FISCALITÀ ESTERA n. 10 • 2015 - Fisco e TasseFiscalità estera n. 10 • 2015 ASPETTI FISCALI...

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F ISCALITÀ ESTERA n. 10 • 2015 Aspetti ed elementi contrattuali Aspetti fiscali Imposte e tasse Doganale Societario Giurisprudenza Varie Quesiti

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FISCALITÀESTERA n. 10 • 2015

• Aspetti ed elementi contrattuali• Aspetti fiscali• Imposte e tasse• Doganale• Societario• Giurisprudenza• Varie• Quesiti

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FISCALITÀESTERAFiscalità EsteraRivista telematica mensile Registrata al Tribunale di Padova n. 1466del 23-05-2012

Direttore responsabileLuigia Lumia

Coordinamento scientificoCristina Rigato

Comitato scientificoLorenzo RiccardiFulvio DegrassiFrancesca Romana BottariSara MartuccielloPaolo Battaglia

Progetto graficoNiki Caragiulo

Canonedi abbonamento annuale€ 150,00 + Iva

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Sommario 201510

ASPETTI FISCALI

Voluntary Disclosure e prelevamenti ....................................................................... » 4 u Paolo Battaglia

Lo scambio commerciale di prodotti alcolici in UE ................................................. » 6 u Ana Maria Pérez Magdalena

Breve commentario al modello OCSE di convenzione contro le doppie imposizioni fiscali – artt. 1-5 ....................................................................................................... » 11

u Ernesto Cherici

Il nuovo interpello sui nuovi investimenti – novità del decreto internazionalizzazione .. » 17 u Diana Pérez Corradini

Le agevolazioni fiscali in Vietnam per gli investimenti ............................................. » 19 u Lorenzo Riccardi, Giorgio Riccardi

Nelle prestazioni generiche di servizi prevale la sede effettiva del (vero) Commit-tente ........................................................................................................................ » 22

u Chiara Porrovecchio

VARIE

L’impatto delle nuove regole di bilancio sull’internazionalizzazione delle società non quotate ............................................................................................................. » 24

u Alessandro Garlassi, Luca Fornaciari

Comunicare al mondo i nostri prodotti: le buone pratiche della digital PR .............. » 27 u Stefano Grigoletti

La ratifica dell’accordo sulla sicurezza sociale tra l’Italia e lo Stato di Israele........... » 29 u Luigi Rodella

Sintesi del “Rapporto 2015 -SBA- Small Business Act” del Ministero dello Sviluppo Economico .............................................................................................................. » 35

u Maurizio Verona

QUESITI

Domande & Risposte ............................................................................................... » 39

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Fiscalità estera n. 10 • 2015ASPETTI FISCALI

FISCO e TASSE4

Voluntary Disclosure e prelevamenti

In tema di Voluntary Disclosure, le Circolari 27/E di Luglio e la 30/E di Agosto hanno provato a far chiarezza sulla questione dei prelevamenti più volte sollevata in varie sedi. Secondo l’Agenzia, “deve essere dimostrato che i prelevamenti non siano andati a costi-tuire ulteriori e diverse attivita estere non dichiarate”.

Con la Circolare 27/E l’Agenzia ri-torna più volte sul punto dei prele-vamenti spiegando quanto già affer-mato della precedente Circ. 10/E di marzo, che già chiariva che “il sog-getto che aderisce alla procedura debba dettagliare, oltre agli incre-menti delle attivita estere, anche i decrementi delle stesse, ritenu-ti significativi per la comprensione dell’evoluzione delle attivita este-re”:“I prelevamenti da conti esteri rife-ribili a persone che non esercitano attivita di impresa di regola non so-no gravati da presunzioni legali di reddito di alcun tipo. Tuttavia, i pre-levamenti dai conti esteri costitui-scono una variazione del patrimo-nio detenuto all’estero per il quale e necessario dimostrare o il rientro in Italia o la perdita del possesso.” E ancora:“Con specifico riferimento ai pre-levamenti per contante, il rientro in Italia dello stesso puo essere di-mostrato con la c.d. dichiarazione di trasporto al seguito o spiegando-ne la destinazione che gli e stata da-

ta. In particolare, nella relazione il-lustrativa deve essere indicato se il denaro contante e stato utilizzato per costituire in tutto o in parte una nuova attivita patrimoniale o finan-ziaria in Italia, se e stato utilizzato per l’acquisizione di beni e servizi o se ne e perso il possesso in quanto destinato ad altre persone a titolo di liberalita o donazione.”L’Agenzia innanzitutto accenna al-la “Dichiarazione di trasporto al seguito” resa ai sensi del D.Lgs. n. 195/2008 (entrato in vigore dal 1° gennaio 2009) che prevede che “Chiunque entra nel territorio na-zionale o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro deve dichiarare tale somma all’Agenzia delle Dogane.” La dichiarazione deve contenere le generalità del dichiarante, del sog-getto per conto del quale il trasfe-rimento viene effettuato e del desti-natario (se diversi dal dichiarante), l’origine del denaro, l’utilizzo pre-visto, l’itinerario seguito e il mezzo di trasporto utilizzato.Si può immaginare che potrà esse-

re poco frequente il caso di contri-buenti che allegheranno questo ti-po di documentazione. Resta però l’impressione che andrà anche va-lutata l’ipotesi di ricadute di san-zioni per le violazioni in materia valutaria. In particolare, sono pre-viste sanzioni differenziate in base all’entità dell’importo trasferito in violazione della suddetta disciplina che vanno dal 10% al 30% dell’im-porto trasferito (o che si tenta di tra-sferire) in eccedenza rispetto al li-mite di 10.000,00 euro, se l’ecce-denza non è superiore a 10.000,00 euro e dal 30% al 50% dell’impor-to trasferito (o che si tenta di trasfe-rire) in eccedenza rispetto al limite di 10.000 euro, se detta eccedenza è superiore a 10.000,00 euro.Ancora, la circolare 27/E specifica che:“La destinazione delle somme al consumo personale risulta talvolta complessa da dimostrare in quan-to il contribuente, non essendovi te-nuto, difficilmente conserva i giusti-ficativi. Parimenti le somme destina-te ai consumi personali non dimo-

Paolo BattagliaEsercita la professione di dottore commercialista e revisore contabile in Sicilia pres-so lo studio da lui diretto dal 1994, con sede a Ragusa, specializzato in pianificazio-ne fiscale e finanziaria. È presidente della Commissione per la consulenza di direzione aziendale presso l’ODCEC di Ragusa, relatore in convegni su tematiche relative alla pia-nificazione internazionale di business.

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strabili, pur non essendo quantifi-cabili a priori, possono risultare, in una buona parte dei casi, riferibili a prelievi periodici contenuti nell’am-bito del rendimento delle attivita il-lecitamente detenute all’estero che non subiscono incrementi attraver-so versamenti di contanti.Per cio che riguarda invece i prelievi non cadenzati di importo consisten-te ovvero superiori alla redditivita annuale delle attivita presenti sul conto e che avvengono pur in pre-senza di cospicui versamenti per contanti, si ritiene che, nella mag-gior parte dei casi, l’impiego degli importi in contanti prelevati possa ricondursi alla trasformazione patri-moniale (ad esempio: per acquisto di immobili o imbarcazioni, gioiel-li e simili o per ristrutturazioni) ov-vero a donazioni o liberalita a favo-re di terzi. In tali ultimi casi si trat-ta comunque di impieghi in qualche misura dimostrabili anche attraver-so una molteplicita di elementi, an-che indiretti.Il rifiuto di fornire spiegazioni in or-dine ai prelevamenti di elevato im-porto che intaccano la consisten-za patrimoniale media illecitamente detenuta all’estero, invece, potreb-be comportare l’esclusione dalla procedura per incompletezza della stessa. Infatti, la mancata dimostra-zione del rientro in Italia delle som-me o del loro utilizzo puo essere in-dicativa del fatto che dette somme siano servite per costituire o acqui-stare un’ulteriore attivita estera in-debitamente non ricompresa nella procedura”.Ora, ferma restando la puntualiz-zazione da parte dell’Agenzia che i prelevamenti da conti esteri rife-ribili a persone che non esercitano attivita di impresa di regola non so-no gravati da presunzioni legali di reddito di alcun tipo, resta comun-que il fatto che, anche per gli altri soggetti, i prelevamenti dai conti

esteri costituiscono una variazione del patrimonio detenuto all’estero per il quale e necessario dimostra-re o il rientro in Italia o la perdita del possesso.I titolari di reddito d’impresa, in particolare, potranno trovare op-portuno optare per la Voluntary an-che nazionale non solo per ridurre il danno per il recupero a tassazio-ne di tutti i prelievi non documen-tabili, ma anche perché il contenu-to della relazione in tema di prele-vamenti potrebbe non rispondere al fabbisogno informativo considerato minimo dall’Amministrazione e far caducare l’intera istanza, non pri-ma, comunque, di aver fatto com-pleta disclosure su tutte le sostanze detenute all’estero o in Italia, anche relativamente ai soggetti collegati, con tutte le conseguenze per l’irro-gazione di sanzioni piene, soprat-tutto se con raddoppio dei termini nei casi di paesi non white list e il venir meno delle esimenti penali. Si tenga presente che nel tentati-vo di giustificare prelievi dai con-ti esteri in modo tale che non pos-sano essere interpretati come fina-lizzati alla costituzione di ulteriore attività estera indebitamente non ri-compresa nella procedura, si rende-rà spesso anche necessario dichia-rare acquisti in nero di merci e ser-vizi svelando i nomi dei relativi for-nitori. E se, nel tentativo di produrre documenti giustificativi per descri-vere fatti, circostanze e persone, il contribuente non riuscisse a rende-re la relazione attendibile o se uno dei personaggi tirati dentro perché asseritamente coinvolti in operazio-ni in nero (ad esempio un fornito-re) fornisse successivamente prova del suo non coinvolgimento, il con-tribuente non solo vedrebbe cadere l’efficacia della Disclosure, con tut-te le conseguenze del caso in ter-mini economici e penali per il ve-nir meno delle esimenti, ma potreb-

be incorrere nel nuovo reato di esi-bizione di atti falsi, oltre alle azioni ritenute opportune a tutela dei pro-pri diritti dal fornitore a suo tempo segnalato.Nella consapevolezza della diffi-coltà del contribuente nel produr-re documenti giustificativi, l’Agen-zia distingue tra prelievi caden-zati e non cadenzati e tra importi astrattamente ascrivibili a ulterio-re creazione di ulteriori ammonta-ri esteri e soglie di consumo per-sonale, senza fornire ulteriormente parametri e criteri dirimenti. Non è chiaro quale frequenza di prelie-vo sia considerata congrua, quale sia l’importo non anormale e desti-nate al conumo personale, anche perché il riferimento alla frequen-za e al “rendimento delle attivita il-lecitamente detenute all’estero che non subiscono incrementi attra-verso versamenti di contanti”, nel-le vite quotidiane dei contribuenti, può non corrispondere ad esigenze specifiche e particolari, spesso le-gate ad eventi privati straordinari o a difficoltà anche logistiche (si pen-si ad attività non situate in Svizze-ra o a Montecarlo ma in Paesi più remoti) per cui la cui frequenza di prelievo non potrebbe essere valu-tata allo stesso modo per ogni si-tuazione soggettiva.In ogni caso, pur dando per scon-tato che non si vorrà abusare con le presunzioni sui prelevamenti da parte dell’Amministrazione, in ogni caso l’Agenzia delle Entrate, lad-dove lo riterrà opportuno, potrà ri-chiedere approfondimenti anche al di fuori della procedura. Inoltre, la presenza di prelevamenti ritenu-ti “anomali” potrebbe dar luogo ad ulteriori indagini per reati non co-perti dalle esimenti previste dal-la procedura, come concussione o corruzione, anche se non sembrano esservi troppi punti fermi su un con-cetto stringente di “anomalia”.

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Lo scambio commerciale di prodotti alcolici in UELimitazioni al libero scambio: le accise

Gli scambi di beni, servizi e di capitali all’interno dell’Unione Europea sono liberi e non vi sono formalita doganali, né diritti doganali. Tuttavia, in ambito europeo, alcune operazioni commerciali sono assoggettate al regime restrittivo delle accise: le merci gravate dalle accise appartengono fondamentalmente al settore dei prodot-ti petroliferi, delle bevande alcoliche e dei tabacchi. Il presente articolo si limitera a trattare le problematiche legate al secondo settore: il trattamento dei vini e prodot-ti alcolici soggetti ad accisa negli scambi commerciali all’interno dell’UE, anche se l’accisa e pari a 0. L’articolo affrontera brevemente la normativa di riferimento, le caratteristiche dei prodotti soggetti ad accisa e dal punto di vista pratico indichera le modalità di gestione del prodotto stesso in ambito UE e la relativa documentazio-ne di accompagnamento.

IntroduzioneGli scambi di beni, servizi e di capi-tali all’interno dell’Unione Europea sono liberi e non vi sono formalità doganali, né diritti doganali.Tuttavia, in ambito europeo, le ope-razioni commerciali di prodotti al-colici sono assoggettate a due regi-mi restrittivi.Il primo, di carattere fiscale, è il re-gime delle accise.Il secondo, di carattere logistico, è il regime del deposito fiscale.I prodotti alcolici (anche ad accisa 0)) sono considerati prodotti a fina-lità commerciali se superano questi quantitativi:1. 10 litri per le bevande spiritose e

20 litri per prodotti alcolici inter-medi;

2. 90 litri di vino (di cui 60 litri massimo di spumante);

3. 110 litri di birra;• se i prodotti sono stati acqui-

stati e trasportati da privati per un uso personale devono esse-re tassati nello Stato in cui sono acquistati;

• se i prodotti sono stati acquista-ti da soggetti non aventi la quali-tà di depositari autorizzati, di ope-ratori registrati e non, oppure sono trasportati direttamente o indiret-tamente dal venditore (o per suo conto) sono soggetti all’accisa del-lo Stato di destinazione.

Normativa regolante il regime delle acciseIn ambito Europeo: Direttiva UE 92/12/CEE del 25 febbraio 1992 re-lativa al regime generale, alla de-tenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad ac-cisa, adottata da tutti i paesi UE dal 1° gennaio 1993.Per l’Italia: decreto legislativo n. 504 del 26.10.1995 (Testo Uni-co delle Accise) e Decreto Mini-steriale del 25.3.1995, n. 210, ag-giornato dal decreto ministeria-le del 19.5.1997, n. 148; il d.m. 27.3.2001, n.153 regolamenta lo specifico settore dell’alcol e delle bevande alcoliche.

ana Maria Pérez MagdalenaSpagnola, dopo diverse esperienze professionali all’estero arriva a Trieste nel 1997. Ha maturato 18 anni di esperienza nel settore della pianificazione e dell’internazionalizzazione d’impresa, partico-larmente nei Paesi dell’Est Europa, dove ha gestito diversi progetti di carattere imprenditoriale. Tra i paesi “incrociati” nel proprio percorso professionale, caratterizzato da costanti esperienze matu-rate all’estero, si citano la Russia, la Bulgaria, la Slovenia, la Croazia, l’Ungheria, che l’hanno vista impegnata nel coordinamento di progetti di insediamento, delocalizzazione, sviluppo di Model Farm, creazione di incubatori per le aziende, predisposizione di Studi settoriali di carattere commerciale o servizi di carattere legale/fiscale sul territorio.Ha coordinato e partecipato anche in qualità di re-latrice a convegni e incontri di Studio nel settore dell’internazionalizzazione d’impresa. Ana Maria è amministratore di A.M.I.C.A. Int.nal Services, società di servizi di supporto alle aziende che svolgo-no attività in ambito internazionale. Analisi e promozione degli investimenti all’estero.

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Regime delle acciseL’accisa è un’imposta indiretta, ap-plicata alla produzione o al consu-mo di determinati prodotti (petrolife-ri, bevande alcoliche, tabacchi, ecc).Le aliquote delle accise nei 28 Paesi UE possono essere individuate ac-cedendo al sito dell’Unione euro-pea (http://europa.eu/youreurope/business/vat-customs/excise-duty/index_it.htm)Il principio di base nel regime delle accise, è l’esigibilità dell’imposta al momento dell’immissione in con-sumo nel paese destinatario (art. 2 T.U.A.).1. Per i prodotti sottoposti ad acci-sa l’obbligazione tributaria sorge al momento della loro fabbricazione, compresa l’estrazione dal sottosuo-lo qualora l’accisa sia applicabile, ovvero della loro importazione.2. L’accisa è esigibile all’atto della immissione in consumo del prodot-to nel territorio dello Stato. Si consi-dera immissione in consumo anche:a) lo svincolo, anche irregolare, di

prodotti sottoposti ad accisa da un regime sospensivo;

b) l’ammanco di prodotti sottopo-sti ad accisa, in misura superio-re a quella consentita o quando non ricorrono le condizioni per la concessione dell’abbuono di cui all’articolo 4;

c) la fabbricazione, anche irregola-re, di prodotti sottoposti ad acci-sa avvenuta al di fuori di un regi-me sospensivo;

d) l’importazione, anche irregola-re, di prodotti sottoposti ad ac-cisa, a meno che gli stessi non siano immediatamente vincola-ti, all’atto dell’importazione, ad un regime sospensivo;

e) la detenzione, al di fuori di un re-gime sospensivo, di prodotti sot-toposti ad accisa per i quali non sia stata applicata una accisa conformemente alle disposizioni di cui al presente testo unico.

3. L’accisa è esigibile anche quan-do viene accertato che non si so-no verificate le condizioni di con-sumo previste per poter beneficiare di un’aliquota ridotta o di una esen-zione.4. È obbligato al pagamento dell’ac-cisa:a) il titolare del deposito fiscale dal

quale avviene l’immissione in consumo e, in solido, i soggetti che si siano resi garanti del pa-gamento ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i pre-supposti per l’esigibilità dell’im-posta;

b) il destinatario registrato che ri-ceve i prodotti soggetti ad acci-sa alle condizioni di cui all’arti-colo 8;

c) relativamente all’importazione di prodotti sottoposti ad accisa, il debitore dell’obbligazione do-ganale individuato in base alla relativa normativa e, in caso di importazione irregolare, in soli-do, qualsiasi altra persona che ha partecipato all’importazione.

L’art. 2 del Tua contiene una pun-tuale specificazione del presuppo-sto impositivo che si sviluppa in una fattispecie a formazione com-plessiva che sorge al momento del-la fabbricazione (od importazione) del prodotto sottoposto ad accisa ma l’esigibilità del tributo è postici-pata all’atto di immissione al consu-mo del prodotto stesso nel territorio dello Stato.

Regime di sospensione di accisa (Direttiva 2008/118/CE)Si intende il regime fiscale appli-cabile alla fabbricazione, alla tra-sformazione, alla detenzione ed al-la circolazione dei prodotti sogget-ti ad accisa fino al momento dell’e-sigibilità dell’accisa o del verificarsi di una causa di estinzione del debi-to d’imposta.

In base all’articolo 6 del d.lgs. 504/1995, la circolazione di pro-dotti sottoposti ad accisa, in regime sospensivo, nello Stato e nel territo-rio UE, compreso il caso in cui tali prodotti transitino per un Paese o un territorio terzo, può avvenire:Per i prodotti provenienti da depo-sito fiscale:• verso un altro deposito fiscale;• verso un destinatario registrato;• verso un luogo dal quale i pro-

dotti lasciano il territorio del-la Comunità, in quanto destinati ad essere esportati;

• verso i soggetti esenti di cui all’articolo 17, comma 1, del d.lgs. 504/1995.

Fino al momento dell’immissione al consumo le merci rimangono in un regime fiscale sospensivo, circolan-do nel territorio dell’UE e venendo tassate nel Paese di destinazione.La circolazione intracomunitaria in regime sospensivo dei prodotti sog-getti ad accisa deve avvenire esclu-sivamente tra depositi fiscali (c.d. interconnessione) ed attraverso l’u-tilizzo di apposita documentazione.La normativa prevede che siano ob-bligati solidali il titolare del deposi-to fiscale dal quale avviene l’immis-sione in consumo (il garante del pa-gamento del tributo) e chiunque nei confronti del quale si verifichino i presupposti di esigibilità dell’impo-sta: il fabbricante e l’intermediario tramite il quale viene immessa al consumo la merce.

Regime di deposito fiscale (anche “tax warehouse”)(art. 5, d.lgs. 504/95)Per deposito fiscale si intende l’im-pianto in cui vengono fabbricate, tra-sformate, detenute, ricevute o spedi-te merci sottoposte ad accisa, in regi-me di sospensione dei diritti di acci-sa, alle condizioni stabilite dall’am-ministrazione finanziaria, come re-golamentato dall’Art. 28 – T.U.A.

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Fiscalità estera n. 10 • 2015ASPETTI FISCALI

FISCO e TASSE8

Il regime del deposito fiscale è auto-rizzato dall’Amministrazione finan-ziaria.A ciascun deposito fiscale è attribui-to un codice di accisa.All’interno dell’Unione europea il commercio di alcolici può essere effettuato solo per mezzo di depo-siti fiscali, ossia per mezzo di istituti obbligatori che abilitano uno spedi-zioniere ad effettuare operazioni di invio e ricevimento di prodotti alco-lici tra paesi membri.Il depositario è obbligato:a) fatte salve le disposizioni stabi-

lite per i singoli prodotti, a pre-stare cauzione nella misura del 10 per cento dell’imposta che grava sulla quantità massima di prodotti che possono essere de-tenuti nel deposito fiscale, in re-lazione alla capacità di stoc-caggio dei serbatoi utilizzabi-li e, in ogni caso, l’importo del-la cauzione non può essere in-feriore all’ammontare dell’impo-sta che mediamente viene paga-ta alle previste scadenze. In pre-senza di cauzione prestata da al-tri soggetti, la cauzione dovu-ta dal depositario si riduce di pari ammontare. Sono esonerate dall’obbligo di prestazione del-la cauzione le amministrazio-ni dello Stato e degli enti pub-blici. L’Amministrazione finan-ziaria ha facoltà di esonerare dal predetto obbligo le ditte af-fidabili e di notoria solvibilità. Tale esonero può essere revoca-to nel caso in cui mutino le con-dizioni che ne avevano consen-tito la concessione ed in tal caso la cauzione deve essere prestata entro quindici giorni dalla notifi-ca della revoca;

b) a conformarsi alle prescrizioni stabilite per l’esercizio della vi-gilanza sul deposito fiscale;

c) a tenere una contabilità dei pro-dotti detenuti e movimentati nel

deposito fiscale;d) ad introdurre nel deposito fisca-

le e a iscrivere nella contabilità di cui alla lettera c), al momen-to della presa in consegna di cui all’articolo 6, comma 6, tut-ti i prodotti ricevuti sottoposti ad accisa;

e) a presentare i prodotti ad ogni ri-chiesta ed a sottoporsi a control-li o accertamenti.

Operatore Registrato(Art. 8, comma 1 – d.lgs. 504/95)

I prodotti in regime sospensivo pos-sono essere spediti ad un operatore che non sia titolare di deposito fi-scale e che, nell’esercizio della sua attività professionale, abbia chiesto, prima del ricevimento dei prodotti, di essere registrato come tale presso l’ufficio tecnico di finanza, compe-tente per territorio. La registrazione è valida fino a revoca ed è rilasciata in considerazione dell’attività svolta dal soggetto. Anche al destinatario registrato è at-tribuito un codice di accisa.

Operatore non registrato(art. 8, comma 3 – d.lgs. 504/95)Se l’operatore di cui al comma 1 non chiede di essere registrato, può ricevere nell’esercizio della propria attività professionale a titolo occa-sionale, prodotti soggetti ad acci-sa ed in regime sospensivo se, pri-ma della spedizione della merce, presenta una apposita dichiarazio-ne all’Ufficio delle Dogane, com-petente per territorio, e garantisce il pagamento dell’accisa (permanen-do in Italia aliquota pari a zero, non sono previsti ovviamente né garan-zia né pagamento d’imposta).Copia della predetta dichiarazione, vistata dall’Ufficio che l’ha ricevu-ta (ai sensi dell’art. 18 paragrafo 3 della direttiva CEE 92/12, conforme all’allegato al DM 210/96), deve es-

sere allegata al documento di ac-compagnamento previsto dall’art.6, comma 3 per la circolazione del prodotto.All’operatore non registrato non è attribuito un codice di accisa.

Rappresentante fiscale(art. 9, comma 1 – d.lgs. 504/95)Per i prodotti soggetti ad accisa provenienti da altro stato membro dell’Unione Europea, il depositario autorizzato mittente può designare un rappresentate fiscale, con sede nello stato, pre provvedere, in nome e per conto del destinatario che non sia depositario autorizzato o opera-tore professionale agli adempimenti previsti del regime della circolazio-ne intracomunitaria.Al rappresentate fiscale è attribuito un codice d’accisa.

Classificazione merceologica – Bevande alcolichePer bevande alcoliche si intendo-no le bevande con un contenuto va-riabile di alcol. Le Direttive 92/83/CE e 92/84/CE e le loro integrazioni ed ulteriori emendamenti, prevedo-no che siano soggetti ad accisa i se-guenti prodotti: • birra o miscele di birra e di be-

vande non alcoliche• vino• altre bevande fermentate, come

il sidro• prodotti intermedi, come lo sher-

ry o il porto• alcol etilico, se non usato per

produrre altri articoli non finaliz-zati al consumo umano (se usa-to per il riscaldamento o la pro-pulsione puo essere classificato come prodotto energetico)

• alcolici.

VinoIl Regolamento CE 1234/2007, co-sì modificato dal Regolamento CE 491/2009, all’Allegato XI ter defini-

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sce il vino come “il prodotto otte-nuto esclusivamente dalla fermen-tazione alcolica totale o parziale di uve fresche, pigiate o no, o di mo-sti di uve”. Oltre a questa definizione, nel me-desimo Allegato vengono fornite in-dicazioni di tipo merceologico che servono a classificare le tipologie di prodotti vitivinicoli, di cui vengono riportati alcuni esempi:• vino avente una gradazione al-

colica effettiva superiore a 9,0% vol. nel nostro Paese, tranne de-roghe per alcuni vini DOP o IGP;

• vino liquoroso prodotto da mo-sto di uve parzialmente fermen-tato o da vino o da una loro mi-scela o con miscele di mosto e vino DOP o IGP, con titolo alco-lometrico effettivo compreso tra 15% vol. e 22% vol.;

• vino spumante prodotto dalla prima o seconda fermentazio-ne alcolica di uve fresche, mo-sto d’uve o vino e caratterizza-to alla stappatura dallo sviluppo di anidride carbonica, deve avere una sovrappressione superiore a 3,0 bar. Esistono diversi tipi: vino spumante di qualità, vino spu-mante di qualità di tipo aromati-co, vino spumante gassificato;

• vino frizzante ottenuto da un vino con gradazione alcolica to-tale maggiore di 9% vol. ed effet-tiva di almeno 7% vol. con una sovrappressione tra 1 e 2,5 bar.

Bevanda spiritosaIl Regolamento CE 110/2008 defini-sce la bevanda spiritosa come la be-vanda alcolica avente un titolo al-colometrico minimo del 15% vol., con l’eccezione del liquore a base di uova alla categoria 41 dell’Alle-gato II del medesimo Regolamento, e che sia ottenuta: • direttamente con l’utilizzo di in-

gredienti di origine agricola me-diante:

- distillazione;- macerazione di materie ve-

getali in alcol etilico o distil-lati e/o bevande spiritose;

- aggiunta di aromi, zucche-ri, o altri prodotti edulcoranti e/o altri prodotti agricoli e/o alimentari all’alcol etilico e/o a distillati e/o a bevande spi-ritose.

• indirettamente mediante la mi-scelazione di una bevanda spi-ritosa con: - altre bevande spiritose;- alcole etilico di origine vege-

tale;- altre bevande alcoliche;- bevande.

Le bevande spiritose sono classifi-cate in categorie riportate nell’Alle-gato II del Regolamento, tra cui fi-gurano, ad esempio, rum, acquavite di vinaccia, vodka, whisky, gin, pa-stis, liquore e sambuca. All’interno di queste categorie sono previste le indicazioni geografiche, legate cioè al Paese di origine, come nel caso della grappa e delle sue varie deno-minazioni, che rientrano nella cate-goria “acquavite di vinaccia”, come indicato nell’allegato III.

Birra Si ottiene dalla fermentazione alco-lica, effettuata da lieviti delle spe-cie Saccharomyces cerevisiae o Saccharomyces carlsbergensis, di un preparato, detto mosto, di mal-to e d’acqua. Il malto, che può esse-re anche torrefatto, si ottiene da or-zo o da frumento o da loro miscele, mentre all’acqua si aggiunge luppo-lo o un suo derivato o entrambi.Per la legge italiana (legge 1354/1962 modificata per quanto riguarda la classificazione dal d.P.R. 272/1998) esistono diverse denominazioni a se-conda del titolo alcolometrico e del grado Plato delle birre:• birra analcolica: Grado Plato 3-8

o Grado alcolico < 1.2% vol.

• birra leggera o light: Grado Pla-to 5-10.5 o Grado alcolico 1.2-3.5% vol.

• birra: Grado Plato > 10.5 o Gra-do alcolico > 3.5% vol.

• birra speciale: Grado Plato > 12.5 o Grado alcolico 4-5% vol.

• birra doppio malto: Grado Pla-to > 14.5 o Grado alcolico > 5% vol.

Esistono inoltre alcune indicazioni che identificano la specie di lievi-ti utilizzata e il tipo di fermentazio-ne adottato.Può inoltre essere prodotta birra con aggiunta di frutta, succhi di frut-ta, aromi o altri ingredienti e la de-nominazione di vendita viene com-pletata con il nome della sostanza caratterizzante.

Codice di accisaIl codice di accisa è un codice alfa-numerico e si compone di 13 carat-teri (dal 01/01/2015).

IT 00 FI A 12345 Z

I primi quattro caratteri lo rapporta-no alla lunghezza prevista nella UE, il quinto e sesto identificano la pro-vincia dove ha sede l’opificio, il set-timo carattere identifica il settore impositivo.

A ALCOLO OLI MINERALIR RAPPRESENTANTI FISCALIT TABACCHIV VINO

Seguono 5 caratteri numerici attri-buiti progressivamente, l’ultimo è un carattere di controllo calcolato con un algoritmo sulla base dei pre-cedenti otto caratteri.

Codice dittaCon lo stesso criterio si attribuisco-no codici identificativi alle ditte che operano in regime di accisa assolta.

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Fiscalità estera n. 10 • 2015ASPETTI FISCALI

FISCO e TASSE10

La licenza assume come numero il codice identificativo attribuito all’o-peratore nell’ambito dell’archivio informatizzato, quindi il numero di licenza è l’equivalente del codice accisa (o ditta).il settimo carattere nel codice ditta identifica il settore d’imposta:

B OLI LUBRIFICANTI E BITUMIM VENDITA PRODOTTI ALCOLICIP FOSFOROX ALCOLY OLI MINERALI

Documenti necessari per la cessione intracomunitaria di vino e alcolici• Fattura commerciale;• documenti di trasporto – Do-

cumento di accompagnamen-to merce sottoposta ad accise (DAA – DAS);

• Lista dei colli.

D.A.A. – (Reg. CEE 2719/92)Il D.A.A. ovvero il Documento Am-ministrativo di accompagnamento è stato introdotto con il Regolamento CE n°2917 del 1992. Viene emesso per giustificare il trasferimento di un materiale in regime di sospensio-ne  da un deposito fiscale ad un al-tro, attraverso il trasporto dello stes-so. Deve essere emesso prima del-la consegna della merce  con l’in-dicazione degli elementi principali dell’operazione.Il documento deve riportare i se-guenti dati:

• garanzia: si ha quando la merce arriva a destinazione in un luogo che coincide con un deposito fi-scale;

• paese di spedizione e paese di destinazione;

• destinatario, che possiede un codice di accisa, corrisponde ad un deposito fiscale;

• descrizione con numero, colli, nome produzione, lotto di pro-duzione, % di alcol;

• codice merci (NC), che è una nomenclatura combinata per es-sere capibile da tutti a livello co-munitario.

Si compone di 4 esemplari:1. esemplare per lo speditore;2. esemplare per il destinatario;3. esemplare da rinviare allo spedi-

tore per appuramento;4. esemplare per le autorità compe-

tenti dello Stato di destinazione.

D.A.S. –(Reg. CEE 3649/92)ll DAS ovvero il Documento di ac-compagnamento semplificato è un modulo che deve essere compila-to nel caso vengano immessi in uno Stato membro della UE prodotti a fi-nalità commerciali assoggettati ad accisa.

Le caratteristiche del Documento di Accompagnamento SemplificatoIl documento deve specificare:• il soggetto che spedisce il prodot-

to (comprensivo di anagrafica);

• il numero progressivo del docu-mento;

• il destinatario (comprensivo di dati anagrafici);

• il nominativo del trasportatore;• le indicazioni sulle autorità

competenti presenti sul luogo di spedizione;

• la data in cui avviene il trasporto;• il luogo di partenza e quello di

consegna;• la categoria del prodotto traspor-

tato e relativo attestato di denomi-nazione e/o provenienza;

• il titolo alcolometrico effettivo totale (espresso in % vol. o in decimi % vol.);

• le quantità nette trasportate;• in caso di trasporto di prodotti

sfusi (come nel caso dei vini): la zona di appartenenza, le opera-zioni effettuate sul prodotto (se ad esempio è stato acidificato o sono stati aggiunti degli zuc-cheri).

Il documento deve essere leggibile e chiaro. Può essere redatto a mac-china (o via strumenti informatici) oppure, se scritto a mano deve es-sere compilato in modo leggibile e con penne indelebili.Non deve presentare raschiature o abrasioni.Le copie possono essere sostituite da fotocopie autenticate corredate dalla dicitura “copia”.Tale documento, destinato alle au-torità competenti degli Stati membri di spedizione e destinazione, può essere trasmesso anche a mezzi in-formatici.

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FISCO e TASSE 11

Breve commentario al modello OCSE di convenzione contro le doppie imposizioni fiscali – artt. 1-5

Il presente contributo rappresenta il primo di cinque lavori che trovera la propria con-clusione nel mese di febbraio 2016, secondo il seguente piano editoriale: • novembre 2015: articoli dal 6 al 14; • dicembre 2015: articoli dal 15 al 21; • gennaio 2016: articoli dal 22 al 23; • febbraio 2016: articoli dal 24 al 31.

PremessaIl Modello di convenzione OCSE per “evitare le doppie imposizio-ni in materia di imposta sul reddi-to e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali” (di seguito model-lo OCSE) è un trattato bilaterale, do-ve gli “attori” sono rappresentati da-gli Stati Sovrani sottoscrittori, ed ha il precipuo scopo di:i) dirimere le problematiche che

possono derivare dalla sovrap-posizione dei diversi sistemi fi-scali con la conseguente alloca-zione dei diritti impositivi fra gli Stati sottoscrittori;

ii) prevenire l’evasione fiscale me-diante l’applicazione di uno scambio di informazioni fra le autorità fiscali degli Stati contra-enti;

iii) eliminare la doppia imposizione giuridica che si ha quando sorge

una duplice tassazione in capo allo stesso soggetto in relazio-ne al medesimo reddito, ossia il contribuente è tassato sia nel-lo Stato della residenza sia nel-lo Stato della fonte (è contrappo-sta a quella economica che con-siste nella duplice tassazione in capo a soggetti diversi di un red-dito identico economicamente);

Relativamente all’ultima finalità, i Governi sottoscrittori raggiungono un accordo su quale sarà lo Stato che eserciterà la potestà impositiva sul reddito di natura transnaziona-le con la conseguenza che, in taluni casi, la controparte dovrà limitare la propria sovranità rinunciando a sot-toporre a tassazione il reddito im-ponibile. A tal fine è possibile:a) prevedere espressamente la tas-

sazione, con riferimento ad una specifica fattispecie reddituale,

in via esclusiva ad uno Stato con la conseguenza che l’altro Sta-to contraente rinuncerà alla pro-pria pretesa tributaria;

b) non prevedere tale ipotesi, con automatico concorso di pretese impositive e con la conseguen-te necessaria applicazione delle norme bilaterali ed interne che avranno lo scopo di evitare la doppia imposizione (giuridica).

Il modello di Convenzione OCSE consta di 7 capitoli per un totale di 31 articoli e l’ultimo aggiornamen-to risale al al 15 luglio 2014, men-tre la precedente versione è datata luglio 2010.Affinché il trattato abbia effettiva applicazione è necessaria la sua ra-tifica come espressamente stabilito dall’art. 29 del modello OCSE. Lo scambio degli strumenti di ratifica rappresenta la vera entrata in vigo-

ernesto CheriCiTributarista internazionale. Fondatore dell’omonimo studio internazionale tributario. Da diversi anni collabora con primari studi localizzati a Shanghai, Hong Kong ed Emirati Arabi Uniti. Si occupa di diritto tributario e societario per Cina, Hong Kong, India, Emi-rati Arabi Uniti, di antiricilaggio, trust e governance fiscale.

[email protected]

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FISCO e TASSE12

re della convenzione, ma è possibi-le anticipare ovvero procrastinare i sui effetti secondo le volontà degli Stati sottoscrittori.

Art. 1 Persons covered – soggetti

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

La presente convenzione si applica al-le persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

L’art. 1 fa riferimento sia alle perso-ne fisiche che alle persone giuridi-che e in particolare:a) in relazione alla locuzione

“persona” è necessario fare ri-ferimento a quanto descritto nell’art. 3, mentre

b) relativamente alla definizione di “residente” si deve fare riferimen-to a quanto riportato nell’art. 4.

Il requisito della “persona”: il caso della partnership.Il Commentario all’art. 1 del modello OCSE si occupa anche delle società di persone (cd. partnership) asseren-do che sono comprese nella defini-zione di persona (società ovvero al-tra associazione di persone) come de-scritto nell’art. 3, paragrafo 1, lett. a).È necessario distinguere se una part-nership sia o meno considerata da-gli Stati contraenti fiscalmente tra-sparente, con la conseguenza che:1) la partnership è considerata so-

cietà, oppure2) la partnership è considerata fi-

scalmente trasparente.Nella prima ipotesi (partnership considerata società) la società di persone è considerata una entità tassabile, con la conseguenza che gli utili sono assoggettabili ad impo-sta e diventa determinante il requi-sito della residenza per la determi-nazione della tassazione. I soci, in tale fattispecie, saranno tassati pro quota esclusivamente a seguito del-la distribuzione degli utili.

Nella seconda ipotesi (partnership considerata fiscalmente trasparen-te), invece, diventa determinante la residenza dei singoli soci.

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Art. 2 Taxes covered – imposte considerate

1. This Convention shall apply to tax-es on income and on capital imposed on behalf of a Contracting State or of its political subdivisions or local au-thorities, irrespective of the manner in which they are levied.2. There shall be regarded as tax-es on income and on capital all tax-es imposed on total income, on to-tal capital, or on elements of income or of capital, including taxes on gains from the alienation of movable or im-movable property, taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises, as well as taxes on capital appreciation.3. The existing taxes to which the Con-vention shall apply are in particular:a) (in State A): ..........................................b) (in State B): ..........................................4. The Convention shall apply also to any identical or substantially sim-ilar taxes that are imposed after the date of signature of the Convention in addition to, or in place of, the exist-ing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any significant chang-es that have been made in their tax-ation laws.

1.La presente Convenzione si appli-ca alle imposte sul reddito e sul patri-monio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddi-visioni politiche o autorità locali, qua-lunque sia il prelevamento.2. Sono considerate imposte sul red-dito e sul patrimonio tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo e su elementi del reddito o del patrimonio comprese le imposte sugli utili derivanti dall’a-lienazione dei beni mobili o immobili, le imposte sull’ammontare complessi-vo degli stipendi o dei salari corrispo-sti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.3. le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:a) (nello Stato A)…b) (nello Stato B)…4. la Convenzione si applicherà an-che alle imposte di natura identica o sostanzialmente analoga che verran-no istituite dopo la firma della Con-venzione in aggiunta o in sostituzio-ne delle imposte esistenti. Le autori-tà competenti degli Stati contraenti si notificheranno le modifiche significa-tive apportate alle loro rispettive legi-slazioni.

L’art. 2 stabilisce quali sono le im-poste che trova applicazione nella convenzione.Per quanto concerne l’Italia, le im-poste considerate sono:1) l’IRPEF;2) l’IRPEG (ora IRES);3) l’IRAP.In relazione a quest’ultima obbliga-zione, l’art. 44 del d.lgs. n. 446 del 1997 stabilisce che “Ai fini dell’ap-plicazione dei trattati internaziona-li in materia tributaria, l’imposta re-gionale sulle attivita produttive e equiparata ai tributi erariali aboliti con l’articolo 36”.La lista che sarà riportata nella con-venzione, in relazione ad ogni Sta-to, non è esaustiva in quanto il trat-tato troverà applicazione anche per le altre imposte similari che saran-no introdotte successivamente al-la firma dell’accordo dai rispettivi Governi. È richiesta la sola recipro-ca comunicazione in relazione alle nuove imposte ovvero alle modifi-

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Fiscalità estera n. 10 • 2015 ASPETTI FISCALI

FISCO e TASSE 13

che sostanziali riguardo alle norme fiscali che possono incidere sul trat-tato medesimo.

Art. 3 General definitions – definizioni generali

1. For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires:a) the term ‘‘person’’ includes an indi-vidual, a company and any other body of persons; b) the term ‘‘company’’ means any body corporate or any entity that is treated as a body corporate for tax pur-poses; c) the term ‘‘enterprise’’ applies to the carrying on of any business;d) the terms ‘‘enterprise of a Contract-ing State’’ and ‘‘enterprise of the oth-er Contracting State’’ mean respective-ly an enterprise carried on by a resi-dent of a Contracting State and an en-terprise carried on by a resident of the other Contracting State; e) the term ‘‘international traffic’’ means any transport by a ship or aircraft oper-ated by an enterprise that has its place of effective management in a Contract-ing State, except when the ship or air-craft is operated solely between places in the other Contracting State; f) the term ‘‘competent authority’’ means:(i) (in State A): ................................ (ii) (in State B): .............................…g) the term ‘‘national’’, in relation to a Contracting State, means: (i) any individual possessing the na-tionality or citizenship of that Con-tracting State; and (ii) any legal person, partnership or association deriving its status as such from the laws in force in that Contracting State;h) the term ‘‘business’’ includes the performance of professional services and of other activities of an independ-ent character. 2. As regards the application of the Convention at any time by a Contract-ing State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise re-quires, have the meaning that it has at that time under the law of that State for the purposes of the taxes to which the Convention applies, any meaning un-der the applicable tax laws of that State pre- vailing over a meaning given to the term under other laws of that State.Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:a) il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società ed ogni al-tra associazione di persone;

b) il termine «società» designa qual-siasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell’imposizione;c) il termine «impresa» si applica allo svolgimento di qualsiasi attività econo-mica;d) i termini «impresa di uno Stato con-traente» e «impresa dell’altro Stato contraente» designano rispettivamen-te un’impresa esercitata da un residen-te di uno Stato contraente e un’impre-sa esercitata da un residente dell’altro Stato contraente;e) per «traffico internazionale» s’intende qualsiasi attività di trasporto effettuata per mezzo di una nave o di un aeromo-bile da parte di un’impresa la cui sede della direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del ca-so in cui la nave o l’aeromobile sia uti-lizzato esclusivamente tra località situa-te nell’altro Stato contraente; f) il termi-ne «autorità competente» designa: (i) (nello Stato A)...(ii) (nello Stato B)... g) il termine «nazionale» designa:(i) le persone fisiche che hanno la na-zionalità o la cittadinanza in relazione allo Stato contraente o la cittadinanza di Stato contraente;(ii) le persone giuridiche, le società di persone o le associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in detto Stato contraente;h) il termine «attività economica» in-clude la prestazione di servizi profes-sionali e di altre attività di carattere in-dipendente.2. Per l’applicazione della Convenzio-ne da parte di uno Stato contraente in qualsiasi momento, i termini ivi non de-finiti hanno il significato che ad essi è in quel momento attribuito dalla legisla-zione di detto Stato relativa alle imposte alle quali si applica la Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, fermo restando che il significato attribuito dalle leggi fi-scali prevarrà rispetto al significato attri-buito da altre leggi dello Stato.

L’articolo in argomento fornisce le definizioni dei termini inseriti nel Modello OCSE:1) persona: individua le persone fi-

siche, le società nonché ogni al-tra forma associativa di persone;

2) società: si riferisce a qualsia-si persona giuridica ovvero ente che è considerato, ai fini dell’im-posizione statale, persona giuri-dica;

3) impresa: si riferisce allo svolgi-mento di qualsiasi attività econo-mica;

4) impresa di uno Stato contraen-te: designa che l’attività d’im-presa è svolta da un residente di uno Stato contraente;

5) impresa dell’altro Stato contra-ente: l’attività d’impresa è eser-citata da un residente dell’altro Stato contraente.

6) traffico internazionale: tale lo-cuzione designa qualsiasi attività di trasporto svolta, mediante l’u-tilizzazione di aeromobili ovvero navi, da una impresa la cui sede della direzione effettiva è localiz-zata in uno Stato contraente;

7) autorità competente: saranno designate direttamente alla stipu-la della convenzione medesima dai rispettivi Stati sottoscrittori;

8) nazionale: individua: (a) per le persone fisiche, coloro che han-no la nazionalità ovvero la citta-dinanza relativamente allo Stato contraente oppure la cittadinan-za di Stato contraente, (b) per le persone giuridiche, le società di persone oppure le associazioni che sono state costituite secon-do le norme legislative vigenti;

9) attività economica: raggrup-pa anche i servizi professiona-li e le altre attività caratterizza-te dall’indipendenza.

L’articolo 3, inoltre, non individua altre definizioni del trattato quali residenza, stabile organizzazione, beni immobili, dividendi, interessi, royalties, in quanto le stesse sono ri-portate direttamente negli articoli di riferimento:

Definizione non contenuta nell'art. 3

Articolo diRiferimento

Residenza Art. 4Stabile organizzazione Art. 5Beni immobili Art. 6Dividendi Art. 10Interessi Art. 11Royalties Art. 12

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Fiscalità estera n. 10 • 2015ASPETTI FISCALI

FISCO e TASSE14

In relazione al comma 2 dell’art. 3, il commentario OCSE predilige una interpretazione dinamica secon-do la quale le leggi in essere al mo-mento della applicazione del tratta-to dovrebbero avere la precedenza rispetto alle leggi attive al momen-to della conclusione della conven-zione.

Art. 4 Resident – residenza

1. For the purposes of this Conven-tion, the term ‘‘resident of a Contract-ing State’’ means any person who, un-der the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature, and also includes that State and any political subdivision or local authority thereof. This term, however, does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State or capital sit-uated therein. 2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a res-ident of both Contracting States, then his status shall be determined as fol-lows:a) he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has a per-manent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident only of the State with which his personal and economic re-lations are closer (centre of vital inter-ests); b) if the State in which he has his cen-tre of vital interests cannot be deter-mined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has an habitual abode; c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident only of the State of which he is a national;d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent au-thorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agree-ment. 3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Con-tracting States, then it shall be deemed to be a resident only of the State in which its place of effective manage-ment is situated.

1. Ai fini della presente Convenzione, il termine «residente di uno Stato con-traente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad imposta, a motivo del suo domicilio, della sua residen-za, della sede della sua direzione, o di ogni altro criterio di natura analoga, e comprende anche detto Stato ed ogni sua suddivisione politica o autorità lo-cale. Tuttavia, tale termine non com-prende le persone che sono assogget-tate ad imposta in detto Stato soltan-to per il reddito derivante da fonti si-tuate in detto Stato, o per il patrimo-nio ivi situato. 2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è de-terminata nel seguente modo:a) detta persona è considerata residen-te solamente dello Stato nel quale di-spone di un’abitazione permanente; se essa dispone di un’abitazione per-manente in entrambi gli Stati contra-enti, è considerata residente solamen-te dello Stato nel quale le sue relazio-ni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali); b) se non si può determinare lo Sta-to nel quale detta persona ha il cen-tro dei suoi interessi vitali, o se la me-desima non dispone di un’abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente soltanto del-lo Stato nel quale soggiorna abitual-mente; c) se detta persona soggiorna abitual-mente in entrambi gli Stati, o non sog-giorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente soltanto dello Stato del quale ha la nazionalità;d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati, o se non ha la na-zionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risol-vono la questione di comune accordo.3. Quando, in base alle disposizio-ni del paragrafo 1, una persona di-versa da una persona fisica è residen-te di entrambi gli Stati contraenti, essa è considerata residente soltanto dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

Assume fondamentale importan-za definire la residenza nell’ambito dei trattati internazionali, in quanto:1) permette di determinare l’am-

bito di applicazione del trattato medesimo in relazione alle per-sone;

2) risolve i casi di doppia residenza;3) risolve problematiche dovute

alla doppia imposizione a segui-to della tassazione sia nello Sta-to della residenza, sia nello Sta-to della fonte.

È importante far notare che il pre-sente articolo e quanto riporta-to nell’art. 1, dove si afferma che la convenzione è applicabile sola-mente alle persone che siano resi-denti in uno o in entrambi gli Stati contraenti, siano in simbiosi tra lo-ro, in quanto l’applicazione del trat-tato si applicherà solo ed esclusiva-mente se i destinatari del medesimo risultano residenti in uno degli Sta-ti contraenti.

Residenza delle persone fisicheIl paragrafo 2, stabilisce che se una persona fisica, in base alle rispet-tive normative interne, risulta resi-dente in entrambi gli Stati in base a criteri quali la residenza (intesa resi-denza civilistica, quindi dimora, in quanto la residenza anagrafica rap-presenta una presunzione assoluta) e il domicilio, si considera residen-te (fiscalmente):a) nel Paese in cui dispone di un’a-

bitazione permanente (per abi-tazione permanente deve inten-dersi, secondo il Commentario OCSE, il “luogo in cui la stessa (ndr. persona fisica) ha sistema-to e utilizzato l’abitazione per proprio uso permanente” in net-to contrasto con la nozione di “soggiorno in un dato luogo”, privilegiando condizioni che di-mostrino l’intenzione di un sog-giorno non di breve durata);

b) se dispone di un’abitazione per-manente in entrambi gli Stati, si considera residente nel Paese in cui le relazioni personali (ele-mento del domicilio) sono più strette;

c) se non si riesce a determinare dove le relazioni sono più stret-

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Fiscalità estera n. 10 • 2015 ASPETTI FISCALI

FISCO e TASSE 15

te ovvero non si dispone di un’a-bitazione permanente in nessu-no degli Stati, si considera il luo-go dove soggiorna abitualmente (dimora abituale);

d) se soggiorna abitualmente in en-trambi gli Stati o nessuno, si con-sidera la nazionalità del soggetto;

e) se questi ha nazionalità di en-trambi i Paesi o di nessuno, gli Stati risolvono la questione in comune accordo.

I criteri indicati dalle tie breaker rules non prevedono l’applicazio-ne in via alternativa, ma la loro ap-plicazione deve avvenire in con-formità all’ordine gerarchico in cui sono enunciati; tutto ciò si tradu-ce nell’impossibilità di accedere ai criteri successivi al primo qualora quest’ultimo sia stato soddisfatto. Quindi, secondo la regola generale individuata dall’art. 4 della Model-lo Ocse, il diritto di assoggettare ad imposizione un reddito spetta allo Stato di residenza.

Residenza delle persone giuridichePer quanto concerne, invece, la re-sidenza delle persone giuridiche (società e altre associazioni di per-sone), il paragrafo 3 afferma che la discriminante è da individuarsi nel-lo Stato ove si trova la sede della di-rezione effettiva (cd place of effec-tive management), ossia il luogo da dove promanano le volontà deci-sionali ovvero il luogo dove vengo-no assunte le decisioni di gestione e controllo e non il luogo dove le ste-se sono messe in pratica.Nel caso in cui, invece, non fosse possibile determinare la sede di di-rezione effettiva utilizzando tale cri-terio, la residenza della società sarà determinata in relazione alla residen-za dell’alta direzione e, nel caso in cui le relative persone dovessero ave-re doppia residenza, si applicheranno i criteri riportati nel paragrafo 2.

Art. 5 Permanent establishment – stabile organizzazione

1. For the purposes of this Conven-tion, the term ‘‘permanent establish-ment’’ means a fixed place of business through which the business of an en-terprise is wholly or partly carried on.2. The term ‘‘permanent establish-ment’’ includes especially: a) a place of management;b) a branch;c) an office;d) a factory; e) a workshop, and f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources.3. A building site or construction or installation project constitutes a per-manent esta- blishment only if it lasts more than twelve months. 4. Notwithstanding the preceding pro-visions of this Article, the term ‘‘per-manent esta- blishment’’ shall be deemed not to include:a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise; b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the en-terprise solely for the purpose of stor-age, display or delivery;c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the en-terprise solely for the purpose of pro-cessing by another enterprise; d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of pur-chasing goods or merchandise or of col-lecting information, for the enterprise;e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of car-rying on, for the enterprise, any oth-er activity of a preparatory or auxilia-ry character; f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in subparagraphs a) to e), provided that the overall activ-ity of the fixed place of business result-ing from this combination is of a pre-paratory or auxiliary character. 5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person — other than an agent of an independ-ent status to whom paragraph 6 ap-plies — is acting on behalf of an en-terprise and has, and habitually exer-cises, in a Contracting State an author-ity to conclude contracts in the name of the enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent es-tablishment in that State in respect of any activities which that person un-dertakes for the enterprise, unless

the activities of such person are lim-ited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph. 6. An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State merely because it carries on business in that State through a broker, general commis-sion agent or any other agent of an in-dependent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business. 7. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or other-wise), shall not of itself constitute ei-ther company a permanent establish-ment of the other.

1. Ai fini della presente Convenzio-ne, l’espressione «stabile organizza-zione» designa una sede fissa di affari mediante cui l’impresa esercita in tut-to o in parte la sua attività .2. L’espressione «stabile organizzazio-ne» comprende in particolare: a) una sede di direzione;b) una succursale;c) un ufficio;d) un’officina; e) un laboratorio;f) una miniera o giacimento petrolife-ro o di gas, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali.3. Un cantiere di costruzione o di montaggio costituiscono «stabile or-ganizzazione» solamente se ha dura-ta superiore a dodici mesi.4. Nonostante le precedenti disposi-zioni di questo articolo, non si consi-dera che vi sia una stabile organizza-zione se:a) si fa uso di un’installazione ai so-li fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenen-ti all’impresa.b) i beni o le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai so-li fini di depo- sito, di esposizione o di consegna;c) i beni o le merci appartenenti all’im-presa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un’al-tra impresa;d) una sede fissa di affari è utilizza-ta ai soli fini di acquisire beni o mer-ci o raccogliere informazioni per l’im-presa;

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e) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di svolgere, per l’impresa, qualsiasi altra attività che abbia carat-tere preparatorio o ausiliario;f) una sede fissa di affari è utilizzata unicamente per qualsiasi combinazio-ne delle attività citate nei paragrafi da a) a e), purché l’attività della sede fis-sa nel suo insieme quale risulta da tale combinazione, sia di carattere prepa-ratorio o ausiliario.5. Nonostante le disposizioni dei pa-ragrafi 1 e 2, quando una persona – diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al para-grafo 6 – agisce per conto di un’im-presa, ha ed abitualmente esercita in uno Stato contraente il potere di con-clu- dere contratti in nome dell’impre-sa, si può considerare che tale impre-sa abbia una «stabile organizzazione» in detto Stato in relazione ad ogni at-tività intrapresa dalla suddetta persona per l’impresa, a meno che le attività di detta persona siano limitate a quelle citate al paragrafo 4 che, se esercitate per mezzo di una sede fissa di affari, non farebbero di tale sede fissa di affa-ri una «stabile organizzazione» ai sen-si delle disposizioni di detto comma.6. Non si considera che un’impresa abbia una stabile organizzazione in uno Stato contraente per il solo fatto che essa esercita in detto Stato la pro-pria attività per mezzo di un media-tore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambi-to della loro ordinaria attività.7. Il fatto che una società residente in uno Stato contraente controlli una so-cietà residente dell’altro Stato contra-ente o sia da questa controllata, ovvero svolga attività economica in questo altro Stato (a mezzo di una stabile organizza-zione oppure altrimenti) non costituisce, di per sé, motivo sufficiente per far con-siderare una qualsiasi delle dette socie-tà una stabile organizzazione dell’altra.

Il concetto di stabile organizzazio-ne rappresenta un tassello impor-tante in quanto:a) è necessario per stabilire le con-

dizioni minime sufficienti per attratte a tassazione il reddi-to d’impresa che è stato prodot-to da un soggetto non residente nell’altro Stato contraente;

b) definisce il confine tra il mero e semplice scambio con una im-presa di uno Stato e il commer-

cio all’interno dello Stato mede-simo mediante un vero e proprio insediamento; infatti, secondo quanto asserito dal commenta-rio OCSE, la sola circostanza che un’impresa abbia una stabile or-ganizzazione in un Paese è suffi-ciente per stabilire che commer-cia all’interno del Paese stesso.

Il concetto di stabile organizzazio-ne stabilisce che la tassazione di una impresa spetta allo Stato (Stato della fonte) che “accoglie” l’impre-sa medesima (non residente), ovve-ro lo Stato dove il soggetto ha stabi-lito uno delle forme di collegamen-to che legittima quest’ultimo a tas-sare il relativo reddito:1) paragrafo 1: sede fissa degli affari;2) paragrafo 2: sede di direzione,

succursale, ufficio, officina, la-boratorio, luoghi di estrazione di risorse naturali (miniera, gia-cimento petrolifero, giacimento di gas, cava);

3) paragrafo 3: cantiere in costru-zione;

4) paragrafo 5: stabile organizza-zione personale.

(A) La sede fissa degli affari.Rappresenta uno spazio ben indivi-duato dove l’impresa esercita la sua attività. Pur se pleonastico, è bene sot-tolineare che la sede degli affari deve:• essere accessibile al contribuente;• perdurare per un certo lasso di

tempo;• essere utilizzata per svolgere

l’attività d’impresa.Il paragrafo 2 indica una serie di esempi per l’individuazione del re-quisito de quo:• una sede di direzione,• una succursale,• un ufficio,• un’officina,• un laboratorio,• una miniera oppure un giaci-

mento petrolifero o di gas, cava e comunque ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali.

(B) Cantiere in costruzione.È considerato stabile organizzazio-ne solo nell’ipotesi in cui la sua du-rata sia superiore ai 12 mesi. Alcu-ne convenzioni prevedono una du-rata inferiore.Nel caso in cui vi siano più contratti collegati, l’aspetto temporale sopra indicato deve essere riferito all’inte-ra opera.

(C) Stabile organizzazione personale.Si ha una stabile organizzazione di un’impresa estera quando un un soggetto, residente ovvero non re-sidente, abitualmente conclude nel territorio dello Stato, in nome dell’impresa medesima, contratti di-versi da quelli di acquisto di beni. Al fine della presenza della stabile organizzazione personale non è ne-cessaria la presenza di beni oppu-re di una struttura specifica in quan-to l’elemento per la sua esistenza è rappresentato dal fattore umano, os-sia dal soggetto che conclude con-tratti in nome e per conto dell’im-presa (estera) stessa.Concludiamo, in questa sede, la di-samina della stabile organizzazione facendo un parallelo con quanto ri-portato nell’art. 162 del TUIR:

MODELLO OCSE (ART. 5)

TUIR (ART. 162)

Sede fissa di affariSede di direzione

SuccursaleUfficio

OfficinaLaboratorio

Miniera, giaci-mento petrolife-ro o di gas, cava o altro luogo di estrazione di ri-sorse naturali.

Miniera, giacimento petrolifero petrolifero o di gas naturale, cava o altro luogo di estra-zione di risorse natu-rali.

Cantiere di co-struzione o di montaggio co-stituiscono sta-bile organizza-zione solamen-te se ha durata superiore a 12 mesi.

Cantiere di costruzio-ne o di montaggio o di installazione, ovvero l’esercizio di attività di supervisione ad esso connesse, è conside-rato stabile organizza-zione soltanto se tale cantiere, progetto o at-tività abbia una dura-ta superiore a 3 mesi.

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Fiscalità estera n. 10 • 2015 ASPETTI FISCALI

FISCO e TASSE 17

Il nuovo interpello sui nuovi investimenti – novità del decreto internazionalizzazione

L’art. 3 del d.lgs. n. 147 del 14 set-tembre 2015, ovvero, il decreto sul-la crescita e l’internazionalizzazio-ne delle imprese, prevede un inter-pello ad hoc relativamente ai c.d. “nuovi investimenti”.Tale nuova normativa introduce nel nostro ordinamento un nuovo inter-pello per le imprese che intendono effettuare investimenti nel territorio dello Stato:• Di ammontare non inferiore a

30 milioni di euro;• Con “significative e durature ri-

cadute” sull’occupazione.Si segnala quanto indicato nella re-lazione illustrativa a tale decreto ri-guardo all’introduzione in oggetto:“Devono necessariamente essere descritti l’ammontare dell’investi-mento, i tempi e le modalita di rea-lizzazione dello stesso, l’incremen-to occupazionale e i riflessi, anche in termini quantitativi, che l’investi-mento ha sul sistema fiscale italia-no”. Si segnala che relativamente ai tem-pi di realizzazione dell’investimen-to, la stessa relazione illustrativa chiarisce che “non e richiesto che l’ammontare dell’investimento si re-

alizzi in un solo esercizio poiché a tal fine rileva il timing previsto dal business plan”.

Ambito applicativo della nuova normativaIl comma 1 della nuova norma il-lustra l’ambito oggettivo della nor-mativa:“Le imprese che intendono effet-tuare investimenti nel territorio del-lo Stato di ammontare non inferiore a euro trenta milioni e che abbiano ricadute occupazionali significative in relazione all'attivita in cui avvie-ne l'investimento e durature posso-no presentare all'Agenzia delle en-trate un'istanza di interpello in me-rito al trattamento fiscale del loro piano di investimento e delle even-tuali operazioni straordinarie che si ipotizzano per la sua realizzazione, ivi inclusa, ove necessaria, la valu-tazione circa l'esistenza o meno di un'azienda. Possono formare ogget-to dell'istanza anche la valutazio-

ne preventiva circa l'eventuale as-senza di abuso del diritto fiscale o di elusione, la sussistenza delle con-dizioni per la disapplicazione di di-sposizioni antielusive e l'accesso ad eventuali regimi o istituti previ-sti dall'ordinamento tributario. Con riferimento ai tributi non di com-petenza dell'Agenzia delle entra-te, quest'ultima provvedera ad inol-trare la richiesta dell’investitore agli enti di competenza che renderanno autonomamente la risposta.”.Come si vede dalla norma, l’istanza di interpello:• riguarda il trattamento fiscale

del piano di investimento e del-le eventuali operazioni straordi-narie pianificate per la sua rea-lizzazione, compresa la valuta-zione dell’esistenza o meno di un’azienda;

• può riguardare ogni profilo di fi-scalità di competenza dell’Agen-zia delle Entrate legato al piano di investimento e allo svolgimen-

diana Pérez CorradiniÈ stata Tax Europe and America Manager nel Gruppo Piaggio, maturando una plurien-nale esperienza internazionale. Si dedica prevalentemente alla consulenza e alla forma-zione in ambito amministrativo e fiscale.Autrice di testi in materia fiscale, collabora, oltre che con Maggioli Editore, con il sito di aggiornamento professionale www.fiscoetasse.com e con altre case editrici del set-tore giuridico-fiscale.

AMBITO OGGETTIVOInvestimento non inferiore a 30 milioni di euro

Significative e durature ricadute sull’occupazioneRappresentato in un business plan

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FISCO e TASSE18

to della conseguente attività eco-nomica prevista e quindi anche: la valutazione preventiva cir-ca l’eventuale assenza di abuso del diritto fiscale o di elusione; la sussistenza delle condizioni per la disapplicazione di disposizioni antielusive; l’accesso ad eventua-li regimi o istituti previsti dall’or-dinamento tributario.

Si tenga presente che in relazione ai tributi non di competenza dell’A-genzia delle Entrate, quest’ultima provvederà ad inoltrare la richiesta dell’investitore agli enti di compe-tenza che renderanno autonoma-mente la risposta.

Modalità e tempistica per l’interpelloLa risposta scritta e motivata è da-ta dall’Agenzia delle Entrate entro 120 giorni prorogabili di ulterio-ri 90 giorni se l’amministrazione ri-tenga opportuno acquisire ulteriori informazioni. Tale risposta è basa-ta sul piano di investimento e sugli ulteriori elementi informativi forniti dall’investitore.Se ritenuto necessario, è possibile che l’Agenzia delle Entrate effettui accessi presso le sedi di svolgimen-to dell’attività al fine di acquisire di-rettamente gli elementi conoscitivi.

Ovviamente sarà necessario che la stessa contatti il contribuente e con-cordi gli stessi.

Silenzio-assensoIn tale procedura, è previsto il silen-zio-assenso. Infatti, qualora la rispo-sta non pervenga nei termini previ-sti dalla legge, si intende che l’Am-ministrazione finanziaria concordi con l’interpretazione o con il com-portamento prospettato dal contri-buente nell’istanza.

Efficacia dell’accordo e limiti ai poteri di accertamentoIl contenuto della risposta vinco-la l’Amministrazione finanziaria in quanto non può emettere nessun at-to impositivo o a contenuto sanzio-natorio laddove rimangano invaria-te le circostanze di fatto o di diritto assunte alla base della risposta.L’Agenzia delle Entrate può comun-que esercitare i propri ordinari stru-menti di controllo fermo restando il fatto che tali poteri possono essere esercitati anche in relazione a fatti-specie diverse da quella oggetto di interpello.La Relazione illustrativa al decre-to precisa inoltre che il rilascio del-la risposta non pregiudica il diritto del contribuente di conoscere, suc-

cessivamente, il parere dell’Agen-zia delle Entrate su questioni diver-se da quelle oggetto dell’interpello sui nuovi investimenti, utilizzando altri istituti del nostro ordinamento (quali quelli dell’interpello).Il contribuente che da attuazione alla risposta data dall’Agenzia delle Entrate, può, a prescindere dall’am-montare del proprio volume d’affa-ri, accedere al regime di adempi-mento collaborativo.Si fa presente infine, che l’Agenzia delle Entrate pubblica la sintesi de-gli orientamenti assunti nell’ambito della procedura specifica di inter-pello e che possono avere interes-se generale.

Disposizioni attuativeLe modalità applicative della nor-ma oggetto del presente articolo sa-ranno definite con apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze entro 90 giorni dalla data di entrate in vigore del decreto le-gislativo.Inoltre, l’ufficio competente al rila-scio della risposta e alla verifica del-la corretta applicazione della stessa verrà individuato con provvedimen-to del Direttore dell’Agenzia delle Entrate entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del d.m.

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Fiscalità estera n. 10 • 2015 ASPETTI FISCALI

FISCO e TASSE 19

Le agevolazioni fiscali in Vietnamper gli investimentiProgetti, aree e settori agevolati

Il vietnam in questi anni sta cercando di attrarre sempre più investimenti stranieri e favo-rire lo sviluppo dell’industria. Sgravi ed esenzioni fiscali alle imprese sono di entita tale da essere unici nella regione Asiatica. Con un piano normativo mirato si vogliono favori-re gli investimenti in specifici settori, favorire la collocazione di imprese in aree determi-nate ed in ultimo favorire nuovi progetti di investimento. L’articolo elenca le agevolazioni ed esenzioni attuali garantite nel paese dal sistema fiscale.

NormativaI piani del governo Vietnamita fina-lizzati ad attrarre sempre maggiori investimenti esteri e favorire un for-te sviluppo dell’industria si sono tra-dotti, negli ultimi anni, nel varo di numerose misure che prevedono sgravi ed esenzioni fiscali alle im-prese di entità tale da essere unici nella regione Asiatica.Già nel 2009, l’emanazione del-la Circolare No. 9/2009/TTLT-BLDTBXH-BTC del MOF e del Mi-

nistero del Lavoro, garantiva impor-tanti finanziamenti e sgravi contri-butivi alle imprese in modo da fron-teggiare la crisi finanziaria globale e prevenirne la chiusura. In particolare:- Prestiti Statali a tasso 0, tramite

la Vietnam Development Bank, alle aziende in crisi in modo da garantire il pagamento di sala-ri, contributi o indennità di li-cenziamento in caso di messa in mobilità di un numero di lavo-

ratori superiore a 100 o pari al 30% dei dipendenti;

- Pagamento del salario ai lavora-tori di aziende chiuse in via defi-nitiva;

- Prestiti ai lavoratori che hanno perso il posto di lavoro nell’anno.

Similmente, oggi il carico fiscale è ridotto sia alle società di produzio-ne, costruzione o trasporto che im-piegano un numero elevato di per-sonale femminile, sia a quelle im-prese che favoriscono l’occupazio-

giorgio riCCardiÈ un dottore commercialista specializzato in aspetti fiscali e regolamentari relativi agli investimenti esteri nella regione asiatica. Ha conseguito un master in economia pres-so l’Università UIBE di Pechino e pubblicato con regolarità articoli sulle economie emer-genti del Far East. Lavora tra l’Italia e la Cina, occupandosi di diritto commerciale e tributario e ha maturato una significativa esperienza inerente la pianificazione della fi-scalità persone fisiche e giuridiche dall’Italia all’Asia. È socio dello Studio di consulenza RSA, specializzato in Asia e paesi emergenti ed è membro dell’ordine dei Dottori Com-mercialisti e del Registro dei Revisori Legali in Italia.

[email protected]

lorenzo riCCardiÈ Professore Associato presso Xian Jiao Tong-Liverpool University. Ha insegnato taxation alla Tonjin University, Shanghai Jiao Tong e Hult Business School. È un Dottore commercialista spe-cializzato in fiscalità internazionale ed è autore di articoli e saggi su tematiche di vario genere re-lative agli investimenti stranieri in Asia Orientale. Vive e lavora a Shanghai, dove si occupa di di-ritto commerciale e tributario, seguendo gli investimenti stranieri in Cina e Sud Est Asiatico. Ri-copre il ruolo di sindaco e consigliere per diversi gruppi societari ed è socio dello Studio di consu-lenza RSA, specializzato in Asia e paesi emergenti. Ha pubblicato Guida alla Fiscalità di Cina, In-dia e Vietnam per Il Sole24Ore ed è membro del Consiglio Direttivo della Camera di Commercio Italiana in Cina e della Camera Italia-Vietnam. Per Maggioli Editore è responsabile della sezione Asia del portale Fisco e [email protected]

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ne di individui appartenenti a mi-noranze etniche: in entrambi i ca-si, l’impresa ha diritto ad una ridu-zione dell’imposta sul reddito del-la società pari all’importo aggiunti-vo delle spese sostenute per tali di-pendenti.

Incentivi per gli investimenti per settoriIl governo incentiva oggi gli inve-stimenti diretti tramite agevolazio-ni fiscali e concessione di terreni a condizioni agevolate. Tali incentivi, rivolti a investitori sia stranieri che Vietnamiti, sono previsti dalla legge No. 59/2005/QH11 nell’ambito dei settori d’investimento elencati nel Decreto No. 106/2006/ND-CP e ri-classificati in:a. Encouraged Investments, ovvero

settori che godono di determina-te agevolazioni, i quali includo-no:- Produzione di nuovi materia-

li, tecnologie, biotecnologie e componenti meccaniche;

- Coltivazione di piante ad uso farmaceutico, produzione di cibo per il bestiame, conser-vazione post-raccolta di pro-dotti agricoli;

- Produzione e fornitura di ma-teriali per il trattamento di acqua e rifiuti;

- Progetti industriali per i quali è impiegato un numero di di-pendenti compreso fra 500 e 5.000;

- Costruzione di ponti, porti, aeroporti, stazioni, parcheg-gi e altre infrastrutture;

- Costruzioni destinate a edu-cazione, attività sportive, te-atri, cinema e attività ricreati-ve o alle professioni tradizio-nali del Paese;

- Altre attività manifatturiere (tra cui: produzione di gio-cattoli, consulenza legale e trasferimento di tecnologie,

tipografie e società chimi-che).

b. Special Encouraged Investments, ovvero settori particolarmente incentivati, i quali includono:- Produzione di nuovi materia-

li, nuove energie, prodotti ad alta tecnologia, biotecnolo-gie, tecnologie informatiche, meccanica;

- Trasformazione di prodotti agricoli e acquacoltura, pro-duzione di sale, creazione di nuove specie animali o vege-tali;

- Attività richiedenti alta tec-nologia e tecniche avanzate, salvaguardia dell’ambiente, ricerca, sviluppo e creazione di alta tecnologia;

- Industrie ad uso intensivo di lavoro;

- Costruzione e sviluppo di in-frastrutture e progetti indu-striali di larga scala;

- Istruzione e formazione pro-fessionale, salute, sport, edu-cazione fisica e cultura del Paese;

- Sviluppo di artigianato e in-dustrie tradizionali;

- Altri tipi di produzione o ser-vizi ritenuti meritevoli di in-centivo.

Incentivi basati sulla localizzazioneSono previste alcune aree territoria-li in cui sono previsti particolari in-centivi:a. Aree con difficili condizioni so-

cio-economiche;b. Zone economiche speciali, pre-

viste dal Decreto No. 36/CP e comprendenti:- Zone industriali: aree circo-

scritte da confini determina-ti con provvedimento del Pri-mo Ministro o dal Governo e all’interno delle quali sono presenti imprese di produ-

zione di beni o servizi; pos-sono essere promosse e co-stituite a opera di imprese sia straniere che Vietnamite o da joint-venture companies (Industrial Zone Infrastruc-ture Development Compa-nies). Per tali zone sono pre-visti 4 anni di esenzione tota-le dall’imposta sui profitti e il diritto di poter importare ma-terie prime, semilavorati, im-pianti e macchinari esenti da tariffe e imposte doganali;

- Parchi industriali;- Export Processing Zones:

aree introdotte dal 1991, de-limitate geograficamente con provvedimento del Primo Ministro o del Governo, e al cui interno sono concentra-te esclusivamente industrie, principalmente di esporta-zione di beni e servizi;

- Zone ad alta tecnologia, le quali ospitano imprese che producono o utilizzano tec-nologie particolarmente sofi-sticate: esse godono di 8 anni di esenzione dall’imposta sui profitti;

- Economic Zones: aree geo-grafiche delimitate, dotate di propri regolamenti che ga-rantiscono incentivi sia fisca-li e doganali, con l’obiettivo principale di incrementare l’occupazione.

Le Export Processing Zones e le zo-ne industriali fanno capo ad un Ma-nagement Board, nominato dal Mi-nistro della Programmazione e degli Investimenti all’interno della Pro-vincia in cui sono collocati e che si occupa del rilascio e della revoca delle investment licenses.Per gli investimenti effettuati in que-sti settori e in queste aree territo-riali, la tassa sui redditi d’impresa prevede un’aliquota preferenziale compresa tra 10-20%, rispetto all’a-

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Fiscalità estera n. 10 • 2015 ASPETTI FISCALI

FISCO e TASSE 21

liquota standard del 28%, e appli-cata per un numero di anni compre-so tra 10 e 15; inoltre, sono previste esenzioni da tale tassa per un perio-do compreso fra due e quattro anni dal raggiungimento del break-even point e un taglio del 50% dell’ali-quota per un periodo compreso fra tre e nove anni.

Incentivi per nuovi progetti di investimentoPer i nuovi progetti d’investimen-to, inoltre, il decreto 218/2013/ND-CP del 26 dicembre 2013 prevede nuovi incentivi fiscali in aggiunta a quelli già esistenti: in particolare, un’aliquota ridotta nella misura del 10% per 15 anni, l’esenzione dal

pagamento della Corporate Income Tax per quattro anni e la riduzione del 50% per i nove anni successi-vi se determinate condizioni relati-ve al capitale di investimento sono soddisfatte. Sono previste, inoltre: - un’aliquota ridotta nella misu-

ra del 20% per quei progetti in-dustriali che, alternativamen-te, impieghino almeno 500 la-voratori, tecnologie avanzate, esportino almeno l’80% della produzione e prevedano un ca-pitale minimo di almeno 10 mi-lioni di dollari;

- un’aliquota del 15% applicabi-le ai progetti industriali operan-ti nei settori delle infrastrutture, dello sfruttamento delle risorse

naturali e minerarie e dell’indu-stria pesante;

- un’aliquota del 10% applicabile a progetti con capitale straniero riguardanti operazioni di “Build Operate and Transfer” nell’ambi-to del rimboschimento, e a pro-getti di alto significato economi-co-strategico e di preminente in-teresse governativo.

Infine, i materiali importati da im-prese a capitale straniero per pro-durre beni destinati all’export risul-tano essere soggetti ad esenzioni ed è prevista la restituzione dei dazi pagati al momento dell’esportazio-ne. Altre agevolazioni sono inoltre previste da enti locali o società di gestione di zone industriali.

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FISCO e TASSE22

Nelle prestazioni generiche di servizi prevale la sede effettiva del (vero) CommittenteArt. 7-ter d.P.R. 633/1972

La normativa ai fini IVA entrata in vi-gore dal 1° gennaio 2010, relativa-mente alla territorialità delle presta-zioni di servizi generici definiti tali per distinguere quelli per cui è previ-sta una deroga al principio generale, ha dato risposta alla volontà del legi-slatore comunitario di tassare i ser-vizi, per quanto possibile nel paese ove avviene il consumo effettivo. In questo senso, tutte le volte che i servizi sono erogati tra due sogget-ti definibili passivi ai fini IVA, la tas-sazione è demandata al paese di re-sidenza del Committente, ovvero di colui che richiede la prestazione. D’altra parte, se a richiedere la pre-stazione è un consumatore privato, la tassazione è effettuata nel paese del prestatore. Per illustrare la norma sulle presta-zioni generiche di servizi (art. 7-ter d.P.R. 633/1972) è consuetudine descrivere le tre condizioni che ne consentono il corretto inquadra-mento:1. Lo Status del Committente, ov-

vero la soggettività passiva del medesimo;

2. La Qualità del Committente ov-vero il fatto che questi agisca nella veste di soggetto passivo ed infine,

3. Il luogo di stabilimento del Com-mittente.

Il presente lavoro, intende svilup-pare alcune riflessioni sulla terza condizione ovvero Luogo di Stabi-limento del Committente.Gli articoli 21 e 22 del Regolamen-to UE 282/2011 peraltro commen-tati dalla Circolare AE n. 37 dello stesso anno, hanno illustrato che con riferimento alla sede del Com-mittente deve aversi riguardo co-munque alla sede effettiva, ovve-ro il luogo dove sono svolte le fun-zioni dell’amministrazione centrale dell’impresa.In particolare, nel caso in cui la pre-stazione sia resa ad una Stabile Or-ganizzazione (da adesso S.O.) del soggetto passivo, la medesima pre-stazione di servizi sarà imponibile, nel luogo in cui è ubicata la S.O. destinataria del servizio.Nel caso specifico di più S.O loca-lizzate in differenti paesi, sarà ne-

cessario prendere in considerazio-ne gli ulteriori seguenti elementi:- la natura e l’utilizzazione dei

servizi forniti;- l’organizzazione desumibile dai

contratti posti in essere e dal nu-mero di Partita Iva fornito per la commessa della prestazione;

- l’organizzazione che provvede al pagamento del servizio.

Se ci si trova di fronte ad una se-rie di servizi resi nell’ambito di un contratto di global service a benefi-cio di più S.O. del Committente site in diversi Stati, qualora non sia pos-sibile determinare con chiarezza la S.O. ricevente la prestazione, ope-ra la presunzione di cui all’art. 21 del citato Regolamento, il quale ha previsto che il servizio medesimo si considera effettuato nello Stato in cui la casa madre ha la sede della propria attivita economica. Non è infrequente che i gruppi so-cietari stipulino nell’interesse della Casa Madre e delle consociate un contratto di global service, al fine di razionalizzare determinati costi generali tra cui: l’audit interno del

Chiara PorroveCChioFunzionario dal 2006 presso una Agenzia Fiscale. Attualmente svolge attività di Audit Interno nell’ambito della Direzione Regionale del Piemonte. È stata consulente telefoni-co tributario presso il Call Center di Torino. Abilitata all’esercizio delle professioni contabili e alla Revisione legale (tuttavia non eser-cita poiché pubblico dipendente).Ricercatore in Economia tributaria e materie giuridico – fiscali dal 2008, anno in cui ha conseguito il Dottorato presso l’Università degli Studi di Palermo.Autrice di numerosi articoli per il sito web www.fiscoetasse.com, collabora dal 2013 alla Rivista Fiscalità Estera.

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gruppo, le attività di consulenza le-gale, quelle di ricerca e selezione del personale, le attività manageria-li, i servizi di tesoreria, la gestione retributiva e previdenziale del per-sonale, i servizi di ingegneria e pro-gettazione ed altro ancora. Per quanto riguarda le imposte di-rette, vi è una linea interpretativa consolidata che risale alla Circo-lari Ministeriali del 1980 (nota n. 9/2555) e 1997 (n. 217/E) la quale ha fissato i criteri generali in riferi-mento al beneficio della deducibi-lità dei costi, che ciascuna delle so-cietà consociate può trarre dall’uti-lizzazione dei servizi ad esse forniti dalla casa madre. Diversamente, nell’ambito dell’im-posta sul Valore Aggiunto lo sposta-mento di base imponibile determi-nato dalla Sede effettiva del Com-mittente del servizio sembra avere effetti ben differenti a seconda che ci si trovi di fronte un contratto di global service tra imprese facen-ti parte di un gruppo ma dotate di personalità giuridica nel paese ove localizzate ovvero di un contratto di global service tra S.O. della medesi-ma società definita casa madre. Secondo la disciplina dell’IVA, si è in presenza di una stabile organiz-zazione (art. 11 Reg. UE 282/2011) nei confronti di qualsiasi organizza-zione – diversa dalla Sede principa-le dell’attivita economica – caratte-rizzata da:· Un grado sufficiente di perma-

nenza e· Una struttura idonea in termini

di mezzi umani e tecnici.Si osserva che a differenza delle imposte dirette (art. 162 Tuir) ai fi-ni dell’IVA la presenza di elemen-ti materiali e personali è richiesta congiuntamente1.È stato osservato tuttavia che puo

1. Cfr. CGUE C-190/95 del 17.07.1997.

configurare ipotesi di stabile orga-nizzazione anche un soggetto do-tato di personalità giuridica. Co-sì si è espressa la Cassazione Civi-le sez. tributaria n.6799 del 6 aprile 2004 e altre successive sentenze. In particolare la questione controversa del 2004 ha riguardato una conte-stazione della GdF relativa ad una società svizzera operante nel setto-re caseario, la quale aveva in Italia una S.O. presso un soggetto italiano dotato di personalità giuridica (srl). In particolare i giudici di legittimi-tà avevano osservato, richiamando quanto espresso nella Direttiva n. 77/388/CEE che è necessario e suf-ficiente in materia di imposta sul va-lore aggiunto «un centro di attivita stabile per il quale si e avuta la pre-stazione di servizi» (cfr.: art. 9 del-la direttiva n. 77/388/CEE, comma 2, lett. e), e, cioè, una struttura or-ganizzata di mezzi e di persone al-le dipendenze del soggetto non re-sidente e l’esercizio di un’attivita d’affari diretta alla conclusione di contratti, che puo essere ravvisato a prescindere, ai fini fiscali, anche dall’espediente della stipulazione formale dei medesimi da parte della societa estera2. Peraltro ne la soggettivita fiscale del-la S.O. di un soggetto non residen-te puo essere negata nell’ipotesi di una sua personalita giuridica nello Stato, posto che l’accertamento di un autonomo centro d’imputazio-ne dei rapporti tributari deve essere condotto, in materia di imposta sul valore aggiunto.. non solo sul piano formale, ma anche, e soprattutto, su quello sostanziale. Orbene scorrendo i parametri dell’art. 9 comma 2 lett. e della cita-ta Direttiva, riscontriamo che il luo-go delle seguenti prestazioni di ser-vizi, rese a destinatari stabiliti fuori

2. Si veda tra l’altro Cass. civ., sez. 5^, sent. 7 marzo 2002 n. 3367.

della Comunita o a soggetti passi-vi stabiliti nella Comunita, ma fuo-ri del Paese del prestatore, e quel-lo in cui il destinatario ha stabilito la sede della sua attività economica o ha costituito un centro di attività stabile per il quale si è avuta la pre-stazione di servizi o, in mancanza di tale sede o di tale centro d’attivi-ta stabile, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale.La Direttiva (immediatamente ap-plicabile negli SMM) ed interpretata dai giudici di Cassazione nel senso di cui sopra, sembra legittimare l’in-clusione della regola di cui all’art. 21 Reg. 282/2011 anche ai sogget-ti dotati di personalità giuridica fa-centi parte del gruppo con la conse-guenza che nei casi in cui le presta-zioni di servizi dei contratti di glo-bal service siano eseguite nell’inte-resse della casa madre e da questa imposte alle consociate che ne ri-chiedono (solo) formalmente la pre-stazione. Ecco allora che l’eccezione dell’art. 21 del Regolamento, se inquadrato nel principio comunitario che appli-ca l’IVA del servizio nel paese do-ve effettivamente consumato, trove-rebbe attuazione anche (e non solo) alle consociate di un gruppo benché dotate di personalità giuridica.Si consideri ad esempio un contratto di global service ove le destinatarie fossero le consociate e tuttavia i ser-vizi a queste forniti siano stati svolti nell’interesse della Casa Madre che li abbia imposti alle consociate.Si consideri peraltro che le conso-ciate siano stabilite in Paesi ove le imposte sul valore aggiunto non so-no armonizzate. In attesa di autorevoli chiarimenti, ovvero di sentenze post – riforma 2011 pare ragionevole condividere tale linea interpretativa.

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L’impatto delle nuove regole di bilancio sull’internazionalizzazione delle società non quotateLe modifiche al codice civile in materia di bilancio d’esercizio

Il processo di modifica della nor-mativa civilistica di bilancio è cul-minato con il recepimento e l’at-tuazione della direttiva comunitaria 2013/34/EU, avvenuta con il d.lgs. n. 139/2015 del 18 agosto 2015. Le novità introdotte entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2016 e non interesseranno l’esercizio 2015 ed il relativo bilancio. Le modifiche sono rilevanti ed han-no anche la finalità di avvicinare le regole civilistiche a quelle previste dai principi contabili internaziona-li. Tale aspetto si ritiene particolar-mente importante poiché potrebbe facilitare un eventuale processo di

internazionalizzazione dell’impre-sa. Infatti, gli IAS/IFRS rappresentano il linguaggio contabile “universal-mente” riconosciuto e avvicinando la normativa nazionale a tali princi-pi, il Legislatore facilita la transizio-ne agli stessi IAS/IFRS. Inoltre, si permette alle aziende che redigono il bilancio applicando la nuova normativa del codice civile di fornire una informativa maggior-mente aderente a quanto richiesto a livello internazionale. Nel prosieguo si analizzano le no-vità che consentiranno di facilitare l’internazionalizzazione utilizzan-

do il bilancio redatto sulla base del codice civile.

Il rendiconto finanziario diventa “obbligatorio”La dinamica finanziaria delle im-prese viene tradizionalmente inda-gata attraverso la redazione del ren-diconto finanziario. Tale documen-to contrappone infatti entrate ed uscite e permette al lettore di verifi-cale la capacità delle aziende di far fronte tempestivamente ai debiti in scadenza.Il codice civile non imponeva la re-dazione e la presentazione di tale documento ma, l’introduzione del

luCa FornaCiariRicercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Parma e docente nei corsi di Programmazione e Controllo, di Controllo e Sviluppo Internazionale delle Imprese e di Contabilità e Bilancio. È docente per la forma-zione continua per l’Ordine Dottori Commercialisti di Reggio Emilia e di Parma su tema-tiche di bilancio, controllo di gestione e fiscalità d’impresa. È autore di numerose pub-blicazioni in tema di bilancio, controllo di gestione e fiscalità d’impresa. Dottore Com-mercialista iscritto all’Ordine di Reggio Emilia e membro della Società Italiana di Storia della Ragioneria e della European Accounting Association.

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alessandro garlassiDottore Commercialista e Revisore Contabile, è membro del Consiglio Direttivo dell’Unione Giova-ni Commercialisti di Reggio Emilia di cui è anche Presidente della Commissione di Studio. Specia-lizzato in Consulenza aziendale in materia di controllo di gestione e sviluppo internazionale delle imprese, è il creatore della metodologia di controllo “MMC” ed il Fondatore della start up innova-tiva Map Managing Control Srl, che si occupa di progetti di Business Plan, nazionali ed interna-zionali, Controllo e Pianificazione d’impresa, Analisi e Implementazione di Sistemi di Controllo ge-stione Strategico e Direzionale per il Management. Scrittore e Pubblicista in numerose riviste specializzate, svolge attività di docenza per l’Ordine dei Commercialisti di Reggio Emilia e per i principali Istituti di formazione privata e pubblica nazionale.

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d.lgs. n. 139/2015, lo rende obbli-gatorio per tutte le società che redi-geranno il bilancio in via ordinaria (rimangono escluse solo quelle che presentano il bilancio abbreviato).Questo punto assume particolare importanza in tema di internazio-nalizzazione in quanto il rendicon-to finanziario completa l’informa-zione che il bilancio d’esercizio for-nisce ai lettori.Dal 2016 in poi, infatti, i tre schemi permetteranno di approfondire le tre dimensioni essenziali per valuta-re la redditività (conto economico), la solidità (stato patrimoniale) e la solvibilità (rendiconto finanziario). Peraltro, la capacità degli schemi di sintetizzare l’informazione permet-te al lettore di “farsi rapidamente un’idea” delle condizioni di econo-micità delle aziende.

I componenti straordinari di reddito Altro aspetto importante concerne l’eliminazione dei componenti stra-ordinari di reddito. Tali valori hanno costituito dall’ado-zione della IV direttiva comunitaria una problematica contabile signifi-cativa soprattutto da un punto di vi-sta informativo. Tale voce, infatti, ha costituito la de-stinazione per una eterogeneità di valori la cui estraneità alla gestione ordinaria derivava più da ragioni fi-scali che informative. Anche alla lu-ce di superare tale problematica e, soprattutto, per avvicinare agli IAS/IFRS i bilanci civilistici, il Legislato-re ha imposto l’eliminazione di ta-le posta.Tutti i componenti di reddito ri-guarderanno la gestione ordinaria e spetterà alla nota integrativa appro-fondire il contenuto delle voci del conto economico. Prima dell’introduzione del d.lgs. n. 139/2015, il lettore del bilancio po-teva essere disorientato dal leggere

importi elevati della macroclasse E) del conto economico (Proventi ed oneri straordinari), soprattutto se la nota integrativa non ne approfondi-va il contenuto.Certamente l’eliminazione della posta supera tale difficoltà, resta co-munque la necessità di approfondi-re nella nota integrativa l’origine di quei valori che in precedenza erano inseriti nella macroclasse E) e che dal 2016 verranno classificati in al-tre poste di bilancio.

Le azioni proprieTali poste costituiscono asset acqui-siti dall’azienda ma, sia giuridica-mente che contabilmente, rappre-sentano un rimborso di capitale di rischio.La normativa nazionale ne prevede-va l’iscrizione nell’attivo e la con-temporanea costituzione di una ri-serva non distribuibile nel patrimo-nio netto.Il d.lgs. n. 139/2015 ha modifica-to il regime contabile delle azioni proprie uniformandone la rilevazio-ne a quanto disciplinato dai princi-pi contabili internazionali.In particolare, dal 2016 l’acquisto di azioni proprie comporterà la ri-duzione del patrimonio netto di un corrispondente valore. Tecnicamen-te occorrerà rilevare una voce con segno negativo nel patrimonio netto.Questo aspetto permetterà al letto-re di individuare l’effettivo apporto di risorse a titolo di capitale di ri-schio. Tale informazione poteva es-sere determinata anche prima l’in-troduzione del d.lgs. n. 139/2015, ma occorreva effettuare alcuni cal-coli, non complessi ma che presup-ponevano la conoscenza della con-tabilità.

I conti d’ordine mai più nello stato patrimonialeTali poste costituiscono una infor-mazione utile per valutare impatti

futuri di operazioni compiute o in corso di svolgimento. Tuttavia, la loro rilevazione in calce allo stato patrimoniale rappresenta una prassi italiana che non trova ri-scontro soprattutto negli IAS/IFRS. Si precisa che questi ultimi preve-dono di iscrivere le passività poten-ziali in bilancio non disciplinando in alcun modo conti d’ordine.Il d.lgs. n. 139/2015 non ha modi-ficato il regime contabile e la deter-minazione di tali poste ma ha sem-plicemente previsto di iscrivere i conti d’ordine nella nota integrati-va e non più in calce allo stato pa-trimoniale.Obiettivo di tale modifica è il mi-glioramento informativo in quanto la sintesi precedente non consenti-va di apprezzare pienamente l’ori-gine e l’impatto di tali valori. Il dettaglio della nota integrativa, in-vece, dovrebbe comportare un mi-glioramento informativo del bilan-cio d’esercizio.

Le novità in tema di criteri di valutazioneAnche i criteri di valutazione hanno subito modifiche dalla nuova nor-mativa.Tuttavia, il legislatore non ha opta-to per la facoltà di inserire la ride-terminazione dei valori delle immo-bilizzazioni e quinti permane appli-cabile unicamente il criterio del co-sto storico e non il fair value.Tale aspetto rappresenta anche do-po il d.lgs. n. 139/2015 la più rile-vante differenza con i principi con-tabili internazionali. Venendo alle novità, il decreto ha eliminato le spese per ricerca e svi-luppo dai costi capitalizzabili, im-ponendone la diretta imputazione a conto economico nell’esercizio di competenza. L’avviamento dovrò essere ammor-tizzato secondo la vita utile dello stesso e, solo qualora quest’ultima

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non fosse determinabile, in un pe-riodo non superiore a dieci anni.Altra significativa novità riguarda gli strumenti finanziari derivati. Gli IAS/IFRS prevedono una normativa che ne impone la rilevazione tra gli as-set dell’azienda (anche per i deri-vati) con l’iscrizione delle variazio-ni (sia positiva che negativa) di va-lore a conto economico. Il d.lgs. n. 139/2015 impone, dal 2016, la va-lutazione degli strumenti derivati al fair value specificando che, le riserve di patrimonio netto che drivano dal-la valutazione dei derivati utilizzati a copertura di flussi finanziari atte-si non sono considerate nel computo del patrimonio netto di cui agli artt. 2420, 2433, 2442, 2446 e 2447 del codice civile e, se positive, non sono disponibili e utilizzabili per coprire le perdite dell’esercizio.

ConclusioniIl processo di convergenza del-la normativa di bilancio ai princi-pi contabili internazionali iniziata nel 2003, prosegue con il d.lgs. n. 139/2015 che introduce importanti novità nel codice civile. Tali novità, oltre che portare al-la redazione di un nuovo bilan-cio d’esercizio, consentiranno una maggiore apertura internazionale in quanto impongono alle azien-de informazioni ritenute essenzia-li per studiare l’economicità delle imprese.La nuova normativa, infatti, introdu-ce l’obbligo del rendiconto finan-ziario che diviene schema obbliga-torio che si aggiunge a quelli di sta-to patrimoniale e conto economico.La minore possibilità di capitalizza-re oneri pluriennali con la necessità

di iscrivere in bilancio i derivati di copertura, fornirà al lettore una in-formazione maggiormente in linea con la prevalente prassi internazio-nale.Una volta tradotto in inglese, per-tanto, il bilancio d’esercizio redat-to secondo le nuove regole del co-dice civile potrà essere utilizzato con maggiore facilità, rispetto al precedente consuntivo, nei rappor-ti internazionali tra imprese nazio-nali ed imprese e/o istituti finanzia-ri esteri.Certamente l’adeguamento al nuo-vo “set” di norme comporterà costi di adeguamento del sistema infor-mativo delle aziende, ma si ritiene che i benefici in termini di maggio-re comparabilità, soprattutto inter-nazionale, consentirà, nel medio-lungo periodo di coprire tali costi.

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Comunicare al mondo i nostri prodotti: le buone pratiche della digital PR

Vogliamo lanciare un nuovo prodotto, convinti che il successo del lancio sia una diret-ta conseguenza delle qualita del prodotto o dell’idea sottostante? Da tempo questa si-curezza non c’e più e ogni business richiede un processo comunicativo più complesso e completo. Consideriamo quindi di adottare un approccio strategico, basato su un co-erente e sinergico “contesto digitale” dove comunicare il prodotto (presentazione), pro-fessionisti e persone che parlano e commentano il prodotto (influencer), campagne pub-blicitarie a pagamento (online advertising) e un processo di comunicazione e promozio-ne distribuiti nel tempo (email marketing e re-targeting).

Digital PR: comunicare e pubblicizzare onlineNella complessità e varietà che ca-ratterizza il Mercato oggi, una buo-na idea non è più sufficiente a ga-rantire il successo nel business. Sep-pur basato su un’idea brillante, nuo-va, di nicchia, un prodotto (bene o servizio che sia) in cui l’idea viene tradotta richiede di essere lanciato sul mercato con un approccio stra-tegico, vale a dire ben targetizzato, con un forte focus sulla comunica-zione, consapevole della multica-nalità che caratterizza il processo di acquisto di un consumatore e in ge-nerale di un potenziale cliente.Gli strumenti del web offrono oggi interessanti opportunità, e modali-tà per costruire un efficace sistema di lancio di un prodotto sul Merca-to. Certo, parlando di multicanali-tà intendiamo anche canali off line,

sia di comunicazione sia di vendita, quindi sottolineiamo che le oppor-tunità della comunicazione digita-le, del web marketing, vanno sem-pre coordinate e integrate con stru-menti, modalità e processi fisici.Concentrandoci sulla digital PR per il lancio di un prodotto, possiamo esemplificare le buone pratiche in quattro aree di lavoro, ancora più valide se il lancio esce dai confini nazionali:1. Presentazione2. PR tradizionale e media3. Online advertising4. eMail Marketing

Creare un sistema di presentazione del prodotto onlineLanciare un prodotto significa far passare al Mercato l’idea vincente del prodotto stesso: utilità, innova-

zione, valori, etc. Vuol dire comu-nicare un messaggio chiaro, ad un pubblico ben definito (i destinatari del prodotto) e con un sistema in-tegrato di canali e contesti digitali adeguati. Quindi, è necessario de-finire chiaramente la “value propo-sition” e come il prodotto si diffe-renzia da prodotti concorrenti e so-stitutivi. Altrettanto necessario è co-municare la value proposition e la differenziazione nei canali giusti e nelle giuste modalità. Stiamo par-lando, per citare i quattro canali so-cial per eccellenza, di Facebook so-prattutto se il business è B2C, Lin-kedin se il target è aziendale (B2B) o professionisti, Pinterest se lavoria-mo in settori dove la comunicazio-ne visiva è tutto (moda, design e ar-redamento, cucina e alimentazio-ne, per citarne alcuni) e Instagram se l’audience sono giovani e “mil-

steFano grigolettiConsulente e formatore in Marketing B2B, strategico e mobile. Certified Social Marke-ting Associate (CSMA) e Certified Mobile Marketer (CMM) presso eMarketing Association (U.S.). Lavora come consulente marketing presso aziende di diversi settori ed in particola-re dei servizi di Information Technology Business to Business, Calzaturiero, Design e Arre-do urbano. Dal 2013 segue il progetto SportelloMarketing.com inerente a nuovi servizi di digital e mobile marketing per PMI. Professore a contratto per l’insegnamento di Economia e Gestione delle Imprese alla Facoltà di Lettere e Filosofia/Dipartimento Studi Linguistici e Letterari dell’Università degli Studi di Padova, dal 2009 al 2013. Collabora dal 2005 con Venice International University – Centro TeDIS, nell’ambito di progetti formativi e consulen-ziali relativi allo sviluppo d’impresa e alla gestione di progetti complessi, sia per aziende pri-vate sia nella Pubblica Amministrazione.

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lennials” (nativi digitali, sempre più presenti su social diversi da Facebo-ok). Questi canali sono importanti e vanno utilizzati nel modo corretto per alimentare una comunicazione focalizzata. Tuttavia, il messaggio “core” viene veicolato attraverso una pagina web, che diventa il pun-to accentratore della comunicazio-ne social, una sorta di hub istituzio-nale dove veicolare chi vuole ap-profondire (prospect) così come chi è interessato al prodotto per la pri-ma volta (lead). Sempre meno que-sta pagina web è una pagina del si-to e sempre più si richiede una lan-ding page, semplice, diretta e pen-sata per raccogliere i riferimenti di chi “atterra” su di essa.

Parlare e far parlare del prodotto (la regola dell’1%)Creare gli strumenti per presentare il prodotto è importante e altrettan-to importante – e strategico – è fare in modo che le persone giuste arri-vino al prodotto e parlino del pro-dotto. Soprattutto quando la comu-nicazione è online. A questo propo-sito, da circa un decennio si è “teo-rizzata” la cosìdetta regola dell’1% relativa alla produzione e al consu-mo di contenuti online. Nelle sue diverse accezioni, esprime un con-cetto interessante secondo cui, in un gruppo di persone che condivi-dono determinati interessi, una per-centuale bassissima (1%) crea con-tenuti, una percentuale significati-va (intorno al 10%) interagisce con questi contenuti e il restante vede passivamente i contenuti prodotti e le interazioni con essi. Nel sistema di “organic” e “paid reach” in cui si muove il mondo del web oggi, rag-giungere quella grande percentuale

di “visualizzatori” (reach qualifica-ta) è già un successo e, se li si rag-giunge grazie ad un piccolo grup-po che interagisce con dei contenu-ti relativi al nostro prodotto, il suc-cesso è significativamente maggio-re. Quindi, diventa strategico tro-vare quell’1% che può parlare del nostro prodotto, attivando il 9-10% che commenta, condivide, alimen-tando una reach qualificata attraver-so le proprie interazioni. Parliamo di “influencer”, professionisti della stampa di settore, blogger, che tro-vino interessante condividere la va-lue proposition del nostro prodotto, intercettando un gruppo di “ambas-sador” che con commenti, opinio-ni e condivisioni possono dare riso-nanza al prodotto stesso.

Usare la pubblicità onlineMentre gestiamo contatti e follow up verso influencer e ambassador, è importante lavorare anche sui ca-nali pubblicitari a pagamento, attra-verso l’online advertising. Gli stru-menti per eccellenza sono Google Adwords – da considerare sia gli an-nunci nella rete di Ricerca sia nella rete Display (soprattutto per il mo-bile advertsing) – e l’advertising su Facebook (B2C in particolar modo) o Linkedin (B2B, molto professiona-le). Indipendentemente dallo stru-mento, l’online advertising per es-sere efficace richiede una targetiz-zazione molto spinta, quindi è im-portante identificare il target non solo dal punto di vista demografi-co ma soprattutto di interessi, abi-tudini, termini chiave. Inoltre, ricor-diamoci che portare sul Mercato un prodotto nuovo significa avere un’i-dea delle fasi del ciclo di vita del prodotto e di come il target possa

cambiare lungo queste fasi. In parti-colare, durante il lancio è possibile intercettare i “first adopter”, vale a dire quel gruppo di utenti target che per determinate ragioni (abitudi-ni, lavoro, esperienze, acquisti pre-cedenti, etc.) possono essere i pri-mi ad acquistare il prodotto stesso. I first adopter possono essere molto importanti per i loro feedback e co-stituire di fatto parte degli ambassa-dor che – direttamente o indiretta-mente – creano la cassa di risonan-za per il lancio.

eMail marketing e re-targetingLa ricerca di influencer, ambassa-dor, first adopter e lead in genera-le oltre ad essere un’attività strate-gica per il lancio di un prodotto, di-venta un’opportunità per intercetta-re nominativi e riferimenti di un tar-get che può – e deve – essere sol-lecitato nel tempo. Non tutti, spes-so solo una piccola ma significati-va parte, dei contatti risponde alla “call-to-action” che gli si propone. Tuttavia, molti lasciano il proprio ri-ferimento, o perlomeno una traccia, da utilizzare per dare continuità al-la relazione. La raccolta di email at-traverso la landing page è, in que-sto senso, molto importante per po-ter inviare via email una seconda, e terza, sollecitazione al lead rag-giunto. Allo stesso modo, la lan-ding page può recepire una traccia di chi la visita e consentirci di indi-rizzare a questi riferimenti i nostri advertising, in particolar modo con Facebook (così detto re-marketing). Queste tecniche costituiscono delle modalità importanti per costruire e consolidare la nostra audience, fa-cendo leva su di essa per introdurre e diffondere il nostro prodotto.

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FISCO e TASSE 29

La ratifica dell’accordo sulla sicurezza sociale tra l’Italia e lo Stato di Israele

Recentemente e stato ratificato l’Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla sicurezza sociale, gia in precedenza siglato in Israele il 2 febbraio 2010.Voglio rammentare che in precedenza tra i due Stati erano intercorsi negoziati perfezio-nati con lo scambio di note del 7 gennaio 1987, ratificate con la legge 309 del 28 agosto 1989, che hanno costituito sino ad ora un Accordo bilaterale concernente l’applicazione della legislazione di sicurezza sociale per i lavoratori di uno Stato temporaneamente di-staccati nell’altro Stato. Il precedente accordo disciplinava la durata del distacco, prevedendo un ambito tem-porale di 36 mesi prorogabili per altri 12 mesi. Al termine del periodo autorizzato, l’Inps aveva fornito indicazioni evidenziando che qualora il distacco si fosse protratto oltre i termini massimi consentiti, si doveva applicare integralmente la legge 398/1987.Un’altra grave carenza del precedente Accordo bilaterale era la mancata previsione dell’istituto della totalizzazione contributiva.

Questo recente Accordo, discipli-na invece la materia in modo molto più completo e sistematico rispetto al passato. La Convenzione riguar-da le persone che sono, o sono state soggette, alla legislazione degli Sta-ti contraenti, nonché ai familiari ed ai superstiti.L’ambito degli eventi tutelati per l’I-talia, riguarda, l’assicurazione ge-nerale obbligatoria per l’IVS, le ge-stioni speciali per i lavoratori auto-nomi, la gestione separata e i regi-mi sostitutivi ed esclusivi dell’Ago, previsti per ciascuna categoria di la-voratori.Il distacco viene disciplinato in ma-niera diversa e più completa rispet-

to che al passato; è infatti prevista la durata del distacco in 24 mesi. In caso di prosecuzione del distacco oltre tali limiti le istituzioni compe-tenti potranno utilizzare proroghe per altri due anni. Durante tutto il periodo del distacco e della rispet-tiva proroga, le parti derogheranno al criterio di territorialità contenuto nell’articolo 6 dell’Accordo, per cui il lavoratore risulterà assicurato so-lamente presso l’Ente previdenziale di provenienza, riferito al datore di lavoro distaccante. Infine, gli articoli 13-14-15-16 pre-vedono la possibilità di totalizzare i periodi assicurativi accreditati nei due Stati ai fini della maturazione

del diritto alla pensione. In questa sede voglio esaminare le parti più importanti del provvedi-mento.LEGGE 18 GIUGNO 2015 N. 98 RATIFICA ED ESECUZIONE DELL’ACCORDO SULLA SICU-REZZA SOCIALE TRA REPUBBLICA ITALIANA E LO STATO DI ISRAELE

Copertura finanziaria La legge prevede che: all’onere de-rivante dall’attuazione della presen-te legge, valutato in euro 490.000 per l’anno 2015 e in euro 1.719.000 annui a decorrere dall’anno 2016, si provvede mediante corrispon-dente riduzione dello stanziamento

luigi rodellaConsulente del lavoro.Già Responsabile di “Amministrazione dirigenti e compensation” in Indesit Spa, da oltre venti anni si occupa della gestione del rapporto di lavoro estero, collaborando con Isti-tuti di formazione alla redazione di pubblicazioni, all’attività di formazione e consulenza sugli expatriates. Dal 1998 fa parte del Comitato tecnico scientifico della rivista “EU-ROPER NOTIZIE”, edito da ISPER NOTIZIE, periodico mensile dedicato al personale all’e-stero, fornendo articoli sulla previdenza e sulla fiscalità dei lavoratori inviati all’estero.

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del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio trienna-le 2015-2017, nell’ambito del pro-gramma «Fondi di riserva e specia-li» della missione «Fondi da riparti-re» dello stato di previsione del Mi-nistero dell’economia e delle finan-ze per l’anno 2015, allo scopo par-zialmente utilizzando l’accantona-mento relativo al Ministero degli af-fari esteri e della cooperazione in-ternazionale.Viene inoltre attribuito all’Inps, il compito di monitorare gli oneri di cui sopra.

Articolo 1 – DefinizioniIl comma 1 contiene le definizio-ni dei termini utilizzati dall’Italia e dallo Stato di Israele nel presen-te regolamento normativo. Rileva in particolare le definizioni: “par-ti contraenti” (lo Stato di Israele e la Repubblica Italiana), “legislazio-ne” (si tratta della normativa previ-denziale consistente in leggi, de-creti e regolamenti, presenti in cia-scuna Parte Contraente); “Autorità Competente” (per l’Italia il Ministe-ro del lavoro e delle politiche so-ciali, per lo Stato di Israele il Mi-nistero degli affari sociali e servi-zi sociali); “istituzione” (Significa l’istituzione che ha la responsabi-lità di attuare la legislazione speci-ficata all’articolo 2 dell’Accordo); “istituzione competente” (l’ente previdenziale incaricato all’appli-cazione dell’Accordo), “prestazio-ne” (una pensione ovvero qualsiasi altra prestazione in denaro ai sen-si della legge dello Stato contraen-te); “periodo di assicurazione” (è il periodo utile alla prestazione così come definito nello Stato contraen-te); “Residenza” (significa residen-za abituale, che è legalmente stabi-lita); “Soggiorno” (è temporaneo); “familiari” (riconosciuti come tali dalla legislazione applicata all’Isti-tuzione Competente).

Per le definizioni non presenti, il comma 2 rinvia al significato attri-buito dalla legislazione applicata.

Articolo 2 – Campo di applicazione soggettivoElenca le gestioni assicurative italiane e israeliane cui si applicherà l’Accordo in esame, indicando altresì le eccezio-ni dal campo di applicazione dell’Ac-cordo. Viene evidenziato che l’Accor-do vale anche per eventuali amplia-menti o emendamenti futuri nei con-fronti di nuovi gruppi di beneficiari, a condizione che l’Autorità contraente interessata a tali integrazioni lo notifi-che all’altra parte contraente.

Articolo 3 – Campo di applicazione personale Definisce il campo di applicazione personale, individuando il titolare del diritto e i familiari, come pure ai superstiti.

Articolo 4 – Parità di trattamentoL’articolo 4, salvo diversa previsione, stabilisce parità di trattamento, per le persone sotto citate, mentre sono re-sidenti temporaneamente sul territo-rio dell’altro Stato Contraente: avran-no gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei suoi cittadini, in base alla legisla-zione dell’altro Stato.a) i cittadini dell’altra Parte Contra-

ente; b) i rifugiati, come definiti nella

Convenzione relativa allo Status di Rifugiati del 28 luglio 1951 e nel Protocollo del 31 gennaio 1967 a tale Convenzione;

c) gli apolidi, come definiti nella Convenzione relativa allo Sta-tus di Persone Apolidi del 28 set-tembre 1954;

d) familiari e superstiti delle perso-ne indicate ai sottoparagrafi da a) a c), per quanto riguarda i di-ritti che ad essi derivano da tali persone;

e) per quanto riguarda la Parte Contraente italiana: i cittadini dell’Unione europea.

Articolo 5 – Esportabilità delle prestazioni L’articolo 5, salvo diversa previsio-ne dell’Accordo, stabilisce che le pensioni ed altri benefici in dena-ro, non saranno ridotti o modifica-ti, qualora la persona risiede o sog-giorna nel territorio dell’altro Stato contraente.

Articolo 6 – Disposizioni generali Disciplina in modo dettagliato le diverse ipotesi di applicazione dell’Accordo in relazione alla situa-zione soggettiva del lavoratore:a) Il lavoratore subordinato che

opera nel territorio di una del-la Parti Contraenti, sarà soggetto solo alla legislazione di tale Sta-to, a prescindere dalla residen-za del lavoratore o del datore di lavoro, salvo diversa previsione dell’Accordo (principio di terri-torialità).

b) Se una persona lavora nei due Stati contraenti, sarà soggetta alla legislazione dello Stato con-traente presso il quale ha la pro-pria residenza.

c) Un lavoratore autonomo nel ter-ritorio di una o di entrambi le Parti Contraenti e che risiede in uno dei due Stati, sarà soggetto alla legislazione dello Stato in cui risiede.

d) Per le persone inoccupate verrà applicata le legislazione riferita allo Stato di residenza.

e) Per i diplomatici vige la Conven-zione di Vienna.

f) Per i dipendenti pubblici impie-gati presso l’amministrazione di uno Stato contraente, saran-no assoggettati alla legislazione di detto Stato, purché siano stati soggetti alla legislazione di quel-

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la Parte Contraente precedente-mente all’impiego.

Articolo 7 – Disposizioni specialiQuesto articolo disciplina la deroga principale al principio della lex loci laboris, e viene prevista nella ipote-si di distacco. • Il comma 1 prevede che il lavo-

ratore dipendente impiegato da un datore di lavoro con sede in una Parte Contraente, è coperto dalla legislazione di quello Sta-to. Se viene distaccato per lavo-rare nell’altro Stato per un pe-riodo non superiore a 24 mesi, continuerà ad essere soggetto alla legislazione del primo Stato.

• Se il distacco continuerà oltre i 24 mesi, le Autorità competen-ti dei due Stati, possono concor-dare una proroga al distacco per un altro periodo di una durata non superiore a 2 anni.

• Il comma 3 disciplina il personale viaggiante di imprese di trasporti e compagnie aeree, precisando che verrà applicata la legislazione rife-rita allo Stato ove l’impresa aerea o di trasporti ha la sua sede legale. Qualora il dipendente fosse resi-dente nel territorio dell’altro Stato, si applica la legislazione di questo ultimo Stato.

• Il comma 4 affronta la tematica dei marittimi; prevede che il ri-ferimento di applicazione della legislazione è lo Stato di bandie-ra della nave, purché ci sia coin-cidenza con la sede legale della società.

Articolo 8 – Eccezioni agli articoli 6 e 7 L’Accordo prevede che le Autori-tà competenti dei due Stati posso-no concordare eccezioni alle dispo-sizioni degli articolo 6 e 7, nell’inte-resse di alcune persone o categorie di persone.

Articolo 9 – Applicazione degli articolo 6 e 8 ai familiari L’articolo 9 al comma 1 stabilisce che i familiari di dipendenti pubbli-ci, che accompagnano il lavoratore, e sono con lui conviventi, sono sog-getti alla legislazione della stessa Parte Contraente di questa persona. Il comma 2, relativamente al distac-co prevede che i familiari che ac-compagnano il lavoratore, e che convivono con lui, sono soggetti alla legislazione della stessa Parte Contraente del lavoratore. Il comma 3, disciplina le eccezio-ni in base all’articolo 8, mentre il comma 4 deroga a quanto specifi-cato in questo articolo, nella ipote-si in cui i familiari sono soggetti alla legislazione dell’altro Stato, in base al proprio impiego.

Articolo 10 – Contributi assicurativiLe Parti dispongono che i contributi assicurativi, dovranno essere versati in conformità alla legislazione del-lo Stato a cui la persona è soggetta.

Articolo 11 – Erogazione delle pensioniL’articolo 11 introduce il capitolo I, che fornisce specifiche disposizioni in merito al trattamento delle pen-sioni di invalidità, vecchiaia e su-perstiti.In merito al pagamento delle pen-sioni, l’Accordo prevede che, salvo diversamente previsto dall’Accordo stesso, per il pagamento delle pen-sioni, le istituzioni competenti dei due Stati, applicheranno le loro ri-spettive legislazioni.

Articolo 12 – Periodi assicurativi inferiori a dodici mesiQualora, la durata complessiva dei periodi di lavoro svolti un uno Stato contraente non supera i 12 mesi, sulla base di questo limita-

to periodo, non esiste alcun dirit-to alla pensione in quello Stato; in ogni caso l’Istituzione competen-te dell’altra Parte Contraente do-vrà tener conto di questi periodi per l’acquisizione, il mantenimen-to e il recupero del diritto alle pre-stazioni, come pure per la determi-nazione dell’ammontare, come se tali periodi fossero stati completa-ti in base alla legislazione che es-sa applica.

Gli articoli 13 e 14 disciplinano l’applicazione della legislazione dello Stato di Israele.

Art. 13 – Pensione di vecchiaia e superstiti L’articolo 13 disciplina per lo Sta-to d’Israele, l’istituto della totalizza-zione contributiva.

• Quando un cittadino di uno dei due Stati, è stato assicurato nel-lo Stato di Israele, ma non ha pe-riodi di assicurazione sufficien-ti nello Stato di Israele per aver diritto ad una pensione di vec-chiaia o ai superstiti, i periodi di assicurazione completati in base alla legislazione dell’Italia saranno presi in considerazio-ne per quanto non si sovrappon-gano ai periodi di assicurazione maturati in Israele. L’Istituzione Competente israeliana dovrà te-ner conto unicamente dei perio-di di assicurazione completati in base alla legislazione dell’Italia dopo il 1° aprile 1954.

• Se il beneficiario o il suo super-stite soddisfa i requisiti per la pensione, totalizzando i perio-di di assicurazione completati in base alla legislazione di entram-be le Parti Contraenti, l’Istituzio-ne Competente israeliana dovrà determinare la pensione come segue: a) La pensione israeliana paga-

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bile ad una persona che ha completato i periodi di as-sicurazione richiesti confor-memente alla legislazione israeliana, sarà considerato come somma teorica;

b) Sulla base della somma teo-rica di cui sopra, l’Istituzio-ne Competente dovrà cal-colare la pensione parzia-le pagabile conformemente al rapporto tra la durata dei periodi di assicurazioni ma-turati in Israele che la per-sona ha completato in base alla legislazione israeliana e il totale di tutti i periodi as-sicurativi completati da que-sta persona, in base alla legi-slazione di entrambe le Parti Contraenti.

• Il diritto ad una pensione di vec-chiaia sarà condizionato al fatto che il beneficiario abbia risiedu-to in Israele o in Italia immedia-tamente prima di avere raggiun-to l’età che gli conferisce tale di-ritto.

• Il diritto alla pensione di super-stite, sarà condizionato al fatto che il beneficiario e la persona deceduta siano stati residenti in Israele o in Italia al momento del decesso o al fatto che il decedu-to abbia ricevuto una pensione di vecchiaia immediatamente prima del suo decesso.

• L’indennità per la formazione professionale e l’assegno di sus-sistenza per vedove e orfani pos-sono essere pagate alle persone indicate nel paragrafo 1, solo se risiedono in Israele e per il pe-riodo in cui esse sono state real-mente presenti in Israele.

• L’assegno funerario non potrà essere pagato per una persona che è deceduta al di fuori dello Stato di Israele e che non era re-sidente in Israele nel giorno del-la sua morte.

Art. 14 – Pensione di invalidità Questo articolo prevede che:• La pensione di invalidità può es-

sere applicata se la persona è stata assicurata come residente in Israele, immediatamente pri-ma del sorgere dell’invalidità.

• I servizi speciali per portatori di handicap, le indennità’ di sussi-stenza per figli portatori di han-dicap di una persona assicura-ta, la riabilitazione professiona-le per una persona portatrice di handicap, la formazione profes-sionale e l’indennità’ di sussi-stenza per il coniuge, sono pa-gabili a tale persona come men-zionata sopra, purché sia resi-dente in Israele e per il periodo in cui è realmente presente in Israele.

• Una persona coperta dal presen-te Accordo che risiede al di fuo-ri di Israele ed ha diritto ad una pensione di invalidità israelia-na continuerà a ricevere la pen-sione concessagli anche se si ac-certa un aumento del suo grado di invalidità, a seguito di un ag-gravamento della stessa o al ve-rificarsi di ulteriori cause di inva-lidità che insorgano all’estero.

Gli articoli 15 e 16 disciplinano l’applicazione della legislazione dello Stato di Israele.

Art. 15 – Pensioni di invalidità, vecchiaia e superstitiL’articolo 15 disciplina per l’Italia, l’istituto della totalizzazione contri-butiva. • Se, la legislazione italiana, su-

bordina l’acquisizione il mante-nimento o il recupero del dirit-to a pensione al completamento di periodi di assicurazione, l’I-stituzione che applica questa le-gislazione, ove necessario, terrà

conto dei periodi di assicurazio-ne completati in base alla legi-slazione israeliana, nella misu-ra in cui essi non si sovrappon-gano, come se fossero periodi di assicurazione completati in base alla legislazione italiana.

• Quando il diritto a ricevere pen-sioni in base alla legislazione italiana è subordinato al com-pletamento di un determina-to periodo di lavoro coperto da un regime speciale o ad un la-voro o impiego specificato, do-vranno essere presi in conside-razione per determinare il diritto a tali pensioni unicamente i pe-riodi completati in base alla le-gislazione israeliana, secondo il regime interessato o, in assenza di tale regime, nello stesso lavo-ro o impiego, come appropriato.

Art. 16 – Calcolo delle prestazioni • Se il diritto alla prestazione in

base alla legislazione italiana è acquisito indipendentemente dalle disposizioni dell’articolo 15 (Totalizzazione), l’Istituzione Competente italiana dovrà cal-colare la prestazione da erogare unicamente sulla base dei perio-di completati in base alla legisla-zione che essa applica.

• Se la persona interessata acqui-sisce il diritto ai benefici in base alla legislazione italiana solo at-traverso l’applicazione dell’arti-colo 15 di questo Accordo, l’Isti-tuzione Competente italiana cal-colerà le prestazioni come segue: a. L’Istituzione Competente cal-

colerà la somma teorica te-nendo conto di tutti i perio-di assicurativi completati in base alla legislazione di en-trambe le Parti Contraen-ti come se fossero stati com-pletati esclusivamente secon-do la legislazione che questa

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Istituzione applica; b. Sulla base della somma cal-

colata come indicato sopra, la somma effettiva della pre-stazione dovrà essere calcola-ta come una proporzione tra i periodi assicurativi completati esclusivamente secondo la sua legislazione e tutti i periodi di assicurazione considerati per il calcolo della prestazione.

• Quando le prestazioni ai sensi della legislazione italiana sono calcolati sulla base dei redditi o dei contributi versati in base a questa legislazione, l’Istituzione Competente terrà conto dei red-diti o dei contributi versati esclu-sivamente secondo la legislazio-ne che essa applica.

• Se sono soddisfatti i requisiti le-gislativi fissati dalla legislazione italiana, l’Istituzione Competente integra al minimo la pensione a cui il beneficiario ha diritto sulla base dell’articolo 15, unicamente se il beneficiario risiede in Italia.

Art. 17 – Accordo amministrativo e scambio di informazioni L’articolo 17 prevede che le Autorità competenti dei due Stati concorde-ranno le procedure per attuare l’Ac-cordo attraverso un accordo ammi-nistrativo. Si scambieranno inoltre le informa-zioni su tutte le modifiche apporta-te alle proprie legislazioni che po-trebbero riguardare l’Accordo stes-so, nominando gli organismi di col-legamento per facilitare l’attuazio-ne dell’Accordo attraverso l’accor-do amministrativo

Articolo 18 – Cooperazione amministrativaLe autorità e le istituzioni compe-tenti dei due Stati si presteranno re-ciproca assistenza per l’attuazione dell’Accordo.

Articolo 19 – Protezione dei datiPrevede la protezione dei dati for-niti tra i due Stati; tali dati dovranno essere utilizzati solo per il diritto al-la prestazione.

Articolo 20 – Esenzione dalle imposte, oneri e autenticazioneSe la legge di uno Stato prevede l’e-senzione da imposte, diritti di bollo, per i documenti richiesti, tale esen-zione deve valere anche per l’altro Stato.

Articolo 21 – Presentazione delle domandeL’articolo 21 stabilisce che le do-mande, le notifiche e i ricorsi pre-sentati all’Istituzione Competente di una delle Parti Contraenti saran-no considerati come presentati al-la stessa data all’Istituzione Compe-tente dell’altra Parte. Una domanda per una prestazione erogabile in base alla legislazione di uno Stato sarà considerata come una domanda per la corrisponden-te prestazione erogabile in base al-la legislazione dell’altra Parte Con-traente, purché tale domanda sia in-viata senza indugio alla Istituzione Competente dell’altra Parte Contra-ente.

Articolo 22 – Richieste di recupero L’articolo 22 disciplina le ipotesi in cui una Istituzione di uno Stato ab-bia pagato ad un beneficiario una somme eccedente a quella spet-tante, oppure abbia fatto pagamen-ti anticipati per un periodo duran-te il quale il beneficiario aveva di-ritto alle prestazioni in base alla le-gislazione dell’altra Parte Contraen-te. In ambedue le ipotesi l’Istituzio-ne che ha erogato la prestazione po’ richiedere all’altra Istituzione la re-stituzione.

Art. 23 – Lingue utilizzate nell’applicazione dell’Accordo Le lingue utilizzate possono essere quelle delle Parti Contraenti ovvero l’inglese.

Art. 24 – Valuta e modalità di pagamentoIl pagamento di qualsiasi prestazio-ne, potrà avvenire nella valuta riferi-ta alla Istituzione dello Stato che ef-fettua il pagamento.Qualora uno Stato abbia adotta-to misure restrittive per limitare lo scambio di valuta, le Parti Contraen-ti dovranno concordare misure ido-nee volte a rimuovere tali limitazio-ni che impediscono il pagamento delle prestazioni.

Art. 25 – Composizione delle controversie Le controversie derivanti dall’in-terpretazione o dall’applicazio-ne di questo Accordo sono risolte, per quanto possibile, dalle Autorità Competenti. Se le Autorità Compe-tenti non sono in grado di risolvere tali controversie , dovranno tentare di farlo mediante negoziati attraver-so i canali diplomatici.

Art. 26 – Applicazione del presente Accordo ai periodi di tempo precedenti la sua entrata in vigoreL’articolo 26 prevede che:• L’Accordo non conferisce alcun

diritto al pagamento di presta-zioni per periodi precedenti la sua data di entrata in vigore.

• Per determinare il diritto alle prestazioni, si prende in consi-derazione qualsiasi periodo di assicurazione completato prima della sua entrata in vigore.

• L’accordo si applica anche alle fattispecie che si sono verificate prima della sua entrata in vigore.

• Le prestazioni accordate prima della sua entrata in vigore, pos-

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sono su richiesta del beneficia-rio, essere rideterminate con-formemente alle disposizioni di questo Accordo. La ridetermina-zione non potrà comportare al-cuna riduzione dell’ammontare della prestazione.

• Ogni prestazione non concessa o sospesa a motivo della nazio-nalità dell’interessato o della sua residenza nel territorio dell’al-tra Parte Contraente, potrà, su ri-chiesta di questa persona, essere concessa o ripristinata in confor-mità al presente Accordo a de-correre dalla data di entrata in vigore di questo Accordo, pur-ché i diritti precedentemente de-terminati non abbiano compor-tato un pagamento in capitale.

• Se si tratta di prestazioni con-cesse prima dell’Accordo, la ri-chiesta di rideterminazione pre-vista dall’Accordo viene pre-sentata entro due anni dal-la data della sua entrata in vi-gore ed i relativi diritti saranno acquisiti da tale data. Se la ri-chiesta viene presentata dopo la scadenza dei due anni, i dirit-ti che non siano decaduti o pre-scritti, saranno considerati ac-quisiti dalla data di presenta-zione della richiesta, fatta sal-

va l’applicazione di norme più favorevoli della legislazione di ciascuno Stato.

Art. 27 – Validità e Denuncia dell’Accordo I due Stati Contraenti prevedono che questo Accordo è stato stipu-lato a tempo indeterminato; nono-stante ciò in qualsiasi momento cia-scuna delle Parti Contraenti può de-nunciare il presente Accordo. Tale denuncia avrà vigore il 31 dicem-bre dopo almeno 12 mesi successi-vi alla data della sua notifica scritta all’altra Parte Contraente attraverso i canali diplomatici. Se tale Accordo viene denunciato, qualsiasi diritto acquisito sarà man-tenuto.

Art. 28 – Entrata in vigore L’accordo entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al mese in cui le Parti Contraenti si sa-ranno comunicate per iscritto attra-verso canali diplomatici l’avvenuto espletamento delle rispettive proce-dure interne di ratifica; a decorrere dalla data il presente Accordo si so-stituirà allo scambio di note del 7 gennaio 1987, che costituiva un Ac-cordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele concernente l’appli-

cazione della legislazione di sicu-rezza sociale per i lavoratori di una Parte temporaneamente distaccati nell’altra.

Considerazioni conclusiveSi deve evidenziare che dall’esame dell’Accordo, gli aspetti più signi-ficativi riguardano la ridefinizione del periodo di distacco e l’introdu-zione dell’istituto della totalizzazio-ne contributiva.Il distacco ora previsto in 24 mesi, con possibilità di proroga di altri 24 mesi, con il versamento dei contri-buti esclusivamente in capo all’En-te di previdenza relativo al datore di lavoro distaccante. L’istituto della totalizzazione contri-butiva, assoluta novità dell’Accor-do, consente ai lavoratori che aven-do lavorato nei due Stati, non pos-sono acquisire il diritto alla presta-zione previdenziale nel singolo Sta-to di fruizione in quanto, i perio-di contributivi presi singolarmen-te non risultano essere sufficienti al perfezionamento del diritto. Men-tre sommando fittiziamente i perio-di lavorati nell’altro Stato, il diritto alla prestazione viene così ottenu-to. Il calcolo della misura viene ben specificato agli articoli: 13 (Stato di Israele) e 15 (Stato italiano).

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Sintesi del “Rapporto 2015 -SBA- Small Business Act” del Ministero dello Sviluppo Economico

Con lo Small Business Act, adotta-to il 09/11/2011, la Commissione Europea ha affermato di voler agire per promuovere l’internazionaliz-zazione delle PMI, adottando una serie di iniziative a sostegno dello sviluppo della Piccola e Media Im-presa per affrontare gli oneri ammi-nistrativi connessi al commercio in-ternazionale. In questo articolo de-

sidero riportare una sintesi del rap-porto del primo semestre 2015 re-datto dalla Direzione Generale per la Politica industriale, la competiti-vità e le Piccole Medie Imprese, del Ministero dello Sviluppo Economi-co, in riferimento a quanto fatto nei programmi europei.Le azioni adottate hanno riguarda-to il rafforzamento della proiezione

internazionale delle imprese e della capacità del sistema Paese di attrar-re investimenti esteri. È stato messo a punto il Piano straordinario per il Made in Italy; con esso si è inteso dare un forte segnale alle nostre im-prese incoraggiandole sostenendo-le nella ricerca di mercati al di fuo-ri dei confini nazionali, soprattutto verso l’area dei Paesi BRIC. Il Pia-

Graf. 1 – Variazioni % congiunturali del PIL

Fonte Istat

Maurizio veronaMaurizio Verona dottore commercialista e revisore contabile in Catania. Dopo avere svi-luppato una decennale esperienza nel territorio italiano per aziende della GDO tra cui Mer-catone Uno e Gruppo Pam, ha avviato agli inizi del 2003 uno studio di consulenza mirato allo sviluppo imprenditoriale. Svolge attività di consulenza per il Tribunale, ed ha ricoper-to incarichi di liquidatore di società per alcune aziende nel settore industriale e nella gran-de distribuzione organizzata, ed ha collaborato con diverse aziende per l’apertura di centri commerciali in Sicilia. È socio amministratore della società di consulenza M.P.O. Service, ed attualmente sta seguendo lo sviluppo di alcuni gruppi imprenditoriali all’estero. [email protected] http://www.linkedin.com/in/maurizioverona

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no si è posto la finalità di ampliare il numero delle imprese esportatrici (soprattutto di piccole e medie di-mensioni) di almeno 20 mila unità, di espandere il valore della quota italiana del commercio internazio-nale (di almeno 50 miliardi di euro), di valorizzare l’immagine del Made in Italy nel mondo e la capacità di-stributiva del nostro tessuto di PMI.Dopo quattordici trimestri consecu-tivi di segno negativo, nel primo tri-mestre del 2015, il Pil è aumentato dello 0,3% rispetto al trimestre pre-cedente (Graf. 1). La crescita del Pil è stata dello 0,1% nei confronti del primo trimestre del 2014.In particolar modo l’interagire di una serie di fattori esterni dovreb-be imprimere un’accelerazione del-la crescita e condurre a un aumen-to del Pil nel corso del 2015 e del 2016 in misura superiore a quanto indicato dai principali Centri pre-visionali internazionali e naziona-li, nell’autunno dello scorso anno: il crollo del prezzo del petrolio, la forte svalutazione dell’euro nei con-fronti del dollaro, l’impennata del commercio mondiale e, infine, la diminuzione dei tassi di interesse a lungo termine dovrebbero spingere l’economia italiana verso un sentie-ro di crescita abbastanza sostenuto nel prossimo biennio. A questi fat-tori si aggiunge la decisione della Banca Centrale Europea (BCE) di fi-ne gennaio del 2015 di adottare una sostenuta politica monetaria espan-siva (cd. “quantitative easing”), ope-rativa a partire dal mese di marzo, in grado di generare uno stimolo al-la crescita e minori vincoli di carat-tere creditizio per il sistema produt-tivo e per le famiglie. Inoltre, l’in-sieme articolato delle varie misure adottate recentemente, a favore so-prattutto dell’innovazione tecnolo-gica, unitamente alla realizzazio-ne di riforme sul mercato del lavo-ro, della giustizia e della concorren-

za, dovrebbe imprimere alla nostra economia un’ulteriore spinta.Per sostenere la crescita e lo svilup-po economico delle PMI italiane, il Governo Italiano ha puntato su tre leve fondamentali: stimolo agli in-vestimenti produttivi, in particola-re quelli votati all’innovazione, mo-dernizzazione della finanza d’a-zienda e rafforzamento della pro-iezione internazionale del tessuto produttivo.Fra i vari interventi a sostegno de-gli investimenti industriali più qua-lificanti sui profili di competitività3, vanno citati il credito di imposta del 25% sugli investimenti incremen-tali in R&S4, il Piano Nazionale di 6,5 miliardi di euro per estendere la banda ultralarga al fine di raggiun-gere gli obiettivi fissati dall’Unio-ne europea per il 20205 e l’appli-cazione di un regime di tassazione agevolata per tutti i redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, brevetti industriali, marchi com-merciali, etc. (“Patent Box”). Inol-tre il Decreto Investment Compact ha previsto importanti novità per le start-up innovative, tra cui l’esten-sione delle agevolazioni da 48 a 60 mesi e la possibilità di costituzio-ne societaria anche in forma digita-le senza ricorrere al notaio6, oltre ad una nuova tipologia di imprese: le PMI innovative (così definite sulla base di alcuni parametri che esami-neremo in seguito), alle quali sono estese molte delle agevolazioni già previste per le start-up innovative.La Legge di Stabilità 2015 prevede, per il triennio 2015-2017, uno stan-ziamento di risorse pari a 220 mi-lioni di euro finalizzato soprattutto al potenziamento di grandi eventi, alla messa a disposizione di vou-cher per temporary export manager, alla creazione di una piattaforma e-commerce per le PMI, alla valoriz-zazione del settore agro-alimentare, che grazie all’EXPO 2015 ha attrat-

to nel nostro paese milioni di visi-tatori.Desidero segnalare di seguito alcu-ni decreti emessi dal governo rivolti all’internazionalizzazione delle im-prese:

1) Decreto legge n. 3/2015, convertito in Legge n. 33/2015

Art. 3: Esercizio del cre-dito a supporto delle esportazioni e dell’inter-nazionalizzazione delle imprese da parte di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

2) Legge n. 190/2014 Legge di stabilità

Art. 1, commi 202-203: stanziamento di ulteriori 130 milioni di euro per il 2015, 50 per il 2016 e 40 per il 2017 per la promo-zione del Made in Italy

3) Decreto Legge n. 133/2014, convertito in Legge n. 164/2014 Decreto sblocca Italia

Art. 30: Piano per la pro-mozione straordinaria del Made in Italy e l’attrazione degli investimenti in Italia

In sintesi, le condizioni internazio-nali favorevoli in atto, accompa-gnate dalla politica di Quantitati-ve Easing della Banca Centrale Eu-ropea15, il complesso delle misu-re adottate nel periodo più recen-te e finalizzate al raggiungimento di obiettivi di carattere strutturale, la realizzazione di importanti riforme nel campo fiscale, del mercato del lavoro e della concorrenza dovreb-bero imprimere alla nostra econo-mia una forte spinta.La Commissione UE effettua ogni anno una valutazione sul grado di attuazione della Comunicazione sullo SBA da parte di ciascun Pae-se membro, mettendo a confronto le performance dei vari Paesi UE17. Per gli interventi realizzati dall’Italia negli ultimi anni i principali risulta-ti sono riportati nei vari “Fact She-et Italia”18.Dall’analisi emerge che l’Italia nel periodo 2009 – primo trimestre del 2014 (periodo di riferimento degli indicatori), ha conseguito importan-ti progressi nel promuovere e soste-nere il sistema delle Micro PMI at-

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traverso l’approvazione di misure ad hoc.Malgrado questi interventi, l’Ita-lia continua però ad avere un pro-filo Sba inferiore alla media Ue. Il nostro Paese deve recuperare il ri-tardo e migliorare i propri risultati in molte aree, in particolare agevo-lando l’accesso ai finanziamenti per le Pmi, riducendo gli adempimen-ti burocratici, agevolando la parte-cipazione agli appalti pubblici da parte delle piccole imprese e rifor-mando le norme di legge in materia di insolvenza.Tra le iniziative che il Governo ita-liano sta portando avanti, il rappor-to allo SBA parla delle Start-up in-novative e delle PMI innovative, le prime introdotte con il DL 179/2012 le seconde con DL 3/2015, entram-bi che puntano sull’innovazione tecnologica tramite le spese in Ri-cerca e Sviluppo, e sulla capacità di attrarre investimenti esteri. La confi-gurazione di questa tipologia di im-presa, gestita in un apposito registro delle camere di commercio, per-mette di avere delle agevolazioni in termini fiscali, di costi di costituzio-ne, di gestione, di finanziamenti, di costi del personale.Da quando è operativa la Legge si è passati da 77 nuove iscrizioni men-sili in media per l’anno 2013 a 116 mensili rilevate in media nel 2014, mantenendo questo ritmo nei primi quattro mesi del 2015 (mediamente 114 nuove iscrizioni mensili).

Un sistema innovativo di raccolta fondi che sta raccogliendo un cer-to successo tra le startup innovative è l’equity crowdfounding. Alla fine di marzo 2015 risultano iscritti nel registro Consob 15 portali web ope-rativi, di cui 14 autorizzati in qua-lità di gestore “puro” e 1 operante “di diritto”. Tre portali (Unica seed, Stars Up, Assiteca crowd) hanno de-buttato fra fine dicembre 2013 e ini-zio 2014 con le prime campagne di crowdfunding. I progetti pubblica-ti sono 17, di cui 4 chiusi con suc-cesso, 5 senza successo, 8 in fase di raccolta. Il target medio della rac-colta è stato di € 335.000, per un capitale di rischio totale raccolto pari a € 1.307.780. Con riferimen-to ai progetti conclusi, vi sono stati 131 sottoscrittori (circa 43 per pro-getto); l’importo medio sottoscrit-to è stato di € 8.200 (da un minimo di € 400 ad un valore massimo di € 140.000), 5 investitori professionali, di cui 1 incubatore.Un ulteriore strumento agevola-tivo per il quale si inizia ad ave-re qualche riscontro è la misura Smart&Start che prevede la conces-sione di finanziamenti a tasso zero. Della prima ondata di agevolazio-ni hanno beneficiato 368 domande (per 63,5 mln di euro di finanzia-menti deliberati) delle quali il 6% relativo a startup innovative.In aggiunta a quanto disposto dal Decreto Crescita 2.0, il Ministero dello Sviluppo Economico è impe-

gnato in altri programmi di sostegno all’ecosistema dell’innovazione; in particolar modo: 1) il programma Italia Startup Visa ha introdotto un meccanismo rapido, centralizzato e leggero sul piano burocratico per la concessione dei visti di ingresso per lavoro autonomo a richiedenti che intendono avviare una start-up in-novativa nel nostro Paese; 2) il pro-gramma Italia Startup Hub, con cui l’applicabilità della procedura fast-track è stata estesa anche ai cittadi-ni extra-Ue che già sono in Italia in possesso di un regolare permesso di soggiorno (ottenuto ad esempio per motivi di studio) e intendono per-manere anche dopo la scadenza per avviare una start-up innovativa: in questo modo possono convertire il permesso di soggiorno in un “per-messo per lavoro autonomo start-up” senza dover uscire dal territo-rio italiano e godendo delle stesse modalità semplificate previste per la concessione dei visti start-up.A sostegno delle iniziative di inve-stimento estero in Italia,con la Leg-ge di stabilità 2015 sono stanziati 130 milioni di euro per il 2015, 50 per il 2016 e 40 per il 2017 per la promozione del Made in Italy, asse-gnando le relative risorse all’Agen-zia ICE (Istituto Commercio Estero) e provvedendo contestualmente al-la copertura finanziaria.Una quota pari a 30 mln di eu-ro è destinata alla concessione di un credito d’imposta in favore del-le micro, piccole e medie imprese che assumono, per un periodo non superiore a 36 mesi, figure profes-sionali. Per la realizzazione delle azioni relative alla valorizzazione e alla promozione delle produzio-ni agricole e agroalimentari italiane è invece istituito, presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, il Fondo per le politiche per la valorizzazione, la promozio-ne e la tutela, in Italia e all’estero,

Principi SBA UE27 Francia Germania Italia Regno Unito

Imprenditorialità 0,8 1,0 1,5 -2,8 1,2Seconda possibilità 0,2 0,6 -1,3 -1,1 -0,4Pensare in piccolo 2,0 2,6 2,9 1,6 2,0Appalti e aiuti di Stato -0,7 0,1 3,0 -10,2 1,3Finanza -0,8 -2,3 0,7 -4,6 -1,2Mercato unico 2,6 4,9 1,4 7,2 1,6Competenze e Innovaz. 1,0 0,8 1,0 5,6 0,9Ambiente 1,0 1,0 0,6 -1,1 3,0Internazionalizzazione 1,3 -1,2 2,0 1,1 0,8

Fonte: elaborazione Mise su dati Commissione europea

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delle imprese e dei prodotti agricoli e agroalimentari, con una dotazio-ne iniziale di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.Tra i vari progetti regionali attuati, ri-tengo degno di nota il progetto “VA-DO E TORNO” TIROCINI ALL’ESTE-RO PER GIOVANI LAUREATI MO-LISANI, della regione Molise. Si è posto come obiettivo la realizzazio-ne di servizi specialistici di suppor-to all’internazionalizzazione delle imprese molisane, attraverso la for-mazione di giovani figure professio-

nali che svolgeranno in seguito l’atti-vità di “Operatori di servizi di inter-nazionalizzazione”. Il progetto, cre-ato dall’Amministrazione regionale” consiste in un’iniziativa dedicata ai giovani che intendono effettuare un periodo di tirocinio all’estero del-la durata di sei mesi presso soggetti accreditati. I beneficiari sono 40 gio-vani molisani laureati, che vengono selezionati, per stare un periodo di 6 mesi all’estero. L’Amministrazio-ne regionale al rientro in Molise atti-verà, inoltre, le seguenti ulteriori fasi

per i giovani tirocinanti che avranno terminato con successo il periodo di tirocinio: finanziare la nascita di 20 nuove imprese costituite dai giovani e finanziare 20 bonus occupaziona-li in favore delle imprese che assu-meranno altrettanti giovani. La do-tazione finanziaria del progetto è di €1.100.000. I risultati raggiunti dal nostro Pae-se sono veramente incoraggianti, e parlare di “ESTERO” diventa sem-pre più normale, ma abbiamo an-cora tanta strada da fare.

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QUESITONel caso di acquisto da parte di un contribuente italiano di beni gia presenti nel territorio nazionale da un fornitore estero che ha un rappresentante fiscale in Italia chi deve emettere fattura?

RISPOSTA

La risoluzione 21/E/2015 precisa che vi-ge il divieto di emissione della fattura da parte della partita Iva italiana del for-nitore non residente, sia rappresentan-te fiscale o identificazione diretta, per le cessioni di beni esistenti in Italia nei confronti di un soggetto passivo italiano.L’Agenzia delle Entrate chiarisce che il documento emesso con parti-ta Iva italiana dal rappresentante fi-scale non è rilevante ai fini Iva, per-tanto dev’essere emessa fattura di-rettamente dal fornitore estero.

Il cessionario pertanto dovrà:- numerare la fattura del fornitore

estero, integrandola con il cor-rispettivo tradotto in euro e con gli altri elementi che formano la base imponibile dell’operazione, nonché l’ammontare dell’Iva;

- annotare la fattura integrata nel registro IVA vendite, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione, con l’indica-zione del corrispettivo espresso in valuta estera;

- annotare la fattura integrata an-che nel registro Iva acquisti, per poter esercitare la detrazione eventualmente spettante;

- emettere autofattura entro il 15 del terzo mese successivo a quello dell’operazione, nel caso di mancata ricezione della fattu-ra del fornitore estero il secondo mese successivo all’operazione, ed annotarla entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente.