FenaproPagine Gialle · virtuale e della correlazione tra vendite on line e vendite al dettaglio...

4
109 Auguri a tutti. Mi piacerebbe poter salutare il nuovo anno con riflessioni diverse da quelle che leggerete, ma è impensabile. Usciamo da un anno durissimo, per affacciarci a un altro che si preannuncia ancora più critico. Non potrebbe essere diversamente. A fronte di un mercato da anni in radicale trasformazione, i modelli imposti alla distribuzione dai nostri fornitori non cambiano di una virgola. Non cambia il livello di pressione, sempre altissimo. Non cambiano le richieste economiche, sempre fuori da ogni logica. Non cambia l’intensità dell’attività di lancio, sempre eccessiva. Non cambiano i rapporti di forza, con i piccoli profumieri costretti a chinare la testa di fronte alle richieste di un’industria sempre più prepotente. So di non scrivere nulla di nuovo, ma il dato di fatto è che, di fronte a un contesto economico che si fa ogni giorno più drammatico, tutto rimane incredibilmente uguale. Gli accresciuti livelli di concorrenza hanno depotenziato la forza contrattuale del commercio tradizionale con conseguenze che sono sotto gli occhi di tutti: saracinesche che si abbassano, negozi anche di grande tradizione costretti a chiudere schiacciati dalla morsa della concorrenza. E per il bene di chi? Di nessuno. Perché se il piccolo dettaglio di qualità muore, moriranno i centri storici, morirà il tessuto commerciale più qualificato e qualificante delle città. L’ho già detto ma continuerò a ripeterlo: vanno trovate soluzioni. Vanno trovate nuove strade. E molto velocemente. Perché molti di noi hanno davvero i giorni contati. Filo Diretto Per far sentire la vostra voce scrivete a: FENAPRO, C.so Venezia, 49 - 20121 Milano www.fenapro.it Pagine Gialle Fenapro Notizie dalla Federazione Nazionale Profumieri

Transcript of FenaproPagine Gialle · virtuale e della correlazione tra vendite on line e vendite al dettaglio...

109

Auguri a tutti. Mi piacerebbe poter salutare il nuovo anno con riflessioni diverse da quelle che leggerete, ma è impensabile. Usciamo da un anno durissimo, per affacciarci a un altro che si preannuncia ancora più critico. Non potrebbe essere diversamente. A fronte di un mercato da anni in radicale trasformazione, i modelli imposti alla distribuzione dai nostri fornitori non cambiano di una virgola. Non cambia il livello di pressione, sempre altissimo. Non cambiano le richieste economiche, sempre fuori da ogni logica. Non cambia l’intensità dell’attività di lancio, sempre eccessiva. Non cambiano i rapporti di forza, con i piccoli profumieri costretti a chinare la testa di fronte alle richieste di un’industria sempre più prepotente. So di non scrivere nulla di nuovo, ma il dato di fatto è che, di fronte a un contesto economico che si fa ogni giorno più drammatico, tutto rimane incredibilmente uguale. Gli accresciuti livelli di concorrenza hanno depotenziato la forza contrattuale del commercio tradizionale con conseguenze che sono sotto gli occhi di tutti: saracinesche che si abbassano, negozi anche di grande tradizione costretti a chiudere schiacciati dalla morsa della concorrenza. E per il bene di chi? Di nessuno. Perché se il piccolo dettaglio di qualità muore, moriranno i centri storici, morirà il tessuto commerciale più qualificato e qualificante delle città. L’ho già detto ma continuerò a ripeterlo: vanno trovate soluzioni. Vanno trovate nuove strade. E molto velocemente. Perché molti di noi hanno davvero i giorni contati.

Filo Diretto Per far sentire la vostra voce scrivete a:FENAPRO, C.so Venezia, 49 - 20121 Milano www.fenapro.it

Pagine GialleFenaproNotizie dalla Federazione Nazionale Profumieri

110

Pagine GialleFenapro

111

E-commerce e beni di lusso, bisogna fare chiarezzaPremium price e vendite online. Un binomio che non sempre funziona. Specie per i cosmetici, che hanno bisogno di servizio e consulenza. FEDP e Commissione Europea al lavoro per trovare punti d’intesa.

Risulta ormai evidente a tutti come la questione dei rapporti tra negozio fisico e virtuale e della correlazione tra vendite on line e vendite al dettaglio rappresenti lo snodo centrale e nevralgico del commercio moderno. E il più delicato. Nota a tutti - e ampiamente dibattuta anche attraverso queste pagine - è anche la posizione della FEDP, la Federazione Europea dei Profumieri Dettaglianti, a riguardo: l’unica strada per disciplinare i rapporti tra i due canali è quella della coesistenza tra punto di vendita fisico e punto di vendita on line. In altri termini, chi vuole aprire una finestra in rete deve per forza avere un negozio vero e proprio. Ad aggiungere altri spunti di riflessione alla delicata materia giunge una comunicazione della Commissione Europea che, riprendendo i contenuti della direttiva sul commercio elettronico emanata nel 2000, ne ribadisce la validità di fondo sottolineando che la stessa sia stata riconosciuta dai partecipanti alla consultazione pubblica organizzata nel 2010 come ‘la chiave di volta del mercato unico del digitale’. Va, però, completata. Come? Spetta alle parti in gioco, FEDP compresa, per quanto riguarda la questione della vendita online di cosmetici, dire la propria.

Promuovere crescita e occupazione.La direttiva è stata dunque utilizzata dalla Commissione Europea come fondamenta per elaborare una comunicazione il cui obiettivo è quello di indicare le azioni concrete da porre in essere per raddoppiare entro il 2015 la quota del commercio elettronico nelle vendite al dettaglio, attualmente pari al 3,4%, e quella dell’economia di Internet nel PIL europeo, attualmente inferiore al 3%. La comunicazione è stata sollecitata dal Consiglio Europeo al fine di mettere nero su bianco una tabella di marcia per il completamento del mercato interno del digitale entro quest’anno. Perché un timing così serrato? “Lo sviluppo del commercio elettronico e dei servizi on-line - si legge nel comunicato della Commissione Europea - rappresenta un potenziale significativo, portatore di effetti benefici sul piano economico e sociale. L’economia di Internet crea 2,6 posti di lavoro per ciascun posto di lavoro andato perduto nei settori tradizionali e amplia la scelta dei consumatori, anche nelle zone rurali e isolate”. Ma i conti, secondo Fenapro e la stessa FEDP, non tornano. “Primo: com’è possibile

Si può imporre la vendita on-line?È legittimo che un’azienda imponga ai propri concessionari la vendita on-line? Leggete il caso della Pierre Fabre Dermo-Cosmétique.

Il fatto risale all’ottobre 2008, quando la Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SAS, una delle società del gruppo Pierre Fabre, che dispone di varie controllate tra cui i laboratori Klorane, Ducray, Galénic e Avéne, ricorre contro la decisione del Conseil de la Concurrence (il Consiglio della Concorrenza francese, diventato poi dal 13 gennaio 2009 Autorité de la Cuncurrence) inerente il divieto imposto dalla società ai distributori di vendere su Internet i suoi prodotti cosmetici e di igiene personale, in violazione delle disposizioni dell’art. L. 420-1 del Code de commerce (codice di commercio) nonché dell’art. 81 CE. I prodotti cosmetici e di igiene personale della società, lo ricordiamo, sono venduti soprattutto attraverso il canale farmaceutico, sia sul mercato francese che su quello europeo, e i contratti di distribuzione riguardanti i marchi Klorane, Ducray, Galénic e Avène precisavano che la vendita doveva essere effettuata

di Giovanna Maffina

Volete saperne di più sulla direttiva che regolamenta l’e-commerce? Ecco i link:http://ec.europa.eu/internal market/e-commerce/communication 2012 en.htmhttp://ec.europa.eu/information society/digital-agenda/index en.htmhttp://ec.europa.eu/consumers/consumer research/market studies/e commerce study en.htm

“La Commissione Europea non può fare di un’erba un fascio e ritenere che l’e-commerce possa funzionare allo stesso modo, e con le stesse regole, per tutti i beni di consumo. L’obiettivo di fondo di promuoverne lo sviluppo è condivisibile ma ha certamente inevitabili elementi di criticità per quanto riguarda prodotti come i nostri, in cui il servizio di consulenza ha un ruolo decisivo. È chiaro che questi elementi vadano esaminati a parte e discussi con la FEDP, la cui posizione è già stata più volte ribadita in passato: sì alle profumerie virtuali purché l’imprenditore abbia già uno o più punti vendita fisici. Commercio elettronico e ‘fisico’ devono essere l’uno complementare all’altro. In nessun caso il primo può sostituirsi al secondo”. Mario Verduci

Il contratto Pierre Fabre Dermo-Cosmétique imponeva la presenza obbligatoria di un laureato in farmacia ma richiedeva anche la sua permanenza sul punto vendita, per tutta la durata dell’orario, in quanto formata e qualificata a fornire ogni tipo di indicazione circa le caratteristiche tecniche e scientifiche dei prodotti, il loro corretto utilizzo e ad erogare all’istante e nel punto vendita quello più adatto agli specifici problemi di igiene e di cura personali. Sul contratto era inoltre specificato che il distributore autorizzato doveva impegnarsi a vendere i prodotti solamente in un punto vendita materiale e individuato.

che si creino più posti di lavoro, quando è un fatto noto a tutti che il commercio elettronico, semplificando e snellendo il flusso di compravendita delle merci porta, per contro, a tagliare molte figure professionali?”, dice Mario Verduci. “Secondo: nella comunicazione si legge anche che nei prossimi 5 anni il potenziale del commercio elettronico e dei servizi on-line potrebbe rappresentare fino al 20% dell’occupazione e della crescita, e che l’accesso per le persone geograficamente isolate o svantaggiate risulterà agevolato. Ma come pensano di risolvere questo secondo punto? E con l’attribuzione di quali costi al consumatore?”.

112

Pagine GialleFenapro

113

Nel dicembre del 2008 la Pierre Fabre Dermo Cosmétique fa ricorso davanti alla Corte d’Appello di Parigi la quale, per tramite del giudice del rinvio, stabilisce che:

l’art 101, n°1 TFUE deve essere interpretato nel senso che una clausola contrattuale che, nell’ambito di un sistema di distribuzione selettiva, impone che le vendite di prodotti cosmetici e di igiene personale siano effettuate in uno spazio fisico alla presenza obbligatoria di un farmacista, con conseguente divieto di utilizzare Internet per vendere, costituisce una restrizione per oggetto ai sensi di detta disposizione se, a seguito di un esame dell’obiettivo della clausola, contrattuale nonché del contesto giuridico ed economico in cui si colloca, tale clausola non è oggettivamente giustificata.

Inoltre l’art. 4 lett. C) del regolamento n. 2790/1999 del trattato CE relativo a categorie di accordi verticali e pratiche concordate deve essere interpretato nel senso che l’esenzione di categoria prevista all’art. 2 di detto regolamento non si applica a un contratto di distribuzione selettiva contenente a una clausola che vieta, di fatto, di avvalersi di Internet come modalità di commercializzazione dei prodotti oggetto del contratto. Un simile contratto può invece beneficiare, a titolo individuale, dell’applicabilità dell’eccezione di legge dell’art. 101 n° 3 TFUE, qualora sussistano le condizioni poste da tale disposizione.

esclusivamente in uno spazio fisico, con la presenza obbligatoria di un laureato in farmacia.

Il no dell’Autorità della ConcorrenzaLa Pierre Fabre Dermo-Cosmétique vietava dunque ‘nero su bianco’ la vendita sul web, ma ecco che l’Autorité de la Concurrence, un po’ a sorpresa, le dà torto, rilevando che tale divieto di vendita tramite Internet equivaleva ad una limitazione della libertà commerciale dei distributori escludendo un mezzo di commercializzazione dei suoi prodotti. Inoltre, tale divieto restringeva la scelta dei consumatori intenzionati ad acquistare via Internet e, infine, impediva la vendita agli acquirenti finali non ubicati nella zona in cui gravitava il punto vendita fisico. Inoltre, secondo tale organo, il divieto di vendita su Internet non soddisfaceva i requisiti dell’eccezione prevista all’art. 4 lett. C) del regolamento n. 2790/1999, secondo cui tale divieto non pregiudicava la possibilità di proibire a un membro del sistema di svolgere la propria attività ‘in un luogo di stabilimento non autorizzato’. Infatti Internet sarebbe non tanto un luogo di commercializzazione, bensì uno strumento di vendita alternativa utilizzato, al pari della vendita diretta nel negozio o alla vendita per corrispondenza, dai distributori di una rete che dispongono di punti di vendita fisici.

Il rilancio della Pierre Fabre Dermo-CosmétiqueNel dicembre 2008 la società passa al contrattacco e propone un ricorso di annullamento e di modifica della decisione controversa dinnanzi alla Corte d’Appello di Parigi. Due mesi dopo la Corte d’Appello di Parigi ordina la sospensione delle ingiunzioni emanate dall’Autorité de la Concurrence fino a che il giudice del rinvio non avrà statuito sulla fondatezza del ricorso. Va compreso se il divieto di vendere su Internet costituisca, di fatto, una grave restrizione della concorrenza per oggetto ai sensi dell’art 101, n°1, TFUE, ricordando che perché ciò si verifichi un accordo deve “avere per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato interno”. Al fine di valutare se la clausola contrattuale in esame determini una restrizione della concorrenza per oggetto, occorre far riferimento al tenore della clausola e al contesto economico giuridico in cui si colloca. I contratti di ditribuzione selettiva dispongono relativamente alle vendite di prodotti Avéne, Klorane, Galénic e Ducray, che tali vendite debbano essere realizzate in uno spazio fisico, i cui criteri sono definiti con precisione, dalla presenza obbligatoria di un farmacista laureato. Secondo il giudice, tale necessità vieta di fatto ai distributori autorizzati ogni forma di vendita via Internet. Perché la clausola che impone la presenza di un farmacista e di un punto di vendita fisico escludendo, di fatto, una modalità di commercializzazione di prodotti che non richiede lo spostamento fisico del cliente, riduce considerevolmente la possibilità per un distributore autorizzato di vendere i prodotti oggetto del contratto a clienti situati al di fuori del suo territorio contrattuale o della sua zona di attività. Essa è dunque idonea a restringere la concorrenza in tale settore.

Prodotti qualitativi e selezione dei rivenditoriIn materia di accordi istitutivi di un sistema di distribuzione selettiva, la Corte ha già rilevato che tali accordi influiscono necessariamente sulla concorrenza nel mercato comune. Tuttavia esistono esigenze legittime, come la salvaguardia di un commercio specializzato, in grado di fornire prestazioni specifiche per prodotti di alto livello qualitativo e tecnologico, che giustificano la limitazione della concorrenza quando questa non si esplica unicamente sui prezzi, i sistemi di distribuzione selettiva costituiscono quindi un fattore di concorrenza conforme all’art 101, n°1 TFUE. A tale riguardo la Corte ha già rilevato che la scelta di una simile rete non ricade nel divieto di cui a tale articolo a condizione che la scelta dei rivenditori avvenga secondo criteri oggettivi d’indole qualitativa, stabiliti indistintamente per tutti i rivenditori potenziali e applicati in modo non discriminatorio. Chiaro è che nell’ambito della rete di distribuzione selettiva della società i rivenditori sono selezionati secondo criteri oggettivi qualitativi stabiliti indistintamente per tutti. La società fa riferimento, tra gli altri, alla necessità di preservare l’immagine di prestigio dei suoi prodotti e tale volontà non può rappresentare un obiettivo legittimo per restringere la concorrenza e non può quindi giustificare che una clausola contrattuale diretta a un simile obiettivo non ricada nell’art. 101, n°1, TFUE. Sulla base di queste, per fornire una risposta sul fatto che la clausola in questione sia da qualificarsi come restrizione della concorrenza per oggetto, , si dichiara che l’art 101, n°1 TFUE va interpretato nel senso che una clausola contrattuale che, nell’ambito di un sistema di distribuzione selettiva, impone che le vendite di prodotti cosmetici e di igiene personale siano in uno spazio fisico alla presenza obbligatoria di un farmacista laureato, con conseguente divieto di utilizzare Internet per tali vendite, costituisce una restrizione per oggetto ai sensi di detta disposizione se, esaminata con attenzione la clausola e il contesto giuridico ed economico in cui essa si colloca, risulta che essa non sia oggettivamente giustificata.

La sentenza, emessa precedentemente l’uscita del nuovo regolamento UE 330/2010, ancora non regolamentava il rapporto tra punto di vendita fisico e e-commerce. Ora le cose sono cambiate e l’affermazione che per poter vendere prodotti cosmetici via Internet si debba disporre almeno di un punto di vendita fisico nasce dal bisogno di assicurare qualità e sicurezza della produzione. Il consumatore va tutelato da una contraffazione ormai diffusa e con pochi controlli. Perché davanti al consumatore il profumiere ci mette la faccia, che è il miglior valore aggiunto alla produzione selettiva e di lusso.

L’Autorité de la Concurrence però rifiuta l’istanza della Pierre Fabre Dermo-Cosmétique rilevando tra l’altro che i prodotti interessati non erano medicinali, dunque non necessitavano della presenza fisica di un farmacista, e che non risultava comprensibile come tale presenza potesse garantire la ‘cosmetovigilanza’ che imponeva ai professionisti del settore sanitario di rilevare e segnalare gli effetti indesiderati dei prodotti cosmetici, in quanto tale osservazione si sarebbe potuta compiere solo dopo l’utilizzo del prodotto e non al momento del suo acquisto.

114

Pagine GialleFenapro

Mentre è già cominciato il consueto countdown all’edizione del Cosmprof 2012, in programma a Bologna dal 9 al 12 marzo, si traccia un primo, parziale bilancio del concorso legato al Premio Accademia del Profumo. “Prima e importante evidenza: le ditte individuali partecipanti all’evento sono aumentate del 50%, il che significa che i profumieri tradizionali reagiscono alla delicatissima situazione di mercato cogliendo al volo l’importante occasione di visibilità e compattezza che è loro offerta dall’adesione a questo concorso”, sottolinea il presidente Nicola Ostuni, che aggiunge: “Rispetto all’edizione 2011 la numerica dei partecipanti è scesa per la mancata riconferma di alcune catene, ma si è rafforzato lo spirito di coesione dei profumieri indipendenti, cui risulta ormai chiaro che la visibilità del selettivo passa, sempre di più, attraverso manifestazioni come questa. Il che fa veramente ben sperare per il futuro”.

Il punto di vista della farmaciaA seguire pubblichiamo alcuni passi dell’intervista rilasciata da Vincenzo Maglione, Presidente del Gruppo Cosmetici in Farmacia di Unipro a PharmaRetail, newsletter di marketing per la farmacia. È utile a comprendere quale sia l’approccio della concorrenza al mercato.

Quali sono attualmente le dimensioni del mercato?Il mercato del cosmetico in farmacia sviluppa un fatturato prossimo ai 2 miliardi di euro in sell out (MAT, Agosto Fonte IMS) con un trend positivo dell’1,3% a valore. La farmacia sta vivendo un processo di profonda trasformazione dopo l’avvento dei farmaci generici, e beni merceologici quali i cosmetici, possono rappresentare un importante ampliamento dei servizi offerti alla propria clientela migliorando la redditività ed il flusso di cassa di esercizio.

Qual è il posizionamento distintivo della farmacia rispetto agli altri canali distributivi?La farmacia è a mio avviso il canale del consiglio e della garanzia di qualità. Sempre più persone ricercano prodotti specifici alle loro esigenze e pertanto il consiglio del farmacista al fine di meglio indirizzare le richieste del cliente sono fondamentali. Inoltre i cosmetici venduti in farmacia nel luogo che gli italiani identificano quale casa della salute devono rispondere a tale esigenza. Gli investimenti in ricerca che le aziende del settore profondono annualmente sono tesi al miglioramento costante di tali prodotti.

In che modo il farmacista può valorizzare il comparto?L’esposizione e il visual merchandising con un adeguato category management sono i punti essenziali ma che da soli a mio avviso fanno poco se non supportati dalla formazione scientifica del farmacista stesso e dell’addetto alla cosmesi. Oggi i prodotti cosmetici con il loro bagaglio di ricerca e sviluppo necessitano di una profonda conoscenza legata alla loro indicazione ed all’uso. Un consiglio sbagliato oltre che potenzialmente lesivo e/o non risolutivo di un bisogno del consumatore può diventare un boomerang potentissimo nella preferenza/scelta della farmacia di fiducia.

Quali sono le competenze richieste all’addetto alle vendite in farmacia?Il Farmacista ha un background universitario completo. I corsi di laurea in farmacia vedono in molte università italiane la presenza di corsi di studio sui cosmetici e sempre più spazio viene dedicato a tali prodotti. Tale formazione però essendo in continuo aggiornamento va affiancata da adeguati corsi di formazione scientifica che restano a mio avviso quelli più importanti per i farmacisti. Oggi sempre più i farmacisti sono subissati da corsi di “tecniche espositive e/o di vendita” importanti anch’essi ma secondari o almeno paritetici all’aggiornamento scientifico.

200276a_FENAPRO.indd 114 23-01-2012 15:52:58

110

Pagine GialleFenapro

111

E-commerce e beni di lusso, bisogna fare chiarezzaPremium price e vendite online. Un binomio che non sempre funziona. Specie per i cosmetici, che hanno bisogno di servizio e consulenza. FEDP e Commissione Europea al lavoro per trovare punti d’intesa.

Risulta ormai evidente a tutti come la questione dei rapporti tra negozio fisico e virtuale e della correlazione tra vendite on line e vendite al dettaglio rappresenti lo snodo centrale e nevralgico del commercio moderno. E il più delicato. Nota a tutti - e ampiamente dibattuta anche attraverso queste pagine - è anche la posizione della FEDP, la Federazione Europea dei Profumieri Dettaglianti, a riguardo: l’unica strada per disciplinare i rapporti tra i due canali è quella della coesistenza tra punto di vendita fisico e punto di vendita on line. In altri termini, chi vuole aprire una finestra in rete deve per forza avere un negozio vero e proprio. Ad aggiungere altri spunti di riflessione alla delicata materia giunge una comunicazione della Commissione Europea che, riprendendo i contenuti della direttiva sul commercio elettronico emanata nel 2000, ne ribadisce la validità di fondo sottolineando che la stessa sia stata riconosciuta dai partecipanti alla consultazione pubblica organizzata nel 2010 come ‘la chiave di volta del mercato unico del digitale’. Va, però, completata. Come? Spetta alle parti in gioco, FEDP compresa, per quanto riguarda la questione della vendita online di cosmetici, dire la propria.

Promuovere crescita e occupazione.La direttiva è stata dunque utilizzata dalla Commissione Europea come fondamenta per elaborare una comunicazione il cui obiettivo è quello di indicare le azioni concrete da porre in essere per raddoppiare entro il 2015 la quota del commercio elettronico nelle vendite al dettaglio, attualmente pari al 3,4%, e quella dell’economia di Internet nel PIL europeo, attualmente inferiore al 3%. La comunicazione è stata sollecitata dal Consiglio Europeo al fine di mettere nero su bianco una tabella di marcia per il completamento del mercato interno del digitale entro quest’anno. Perché un timing così serrato? “Lo sviluppo del commercio elettronico e dei servizi on-line - si legge nel comunicato della Commissione Europea - rappresenta un potenziale significativo, portatore di effetti benefici sul piano economico e sociale. L’economia di Internet crea 2,6 posti di lavoro per ciascun posto di lavoro andato perduto nei settori tradizionali e amplia la scelta dei consumatori, anche nelle zone rurali e isolate”. Ma i conti, secondo Fenapro e la stessa FEDP, non tornano. “Primo: com’è possibile

Si può imporre la vendita on-line?È legittimo che un’azienda imponga ai propri concessionari la vendita on-line? Leggete il caso della Pierre Fabre Dermo-Cosmétique.

Il fatto risale all’ottobre 2008, quando la Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SAS, una delle società del gruppo Pierre Fabre, che dispone di varie controllate tra cui i laboratori Klorane, Ducray, Galénic e Avéne, ricorre contro la decisione del Conseil de la Concurrence (il Consiglio della Concorrenza francese, diventato poi dal 13 gennaio 2009 Autorité de la Cuncurrence) inerente il divieto imposto dalla società ai distributori di vendere su Internet i suoi prodotti cosmetici e di igiene personale, in violazione delle disposizioni dell’art. L. 420-1 del Code de commerce (codice di commercio) nonché dell’art. 81 CE. I prodotti cosmetici e di igiene personale della società, lo ricordiamo, sono venduti soprattutto attraverso il canale farmaceutico, sia sul mercato francese che su quello europeo, e i contratti di distribuzione riguardanti i marchi Klorane, Ducray, Galénic e Avène precisavano che la vendita doveva essere effettuata

di Giovanna Maffina

Al momento in cui scriviamo non si è ancora svolta la riunione tra FEDP e Commissione Europea di cui vi

relazioneremo nel prossimo numero.

Volete saperne di più sulla direttiva che regolamenta l’e-commerce? Ecco i link:http://ec.europa.eu/internal market/e-commerce/communication 2012 en.htmhttp://ec.europa.eu/information society/digital-agenda/index en.htmhttp://ec.europa.eu/consumers/consumer research/market studies/e commerce study en.htm

“La Commissione Europea non può fare di un’erba un fascio e ritenere che l’e-commerce possa funzionare allo stesso modo, e con le stesse regole, per tutti i beni di consumo. L’obiettivo di fondo di promuoverne lo sviluppo è condivisibile ma ha certamente inevitabili elementi di criticità per quanto riguarda prodotti come i nostri, in cui il servizio di consulenza ha un ruolo decisivo. È chiaro che questi elementi vadano esaminati a parte e discussi con la FEDP, la cui posizione è già stata più volte ribadita in passato: sì alle profumerie virtuali purché l’imprenditore abbia già uno o più punti vendita fisici. Commercio elettronico e ‘fisico’ devono essere l’uno complementare all’altro. In nessun caso il primo può sostituirsi al secondo”. Mario Verduci

AntefattoIl contratto Pierre Fabre Dermo-Cosmétique imponeva la presenza obbligatoria di un laureato in farmacia ma richiedeva anche la sua permanenza sul punto vendita, per tutta la durata dell’orario, in quanto formata e qualificata a fornire ogni tipo di indicazione circa le caratteristiche tecniche e scientifiche dei prodotti, il loro corretto utilizzo e ad erogare all’istante e nel punto vendita quello più adatto agli specifici problemi di igiene e di cura personali. Sul contratto era inoltre specificato che il distributore autorizzato doveva impegnarsi a vendere i prodotti solamente in un punto vendita materiale e individuato.

che si creino più posti di lavoro, quando è un fatto noto a tutti che il commercio elettronico, semplificando e snellendo il flusso di compravendita delle merci porta, per contro, a tagliare molte figure professionali?”, dice Mario Verduci. “Secondo: nella comunicazione si legge anche che nei prossimi 5 anni il potenziale del commercio elettronico e dei servizi on-line potrebbe rappresentare fino al 20% dell’occupazione e della crescita, e che l’accesso per le persone geograficamente isolate o svantaggiate risulterà agevolato. Ma come pensano di risolvere questo secondo punto? E con l’attribuzione di quali costi al consumatore?”.

200276a_FENAPRO.indd 110-111 23-01-2012 15:53:12

114

Pagine GialleFenapro

Mentre è già cominciato il consueto countdown all’edizione del Cosmprof 2012, in programma a Bologna dal 9 al 12 marzo, si traccia un primo, parziale bilancio del concorso legato al Premio Accademia del Profumo. “Prima e importante evidenza: le ditte individuali partecipanti all’evento sono aumentate del 50%, il che significa che i profumieri tradizionali reagiscono alla delicatissima situazione di mercato cogliendo al volo l’importante occasione di visibilità e compattezza che è loro offerta dall’adesione a questo concorso”, sottolinea il presidente Nicola Ostuni, che aggiunge: “Rispetto all’edizione 2011 la numerica dei partecipanti è scesa per la mancata riconferma di alcune catene, ma si è rafforzato lo spirito di coesione dei profumieri indipendenti, cui risulta ormai chiaro che la visibilità del selettivo passa, sempre di più, attraverso manifestazioni come questa. Il che fa veramente ben sperare per il futuro”.

Il punto di vista della farmaciaA seguire pubblichiamo alcuni passi dell’intervista rilasciata da Vincenzo Maglione, Presidente del Gruppo Cosmetici in Farmacia di Unipro a PharmaRetail, newsletter di marketing per la farmacia. È utile a comprendere quale sia l’approccio della concorrenza al mercato.

Quali sono attualmente le dimensioni del mercato?Il mercato del cosmetico in farmacia sviluppa un fatturato prossimo ai 2 miliardi di euro in sell out (MAT, Agosto Fonte IMS) con un trend positivo dell’1,3% a valore. La farmacia sta vivendo un processo di profonda trasformazione dopo l’avvento dei farmaci generici, e beni merceologici quali i cosmetici, possono rappresentare un importante ampliamento dei servizi offerti alla propria clientela migliorando la redditività ed il flusso di cassa di esercizio.

Qual è il posizionamento distintivo della farmacia rispetto agli altri canali distributivi?La farmacia è a mio avviso il canale del consiglio e della garanzia di qualità. Sempre più persone ricercano prodotti specifici alle loro esigenze e pertanto il consiglio del farmacista al fine di meglio indirizzare le richieste del cliente sono fondamentali. Inoltre i cosmetici venduti in farmacia nel luogo che gli italiani identificano quale casa della salute devono rispondere a tale esigenza. Gli investimenti in ricerca che le aziende del settore profondono annualmente sono tesi al miglioramento costante di tali prodotti.

In che modo il farmacista può valorizzare il comparto?L’esposizione e il visual merchandising con un adeguato category management sono i punti essenziali ma che da soli a mio avviso fanno poco se non supportati dalla formazione scientifica del farmacista stesso e dell’addetto alla cosmesi. Oggi i prodotti cosmetici con il loro bagaglio di ricerca e sviluppo necessitano di una profonda conoscenza legata alla loro indicazione ed all’uso. Un consiglio sbagliato oltre che potenzialmente lesivo e/o non risolutivo di un bisogno del consumatore può diventare un boomerang potentissimo nella preferenza/scelta della farmacia di fiducia.

Quali sono le competenze richieste all’addetto alle vendite in farmacia?Il Farmacista ha un background universitario completo. I corsi di laurea in farmacia vedono in molte università italiane la presenza di corsi di studio sui cosmetici e sempre più spazio viene dedicato a tali prodotti. Tale formazione però essendo in continuo aggiornamento va affiancata da adeguati corsi di formazione scientifica che restano a mio avviso quelli più importanti per i farmacisti. Oggi sempre più i farmacisti sono subissati da corsi di “tecniche espositive e/o di vendita” importanti anch’essi ma secondari o almeno paritetici all’aggiornamento scientifico.

200276a_FENAPRO.indd 114 23-01-2012 15:52:58