ETICA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE
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ETICA
E’ una componente imprescindibile della professionalità di tutti gli operatori sanitari.
• Il termine caratterizza le filosofie che pongono il dovere come principio assoluto fonte
dell’obbligazione morale. Etica è la riflessione sul dover essere, ossia s u come dovremmo
comportarci, in base a quali principi e ragioni.
• Il termine deriva dal greco antico ETHOS “ carattere, comportamento, costume, consuetudine”.
DEONTOLOGIA PROFESSIONALE
E’ il complesso delle regole di condotta che devono essere rispettate nell’attività professionale al fine di
impedire che la professione stessa venga lesa, perdendo così di credibilità pubblica .
Per l’OSS l’etica è fondamentale in quanto il suo lavoro è a stretto contatto con il paziente e pertanto
richiede un comportamento etico il più possibile appropriato alla situazione.
Le professioni sanitarie più di tutte sono finalizzate al benessere dell’uomo, utilizzando tecniche e metodi il
più possibile eticamente corretti.
La centralità è del paziente ed è sovrana – Carta dei diritti del malato – tutto ruota intorno a lui e dipende
da lui. Una volta fornitegli accurate ed attente informazioni, è lui che decide di sé.
La centralità del paziente ha portato così alla formazione di nuovi modelli etici comportamentali ai quali
fanno riferimento tutte le figure sanitarie.
E’ nel XX secolo che vediamo cambiamenti avvenuti in tutto l’ambito sanitario, apportando modifiche del
S.S.N. ( Servizio Sanitario Nazionale) non solo da un punto di vista di strutture bensì anche di nuovi ruoli e
competenze delle figure professionali.
Il medico diventa sempre più specializzato, abbandonando la vecchia figura del “medico factotum”,
l’infermiere, con il riconoscimento della propria professionalità come AUTONOMA, ha mutato
radicalmente il suo ruolo. Infatti con la caduta del mansionario infermieristico, la competenza
dell’infermiere passa da professionale ( tecnica) a professionista (intellettuale).
In questo modo essendo investito di nuovi compiti e responsabilità, non può sempre occuparsi dei compiti
pratici che richiedono, ovviamente molto tempo, come ad esempio la prima assistenza del malato. Per cui
nasce la figura dell’OSS i cui compiti sono:
Soddisfare i bisogni primari della persona, nell’ambito delle proprie aree di competenza, in un
contesto sia sociale che sanitario.
Favorire il benessere e l’autonomia dell’utente.
L’OSS osserva tutte le sfere dell’assistito e ricoprendo così un grande ruolo nel S.S.N. ne tutela lo stato di
benessere psicologico, fisico e sociale.
E’ così di particolare rilevanza che l’OSS abbia una conoscenza profonda del significato di Etica e di tutto ciò
che quest’ultima porta con sé.
L’Etica è la branca della filosofia che si interessa degli standard di comportamento e dell’azione morale.
L’etica sanitaria riguarda il modo con cui i sanitari adempiono alle loro responsabilità e assistono le persone
cercando di essere professionali ma allo stesso modo rispettosi della persona che si ha di fronte.
ETICA PROFESSIONALE
Principi e valori applicati secondo standard universali di condotta, che devono essere rispettati in ogni
situazione.
L’operatore deve evitare di esprimere pensieri e/o giudizi personali al fine di evitare di condizionare la
decisione del paziente nei confronti del trattamento da seguire.
ETICA MORALE PERSONALE
E’ un insieme di comportamenti regolati da valori morali propri.
La morale personale è dettata dall’educazione ricevuta in età infantile, dalla religione, dalla cultura. Tali
esperienze generano idee che successivamente si trasformano in atteggiamenti comportamentali, azioni
che il singolo decide di attuare.
E’ necessario che tra Etica Professionale e Etica Morale si cerchi di creare una sinergia per essere
eticamente professionali senza prescindere dalla propria morale.
ETICA SANITARIA E I SUOI PRINCIPI FONDAMENTALI
Sono valori di riferimento che guidano e supportano tutti gli operatori della professione sanitaria nella
comprensione della correttezza del loro comportamento e nella individuazione della prassi eticamente
giusta.
Principio di autonomia: ovvero il diritto di ognuno di decidere per se stesso.
Di decidere autonomamente ciò che è meglio per sé. Per coloro che non sono in grado di decidere per sé (
bambini, portatori di handicap, neurologici, anziani con demenze ecc.) è obbligatoria la designazione di un
Tutor Amministratore di sostegno.
Gli OSS svolgono al loro funzione in collaborazione ed a supporto ad altre professioni con l’obiettivo di
soddisfare al meglio e nelle migliori condizioni i bisogni primari e favorire il benessere e l’autonomia
dell’utente.
Tali mansioni portano l’OSS a trascorrere molto tempo con l’assistito instaurando tra loro un rapporto di
fiducia che potrebbe influenzare le decisioni dello stesso sui trattamenti sanitari da seguire.
Per tale motivo è bene che l’OSS non commenti minimamente né tantomeno esprima pensieri personali
sulla condizione fisica e sulle cure a lui consigliate.
Principio di beneficienza: l’operatore ha l’impegno morale di cercare il più possibile di ottenere il massimo
bene per le persone che a lui sono state affidate.
Il principio di beneficienza è la base di tutta l’assistenza sanitaria.
Principio di non maleficenza: dovere dell’operatore di evitare con tutti i mezzi a disposizione di far del
male, fisicamente e/o psicologicamente all’assistito.
Tale principio è quindi volto ad evitare e prevenire il malessere del paziente anche attraverso l’utilizzo di
trattamenti dolorosi ma comunque finalizzati al suo benessere.
Principio di giustizia: l’obbligo morale e professionale di ciascuno a trattare ed assistere tutti in equal
misura evitando discriminazioni.
DEONTOLOGIA
E’ composta da un insieme di regole fondamentali alle quali sono obbligati ad attenersi, all’interno di una
professione, tutti coloro che ne fanno parte.
Il rispetto di queste regole, elencate nel codice deontologico, nasce non solo per tutelare l’assistito e la
professione, ma anche per incrementare, sviluppare al meglio le potenzialità della professione stessa.
Ciò consente di offrire agli utenti un servizio sempre migliore, che muta giorno per giorno cercando di
adattarsi alle esigenze della società.
Gli OSS si occupano dell’essere umano quando non è sempre in grado di provvedere a se stesso, in quanto
vive un periodo di stress psico emotivo e fisico dettato dalla circostanza, temporanea o permanente, di non
essere più capace di soddisfare i propri bisogni autonomamente.
Tutti gli operatori che lavorano all’interno della sanità, dovrebbero lavorare con passione e devozione.
Infatti diversi ed importanti potrebbero essere i danni causati da un suo comportamento
deontologicamente, moralmente ed eticamente scorretto.
Coloro che scelgono di lavorare nell’ambito della sanità, devono avere sempre a mente l’art. 32 della
Costituzione, in modo da essere in grado di dare il meglio di sé per il paziente nel rispetto della legge e della
propria coscienza.
Si può essere un bravo operatore sanitario, indipendentemente dal ruolo che si ricopre, adottando solo
scienza – coscienza – morale e passione per il prossimo.
CODICE DEONTOLOGICO
Il codice Deontologico è un CORPUS di regole di autodisciplina predeterminate dai professionisti al fine di
garantire il buon funzionamento sociale della professione.
A causa del cambio di competenze, l’OSS nasce come figura di supporto a tutte le professioni sanitarie ma è
di particolare supporto all’infermiere.
La responsabilità di una valida ed adeguata gestione assistenziale è del tutto infermieristica, per tale motivo
nel momento in cui un infermiere affida un compito ad un OSS è l’infermiere stesso ad esserne
responsabile.
Ad oggi non esiste un vero e proprio Codice Deontologico degli OSS essendo una figura professionale che
nasce da un Accordo tra Stato e Regioni relativamente giovane.
L’OSS per il momento, comunque può fare riferimento al Codice Deontologico degli Infermieri, in attesa del
perfezionamento della normativa.
Nel 2017 un D.D.L. della Ministra Lorenzin intese definire le giuste competenze con le dovute
responsabilità, in modo da ridurre la tensione tra competenze e responsabilità Infermieri – OSS.
Ovviamente la responsabilità per la corretta gestione dell’assistenza è in mano all’infermiere ma allo stesso
tempo l’OSS ha una discreta autonomia di operato all’interno di una struttura e nel profilo non viene
indicata nessuna forma di dipendenza dall’infermiere in modo specifico.
Questo ovviamente provoca paura e diffidenza sollevando nel contempo confusione tra le figure.
I DIRITTI DEL MALATO
La carta dei diritti fondamentali dell’unione europea
DIGNITA’
Articolo 1 Dignità umana
La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.
Articolo 2 Diritto alla vita
1. Ogni persona ha diritto alla vita.
2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato.
Articolo 3 Diritto all’integrità della persona
• 1. Ogni persona ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.
• 2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati: a) il consenso
libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge; b) il divieto
delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone; c)
il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro; d) il divieto della
clonazione riproduttiva degli esseri umani.
Articolo 4 Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti
Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti.
Articolo 5 Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato
1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.
2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.
3. È proibita la tratta degli esseri umani.
LIBERTÀ
Articolo 6 Diritto alla libertà e alla sicurezza
Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza.
Articolo 7 Rispetto della vita privata e della vita familiare
Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie
comunicazioni.
Articolo 8 Protezione dei dati di carattere personale
1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.
2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al
consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni
persona ha il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di ottenerne la rettifica. 3
3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente.
Articolo 9 Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia
Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che
ne disciplinano l'esercizio.
Articolo 10 Libertà di pensiero, di coscienza e di religione
1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di
cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria
convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento,
le pratiche e l'osservanza dei riti.
2. Il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.
Articolo 11 Libertà di espressione e d'informazione
1. Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di
ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità
pubbliche e senza limiti di frontiera.
2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati.
Articolo 12 Libertà di riunione e di associazione
1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a tutti i livelli,
segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni persona di
fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
2. I partiti politici a livello dell'Unione contribuiscono a esprimere la volontà politica dei cittadini
dell’Unione.
Articolo 13 Libertà delle arti e delle scienze
Le arti e la ricerca scientifica sono libere. La libertà accademica è rispettata.
Articolo 14 Diritto all'istruzione
1. Ogni persona ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua.
2. Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente all'istruzione obbligatoria.
3. La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici, così come il diritto dei
genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose,
filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.
Articolo 15 Libertà professionale e diritto di lavorare
1. Ogni persona ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata.
2. Ogni cittadino dell'Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi in
qualunque Stato membro.
3. I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio degli Stati membri hanno diritto a
condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui godono i cittadini dell'Unione.
Articolo 16 Libertà d'impresa
È riconosciuta la libertà d'impresa, conformemente al diritto dell’Unione e alle legislazioni e prassi
nazionali.
Articolo 17 Diritto di proprietà
1. Ogni persona ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquisito legalmente, di usarli, di
disporne e di lasciarli in eredità. Nessuna persona può essere privata della proprietà se non per causa di
pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta
indennità per la perdita della stessa. L'uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti
dall'interesse generale.
2. La proprietà intellettuale è protetta.
Articolo 18 Diritto di asilo
Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951
e dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati, e a norma del trattato sull'Unione
europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso denominati «i trattati»)
Articolo 19 Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione
1. Le espulsioni collettive sono vietate.
2. Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di
essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.
UGUAGLIANZA
Articolo 20 Uguaglianza davanti alla legge
Tutte le persone sono uguali davanti alla legge.
Articolo 21 Non discriminazione
1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della
pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni
personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza
nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.
2. Nell'ambito d’applicazione dei trattati e fatte salve disposizioni specifiche in essi contenute, è vietata
qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità.
Articolo 22 Diversità culturale, religiosa e linguistica
L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica.
Articolo 23 Parità tra donne e uomini
La parità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di
lavoro e di retribuzione.
Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici
a favore del sesso sottorappresentato.
Articolo 24 Diritti del minore
1. I minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono
esprimere liberamente la propria opinione. Questa viene presa in considerazione sulle questioni
che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità.
2. In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private,
l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente.
3. Il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori,
salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse.
Articolo 25 Diritti degli anziani
L'Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di
partecipare alla vita sociale e culturale.
Articolo 26 Inserimento delle persone con disabilità
L'Unione riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a
garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.
SOLIDARIETA
Articolo 27 Diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa
Ai lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite, ai livelli appropriati, l'informazione e la
consultazione in tempo utile nei casi e alle condizioni previsti dal diritto dell'Unione e dalle legislazioni e
prassi nazionali.
Articolo 28 Diritto di negoziazione e di azioni collettive
I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno, conformemente al diritto dell’Unione e
alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, ai livelli
appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi,
compreso lo sciopero.
Articolo 29 Diritto di accesso ai servizi di collocamento
Ogni persona ha il diritto di accedere a un servizio di collocamento gratuito.
Articolo 30 Tutela in caso di licenziamento ingiustificato
Ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato, conformemente al diritto
dell’Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.
Articolo 31 Condizioni di lavoro giuste ed eque
1. Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose.
2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri
e settimanali e a ferie annuali retribuite.
Articolo 32 Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro
Il lavoro minorile è vietato. L'età minima per l'ammissione al lavoro non può essere inferiore all'età in cui
termina la scuola dell'obbligo, fatte salve le norme più favorevoli ai giovani ed eccettuate deroghe limitate.
I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro appropriate alla loro età ed essere
protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza, la salute, lo
sviluppo fisico, psichico, morale o sociale o che possa mettere a rischio la loro istruzione.
Articolo 33 Vita familiare e vita professionale
1. È garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale.
2. Al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale, ogni persona ha il diritto di essere
tutelata contro il licenziamento per un motivo legato alla maternità e il diritto a un congedo di maternità
retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita o l'adozione di un figlio.
Articolo 34 Sicurezza sociale e assistenza sociale
1. L'Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi
sociali che assicurano protezione in casi quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la
dipendenza o la vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le modalità
stabilite dal diritto dell’Unione e le legislazioni e prassi nazionali.
2. Ogni persona che risieda o si sposti legalmente all'interno dell'Unione ha diritto alle prestazioni di
sicurezza sociale e ai benefici sociali, conformemente al diritto dell’Unione e alle legislazioni e prassi
nazionali.
3. Al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, l'Unione riconosce e rispetta il diritto
all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa volte a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non
dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto dell’Unione e le legislazioni e
prassi nazionali.
Articolo 35 Protezione della salute
Ogni persona ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni
stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali.
Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di
protezione della salute umana.
Articolo 36 Accesso ai servizi d'interesse economico generale
Al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa riconosce e rispetta l'accesso ai
servizi d'interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente ai
trattati.
Articolo 37 Tutela dell'ambiente
Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle
politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.
Articolo 38 Protezione dei consumatori
Nelle politiche dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione dei consumatori.
CITTADINANZA
Articolo 39 Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo
1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo
nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
2. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto.
Articolo 40 Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali
Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in
cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
Articolo 41 Diritto ad una buona amministrazione
1. Ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed
entro un termine ragionevole dalle istituzioni, organi e organismi dell'Unione.
2. Tale diritto comprende in particolare: a) il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi
confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio; b) il diritto di ogni persona
di accedere al fascicolo che la riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto
professionale e commerciale; c) l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni.
3. Ogni persona ha diritto al risarcimento da parte dell’Unione dei danni cagionati dalle sue istituzioni o dai
suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni, conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti
degli Stati membri.
4. Ogni persona può rivolgersi alle istituzioni dell'Unione in una delle lingue dei trattati e deve ricevere una
risposta nella stessa lingua.
Articolo 42 Diritto d'accesso ai documenti
Ogni cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno
Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, organi e organismi dell’Unione, a
prescindere dal loro supporto.
Articolo 43 Mediatore europeo
Ogni cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno
Stato membro ha il diritto di sottoporre al mediatore europeo casi di cattiva amministrazione nell'azione
delle istituzioni, organi o organismi dell’Unione, salvo la Corte di giustizia dell'Unione europea nell'esercizio
delle sue funzioni giurisdizionali.
Articolo 44 Diritto di petizione
Ogni cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno
Stato membro ha il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo.
Articolo 45 Libertà di circolazione e di soggiorno
1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli
Stati membri.
2. La libertà di circolazione e di soggiorno può essere accordata, conformemente ai trattati, ai cittadini dei
paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro.
Articolo 46 Tutela diplomatica e consolare
Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la
cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato
membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato
GIUSTIZIA
Articolo 47 Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale
Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un
ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo. Ogni
persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine
ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di
farsi consigliare, difendere e rappresentare. A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il
patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.
Articolo 48 Presunzione di innocenza e diritti della difesa
1. Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente
provata.
2. Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato.
Articolo 49 Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene
1. Nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che, al momento in cui è stata
commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non
può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato
commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una
pena più lieve, occorre applicare quest'ultima.
2. Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di
un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali
riconosciuti da tutte le nazioni.
3. Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato.
Articolo 50 Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato
Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato
nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge.
DISPOSIZIONI GENERALI CHE DISCIPLINANO L’INTERPRETAZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA CARTA
Articolo 51 Ambito di applicazione
1. Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni, organi e organismi dell'Unione nel
rispetto del principio di sussidiarietà, come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto
dell'Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono
l'applicazione secondo le rispettive competenze e nel rispetto dei limiti delle competenze conferite
all'Unione nei trattati.
2. La presente Carta non estende l'ambito di applicazione del diritto dell'Unione al di là delle
competenze dell'Unione, né introduce competenze nuove o compiti nuovi per l'Unione, né modifica le
competenze e i compiti definiti nei trattati.
Articolo 52 Portata e interpretazione dei diritti e dei principi
1. Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono
essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto
del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie
e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza
di proteggere i diritti e le libertà altrui.
2. I diritti riconosciuti dalla presente Carta per i quali i trattati prevedono disposizioni si esercitano alle
condizioni e nei limiti dagli stessi definiti.
3. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione
europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, il significato e la portata degli
stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il
diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa.
4. Laddove la presente Carta riconosca i diritti fondamentali quali risultano dalle tradizioni
costituzionali comuni agli Stati membri, tali diritti sono interpretati in armonia con dette tradizioni.
5. Le disposizioni della presente Carta che contengono dei principi possono essere attuate da atti
legislativi e esecutivi adottati da istituzioni, organi e organismi dell'Unione e da atti di Stati membri
allorché essi danno attuazione al diritto dell'Unione, nell'esercizio delle loro rispettive competenze.
Esse possono essere invocate dinanzi a un giudice solo ai fini dell'interpretazione e del controllo di
legalità di detti atti.
6. Si tiene pienamente conto delle legislazioni e prassi nazionali, come specificato nella presente
Carta.
7. I giudici dell'Unione e degli Stati membri tengono nel debito conto le spiegazioni elaborate al fine di
fornire orientamenti per l'interpretazione della presente Carta.
Articolo 53 Livello di protezione
Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto
dell'Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali l'Unione o tutti gli Stati
membri sono parti, in particolare dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e
delle Libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri.
Articolo 54 Divieto dell'abuso di diritto
Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel senso di comportare il
diritto di esercitare un'attività o compiere un atto che miri a distruggere diritti o libertà riconosciuti nella
presente Carta o a imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla presente
Carta.
Dalla carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea possiamo trarre la Carta dei Diritti del Malato.
Ogni paese dell’unione Europea sceglie liberamente se aderire o meno, parzialmente o totalmente alla
carta dei Diritti. Infatti ogni Sistema Sanitario Nazionale si presenta in modo diverso nei confronti
dei diritti della persona assistita.
La Carta dei Diritti del Malato ha l’obbligo di tutelare tutti i malati di diverse nazioni facendo applicare
regole comuni a tutti che prescindono dalla discrezionalità dei singoli paesi.
• Art. 1 (Diritto a misure preventive) Ogni individuo ha diritto a servizi appropriati per prevenire le
malattie.
Codice di deontologia medica
• (Informazione al cittadino) - … Il medico deve, altresì, soddisfare le richieste di informazione del
cittadino in tema di prevenzione. .
• Art. 2 (Diritto all’ accesso) -Ogni individuo ha il diritto di accedere ai servizi sanitari che il suo stato
di salute richiede. I servizi sanitari devono garantire eguale accesso a ognuno, senza discriminazioni
sulla base delle risorse finanziarie, del luogo di residenza, dl tipo di malattia o del momento di
accesso al servizio.
Codice di deontologia medica
• Dovere del medico è la tutela della vita, della salute fisica e psichica dell’ uomo e il sollievo dalla
sofferenza nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana, senza discriminazioni di
età, di sesso, di razza, di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia, in tempo di
pace come in tempo di guerra, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera.
La salute è intesa nell’ accezione più ampia del termine, come condizione cioè di benessere fisico e
psichico della persona.
• Art. 3 (Diritto alla informazione) -Ogni individuo ha il diritto di accedere a tutte le informazioni che
riguardano il suo stato di salute, i servizi sanitari e il modo in cui utilizzarli, nonché a tutte quelle
informazioni che la ricerca scientifica e l’ innovazione tecnologica rendono disponibili.
Codice di deontologia medica
• Nel rilasciare le prescrizioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative deve fornire, in termini
comprensibili e documentati, tutte le idonee informazioni e verificarne, per quanto possibile, la
corretta esecuzione. …
• Art. 4 (Diritto al consenso) -Ogni individuo ha il diritto di accedere a tutte le informazioni che
possono metterlo in grado di partecipare attivamente alle decisioni che lo riguardano. Queste
informazioni sono un prerequisito per ogni procedura e trattamento, ivi compresa la partecipazione
alle sperimentazioni.
Codice di deontologia medica
• Il medico non deve intraprendere alcuna attività diagnostica e/o terapeutica senza l’ acquisizione
del consenso informato del paziente. Il consenso, espresso in forma scritta nei casi previsti dalla
legge e nei casi in cui per la particolarità delle prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche o per le
possibili conseguenze delle stesse sull’ integrità fisica
• Art. 5 (Diritto alla libera scelta) Ogni individuo ha il diritto di scegliere liberamente tra differenti
procedure ed erogatori di trattamenti sanitari sulla base di informazioni adeguate
Codice di deontologia medica
• (Libera scelta del medico e del luogo d cura) –La libera scelta del medico e del luogo di cura
costituisce principio fondamentale del rapporto medico-paziente
• Art. 6 (Diritto alla privacy e alla confidenzialità) Ogni individuo ha il diritto alla confidenzialità delle
informazioni di carattere personale, incluse quelle che riguardano il suo stato di salute e le possibili
procedure diagnostiche o terapeutiche, così come alla privacy durante l’ attuazione di esami
diagnostici, visite specialistiche e trattamenti medico-chirurgici
• Codice di deontologia medica
• (Segreto professionale) Il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò che gli è stato confidato o
che può conoscere in ragione della sua professione; deve, altresì, conservare il massimo riserbo
sulle prestazioni professionali effettuate o programmate, nel rispetto dei principi che garantiscano
la tutela della riservatezza. La rivelazione assume particolare gravità quando ne derivi profitto,
proprio o altrui,
• Art. 7 (Diritto al rispetto dei tempi dei pazienti) Ogni individuo ha il diritto di ricevere i trattamenti
sanitari in tempi brevi e predeterminati. Questo diritto si applica ad ogni trattamento sanitario.
• Codice di deontologia medica
• (Esercizio dell’ attività professionale) Il medico nell’ esercizio professionale deve attenersi alle
conoscenze scientifiche ed ispirarsi ai valori etici fondamentali, assumendo come principio il
rispetto della vita, della salute fisica e psichica, della libertà e della dignità della persona; non deve
soggiacere a interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura.
• Art. 8 (Diritto al rispetto di standard di qualità) Ogni individuo ha il diritto di accedere a servizi
sanitari di alta qualità, sulla base della definizione e del rispetto di standard ben precisi.
• Codice di deontologia medica
• In nessun caso il medico dovrà accedere a richieste del paziente in contrasto con i principi di
scienza e coscienza allo scopo di compiacerlo, sottraendolo alle sperimentate ed efficaci cure
disponibili.
• Art. 9 (Diritto alla sicurezza) Ogni individuo ha il diritto di non subire danni derivanti dal cattivo
funzionamento dei servizi sanitari e da errori medici e ha diritto di accedere a servizi e trattamenti
sanitari che garantiscano elevati standard di sicurezza.
• Codice di deontologia medica
• La prescrizione di un accertamento diagnostico e/o di una terapia impegna la responsabilità
professionale ed etica del medico e non può che far seguito ad una diagnosi circostanziata o,
quantomeno, a un fondato sospetto diagnostico
• Art. 10 (Diritto alla innovazione) Ogni individuo ha il diritto di accedere a procedure innovative,
incluse quelle diagnostiche, in linea con gli standard internazionali e indipendentemente da
considerazioni economiche o finanziarie.
• Codice di deontologia medica
• (Aggiornamento e formazione professionale permanente) Il medico ha l’ obbligo dell’
aggiornamento e della formazione professionale permanente, onde garantire il continuo
adeguamento delle sue conoscenze e competenze al progresso clinico scientifico.
• Art. 11 (Diritto a evitare le sofferenze e il dolore non necessari) Ogni individuo ha il diritto di evitare
quanta più sofferenza possibile, in ogni fase della sua malattia.
• Codice di deontologia medica
• Dovere del medico è la tutela della vita, della salute fisica e psichica dell’ uomo e il sollievo dalla
sofferenza nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana, senza discriminazioni di
età, di sesso, di razza, di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia, in tempo di
pace come in tempo di guerra, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera.
…
• Art. 12. (Diritto ad un trattamento personalizzato) Ogni individuo ha diritto a programmi diagnostici
o terapeutici il più possibile adeguati alle sue esigenze personali.
• Codice di deontologia medica
• Il medico nell’ esercizio professionale deve attenersi alle conoscenze scientifiche ed ispirarsi ai
valori etici fondamentali, assumendo come principio il rispetto della vita, della salute fisica e
psichica, della libertà e della dignità della persona; non deve soggiacere a interessi, imposizioni e
suggestioni di qualsiasi natura.
• Art. 13 (Diritto al reclamo) Ogni individuo ha il diritto di reclamare ogni qual volta abbia subito un
danno e di ricevere una risposta.
• Codice di deontologia medica
• (Rispetto dei diritti del cittadino) Il medico nel rapporto con il cittadino deve improntare la propria
attività professionale al rispetto dei diritti fondamentali della persona.
• Art. 14 (Diritto al risarcimento) Ogni individuo ha il diritto di ricever un risarcimento adeguato, in
tempi ragionevolmente brevi, ogni qual volta abbia subito un danno fisco, morale o psicologico
causato dai servizi sanitari.
• Codice di deontologia medica
Mentre il Codice di deontologia medica si limita a declinare il profilo della responsabilità in una accezione
del tutto ampia, (ri)-comprendendovi, accanto alla componente “professionale”, anche quella di pertinenza
“etica”, la Carta europea dei diritti del malato sancisce in maniera del tutto esplicita: a) il diritto di usufruire
di servizi dotati di elevati standard di sicurezza; b) il diritto, contestuale, di ottenere un risarcimento
adeguato nel caso di errore medico e/o di cattivo funzionamento dei servizi sanitari.
DIRITTI DEL MALATO NELLE STRUTTURE SANITARIE
Questa parte propone la proclamazione di quattordici diritti dei pazienti, che nel loro insieme cercano di
rendere i diritti fondamentali concreti, applicabili e appropriati alla attuale fase di transizione dei servizi
sanitari. Tutti questi diritti mirano a garantire un “alto livello di protezione della salute umana” (articolo 35
della Carta dei diritti fondamentali) assicurando l’alta qualità dei servizi erogati dai diversi sistemi sanitari
nazionali.
Riguardo ai 14 diritti, è necessario fare alcune premesse:
La definizione dei diritti implica che sia i cittadini che gli altri attori della sanità assumano le proprie
responsabilità. I diritti sono infatti correlati sia con i doveri che con le responsabilità.
La Carta si applica a tutti gli individui, riconoscendo il fatto che le differenze, come l’età, il genere, la
religione, lo status socio-economico, il livello di alfabetizzazione, ecc., possono influenzare i bisogni
individuali di assistenza sanitaria.
La Carta non intende prendere posizione su questioni di tipo etico.
La Carta definisce diritti che sono validi negli attuali sistemi sanitari europei. Essa potrà essere
quindi rivista e modificata per tenere conto della loro evoluzione, nonché dello sviluppo della ricerca
scientifica e tecnologica.
I quattordici diritti sono una concretizzazione di diritti fondamentali e, come tali, devono essere
riconosciuti e rispettati indipendentemente da limitazioni finanziarie, economiche o politiche, tenendo
conto dei criteri di appropriatezza.
Il rispetto di questi diritti implica il soddisfacimento sia di requisiti tecnici e organizzativi, sia di
modelli comportamentali e professionali. Questi diritti, perciò, richiedono una riforma globale dei modi in
cui operano i sistemi sanitari nazionali.
Ogni articolo della Carta si riferisce a un diritto e lo definisce e illustra, senza la pretesa di prevedere
tutte le possibili situazioni a cui esso si riferisce.
1. Diritto a misure preventive
Ogni individuo ha diritto a servizi appropriati a prevenire la malattia.
I servizi sanitari hanno il dovere di perseguire questo fine incrementando la consapevolezza delle
persone, garantendo procedure sanitarie a intervalli regolari e libere da costi per i diversi gruppi di
popolazione a rischio, e rendendo disponibili per tutti i risultati della ricerca scientifica e della innovazione
tecnologica.
2. Diritto all’accesso
Ogni individuo ha il diritto di accedere ai servizi sanitari richiesti
dal suo stato di salute “Carta dei Diritti del Paziente ”
RICEVERE CORRETTE E DETTAGLIATE INFORMAZIONI SUL SUO STATO DI SALUTE E SU COME POTER
UTLIZZARE I SERVIZI SANITARI
Un paziente ospedaliero ha il diritto a una informazione che sia continua e accurata.
Ciò può essere garantito da un “tutor”.
Ogni individuo ha il diritto all’accesso diretto alle informazioni sulla ricerca scientifica,
sull’assistenza farmaceutica e sulla innovazione tecnologica. Questa informazione può venire da fonti
pubbliche o private, con la garanzia che essa risponda a criteri di accuratezza, attendibilità e trasparenza.
3. Diritto a una informazione che sia continua e accurata
Ogni individuo ha il diritto all’accesso diretto alle informazioni sulla ricerca scientifica,
sull’assistenza farmaceutica e sulla innovazione tecnologica.
Questa informazione può venire da fonti pubbliche o private, con la garanzia che essa risponda a
criteri di accuratezza, attendibilità e trasparenza.
4. Diritto al consenso
Ogni individuo ha il diritto ad accedere a tutte le informazioni che lo possono mettere in grado di
partecipare attivamente alle decisioni che riguardano la sua salute.
Queste informazioni sono un prerequisito per ogni procedura e trattamento, ivi compresa la
partecipazione alla ricerca scientifica. I fornitori e i professionisti dei servizi sanitari devono dare al paziente
tutte le informazioni relative a un trattamento o a una operazione a cui deve sottoporsi.
Tale informazione deve comprendere i rischi e i disagi associati, gli effetti collaterali e le alternative.
Questa informazione deve essere data con sufficiente anticipo (con un preavviso di almeno 24 ore)
per mettere il paziente in condizione di partecipare attivamente alle scelte terapeutiche riguardanti il suo
stato di salute.
I fornitori e i professionisti dei servizi sanitari devono usare un linguaggio noto al paziente e
comunicare con esso in un modo che sia comprensibile anche per le persone sprovviste di una conoscenza
tecnica.
In tutte le circostanze in cui è previsto che sia un legale rappresentante a dare il consenso
informato, il paziente, che sia un minore o un adulto incapace di intendere e di volere, deve essere
coinvolto quanto più possibile nelle decisioni che lo/la riguardano.
Il consenso informato di un paziente deve essere ottenuto su queste basi. Un paziente ha il diritto
di rifiutare un trattamento o un intervento medico e di cambiare idea durante il trattamento, rifiutando il
suo proseguimento.
Il paziente ha il diritto di rifiutare di ricevere informazioni circa il suo stato di salute.
5. Diritto alla libera scelta
Ogni individuo ha il diritto di scegliere liberamente tra differenti procedure ed erogatori di
trattamenti sanitari sulla base di adeguate informazioni.
Il paziente ha il diritto di decidere a quali esami diagnostici e terapie sottoporsi, nonché quali
medici di famiglia, specialisti od ospedalieri utilizzare. I servizi sanitari hanno il dovere di garantire questo
diritto, fornendo ai pazienti informazioni sui diversi centri e professionisti in grado di garantire un certo
trattamento e sui risultati della loro attività.
Essi devono rimuovere ogni tipo di ostacolo che limiti l’esercizio di questo diritto. Un paziente che
non ha fiducia nel suo medico ha il diritto di designarne un altro.
6. Diritto alla privacy e alla confidenzialità
Ogni individuo ha il diritto alla confidenzialità delle informazioni di carattere personale, incluse
quelle che riguardano il suo stato di salute e le possibili procedure diagnostiche o terapeutiche, così come
ha diritto alla protezione della sua privacy durante l’attuazione di esami diagnostici, visite specialistiche e
trattamenti medico-chirurgici in generale.
Tutti i dati e le informazioni relative allo stato di salute di un individuo, nonché ai trattamenti
medici o chirurgici ai quali esso è sottoposto, devono essere considerati privati e, come tali, adeguatamente
protetti.
La privacy delle persone deve essere rispettata, anche nel corso dei trattamenti medici e chirurgici
(esami diagnostici, visite specialistiche, medicazioni, ecc.), i quali devono svolgersi in un ambiente adeguato
e in presenza di coloro la cui presenza è assolutamente necessaria (a meno che il paziente non lo abbia
esplicitamente consentito o richiesto.
7. Diritto al rispetto del tempo dei pazienti
Ogni individuo ha diritto a ricevere i necessari trattamenti sanitari in un periodo di tempo veloce e
predeterminato. Questo diritto si applica a ogni fase del trattamento. I servizi sanitari hanno il dovere di
fissare tempi di attesa entro i quali determinati servizi devono essere erogati, sulla base di specifici
standard e in relazione al grado di urgenza del caso.
I servizi sanitari devono garantire a ogni individuo l’accesso ai servizi, assicurando la loro immediata
iscrizione nel caso di liste di attesa. Ogni individuo che lo richiede ha il diritto di consultare le liste di attesa,
nei limiti del rispetto della privacy.
Nel caso in cui i servizi sanitari non siano in grado di fornire i servizi nel tempo massimo
predeterminato, deve essere garantita la possibilità di usufruire di servizi alternativi di qualità comparabile
e ogni costo da ciò derivante per il paziente deve essere rimborsato in un tempo ragionevole.
I medici devono dedicare un tempo adeguato ai loro pazienti, compreso il tempo dedicato a fornire
informazioni.
8. Diritto al rispetto di standard di qualità
Ogni individuo ha il diritto di accedere a servizi sanitari di alta qualità, sulla base della definizione e
del rispetto di precisi standard.
Il diritto a servizi sanitari di qualità richiede che le strutture sanitarie e i professionisti pratichino
livelli soddisfacenti di prestazioni tecniche, di comfort e di relazioni umane.
Questo implica la specificazione e il rispetto di precisi standard di qualità, fissati per mezzo di una
procedura di consultazione pubblica e rivisti e valutati periodicamente.
9. Diritto alla sicurezza
Ogni individuo ha il diritto di essere libero da danni derivanti dal cattivo funzionamento dei servizi
sanitari, dalla malpractice e dagli errori medici, e ha il diritto di accesso a servizi e trattamenti sanitari che
garantiscano elevati standard di sicurezza.
Al fine di garantire questo diritto, gli ospedali e i servizi sanitari devono monitorare continuamente i
fattori di rischio ed assicurare che i dispositivi sanitari elettronici siano mantenuti in buono stato e che gli
operatori siano formati in modo appropriato.
Tutti i professionisti sanitari devono essere pienamente responsabili della sicurezza di ogni fase ed
elemento di un trattamento medico.
I medici devono essere in grado di prevenire i rischi di errori attraverso il monitoraggio dei
precedenti e la formazione continua.
I membri di staff sanitari che riferiscono la esistenza di rischi ai loro superiori e/o colleghi devono
essere protetti da possibili conseguenze avverse.
10. Diritto alla innovazione
Ogni individuo ha il diritto all’accesso a procedure innovative, incluse quelle diagnostiche, secondo
gli standard internazionali e indipendentemente da considerazioni economiche o finanziarie.
I servizi sanitari hanno il dovere di promuovere e sostenere la ricerca in campo biomedico,
dedicando particolare attenzione alle malattie rare. I risultati della ricerca devono essere adeguatamente
disseminati.
11. Diritto a evitare le sofferenze e il dolore non necessari
Ogni individuo ha il diritto di evitare quanta più sofferenza possibile, in ogni fase della sua malattia.
I servizi sanitari devono impegnarsi ad assumere tutte le misure utili a questo fine, come ad
esempio fornendo cure palliative e semplificando l’accesso di pazienti a esse.
12. Diritto a un trattamento personalizzato
Ogni individuo ha il diritto a programmi diagnostici o terapeutici quanto più possibile adatti alle sue
personali esigenze.
I servizi sanitari devono garantire, a questo fine, programmi flessibili, orientati quanto più possibile
agli individui, assicurando che i criteri di sostenibilità economica non prevalgano sul diritto alle cure.
13. Diritto al reclamo
Ogni individuo ha il diritto di reclamare ogni qual volta abbia sofferto un danno e ha il diritto a
ricevere una risposta o un altro tipo di reazione.
I servizi sanitari devono garantire l’esercizio di questo diritto, assicurando (con l’aiuto di terze parti)
ai pazienti informazioni circa i loro diritti, mettendoli in condizioni di riconoscere le violazioni e formalizzare
il loro reclamo.
I reclami devono essere fatti tramite procedure standard e facilitati da istituzioni indipendenti e/o da
organizzazioni dei cittadini e non possono pregiudicare il diritto dei pazienti ad avviare un’azione legale o a
perseguire procedure di conciliazione.
14. Diritto al risarcimento
Ogni individuo ha il diritto di ricevere un sufficiente risarcimento in un tempo ragionevolmente
breve ogni qual volta abbia sofferto un danno fisico ovvero morale e psicologico causato da un trattamento
di un servizio sanitario.
I servizi sanitari devono garantire un risarcimento, qualunque sia la gravità del danno e la sua causa
(da un’attesa eccessiva a un caso di malpractice), anche quando la responsabilità ultima non può essere
determinata con assoluta certezza.
PRINCIPI ETICI OSS
Importanti pilastri per il raggiungimento dell’alta salute dell’individuo sono i principi etici che
regolano i rapporti tra gli operatori, l’assistito e le loro famiglie, consentendo di ottenere comportamenti
egalitari tra chi eroga assistenza.
Tali principi sono dipendenti l’uno dall’altro.
1 Principio di fedeltà
E’ il principio attraverso il quale gli operatori restano fedeli agli impegni presi nel momento in cui
hanno scelto e accettato di svolgere questo lavoro.
La loro fedeltà deve rimanere invariata nonostante momenti di stress lavorativo.
La fedeltà ai compiti che svolgono, alle promesse e agli impegni presi deve essere rispettata sempre
e comunque.
E’ come un contratto sociale tra operatore ed assistito.
2 Principio di veridicità
La veridicità comporta la completa sincerità dell’operatore nei confronti dell’assistito riguardo le
sue condizioni di salute.
Detto principio risulta particolarmente necessario nella comunicazione delle diagnosi.
La verità è fondamentale dato che attraverso questa si può far rispettare a pieno il Diritto di
Autonomia.
Applicare al meglio tale principio non è semplice.
Infatti in alcuni casi l’operatore potrebbe optare per la compassione riportando un quadro poco
fedele della realtà; soprattutto in circostanze particolarmente gravi.
• E’ per questo che una comunicazione onesta, ma compassionevole, richiede specifiche abilità e
tecniche di comunicazione che tutti i professionisti della salute devono sviluppare.
• E’ sinonimo, infatti, di professionalità e rispetto, essere estremamente onesti, onorando il diritto
del malato e della sua famiglia di conoscere esattamente di che natura è il disturbo.
3. PRIVACY
Tutti i dati personali che riguardano la sfera personale e lo stato di salute dell’assistito vengono
tutelati dal Codice della Privacy – D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.
Tale norma è volta a garantire che la raccolta e la registrazione, l’elaborazione, la comunicazione e
la diffusione dei dati della persona da parte degli enti pubblici e soggetti privati, avvenga nel rispetto della
dignità della persona, con particolare riferimento alla riservatezza e alla identità personale.
Pertanto è di fondamentale importanza che tutte le figure sanitarie rispettino la privacy del
paziente in qualsiasi circostanza.
L’OSS utilizzerà un paravento durante il tempo di relazione tra lui ed il malato qualora dovessero
trovarsi all’interno di una struttura con più assistiti, utilizzerà un tono di voce bassa, cercherà di entrare in
empatia, eviterà di parlare di questioni mediche legate allo stato di salute e di esprimere il proprio parere.
Tutti gli operatori hanno l’obbligo di rispettare e tutelare le informazioni sullo stato di salute del
malato, sulla vita privata sua e dei suoi familiari.
Il rispetto della privacy in alcuni rari casi è apparentemente violato, poiché su di esso prevarrà il
Principio di Non Maleficienza, volto alla tutela ed al benessere del paziente stesso.
•
Qualora il diritto alla Privacy venisse violato, all’infuori di legittimi casi, l’operatore è soggetto
all’art. 662 c.p.
Art. 662 c.p. Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria
professione o arte, di un segreto , lo rivela, senza giusta causa , ovvero lo impiega a proprio o altrui
profitto , è punito, se dal fatto può derivare nocumento , con la reclusione fino a un anno o con la multa
da trenta euro a cinquecentosedici euro.
4.Riservatezza
Il principio di riservatezza vieta la divulgazione da parte degli operatori che hanno l’accesso ai dati
sensibili dell’assistito.
Le informazioni personali, richieste perché indispensabili per la guarigione del paziente, devono
restare riservate, eccetto i casi in cui vi è l’autorizzazione del diretto interessato.
Anche il principio di riservatezza ha ragione di essere violato solo se si ha la certezza di raggiungere
e far valere il principio di non maleficienza.
5. Il Consenso Informato
L’art. 50 del Codice Penale, espone il concetto di consenso informato, ovvero l’accettazione di tutto
il percorso della cura che viene proposto al paziente.
L’accettazione avviene solo in seguito ad una accurata spiegazione della diagnosi, delle terapie
consigliate, di potenziali rischi.
L’informazione deve essere chiara, ripetuta più volte se necessario e con un linguaggio appropriato
e consono a chi ci si rivolge.
Il consenso informato è verbale e scritto.
Viene esposto prima verbale, dando così la possibilità al paziente di porre domande.
Fa seguito una forma scritta e firmata, su apposito modulo, per accettazione dell’assistito in caso di
persona in grado di intendere e di volere, oppure a chi ha il titolo giuridico per rappresentarne la volontà.