Fiesole e non solo Settembre mese della formazione · ma caldo autunno in arrivo Editoriale Riforma...

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Reg. Trib. Civile di Roma sez. stampa n. 371/2009 Estate mite, ma caldo autunno in arrivo Editoriale Riforma della giustizia, occasione anche per i CdL? Primo Piano Le risposte degli esperti del Centro Studi Quesiti Edizione del 10 settembre 2014 p. 3 p. 7 p. 12 Fiesole e non solo Settembre mese della formazione Ancl Su #CentroStudiAncl #Fiesole2014

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Reg. Trib. Civile di Roma sez. stampa n. 371/2009

Estate mite,ma caldoautunno inarrivo

EditorialeRiforma della giustizia,occasione ancheper i CdL?

Primo PianoLe rispostedegli espertidel CentroStudi

Quesiti

Edizione del 10 settembre 2014

p. 3 p. 7 p. 12

Fiesole e non soloSettembre mesedella formazione

Ancl Su

#CentroStudiAncl

#Fiesole2014

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EDIZIONE DEL14 luglio 2014

EDITORIALEEstate poco calda, ma caldo sarà l’autunno pag. 3

PRIMO PIANOSettembre è il mese della formazionepag. 5

PRIMO PIANORiforma della giustizia: occasione anche per i CdL pag. 7

FOCuSGli approfondimenti degli espertipag. 10 FOCuSMorti sul lavoropag. 17

quESITILe risposte a cura del Centro Studi Anclpag. 18

EVENTIGli appuntamenti di giugnopagg. 23

CHI SIAMODirigenti e sedipag. 24

Bollettino ufficialeAssociazione NazionaleConsulenti del LavoroSindacato unitario

Anno 8 - Numero 12 (97)Reg. Tribunale Civile di Romasezione stampan. 371 del 19.11.2009

Direttore ResponsabileFrancesco LongobardiCapo redattorePaola Diana Onder

Coordinatori di redazioneSilvia BradaschiaGiuliana Della BiancaFrancesco PierroAntonella Scambia

Redazione e impaginazioneSolcom srlvia Salvatore Matarrese, 2/G70124 Bari

EditoreAncl - Segreteria Nazionalevia Cristoforo Colombo, 456Scala B, I piano00145 Roma

[email protected]@anclsu.com

Redazione Sommario

Tra consulenti del lavoro Rel.cochiuso alle ore 16.55del 9 settembre2014

Note

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edizione nr. 97 del10 settembre 2014

EDITORIALE

Si riprendeUn’estate poco caldapresuppone l’arrivodi un caldo autunnoPrelievo sulle pensioni, riforma del lavoro, blocco degli stipendi statali, riforma del fisco, sindacati in agitazione, esodati, scadenze fiscali, crisi economica, recessione, crescita (che non c’è) sono solo alcuni degli elementi che già preannunciano un autunno arroventato.Non compenserà la mite estate che abbiamo vissuto quest’anno, e comunque ne vorremmo fare a meno. Il dibattito politico che si è sviluppato anche nella pausa ferragostana su tali argomen-ti, ci ha tenuto sulla corda anche con il ritorno del tormentone dell’abolizione dell’art 18 Stat.Lav.Quest’ultimo, non è certo un argomento discutibile in una pausa estiva, tant’è che il dibattito sull’argomento si protrae da anni, con opposte soluzioni. Tema estremamente delicato, tanto a trattarlo con ipotesi favorevoli, quanto a riflettere sulle tesi contrarie. Se le aziende “interessate” dall’articolo 18 sono solo il 2,4 per cento del totale, a essere tutelati da questo provvedimento sono il 57,6 per cento dei lavoratori dipendenti italiani occupati nel settore privato dell’industria e dei servizi (stime elaborate dall’Ufficio studi della CGIA , pubblicate anche sul nostro sito www.anclsu.com).In termini assoluti – afferma la stima - su poco meno di 4.426.000 imprese presenti in Italia, solo 105.500 circa hanno più di 15 addetti. Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, invece, su oltre 11 milioni di operai e impiegati presenti nel nostro Paese, quasi 6.507.000 lavorano alle dipendenze di aziende con più di 15 dipendenti: soglia oltre la quale si applica l’articolo 18. Numeri che rispecchiano la delicatezza della questione. L’impressione è che la verità possa stare nel mezzo, così come già da tempo hanno regolamentato in altri Paesi.La ricetta sta nell’attenuare sensibilmente le tutele reintegratorie vigenti, con un indennizzo dovuto al lavoratore ingiustificatamen-te licenziato. Ma in ogni caso, si va ad incidere su una norma sensibile del diritto che tutela il lavoratore in ogni caso di licen-ziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo. La domanda che va posta, credo sia un’altra: l’impervia abolizione

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scrive Francesco Longobardipresidente nazionale Ancl Su

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edizione nr. 97 del10 settembre 2014

EDITORIALE

dell’art. 18 davvero costituirebbe quello shock necessario al rilan-cio della nostra economia?Ho dei dubbi, credo fortemente invece che la strada sia un’altra, la stessa che l’Ancl sostiene da tempo e che ormai è invocata da un coro unanime di forze sociali: l’abbattimento di tasse e contributi, sulle imprese e sul lavoro. Senza se e senza ma. L’operazione “80 Euro” è stata sicuramente apprezzabile, ma non è affatto risoluti-va e rischia di rimanere un’operazione di facciata, molti credono che sia stata puramente elettorale. Mentre crollano l’economia e l’occupazione, ci si dovrebbe interrogare non solo sulle regole del mercato del lavoro, ma soprattutto come rilanciare consumi, produttività, risparmio, e redditività.Lo si può fare soltanto abbandonando l’asfissia dei costi fiscali e contributivi che dalle nostre parti ha raggiunto livelli record ed or-mai insostenibili. Chi vuol fare impresa oggi è più scoraggiato che mai, e se non si fa impresa, non si fa lavoro. Ed anche per quegli imprenditori coraggiosi che fanno impresa, il lavoro non può essere un bene di lusso ed il lavoratore dovrebbe essere in grado di metterci il maggiore entusiasmo, connesso al miglioramento della sua redditività. Abbiamo sentito parlare sino alla nausea di rapporti a termine ed apprendistato, senza che ci siano state – per l’ennesima volta – quelle inversioni di rotta preannunciate. Si operi quindi nella complessiva, seria, incisiva, avvertibile detassa-zione, una volta per tutte.Gli effetti sull’economia e sul lavoro saranno immediatamente visibili, senza ombra di dubbio. A proposito dell’apprendistato e dei contratti a termine, e giusto per rinfrescare la memoria un po’ assopita dalla pausa estiva: staremo a vedere presto gli effetti numerici che dovrebbero produrre le recenti disposizioni sull’ap-prendistato e delle quali non intravedo alcuna previsione positiva, vista anche la concorrenza a tale tipologia di contratto che realiz-zerà lo stesso rapporto a termine acausale introdotto dallo stesso decreto. E a proposito del rapporto a termine acausale – per quanto sia obiettivamente uno strumento agevole per le impre-se – i dubbi di conformità al diritto europeo crescono in maniera esponenziale.E l’Ancl, lo aveva detto da subito. Il rischio è, che con una pro-nuncia sfavorevole degli organi europei preposti, possano essere dichiarati illegittimi i contratti acausali già stipulati.Ci mancherebbe anche questa.

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Si riprendeUn’estate poco caldapresuppone l’arrivodi un caldo autunno

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PRIMO PIANO

Il mese della formazione

Tutte le opportunità di crescita offertea settembre

ATTIVITA’ DEL CENTRO STUDI NAZIONALE ANCL Corsi di Fiesole per quadri dirigenziali e nonLa programmazione formativa riparte dopo la pausa estiva con il I livello dei corsi di formazione quadri dirigenziali e non, che si terrà nelle giornate del 26/27 settembre p.v. presso la struttura formativa della Cisl nazionale presso Firenze. Collaborazione che deri-va dalla sottoscrizione di un protocollo d’intesa con la confederazione sindacale risalente al lontano settembre del 2004. E per l’appunto con soddisfazione che si registra quest’an-no il decimo anno di realizzazione di questa importante attività formativa sindacale che ha visto presenti con soddisfazione in tutti questi anni centinaia di iscritti giovani, meno giovani, diversamente giovani, senza schermaglie generazionali, ma con il piacere e l’interesse di apprendere nozioni sul nostro sindacato, sulla sua regolamentazione e sulle sue origini, oltre a tecniche comunicative necessarie allo svolgimento del nostro ruolo istituzionale piuttosto che professionale. Altri appuntamenti con secondo e terzo livello a ottobre e novembre. Tutte le informazioni sul sito www.anclsu.com.Seminari congiunti Fisascat - AnclSempre a Fiesole si sviluppa una ulteriore attività formativa: questa volta rivolta invece a perfezionare e sviscerare, laddove necessario, le relazioni industriali. Con l’edizione del 6/7 ottobre p.v. verrà realizzato il 3° seminario congiunto Fisascat Ancl sulla contratta-zione che vedrà in aula, parimenti, operatori sindacali della Fisascat Cisl e consulenti del lavoro, a confronto e scontro su tematiche di ordinaria applicazione pratica delle norma-tive sul mercato del lavoro. In effetti il ciclo di seminari ha per titolo: “Le trasformazioni del diritto del lavoro e del mercato del lavoro”. Convegno a Varese Infine l’evento organizzato a Varese sul ciclo “Il ruolo del consulente nelle procedure concorsuali” che tanto successo ha sui territori poiché risponde alle esigenze di aggior-namento del consulente del lavoro in questo lungo periodo di crisi che colpisce il tessuto economico imprenditoriale del nostro Paese. Ne parliamo tra gli eventi.

CORSI DI FORMAZIONE FONDOPROFESSIONICon riferimento all’articolo pubblicato su Italia Oggi nelle scorse settimane, si specifica che con i suddetti corsi, completamente gratuiti; l’Ancl ha voluto premiare i territori risul-tati più virtuosi per il maggior numero di Studi professionali aderenti a Fondoprofessioni.I corsi della durata di 16 ore vedono in aula un numero massimo di 16 partecipanti dipendenti degli Studi professionali, ai quali si possono aggiungere fino a 11 osservatori costituiti da titolari di Studio, collaboratori e apprendisti. AFA ANCL FONDOPROFESSIONI Altrettanto importanti ma di natura diversa sono i corsi organizzati usufruendo dei conti aggregati AFA ANCL Fondoprofessioni, pertanto anche questi completamente gratuiti per gli associati Ancl. La programmazione dei corsi ATENA, ente di formazione riconosciuto dall’ANCL, partirà nel corso di questo mese di settembre; l’offerta a catalogo, che spazia dalla formazione obbligatoria in ambito sicurezza (D. Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni per la formazione dei lavoratori,art. 37, del 21/12/2011) a tematiche trasversali quali informatica, lingue e marketing, è consultabile al link http://www.atenateam.it/Catalo-go_corsi_finanziati.asp. A tale link si troveranno inoltre tutti i riferimenti delle filiali ATENA da contattare per informazioni e iscrizioni.

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scrive redazione

anclsu.com

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edizione nr. 97 del10 settembre 2014

PRIMO PIANO

Come è noto la Legge di stabilità per il 2013 (L.228/2012) non ha più previsto per il 2013 la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende con meno di 15 dipendenti.Tale decisione ha comportato nel sempre più ridotto piatto di agevolazioni fruibili , il venir meno anche della agevolazione contributiva rivolta a chi assumeva tali lavoratori iscritti nelle liste della “piccola mobilità “, al pari della agevolazione prevista dall’art. 8 comma 2 della legge 223/1991 rivolto ai licenziati da aziende con piu’ di 15 dipendenti e valida fino al 31 dicembre 2016. Se pur discutibile , visto il periodo di crisi e la volontà più volte sbandierata da parte del Legislatore di rilanciare l’occupazione, la norma previ-sta dal legislatore se pur contro tendenza all’auspicato rilancio dell’occupazione stabilisce una data certa , il 31 dicembre 2012 in cui ha termine la possibilità di iscrizione nelle liste della “piccola mobilità “ e con essa l’agevolazione contributiva . L’Inps fin dai primi mesi del 2013 con il messaggio 4679 del 18/03/2013, dando una interpretazione restrit-tiva alla norma e in attesa di chiarimenti ministeriali, riteneva decadute al 31 dicembre 2012 le agevolazioni contributive della “piccola mobilità “ anche nei confronti dei rapporti agevolati instaurati, con i lavoratori su menzionati, nel 2012.Che l’Inps stia sempre più allargando il suo raggio di azione sostituendosi per alcuni versi al potere legislativo, costituzionalmente riservato al Parlamento e in alcuni casi al Gover-no, e’ cosa nota a tutti noi.Ma l’Inps sapendo di aver dato una interpretazione restrittiva e contra legem , inizia subito ad alternare una serie di messaggi in cui procrastina il recupero delle agevolazio-ni in attesa di chiarimenti ministeriali, che come sempre tardano ad arrivare, ad altri in cui minaccia il recupero imminente delle agevolazioni. L’ultimo atto di questa farsa è il messaggio 2889/2014 in cui l’Inps dà un ultimatum al 15 settembre 2014 dopodiché ‘si passerà alla cassa’.Nei prossimi giorni, quindi le aziende ns assistite si vedranno chiedere la restituzione di agevolazioni richieste ed ottenute per rapporti di lavoro instaurati nel 2012, pari a 12 mesi (assunzioni a tempo determinato) o 18 mesi (assunzioni a tempo indeterminato), alcuni sorti ancor prima della Legge di stabilità 2013. L’Inps nella sua decisione di recu-perare le agevolazioni per contratti di lavoro sorti nel 2012 viola palesemente, il principio generale dell’ordinamento giuridico quale quello dell’irretroattività della Legge, consacra-to nell’art. 11 delle preleggi a mente del quale: “la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo” e quello, del quale il primo costituisce espressione, del tempus regit actum, per effetto del quale la disciplina giuridica relativa a determinati fatti va individuata nel momento in cui tali fatti si realizzano.Ma ancor più bizzarra risulta tale decisione, se si considera la circolare 137/2012 dello stesso Istituto che nell’esaminare le agevolazioni della Legge 223/1991 e nel ricordare che detta agevolazione terminerà il 31/12/2016 così recita al paragrafo 3.1: “...la legge 92/2012 abroga la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità a decorrere dal primo gennaio 2017; a decorrere dalla stessa data sono altresì espressamente abrogate le disposizioni che prevedono incentivi per l’assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (cfr. art . 2, co. 71, l. 92/2012).Si forniscono al riguardo le seguenti precisazioni: gli incentivi attualmente in vigore sa-ranno applicati alle assunzioni, trasformazioni o proroghe che dovessero essere effet-tuate fino al 31 dicembre 2016; ad esempio, non spetterà l’incentivo per un’assunzione intervenuta il primo gennaio 2017, anche se il lavoratore sarà stato iscritto nelle liste di

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Tempusreagit actum

L’Inps facciachiarezza ed eviti di passare all’incasso

scriveGiuseppe De Biase

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PRIMO PIANO P. 7mobilità il 27 dicembre 2016 ovvero anche se il lavoratore rimarrà titolare dell’indennità di mobilità per un determinato periodo oltre il 31 dicembre 2016. alle assunzioni, pro-roghe e trasformazioni che dovessero intervenire entro il 31 dicembre 2016 spetterà l’incentivo per la durata prevista dalle disposizioni abrogate, anche se l’incentivo dovesse scadere successivamente alla suddetta data; ad esempio, se il datore di lavoro assume il primo ottobre 2016 a tempo determinato per sei mesi un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità, avrà diritto all’incentivo fino a marzo 2017; all’eventuale proroga del rapporto non potrà però più applicarsi l’incentivo previsto dalla disposizione abrogata.Non si comprende come l’Inps per la stessa agevolazione contributiva prevista a favore di chi al 31 dicembre 2016 sarà stato assunto ai sensi della legge 223/1991, prevede il mantenimento della agevolazione per il periodo restante e per la agevolazione così detta della “piccola mobilità“, invece, adotta una interpretazione opposta facendo comunque cessare l’agevolazione al 31/12/2012.Quindi sarebbe opportuno che l’Inps prima di chiedere chiarimenti ministeriali, faccia chiarezza interna tra le sue circolari e messaggi ed eviti di passare all’incasso di agevola-zioni sacrosante in virtù del principio “tempus regit actum”.

Riforma dellagiustizia

Il presidente Anclin una lettera inviataall’Ordine

scrive Francesco

Longobardi

La riforma della giustizia prevede tra l’altro che nelle cause dinanzi al Tribunale, o in gra-do d’appello pendenti, le parti con istanza congiunta possono chiedere di promuovere un procedimento arbitrale; tali arbitri dovranno essere individuati tra gli avvocati iscritti da almeno tre anni all’albo e che, prima della trasmissione del fascicolo, abbiano reso una dichiarazione di disponibilità.Sostiene l’Ordine dei Dottori Commercialisti in un documento prodotto nei giorni scorsi che in quanto tali professionisti esperti nella trattazione delle liti, ben sussisterebbero i presupposti e le specifiche competenze per inserirsi in tali procedure arbitrali. Si suggeri-sce, quindi, di sostituire la previsione generica di ricorso all’arbitrato riservato ad avvo-cati con il vincolo di attivare un arbitrato amministrato presso organismi di espressione ordinistica che vantano adeguata specializzazione nella gestione della procedura e siano dotati di uno specifico regolamento vincolante anche per la nomina degli Arbitri stessi.E’ indubbio che anche i Consulenti del Lavoro possono vantare specifica esperienza nella trattazione di contenziosi (tributari e del lavoro, vertenze, conciliazioni, ecc.)Qualora quindi il competente Ministero della Giustizia ravvisi l’opportunità di allargare la scelta degli arbitri ai professionisti di materie tecnico-giuridiche, ritengo sia opportuno ora formulare analoga richiesta da parte di codesto Ordine dei Consulenti del Lavoro nell’interesse dei propri iscritti, cui l’Ancl assicura sin da ora la firma congiunta.Oltre infatti a sostenere una possibile nuova opportunità per i Colleghi tutti, l’allargamen-to della platea dei professionisti che possono essere nominati Arbitri dalle parti e/o co-adiuvare le stesse Parti nel raggiungimento dell’accordo, eviterebbe tra l’altro di limitare significativamente il diritto della Parte / Consumatore di esprimere la propria preferenza anche in considerazione del tipo e dell’oggetto della controversia.

termina

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edizione nr. 97 del10 settembre 2014

PRIMO PIANO

Non v’è dubbio che il processo di telema-tizzazione delle procedure burocratiche sia stata la più recente penetrante rivolu-zione nei rapporti con la pubblica ammi-nistrazione, pur con tutte le carenze e le lacune ancora da colmare.

Ma anche questo inarrestabile processo – evidentemente mirato alla crescente semplificazione – riesce a generare com-plicazioni e controversie. Il caso che si intende qui segnalare riguarda l’individua-zione delle responsabilità - se dell’utente o della P.A. - nei casi in cui un file gene-rato dal primo su una determinata piat-taforma resa disponibile della seconda, perviene illeggibile e quindi inservibile. Si potrebbe verificare nel corso di un qual-siasi clik day, come nel corso di un corren-te adempimento di trasmissione modelli fiscali, comunicazioni obbligatorie e tanto altro. E’ stato il Consiglio di Stato – forse per la prima volta – a pronunciarsi su tale particolare ipotesi, stabilendo anche un primo principio sulla ripartizione delle re-sponsabilità e delle relative conseguenze (sentenza nr.3329 del 2 luglio 2014).

Succedeva che un’impresa veniva esclusa da una gara pubblica il cui bando preve-deva la partecipazione esclusivamente con procedura telematica su piattafor-ma messa a disposizione della stazione appaltante. La motivazione dell’esclusione risiedeva nel fatto che per ben due volte il file di partecipazione inviato da parte dell’impresa, perveniva in forma illeggi-bile. Sicché detta società impugnava il provvedimento di esclusione innanzi al TAR, affermando che la ragione del guasto del suo file dipendesse non da sua colpa, ma da un difetto di funzionamento della piattaforma. L’Amministrazione resistente replicava che, in entrambi i casi inerenti a detta Società, non fossero state riscontra-

te le anomalie da quest’ultima denuncia-te. Il Tar accoglieva l’istanza dell’impresa, fondando tale pronuncia sulla perizia effettuata, secondo la quale non era stato possibile accertare l’effettiva origine della responsabilità del disservizio: ne conse-guiva che, in applicazione del principio del favor partecipationis – nel dubbio – non si sarebbe dovuta escludere la ricorrente in difetto di certa colpa di essa ; ciò anche in quanto non è possibile, quindi ( anche come regola ingiustamente punitiva ed confliggente con il favor partecipatio-nis) accollare all’impresa partecipante il rischio di disfunzioni del sistema informa-tico.

La stazione appaltante resisteva con appello al Consiglio di Stato. Hanno pre-messo i giudici di Palazzo Spada che così come previsto dall’art. 85, c. 13 del Dlg 163/2006 all’art. 295 del DPR 207/2010, le stazioni appaltanti hanno la facoltà di gestire interamente una procedura di gara con sistemi informatici. La legge non si limita a suggerire, ma impone una gestione totalmente informatizzata dei flussi di notizie e di atti tra le imprese partecipanti e la stazione appaltante per siffatte gare ad evidenza pubblica. Si trat-ta – prosegue la sentenza – di una regola che, per vero, risponde anche a ragioni evidenti ed in sé non discriminatorie di semplificazione e di più agevole comodità per le imprese stesse, certo meglio che non il mero uso del servizio postale. In altri termini, la gestione totalmente infor-matizzata della gara certo consente alle imprese la trasmissione telematica di tutti gli atti inerenti alla loro partecipazione, mediante i propri terminali ed i sistemi di connessione.

Tal accesso, relativamente libero a detta piattaforma, risponde anche ad un’esi-

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Proceduretelematiche

Per molti èla complicazionedelle semplificazioni

scriveRenzo La Costa

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PRIMO PIANO P. 9

genza semplificativa e di certezza della procedura, avente una funzione di legalità oggettiva e che, come tale, trascende la posizione di tutti e di ciascun operatore. Non è apparso quindi ben invocato dal Tar il principio di favor partecipationis che, per vero, presuppone la non ravvisa-bilità d’una lesione di un interesse pubbli-co effettivo e rilevante.

Nel caso in esame, invece, la gestione interamente informatizzata della proce-dura di gara ben può implicare l’esclusio-ne dalla gara della domanda che risulti illeggibile per un guasto non dei comandi di trasmissione, ma dell’originazione del relativo file. Questa è una regola posta a tutela della quanto più ragionevolmente rapida e sicura gestione dei flussi di in-formazioni sulla partecipazione alla gara, che risponde ad un particolare interesse pubblico generale di certezza, speditezza e trasparenza ed è posta a garanzia altresì della par condicio dei concorrenti.

È ben vero che il verificatore ha conclu-so sull’impossibilità di determinare con precisione le cause che hanno comporta-to l’illeggibilità del file stesso. Ma il veri-ficatore dice pure che la causa di ciò «... risiede in uno degli strumenti accessori di elaborazione e trasmissione dei dati, che inevitabilmente vengono coinvolti in alcu-ni dei passaggi che portano alla produzio-ne presso il concorrente del file firmato contenente l’offerta ...».

Sicché il verificatore, oltre ad escludere che il guasto del file dell’appellata risieda in disfunzioni della piattaforma, fa capire al contempo che il guasto s’è formato presso l’impresa mittente, ancorché non sia chiaro quando o in quale degli step di sua competenza ciò sia avvenuto. Se la causa del guasto «risiede in uno degli

strumenti accessori di elaborazione e trasmissione dei dati...», allora si tratta di quelli coinvolti «...in alcuni dei passaggi che portano alla produzione presso il concorrente del file firmato contenente l’offerta». Non serve quindi conoscere in qual punto di tal elaborazione il guasto si sia determinato, all’uopo bastando, per rendere comunque inutilizzabile il prin-cipio posto dal TAR, che ciò si sia verifi-cato in una delle fasi di piena spettanza dell’appaltante. Non è questione di colpa soggettiva, ma d’idonea diligenza nell’uso d’un meccanismo rischioso, nel funziona-mento del quale ogni soggetto coinvolto svolge attività e compiti distinti.

L’assunto del TAR al più avrebbe senso se la gestione totalmente informatizzata della gara fosse mera facoltà e non un preciso obbligo di legge per tutti gli attori del procedimento concorsuale e se dalla verificazione si ricavassero incertezze sulla struttura della procedura d’invio e ri-cezione dei dati. Viceversa, stante la netta distinzione delle fasi di competenza del mittente e della piattaforma, ognuno di tali soggetti assume su di sé il solo rischio afferente al segmento di sua propria e precipua spettanza, senza poterlo riversa-re sull’altro.

Sicché è ragionevole ritenere che, in as-senza di dimostrate anomalie della detta piattaforma, l’illeggibilità del file sia dipesa da disfunzioni all’interno del sistema della società. Fin qui, con l’accoglimento del ricorso, la sentenza (estremamente sinte-tizzata) dei giudici amministrativi. Il caso narrato, serve a comprendere quanto sia complicato risalire alle fasi di una comu-nicazione telematica pubblico-privato, molto di più del più semplice recapito di un plico postale. E’ il prezzo del progresso. I naviganti sono avvisati.

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edizione nr. 97 del10 settembre 2014

In occasione delle prossime scadenze di pagamento delle imposte, appare utile ricordare a tutti gli operatori interes-sati i possibili riflessi incrociati che la congruità/coerenza agli studi di setto-re ovvero l’effettivo reddito dichiarato possono avere nei confronti dei Contri-buenti in occasione della compilazione del modello Unico 2014.Regime sanzionatorio in materia di studi di settore: è prevista una sanzione specifica per omessa allegazione o infe-dele indicazione dei dati rilevanti e, in alcuni casi,l’Ufficio è legittimato ad effet-tuare un accertamento di tipo induttivo che consiste nel determinare il reddito di impresa sulla base di dati e notizie raccolti, a prescindere da quanto risulti dal bilancio e dalle scritture contabili ov-vero di avvalersi di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concor-danza. Se in seguito ad un accertamento risulta un reddito superiore del 10% ri-spetto a quello dichiarato è prevista una sanzione dal 150% al 300% dell’imposta da applicarsi ai fini IRPEF, Iva e IRAP ovvero una sanzione dal 100% al 200% dell’imposta dovuta se in seguito ad un accertamento risulta un reddito inferio-re del 10 % rispetto a quello dichiarato. Risulta sempre utile rammentare che ai sensi delle sentenze della Cassazione a Sezioni Unite del dicembre 2009 n. 26635 e seguenti, lo studio di settore costituisce solamente una presunzione semplice e che tale modalità di control-lo deve obbligatoriamente transitare per il contraddittorio con il contribuente (il contribuente può decidere di non par-tecipare al contraddittorio ma in caso di mancata partecipazione il fisco è auto-rizzato ad emettere l’accertamento e il contribuente potrà comunque ricorrere al processo tributario);Regime “premiale” per congruità e

coerenza: come ribadito dal Provve-dimento delle Entrate n. 85733 del 25 giugno 2014 i soggetti che dichiarano, anche a seguito di adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risul-tanti dagli studi di settore beneficiano di una preclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici, del-la riduzione di un anno degli ordinari termini di decadenza per l’attività di accertamento e di un aumento ad un terzo della soglia che consente di pro-cedere ad accertamento sintetico con lo strumento del redditometro (per poter beneficiare di tali misure occorre che il contribuente sia a tutti gli effetti sog-getto agli studi di settore e non presenti cause di inapplicabilità o di esclusione e abbia fedelmente assolto agli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti). Per il periodo d’imposta 2013 sono saliti a 116 il numero degli studi che potranno be-neficiare del regime premiale rispetto ai 90 dello scorso anno ma vi è da dire che rimangono sempre escluse dai benefi-ci le attività professionali in quanto , a detta dell’Agenzia, la funzione di stima di alcuni studi non coglie appieno i possibi-li casi di omessa fatturazione;A fronte dei benefici per coloro che soddisfano la posizione di congruità e coerenza, vengono previsti controlli più rigidi per coloro che risultano non congrui e/o non coerenti agli studi di settore prevedendo specifici piani di controllo con l’utilizzo delle indagini finanziarie;Accertamento da redditometro: come noto nei mesi scorsi è iniziata la spedi-zione dei primi inviti al contraddittorio in materia di redditometro ai contribuenti ritenuti non in linea. Si ritiene pertan-to fondamentale fare alcune riflessioni sulle possibili conseguenze in occasione della compilazione del modello unico

Studi e redditometro,incroci pericolosi

FOCUS UNICO 2014 P. 10

scriveCeleste Vivenzi

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2014 (le dichiarazioni dei redditi conten-gono l’informativa sul possibile utilizzo dei dati per la versione 2.0 dello stru-mento di accertamento). In buona so-stanza non basta quindi essere congrui e coerenti agli studi di settore ma è neces-sario verificare la tenuta fra il reddito dichiarato al fisco e il tenore di vita del contribuente e del suo nucleo familiare onde evitare possibili problematiche fu-ture (attenzione quindi al confronto tra le spese sostenute e i redditi dichiarati e se del caso considerare la possibilità di presentare apposita dichiarazione dei redditi integrativa).E’ inutile negare che per i professionisti il periodo attuale rappresenta il momento più intenso e difficile dell’anno e sareb-be molto interessante e piacevole poter lavorare in modo corretto e costruttivo . E’ sotto gli occhi di tutti la fase di riforme annunciate e l’auspicato rapporto col-laborativo tra Fisco e contribuente ma, a tale proposito, appare obbligatorio segnalare le difficoltà ad operare da parte dei Consulenti a causa delle con-tinue correzioni e novità dell’ultima ora (il 17 luglio 2014 per esempio è stato pubblicato sul sito delle Entrate un chia-

rimento per la compilazione dello studio di settore VG40U relativo ai soggetti che affittano aziende e a coloro che esercita-no attività delle immobiliari di gestione e di compravendita). In seconda analisi appare sempre più necessario ridise-gnare una volta per tutte il calendario delle scadenze operative (si pensi alla nota questione della consueta proroga del modello 770 o alla scadenza IVA del mese di luglio o del secondo trimestre in scadenza il 20 agosto (che nessuno ha mai preso in considerazione) che si po-trebbe versare in acconto o spostare a settembre per poter lavorare in maniera civile). In ultima analisi anche la stessa Agenzia delle Entrate (insieme agli altri istituti) dovrebbe provvedere in altro periodo dell’anno all’invio ai contribuen-ti delle richieste di documentazione ai sensi dell’art. 36 ter e degli avvisi bonari relativi al modello unico 2013 visto che gli studi professionali sono impegnati a pieno ritmo per le altre scadenze. In buona sostanza occorre l’impegno di tut-ti affinché si possa migliorare il sistema ma anche la vita di tutti gli operatori in nome di un interesse comune.

FOCUS UNICO 2014 P. 11

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I cambiamenti avvengono troppo velo-cemente e a prescindere dal volere delle persone, il progresso avviene senza il permesso o l’autorizzazione di alcuno, anzi a volte avviene in controtendenza al volere delle persone. I cambiamenti ci fanno paura perché ci sorprendono inadeguati e “fossi-lizzati” in un consolidato modus operandi e minano le certezze appena consolidate; eppure vorremmo che le cose cambiassero, che la situazione di crisi finisse, che nella nostra professione certi plumbei scenari si schiarissero.

“La crisi è la più grande benedizione per le persone e le nazioni, perché la crisi porta progressi. La creatività nasce dall’angoscia come il giorno nasce dalla notte oscura. E’ nella crisi che sorge l’inventiva, le scoperte e le grandi strategie. Chi supera la crisi supera sé stesso senza essere superato. Chi attri-buisce alla crisi i suoi fallimenti e difficoltà, violenta il suo stesso talento e dà più valore ai problemi che alle soluzioni. La vera crisi, è la crisi dell’incompetenza. L’inconveniente delle persone e delle nazioni è la pigrizia nel cercare soluzioni e vie di uscita. Senza crisi non ci sono sfide, senza sfide la vita è una routine, una lenta agonia. Senza crisi non c’è merito. E’ nella crisi che emerge il meglio di ognuno, perché senza crisi tutti i venti sono solo lievi brezze. Parlare di crisi significa incrementarla, e tacere nella crisi è esaltare il conformismo. Invece, lavoria-mo duro. Finiamola una volta per tutte con l’unica crisi pericolosa, che è la tragedia di non voler lottare per superarla. (A. Einstein)”

Un giorno arrivò il “BIT”, all’inizio timida-mente bussando, ora dilagando e invaden-do la nostra vita personale e professionale, e che facciamo? Ovviamente 2 pesi e 2 misure: nella vita privata le corse allo smar-tphone d’ultima generazione o alla teleca-merina ultrapixelliana, ma nella Professione

la tentazione è quella di ignorarlo, di ricon-durlo a più solita e solida forma: carta e inchiostro, come se il digitale fosse esclusiva prerogativa del gioco e del passatempo; e anche se la fatica risulta doppia, poco importa, tanto al nostro tempo abbiamo sempre dato poco valore.

E allora i governi cominciano ad imporlo (Unilav, Invio telematico e ricevute digitali, Posta Elettronica Certificata, Processo Civile Telematico, Certificati Telematici di Malattia, Fattura Elettronica verso la P.A., cartella sanitaria elettronica, etc.) e noi continuiamo a stampare, smazzare, smistare, pinzare e ordinare meticolosamente nei faldoni in garage e cantine delle quali, però, abbiamo il controllo assoluto –polvere compresa- che è ciò che conta, vuoi mettere? E il lucro si assottiglia inesorabilmente.

Eppure sto cavolo di BIT (acronimo di Binary Digit, sistema numerico binario di combinazioni fra 0 e 1) ha un suo fascino di nome “digitale” che ha stravolto la vita, magari ignari e inconsapevoli, di tutti noi, dal cinema alla Tv, dalla musica al gioco, dalla comunicazione alla socializzazione, dal fotografare alla scelta di un ristorante piut-tosto che della prossima meta del viaggio; magari è capacissimo anche di migliorare la qualità e l’efficienza del lavoro, chissà! Pro-babilmente ha un costo che, in questi tempi di crisi, non ha senso sostenere, o forse no! Nei prodotti di consumo ha contribuito ad abbassarne enormemente il costo, perché mai nell’attività lavorativa dovrebbe agire al contrario? Magari è un investimento per ridurre i costi.

“La follia sta nel fare sempre la stessa cosa aspettandosi risultati diversi (A. Einstein)”.Qualsiasi attività lavorativa è basata su dei processi, un insieme di attività, che per-mettono di raggiungere dei risultati il cui

Facciamone una scelta strategica proattiva

FOCUS I BIT SCONOSCIUTI P. 12

scriveStefano Zoffoli

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FOCUS I BIT SCONOSCIUTI P. 13

insieme o successione conduce al prodotto o servizio finale; risulta fondamentale, in questa ottica, che siano processi standar-dizzati e verificati nonché monitorati per non lasciar nulla al caso o a logiche sogget-tive troppo eterogenee. Nella nostra profes-sione, inoltre, la totalità dei processi pre-senti è connotata da un altissima presenza documentale ovvero da quel supporto che veicola le informazioni e se il supporto è di carta e le informazioni d’inchiostro, oltre a necessitare di lettura, interpretazione, trasferimento, risultano statiche, destrut-turate, non manipolabili, deteriorabili. Se al contrario le informazioni rimanessero BIT ovvero digitali, si aprirebbero scenari di efficienza ed automazione fino ad oggi inim-maginati. Prendiamo l’esempio dei Certifica-ti Telematici di Malattia, come viene gestito attualmente nei nostri Studi il processo di acquisizione, trasferimento dati, archiviazio-ne? Più o meno regna l’anarchia assoluta, ovvero non esiste una standardizzazione del processo; c’è il cliente che se li scarica da solo e te li invia tramite fax o mail, quell’al-tro ti avvisa telefonicamente costringendoti a consultare il sito INPS anche più volte in un giorno, c’è il cliente che nemmeno ti dice nulla e ti accorgi della malattia quando ti invia le presenze, per non parlare di quello che te li porta a mano; è il caos. Immagina-te, invece, uno standard di processo unico in cui l’INPS mette i Certificati di Malattia a disposizione, quotidianamente, nella vostra PEC e da questa, attraverso un processo informatico, vengono acquisiti in un ar-chivio elettronico ove poterli consultare in tempo reale; immaginate poi che il cliente venga avvisato della presenza del certificato da una mail generata in automatico da un software che gestisce l’archivio elettronico che, addirittura, esegue il controllo dell’ano-malia fra la data di rilascio e quella di inizio malattia avvisando di ciò sia il cliente che l’operatore interno allo Studio.

Ebbene, digitalizzare le attività dello Studio significa riprogettare e gestire in modo in-tegrato e collaborativo i processi interni ed esterni, liberando quella creatività “ingab-biata” in procedure farraginose e caotiche. Se cominciassimo a conteggiate il tempo dedicato ai singoli compiti ci renderemmo conto di quanto ne sprechiamo ogni anno in quelli a scarso valore aggiunto. Le oppor-tunità di miglioramento legate all’adozione delle ICT in maniera consapevole, perva-siva, integrata e strategicamente legata al business possono rappresentare un nuovo paradigma organizzativo, che consente di affrontare con consapevolezza le evoluzioni e i potenziali rischi del futuro e non più un mero differenziale competitivo di breve-medio termine per muoversi in modo più efficiente in un contesto noto.Si tratta di un cammino necessario per passare da organizzazioni “chiuse” e incon-sapevoli dei propri processi – a organiz-zazioni “aperte” e consapevoli: in grado di creare vantaggi competitivi nell’automatiz-zare processi storicamente e culturalmente analogici.Digitalizzare, non la conoscenza profes-sionale ma le attività dello studio, significa progettare e gestire in modo integrato e col-laborativo i processi interni (per esempio, che coinvolgono più funzioni nella stessa organizzazione) ed esterni (verso clienti e terzi interessati), idealmente attraverso la condivisione delle logiche di gestione di cia-scun processo e delle principali informazio-ni che lo caratterizzano (in forma elettronica strutturata elaborabile). Abbiamo dedicato troppo tempo ed attenzione esclusivamen-te al dato o risultato (la busta paga) aggro-vigliandoci in attività ripetitive di controllo, rifacimento, ricontrollo, disinteressandoci completamente del processo che conduce al risultato e del tempo di durata di esso, tanto al nostro tempo abbiamo sempre dato poco valore.

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Quasi mai le analisi e gli studi basati esclu-sivamente sul Web si rivelano completi ed affidabili: vuoi per la vastità e difformità del-le fonti, vuoi spesso per l’indeterminatezza e contraddittorietà degli autori, limitarsi ad internet è quantomeno rischioso. Oppor-tuno allora tornare ai vecchi metodi, alla sempreverde e mai abbandonata “ricerca sul campo”, all’inviato speciale. Portarsi sui luoghi dove si vuole avviare un confronto tra sistemi sociali e di lavoro diversi è, dun-que, fondamentale. Trattare il problema del lavoro ai giovani, che in Italia ha assuntocifre e situazioni paradossali, senza cono-scere e vivere i Paesi che hanno adottatovalide soluzioni è solamente ridicolo e fuorviante.

Per fare un confronto, servono innanzi-tutto i termini di paragone. Non credo facciano testo le politiche occupazionali introdotte, pure legittimamente, in Papua Nuova Guinea o in Cambogia, ma bisogna riferirsi a paesi che, sia per i numeri che per i risultati, abbiano saputo tracciare una strada tra i competitor a prevalente econo-mia manifatturiera. Fuori da ogni dubbio, il modello nord americano e quello cinese stanno dimostrando che il lavoro ai giovani è un’opportunità quanto mai efficiente, utile e, soprattutto, conveniente.Mi sono quindi determinato e convinto che queste due grandi aree meritavano un sopralluogo per verificare come si sia coniugata l’esigenza di produttività - lega-ta all’esperienza lavorativa - a quella non meno importante di garantire un futuro ai giovani, ovvero al perpetuarsi del benessere stesso della nazione.A marzo di quest’anno Istanbul e Pechi-no, poi a luglio il Nord America (Toronto e New York in particolare) le mete scelte per toccare con mano la situazione lavorativa dei giovani, intesi qui in senso allargato nella fascia di età che va dai 16 ai 40 anni

(ignorando volutamente sia la coesistenza di studio e lavoro che l’età di assolvimento dell’obbligo scolastico che qui assumono significati a noi non assimilabili). La prima cosa di cui mi sono dovuto liberare, non senza patemi e sofferenze, è stato il modo di concepire il welfare che abbiamo in Italia: era infatti necessario contrarre un’assicura-zione “illimitata” sanitaria privata nel caso di malattie od infortuni, non coperti dal servizio sanitario di quei paesi. Debbo dire subito che con circa 200 euro ci si assicura per un intero mese e, se consideriamo cosa spendiamo (personalmente e a carico dello stato) per la salute in Italia, non è detto che a sbagliare siano sempre gli altri!Giunto a destinazione, ho voluto subito verificare il livello di burocrazia pubblicaesistente in cantieri, luoghi di lavoro, uffici, locali pubblici, ecc., dovendo ammettereche, se anche c’era, non si lasciava trovare. Cartellonistica antinfortunistica ridottaall’osso, buste paga millimetriche, fatture e scontrini minimalisti, vincoli trattabili,formalità tranquillamente superabili, fiducia in quanto il cittadino dichiari (se peròdichiara il falso son dolori): per un Consu-lente del lavoro con un’onorata carrieraultra trentacinquennale alle spalle uno shock quasi da lettino psichiatrico. Abituato a trattare con le parti sociali sino allo sfini-mento, a servire l’amministrazione pubblicasenza nulla in cambio se non l’interposizio-ne di mille difficoltà e balzelli, a rigiraresotto sopra le leggi del lavoro per non dover scoprire a proprie spese di aver sbagliato codicillo, trovarsi privo di queste matrigne certezze è stato a dir poco spiazzante. Nei sistemi orientale e nord americano la con-trapposizione tra datore di lavoro e dipen-dente è molto sfumata, del conflitto sociale ne hanno appena sentito parlare, tutti colla-borano “naturalmente e spontaneamente” al successo dell’impresa, con la promessa, o la speranza, che un po’ di benessere in più

Oriente, occidente, sistema Italia: ecco il confronto

FOCUS GIOVANI E LAVORO P. 14

scriveValerio Cerello

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ricadrà su entrambi i soggetti. Ecco dunque che la buona riuscita di un’intrapresa non è“affair” di una sola parte, con l’altra impe-gnata a frenare, ma una ricerca corale delmeglio per tutti. I giovani qui al lavoro ci sono, e con loro l’entusiasmo che ci met-tono, le energie che promanano, la simpa-tia che ispirano. Difficilmente, anche per questioni di resistenza fisica, i posti di lavoro di responsabilità o di comando sono ad appannaggio di ultracinquantenni.

In Nord America come a Pechino, la ma-nodopera giovanile non manca mai ed è sempre presente dove ha una qualche utilità, mai centellinata, stanca, apatica o introvabile come capita spesso da noi, ma anzi sovrabbondante nel caso cinese. Nei luoghi di lavoro lo staff annovera quasi sempre una buona percentuale di giova-ni: anche nelle strutture medie con 40/50 addetti (es. grandi locali pubblici in centro città organizzati su più turni, cantieri edili complessi, ecc.) il dipendente più anziano difficilmente supera la quarantina d’anni. Le zone più produttive e frenetiche delle città (c.d. city) sono popolate dalle giovani generazioni, pochi i servizi rivolti agli anziani che vengono così spinti a trasferirsi nella più tranquilla e meno costosa periferia. Oserei dire che in queste parti nevralgiche della città l’anziano viene quasi “consigliato” ad andarsene, a muoversi sottotraccia, esat-tamente il contrario di quello che accade in Italia per i giovani e spesso per le donne che vengono completamente esclusi da interi settori produttivi o da alcuni servizi pubblici o dalle catene di comando. Si ha la sensazione che le varie generazioni abbia-no stretto un patto cinicamente rivolto a massimizzare i risultati economici, accettato da tutti senza contestazioni, ripensamenti o retropensieri.

Appare evidente la distanza enorme tra la concezione italiana del mondo del lavoro

(cercare lavoro è comunque un lavoro...) e quella dei due sistemi appena analizzati(lavoro? ...no problem!): è credibile che una proiezione a 5/10/15/20 anni veda illoro ordinamento perdente a vantaggio della supremazia del nostro? E’ pensabileche l’italico welfare resterà sostenibile in futuro e che addirittura sarà mutuato daquello nord americano e cinese? Potremmo ipotizzare che queste due aree geografiche vireranno verso una maggior tutela dei più deboli e marginalizzati, penalizzando chi più ha da dare, inteso qui come energie lavora-tive e voglia di fare? L’impressione che se ne ricava è che un vecchio vaso di argilla non può resistere tra due vasi di ferro! La com-petizione esasperata, soprattutto in Cina, delle giovani generazioni non lascerà spazio a livellamenti di sorta, anche perché spinta da sovrabbondanza di soggetti attivi, validi e sempre più formati.La teoria, tanto cara ai sindacalisti di casa nostra, che ad un reddito crescente dei salariati corrisponda automaticamente una maggior richiesta di diritti e di tempo libero, qui sembra attecchire molto lentamente, la competizione sociale vince su tutto: sulla salute, sull’equità, sulla solidarietà genera-zionale.

In Italia, il “come” si costruisce un’opera viene prima di tutto, da loro quel che contaè “l’opera”, intesa come realizzazione a tutto tondo di se stessi (leggi: orgoglionazionale). Credere che questi due modi di pensare assolutamente antitetici sipossano col tempo integrare fisiologica-mente, sembra illusorio, anche perchéderivano da background culturali, religiosi, politici, storici molto distanti dal nostro.In aggiunta, al mercato del lavoro italiano si deve attribuire una grossa tendenzaall’ipocrisia; alle facili promesse di contratto di lavoro unico, di privilegiare il contratto a tempo indeterminato, di tutelare il posto fis-so (...mai sentito parlare di art.18, di impos-

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sibilità altrimenti di contrarre mutui per i giovani, ecc.?), fanno da contraltare dati ben diversi.

Nella provincia di Venezia, fonte Unionca-mere in accordo con il Ministero del lavoro, si prevedono nell’anno in corso 2.900 as-sunzioni stabili a fronte di 12.100 assunzioni a tempo determinato o con altra modalitàcomunque a termine, oltre a 2.400 contratti atipici (somministrazioni, lavoro a chiamata, collaborazioni a progetto, ecc.). Nonostante la precarietà (in “italian style” flessibilità) della forza lavoro, le assunzioni di personale dipendente pur raggiungendo in provincia una previsione di 15.000 unità (in aumento rispetto al 2013, anno in cui però si è tocca-to il valore più basso rispetto il 2009) nonriusciranno a compensare le uscite stimate in 17.300.Un sistema quindi che mostra anche a nor-dest tutti i suoi limiti strutturali: alto tasso di burocratizzazione e “flessibilità” presente

ma sempre più costosa per i datori di lavo-ro. Ai costi diretti come stipendi e contributi maggiorati, si devono aggiungere quelli indi-retti come gli alti tassi di litigiosità, la gestio-ne amministrativa complessa, le incertezze normative, il sistema giustizia inefficiente, la difficoltà a reperire determinate figureprofessionali.

Pur nella complessità dell’argomento e con-sapevoli di aver solo scalfito la materia, avoler trarre una conclusione, nonostante proclami, promesse, battaglieparlamentari, cambi di casacche e finte riduzioni di emolumenti, è arduo credereche il nostro sistema produttivo/lavorativo possa reggere così com’è alle economietestè esaminate. La politica, intesa qui nel suo concetto più ampio di “politicaeconomica del Paese”, dà l’impressione ancora una volta di essere legata alla solitaabitudine tutta italica: cambiare tutto per-ché nulla cambi!

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Stamattina mi sono svegliato, molto presto, a fatica, come al solito. Un caffè neanche buo-no, di quelli che da soli ti possono rovinare l’intera giornata. Muoversi in silenzio, per casa, per non gravare sul sonno pieno dei bambini e della moglie. La casa è piccola, ma basta muoversi con accortezza per non dare fastidio più di tanto. Uno sguardo allo specchio, per cogliere sul viso i segni di un lavoro avvilente, ma necessario. La barba può aspettare, almeno sino a domani. Basta una lavata di viso ed uno spazzolino per rendersi conto chè è gia tardi; tardi per raggiungere un luogo dove per un migliaio di euro si riversano uomini come me. Un bacio ai bambini, appena sfiorato, uno sguardo alla moglie, senza interferire nelle sue ore di (poco) sonno, che c’avrà un’altra giornata niente male d’impegni, di casa, di figli, di supermercati con le offerte. Come al solito avrò un turno duro, ma tutte le mattine si comincia aspettando che finisca. Tornare a casa, a sera, dopo pulman e treni (perché la macchina mi ha lasciato dopo vent’anni quasi di onorato servizio) è ritrovare il mio mondo, difficile, aspro, amaro, ma sempre il mio mondo.Un piatto di cena che ti arriva amorevolmente, un po’ di racconti della giornata, e tu che non ne riesci ad esserne protagonista, perché sei al lavoro, per quel migliaio di euro che sembrano far vivere tutti. Devi sorridere quando ti passa tra le gambe un trenino elettrico, o in quel piatto amorevole di cena ti piomba un pupazzo senza neanche avere la forza di reagire con un sorriso o con un’imprecazione. Racconto – tra uno strappo di pane e l’altro - di quel collega che si è fatto male al lavoro, episodio che mi ha quasi paralizzato per come era inaspettato. Solo il suono delle autombulanze, la concitazione dei colleghi, i me-dici dello stabilimento accorsi, il rappresentante sindacale,i carabinieri, mi hanno trasposto un confusione dalla quale ho difficoltà a parlarne, anzi non ne parlo per non dare ansia chi non ha alcuna colpa. Il racconto, breve, accennato, viene sentito con distanza, della serie succede sempre agli altri, ma stai attento. Capisco che c’è una preoccupazione latente, ma mai enfatizzata, quasi soffocata. Quel giorno era uno come gli altri, svegliato, molto presto, a fatica, come al solito. Un caffè neanche buono, di quelli che da soli ti possono rovinare l’intera giornata. Muoversi in silenzio, per casa, per non gravare sul sonno pieno dei bambi-ni e della moglie. La casa è piccola, ma basta muoversi con accortezza per non dare fastidio più di tanto. Uno sguardo allo specchio, per cogliere sul viso i segni di un lavoro avvilente, ma necessario. La barba può aspettare, almeno sino a domani. Basta una lavata di viso ed uno spazzolino per rendersi conto che è già tardi; tardi per raggiungere un luogo dove per un migliaio di euro si riversano uomini come me. Un bacio ai bambini, appena sfiorato, uno sguardo alla moglie, senza interferire nelle sue ore di (poco) sonno, che c’avrà un’altra giornata niente male d’impegni, di casa, di figli, di supermercati con le offerte. Come al solito avrò un turno duro, ma tutte le mattine si comincia aspettando che finisca. In quelle che sono le solite manovre arriva un momento buio, travolgente, imperioso, senza difese. Ci metto un po’ per realizzare che non sono più lì, non avrò più il caffè che da solo può rovinarti la giornata, che non dovrò più muovermi in silenzio in quella casa piccola, che lo specchio non mi servirà più, che la barba non sarà più un problema da rinviare e che non avrò più bambini da sfiorare con un bacio, né moglie da salutare con lo sguardo.Le chiamano morti bianche, quelle sul lavoro. Continuo a non capire perché ad una morte occorsa mentre si lavora si è reso necessario dargli un colore. E’ una morte, e basta, e la morte non ha colore, ma solo dolore, profondo. Più profondo perché non ero al mare, non ero al bigliardo né al cinema: ero al lavoro, per un migliaio di euro, tutti i giorni, svegli a fatica come al solito. Io non mi sveglierò più, neanche dovesse passarmi tra le gambe un trenino elettrico.

Dall’altro mondo,la morte non ha colore

FOCUS MORTI SUL LAVORO P. 17

scriveRenzo La Costa

Questo articolo è dedicatodall’autoreall’ultima vittima sul lavoronello stabilimento ILVA diTaranto, unoperaio di 54 anni, Angelo Iodice, e a tutte le vittime sul lavoro

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QUESITI

a cura diPaola Diana OndercoordinatriceCentro Studi Nazionale

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Ccnl industria,maternità anticipatae obbligo al 100%

Il ccnl applicato prevede che, alla lavora-trice assente, nei due mesi prima del parto e nei tre mesi ad esso successivi, sarà corri-sposta l’intera retribuzione globale, inoltre in caso di estensione oltre i termini sopra indicati si applica il trattamento più favo-revole tra quello previsto nel ccnl e quello previsto dalla legge. Si chiede un parere in merito all’obbligo di integrazione al 100% durante il periodo di maternità anticipata, in quanto il ccnl in questione non norma l’integrazione al 100% durante il periodo di astensione anticipata pertanto si chiede se potrebbe essere corretta la correspon-sione della sola integrazione prevista dalla legge (ovvero 80%), mentre l’integrazione al 100% verrebbe corrisposta solo durante il congedo obbligatorio.

Domanda Il contratto metalmeccanica industria, in caso di gravidanza e puerperio, indica l’applicazione delle norme di legge che prevedo-no, per la lavoratrice assente, nei due mesi prima del parto e nei tre mesi esso successivi, la corresponsione dell’intera retribuzione globale. In caso di astensione oltre i termini di legge del periodo di assenza obbligatoria, e conseguentemente anche per quella anticipata autorizzata, si applicherà il trattamento complessiva-mente più favorevole tra quello previsto dal Contratto e quello stabilito dalla Legge: ovvero all’integrazione della retribuzione al 100% per tutto il periodo.Le aziende non sono tenute al cumulo delle eventuali previdenza aziendali con quelle previste in tale situazione. Pertanto è loro facoltà assorbire, fino a concorrenza, il trattamento aziendale con quello previsto dall’ articolo di riferimento. Se durante il periodo di interruzione del servizio per gravidanza e puerperio intervenis-se una malattia, si applicheranno le disposizioni di cui all’articolo 2 del CCNL , a partire dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa, sempreché dette disposizioni risultino più favorevoli alla lavoratrice interessata.

Risponde Paola Maschietto

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QUESITI P. 19

DomandaUn’azienda clien-te riceve in data 18/04/2014 un ri-corso di lavoro (non preceduto da qual-siasi azione/richie-sta) proposto da un ex dipendente (ces-sazione 31/05/2012 - rapporto in tutela obbligatoria). La richiesta è volta al riconoscimento di una somma lorda di euro 84.494,32: a) euro 6.174,95 per differenza ore non pagate (nel limite delle 170 da CCNL) - b) euro 1,879,65 per ulteriore somma per maggiorazione stagionale (30,44% di 6.174,95) - c) euro 20.981,96 per indennità di trasfer-te non corrisposte - d) euro 491,40 per premio di stagio-nalità - e) euro 21.616,36 per ore di lavoro straordinariof) euro 33.350 per ulteriore somma per indennità di tra-sferta. E’ possibile eccepire la prescri-zione annuale ex art. 2955 c.c. per la somma richiesta o per parte di essa?

Risponde Giovambattista VavalàE’ noto che, con sentenza 10 giugno 1966, n. 63, la Corte Costituzionale ha dichia-rato l’illegittimità degli artt. 2948, n. 4; 2955, n. 2 e 2956, n. 1, C.c., limitatamente alla parte in cui consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro. Tale declaratoria d’incostituzionalità è motivata dal fatto che il lavoratore può essere indotto a non esercitare i propri diritti per timore del licenziamento. La successiva giurisprudenza, di merito e di legittimità, ha poi sancito il principio per cui il lavoratore consapevole di essere garantito da stabilità reale del posto di lavoro (in quanto soggetto alla tutela ex art. 18, L. n. 300/1970, vecchia formulazione) dovrebbe avere minor timore di rivendicare i propri diritti e, dunque, dovrebbe esercitarli a pena di estinzione prescrizionale anche nel corso del rapporto. Al contrario, per i lavoratori soggetti alla sola tutela obbligatoria (ex L. n. 604/1966), la prescrizione decorre solo dalla cessazione del rapporto. Tutti i diritti di carattere strettamente retributivo sono soggetti, di norma, alla prescrizione estinti-va quinquennale.Vi è tuttavia un diverso regime prescrizionale, quello “presuntivo”, che opera in linea strettamente processuale, ideato per i crediti di minore consistenza, e che preve-de termini ridotti di un anno per le spettanze retributive mensili e di tre anni per quelle ultra mensili. In sostanza, il debitore può eccepire in giudizio la prescrizione ex artt. 2955 e 2956, sostenendo di aver già estinto l’obbligazione, pur non essendo in grado di provarlo (ad es. con una quietanza di pagamento). In tal caso, la diretta conseguenza processuale è che l’obbligazione si presume estinta, ma si tratta di una presunzione non assoluta (iuris et de iure), ma relativa (iuris tantum), che cioè può essere vinta per prova contraria.Tale prova è costituita (oltre che dall’ammissione di parte) solo dal giuramento decisorio che il creditore può deferire al debitore: in sostanza, il creditore chiede che il debitore giuri che la prestazione dovuta è stata estinta; se il debitore giura, fatte salve le conseguenze penali del falso giuramento ex art. 371 c.p., il giudice, nel decidere la lite, non potrà che attenersi a quanto giurato dalla parte, senza poter-ne sindacare l’attendibilità e la veridicità. E’ evidente, tuttavia, che tale procedura nasconde enormi insidie per il presunto debitore poiché, se il creditore riuscisse a dimostrare il contrario, anche solo parzialmente, di quanto giurato dalla contropar-te, per quest’ultima si aprirebbero scenari desolanti. Si tratta, pertanto, di una linea difensiva da considerare con estrema prudenza.Nel caso di specie, pur non essendo il sottoscritto un esperto di questioni proces-suali, forse sarebbe più utile impostare la propria linea di difesa lasciando al pre-sunto creditore l’onere della prova circa l’esecuzione delle prestazioni da cui sca-turirebbero i crediti reclamati, anche perché dovrà trattarsi di una prova rigorosa, soprattutto in merito al maggiore orario di lavoro effettuato e al luogo di esecuzione (in trasferta) della prestazione.

Crediti di lavoro dopo quasi dueanni, è possibile eccepirela prescrizione annuale?

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edizione nr. 97 del10 settembre 2014

QUESITI P. 20

Domanda Un’azienda inqua-drata dall’INPS nel settore contributivo industria in genera-le, ha in forza circa 100 dipendenti. L’azienda svolge attività di produ-zione software e i dipendenti sono inquadrati preva-lentemente come impiegati (tecni-ci). Si chiede se è possibile per questa azienda versare all’INPS il contributo per la malattia an-che per gli impie-gati; e, se ciò fosse possibile, quale istanza deve essere presentata all’Istitu-to. Non si nasconde che l’azienda ha valutato costi e benefici di una si-mile variazione e ne trarrebbe vantaggio : l’incidenza delle malattie è tale per cui il versamento del contributo del 2.22% sarebbe ampiamente recu-perato dalle inden-nità per malattia a carico dell’INPS e non più del datore di lavoro.

Risponde Giovambattista VavalàA parere dello scrivente, la risposta al quesito deve essere negativa.Se è vero, infatti, che il datore di lavoro che corrisponda direttamente, per legge o per contratto collettivo, il trattamento economico di malattia ai propri dipendenti (con conseguente esonero dell’INPS dall’erogazione della relativa indennità), non è tenuto al versamento della contribuzione di malattia all’Istituto (ciò per effetto dell’interpretazione autentica dell’art. 6, secondo comma, della legge n. 138/1943 ad opera dell’art. 20 del DL n. 112/2008), non può tuttavia dirsi il contrario: non esiste, cioè, la facoltà del datore di lavoro di versare volontariamente tale contribuzione e di avvalersi delle relative prestazioni. Il principio sembra confermato anche dal comma 16 dell’art. 18 del DL n. 98/2011 (che ha previsto l’introduzione del comma 1 bis al DL n. 112/2008), con il quale si stabilisce che, dal 1° maggio 2011, i dato-ri di lavoro che corrispondono per legge o per contratto collettivo il trattamento economico di malattia sono comunque tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento della relativa indennità economica, ma solo qualora i lavoratori siano destinatari di tale assicurazione.E’ noto, infatti, che l’assicurazione di malattia non è estesa a tutti i lavoratori subor-dinati, poiché per alcuni di essi, quali gli impiegati dell’industria o dell’artigianato, non sussiste l’obbligo di assicurazione contro l’evento malattia, come confermato anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 47/2008. Forse, nel caso di spe-cie, sarebbe più opportuno rivedere l’inquadramento professionale del personale tecnico-operativo addetto allo sviluppo dei software, riclassificandolo nella catego-ria degli operai, piuttosto che in quella impiegatizia.Si rammenta, infatti, che la vecchia impostazione secondo cui l’operaio svolgerebbe un lavoro prettamente manuale, mentre l’impiegato un lavoro prevalentemente intellettuale, è da ritenersi ormai superata, posto che, nei moderni assetti produtti-vi, spesso gli operai specializzati svolgono mansioni molto più qualificanti di quelle attribuite agli impiegati. Gli stessi contratti collettivi (ed è proprio il caso di quello dell’industria metalmeccanica) sempre più spesso prevedono una classificazione unica, operando distinzioni non tanto fra lavoro manuale e intellettuale, quanto fra lavoro in linea di produzione e lavoro amministrativo, accessorio e sussidiario al pri-mo. Muovendo da tale presupposto, è evidente che il personale addetto alla produ-zione, sviluppo e manutenzione dei software sarebbe da considerare come operaio, lasciando fra gli impiegati solo gli addetti alle attività amministrative di supporto a quella principale.Naturalmente, l’opportunità di una tale operazione di re-inquadramento rimane tut-ta da valutare, posto che, cambiandola in corso d’opera invece di averla adottata sin dall’inizio, l’istituto assicurativo potrebbe interpretarla come un tentativo di eludere la normativa vigente.

Azienda con 100 dipendenti, possibile versare all’Inpsil contributo malattia?

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QUESITI P. 21

Domanda Buongiorno, vi scrivo per sottoporvi un quesito in merito alle prestazioni di lavoro accessorio: che cosa si intende per “anno solare”? Poiché si parla di limiti economici per anno, tale periodo di anno solare è da intendersi 1 gennaio – 31 dicembre, come indicato da circolare Inps? Oppure l’azien-da deve verificare, rispetto all’effettivo utilizzo del voucher (giorno della prestazio-ne lavorativa richiesta), che nei 364 giorni precedenti lo stesso lavoratore non abbia percepito compensi di importo superiore al limite applicabile, come indicato dal ministero del lavoro nel forum lavoro 2013 nella persona del dott. Pennesi?

Risponde Paola MaschiettoPreliminarmente bisogna chiarire che cosa si intende per «anno solare». Per definizione è un’unità di misura del tempo che corrisponde sostanzialmente al periodo di rivoluzione della Terra intorno al Sole;

Tale periodo ha la durata media, per gli usi pratici civili di 365 giorni o di 366 negli anni bisestili, per prassi commerciale o assicurativa di 300 giorni, estendendosi sempre, convenzional-mente, dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Su questo punto, è interessante precisare che anche l’Inps avrebbe “perimetrato” la dizione di «anno solare», a cui si riferiscono i limiti economici secondo la definizione normati-va, come periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre. Attraverso le applicazioni telematiche dell’Inps è infatti consultabile l’am-montare dei voucher già riscossi con riferimento all’anno di utilizzo.

La formulazione legislativa adottata con il Dl 76/2013 ha chiaramente fissato in questi indici la valenza definitoria dell’istituto: pertanto, configurano una genuina applicazione del lavoro accessorio le prestazioni caratterizzate da compensi corrisposti entro i limiti economici previsti, ad anno solare, per il singolo prestatore. Il sistema messo a punto dall’Inps non è però sufficiente, di per sé, a garantire al committente la corretta verifica dei parametri poiché potrebbe esserci uno sfasamento tra i voucher acquisiti dal prestatore e l’effettivo incasso degli stessi.

Per i percettori, infatti, all’anno appartengono tutti i redditi incassati fino al 12 gennaio dell’anno successivo (principio di cassa allargato). Pertanto, attenendosi alla norma, il commit-tente dovrà cautelarsi richiedendo al prestatore una dichiara-zione di responsabilità, afferente periodi e importi percepiti, per evitare l’applicazione della pesante sanzione prevista in caso di sforamento dei limiti previsti.

Prestazioni di lavoro accessorio,cosa si intende per anno solare?E’ da intendersi dall’1/1 al 31/12?

Definizione anno solare.

Soluzione proposta

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QUESITI P. 22

Risponde Silvia ManzatiUn’azienda commerciale composta da più unità locali costituite da negozi, ciascuna con max 3 dipendenti, che occupa com-plessivamente più di 15 dipendenti ma mediamente meno di 50 dipendenti, nel caso intenda cedere alcuni negozi e relativi dipendenti e licenziare per GMO (chiusura) i dipendenti occupati nei negozi che non verranno, come si deve comportare? 1) Deve comunicare alle OO.SS. l’intenzio-ne di cedere rami d’azienda 25 prima della cessione? 2) Avviare la procedura di mobilità per i lavoratori da licenziare per GMO (più di 5 unità) senza versare il contributo d’ingres-so perché i lavoratori non hanno diritto alla mobilità?

DomandaRelativamente al trasferimento dei rami d’azienda, l’art. 47 della L. 428/1990, come modificato dall’art. 2 del D.Lgs. 18/2001, dispone che, qualora l’azienda occupi complessiva-mente più di 15 dipendenti, il cedente e il cessionario diano comunicazione scritta della cessione alle rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, alle organizzazioni sindaca-li maggiormente rappresentative sul piano nazionale, almeno 25 giorni prima del perfezionamento dell’atto di trasferimento o del raggiungimento di un’intesa vincolante tra le parti, per avviare le procedure necessarie alla tutela dei lavoratori.

Per quanto attiene i licenziamenti per giustificato motivo og-gettivo, la L. 223/91, regolamentando il licenziamento collet-tivo, prevede, per l’impresa che occupa più di 15 dipendenti e che intende effettuare, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività, ovvero della decisione di cessare l’attività stessa, almeno 5 licenziamenti nell’arco di 120 giorni, l’attivazione della procedura di mobilità.

Pertanto, nel caso prospettato, si ritiene necessario sia l’invio della comunicazione relativa alla cessione dei rami d’azienda sia l’avvio della procedura di mobilità per i lavoratori da licen-ziare per la chiusura dei negozi, senza il versamento all’INPS del contributo d’ingresso, in quanto l’azienda non rientra nel campo di applicazione della disciplina della CIGS e ai lavorato-ri non spetta l’indennità di mobilità.

Per i lavoratori oggetto di cessione: - SI co-municazione alle OO.SS. 25 gg prima della cessione; - avvio della procedura di mobi-lità per i lavoratori da licenziare per GMO; - NO versamento del contributo di ingresso

Soluzione proposta

Impresa commerciale con più unità: in caso di vendita, cessione di ramo d’azienda o mobilità?

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EVENTI P. 23L’agenda

degli eventiDa Fiesolea Bresciae Siena

Ripartono i corsi di Fiesole: il 26 e 27 settembre il via alla sessione invernale con il corso di primo livello per quadri dirigenziali e non. Ulteriori info su www.anclsu.com.

L’Ordine e l’Ancl organizzano a Brescia un conve-gno su “Modifica al lavoro a tempo determinato e all’apprendista-to: i chiarimenti ministeriali D.L. n.34/2014 conver-tito dalla Legge n. 78/2014. Circolare Ministeriale n. 18/2014” per mer-coledì 17 settem-bre alle ore 14.00.

Il Consiglio Provin-ciale dell’ordine dei Consulenti del Lavoro di Siena e l’Ancl - Unione Provinciale di Siena organizzano un programma di convegni per il 2014. Appun-tamento del 19 settembre su “Il codice deontologi-co”. Relatore: CDL Sergio Giorginidalle ore 9.

L’Ancl e il Centro Studi Nazionale dell’Ancl, in collaborazione con l’Unione Provinciale ANCL di Varese e l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Varese, organizzano il con-vegno di aggiornamento professionale sul tema ”Il ruolo del consulente del lavoro nelle procedure concorsuali” venerdì 19 settembre dalle ore 14.00 al Centro Con-gressi Ville Ponti -Sala Andrea- Piazza Litta 2 a Varese. Programma:SALUTI ISTITUZIONALIFERDINANDO BUTTOPresidente Unione Provinciale ANCL S.U. VARESEFRANCESCO LONGOBARDIPresidente Nazionale ANCL - S.U.

APERTURA LAVORIPAOLA DIANA ONDERCoordinatore Centro Studi ANCL - S.U.

RELATORIPAOLO FERRETTIConsulente del lavoro in AnconaIl ruolo del Consulente del Lavoro nell’azienda in crisi: problematiche di gestione delle procedure di licenziamento collettivo, degli ammortizzatori sociali, delle relazioni tra rapporto di lavoro e procedure concorsuali, del mandato pro-fessionale del Consulente del Lavoro nel fallimento.

Per chiarimenti sono a disposizione:Segreteria - Unione provinciale ANCL - VA-RESE tel. 0332 239360 — fax 0332 238479Segreteria nazionale ANCL - Romatel. 06-5415742.

Nel corso dei lavori è previsto un breve in-tervento di un rappresentante istituzionale di EBIPRO

A Varese, altra tappa de Il Consulente e le procedure concorsualivenerdì 19 settembre - ore 14

L’Ancl - Up Catania in collaborazione con il CPO di Catania organizza un incontro dal titolo “Facciamo il punto sulla categoria: dall’Istituzione alla Associazione”. Appunta-mento a Catania il 12 settembre 2014 alle ore 09,00 presso AGA Hotel Viale Ruggero di Lauria 43.

L’evento è valido ai fini della Formazione Continua nella professione dei Consulenti del Lavoro per complessivi otto crediti (di cui 3 di deontologia professionale). Ai partecipanti sarà offerto gratuitamente il servizio di baby sitting. E’ possibile preno-tare la partecipazione inoltrando la sche-da al numero 1782235732 - A.N.C.L. U.P. Catania.

Sei gli spazi di discussione:1. L’Inps e i consulenti del lavoro 2. La nostra previdenza di categoria 3. Il sindacato di categoria - obiettivi e orientamenti4. Welfare al femminile - le pari opportu-nità e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro5. Il futuro nelle libere professioni - propo-sizioni6. Il punto sulla categoria, le conclusioni

Sul sito www.anclsu.com la brochure con il programma e la scheda di partecipazione.

Segreteria Organizzativa:A.N.C.L. U.P. CataniaTel./Fax: [email protected]@[email protected]://www.anclcatania.it

Catania, la categoriadall’Istituzioneall’Associazionevenerdì 12 settembre - ore 9,30

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DIRIGENTI E SEDI

UFFICIO DI PRESIDENZA NAZIONALEDa chi è composto l’Ufficio di presidenzaPresidente Nazionale Francesco LongobardiVice Presidente Nazionale Vicario Stefano SassaraSegretario Tesoriere Luca BonatiSegretario Amministrativo Romana BettoniCoordinatore del Centro Studi Professionale Paola Diana OnderComponenti Claudio Faggiotto, Manuela Maffiotti, Roberto Morini, Guido Sciacca

CONSIGLIO NAZIONALE SINDACI REVISORIDa chi è composto il ConsiglioGiammaria Monticelli, Tiziano Belotti, Luigi Sabatini

CONSIGLIO NAZIONALE PROBIVIRIDa chi è composto il ConsiglioRossano Zanella, Filippo Continisio, Luciano Ognissanti

CONSIGLIO NAZIONALEDa chi è composto il ConsiglioConsiglieri di estrazione congressualeWalter Agostini, Mario Alborno, Mario Annaro, Omar Barella, Giovanni Besio, Romana Bettoni, Paolo Biscarini, Francesco Blasini, Luca Bonati, Bruno Bravi, Luciana Bruno, Maurizio Buonocore, Biancamaria Burali, Stefano Camassa, Stella Crimi, Nestore D’Alessandro, Laura Della Rosa, Roberto Entilli, Claudio Faggiotto, Vittorina Fao-ro, Nicola Filippi, Carlo Flagella, Giovanna Formentin, Annarita Formicola, Debora Furlan, Massimiliano Gerardi, Antonietta Giacomin, Zeno Giarola, Daniele Girini, Mariano Giunta, Gaetano Giuseppe, Alfonso Izzo, Manuela Maffiotti, Livio Masi, Domenico Monaco, Dario Montanaro, Roberto Morini, Piervittorio Morsiani, Loredana Nicoli, Paola Diana Onder, Marco Operti, Leonardo Pascazio, Roberto Pasquini, Valeria Rama, Alessandro Rota Porta, Alberto Saitta, Antonio Saporito, Roberto Sartore, Stefano Sassara, Guido Sciacca, Roberta Sighinolfi, An-tonella Spalletti, Giuseppe Trovato, Massimiliano Umbaldo, Enrico Vannicola.

Ex presidenti ed ex segretari generali nazionali - consiglieri nazionali di dirittoGiancarlo Bottaro, Roberto De Lorenzis, Franco Dolli, Giuseppe Innocenti, Gabriella Perini, Benito Pesenato

PRESIDENTI CONSIGLI REGIONALI ANCLI presidenti dei Consigli Regionali dell’Associazione Nazionale Consulenti del LavoroPasquale Arteritano (Campobasso), Crocifisso Baldari (Puglia), Elisabetta Battistella (Bolzano), Alessandro Bonzio (Veneto), Filippo Carrozzo (Piemonte), Maria Paola Cogotti (Sardegna), Paolo Dressi (Friuli Venezia Giulia), Luca Fedeli (Toscana), Andrea Fortuna (Lombardia), Gianni Giacobelli (Marche), Anna Maria Granata (Campania), Giacomo Greco (Aosta), Francesca Antonia Laganà (Calabria), Giovanna Manca (Basilicata), Claudia Paoli (Um-bria), Fabiano Paoli (Trento), Andrea Parlagreco (Lazio), Luca Piscaglia (Emilia Romagna), Elisabetta Plevano (Abruzzo), Luigi Schenone (Liguria), Stefania Scoglio (Sicilia).

ANCL - SINDACATO UNITARIO

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