ETICA, DEONTOLOGIA E DUE DILIGENCE

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Gabriella Parlante, Qing,II forense Etica, deontologia, due diligence CTU 15-16 febbraio 2017

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15-16 febbraio 2017

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La riflessione occidentale sull'etica nasce con Socrate: la visione dell’etica come unica e vera attività dell’uomo, si basa su riflessioni che riguardano il comportamento dell’uomo.

L'argomentazione di Socrate si basava sulla famosa maieutica socratica, rivolta all'interpretazione della natura umana.

L'etica non è insegnabile: il filosofo può solo aiutare gli allievi a partorirla da soli.

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Alla base di ciascuna concezione filosofica dell'etica sta la nozione del bene e del male, della virtù ed una determinata visione dell'uomo e dei rapporti umani.

Secondo Emmanuel Lévinas (1906–1995) si deve parlare di etica come responsabilità, perché non vi èalcun senso etico al di fuori della responsabilità verso gli altri.

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Dal 2014, l’UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione), ha dato corso ad uno studio per lo sviluppo della cultura dell’integrità delle persone e delle organizzazioni. Il lavoro ècentrato su due componenti essenziali:

- il processo di elaborazione di strumenti per lo sviluppo dell’integrità individuale e nello specifico del Codice Etico;

- il processo di messa a punto e gestione di un modello funzionale allo sviluppo della cultura dell’integrità.

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Il Codice Etico è uno strumento organizzato in una serie di principi collegati a “dilemmi etici” che possono insorgere in situazioni di incertezza in cui occorre operare delle scelte. Oltre a individuare cosa è giusto fare occorre definire le motivazioni alla base delle decisioni.

Una sorta di meta-regola che guida il ragionamento morale nell’applicazione dei valori nella vita quotidiana.

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Il metodo vuole sviluppare la comprensione e l’utilizzo dei valori nella pratica quotidiana, al fine di riuscire a prendere decisioni etiche.

Risultato di una prima fase di lavoro è stata la creazione di un certo numero di dilemmi etici riconducibili a situazioni realistiche in cui potrebbero trovarsi i professionisti nell’esercizio della loro professione: quale che sia la decisione presa, questa impatta sia sul professionista stesso, sia sulle sue relazioni con i terzi fino a coinvolgere la collettività e la società in genere.

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Il dilemma etico è una una scelta tra principi concorrenti, spesso in contesti complessi e con elevata carica di responsabilità, di per sé stesso irrisolvibile secondo un criterio puramente prescrittivo di priorità/doveri.

I dilemmi etici diventano dunque un’autovalutazione in solitudine ed hanno quali elementi comuni l’incertezza sulla decisione da prendere, il conflitto fra due o più elementi etici oltre che fattori esterni.

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Risultato dell’attività è stato la redazione della prassi di riferimento UNI PdR 21 - intitolata “lo sviluppo della cultura della integrità dei professionisti: indirizzi applicativi” – per fare, anche nella professione, la cosa giusta, nel modo giusto, anche quando nessuno sta guardando. L’integrità èla capacità di combinare, nella pratica quotidiana, le regole (imposte dall’esterno) con i valori (presenti all’interno di ciascun individuo).

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ESEMPIO

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DOVERI GENERALI: Rapporti con il committente

L’ing. Alvaro, tra i numerosi incarichi che ricopre, sovrintende anche ai lavori di un cantiere in qualità di Direttore dei Lavori, dove è anche Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione.

La realizzazione dell’opera ha un notevole interesse per la comunità e deve necessariamente essere completata nei tempi previsti.

Nel corso dell’avanzamento dei lavori, l’ing. Alvaro ha modo di verificare che la realizzazione dell’opera consiglierebbe ulteriori misure migliorative di sicurezza, condivise con il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza, anche se inusuali per gli operai che non sono abituati a lavorare con tali procedure.

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Inoltre, l’implementazione di tali misure potrebbe far ritardare i lavori, laddove, pur non essendo obbligatorie per legge, sono suggerite da buone prassi.

Infine l’ing. Alvaro è docente di “sicurezza sul lavoro” nella formazione continua erogata dal proprio Ordine.

Decide di parlare della questione con il committente, il dott. Bernardo, il quale gli evidenzia che è necessario fare solo ciò che è strettamente prescritto dalla legge, per il qual motivo gli intima di procedere speditamente, anche perché intende affidargli un altro incarico importante per una nuova commessa che lo impegnerà in futuro.

Cosa dovrebbe fare l’ing. Alvaro?

Dovrebbe adoperarsi per implementare ulteriori misure di sicurezza?

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SI

NO

NON SO DECIDERE

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Dovrebbe implementare le ulteriori misure di sicurezza, perché la conformità alle buone prassi in tema di sicurezza rappresenta comunque una regola da rispettare

Non dovrebbe implementare le ulteriori misure di sicurezza, in quanto i lavori sono già conformi a tutti gli standard di sicurezza previsti e la comunità locale è ormai esasperata in quanto sta aspettando già da troppo tempo la fine dei lavori

Dovrebbe implementare le ulteriori misure di sicurezza per potercontinuare ad avere il rispetto e la stima dei lavoratori grazie alla sua sensibilità verso la sicurezza del loro lavoro

Non dovrebbe implementare le ulteriori misure di sicurezza perché in questo modo potrebbe terminare rapidamente i lavori attuali per potersi poi dedicare al nuovo incarico prospettato dal dott. Bernardo

Dovrebbe implementare le ulteriori misure di sicurezza in quanto il rispetto della vita e dell’integrità fisica prevale su qualsiasi altra considerazione

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Dovrebbe implementare le ulteriori misure di sicurezza, perchél’impresa verrebbe avvantaggiata dalla rinegoziazione dei tempi e dei costi e così Alvaro potrebbe ottenere futuri incarichi anche dall’impresa

Non dovrebbe implementare le ulteriori misure di sicurezza in quanto la probabilità dei rischi può essere considerata, tutto sommato, bassa e può essere governata con una maggiore presenza ed attenzione in cantiere, come d’altronde il suo Ruolo richiede

Dovrebbe implementare le ulteriori misure di sicurezza in quanto, in qualità di Docente in materia di sicurezza sul lavoro, deve essere coerente non solo con le leggi ma anche con le migliori prassi condivise a livello europeo in materia di sicurezza dei lavoratori

Non dovrebbe implementare le ulteriori misure di sicurezza in quanto dovrebbe aderire alle indicazioni del dott. Bernardo, che sono del tutto legittime

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Non dovrebbe implementare le ulteriori misure di sicurezza, per non avere problemi con gli operai che accettano malvolentieri misure di sicurezza eccessivamente vincolanti e non minare quindi le relazioni con loro, che ha costruito pazientemente sin dall’inizio dei lavori

Non dovrebbe implementare le ulteriori misure di sicurezza poichédovrebbe approfondire ulteriormente la questione in quanto è suo profondo convincimento e dovere acquisire una consapevolezza assoluta dei rischi potenziali del cantiere prima di prendere decisioni importanti

Dovrebbe mettere in atto le ulteriori misure di sicurezza in quanto, in caso di incidente, potrebbe subire un procedimento penale per non aver implementato tutte le misure di sicurezza possibili.

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http://qetica.progetica.it/oila

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deontologia

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La deontologia professionale consiste nell'insieme delle regole comportamentali, il cosiddetto "codice etico", che si riferisce in questo caso a una determinata categoria professionale.

I professionisti devono rispettare un determinato codice comportamentale, il cui scopo è impedire di ledere la dignitào la salute di chi sia oggetto del loro operato; dalla violazione di queste regole discenderebbe un danno anche alla collettività degli esercenti della professione, in termini di perdita di credibilità pubblica

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Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, a seguito dell'entrata in vigore della nuova normativa sulle professioni regolamentate e dei successivi Regolamenti adottati per la professione di Ingegnere, tenuto conto del contributo fornito dagli Ordini territoriali e dalle Consulte regionali, ha provveduto, con delibera del 9 aprile 2014, all'adeguamento del precedente "Codice Deontologico“.

Per la prima volta sono introdotte tre Premesse fondanti.

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1. Gli iscritti all'albo degli ingegneri del territorio nazionale hanno coscienza che l’attività dell’ingegnere è una risorsa che deve essere tutelata e che implica doveri e responsabilità nei confronti della collettività e dell’ambiente ed è decisiva per il raggiungimento dello sviluppo sostenibile e per la sicurezza, il benessere delle persone, il corretto utilizzo delle risorse e la qualità della vita.

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2. (Gli iscritti) Sono consapevoli che, per raggiungere nel modo migliore tali obiettivi, sono tenuti costantemente a migliorare le proprie capacità e conoscenze ed a garantire il corretto esercizio della professione secondo i principi di autonomia intellettuale, trasparenza, lealtà e qualità della prestazione, indipendentemente dalla loro posizione e dal ruolo ricoperto nell’attività lavorativa e nell’ambito professionale.

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3. (Gli iscritti) Sono altresì consapevoli che è dovere deontologico primario dell’ingegnere svolgere la professione in aderenza ai principi costituzionali ed alla legge, sottrarsi ad ogni forma di condizionamento diretto od indiretto che possa alterare il corretto esercizio dell’attività professionale e, in caso di calamità, rendere disponibili le proprie competenze coordinandosi con le strutture preposte alla gestione delle emergenze presenti nel territorio.

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- i destinatari del Codice sono “gli iscritti ad ogni settore e in ogni sezione dell’Albo, in qualunque forma gli stessi svolgano l’attività di Ingegnere” (cfr. art. 2.1): tutti gli appartenenti alla categoria, operanti sia in forma individuale che in forma associata;

- è introdotto l’obbligo di assicurazione professionale;

- è introdotta la responsabilità deontologica anche della società di Ingegneri iscritta all’Albo per fatto commesso dall’Ingegnere nell’ambito delle attività svolta dalla societàper cui è socio;

- è introdotto l’obbligo per tutti gli Ingegneri di rispettare il Codice deontologico e di farlo rispettare.

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due diligence

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L'espressione inglese due diligence (traducibile in dovuta diligenza) è stata coniata per indicare, in linguaggio economico, l'attività di investigazione e di approfondimento di dati e di informazioni, relative all'oggetto di una trattativa.

Accertare e valutare lo stato di “salute” di un’azienda, non solo con riferimento alla solidità economica, finanziaria e patrimoniale ma anche all’avvenuta osservanza e rispetto delle leggi vigenti da parte di chi ha amministrato la società dal momento della sua costituzione.

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Il potenziale acquirente vuole essere nella condizione di prendere una decisione consapevole e la “due diligence”risponde proprio a questa esigenza.

Nello svolgimento della “due diligence” può essere molto utile ricorrere all’applicazione di check lists, nelle quali vengono segmentate e individuate:

- le aree di indagine,

- le ispezioni da compiere,

- i documenti che saranno esaminati,

- le ricerche presso i pubblici uffici,

- le perizie di esperti esterni che saranno richieste.

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La locuzione, tuttavia, è utilizzata anche in altre accezioni.

Ad esempio, nell'uso tecnico giuridico, indica le investigazioni difensive.

In campo immobiliare, è utilizzata dagli investitori istituzionali e precede la fase di acquisto di un immobile, di un credito (npl - non performing loan) o di una cartolarizzazione (pacchetto di immobili o di crediti). E’ stata normata nel settore delle procedure giudiziarie concorsuali ed esecutive.

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Consiste nell'esatta valutazione dell'immobile e di tutte le sue caratteristiche:

• legale;

• tecnico/progettuale;

• economica;

• finanziaria (nel caso di acquisto crediti).

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L’espressione due diligence deriva dal latino "debita diligentia", cioè l’indagine condotta con la diligenza dovuta per il caso specifico: l’attività da porre in essere, sia da parte dei professionisti sia, utopicamente, da parte di ciascun soggetto, nell’esercizio della propria attività.

Nell’ordinamento italiano non esiste alcuna norma che regoli la materia della “due diligence”, né con riguardo alle concrete e possibili modalità di svolgimento e attuazione della stessa, ma neanche, a livello di principio, per definirne l’istituto e gli ambiti applicativi.

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Eccezione: nei codici di procedura civile e penale, nei capitoli che riguardano i periti/esperti del Magistrato, è chiaramente indicata l’attivitàrichiesta all’ausiliario del Giudice.

E dunque non si può non ricollegarsi alla deontologia, al codice etico, all’etica da applicare nella professione al fine di ottemperare con la giusta cura all’incarico ricevuto, nel rispetto del cliente e della collettività.

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E poi arriva in studio una telefonata.

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Buongiorno parlo con lo Studio X?

Buongiorno a lei. Si, mi dica

Sono …. Posso rubarle due minuti?

Certo.

Mi deve dire perché non fanno demolire il balcone qui di fronte!

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Scusi, non ho capito. Può spiegarsi meglio?

Ma lei si occupa di costruzioni oppure no?

Si, certo. Ma non mi è chiaro il problema.

Il Sindaco dice che devo presentare una relazione che dice che il balcone si può demolire. Me la puo’ fare lei?

Dovrebbe fornirmi qualche dato ulteriore …

Si però lei non mi sta rispondendo…. Magari non è il suo campo!

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Dilemma etico: come rispondiamo?

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Dopo aver fatto descrivere meglio il problema,

Verificato che la località era fuori regione,

Si è scelto di invocare l’impossibilità di occuparsi della vicenda, suggerendo la ricerca di un professionista in loco a conoscenza degli usi e costumi.

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Dunque, la due diligence è fondamentale nell'attivitàdi ogni soggetto, da applicarsi financo alla verifica delle proprie competenze prima dell'accettazione dell'incarico.

E' un atto professionale, deontologico, etico: per séstessi, per il Committente, per la società.

Ogni attività ha ovviamente caratteristiche proprie, difficilmente elencabili in modo esaustivo; è tuttavia possibile definire una check list ad albero, di cui nel seguito sono tratteggiati i primi rami.

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Elementi introduttivi:

- nominativo Committente

- nominativo/i del/i professionista/i incaricato/i

- tipologia di incarico

- obiettivo finale dell'incarico

- documentazione fornita dal Committente.

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Fase iniziale:

- individuazione dell'oggetto

- individuazione del contesto in cui si trova l'oggetto

- descrizione dell'oggetto e del contesto, dal generale al particolare

- verifica dell'esaustività della documentazione ricevuta

- programmazione sopralluoghi

- verifica esistenza ed elenco eventuali vincoli di natura morfologica, strutturale, comunale, edilizia, urbanistica, giuridica, ...

- richiesta di eventuale documentazione integrativa ove possibile.

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Fase di studio:

ricerca e elencazione di TUTTE le cause che possono aver prodotto lo stato dei luoghi rilevato.

Non solo le cause che ci appaiono realistiche ma tutte le cause.

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Poi, con ragionamento deduttivo si eliminano tutte le cause possibili ma non applicabili al caso di studio (motivazioni da indicare).

Le cause che rimangono nell'elenco sono quelle che, con percentuali uguali o differenti (da valutare), hanno concorso a rendere i luoghi come visionabili.

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Fase di progetto

Elencare tutte le possibili azioni che possono essere messe in campo per risolvere la questione, avendo attenzione all'obiettivo dell'incarico e agli aspetti economici, per quanto in via sommaria, in questa fase.

Con metodo deduttivo, si eliminano quelle non applicabili al caso di specie, o meno adatte alle condizioni al contorno, giungendo a definire la soluzione ottimale (in alcuni casi ve ne potrebbero essere piùd’una che possono essere discusse con il Committente, se del caso).

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Fase finale

- Valutazione puntuale degli aspetti economici.

- Stesura della relazione con indicazioni, se del caso, sulla metodologia esecutiva della soluzione prescelta.

Il metodo, se correttamente applicato, dovrebbe permettere di controbattere alle possibili osservazioni delle controparti.

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Grazie per l’attenzione!

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