ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE Reg. CE 1760/00 che istituisce un sistema di identificazione e di...

50
ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE “Reg. CE 1760/00 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il Reg. CE 820/97 del Consiglio” CSQA Certificazioni srl

Transcript of ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE Reg. CE 1760/00 che istituisce un sistema di identificazione e di...

Page 1: ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE Reg. CE 1760/00 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo alletichettatura.

ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE

“Reg. CE 1760/00 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo

all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il Reg. CE 820/97 del

Consiglio”

CSQA Certificazioni srl

Page 2: ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE Reg. CE 1760/00 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo alletichettatura.

Reg. CE 1760/00 – I Considerando

Considerando n. 4: Come conseguenza dell’instabilità del mercato delle carni bovine causata dalla crisi dell’encefalopatia spongiforme bovina, la migliorata trasparenza in merito alle condizioni di produzione e commercializzazione di tali prodotti, in particolare per quanto attiene alla rintracciabilità, ha esercitato un’influenza positiva sul consumo di carni bovine. Per mantenere e rafforzare la fiducia del consumatore nelle carni bovine ed evitare che sia ingannato, è necessario sviluppare il quadro nell’ambito del quale si forniscono informazioni al consumatore mediante un’etichetta adeguata e chiara del prodotto

……continua…..

Page 3: ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE Reg. CE 1760/00 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo alletichettatura.

Considerando n. 5: a tal fine è indispensabile istituire, da un lato, un sistema efficace di identificazione e di registrazione dei bovini nella fase della produzione e, dall’altro, un sistema comunitario specifico di etichettatura nel settore delle carni bovine fondato su criteri oggettivi nella fase di commercializzazione.Considerando n. 6: Grazie alle garanzie fornite da tale miglioramento, saranno parimenti soddisfatte talune esigenze di interesse generale, in particolare la tutela della sanità pubblica e della salute degli animali.Considerando n. 7: Di conseguenza la fiducia dei consumatori nella qualità delle carni bovine e dei prodotti a base di carni sarà migliorata, sarà preservato un livello elevato di tutela della salute pubblica, e la stabilità duratura del mercato delle carni bovine sarà rafforzata.……continua…..

Page 4: ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE Reg. CE 1760/00 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo alletichettatura.

Considerando n. 15: è importante che ogni stato membro adotti tutte le misure eventualmente ancora necessarie affinché la banca dati informatizzata nazionale sia completamente operativa il più rapidamente possibileConsiderando n. 16: Occorre adottare provvedimenti affinché siano messe in atto le condizioni tecniche idonee a garantire una comunicazione ottimale tra il produttore e la base di dati, nonché una completa utilizzazione delle basi stesseConsiderando n. 17: Per poter ricostruire i loro movimenti, i bovini dovrebbero essere identificati con un marchio apposto su ciascun orecchio e accompagnati di norma da un passaporto nel corso dei vari movimenti. Dovrebbe essere rilasciato un passaporto per ciascun animale cui sono stati assegnati marchi auricolari ……continua…..

Page 5: ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE Reg. CE 1760/00 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo alletichettatura.

Considerando n. 30: L’obiettivo dell’etichettatura è di procurare la massima trasparenza nella commercializzazione delle carni bovineConsiderando n. 32: Per tutte le indicazioni diverse da quelle obbligatorie è necessario prevedere un quadro normativo comunitario relativo all’etichettatura. Data la diversità delle descrizioni delle carni bovine commercializzate nella Comunità, appare indicato istituire un sistema di etichettatura facoltativo. Un sistema efficace di etichettatura facoltativo presuppone la possibilità di risalire dalle carni bovine etichettate all’animale o agli animali di origine. Le modalità di etichettatura decise da un operatore o da una organizzazione dovrebbero essere contenute in un disciplinare da trasmettere, per l’autorizzazione, all’autorità competente.

……continua…..

Page 6: ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE Reg. CE 1760/00 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo alletichettatura.

……. L’operatore e l’organizzazione dovrebbero essere autorizzati ad etichettare le carni bovine soltanto se l’etichetta reca il nome o il logotipo d’identificazione rispettivo. Le autorità competenti degli stati membri dovrebbero essere autorizzate a revocare l’approvazione di un disciplinare qualora siano riscontrate irregolarità.

Page 7: ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE Reg. CE 1760/00 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo alletichettatura.

Reg. CE 1760/00Titolo 1 – identificazione e registrazione dei

bovini.

Art. 1: Ogni Stato membro istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini

Page 8: ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE Reg. CE 1760/00 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo alletichettatura.

Art. 3: Il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini comprende i seguenti elementi:

Marchi auricolari Basi di dati informatizzate Passaporti per animali Registri di stalla

Reg. CE 1760/00

Page 9: ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE Reg. CE 1760/00 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo alletichettatura.

Art. 4: Tutti gli animali di un’azienda […] sono identificati mediante un marchio auricolare apposto su ciascun orecchio e approvato dall’autorità competente

Reg. CE 1760/00

Page 10: ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE Reg. CE 1760/00 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo alletichettatura.

Art. 5: Le autorità competenti degli stati membri istituiscono una banca dati informatizzata

Reg. CE 1760/00

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"

Via Campo Boario - 64100 TERAMO

www.anagrafe.izs.it

Page 11: ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE Reg. CE 1760/00 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo alletichettatura.

Art. 6: A decorrere dal 1° gennaio 1998 per ciascun animale […] l’autorità competente rilascia un passaporto. […] Ogni qualvolta un animale è spostato deve essere accompagnato dal suo passaporto

Reg. CE 1760/00

Page 12: ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE Reg. CE 1760/00 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo alletichettatura.

Reg. CE 1760/00

Page 13: ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE Reg. CE 1760/00 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo alletichettatura.

Art. 7: Ogni detentore di animali (eccetto i trasportatori):

Tiene un registro aggiornato (manuale o su supporto informatico)

Comunica all’autorità competente tutti i movimenti a destinazione e a partire dall’azienda nonché le nascite e tutti i decessi di animali avvenuti nell’azienda, specificandone la data

Completa il passaporto all’arrivo di ciascun animale nell’azienda e prima della sua partenza da questa e provvede affinché il passaporto accompagni l’animale

Il detentore fornisce all’autorità competente (a richiesta) tutte le informazioni relative all’origine, all’identificazione e alla destinazione degli animali

Page 14: ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE Reg. CE 1760/00 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo alletichettatura.

Art. 12: Etichettatura: l’apposizione di un’etichetta sul singolo

pezzo di carne o su pezzi di carne o sul relativo materiale d’imballaggio o, per i prodotti non preimballati, le informazioni appropriate scritte e visibili al consumatore nel punto vendita

Organizzazione: gruppo di operatori del medesimo settore o di settori diversi negli scambi delle carni bovine

Reg. CE 1760/00Titolo 2 – Etichettatura delle carni bovine e dei

prodotti a base di carni bovine

Page 15: ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE Reg. CE 1760/00 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo alletichettatura.

Etichettatura facoltativa

Etichettatura obbligatoria

Etichettatura delle carni bovine

Page 16: ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE Reg. CE 1760/00 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo alletichettatura.

Chiunque etichetti carne bovina deve indicare in etichetta:

Nesso fra la carne e l’animale di provenienza

Macellato in [Paese] [Bollo CEE del macello]

Sezionato in [Paese] [Bollo CEE del lab. Sez.]

Art. 13: Quali informazioni?

Stato membro o paese terzo di nascita

Stati membri o paesi terzi in cui ha luogo la fase di ingrasso

?

Sezione I: Sistema OBBLIGATORIO

Page 17: ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE Reg. CE 1760/00 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo alletichettatura.

Art. 16

Sezione II: Sistema FACOLTATIVO

Chiunque intenda etichettare le carni bovine con indicazioni aggiuntive rispetto a quelle obbligatorie deve essere autorizzato dal MIPAAF

Disciplinare etichettatura carni al MIPAAF

……continua…..

Page 18: ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE Reg. CE 1760/00 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo alletichettatura.

Modalità atte a garantire la veridicità delle indicazioni da apporre in etichetta

Descrizione della Banca Dati e delle modalità operative

Descrizione dell’Organizzazione

Indicazioni da apporre in etichetta

Provvedimenti verso chi non rispetti il Disciplinare Etichettatura autorizzato

Art. 16: Contenuti del disciplinare

……continua…..

Page 19: ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE Reg. CE 1760/00 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo alletichettatura.

Deve essere designato l’Organismo Indipendente conforme alla UNI EN 45011 che effettuerà l’attività di controllo sull’Organizzazione in merito all’applicazione del disciplinare etichettatura carni

Art. 16: Contenuti del disciplinare

Page 20: ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE Reg. CE 1760/00 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo alletichettatura.

Decreto 30/08/2000Recepimento del Reg. CE 1760/00

Art. 7

1. E’ istituita presso il MIPAAF una apposita Commissione con il compito di esprimere pareri in merito:

All’approvazione dei disciplinari degli operatori e delle organizzazioni, anche nel caso di segmenti produttivi della filiera

Alla conformità degli organismi indipendenti designati ai controlli

Alla revoca dell’applicazione dei disciplinari

Alla revoca dell’autorizzazione all’organismo indipendente

All’approvazione dei disciplinari presentati, nel caso che la produzione e/o la vendita di carni bovine si effettuino in due o più Stati UE, esclusivamente per gli elementi che riguardano operazioni che hanno luogo nel territorio nazionale

……continua…..

Page 21: ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE Reg. CE 1760/00 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo alletichettatura.

Decreto 30/08/2000Recepimento del Reg. CE 1760/00

Art. 7

Alle modalità e ai criteri per i controlli per la verifica della corretta applicazione dei disciplinari

Alle modalità di controllo della banca dati

All’attività di monitoraggio sulla corretta applicazione del disciplinare

Alla modalità, alla frequenza ed ai volumi dei controlli nell’ambito dell’attività di vigilanza

Page 22: ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE Reg. CE 1760/00 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo alletichettatura.

Decreto 30/08/2000Recepimento del Reg. CE 1760/00

Art. 10

Il Disciplinare deve indicare, in particolare:

Le informazioni, oltre quelle obbligatorie, che si intendono fornire in etichetta

Le misure atte a garantire la veridicità delle informazioni riportate in etichetta ed il sistema di controllo adottato

i criteri e le modalità per garantire il nesso tra l’identificazione della carcassa, del quarto o dei tagli di carni, da un lato, e il singolo animale o il lotto degli animali interessati, dall’altro

gli autocontrolli da effettuarsi su tutte le fasi della produzione e della vendita da parte dell’organizzazione

……continua…..

Page 23: ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE Reg. CE 1760/00 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo alletichettatura.

Decreto 30/08/2000Recepimento del Reg. CE 1760/00

Art. 10

I controlli da effettuarsi ad opera di un organismo indipendente riconosciuto rispondente ai criteri stabiliti nella norma europea UNI EN 45011

le caratteristiche del logo e le modalità di apposizione di un eventuale marchio dell’organizzazione sulle carcasse, mezzene, quarti

Il funzionamento del sistema di etichettatura con particolare riguardo alle modalità di controllo

i provvedimenti disciplinari (sanzione pecuniaria, sospensione ed espulsione) da adottare nei confronti di qualsiasi membro dell’organizzazione di filiera che non dovesse rispettare il disciplinare

l’organismo indipendente designato per i controlli

Page 24: ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE Reg. CE 1760/00 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo alletichettatura.

Decreto 30/08/2000Recepimento del Reg. CE 1760/00

Art. 14

Ciascun operatore ed organizzazione responsabile di etichettare le carni deve assicurare su base informatica:

l’elenco delle aziende agrarie interessate

L’elenco degli animali interessati con rispettivo numero di identificazione

L’elenco dei macelli con codice univoco di identificazione

Identificazione dei lotti commerciali

L’elenco degli esercizi di vendita

Lo scarico dei singoli animali e dei lotti

Page 25: ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE Reg. CE 1760/00 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo alletichettatura.

Art. 15

La vigilanza sulla corretta applicazione della normativa relativa all’etichettatura delle carni bovine viene svolta dal MIPAF quale autorità competente in collaborazione con le regioni e province autonome.

Decreto 30/08/2000Recepimento del Reg. CE 1760/00

Page 26: ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE Reg. CE 1760/00 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo alletichettatura.

Circolare del MIPAF n. 5 del 15/10/2001

Informazioni in etichetta: Dicitura Razza: il termine può essere usato solo per animali

iscritti al libro genealogico (o registro anagrafico) o se figli di genitori entrambi iscritti

Dicitura Tipo genetico: il termine viene utilizzato quando l’informazione si desume dal passaporto bovino *

Dicitura alimentazione vegetale: vietata. E’ consentita la dicitura “Alimentazione priva di grassi animali aggiunti”

Dicitura alimentazione senza additivi antibiotici: consentita Dicitura razione bilanciata: vietata Dicitura alimentazione non OGM: consentita ma con molte

limitazioni Categoria della carcassa (A, B, C, D, E): consentita solo se

indicata nel disciplinare *

……continua…..

Page 27: ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE Reg. CE 1760/00 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo alletichettatura.

Etichetta: In etichetta deve comparire unicamente la denominazione e/o logo dell’Organizzazione responsabile dell’etichettatura in quanto l’apposizione di loghi di aziende agrarie, macelli, laboratori di sezionamento, organismo indipendente designato ai controlli, pur facenti parte della filiera, può ingenerare confusione tra i consumatori nell’identificare l’organizzazione diretta responsabile nell’etichettatura delle carni.

Sull’etichetta sono da escludersi i marchi commerciali privati, dichiarazioni di certificazione volontaria di processo o prodotto (* vedere anche Circolare 1 del 15 Febbraio 2008)

Circolare del MIPAF n. 5 del 15/10/2001

Page 28: ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE Reg. CE 1760/00 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo alletichettatura.

Circolare del MIPAF n. 1 del 09/04/2003Chiarimenti in merito a:

Etichetta:

La presenza di indicazioni – adesivi o altri simboli o diciture – accanto all’etichetta riportanti informazioni facoltative di tipo generico sull’origine ed alimentazione degli animali, sulle proprietà qualitative del processo produttivo o del prodotto (es. carni italiane, produzione controllata, allevamenti selezionati ecc.) non è conforme all’attuale normativa

Non è ammissibile l’uso di immagini che richiamino l’origine nazionale o suggeriscano particolari ambienti di allevamento (es. montagne innevate con animali al pascolo ecc.)

……continua…..

Page 29: ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE Reg. CE 1760/00 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo alletichettatura.

Alle stesse regole soggiace anche l’informazione pubblicitaria, comunque diffusa, che non può fare riferimento ad indicazioni diverse da quelle contenute nell’etichetta e non rientranti in disciplinari approvati dal MIPAF

Può essere consentito l’uso di marchi aziendali o consortili, sotto la responsabilità dell’operatore, purché non miranti a sostituirsi alle indicazioni che devono comparire in etichetta, traendo così in inganno il consumatore.

……continua…..

Circolare del MIPAF n. 1 del 09/04/2003

Page 30: ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE Reg. CE 1760/00 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo alletichettatura.

E’ ammesso l’utilizzo di informazioni relative alla certificazione volontaria UNI EN ISO 9001 (tipo di certificazione, estremi della certificazione e organismo certificatore) allorché l’operatore voglia organizzare un sistema qualità e dare dimostrazione ai propri clienti delle capacità organizzative e funzionali impiegate per soddisfare le loro esigenze.

……continua…..

Circolare del MIPAF n. 1 del 09/04/2003

Page 31: ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE Reg. CE 1760/00 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo alletichettatura.

Dicitura “alimentazione non OGM”

OGM-FREE: concetto “assoluto”. In termini analitici, può essere definito OGM FREE un prodotto nel quale il contenuto di OGM sia inferiore al limite di rilevazione strumentale. Dicitura NON CONSENTITA NON OGM: presenza accidentale di OGM < 0,9 % Dicitura CONSENTITA

Circolare del MIPAF n. 1 del 09/04/2003

Page 32: ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE Reg. CE 1760/00 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo alletichettatura.

Circolare n. 1 del MIPAAF del 15/02/2008

Art. 2: Alimentazione zootecnica priva di grassi animali aggiunti – questione UNIFEED

Per garantire l’assenza di grassi animali aggiunti vengono fissati i nuovi limiti analitici di accettabilità di colesterolo nel controllo dei prodotti destinati alla alimentazione zootecnica sottoforma di unifeed:

a. Percentuale relativa di colesterolo nella frazione sterolica < 1.5%

b. Contenuto assoluto di colesterolo nel grasso estratto: < 600 mg/kg

Page 33: ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE Reg. CE 1760/00 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo alletichettatura.

MANGIME UNIFEED

Circ. 5 del 15.10.01

Colesterolo < 1%

Colesterolo < 50mg/kg

Colesterolo < 1%

Colesterolo < 50mg/kg

Circ. 1 del 09.04.03

Colesterolo < 1,5 %

Colesterolo < 200mg/kg

Colesterolo < 1%

Colesterolo < 50mg/kg

Circ. 1 del 15.02.08

Colesterolo < 1,5 %

Colesterolo < 200mg/kg

Colesterolo < 1,5 %

Colesterolo < 600 mg/kg

Circolare n. 1 del MIPAAF del 15/02/2008

Page 34: ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE Reg. CE 1760/00 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo alletichettatura.

Circolare n. 1 del MIPAAF del 15/02/2008

Art. 6: Marchi privati e certificazioni volontarie

Ad integrazione di quanto già indicato nella Circolare n. 5 del 15 ottobre 2001 e nella Circolare n. 1 del 9 aprile 2003, allorchè l’organizzazione voglia applicare un sistema di qualità aziendale o di prodotto, è ammesso l’utilizzo, sulle confezioni, di informazioni relative a certificazioni volontarie regolamentate attestate da organismi terzi

Page 35: ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE Reg. CE 1760/00 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo alletichettatura.

Circolare n. 1 del MIPAAF del 15/02/2008

Art. 6.1: Certificazioni di prodotto e di processoRelativamente alle certificazioni di prodotto e di processo si richiama quanto segue:

1.Certificazioni volontarie di prodotto che non prevedono requisiti specifici ma prevedono la certificazione di aspetti che riguardano principalmente l’implementazione di un sistema organizzativo/gestionale dell’organizzazione che si fa carico della gestione/controllo della filiera produttiva per uno specifico prodotto (es.ISO 22005, ecc…) sono ammesse a condizione di riportare chiaramente sulla confezione gli estremi della certificazione (ente, tipo di contratto, numero di certificato);

2.Certificazioni volontarie di sistema (es. ISO 9001:00, ISO 22000, ecc…) possono essere comunicate sulla confezione

……continua…..

Page 36: ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE Reg. CE 1760/00 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo alletichettatura.

Art. 6.1: Certificazioni di prodotto e di processo

3. Certificazioni volontarie di prodotto che prevedono, da parte dell’organizzazione certificata, il controllo centralizzato di requisiti igienico sanitari aggiuntivi rispetto a quelli normalmente previsti dalla normativa vigente sono ammesse a condizione di riportare chiaramente sulla confezione gli estremi della certificazione (ente, tipo di certificazione, numero di certificato)

4. Non possono, invece, essere citate in etichetta certificazioni volontarie di prodotto relative a requisiti specifici (es. NO OGM, alimentazione vegetale, omega 3, benessere animale) in assenza di un disciplinare di etichettatura facoltativa approvato ai sensi del Regolamento CE 1760/00 e dal DM 30 agosto 2000.

Circolare n. 1 del MIPAAF del 15/02/2008

Page 37: ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE Reg. CE 1760/00 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo alletichettatura.

Art. 6.2: Marchi privati e collettivi

L’uso di marchi privati o collettivi registrati sulle confezioni delle carni è ammesso a condizione che i marchi medesimi non siano tali da fornire informazioni che dovrebbero essere invece previste in un disciplinare di etichettatura facoltativa approvato ai sensi del Reg. CE 1760/00 e del DM 30 agosto 2000. Qualora il marchio in questione sia riferito alla denominazione/logo dell’Organizzazione autorizzata dal MIPAAF, il marchio può comparire in etichetta tra le informazioni obbligatorie

Circolare n. 1 del MIPAAF del 15/02/2008

Page 38: ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE Reg. CE 1760/00 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo alletichettatura.

Art. 6.3: Ulteriore modalità di comunicazione marchi privati e certificazioni volontarie

Le suddette certificazioni e marchi privati e/o collettivi, al fine di facilitare l’operatività, possono essere contenute anche in unica etichetta con le informazioni previste dal Reg. CE 1760/00 e dal DM 30 agosto 2000, purchè sia evidente una separazione fisica tra le certificazioni e marchi e le informazioni medesime. La separazione fisica può essere realizzata graficamente, raggruppando le informazioni relative alla etichettatura in un apposito spazio in etichetta. In ogni caso, l’etichetta unica deve essere espressamente prevista ed approvata nell’ambito del disciplinare di etichettatura.

Circolare n. 1 del MIPAAF del 15/02/2008

Page 39: ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE Reg. CE 1760/00 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo alletichettatura.

Circolare n. 1 del MIPAAF del 15/02/2008

Art. 9: Indicazioni per riportare in etichetta informazioni riguardanti l’allevamento, l’alimentazione e la tecnica di allevamento

I disciplinari di etichettatura che prevedono informazioni relative alle tecniche di allevamento, all’alimentazione e all’indicazione delle denominazione o sede o Regione dell’allevamento devono sempre prevedere anche l’indicazione del periodo al quale fanno riferimento e per il quale sono garantite, periodo che non può essere inferiore ai quattro mesi

Page 40: ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE Reg. CE 1760/00 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo alletichettatura.

Circolare n. 1 del MIPAAF del 15/02/2008

Art. 10: Indicazioni per riportare in etichetta informazioni riguardanti “razza”, “tipo genetico” e “meticcio”

Le organizzazioni in possesso di un disciplinare di etichettatura autorizzato, che prevedono la possibilità di riportare in etichetta, tra le informazioni facoltative, le diciture “razza”, “tipo genetico” o “meticcio/incrocio” devono attenersi alle seguenti indicazioni:

a) Tipo genetico: in etichetta l’informazione dovrà essere riportata come “tipo genetico: incrocio di (seguito dalla razza del padre)”

b) Razza: in etichetta l’informazione dovrà essere riportata come “razza: (seguita dal nome della razza)”. Si fa rilevare che per potere indicare la razza è necessario che il bovino sia iscritto ad un libro genealogico.

Page 41: ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE Reg. CE 1760/00 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo alletichettatura.

118* disciplinari etichettatura volontaria delle carni bovine approvati dal MIPAAF nel periodo 2000/2008

20 disciplinari cui è stata revocata l’autorizzazione

44 disciplinari controllati da CSQA

FONTE: www.politicheagricole.it/SettoriAgroalimentari/Zootecnico/Carni/EtichettaCarniBovine/default.htm

* Dato aggiornato al 16.05.2009

Reg. CE 1760/00 - lo stato attualeReg. CE 1760/00 - lo stato attuale

……continua…..

Page 42: ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE Reg. CE 1760/00 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo alletichettatura.

Reg. CE 1760/00 - lo stato attualeReg. CE 1760/00 - lo stato attuale

Informazioni facoltative approvate:1. Data di nascita

2. Sesso

3. Tipo genetico

4. Denominazione e sede dell’allevamento

5. Periodo di ingrasso in Italia

6. Razza

7. Sistema di allevamento

8. Composizione razione alimentare

9. Alimentazione priva di grassi animali aggiunti

10.Alimentazione NO OGM

Page 43: ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE Reg. CE 1760/00 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo alletichettatura.

Reg. CE 1760/00 - lo stato attualeReg. CE 1760/00 - lo stato attuale

Informazioni facoltative approvate:11. Alimentazione senza additivi antibiotici

12. Esclusione fattori di crescita

13. Sospensione trattamenti terapeutici

14. Denominazione macello

15. Data di macellazione

16. Categoria

17. Denominazione laboratorio di sezionamento

18. Periodo di frollatura

Page 44: ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE Reg. CE 1760/00 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo alletichettatura.

Esito delle verificheEsito delle verifiche

“L’Organismo Indipendente, incaricato dei controlli da parte dell’Organizzazione, segnala,

alla stessa e al Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, eventuali inadempienze al

disciplinare nonché eventuali violazioni alla normativa vigente”

Art. 11 del Decreto 30.08.2001

Page 45: ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE Reg. CE 1760/00 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo alletichettatura.

1 - valuta gli aspetti definiti e approvati nel Piano dei controlli e non emette alcun giudizio sulla qualità del prodotto

2 – non certifica ma controlla

L’Organismo L’Organismo IndipendenteIndipendente

Page 46: ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE Reg. CE 1760/00 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo alletichettatura.

Reg. CE 1760/00 Reg. CE 1760/00

Assicurare criteri di trasparenza in merito alla rintracciabilità della carne

Non garantisce NULLA in merito alla qualità della carne

I disciplinari approvati non prevedono la gestione dei requisiti igienico sanitari, i

controlli sull’utilizzo e la somministrazione di sostanze illecite

Page 47: ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE Reg. CE 1760/00 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo alletichettatura.

Metodiche di analisi ufficialiMetodiche di analisi ufficiali

L’uso di laboratori accreditati per l’esecuzione di prove analitiche ufficiali, è condizione indispensabile per una corretta interpretazione dei dati anche sotto il profilo legale.

Page 48: ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE Reg. CE 1760/00 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo alletichettatura.

ALCUNE ALCUNE ETICHETTE…ETICHETTE…

Page 49: ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE Reg. CE 1760/00 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo alletichettatura.

ALCUNE ALCUNE ETICHETTE…ETICHETTE…

Page 50: ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE Reg. CE 1760/00 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo alletichettatura.

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

CSQA Certificazioni srlVia San Gaetano,74 THIENE (VI)

0445 – 313011 0445 – 313070

[email protected]@csqa.it