FATTURAZIONE E ADEMPIMENTI NELLE OPERAZIONI CON … · Detassazione (non imp.o reverse charge) N.B....

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1 FATTURAZIONE E ADEMPIMENTI NELLE OPERAZIONI CON L’ESTERO a cura di Francesco Zuech Ragioniere commercialista e revisore contabile

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FATTURAZIONE E ADEMPIMENTI NELLE

OPERAZIONI CON L’ESTERO

a cura di

Francesco ZuechRagioniere commercialista e revisore contabile

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1° modulo

Inquadramento generale (cenni)

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OGGETTIVO

SOGGETTIVO

TERRITORIALE

CESSIONI DI BENI (art. 2)

PRESTAZIONI DI SERVIZI (art. 3)

ESERCIZIO DI IMPRESE (art. 4)

ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI (art. 5)

TERRITORIALITA’ DELL’IMPOSTA (art. da

7 a 7-septies)

LA MANCANZA DI UNO SOLO DEI PREDETTI REQUISITI FA SÌ CHE L’OPERAZIONE SIA F.C.I. E, SALVO – DAL 2013 – PER QUASI TUTTE LE EXTRATERRITORIALI, NON SORGONO ADEMPIMENTI

AI FINI IVA

I TRE REQUISITI DELL’IVA

SONO COMUNQUE RILEVANTI LE IMPORTAZIONI DA CHIUNQUE EFFETTUATE E GLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI VEICOLI NUOVI

Inquadramento generale (cenni)

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ITALIA

UE EXTRA-UEITALIA

Detassazione (non imp.o reverse charge)

N.B. Nel rispetto di precisi requisiti

Tassazione

(imponibile e talvolta non imp. o esente)

CESSIONE CESSIONECESSIONE

ACQUISTO ACQUISTO IMPORTAZIONE

EXTRA UE

Obbligo

fatturazione da

posizione IT

TRATTAMENTO CESSIONE BENI SOGGETTI IT

CESSIONI

UE

CESSIONI

EXTRA UEUE

Obbligo

fatturazione da

posizione IT o UE a

seconda dei casi

Art. 21 co. 6-bis DPR 633/72

OPERAZIONI NON TERRITORIALI ART. 7-BISOPERAZIONI TERRITORIALI

Inquadramento generale (cenni)

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NORME SULLA TERRITORIALITA’ (cenni)

DPR 633/72 CONTENUTO

Art. 7 Nozione di territorio

Art. 7-bis

(Art. 40 DL 331/93

per acq.intra)

Cessione di beni (luogo immobile; luogo in cui si trova il bene

momento consegna/spedizione)

N.B. particolarità per: cessioni a distanza B2C; cessioni a bordo;

cessioni gas/energia tramite reti; …

Ce

ssion

i

Art. 7-ter

Prestazioni di servizi (generali)

- Paese del committente nel B2B

- Paese del prestatore nel B2C

Se

rvizi

Art. 7-quaterDeroghe per particolari servizi (B2B e B2C)

Art. 7-quinquies

Art. 7-sexiesDeroghe per particolari servizi resi a privati (B2C)

Art. 7-septies

Inquadramento generale (cenni)

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TERRITORIALIA’ SERVIZI SPECIALI

Art. 7-quater

DPR 633/72

Disposizioni relative a particolari prestazioni di servizio

a) Prestazioni relative a beni immobili … � luogo immobile

b) Trasporto passeggeri � distanza percorsa

c) Servizi di ristorazione e catering � luogo di esecuzione

d) Servizi di ristorazione e catering a bordo in un trasporto passeggeri

comunitario � luogo di partenza

e) Noleggio breve (e simili) di mezzi di trasporto � messa a disposizione del mezzo, con talune deroghe legate al luogo di utilizzo

N.B. Irrilevanza del Paese e dello status del committente

�TRATTASI DI DEROGHE ASSOLUTE

Artt. 47, 48,

57, 55, 56 e

59-bis

Direttiva

1° gruppo

deroghe

NO INTRASTAT

B2B

B2C

Inquadramento generale (cenni)

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Art. 7-quinques

DPR 633/72

Disposizioni relative a servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici,

educativi, ricreativi e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le prestazioni

di servizi degli organizzatori di dette attività nonché le prestazioni si servizi

accessorie alle precedente.

�Luogo di svolgimento

PER IL 2010 � TRATTASI DI DEROGHE ASSOLUTE- Irrilevanza del Paese del committente.

- Irrilevanza dello status del committente.

DAL 2011 � DIVENTA DEROGA RELATIVA APPLICABILE SOLO NEI RAPPORTI B2C, TRANNE PER I SERVIZI DI ACCESSO E ACCESSORI ALL’ACCESSO LE CUI REGOLE RIMANGONO IMMUTATE

Art. 53

Direttiva

2° gruppo

deroghe

NO INTRASTAT

TERRITORIALIA’ SERVIZI SPECIALI

Inquadramento generale (cenni)

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Disposizioni speciali relative a talune prestazioni di servizi

a) Prestazioni di intermediazione (trasparente) � luogo operazione principale (cioè

dell’operazione intermediata)

b) Trasporto di beni diverso dal trasporto intracomunitario � distanza percorsa

c) trasporto intracomunitario di beni � luogo inizio del trasporto

d) Lavorazioni e perizie relative a beni mobili materiali nonché attività accessorie ai

trasporti � luogo di esecuzione

e) Noleggi “non brevi” e simili di mezzi di trasporto � rilevanza della prestazione

resa da soggetto stabilito IT per utilizzo nella comunità + rilevanza prestazione resa

da soggetto Extra UE per utilizzo in IT (*)

f) prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici � rilevanza delle prestazioni

rese da soggetto extra UE

g) prestazioni di telecomunicazione e teleradiodiffusione � ricorso al criterio

dell’utilizzo

N.B. Riguardano solo committenti privati (IT, UE o Extra UE).

TRATTASI DI DEROGHE RELATIVE

Art. 7-sexies

DPR 633/72

Art. 46, 49-52,

54, 59-bis, 58,

59-ter

Direttiva

3° gruppo

deroghe

B2C

(*) Novità dal 2013: rilevanza luogo destinatario se IT (per utilizzo nella UE) o extra UE (per utilizzo

IT); per imbarcazioni da diporto vale luogo messa a disposizione con talune peculiarità

(**) Novità dal 2015: rilevanza luogo destinatario (art. 58 Dir. 112)

TERRITORIALIA’ SERVIZI SPECIALI

Inquadramento generale (cenni)

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Art. 7-septies

DPR 633/72

Servizi non territoriali se resi a privati extra UE

a) Prestazioni di servizi di cui all’art. 3, co.2,n. 2

b) Prestazioni pubblicitarie

c) Prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale nonché elaborazione e

fornitura di dati e simili

d) Operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative, comprese le riassicurazioni ed

escluse le casseforti

e) Messa a disposizione di personale

f) Locazione, leasing, noleggio e simili di beni mobili diversi dai mezzi di trasporto

g) Concessione dell’accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, trasporto o

trasmissione mediante gli stessi e altri servizi direttamente collegati

h) servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione (abrogata dal 2015)

i) Servizi prestati per via elettronica (abrogata dal 2015)

j) Prestazioni “negative” relative ad attività di cui alle precedenti lettere

N.B. Riguardano solo committenti privati extra UE.TRATTASI DI DEROGHE RELATIVE

Art. 59 e 59-bis

Direttiva

4° gruppo

deroghe

B2C extra

UE

TERRITORIALIA’ SERVIZI SPECIALI

Inquadramento generale (cenni)

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Trasporto personeinternazionale

1) trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorioestero in dipendenza di unico contratto;

Trasportiinternazionali dibeni

2) trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea,nonché i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono assoggettatiall'imposta a norma del primo comma dell'art. 69 (1);

Noleggi connessi aitrasportiinternazionali

3) noleggi e le locazioni di navi, aeromobili, autoveicoli, vagoni ferroviari, cabine-letto,containers e carrelli, adibiti ai trasporti di cui al precedente n. 1), ai trasporti di beni inesportazione, in transito o in temporanea importazione nonché a quelli relativi a beniin importazione sempreché i corrispettivi dei noleggi e delle locazioni sianoassoggettati all'imposta a norma del primo comma dell’art. 69 (1);

Spedizioni relativeai trasportiinternazionali

4) servizi di spedizione relativi ai trasporti di cui al precedente n. 1), ai trasporti di beniin esportazione, in transito o in temporanea importazione nonché ai trasporti di beni inimportazione sempreché i corrispettivi dei servizi di spedizione siano assoggettatiall'imposta a norma del primo comma dell’art.69 (1); i servizi relativi alle operazionidoganali

Servizi accessori aitrasportiinternazionali

5) servizi di carico, scarico, trasbordo, manutenzione, stivaggio, disistivaggio, pesatura,misurazione, controllo, refrigerazione, magazzinaggio, deposito, custodia e simili,relativi ai beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea ovverorelativi a beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi stessi sianoassoggettati ad imposta a norma del primo comma dell’art. 69 (1);

Art. 9, co 1. DPR 633/72 – Operazioni non imponibili

(1) Valore indicato nella bolletta d’importazione della merce

Trattamento fiscale taluni servizi internazionali

Inquadramento generale (cenni)

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Art. 9, co 1. DPR 633/72 – Operazioni non imponibili

Trattamento fiscale taluni servizi internazionali

Dal

01/01/2010

Servizi portuali e

degli agenti marittimi

6) i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono

direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi

di trasporto, nonché quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari;

Intermediazioni

relative ad

operazioni

internazionali

7) servizi di intermediazione relativi a beni in importazione, in esportazione o in transito, a trasporti

internazionali di persone o di beni, ai noleggi e alle locazioni di cui al n. 3), nonché quelli relativi ad

operazioni effettuate fuori del territorio della Comunità; le cessioni di licenze all'esportazione;

Intermediazioni rese

ad agenzie di viaggio

7 bis) servizi di intermediazione resi in nome e per conto di agenzie di viaggio di cui all’art. 74-ter,

relativi a prestazioni eseguite fuori del territorio degli Stati membri della Comunità economica

europea;

Manipolazioni nei

depositi doganali

8) manipolazioni usuali eseguite nei depositi doganali a norma dell'art. 152, primo comma, del Testo

unico approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43;

Lavorazioni su beni in

regime di

perfezionamento o

da esportare

9) trattamenti di cui all'art. 176 del Testo unico approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, eseguiti

su beni di provenienza estera non ancora definitivamente importati, nonché su beni nazionali

nazionalizzati o comunitari destinati ad essere esportati da o per conto del prestatore del servizio o

del committente non residente nel territorio dello Stato.

In merito alle lavorazioni “internazionali” si ritiene utile evidenziare che il n. 9 dell’art. 9 riguarda solamente i beni lavorati in

Italia ed esportati a seguito della lavorazione. Non contempla, invece, l’ipotesi dei beni inviati per la lavorazione all’estero e

successivamente reimportati nella forma di prodotti compensatori.

Inquadramento generale (cenni)

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Rapporto fra art. 9 e regole sulla territorialità

Provvigione su esportazione

Prestatore IT committente IT� Operazione non imponibile art. 9 co.1 n. 7

Provvigione su esportazione, cessione intra o

operazione interna

Prestatore IT committente operatore FR

� “Inversione contabile” art. 7 ter co.1 lett. a)

Provvigione su esportazione

Prestatore CH committente operatore IT�

Autofattura art. 17 co.2

Operazione non imponibile art. 9 co.1 n. 7

Trasporto in esportazione

Prestatore IT committente IT� Operazione non imponibile art. 9 co.1 n. 2

Trasporto interno o internazionale

Prestatore IT committente operatore FR� “Inversione contabile” art. 7 ter co.1 lett. a)

Trasporto su esportazione

Prestatore CH committente operatore IT�

Autofattura art. 17 co.2

Operazione non imponibile art. 9 co.1 n. 2

Dal 2010 le disposizioni dell’art. 9 comma 1 continuano a trovare applicazione

solo per le operazioni che risultano territoriali ai sensi degli artt. da 7 a 7-

septies.

N.B.

C.M. 37/E/2011 § 5

Ad esempio, nel BtoB, quando il committente è ItalianoEsempi

Inquadramento generale (cenni)

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OPERAZIONI TERRITORIALI: CHI ASSOLVE GLI ADEMPIMENTI IVA ?

Operatore Iva residente(comprese quelle eventualmente poste in

essere in Italia dalla propria SO estera)

Stabilito in Italia (S.O.)

- per le proprie operazioni (B2B e B2C) territoriali verso residenti e non residenti

- per operazioni poste in essere dalla casa madre estera verso privati (B2C)

Identificato (I.D.o R.F.)

- per operazioni poste in essere verso privati (B2C)

- per operazioni poste in essere verso non residenti

Emette fattura il FORNITORE

Operatore Iva estero

N.B. QUESTE REGOLE NON VALGONO SE IL CESSIONARIO/COMMITTENTE E’ UN OPERATORE RESIDENTE IT (B2B)

Inquadramento generale (cenni)

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Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello

Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello

Stato, compresi i soggetti indicati all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), sono adempiutidai cessionari o committenti.

Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto

passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, il cessionario o committente

adempie gli obblighi di fatturazione di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e

47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29

ottobre 1993, n. 427.

Art. 17, co.2, del DPR 633/72 in vigore dal 1.1.2013

OPERAZIONI TERRITORIALI: CHI ASSOLVE GLI ADEMPIMENTI IVA SE IL FORNITORE NON E’ RESIDENTE/STABILITO IN ITALIA ?

REVERSE CHARGE

cessionario/committente operatore nazionale (B2B)

- tramite autofattura art. 17 co.2 per gli acquisti da fornitori extra UE

- tramite integrazione fattura ricevuta per acquisti in reverse charge internazionale da fornitori UE non stabiliti

Inquadramento generale (cenni)

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15

2° modulo

Momento di effettuazione

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Norme sul momento di effettuazione/fatto generatore

- co. 1 � cessioni di beni (consegna o spedizione)

- co. 3 � prestazioni di servizi (pagamento)

- co. 4 � effetto anticipatorio fatturazione o

pagamento

- co. 6 � servizi generali internazionali (pagamento o

ultimazione/maturazione)

Art. 6

DPR

633/72

Art. 39

D.L.

331/93

- co.1 � acquisti intracomunitari di beni + (dal 2013)

cessioni intra

- co.2 � effetto anticipatorio fatturazione (dal 2013 no

effetto anticipatorio pagamento)

Pri

nci

pa

li d

isp

osi

zio

ni

Momento di effettuazione

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Focus: momento di effettuazione cessioni/acq. intra

Casistica

Momento di effettuazione

Fino al 31/12/2012(art. 6 DPR 633/72)

Dal 01/01/2013(Art. 39 DL 331/93)

Incasso acconto anticipato

rispetto a trasporto/spedizione

Evento rilevante

(obbligo fatturazione

immediata)

Evento non rilevante

(la fattura può essere emessa

entro il 15 del mese successivo al

trasporto/spedizione)

Emissione anticipata fattura

rispetto a trasporto/spedizione

Evento rilevante

(obbligo registrazione)Invariato

Trasporto o spedizione

Evento rilevante(*)

(la fattura può essere emessa

entro il 15 del mese successivo

alla consegna/spedizione sedocumentata da d.d.t)

Evento rilevante(*)

(la fattura può essere emessa

entro il 15 del mese successivo al

trasporto/spedizione)

(*) salvo cessioni i cui effetti traslativi o costituitivi si producono successivamente alla consegna (es. consignment stock)

N.B. Le cessioni effettuate in modo continuativo nell’arco di un periodo superiore ad un mese solare, si

considerano effettuate al termine di ciascun mese (art.39, co.3, DL 331/93 in vigore dal 2013)

Momento di effettuazione

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Triangolazione con lavorazione

IT vende prodotti finiti a UEy2. IT invia i beni (parti metalliche) a UEy1 a cui commissiona una lavorazione

(verniciatura). La consegna al cliente UEy2 avviene a partenza dallo stabilimento del lavorante UEy1.

Causa C-446/13

Sentenza 2/10/2014

IT

UEy2 UEy1lavorante

Ft………

….

cessionario

CedenteLavorazione eseguita in altro Stato per conto del cedente IT

LA CESSIONE SI CONSIDERA EFFETTUATA NEL LUOGO IN CUI SI TROVANO I BENI DIVENUTI CONFORMI AGLI IMPEGNI CONTRATTUATI TRA LE PARTI

Quale inizio trasporto ? Attenzione al momento e al luogo in cui i beni oggetto di cessione si considerano realizzati

N.B, Quella fra IT1 e UEy2 NON E’ UNA CESSIONE INTRACOMUNITARIA territoriale in Italia (luogo di

partenza delle parti metalliche da verniciare) ma una cessione territoriale in UEy (luogo di partenza del bene

oggetto del contratto, cioè le parti metalliche già verniciate).

Momento di effettuazione

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- co. 1 � cessioni di beni (consegna o spedizione)

- co. 3 � prestazioni di servizi (pagamento)

- co. 4 � effetto anticipatorio fatturazione o

pagamento

- co. 6 � servizi generali internazionali

Art. 6

DPR

633/72

Art. 39

D.L.

331/93

- co.1 � acquisti intracomunitari di beni + (dal 2013)

cessioni intra (inizio spedizione/trasporto)

- co.2 � effetto anticipatorio fatturazione (dal 2013 no

effetto anticipatorio pagamento)

Pri

nci

pa

li d

isp

osi

zio

ni

Norme sul momento di effettuazione/fatto generatore

Momento di effettuazione

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Momento di effettuazione servizi internazionali

Servizi speciali B2B e

B2C

Art. 6 co.3

Art. 6 co.4

Pagamento o (se antecedente)

fatturazione

Servizi generali

B2C

Servizi generali

B2BArt. 6 co.6

Dal 17/3/2012 ci sono regole

particolari

Momento di effettuazione

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All’articolo 6, co. 6, del DPR 633/72 introdotto da art. 8, co.2, lett. a) L.

15/12/2011 n. 217 (G.U. n. 1 del 2/1/2012)

«In deroga al terzo e al quarto comma, le prestazioni di servizi di cui all’articolo 7-ter,

rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato a un soggetto

passivo ivi stabilito, e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-

quater e 7-quinquies, rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato

ad un soggetto passivo che non è ivi stabilito, si considerano effettuate nel

momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo,

alla data di maturazione dei corrispettivi. Se anteriormente al verificarsi degli eventi

indicati nel primo periodo è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di

servizi si intende effettuata,limitatamente all’importo pagato, alla data del

pagamento. Le stesse prestazioni, se effettuate in modo continuativo nell’arco di un

periodo superiore a un anno e se non comportano pagamenti anche parziali nel

medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino

all’ultimazione delle prestazioni medesime»

Dal 17/3/2012

Focus: momento di effettuazione servizi generali internazionali B2B

Momento di effettuazione

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Servizi ad esecuzione unica (o

istantanea) e servizi ad esecuzione

continuativa o periodica

Ai fini dell’individuazione del momento di effettuazione rileva rispettivamente

l’ultimazione e la maturazione del corrispettivo. La circolare evidenza che ai fini

dell’individuazione del momento, in entrambi i casi, sono sicuramente rilevanti le clausole contrattuali e che tale momento non sempre coincide con il momento in

cui si realizza effettivamente il pagamento.

Sfasamento tra ultimazione e

conoscenza�

Nei casi in cui prestatore e committente non abbiano la medesima percezione

dello stato di esecuzione della prestazione (sfasamento temporale tra ultimazione

e conoscenza da parte del committente), saranno i documenti scambiati fra le parti (ai fini della reciproca conoscenza dello stato avanzamento dei lavori e

dell’ammontare del corrispettivo dovuto), in base alle previsioni contrattuali, ad

avere un ruolo determinante in ordine alla tempistica degli adempimenti contabili

che il committente/prestatore dovrà effettuare ai fini dell’assolvimento

dell’imposta.

Corrispettivo non determinabile

nel momento di ultimazione�

Nel caso in cui il corrispettivo non risulti determinabile poiché la quantificazione

dello stesso va ancorata ad elementi fattuali non ancora realizzati e pertanto non

conosciuti dalle controparti alla data di effettuazione dell’operazione,

l’ultimazione della prestazione o la maturazione del corrispettivo può essere individuata nel momento in cui saranno noti i predetti elementi, purché i particolari criteri di individuazione siano preventivamente stabiliti in sede contrattuale.

Salvo ipotesi di abuso, non è sanzionabile l’integrazione (o autofattura ex art. 46,

co.5) anticipata rispetto all’ultimazione/maturazione del servizio generale

Individuazione dell’ultimazione o maturazione per i servizi generali internazionali (C.M. 16 del 21/5/2013)

Momento di effettuazione

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Caso Soluzione

Prestazioni di intermediazioni rese da agenti Secondo l’AIDC (n.c. 187/2013) non si tratta di prestazioni di

carattere periodico o continuativo (e sono quindi rilevanti alla

data dell’ultimazione) poiché la loro fruibilità non può essere

apprezzata in modo frazionato nel tempo essendo, invece,

collegata all’evento oggetto dell’incarico (la compravendita)

(1)

Contratto con maturazione del corrispettivo al termine di ogni bimestre con pagamento entro

il 15 del mese successivo

Il momento di effettuazione coincide con la data di scadenza

del bimestre (C.M. 16/E/2013 § 2.3)

Servizio di roaming (telecomunicazioni) con

clausole di rendicontazione, valorizzazione e

condivisione con la controparte che si esaurisce

mese successivo

Può ritenersi ammissibile individuare il momento di

effettuazione in quello di emissione della fattura entro il mese

successivo (C.M. 16/E/2013 § 3.2.2.)

(1) Sul caso specifico dei contratti di agenzia (molto diffuso) la C.M. 16/E/2013 (§2.2) dell’Agenzia non ha affondato il colpo ma, nel

richiamare le precisazioni della C.M. 36/E/2010 riguardanti le modalità di compilazione del campo “modalità di erogazione” (“I -

istantanea”;“ R - a più riprese”) degli Intrastat, sembra, tuttavia, riconfermare (ancorché indirettamente) la modalità “a più riprese”

e cioè l’ipotesi di “servizi erogati ciclicamente, dunque caratterizzati da una certa periodicità o continuità, con una erogazione

prolungata nel tempo”. Tale inquadramento, ovviamente, non è, invece, sostenibile per le provvigioni occasionali.

Esempi

Momento di effettuazione

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Caso Soluzione

Cessione contratto relativo alle

prestazione dei calciatori che prevede,

di regola, un corrispettivo da pagare in

più rate annuale. L’effettivo

tesseramento presso la società estera

avviene con il rilascio del c.d.

International Trasfer Certificate del

calciatore “ceduto” da parte della

Federazione calcio del Paese di

residenza della società cedente

La cessione del contratto ha carattere istantaneo e

l’effettuazione è da ritenersi coincidente con la

data di sottoscrizione del contratto di cessione a

prescindere dal momento in cui ha luogo il rilascio

del c.d. International Transfer Certificato relativo al

calciatore (C.M.37/E/2013 § 2.1)

Integrazione prezzo nei contratti di

trasferimento dei diritti pluriennali alle

prestazioni dei calciatori legate alnumero di partite giocate, eventuale

accesso alla Champions league, ecc

Per ragioni di certezza e semplificazione operativa

il momento va individuato nella conclusione della

stagione sportiva (C.M.37/E/2013 § 2.1)

Esempi

Momento di effettuazione

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“La fattura emessa dal prestatore comunitario può essere assunta come indice

dell’effettuazione dell’operazione … ed è dal momento della ricezione che va

ricondotta l’esigibilità dell’imposta che deve essere assolta dal committente a

prescindere dall’effettuazione del pagamento”

C.M. 35/E

del

20/9/2012�

C.M. 16/E/2013 (§ 3.4.1)

“… il committente non è, dunque, sanzionato per l’anticipata integrazione

della fattura”(ricevuta) e che, altrettanto, “non debba essere sanzionato per

l’anticipata emissione dell’autofattura”(di cui all’art. 46, co.5,) a seguito di un

errore (scusabile) nell’individuazione del momento di conclusione del servizio,

“salve le ipotesi di abuso”.

Ruolo indiziario della fattura emessa dal prestatore UE

“anche nell’ipotesi in cui il prestatore sia un soggetto extra comunitario si deve,

comunque, ritenere che la ricezione di un qualunque documento da quest’ultimo

emesso, volto a certificare l’operazione resa, sia indice dell’ultimazione

dell’operazione o della maturazione del corrispettivo, con conseguente obbligo di

emissione dell’autofattura da parte del committente nazionale”

C.M.16/E

del

21/5/2013

§ 2.3

Momento di effettuazione

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Focus: servizi di durata superiore all’anno per i quali non sono previsti pagamenti parziali

C.M. 37/E/2011 §4.4

Art. 6, co.3, terzo periodo DPR 633/72

Esempio

Servizio di manutenzione della durata di 5 anni (60 mesi)

Corrispettivo € 100.000 da corrispondere a fine contratto (per cui non sono previsti acconti o

pagamenti parziali in corso d’opera)

Inizio prestazione 01/4/2011

Corrispettivo da auto fatturare al 31/12/2012 (oppure integrazione fattura del fornitore se emessa):

100.000 / 60 mesi x 21 mesi (da 01/4/2011 al 31/12/2012) � € 35.000

Precisazioni

•è necessario attendere (anche per servizi per cui è sin dall’inizio prevista una durata pluriennale) che

siano trascorsi dodici mesi per annoverare le prestazioni ricevute tra quelle interessate dalla

disposizione in esame;

•il momento dell’effettuazione delle prestazioni di servizio che rispondono al requisito precedente è

comunque il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 6, co.6, ultimo periodo

Da

l 17

/3/2

01

2

C.M. 16/E/2013 §2.4

Momento di effettuazione

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27

3° modulo

Fatturazione attiva

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Tempistica fatturazione

DifferitaImmediata

Stesso giorno

(entro le ore 24)

Entro il giorno 15 del

mese successivo

Momento effettuazione servizio (fatto generatore)

Fatturazione attiva

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Fatturazione differita

Riformulazione art. 21 co.4 DPR 633/72 (legge di stabilità 2013)

4. La fattura è emessa al momento dell’effettuazione dell’operazione determinata a norma

dell’articolo 6. La fattura cartacea è compilata in duplice esemplare di cui uno è consegnato o

spedito all’altra parte. In deroga a quanto previsto nel primo periodo:

a)per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da

altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione ed avente

le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n.

472, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione,

effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa

una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo

a quello di effettuazione delle medesime;

b)per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il

tramite del proprio cedente la fattura è emessa entro il mese successivo a quello della

consegna o spedizione dei beni;

c) per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato

membro dell’Unione europea, non soggette all’imposta ai sensi dell’articolo 7-ter, la fattura

è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;

d)per le prestazioni di servizi di cui all'articolo 6, sesto comma, primo periodo, rese a o ricevute

da un soggetto passivo stabilito fuori dell’Unione europea, la fattura è emessa entro il

giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

cessioni

prestazioni

prestazioni

prestazioni

Fatturazione attiva

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Termini registrazione fatture differite

Modifiche all’art. 23 co.1 del DPR 633/72 (legge di stabilità 2013)

… Le fatture di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettere a), c) e d)

devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al

mese di effettuazione delle operazioni.

Modifiche all’art. 46 co.2 e 47, co.4, del D.L.331/93(legge di stabiilità 2013)

Per le cessioni intracomunitarie di beni la specifica previsione del novellato art. 46,

comma 2, svincola il termine di fatturazione dall’art. 21 e lo fissa (autonomamente) entro il

giorno 15 del mese successivo a quello di inizio del trasporto o spedizione, ferma restando

l’annotazione con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione (art. 47, co.4). Tale

novità va letta in coordinamento con l’eliminazione dell’obbligo di fatturare gli acconti per

le cessioni e acquisti intracomunitari di beni[1] (art. 39, comma 2, DL 331/93 e art. 220, n. 4,

della Direttiva).

[1] Attenzione, rimane, invece, invariato l’obbligo di fatturazione degli acconti ricevuti nel caso di operazioni interne (beni e

servizi) oppure di servizi internazionali.

N.B non viene richiamata la lettera b) relativa alla c.d. fattura “differita triangolare”

Fatturazione attiva

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Diciture per le fatture territoriali “senza Iva”Operazioni territoriali con obbligo fatturazione

senza addebito di IvaAnnotazione minima in fattura

Art. 21, comma 6 del

DPR 633/72

a) cessioni relative a beni in (ndr regime doganale di) transito

o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non

soggette all'imposta a norma dell'art. 7-bis co.1

� «operazione non soggetta»

b) operazioni non imponibili di cui agli articoli 8 (ndr

esportazioni), 8-bis (ndr operazioni assimilate alle

esportazioni) e 9 (ndr servizi internazionali) e 38-quater(ndr cessioni a viaggiatori extra UE)

� «operazione non imponibile»

c) operazioni esenti di cui all'art.10, eccetto quelle

indicate al n. 6) � «operazione esente»

d) operazioni soggette al regime del margine previsto

dall’art. 36 e ss del D.L. 41 del 23 febbraio 1995, onvertito,

con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85

a seconda dei casi:

•«regime del margine - beni usati»

•«regime del margine - oggetti

d'arte»

•«regime del margine - oggetti di

antiquariato o da collezione»

e) operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo

soggette al regime del margine previsto dall'art. 74-ter�

«regime del margine - agenzie di

viaggio»

Art. 17, co.5, e 74,

co.7, DPR n.633/72Operazioni in regime di reverse charge interno ai sensi

dell’art. 17, co.5 e ss nonché dell’art. 74, commi 7 e 8� «inversione contabile»

Art. 46, co.2, D.L.

331/93Cessioni intracomunitarie di cui all’art. 41 del D.L. 331/93 � «operazione non imponibile»

Fatturazione attiva

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Diciture per le fatture “senza Iva” - extraterritoriali

Operazioni non territoriali (artt. da 7-bis a 7-septies) con obbligo fatturazione Annotazione minima in fattura

Art. 21 co 6-

bis lett. a)

DPR 633/72Cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da

quelle di cui all'articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9)[1],

effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in un altro Stato membrodell'Unione europea

� «inversione contabile»

Art. 21 co.6-

bis lett. b)

DPR 633/72 Cessioni di beni e prestazioni di servizi che si

considerano effettuate fuori dell'Unione europea� «operazione non soggetta».

[1] Le operazioni del citato art. 10 n. da 1 a 4 e 9) sono quelle finanziarie, assicurative e relative intermediazioni.

Fatturazione attiva

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33

I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato emettono la fattura anche per le tipologie di

operazioni sottoelencate quando non sono soggette all’imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septiese indicano, in luogo dell’ammontare dell’imposta, le seguenti annotazioni con l’eventuale

specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale:

a) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all’articolo 10, nn. da 1) a

4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell’imposta in un altro Stato membro dell’Unione europea, con l’annotazione “inversione contabile”;

b) cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell’Unione

europea, con l’annotazione “operazione non soggetta”.

con

debitore Ue

verso

chiunque

21

9-b

is D

ire

ttiv

a

20

06

/11

2/C

E

Art

. 2

1 c

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-bis

D

PR

63

3/7

2

In linea di principio (p.1) � la fatturazione è soggetta alle norme applicabili nello Stato membro in cui

si considera effettuata l’operazione (in base alle regole territoriali);

In deroga a quanto sopra (p.2) � le regole di fatturazione sono, invece, quello dello Stato membro in

cui ha sede il fornitore … nei seguenti casi:

a) quando il fornitore non è stabilito nello Stato membro … in cui si considera effettuata

l’operazione, qualora il debitore dell’Iva risulti il cessionario/committente (in base,

ovviamente, alle regole dello Stato di territorialità);

b) l’operazione non si considera effettuata nella Comunità conformemente alle regole

territoriali.

Luogo di fatturazione delle operazioni extraterritoriali

Fatturazione attiva

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Esempi operazioni extraterritoriali (fornitore IT)1 Trasporto intracomunitario fatturato ad operatore UE (art. 7-ter co.1/a)

� SI obbligo fatturazione da IT � “inversione contabile” � SI volume d’affari

� obbligo Intrastat

2 Trasporto intracomunitario fatturato ad operatore Extra UE (art. 7-ter co.1/a)

� SI obbligo fatturazione da IT � “operazione non soggetta” � SI volume d’affari

3 Servizio di catering reso ad operatore UE1 in UE1 (art. 7-quater)

� SI obbligo fatturazione da IT se UE1 è debitore in UE1 � “inversione contabile” � SI volume d’affari

� No obbligo fatturazione da IT se UE1 non è debitore in UE1 (fatturazione da UE) � NO volume d’affari

4 Intermediazione vendita immobile UE1 a soggetto passivo UE2 (art. 7-quater)

� No obbligo fatturazione da IT (fatturazione da UE) � (No Volume d’affari)

5 Intermediazione vendita immobile extra UE a chiunque (art. 7-quater)

� SI obbligo fatturazione di IT � “operazione non soggetta” � Si volume d’affari

6 Vendita bene in Stato Estero (extra UE) a cliente (extra UE) (art. 7-bis)

�obbligo fatturazione di IT � “operazione non soggetta” � Si volume d’affari

Attenzione ! Estensione obbligo comunicazione black list se controparte paradisiaca

Fatturazione attiva

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Esempio fattura vendita beni extra Ue su extra UE

Commerciale Est S.p.a.Via Pacor n. 534123 – Trieste P.IVA: IT00991560328

Spett.leAchats Pro S.A.Rue de l’ArtisanatToulon (France)

Fattura n. 116 P.IVA: FR76522863170Data: 03.03.2013

Vendita di n. 1 macchina usata da taglio lamiera (Modello OBRA 2727) completa di banco.

Resa EXW Magazzino PROD S.p.a. Resavska 999 Belgrado - Serbia

Rif.: contratto di vendita n. 12/A/2013

Eventuale sdoganamento a Vs. carico

Imponibile € 38.000,00

IVA 21% € Ø

Totale fattura € 38.000,00

Operazione non soggetta (art. 7-bis, comma 1, D.P.R. n. 633/1972)

Esempio fattura (dall’Italia) per

vendita beni che si trova in

Serbia (extra UE)

Fatturazione attiva

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ESPORTAZIONE E CESSIONI INTRACOMUNITARIEPrincipali differenze

Non imponibilità art.8 DPR 633/72

Non imponibilità art. 41 DL 331/93

Destinazione beni � Extra UE Altro Paese UE

Cliente non operatore economico

� Applicabile Non applicabile

Prova uscita �Prevista come condizione dalla

norma (BOLLA DOGANALE)Non disciplinata dalla norma (ma

comunque necessaria)

Cessioni gratuite �

Applicabile (sono escluse le “non cessioni” ai sensi dell’art.

2) purché ci sia passaggio di proprietà

Non applicabile

RM 345/E/97; RM 477/E/2008; R.M.19/E/2013;

RM 71/E/2014

Fatturazione attiva

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ESPORTAZIONI A TITOLO GRATUITO

• Cessioni gratuite beni oggetto dell'attività: fattura art. 8 lett. a)

con relativi adempimenti.

• Cessioni gratuite beni non oggetto dell’attività di c.u. > di € 50:

fattura art. 8 lett. a) (a meno che non si tratti di beni con Iva non

detratta nel qual caso va bene fattura pro-forma).

• Cessioni gratuite beni non oggetto attività (beni di c.u =< € 50

oppure beni con Iva non detratta all’acquisto): non cessione Iva

(art. 2, co. 2 n. 4) e fattura pro-forma i fini doganali.

• Cessioni di merci in sostituzione (garanzia): fattura pro-forma ai

fini doganali.

Fatturazione attiva

Page 38: FATTURAZIONE E ADEMPIMENTI NELLE OPERAZIONI CON … · Detassazione (non imp.o reverse charge) N.B. Nel rispetto di precisi requisiti Tassazione ... Prestazioni di consulenza e assistenza

IT1: emette fattura a IT2 n.i. art. 8 co.1/a (operazione interna)

IT2: emette fattura a CH n.i. art. 8 co.1/a (è il promotore vero esportatore)

Triangolazione nazionale verso extra UEArt. 8 co.1/a

DPR 633/72

IT1

IT2 CHFt………

….

Ft………

….

N.B.: L’esportazione non puà essere curata da CH

Fatturazione attiva

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IT1: emette fattura a IT2 n.i. art. 58 D.L. 331/93 (operazione interna – No Intra)

IT2: emette fattura a EL n.i. art. 41 D.L. 331/93 e compila intra 1bis fiscale e (se

mensile) anche statistico

Triangolazione nazionale verso UE C.M.13/E/94

p.B16.1

N.B. Fondamentale prova arrivo a destino

IT1

IT2 ELFt………

….

Ft………

….

Fatturazione attiva

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IT:

- integra la fattura di NL senza imposta (art. 40, co. 2, DL 331/93)

- emette nei confronti di EL fattura n.i, art. 41 DL 331/93,

designandolo debitore (art. 46 co.2 DL 331/93)

- presenta Intra 2bis e Intra 1bis (entrambi ai soli fini fiscali)

Triangolazione comunitaria Primo caso

C.M.13/E/94

p.B16.2

NL

IT ELFt………

….

Ft………

….

N.B.

Ovviamente

funziona

solo nel B2B

Fatturazione attiva

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41

4° modulo

Tecniche applicative del reverse charge

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Tecniche applicative reverse charge

Nella C.M. 16/E del 21/5/2013 (§ 3.3.2) l’Agenzia ha negatoche il contribuente possa adempiere agli obblighi documentali

indifferentemente con una delle due tecniche.

Integrazione fattura

ricevutaAutofattura

Tecniche applicative del reverse charge

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Autofattura e integrazione a confronto

AdempimentiAutofattura

Art.17, co.2, DPR n.633/72Integrazione ex art.17, co.2, DPR n.633/72 e/o

art.46, co.1, D.L. n.331/93

Emissione documenti da

parte del cessionario

/committente

SI, in unico esemplare

(art.21, co.5) con obbligo di indicare la dicitura

“autofatturazione” (art.21 co.6-ter)

NO, si usa la fattura del fornitore

Vantaggi/svantaggiTutti i dati devono essere indicati dal

cessionario/committente

La maggior parte dei dati sono già contenuti

nella fattura emessa dal fornitore

Termini per

l’adempimento

Entro il 15 del mese successivo al momento di

effettuazione

Non previsto (vale la tempistica della

registrazione)

Termine registrazione nel

registro fatture attive

(art.23) o corrispettivi

(art.24)

Entro 15 gg e con riferimento alla data di

emissione, salvo imputazione al mese del momento di effettuazione

Entro il giorno 15 del mese successivo a

quello di ricezione della fattura e con

riferimento al mese precedente

Registrazione nel registro

fatture passive (art.25)

Anteriormente alla liquidazione periodica (o

d.a.Iva) in cui viene esercitato il diritto alla

detrazione dell’Iva

Anteriormente alla liquidazione periodica in

cui viene esercitato il diritto alla detrazione

Autofattura per mancato

ricevimento fattura

fornitore

/

SI per mancato ricevimento fattura entro la

fine del secondo mese (art. 46,co.5, D.L.

331/93)

Tecniche applicative del reverse charge

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Tecnica applicativa caso per caso

Casistica Fino al 31/12/2012 Dal 01/01/2013

Acquisti di

servizi generali

Integrazione fattura quando il

prestatore è stabilito in altro

Stato UE (combinato disposto

art. 17, co.2, DPR 633/72 e art.

46 D.L. 331/93)

Invariato

Autofattura art. 17 co.2, negli

altri casi (es. prestatore extra UE)

Invariato

Altri acquisti

territoriali da non

residenti (servizi speciali o

cessioni interne di beni)

Autofattura art. 17 co.2

Integrazione fattura quando il

fornitore è stabilito in altro Stato

UE (combinato disposto art. 17,

co.2, DPR 633/72 e art. 46 D.L.

331/93)

Autofattura art. 17, co.2, negli altri

casi (es. prestatore extra UE)

Acquisti

intracomunitari di beniIntegrazione fattura fornitore

UE (art. 46 D.L. 331/93)

Invariato

Tecniche applicative del reverse charge

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Acquisto in reverse e dichiarazione annuale Iva

Annotazione registro vendite

Annotazione registro acquisti Quadro VF

Doppia

registrazione

N.B. Non vanno indicati gli acquisti in reverse che sono non imponibili o esenti (C.Ae n.

12/E del 12/03/2010)

VJ9 Dal 2010 solo acquisti

intra beni

VJ3 Altri acq. da non

residenti

---

---

---

---

Tecniche applicative del reverse charge

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Autofattura articolo 17 co.2 (e art. 21 co.5) - contenuto

• Unico esemplare (nel senso che non va spedita all’altra parte) art. 21

co.5

• Data; Progressivo fatture emesse; Progressivo protocollo fatture

acquisto;

• Dati identificativi del cedente/prestatore non residente e del

cessionario/committente residente (con indicazione per quest’ultimo

anche della partita Iva);

• Indicazione di “autofatturazione” (non è necessario anche indicare l’art.

17, co.2) art. 21 co.6-ter

• Natura, qualità e quantità dei beni/servizi acquistati;

• Ammontare delle operazioni imponibili, non imponibili o esenti nonché

dell’Iva sulle operazioni imponibili (distinta per aliquota) o del titolo di non

imponibilità o esenzione.

Tecniche applicative del reverse charge

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Integrazione art. 46-47 D.L. 331/93 fattura fornitore UE

L’integrazione ex art. 46 del D.L. 331/93 è la tecnica sicuramente più agevole

poiché consente di utilizzare direttamente la fattura emessa dal fornitore

comunitario numerandola con il protocollo vendite ed acquisti e integrandola

con indicazione dell’aliquota e dell’Iva oppure indicando che si tratta di

operazione non imponibili o esente (l’indicazione della relativa norma non è più

obbligatoria).

N.B. Nel caso di fattura in valuta estera la base imponibile va preventivamente

convertita in euro in base al giorno in cui l’operazione si considera effettuata

(informazione che andrebbe indicata in fattura) o, in mancanza, in base alla

data di emissione della fattura (art. 13, co.4, DPR 633 e C.M. 12/E/13 cap. IV§1).

N.B. Nel caso di mancato ricevimento della fattura entro il secondo mese va

emessa autofattura ex. Art 46 co.4

Tecniche applicative del reverse charge

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Focus: mancato ricevimento fattura fornitore UE

Entro il 15° gg del mese

successivo alla

registrazione

Se la fattura non arriva

entro la fine del 2°mese successivo all’ultimazione

o pagamento

Entro il 16 del 3°mese va emessa

autofattura ai sensi dell’art. 46, co.5, del D.L. 331/93 con

imputazione al 2°mese

Va annotata nei registri Iva vendite

e acquisti. Almeno in quello vendite

l’operazione va imputata al mese di ricevimento

La fattura va integrata

entro il 15 del mese

successivo al ricevimento

Ricezione

tempestiva

della fattura

Mancata

ricezione (o

ricezione

tardiva)

Ricezione fattura

con corrispettivo

inferiore

Emissione di (auto) fattura

integrativa ai sensi dell’art. 46, co.5,

da imputare nella liquidazione del

mese prec.

Autofatturazione ex art. 46, co.5“E’evidente che tale adempimento deve essere posto in essere quando il committente ha conoscenza dell’effettuazione …”.

C.M.

35/E/2012

§ 3

Tecniche applicative del reverse charge

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49

5° modulo

Acquisti territoriali da non residenti - esempi

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Acquisto consulenze da prestatore extra UELa ditta BETA SRL (partita Iva 03158694242) in data 12/02/2015 ha pagato consulenze legali allo studio

americano

Esempio 1

Prot. Reg. Vendite: 231

Prot. Reg. acquisti: 760

Acquisti territoriali da non residenti - esempi

BETA SRL

Via della Fratellanza 119

36100 Vicenza (VI) – Italy

P.Iva, C.F. e n. iscrizione R.I. VI 03158694242

Autofattura n. 231 del 28/2/2015

Descrizione Importi

Acquisto di servizi di consulenza legale da fornitore non residente

Autofatturazione ex art. 17, co.2, DPR 633/72

Dati fornitore extra UE

JONNY FOX & PARTNERS

Zero street 2222

New York - USA

Rif. Invoice n. 1222 del 10/2/2015

Pagamento eseguito il 12/2/2015

€ 2.000

Imponibile Iva 22% Non imponibile Esente

€ 2.000 € 440 / /

Totale € 2.440

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Acquisto trasporti da prestatore UE

Supplier

INTERNATIONAL TRANSPORT GMBH

Ingolstätder Str. 22

50532 Koln - Germany

Vat n. DE 123456789

Buyer

BETA SRL

Via della Fratellanza 119

36100 Vicenza (VI) – Italy

Vat. N. IT 03158694242

Invoice n. 3500/2015 Koln 25/2/2015

Description Total

Transport goods from Koln (DE) to Vicenza (IT)

CMR n. 23456 15/2/2015

Trasport goods from Vicenza (DE) to Ginevra (CH)

DAE n. 14ITQXQ1T0019774E0 16/2/2015

€ 3.000

€ 2.000

€ 5.000

Reverse charge method art. 44 e 196 Directive 2006/112/CE

La ditta BETA SRL (partita Iva 03158694242) in data 28/02/2015 ha ricevuto da un trasportatore tedesco la

fattura per trasporti comunitarie ed in esportazione

Esempio 2a

Acquisti territoriali da non residenti - esempi

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Supplier

INTERNATIONAL TRANSPORT GMBH

Ingolstätder Str. 22

50532 Koln - Germany

Vat n. DE 123456789

Buyer

BETA SRL

Via della Fratellanza 119

36100 Vicenza (VI) – Italy

Vat. N. IT 03158694242

Invoice n. 3500/2015 Koln 25/2/2015

Description Total

Transport goods from Koln (DE) to Vicenza (IT)

CMR n. 23456 15/5/2014

Trasport goods from Vicenza (IT) to Ginevra (CH)

DAE n. 14ITQXQ1T0019774E0 16/2/2015

€ 3.000

€ 2.000

€ 5.000

Reverse charge method art. 44 e 196 Directive 2006/112/CE

Timbro apposto dal

committente Beta

INTEGRAZIONE EX ART. 46-47 D.L.331/93

Imponibile: € 3.000 Iva 22%: € 660

Non imponibile: € 2.000 (art. 9 n.2/4)

Prot. Registro vendite: 230

Prot. Registro acquisti: 740

Data annotazione: 31/5/2015

Esempio 2b

Acquisti territoriali da non residenti - esempi

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Acquisto viaggio aereo IT – prestatore extra UE

La ditta ALFA acquista tramite internet, pagando con carta di credito, i biglietti aerei per il viaggio da Venezia a Palermo della BETA JET con sede in Svizzera (CH); il costo complessivo pagato direttamente alla compagnia è di

€ 90.

Esempio 3

Prestazione Prestatore Committente Rilevanza territoriale

Trasporto persone

da Venezia a PalermoOperatore CH Operatore IT

Italia

per l’intera tratta

Art. 7-quater co.1/c

La ditta ALFA (committente nazionale), con riferimento agli € 90 pagati alla BETA JET (CH), emette autofattura

ai sensi dell’art. 17, c.2, del DPR n. 633/72 applicando l’Iva nazionale (10%) ed effettua la doppia registrazione

vendite/acquisti senza poter però portare in detrazione l’imposta a norma dell’art. 19-bis1, lett. e) del DPR

633/72.

N.B. Dal 2/3/2012 la comunicazione è obbligatoria solo per operazioni singole superiori ad € 500.

N.B. Post D.L 175/2014 solo se tutte operazioni black list > € 10.000

Acquisti territoriali da non residenti - esempi

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Acq. viaggio aereo internazionale – prestatore UE

La ditta ALFA acquista tramite internet, pagando con carta di credito, i biglietti aerei per il viaggio daVenezia a Parigi (Francia) della JET SKY con sede in Inghilterra; il costo complessivo è così suddiviso: € 100per il biglietto fatturato dalla JET SKY; € 15 di commissione pagata all’agenzia lussemburghese FLY359 e dalla

medesima fatturata per l’intermediazione effettuata in nome e per conto della ALFA.

Esempio 4

Integrazione

ex art. 17 co.2

per € 38 (100 x

38%) n.i. art. 9

co1. n.1

Integrazione

ex art. 17 co.2

per € 15 n.i.

art. 9 co.1 n.7

Acquisti territoriali da non residenti - esempi

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Cessione beni IT con R.F. (fornitore extra UE)

Adempimenti Alfa Beta (IT)

Elenchi Intrastat NO NO (acquisto interno)

Comunicazione black list Si ritiene di NO SI

Comunicazione “spesometro” Si ritiene di NO NO (perché già )

Esempio 5/a

Alfa SA(fornitore

Svizzero )

Beta (cessionario

operatore IT)

fattura

consegna

� Alfa Non può addebitare l’Iva italiana a Beta (C.M. 14/E/2010 e R.M. 89/E/2010)

� Beta (cessionario operatore IT) emette AUTOFATTURA ai sensi dell’art. 17. co.2

Alfa SA (R.F. in

Italia del

fornitore CH)

Ipotesi in cui i beni si

trovano già in Italia

CH

Acquisti territoriali da non residenti - esempi

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Autofattura emessa da Beta

BETA SRL

Via della Fratellanza 119

36100 Vicenza (VI) – Italy

P.Iva, C.F. e n. iscrizione R.I. VI 03158694242

Autofattura n. 231 del 31/5/2014

Descrizione Importi

20 orologi Swatch x € 100 c.u

Rif. DDT Logistic center Spa n. 40567 del 10/5/2014

Acquisto interno da fornitore non residente

Autofatturazione ex art. 17, co.2, DPR 633/72

Dati fornitore extra UE

ALFA SA

Hauptstrasse 999

Lugano – Svizzera

CHE: 123.768.988

P.iva Rappresentante fiscale: 01234560800

Mario Rossi Corso Sempione 10 Milano (MI)

Rif. Invoice n. 1222 del 10/5/2014 Pagamento eseguito il 12/5/2014

€ 2.000

Imponibile Iva 22% Non imponibile Esente

€ 2.000 € 440 / /

Totale € 2.440

Esempio 5/b

La ditta BETA SRL (partita Iva 03158694242) in data 12/05/2014 ha acquistato, per € 2.000, beni che si trovano in Italia dal fornitore

svizzero Alfa SA con RF in Italia

Prot. Reg. Vendite: 231

Prot. Reg. acquisti: 760

Acquisti territoriali da non residenti - esempi

Page 57: FATTURAZIONE E ADEMPIMENTI NELLE OPERAZIONI CON … · Detassazione (non imp.o reverse charge) N.B. Nel rispetto di precisi requisiti Tassazione ... Prestazioni di consulenza e assistenza

Cessione beni IT con fornitore UE identificato IT

Adempimenti Alfa Beta (IT)

Elenchi Intrastat NO NO (acquisto interno)

Comunicazione black list NO NO

Comunicazione “spesometro” Si ritiene di NO SI

Esempio 6/a

Alfa(Irlanda)

Beta (cessionario

operatore IT)

fattura

consegna

� Alfa Non può addebitare l’Iva italiana a Beta (C.M. 14/E/2010 e R.M. 89/E/2010)

� Beta (cessionario operatore IT) INTEGRA LA FATTURA ai sensi dell’art. 17. co.2

Alfa(identificazione in

Italia del fornitore

IE)

Ipotesi in cui i beni si

trovano già in Italia

N.B. Alfa deve fatturare dall’Irlanda; La fattura emessa dalla posizione IT è da

considerare non rilevante (R.M. 21/E del 20/02/2015)

Acquisti territoriali da non residenti - esempi

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Supplier

ALFA INTERNATIONAL LTD

HollYHill cork

IRELAND

Vat n. IT 12345679990

Ship to: Mario Rossi BETA SRL Via Santa Pazienza n. 119 Vicenza, 36075 Italy

Fattura IT n. 3504567/2015 Data 25/3/2015

Order n. 588999 date 21/3/2015 Payment terms: Credit Card Visa/Mastercad

Description Total

n. 1 ALCA PHON 11.0

DDT Italia n. 3858 del 25/3/2015

€ 3.000

€ 3.000

Fattura riferita a beni in carico alla posizione IT12345679990 della ALFA INTERNATIONAL LTD

(IRELAND). Operazione soggetta a reverse charge in Italia, a cura del cessionario, ai sensi dell’art. 17,

co. 2, DPR 633/72.

Buyer

BETA SRL

Via Santa Pazienza 119

36100 Vicenza (VI) – Italy

Vat. N. IT 03158694242

La ditta BETA SRL (partita Iva 03158694242) riceve fattura dalla partita Iva italiana della Alfa International Ltd (IE)

Esempio 6/b

N.B. Il fornitore dovrebbe emettere la fattura dalla partita Iva

IE (R.M. 21/E del 20/02/2015)

In mancanza va applicata

l’autofatturazione ex art 46

co. 5

Acquisti territoriali da non residenti - esempi

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Supplier

ALFA INTERNATIONAL LTD

HollYHill cork

IRELAND

Vat n. IT 12345679990

Ship to: Mario Rossi BETA SRL Via Santa Pazienza n. 119 Vicenza, 36075 Italy

Fattura IT n. 3504567/2015 Data 25/3/2015

Order n. 588999 date 21/3/2015 Payment terms: Credit Card Visa/Mastercad

Description Total

n. 1 ALCA PHON 11.0

DDT Italia n. 3858 del 25/3/2015

€ 3.000

€ 3.000

Fattura riferita a beni in carico alla posizione IT12345679990 della ALFA INTERNATIONAL LTD

(IRELAND). Operazione soggetta a reverse charge in Italia, a cura del cessionario, ai sensi dell’art. 17,

co. 2, DPR 633/72.

Buyer

BETA SRL

Via Santa Pazienza 119

36100 Vicenza (VI) – Italy

Vat. N. IT 03158694242

Esempio 6/c

Autofattura art. 46 co. 5 D.L. 331/93 emessa da BETA SRLData: 31/03/2015 n 240

P.Iva fornitore UE: IE154594672Cambio: …../…..

Imponibile: € 3.000 Iva 22%: € 660 Totale € 3.660

Forma “autarchica” di

autofatturazione usando

la fattura del fornitore

Acquisti territoriali da non residenti - esempi

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Fornitura UE tramite rappresentate fiscale IT

Adempimenti B (Rf di A) C (IT)

Elenchi Intrastat SI, realizza un’operazione assimilata ad un

acquisto intracomunitario (art. 38, co.3, lett. b)

del D.L. 331/93) e compila l’intra 2-bis

NO (ma acquisto interno in reverse

charge)

Comunicazione black list NO NO

Comunicazione “spesometro” Si ritiene di NO SI

A (fornitore

tedesco)

B (Rappresentante

fiscale di A)

C (cliente operatore IT)

fattura

consegna

C.M. 36/E del 21/6/2010 § 2 n. 31

N.B.

� B non può addebitare l’Iva italiana a C (C.M. 14/E/2010)

� C INTEGRA la fattura ricevuta ai sensi dell’art. 17. co.2 (C.M. 36/E/2010)

Esempio 7

N.B. Nel B2B A deve fatturare dalla

Germania; La fattura emessa dalla

posizione IT è da considerare non

rilevante (R.M. 21/E del 20/02/2015)

Acquisti territoriali da non residenti - esempi