Bilancio d’esercizio –Nota integrativa · PDF fileArt. 2427 bis: definizione di...

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Lezione 21 1 Bilancio d’esercizio – Nota integrativa Funzioni della Nota integrativa Contenuto Lezione 21 2 Nota integrativa La Nota integrativa ha la funzione di descrivere e informare i destinatari del bilancio non solo sull’origine e le caratteristiche dei valori quantitativi, ma deve anche mostrare la modalità con cui la gestione si è svolta Nella Nota integrativa possiamo distinguere tre funzioni principali: Ordinaria Straordinaria Supplementare

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Lezione 21 1

Bilancio d’esercizio – Nota integrativa

Funzioni della Nota integrativa

Contenuto

Lezione 21 2

Nota integrativa

� La Nota integrativa ha la funzione di descrivere e informare i destinatari del bilancio non solo sull’origine e le caratteristiche dei valori quantitativi, ma deve anche mostrare la modalitàcon cui la gestione si è svolta

� Nella Nota integrativa possiamo distinguere tre funzioni principali:� Ordinaria

� Straordinaria

� Supplementare

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Lezione 21 3

Nota integrativa

•Funzione ordinaria: fa sì che i valori siano comprensibili approfondendo elementi della gestione non individuabili nei valori numerici

•Funzione straordinaria: l’obbligo di informare, i terzi che leggono il bilancio, sui motivi del ricorso a deroghe generali o specifiche

•Funzione informativa supplementare:

la nota integrativa deve essere redatta con chiarezza e precisione concorrendo alla rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’azienda. Il legislatore prevede che se le informazioni richieste dalla legge non siano sufficienti a fornire una rappresentazione veritiera dei fatti, se ne deve dare spiegazione nella nota integrativa

Lezione 21 4

Nota integrativa

Contenuto della Nota integrativa

Parte diretta(art. 2427)

Parte indiretta(altri articoli)

• informazioni sulle valutazioni• informazioni sui movimenti • informazioni di composizione• informazioni di natura diversa

• 2423 (3°): informazioni complementari• 2423 (4°): deroghe e influenza delle stesse• 2423-bis (2°): deroghe e influenza • 2423-ter (2°): raggruppamento voci• 2423-ter (5°): non comparab. e/o adattam. voci• 2424 (2°): pluriappart.za a voci dello schema• 2426 (2°): modifiche dei criteri di ammor.•2426 (3°): precisazioni sulle partecipazioni• 2426 (6°): amm.to prolungato avviamento2426 (10°): differenza di valutaz. rimanenze

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Lezione 21 5

Nota integrativa

Contenuto della Nota integrativa

Parte diretta(art. 2427)

• informazioni sulle valutazioni• informazioni sui movimenti • informazioni di composizione• informazioni di natura diversa

Lezione 21 6

Nota integrativa

� Informazioni sulle valutazioni (esempio inerente alle immobilizzazioni materiali)� Le immobilizzazioni tecniche sono iscritte in bilancio al costo di

acquisto, aumentato della rivalutazione derivante dall’applicazione della Legge …. Le spese di manutenzione e riparazione sono addebitate al conto economico nell’esercizio in cui sono avvenute. Le immobilizzazioni tecniche vengono ammortizzate secondo il metodo a quote costanti in base alle aliquote previste dalla normativa fiscale vigente, in quanto sostanzialmente corrispondenti alla vita economico/tecnica delle varie categorie di cespiti. Le aliquote di ammortamento ordinarie utilizzate sono le seguenti:

� Fabbricati 3%

� Impianti e macchinario 15,5%

� …...

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Lezione 21 7

Nota integrativa

Informazioni sui movimenti (esempio inerente agli impianti)

Costo di acquisto 450.000Rivalutazioni 14.000- Fondo ammortamento 60.000Importo al 1° gennaio n 404.000Esercizio nNuovi acquisti 100.000Alienazioni 50.000Ammortamenti 30.000Importo al 31 dicembre n 424.000

Lezione 21 8

Nota integrativa

Informazioni sui movimenti (esempio inerente agli impianti)

Costo di acquisto 450.000Rivalutazioni 14.000- Fondo ammortamento 60.000Importo al 1° gennaio n 404.000Esercizio nNuovi acquisti 100.000Alienazioni 50.000Ammortamenti 30.000Importo al 31 dicembre n 424.000

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Lezione 21 9

Nota integrativa

� Informazioni di composizione delle voci “costi di impianto e di ampliamento” e “costi di ricerca, di sviluppo e pubblicità”� - il motivo delle informazioni suppletive richieste per queste immobilizzazioni immateriali

� - le informazioni richieste:� criteri di valutazione impiegati� il valore originario di iscrizione in bilancio� le svalutazioni e gli ammortamenti� gli spostamenti da una voce ad un’altra� la composizione di tali poste� le ragioni della loro iscrizione in Bilancio� i criteri di ammortamento

Lezione 21 10

Art. 2427(5°): elenco delle partecipazioni (Telecom Italia

2010)

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Lezione 21 11

Art. 2427(7°): ratei e risconti (Telecom Italia

2010)

Lezione 21 12

Art. 2427(16°): compensi amministratori e sindaci (Telecom Italia 2010)

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Lezione 21 13

Nota integrativa

� 2423 (3°): informazioni complementari e 2426 (3°): precisazioni sulle partecipazioni (continua)� I maggiori valori della partecipazione in Magneti Marelli Holding SpA risultano

supportati da perizia esterna predisposta a fine 2002 in occasione della formazione della Società; quelli della Fiat Partecipazioni SpA dalla presenza di plusvalenza già contrattualmente fissata con riferimento alla partecipazione indiretta in Italenergia Bis SpA, realizzabile ad inizio 2005 al momento dell’esercizio dei diritti di opzione nei confronti EDF; quelli della Ferrari SpA in relazione ai valori correnti già recentemente riscontrati nella cessione del 34% della partecipazione a Mediobanca nel 2002 (si rimanda alla successiva nota 14 per un aggiornamento dell’informativa sugli impegni reciproci allora assunti)

� Si precisa che tutte le altre partecipazioni in imprese controllate presentano un valore di iscrizione in bilancio inferiore o allineato al patrimonio netto determinato con i criteri sopra detti

Lezione 21 14

Nota integrativa

� D. Lgs. 30 dicembre 2003, n. 394� "Attuazione della Dir. 2001/65/CE che modifica le Dir. CEE 78/660, 83/349 e

86/635, per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società, nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie“

� Art. 1. Nota integrativa del bilancio di esercizio� 1. Nel codice civile, dopo l'articolo 2427, è inserito il seguente:

«2427-bis (Informazioni relative al valore equo "fair value" degli strumenti finanziari). - 1. Nella nota integrativa sono indicati:1) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:a) il loro fair value;b) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;2) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value, con esclusione delle partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 e delle partecipazioni in joint venture:a) il valore contabile e il fair value delle singole attività, o di appropriati raggruppamenti di tali attività;b) i motivi per i quali il valore contabile non e' stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato.

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Lezione 21 15

Nota integrativa

� Art. 2427 bis: definizione di strumento finanziario� 2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 1, sono

considerati strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:a) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze previste dalla società che redige il bilancio di acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci;b) il contratto sia stato destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione;c) si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce.

Lezione 21 16

Nota integrativa

� Art. 2427 bis: definizione di fair value� 3. Il fair value è determinato con riferimento:

a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo; qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo;b) al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione alvalore di mercato.

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Lezione 21 17

Nota integrativa

� Art. 2427 bis: eccezioni e riferimenti� 4. Il fair value non è determinato se l'applicazione dei criteri indicati

al comma precedente non dà un risultato attendibile.� 5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'articolo 2428,

comma 2, numero 6-bis) per la definizione di strumento finanziario, di strumento finanziario derivato, di fair value e di modello e tecnica di valutazione generalmente accettato, si fa riferimento ai principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con la disciplina in materia dell'Unione Europea».

� NB:� La suddetta norma si applicherà per il momento solo alle società quotate

facenti parte di un gruppo� Alcuni IAS sono ancora in fase di analisi per il successivo recepimento a

livello europeo

Lezione 21 18

Nota integrativa

� Riferimento ai testi di studio

� G. Catturi (2007), Capitolo V

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Lezione 21 19

Bilancio d’esercizio – Relazione sulla gestione

Funzioni della Relazione sulla gestione

Contenuto

Lezione 21 20

Relazione sulla gestione

� Ruolo� Documento obbligatorio “a corredo” del Bilancio di

esercizio

� Funzione� Fornire “informazioni integrative” relative ad informazioni

� Sulla situazione della società

� Sul suo andamento

� Sul risultato della gestione (complessivo e per settori anche relativi a società controllate)

� Informazioni in grado di offrire un quadro fedele, equilibrato ed esauriente

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Lezione 21 21

Relazione sulla gestione

� Articolo 2428 del C.c.

� Contenuto modificato dal D. Lgs. 32 del 2007 in applicazione della Direttiva 51/2003

� Entrato in vigore nel 2007 (a partire dai Bilanci esercizio 2008)

Lezione 21 22

Relazione sulla gestione

� Informazioni generali� Riferimenti a valori di Bilancio con chiarimenti aggiuntivi

� Informazioni esplicitamente richieste1) attività di ricerca e di sviluppo2) rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese

sottoposte al controllo delle controllanti3) Numero e VN delle “azioni proprie” e delle azioni/quote di società

controllanti possedute (anche indirettamente)4) Numero e VN delle “azioni proprie” e delle azioni/quote di società

controllanti acquistate o alienate dalla società (anche indirettamente)

5) Fatti di rilievo avvenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio6) Evoluzione prevedibile della gestione

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Lezione 21 23

Relazione sulla gestione

� Informazioni esplicitamente richieste

6bis) Nel caso di società che utilizzano strumenti finanziari (se rilevanti) occorre indicare:a) Gli obiettivi e le politiche della società sulla gestione del rischio finanziario, sulle forme di copertura del rischio;

b) Esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e di variazione dei flussi finanziari

Lezione 21 24

Relazione sulla gestione

� Nel caso delle società quotate

� Devono trasmettere al Collegio sindacale

� Entro 3 mesi dalla fine del primo semestre

� Una relazione sull’andamento della gestione redatta secondo i criteri previsti dalla CONSOB

� La relazione deve essere pubblicata e contenere l’elenco delle sedi secondarie

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Lezione 21 25

Relazione sulla gestione

� Riferimento ai testi di studio

� G. Catturi (2007), Capitolo VCaro Angelo,grazie per l'invio del link

Lezione 21 26

Bilancio d’esercizio – Bilancio in forma abbreviata

NozioneCriteri di identificazioneSemplificazioni previstePassaggio da forma abbreviata o ordinaria

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Lezione 21 27

Bilancio in forma abbreviata

� Articolo 2435 bis del C.c.

� Modificato frequentemente per tenere conto della ridefinizione dei parametri monetari (ultima modifica 2008; D. Lgs. 173 2008)

� Società interessate

� Tutte tranne quelle che emettono titoli negoziati sui mercati regolamentati (TUF) purché rientrino nei parametri previsti

Lezione 21 28

Bilancio in forma abbreviata

� Parametri� Temporali

� Se si tratta del primo esercizio della società

� Se si tratta di due esercizi consecutivi

� Quantitativi (parametri soglia)� Totale attivo dello Stato patrimoniale: 4,4 milioni di Euro

� Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8,8 milioni di Euro

� Dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità(equivalenti)

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Lezione 21 29

Bilancio in forma abbreviata

� Bilancio abbreviato

� Le società possono redigerlo se risultano al di sotto di due dei tre parametri per due esercizi consecutivi (non necessariamente gli stessi)

� Semplificazioni� Riguardano il contenuto dello Stato patrimoniale, del Conto economico e della Nota integrativa

Lezione 21 30

Bilancio in forma abbreviata

� Semplificazioni dello Stato patrimoniale� Restano solo le Macroclassi

� Nell’attivo la A e la D vanno ricondotte nella CII

� Dalle voci BI e BII devono essere detratti (in modo esplicito) gli ammortamenti e la svalutazioni

� Nel passivo la E va ricondotta nella D

� Nella CII dell’attivo ed in D del passivo vanno indicati separatamente i crediti ed i debiti esigibili oltre l’esercizio successivo

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Lezione 21 31

Bilancio in forma abbreviata

� Semplificazioni del Conto economico

� Possono essere raggruppate le voci: A2+ A3; B9c+B9d+B9e; B10a+B10b+B10c; C16b+C16c; D18a+D18b+D18c; D19a+D19b+D19c

� In E21 ed E22 non vanno indicate separatamente le plusvalenze e minusvalenze

Lezione 21 32

Bilancio in forma abbreviata

� Semplificazioni della Nota integrativa� Devono omesse le informazioni richieste

� Dall’articolo 2426, punto 10

� Dall’articolo 2427, punti 2, 3, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17

� Dall’articolo 2427bis, punto 1

� Possono essere limitate le informazioni richieste

� Dall’articolo 2427, punto 22bis e 22ter

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Lezione 21 33

Bilancio in forma abbreviata

� Passaggio dalla forma abbreviata alla forma ordinaria

� Se per il secondo esercizio consecutivo la società ha superato due dei tre parametri