Estratti delle evoluzioni nello scenario corporate ... · esternalizzazione a fornitori di servizi...

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EU Observatory Estratti delle evoluzioni nello scenario corporate governance in base alle notizie diffuse dalle varie associazioni ed enti di riferimento Giugno 2018

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EU Observatory

Estratti delle evoluzioni nello scenario corporategovernance in base alle notizie diffuse dalle varieassociazioni ed enti di riferimento

Giugno 2018

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INDEX

European and Italian Authorities

1. EBA – European Banking Authority ECB – European Central Bank2. Governo Italiano3. IVASS – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni4. Banca d’Italia5. CONSOB – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa6. ECB – European Central Bank

Associations/Institutes

7. FRC - Financial Reporting Council

Surveys & Insights

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European and Italian Authorities 1) EBA - European Banking Authority

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EBA - EuropeanBanking Authority

EBA Draft Guidelines on Outsourcing

arrangements

L’EBA ha pubblicato un documento di consultazione relativo alla bozza di orientamenti inmateria di esternalizzazioni. Tali orientamenti, che riesaminano gli esistenti orientamenti CEBSpubblicati nel 2006, mirano a stabilire un quadro più armonizzato per gli accordi diesternalizzazione di tutti gli enti finanziari nell'ambito dell'azione dell'EBA. Le linee guidaampliano il novero dei destinatari, includendo oltre ai già presenti enti creditizi e imprese diinvestimento, disciplinati dalla direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD), anche gli istituti dipagamento soggetti alla direttiva sui servizi di pagamento rivista (PSD2) e gli istituti di monetaelettronica soggetti alla direttiva sulla moneta elettronica. Inoltre, viene precisato nelle lineeguida che la funzione di sorveglianza dell’esternalizzazione di funzioni essenziali o importantidovrà rimanere in capo all’ente creditizio, all’impresa di investimento o all’istituto di pagamento.Gli aspetti da valutare al fine di limitare eventuali rischi connessi all’esternalizzazione sono iseguenti: i) i rapporti intercorrenti tra l’ente creditizio, l’impresa di investimento o l’istituto dipagamento e il fornitore di servizi; ii) l’eventuale concentrazione di più esternalizzazioni neiconfronti dello stesso fornitore di servizi; iii) i rischi di concentrazione generatidall’esternalizzazione di funzioni essenziali e importanti ad un numero limitato di fornitori diservizi. Tale ultimo aspetto dovrà essere considerato dalle autorità competenti per garantire lastabilità del mercato finanziario. Al contrario, però, le linee guida precisano che l’eccessivaesternalizzazione di attività essenziali e importanti, potrebbe generare svuotamento stessodelle funzioni dei vari istituti. Gli orientamenti individuano le diverse tipologie di accordi diesternalizzazione e forniscono i criteri utili per l'identificazione di funzioni essenziali oimportanti, che potrebbero avere un impatto incisivo sul profilo di rischio dell'istituto finanziarioo sul suo interno quadro di controllo. Al riguardo, viene precisato che alle funzioni essenziali eimportanti esternalizzate si applicheranno criteri più rigidi, per evitare una maggioreesposizione a rischi o la limitazione del corretto svolgimento delle attività di vigilanza.Inoltre, gli orientamenti introducono particolari obblighi in materia di IT outsourcing, Fintech,esternalizzazione a fornitori di servizi di cloud; requisiti di governance; due diligence, pre-analisidi esternalizzazione e fase contrattuale. Al riguardo, gli enti creditizi, le imprese di investimentoe gli istituti di pagamento dovrebbero mantenere un’adeguata competenza e sufficienti risorsequalificate, per garantire un’adeguata gestione e un attento controllo degli accordi diesternalizzazione; l’organo di gestione è tenuto ad approvare una politica di esternalizzazionescritta e garantirne la sua attuazione. L'esternalizzazione di funzioni non può comportare ladelega delle responsabilità dell'organo di gestione. Istituzioni e istituti di pagamento rimangonopienamente responsabili per il rispetto di tutti i loro obblighi normativi.La fase di consultazione si concluderà il 24 settembre 2018. Le linee guida emanate dall’EBAsaranno indicativamente applicabili dal 30 giugno 2019.

EBA Draft Guidelines on Outsourcing arrangements

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European and Italian Authorities 2) Governo Italiano

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Governo Italiano

Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.

Attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio

2016, relativa alla distribuzione assicurativa

Il Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68 in esame reca attuazione a livello nazionale dellaDirettiva (UE) 2016/97 (c.d. “IDD”) sulla distribuzione assicurativa. Tramite il presente decreto illegislatore nazionale apporta modifiche significative al D.Lgs. 209/2005 (CAP) e revisionatalune previsioni del D.Lgs. 58/1998 (TUF). Il documento si compone di 5 articoli. L’art. 1contiene le modifiche al CAP, l’art. 2 quelle del TUF, l’art. 3 le disposizioni transitorie riguardantigli adempimenti connessi al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI)di cui all’art. 109 del CAP, l’art. 4 le disposizioni transitorie e finali e l’art. 5 previsioni in materiadi competenza dell’IVASS e della CONSOB circa l’emanazione di norme in materia diprofilatura della clientela.Le novità introdotte nel CAP afferiscono ai seguenti aspetti:

- impianto definitorio;- sistemi interni di segnalazione delle violazioni (whistleblowing): è previsto per le imprese

di assicurazione l’obbligo di dotarsi di sistemi interni di segnalazione delle violazioni;- governo e controllo del prodotto (POG): in questo contesto, le modifiche al CAP si

limitano a recepire le disposizioni di rango primario della IDD, facendo rinvio alRegolamento delegato (UE) n. 2017/2358 della Commissione europea;

- copertura delle riserve tecniche; conflitti di interesse: i distributori di prodotti assicurativisono tenuti a mantenere ed applicare presidi organizzativi e amministrativi efficaci;laddove tali presidi non siano sufficienti a scongiurare il rischio di nuocere agli interessidel contrente, l’intermediario assicurativo o l’impresa di assicurazione è tenuta ainformare chiaramente il contrente stesso, prima della conclusione del contratto, dellanatura o della fonte di tale conflitto; valutazione di adeguatezza e di appropriatezza;

- informativa sulla remunerazione dell’attività prestata dall’intermediario o dal dipendentedell’impresa: il cliente deve essere sempre in grado di valutare quanto incida laretribuzione dell’intermediario sul costo complessivo della polizza;

- trasparenza: viene predisposto un regime di informativa precontrattuale strutturato inmaniera omogenea per i diversi prodotti assicurativi;

- separazione patrimoniale: viene modificata la parte relativa alla fideiussione bancariaalternativa al conto separato con l’innalzamento del limite minimo da 15.000 a 18.750euro;

- risoluzione stragiudiziale delle controversie: viene previsto l’obbligo dei soggettidestinatari della vigilanza IVASS di aderire alle procedure di risoluzione extra-giudizialedelle controversie;

- regime sanzionatorio.

Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68. Attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20

gennaio 2016, relativa alla distribuzione assicurativa

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European and Italian Authorities 3) IVASS – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

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IVASS – Istituto per la vigilanza sulle

assicurazioni

Documento di consultazione n. 5/2018. Schema di Regolamento

IVASS recante Disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX (Disposizioni generali in materia di

distribuzione) e all’articolo 191 (Potere

regolamentare) del decreto legislativo 7

settembre 2005, n. 209 -Codice delle assicurazioni

private

Lo schema di regolamento intende dare attuazione alla IDD, completando il quadro normativoprimario modificato dal decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68 che adegua il CAP allasuddetta direttiva (attualmente definitivo, ma non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale almomento della pubblicazione del documento in oggetto).Il documento in consultazione razionalizza il frammentato quadro vigente riprendendo ledisposizioni rimaste coerenti con il nuovo quadro normativo primario dei seguenti regolamenti,che saranno, pertanto, abrogati a seguito dell’entrata in vigore del regolamento definitivo: 1)Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, recante la disciplina dell’attività diintermediazione assicurativa e riassicurativa; 2) Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010,recante disposizioni in materia di promozione e collocamento a distanza di contratti diassicurazione (interamente abrogato a eccezione dell’art. 13 “Sito web”); 3) RegolamentoIVASS n. 6 del 2 dicembre 2014, che disciplina i requisiti professionali degli intermediariassicurativi e riassicurativi; 4) Regolamento IVASS n. 8 del 3 marzo 2015, concernente ladefinizione delle misure di semplificazione delle procedure e degli adempimenti nei rapporticontrattuali tra imprese di assicurazione, intermediari e clientela.In particolare, le disposizioni contenute nello schema di regolamento (e le principali novitàintrodotte) riguardano l’accesso all’attività di distribuzione: nello specifico, i requisiti diregistrazione degli intermediari, i requisiti di esercizio dell’attività da parte degli addettiall’attività di distribuzione all’interno dei locali degli intermediari e degli addetti del call centerdell’impresa e dell’intermediario. Viene altresì disciplinato il possesso dei requisiti di eserciziodell’attività da parte dei dipendenti delle imprese direttamente coinvolti nell’attività didistribuzione, nonché il possesso dei requisiti per le nuove figure di responsabile dell’attività didistribuzione delle società iscritte nella sezione D del RUI e delle imprese di assicurazione eriassicurazione che esercitano direttamente l’attività di distribuzione. Per quanto riguardal’esercizio dell’attività di distribuzione, la disciplina contenuta nel regolamento ISVAP n. 5/2006e nel regolamento IVASS n. 8/2015 viene estesa anche alle imprese di assicurazione eriassicurazione che esercitano direttamente l’attività di distribuzione. Vengono inoltreaggiornate le regole di condotta e di informativa precontrattuale che, ai sensi della nuovanormativa europea e nazionale, dovranno essere rispettate da tutti i distributori. Vengonoanche integrate le disposizioni contenute nel regolamento ISVAP n. 34/2010 per quantoriguarda la promozione e il collocamento di contratti di assicurazione mediante tecniche dicomunicazione a distanza, disciplinando, in particolare, l’esercizio dell’attività di distribuzioneattraverso siti internet, inclusi i siti comparativi, e profili di social network. Infine, in materia diformazione e aggiornamento professionale, le norme già previste dal regolamento IVASS n.6/2014 vengo estese anche ai dipendenti delle imprese e agli intermediari a titolo accessorio ele materie oggetto di formazione e aggiornamento vengono adeguate ai nuovi requisiti minimidi conoscenza e competenza professionale previsti nell’allegato I della IDD.

Documento di consultazione n. 5/2018.Schema di Regolamento IVASS recanteDisposizioni in materia di distribuzioneassicurativa e riassicurativa di cui al titoloIX (Disposizioni generali in materia didistribuzione) e all’articolo 191 (Potereregolamentare) del decreto legislativo 7settembre 2005, n. 209 - Codice delleassicurazioni private

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European and Italian Authorities 3) IVASS – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

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IVASS – Istituto per la vigilanza sulle

assicurazioni

Documento di consultazione n. 6/2018. Schema di Regolamento

IVASS in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi, previsti dal

decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 -

Codice delle assicurazioni private

L’IVASS, con il documento in esame, pone in consultazione uno Schema di regolamentocontenente le disposizioni in materia di informativa e realizzazione dei prodotti assicurativi, inconsiderazione del nuovo quadro normativo comunitario definito dalla Direttiva (UE) 2016/97(IDD), dal Regolamento (UE) n. 1286/2014 (Regolamento PRIIPs) e dai rispettivi atti delegati edi esecuzione. L’intervento regolamentare ricade nell’ambito dei poteri attribuiti all’Istituto diVigilanza dal Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (CAP), come modificato dal Decretolegislativo 21 maggio 2018, n. 68 recante attuazione dell’IDD (D.lgs. n. 68/2018), pubblicato inGazzetta Ufficiale il 16 giugno 2018.Il dettato normativo in esame modifica il Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010concernente gli obblighi informativi e pubblicitari sui prodotti assicurativi, perseguendoprincipalmente i seguenti obiettivi:

- la revisione dell’informativa precontrattuale, mediante la predisposizione di nuovidocumenti semplificati e standardizzati in sostituzione dell’attuale nota informativa escheda sintetica, ove prevista;

- la promozione della digitalizzazione attraverso la riduzione degli obblighi dicomunicazione e pubblicazione scritta su supporto cartaceo; concedendo al cliente lapossibilità di optare per comunicazioni tramite strumenti digitali; nonché attraversol’ampliamento e il miglioramento delle funzionalità delle aree riservate sui siti dellecompagnie (home-insurance);

- il rafforzamento dei presidi di tutela del contraente, in particolare per quanto riguardal’informativa in corso di contratto e le modalità di redazione dei documenti contrattuali;

- la semplificazione del testo regolamentare.L’art. 185 del CAP, nella novellata formulazione D.lgs. n. 68/2018, predispone un sistemainformativo precontrattuale strutturato in maniera omogenea per i diversi prodotti assicurativi,che prevede la redazione di:

- un documento precontrattuale standard di base,- uno specifico documento di informativa precontrattuale aggiuntivo (DIP aggiuntivo),

differenziato a seconda della tipologia di prodotto, destinato a raccogliere leinformazioni integrative e complementari rispetto a quelle contenute nei documenti dibase.

Tramite lo Schema di regolamento in oggetto, l’IVASS predispone i modelli standardizzati DIPVita, DIP aggiuntivo Vita, DIP aggiuntivo Danni, DIP aggiuntivo RC Auto, DIP aggiuntivoMultirischi e DIP aggiuntivo IBIP.È prevista una disciplina transitoria per i contratti stipulati antecedentemente alla data dientrata in vigore dello Schema di regolamento.

Documento di consultazione n. 6/2018.Schema di Regolamento IVASS in materiadi informativa, pubblicità e realizzazione deiprodotti assicurativi, previsti dal decretolegislativo 7 settembre 2005, n. 209 -Codice delle assicurazioni private

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European and Italian Authorities 3) IVASS – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

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IVASS – Istituto per la vigilanza sulle

assicurazioni

Documento di consultazione n. 7/2018. Schema di Regolamento

IVASS recante la procedura di irrogazione

delle sanzioni amministrative e le

disposizioni attuative di cui al titolo XVIII (Sanzioni

e procedimenti sanzionatori) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice

delle assicurazioni private

Lo schema di regolamento sottoposto a pubblica consultazione (che terminerà il 9 luglio 2018)ridefinisce la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative di competenza dell’IVASS etrae origine dalla rivisitazione complessiva dell'assetto sanzionatorio del Codice delleassicurazioni private (Titolo XVIII) contenuta nel decreto legislativo approvato dal Consiglio deiMinistri del 16 maggio 2018 di recepimento della Direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzioneassicurativa (IDD) e dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 che ha modificato edintegrato il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di prevenzione dell’uso delsistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento delterrorismo. Le nuove disposizioni regolamentari trovano applicazione per le violazionicommesse dal 1° ottobre 2018. Per le violazioni commesse prima di questa data continuano adapplicarsi i previgenti Regolamenti IVASS n. 1/2013 e n. 2/2013 (riguardanti rispettivamente lesanzioni pecuniarie e le sanzioni disciplinari per gli intermediari). Il quadro del nuovo impiantosanzionatorio delinea le seguenti novità legislative:

(i) l’introduzione del principio della “rilevanza” della violazione che ha sostituito il vigenteprincipio dell’assoluta mancanza di pregiudizio per il tempestivo esercizio delle funzionidi vigilanza o per gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioniassicurative;

(ii) la sanzionabilità diretta anche delle persone fisiche (esponenti aziendali e altri soggetticomunque inseriti nell'organizzazione dell'impresa di assicurazione e della società diintermediazione), quando l’inosservanza è conseguenza della violazione di doveri proprio dell’organo di appartenenza ed in presenza di specifici presupposti;

(iii) l’introduzione di limiti edittali delle sanzioni pecuniarie caratterizzati da maggioreafflittività, anche parametrati al fatturato;

(iv) la previsione di misure sanzionatorie di carattere non pecuniario: a) interdizionetemporanea dall'esercizio di funzioni presso le società; b) sanzione amministrativaalternativa dell'ordine di porre termine alle violazioni (c.d. “cease and desist order”);

(v) l’introduzione di nuovi criteri per la graduazione delle sanzioni;(vi) la previsione dell’accertamento unitario di più violazioni della stessa indole commesse

in un determinato arco temporale (non superiore a 12 mesi) contestate con un unicoatto, per alcune tipologie di violazioni riguardanti sia imprese sia intermediari;

(vii) il superamento, per gli intermediari assicurativi, dell’attuale doppio binariosanzionatorio, pecuniario e disciplinare, per la medesima fattispecie con la previsione diun unico procedimento sanzionatorio la cui competenza istruttoria è affidata al Collegiodi garanzia, organo incardinato presso l’IVASS;

(viii) l’introduzione di nuove forme di pubblicazione dei provvedimenti sanzionatori.

Documento di consultazione n. 7/2018.Schema di Regolamento IVASS recante laprocedura di irrogazione delle sanzioniamministrative e le disposizioni attuative dicui al titolo XVIII (Sanzioni e procedimentisanzionatori) del decreto legislativo 7settembre 2005, n. 209 - Codice delleassicurazioni private

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European and Italian Authorities 3) IVASS – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

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IVASS – Istituto per la vigilanza sulle

assicurazioni

Lettera al mercato del 5 Giugno 2018. Calcolo

della miglior stima delle riserve tecniche relative ai contratti di assicurazione

sulla vita (Best Estimate of Liabilities)

La lettera al mercato dell’IVASS, pubblicata in data 5 giugno 2018, riporta gli esiti dellacampagna di verifiche condotta dall’Istituto nei primi due anni successivi all’entrata in vigore delnuovo framework Solvency II e riguardante le procedure adottate dalle imprese life e compositeper la determinazione delle Best Estimate of Liabilities (di seguito “BEL”) dei contratti diassicurazione sulla vita. L’IVASS, a seguito di tale verifica, che ha interessato una quota pari acirca l’80% del totale delle BEL Vita delle imprese italiane che determinano i requisiti di capitalecon la standard formula, ha ritenuto necessario sollecitare le compagnie di assicurazioneall’adeguamento e al rispetto degli obblighi normativi, già specificamente sanciti sia a livelloeuropeo che nazionale, riguardanti i processi sottostanti l’applicazione dei principi e delleregole per il calcolo delle riserve tecniche. Con riferimento ai profili di carattere generale,l’IVASS richiama l’attenzione sulla documentazione e tracciabilità del processo di stima. Gliesiti degli accertamenti hanno evidenziato carenze nella relazione sulle riserve tecnichecostituite alla chiusura dell’esercizio prevista dall’art. 35-bis del CAP, la quale deve consentiredi verificare la completezza e l’organicità dei processi definiti per il calcolo delle BEL.In merito ai sistemi di governo e controllo, l’IVASS ha evidenziato la rilevanza dell’azione diindirizzo e supervisione del board nella definizione degli assetti organizzativi e procedurali cheriguardano il sistema di rilevazione e misurazione, anche prospettica, dei rischi, nonché lanecessaria adozione di criteri e metodi di valutazione delle grandezze rilevanti per il nuovosistema di solvibilità. L’adozione di criteri e di metodi di valutazione sulle riserve tecniche e suirequisiti di capitale deve essere portata a conoscenza del Consiglio di Amministrazione. Lascarsa attenzione su questioni procedurali e metodologiche si riflette sulla qualità del calcolodel BEL e della posizione di solvibilità, che deve riflettere in modo adeguato il profilo di rischiodell’impresa. Viene richiesta dall’Istituto una maggiore attenzione da parte degli amministratori,al fine di garantire una formazione di maggiore consapevolezza nei board in merito al realeprofilo di rischio dell’impresa.In merito agli assetti procedurali e organizzativi delle funzioni di controllo, particolare attenzioneè stata posta nel corso degli accertamenti ispettivi sul ruolo e sulle attività svolte dalla FunzioneAttuariale. Un aspetto di particolare rilevanza riguarda la necessità che sia assicurata unacooperazione attiva e continua tra la Funzione Attuariale e il Risk Management, data l’evidentecondivisione di competenze e di strumenti di valutazione, quali ad esempio l’utilizzo dei sistemidi calcolo attuariali e dei generatori di scenari economici. Tale aspetto richiede il necessarioconfronto ed il forte coordinamento nella gestione degli strumenti di valutazione dellegrandezze Solvency II, sia in termini metodologici che di governance.

Lettera al mercato del 5 Giugno 2018.Calcolo della miglior stima delle riservetecniche relative ai contratti diassicurazione sulla vita (Best Estimate ofLiabilities)

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European and Italian Authorities 3) IVASS – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

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IVASS – Istituto per la vigilanza sulle

assicurazioni

Relazione sull'attività svolta dall'Istituto nell'anno 2017 e

Considerazioni del Presidente Salvatore

Rossi

Sul sito dell'Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni sono state pubblicate la "Relazionesull'attività svolta dall'Istituto nell'anno 2017" e le "Considerazioni" del Presidente SalvatoreRossi. Nelle considerazioni Rossi si è soffermato sui seguenti argomenti: la tecnologia; leregole internazionali; le compagnie italiane; la vigilanza (con riferimento - in particolare - asolvibilità, governo dell’impresa e gestione dei rischi, rapporti con la clientela, Arbitroassicurativo).In particolare, si segnala il paragrafo 1.2., all’interno del capitolo 4, relativo a «La vigilanza sulsistema di governo societario», elemento cardine di Solvency II.È stato oggetto di approfondimento non solo il ruolo e la composizione degli organi sociali maanche l’adeguatezza degli assetti organizzativi e delle funzioni fondamentali. Particolareattenzione è stata posta sull’idoneità del sistema di governance a presidiare adeguatamentetutti i rischi dell’impresa e del gruppo e assicurare la sussistenza delle condizioni per la sana eprudente gestione. Il sistema di governo societario è stato oggetto di esame nell’ambito dellevalutazioni svolte sulle modifiche apportate a 77 statuti sociali.L’attività di vigilanza sull’organo amministrativo è stata focalizzata a verificarne la centralità delruolo quale responsabile ultimo del sistema di governo societario e dell’azione di indirizzo econtrollo. L’azione è stata rivolta a sollecitare le imprese alla ricerca di un corretto equilibrio dicompetenze e professionalità, necessari per l’efficace comprensione dei profili di rischio propridell’attività assicurativa. Si è intervenuti sul numero degli amministratori, per evitare che lapletoricità del consesso potesse ostacolare l’efficace funzionalità dell’organo. È stataincentivata la presenza di amministratori indipendenti in grado di assicurare una dialetticacostruttiva, la costituzione di comitati interni al Consiglio e il bilanciamento dei poteri gestori. Ilrafforzamento del sistema di governo societario conseguente alla introduzione della DirettivaSolvency II, basa le sua fondamenta su un sistema di controlli interni articolato sulle quattrofunzioni fondamentali aziendali (risk management, conformità, attuariale e revisione interna),tutte facenti capo alla responsabilità ultima del consiglio di amministrazione dell’impresa.Considerata la rilevanza di tali funzioni, l’attività svolta dall’Istituto per valutare, nel rispetto delprincipio di proporzionalità, l’adeguatezza delle scelte operate dalle imprese è stataparticolarmente intensa. È stato verificato che i rapporti gerarchici nell’ambito delle struttureorganizzative garantissero l’effettiva indipendenza delle funzioni fondamentali da influenze ingrado di pregiudicare lo svolgimento dei propri compiti in modo obiettivo e corretto. Le funzionifondamentali devono svolgere il proprio ruolo sotto la responsabilità ultima dell’organoamministrativo al quale devono poter riferire direttamente. In merito all’indipendenza, alcoordinamento e ai flussi informativi adottati dalle funzioni fondamentali, l’Istituto ha effettuatointerventi sulle imprese e avviato scambi diretti con i responsabili delle funzioni e con le societàdi revisione per approfondire l’attività svolta e i processi seguiti.

Relazione sull'attività svolta dall'Istitutonell'anno 2017 e Considerazioni delPresidente Salvatore Rossi

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European and Italian Authorities 4) Banca d’Italia

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Banca d’Italia

Occasional paper n. 440 -Tempestiva emersione e

gestione della crisi d'impresa. Riflessioni sul disegno di un efficiente

«sistema di allerta e composizione»

Si informa che sul sito di Banca d'Italia è stato pubblicato un occasional paper relativo allagestione della crisi d'impresa. Tale tema, divenuto obiettivo del legislatore italiano sin dal 2005,rientra anche tra le finalità della l. delega di riforma della disciplina concorsuale (cd. l. Rordorf).Lo studio analizza l'impianto della riforma, evidenziando questioni centrali che dovranno essererisolte dal legislatore delegato, nonché gli ulteriori spazi di affinamento del quadro normativo.La tempestiva emersione e gestione della crisi può essere promossa mediante regolericonducibili al diritto commerciale e a quello concorsuale. Si argomenta a favore di unrafforzamento della governance delle imprese, anche creando doveri fiduciari degliamministratori, e un affinamento di alcuni strumenti di ristrutturazione. Si evidenziano criticitàinsite nelle nuove procedure di allerta, là dove l'avvio è reso obbligatorio dal superamento dialcuni indici economico-finanziari dell'impresa.Identificare un modulo temporale nel quale possono essere captati i primi segnali di crisi, è utileper individuare il momento a partire dal quale il debitore è tenuto ad agire. Detto altrimenti,l’individuazione di un triggering-point (ancorché connotato da una fisiologica flessibilità)costituisce l’antecedente logico-necessario per l’efficace applicazione del sistema di presidi diinteresse in questa sede; in particolare, quelli relativi alla governance e all’avvio di unaprocedura di gestione della crisi. Si tratta di un set di norme centrali sotto un duplice punto divista, ossia per assicurare: a) una tempestiva rilevazione di minacce alla continuità aziendale;b) una gestione dell’impresa in difficoltà scevra dall’assunzione di rischi eccessivi, dei qualifinirebbero per farsi carico i creditori e non l’imprenditore. I fattori che ostacolano una presa dicoscienza del debitore sono numerosi ed eterogenei. Per chiarezza espositiva, si discutono inmaniera schematica i presidi più efficaci per fronteggiare ciascuno di essi, in particolare:A) Le regole di governance che impongano all’imprenditore un esplicito dovere di prevedere lacrisi e di agire per recuperare la continuità aziendale. L’ordinamento italiano contiene previsionidalle quali può essere indirettamente ricavato un obbligo, per gli amministratori, di intercettarein anticipo le difficoltà. Si tratta di disposizioni di taglio generale quali è auspicabile siaaffiancato un dovere di agire in presenza di difficoltà.B) I doveri fiduciari degli amministratori verso i creditori.

Occasional paper n. 440 - Tempestiva emersione e gestione della crisi d'impresa.

Riflessioni sul disegno di un efficiente «sistema di allerta e composizione»

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European and Italian Authorities 4) Banca d’Italia

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Banca d’Italia22° aggiornamento del 12

giugno 2018 della Circolare 285

“Disposizioni di vigilanza per le banche”

Con il 22° aggiornamento della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di vigilanzaper le banche”, in vigore dal 20 giugno, vengono aggiornati: i) il capitolo 1 del Titolo III, PartePrima; ii) i capitoli 6, 7, 9, 10, 11, 13 e 14 della Parte Seconda; iii) il Capitolo 1 della ParteTerza.Le disposizioni oggetto del presente aggiornamento recepiscono l’Indirizzo (UE) n. 2017/697della Banca Centrale Europea e 7 Orientamenti dell’Autorità bancaria europea:

i) gli Orientamenti EBA/GL/2014/14 sulla rilevanza, esclusività, riservatezza e frequenzaprevista dal Regolamento (UE) n. 575/2013 (“CRR”);

ii) gli Orientamenti EBA/GL/2016/11 sugli obblighi di informativa ai sensi della Parte Ottodel CRR; iii) gli Orientamenti EBA/GL/2017/01, sull’informativa relativa al coefficiente dicopertura della liquidità;

iv) gli Orientamenti EBA/GL/2018/01, in materia di disposizioni transitorie in materia difondi propri;

v) gli Orientamenti EBA/GL/2016/08, in materia di supporto implicito delle operazioni diCRR;

vi) gli Orientamenti EBA/GL/2016/09, in materia di rischi di mercato sulle correzioni alladurata finanziaria modificata degli strumenti di debito;

vii) gli Orientamenti EBA/GL/2016/10, sull’acquisizione delle informazioni ICAAP e ILAAPai fini dello SREP.

In particolare, l’aggiornamento del capitolo I, Titolo III, Parte Prima riguarda il processo dicontrollo prudenziale, che si articola in due fasi integrate: i processi interni di determinazionedell’adeguatezza patrimoniale e dell’adeguatezza del sistema di governo e gestione del rischiodi liquidità, di competenza delle banche; il processo di revisione e valutazione, di competenzadell’autorità di vigilanza, che, anche attraverso il riesame dell’ICAAP e dell’ILAAP, formula ungiudizio complessivo sulla banca e attiva, ove necessario, misure correttive. Il riesamedell’ICAAP e dell’ILAAP si basa sul confronto tra la Vigilanza e le banche, che consente allaBanca centrale europea e alla Banca d’Italia di acquisire una conoscenza più approfondita deiprocessi ICAAP e ILAAP e delle ipotesi metodologiche sottostanti e di illustrare le motivazioni asostegno delle proprie valutazioni. Le banche definiscono strategie e predispongono strumentie procedure per: determinare il capitale che esse ritengono adeguato alla coperturapermanente di tutti i rischi ai quali sono o potrebbero essere esposte; valutare l’adeguatezzadel governo e della gestione del rischio di liquidità.

22° aggiornamento del 12 giugno 2018 della Circolare 285 “Disposizioni di

vigilanza per le banche”

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European and Italian Authorities 5) CONSOB – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

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CONSOB –Commissione

Nazionale per le Società e la Borsa

Modifiche al Regolamento Emittenti in materia di

informativa precontrattuale

concernente i prodotti finanziari emessi da

imprese di assicurazione -Recepimento della

Direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione

assicurativa (IDD) -Documento di consultazione

La CONSOB ha pubblicato una consultazione avente ad oggetto le modifiche al RegolamentoEmittenti in materia di informativa precontrattuale dei prodotti finanziari emessi da imprese diassicurazione (IBIP), per effetto del recepimento della Direttiva (UE) 2016/97 (IDD). Findall’attuazione del Regolamento PRIIPs è emersa la necessità di rivedere i regimi informativipreesistenti, al fine di delineare un regime uniforme per tutti gli IBIP, assicurare la compatibilitàcon il KID dei PRIIPs, rimuovere le duplicazioni ed evitare informazioni contrastanti oridondanti. Al fine di soddisfare tale esigenza e di realizzare una semplificazione della disciplinaapplicabile in modo uniforme a tutti gli IBIP in tema di trasparenza, la CONSOB ritiene dimodificare il Regolamento Emittenti, eliminando l’obbligo del prospetto per i prodotti di ramo IIIe V. Al riguardo si rappresenta, infatti, che in base alla disciplina di riferimento europea, dettatada ultimo con il Regolamento (UE) 2017/1129, relativo al prospetto da pubblicare per l’offertapubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, non è previstol’obbligo del prospetto d’offerta per i prodotti emessi da imprese di assicurazione (diversi dastrumenti finanziari), che esulano dal campo di applicazione della citata normativa. LaCONSOB, prima di sottoporre alla consultazione del mercato l’abrogazione degli Schemi diprospetto attualmente previsti per i prodotti assicurativi di ramo III e V, ha svolto un’analisicomparata volta a verificare se alcuni elementi informativi attualmente previsti in tali Schemipotessero venir meno visto il nuovo assetto informativo che verrebbe a delinearsi, in base alquale la documentazione precontrattuale da rendere disponibile all’investitore in IBIP sarebbearticolata come segue: i) il KID PRIIPs, che illustra gli elementi chiave del prodotto; ii) ilDocumento informativo precontrattuale aggiuntivo predisposto dall’IVASS, contenente leinformazioni sull’emittente, in modo da assolvere ai requisiti previsti dalla Solvency II, conriferimento anche alla relazione sulla solvibilità, nonché gli ulteriori elementi informativi riferiti aidiritti e agli obblighi dei contraenti. Sulla base di tale analisi, la CONSOB ritiene che ilDocumento informativo precontrattuale aggiuntivo, esteso anche ai rami III e V, e il KIDprevisto dal Regolamento PRIIPs, consentano di offrire all’investitore un adeguato livello diinformazioni in fase precontrattuale. Alla luce di tali considerazioni, le modifiche da apportare alRegolamento Emittenti concernono l’abrogazione degli Schemi 5, 6, e 7 dell’Allegato 1B almedesimo Regolamento, nonché l’abrogazione della disciplina di cui alla Parte II, Titolo I, CapoIV del medesimo Regolamento. In particolare, la CONSOB intende abrogare il Capo IV poichéritiene opportuno non continuare a mantenere una disciplina squisitamente domestica, che nontrova riferimenti nella normativa di derivazione europea. Si sottopone, infine, alla consultazionedel mercato anche un’ulteriore modifica dell’art. 34-ter, concernente il comma 1, nondirettamente connessa al recepimento della IDD, rispondente all’esigenza di chiarire che ledisposizioni concernenti gli obblighi di notifica alla CONSOB del KID introdotte nelRegolamento Emittenti, non ricadono nel perimetro delle esenzioni previste dall’art. 34-ter delmedesimo Regolamento, non essendoci alcuna delega al riguardo conferita alla CONSOB dalTUF. La presente consultazione terminerà in data 27 agosto 2018.

Modifiche al Regolamento Emittenti inmateria di informativa precontrattualeconcernente i prodotti finanziari emessi daimprese di assicurazione - Recepimentodella Direttiva (UE) 2016/97 sulladistribuzione assicurativa (IDD) -Documento di consultazione

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European and Italian Authorities 6) ECB – European Central Bank

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ECB – EuropeanCentral Bank

Guida della BCE sui modelli interni

In data 28 marzo 2018 sul sito della Banca Centrale Europea è stato pubblicato inconsultazione il primo capitolo della Guida della BCE sui modelli interni.Gli articoli 143, 283 e 363 del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) prevedono che la Bancacentrale europea (BCE) autorizzi l’uso dei modelli interni per il rischio di credito, il rischio dicontroparte (counterparty credit risk, CCR) e il rischio di mercato, una volta verificato il rispettoda parte degli enti dei requisiti di cui ai corrispondenti capi del CRR. Sulla base della normativaapplicabile in vigore a livello dell’Unione europea (UE) e nazionale, la Guida della BCE suimodelli interni illustra con trasparenza come si intendono applicare coerentemente le norme inmateria, al fine di valutare il rispetto di tali requisiti da parte degli enti. La presente guida nonintende andare oltre i vigenti requisiti normativi dell’UE e nazionali; non vuole pertantosostituirsi alle disposizioni legislative dell’UE o a livello nazionale, né inficiarle o influenzarle.Ai sensi del CRR, l’EBA ha elaborato un progetto finale di norme tecniche di regolamentazione(Regulatory Technical Standards, RTS) riguardanti la metodologia di valutazione per i metodibasati sui rating interni (internal ratings-based, IRB). Tale progetto precisa le modalità in cui leautorità competenti dovrebbero valutare la conformità al quadro di riferimento relativo ai metodiIRB. Fino a quando il progetto finale di RTS non sarà adottato da parte della Commissioneeuropea, la BCE intende seguire l’interpretazione che esso fornisce delle disposizionicontenute nel CRR. Di conseguenza, potrebbe essere necessario rivedere alcune parti dellapresente guida dopo che la Commissione europea avrà adottato le norme tecniche tramite unregolamento delegato. La BCE eliminerà o modificherà tali parti della guida a seguitodell’entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione.All’interno di questa guida, il capitolo sui temi generali indica in maniera trasparente come laBCE intenda assicurare una comprensione uniforme dei temi generali (ossia non specifiche deimodelli), in particolare con riferimento al metodo IRB: principi generali per i modelli interni,attuazione del metodo IRB, governo dei modelli interni, convalida interna, revisione interna,utilizzo dei modelli, gestione delle modifiche ai modelli e ricorso a parti terze. La sezione 2affronta tutti i modelli interni di primo pilastro, salvo ove diversamente specificato; tutte lesezioni successive riguardano invece soltanto i modelli di primo pilastro per il rischio di credito.Tutti gli altri modelli – compresi i modelli per il rischio operativo, di secondo pilastro e gestionali– non rientrano nell’ambito di applicazione della presente guida, salvo contraria indicazione.La guida è concepita anche come documento destinato all’uso interno degli addetti allavigilanza, allo scopo di assicurare un approccio comune e coerente alle questioni riguardanti imodelli interni. Nell’applicazione del pertinente quadro regolamentare ai casi specifici, la BCEterrà debito conto delle circostanze particolari dell’ente interessato.La prima versione della guida, divulgata il 28 febbraio 2017, è stata affinata sulla base deicommenti ricevuti dagli enti, anche in considerazione degli esiti delle indagini (questionari everifiche in loco) e delle analisi orizzontali condotte nell’ambito del progetto di revisione miratadei modelli interni (Targeted Review of Internal Models, TRIM).

Guida della BCE sui modelli interni

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European and Italian Authorities 6) ECB – European Central Bank

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ECB – EuropeanCentral Bank

Letter of reply from Danièle Nouy, Chair of the Supervisory Board, to Ms

Berès and Mr Karas, MEPs, on EBA guidelines

The ECB's website has been updated with a letter of reply from Danièle Nouy, Chair of theSupervisory Board, to Ms Berès and Mr Karas, MEPs, on EBA guidelines on internalgovernance and fit and proper assessments.The ECB fully acknowledges the specificities and merits of the cooperative and saving banks’business models. The ECB also agrees that multiple business models can and should coexistin the European banking system. Such diversity increases stability and ensures that all theneeds of the economy can be fulfilled.In this context, attention should be drawn to the still highly diverse governance rules applicablein Europe which cause additional, undesirable fragmentation of the European bankinglandscape. Considering that further harmonisation and supervisory convergence are needed tocreate a level playing field and foster the effective functioning of the banking union, the ECBsupports the joint European Securities and Markets Authority (ESMA)/EBA guidelines onsuitability assessments and the EBA guidelines on internal governance, which will enter intoforce on 30 June 2018.The EBA guidelines have raised the standards for banks’ governance (including fit and properassessments) and the ECB expects all significant institutions to adjust to the new rules overtime. This is an evolutionary process, during which an appropriate pace of progress should beachieved.The inclusion of independent members on the management body allows the effectiveness ofchecks and balances to be enhanced, ensures diversity and brings new perspectives to thediscussion by decreasing the risk of group-think. The requirement of having a sufficient numberof independent members is not precisely specified in the EBA guidelines, which givessupervisors the flexibility to take a proportionate approach. In addition, the “non-independencefactors” set out in the EBA guidelines do not automatically qualify a member as being non-independent. Where a member falls under one or more of the situations set out in the EBAguidelines, the bank may demonstrate to the competent authority that the member shouldnevertheless be considered as “being independent”.Against this background, the ECB will further promote the raising of requirements and a levelplaying field in the area of governance and fit and proper assessments. We expect significantinstitutions to make steady progress regarding the alignment of their governance arrangementswith the EBA guidelines and ECB policies.

Letter of reply from Danièle Nouy, Chair of the Supervisory Board, to Ms Berès and Mr

Karas, MEPs, on EBA guidelines

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European and Italian Authorities 6) ECB – European Central Bank

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ECB – EuropeanCentral Bank

Good governance - an asset for all seasons

The ECB's website has been updated with a keynote speech by Danièle Nouy, Chair of theSupervisory Board of the ECB, on "Good governance - an asset for all seasons".In particular, this speech focused on the De Nederlandsche Bank (DNB)’s supervisory strategy.DNB has worked hard on understanding and supervising how banks’ boards and seniormanagement work and interact, and how they shape banks’ risk culture and risk management.Good governance is always essential for stability – it is an asset for all seasons. So assupervisors ECB must always point towards the goal of good governance, just as a compassneedle always points north no matter where you are, and no matter what the weather is.After the financial crisis, DNB made governance one of its main supervisory themes, focusingon conduct and culture, strategy and business models, outsourcing and reporting accuracy.Since then, DNB has gathered a lot of experience and conducted many analyses, developingexpertise which has proved very valuable for European banking supervision.Even before European banking supervision was launched, DNB worked hard to identify banks’high-risk strategies and over-ambitious or unrealistic goals. It then shared its knowledge with uswhen we were designing our own methodologies.Furthermore, DNB has helped to develop our methods for fit and proper assessments and therelevant policy stances, particularly with regard to fit and proper interviews. This came aboutquite naturally as DNB was already conducting fit and proper interviews before Europeanbanking supervision was created. Later on, DNB trained supervisors from countries which wereinspired by the Dutch approach to also conduct fit and proper interviews.

Good governance - an asset for all seasons

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Associations/Institutes 7) FRC - Financial Reporting Council

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FRC - Financial Reporting Council

Consultation on the Wates Corporate Governance

Principles for Large Private Companies

The Financial Reporting Council, on behalf of James Wates CBE, has published a consultationon corporate governance principles for large private companies. Development of the principlesfollows the Government’s 2016 Green Paper and the BEIS Select Committee’s report of April2017 which considered the need for improved transparency and accountability in this area.Known as the Wates Corporate Governance Principles for Large Private Companies, theprinciples are the result of significant debate and exploration, including a review of similarcodes in other countries and consultation with experts and representative bodies. Large privatecompanies will be encouraged to follow six principles to inform and develop their corporategovernance practices and adopt them on an ‘apply and explain’ basis.James Wates CBE, Chair of the Coalition Group that developed the principles, said, “Goodbusiness well done is good for society. Private companies are a significant contributor to theUK economy, providing tax revenue and employing millions of people. They have a significantimpact on people’s lives, and it is important they are well-governed and transparent about howthey operate. These principles will provide a flexible tool for companies of all sizes, not justthose captured by the new legislative reporting requirement, to understand good practice incorporate governance and, crucially, adopt that good practice widely. The principles are aboutfundamental aspects of business leadership and performance.”The six principles are:

- Purpose – An effective board promotes the purpose of a company, and ensures that itsvalues, strategy and culture align with that purpose;

- Composition – Effective board composition requires an effective chair and a balance ofskills, backgrounds, experience and knowledge, with individual directors havingsufficient capacity to make a valuable contribution. The size of a board should be guidedby the scale and complexity of the company;

- Responsibilities – A board should have a clear understanding of its accountability andterms of reference. Its policies and procedures should support effective decision-makingand independent challenge;

- Opportunity and Risk – A board should promote the long-term success of the companyby identifying opportunities to create and preserve value and establish oversight for theidentification and mitigation of risk;

- Remuneration – A board should promote executive remuneration structures aligned tosustainable long-term success of a company, taking into account pay and conditionselsewhere in the company;

- Stakeholders – A board has a responsibility to oversee meaningful engagement withmaterial stakeholders, including the workforce, and have regard to that discussion whentaking decisions. The board has a responsibility to foster good relationships based onthe company’s purpose.

Consultation on the Wates CorporateGovernance Principles for Large PrivateCompanies

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ECGI - EuropeanCorporate

GovernanceInstitute

Cheap-Stock Tunneling Around Preemptive Rights

Corporate insiders may engage in tunneling transactions to transfer value from outsideshareholders to themselves. Reducing tunneling is corporate law's most basic function, as fearof tunneling undermines entrepreneurs' ability to raise capital from outside investors ex ante.Preemptive rights are the oldest and most widely-used tool for preventing one of the mainforms of tunneling, cheap-stock tunneling: an equity issue to the insiders at a low price thateconomically dilutes the interest of outside shareholders. To defend against cheap-stocktunneling, preemptive rights give all shareholders the right to participate pro rata in equityofferings. In listed rms, preemptive rights are implemented via “rights issues” in which a firmdistributes to all shareholders pro rata rights to buy additional shares.The conventional view is that preemptive rights are effective against cheap-stock tunneling.This paper shows, however, that preemptive rights provide only partial protection againstcheap-stock tunneling when the controller knows that the shares are cheap but the minority,with inferior information, believes that the shares could be either cheap or overpriced. The cruxof the matter is that cheap-stock tunneling is not all the minority needs to worry about whendeciding whether to exercise their preemptive rights: They also need to worry that the controllermight have set the offer price high, either because the controller hopes to sell overpricedshares to others or because the controller expects to privately benefit from the issue proceeds.While it should be clear that preemptive rights cannot solve these two other problems, ournovel insight in this paper is that the mere possibility of their presence partially underminespreemptive rights even in the domain where these rights are thought to be effective: cheap-stock tunneling.

Cheap-Stock Tunneling Around Preemptive Rights

Surveys & Insights

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Oxford Business Law Blog

Revision of the UK Corporate Governance

Code: Some Observations from Continental Europe

According to the classic Cadbury definition, ‘corporate governance is the system by whichcompanies are directed and controlled’. On 5 December 2017, the Financial Reporting Council(FRC) published a Consultation Document for reviewing the UK Corporate Governance Code(UK Code), lastly amended in 2016. Additionally, a review of the UK Stewardship Code wasannounced.The original aim of publishing the revised UK Code in the early summer of 2018 has proved tobe ambitious. Despite the large amount of research that has already taken place (in a sensegiving rise to the question what value a formal review still has), the Consultation Document hasled to over 250 responses and that the revised UK Code will therefore not be published beforethe end of July. Additionally, a review of the UK Stewardship Code will start later in 2018. The‘high level questions’ that have already been posed with regard to this Code prove to be quitefundamental and create the impression that currently a clear-cut vision on the purpose of theUK Stewardship Code is lacking. Although it is therefore not entirely clear when the revised UKStewardship Code is supposed to enter into force, 1 January 2020 seems a likely target date.By then, the UK Code should already be in place for one and a half years, meaning thatanother review is likely to start quite soon thereafter. Since the interaction between companiesand their shareholders (which is the subject of the UK Stewardship Code) directly affectsinternal governance (the UK Code), the current schedule of revising these codes raises thequestion whether companies are allowed sufficient time not only to implement the exactprinciples and best practices of the UK Code but also to integrate fully its underlying ideas intotheir way of working, before having to start implementing yet another revised code.

Revision of the UK Corporate Governance Code: Some Observations from Continental

Europe

Surveys & Insights

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FinextraIt is time for the Digital

Transformation of Corporate Governance?

Within traditional Financial Services there is a common belief that regulation has fundamentallyconstrained the industry, but at the same time innovation through FinTech has blossomed. TheRegulators do not believe regulation is a constraint to good business and have worked closelywith FinTech.Maybe it’s time to focus upon the digital transformation of corporate governance to shift theindustry towards being more agile and adaptive, no matter the complexity of regulatory andstatutory matters.A long time ago, one of the most important governance instruments was the StandardOperating Procedures. This was the bedrock for the conduct and performance of the people,including the way they dealt with machines and adhered to policies. Today, in FinancialServices, most documented Standard Operating Procedures are no longer fit for purpose. Toomany of these documents are kept on the ‘shelves’ for two purposes: simplistic trainingorientation and satisfying the auditors. The reality is most of the procedural knowledge is inpeople’s heads, thus creating an over reliance upon managers, supervisors and subject matterexpert interpretations of complex knowledge. This is somewhat of a worry in terms of the needfor ensuring consistency and reducing subjective-based decisions.By the very nature of regulatory documentation, it is difficult to use and easy to misuse.Documented Standard Operating Procedures have simply failed to keep pace with this level ofregulatory complexity. This has led to deeply hidden systemic risks that typically only appearwhen things go terribly wrong.

It is time for the Digital Transformation of Corporate Governance?

Surveys & Insights

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Affaritaliani.it

Corcos, Assogestioni e Eurizon: corporate governance italiana

all'avanguardia

All'ICGN Annual Conference di Milano Tommaso Corcos, Presidente Assogestioni eAmministratore Delegato di Eurizon, spiega che il sistema di corporate governance italiana èall'avanguardia: "Il mercato italiano, compresa l’industria dell’asset management, è da annifortemente impegnato nel migliorare la cultura e l’attività di corporate governance aziendale.Dagli ultimi dati di aprile, il patrimonio gestito dalla nostra industria in Italia supera i 2 miliardi dieuro, registrando una crescita di oltre il 100% in 6 anni. Il valore degli asset che gestiamo èquasi il 50% della ricchezza finanziaria del Paese; il 122% del prodotto interno lordo domesticodel 2017 e il 93% del totale del debito pubblico italiano. L’Italia, da anni, vanta un sistema dicorporate governance considerato tra i più avanzati al mondo. L’Italia è stata tra i primipromotori di un Codice di Corporate Governance, adottato durante gli anni ’90, e ha creato unodei migliori sistemi di elezione dei board aziendali: il sistema del voto di lista che opera in modoche gli interessi degli azionisti di minoranza siano adeguatamente rappresentati e allo stessotempo responsabilizza il board rendendolo indipendente a beneficio degli interessi degliinvestitori.

Corcos, Assogestioni e Eurizon: corporate governance italiana all'avanguardia

Surveys & Insights

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