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Etica e Deontologia Professionale dell’Ingegnere Seminario Formativo, 5 ore in Aula Trani, Palazzo San Giorgio, 14 dicembre 2016 Rosalisa Lancia

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Etica e Deontologia Professionale dell’Ingegnere

Seminario Formativo, 5 ore in AulaTrani, Palazzo San Giorgio, 14 dicembre 2016

Rosalisa Lancia

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La Riforma delle professioni, di derivazione comunitaria, ha l’obiettivo di creare maggiorespecializzazione nei professionisti, incrementare e razionalizzare il gioco della concorrenza,tutelare l’utente («consumatore»).

Il Legislatore italiano è intervenuto in maniera forte su diversi temi: formazione, assicurazione,azione disciplinare, pubblicità informativa, abolizione dei minimi tariffari

La Riforma ha perseguito lo scopo per cui era stata creata?• Formazione obbligatoria: siamo davvero professionisti più aggiornati rispetto a prima della

riforma• Abolizione dei minimi tariffari: si è davvero generata una concorrenza libera e leale?• Tutela del consumatore: salvo l’assicurazione professionale, il consumatore è davvero tutelato?

LA RIFORMA DELLE PROFESSIONI

OBIETTIVI DELL’EVENTO

Obiettivo dell’incontro

1. Rilettura della Riforma delle professioni dopo 4 anni di vigenza – stato dell’arte2. In merito ai c.d. nuovi obblighi, condivisione delle «practise» che l’industria ha generato3. Condivisione di indicazioni pratiche sulla gestione del cliente, alla luce dei nuovi obblighi

deontologici e nelle nuove normative.

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LA RIFORMA DELLE PROFESSIONI

CORNICE NORMATIVA

RIFORMA DELLE PROFESSIONI REGOLAMENTATE

DL 138/2011

(Principi della riforma)

DPR 137/2012

(Attuazione della riforma)

L.183/2011 modificata dal DL 1/2012

(STP)

DM, 8.2.2013, n.34

Regolamentazione STP

DL 1/2012

(tariffe)

Abrogazione tariffe

Determinazione compenso al conferimento dell’incarico e preventivo di massima

Liquidazione del compenso da parte di un organo giudiziario sulla parte dei parametri ministeriali (DM 140/2012)

(Durata e modalità svolgimento tirocinio)

LA RIFORMA DELLE PROFESSIONI NON ABROGA LA NORMATIVA SULL’ORDINAMENTO PROFESSIONALE

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DESTINATARI DELLA RIFORMA

La riforma sulle professioni si applica a tutte le professioni regolamentate e aiprofessionisti

PROFESSIONE REGOLAMENTATA

È l’attività o l’insieme di attività riservate per espressa disposizione di legge il cuiesercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in ordini o in collegi,subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all’accertamento dispecifiche professionalità.

PROFESSIONISTA

Esercente la professione regolamentata

I professionisti sono destinatari della Riforma, e quindi dei nuovi obblighi, inquanto iscritti agli albi professionali

LA RIFORMA DELLE PROFESSIONI

DESTINATARI

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ACCESSO LIBERO E NON

DISCRIMINATORIO

ASSICURAZIONE

PROFESSIONALE

FORMAZIONE PROFESSIONALE

CONTINUA

AZIONE DISCIPLINARE

Accesso libero previo esame di stato (art. 33 Costituzione)Divieto di limitazioni salvo che per mancanza di titoli o condanne penaliDivieto di limitazioni discriminatorie fondate sulla nazionalità o sede legale

Ammissibilità della sola pubblicità informativa e caratteristicheViolazione deontologica Violazione del Codice del Consumo e del D.Lgs. 147/2007

Obbligo di assicurazione (danni al cliente, comprese le attività di custodia)La stipula può avvenire anche tramite assicurazioni collettiveLa violazione costituisce illecito deontologico

Obbligo sanzionato deontologicamenteSoggetti titolati ad erogare la formazioneRegolamentazione ad opera dei CN

PUBBLICITÀ INFORMATIVA

Separazione tra potere amministrativo e potere disciplinareIstituzione e regolamentazione dei Consigli di DisciplinaVigilanza sui Consigli di Disciplina in caso di malfunzionamento

LA RIFORMA DELLE PROFESSIONI

PRINCIPI

STP

ABOLIZIONE MINIMI

Nuova forma societaria contemperata all’intuitus personaeRegolamentazione delle società tra professionisti (costituzione, requisiti,responsabilità, assicurazione)

Abrogazione delle tariffePattuizione del compenso all’atto dell’incarico e preventivo di massimaRevisione della posizione degli Ordini in merito al c.d. «opinamento»

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PUBBLICITÀ INFORMATIVA

ASSICURAZIONE

PROFESSIONALE

FORMAZIONE PROFESSIONALE

CONTINUA

AZIONE DISCIPLINARE

Recepimento nel Codice Deontologico Forte attività di orientamento e sensibilizzazione da parte di Ordini e CN

Recepimento nel Codice Deontologico Entrata in vigore dell’obbligo nell’agosto 2013Attività di contrattazione collettiva da parte dei CN e Enti PrevidenzialiInserimento dell’obbligo nel conferimento di incarico

Recepimento nei Codici Deontologici Emanazione del Regolamento di formazione e Linee GuidaAttivazione procedure informatiche per rilevazione presenze e computo CFPAvvio procedimenti disciplinari per inottemperanza

Recepimento nel Codice Deontologico Istituzione dei Consigli di Disciplina e articolazione in CollegiEmanazione delle Linee Guida/Pareri Ministero di Giustizia

ACCESSO LIBERO Recepimento nel Codice Deontologico

LA RIFORMA DELLE PROFESSIONI

ATTUAZIONE DEI PRINCIPI

STP

ABOLIZIONE MINIMI

Impatti negativi sull’industria: criterio di scelta diventa il prezzoSvilimento di interi segmenti dell’industria (certificazioni energetiche/outlet legale/cocontest)Maggior ricorso a contenziosoNuovo ruolo dei Consigli dell’Ordine

Regolamentazione di dettaglioResta uno strumento poco utilizzato

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‒ I principi della Riforma sono stati recepiti nei Codici Deontologici delle professioni diriferimento

‒ La violazione degli obblighi di cui alla Riforma, pertanto, oltre a costituire una violazione dilegge, costituisce anche una violazione deontologica

‒ La circostanza che un Codice Deontologico non sia «aggiornato» alla Riforma non significache questa non si applichi a quella professione. I nuovi obblighi operano ex lege

‒ Il Codice Deontologico è il Codice di comportamento dei professionisti appartenenti ad unaspecifica industria o settore, la cui finalità è guidarli nell’esecuzione appropriata ed efficacedel proprio incarico, a tutela della collettività e nel rispetto del decoro e dignità dellaprofessione e del professionista

‒ Il Codice Deontologico è costituito dall’insieme di enunciati, principi e direttive etiche, la cuiosservanza determina comportamenti deontologicamente corretti, ovvero rispettosi delladeontologia, dello scopo e dei valori fondamentali dell’ente di appartenenza

‒ La violazione delle norme del codice deontologico può condurre ad una responsabilitàdisciplinare e correlativa comminazione di sanzione, dopo idoneo procedimento celebratodavanti al Consiglio di disciplina

I NUOVI OBBLIGHI – IL CODICE DEONTOLOGICO

RECEPIMENTO DEI PRINCIPI DELLA RIFORMA NEI CODICI DEONTOLOGICI

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‒ Il Codice deontologico è un atto con efficacia normativa non vincolante (atto diautoregolamentazione con valenza di soft law)

‒ Non crea obblighi giuridici ma “impegni” il cui rispetto è rimesso:‒ all’appartenenza ad una professione ‒ al soggetto promanatore (CN/Ordine Professionale) che coincide con il destinatario

(iscritti all’Ordine) con ciò creando il circolo virtuoso dell’autoregolamentazione‒ all’autorevolezza del soggetto che ha emanato il Codice ‒ alla deterrenza del procedimento disciplinare e della sanzione

‒ Per lungo tempo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato la natura extra-giuridica delle norme deontologiche, considerate mere norme interne di autogoverno eorganizzazione della categoria (ex multis Cass. 24392/2006; Cass. 5164/2004)

‒ Nell’ultimo decennio, contestualmente allo sviluppo dell’autoregolamentazione e dellareferenzialità degli enti rappresentativi, si è fatta strada una progressiva affermazione dellanatura giuridica delle disposizioni deontologiche (C.Cass. 4 luglio 2004 n. 13078; SSUUdicembre 2007, n. 26810)

‒ In alcuni casi il Codice Deontologico emanato dal CN è immediatamente operativo pressogli Ordini territoriali; in altri casi, gli Ordini lo devono recepire

I NUOVI OBBLIGHI – IL CODICE DEONTOLOGICO

NATURA E VINCOLATIVITÀ DEL CODICE DEONTOLOGICO

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Il Codice si applica la professionista iscritto che esercita la professione in qualunqueforma, ovvero:• Esercizio della professione a titolo individuale• Esercizio della professione a titolo associato o societario• Libero esercizio della professione• Esercizio della professione in qualità di dipendente privato• Esercizio della professione in qualità di dipendente pubblico• Società tra professionisti/di professionisti/di ingegneria

I NUOVI OBBLIGHI – IL CODICE DEONTOLOGICO

DESTINATARI DEL CODICE DEONTOLOGICO

Sono destinatari dei precetti del Codice deontologico• Gli iscritti ad ogni settore e in ogni sezione dell’Albo, in qualunque forma gli stessi

svolgano l’attività• Professionisti che esercitano l’attività in Italia anche sono cittadini di altro stato e

anche se l’incarico in Italia consiste in un’operazione occasionale e temporanea• Professionisti italiani, iscritti in albi italiani, che esercitino l’attività all’estero

La sottoposizione al Codice Deontologico segue l’Iscrizione all’Albo

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I professionisti dipendenti sono tenuti al rispetto del Codice Deontologico in virtù dell’iscrizione all’albo ma sono tenuti al rispetto di ulteriori doveri

comportamentali che derivano dalla loro qualifica di «lavoratore

subordinato»

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Obbligo di prestare la propria attività lavorativa secondo le mansioni individuate nel proprio contratto individuale

Obbligo di diligenza commisurato alle mansioni svolte, all’inquadramento, alla rischiosità dell’incarico

• Obbligo di obbedienza derivante dal vincolo di subordinazione ex art. 2094 c.c.

• Obbligo di seguire policy, procedure, ordini di servizio, codici di condotta aziendali

• Rispetto della gerarchia aziendale e dei riporti

Art. 2094 – Prestatore di lavoro subordinatoÈ prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga, mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettualeo manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.

Obbligo di fedeltà, che va dal generico dovere di lealtà al dovere di non concorrenza (che è di norma contrattualmente stabilito e dipendente dall’inquadramento, mansioni e responsabilità

I NUOVI OBBLIGHI – IL CODICE DEONTOLOGICO

DESTINATARI DEL CODICE DEONTOLOGICO – I PROFESSIONISTI DIPENDENTI

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Codice Deontologico

Codice Etico ex Modello 231

Codice di Condotta del datore di lavoro(dipendenti privati)

Codice di Comportamento (dipendenti PPAA)

Responsabilità disciplinare e procedimento davanti al Consiglio di

Disciplina

Responsabilità disciplinare e procedimento secondo la normativa

aziendale e i CCNL

Responsabilità disciplinare e procedimento secondo la normativa

pubblicistica, dell’ente di riferimento e i CCNL

Responsabilità in caso di assunzione di cariche societarie, quale amministratore oppure sindaco (Directors’ and Officers’

liability)

I NUOVI OBBLIGHI – IL CODICE DEONTOLOGICO

DESTINATARI DEL CODICE DEONTOLOGICO – I PROFESSIONISTI DIPENDENTI

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Divieto per il dipendente di chiedere regali, compensi o altre utilità, nonché di accettare regali, compensi o altre utilità, salvoquelli d’uso di modico valore (non superiore a 150 euro) - anche sotto forma di sconto. I regali e le altre utilità comunquericevuti sono immediatamente messi a disposizione dell’Amministrazione per essere devoluti a fini istituzionali

Comunicazione alla PA di appartenenza dell’adesione o appartenenza ad associazioni e organizzazioni (esclusi partici politici esindacati) i cui ambiti di interesse possano interferire con lo svolgimento delle attività dell’ufficio

Comunicazione, all’atto dell’assegnazione all’ufficio, di rapporti diretti/indiretti di collaborazione con soggetti privati nei 3anni precedenti e in qualunque modo retribuiti. Obbligo di precisare se questi rapporti sussistono ancora (o sussistano con ilconiuge, il convivente, i parenti e gli affini entro il secondo grado)

Obbligo per il dipendente di astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti le sue mansioni in situazioni diconflitto di interessi anche non patrimoniali, derivanti dall'assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici

Tracciabilità e trasparenza dei processi decisionali, garantita attraverso un adeguato supporto documentale

Rispetto dei vincoli posti dall’amministrazione nell’utilizzo del materiale/attrezzature assegnate ai dipendenti

Obblighi di comportamento in servizio nei rapporti e all’interno dell’organizzazione amministrativa

Per i dirigenti, obbligo di comunicare all’amministrazione le partecipazioni azionarie e altri interessi finanziaripotenzialmente in conflitto d’interesse con le funzioni che svolgono; obbligo di fornire le informazioni sulla propriasituazione patrimoniale previste dalla legge; il dovere, nei limiti delle loro possibilità, di evitare che si diffondano notizie nonvere sull’organizzazione, sull’attività e sugli altri dipendenti.

I NUOVI OBBLIGHI – IL CODICE DEONTOLOGICO

DESTINATARI DEL CODICE DEONTOLOGICO – I PROFESSIONISTI DIPENDENTI DELLE PPAA (DPR 62/2013)

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Il Codice Deontologico norma i comportamenti dei professionisti e si basa su principi etici generali(buona fede, correttezza, diligenza, autonomia, indipendenza).

La struttura dei codici deontologici è tendenzialmente la seguente:• Doveri generali • Esecuzione dell’incarico professionale• Rapporti di colleganza• Rapporto con il committente• Rapporto con l’Ordine professionale• Rapporti con istituzioni• Rapporti con il territorio• ConcorrenzaGli obblighi derivanti dalla Riforma sono stati inglobati nei predetti ambiti, in alcuni casi integrando idoveri generali, in altri casi essendo trattati come obblighi nuovi.

I NUOVI OBBLIGHI – IL CODICE DEONTOLOGICO

STRUTTURA E CONTENUTI

Dei contenuti analizziamo l’evoluzione, negli ultimi 4 anni, degli obblighi di:

• Formazione• Assicurazione professionale• Pubblicità informativa• STP• Sottoposizione del procedimento disciplinare al consiglio di disciplina• Contribuzione all’Ordine• Comunicazione indirizzo PEC

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Art. 7 DPR 137/2012 – Formazione professionale continua• Ogni professionista ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria

competenza professionale• La violazione dell’obbligo costituisce illecito disciplinare• L’aggiornamento professionale è organizzato da Ordini e da soggetti terzi autorizzati• Il CN disciplina con regolamento le modalità e condizioni di assolvimento, i requisiti minimi

dell’attività formativa, il valore del CFP

Dal 2012 ad oggi si è assistito ad una «normalizzazione» dell’obbligo:• Emanazione di Regolamenti dei CN• Emanazione Linee Guida a supporto dei Regolamenti di formazione• Creazione di infrastrutture tecnologiche a supporto • Regolamentazione degli esoneri• Regolamentazione della formazione all’estero e dei professionisti stranieri in Italia• Regolamentazione della possibilità del c.d. learning on the job (Es: autocertificazione di CFP derivanti

da attività lavorativa)• Regolamentazione di CFP derivanti da pubblicazione, brevetti, partecipazione a commissioni,

partecipazione a mostre, visite guidate, etc• Prime indicazioni per gestire la violazione dell’obbligo formativo

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

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SOGGETTI Tutti gli iscritti all’Albo

CFP PER ESERCIZIO Numero minimo per esercitare la professione: 30 CFP per anno Numero massimo cumulabile: 120 CFP

CREDITI ATTRIBUITI

ALL’ATTO DI

ISCRIZIONE

90 CFP:Iscrizione entro 2 anni dall’abilitazione

60 CFP:Iscrizione da 2 anni a 5 anni dall’abilitazione

30 CFP: Iscrizione dopo 5 anni dall’abilitazione

Neo-iscritti: 30/15 CFP inclusivi di 5 CFP in etica e deontologia obbligatori nel primo anno solare

Iscritti al 1.1.2014 : 60 CFP Iscritti trasferiti: CFP riconosciuti dall’Ordine di provenienza

60 CFP vengono attribuiti anche agli Ingegneri stranieri

COMPUTO CREDITI Modalità di detrazione annuale di CFP dal monte inizialmente posseduto

DATA ASSEGNAZIONE Eventi frontali: Data fine evento Eventi FAD: Data esame finale

MODALITÀ DI

ACQUISIZIONE CFPApprendimento formale, non formale, informale Docenze non ripetitive/partecipazione a commissioni/attività di ricerca ed autoriali/visite guirateAutocertificazione (attività lavorativa)

EROGATORI Ordini territoriali, Terzi provider autorizzati dal CNI

FREQUENZA 90% In caso di eventi modulari o su più giornate 100% in caso di evento organizzato su singola giornata

ESONERI Maternità /paternità, servizio militare volontario /servizio civile, grave malattia o infortunio (del professionista o di parenti)altri casi di documentato impedimento, derivante da accertate cause oggettive o di forza maggiore, professionisti residenti in zone colpite da catastrofi naturali, lavoro all’estero per un periodo uguale o superiore a 6 mesi, cassa integrazione per almeno 6 mesi. Istruttoria dell’Ordine competente sulla base di autocertificazione e riduzione proporzionale dei crediti. Leattività formative svolte nel periodo di esonero non produrranno CFP

CERTIFICAZIONE

CREDITI

Ordine di appartenenza, attraverso l’Anagrafe nazionale, può rilasciare:•Attestazione crediti formativi (indicazione dei CFP effettivamente registrati nell’anagrafe alla data richiesta)•Certificazione del pieno soddisfacimento dell’obbligo formativo alla data richiesta/per l’anno di riferimento

ANAGRAFE NAZIONALE Anagrafe istituita presso il CNI - Piattaforma MyIng

ILLECITO

DEONTOLOGICO

Esercizio della professione senza aver assolto all’obbligo dei aggiornamento professionale. Cfr Circ. 625 del 9/11/2015

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA- SCHEMA INGEGNERI

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Mancata acquisizione CFP – Ingegneri (Circ. CNI 625/2015)

Art. 12 del Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale dell’IngegnereQualora un iscritto abbia esercitato la professione (….) senza avere assolto all’obbligo di aggiornamento dellacompetenza professionale ai sensi dell’art. 3, co. 3 del presente regolamento, il Consiglio dell’Ordine Territorialedi appartenenza è tenuto a deferirlo al Consiglio di Disciplina territoriale per le conseguenti azioni disciplinari.

Art. 7 Codice Deontologico(…) L’ingegnere deve costantemente aggiornare le proprie competenze professionali seguendo i percorsi diformazione professionale continua così come previsto dalla Legge

Principi espressi dal CNI con Circ. 625/2015

A. Il compimento di un atto professionale senza essere in possesso del numero previsto di 30 CFP prevede ildeferimento –da parte dell’Ordine- al Consiglio di disciplina che, attraverso un Collegio di Disciplina,dovrà esaminare la situazione e decidere se applicare, in modo assolutamente autonomo e osservando leforme del procedimento disciplinare, una sanzione disciplinare

B. Non si evince da alcuna norma che l’atto professionale, eseguito in assenza del numero minimo di creditinecessari, perda valore od efficacia, posto che chi ha eseguito tale atto è un professionista regolarmenteabilitato ed iscritto all’Ordine professionale

C. Tenuto conto, inoltre, che i Consigli di disciplina devono poter operare senza alcuna forma di coercizione ein piena indipendenza di giudizio, le fattispecie di violazione dell’obbligo di aggiornamento professionale(al pari di tutte le materie disciplinari) devono essere esaminati caso per caso e la sanzione disciplinaresegue i principi dell’art. 45 RD 2537/1925 ovvero deve essere rapportata alla gravità della mancanzacommessa

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

ILLECITO DEONTOLOGICO

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Mancata acquisizione 5 CFP in etica e deontologica – Ingegneri(Linee Guida di indirizzo n. 4, 29.04.2016)

Art. 16 Linee Guida 4 – Mancato assolvimento obbligo formazione su etica e deontologiaPer gli iscritti successivi alla data del 1 gennaio 2014 che non rispettano l’obbligo del conseguimentodei 5 CFP sull’etica e deontologia professionale entro il primo anno solare successivo a quello diiscrizione, sono previste le sanzioni descritte all’art. 12 del Regolamento per l’aggiornamento dellacompetenza professionale.

Per coloro che alla data del 31 dicembre non hanno assolto all’obbligo di cui sopra, è possibileacquisire successivamente i CFP necessari, fermo restando il regime sanzionatorio previsto.

I CFP relativi ai corsi per deontologia sono riconosciuti a tutti i partecipanti indipendentemente dalladata di iscrizione all’albo

Da questa previsione sembrerebbe che il deferimento dell’iscritto al Consiglio di disciplina possaessere fatto anche solo per il mancato assolvimento dei 5 CFP, quindi a prescinderedall’assolvimento dell’intero obbligo formativo annuale

Sembrerebbe che un neo iscritto che abbia maturato 30 CFP annuali in discipline ingegneristichema che non abbia maturato i 5 CFP in etica e deontologia sia passibile di sanzione disciplinare permancato assolvimento dell’obbligo specifico

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

ILLECITO DEONTOLOGICO

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Procedimento disciplinare per violazione dell’obbligo di aggiornamento professionale

• Il procedimento disciplinare per mancato assolvimento dell’obbligo di aggiornamentoprofessionale è un procedimento «condiviso» tra il Consiglio di disciplina e l’Ordine tenuto aldeferimento

• L’Ordine professionale, nell’ambito della sua attività istituzionale, è tenuto alla verificadell’assolvimento dell’obbligo. Questo può avvenire sistematicamente o anche randomicamente(ad es. nel rilascio di una certificazione di compiuto assolvimento su richiesta dello stesso iscritto)

• Al pari del procedimento disciplinare inerente la mora (infra), anche in questo caso il Consigliodell’Ordine svolge un’attività «istruttoria», ovvero valuta preliminarmente la situazionedell’iscritto onde deferirlo al Consiglio di disciplina e –di norma- pone anche in esseretempestivamente (i.e. prima della scadenza dell’obbligo) azioni per evitare il deferimento (invitoad assolvere all’obbligo; comunicazioni e solleciti inoltrati antecedentemente alla scadenza deitermini, etc)

• La valutazione preliminare del Consiglio dell’Ordine non si sostituisce alla valutazione delConsiglio/Collegio di disciplina che è comunque tenuto allo svolgimento della fase preliminaresecondo la normativa di riferimenti

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

ILLECITO DEONTOLOGICO

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Art. 8 DDL Jobs act professionistiDDL Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato

Deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente• sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per

l’iscrizione a master a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, nonché lespese di iscrizione a convegni e congressi.

• Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5000 euro le spese sostenuteper i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca esostegno all’auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamenteesistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagliorganismi accreditati ai sensi della disciplina vigente.

• (….)

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

JOBS ACT

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Art. 17 DDL Jobs act professionistiDDL Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato

(…) diritto all’apprendimento continuo e certificazione delle competenze del lavoratore• Al lavoratore impiegato in forme di lavoro agile ai sensi del presente capo può essere

riconosciuto, nell’ambito dell’accordo di cui all’art. 16, il diritto all’apprendimentopermanente, in modalità formali, non formali o informali, e alla periodicacertificazione delle relative competenze

Lavoro agileModalità di esecuzione del lavoro subordinato, stabilita mediante accordo tra le parti, anche conforme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro,con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. Laprestazione lavorativa viene eseguita in parte all’interno dei locali aziendali in parte all’esterno senzauna postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero esettimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

JOBS ACT

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TUTELA DEL CLIENTE

L’obbligo è vincolante in presenza di un rapporto diretto di clientela e dell’ effettivitàdella prestazione professionale: l’iscrizione all’Ordine, ex sé, non fa scattare l’obbligo dicopertura assicurativa (infra)

TUTELA DEL PATRIMONIO PERSONALE DEL PROFESSIONISTA

OBBLIGO

RATIO

ART. 5, CO. 1 DPR 137/2012Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive stipulate dai Consigli Nazionali e daglienti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attivitàprofessionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deverendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativomassimale e ogni variazione successiva

SOGGETTI

INTERESSATI

La mancanza produce una doppia responsabilità:1. Di tipo contrattuale, verso il cliente (che potrebbe rifiutarsi di conferire l’incarico

oppure chiedere una riduzione del costo della prestazione professionale)2. Di tipo disciplinare, stante l’inserimento di tale obbligo nei codici deontologici

L’ASSICURAZIONE PROFESSIONALE OBBLIGATORIA

• Copertura dei danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale• Copertura dei danni inerenti l’attività di custodia di documenti o valori• Indicazione al cliente –all’atto dell’incarico- degli estremi della polizza e massimale• Indicazione al cliente di ogni variazione successiva della polizza e del massimale

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ELEMENTI SPECIFICI

Esclusioni Periodo di retroattività Periodo di postuma Estensione territoriale Scoperti e franchigie Responsabilità solidale Clausola automatica di

rinnovo Possibilità di recedere

ATTIVITÀ COPERTA

All risk/a rischi nominati Possibili estensioni Massimale Conduzione dello studio

(responsabilità civilev/terzi e v/collaboratori)

Soggetti (collaboratori,dipendenti)

Definizione di sinistro(che deve essere quantopiù ampia possibile)

ELEMENTO SOGGETTIVO

Danni derivanti da colpa(negligenza, imprudenza,imperizia): risarcibili

Danni derivanti dolo:non risarcibili

Danni derivanti da colpagrave: risarcibili solo seespressamente previsti

• Il professionista sceglie la propria assicurazione professionale liberamente o nell’ambito diconvenzioni collettive negoziate (secondo Linee Guida pubblicate) dai propri CN o daipropri enti previdenziali

• Il professionista deve «conoscere» la polizza prima di sottoscriverla e, se del caso,negoziarne alcuni punti direttamente con l’assicuratore (l’assicurazione è un contratto, lavolontà delle parti e il raggiungimento dell’accordo sono elementi essenziali)

• Il professionista deve «guardare» i seguenti elementi prima di sottoscrivere:

L’ASSICURAZIONE PROFESSIONALE OBBLIGATORIA

SUGGERIMENTI PRATICI

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QUESTIONARIO

Compilare in maniera esaustiva e trasparente il questionario preliminare alla sottoscrizioneOmissioni e dichiarazioni false che influiscano sulla valutazione del rischio possono invalidare parzialmente ototalmente il diritto di indennizzo e rendere nulla la polizza (cfr. artt. 1892 e 1893 del Codice civile)• Assicuratori: strumento essenziale per valutare la portata del rischio e definire un premio congruo• Assicurato: documento cruciale poiché la conclusione del contratto e l’entità del premio dipendono dalla

valutazione del rischio compiuta attraverso le notizie fornite nel questionario• le condizioni generali di polizza possono prevedere che l’assicurato dia informativa dell’aggravamento del rischio

e della diminuzione. La mancata comunicazione e/o la mancata accettazione da parte dell’assicuratore possonocomportare la perdita totale o parziale all’indennizzo

• È importante dare evidenza nel questionario dello svolgimento di attività specifiche quali CTU, CertificatoreEnergetico

DENUNCIA SINISTRO

Procedere alla denuncia del sinistro conformemente alle istruzioni dedotte in polizza, ovvero:- Rispettare i termini per sporgere denuncia (30 gg in genere ma in assenza di termine valgono 3

gg del codice civile)- Rispettare le modalità (forma scritta e conferma dell’avvenuta ricezione della denuncia

L’informativa dell’assicurato deve essere esauriente: descrizione della contestazione, l’indicazione del rapportoprofessionale sussistente, considerazioni dell’assicurato circa la fondatezza delle pretese, valutazione (anche seapprossimativa) del danno occorso, diretto ed indiretto.L’invio del mero atto di citazione o ricorso giudiziale non assolve all’obbligo di denuncia

L’ASSICURAZIONE PROFESSIONALE OBBLIGATORIA

SUGGERIMENTI PRATICI

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VALIDITÀ TEMPORALE DELLA POLIZZA: RETROATTIVITÀ E POSTUMA

RetroattivitàDisciplina la situazione in cui danno si manifesta oggi ma l’evento che lo ha causato è risalente a prima dellasottoscrizione.In genere la retroattività copre 10 anni antecedenti alla sottoscrizione della polizza ma esistono polizze con retroattivitàillimitata.

PostumaRisponde all’esigenza di estendere la copertura assicurativa anche per un periodo successivo a quando il professionistaha terminato la sua attività. In genere viene negoziata a latere (è opportuno, in sede di sottoscrizione della polizza,verificare se vi sono clausole sospensive all’attivazione della postuma; è altresì opportuno e pattuire preventivamente ilcosto all’atto della sottoscrizione e non al momento in cui il professionista decida di terminare l’attività: c.d. «postumaprenegoziata»)

DDL MERCATO E CON CONCORRENZA – ANNUALE DISEGNO DI LEGGE (ALL’ESAME DEL SENATO)È all’esame del Senato una nuova previsione secondo cui nelle condizioni generali delle polizze assicurative per laresponsabilità civile professionale venga inserita l’offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste dirisarcimento presentate per la prima volta entro i 10 anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità chesi sono verificati nel periodo di operatività della copertura assicurativa.

Ciò implica che le polizze per assicurazione professionale non possono limitare la prestazione assicurativa ai sinistridenunciati nel periodo di validità di contratto

Ove la previsione venisse confermata dal testo di legge definitivo, le compagnie assicurative, dovranno offrireprodotti che prevedano una copertura assicurativa per le richieste di risarcimento presentate entro i 10 anni dallascadenza della polizza, riferite a responsabilità del professionista occorsa nel periodo di vigenza della polizza stessa(i.e. aggiornamento delle polizze in essere)

L’ASSICURAZIONE PROFESSIONALE OBBLIGATORIA

LA VALIDITÀ TEMPORALE

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RESPONSABILITÀ SOLIDALE (ART. 2055 CODICE CIVILE)• Laddove il professionista sia condannato in solido potrebbe essere costretto a risarcire il danno per

intero, e non solo relativamente alla sua parte di responsabilità.• Il diritto di regresso (ovvero di pretendere dagli altri responsabili in solido la loro quota parte una

volta che egli abbia risarcito il danno per intero) si traduce in un lungo esercizio non sempre soddisfacente.

• Vi sono polizze che, in caso di responsabilità solidale, coprono tutto l’ammontare versato dal professionista e non solo la quota direttamente imputabile al suo operato.

Art. 1292 - Nozione della solidarietàL'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può esserecostretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditoriciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitoreverso tutti i creditori.

Art. 2055 - Responsabilità solidaleSe il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpae dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate.Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.

Esempio di clausola che copre il Vincolo di solidarietà«Resta convenuto e stabilito che, fermi restando gli altri termini, limiti, articoli e condizioni contenuti nella polizza o ad essa

aggiunta, e sempre che l'Assicurato abbia corrisposto il premio addizionale pattuito, in caso di responsabilità solidaledell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno di quanto dovuto dall'Assicurato, fermo il diritto di regresso neiconfronti di altri terzi responsabili»

L’ASSICURAZIONE PROFESSIONALE OBBLIGATORIA

LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE

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PROFESSIONISTI AUTONOMI

Professionisti che esercitano in modo effettivo e in forma autonoma l’attività riservata ex lege

PROFESSIONISTI DIPENDENTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ PROFESSIONALE CON RILEVANZA ESTERNA

Il professionista che svolge la propria attività alle dipendenze di un datore di lavoro (pubblico/privato) non è tenutoalla stipula di una personale polizza assicurativa posto che non è titolare dell’incarico ricevuto. Il datore di lavoro siassumerà l’onere della copertura assicurativa. A tal riguardo è necessario che la polizza del datore di lavoro diaevidenza che la stessa copra anche il dipendente/professionista che svolge attività con rilevanza esterna. Il vincolo didipendenza richiede la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.

PROFESSIONISTA COLLABORATORE DI UNO STUDIO TECNICO IN VIA CONTINUATIVA

La posizione di collaboratori varia a seconda del rapporto che li lega allo studio tecnico (P.IVA/Consulenzaesterna/Dipendenza). A fronte di attività di collaborazione il professionista deve essere dotato di polizzaprofessionale che lo terrà indenne verso il suo unico committente (ovvero lo studio tecnico per cui presta l’opera).Al collaboratore potrà estendersi la copertura assicurativa già attiva per il titolare/soci dello studio professionale: atal fine bisogna verificare la presenza nella polizza di una apposita clausola che dia evidenza della coperturaassicurativa anche a favore dei collaboratori; qualora tale clausola non fosse presente occorre chiedere il suoinserimento in polizza.

PROFESSIONISTI DIPENDENTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ PROFESSIONALE SENZA RILEVANZA ESTERNA

Il professionista che svolge la propria attività alle dipendenze di un datore (pubblico/privato) non è tenuto asottoscrivere polizza assicurativa, stante lo svolgimento di attività professionale per l'ente senza alcuna rilevanzaesterna. Per dipendente deve intendersi lavoratore subordinato.

L’ASSICURAZIONE PROFESSIONALE OBBLIGATORIA

QUANDO ATTIVARE L’ASSICURAZIONE PROFESSIONALE

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SOCIETÀ DI INGEGNERIA – SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

Quali soggetti unitari e autonomi, le società di ingegneria e le STP sono tenuti alla sottoscrizione della polizzaassicurativa che copra l’attività professionale della società. I soci singoli risultano coperti dalla polizza della società, fattaeccezione per gli incarichi assunti in nome e conto diverso da quello della Società. Se il singolo socio svolge attività in viaesclusiva all’interno della società e per conto di questa, non è necessario che si doti di una polizza supplementare. Laprevisione di polizza di assicurazione è prevista a livello statutario.

PROFESSIONISTA TECNICO CHE ASSUME L’INCARICO DI CONSULENTE TECNICO

L’incarico di CTU, essendo basato su generale dovere di diligenza, richiede la sottoscrizione di una polizza assicurativa acopertura dei danni derivanti da imperizia, imprudenza, negligenza o inosservanza delle norme, alle parti del giudizio lese dauna consulenza inappropriata. La CTU si configura come un incarico ricevuto (i.e. dal Tribunale) e la sua esecuzione rientranell’esecuzione dell’attività professionale a beneficio di un committente.

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PROFESSIONISTI CHE ESERCITANO IN FORMA OCCASIONALE

L’obbligo di assicurazione si ravvisa anche per i professionisti che esercitano in forma saltuaria oppure occasionale,oppure gratuitamente (laddove questo sia consentito)

PROFESSIONISTI DIPENDENTI DI ENTI PUBBLICI O PRIVATI IN REGIME DI PART-TIME

Posta la possibilità di svolgere attività professionale autonomamente, vi è l'obbligo della polizza assicurativa a coperturadell’attività svolta fuori dal rapporto di subordinazione.

RESPONSABILITÀ CIVILE PER ATTIVITÀ DI DOCENZA E RICERCA

Se l’attività di docenza e ricerca sono svolte nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato, valgono le considerazionifatte in merito a questo.Al contrario, si può ipotizzare che dalla docenza e ricerca discendano forme di responsabilità professionale se dalla noncorretta esecuzione delle attività derivino pregiudizi per il cliente/committente (ad esempio ritardi non giustificatinell’esecuzione dell’incarico). Va precisato che tale responsabilità ha un carattere residuale rispetto alla responsabilitàcontrattuale.La convegnistica, al contrario, non prevede per sua natura obblighi di copertura assicurativa

L’ASSICURAZIONE PROFESSIONALE OBBLIGATORIA

QUANDO ATTIVARE L’ASSICURAZIONE PROFESSIONALE

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AMBITO DI COPERTURA DELLA POLIZZA PROFESSIONALE

Responsabilità civile

contrattuale

Responsabilità civile

extracontrattuale

Responsabilità penale

Responsabilità amministrativa

Responsabilità deontologica

copertonon coperto Potenzialmente copribile

L’ASSICURAZIONE PROFESSIONALE OBBLIGATORIA

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Assicurato la persona nell'interesse della quale è stipulato il contratto nonché titolare del diritto all'eventuale indennizzo.

Assicurazione l’operazione con cui un soggetto (Assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (Società) un rischio al quale egli è esposto

Codice delle Assicurazioni il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come successivamente modificato

Contraente il soggetto che stipula l'assicurazione e si obbliga a pagare il premio. Il Contraente può non coincidere con l’Assicurato. Le due figure coincidono quando il Contraente assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà).

Danno indennizzabile danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto dieventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo.

Franchigia l'importo prestabilito e fisso, dedotto dal danno indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale l’Assicuratore non riconosce l’indennizzo

Indennizzo la somma dovuta dall’Assicuratore all’Assicurato in caso di sinistro

IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni

Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli

Massimale l’obbligazione massima dell’Assicuratore per sinistro e/o per periodo assicurativo prevista per una specifica garanzia

Polizza il documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione

L’ASSICURAZIONE PROFESSIONALE OBBLIGATORIA

GLOSSARIO

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Premio il prezzo che il Contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall’Assicuratore. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia.I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti

Risarcimento la somma dovuta dall’Assicurato al terzo danneggiato in caso di sinistro

Rischio la probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne

Rivalsa /regresso il diritto che spetta all’Assicuratore nei confronti dell’Assicurato e che consente all’Assicuratore di recuperare dall’Assicurato gli importi pagati ai terzi danneggiati, nei casi in cui essa avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione.

Scoperto Importo percentuale del danno che rimane a carico dell’assicurato per ogni danno liquidabile secondo la polizza. In genere vi deve essere la previsione del massimo scoperto

Sinistro il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa

Società assicuratrice Società esercente professionalmente e in forma esclusiva l’attività assicurativa, autorizzata dall’IVASS e sottoposta alla sua vigilanza.

Sottolimite Ammontare equivalente all’entità massima dell’obbligazione di pagamento dell’assicuratore in relazione ad uno specifico rischio. Non di somma al massimale ma è parte del massimale

Surrogazione la facoltà dell’Assicuratore che abbia corrisposto l’Indennizzo di sostituirsiall’Assicurato nei diritti verso il terzo responsabile, qualora il danno dipenda dal fattoillecito di un terzo

L’ASSICURAZIONE PROFESSIONALE OBBLIGATORIA

GLOSSARIO

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Art. 4 DPR 137/2012 - Pubblicità e concorrenza 1. E' ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività delle

professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, lastruttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni.

2. La pubblicità informativa di cui al comma 1 dev'essere funzionale all'oggetto, veritiera ecorretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non dev'essere equivoca,ingannevole o denigratoria.

3. La violazione della disposizione di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare, oltre aintegrare una violazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 6 settembre 2005, n.206, e 2 agosto 2007, n. 145.

LA PUBBLICITÀ INFORMATIVA

«Pubblicità» (Art. 30 D.lgs. 206/2005, c.d. «Codice del consumo»)Qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale,artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o iltrasferimento di diritti ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere o di servizi

È una norma chiaramente indirizzata a promuovere la concorrenza e i limiti posti dall’art. 4 sono a supporto della c.d. «concorrenza leale»

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La comunicazione pubblicitaria dei servizi professionali, prima di arrivare al citato art. 4, è passataattraverso vari provvedimenti legislativi:

DL 223/2006 (c.d. Decreto Bersani)Abrogava le disposizioni legislative e regolamentari che imponevano, relativamente alle attività liberoprofessionali ed intellettuali, il divieto di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioniprofessionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazionisecondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio. Chiedeva all’Ordine territoriale una verificapreventiva dei contenuti delle pubblicità.Prima di allora vigeva il divieto di propaganda che, all’epoca, costituiva un principio deontologicoimportante, diretto a sottolineare la particolare dignità della professione regolamentata, che non èequiparabile ad una qualunque attività di servizi.

DL 138/2011 (c.d. Manovra bis) Stabiliva la libertà della pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l’attività professionale,le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delleprestazioni, nonché che le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, correte e non devonoessere equivoche, ingannevoli e denigratorie

LA PUBBLICITÀ INFORMATIVA

ITER NORMATIVO

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Tutti i codici deontologici riportano indicazioni in merito alla pubblicitàinformativa, con dedicando diversa intensità:

Codice Deontologico Ingegneri – Art. 9Aggancia la pubblicità al rispetto della dignità e il decoro della professione, eribadisce lo scopo (la pubblicità deve essere finalizzata all’informazione sui serviziofferti dal professionista, l’attività professionale, le specializzazione ed i titoliposseduti, la struttura dello studio ed i compensi richiesti per le varie prestazioni).Ribadisce, inoltre, la modalità della pubblicità (le informazioni devono esseretrasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli odenigratorie).

LA PUBBLICITÀ INFORMATIVA

PREVISIONI DEI CODICI DEONTOLOGICI

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SIGNIFICATO DI «PUBBLICITÀ INFORMATIVA» Informativa sull’attività professionale Informativa sulle specializzazioni e sui titoli posseduti attinenti alla professione Informativa sulla struttura dello studio professionale Informativa sui compensi richiesti per le prestazioni

MODALITÀ DELLA PUBBLICITÀ INFORMATIVA

• Funzionale all’oggetto (fatta in modo da evitare che assuma caratteri di eccentricità estranei ai contenutiprofessionali)

• Veritiera e corretta (rispondente al vero/non deve essere servile o autocelebrativa)• Non deve violare l’obbligo del segreto professionale• Deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria

MEZZI DELLA PUBBLICITÀ INFORMATIVA (“è ammessa la pubblicità con ogni mezzo”)TV, radio, stampa, targhe, inserzioni, cartellonistica, siti web, pubblicazioni, conferenze, volantini, gadgets,prodotti multimediali, inserimento in annuari, repertori e directory e tutte le altre modalità consentitenell’esercizio delle attività economiche

È possibile effettuare una pubblicità a mezzo di lettera che invita il potenziale cliente a presentarsi presso lo studiotecnico, indicando che durante l’incontro si riceveranno informazioni sulle attività e servizi offerti e proposteeconomiche. La modalità dell’invio di lettera è corretta, sulla possibilità di rinviare all’incontro per ottenere l’offertaeconomica per un servizio richiesto, si evidenzia che l’ammissibilità risiede nella circostanza che questa non è néingannevole né poco trasparente, né è suscettibile di produrre una alterazione nella decisione del potenzialeconsumatore.

LA PUBBLICITÀ INFORMATIVA

ANALISI DELL’ART. 4 DEL DPR 137/2012

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Le violazioni della normativa sulla pubblicità informativa

Rilevano ai sensi del:• Codice Deontologico• Codice del Consumo (206/2005)• Decreto sulla pubblicità ingannevole (D.lgs. 145/2007)

LA PUBBLICITÀ INFORMATIVA

LE VIOLAZIONI

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• È ravvisabile quando le prescrizioni dell’art. 4 DPR 137/2012 non siano osservate, avutoriguardo anche allo specifico disposto dei codici disciplinari di categoria.

• Il provvedimento disciplinare avente ad oggetto la censura di un messaggio non veritieroe non corretto deve essere adeguatamente motivato: la Corte di Cassazione, Sez. II, consentenza 870/2014 (in tema di professioni sanitarie), ha censurato la decisioneimpugnata in quanto l’organo giudicante si era limitato ad affermare che i messaggipubblicitari presentassero profili di violazione dei principi di verità e trasparenza, senzaperò indicare con esattezza in punto di fatto in cosa fosse consistita la violazione e,dunque, senza svolgere alcun espresso ragionamento logico volto a dedurre dal fattoaddebitato la sussistenza della violazione alla norma deontologica.

2014, n. 870

Norme deontologiche la cui violazione può essere autonoma o afferente alla pubblicitàinformativa• L’abuso di mezzi pubblicitari della propria attività professionale che possono ledere in

vario modo la dignità personale configura concorrenza illecita (art. 15.6 Cod. Deont.Ingegneri)

• L’ingegnere è tenuto ad astenersi dal ricorrere a mezzi incompatibili con la propria dignitàper ottenere incarichi professionali, quali l’esaltazione delle proprie qualità adenigrazione delle altrui (art. 15.2)

LA PUBBLICITÀ INFORMATIVA

VIOLAZIONE DISCIPLINARE

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Normativa a tutela della concorrenzaIl mancato rispetto delle disposizioni sulla pubblicità informativa, ai sensi dell’art. 4 delDPR 137/2012, può integrare la violazione del:

1. D.lgs. 145/2007, norma finalizzata alla tutela dei “professionisti” dalla pubblicitàingannevole o comparativa illecita effettuata da altri professionisti

2. D.lgs. 206/2005, norma finalizzata alla tutela del “consumatore” dalla pubblicitàingannevole o comparativa. In questo caso la pubblicità è considerata illecita inquanto “pratiche commerciali scorrette”.

La valutazione è di competenza dell’AGCM che si attiva d’ufficio o su istanza di parte(cfr. Delibera AGCM 5 giugno 2014, n.24955) e che ha poteri di controllo e poteri

sanzionatori.

Risarcimento del danno – giudice ordinarioIn relazione al risarcimento del danno causato dalla pubblicità ingannevole o comparativa, resta salva la competenza del giudice ordinario (art. 2598, concorrenza sleale).

Pubblicità ingannevole (D lgs 14/2005, art. 2, 1. b)Qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa lasua presentazione, é idonea ad indurre in errore lepersone fisiche o giuridiche alle quali é rivolta o che essaraggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole,possa pregiudicare il loro comportamento economicoovvero che, per questo motivo, sia idonea a ledere unconcorrente

Pubblicità comparativa (D.lgs. 145/2007, art. 2, 1.d)

Qualsiasi pubblicità che identifica in modoesplicito o implicito un concorrente o beni oservizi offerti da un concorrente

LA LIBERA PROFESSIONE A QUATTRO ANNI DALLA RIFORMA

VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA CONCORRENZA (PUBBLICITÀ INGANNEVOLE/TUTELA DEL CONSUMATORE)

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Il D.lgs. 145/2007 considera lecita la c.d. pubblicità comparativa (ovvero la pubblicità cheidentifica in modo esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi offerti da unconcorrente) alle seguenti condizioni:

• non è ingannevole (cioè non induce in errore e non pregiudica il comportamentoeconomico del consumatore)

• confronta beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessiobiettivi;

• confronta oggettivamente una o più caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabilie rappresentative, compreso eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi;

• non ingenera confusione sul mercato tra i professionisti• non causa discredito o denigrazione di marchi, denominazioni commerciali, altri segni

distintivi, beni, servizi, attività o posizione di un concorrente;• non trae indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa al marchio, alla

denominazione commerciale ovvero ad altro segno distintivo di un concorrente o alledenominazioni di origine di prodotti concorrenti;

LA LIBERA PROFESSIONE A QUATTRO ANNI DALLA RIFORMA

VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA CONCORRENZA (PUBBLICITÀ INGANNEVOLE/TUTELA DEL CONSUMATORE)

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Secondo un orientamento consolidato della Corte di Cassazione (tra le tante Cass.sent. n. 5848 dell’8.03.2013), parlare male dei competitors, esprimendo giudizipersonali può non costituire una pubblicità denigratoria ma integra sempre l’illecitodi concorrenza sleale

Va da sé quanto sopra deve essere contemperata con il diritto di critica e di liberamanifestazione del pensiero di ogni persona e pertanto la Cassazione chiarisce cheper agire contro il competitor che abbia diffuso giudizi diffamatori sull’altrui attivitàsono necessari 3 elementi:• che i giudizi non siano stati occasionali e riferiti nel corso di limitati colloqui;• che, al contrario, tali giudizi siano stati riferiti nei confronti di un pubblico

indifferenziato;• che tale comportamento abbia determinato un danno economico grave.

Nell’ambito dei codici deontologici quanto sopra configura una violazione dei c.d. «doveridi colleganza».Ai sensi dei codici deontologici, l’illecito si configura in presenza della sola condotta di«parlar male» e/o «screditare» quindi senza la necessità del danno e la necessità diplurimi uditori.

LA LIBERA PROFESSIONE A QUATTRO ANNI DALLA RIFORMA

VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA CONCORRENZA: I DOVERI DI COLLEGANZA

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Le STP (art. 10, co.3-11, L. 183/2011 e DM 34/2013) nascono con lo scopo di:• fornire un’opportunità per riorganizzare e modernizzare gli studi professionali, trasformandoli in

organismi interprofessionali in grado di rispondere a plurime esigenze del mercato• Possibilità di abbattere i costi• Possibilità di accesso al credito, in quanto rivestenti la forma di società• Possibilità di creare uno schermo giuridico ed attrarre soci solo finanziatori

La STP, società costituita secondo uno dei modelli societari consentiti dall’ordinamento avente adoggetto l’esercizio di una o più attività professionali regolamentate, può qualificarsi come:• STP mono-disciplinari, quando l’oggetto sociale prevede l’esercizio di una sola attività professionale• STP multi-disciplinari, quando l’oggetto sociale prevede l’esercizio di più attività professionali

Il DM 34/2013 definisce:• I modelli societari di riferimento• Oggetto delle prestazioni professionali• Criteri e modalità atti ad assicurare l’esecuzione dell’incarico da parte dei soli soci professionisti aventi

competenze specifiche• Designazione del socio professionista• Incompatibilità dell’esercizio• Modalità di iscrizione al registro delle imprese/alla sezione speciale dell’albo dell’Ordine• Casi di diniego e modalità di cancellazione• Regime disciplinare

LE SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI (STP) PERIMETRO NORMATIVO

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• Per costituire una STP è possibile utilizzare tutte le tipologie di società (ss, snc, sas, srl, spa, scoop)• Può essere socio professionista solo il professionista iscritto ad ordini, albi e collegi• Il numero dei soci professionisti o la loro partecipazione al capitale sociale deve rappresentare la

maggioranza dei 2/3. Il venir meno di tale condizione è causa di scioglimento della STP• Ciascun socio professionista può partecipare soltanto ad una sola società tra professionisti• I soci non professionisti (con finalità di investimento) devono presentare requisiti di onorabilità• L’atto costitutivo e lo statuto devono presentare specifiche previsioni previste dalla legge

LE SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI (STP) REQUISITI E STATUTO

Lo statuto, ex lege, prevede che:• Nella denominazione sociale sia indicato «società tra professionisti»• L’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci• L’ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini in possesso di titolo abilitante,

ovvero di soggetti non professionisti ma soltanto per finalità di investimento• I criteri e le modalità affinché l’esecuzione dell’incarico conferito alla società sia eseguito solo dai

soci in possesso dei requisiti; la designazione del socio professionista sia compiuta dall’utente e, inmancanza di tale designazione, il nominativo deve essere previamente comunicato per iscrittoall’utente

• Il numero di soci professionisti e la partecipazione al capitale deve essere tale da determinare lamaggioranza di due terzi delle deliberazioni o decisioni

• La stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civileper i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell’esercizio dell’attività professionale

• Nelle società costituite in forma di cooperativa il numero dei soci non sia inferiore a 3

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LE SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI (STP) PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE ALL’ALBO

Costituzione STP – Stipula dell’atto costitutivo e redazione statuto

Iscrizione al Registro delle imprese, sezione speciale STP e rilascio certificato di iscrizione

Domanda di iscrizione della sezione speciale dell’Albo

Delibera del Consiglio in merito all’iscrizione - Comunicazione dell’iscrizione o del diniego con indicazione delle motivazioni ostative all’accoglimento della domanda

Versamento quota iscrizione annuale

Pubblicazione dei dati della Sezione speciale dell’albo, con rilascio del relativo certificato di iscrizione

Annotazione dell’iscrizione nel registro delle imprese

Per le società multidisciplinari l’iscrizione ad un unico albo è obbligatoria soltanto nel caso in cui lo statuto preveda una disciplina prevalente.In caso contrario, nulla vieta l’iscrizione contemporanea a più albi (che anzi risulta opportuna)

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L’atto costitutivo della STP deve prevedere la stipula di polizza assicurativa per la copertura deirischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli sociprofessionisti nell’esercizio dell’attività professionale

LE SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI (STP)RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE

Per le obbligazioni assunte dalla STP risponde sempre la società con il proprio patrimonio ma,in caso di autonomia patrimoniale imperfetta (ovvero se la società non è munita di personalitàgiuridica) anche i soci potrebbero essere chiamati a rispondere con i propri patrimoni,ovviamente in via sussidiaria (ovvero dopo l’escussione del patrimonio societario)

Nella STP la responsabilità per l’inadempimento e la responsabilità per l’esecuzione delcontratto sono imputate, ex lege, a soggetti diversi. La responsabilità per inadempimento èdella STP che è conferitaria dell’incarico, l’esecuzione della prestazione è invece affidata ad unoo più soci professionisti per preservare la «spersonalizzazione» della prestazione

L’esistenza di polizze individuali sottoscritte dai singoli socie professionisti non fa venire menol’obbligo per la STP di stipulare un’idonea polizza assicurativa. È la STP il soggetto contraentela polizza che verrà stipulata anche a favore dei soci professionisti chiamati ad eseguire gliincarichi affidati alla STP stessa

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Art. 12 DM 34/2013 – Regime disciplinare della società1. Ferma la responsabilità disciplinare del socio professionista, che è soggetto alle regole

deontologiche dell’ordine o collegio al quale è iscritto, la società professionale rispondedisciplinarmente delle violazioni delle norme deontologiche dell’Ordine al quale risulta iscritta

2. Se la violazione deontologica commessa dal socio professionista, anche iscritto ad un ordine ocollegio diverso da quello della STP, è ricollegabile a direttive impartite dalla STP, la responsabilitàdisciplinare del socio concorre con quella della società

• Per le società costituite tra professionisti appartenenti allo stesso albo, vi sarà coincidenza tra normedeontologiche riferibili ai singoli soci e norme riferibili alla società

• Nel caso di società multidisciplinari, la società dovrà rispettare le norme deontologiche dell’Ordinecui è iscritta, mentre i soci rispetteranno le norme deontologiche degli ordini/collegi cui sono iscritti.

• Se la STP multidisciplinare è iscritta a più ordini, l’iscrizione comporterà l’applicazione alla STP di piùcodici deontologici e quindi per lo stesso fatto potrà essere passibile di più azioni disciplinari

• Dal comma 2 si evince chiaramente che la STP è responsabile solo se, nella qualità di soggettogiuridico, pone in essere illeciti disciplinari oppure impartisce direttive ai soci che potranno avereimpatti disciplinari. Se, al contrario, il socio agisce autonomamente e pone in essere un illecitodisciplinare, l’azione illecita potrà essere imputata esclusivamente a lui

• Quid iuris se, al contrario, c’è responsabilità concorrente tra STP e socio, ma STP e socio sonoregolati da 2 codici deontologici diversi che non considerano la violazione analogamente? Lasanzione disciplinare sarà applicabile ad entrambi o solo al soggetto il cui codice deontologico loprevede?

LE SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI (STP)RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE

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Codice Deontologico APPC – art. 13 (Società tra professionisti)1. I professionisti di STP sono tenuti all’osservanza del Codice Deontologico2. La STP è tenuta all’osservanza del Codice Deontologico dell’ordine cui risulti iscritta3. Sono ugualmente tenuti all’osservanza del Codice Deontologico anche professionisti operanti per

associazioni professionali diverse dalle STP4. Concorrenza della responsabilità del professionista con quella della società, nel caso in cui le direttive

siano state da questa impartite

Codice Deontologico Ingegneri – art. 16 (Attività in forma associativa o societaria)1. In caso di attività professionale svolta in forma associativa o societaria, le prestazioni

sono rese sotto la responsabilità e direzione di uno o più soci/associati, il cui nome deveessere preventivamente comunicato al committente

2. Nel caso di associazione professionale è disciplinarmente responsabile solol’ingegnere/gli ingegneri cui si riferiscono i fati specifici commessi

3. La forma dell’esercizio professionale non muta le responsabilità professionali. Delcomportamento dell’ingegnere nell’ambito delle società di cui è socio, rispondedeontologicamente anche la società iscritta all’albo

LE SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI (STP)RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE

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Il divieto di partecipazione a più STP opera anche nei confronti dei soci di capitale?Poiché la normativa non opera alcuna distinzione tra socio professionista e socio non professionista, siritiene che la regola dell’incompatibilità opera nei confronti di tutte le categorie di soci. Il socioprofessionista di una STP non può partecipare come socio di capitali (non professionista) ad altra STP.

È possibile iscrivere nella sezione STP dell’Albo una STP che abbia la forma di s.r.l. semplificata?L’art. 10, co. 3 L. 183/2011 consente di far riferimento generico a tutti i modelli societari presenti nelcodice civile. Poiché il riferimento è generico è possibile includere anche la s.r.l. semplificata (art. 2463bis) nel rispetto dei requisiti e degli accorgimenti che la connotano (i.e.: nella srls l’apporto dei socipuò essere solo in denaro, la prestazione di opera professionale pertanto potrebbe essere eseguita daisoci professionisti come prestazione accessoria, come apporto o a fronte di un accordo a latere)

Una STP costituita esclusivamente da soci professionisti iscritti ad un albo professionale può indicarenell’oggetto sociale l’esercizio, in via esclusiva, di attività riservate ad iscritti di altro alboprofessionale?Dal tenore delle norme si evince che l’atto costitutivo deve prevedere l’esercizio in via esclusiva delleattività professionali da parte dei soci e che l’incarico professionale conferito alla STP deve essereeseguito solo dai soci in possesso dei requisiti idonei per quella prestazione professionale. Ciò significache la STP può assumere solo incarichi cui i soci professionisti possono dare seguito in base alla loroqualifica professionale. Deve pertanto esserci collegamento tra quanto dedotto nell’oggetto sociale ela qualifica professionale del socio professionista.

LE SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI (STP)QUESITI

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Morosità dell’iscritto• Relativamente alla c.d. mora si è assistito negli ultimi anni ad un intensificarsi di situazioni di irregolarità,

dovute in parte alla crisi del settore delle professioni tecniche• La mora, oltre a rappresentare un violazione dell’obbligo di collaborazione nei confronti dell’Ordine di

appartenenza, rappresenta un impatto sul bilancio dell’Ordine che, come noto, in via previsionale sifonda essenzialmente sull’incameramento di queste somme

• Ciò comporta che la mora, sin dalle leggi istitutive delle professioni, ha costituito un illecito disciplinaretrattato con la sanzione della sospensione fino alla regolarizzazione da parte dell’iscritto

• I codici deontologici recepiscono dalle leggi istitutive la mora come illecito e, in alcuni casi, lo declinanosotto il profilo temporale (esecuzione regolare e tempestiva; mancato pagamento anche solo diun’annualità; morosità per oltre 12 mesi)

• Gli Ordini territoriali si dotano di una procedura interna per la gestione della mora, finalizzataprincipalmente al recupero delle somme; l’infruttuoso esperimento della procedura di recupero puòcondurre al deferimento del moroso al Consiglio di disciplina

• Il Consiglio di disciplina, a seguito di formale e regolare procedimento disciplinare, nel caso in cuil’illecito persista anche nelle more del procedimento disciplinare, commina la sanzione dellasospensione a tempo indeterminato

• La sospensione conseguente alla morosità è revocata con provvedimento del Consiglio di disciplinaall’iscritto che dimostri di aver proceduto al pagamento

• È considerato illecito deontologico, a seconda del codice deontologico di riferimento e della leggeistitutiva professionale: Versare il contributo annuale dovuto in ritardo Omettere il contributo annuale dovuto Eseguire il versamento del contributo annuale in maniera incompleta

LA MOROSITÀ

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Il procedimento disciplinare per mancata contribuzione è un procedimento speciale?Il procedimento relativo all’irregolarità contributiva segue lo svolgimento di un normale procedimentodisciplinare. Resta inteso che se nelle more del procedimento l’iscritto sana la sua posizione, ilprocedimento potrà essere definito senza sospensione

È possibile, durante il procedimento disciplinare, sanare la mora?È possibile sanare la posizione di illecito durante il procedimento disciplinare. Ovviamente se ciòavviene in fase preliminare, il procedimento formale non si apre e vi sarà un provvedimento diarchiviazione; al contrario se la posizione viene sanata durante il procedimento vero e proprio, ilConsiglio di disciplina valuterà, a suo giudizio, come definire il procedimento sotto il profilosanzionatorio

È possibile durante il procedimento disciplinare procedere a rateizzazione del debito?La richiesta di rateizzazione, fatta antecedentemente alla formale apertura del procedimentodisciplinare (prima del rinvio a giudizio) può comportare una sospensione della fase preliminare inattesa che l’iscritto adempia.La richiesta di rateizzazione, fatta durante il procedimento disciplinare (i.e. fase dibattimentale), vavalutata caso per caso dall’organo giudicante.Appare ovvio che il Consiglio di disciplina ex sé non può procedere a rateizzazione, essendo questa unacompetenza dell’organo amministrativo

È possibile per un iscritto moroso chiedere la cancellazione dall’Albo?L’iscritto può chiedere la cancellazione ma la domanda può essere evasa solo nel momento in cui vengasanata la morosità

LA MOROSITÀ

QUESITI RICORRENTI

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È possibile il rilascio di un certificato di iscrizione ad un iscritto moroso?Ai sensi del DPR 445/2000 il Certificato è documento rilasciato da una amministrazione pubblica aventefunzione di ricognizione, riproduzione e partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti inalbi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche.L’Ordine quindi deve provvedere al rilascio del certificato di iscrizione, al di là della qualifica di moroso delrichiedente.In merito al contenuto del certificato, questo riporterà i dati di iscrizione ma non evidenzia la morosità.Al contrario, laddove la morosità fosse sfociata in un provvedimento di sospensione, il certificato di iscrizionedovrebbe dare evidenza della sanzione in corso, in virtù del principio di pubblicità a terzi sullo status diiscritto.

È possibile, in pendenza di procedimento disciplinare per mancata contribuzione all’Ordine incaricare unlegale per il recupero coattivo del credito?Poiché il procedimento può condurre alla sospensione, e poiché nelle more del procedimento l’iscrittopotrebbe pagare, è opportuno aspettare l’esito del procedimento disciplinare per verificare l’accertamentodefinitivo della morosità e poi procedere con l’azione di recupero, che può ricomprendere le spese di lite e gliinteressi di mora

Mora parziale e procedimento disciplinareUn iscritto che versi solo il 50% della quota associativa annuale è passibile di giudizio disciplinare?L’obbligo di contribuzione all’Ordine è per la quota intera. Salvo uno specifico accordo di rateizzazione conl’Ordine, è possibile che si apra il procedimento disciplinare

LA MOROSITÀ

QUESITI RICORRENTI

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• il D.L. 185/2008 (decreto anti-crisi) convertito nella L. 28 gennaio 2009, n. 2. ha introdotto l’obbligo pergli iscritti ad un Albo Professionale di dotarsi di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e dicomunicarlo al proprio Ordine di appartenenza, che poi procederà ad implementare l’INI-PEC (IndiceNazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti)

• Altre disposizioni normative fanno leva su questo obbligo (i.e. DL 159/2015, notifica della cartellaesattoriale a mezzo PEC)

• La mancata comunicazione della PEC rappresenta una violazione di una norma legislativa ed è pertantovalutabile in sede deontologica.

• In alcuni Codici deontologici, l’obbligo di PEC è stato pedissequamente riportato (cfr. CodiceDeontologico Architetti) ed correlato all’illecito disciplinare

• In altri codici deontologici non vi è l’espressa menzione dell’obbligo ma, essendo questo un obbligo dilegge, rientra nella generica violazione del principio di legalità

Obbligo degli OrdiniAi sensi del comma 7 bis, DL 185/2008, l'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7,ovvero il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma,costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente.

LA PEC

DL 185/2008, art. 16, co.7I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di postaelettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presentedecreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubblicheamministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata

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