FIGLI DI EX CONVIVENTI E RILASCIO DEL PASSAPORTO

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STUDIO LEGALE CECATIELLO Via Carducci, 12 -20123 Milano T +39 02 72022862 F +39 02 89016054 E-mail [email protected] C.F. CCTRND70S12F205P P.IVA 06067090966 www.cecatiello.it [email protected] FIGLI DI EX CONVIVENTI E RILASCIO DEL PASSAPORTO In tema di autorizzazione al rilascio del passaporto al genitore con figlio minore, quando difetti l’assenso dell’altro genitore, non è ravvisabile il carattere di definitività e decisorietà nel prov- vedimento emesso dal tribunale in esito al reclamo avverso il decreto del giudice tutelare che abbia concesso o negato l’autorizzazione all’iscrizione richiesta. Si tratta infatti di un provve- dimento di volontaria giurisdizione volto non a dirimere in via definitiva un conflitto tra diritti soggettivi dei genitori del minore, ma a valutare la corrispondenza del mancato assenso di uno di loro all’interesse del figlio, e dunque espressivo di una forma gestoria dell’interesse del mi- nore, con la conseguenza che non è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. Il principio, già espresso nel vigore dell’art. 14, L. 21 novembre 1967, n. 1185, e oggi sostituito, senza significative interferenze, dall’art. 20-ter, D.L. 25 settembre 2009, n. 135, è stato ribadito dalla Suprema Corte che ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il provvedimento con cui la corte di appello in sede di reclamo, nel confermare l’affido della prole nata da un convi- venza di fatto in via esclusiva al padre con collocamento della stessa presso parenti residenti in uno Stato estero, aveva, a parziale modifica del decreto provvedimento impugnato, disposto che ciascun genitore sopportasse le spese di viaggio per recarsi a far visita alla prole medesima e che i costi per i trasferimenti di quest’ultima fossero da ripartirsi in parti uguali tra le parti. La decisione di cui sopra ribadisce che il decreto emesso ai sensi dell’art. 317-bis c.c. ha natu- ra sostanziale di sentenza, presentando il requisito della decisorietà, risolvendo una controver- sia tra contrapposte posizioni di diritto soggettivo, e della definitività, con efficacia assimilabile, “rebus sic stantibus” a quella del giudicato; in conseguenza, in relazione a tale decreto, debbono applicarsi i termini di impugnazione dettati dagli artt. 325 e 327 c.p.c., trattandosi di appello mediante ricorso, e non di reclamo ex art. 739 c.p.c. Armando Cecatiello Avvocato, Milano www.cecatiello.it

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Autorizzazione al rilascio del passaporto.

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T +39 02 72022862 F +39 02 89016054 E-mail [email protected] C.F. CCTRND70S12F205P P.IVA 06067090966www.cecatiello.it [email protected]

FIGLI DI EX CONVIVENTI E RILASCIO DEL PASSAPORTO

In tema di autorizzazione al rilascio del passaporto al genitore con figlio minore, quando difetti l’assenso dell’altro genitore, non è ravvisabile il carattere di definitività e decisorietà nel prov-vedimento emesso dal tribunale in esito al reclamo avverso il decreto del giudice tutelare che abbia concesso o negato l’autorizzazione all’iscrizione richiesta. Si tratta infatti di un provve-dimento di volontaria giurisdizione volto non a dirimere in via definitiva un conflitto tra diritti soggettivi dei genitori del minore, ma a valutare la corrispondenza del mancato assenso di uno di loro all’interesse del figlio, e dunque espressivo di una forma gestoria dell’interesse del mi-nore, con la conseguenza che non è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.

Il principio, già espresso nel vigore dell’art. 14, L. 21 novembre 1967, n. 1185, e oggi sostituito, senza significative interferenze, dall’art. 20-ter, D.L. 25 settembre 2009, n. 135, è stato ribadito dalla Suprema Corte che ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il provvedimento con cui la corte di appello in sede di reclamo, nel confermare l’affido della prole nata da un convi-venza di fatto in via esclusiva al padre con collocamento della stessa presso parenti residenti in uno Stato estero, aveva, a parziale modifica del decreto provvedimento impugnato, disposto che ciascun genitore sopportasse le spese di viaggio per recarsi a far visita alla prole medesima e che i costi per i trasferimenti di quest’ultima fossero da ripartirsi in parti uguali tra le parti.

La decisione di cui sopra ribadisce che il decreto emesso ai sensi dell’art. 317-bis c.c. ha natu-ra sostanziale di sentenza, presentando il requisito della decisorietà, risolvendo una controver-sia tra contrapposte posizioni di diritto soggettivo, e della definitività, con efficacia assimilabile, “rebus sic stantibus” a quella del giudicato; in conseguenza, in relazione a tale decreto, debbono applicarsi i termini di impugnazione dettati dagli artt. 325 e 327 c.p.c., trattandosi di appello mediante ricorso, e non di reclamo ex art. 739 c.p.c.

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