCIO D’ESERCIZIO

MODIFICHE AGLI SCHEMI DI STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO (1/7)

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C) Attivo circolante:(omissis…)II – Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo:(omissis…)5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;5-bis) crediti tributari;5-ter) imposte anticipate;5-quater) verso altri;Totale.III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:(omissis…)3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti;4) altre partecipazioni;5) strumenti finanziari derivati attivi;(omissis…)D) Ratei e risconti.

NOVITÀ DEL BILANCIO D’ESERCIZIO

MODIFICHE AGLI SCHEMI DI STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO (2/7)

7

A) Patrimonio netto:I – Capitale.II – Riserva da soprapprezzo delle azioni.III – Riserve di rivalutazione.IV – Riserva legale.V – Riserve statutarieVI – Altre riserve, distintamente indicate.VII – Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.VIII – Utili (perdite) portati a nuovo.IX – Utile (perdita) dell’esercizio.X – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.Totale.B) Fondi per rischi e oneri:1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;2) per imposte, anche differite;3) strumenti finanziari derivati passivi;4) altri.

NOVITÀ DEL BILANCIO D’ESERCIZIO

MODIFICHE AGLI SCHEMI DI STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO (3/7)

8

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D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degliimporti esigibili oltre l’esercizio successivo:(omissis…)11) debiti verso controllanti;11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti; 12) debiti tributari;13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;14) altri debiti.Totale.E) Ratei e risconti.

NOVITÀ DEL BILANCIO D’ESERCIZIO

MODIFICHE AGLI SCHEMI DI STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO (4/7)

9

C) Proventi e oneri finanziari:15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;16) altri proventi finanziari:a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime;b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;c) da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime;17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti;17-bis) utili e perdite su cambi.Totale (15 + 16 - 17+ – 17 bis).

NOVITÀ DEL BILANCIO D’ESERCIZIO

MODIFICHE AGLI SCHEMI DI STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO (5/7)

10

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D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie:18) rivalutazioni:a) di partecipazioni;b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;c) di titoli iscritti all’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;d) di strumenti finanziari derivati;19) svalutazioni:a) di partecipazioni;b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;c) di titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;d) di strumenti finanziari derivati;Totale delle rettifiche (18 – 19).Risultato prima delle imposte (A–B+-C+–D);20) imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate;21) utile (perdite) dell’esercizio.

NOVITÀ DEL BILANCIO D’ESERCIZIO

MODIFICHE AGLI SCHEMI DI STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO (6/7)

11

H

A B

100% 90%

Nel bilancio di A, eventuali rapporti con B rientrano nella fattispecie “controllate delle controllanti”.

Partecipazioni, crediti, debiti e proventi e oneri derivanti da questi rapporti devono essere indicati distintamente nelle nuove voci.

NOVITÀ DEL BILANCIO D’ESERCIZIO

MODIFICHE AGLI SCHEMI DI STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO (7/7)

12

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Art. 2423-ter co. 5 c.c.:“per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle dell’esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l’adattamento o l’impossibilità di questo devono essere segnalati e commentanti nella nota integrativa”.

NOVITÀ DEL BILANCIO D’ESERCIZIO

COMPARABILITÀ DEI DATI

13

Art. 2425-ter c.c.Dal rendiconto finanziario risultano, per l’esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l’ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all’inizio e alla fine dell’esercizio, ed i flussi finanziari dell’esercizio derivanti dall’attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci.

Art. 2435-bis c.c.Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario.

Art. 2423 c.c.Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.

NOVITÀ DEL BILANCIO D’ESERCIZIO

IL RENDICONTO FINANZIARIO OBBLIGATORIO

14

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OIC 10 - Appendice ASchema n. 1:

Flusso dell’attività operativa determinato con il metodo indiretto

RENDICONTO FINANZIARIO (1/3)

NOVITÀ DEL BILANCIO D’ESERCIZIO

15

OIC 10 - Appendice A

RENDICONTO FINANZIARIO (2/3)

NOVITÀ DEL BILANCIO D’ESERCIZIO

16

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OIC 10 - Appendice A

NOVITÀ DEL BILANCIO D’ESERCIZIO

RENDICONTO FINANZIARIO (3/3)

17

“Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta”.

PRINCIPIO DI RILEVANZA (1/2)

NOVITÀ DEL BILANCIO D’ESERCIZIO

Nuovo principio (art. 2423, nuovo co. 4):

Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società devono spiegare nella nota integrativa come hanno dato attuazionealla disposizione.

18

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Esempio OIC 19Una società tenuta all’applicazione del criterio del costo ammortizzato:1. decide di non utilizzarlo per i debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi;2. o di non attualizzare un debito nel caso in cui il tasso di interesse desumibile

dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato;

In tali casi, nella nota integrativa devono essere illustrate le politiche di bilancio adottate.

PRINCIPIO DI RILEVANZA (2/2)

NOVITÀ DEL BILANCIO D’ESERCIZIO

Gli OIC 13, 15, 16, 19, 20 propongono esempi di possibileapplicazione del principio di rilevanza

19

Co. 1-bis all’art. 2423:

PRINCIPIO DI PREVALENZADELLA SOSTANZA

NOVITÀ DEL BILANCIO D’ESERCIZIO

“La rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto”.

Nella relazione al DLgs.: “la declinazione pratica del principio di sostanza economica è effettuata dalla legge e dai principi contabili”.

20

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OIC 16 § 31

RILEVAZIONE INIZALE: PREVALENZA DELLA SOSTANZA

NOVITÀ DEL BILANCIO D’ESERCIZIO

Immobilizzazioni materiali quali terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali ed altri beni.

Si rilevano alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito

Il trasferimento avviene in genere quando è trasferito il titolo di proprietà. Qualora, in virtù di specifiche clausole contrattuali, non vi sia coincidenza tra la data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici e la data in cui viene trasferito il titolo di proprietà, prevale la data in cui è avvenuto il trasferimento dei rischi e dei benefici. L’analisi deve essere effettuata attraverso la comprensione di tutte le clausole contrattuali.

21

L’ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI DEBITI, IL COSTO AMMORTIZZATO E IL NUOVO OIC 19

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Il costo ammortizzato è introdotto come criterio di valutazione per:– titoli immobilizzati (art. 2426, p. 1);– crediti (art. 2426, p. 8), tenendo conto del fattore temporale e del

valore di presumibile realizzo;– debiti, tenendo conto del fattore temporale (art. 2426, p. 8).

Per la definizione di costo ammortizzato si utilizza lo IAS 39. Per società che redigono in bilancio in forma abbreviata, facoltà di iscrivere

in bilancio (art. 2435-bis co. 8):– i titoli immobilizzati al costo;– i crediti al valore presumibile di realizzo;– i debiti al valore nominale.

Art. 12 del DLgs. 139/2015 prevede possibilità di applicazione prospettica per questa modifica

IL COSTO AMMORTIZZATO (1/4)

L’ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI DEBITI, IL COSTO AMMORTIZZATO E IL NUOVO OIC 19

23

“Il costo ammortizzato di un’attività o passività finanziaria è il valore a cui l’attività o la passività finanziaria è stata valutata al momento della rilevazione iniziale al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall’ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l’uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità”.

IL COSTO AMMORTIZZATO (2/4)

Definizione OIC 19, par. 16 e 18

“Il tasso di interesse effettivo è il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o gli incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario o, ove opportuno, un periodo più breve al valore contabile netto dell’attività o passività finanziaria (…)”.

L’ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI DEBITI, IL COSTO AMMORTIZZATO E IL NUOVO OIC 19

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(meno): rimborsi di capitalepiù/(meno): ammortamento (ripartizione) della differenza tra valore iniziale e

valore a scadenza sulla base dell’interesse effettivo(meno): eventuali perdite di valore

uguale:

Definizione da IAS 39, §9 ripresa da OIC 19, par. 16 per i debiti

L’ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI DEBITI, IL COSTO AMMORTIZZATO E IL NUOVO OIC 19

IL COSTO AMMORTIZZATO (3/4)

Assume rilevanza per “crediti finanziari” e “debiti finanziari” per i quali è previsto il pagamento di interessi

Valore rilevato inizialmente

Valore da iscrivere in bilancio o “costo ammortizzato”

25

L’ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI DEBITI, IL COSTO AMMORTIZZATO E IL NUOVO OIC 19

IL COSTO AMMORTIZZATO (4/4)Valore di iscrizione iniziale del debito

Valore nominale

Costi di transazione, sconti, abbuoni direttamente derivanti dalla transazione

Costi marginali direttamente attribuibili all’acquisizione o all’emissione di una passività finanziaria. È un costo che non sarebbe stato sostenuto se l’entità non avesse acquisito/emesse il debito. I costi di transazione includono gli onorari e le commissioni pagate a soggetti terzi (mediatori finanziari, consulenti e notai), i contributi pagati a organismi di regolamentazione e le tasse e gli oneri sui trasferimenti. I costi di transazione non includono premi o sconti sul valore nominale del debito e tutti gli altri oneri previsti dal contratto di finanziamento e pagati alla controparte.

Spese di istruttoria, oneri di perizia dell’immobile e altri costi accessori per l’ottenimento del finanziamento e mutui ipotecari, eventuali commissioni attive e passive, spese di emissione (spese legali e commissioni iniziali) per l’emissione di prestiti obbligazionari, aggi e disaggi.

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IAS 39 prevede che gli interessi attivi e gli interessi passivi vengano rilevati nel conto economico sulla base del tasso di interesse effettivo (TIE) o Effective Interest Rate (EIR).

Il tasso di interesse nominale non è rilevante. Eventuali differenze tra il valore iniziale e il valore a scadenza devono

pertanto essere ripartite (“ammortizzate”) lungo la durata dello strumento finanziario in modo tale che nel conto economico di ciascun esercizio siano sempre rilevati gli interessi attivi/passivi effettivi.

L’ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI DEBITI, IL COSTO AMMORTIZZATO E IL NUOVO OIC 19

COSTO AMMORTIZZATORIPARTIZIONE DIFFERENZA INIZIALE

27

N

1ii EIR)(1FCINIZIALE CONTABILE VALORE it

Valore contabile valore contabile iniziale dell’attività/passivitài periodi di incasso/pagamentoti tempo di attualizzazione per il flusso i-esimoFCi flusso di cassa incassato/pagato al periodo i-esimoEIR tasso di interesse effettivo – Effective Interest Rate IRR (Internal Rate

of Return)

L’ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI DEBITI, IL COSTO AMMORTIZZATO E IL NUOVO OIC 19

COSTO AMMORTIZZATOTASSO DI INTERESSE EFFETTIVO

Il tasso di interesse effettivo (TIE o EIR) è il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o gli incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario (o, ove opportuno, lungo un periodo più breve) al valore contabile netto dell’attività o passività finanziaria.

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L’ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI DEBITI, IL COSTO AMMORTIZZATO E IL NUOVO OIC 19

RISVOLTI OPERATIVI DELL’UTILIZZODEL COSTO AMMORTIZZATO

Finanziamenti BULLET in assenza di costi di transazione Finanziamenti BULLET con costi di transazione Finanziamenti a tasso fisso e costi di transazione Finanziamenti a tasso variabile e costi di transazione

29

Debito ottenuto in data 1.1.01: 1.250 Valore nominale = valore rimborso: 1.250 Rimborso in un’unica soluzione alla scadenza: 5 anni Interesse annuale pagato il 31.12: 4,72% (1.250 × 4,72% = 59)

Data Tipologia di flusso di cassa futuro stimato

Importo del flusso di casso futuro stimato

31.12.Esercizio 1 Interesse 5931.12.Esercizio 2 Interesse 5931.12.Esercizio 3 Interesse 5931.12.Esercizio 4 Interesse 5931.12.Esercizio 5 Interesse 5931.12.Esercizio 5 Rimborso debito 1.250

Flussi di cassa stimati

L’ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI DEBITI, IL COSTO AMMORTIZZATO E IL NUOVO OIC 19

FINANZIAMENTI BULLET IN ASSENZADI COSTI DI TRANSAZIONE (1/3)

Caso operativo

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Tasso interno di rendimento = 4,72%Infatti:

59 × 1,0472–1 + 59 × 1,0472–2 + 59 × 1,0472–3 +59 × 1,0472–4 + (1.250 + 59) × 1,0472–5

=1.250

Il valore di iscrizione del debito sarà sempre 1.250Nel Conto economico di ogni anno verranno iscritti interessi passivi per 59

L’ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI DEBITI, IL COSTO AMMORTIZZATO E IL NUOVO OIC 19

FINANZIAMENTI BULLET IN ASSENZADI COSTI DI TRANSAZIONE (2/3)

Caso operativo

31

Data Tipologia di flusso di cassa futuro stimato

Importo del flusso di casso futuro stimato

31.12.Esercizio 1 Interesse 5931.12.Esercizio 2 Interesse 5931.12.Esercizio 3 Interesse 5931.12.Esercizio 4 Interesse 5931.12.Esercizio 5 Interesse 5931.12.Esercizio 5 Rimborso debito 1.250

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FINANZIAMENTI BULLET CON ASSENZA DI TRANSAZIONE (3/3)

Debito ottenuto in data 1.1.01: 1.250 Commissioni up-front pagate inizialmente: 16 Valore nominale = valore rimborso: 1.250 Rimborso in un’unica soluzione alla scadenza: 5 anni Interesse annuale pagato il 31.12: 4,72% (1.250 × 4,72% = 59)

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Tasso interno di rendimento = 5,01%Infatti:

59 × 1,0501–1 + 59 × 1,0501–2 + 59 × 1,0501–3 +59 × 1,0501–4 + (1.250 + 59) × 1,0501–5

=1.234 1.250 – 16

Il valore iniziale di iscrizione del debito è 1.234Nel Conto economico di ogni anno verranno iscritti interessi passivi in modo tale

da avere sempre un tasso di interesse del 5,01%

Caso operativo

L’ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI DEBITI, IL COSTO AMMORTIZZATO E IL NUOVO OIC 19

FINANZIAMENTI BULLET CON COSTIDI TRANSAZIONE (1/3)

33

Gli interessi passivi da iscrivere in CE sono pari: al flusso di cassa pagato; una parte della differenza tra valore iniziale e valore di rimborso.

Anno Valore iniziale

Oneri finanziari da iscrivere in

CE

Flussi di cassa

Quota della differenza tra

valore iniziale e valore di rimborso

Valore da iscrivere in SP

[a] [b] = [a] ×5,01% [c] [e] = [b] – [c] [d] = [a] + [b] –

[c]

1 1.234,0 61,9 59,0 2,9 1.236,9

2 1.236,9 62,0 59,0 3,0 1.239,9

3 1.239,9 62,2 59,0 3,2 1.243,0

4 1.243,0 62,3 59,0 3,3 1.246,3

5 1.246,3 62,7 59,0 3,7 1.250,0

Somma = 16

Caso operativo

L’ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI DEBITI, IL COSTO AMMORTIZZATO E IL NUOVO OIC 19

FINANZIAMENTI BULLET CON COSTIDI TRANSAZIONE (2/3)

34

79

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Stato patrimoniale1 2 1 2

D.4 Debiti verso banche 1.236,9 1.239,9

Conto economico

1 2

C.17 Interessi passivi (61,9) (62)

Rendiconto finanziario1 2

Attività operativa (59) (59)

Attività di finanziamento +1.234

Valore nominale è sempre 1.250

Caso operativo

L’ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI DEBITI, IL COSTO AMMORTIZZATO E IL NUOVO OIC 19

FINANZIAMENTI BULLET CON COSTI DI TRANSAZIONE (3/3)

35

periodo 3tasso 3%valore nominale 50.000,00 Spese di istruttoria: 1.000

Rata Quota interessi Quota capitale Debito residuo01/01/2016 0 0 0 € 50.000,0031/12/2016 € 17.676,52 € 1.500,00 € 16.176,52 € 33.823,4831/12/2017 € 17.676,52 € 1.014,70 € 16.661,82 € 17.161,6631/12/2018 € 17.676,52 € 514,85 € 17.161,66 € 0,00

Caso operativo

L’ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI DEBITI, IL COSTO AMMORTIZZATO E IL NUOVO OIC 19

FINANZIAMENTI A TASSO FISSO E COSTI DI TRANSAZIONE (1/2)

36

Tasso di interesse effettivo 4,058003127%

80

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DataValore iniziale

(a)

Flusso di cassa per interessi passivi

corrisposti (b)

Interessi passivi da iscrivere a

conto economico

al TIE (c=a*4,058)

Flusso di cassa per rimborso capitale

(d)

Ammortamento finanziario della

differenza tra valore iniziale e

valore a scadenza (e=c–b)

Valore finale

(a–d+e)

01/01/2016 € 49.000,0031/12/2016 € 49.000,00 € 1.500,00 € 1.988,42 € 16.176,52 € 488,42 € 33.311,9031/12/2017 € 33.311,90 € 1.014,71 € 1.351,80 € 16.661,82 € 337,09 € 16.987,1731/12/2018 € 16.987,17 € 514,85 € 689,34 € 17.161,66 € 174,49 € 0,00

Componente di reddito che non comporta movimenti finanziari

L’ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI DEBITI, IL COSTO AMMORTIZZATO E IL NUOVO OIC 19

FINANZIAMENTI A TASSO FISSO E COSTI DI TRANSAZIONE (2/2)

37

Quando il tasso di interesse nominale contrattuale è variabile e parametrato ai tassi di mercato i flussi finanziari sono rideterminati periodicamente per riflettere le variazioni dei tassi di interesse di mercato e il tasso di interesse effettivo è ricalcolato con decorrenza dalla data in cui gli interessi sono stati rilevati in base al contratto (OIC 19, par. 64).

1) Utilizzo della curva dei tassi2) Ultimo tasso di interesse disponibile

Non occorre ricalcolare i tasso di interesse effettivo quando il tasso di interesse nominale aumenta o diminuisce in modo prestabilito dalle

previsioni contrattuali e le sue variazioni non sono dovute a indicizzazioni legate a parametri di mercato

(es. clausole contrattuali “step-up” oppure “step-down”)

L’ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI DEBITI, IL COSTO AMMORTIZZATO E IL NUOVO OIC 19

FINANZIAMENTI A TASSO VARIABILE (1/8)

38

81

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Debito ottenuto in data 1.1.2016: 100.000 Commissioni up-front pagate inizialmente: 1.500 Tasso di interesse nominale: Euribor 1 anno + spread 2% Rimborso in un’unica soluzione alla scadenza: 3 anni Interessi passivi posticipati al 31/12 di ogni anno Tasso di interesse di mercato allineato al tasso contrattuale

Esercizio Euribor Spread Tasso nominaleapplicato

2016 0,50% 2,00% 2,50%2017 0,70% 2,00% 2,70%2018 1,20% 2,00% 3,20%

L’ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI DEBITI, IL COSTO AMMORTIZZATO E IL NUOVO OIC 19

FINANZIAMENTI A TASSO VARIABILE (2/8)

Caso operativo

39

Tasso interesse effettivo = 3,03%Infatti:

2.500 × 1,0303–1 + 2.500 × 1,0303–2 + (100.000 + 2.500) × 1,0303–3

=98.500 100.000 – 1.500

1) Determinazione del TIE al 31/12/2016

L’ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI DEBITI, IL COSTO AMMORTIZZATO E IL NUOVO OIC 19

FINANZIAMENTI A TASSO VARIABILE (3/8)

Caso operativo

40

82

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2) Piano di ammortamento al 31/12/2016

Anno Valore iniziale

Oneri finanziari da iscrivere in

CE

Oneri finanziari

pagati

Rimborso del

capitale

Quota della differenza tra

valore iniziale e valore di rimborso

Valore da iscrivere

in SP

[a] [b] = [a] ×3,03% [c] [e] = [b] – [c] [d] = [a] +

[b] – [c]

1/1/2016 98.500,00 0 0 0 0 98.500,00

31/12/2016 98.500,00 2.985,15 2.500,00 0 485,15 98.985,15

31/12/2017 98.985,15 2.999,85 2.500,00 0 499,85 99.485,00

31/12/2018 99.485,00 3.015,00 2.500,00 100.000 515,00 0

L’ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI DEBITI, IL COSTO AMMORTIZZATO E IL NUOVO OIC 19

FINANZIAMENTI A TASSO VARIABILE (4/8)

Caso operativo

41

Tasso interesse effettivo = 3,23%Infatti:

2.700 × 1,0323–1 + (100.000 + 2.700) × 1,0323–2

=98.985,15 Debito al 31/12/2016

1) Determinazione del TIE al 31/12/2017

Esercizio Euribor Spread Tasso nominaleapplicato

2016 0,50% 2,00% 2,50%2017 0,70% 2,00% 2,70%

L’ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI DEBITI, IL COSTO AMMORTIZZATO E IL NUOVO OIC 19

FINANZIAMENTI A TASSO VARIABILE (5/8)

Caso operativo

42

83

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2) Piano di ammortamento al 31/12/2017

Anno Valore iniziale

Oneri finanziari

da iscrivere in CE

Oneri finanziari

pagati

Rimborso del

capitale

Quota della differenza tra

valore iniziale e valore di rimborso

Valore da

iscrivere in SP

[a] [b] = [a] ×3,23% [c] [e] = [b] – [c] [d] = [a] +

[b] – [c]

1/1/2016 98.500,00 0 0 0 0 98.500,00

31/12/2016 98.500,00 2.985,15 2.500,00 0 485,15 98.985,15

31/12/2017 98.985,15 3.199,36 2.700,00 0 499,36 99.484,5031/12/2018 99.484,50 3215,50 2.700,00 100.000 515,50 0,00

L’ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI DEBITI, IL COSTO AMMORTIZZATO E IL NUOVO OIC 19

FINANZIAMENTI A TASSO VARIABILE (6/8)

Caso operativo

43

Tasso interesse effettivo = 3,73%Infatti:

(100.000 + 3.200) × 1,0373–1

=99.484,50 Debito al 31/12/2017

1) Determinazione del TIE al 31/12/2018

Esercizio Euribor Spread Tasso nominaleapplicato

2016 0,50% 2,00% 2,50%

2017 0,70% 2,00% 2,70%

2018 1,20% 2,00% 3,20%

L’ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI DEBITI, IL COSTO AMMORTIZZATO E IL NUOVO OIC 19

FINANZIAMENTI A TASSO VARIABILE (7/8)

Caso operativo

44

84

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2) Piano di ammortamento al 31/12/2018

Anno Valore iniziale

Oneri finanziari da iscrivere in

CE

Oneri finanziari pagati

Rimborso del

capitale

Quota della differenza tra

valore iniziale e valore di rimborso

Valore da iscrivere

in SP

[a] [b] = [a] ×3,23% [c] [e] = [b] – [c] [d] = [a] +

[b] – [c]

1/1/2016 98.500,00 0 0 0 0 98.500,00

31/12/2016 98.500,00 2.985,15 2.500,00 0 485,15 98.985,15

31/12/2017 98.985,15 3.199,36 2.700,00 0 499,36 99.484,50

31/12/2018 99.484,50 3.715,50 3.200,00 100.000 515,50 0,00

L’ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI DEBITI, IL COSTO AMMORTIZZATO E IL NUOVO OIC 19

FINANZIAMENTI A TASSO VARIABILE (8/8)

Caso operativo

45

Principio della rilevanza

Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai debiti se gli effetti sono irrilevanti, ai sensi dell’art. 2423 co. 4 c.c., rispetto al valore determinato in base ai par. 54 - 57. Si può presumere che gli effetti siano irrilevanti: se i debiti sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi); se i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore

iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo rispetto al valore nominale.

L’ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI DEBITI, IL COSTO AMMORTIZZATO E IL NUOVO OIC 19

CASI DI NON UTILIZZO DEL COSTO AMMORTIZZATO (1/3)

Quando può non essere applicato e la disciplinanei bilanci abbreviati

46

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In tal caso la società applica i paragrafi 54 - 57, salvo l’applicazione dei paragrafi 48 - 53 sul processo di attualizzazione. I debiti possono essere valutati al valore nominale senza applicare il criterio

di valutazione del costo ammortizzato e l’attualizzazione (par. 53). Qualora la società si avvalga di questa facoltà, la rilevazione iniziale del

debito è effettuata al valore nominale (par. 54).

Quando può non essere applicato e la disciplinanei bilanci abbreviati

L’ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI DEBITI, IL COSTO AMMORTIZZATO E IL NUOVO OIC 19

CASI DI NON UTILIZZO DEL COSTO AMMORTIZZATO (2/3)

47

Cambia in ogni caso il trattamento dei costi iniziali: i costi di transazione iniziali sostenuti per ottenere finanziamenti (es. spese

di istruttoria, imposta sostitutiva su finanziamenti a medio termine, oneri di perizia dell’immobile, commissioni dovute a intermediari finanziari sono rilevati tra i risconti attivi nella classe D dell’attivo dello stato patrimoniale (par. 57).

i costi di transazione iniziali rilevati tra i risconti attivi sono addebitati a conto economico lungo la durata del prestito a quote costanti ad integrazione degli interessi passivi nominali (par. 70).

Quando può non essere applicato e la disciplinanei bilanci abbreviati

L’ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI DEBITI, IL COSTO AMMORTIZZATO E IL NUOVO OIC 19

CASI DI NON UTILIZZO DEL COSTO AMMORTIZZATO (3/3)

48

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Qualora la società applichi il criterio del costo ammortizzato esclusivamente ai debiti sorti successivamente all’esercizio avente inizio a partire dall’1.1.2016 continua a classificare i costi accessori ai finanziamenti tra le “altre” immobilizzazioni immateriali e ad ammortizzare tali costi in conformità al precedente principio (OIC 24).

Trattamento contabile costi iniziali “residuali” all’1.1.2016

L’ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI DEBITI, IL COSTO AMMORTIZZATO E IL NUOVO OIC 19

DEBITI SORTI IN ESERCIZI PRECEDENTI

49

L’art. 2426 co. 1 n. 8 prescrive che occorretenere conto del “fattore temporale”

nella valutazione dei debitiTasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali

VSTasso di interesse di mercato

Se significativamente diversi

Il debito deve essere iscritto al valore attuale dei flussi futuri determinato utilizzando il tasso di interesse di mercato.

L’ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI DEBITI, IL COSTO AMMORTIZZATO E IL NUOVO OIC 19

COSTO AMMORTIZZATO IN PRESENZADI ATTUALIZZAZIONE (1/2)

50

87

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Debiti commerciali Debiti finanziari

La differenza tra il valore di rilevazione iniziale del debito così determinato e il

valore a termine viene rilevata a CE come onere finanziario lungo la durata del debito

utilizzando il TIE.

La differenza tra disponibilità liquide ricevute e il valore attuale dei flussi futuri (meno gli eventuali costi di transazione) è rilevata tra i proventi finanziari al momento

della rilevazione iniziale.

Il valore iniziale del debito così determinato è ridottodagli eventuali oneri di transazione

Dopo aver determinato il valore di iscrizione iniziale si determina il TIE e si procede con le regole del costo ammortizzato

Il valore iniziale di iscrizione del debito è pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri

L’ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI DEBITI, IL COSTO AMMORTIZZATO E IL NUOVO OIC 19

COSTO AMMORTIZZATO IN PRESENZADI ATTUALIZZAZIONE (2/2)

51

Attenzione al caso di debiti finanziari verso controllata

La differenza tra disponibilità liquide ricevute e il valore attuale dei flussi futuri (meno gli eventuali costi di transazione è rilevata: ad incremento del patrimonio netto (e non come provento finanziario) nel

bilancio della controllata; ad incremento del valore della partecipazione (e non come onere finanziario)

nel bilancio della controllante.

Se dalle evidenze disponibili quali: Verbali del CDA Situazione economica e finanziaria dell’impresa Elementi del contratto

Transazione con natura finalizzata al rafforzamento patrimoniale della controllata

L’ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI DEBITI, IL COSTO AMMORTIZZATO E IL NUOVO OIC 19

FINANZIAMENTO CON T.I. CONTRATTUALE SIGNIFICATIVAMENTE INFERIORE AL T.I. DI MERCATO

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Occorre confrontare: Ultimo valore contabile del debito originario (al netto dei costi di transazione) Valore di iscrizione iniziale del nuovo debito La differenza costituisce un utile/perdita da rilevare a conto economico

Quando non interviene l’eliminazione contabile (OIC 19 § 73) occorre rideterminare il valore il valore contabile del debito in modo da riflettere i flussi i rideterminati flussi finanziari Attualizzazione dei flussi finanziari al TIE iniziale.

I costi di transazione rettificano il valore contabile dei debito e vengono ammortizzati lungo la durata del debito.

L’ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI DEBITI, IL COSTO AMMORTIZZATO E IL NUOVO OIC 19

L’ELIMINAZIONE CONTABILE DEI DEBITI

Quando, in costanza del medesimo debito, vi sia una variazione sostanziale dei termini del debito esistente o di parte dello stesso, attribuibile o meno alla difficoltà finanziaria del debitore, contabilmente si procede all’eliminazione del debito originario con contestuale rilevazione di un nuovo debito (OIC 19 § 73).

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L’ISCRIZIONE IN BILANCIODEI CREDITI E IL NUOVO OIC 15

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Costo ammortizzato

Attualizzazione

2. Problematiche“nuove”

Tasso di interesse effettivo

Tasso di interesse di mercato

Le due problematiche non necessariamente devono coesistere. Il costo ammortizzato può non essere applicato se gli effetti sono irrilevanti:

– Crediti a breve termine;– Costi di transazione, commissioni pagate tra le parti o ogni altra differenza tra valore

iniziale e valore a scadenza di scarso rilievo. L’attualizzazione non è necessaria se il tasso contrattuale non è significativamente diverso

dal tasso di interesse di mercato.

L’ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI CREDITI E IL NUOVO OIC 15

I CREDITI NEL/DAL BILANCIO 2016 (1/6)

I crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del presumibile valore di realizzo (art. 2426 co.1 n.8)

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L’ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI CREDITI E IL NUOVO OIC 15

I CREDITI NEL/DAL BILANCIO 2016 (2/6)

I crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del presumibile valore di realizzo (art. 2426 co.1 n. 8)

I crediti sono rappresentati in bilancio al netto del fondo svalutazione crediti Il criterio del costo ammortizzato tenuto conto del fattore temporale non

sostituisce l’individuazione di eventuali perdite di valore La verifica di eventuali perdite di valore varia a seconda della composizione

delle voci dei crediti Crediti di numero limitato Verifica per singolo credito Crediti numerosi e singolarmente non significativi Verifica su classi di

crediti (es. per scaduto) Crediti numerosi e alcuni significativi Singolo credito per quelli

significativi, classi di crediti per gli altri.

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OCCORRE PERTANTO - RILEVAZIONE INIZIALE:1) Confrontare il tasso di interesse contrattuale con il tasso di interesse di

mercato.2) Se il tasso di interesse contrattuale si discosta significativamente dal tasso

di mercato, occorre procedere alla determinazione del valore attuale del credito che rappresenterà il valore di iscrizione iniziale del debito. In caso contrario il valore di iscrizione iniziale è il valore nominale.

3) Determinare il tasso di interesse effettivo Costi di transazione Rilevanti.

L’ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI CREDITI E IL NUOVO OIC 15

I CREDITI NEL/DAL BILANCIO 2016 (3/6)

L’importo della svalutazione alla data di bilancio è pari alla differenza tra il valore contabile e il valore dei flussi finanziari futuri stimati, ridotti degli importi che si prevede di non incassare, attualizzato al tasso di interesse effettivo originario del credito.

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Occorre pertanto - Valutazione successiva:4) Determinare l’ammontare di interessi calcolati con il criterio del tasso di

interesse effettivo sul valore contabile del credito a inizio esercizio5) Aggiungere l’ammontare degli interessi attivi determinati con il TIE al

precedente valore contabile del credito6) Sottrarre gli incassi per interessi e capitale intervenuti nel periodo7) Sottrarre le svalutazioni e le perdite su crediti.

L’ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI CREDITI E IL NUOVO OIC 15

I CREDITI NEL/DAL BILANCIO 2016 (4/6)

L’importo della svalutazione alla data di bilancio è pari alla differenza tra il valore contabile e il valore dei flussi finanziari futuri stimati, ridotti degli importi che si prevede di non incassare, attualizzato al tasso di interesse effettivo originario del credito.

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L’ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI CREDITI E IL NUOVO OIC 15

I CREDITI NEL/DAL BILANCIO 2016 (5/6)

La società in data 1/1/Anno 1 ha venduto ad un cliente dei beni per il valore di 100.000 Euro più IVA 22%. Le normali condizioni contrattuali prevedono il pagamento a 90 giorni data fattura fine mese. Nel caso specifico, per venire in contro alle esigenze finanziarie del cliente è stata prevista una dilazione di complessivi tre anni attraverso il pagamento di rate annuale costanti (al 31.12. di ciascun anno). Non ci sono costi iniziali di transazione. Ne consegue che occorre procedere all’attualizzazione utilizzando il tasso di mercato, che si ipotizza pari al 3%.

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L’ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI CREDITI E IL NUOVO OIC 15

I CREDITI NEL/DAL BILANCIO 2016 (6/6)

Il piano di incasso del credito è il seguente:Incasso Credito residuo

venerdì 1 gennaio Anno 1 € 122.000,00sabato 31 dicembre Anno 1 € 40.666,67 € 81.333,33

domenica 31 dicembre Anno 2 € 40.666,67 € 40.666,67lunedì 31 dicembre Anno 3 € 40.666,67 € 0,00

Crediti verso clientiOneri finanziari

a ≠

Ricavi di vendita

IVA a debito

115.030,201.256,85

94.287,05

22.000,00

116.287,05

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Questo deve essere il risultato finale Potrebbero essere necessarie più scritture contabili

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LA NOTA INTEGRATIVA

La Nota integrativa del bilancio 2016 presenta numerose novità in considerazione:1. delle modifiche agli artt. 2427 e 2427-bis c.c.;2. delle modifiche all’art. 2435-bis c.c. per i bilanci abbreviati;3. della necessità di illustrare nella Nota integrativa l’applicazione del nuovo

principio di irrilevanza (art. 2423 co. 4 c.c.);4. della richiesta da parte degli OIC di indicare di aver optato per l’applicazione

prospettica del criterio del costo ammortizzato e della nuova disciplina dell’ammortamento dell’avviamento.

Le informazioni in Nota integrativa relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico devono essere presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate nello Stato patrimoniale e nel Conto economico (art. 2427 c.c.).

NOTA INTEGRATIVA E NUOVI OIC

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Nell’ambito degli OIC, le informazioni da riportare nella Nota integrativa sono disciplinate: dai singoli principi contabili relativi alle singole voci di Stato patrimoniale e

delle connesse voci di Conto economico; dall’OIC 12, per quanto riguarda le fattispecie non espressamente previste

dai singoli principi contabili.

LA NOTA INTEGRATIVA E GLI OIC (1/3)

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NOTA INTEGRATIVA E NUOVI OIC

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LA NOTA INTEGRATIVA E GLI OIC (2/3)

Gli OIC propongono, ad esempio, i seguenti casi di applicazione del principio di irrilevanza:1. OIC 13 rimanenze: la determinazione del costo delle rimanenze ricorrendo

all’utilizzo del metodo dei costi standard, del prezzo al dettaglio, oppure del valore costante delle materie prime, sussidiarie e di consumo;

2. OIC 16 imm. materiali: iscrizione in bilancio ad un valore costante delle attrezzature industriali e

commerciali costantemente rinnovate; utilizzo ai fini dell’ammortamento della metà dell’aliquota normale per i

cespiti acquistati nell’anno.

Informativa relativa all’applicazione del principio dell’irrilevanza (art. 2423 co. 4 c.c.)

63

NOTA INTEGRATIVA E NUOVI OIC

LA NOTA INTEGRATIVA E GLI OIC (3/3)

Gli OIC propongono i seguenti esempi di applicazione del principio di irrilevanza:3. OIC 19 debiti: una società tenuta all’applicazione del criterio del costo ammortizzato

decide di non utilizzarlo per i debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi; di non attualizzare un debito nel caso in cui il tasso di interesse

desumibile dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.

Informativa relativa all’applicazione del principio dell’irrilevanza (art. 2423 co. 4 c.c.)

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NOTA INTEGRATIVA E NUOVI OIC

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3) la composizione delle voci: “costi di impianto e di ampliamento” e “costi di sviluppo”, nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento.9) l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest’ultime sono distintamente indicati.13) l’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali.16) l’ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agliamministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso d’interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria.

LE MODIFICHE ALL’ART. 2427 C.C. (1/2)

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NOTA INTEGRATIVA E NUOVI OIC

LE MODIFICHE ALL’ART. 2427 C.C. (2/2)

18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni, i warrants, le opzioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono.22-quater) la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio.22-quinquies) il nome e la sede legale dell’impresa che redige il bilancio consolidato dell’insieme più grande di imprese di cui l’impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato.22-sexies) il nome e la sede legale dell’impresa che redige il bilancio consolidato dell’insieme più piccolo di imprese di cui l’impresa fa parte in quanto impresa controllata nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato.22-septies) la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite.

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NOTA INTEGRATIVA E NUOVI OIC

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LA NOTA INTEGRATIVA E GLI OIC

Avviamento iscritto nel 2016: devono essere illustrati i criteri utilizzati per la stima della vita utile; nei casi in cui la società non sia in grado di stimare attendibilmente la vita

utile, devono essere indicate le ragioni per cui si ritiene che non sia possibile effettuare tale stima.

Informativa sui criteri di valutazione adottati (art. 2427 co.1 n. 1 c.c.)

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NOTA INTEGRATIVA E NUOVI OIC

LA NOTA INTEGRATIVA E GLI OIC

In tali casi, devono essere indicate nella Nota integrativa le ragioni alla base della scelta di attribuire alla differenza tra le disponibilità liquide erogate e il valore attuale dei flussi finanziari futuri una natura diversa da quella finanziaria.

Informativa sui criteri di valutazione adottati(art. 2427 co. 1 n. 1 c.c.)

Crediti finanziari originatisi nel 2016: la differenza tra le disponibilità liquide erogate ed il valore attuale dei flussi finanziari futuri, determinato utilizzando il tasso di interesse di mercato, deve essere rilevata tra gli oneri finanziari o tra i proventi finanziari al momento della rilevazione iniziale, a meno che la sostanza dell’operazione o del contratto non inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura (OIC 15).

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NOTA INTEGRATIVA E NUOVI OIC

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LA NOTA INTEGRATIVA E GLI OIC

Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesiL’OIC 28 propone il seguente esempio di tabella:

Variazioni intervenute nelle voci di PN art. 2427 co. 1 n. 4 c.c.

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NOTA INTEGRATIVA E NUOVI OIC

LA NOTA INTEGRATIVA E GLI OIC

Nella Nota integrativa devono essere indicati “l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest’ultime sono distintamente indicati”.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale (art. 2427 co. 1 n. 9 c.c.)

Esempi:OIC 14 disponibilità liquide: deve essere indicata la natura di eventuali fondi liquidi vincolati e la durata del vincolo.

Informativa legata all’eliminazione dei conti d’ordine

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NOTA INTEGRATIVA E NUOVI OIC

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LA NOTA INTEGRATIVA E GLI OIC

Esempi:OIC 16 imm. materiali: si deve dare conto degli eventuali gravami esistenti sulle immobilizzazioni (ipoteche, privilegi, pegni), nonché delle restrizioni o dei vincoli al libero uso dei cespiti in virtù dei contributi pubblici ricevuti.OIC 23 lavori in corso su ordinazione, devono essere inserite: le informazioni sugli impegni contrattualmente assunti per opere e servizi

ancora da eseguire a fine esercizio; l’esposizione dell’appaltatore nei confronti del committente per tutti i lavori

non ancora definitivamente accertati e liquidati.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale (art. 2427 co. 1 n. 9 c.c.)

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NOTA INTEGRATIVA E NUOVI OIC

LA NOTA INTEGRATIVA E GLI OIC

Esempi:OIC 31 fondi rischi e oneri: nel caso di grado di avveramento dell’evento sconfitta ritenuto possibile, devono essere indicate: la situazione d’incertezza, ove rilevante, che procurerebbe la perdita; l’importo stimato o l’indicazione che lo stesso non può essere determinato; altri possibili effetti se non evidenti; l’indicazione del parere della direzione della società e dei suoi consulenti

legali ed altri esperti, ove disponibili.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale (art. 2427 co. 1 n. 9 c.c.)

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NOTA INTEGRATIVA E NUOVI OIC

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LA NOTA INTEGRATIVA E GLI OIC

Esempi (OIC 12): picchi non ripetibili nelle vendite o negli acquisti; cessioni di attività immobilizzate; ristrutturazioni aziendali; operazioni straordinarie (cessioni, conferimenti di aziende o di rami

d’azienda, ecc.).

Indicazione dei ricavi o costi eccezionali (art. 2427 co. 1 n. 13 c.c.)

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NOTA INTEGRATIVA E NUOVI OIC

LA NOTA INTEGRATIVA E GLI OIC

Devono essere indicati l’ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando: il tasso d’interesse; le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o

oggetto di rinuncia; gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo

prestate, precisando il totale per ciascuna categoria.

Ammontare dei compensi spettanti agli amministratorie ai sindaci (art. 2427 co. 1 n. 16 c.c.)

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NOTA INTEGRATIVA E NUOVI OIC

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LA NOTA INTEGRATIVA E GLI OIC

L’OIC 12 non richiede più il prospetto maggiormente analitico rispetto all’informativa obbligatoria richiesta dal codice civile.

Informativa sui leasing finanziari (art. 2427 co. 1 n. 22 c.c.)

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NOTA INTEGRATIVA E NUOVI OIC

LA NOTA INTEGRATIVA E GLI OIC

È l’informativa precedentemente richiesta nella relazione sulla gestione dall’art. 2428 c.c.OIC 29: sono fatti di rilievo quelli che, richiedendo o meno variazioni nei valori di bilancio, influenzano la situazione rappresentata in bilancio e sono di importanza tale che la loro mancata comunicazione potrebbe compromettere la possibilità dei destinatari dell’informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere decisioni appropriate.Deve essere indicata anche la stima dell’effetto sulla situazione patrimoniale/finanziaria della società, diversamente devono essere indicate le ragioni per cui l’effetto non si ritiene determinabile.

Natura ed effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio

(art. 2427 co. 1 n. 22-quater c.c.)

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NOTA INTEGRATIVA E NUOVI OIC

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LA NOTA INTEGRATIVA E GLI OIC

Informazioni su società che redigono il bilancio consolidato (art. 2427 co. 1 n. 22-quinquies e 22-sexies)Devono essere indicate nella Nota integrativa il nome e la sede legale dell’impresa che redige il bilancio consolidato rispettivamente dell’insieme più grande e dell’insieme più piccolo di imprese di cui l’impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato.

Destinazione degli utili o copertura perdite (art. 2427 co. 1 n. 22-septies c.c.)

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NOTA INTEGRATIVA E NUOVI OIC

LA NOTA INTEGRATIVA E GLI OIC

Nella Nota integrativa devono essere indicati:1) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:a) il loro fair value;b) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura, compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l’importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri; b-bis) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato;b-ter) le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto; b-quater) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair valueavvenuti nell’esercizio.

Informazioni sugli strumenti finanziari (art. 2427-bis c.c.)

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NOTA INTEGRATIVA E NUOVI OIC

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LA NOTA INTEGRATIVA E GLI OIC

Qualora si usufruisca di tale facoltà la società applica il costo ammortizzato esclusivamente ai debiti/crediti/titoli sorti successivamente all’esercizio avente inizio a partire dal 1.1.2016 e dell’esercizio della facoltà occorre farne menzione in nota integrativa (OIC 19, par. 91 - OIC 15, par. 88, IC 20, par. 99).

Applicazione prospettica del costo ammortizzato Le modificazioni previste all’art. 2426 co. 1 n. 8 c.c. (criterio del costo ammortizzato) “possono non essere applicate alle componenti delle voci riferite ad operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio” (art. 12 co. 2 DLgs. 139/2015).

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NOTA INTEGRATIVA E NUOVI OIC

LA NOTA INTEGRATIVA (1/2)

Sono state proposte tre possibili soluzioni contabili per rilevare l’assegnazione del bene: a valore netto contabile, stornando unicamente i saldi contabili del bene

assegnato ed i relativi fondi rettificativi; a valore di mercato, rilevando la plusvalenza rispetto al valore netto

contabile a Conto economico; a valore di mercato, rilevando il plusvalore latente a patrimonio netto con il

contestuale utilizzo dell’incremento di posta del patrimonio netto al momento dell’estinzione del debito.

Il CNDCEC ha individuato nella soluzione 2) la modalità tecnica da adottare.

Assegnazione dei beni ai soci: il temanon è disciplinato dagli OIC

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NOTA INTEGRATIVA E NUOVI OIC

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LA NOTA INTEGRATIVA (2/2)

Se si segue la proposta del CNDCEC, nei casi in cui il ricavo iscritto in conto economico incida in misura rilevante sul risultato d’esercizio (es. assegnazione di un immobile interamente ammortizzato) deve essere indicato nella Nota integrativa: l’effetto di tali ricavi sul risultato d’esercizio; la natura non monetaria del ricavo; l’informativa relativa all’importo ed alla natura del ricavo di cui al nuovo

punto 13 dell’articolo 2427 c.c.

La mancata indicazione di un’adeguata informativa potrebbe precludere, in modo particolare nelle società non tenute alla redazione del rendiconto

finanziario, una adeguata comprensione del bilancio.

Informativa in caso di assegnazione dei beni ai soci

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NOTA INTEGRATIVA E NUOVI OIC

NOVITÀ BILANCI IN FORMA ABBREVIATA

L’art. 2435-bis c.c. ora indica analiticamente i punti dell’art. 2427 c.c. che devono essere riportati nella nota integrativa abbreviata.

La Nota integrativa abbreviata, anche se nel complesso è più sintetica rispetto al passato, richiede però l’indicazione di nuove informazioni prima non richieste (es. compenso amministratori).

Documenti di bilancio esonero dalla redazione del Rendiconto finanziario Stato patrimoniale: non è più richiesta l’indicazione esplicita dei fondi rettificativi a riduzione

delle immobilizzazioni (si riportano le immobilizzazioni già al netto come nei bilanci in forma estesa)

Criteri di valutazioneI titoli possono essere iscritti al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale (in deroga all’art. 2426).

Nota integrativa

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NOTA INTEGRATIVA E NUOVI OIC

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CONTENUTO DELLA NOTA ABBREVIATA (1/5)

1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato;2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell’esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell’esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell’esercizio;6) l’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a 5 anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche. Tale informativa, specifica la norma, limitatamente ai soli debiti senza indicazione della ripartizione geografica.

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NOTA INTEGRATIVA E NUOVI OIC

CONTENUTO DELLA NOTA ABBREVIATA (2/5)

8) l’ammontare degli oneri finanziari imputati nell’esercizio ai valori iscritti nell’attivo dello Stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;9) l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest’ultime sono distintamente indicati;13) l’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali;15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria, la norma precisa “anche omettendo la ripartizione per categoria”.

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NOTA INTEGRATIVA E NUOVI OIC

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CONTENUTO DELLA NOTA ABBREVIATA (3/5)

16) l’ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso d’interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria;22-bis) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l’importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società. L’informativa può essere limitata alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonché con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione.

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NOTA INTEGRATIVA E NUOVI OIC

CONTENUTO DELLA NOTA ABBREVIATA (4/5)

22-ter) la natura e l’obiettivo economico di accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l’indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società. Possono essere omesse le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici;22-quater) la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio;22-sexies) il nome e la sede legale dell’impresa che redige il bilancio consolidato dell’insieme più piccolo di imprese di cui l’impresa fa parte in quanto impresa controllata nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato. Può essere omessa l’indicazione del luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato.

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NOTA INTEGRATIVA E NUOVI OIC

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CONTENUTO DELLA NOTA ABBREVIATA (5/5)

Non sono più richieste le informazioni relative: alla misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e

immateriali; alle variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo e del passivo; all’elenco delle partecipazioni; agli eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla

chiusura dell’esercizio; all’ammontare dei crediti e dei debiti relativi a operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di

retrocessione a termine; all’indicazione analitica delle voci di patrimonio netto con la specificazione della loro origine,

possibilità di utilizzazione e distribuibilità; all’ammontare dei proventi da partecipazioni; ai compensi spettanti al revisore legale; alle azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni e titoli o valori simili emessi dalla società; al numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società; ai finanziamenti effettuati dai soci alla società; ai patrimoni destinati a uno specifico affare; ai dati richiesti dall’art. 2447-decies co. 8 c.c.; alle operazioni di locazione finanziaria.

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NOTA INTEGRATIVA E NUOVI OIC

OIC 24 - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: NOVITÀ

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1. Accertamento utilità futura dei costi pluriennalie avviamento

Amministratori Organi di controllo, se esistenti

No distribuzione dividendi in caso di assenza di riserve disponibili superiori ai Costi pluriennali

Impossibilità di capitalizzare costi precedentemente spesati

2. Iscrizione in bilancio tra le attività

Obbligatoria Facoltativa

Attività immateriali Avviamento

Costi pluriennaliCon

ferm

ata

l’im

post

azio

ne p

rece

dent

e

OIC 24 - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: NOVITÀ

RILEVAZIONE IN BILANCIO

89

Costituzionedella società

Costidi start-up

Costidi ampliamento

Costi che si sostengono in modo non ricorrente in momenti particolari del ciclo di vita dell’impresa: fase pre-operativa/accrescimento cap. operativa.

Costi del personale Costi di pubblicità sostenuti in tale ambito Assunzione e addestramento del nuovo personale …

Piano economico della società (§ 40)

OIC 24 - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: NOVITÀ

COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO

90

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Ricerca applicata Sviluppo

PRODUZIONE

Finalità non definita Utilità generica

Finalità specifica “Possibilità” di

realizzazione di progetto

Applicazione dei risultato della ricerca

Precede l’inizio della prod. comm.le

Ricerca di base Sviluppo

Finalità non definita Utilità generica Precede l’identificazione di un

prodotto/processo

Applicazione risultati ricerca di base

Precede l’inizio della prod. comm.le

OIC 24, vs. 2014

OIC 24, vs. 2016

OIC 24 - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: NOVITÀ

I COSTI DI RICERCA E SVILUPPO PRIMA E DOPO

Ricerca di base

91

Spese di ricerca e sviluppoRicerca di base Sviluppo

Conto economico Possibilità di capitalizzazione

Progetto chiaramente definito Realizzabilità tecnica e finanziaria del

progetto Recuperabilità attraverso ricavi Consenso collegio sindacale

Piano economico/finanziario della società (§ 40)

OIC 24 - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: NOVITÀ

I COSTI DI RICERCA E SVILUPPODAL BILANCIO 2016 (1/3)

92

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Chiarimento del nuovo OIC 24 (§ 26)

Costi per (OIC 24 § 48): Progettazione, costruzione, verifica di prototipi Progettazione di mezzi, prove e stampi per la nuova tecnologia Progettazione, costruzione, attivazione di un impianto pilota Progettazione, costruzione, prova di materiali, prodotti, processi e sistemi Applicazione dei risultati della ricerca di base

B.II.2) Costi di sviluppo

OIC 24 - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: NOVITÀ

I COSTI DI RICERCA E SVILUPPODAL BILANCIO 2016 (2/3)

93

Ammortamento dei costi di sviluppo

Novità DLgs. 139/2015

1) Ammortamento secondo la vita utile2) Periodo non superiore a 5 anni

Caso eccezionale

Limiti alla distribuzione di utili

OIC 24 - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: NOVITÀ

I COSTI DI RICERCA E SVILUPPODAL BILANCIO 2016 (3/3)

94

109

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Ammortamentoin cinque esercizi

Ammortamento fino ad un periodo massimo di 20 esercizi

Regola generale

In presenza delle motivazioni indicate dall’OIC 24 che devono

essere riportate nella Nota integrativa

Avviamento

OIC 24 - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: NOVITÀ

AVVIAMENTO ISCRITTO FINO AL 2015

95

Il nuovo art. 2426 n. 6 prevede

OIC 24 - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: NOVITÀ

NUOVI AVVIAMENTI DAL 2016

ammortamento dell’avviamento sulla base della vita utile se in casi eccezionali non è possibile stimare attendibilmente la vita utile, il

periodo massimo di ammortamento è di 10 anni; obbligo di fornire in N.I. spiegazione del periodo di ammortamento

Sempre

Introduzione esplicita del divieto di ripristino di precedenti svalutazioni di avviamento (art. 2426 n. 3)

96

110

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Punti di riferimento utili: il periodo di tempo entro il quale la società si attende di beneficiare dei

benefici economici addizionali legati alle prospettive reddituali della società oggetto di aggregazione e alle sinergie generate dall’operazione straordinaria;

il periodo di tempo entro il quale l’impresa si attende di recuperare, l’investimento effettuato (c.d. payback period);

la media ponderata delle vite utili delle principali attività (core assets) acquisite con l’operazione di aggregazione aziendale (incluse le immobilizzazioni immateriali).

Il periodo di ammortamento non può comunque superare i 20 anni.

Stima della vita utile (OIC 24)

OIC 24 - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: NOVITÀ

L’AMMORTAMENTO DELL’AVVIAMENTO DAL 2016

97

OIC 16 - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: NOVITÀ

111

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Si rilevano alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito

OIC 16 § 31

OIC 16 - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: NOVITÀ

RILEVAZIONE INIZALE:PREVALENZA DELLA SOSTANZA

Immobilizzazioni materiali quali terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali ed altri beni

Il trasferimento avviene in genere quando è trasferito il titolo di proprietà. Qualora, in virtù di specifiche clausole contrattuali, non vi sia coincidenza tra la data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici e la data in cui viene trasferito il titolo di proprietà, prevale la data in cui è avvenuto il trasferimento dei rischi e dei benefici. L’analisi deve essere effettuata attraverso la comprensione di tutte le clausole contrattuali.

99

Il valore dell’immobilizzazione e del debito devono essere cioè attualizzati in base al tasso di mercato. Ad ogni esercizio sarà imputato l’interesse ad incremento del debito rilevato inizialmente.

Nel caso in cui il pagamento sia differito rispetto alle normali condizioni di mercato, per operazioni similari o equiparabili, il cespite è iscritto in bilancio al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell’OIC 19 “Debiti”.

Nuovo

OIC 16 § 33

OIC 16 - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: NOVITÀ

RILEVAZIONE INIZALE: PAGAMENTO DIFFERITO OLTRE I NORMALI TERMINI

100

112

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Contenuto Strumenti specifici necessari per il funzionamento di un bene più complesso; attrezzatura varia.

Rilevazione in bilancio

Iscrizione nell’attivo ad un valore costante. Successivamente alla rilevazione iniziale No ammortamento con acquisti successivi spesati a conto economico.

Devono avere alcuni requisiti: Costantemente rinnovate. Complessivamente di scarsa rilevanza. Non vi siano variazioni sensibili nell’entità, valore e composizione.

OIC 16 § 34

OIC 16 - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: NOVITÀ

RILEVAZIONE INIZALE: ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

101

1. Valore residuo stimato ≥ Valore netto contabile

2. Bene destinato alla vendita

3. Cespiti obsoleti/inutilizzabili

No modifiche sostanziali prima dell’alienazione Vendita altamente probabile Realizzo breve periodo

OIC 16 § 56 OIC 16 § 79 OIC 16 § 80

Interruzione ammortamento

OIC 16 - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: NOVITÀ

AMMORTAMENTODELLE IMMOBILIZZAZIONIE CAUSE DI INTERRUZIONE

102

113

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In base all’nuovo OIC 16 devono essere assoggettati ad ammortamento, in quanto la possibilità di non ammortizzare alcuni fabbricati civili rappresenterebbe un’eccezione non prevista.È però necessario considerare che:a. le disposizioni dell’OIC 16 definiscono il valore da ammortizzare come la

differenza tra il costo dell’immobilizzazione e il valore residuo;b. il processo di ammortamento deve essere interrotto se, in seguito

all’aggiornamento della stima, il valore residuo risulta pari o superiore al valore netto contabile.

Per i fabbricati non strumentali ad uso investimento sembrano limitati i casi in cui tali fabbricati saranno effettivamente ammortizzati

OIC 16 - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: NOVITÀ

FABBRICATI NON STRUMENTALI

103

No modifiche sostanziali prima dell’alienazione Vendita altamente probabile Realizzo breve periodo

Classificazione separata in un’apposita voce dell’attivo circolante

OIC 16 § 25

Classificazione separata in un’apposita voce dell’attivo circolante preceduta da numero romano

OIC 16 § 79

Chiarimento del nuovo OIC 16

OIC 16 - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: NOVITÀ

BENI DESTINATI ALLA VENDITA: CLASSIFICAZIONE IN BILANCIOE VALUTAZIONE (1/2)

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La cessione origina plusvalenza/minusvalenza o ricavo?

Indicazione non fornita negli OIC, si ritiene che origini plus/minusvalenza (con l’eccezione per le società immobiliari che cedono immobili)

Attenzione: valutazione al minore tra valore netto contabile e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato.

Prezzo di vendita al netto dei costi di vendita (OIC 16, par. 17)

Interruzione del processo di ammortamento

OIC 16 - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: NOVITÀ

BENI DESTINATI ALLA VENDITA: CLASSIFICAZIONE IN BILANCIOE VALUTAZIONE (2/2)

OIC 16 § 79

105

In caso di cessione l’immobilizzazione deve essere eliminata contabilmente, in contropartita al corrispettivo ricevuto la voce delle immobilizzazioni materiali per il valore netto contabile dell’immobilizzazione materiale ceduta, cioè al netto degli ammortamenti accumulati fino alla data di alienazione comprendendo anche la quota di ammortamento relativa alla frazione dell’ultimo esercizio in cui è stato utilizzato.

L’eventuale differenza tra il valore netto contabile e il corrispettivo della cessione e cioè la plusvalenza o la minusvalenza realizzata, va rilevata a conto economico nelle voci:‒ A.5 “altri ricavi e proventi”;‒ B.14 “oneri diversi della gestione”.

OIC 16 - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: NOVITÀ

ALIENAZIONI

OIC 16 § 81

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OIC 9 - SVALUTAZIONE PER PERDITE DUREVOLI DI VALORE DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI: NOVITÀ

Ambito di applicazione del metodo semplificato:Soggetti abilitati Le società che per due esercizi consecutivi non superino nel proprio bilancio

d’esercizio due dei tre seguenti limiti:‒ numero medio dei dipendenti durante l’esercizio 50 unità,‒ totale attivo di bilancio 4,4 milioni di euro,‒ ricavi delle vendite e delle prestazioni 8,8 milioni di euro,

hanno l’opzione di adottare un approccio alla determinazione delle perdite durevoli di valore basato sulla capacità di ammortamento.

Le modifiche di cui al paragrafo 30 si applicano ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dall’1.1.2017 o da data successiva

OIC 9 - SVALUTAZIONE PERDITE DUREVOLI DI VALORE DELLE IMM. MAT. E IMMAT.: NOVITÀ

PRINCIPALE NOVITÀ NON PREANNUNCIATA

OIC 9 § 30

108

116

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Valore recuperabile

Fair value al nettodei costi di vendita Valore derivante utilizzo

Valore recuperabile < Valore contabile

Valore recuperabile ≥ Valore contabile

maggiore tra:

Come si determina?

Nessuna svalutazione

Svalutazione dell’attività per perdite

OIC 9 - SVALUTAZIONE PERDITE DUREVOLI DI VALORE DELLE IMM. MAT. E IMMAT.: NOVITÀ

COME

109

Modello generale

Modello semplificato

Valore d’uso Valore attuale dei flussi di

cassa futuri attualizzati

Non superamento, per due esercizi consecutivi: tot. Attivo < 20 Mln euro ricavi netti < 40 Mln euro dipendenti medi < 250

Capacità di ammortamento sommadei margini economici futuri

Non utilizzabileper il bilancio consolidato

Soltanto più per l’esercizio 2016

OIC 9 - SVALUTAZIONE PERDITE DUREVOLI DI VALORE DELLE IMM. MAT. E IMMAT.: NOVITÀ

I MODELLI PREVISTI DALL’OIC 9

110

117

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Caso 1 Anno n Anno n + 1 Anno n + 2 Anno n + 3 Anno n + 4Ricavi 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Costi monetari diretti ed indiretti di produzione 600 600 600 600 600 Ammortamenti 180 180 180 180 180 EBIT 220 220 220 220 220 Oneri finanziari 30 30 30 30 30 Area straordinaria - - - - - Risultato ante imposte 190 190 190 190 190 - imposte 92 92 92 92 92 Risultato netto 98 98 98 98 98

Anno n Anno n + 1 Anno n + 2 Anno n + 3 Anno n + 4 SommatoriaCapacità di AmmortamentoRisultato netto + ammortamenti 278 278 278 278 278 1.392

900 Nessuna svalutazione

OIC 9 - SVALUTAZIONE PERDITE DUREVOLI DI VALORE DELLE IMM. MAT. E IMMAT.: NOVITÀ

CASO 1: VITA UTILE RESIDUA COINCIDENTE CON LA DURATADEL PIANO

111

Cosa succede se le immobilizzazioni hanno una vita utile residua superiore a 5 anni (o al piano)?

Qualora, al termine del periodo di previsione esplicita della capacità di ammortamento, per alcune immobilizzazioni residui un valore economico significativo, tale valore, determinato sulla base dei flussi di benefici netti che si ritiene l’immobilizzazione possa produrre negli anni successivi all’ultimo anno di previsione esplicita, concorre alla determinazione della capacità di ammortamento.

OIC 9 - SVALUTAZIONE PERDITE DUREVOLI DI VALORE DELLE IMM. MAT. E IMMAT.: NOVITÀ

CASO 2: VITA UTILE RESIDUANON COINCIDENTE CON LA DURATA DEL PIANO (1/2)

112

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Anno n Anno n + 1 Anno n + 2 Anno n + 3 Anno n + 4 SommatoriaCapacità di AmmortamentoRisultato netto + ammortamenti 278 278 278 278 278 1.392

Valore netto contabile attività (vita utile residua oltre il periodo previsto a piano: 5 anni):

1.500 verifica “in linea tendenziale”benefici oltre al piano

OIC 9 - SVALUTAZIONE PERDITE DUREVOLI DI VALORE DELLE IMM. MAT. E IMMAT.: NOVITÀ

CASO 2: VITA UTILE RESIDUANON COINCIDENTE CON LA DURATA DEL PIANO (2/2)

113

Anno n Anno n+1 Anno n+2 Anno n+3 Anno n+4

Ricavi 700 700 700 700 700

Costi monetari diretti e indiretti diproduzione 600 600 600 600 600

Ammortamenti 180 180 180 180 180

EBIT – 80 – 80 – 80 – 80 – 80

Oneri finanziari 21 21 21 21 21

Area straordinaria - - - - -

Risultato ante imposte – 101 – 101 – 101 – 101 – 101

- imposte – 1 – 1 – 1 – 1 – 1

Risultato netto – 102 – 102 – 102 – 102 – 102

Anno n

Anno n+1

Anno n+2

Anno n+3

Anno n+4 Sommatoria

Capacità di ammortamento

Risultato netto + ammortamenti 78 78 78 78 78 390

OIC 9 - SVALUTAZIONE PERDITE DUREVOLI DI VALORE DELLE IMM. MAT. E IMMAT.: NOVITÀ

CASO 3: VITA UTILE RESIDUA COINCIDENTE CON LA DURATADEL PIANO (1/4)

114

119

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Capacità di ammortamento 390 < 900 Ammortamenti complessivi

Svalutazione pari a 510

Da imputare: prioritariamente ad avviamento; proporzionalmente alle altre immobilizzazioni materiali ed immateriali.

OIC 9 - SVALUTAZIONE PERDITE DUREVOLI DI VALORE DELLE IMM. MAT. E IMMAT.: NOVITÀ

CASO 3: VITA UTILE RESIDUA COINCIDENTE CON LA DURATADEL PIANO (2/4)

115

Il valore delle immobilizzazioni è così suddiviso: macchinario: € 350; impianto: € 250; avviamento: € 300.

Macchinario 350 58,33%Impianto 250 41,66%

Totale 600 100%

OIC 9 - SVALUTAZIONE PERDITE DUREVOLI DI VALORE DELLE IMM. MAT. E IMMAT.: NOVITÀ

CASO 3: VITA UTILE RESIDUA COINCIDENTE CON LA DURATADEL PIANO (3/4)

116

120

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La perdita di 510 viene pertanto attribuita per: 300 ad avviamento; 122,5 al macchinario (58,33% di 210); 87,5 all’impianto (pari al 41,66% di 210).

OIC 9 - SVALUTAZIONE PERDITE DUREVOLI DI VALORE DELLE IMM. MAT. E IMMAT.: NOVITÀ

CASO 3: VITA UTILE RESIDUA COINCIDENTE CON LA DURATADEL PIANO (4/4)

117

OIC 21 - PARTECIPAZIONI: NOVITÀ

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Iscrizione in bilancio (OIC 21 § 58)

Momento in cui sorge il diritto alla riscossione

Delibera assembleare

Rilevazione anticipataDividendi da controllate

Facoltà 1

PROPOSTA di distribuzione deliberata

dagli amministratori antecedentemente

all’approvazione della bozza di bilancio della

controllante

Rilevazione anticipataDividendi da controllate

Facoltà 2

Rilevazione al momento della

maturazione dell’utile, se il bilancio è

approvato entro la data di approvazione della

controllante

Non più consentito nel bilancio 2016

Unica modalità prevista nel nuovo

OIC 21

OIC 21 - PARTECIPAZIONI: NOVITÀ

CONTABILIZZAZIONE DEI DIVIDENDI

119

OIC 29 - CAMBIAMENTIDI PRINCIPI CONTABILI, CAMBIAMENTI DI STIME CONTABILI, CORREZIONE DI ERRORI,FATTI INTERVENUTI DOPOLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO: NOVITÀ

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Può essere

Obbligatorio Facoltativo

Contabilizzato in base a quanto previsto dalle specifiche disposizioni transitorie

Contabilizzato in base a quanto previsto dall’OIC 29 in assenza di specifiche disposizioni transitorie

Contabilizzato in base a quanto previsto dall’OIC 29

Precisazione del nuovo OIC 29

OIC 29 - CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI E CORREZIONE DI ERRORI: NOVITÀ

OIC 29 - CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI (1/5)

121

Tuttavia, la rettifica può essere apportata a un’altra componente del patrimonio

netto se più appropriato

Il cambiamento di un principio contabile è rilevato nell’esercizio

in cui viene adottato il nuovo principio contabile e i relativi effetti

sono contabilizzati sul saldo d’apertura del patrimonio netto

dell’esercizio in corso.

Solitamente la rettifica viene rilevata negli utili portati

a nuovo

Modifica del nuovo OIC 29

Gli effetti dei cambiamenti di principi contabili sono determinati retroattivamente (par. 17)

OIC 29 - CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI (2/5)

122

OIC 29 - CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI E CORREZIONE DI ERRORI: NOVITÀ

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Regola generale

L’applicazione retroattiva di un nuovo principio contabile comporta, ai soli fini comparativi, la rideterminazione degli effetti che si sarebbero avuti nel bilancio comparativo come se da sempre fosse stato applicato il nuovo principio contabile (par. 18).

Richiesta del nuovo OIC 29

OIC 29 - CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI (3/5)

123

OIC 29 - CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI E CORREZIONE DI ERRORI: NOVITÀ

Eccezione 1Dopo aver fatto ogni ragionevole sforzo, non è fattibile determinare l’effetto di competenza dell’esercizio precedente, o ciò risulta eccessivamente oneroso, la società (par. 19): non deve presentare i dati comparativi rettificati; si limita ad applicare il nuovo principio contabile al valore contabile delle

attività e passività all’inizio dell’esercizio in corso, ed effettua una rettifica corrispondente sul saldo d’apertura del patrimonio netto dell’esercizio in corso.

Richiesta del nuovo OIC 29

OIC 29 - CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI (4/5)

124

OIC 29 - CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI E CORREZIONE DI ERRORI: NOVITÀ

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Dopo aver fatto ogni ragionevole sforzo, non è fattibile calcolare l’effetto cumulato pregresso del cambiamento di principio o la determinazione dell’effetto pregresso è eccessivamente onerosa, la società (par. 20): applica il nuovo principio contabile a partire dalla prima data in cui ciò risulti

fattibile; se tale data coincide con l’inizio dell’esercizio in corso, il nuovo principio

contabile è applicato prospetticamente.

Richiesta del nuovo OIC 29

Eccezione 2

OIC 29 - CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI (5/5)

125

OIC 29 - CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI E CORREZIONE DI ERRORI: NOVITÀ

La correzione di errori rilevanti commessi in esercizi precedenti è contabilizzata sul saldo d’apertura del patrimonio netto dell’esercizio in cui si individua l’errore.

Solitamente la rettifica viene rilevata negli utili portati a nuovo. Tuttavia, la rettifica può essere apportata a un’altra componente del patrimonio netto se più appropriato.

La correzione di errori non rilevanti commessi in esercizi precedenti è contabilizzata nel conto economico dell’esercizio in cui si individua l’errore (OIC 29, par. 48).

Un errore è rilevante se può individualmente, o insieme ad altri errori, influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base

al bilancio. La rilevanza di un errore dipende dalla dimensione e dalla natura dell’errore stesso ed è valutata a seconda delle circostanze

(OIC 29, par. 46).

Rilevazione in bilancio

LA CORREZIONE DEGLI ERRORI

126

OIC 29 - CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI E CORREZIONE DI ERRORI: NOVITÀ

125

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OIC 31 - FONDI RISCHI E ONERI: NOVITÀ

Contratto in cui la società si impegna a soddisfare un’obbligazione con costi attesi superiori ai benefici che si suppone saranno conseguiti (OIC 31, par. 66)

Esempi di contratti onerosi Contratti di realizzazione di beni con penalità per ritardata consegna Contratti di fornitura a prezzi prestabiliti senza possibilità di recesso Contratti di locazione con penali in caso di risoluzione anticipata del

contratto

Esempi di contratti non onerosi Contratti che possono non produrre efficacia (es. contratti di vendita soggetti

a clausole di accettazione unilaterale). Contatti che possono essere risolti senza indennizzo (es. contratti di vendita

con possibilità di restituzione entro un determinato periodo di tempo.

Fondi per contratti onerosi - Nuova fattispecie

OIC 31 - FONDI RISCHI E ONERI: NOVITÀ

CHIARIMENTI SU ALCUNE FATTISPECIE (1/3)

128

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Rilevazione di un accantonamento a fronte dell’obbligazione assunta

Stato patrimonialePassivo, B.4) Altri accantonamenti

Conto economico1) Classificazione per natura2) Se non attuabile, B.13) Altri

acc.ti

Quantum minore tra:Costo necessario all’adempimentoRisarcimento o sanzione derivante dall’inadempimento

Fondi per contratti onerosi - Nuova fattispecie

OIC 31 - FONDI RISCHI E ONERI: NOVITÀ

CHIARIMENTI SU ALCUNE FATTISPECIE (2/3)

129

A stipula un contratto di affitto di un immobile con le seguenti caratteristiche: Durata: 12 anni Canone di locazione annuo: 60.000 Penale in caso di risoluzione anticipata del contratto: 30.000Nell’anno 8 A cessa di utilizzare l’immobile e valuta la possibilità di sublocarlo a B ad un canone annuo di 50.000 con decorrenza dall’anno 9.Proventi da sublocazione: 200.000Oneri da locazione: 240.000Costo residuo della locazione 40.000

Esempio

Accantonamentoper contratti onerosi a Fondi

per contratti onerosi 30.000

Fondi per contratti onerosi - Nuova fattispecie

OIC 31 - FONDI RISCHI E ONERI: NOVITÀ

CHIARIMENTI SU ALCUNE FATTISPECIE (3/3)

130

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Si tratta di una facoltà Si deve trattare di un fondo oneri È possibile stimare ragionevolmente l’esborso connesso all’obbligazione e la

data di sopravvenienza La data di sopravvenienza è lontana nel tempo

A opera nel settore di prodotti chimici. La società provoca uno sversamento diagenti inquinanti.La società può continuare ad operare ma dovrà provvedere al ripristino dell’areacomunale al termine della concessione che è di 10 anni dalla data del bilancio.La stima dei costi che la società dovrà sostenere è pari a 500.000.Rendimento dei titoli di stato a 10 anni: 2%.

Esempio

Requisiti per l’attualizzazione

OIC 31 - FONDI RISCHI E ONERI: NOVITÀ

IL PROCESSO DI STIMA DEL FONDO (1/3)

131

Accantonamento per fondodi recupero ambientale a Fondi per recupero

ambientale 410.130

Accantonamento per fondodi recupero ambientale a Fondi per recupero

ambientale 8.203

31/12/2016

31/12/2017

Fondo per recupero ambientale410.130 31/12/2016

8.203 31/12/2017….

500.000 31/12/2026

Requisiti per l’attualizzazione

OIC 31 - FONDI RISCHI E ONERI: NOVITÀ

IL PROCESSO DI STIMA DEL FONDO (2/3)

Esempio

132

128

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Novità

In presenza di polizze assicurative a copertura di passività potenziali, nella stima dei fondi si tiene conto di eventuali rimborsi assicurativi qualora si ritenga che in caso di soccombenza il risarcimento sia ragionevolmente certo.

In presenza di rischi assicurati, l’eventuale diritto al rimborso delle passività a fronte delle quali sono stati effettuati accantonamenti ai fondi è rilevato in bilancio tra i crediti nella voce C.II.5 “verso altri”, quando sono soddisfatti i requisiti per essere iscritto come attività. La contropartita di conto economico è rilevata nella stessa area in cui era stato rilevato l’originario accantonamento.

Nuovo OIC 31, par. 31Vecchio OIC 31, par. 28

OIC 31 - FONDI RISCHI E ONERI: NOVITÀ

IL PROCESSO DI STIMA DEL FONDO (3/3)

Rischi assicurati

133

Imprese con bilancioin forma ordinaria

Imprese con bilancio in forma abbreviata

Micro-imprese

Nel primo esercizio o per due esercizi consecutivi superano due dei seguenti limiti: Totale attivo:

4,4 mln € Totale vendite e

prestazione di servizi: 8,8 mln €

Dipendenti: 50 unità

Nel primo esercizio o per due esercizi consecutivi non superano due dei seguenti limiti: Totale attivo:

4,4 mln € Totale vendite e

prestazione di servizi: 8,8 mln €

Dipendenti: 50 unità

Nel primo esercizio o per due esercizi consecutivi non superano due dei seguenti limiti: Totale attivo:

175.000 € Totale vendite e

prestazione di servizi: 350.000 €

Dipendenti: 5 unità

SOCIETÀ DI CAPITALI E TIPOLOGIE DI BILANCIO

TIPOLOGIE DI BILANCIO PER LE SOCIETÀDI CAPITALI

134

129

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Micro-impreseApplicano l’art. 2435-ter per quanto riguarda gli schemi di bilancio

Principali semplificazioni: Esonero obbligo di redazione del rendiconto finanziario Esonero obbligo di redazione della nota integrativa, se in calce allo S.P.

risultano le informazioni previste dal co. 1 dell’art. 2427 n. 9 e 16 c.c. Esonero obbligo di redazione della relazione sulla gestione, se in calce allo

S.P. risultano le informazioni richieste dai n. 3 e 4 dell’art. 2428 c.c. Non iscrizione in bilancio degli strumenti finanziari derivati - Divieto Possibilità di non applicare il criterio del costo ammortizzato - Facoltà

NUOVA TIPOLOGIA DI BILANCIOPER LE SOCIETÀ DI CAPITALI

135

SOCIETÀ DI CAPITALI E TIPOLOGIE DI BILANCIO

Art. 25 del DLgs. 127/91 Natura giuridica della controllante

‒ Società di capitali‒ Altre fattispecie minori‒ Riforma diritto societario anche società di persone se i soci

sono esclusivamente società di capitali - art. 2361 c.c. e art. 111-duodecies

Esercizio del controllo (art. 2359 c.c. + art. 26 del DLgs. 127/91)

Confermata la precedente impostazione normativa

IL BILANCIO CONSOLIDATO: PRINCIPALI NOVITÀ

OBBLIGO DI REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

136

130

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Art. 27 del DLgs. 127/91 - Gruppi di modeste dimensioni Non sono soggette all’obbligo del bilancio consolidato le imprese controllanti

che, unitamente alle imprese controllate non abbiano superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti.

N.B.: Valori da considerare prima delle operazioni di consolidamento

Limiti fino al 31.12.2015 DLgs. 139/15 - 2016Totale attivi 17,5 mln 20 mln

Totale ricavi vendita e servizi 35 mln 40 mln

Dipendenti 250 250

Come si applicano i suddetti limiti per l’esonero nel bilancio 2016?Limiti “vecchi” e/o limiti “nuovi”?

CASI DI ESONERO DALL’OBBLIGODI REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO (1/4)

137

IL BILANCIO CONSOLIDATO: PRINCIPALI NOVITÀ

Art. 27 del DLgs. 127/91 - Controllate irrilevantiNon sono soggette all’obbligo di redazione del bilancio consolidato le impreseche controllano solo imprese che, individualmente e nel loro insieme, sonoirrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazionepatrimoniale, finanziaria e della situazione economica del gruppo di imprese(art. 27 del DLgs. 127/91, p.to 3 bis)(N.B.: modifica art. 27 del DLgs. 127/91, Direttiva CE 49/2009, recepita DLgs. 31.3.2011 n. 56)

Imprese che controllano solo imprese che possono essere escluseda consolidamento integrale

+

CASI DI ESONERO DALL’OBBLIGODI REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO (2/4)

138

IL BILANCIO CONSOLIDATO: PRINCIPALI NOVITÀ

131

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Art. 27 del DLgs. 127/91 - Sub-holding

H

subholding

A B

> 95%H

subholding

A B

95%

Sub-holding esonerata Sub-holding esonerata a meno che non vi sia richiesta di redazione del bilancioconsolidato da parte di tanti soci cherappresentino almeno il 5% del capitale

CASI DI ESONERO DALL’OBBLIGODI REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO (3/4)

139

IL BILANCIO CONSOLIDATO: PRINCIPALI NOVITÀ

Condizioni dell’esonero dal consolidatoMotivazioni esonero nella Nota integrativa del bilancio d’esercizio Sempre

Nel caso SPECIFICO di esonero per Sub Holding

Nota integrativaDenominazione e sede

dell’impresa controllante che redige il bilancio consolidato.

Deposito presso il registro delle imprese sede controllata

Copia del bilancio consolidato Relazione sulla gestione Relazione organo di controllo

1. Impresa controllante h) soggetto al diritto di una stato membro dell’UE rediga il bilancio consolidato DLgs. 127/91 o IAS/IFRS

2. Impresa controllata - Sub Holding - non emittente di titoli quotati

Lingua italiana o Lingua comunemente accettata negli ambienti della finanza internazionale

CASI DI ESONERO DALL’OBBLIGODI REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO (4/4)

140

IL BILANCIO CONSOLIDATO: PRINCIPALI NOVITÀ

132

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FOCUS FISCALE

Il DLgs. 139/2015 non ha ritenuto di introdurre norme di coordinamento tributario limitandosi a prevedere (art. 11 del DLgs. 139/2015) una clausola di invarianza finanziaria in base alla quale dall’attuazione del provvedimento non devono “derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”

IRES contrasto tra il principio di derivazione del reddito d’impresa dalle risultanze contabili e la clausola di invarianza finanziaria con il risultato di ottenere un sempre più frequente doppio binario tra valori contabili e fiscali

IRAPProblemi concernenti la modifica degli schemi rigidi di bilancio, che rappresentano la base di partenza delineata dall’art. 5 del decreto istitutivo dell’imposta regionale per calcolare la base imponibile lorda del tributo

FOCUS FISCALE

INTRODUZIONE

2

133

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Principio di derivazione rafforzata: la determinazione del reddito imponibile IRES si basa sui criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio dettati dai principi contabili nazionali (con anche riconoscimento fiscale della rilevazione a patrimonio netto di alcuni componenti di reddito senza iscrizione a Conto economico).

Adeguamento IRAP: necessità di adeguarsi ai nuovi schemi di bilancio.

OIC: è assegnato un ruolo decisivo ai principi contabili nazionali anche con riguardo alla determinazione delle basi imponibili.

Invarianza del gettito??

FOCUS FISCALE

LINEE GUIDA

3

Sono quelle che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: 1) totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: 175.000 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità

Le regole introdotte per l’adeguamento della disciplina fiscale a quella contabili contengono escludono dal loro ambito applicativo le micro imprese di cui all’art. 2435-ter c.c.

FOCUS FISCALE

MICROIMPRESE

4

134

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Art. 51. Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), non esercenti le attività di cui agli articoli 6 e 7, la base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell’articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13) nonché del componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda così come risultanti dal conto economico dell’esercizio.

FOCUS FISCALE

MODIFICHE IRAP DLGS. 446/97

5

Riclassifica come spese d’impianto: nessun impatto fiscale

Imputazione a patrimonio netto:

IRESsono rilevanti fiscalmente in base al trattamento a cui erano assoggettate in precedenza (ammortamento imputato mediante una variazione in diminuzione). Sorge un disallineamento tra valore contabile e valore fiscale.

IRAP Anche ai fini dell’imposta regionale i componenti imputati direttamente a patrimonio netto concorrono alla formazione della base imponibile Irap se, sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti, sarebbero stati classificati nelle voci di cui alle lettere A) e B) rilevanti ai fini del medesimo articolo.

FOCUS FISCALE

SPESE DI PUBBLICITÀ FTA

6

135

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Le operazioni in corso al 31.12.2015 sono assoggettate alle disposizioni previgenti laddove sarebbero diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente.

È prevista un’eccezione per i derivati. Quanto imputato a patrimonio netto nella FTA potrà essere dedotto e

potrà anche avere rilevanza IRAP se, sulla base dei criteri previgenti, sarebbero stati classificati in voci per essa rilevanti.

FOCUS FISCALE

FTA: FIRST TIME ADOPTION

7

L’imputazione a Conto economico delle spese di pubblicità (e quelle di sviluppo) comporta la loro totale deducibilità nell’anno. Il nuovo art. 108 del TUIR prevede infatti la deduzione “nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio”.

Effetti indirettiLe spese di pubblicità quando erano capitalizzate era imputate a Conto economico quali ammortamento e quindi senza avere effetto ai fini del ROL di cui all’art. 96. Nel caso di imputazione diretta a Conto economico (presumibilmente voce B.7 del Conto economico) si avrà come effetto l’abbattimento di tale grandezza.

FOCUS FISCALE

SPESE DI PUBBLICITÀ A REGIME

8

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1. Le spese relative a studi e ricerche sono deducibili nell’esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto. Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito agli studi e alle ricerche sono calcolate sul costo degli stessi diminuito dell’importo già dedotto. Per i contributi corrisposti a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte di tali costi si applica l’articolo 88, c. 3. Le spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio 2. Le spese di pubblicità e di propaganda sono deducibili nell’esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro successivi. Le spese di rappresentanza sono (…)3. Le altre spese relative a più esercizi, diverse da quelle considerate nei commi 1 e 2 sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio. Le medesime spese, non capitalizzabili per effetto dei principi contabili internazionali, sono deducibili in quote costanti nell’esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi. Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito agli studi e alle ricerche sono calcolate sul costo degli stessi diminuito dell’importo già dedotto. Per i contributi corrisposti a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte dei costi relativi a studi e ricerche si applica l’articolo 88, comma 3.

FOCUS FISCALE

IL NUOVO TUIR ART. 108

9

FTA - REGIME Nessun impatto fiscale. Le modifiche non hanno un impatto diretto sulla regola fiscale che è rimasta inalterata.

Art. 103 co. 33. Le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell’attivo del bilancio sono deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del valore stesso.

FOCUS FISCALE

AVVIAMENTO (1/2)

10

137

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La situazione maggioritaria sarà quella di avere periodi di deducibilità contabile e fiscale differenti:1. ammortamenti civilistici maggiori di quelli fiscalmente deducibili:

ripresa in aumento temporanea in dichiarazione. Fiscalità differita (imposte anticipate);

2. ammortamenti civilistici minori di quelli fiscalmente deducibili: si deducono quelli imputati a Conto economico anche se inferiori a quelli potenzialmente ammessi in deduzione;

3. ammortamenti civilistici uguali a quelli fiscalmente deducibili: si deducono quelli imputati a Conto economico.

FOCUS FISCALE

AVVIAMENTO (2/2)

11

I costi di transazione, rispetto al passato, assumono una diversa configurazione in quanto non danno più luogo a quote di ammortamento di immobilizzazioni immateriali ma all’iscrizione di interessi.

Senza innovazioni delle norme fiscali si sarebbe giunti alla gestione obbligatoria di un doppio binario considerando che tale criterio determina una diversa imputazione temporale delle componenti economiche e una diversa qualificazione delle componenti reddituali che potevano non essere riconosciute fiscalmente in quanto nel TUIR la determinazione del reddito si basava sulla derivazione di tipo giuridico.

FOCUS FISCALE

COSTO AMMORTIZZATO

12

138

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1. Il reddito complessivo è determinato apportando all’utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all’esercizio chiuso nel periodo d’imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all’applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione. In caso di attività che fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione del reddito, le relative perdite fiscali assumono rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche nella formulazione derivante dalla procedura prevista dall’art. 4, comma 7-ter, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 e per i soggetti, diversi dalle micro imprese di cui all’articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti princìpi contabili dai rispettivi principi contabili.

FOCUS FISCALE

IL NUOVO TUIR ART. 83 (1/2)

13

Art. 83 1-bis. Ai fini del comma 1, ai soggetti, diversi dalle micro imprese di cui all’articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate in attuazione del comma 60 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del comma 7-quater dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.

Circ. 28.2.2011 n. 7/EImposte sui redditi - Principi contabili internazionali IAS/IFRS -

Applicazione - Conseguenze - DLgs. 28.2.2005 n. 38 -L. 24.12.2007 n. 244 - DM 1.4.2009 n. 48 - Chiarimenti

FOCUS FISCALE

IL NUOVO TUIR ART. 83 (2/2)

14

139

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Il criterio del costo ammortizzato secondo le disposizioni dell’art. 12 co. 2 del DLgs. 139/2015 può non essere applicato alle poste iscritte in bilancio antecedentemente all’esercizio avente inizio a partire dall’1.1.2016. Nella normalità dei casi si tratta dei crediti e debiti iscritti in bilancio al 31.12.2015.

Nel caso di applicazione retroattiva: imputazione a patrimonio netto

Vale la regola FTA secondo cui quanto imputato a patrimonio netto nella FTA potrà essere dedotto e potrà anche avere rilevanza IRAP se, sulla base dei criteri previgenti, sarebbero stati classificati in voci per essa rilevanti.

FOCUS FISCALE

COSTO AMMORTIZZATO FTA

15

I costi di transazione, rispetto al passato, assumono una diversa configurazione in quanto non danno più luogo a quote di ammortamento di immobilizzazioni immateriali ma all’iscrizione di interessi.

Derivazione rafforzata Valutazione dei crediti, debiti e titoli con il criterio del costo ammortizzato: la “trasformazione” dei costi di transazione (commissioni, perizie, spese di istruttoria) in oneri finanziari.

IRESTali poste assumono rilievo ai sensi dell’art. 96 del TUIR.

IRAPSono componenti finanziarie che generano un incremento del valore dellaproduzione netta per le imprese debitrici.

FOCUS FISCALE

COSTO AMMORTIZZATO A REGIME

16

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1Il costo ammortizzato può determinare l’assunzione di una natura finanziaria anche di componenti relativi a prestazioni accessorie prive di causa finanziaria (esempio: consulenze).

2La rilevanza che assumono le componenti negative che si generano in forza del criterio del costo ammortizzato occorre che la regola sia coordinata (con riguardo alla determinazione del quantum degli interessi) con la norma dell’art. 89 co. 5 secondo cui “se la misura non è determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio legale”.

FOCUS FISCALE

COSTO AMMORTIZZATO: NOTE

17

L’attualizzazione dei crediti/debiti con tasso significativamente inferiore o superiore rispetto a quello di mercato comporta l’iscrizione per un importo diverso dal valore nominale e l’imputazione della differenza nell’ambito degli oneri/proventi finanziari.

Rilevanza fiscale di tale componente: con derivazione giuridica criticità del loro riconoscimento fiscale; con derivazione rafforzata possibile riconoscimento (ma con effetti

indiretti).

FOCUS FISCALE

ATTUALIZZAZIONE

18

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Assonime circ. 46/2009 con riferimento ai soggetti no IAS che si trovavano ad iscrivere interessi impliciti sosteneva:

“Per questi soggetti ... gli interessi impliciti, sia passivi che attivi, non hanno alcuna rilevanza ai fini impositivi, e ciò a prescindere dal fatto che essi siano stati come tali enucleati in bilancio: l’art. 109, comma 2, del T.U.I.R., infatti, stabilisce che i costi per l’acquisizione delle merci e i ricavi per la loro cessione sono determinati sulla base dei prezzi pattuiti fra le parti, con un espresso riferimento, dunque, alle risultanze contrattuali”.

FOCUS FISCALE

ATTUALIZZAZIONE: SITUAZIONE PREGRESSA

19

Art. 96 co. 3Ai fini del presente articolo, assumono rilevanza gli interessi passivi e gli interessi attivi, nonché gli oneri e i proventi assimilati, derivanti da contratti di mutuo, da contratti di locazione finanziaria, dall’emissione di obbligazioni e titoli similari e da ogni altro rapporto avente causa finanziaria, con esclusione degli interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale e con inclusione, tra gli attivi, di quelli derivanti da crediti della stessa natura.

RIMANE INALTERATO IL TESTO DEL COMMA 3

FOCUS FISCALE

ATTUALIZZAZIONE: ART. 96

20

142

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Principio di derivazione rafforzata: la determinazione del reddito imponibile IRES si basa sui criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio dettati dai principi contabili nazionali. (con anche riconoscimento fiscale della rilevazione a patrimonio netto di alcuni componenti di reddito senza iscrizione a Conto economico).

Nuova soluzione

FOCUS FISCALE

ATTUALIZZAZIONE

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9. Agli effetti delle norme del presente titolo che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell’Ufficio italiano dei cambi, con provvedimento dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il mese successivo. Sono, tuttavia, applicabili i tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti utilizzati dall’impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili.

FOCUS FISCALE

IL NUOVO TUIR ART. 110

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Operazioni fuori bilancio Strumenti finanziari derivati1. Si considerano operazioni “fuori bilancio”:a) i contratti di compravendita non ancora regolati, a pronti o a termine, di titoli

e valute;b) i contratti derivati con titolo sottostante;c) i contratti derivati su valute;d) i contratti derivati senza titolo sottostante collegati a tassi di interesse, a

indici o ad altre attività.6. Salvo quanto previsto dai principi contabili internazionali, ai fini del presente articolo l’operazione si considera con finalità di copertura quando ha lo scopo di proteggere dal rischio di avverse variazioni dei tassi di interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato il valore di singole attività o passività in bilancio o “fuori bilancio” o di insiemi di attività o passività in bilancio o “fuori bilancio”. Ai fini del presente articolo lo strumento finanziario derivato si considera con finalità di copertura in base alla corretta applicazione dei principi contabili adottati dall’impresa.

FOCUS FISCALE

IL NUOVO TUIR ART. 112

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Comma 1: eliminazione definizione: operazioni “fuori bilancio”. Comma 2: rettifica definizione. Comma 3, bis non applicazione dei limiti anche a ITA GAAP a parte

micro imprese. Comma 4: modificate le definizioni. Comma 5: modificate le definizioni. Comma 6: nuova definizione della copertura.

FOCUS FISCALE

LE MODIFICHE

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La valutazione dei derivati non iscritti (precedentemente) assume rilievo ai fini della determinazione del reddito al momento del realizzo.

La valutazione dei derivati iscritti (precedentemente) mantiene il precedente trattamento fiscale (ad esempio, resta valido il limite alla deduzione dei componenti negativi di origine valutativa).

FOCUS FISCALE

DERIVATI FTA

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Derivazione rafforzata: riconoscimento fiscale delle qualificazioni, imputazioni temporali e

classificazioni dettate dai nuovi principi contabili nazionali; ai fini fiscali i derivati sono rilevanti se iscrivibili in bilancio (anche se

incorporati in altri contratti) e riconducibili alle due categorie dei derivati speculativi o di copertura (vale il comportamento contabile corretto);

vi è la rilevanza reddituale delle imputazioni contabili.

FOCUS FISCALE

DERIVATI A REGIME

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4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all’esercizio di competenza. Si considerano imputati a conto economico i componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili internazionali adottati dall’impresaimputabile a ciascun esercizio.

FOCUS FISCALE

IL NUOVO TUIR ART. 109

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Art. 962. Per risultato operativo lordo si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell’articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui al numero 10, lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda, così come risultanti dal conto economico dell’esercizio; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti. Ai fini del calcolo del risultato operativo lordo si tiene altresì conto, in ogni caso, dei dividendi incassati relativi a partecipazioni detenute in società non residenti che risultino controllate ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1), del codice civile.

FOCUS FISCALE

IL NUOVO TUIR ART. 96

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Il riferimento contenuto nelle norme vigenti di natura fiscale ai componenti positivi o negativi di cui alle lettere A) e B) dell’articolo 2425 del codice civile, va inteso come riferito ai medesimi componenti assunti al netto dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda.

FOCUS FISCALE

NORMA DI COORDINAMENTO

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Oltre alla modifica normativa apportata all’art. 96, tale grandezza sarà differente per una serie di effetti indiretti delle novità.

FOCUS FISCALE

IL ROL

Esempio: eliminazione della parte straordinaria in precedenza le poste straordinarie non assumevano rilevanza; diventano rilevanti ad eccezione di quelle conseguenti ad operazioni

straordinarie (per la modifica legislativa esplicita) e le imposte degli esercizi precedenti ricollocate nella voce Imposte ininfluenti ai fini del ROL.

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Art. 51. Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), non esercenti le attività di cui agli articoli 6 e 7, la base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell’articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13) nonché del componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda così come risultanti dal conto economico dell’esercizio.

FOCUS FISCALE

MODIFICHE IRAP DLGS. 446/97

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FOCUS FISCALE

IMPATTO IRAP DELLE NOVITÀ

POSTE EX STRAORDINARIEDiventano rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile con esclusione di quelle derivanti da operazioni straordinarie e di quelle eventualmente imputate in voci differenti da quelle rilevanti (esempio: imposte degli esercizi precedenti).

NUOVE POSTE “FINANZIARIE”Le componenti finanziarie derivanti dall’applicazione del costo ammortizzato e dell’attualizzazione non rilevano ai fini IRAP.I nuovi criteri di valutazione dei crediti e debiti possono qualificare come finanziarie alcune voci non aventi “natura finanziaria” (esempio: consulenze relative ad un finanziamento).

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I nuovi schemi obbligatori

Le novità dei principi di redazione e dei criteri di valutazione

L’impatto del DLgs. 139/2015 sulla Nota integrativa

I nuovi OIC 2016

Le novità introdotte dalla legge di bilancio 2017

Focus fiscale

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BILANCIO DI ESERCIZIO: NOVITÀ OIC 2016 E ASPETTI FISCALI

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