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F ISCALITÀ ESTERA n. 11 • 2013 Aspetti ed elementi contrattuali Aspetti fiscali Imposte e tasse Doganale Societario Giurisprudenza Varie Quesiti

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FISCALITÀESTERA n. 11 • 2013

• Aspetti ed elementi contrattuali• Aspetti fiscali• Imposte e tasse• Doganale• Societario• Giurisprudenza• Varie• Quesiti

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FISCALITÀESTERAFiscalità Estera Rivista telematica mensile Registrata al Tribunale di Padova n. 1466 del 23-05-2012

Direttore responsabileLuigia Lumia Coordinamento scientificoCristina Rigato

Comitato scientificoLorenzo RiccardiFulvio DegrassiGuido AscheriFrancesca Romana Bottari

Progetto grafico Niki Caragiulo

Canone di abbonamento annuale € 150,00 + IVA

Fiscoetasse s.r.l.Galleria del Pincio, 140126 Bologna

Indirizzo mail [email protected]

Indirizzo web www.fiscoetasse.com

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SommarioAspetti ed elementi contrattuali

Introduzione delle imprese italiane al mercato cinese (parte 3a) .. Pag. 4Silvia Salvini

Aspetti Fiscali

Serbia: grande riscoperta e non solo per l’indotto Fiat ............ » 8Fulvio Degrassi

La deducibilità delle perdite su crediti nei confronti dei debi-tori residenti all’estero ............................................................ » 12Chiara Porrovecchio

Sistema Fiscale Rumeno 2013, caratteristiche principali ......... » 15Guido Ascheri

Doganale

Shanghai rilancia la Cina con la nuova Free Trade Zone ......... » 20Lorenzo Riccardi, Giorgio Riccardi

Societario

Trust ....................................................................................... » 24Francesca Romana Bottari

Varie

Piccole imprese statunitensi di eccellenza nei servizi ai privati ... » 27Stefano Grigoletti

Quesiti

Domande & Risposte .............................................................. » 30

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ASPETTI ED ELEMENTI CONTRATTUALI

Silvia Salvini, è avvocato civilista forense e civilista d’impresa, iscritta all’albo dell’Ordine degli Avvocati di Pisa dal 1992. Ha conseguito nel 2009 un master in Economia Aziendale all’Università di Pisa in Management for Family Business – MAFAB. È stata promotrice e responsabile scientifico per l’ODA di Pisa del Corso di alta specializzazione “Avvocato per l’impresa”, presso la Scuola di Studi Superiori Sant’Anna di Pisa 2003.È arbitro presso le Camere di Commercio di Pisa e Firenze.È specializzata in diritto commerciale e fallimentare cinese, in diritto musulmano e dei Paesi Islamici, in arbitrato societario e internazionale.

INTRODUZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE AL MERCATO CINESE (parte 3a)Proprietà intellettuale in Cina e sua tutela

Nella rassegna degli aspetti che l’imprendi-tore italiano deve valutare nella sua piani-ficazione di internazionalizzazione in Cina una parte fondamentale è senz’altro rappre-sentata dalla proprietà intellettuale e dagli strumenti per ottenere la sua tutela in terra cinese. Non diciamo cosa nuova nell’affer-mare che da questo punto di vista sia la ven-dita sia la distribuzione sul mercato cinese vanno incontro a grossi rischi. Prima di in-traprendere qualsiasi attività commerciale è pertanto importante aver chiaro quali infor-mazioni commerciali far circolare, campa-gne pubblicitarie comprese.

Insidioso è senz’altro il rapporto di fornitura che si instaura per il riforni-mento di prodotti e componenti in Cina, l’attrattiva del basso costo non deve far abbassare la guardia sulla necessità di proteggere la proprietà intellettuale esistente. Sarà quindi opportuno dedurre in contratto ele-menti e attività di controllo a salvaguardia della proprietà intellettuale nonché la sottoscrizione di accordi di impegno alla riservatezza. Va da sé che sarà necessario provvedere anche alla protezione dei dati ad alto valore strategico facendo in modo che non rimangano nella disponibili-tà dei dipendenti anzi proibendone la diretta acquisizione. Dal dicembre 2001 la Cina è ufficialmente entrata a far parte del WTO (World Trade Organization) cioè l’Organizzazione Mondiale per il Com-mercio, in ottemperanza all’adesione a questa Organizzazione la Cina ha adeguato la propria normativa in materia di marchi, brevetti, know how e diritto d’autore, tuttavia essa ha sempre risentito di una burocra-zia e di un procedimento amministrativo molto condizionati da elemen-ti non proprio giuridici. Non meno importante è il problema che sol-tanto una ristretta minoranza di giudici cinesi ha acquisito davvero fa-miliarità con le normative occidentali ed è in grado quindi di applicar-le correttamente. C’è da dire poi che l’interferenza politica si fa senti-re, troppo spesso abbiamo assistito da parte dei giudici a una disinvolta interpretazione della normativa internazionale dettata a tutela dei diritti immateriali. In Cina i prodotti del nostro Paese, il nostro Made in Italy,

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si trovano a dover fronteggiare una situazione di contraffazione che si estende ad ampio raggio su molteplici prodotti, compresi prodotti di attrezze-ria e macchinari. A fronte di questo poco conso-lante panorama ci sono però novità che potreb-bero portare ad un graduale cambiamento della situazione: lo scorso 30 agosto è stata adottata in Cina la riforma della legge dei marchi, il nuo-vo testo entrerà in vigore il primo maggio 2014. L’intervento del legislatore si inserisce nel conte-sto di una serie di riforme volte al rafforzamen-to del quadro normativo cinese in materia di pro-prietà intellettuale, tra cui la riforma della legge brevetti nel 2008 (Patent Law) e la legge sul dirit-to d’autore nel 2010 (Copyright Law). Fra le novi-tà introdotte dalla riforma della legge sui marchi: la somma risarcitoria che è possibile riconosce-re al titolare di un marchio violato (in mancan-za di prova del maggior danno) innalzata da 500 mila Yuan Rmb a 3 milioni; la possibilità di regi-strare i marchi sonori; la possibilità di presenta-re domande per più classi di prodotti o servizi; l’esplicitazione del principio di buona fede qua-le principio cardine cui devono uniformarsi tutte le condotte aventi ad oggetto marchi commercia-li. Con questo intervento la Cina ha inteso rive-dere la propria normativa sui marchi cercando di armonizzare le procedure di registrazione e vo-lendo stabilire tempi certi per le procedure da-vanti agli Uffici. La netta volontà di rafforzamento della protezione dei marchi si coglie nell’aumen-to del risarcimento dei danni secondo quanto so-pra indicato. La difesa della proprietà intellettua-le in Cina ha sempre rappresentato un problema per le imprese straniere che spesso vedevano fru-strati i propri diritti di esclusiva o perché anticipa-ti da concorrenti cinesi che avevano già registra-to marchi identici o simili o perché scarsamen-te tutelati in sede giudiziaria. Ora però la Cina in considerazione dell’elevato numero di domande di marchio e di registrazioni nonché degli inve-stimenti stranieri nel suo territorio (effettuati e in previsione) non può permettersi che tali investi-tori non siano tutelati, né che gli organismi inter-nazionali del settore continuino ad esprimere tut-te le perplessità su questo aspetto. Rimane però il fatto che registrare i propri marchi in questo Pae-se è il modo migliore per la loro tutela in Cina. In questo Paese, a differenza dell’Italia, il marchio di fatto, cioè il preuso del marchio, non trova tutela occorre quindi la registrazione. Segnaliamo che è colui che per primo deposita la domanda di mar-chio quello che ha il diritto alla sua registrazione, la tutela del marchio sussiste infatti dal momen-to in cui esso è effettivamente registrato, risulta quindi opportuno arrivare in Cina con un marchio registrato con un congruo anticipo rispetto all’ini-zio della propria attività commerciale e produtti-va. Anzi, sarà opportuno ancora prima di adotta-

re un marchio da utilizzare in Cina provvedere ad un monitoraggio dei marchi già adottati dai ci-nesi in terra cinese. Attendere di essere arrivati in territorio cinese e non richiedere in tempo la re-gistrazione significa esporsi al rischio che altri vi provvedano precedendo l’imprenditore straniero con conseguenze pregiudizievoli di cui prima di tutto l’impossibilità di registrare e usare il proprio marchio in Cina fino al blocco dei propri prodotti sul mercato cinese (sia in via di importazione sia in via di esportazione). Non è addirittura escluso che ci si possa ritrovare a dover acquistare a co-sti elevati i propri marchi da chi li ha preceden-temente registrati ad un basso costo, l’eventuale battaglia legale poi si profila onerosa e dagli esi-ti molto incerti. La registrazione del marchio si basa su un sistema di classi adottato a livello in-ternazionale: il sistema prevede 45 classi in tutto (1-34 beni/35-45 servizi) all’interno di ciascuna classe ci sono sottoclassi di beni o servizi. Nello scegliere le classi di registrazione è consigliabi-le considerare più beni o servizi dove il marchio sarà usato. Il marchio potrebbe essere registrato in altre classi di beni o servizi in aggiunta a quelle in cui sarà utilizzato per evitare che un terzo possa registrare lo stesso marchio in altre classi di beni o servizi. Da tenere presente che ciascuna regi-strazione di un marchio in una classe è un pro-cedimento amministrativo autonomo. C’è poi da segnalare l’altro aspetto pratico della necessità di registrazione dello stesso marchio sia in caratteri latini sia in caratteri cinesi per evitare che altri lo utilizzino in Cina in lingua cinese. Una volta ot-tenuta la registrazione del marchio sarà necessa-rio usarlo altrimenti dopo tre anni di non utiliz-zo si decade dai relativi diritti. Ed ancora, la regi-strazione del marchio con l’Ufficio Marchi cine-se è presupposto perché questo possa essere de-positato presso l’amministrazione doganale cine-se si tratta di un sistema efficace di controllo sia in entrata sia in uscita (quest’ultimo soprattutto). A seguito di questo deposito le Dogane cinesi sa-ranno poste in condizione di intercettare prodotti di cui sia sospetta la contraffazione del marchio, siano essi destinati ad essere esportati o importati. Anche le dogane cinesi infatti si occupano di pro-prietà intellettuale ai sensi del Regolamento della Repubblica Popolare Cinese sulla Protezione Do-ganale dei Diritti di Proprietà Intellettuale, pro-mulgato dal Consiglio di Stato il 2 dicembre 2003 ed entrato in vigore il 1° marzo 2004, successi-vamente emendato con Decisione del 17 marzo 2010 entrata in vigore il 1° aprile 2010 e che ha sostituito la preesistente norma sul tema, abroga-ta, promulgata il 5 luglio 1995. In particolare è possibile registrare presso l’Amministrazione Ge-nerale delle Dogane della Repubblica Popolare Cinese i propri marchi registrati, pagando una tas-sa che ne consentirà l’inserimento in un’apposita

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banca dati fruibile dai 41 distretti regionali e 314 porti della rete doganale. Sempre ai fini della tutela della proprietà intellet-tuale dell’impresa occorre fare riferimento alla tu-tela del diritto d’autore. Il diritto d’autore è appli-cabile ad ogni opera originale ed ha pertanto ri-levanza per tutti i tipi d’imprese, non solamente per quelle del settore artistico. Un’adeguata pro-tezione del diritto d’autore può costituire una par-te importante di una strategia di protezione dei diritti di proprietà intellettuale: le imprese posso-no trovarsi a produrre materiali come ad esem-pio articoli, fotografie, disegni, modelli, siti inter-net aziendali, programmi per elaboratore, cata-loghi commerciali che godono della protezione del diritto d’autore. Segnaliamo che riguardo al diritto d’autore il carattere estetico dell’opera in Cina viene valutato in modo separato e autono-mo rispetto al carattere di utilità dello stesso, in-tendiamo dire che l’opera deve poter essere valu-tata esteticamente a prescindere dalla sua utilità. Il diritto d’autore nasce in sé e per sè con la crea-zione di un’opera senza obbligo di registrazione e tutte le opere a carattere creativo di persone fi-siche o giuridiche italiane sono automaticamen-te tutelate in Cina, come previsto dalla Conven-zione di Berna per la Tutela delle Opere Letterarie e Artistiche. Nel 1994 l’organizzazione mondia-le del commercio (WTO) elaborò l’Accordo TRIPs (The Agreement on Trade Related Aspects of In-tellectual Property Rights), in base al quale le na-zioni aderenti devono accettare pressoché tutte le condizioni della convenzione di Berna. Tuttavia in Cina, come in Italia, è prevista la possibilità di provvedere volontariamente alla registrazione del proprio diritto d’autore ed è chiaro che è mol-to più semplice far valere il proprio diritto d’au-tore in Cina se si è provveduto alla sua registra-zione. Si riscontra infatti che la più frequente fon-te di ritardo nella risoluzione delle controversie è data proprio dalla difficoltà che incontrano le au-torità incaricate ed i giudici nello stabilire il le-gittimo titolare del diritto, in particolare se si trat-ta di opere straniere o comunque non conosciu-te. L’attestato di registrazione dell’opera in Cina è considerato prova della titolarità del diritto d’au-tore specialmente nel caso in cui siano gli stranie-ri a voler rivendicare i propri diritti. Tra l’altro non è necessario presentare la prova nella lingua del paese di appartenenza evitando in tal modo le di-spendiose procedure di notarizzazione e legaliz-zazione. Nonostante l’opera sia protetta dal dirit-to d’autore fin dalla sua creazione la registrazione volontaria fornisce quindi una prova della titolari-tà dello stesso e del suo ambito di validità assicu-rando un risparmio di tempo e denaro. Anche in questo caso è meglio procedere preventivamente alla registrazione volontaria ancor prima che l’o-pera entri nel mercato cinese anche se ciò è pre-

visto non a breve termine. La tutela del proprio diritto d’autore permette di proteggersi dal rischio che altri assumano la paternità del proprio lavoro creativo e lo utilizzino come se fosse loro per ot-tenere vantaggi economici e competitivi di mer-cato ingiusti. Le imprese devono periodicamen-te attivarsi per individuare i propri diritti d’autore esistenti e rilevanti preferibilmente registrandoli, nel quadro di una vera e propria strategia dedica-ta alla protezione della proprietà intellettuale. La registrazione volontaria in Cina del diritto d’au-tore non è quindi solo una raccomandazione ma un must per l’azienda (soprattutto italiana) che ha capito che per affrontare il mercato cinese deve porre alla base del suo operato un’efficace stra-tegia di protezione di questo tipo di proprietà. In un’azienda ci sono diritti che hanno una partico-lare importanza per la sopravvivenza dell’impresa stessa si pensi a programmi per elaboratore, a ma-nuali di uso e manutenzione. È altresì necessario precisare che la registrazione in Cina non ha va-lidità nelle Regioni ad Amministrazione Specia-le (Hong Kong, Macao, Taiwan) è quindi neces-sario far valere il proprio diritto d’autore in cia-scuno di tali territori in modo autonomo rispetto alla tutela predisposta in Cina. Il diritto d’autore può costituire una parte importante nella strategia fungendo sia da protezione principale per i con-tenuti che da strumento di tutela supplementare da affiancare ad altri diritti di proprietà intellet-tuale come disegni industriali e marchi registrati. È comunque importante sottolineare che il dirit-to d’autore è uno strumento di tutela più debo-le rispetto a un marchio o un disegno registrato ed è quindi preferibile considerarlo come com-plementare a tali strumenti di tutela. Sarà quin-di opportuno adottare un approccio di protezio-ne multipla basato sulla registrazione sia del mar-chio/brevetto per disegno industriale sia del dirit-to d’autore. Si aprono in tal modo più vie alter-native per far valere i propri diritti nel caso si do-vesse affrontare una loro violazione. Ovviamen-te è necessario che i contratti d’impiego azienda-li prevedano una clausola sulla titolarità dei dirit-ti d’autore al fine di evitare per quanto possibile eventuali controversie tra impresa e dipendenti.Per completezza d’ indagine a questo punto oc-corre segnalare che esiste anche il rimedio civi-listico del procedimento in materia di concor-renza sleale quando un operatore economico usi nomi, confezioni o decorazioni (disegni, colo-ri o combinazioni degli stessi) identici o simili a quelli di un prodotto famoso creando così con-fusione nei consumatori. Nel 1993 la Cina ha adottato la legge sulla concorrenza sleale (Un-fair Competition Law) al fine di promuovere e proteggere la concorrenza leale nel mercato per la tutela degli operatori commerciali, dei con-sumatori finali nonché per proteggere i diritti di

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proprietà intellettuale e i segreti aziendali. In ge-nerale viene previsto l’obbligo per gli operatori commerciali di rispettare i principi di correttez-za e onestà. La UC Law a partire dall’art. 2 elen-ca una serie di attività considerate sleali quali: l’uso del marchio altrui; l’uso di nomi, confezio-ni o decorazioni che ricordino marchi celebri al fine di indurre il consumatore in errore; forni-re falsi messaggi relativi alle caratteristiche del prodotto; ottenere segreti commerciali con me-todi illeciti e/o rivelarne in violazione di accordi di segretezza; vendere sottocosto al preciso fine di danneggiare i concorrenti. Esistono però delle difficoltà nell’intraprendere un’azione per con-correnza sleale: la notorietà dei prodotti si appli-ca alla Cina nel senso che il fatto che i prodot-ti in questione godano di notorierà in Europa o in altre aree geografiche ha una rilevanza molto limitata; i prodotti devono presentare elementi di carattere decorativo con un forte carattere di-stintivo. Vi sono poi delle considerazioni genera-li che concorrono ad affievolire l’efficacia delle azioni per concorrenza sleale: il pesante onere della prova a carico di chi le promuove; l’ampia discrezionalità del giudice nel valutare le pro-ve (come, ad esempio, i criteri per determinare la notorietà di un prodotto); la natura residuale della concorrenza sleale generalmente percepi-ta come un rimedio cui si ricorre in mancanza di specifici rimedi basati su diritti di proprietà intel-lettuale registrati (marchi, brevetti o copyright). La legge sulla concorrenza sleale risale al 1993 ed è tuttora pienamente in vigore ma deve con-siderarsi praticamente superata da tutte le leggi e i regolamenti in materia di proprietà intellet-

tuale emessi in concomitanza con l’ingresso del-la Cina nell’Organizzazione Mondiale del Com-mercio (dicembre 2001). Rimane quindi quanto già detto in precedenza circa l’importanza fon-damentale di registrare i diritti di proprietà’ intel-lettuale in Cina per poter beneficiare delle corri-spondenti forme di tutela senz’altro più efficaci di questo procedimento. Da ultimo accenniamo ai marchi cinesi (c.d. mar-chi gialli). In Cina assistiamo alla creazione di marchi propri originali radicati nella cultura lo-cale che si affacciano sia sul mercato interno sia su quello internazionale tuttavia allo stato i mar-chi di fabbrica cinesi sono tutt’altro che famosi. Essi sono per lo più sconosciuti e non esercitano alcuna influenza sui mercati, questo rappresenta uno svantaggio per la Cina nel contesto del mer-cato internazionale e più in generale della globa-lizzazione. La Cina è ben consapevole di questo svantaggio e l’attenzione che essa pone su que-sto aspetto si riflette sull’adozione dell’ultima leg-ge sui marchi che entrerà in vigore nel 2014. I ci-nesi stanno facendo molto per realizzare marchi propri registrandoli e pubblicizzandoli, i marchi infatti rappresentano nell’opinione internazionale un valore aggiunto in quanto indicativi della qua-lità del prodotto. La Cina, d’altro canto, vuol mi-gliorare i propri standard anche per imporsi sui mercati stranieri che attualmente continuano a stimare più che scadenti i prodotti cinesi, per que-sto nel 2011 ha sorpassato Usa e Giappone come il primo registratore al mondo di brevetti, marchi e invenzioni, entro il 2015 è stato calcolato che arriverà a 500 mila richieste all’anno a fronte del-le 400 mila degli Usa.

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ASPETTI FISCALI

SERBIA: GRANDE RISCOPERTA E NON SOLO PER L’INDOTTO FIAT

La Serbia va di gran moda tra gli imprendito-ri italiani (e non solo del nord-est); di fatto, il recente incontro bilaterale di ottobre tra i due Governi al massimo livello ha ulterior-mente rafforzato le relazioni istituzionali.L’Italia è lo sponsor più convinto e più attivo per l’ingresso della Serbia nell’Unione Euro-pea e tra i primi investitori nel Paese.Ma quali sono le motivazioni di tanta atten-zione verso il Paese balcanico?Nel presente articolo si affrontano le moti-vazioni principali che portano l’investitore a “credere” fortemente in un Paese che è stato a lungo “snobbato”.

La Serbia va di gran moda tra gli imprenditori italiani (e non solo del NordEst) e il recente incontro bilaterale di ottobre tra i due Governi al massimo livello ha ulteriormente rafforzato le relazioni istituzionali.L’Italia è lo sponsor più convinto e più attivo per l’ingresso della Serbia nell’Unione Europea e tra i primi investitori nel Paese.Ma quali sono le motivazioni di tanta attenzione verso il Paese balcanico? Sono anzitutto motivazioni di ordine pratico e logistico: i collegamenti sono buoni e per gran parte autostradali, l’ambiente politico è sufficien-temente stabile e “UE oriented”, ma soprattutto è un Paese dinamico, ben scolarizzato (vanta la più alta percentuale di conoscenza dell’ingle-se tra la popolazione in tutta l’area balcanica) e dispone della necessa-ria avanguardia “strutturale” delle banche e delle assicurazioni italiane già sbarcate da tempo in Serbia (dove coprono rispettivamente il 25% e il 44% del mercato interno).Anche gli insediamenti/investimenti di Fiat (1.087 milioni di euro di in-vestimento per 2.600 persone impiegate) e di Benetton (43,2 milioni di euro di investimento per 2.700 assunti) sono dei riferimenti importanti.Sotto il profilo più tecnico, sono riassumibili in quattro punti i principali fattori di valutazione positiva dei pianificatori dei set up produttivi italiani.

1. Incentivi alle impreseLo strumento legislativo principale è il “Decreto sulle condizioni e i

modi per attrarre investimenti diretti”. Le sovvenzioni vengono cal-

Fulvio Degrassi nasce a Trieste, dove attualmente svolge la sua professione come commercialista dal 1984 presso lo Studio di cui è fondatore.Tra i suoi campi di attività spicca l’internazionalizzazione d’impresa, particolarmente indirizzata ai Paesi dell’Est Europa, dov’è stato responsabile degli Uffici di Rappresentanza del Governo Regionale del Friuli-Venezia Giulia. Nel suo percorso professionale, caratterizzato da costanti esperienze maturate anche all’estero, risalta, tra l’altro, la consulenza per la predisposizione e sottoscrizione di accordi intergovernativi e/o interregionali internazionali nel settore dell’economia e finanza. Attualmente, uno dei suoi campi di maggiore approfondimento ed interesse è il trust interno e internazionale, dove si è specializzato e maturato un’alta competenza professionale. Merita menzionare l’organizzazione e partecipazione come relatore a convegni e incontri di Studio di diverse tematiche di carattere economico e fiscale internazionale. È stato Presidente dell’I.S.D.E.E. (Istituto regionale di Studi e Documentazione sull’Europa Comunitaria e l’Europa Orientale) ed è socio fondatore di Ce.S.D.E. (Centro Studi Diritto Doganale Europeo – Trieste/Bruxelles).

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colate in base al tipo di progetto, al tipo di tecnologia proposta, al numero dei lavorato-ri assunti, al valore dell’investimento e al pro-gramma di attività. Complessivamente lo Sta-to può erogare un contributo “cash” che va dai 2.000 ai 10.000 euro per posto di lavoro creato. Una soglia che può crescere per casi speciali.

Sono tuttavia in pochi ad aver usufruito realmen-te dei sussidi statali. Le fonti ufficiali (SIEPA) di-cono che solo 19 dei 90 progetti finanziati sono di matrice italiana. Ne consegue che su 400 aziende italiane che operano in Serbia almeno 380 non hanno fatto ricorso agli incentivi stata-li. Evidentemente non è questo il fattore princi-pale di interesse.

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2. Regime fiscale convenienteLe agevolazioni fiscali si applicano alla totalità degli operatori.Riassumiamo le principali:Imposta sugli utili societari pari al 10%; Imposta sul reddito da lavoro dipendente pari al 12%;Aliquota iva ordinaria pari al 18% e agevolata all’8%;Esenzione dal pagamento delle imposte sugli sti-pendi e sui contributi a carico del datore di lavo-ro per 2 o 3 anni;Tax Holiday sulla tassazione del reddito di impre-sa in caso di investimenti superiori a 8 milioni di euro e con 100 nuovi assunti.

3. Zone francheUn altro punto di forza per l’interesse degli inve-stitori internazionali è dato dalle Zone Franche, aree nelle quali le imprese possono stabilirsi per produrre in condizioni, di fatto, di extraterrito-rialità. Tra i vantaggi più evidenti la possibilità di non corrispondere l’Iva sugli impianti e sui mate-riali ed i servizi necessari alla produzione.

4. Accessi privilegiati a mercati di sboccoI beni prodotti in Serbia hanno un ingresso privi-legiato su mercati importanti quali la Federazione

fonte: http://siepa.gov.rs/it

Russa, la Bielorussia, il Kazakistan, la Turchia e tra poco l’Egitto grazie ad una serie di accordi di li-bero scambio che prevedono l’esenzione da dazi doganali da parte dei Paesi importatori.Ed infine, lo status di Paese Ufficialmente Candi-dato ad entrare nell’Unione Europea con tutti i vantaggi che ciò comporta fanno della Serbia ben più che una semplice possibilità di location per gli investimenti produttivi in Europa.

fonte: http://siepa.gov.rs/it

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ASPETTI FISCALI

L’art. 101, comma 5, del TUIR modificato dal decreto-legge del 22 giu-gno 2012 n. 83 Articolo 33, ed in vigore dal 12 agosto 2012 prescrive le seguenti novità in materia di perdite su crediti statuendo che:“Sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsua-le dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedi-mento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione dell’accordo di ristrutturazione o del decreto che di-spone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi im-prese in crisi. Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quan-do il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si conside-ra di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore

LA DEDUCIBILITÀ DELLE PERDITE SU CREDITI NEI CONFRONTI DEI DEBITORI RESIDENTI ALL’ESTERO

Il raggio di azione dell’art. 101 comma 5 TUIR, è estendibile anche alle casistiche di crediti vantati nei confronti di soggetti non residenti, trattandosi di norma non sogget-ta a vincoli né dal punto di vista oggettivo, né sotto il profilo soggettivo ovvero senza alcuna distinzione relativa alla natura dei crediti o all’attività svolta dall’impresa. L’ articolo proposto, affronta alcuni aspetti di natura probatoria e procedurale nei casi in cui le perdite su crediti siano da ricondurre a de-bitori residenti all’estero. In particolare sono commentate alcune indicazioni espresse con circolare AE n. 26 del 1° agosto 2013 per i casi di procedure concorsuali assimilabili al modello italiano, per i casi di debitori localiz-zati in Paesi “black list” e per i soggetti che applicano i principi contabili internazionali.

Chiara Porrovecchio, Dottore di ricerca in Economia presso l’Università degli studi di Palermo.Iscritta all’albo dei Revisori Legali, e abilitata all’esercizio della professione contabile.È funzionario pubblico in Piemonte dal 2006. Ha svolto attività di assistenza fiscale telefonica nei confronti dei contribuenti e degli intermediari.Attualmente si occupa di attività di Audit Interno presso una Agenzia Fiscale.

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a 5.000 euro per le imprese di più rilevante di-mensione di cui all’articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 28 gen-naio 2009, n. 2, e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese. Gli elementi certi e preci-si sussistono inoltre quando il diritto alla riscos-sione del credito è prescritto. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi conta-bili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consi-glio, del 19 luglio 2002, gli elementi certi e pre-cisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in dipendenza di eventi estintivi”.L’Agenzia delle Entrate con circolare n. 26 del 1° agosto 2013 ci ricorda che poiché il campo di applicazione della norma sopra citata, non risul-ta circoscritto né dal punto di vista oggettivo, né sotto il profilo soggettivo ovvero senza alcuna di-stinzione relativa alla natura dei crediti o all’atti-vità svolta dall’impresa, ed inoltre non vi è alcuna distinzione in funzione della localizzazione del debitore, la disposizione in esame è applicabile anche nel caso di crediti vantati nei confronti di soggetti non residenti.

Perdite su crediti in presenza di procedure concorsuali assimilabiliAllo stesso modo la legge non detta criteri spe-ciali, ai fini del riconoscimento della deduzione, in funzione delle procedure fallimentari esistenti in ordinamenti diversi da quello italiano. Pertanto In caso di procedure concorsuali, la situazione di sofferenza della partita creditoria è ritenuta defi-nitiva qualora ufficialmente conclamata ad opera di un soggetto terzo indipendente e non rimessa alla mera valutazione del creditore.In altri termini e come già chiarito da precedenti documenti di prassi1, la ratio della norma si fon-da sul presupposto che l’accertamento giudiziale o da parte di un’autorità amministrativa dello sta-to d’insolvenza del debitore o dello stato di crisi, costituisce evidenza oggettiva della situazione di illiquidità di quest’ultimo. Al fine del riconoscimento della deducibilità del-la perdita è necessario verificare che la procedura del Paese di appartenenza sia assimilabile ad una delle procedure concorsuali elencate nell’artico-lo 101, comma 5, del TUIR2.Occorre infatti dimostrare che la procedura estera presenti le caratteristiche sostanziali delle proce-dure concorsuali nazionali tra le quali, prima fra tutte, l’esistenza dell’accertamento della situa-

1. Risoluzione n. 16/E del 23 gennaio 20092. Trattasi del fallimento, della liquidazione coatta amministrativa, del concordato preventivo dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

zione di illiquidità da parte di un’autorità giuri-sdizionale o amministrativa.Individuate le procedure concorsuali idonee ad in-tegrare la condizione di deducibilità delle perdi-te su crediti, è opportuno soffermarsi sul periodo d’imposta nel quale tali perdite devono concorrere alla determinazione della base imponibile.Come si evince dal tenore letterale della norma in esame, in caso di procedure concorsuali il le-gislatore considera integrati i requisiti di dedu-cibilità “dalla data” della sentenza o del prov-vedimento di ammissione alla specifica proce-dura o del decreto di omologa dell’accordo di ristrutturazione. Al riguardo, pertanto, si ritiene che, una volta aperta la procedura, l’individua-zione dell’anno in cui dedurre la perdita su cre-diti deve avvenire secondo le ordinarie regole di competenza.Con riferimento alla quantificazione della perdita deducibile, poiché la disposizione contenuta nel comma 5 dell’articolo 101 del TUIR non dispone regole particolari, si ritiene applicabile il princi-pio generale di derivazione. Perciò, in presenza di una delle procedure sopra descritte, sarà dedu-cibile una perdita su crediti di ammontare pari a quello imputato a conto economico3.La valutazione dell’entità della perdita non può consistere in un processo arbitrario del redattore di bilancio ma deve rispondere ad un razionale e documentato processo di valutazione conforme ai criteri dettati dai principi contabili adottati.A tal fine si ritiene che rappresentino documenti idonei a dimostrare la congruità del valore stima-to della perdita, tutti i documenti di natura con-tabile e finanziaria redatti o approvati da un or-gano della procedura. Analogamente costituisco-no validi elementi di supporto alla determinazio-ne dell’entità della perdita tutti i documenti pro-dotti da organi ufficialmente nominati all’interno della procedura estera alla quale il debitore risul-ta assoggettato.Qualora in un esercizio successivo intervengano nuovi elementi idonei a dimostrare che la perdi-ta è maggiore di quella inizialmente rilevata e de-dotta, anche l’ulteriore perdita, purché rilevata in bilancio e corredata da idonea documentazione, assume rilievo fiscale.Poiché la perdita dedotta determina un decre-mento del valore fiscalmente riconosciuto del credito, eventuali somme ricevute in misura mag-giore rispetto al credito residuo dopo la rilevazio-ne della perdita, o eventuali riprese di valore del credito stesso imputate a conto economico, con-corrono alla determinazione del reddito imponi-bile ai sensi dell’art. 88 TUIR come sopravvenien-ze attive4.

3. Di importo inferiore o al massimo uguale al valore del credito.4. Cfr. circolare 24 settembre 2013 n. 31

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Perdite su crediti nei confronti di debitori “black list”Si precisa, che alle perdite su crediti derivanti da transazioni con soggetti residenti ovvero localiz-zati in paesi black list trova applicazione l’artico-lo 110, commi da 10 a 12-bis, del TUIR5. In par-ticolare l’impresa interessata alla deduzione delle perdite deve dimostrare che il debitore non resi-dente “black list” svolgeva prevalentemente:1. un’attività commerciale effettiva, 2. ovvero che l’operazione da cui deriva il credi-

to, successivamente trasformatosi in perdita, ri-spondeva ad un effettivo interesse economico e che la stessa ha avuto concreta esecuzione.

Tecnicamente in dichiarazione6, l’importo del-la perdita derivante da operazioni intercorse con fornitori black list deve essere indicato tra le va-riazioni in aumento (RIGO FC 19), mentre va in-serito tra le variazioni in diminuzione (RIGO FC 30) l’importo del predetto componente negativo per il quale sussiste almeno una delle esimenti.

Riconoscimento delle Perdite su crediti per i soggetti IAS/IFRS adopterIl comma 5 dell’articolo 101 del TUIR prevede anche un’ulteriore ipotesi, che la norma riferi-sce letteralmente ai soggetti IAS/IFRS, in presen-za della quale possono ritenersi sussistenti gli ele-menti certi e precisi, necessari per la deducibilità della perdita su crediti.In linea generale, per i soggetti che redigono il bi-lancio in base ai principi contabili internazionali, gli elementi certi e precisi sussistono non solo nei casi di modesta entità del credito e di prescrizio-ne del diritto alla riscossione, ma anche “in caso

5. Inerente il trattamento dei “Costi Black List”.6. Il riferimento è al modello UNICO Società di capitali 2013.

di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in dipendenza di eventi estintivi”.Ciò premesso, la circolare n. 26/2013 commenta che “alla luce della nuova disposizione normati-va l’impresa IAS/IFRS adopter deve ritenere sussi-stenti i requisiti di certezza e precisione necessari per la deducibilità fiscale della perdita in ciascu-na delle ipotesi in cui è possibile effettuare la de-recognition di un credito”.Accenniamo in proposito le ipotesi in cui i prin-cipi contabili internazionali, ed in particolare lo IAS 39 (paragrafi 17 e ss.) consentono la dereco-gnition di un’attività finanziaria iscritta in bilan-cio. In particolare, un’attività finanziaria può es-sere cancellata se:a) i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivan-

ti dalla stessa scadono;b) l’impresa trasferisce i diritti contrattuali a rice-

vere i flussi finanziari dell’attività finanziaria, realizzando il sostanziale trasferimento di tutti i rischi e benefici della proprietà dell’attività fi-nanziaria;

c) l’impresa mantiene i diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari dell’attività finanziaria, ma assu-me un’obbligazione contrattuale a pagare i flussi finanziari a uno o più beneficiari, realizzando il sostanziale trasferimento di tutti i rischi e benefici della proprietà dell’attività finanziaria.

Ad ogni modo conclude il documento di prassi, l’Amministrazione Finanziaria si riserverà di sin-dacare la perdita su crediti dei casi appena citati, ancorché sussistano gli elementi certi e precisi di cui all’articolo 101, comma 5, del TUIR, in rela-zione all’inerenza della stessa, quale costo soste-nuto dall’imprenditore nel compimento dell’atti-vità di gestione dell’azienda, con particolare rife-rimento a profili di elusività fiscale, delle opera-zioni poste in essere in base alla quale è scaturi-ta la rilevazione della perdita, qualora la vicenda dissimuli atti di liberalità.

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Tassazione del reddito delle societàResidenza – Una società può essere definita come residente in Romania laddove sia stata costituita conformemente al diritto rumeno o quando il luogo effettivo di gestione degli affari si trova in Romania. La definizio-ne di residente include anche le persone giuridiche con sede direziona-le in Romania ma costituite ai sensi della normativa UE: per esempio la Societas Europaea e le cooperative europee.Principi cardine – Le società residenti sono tassate in base al reddito mondiale mentre le società non residenti sono tassate solo sul reddito

SISTEMA FISCALE RUMENO 2013, CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Nozioni base di investimento:Moneta – Leu rumeno (RON) Controllo di cambio – La moneta nazionale è totalmente convertibile e i residenti nel terri-torio rumeno possono effettuare anche paga-menti in valuta estera, con le banche che richie-dono le ragioni del trasferimento di denaro.Principi contabili/bilancio – A livello conta-bile generale, in Romania vengono applicate le direttive UE quarta e settima. Per determi-nati tipi di società in via subordinata è am-messo adottare il sistema IFRS come norma di rendicontazione. A partire dal 2012 infat-ti banche, istituti finanziari e società aventi titoli quotati in mercati regolamentati sono tenute ad applicare il sistema IFRS per finali-tà contabili.Principali forme societarie – Società per azioni, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società in accoman-dita per azioni, società a responsabilità limi-tata, filiale di una società estera e ufficio di rappresentanza.

Guido Ascheri esercita la professione di ragioniere commercialista in Nizza (Francia) e Londra (Regno Unito).È specializzato in consulenza tributaria e societaria internazionale.Si è sempre occupato di formazione professionale continua. Ha insegnato economia e diritto alla Université Nice Sophia Antipolis (Iut – Stid), ha pubblicato libri per i tipi di IPSOA ed EBC, ha fondato e diretto la rivista – Professione Azienda – premiata come opera ad alto contenuto culturale e scientifico dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha collaborato con quotidiani e riviste [email protected]

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generato all’interno del territorio rumeno. La base imponibile per il calcolo dell’imposta sul reddito delle società è data dalla differenza tra reddito ge-nerato da qualsiasi fonte (i ricavi lordi) e i costi so-stenuti per ottenere il reddito stesso, da cui è de-tratto il reddito non imponibile e al quale vengo-no aggiunte le spese non deducibili. Sono conta-bilizzate anche voci simili a ricavi e costi.Entrate tassabili – In via del tutto generale si può affermare che tutte le entrate sono imponibili, ad eccezione di quelle specificamente esenti: come determinate categorie di dividendi.Tassazione dei dividendi– Sono esenti da tassa-zione i dividendi corrisposti da una persona giu-ridica di diritto rumeno in favore di un’altra per-sona giuridica rumena. Non è prevista tassazio-ne sui dividendi corrisposti ad una società rume-na da parte di una persona giuridica residente in un altro stato membro UE. L’esenzione si ap-plica solo se il beneficiario detiene, per alme-no due anni dalla data di ricezione dell’importo a titolo di dividendi, almeno il 10% del capita-le sociale della società che ha corrisposto i divi-dendi stessi. Plusvalenze – I guadagni ottenuti dalla vendita di azioni o di beni immobili sono inclusi negli utili complessivi e tassati secondo l’aliquota ordinaria dell’imposta sulle società ammontante al 16%.Perdite – Le perdite possono essere riportate in avanti negli esercizi successivi per un periodo massimo di 7 anni. Non è invece consentito il ri-porto all’indietro.Aliquota – 16% Soprattassa – NessunaImposta minima alternativa – Non è prevista al-cuna imposta minima. Solo in presenza di deter-minate condizioni è applicata una imposta sui redditi delle piccole imprese con aliquota nella misura del 3%.Crediti di imposta esteri – Viene concesso un cre-dito di imposta estero in presenza di due condi-zioni: a) se questo è previsto in un trattato fiscale con-cluso tra la Romania e lo stato la cui giurisdizio-ne è pertinente; b) se il contribuente può dimostrare che l’imposta sui redditi è stata pagata all’estero. Tuttavia il cre-dito d’imposta non può superare l’imposta rume-na dovuta per quel reddito.Esenzione fiscale delle plusvalenze – No Regime speciale per le società Holding – NoIncentivi – I contribuenti rumeni che svolgono at-tività di ricerca e sviluppo possono beneficiare di ulteriori incentivi fiscali nel calcolo dell’imposta sulle società: (a) ulteriore detrazione 20% dei costi connessi ad attività di ricerca e sviluppo; (b) ammortamento accelerato di attrezzature e di-spositivi utilizzati in attività di ricerca e sviluppo .

Ritenuta d’accontoDividendi – La Romania applica una ritenuta d’acconto del 16% sui dividendi corrisposti alle società senza alcuna distinzione tra società resi-denti e non residenti. Tuttavia per le società non residenti l’aliquota può essere ridotta previa even-tuale applicazione di un trattato fiscale o della di-rettiva UE “madre-figlia”. Laddove non fossero ap-plicabili esenzioni dovute alla direttiva europea sono soggetti a una ritenuta del 16% i dividendi corrisposti da una persona giuridica di diritto ru-meno in favore di una persona giuridica residente in un altro Stato membro UE/AELS (EFTA) oppure in favore a una stabile organizzazione (PE) situa-ta in uno stato membro UE/AELS (EFTA) con sede principale della società in un’altro Stato membro dell’UE/AELS.Interessi – Sugli interessi pagati in favore di una società non residente viene applicata una ritenuta del 16%, eccetto il caso in cui sia possibile l’ap-plicazione di trattati fiscali o sia possibile applica-re un tasso diverso in conformità alla direttiva eu-ropea su interessi e royalties. Laddove siano sod-disfatte tutte le condizioni necessarie per l’appli-cazione della direttiva di cui sopra, non è prevista alcuna ritenuta d’acconto sugli interessi corrispo-sti a una società consociata con sede in uno stato membro UE/AELS (EFTA), oppure in favore di una stabile organizzazione (PE) situata in uno Stato membro UE/AELS (EFTA) con sede principale del-la società in un’altro Stato membro dell’UE/AELS.Royalties – La Romania applica una ritenuta d’ac-conto del 16% sulle royalties pagate a una socie-tà non residente eccetto nel caso in cui sia possi-bile l’applicazione di trattati fiscali o sia possibi-le applicare un tasso diverso conformemente alla direttiva europea su interessi e royalties. Laddo-ve siano soddisfatte tutte le condizioni necessa-rie per l’applicazione della direttiva di cui sopra, non è prevista alcuna ritenuta d’acconto su royal-ties corrisposte a una società consociata con sede in uno stato membro UE/AELS (EFTA), oppure in favore di una stabile organizzazione (PE) situata in uno stato membro UE/AELS (EFTA) con sede principale della società in un’altro Stato membro dell’UE/AELS.Costi di assistenza tecnica – In via generale i co-sti di assistenza corrisposti a una persona giuridi-ca non residente sono soggette a una ritenuta del 16%, eccetto nel caso in cui sia possibile applica-re una diversa aliquota conformemente ai trattati fiscali internazionali.Imposta sulle rimesse delle filiali – Nessuna

Altre imposte sulle societàConferimenti – Nessun obbligoImposta sulle retribuzioni (salari) – Il datore di la-voro, a cadenza mensile, deve computare e trat-

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tenere una ritenuta alla fonte sugli stipendi degli impiegati e versare detti importi allo stato entro il 25 del mese successivo, giorno in cui vengono pagati i salari e ogni tipo di retribuzione. Imposta sui beni immobili – Su edifici e terreni vengono applicate delle imposte locali. In meri-to agli edifici posseduti da una società, l’aliquo-ta dell’imposta è fissata dal consiglio comunale e varia dallo 0,25% al 1,5% del valore iniziale dell’edificio, eventualmente aumentato dal valo-re di ristrutturazione e ammodernamento e dalle modifiche effettuate sul bene stesso.I proprietari di terreni sono soggetti a un’imposta sui terreni fissa stabilita per metro quadrato, impo-sta che varia a seconda del luogo in cui è situato il terreno e delle zona e/o categoria di utilizzo, con-formemente alla classificazione effettuata dal Con-siglio comunale per ogni terreno. Si segnala che le società non sono soggette a imposta su quei terreni sui quali sono stati costruiti degli edifici.Regime previdenziale – Il datore di lavoro deve pagare i seguenti importi: un contributo previden-ziale del 20,8% (previsto in caso di condizioni di lavoro ordinarie) limitato a cinque volte lo stipen-dio lordo medio nazionale (ovvero 2.117 Leu ru-meni nell’anno 2012) moltiplicato per il nume-ro di dipendenti; un contributo di assistenza sa-nitaria del 5,2%; un contributo di disoccupazio-ne dello 0,5%; un contributo per il fondo di ga-ranzia dei salari dello 0.25%; un contributo rela-tivo a malattie e infortuni sul luogo di lavoro del-lo 0,15% – 0,85%; un contributo per disabili del 4%, moltiplicato per il numero di dipendenti e per la metà del salario minimo nazionale; un con-tributo di assenze per malattia dello 0,85% (ap-plicato sul salario lordo, limitato a 12 volte il sa-lario minimo nazionale, quantificato in 700 Leu rumeni per l’anno 2012, e moltiplicato per il nu-mero di dipendenti).Imposta di bollo – No Imposta di trasferimento – NoAltre segnalazioni – Si evidenzia infine che pos-sono essere applicate altre imposte a seconda del-la natura dell’attività svolta dal contribuente (ad esempio può essere prevista una imposta sugli oli che si compone di una tassa sullo sfruttamento, le royalties sul petrolio e da imposte locali).Regole contro l’evasione:Transfer pricing – In Romania le norme sui prez-zi di trasferimento sono generalmente conformi alle linee guida OCSE. In determinati casi le auto-rità fiscali possono regolare il transfer pricing per adeguarsi al valore di mercato. La documentazio-ne sul transfer pricing deve essere predisposta an-ticipatamente ed è inoltre prevista la possibilità di concludere degli accordi relativamente al tran-sfer pricing.Sotto-capitalizzazione – Ai sensi della legislazio-ne rumena, in merito ai prestiti effettuati per ge-

nerare reddito imponibile, gli interessi passivi de-rivanti da prestiti ricevuti da banche, istituti di le-asing finanziario o altri istituti di credito sono to-talmente deducibili. La deducibilità degli interessi passivi relativi ad al-tre tipologie di prestito è limitata a un tasso di inte-resse del 6% per le valute estere. La Banca Nazio-nale della Romania fissa invece il tasso di interesse per i prestiti in valuta locale. Sugli interessi passivi che eccedono i limiti sopra indicati non è prevista alcuna deducibilità, né è concesso effettuare ripor-to in avanti sugli esercizi successivi. Inoltre, se il rapporto di indebitamento è superio-re a tre oppure la società si trova in una posizione di patrimonio netto negativo, non sono deducibi-li gli interessi passivi e le relative perdite nette da differenze di cambio. Tuttavia detti interessi non deducibili possono essere portati avanti a tempo indeterminato e dedotti nel momento in cui il rap-porto di indebitamento sia minore o uguale a tre e la società si trovi in una posizione di patrimo-nio netto positivo. Società straniere controllate – No Obblighi di comunicazione – No

Gestione e conformitàAnno fiscale – equivale all’anno solareDichiarazione dei redditi consolidata – Non sono permesse dichiarazioni consolidate, ciascuna so-cietà dovrà presentare separatamente la propria dichiarazione dei redditi.Requisiti per la dichiarazione – Le dichiarazioni dei redditi e i pagamenti delle imposte sono effet-tuati su base trimestrale, seguiti dal computo fina-le, dalla dichiarazione e dal pagamento dell’im-posta a fine anno. L’imposta sul reddito è calco-lata e pagata trimestralmente sulla base dei dati effettivi (“sistema a cifre effettive”). La dichiara-zione trimestrale e i pagamenti sono effettuati en-tro il 25 del mese successivo del trimestre di se-gnalazione (applicabile per i primi tre trimestri). A fine anno, l’imposta annuale deve essere calcola-ta sulla base della dichiarazione annuale dei red-diti e pagata entro il 25 marzo dell’anno successi-vo rispetto all’anno fiscale di riferimento.A partire dal 1° gennaio 2013, la maggior par-te dei contribuenti può scegliere di dichiarare e pagare l’imposta annuale sui redditi delle socie-tà effettuando pagamenti in acconto su base tri-mestrale (ovvero quattro rate uguali calcolate sul reddito dell’esercizio precedente, previa rettifica per l’inflazione). In questo modo a fine anno il contribuente quantifica l’importo dovuto a tito-lo di imposta sul reddito delle società basandosi su dati reali e paga soltanto la differenza. Tuttavia la facoltà di utilizzare questo sistema deve essere manifestata all’inizio dell’anno fiscale e una volta fatta questa scelta deve essere mantenuta almeno per due anni consecutivi.

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Sanzioni – Sono previsti interessi di mora nel-la misura dello 0,04% per ogni giorno di ritardo nel pagamento, con ulteriori sanzioni in caso di ritardo di pagamento come segue: 0% se le im-poste sono pagate entro 30 giorni dalla data di scadenza; 5% dell’importo dovuto se le imposte sono pagate entro 60 giorni; e il 15% dell’impor-to quando l’imposta viene pagata dopo 60 giorni dalla data di scadenza prevista.Regolamentazioni – È possibile concludere ac-cordi fiscali di natura individuale, anche per i pa-gamenti anticipati.

Tassazione del reddito delle persone fisichePrincipi generali – I soggetti residenti vengono tassati in base al loro reddito mondiale, mentre i soggetti non residenti sono tassabili solo sul red-dito generato all’interno del territorio rumeno.Residenza – Un soggetto può definirsi come resi-dente in Romania laddove venga soddisfatto alme-no uno dei seguenti requisiti: 1) il soggetto ha il pro-prio domicilio nel territorio rumeno; 2) il maggio-re centro di interessi si trova all’interno dello stato rumeno; 3) il soggetto risiede nel territorio rumeno per più di 183 giorni nell’arco di un periodo di 12 mesi o è un cittadino rumeno che si trova all’este-ro in qualità di funzionario o dipendente dello stato rumeno. Tuttavia, in presenza di determinate condi-zioni, anche un cittadino straniero può essere sog-getto a tassazione sul reddito mondiale.Dichiarazione dei redditi – Ciascun contribuente è tenuto a presentare una dichiarazione dei red-diti; non è infatti consentita la presentazione con-giunta.Reddito imponibile – Tutte le retribuzioni e i red-diti ad esse connessi sono soggette ad imposta. Il reddito imponibile dei lavoratori nell’ambito di un contratto di lavoro è dato dalla differenza tra il reddito netto da stipendio e le deduzioni persona-li che possono essere concesse, le quote sindaca-li e i contributi ai regimi pensionistici. Si segnala inoltre che determinate categorie di reddito sono esenti da imposta.Plusvalenze – I guadagni sono tassati general-mente nella misura del 16%. I redditi derivanti dalla vendita di beni immobili sono tassati nella misura che varia tra 1% – 3% Deduzioni e indennità – Sono concesse, in pre-senza di determinate circostanze, indennità per bambini e deduzioni personali per contribuenti con familiari a carico.Aliquota – 16%

Altre imposte sul reddito delle persone fisicheConferimenti – No Imposta di bollo – No

Capital acquisitions tax – NoImposta sui beni immobili – L’imposta prevede un canone fisso per metro quadrato di terreno o edi-ficio, detto è stabilito sulla base della posizione e di altri fattori. Imposta sulle successioni immobiliari – No, ma possono essere applicate spese notarili.Imposta patrimoniale – NoRegime previdenziale – I contributi ai dipenden-ti includono un contributo per la previdenza so-ciale del 10,5% (questo contributo comprende il 3% da pagare per il regime pensionistico pri-vato) limitato a cinque volte lo stipendio medio nazionale lordo (quantificato in 2.117 Leu rume-ni per l’anno 2012), un contributo sanitario del 5,5% e un contributo di disoccupazione dello 0,5%.

Gestione e conformitàAnno fiscale – corrisponde all’anno solareDichiarazioni e pagamenti – Le dichiarazioni dei redditi e i pagamenti devono essere effettua-ti entro il 25 maggio dell’anno successivo rispet-to all’anno di riferimento. Sui redditi relativi a sti-pendi o redditi esteri in merito ad attività svolte in Romania i pagamenti vanno effettuati il 25 di ogni mese.Sanzioni – Sono previsti interessi di mora nel-la misura dello 0,04% per ogni giorno di ritardo nel pagamento, con ulteriori sanzioni in caso di ritardo di pagamento come segue: 0% se le im-poste sono pagate entro 30 giorni dalla data di scadenza; 5% dell’importo dovuto se le imposte sono pagate entro 60 giorni; e il 15% dell’impor-to quando l’imposta viene pagata dopo 60 giorni dalla data di scadenza prevista.

Iva Imposta sul valore aggiuntoOperazioni imponibili – La base imponibile Iva è costituita dal prezzo della merce o della presta-zione di servizio.Aliquota – L’aliquota Iva ordinaria ammonta al 24%, con due aliquote ridotte allo 9% e al 5%. Sono esenti da Iva le esportazioni e le cessioni intracomunitarie. Sono inoltre concesse ulteriori esenzioni per servizi sociali, medici, educativi, fi-nanziari e bancari e in relazione a determinate transazioni immobiliari.Registrazione – Sono tenuti alla registrazione tut-ti i soggetti che svolgono operazioni imponibili ai fini Iva. Tuttavia i soggetti passivi con un fatturato annuo inferiore a 65.000 euro possono beneficia-re di un regime speciale Iva.Dichiarazioni e pagamenti – Le dichiarazioni ai fini Iva devono essere presentate mensilmente. Sono ammesse dichiarazioni e pagamenti trime-strali per quei soggetti che hanno un fatturato an-nuo inferiore a 100.000 Euro. Tuttavia le dichia-

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razioni Iva devono essere presentate mensilmente se un soggetto passivo effettua almeno un acqui-sto intracomunitario di beni. A partire dal 1° gennaio 2013 è entrato in vigore un sistema Iva di contabilità di cassa, per cui i for-nitori locali stabiliti in Romania, con volume d’af-fari inferiore a 500.000 euro, sono tenuti a versa-re l’Iva solo dopo l’avvenuto pagamento delle fat-ture in ogni caso non oltre 90 giorni dalla data di

emissione delle stesse. Si segnala da ultimo che è prevista la possibilità di presentare una dichia-razione Iva consolidata per società regolate dalla stessa autorità fiscale.Fonti di diritto tributario: Codice fiscale rumeno e Codice rumeno di procedura fiscale.Trattati e convenzioni internazionali in materia fiscale: La Romania ha concluso trattati interna-zionali fiscali con circa 80 Stati.

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DOGANALE

SHANGHAI RILANCIA LA CINA CON LA NUOVA FREE TRADE ZONE

Shanghai apre le porte all’internazionalizza-zione. All’interno della Free Trade Zone, che si espande dal centro finanziario della mega-lopoli cinese, vigeranno procedure facilitate per l’insediamento degli investitori stranieri in Cina. Nonostante l’alone d’incertezze ri-guardo alla reale portata innovativa della ri-forma e alla futura estensione della stessa al resto della Cina, Shanghai si candida come nuovo centro d’insediamento delle capo-gruppo estere per il controllo degli investi-menti nell’Asia orientale.

Il 29 settembre 2013 la Cina apre le porte agli investitori finanziari este-ri inaugurando la nuova Free Trade Zone (FTZ) nella municipalità di Shanghai. Entro un’area di ventinove chilometri quadrati sarà consentito alle istituzioni finanziarie estere di operare con una maggiore libertà ri-spetto al resto della Cina.Il primo passo sarà trasformare Shanghai in un centro finanziario inter-nazionale e in seguito, attraverso l’estensione della riforma a tutto il ter-ritorio cinese, invertire la tendenza che fino a ieri vedeva l’economia del Paese orientata alla produzione per l’export. Il Consiglio di Stato Cinese ha infatti dichiarato che tali misure sono solo il primo passo di una più profonda riforma finalizzata a promuovere l’innovazione, si trattereb-be insomma di un esperimento per testare l’introduzione di una riforma economica e finanziaria di portata nazionale.All’interno della FTZ vi sarà un libero flusso di capitali esteri, sarà ga-rantita la piena convertibilità della valuta nazionale, le aziende potran-no importare beni nella FTZ e sarà consentito condurre business offsho-re per le banche cinesi qualificate.Il Consiglio di Stato ha dichiarato che sarà consentito investire libera-mente nelle banche, società di trasporto, servizi d’intrattenimento, nel-le aziende ospedaliere e assicurazioni che operano nella zona. Ai grup-pi con filiali nella FTZ sarà consentita l’emissione di bond nel mercato domestico cinese. A ciò si aggiunge un processo di snellimento burocratico che andrà a in-teressare svariate attività, dal primo insediamento delle società straniere fino alle operazioni di fusione e scorporo. Questi sono alcuni tra i pun-ti più interessanti:

Lorenzo Riccardi *

Giorgio Riccardi **

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DOGANALE

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• Per quelle società che decideranno di operare entro i confini della FTZ, il lungo e macchinoso processo che precede l’insediamento di un in-vestitore estero in Cina potrà essere bypassato e ridotto ad un unico step. Non cambia la tipolo-gia di documenti che dovranno essere presen-tati. (Nello specifico: (statuto, verbale dell’as-semblea che ha deliberato la creazione del-la società, lettera di nomina del rappresentan-te legale e del consiglio d’amministrazione, fir-mata dal rappresentante legale dell’investitore documenti che attestano l’identità dell’investi-tore se persona fisica o visura camerale dell’a-zienda investitrice e lettera di referenze sull’af-fidabilità finanziaria dell’investitore rilasciata dalla Banca).

• Generalmente, quando le società di capitali straniere ottengono personalità giuridica, l’e-samina amministrativa e l’approvazione delle autorità dell’industria ed il commercio devo-no essere soggette a sottoscrizione (filling ad-ministration) del dipartimento. Il procedimento per ottenere la licenza business all’interno del-la FTZ verrebbe ridotto a 30 giorni per le socie-tà straniere.

• Relativamente al processo per l’apertura di un conto capitale in valuta estera, l’attuale nor-mativa vigente in Cina impone agli investito-ri di indicare una banca di deposito e solo poi chiedere la registrazione dei cambi alla Admin-istration of Foreign Exchange. Solo a seguito di tale step l’investitore estero potrà aprire un conto nella suddetta banca presentando a que-sta il foglio o la card di approvazione rilascia-ta dall’Administration of Foreign Exchanges. Tale procedura si è dimostrata piuttosto lunga e inefficiente questa la ragione per cui all’inter-no della FTZ verrà consentita la libera converti-bilità della valuta estera in beni d’investimento. Dalle informazioni oggi a disposizione è ragio-nevole credere che alle imprese a capitale este-ro sarà consentito aprire direttamente un con-to in banca in valuta estera senza la preventi-va approvazione ed esamina da parte della Ad-ministration of Foreign Exchange.

• Fuori dalla FTZ è necessaria la capital verifica-tion da parte di una accounting firm qualifica-ta, per fare ciò devono prima ricevere conferma dall’Administration of Foreign Exchanges. Que-sto processo richiede dai 3 ai 7 giorni. Questa procedura verrà eliminata all’interno della FTZ.

• Relativamente alle operazioni di fusione e la scissione quando queste avvengono al di fuo-ri della FTZ le imprese straniere sono soggette all’esamina, l’approvazione e il coordinamen-to da parte di diversi dipartimenti dell’ammi-nistrazione dell’industria e del commercio in conformità con le disposizioni sulla fusione e la scissione di imprese con finanziamenti stra-

nieri. Tale processo, lungo e complesso, viene annullato nella FTZ. Si segnale che, se la fusio-ne o la scissione di imprese straniere di capi-tali ha a oggetto attività situate al di fuori della FTZ non si potrà beneficiare della scorciatoia e si dovrà ancora rispettare la suddetta procedu-ra in conformità alle disposizioni relative con-tenute nella Provisioins on Merging and Split-ting of forcing-funder Enterprises.

Cambia inoltre l’approccio di Pechino in termini di approvazione degli investimenti esteri. Al fine di migliorare l’afflusso degli investitori stranieri questi non saranno più soggetti ad approvazione preventiva qualora non rientrino nella “negative list”, ma dovranno solo adempiere alle procedu-re di registrazione. Quella pubblicata dal Gover-no Cinese è dunque un elenco dei settori dell’e-conomia cinese proibiti o soggetti ad approvazio-ne preventiva da parte del Governo Cinese, sedi-ci per l’appunto: • agricola, silvicoltura, allevamento e pesca;• industria mineraria;• industria manifatturiera;• produzione e fornitura per energia elettrica, gas

e acqua;• settore Edilizia;• commercio all’ingrosso e al dettaglio;• trasporti, magazzinaggio e servizio postale;• trasmissione d’informazione, servizio informa-

tico e software;• finanza;• industria immobiliare;• leasing e servizi commerciali;• ricerca scientifica e servizi tecnici;• tutela delle acque, dell’ambiente, e le strutture

pubbliche di gestione;• educazione;• settore salute e sociale;• industrie culturali, dello sport e dello spetta-

colo.Con riferimento al Settore Culturale, dello Sport e dello Spettacolo si precisa:• nuove agenzie;• imprese radiofoniche e cinematografiche;• editoria: giornali, riviste e libri;• produzione di pubblicazioni elettroniche;• gioco d’azzardo;• internet bar;• costruzione e gestione di campi da golf.

Ulteriori limitazioni agli investimenti stranieri ri-guardano le telecomunicazioni e i servizi di tra-smissioni via satellite, così come il coinvolgimen-to in high-end properties come uffici, hotels e centri convegno. Non rientrano invece nella “negative list” joint ventures con partners cinesi nelle seguenti indu-strie:

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• esplorazione di gas scisto, di gas naturale dei fondali marini;

• pezzi di ricambio e manutenzione degli aero-mobili,

• costruzioni e gestione di strade ferrate.

L’elenco, da subito in vigore, è una versione tem-poranea per il 2013 e sarà aggiornato in base alle condizioni future.Fino ad ora sono state poche le domande avan-zate, tutte virtualmente accettate e  provenien-ti  da gruppi di grandi dimensioni. Inoltre, del-le trentasei banche annunciate solo Citigroup e DBS saranno le banche straniere con piena li-cenza ad operare nella FTZ. Ciò dimostra l’in-certezza degli investitori esteri sul fatto che la ri-forma possa effettivamente essere estesa a tutto il territorio cinese. Ad oggi la zona speciale risulta di estensione ridotta e un mancato allargamen-to dei confini di applicabilità della stessa rende-rebbero l’operazione poco conveniente, soprat-tutto per quelle istituzioni finanziare americane interessate ad estendere le loro attività nel mer-cato cinese. Altre riflessioni riguardo la strategia di penetrazio-ne; gli investitori esteri devono valutare se struttu-rare gruppi domestici con filiali nella zona specia-le, oppure procedere ad un nuovo investimento a capitale estero nell’area e altri si troveranno a va-lutare l’opportunità di variare le licenze di filiali registrate nelle precedenti zone franche inglobate nel nuovo progetto FTZ. A oggi è impossibile ipotizzare quale sarà l’im-patto della riforma viste le molte incertezze sul-la normativa; le aspettative pertanto sono piut-tosto controverse. C’è chi crede che l’onda-ta di liberalizzazioni sia solo una campagna di marketing per spingere nuovi investimenti ver-

so Shanghai e che il Paese continuerà una po-litica di chiusura nei confronti dell’internazio-nalizzazione confinando l’applicabilità della ri-forma entro i confini della metropoli e chi in-vece da grande significato alla riforma e cre-de che gli effetti possano essere tali da rendere lo Yuan una moneta internazionale in grado di competere con il Dollaro e l’Euro. Dato certo è che la Cina potrebbe con questa mossa real-mente dare il via a un processo di cambiamen-to, l’obiettivo è invertire la tendenza secondo cui la Cina risulta ad oggi nei confronti degli in-vestitori internazionali uno dei paesi più chiu-si agli investimenti esteri. A detta degli esperti, se la riforma sarà estesa a tutto il territorio ci-nese, questa tendenza, iniziata intorno all’anno 2000, potrebbe invertirsi entro qualche decen-nio (figura 1).Le autorità promuovono la FTZ come veicolo per integrare la Cina nell’economia globale, costi-tuendo una zona test che incontri gli standard in-ternazionali per la facilitazione del commercio e della convertibilità della valuta.Nel 1979 il governo cinese introdusse  la Spe-cial Economic Zone, tale riforma consentiva alle società estere di investire e costruire fabbri-che in totale libertà nel distretto di Shenzhen, nei pressi di Hong Kong. Fu quello il primo pas-so per la crescita del mercato cinese. Ad oggi il primo effetto è l’aumento dei prezzi di struttu-re abitative e commerciali nella zona e un gran-dissimo interesse da parte degli investitori este-ri per la città di Shanghai e la nuova Free Tra-de Zone.La riforma del governo cinese è dunque finalizza-ta a contrastare la recente diminuzione del tasso di crescita dell’output che si è attestato su un li-vello del 7,8% (figura 2).

Figura 1 – Livello della libertà di investimento, confronto con Mondo

Fonte: heritage.org

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Quel che è certo è che la Cina punta in modo deciso allo sviluppo di un Hub regionale asia-tico nella  municipalità di Shanghai per ogni gruppo internazionale che in precedenza sce-glieva Hong Kong o Singapore come sede pri-maria per il controllo del proprio investimen-

to in Asia Orientale. Gli analisti che sostene-vano che la Cina avesse bisogno di maggiori liberalizzazioni soprattutto in quei settori ad oggi inefficienti come la finanza (settore che ad Hong Kong rappresenta il 90% del PIL), sono stati accontentati.

Figura 2 – Percentuale di crescita annua del PIL sulla base dei prezzi di mercato a moneta locale costante

Fonte: data.worldbank.org

* Dottore commercialista specializzato in fiscalità internazionale. Ha conseguito un master in economia all’Università UIBE di Pechino ed è autore di articoli e saggi su tematiche di vario genere relative agli investimenti stranieri in Asia Orientale. Vive e lavora a Shanghai, dove si occupa di diritto commerciale e tributario, seguendo gli investimenti stranieri in Cina e Sud Est Asiatico. Ricopre il ruolo di sindaco e consigliere per diversi gruppi societari ed è socio dello Studio di consulenza GWA, specializzato in Asia e Paesi emergenti. Ha pubblicato “Guida alla fiscalità di Cina, India e Vietnam” edito da IlSole24Ore ed è membro dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano, del Registro dei Revisori dei Conti in Italia, dell’accountants association del Vietnam e dell’Hong Hong Institute of CPAs in Hong Kong. Tiene seminari e convegni su economia e diritto tributario in Oriente ed è responsabile della sezione “Asia” della banca dati online “Fisco e Tasse” (Maggioli Editore)[email protected]

** Dottore commercialista specializzato in fiscalità. internazionale. Ha conseguito un master in economia all’Università. UIBE di Pechino. Lavora tra l’Italia e la Cina, occupandosi di diritto commerciale e tributario, seguendo gli investimenti stranieri in Cina. Collabora con lo Studio di consulenza GWA, specializzato in Asia e Paesi emergenti. È membro dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Bergamo e del Registro dei Revisori Legali in [email protected]

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SOCIETARIO

TRUST

Il trust non è un istituto espressamente rico-nosciuto nell’ordinamento giuridico italia-no, benché le sue radici siano nel “negotium gestio fiduciae causa“ del diritto romano.Il suo utilizzo in Italia trova legittimazione a seguito della ratifica della Convenzione dell’Aja del 1985, entrata in vigore nel 1992.Il trust prevede che il proprietario di un bene possa spossessarsene, conferendolo in una struttura giuridica da lui distinta, diversa, ed amministrata da un terzo. Dopo lo sposses-samento la tassazione riguarderà in primo luogo il trust, indi i beneficiari dei redditi, ove distribuiti.Nel Regno Unito i trust sono strutture anoni-me ma soggette a tassazione.In Liechtenstein i trust non sono tassati.In Italia i trust interni sono i trust ove i soggetti giuridici sono italiani, i beni si trovano in Italia ma la regolamentazione del trust è lasciata ad una legge straniera scelta dal disponente.

Il  trust è il rapporto giuridico che sorge per effetto della stipula di un atto tra vivi o di un testamento, con cui il soggetto disponente (settlor o grantor) trasferisce ad altro soggetto (trustee) beni o diritti con l’obbligo di amministrarli nell’interesse del disponente o del beneficiario (benefi-ciary) oppure per il perseguimento di uno scopo determinato, sotto l’e-ventuale vigilanza di un terzo (protector o guardiano), secondo le regole dettate dal disponente nell’atto istitutivo di trust e dalla legge regolatrice dello stesso, che deve essere necessariamente straniera (comunemente è molto utilizzata la normativa inglese).A trust is a legal arrangement where one or more ‘trustees’ are made le-gally responsible for holding assets. The assets – such as land, money,

Francesca Romana Bottari si laurea in Economia e Commercio nel 1985 con il massimo dei voti alla L.U.I.S.S. di Roma, discutendo una tesi sperimentale in Matematica Finanziaria sulla diversificazione e ottimizzazione del portafoglio investimenti nel mercato internazionale.Matura una significativa esperienza aziendale lavorando nel Controllo di Gestione di multinazionali. Come Direttore Finanziario di una nota compagnia aerea, si occupa di Internal Auditing e riorganizzazione amministrativa e attua il processo di privatizzazione per la sede italiana.Si iscrive all’Albo Commercialisti di Roma nel 1989. Matura diverse esperienze professionali all’estero, principalmente per gestire progetti di carattere imprenditoriale. Prima di rientrare in Italia, svolge la propria attività a Tripoli in Libia ove anche insegna Business Administration.Dal 2007 svolge la propria attività di Commercialista a Roma.Dal 2010 ha organizzato ed è docente di Business English per Commercialisti alla Fondazione Telos (ODCEC Roma).È relatrice in convegni su tematiche legate all’utilizzo delle metodologie angloamericane di contabilità e controllo ed è autore di pubblicazioni e articoli su tematiche contabili e fiscali.Oltre alla lingua italiana, parla correntemente, russo, francese e inglese, quest’ultima conosciuta e utilizzata anche ai fini [email protected]

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buildings, shares or even antiques – are placed in trust for the benefit of one or more ‘beneficiaries’The trustees are responsible for managing the trust and carrying out the wishes of the person who has put the assets into trust (the ‘settlor’). The sett-lor’s wishes for the trust are usually written in their will or set out in a legal document called ‘the trust deed.’L’atto istitutivo di regola prevede che, alla scaden-za del trust, il fondo in trust venga trasferito al be-neficiario del trust (che può anche essere lo stes-so disponente).È anche possibile che il trust sorga per effetto di una dichiarazione unilaterale del disponente, che si dichiara trustee di beni o diritti nell’interesse di beneficiario o per il perseguimento di uno scopo (si parla in tal caso di trust c.d. autodichiarato o dichiarazione unilaterale di trust).Il Settlor può essere persona fisica o giuridica. Istituisce il trust e normalmente conferisce in esso i beni che costituiscono il fondo del Trust. Il conferimento nella prassi è irrevocabile, cosic-ché i beni confluiscono nel fondo in via defini-tiva, uscendo dalla disponibilità materiale e giu-ridica (salvo riserve di usufrutto, possesso, ecc.). Il Protector (beneficiario) controlla sull’opera-to del trustee. È un ruolo esercitato da soggetti diversi dal disponente così da scongiurare il ri-schio che il trust possa essere considerato simu-lato e quindi nullo, giacché in molte legislazioni il potere del disponente sul trust istituito è previ-sto di blanda portata.Il trustee può essere persona fisica o persona giu-ridica. L’atto costitutivo del trust disciplina gli ob-blighi e i diritti del  trustee  e, in caso di plurali-tà di  trustee, i modi di soluzione delle contro-versie. Il trustee ha la titolarità dei beni costitui-ti in trust ed ha l’obbligo di amministrarli in con-formità delle istruzioni dettate dal disponente. La proprietà dei beni o diritti oggetto del trust spetta dunque al trustee, il quale è però gravato dall’ob-bligo di amministrarli nell’interesse altrui. A person or firm that holds or administers proper-ty or assets for the benefit of a third party. A trus-tee may be appointed for a wide variety of pur-poses, such as in the case of bankruptcy, for a charity, a trust fund or for certain types of retire-ment plans or pensions. They are trusted to make decisions in the beneficiary’s best interests.È possibile anche che l’atto istitutivo di trust pon-ga limiti all’attività del trustee. Il beneficiary può essere una persona fisica o giu-ridica, un insieme di soggetti determinati anche genericamente e/o non ancora esistenti al mo-mento della costituzione del trust, come spesso avviene nei  trust  costituiti a scopo benefico (es. “i miei nipoti e pronipoti...”). Beneficiary is any-one who benefits from the assets held in the trust. There can be one or more beneficiary, such as a

whole family or a defined group of people. Each beneficiary may benefit from the trust in a differ-ent way.For example, a beneficiary may benefit from:• the income only – for example, they might get

income from letting a house or flat held in a trust;

• the capital only – for example, they might get shares held on trust when they reach a cer-tain age;

• both the income and capital of the trust – for example they might be entitled to the trust in-come and have a discretionary interest in trust capital.

Il Protector è una figura prevista nell’art. 8 della convenzione dell’Aja. Non è molto utilizzata, ma ha lo scopo di controllare sull’operato del trustee, di raccordare il rapporto fra trustee e settlor.Protector e beneficiary entrambi svolgono co-munque una funzione di controllo in modo da scongiurare il rischio che il trust possa essere con-siderato simulato e quindi nullo, giacché in molte legislazioni il potere del disponente sul trust isti-tuito è previsto di blanda portata.I beni o diritti oggetto di trust costituiscono un pa-trimonio separato “tax property” rispetto ai rap-porti giuridici personali del trustee e pertanto non possono essere aggrediti dai creditori personali del trustee, né fanno parte del regime matrimo-niale o della successione del trustee.Qualora il  trustee, in violazione dei propri ob-blighi, abbia compiuto atti dispositivi sui beni in trust o li abbia confusi con i propri beni perso-nali saranno esercitabili, nei limiti consentiti dal-le norme di conflitto del foro, i rimedi diretti a re-cuperare i beni cui all’art. 11, paragrafo secondo, lettera d) della Convenzione de L’Aja. Nel Patto Fiduciario invece, qualora venga vio-lato l’obbligo di non compiere atti dispositivi dei beni oggetto di trust (pactum fiduciae), il fi-duciario ha il solo obbligo di risarcire i danni provocati al fiduciante, il quale, però, non può recuperare il bene nei confronti dei terzi. Quin-di nel trust il settlor si spoglia della proprietà dei beni o diritti. Il trustee è pieno proprietario del bene in trust vincolato nell’esercizio del pro-prio diritto dalle disposizioni contenute nell’at-to di trust da esercitare nell’interesse del bene-ficiary. Il trustee può alienare, permutare, fitta-re, dare a garanzia i beni in trust (alle condi-zioni del disponente e se ciò è funzionale alle volontà espresse nell’atto di trust dallo stesso disponente). Rispetto ad un pieno proprietario egli non può distruggere la cosa (salva substan-tia rerum). La piena proprietà del trustee giusti-fica l’uso dello strumento ai fini di protezione e pianificazione successoria A trustee is required to uphold a strong level of integrity and impar-tiality in conducting its duties. Typically, a trus-

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tee is not permitted to benefit or profit from its position unless the trust document specifically allows for payments to the trustee for providing services. Often, a trustee may have a fiduciary responsibility to the trust beneficiaries. Nel negozio fiduciario la proprietà dei beni ap-partiene solo formalmente al fiduciario, che si ob-bliga ad obbedire a tutte le disposizioni del fidu-ciante, ivi compreso l’eventuale ordine di restitu-zione degli stessi. 

Tipi di trust in ItaliaTrust autodichiarato a beneficio di disabili;Trust familiare;Trust familiare autodichiarato con riserva di usu-

frutto successivo, sottoposto alla condizione so-spensiva della nomina dei beneficiari;Trust familiare autodichiarato istituito da una so-cietà fiduciaria;Trust liquidatorio.

Tipi di trust in InghilterraBare trust;Interest in possession trust;Discretionary or accumulation trust;Mixed trust;Parental trust for children;Non resident trust;Trust for vulnerable people;Heritage charitable or business trust.

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VARIE

PICCOLE IMPRESE STATUNITENSI DI ECCELLENZA NEI SERVIZI AI PRIVATI

Dal settore dell’educazione specialistica e online, alle banche dati per ricostruire la storia della propria famiglia, per giungere ai servizi di autenticazione e al nuovo settore dei servi-zi in mobilità per smartphone e tablet. Le pic-cole società statunitensi di eccellenza nei ser-vizi consumer presentano interessanti dati di crescita, nel fatturato e nel valore economi-co prodotto e ciascuna costruisce il proprio successo ricercando nicchie di mercato attra-verso la peculiarità e specificità del servizio e delle modalità con cui questo viene erogato.

Le migliori piccole imprese nel 2012Nel 2012 Forbes elenca tra le migliori piccole imprese statunitensi nei servizi ai privati American Public Education, settore formazione, Ance-stry.com, banche dati, Collectors Universe, settore formazione, Grand Canyon Education, settore formazione, OpenTable, servizi di prenota-zione e Strayer Education, settore formazione.

Company Services specialization(H - M - L)

Sales - sept 2012

M$

CA Sales Growth

rate, sept 08-12

CA Earnings per Share

Growth rate, sept 08-12 (value for

shareholders)

Average Return on

Equity, sept 08-12

American Public Education

education and training H $291 M 44% 54% 35%

Ancestry.comfamily history repository

H $435 M 21% 57% 10%

Collectors Universe

autentication and grading services

H $48 M 6% 63% 17%

Grand Canyon Education

education and training M 458 M 47% 236% 27%

OpenTabledigital reservation services

H $150 M 37% 65% 11%

Strayer Education

education and training L $587 M 21% 23% 61%

Fonte: elaborazione da Forbes, Best Small Companies, 2012

Stefano Grigoletti, laureato in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Verona, è consulente e formatore in Marketing e Organizzazione aziendale e dal 2009 professore a contratto per l’insegnamento di Economia e Gestione delle Imprese alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Padova. Collabora con aziende di diversi settori ed in particolare dei servizi di Information Technology Business to Business.

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Le società, presentano significativi dati di cresci-ta, in particolare nelle vendite ma soprattutto nel rapporto tra profitti e valore delle azioni e nel tas-so di crescita del Return on Equity. Come descrit-to nelle successive righe, questo valore è spes-so frutto della specializzazione e nella ricerca di modelli organizzativi del servizio performanti e profittevoli.Nell’ambito dei servizi ai privati, tra le aziende statunitensi di eccellenza del 2012 spicca la si-gnificativa presenza di istituti di formazione. Tra questi, tuttavia, emerge chiaramente la capacità di creare nicchie di mercato e specificità organiz-zative che rendono queste realtà particolarmente di valore e produttive: dalla specializzazione nel settore della difesa su cui viene costruita l’eccel-lenza di America Public Education, al particola-re sviluppo di attività di e-learning per la Grand Canion Education, per arrivare ad un servizio di formazione standard ma avvalorato da una strate-gia distributiva estensiva ed una capillare presen-za sul territorio di Strayer University. Le altre so-cietà rilevate, offrono invece casi di successo del tutto peculiari. Ancestry e Collector costruiscono il loro valore sull’offerta di servizi molto specifi-ci e tendenzialmente indicati per un target me-dio-alto: la prima con un servizio di banche dati di informazioni storiche su persone e famiglie, ar-ricchito da importanti partnership internaziona-li; la seconda con servizi e marchi commerciali per l’autenticazione di card, autografi, memorie, soprattutto di personaggi famosi del mondo del-lo sport. Infine, OpenTable costituisce l’esempio più aderente al trend tecnologico odierno, relati-vo allo sviluppo di servizi in mobilità per telefo-nini e tablet, raccontando una storia di successo costruita sul servizio di prenotazione mobile per un esteso network di operatori della ristorazione.

American Public EducationSi tratta di un’istituto di formazione focalizzato sull’erogazione di corsi online per la comunità militare. I programmi di studio offerti dall’Istituto, attraverso due Università, comprendono 79 piani di formazione univeristaria e 65 piani formativi di istruzione secondaria, su tematiche relative a di-scipline militari, intelligence, sicurezza naziona-le, giurisprudenza oltre a programmi più tradizio-nali su business, arte, tecnologia, educazione. Al 2011 il numero di studenti iscritti raggiungeva le 83.700 unità.

Ancestry.comAncestry.com è una piattaforma online che rac-coglie informazioni storiche relative a persone e famiglie. È un archivio digitale di documenti rac-colti e digitalizzati nell’arco di 14 anni e permet-te ai sottoscrittori del servizio di ricostruire la sto-

ria della propria famiglia, l’albero genealogico, condividere queste informazioni con altri utenti. Il valore dell’archivio, oltre che nel rendere di-sponibili manoscritti altrimenti inaccessibili agli utenti, consiste nel vantare importanti partnership e connessioni con altre organizzazioni ed archivi storici worldwide.

Collectors UniverseÈ un operatore che offre servizi di autenticazio-ne e valutazione di monete, cards e altri elementi che richiedono una specifica validazione. I servi-zi sono offerti sia a rivenditori, distributori di mo-nete e cards sia ai collezionisti delle stesse. Pro-prio per l’attività che afferisce al mondo del col-lezionismo e, quindi, per la presenza di un mer-cato significativo anche tra i privati, l’azienda è stata considerata in questa analisi relativa ai ser-vizi consumer. Opera in 3 specifici business con specific marchi commerciali, tra cui Professional Coin Grading Service (autenticazione e valutazio-ne di monete), Professional Sports Authenticator (autenticazione e valutazione di card sportive), PSA/DNA Authentication Services (autenticazio-ne e valutazione di card, autografi e memorie), Professional Stamp Experts (autenticazione e va-lutazione di francobolli).

Grand Canyon EducationGrand Canyon Education è un’Università priva-ta ed offre servizi di formazione secondaria e uni-versitaria in alcuni ambiti disciplinari specifici, quali educazione, teologia, sanità, arte e scienze.Si rivolge principalmente a giovani oltre i 25 anni (il 90% degli iscritti) a cui sono destinati i pro-grammi di studio online, che costituiscono una delle modalità di rilievo nell’erogazione dei ser-vizi di formazione per la Grand Canyon. Nel mar-zo 2011 raggiungeva i 42.500 studenti iscritti. Il 91% degli iscritti all’Istituto svolgeva programmi di studio online che, nel 46% dei casi, si è tratta-to di percorsi di studio per acquisire master e dot-torati di ricerca.

OpenTableOpenTable offre una suite di piattaforme web e mobile per la prenotazione presso ristoranti dislo-cati negli Stati Uniti e in alcuni mercati stranie-ri selezionati. OpenTable costituisce un network di operatori della ristorazione che, affiliati al ser-vizio, rendono disponibile ai loro clienti un uni-co servizio di prenotazione, accessibile anche da smartphone e tablet. Il network include circa 20.000 ristoranti e al 31 dicembre 2010 il servi-zio di prenotazione veniva utilizzato da circa 6.5 milioni di utenti al mese. La società, ha avviato a partire dal 2010 importanti acquisizioni di opera-

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tori del settore, in particolare la britannica topta-ble.com e Table Maestro (South Caroline).

Strayer UniversityLa Strayer University è un Istituto di formazione se-condaria e universitaria. I programmi di studio of-ferti sono di carattere tradizionale, affrontano infat-ti tematiche comuni quali Business Administration,

Contabilità, Information Tecnology, Sanità, Educa-zione oltre a percorsi di studio negli ambiti dei Ser-vizi della Pubblica Amministrazione e Giurispru-denza. Tra i punti di distinzione, rispetto alle altre istituzioni formative, ritroviamo la sua capillarità territoriale costruita con la presenza di 89 Campus fisici. Oltre all’attività didattica nei Campus, l’isti-tuto offre programmi di formazione online.

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QUESITI

DomandaQuali sono i tratti salienti della Convenzione di Bruxelles?

RispostaLa Convenzione di Bruxelles del 1968, modificata nel 1978, ha quale oggetto la fissazione di regole comunitarie sul riconoscimento e l’esecu-zione delle sentenze e sulla determinazione della giurisdizione compe-tente in materia civile e commerciale. Alla convenzione aderiscono oggi tutti i Paesi Ue. Ne indichiamo qui i tratti salienti: – campo di applicazione. Essa si applica a tutte le liti in materia civile e

commerciale con l’esclusione delle liti aventi per oggetto lo stato e la capacità delle persone, il regime patrimoniale dei coniugi, le succes-sioni e i testamenti, i fallimenti, la sicurezza sociale e l’arbitrato. Sono inoltre escluse le materie fiscale, doganale e amministrativa;

– regola generale: è competente il giudice del Paese nel quale il conve-nuto ( colui che viene citato) ha il suo domicilio. Sono tuttavia previsti alcuni casi nei quali l’attore può, o deve, citare il convenuto davanti a un giudice diverso da quello del Paese in cui quest’ultimo ha il suo domicilio. Citiamo i più significativi: a) in materia di contratti davanti al giudice del Paese nel quale dove-

va essere eseguita l’obbligazione oggetto della lite; b) in materia di fatti dannosi davanti al giudice del Paese nel quale il

fatto dannoso si è verificato; c) in materia di risarcimento di danni nascente da un reato davanti al

giudice penale; d) in materia di assicurazioni l’assicuratore può essere convenuto in-

differentemente davanti al giudice del Paese in cui egli ha il suo do-micilio oppure davanti al giudice del Paese dell’assicurato;

e) in materia di contratti conclusi da consumatori il venditore può essere convenuto sia nel Paese in cui egli ha il suo domicilio, sia nel Paese in cui ha il suo domicilio il consumatore;

f) in materia di locazioni o vendite di immobili è competente il giudi-ce dello Stato in cui si trova l’immobile;

g) in materia di società è competente il giudice dello Stato in cui ha sede la società;

h) in materia di brevetti e di marchi è competente il giudice del Paese in cui sono avvenuti il deposito o la registrazione;

– le parti del contratto possono determinare di comune accordo di qua-le Paese sarà il giudice competente a decidere eventuali controversie future. La determinazione comune può essere scritta, verbale e suc-cessivamente confermata per iscritto oppure in una forma ammessa dagli usi del commercio internazionale che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere;

– le sentenze sono riconosciute rapidamente negli Stati che hanno ra-tificato la convenzione. Vi è dunque una procedura abbreviata di ri-conoscimento che consiste nella semplice apposizione della formu-la esecutiva (che rende possibile l’esecuzione della sentenza come se si trattasse di una sentenza nazionale) da parte del giudice nazionale competente (in Italia, la Corte d’appello del luogo in cui il convenuto ha il suo domicilio). L’altra parte può opporsi al riconoscimento della sentenza straniera solo in casi molto gravi, espressamente previsti dal-la convenzione: perché il riconoscimento sarebbe contrario all’ordine pubblico, perché non sono state convocate regolarmente le parti soc-combenti, perché precedenti sentenze hanno già deciso la stessa lite.