1
FATTURAZIONE E ADEMPIMENTI NELLE
OPERAZIONI CON L’ESTERO
a cura di
Francesco ZuechRagioniere commercialista e revisore contabile
2
1° modulo
Inquadramento generale (cenni)
OGGETTIVO
SOGGETTIVO
TERRITORIALE
CESSIONI DI BENI (art. 2)
PRESTAZIONI DI SERVIZI (art. 3)
ESERCIZIO DI IMPRESE (art. 4)
ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI (art. 5)
TERRITORIALITA’ DELL’IMPOSTA (art. da
7 a 7-septies)
LA MANCANZA DI UNO SOLO DEI PREDETTI REQUISITI FA SÌ CHE L’OPERAZIONE SIA F.C.I. E, SALVO – DAL 2013 – PER QUASI TUTTE LE EXTRATERRITORIALI, NON SORGONO ADEMPIMENTI
AI FINI IVA
I TRE REQUISITI DELL’IVA
SONO COMUNQUE RILEVANTI LE IMPORTAZIONI DA CHIUNQUE EFFETTUATE E GLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI VEICOLI NUOVI
Inquadramento generale (cenni)
ITALIA
UE EXTRA-UEITALIA
Detassazione (non imp.o reverse charge)
N.B. Nel rispetto di precisi requisiti
Tassazione
(imponibile e talvolta non imp. o esente)
CESSIONE CESSIONECESSIONE
ACQUISTO ACQUISTO IMPORTAZIONE
EXTRA UE
Obbligo
fatturazione da
posizione IT
TRATTAMENTO CESSIONE BENI SOGGETTI IT
CESSIONI
UE
CESSIONI
EXTRA UEUE
Obbligo
fatturazione da
posizione IT o UE a
seconda dei casi
Art. 21 co. 6-bis DPR 633/72
OPERAZIONI NON TERRITORIALI ART. 7-BISOPERAZIONI TERRITORIALI
Inquadramento generale (cenni)
NORME SULLA TERRITORIALITA’ (cenni)
DPR 633/72 CONTENUTO
Art. 7 Nozione di territorio
Art. 7-bis
(Art. 40 DL 331/93
per acq.intra)
Cessione di beni (luogo immobile; luogo in cui si trova il bene
momento consegna/spedizione)
N.B. particolarità per: cessioni a distanza B2C; cessioni a bordo;
cessioni gas/energia tramite reti; …
Ce
ssion
i
Art. 7-ter
Prestazioni di servizi (generali)
- Paese del committente nel B2B
- Paese del prestatore nel B2C
Se
rvizi
Art. 7-quaterDeroghe per particolari servizi (B2B e B2C)
Art. 7-quinquies
Art. 7-sexiesDeroghe per particolari servizi resi a privati (B2C)
Art. 7-septies
Inquadramento generale (cenni)
TERRITORIALIA’ SERVIZI SPECIALI
Art. 7-quater
DPR 633/72
Disposizioni relative a particolari prestazioni di servizio
a) Prestazioni relative a beni immobili … � luogo immobile
b) Trasporto passeggeri � distanza percorsa
c) Servizi di ristorazione e catering � luogo di esecuzione
d) Servizi di ristorazione e catering a bordo in un trasporto passeggeri
comunitario � luogo di partenza
e) Noleggio breve (e simili) di mezzi di trasporto � messa a disposizione del mezzo, con talune deroghe legate al luogo di utilizzo
N.B. Irrilevanza del Paese e dello status del committente
�TRATTASI DI DEROGHE ASSOLUTE
Artt. 47, 48,
57, 55, 56 e
59-bis
Direttiva
1° gruppo
deroghe
�
NO INTRASTAT
B2B
B2C
Inquadramento generale (cenni)
Art. 7-quinques
DPR 633/72
Disposizioni relative a servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici,
educativi, ricreativi e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le prestazioni
di servizi degli organizzatori di dette attività nonché le prestazioni si servizi
accessorie alle precedente.
�Luogo di svolgimento
PER IL 2010 � TRATTASI DI DEROGHE ASSOLUTE- Irrilevanza del Paese del committente.
- Irrilevanza dello status del committente.
DAL 2011 � DIVENTA DEROGA RELATIVA APPLICABILE SOLO NEI RAPPORTI B2C, TRANNE PER I SERVIZI DI ACCESSO E ACCESSORI ALL’ACCESSO LE CUI REGOLE RIMANGONO IMMUTATE
Art. 53
Direttiva
2° gruppo
deroghe
�
NO INTRASTAT
TERRITORIALIA’ SERVIZI SPECIALI
Inquadramento generale (cenni)
Disposizioni speciali relative a talune prestazioni di servizi
a) Prestazioni di intermediazione (trasparente) � luogo operazione principale (cioè
dell’operazione intermediata)
b) Trasporto di beni diverso dal trasporto intracomunitario � distanza percorsa
c) trasporto intracomunitario di beni � luogo inizio del trasporto
d) Lavorazioni e perizie relative a beni mobili materiali nonché attività accessorie ai
trasporti � luogo di esecuzione
e) Noleggi “non brevi” e simili di mezzi di trasporto � rilevanza della prestazione
resa da soggetto stabilito IT per utilizzo nella comunità + rilevanza prestazione resa
da soggetto Extra UE per utilizzo in IT (*)
f) prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici � rilevanza delle prestazioni
rese da soggetto extra UE
g) prestazioni di telecomunicazione e teleradiodiffusione � ricorso al criterio
dell’utilizzo
N.B. Riguardano solo committenti privati (IT, UE o Extra UE).
TRATTASI DI DEROGHE RELATIVE
Art. 7-sexies
DPR 633/72
Art. 46, 49-52,
54, 59-bis, 58,
59-ter
Direttiva
3° gruppo
deroghe
�
B2C
(*) Novità dal 2013: rilevanza luogo destinatario se IT (per utilizzo nella UE) o extra UE (per utilizzo
IT); per imbarcazioni da diporto vale luogo messa a disposizione con talune peculiarità
(**) Novità dal 2015: rilevanza luogo destinatario (art. 58 Dir. 112)
TERRITORIALIA’ SERVIZI SPECIALI
Inquadramento generale (cenni)
Art. 7-septies
DPR 633/72
Servizi non territoriali se resi a privati extra UE
a) Prestazioni di servizi di cui all’art. 3, co.2,n. 2
b) Prestazioni pubblicitarie
c) Prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale nonché elaborazione e
fornitura di dati e simili
d) Operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative, comprese le riassicurazioni ed
escluse le casseforti
e) Messa a disposizione di personale
f) Locazione, leasing, noleggio e simili di beni mobili diversi dai mezzi di trasporto
g) Concessione dell’accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, trasporto o
trasmissione mediante gli stessi e altri servizi direttamente collegati
h) servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione (abrogata dal 2015)
i) Servizi prestati per via elettronica (abrogata dal 2015)
j) Prestazioni “negative” relative ad attività di cui alle precedenti lettere
�
N.B. Riguardano solo committenti privati extra UE.TRATTASI DI DEROGHE RELATIVE
Art. 59 e 59-bis
Direttiva
4° gruppo
deroghe
�
B2C extra
UE
TERRITORIALIA’ SERVIZI SPECIALI
Inquadramento generale (cenni)
Trasporto personeinternazionale
1) trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorioestero in dipendenza di unico contratto;
Trasportiinternazionali dibeni
2) trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea,nonché i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono assoggettatiall'imposta a norma del primo comma dell'art. 69 (1);
Noleggi connessi aitrasportiinternazionali
3) noleggi e le locazioni di navi, aeromobili, autoveicoli, vagoni ferroviari, cabine-letto,containers e carrelli, adibiti ai trasporti di cui al precedente n. 1), ai trasporti di beni inesportazione, in transito o in temporanea importazione nonché a quelli relativi a beniin importazione sempreché i corrispettivi dei noleggi e delle locazioni sianoassoggettati all'imposta a norma del primo comma dell’art. 69 (1);
Spedizioni relativeai trasportiinternazionali
4) servizi di spedizione relativi ai trasporti di cui al precedente n. 1), ai trasporti di beniin esportazione, in transito o in temporanea importazione nonché ai trasporti di beni inimportazione sempreché i corrispettivi dei servizi di spedizione siano assoggettatiall'imposta a norma del primo comma dell’art.69 (1); i servizi relativi alle operazionidoganali
Servizi accessori aitrasportiinternazionali
5) servizi di carico, scarico, trasbordo, manutenzione, stivaggio, disistivaggio, pesatura,misurazione, controllo, refrigerazione, magazzinaggio, deposito, custodia e simili,relativi ai beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea ovverorelativi a beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi stessi sianoassoggettati ad imposta a norma del primo comma dell’art. 69 (1);
Art. 9, co 1. DPR 633/72 – Operazioni non imponibili
(1) Valore indicato nella bolletta d’importazione della merce
Trattamento fiscale taluni servizi internazionali
Inquadramento generale (cenni)
Art. 9, co 1. DPR 633/72 – Operazioni non imponibili
Trattamento fiscale taluni servizi internazionali
Dal
01/01/2010
Servizi portuali e
degli agenti marittimi
6) i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono
direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi
di trasporto, nonché quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari;
Intermediazioni
relative ad
operazioni
internazionali
7) servizi di intermediazione relativi a beni in importazione, in esportazione o in transito, a trasporti
internazionali di persone o di beni, ai noleggi e alle locazioni di cui al n. 3), nonché quelli relativi ad
operazioni effettuate fuori del territorio della Comunità; le cessioni di licenze all'esportazione;
Intermediazioni rese
ad agenzie di viaggio
7 bis) servizi di intermediazione resi in nome e per conto di agenzie di viaggio di cui all’art. 74-ter,
relativi a prestazioni eseguite fuori del territorio degli Stati membri della Comunità economica
europea;
Manipolazioni nei
depositi doganali
8) manipolazioni usuali eseguite nei depositi doganali a norma dell'art. 152, primo comma, del Testo
unico approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43;
Lavorazioni su beni in
regime di
perfezionamento o
da esportare
9) trattamenti di cui all'art. 176 del Testo unico approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, eseguiti
su beni di provenienza estera non ancora definitivamente importati, nonché su beni nazionali
nazionalizzati o comunitari destinati ad essere esportati da o per conto del prestatore del servizio o
del committente non residente nel territorio dello Stato.
In merito alle lavorazioni “internazionali” si ritiene utile evidenziare che il n. 9 dell’art. 9 riguarda solamente i beni lavorati in
Italia ed esportati a seguito della lavorazione. Non contempla, invece, l’ipotesi dei beni inviati per la lavorazione all’estero e
successivamente reimportati nella forma di prodotti compensatori.
Inquadramento generale (cenni)
Rapporto fra art. 9 e regole sulla territorialità
Provvigione su esportazione
Prestatore IT committente IT� Operazione non imponibile art. 9 co.1 n. 7
Provvigione su esportazione, cessione intra o
operazione interna
Prestatore IT committente operatore FR
� “Inversione contabile” art. 7 ter co.1 lett. a)
Provvigione su esportazione
Prestatore CH committente operatore IT�
Autofattura art. 17 co.2
Operazione non imponibile art. 9 co.1 n. 7
Trasporto in esportazione
Prestatore IT committente IT� Operazione non imponibile art. 9 co.1 n. 2
Trasporto interno o internazionale
Prestatore IT committente operatore FR� “Inversione contabile” art. 7 ter co.1 lett. a)
Trasporto su esportazione
Prestatore CH committente operatore IT�
Autofattura art. 17 co.2
Operazione non imponibile art. 9 co.1 n. 2
Dal 2010 le disposizioni dell’art. 9 comma 1 continuano a trovare applicazione
solo per le operazioni che risultano territoriali ai sensi degli artt. da 7 a 7-
septies.
N.B.
C.M. 37/E/2011 § 5
Ad esempio, nel BtoB, quando il committente è ItalianoEsempi
Inquadramento generale (cenni)
OPERAZIONI TERRITORIALI: CHI ASSOLVE GLI ADEMPIMENTI IVA ?
Operatore Iva residente(comprese quelle eventualmente poste in
essere in Italia dalla propria SO estera)
Stabilito in Italia (S.O.)
- per le proprie operazioni (B2B e B2C) territoriali verso residenti e non residenti
- per operazioni poste in essere dalla casa madre estera verso privati (B2C)
Identificato (I.D.o R.F.)
- per operazioni poste in essere verso privati (B2C)
- per operazioni poste in essere verso non residenti
Emette fattura il FORNITORE
Operatore Iva estero
N.B. QUESTE REGOLE NON VALGONO SE IL CESSIONARIO/COMMITTENTE E’ UN OPERATORE RESIDENTE IT (B2B)
Inquadramento generale (cenni)
Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello
Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello
Stato, compresi i soggetti indicati all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), sono adempiutidai cessionari o committenti.
Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto
passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, il cessionario o committente
adempie gli obblighi di fatturazione di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e
47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427.
Art. 17, co.2, del DPR 633/72 in vigore dal 1.1.2013
OPERAZIONI TERRITORIALI: CHI ASSOLVE GLI ADEMPIMENTI IVA SE IL FORNITORE NON E’ RESIDENTE/STABILITO IN ITALIA ?
REVERSE CHARGE
cessionario/committente operatore nazionale (B2B)
- tramite autofattura art. 17 co.2 per gli acquisti da fornitori extra UE
- tramite integrazione fattura ricevuta per acquisti in reverse charge internazionale da fornitori UE non stabiliti
Inquadramento generale (cenni)
15
2° modulo
Momento di effettuazione
Norme sul momento di effettuazione/fatto generatore
- co. 1 � cessioni di beni (consegna o spedizione)
- co. 3 � prestazioni di servizi (pagamento)
- co. 4 � effetto anticipatorio fatturazione o
pagamento
- co. 6 � servizi generali internazionali (pagamento o
ultimazione/maturazione)
Art. 6
DPR
633/72
Art. 39
D.L.
331/93
- co.1 � acquisti intracomunitari di beni + (dal 2013)
cessioni intra
- co.2 � effetto anticipatorio fatturazione (dal 2013 no
effetto anticipatorio pagamento)
Pri
nci
pa
li d
isp
osi
zio
ni
Momento di effettuazione
Focus: momento di effettuazione cessioni/acq. intra
Casistica
Momento di effettuazione
Fino al 31/12/2012(art. 6 DPR 633/72)
Dal 01/01/2013(Art. 39 DL 331/93)
Incasso acconto anticipato
rispetto a trasporto/spedizione
Evento rilevante
(obbligo fatturazione
immediata)
Evento non rilevante
(la fattura può essere emessa
entro il 15 del mese successivo al
trasporto/spedizione)
Emissione anticipata fattura
rispetto a trasporto/spedizione
Evento rilevante
(obbligo registrazione)Invariato
Trasporto o spedizione
Evento rilevante(*)
(la fattura può essere emessa
entro il 15 del mese successivo
alla consegna/spedizione sedocumentata da d.d.t)
Evento rilevante(*)
(la fattura può essere emessa
entro il 15 del mese successivo al
trasporto/spedizione)
(*) salvo cessioni i cui effetti traslativi o costituitivi si producono successivamente alla consegna (es. consignment stock)
N.B. Le cessioni effettuate in modo continuativo nell’arco di un periodo superiore ad un mese solare, si
considerano effettuate al termine di ciascun mese (art.39, co.3, DL 331/93 in vigore dal 2013)
Momento di effettuazione
Triangolazione con lavorazione
IT vende prodotti finiti a UEy2. IT invia i beni (parti metalliche) a UEy1 a cui commissiona una lavorazione
(verniciatura). La consegna al cliente UEy2 avviene a partenza dallo stabilimento del lavorante UEy1.
Causa C-446/13
Sentenza 2/10/2014
IT
UEy2 UEy1lavorante
Ft………
….
cessionario
CedenteLavorazione eseguita in altro Stato per conto del cedente IT
LA CESSIONE SI CONSIDERA EFFETTUATA NEL LUOGO IN CUI SI TROVANO I BENI DIVENUTI CONFORMI AGLI IMPEGNI CONTRATTUATI TRA LE PARTI
Quale inizio trasporto ? Attenzione al momento e al luogo in cui i beni oggetto di cessione si considerano realizzati
N.B, Quella fra IT1 e UEy2 NON E’ UNA CESSIONE INTRACOMUNITARIA territoriale in Italia (luogo di
partenza delle parti metalliche da verniciare) ma una cessione territoriale in UEy (luogo di partenza del bene
oggetto del contratto, cioè le parti metalliche già verniciate).
Momento di effettuazione
- co. 1 � cessioni di beni (consegna o spedizione)
- co. 3 � prestazioni di servizi (pagamento)
- co. 4 � effetto anticipatorio fatturazione o
pagamento
- co. 6 � servizi generali internazionali
Art. 6
DPR
633/72
Art. 39
D.L.
331/93
- co.1 � acquisti intracomunitari di beni + (dal 2013)
cessioni intra (inizio spedizione/trasporto)
- co.2 � effetto anticipatorio fatturazione (dal 2013 no
effetto anticipatorio pagamento)
Pri
nci
pa
li d
isp
osi
zio
ni
Norme sul momento di effettuazione/fatto generatore
Momento di effettuazione
Momento di effettuazione servizi internazionali
Servizi speciali B2B e
B2C
Art. 6 co.3
Art. 6 co.4
Pagamento o (se antecedente)
fatturazione
Servizi generali
B2C
Servizi generali
B2BArt. 6 co.6
Dal 17/3/2012 ci sono regole
particolari
Momento di effettuazione
All’articolo 6, co. 6, del DPR 633/72 introdotto da art. 8, co.2, lett. a) L.
15/12/2011 n. 217 (G.U. n. 1 del 2/1/2012)
«In deroga al terzo e al quarto comma, le prestazioni di servizi di cui all’articolo 7-ter,
rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato a un soggetto
passivo ivi stabilito, e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-
quater e 7-quinquies, rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato
ad un soggetto passivo che non è ivi stabilito, si considerano effettuate nel
momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo,
alla data di maturazione dei corrispettivi. Se anteriormente al verificarsi degli eventi
indicati nel primo periodo è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di
servizi si intende effettuata,limitatamente all’importo pagato, alla data del
pagamento. Le stesse prestazioni, se effettuate in modo continuativo nell’arco di un
periodo superiore a un anno e se non comportano pagamenti anche parziali nel
medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino
all’ultimazione delle prestazioni medesime»
Dal 17/3/2012
Focus: momento di effettuazione servizi generali internazionali B2B
Momento di effettuazione
Servizi ad esecuzione unica (o
istantanea) e servizi ad esecuzione
continuativa o periodica
�
Ai fini dell’individuazione del momento di effettuazione rileva rispettivamente
l’ultimazione e la maturazione del corrispettivo. La circolare evidenza che ai fini
dell’individuazione del momento, in entrambi i casi, sono sicuramente rilevanti le clausole contrattuali e che tale momento non sempre coincide con il momento in
cui si realizza effettivamente il pagamento.
Sfasamento tra ultimazione e
conoscenza�
Nei casi in cui prestatore e committente non abbiano la medesima percezione
dello stato di esecuzione della prestazione (sfasamento temporale tra ultimazione
e conoscenza da parte del committente), saranno i documenti scambiati fra le parti (ai fini della reciproca conoscenza dello stato avanzamento dei lavori e
dell’ammontare del corrispettivo dovuto), in base alle previsioni contrattuali, ad
avere un ruolo determinante in ordine alla tempistica degli adempimenti contabili
che il committente/prestatore dovrà effettuare ai fini dell’assolvimento
dell’imposta.
Corrispettivo non determinabile
nel momento di ultimazione�
Nel caso in cui il corrispettivo non risulti determinabile poiché la quantificazione
dello stesso va ancorata ad elementi fattuali non ancora realizzati e pertanto non
conosciuti dalle controparti alla data di effettuazione dell’operazione,
l’ultimazione della prestazione o la maturazione del corrispettivo può essere individuata nel momento in cui saranno noti i predetti elementi, purché i particolari criteri di individuazione siano preventivamente stabiliti in sede contrattuale.
Salvo ipotesi di abuso, non è sanzionabile l’integrazione (o autofattura ex art. 46,
co.5) anticipata rispetto all’ultimazione/maturazione del servizio generale
Individuazione dell’ultimazione o maturazione per i servizi generali internazionali (C.M. 16 del 21/5/2013)
Momento di effettuazione
Caso Soluzione
Prestazioni di intermediazioni rese da agenti Secondo l’AIDC (n.c. 187/2013) non si tratta di prestazioni di
carattere periodico o continuativo (e sono quindi rilevanti alla
data dell’ultimazione) poiché la loro fruibilità non può essere
apprezzata in modo frazionato nel tempo essendo, invece,
collegata all’evento oggetto dell’incarico (la compravendita)
(1)
Contratto con maturazione del corrispettivo al termine di ogni bimestre con pagamento entro
il 15 del mese successivo
Il momento di effettuazione coincide con la data di scadenza
del bimestre (C.M. 16/E/2013 § 2.3)
Servizio di roaming (telecomunicazioni) con
clausole di rendicontazione, valorizzazione e
condivisione con la controparte che si esaurisce
mese successivo
Può ritenersi ammissibile individuare il momento di
effettuazione in quello di emissione della fattura entro il mese
successivo (C.M. 16/E/2013 § 3.2.2.)
(1) Sul caso specifico dei contratti di agenzia (molto diffuso) la C.M. 16/E/2013 (§2.2) dell’Agenzia non ha affondato il colpo ma, nel
richiamare le precisazioni della C.M. 36/E/2010 riguardanti le modalità di compilazione del campo “modalità di erogazione” (“I -
istantanea”;“ R - a più riprese”) degli Intrastat, sembra, tuttavia, riconfermare (ancorché indirettamente) la modalità “a più riprese”
e cioè l’ipotesi di “servizi erogati ciclicamente, dunque caratterizzati da una certa periodicità o continuità, con una erogazione
prolungata nel tempo”. Tale inquadramento, ovviamente, non è, invece, sostenibile per le provvigioni occasionali.
Esempi
Momento di effettuazione
Caso Soluzione
Cessione contratto relativo alle
prestazione dei calciatori che prevede,
di regola, un corrispettivo da pagare in
più rate annuale. L’effettivo
tesseramento presso la società estera
avviene con il rilascio del c.d.
International Trasfer Certificate del
calciatore “ceduto” da parte della
Federazione calcio del Paese di
residenza della società cedente
La cessione del contratto ha carattere istantaneo e
l’effettuazione è da ritenersi coincidente con la
data di sottoscrizione del contratto di cessione a
prescindere dal momento in cui ha luogo il rilascio
del c.d. International Transfer Certificato relativo al
calciatore (C.M.37/E/2013 § 2.1)
Integrazione prezzo nei contratti di
trasferimento dei diritti pluriennali alle
prestazioni dei calciatori legate alnumero di partite giocate, eventuale
accesso alla Champions league, ecc
Per ragioni di certezza e semplificazione operativa
il momento va individuato nella conclusione della
stagione sportiva (C.M.37/E/2013 § 2.1)
Esempi
Momento di effettuazione
“La fattura emessa dal prestatore comunitario può essere assunta come indice
dell’effettuazione dell’operazione … ed è dal momento della ricezione che va
ricondotta l’esigibilità dell’imposta che deve essere assolta dal committente a
prescindere dall’effettuazione del pagamento”
C.M. 35/E
del
20/9/2012�
C.M. 16/E/2013 (§ 3.4.1)
“… il committente non è, dunque, sanzionato per l’anticipata integrazione
della fattura”(ricevuta) e che, altrettanto, “non debba essere sanzionato per
l’anticipata emissione dell’autofattura”(di cui all’art. 46, co.5,) a seguito di un
errore (scusabile) nell’individuazione del momento di conclusione del servizio,
“salve le ipotesi di abuso”.
☺
Ruolo indiziario della fattura emessa dal prestatore UE
“anche nell’ipotesi in cui il prestatore sia un soggetto extra comunitario si deve,
comunque, ritenere che la ricezione di un qualunque documento da quest’ultimo
emesso, volto a certificare l’operazione resa, sia indice dell’ultimazione
dell’operazione o della maturazione del corrispettivo, con conseguente obbligo di
emissione dell’autofattura da parte del committente nazionale”
C.M.16/E
del
21/5/2013
§ 2.3
�
Momento di effettuazione
Focus: servizi di durata superiore all’anno per i quali non sono previsti pagamenti parziali
C.M. 37/E/2011 §4.4
Art. 6, co.3, terzo periodo DPR 633/72
Esempio
Servizio di manutenzione della durata di 5 anni (60 mesi)
Corrispettivo € 100.000 da corrispondere a fine contratto (per cui non sono previsti acconti o
pagamenti parziali in corso d’opera)
Inizio prestazione 01/4/2011
Corrispettivo da auto fatturare al 31/12/2012 (oppure integrazione fattura del fornitore se emessa):
100.000 / 60 mesi x 21 mesi (da 01/4/2011 al 31/12/2012) � € 35.000
Precisazioni
•è necessario attendere (anche per servizi per cui è sin dall’inizio prevista una durata pluriennale) che
siano trascorsi dodici mesi per annoverare le prestazioni ricevute tra quelle interessate dalla
disposizione in esame;
•il momento dell’effettuazione delle prestazioni di servizio che rispondono al requisito precedente è
comunque il 31 dicembre di ciascun anno.
Art. 6, co.6, ultimo periodo
Da
l 17
/3/2
01
2
C.M. 16/E/2013 §2.4
Momento di effettuazione
27
3° modulo
Fatturazione attiva
Tempistica fatturazione
DifferitaImmediata
Stesso giorno
(entro le ore 24)
Entro il giorno 15 del
mese successivo
Momento effettuazione servizio (fatto generatore)
Fatturazione attiva
Fatturazione differita
Riformulazione art. 21 co.4 DPR 633/72 (legge di stabilità 2013)
4. La fattura è emessa al momento dell’effettuazione dell’operazione determinata a norma
dell’articolo 6. La fattura cartacea è compilata in duplice esemplare di cui uno è consegnato o
spedito all’altra parte. In deroga a quanto previsto nel primo periodo:
a)per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da
altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione ed avente
le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n.
472, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione,
effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa
una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo
a quello di effettuazione delle medesime;
b)per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il
tramite del proprio cedente la fattura è emessa entro il mese successivo a quello della
consegna o spedizione dei beni;
c) per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato
membro dell’Unione europea, non soggette all’imposta ai sensi dell’articolo 7-ter, la fattura
è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
d)per le prestazioni di servizi di cui all'articolo 6, sesto comma, primo periodo, rese a o ricevute
da un soggetto passivo stabilito fuori dell’Unione europea, la fattura è emessa entro il
giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
cessioni
prestazioni
prestazioni
prestazioni
Fatturazione attiva
Termini registrazione fatture differite
Modifiche all’art. 23 co.1 del DPR 633/72 (legge di stabilità 2013)
… Le fatture di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettere a), c) e d)
devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al
mese di effettuazione delle operazioni.
Modifiche all’art. 46 co.2 e 47, co.4, del D.L.331/93(legge di stabiilità 2013)
Per le cessioni intracomunitarie di beni la specifica previsione del novellato art. 46,
comma 2, svincola il termine di fatturazione dall’art. 21 e lo fissa (autonomamente) entro il
giorno 15 del mese successivo a quello di inizio del trasporto o spedizione, ferma restando
l’annotazione con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione (art. 47, co.4). Tale
novità va letta in coordinamento con l’eliminazione dell’obbligo di fatturare gli acconti per
le cessioni e acquisti intracomunitari di beni[1] (art. 39, comma 2, DL 331/93 e art. 220, n. 4,
della Direttiva).
[1] Attenzione, rimane, invece, invariato l’obbligo di fatturazione degli acconti ricevuti nel caso di operazioni interne (beni e
servizi) oppure di servizi internazionali.
N.B non viene richiamata la lettera b) relativa alla c.d. fattura “differita triangolare”
Fatturazione attiva
Diciture per le fatture territoriali “senza Iva”Operazioni territoriali con obbligo fatturazione
senza addebito di IvaAnnotazione minima in fattura
Art. 21, comma 6 del
DPR 633/72
a) cessioni relative a beni in (ndr regime doganale di) transito
o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non
soggette all'imposta a norma dell'art. 7-bis co.1
� «operazione non soggetta»
b) operazioni non imponibili di cui agli articoli 8 (ndr
esportazioni), 8-bis (ndr operazioni assimilate alle
esportazioni) e 9 (ndr servizi internazionali) e 38-quater(ndr cessioni a viaggiatori extra UE)
� «operazione non imponibile»
c) operazioni esenti di cui all'art.10, eccetto quelle
indicate al n. 6) � «operazione esente»
d) operazioni soggette al regime del margine previsto
dall’art. 36 e ss del D.L. 41 del 23 febbraio 1995, onvertito,
con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85
�
a seconda dei casi:
•«regime del margine - beni usati»
•«regime del margine - oggetti
d'arte»
•«regime del margine - oggetti di
antiquariato o da collezione»
e) operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo
soggette al regime del margine previsto dall'art. 74-ter�
«regime del margine - agenzie di
viaggio»
Art. 17, co.5, e 74,
co.7, DPR n.633/72Operazioni in regime di reverse charge interno ai sensi
dell’art. 17, co.5 e ss nonché dell’art. 74, commi 7 e 8� «inversione contabile»
Art. 46, co.2, D.L.
331/93Cessioni intracomunitarie di cui all’art. 41 del D.L. 331/93 � «operazione non imponibile»
Fatturazione attiva
Diciture per le fatture “senza Iva” - extraterritoriali
Operazioni non territoriali (artt. da 7-bis a 7-septies) con obbligo fatturazione Annotazione minima in fattura
Art. 21 co 6-
bis lett. a)
DPR 633/72Cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da
quelle di cui all'articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9)[1],
effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in un altro Stato membrodell'Unione europea
� «inversione contabile»
Art. 21 co.6-
bis lett. b)
DPR 633/72 Cessioni di beni e prestazioni di servizi che si
considerano effettuate fuori dell'Unione europea� «operazione non soggetta».
[1] Le operazioni del citato art. 10 n. da 1 a 4 e 9) sono quelle finanziarie, assicurative e relative intermediazioni.
Fatturazione attiva
33
I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato emettono la fattura anche per le tipologie di
operazioni sottoelencate quando non sono soggette all’imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septiese indicano, in luogo dell’ammontare dell’imposta, le seguenti annotazioni con l’eventuale
specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale:
a) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all’articolo 10, nn. da 1) a
4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell’imposta in un altro Stato membro dell’Unione europea, con l’annotazione “inversione contabile”;
b) cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell’Unione
europea, con l’annotazione “operazione non soggetta”.
con
debitore Ue
verso
chiunque
21
9-b
is D
ire
ttiv
a
20
06
/11
2/C
E
Art
. 2
1 c
o.6
-bis
D
PR
63
3/7
2
In linea di principio (p.1) � la fatturazione è soggetta alle norme applicabili nello Stato membro in cui
si considera effettuata l’operazione (in base alle regole territoriali);
In deroga a quanto sopra (p.2) � le regole di fatturazione sono, invece, quello dello Stato membro in
cui ha sede il fornitore … nei seguenti casi:
a) quando il fornitore non è stabilito nello Stato membro … in cui si considera effettuata
l’operazione, qualora il debitore dell’Iva risulti il cessionario/committente (in base,
ovviamente, alle regole dello Stato di territorialità);
b) l’operazione non si considera effettuata nella Comunità conformemente alle regole
territoriali.
Luogo di fatturazione delle operazioni extraterritoriali
Fatturazione attiva
Esempi operazioni extraterritoriali (fornitore IT)1 Trasporto intracomunitario fatturato ad operatore UE (art. 7-ter co.1/a)
� SI obbligo fatturazione da IT � “inversione contabile” � SI volume d’affari
� obbligo Intrastat
2 Trasporto intracomunitario fatturato ad operatore Extra UE (art. 7-ter co.1/a)
� SI obbligo fatturazione da IT � “operazione non soggetta” � SI volume d’affari
3 Servizio di catering reso ad operatore UE1 in UE1 (art. 7-quater)
� SI obbligo fatturazione da IT se UE1 è debitore in UE1 � “inversione contabile” � SI volume d’affari
� No obbligo fatturazione da IT se UE1 non è debitore in UE1 (fatturazione da UE) � NO volume d’affari
4 Intermediazione vendita immobile UE1 a soggetto passivo UE2 (art. 7-quater)
� No obbligo fatturazione da IT (fatturazione da UE) � (No Volume d’affari)
5 Intermediazione vendita immobile extra UE a chiunque (art. 7-quater)
� SI obbligo fatturazione di IT � “operazione non soggetta” � Si volume d’affari
6 Vendita bene in Stato Estero (extra UE) a cliente (extra UE) (art. 7-bis)
�obbligo fatturazione di IT � “operazione non soggetta” � Si volume d’affari
Attenzione ! Estensione obbligo comunicazione black list se controparte paradisiaca
Fatturazione attiva
Esempio fattura vendita beni extra Ue su extra UE
Commerciale Est S.p.a.Via Pacor n. 534123 – Trieste P.IVA: IT00991560328
Spett.leAchats Pro S.A.Rue de l’ArtisanatToulon (France)
Fattura n. 116 P.IVA: FR76522863170Data: 03.03.2013
Vendita di n. 1 macchina usata da taglio lamiera (Modello OBRA 2727) completa di banco.
Resa EXW Magazzino PROD S.p.a. Resavska 999 Belgrado - Serbia
Rif.: contratto di vendita n. 12/A/2013
Eventuale sdoganamento a Vs. carico
Imponibile € 38.000,00
IVA 21% € Ø
Totale fattura € 38.000,00
Operazione non soggetta (art. 7-bis, comma 1, D.P.R. n. 633/1972)
Esempio fattura (dall’Italia) per
vendita beni che si trova in
Serbia (extra UE)
Fatturazione attiva
ESPORTAZIONE E CESSIONI INTRACOMUNITARIEPrincipali differenze
Non imponibilità art.8 DPR 633/72
Non imponibilità art. 41 DL 331/93
Destinazione beni � Extra UE Altro Paese UE
Cliente non operatore economico
� Applicabile Non applicabile
Prova uscita �Prevista come condizione dalla
norma (BOLLA DOGANALE)Non disciplinata dalla norma (ma
comunque necessaria)
Cessioni gratuite �
Applicabile (sono escluse le “non cessioni” ai sensi dell’art.
2) purché ci sia passaggio di proprietà
Non applicabile
RM 345/E/97; RM 477/E/2008; R.M.19/E/2013;
RM 71/E/2014
Fatturazione attiva
ESPORTAZIONI A TITOLO GRATUITO
• Cessioni gratuite beni oggetto dell'attività: fattura art. 8 lett. a)
con relativi adempimenti.
• Cessioni gratuite beni non oggetto dell’attività di c.u. > di € 50:
fattura art. 8 lett. a) (a meno che non si tratti di beni con Iva non
detratta nel qual caso va bene fattura pro-forma).
• Cessioni gratuite beni non oggetto attività (beni di c.u =< € 50
oppure beni con Iva non detratta all’acquisto): non cessione Iva
(art. 2, co. 2 n. 4) e fattura pro-forma i fini doganali.
• Cessioni di merci in sostituzione (garanzia): fattura pro-forma ai
fini doganali.
Fatturazione attiva
IT1: emette fattura a IT2 n.i. art. 8 co.1/a (operazione interna)
IT2: emette fattura a CH n.i. art. 8 co.1/a (è il promotore vero esportatore)
Triangolazione nazionale verso extra UEArt. 8 co.1/a
DPR 633/72
IT1
IT2 CHFt………
….
Ft………
….
N.B.: L’esportazione non puà essere curata da CH
Fatturazione attiva
IT1: emette fattura a IT2 n.i. art. 58 D.L. 331/93 (operazione interna – No Intra)
IT2: emette fattura a EL n.i. art. 41 D.L. 331/93 e compila intra 1bis fiscale e (se
mensile) anche statistico
Triangolazione nazionale verso UE C.M.13/E/94
p.B16.1
N.B. Fondamentale prova arrivo a destino
IT1
IT2 ELFt………
….
Ft………
….
Fatturazione attiva
IT:
- integra la fattura di NL senza imposta (art. 40, co. 2, DL 331/93)
- emette nei confronti di EL fattura n.i, art. 41 DL 331/93,
designandolo debitore (art. 46 co.2 DL 331/93)
- presenta Intra 2bis e Intra 1bis (entrambi ai soli fini fiscali)
Triangolazione comunitaria Primo caso
C.M.13/E/94
p.B16.2
NL
IT ELFt………
….
Ft………
….
N.B.
Ovviamente
funziona
solo nel B2B
Fatturazione attiva
41
4° modulo
Tecniche applicative del reverse charge
Tecniche applicative reverse charge
Nella C.M. 16/E del 21/5/2013 (§ 3.3.2) l’Agenzia ha negatoche il contribuente possa adempiere agli obblighi documentali
indifferentemente con una delle due tecniche.
Integrazione fattura
ricevutaAutofattura
Tecniche applicative del reverse charge
Autofattura e integrazione a confronto
AdempimentiAutofattura
Art.17, co.2, DPR n.633/72Integrazione ex art.17, co.2, DPR n.633/72 e/o
art.46, co.1, D.L. n.331/93
Emissione documenti da
parte del cessionario
/committente
SI, in unico esemplare
(art.21, co.5) con obbligo di indicare la dicitura
“autofatturazione” (art.21 co.6-ter)
NO, si usa la fattura del fornitore
Vantaggi/svantaggiTutti i dati devono essere indicati dal
cessionario/committente
La maggior parte dei dati sono già contenuti
nella fattura emessa dal fornitore
Termini per
l’adempimento
Entro il 15 del mese successivo al momento di
effettuazione
Non previsto (vale la tempistica della
registrazione)
Termine registrazione nel
registro fatture attive
(art.23) o corrispettivi
(art.24)
Entro 15 gg e con riferimento alla data di
emissione, salvo imputazione al mese del momento di effettuazione
Entro il giorno 15 del mese successivo a
quello di ricezione della fattura e con
riferimento al mese precedente
Registrazione nel registro
fatture passive (art.25)
Anteriormente alla liquidazione periodica (o
d.a.Iva) in cui viene esercitato il diritto alla
detrazione dell’Iva
Anteriormente alla liquidazione periodica in
cui viene esercitato il diritto alla detrazione
Autofattura per mancato
ricevimento fattura
fornitore
/
SI per mancato ricevimento fattura entro la
fine del secondo mese (art. 46,co.5, D.L.
331/93)
Tecniche applicative del reverse charge
Tecnica applicativa caso per caso
Casistica Fino al 31/12/2012 Dal 01/01/2013
Acquisti di
servizi generali
Integrazione fattura quando il
prestatore è stabilito in altro
Stato UE (combinato disposto
art. 17, co.2, DPR 633/72 e art.
46 D.L. 331/93)
Invariato
Autofattura art. 17 co.2, negli
altri casi (es. prestatore extra UE)
Invariato
Altri acquisti
territoriali da non
residenti (servizi speciali o
cessioni interne di beni)
Autofattura art. 17 co.2
Integrazione fattura quando il
fornitore è stabilito in altro Stato
UE (combinato disposto art. 17,
co.2, DPR 633/72 e art. 46 D.L.
331/93)
Autofattura art. 17, co.2, negli altri
casi (es. prestatore extra UE)
Acquisti
intracomunitari di beniIntegrazione fattura fornitore
UE (art. 46 D.L. 331/93)
Invariato
Tecniche applicative del reverse charge
Acquisto in reverse e dichiarazione annuale Iva
Annotazione registro vendite
Annotazione registro acquisti Quadro VF
Doppia
registrazione
N.B. Non vanno indicati gli acquisti in reverse che sono non imponibili o esenti (C.Ae n.
12/E del 12/03/2010)
VJ9 Dal 2010 solo acquisti
intra beni
VJ3 Altri acq. da non
residenti
---
---
---
---
Tecniche applicative del reverse charge
Autofattura articolo 17 co.2 (e art. 21 co.5) - contenuto
• Unico esemplare (nel senso che non va spedita all’altra parte) art. 21
co.5
• Data; Progressivo fatture emesse; Progressivo protocollo fatture
acquisto;
• Dati identificativi del cedente/prestatore non residente e del
cessionario/committente residente (con indicazione per quest’ultimo
anche della partita Iva);
• Indicazione di “autofatturazione” (non è necessario anche indicare l’art.
17, co.2) art. 21 co.6-ter
• Natura, qualità e quantità dei beni/servizi acquistati;
• Ammontare delle operazioni imponibili, non imponibili o esenti nonché
dell’Iva sulle operazioni imponibili (distinta per aliquota) o del titolo di non
imponibilità o esenzione.
Tecniche applicative del reverse charge
Integrazione art. 46-47 D.L. 331/93 fattura fornitore UE
L’integrazione ex art. 46 del D.L. 331/93 è la tecnica sicuramente più agevole
poiché consente di utilizzare direttamente la fattura emessa dal fornitore
comunitario numerandola con il protocollo vendite ed acquisti e integrandola
con indicazione dell’aliquota e dell’Iva oppure indicando che si tratta di
operazione non imponibili o esente (l’indicazione della relativa norma non è più
obbligatoria).
N.B. Nel caso di fattura in valuta estera la base imponibile va preventivamente
convertita in euro in base al giorno in cui l’operazione si considera effettuata
(informazione che andrebbe indicata in fattura) o, in mancanza, in base alla
data di emissione della fattura (art. 13, co.4, DPR 633 e C.M. 12/E/13 cap. IV§1).
N.B. Nel caso di mancato ricevimento della fattura entro il secondo mese va
emessa autofattura ex. Art 46 co.4
Tecniche applicative del reverse charge
Focus: mancato ricevimento fattura fornitore UE
Entro il 15° gg del mese
successivo alla
registrazione
Se la fattura non arriva
entro la fine del 2°mese successivo all’ultimazione
o pagamento
Entro il 16 del 3°mese va emessa
autofattura ai sensi dell’art. 46, co.5, del D.L. 331/93 con
imputazione al 2°mese
Va annotata nei registri Iva vendite
e acquisti. Almeno in quello vendite
l’operazione va imputata al mese di ricevimento
La fattura va integrata
entro il 15 del mese
successivo al ricevimento
Ricezione
tempestiva
della fattura
Mancata
ricezione (o
ricezione
tardiva)
Ricezione fattura
con corrispettivo
inferiore
Emissione di (auto) fattura
integrativa ai sensi dell’art. 46, co.5,
da imputare nella liquidazione del
mese prec.
Autofatturazione ex art. 46, co.5“E’evidente che tale adempimento deve essere posto in essere quando il committente ha conoscenza dell’effettuazione …”.
C.M.
35/E/2012
§ 3
Tecniche applicative del reverse charge
49
5° modulo
Acquisti territoriali da non residenti - esempi
Acquisto consulenze da prestatore extra UELa ditta BETA SRL (partita Iva 03158694242) in data 12/02/2015 ha pagato consulenze legali allo studio
americano
Esempio 1
Prot. Reg. Vendite: 231
Prot. Reg. acquisti: 760
Acquisti territoriali da non residenti - esempi
BETA SRL
Via della Fratellanza 119
36100 Vicenza (VI) – Italy
P.Iva, C.F. e n. iscrizione R.I. VI 03158694242
Autofattura n. 231 del 28/2/2015
Descrizione Importi
Acquisto di servizi di consulenza legale da fornitore non residente
Autofatturazione ex art. 17, co.2, DPR 633/72
Dati fornitore extra UE
JONNY FOX & PARTNERS
Zero street 2222
New York - USA
Rif. Invoice n. 1222 del 10/2/2015
Pagamento eseguito il 12/2/2015
€ 2.000
Imponibile Iva 22% Non imponibile Esente
€ 2.000 € 440 / /
Totale € 2.440
Acquisto trasporti da prestatore UE
Supplier
INTERNATIONAL TRANSPORT GMBH
Ingolstätder Str. 22
50532 Koln - Germany
Vat n. DE 123456789
Buyer
BETA SRL
Via della Fratellanza 119
36100 Vicenza (VI) – Italy
Vat. N. IT 03158694242
Invoice n. 3500/2015 Koln 25/2/2015
Description Total
Transport goods from Koln (DE) to Vicenza (IT)
CMR n. 23456 15/2/2015
Trasport goods from Vicenza (DE) to Ginevra (CH)
DAE n. 14ITQXQ1T0019774E0 16/2/2015
€ 3.000
€ 2.000
€ 5.000
Reverse charge method art. 44 e 196 Directive 2006/112/CE
La ditta BETA SRL (partita Iva 03158694242) in data 28/02/2015 ha ricevuto da un trasportatore tedesco la
fattura per trasporti comunitarie ed in esportazione
Esempio 2a
Acquisti territoriali da non residenti - esempi
Supplier
INTERNATIONAL TRANSPORT GMBH
Ingolstätder Str. 22
50532 Koln - Germany
Vat n. DE 123456789
Buyer
BETA SRL
Via della Fratellanza 119
36100 Vicenza (VI) – Italy
Vat. N. IT 03158694242
Invoice n. 3500/2015 Koln 25/2/2015
Description Total
Transport goods from Koln (DE) to Vicenza (IT)
CMR n. 23456 15/5/2014
Trasport goods from Vicenza (IT) to Ginevra (CH)
DAE n. 14ITQXQ1T0019774E0 16/2/2015
€ 3.000
€ 2.000
€ 5.000
Reverse charge method art. 44 e 196 Directive 2006/112/CE
Timbro apposto dal
committente Beta
INTEGRAZIONE EX ART. 46-47 D.L.331/93
Imponibile: € 3.000 Iva 22%: € 660
Non imponibile: € 2.000 (art. 9 n.2/4)
Prot. Registro vendite: 230
Prot. Registro acquisti: 740
Data annotazione: 31/5/2015
Esempio 2b
Acquisti territoriali da non residenti - esempi
Acquisto viaggio aereo IT – prestatore extra UE
La ditta ALFA acquista tramite internet, pagando con carta di credito, i biglietti aerei per il viaggio da Venezia a Palermo della BETA JET con sede in Svizzera (CH); il costo complessivo pagato direttamente alla compagnia è di
€ 90.
Esempio 3
Prestazione Prestatore Committente Rilevanza territoriale
Trasporto persone
da Venezia a PalermoOperatore CH Operatore IT
Italia
per l’intera tratta
Art. 7-quater co.1/c
La ditta ALFA (committente nazionale), con riferimento agli € 90 pagati alla BETA JET (CH), emette autofattura
ai sensi dell’art. 17, c.2, del DPR n. 633/72 applicando l’Iva nazionale (10%) ed effettua la doppia registrazione
vendite/acquisti senza poter però portare in detrazione l’imposta a norma dell’art. 19-bis1, lett. e) del DPR
633/72.
N.B. Dal 2/3/2012 la comunicazione è obbligatoria solo per operazioni singole superiori ad € 500.
N.B. Post D.L 175/2014 solo se tutte operazioni black list > € 10.000
Acquisti territoriali da non residenti - esempi
Acq. viaggio aereo internazionale – prestatore UE
La ditta ALFA acquista tramite internet, pagando con carta di credito, i biglietti aerei per il viaggio daVenezia a Parigi (Francia) della JET SKY con sede in Inghilterra; il costo complessivo è così suddiviso: € 100per il biglietto fatturato dalla JET SKY; € 15 di commissione pagata all’agenzia lussemburghese FLY359 e dalla
medesima fatturata per l’intermediazione effettuata in nome e per conto della ALFA.
Esempio 4
Integrazione
ex art. 17 co.2
per € 38 (100 x
38%) n.i. art. 9
co1. n.1
Integrazione
ex art. 17 co.2
per € 15 n.i.
art. 9 co.1 n.7
Acquisti territoriali da non residenti - esempi
Cessione beni IT con R.F. (fornitore extra UE)
Adempimenti Alfa Beta (IT)
Elenchi Intrastat NO NO (acquisto interno)
Comunicazione black list Si ritiene di NO SI
Comunicazione “spesometro” Si ritiene di NO NO (perché già )
Esempio 5/a
Alfa SA(fornitore
Svizzero )
Beta (cessionario
operatore IT)
fattura
consegna
� Alfa Non può addebitare l’Iva italiana a Beta (C.M. 14/E/2010 e R.M. 89/E/2010)
� Beta (cessionario operatore IT) emette AUTOFATTURA ai sensi dell’art. 17. co.2
Alfa SA (R.F. in
Italia del
fornitore CH)
Ipotesi in cui i beni si
trovano già in Italia
CH
Acquisti territoriali da non residenti - esempi
Autofattura emessa da Beta
BETA SRL
Via della Fratellanza 119
36100 Vicenza (VI) – Italy
P.Iva, C.F. e n. iscrizione R.I. VI 03158694242
Autofattura n. 231 del 31/5/2014
Descrizione Importi
20 orologi Swatch x € 100 c.u
Rif. DDT Logistic center Spa n. 40567 del 10/5/2014
Acquisto interno da fornitore non residente
Autofatturazione ex art. 17, co.2, DPR 633/72
Dati fornitore extra UE
ALFA SA
Hauptstrasse 999
Lugano – Svizzera
CHE: 123.768.988
P.iva Rappresentante fiscale: 01234560800
Mario Rossi Corso Sempione 10 Milano (MI)
Rif. Invoice n. 1222 del 10/5/2014 Pagamento eseguito il 12/5/2014
€ 2.000
Imponibile Iva 22% Non imponibile Esente
€ 2.000 € 440 / /
Totale € 2.440
Esempio 5/b
La ditta BETA SRL (partita Iva 03158694242) in data 12/05/2014 ha acquistato, per € 2.000, beni che si trovano in Italia dal fornitore
svizzero Alfa SA con RF in Italia
Prot. Reg. Vendite: 231
Prot. Reg. acquisti: 760
Acquisti territoriali da non residenti - esempi
Cessione beni IT con fornitore UE identificato IT
Adempimenti Alfa Beta (IT)
Elenchi Intrastat NO NO (acquisto interno)
Comunicazione black list NO NO
Comunicazione “spesometro” Si ritiene di NO SI
Esempio 6/a
Alfa(Irlanda)
Beta (cessionario
operatore IT)
fattura
consegna
� Alfa Non può addebitare l’Iva italiana a Beta (C.M. 14/E/2010 e R.M. 89/E/2010)
� Beta (cessionario operatore IT) INTEGRA LA FATTURA ai sensi dell’art. 17. co.2
Alfa(identificazione in
Italia del fornitore
IE)
Ipotesi in cui i beni si
trovano già in Italia
N.B. Alfa deve fatturare dall’Irlanda; La fattura emessa dalla posizione IT è da
considerare non rilevante (R.M. 21/E del 20/02/2015)
Acquisti territoriali da non residenti - esempi
Supplier
ALFA INTERNATIONAL LTD
HollYHill cork
IRELAND
Vat n. IT 12345679990
Ship to: Mario Rossi BETA SRL Via Santa Pazienza n. 119 Vicenza, 36075 Italy
Fattura IT n. 3504567/2015 Data 25/3/2015
Order n. 588999 date 21/3/2015 Payment terms: Credit Card Visa/Mastercad
Description Total
n. 1 ALCA PHON 11.0
DDT Italia n. 3858 del 25/3/2015
€ 3.000
€ 3.000
Fattura riferita a beni in carico alla posizione IT12345679990 della ALFA INTERNATIONAL LTD
(IRELAND). Operazione soggetta a reverse charge in Italia, a cura del cessionario, ai sensi dell’art. 17,
co. 2, DPR 633/72.
Buyer
BETA SRL
Via Santa Pazienza 119
36100 Vicenza (VI) – Italy
Vat. N. IT 03158694242
La ditta BETA SRL (partita Iva 03158694242) riceve fattura dalla partita Iva italiana della Alfa International Ltd (IE)
Esempio 6/b
N.B. Il fornitore dovrebbe emettere la fattura dalla partita Iva
IE (R.M. 21/E del 20/02/2015)
In mancanza va applicata
l’autofatturazione ex art 46
co. 5
Acquisti territoriali da non residenti - esempi
Supplier
ALFA INTERNATIONAL LTD
HollYHill cork
IRELAND
Vat n. IT 12345679990
Ship to: Mario Rossi BETA SRL Via Santa Pazienza n. 119 Vicenza, 36075 Italy
Fattura IT n. 3504567/2015 Data 25/3/2015
Order n. 588999 date 21/3/2015 Payment terms: Credit Card Visa/Mastercad
Description Total
n. 1 ALCA PHON 11.0
DDT Italia n. 3858 del 25/3/2015
€ 3.000
€ 3.000
Fattura riferita a beni in carico alla posizione IT12345679990 della ALFA INTERNATIONAL LTD
(IRELAND). Operazione soggetta a reverse charge in Italia, a cura del cessionario, ai sensi dell’art. 17,
co. 2, DPR 633/72.
Buyer
BETA SRL
Via Santa Pazienza 119
36100 Vicenza (VI) – Italy
Vat. N. IT 03158694242
Esempio 6/c
Autofattura art. 46 co. 5 D.L. 331/93 emessa da BETA SRLData: 31/03/2015 n 240
P.Iva fornitore UE: IE154594672Cambio: …../…..
Imponibile: € 3.000 Iva 22%: € 660 Totale € 3.660
Forma “autarchica” di
autofatturazione usando
la fattura del fornitore
Acquisti territoriali da non residenti - esempi
Fornitura UE tramite rappresentate fiscale IT
Adempimenti B (Rf di A) C (IT)
Elenchi Intrastat SI, realizza un’operazione assimilata ad un
acquisto intracomunitario (art. 38, co.3, lett. b)
del D.L. 331/93) e compila l’intra 2-bis
NO (ma acquisto interno in reverse
charge)
Comunicazione black list NO NO
Comunicazione “spesometro” Si ritiene di NO SI
A (fornitore
tedesco)
B (Rappresentante
fiscale di A)
C (cliente operatore IT)
fattura
consegna
C.M. 36/E del 21/6/2010 § 2 n. 31
N.B.
� B non può addebitare l’Iva italiana a C (C.M. 14/E/2010)
� C INTEGRA la fattura ricevuta ai sensi dell’art. 17. co.2 (C.M. 36/E/2010)
Esempio 7
N.B. Nel B2B A deve fatturare dalla
Germania; La fattura emessa dalla
posizione IT è da considerare non
rilevante (R.M. 21/E del 20/02/2015)
Acquisti territoriali da non residenti - esempi
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