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DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

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La deontologia nell’epoca dei social network

Le responsabilità professionali nei confronti del cliente;

Regole comportamentali;

Il consiglio di disciplina;

Il nuovo regolamento - formazione continua obbligatoria;

Il mandato professionale;

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Le regole di deontologia per l’utilizzo dei social network

Approfondimento della fondazione studi del 5/8/2019

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Nella totale assenza di regole che disciplinano Internet ed i social network in generale ci pensano gli ordini con l’esercizio del proprio potere di autoregolamentazione ad individuare le regole comportamentali che gli iscritti devono tenere quando utilizzano tali strumenti.

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Il ruolo degli ordini professionali è quello di tutelare la fede pubblica.

Ciascuna parte in causa ha diritti e doveri ma i diritti di ciascuna sono un dovere per l’altra parte.

Il rispetto di regole significa come sosteneva Isocrate: «non fare ad altri ciò che ti riempirebbe di ira se fatto a te dagli altri».

Quindi il rispetto di una regola, disegnata nell’interesse di una collettività, realizza una virtuosità di sistema, che attribuisce ai componenti di quella collettività un bene più importante di quello cui aspira l’individualistica ricerca del proprio successo

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La professione non nasce nella ricerca della realizzazione personale, ma nell’esplicazione di se stessi indentificati in una “regola etica di sistema”.

La deontologia, quindi, realizza in ambito professionale tale regola, in cui tutti devono riconoscersi non per un semplice atto di dovere, ma per una seria convinzione di indispensabilità.

Il professionista esplica se stesso e la sua attività nei confronti della collettività in virtù di un riconoscimento pubblico delegatorio, conseguente prima al superamento di un esame, poi al mantenimento di una iscrizione all’Ordine professionale

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Le regole entro le quali si forniscono i servizi professionali sono importanti per la collettività ma pure per il professionista.

Senza regole tutelate dall’Ordine per conto del diritto pubblico fa perdere il professionista nei confronti di una parte che senza le regole da rispettare vincerebbe la partita. I servizi professionali diventerebbero attività di impresa, in concorrenza senza regole, senza professionalità, senza limiti in generale……

I prezzi della «consulenza potrebbero scendere, ma in regime di oligopolio potrebbero anche salire e quindi è interesse pubblico conservare gli ordini professionali che controllano gli iscritti circa il loro status professionale, la loro preparazione, etica ecc…

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L’esercizio della professione intellettuale, così come definita dall’art. 2229 e ss. del codice civile, riveste un ruolo centrale nello sviluppo di una società democratica, essendo fuori di dubbio che il libero pensiero sia custodito nella tutela garantita da codici e Costituzione.

Esercizio di arte o professione abituale deve essere libera e non ha e non può avere obblighi di risultato (ne riparleremo nel capitolo delle responsabilità).

La responsabilità professionale è limitata al dolo o alla colpa grave.

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Fondamentali per gli interessi pubblici sono gli ordini professionali e lo sono di più quando si autoregolamentano per offrire valore aggiunto con la formazione di codici comportamentali contenenti precetti extragiuridici (corpus deontologico), ma obbligatori per gli iscritti all’Ordine.

L’abolizione dei sistemi ordinistici creerebbe un pericoloso vuoto sociale, ed infatti il sistema ordinistico riveste la funzione irrinunciabile di diretto collaboratore dello Stato nella tutela della res pubblica a favore del cittadino.

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IL RUOLO SOCIALE DEL CONSULENTE DEL LAVORO

Nell’ordinamento giuridico italiano la nascita di una carta costituzionale rigida genera uno Stato costituzionale di diritto.

Esiste, quindi, un collante tra la norma di legge, lo Stato e il cittadino, stante il carattere autonomo e super partes della norma di legge medesima tra la componente ordinistica e quella giuridica dello Stato: l’Ordine professionale, che sviluppa la realizzazione della norma, divenendone ad un tempo l’interprete principale e il primo garante di corretta applicazione.

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Il professionista non può limitare il suo ambito intellettuale alla sola applicazione del diritto positivo, ma deve anche conformare il suo comportamento a quei valori propri della giusta e virtuosa convivenza.

L’uomo che lavora cresce nell’esercizio delle virtù, che rappresentano la c.d. attitudine morale: il lavoro sviluppa nella persona svariate virtù morali e qualità, tra cui la capacità di sopportare la fatica, la pazienza, la laboriosità, la perseveranza, il senso del dovere, la responsabilità (cfr. Laborem Exercens 14 settembre 1981 Giovanni Paolo II).

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Il professionista ordinistico nella sua attività deve, dunque, porsi come promotore di un miglioramento dei rapporti tra datori di lavoro e lavoratori, aiutando il dialogo sociale e la comprensione delle reciproche necessità, coltivando un pensiero giuridico che metta l’uomo al centro del lavoro stesso.

Il liberismo lascia al mercato la libertà di crearsi automaticamente le sue regole e la concorrenza crea nel mercato dei rivali.

È opportuno invece che le regole esistano a tutela della fede pubblica e pure degli iscritti stessi che liberamente si muovo all’interno di una regolamentazione che rispetti le regole della dignità dell’uomo.

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Il Consulente del Lavoro svolge la sua attività nel continuo rispetto di quell’equilibrio tra diritti soggettivi e interessi pubblicistici a tutela dell’Ordine sociale.

Lo sviluppo del principio di sussidiarietà ci pone in prima linea come interpreti attenti e disponibili nell’affermazione della legalità e dell’impulso alla nuova economia.

La certificazione dei contratti, delle conciliazioni, l’Asse.Co., lo sviluppo del microcredito, la diffusione del welfare aziendale, l’impulso a favore dell’occupazione giovanile attraverso l’incremento dei tirocini formativi costituiscono un nuovo ambito culturale, un nuovo modo di essere professionisti essenziali alla società. Il Consulente del Lavoro si pone in un ruolo centrale nel cambiamento del paese. Ultimo aggiornamento 16 novembre 2019 13

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PROFESSIONISTI E USO DEI SOCIAL NETWORK

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, nella consapevolezza del ruolo che il professionista svolge nell’ambito sociale, ha suggerito alcune cautele nell’utilizzo dei social.

lo sviluppo e la diffusione di Internet hanno portato all’elaborazione di strumenti multimediali di comunicazione veloci e sofisticati, quali i social media o social network, utilizzabili in via diretta e immediata attraverso differenti tipologie di dispositivi […]. Una simile innovazione rappresenta indubbiamente la creazione di nuove opportunità di comunicazione anche da parte del professionista, il quale può contare sulla diffusione del proprio pensiero verso una grande pluralità di soggetti in pochi istanti”.

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Il Consiglio Nazionale, quindi, pur sottolineando l’importanza dello strumento informatico in commento, rileva che l’utilizzo improprio dello strumento medesimo può comportare “alcuni rischi, soprattutto ove colui che ne faccia uso sia proprio un professionista: quando un comportamento, inteso nel senso più ampio del termine, e riconducibile alla qualità di professionista e non, invece, alla mera sfera personale, lo stesso può avere una rilevanza deontologica e disciplinare, anche ove esternalizzato a mezzo social”.

Il professionista è tenuto ad adoperare questi nuovi mezzi nel rispetto delle norme, che devono ispirare la vita professionale in tutte le sue possibili sfaccettature.

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I Consulenti del Lavoro, “possiedono un consolidato e riconosciuto livello di autorevolezza all’interno della società e questo fa si che la Categoria sia identificata quale voce qualificata per quanto concerne la trattazione di importanti tematiche quali quelle connesse al mondo del lavoro, a quelle dell’occupazione con i relativi riscontri concernenti l’economia, il costo del lavoro, le tematiche fiscali ed aziendali, i consumi o, ancora, a quelle relative ai rapporti di lavoro, a quelli giuridici, previdenziali etc.

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Conseguentemente, “ben si comprende come i comportamenti degli iscritti all’Ordine possano divenire oggetto di giudizio da parte della collettività” e come il comportamento di un singolo iscritto possa arrecare pregiudizio all’immagine di tutta la categoria.

Quindi al di là degli aspetti penali nel caso di compimento di reati (es. diffamazione, diffamazione a mezzo stampa ecc.), Il Consulente del Lavoro che si rende colpevole di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o comunque di fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale, e sottoposto a procedimento disciplinare”.

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Pertanto, nell’utilizzo dei social network il Consulente del Lavoro non può dimenticare il ruolo sociale, che riveste come iscritto all’Ordine.

“Quanto sopra esposto non significa ovviamente che al Consulente del Lavoro siano preclusi l’utilizzo del web o degli strumenti social per pubblicizzare lecitamente ed in piena libertà la propria attività professionale.

Ne tantomeno che la presente comunicazione abbia la finalità di limitare la corretta concorrenza tra i colleghi, che invece e un valore dell’ordinamento e che in condizioni di libero mercato, anche professionale, va preservato ed incentivato”.

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Social Espressione di libertà ? In merito Umberto Eco affermava:

«I social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel”. E sostiene ancora che: “il dramma di Internet è che ha promosso lo scemo del villaggio a portatore di verità” .

È stato pure aspramente criticato ma resta il fatto che spesso nel WEB si creano notizie fasulle, capaci di scatenare discussioni improbabili che circolano senza senso critico e senza verifica della attendibilità delle notizie stesse.

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DIFFAMAZIONE E DIFFAMAZIONE AGGRAVATA A MEZZO SOCIAL

La diffusione di un messaggio con le modalità consentite dall'utilizzo di una bacheca Facebook ha potenzialmente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone.

La condotta di postare un commento sulla bacheca Facebook realizza, pertanto, la pubblicizzazione e la diffusione di esso per l’idoneità del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del commento tra un gruppo di persone abbastanza numeroso.

Se il messaggio è offensivo rientra nella tipizzazione dell’art. 595 del codice penale. (diffamazione a mezzo stampa).

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Diversamente, la diffusione di una dichiarazione lesiva della altrui reputazione attraverso siti web, diversi da quelli delle testate giornalistiche (blog, social media, altre piattaforme internet) integra non una diffamazione semplice di competenza del giudice di pace, ma un’ipotesi di diffamazione aggravata.

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IL CODICE DEONTOLOGICO E LE CONDOTTE SUI SOCIAL NETWORK

La metodologia di comunicazione attraverso i social, come noto, accresce i rischi legati a un utilizzo improprio di tale strumento e da qui la necessità di regole che gli ordini, il nostro, si sono date.

L’utilizzo sempre più diffuso dei social network ha coinvolto ovviamente anche soggetti appartenenti all’Ordine dei Consulenti del Lavoro. Tramite tali strumenti, utilizzati per condividere contenuti ed esprimere le proprie opinioni, viene raggiunto un diffuso numero di persone che difficilmente possono essere singolarmente individuate.

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Pertanto, l’utilizzo dei social per diffondere le proprie idee, per commentare notizie, nonché per formulare apprezzamenti nei confronti di altri soggetti richiede la massima cautela. Dalle norme penali a quelle lavoristiche, dalla tutela della privacy alla proprietà intellettuale, sono molteplici le tematiche oggetto di analisi da parte del nostro ordinamento.

Il codice deontologico, approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro con delibera n. 428 del 19 gennaio 2017, evidenzia come l’agire del professionista sia regolato da precise norme che devono ispirare la vita professionale in tutte le sue possibili sfaccettature.

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Art. 3 Dovere di dignità e decoro

Quando decidiamo di utilizzare i social network è necessario essere consapevoli dei diritti e dei doveri online. Il principio cardine in merito a tale fattispecie è che la dignità delle persone ha il medesimo valore su Internet come nella vita reale.

Il consulente del lavoro che interviene in una discussione virtuale, chat di WhatsApp oppure commentando un post su Facebook o Twitter, deve rammentare che, a prescindere dal fatto che l’argomento trattato sia di natura tecnica o meno, sussiste l’obbligo deontologico di preservare il decoro della categoria e di relazionarsi con i colleghi con il massimo rispetto. Il Consulente del Lavoro, che si renda colpevole di abusi o mancanze nell’esercizio della professione o comunque di fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale, è sottoposto a procedimento disciplinare. Ultimo aggiornamento 16 novembre 2019 24

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Art. 5 Dovere di lealtà e correttezza

Il Consulente deve svolgere la sua attività, qualora decidesse di intervenire in discussioni pubbliche o più semplicemente di rispondere ad un quesito posto da taluni utenti all’interno delle piattaforme social (a prescindere che questi ultimi siano colleghi o clienti), con la massima correttezza, che deve essere accompagnata dal principio di buona fede in senso oggettivo, ovvero dal dovere di comportarsi con lealtà ed onestà.

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Art. 6 Dovere di fedeltà

È dovere del Consulente svolgere con fedeltà nei confronti del cliente la propria attività professionale. Tale obbligo, visto il costante diffondersi dell’utilizzo dei social network a scopo professionale e commerciale, si traduce nella necessità di evitare di divulgare online qualsiasi informazione dei nostri clienti, ricordando che il Consulente è tenuto ad anteporre gli interessi del cliente a quelli propri.

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Art. 8 Obbligo del segreto professionale

Il Consulente del Lavoro ha l'obbligo del segreto professionale ai sensi dell’art. 6 della legge n. 12/1979 e nei suoi confronti si applica l'articolo n. 351 del codice di procedura penale. Pertanto, a prescindere che talune informazioni riguardanti i nostri clienti vengano richieste durante una conversazione tenuta su WhatsApp o Facebook oppure più semplicemente si voglia utilizzare i social per scopi pubblicitari, non deve mai essere violato l’obbligo del segreto professionale.

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Art. 9 Dovere di riservatezza

Fatto salvo quanto previsto all’art. 8, il Consulente deve assicurare riservatezza circa i dati e le notizie di cui sia venuto a conoscenza in occasione della promozione o esecuzione del rapporto professionale. Tale fattispecie è posta a tutela dell'interesse individuale alla salvaguardia dei rapporti professionali, affinché venga protetta la segretezza sui fatti di cui si viene a conoscenza in ragione della propria attività. Questo dovere vale sia per il professionista che per i suoi soci, dipendenti o praticanti, limita il Consulente e lo obbliga a creare le condizioni affinché la riservatezza dei propri clienti sia mantenuta all’interno dello studio, a qualunque titolo, anche nell’ambito di l’utilizzo specifico dei social network.

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Art. 10 Dovere di competenza

Nel mondo virtuale le idee e soprattutto le informazioni circolano e si modificano continuamente, permettendo anche la diffusione di notizie che non sempre rispondono alla verità. Utilizzando i social network, l’utente può diventare parte attiva del sistema informativo, estendendo implicitamente la responsabilità dei singoli utenti e dei loro comportamenti social. A tal proposito il Consulente del Lavoro deve utilizzare le piattaforme evitando di diffondere incautamente contenuti e messaggi di scarsa qualità e credibilità. A titolo esemplificativo, pertanto, un Consulente non deve utilizzare i social per diffondere notizie o peggio ancora apprezzamenti, che possano in qualche modo arrecare danno a un altro professionista.

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Fake news

È consigliabile controllare sempre la veridicità del contenuto che si decide di condividere, in quanto divulgare notizie fake arreca danno sia alla credibilità e all’affidabilità del professionista, che, più in generale, alla categoria a cui appartiene

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Art. 13 Rapporti con altri professionisti

Attraverso l’utilizzo dei social network il Consulente del Lavoro può entrare in contatto con colleghi e altri professionisti, può creare relazioni e nuove partnership. Ciò può avvenire tramite il contatto diretto o attraverso la partecipazione a gruppi o diventandone amministratore.

Qualora si decidesse di essere un amministratore di un gruppo, che rappresenta certamente un utilizzo virtuoso dei social a fini professionali e volto alla condivisione di informazioni con i colleghi, il consiglio è di attivare l'approvazione dell'iscrizione per il gruppo stesso.

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Questo significa che gli amministratori o i moderatori dovranno approvare le richieste di iscrizione prima che qualcuno possa accedere alle informazioni condivise tra gli utenti su argomenti che potrebbero, in contrasto con il divieto posto dal codice deontologico, promuovere o favorire l’esercizio, da parte di soggetti non abilitati, di prestazioni riservate.

Importante è anche scegliere le tematiche e gli argomenti che saranno oggetto di discussione del gruppo che si intende sviluppare, basandosi su regole chiare e precise.

Senza queste piccole accortezze, chiunque potrebbe comportarsi in modo imprevedibile, commentando con toni poco rispettosi post inseriti da altri colleghi, condividendo link relativi a siti con scopi prettamente pubblicitari etc.

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Art. 14 Concorrenza sleale

Il codice civile e il nostro codice deontologico disciplinano in modo compiuto gli atti di concorrenza sleale.

A titolo esemplificativo:

• non è consentito utilizzare nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con quelli legittimamente usati da altri;

• non si devono diffondere notizie e apprezzamenti sulle attività di un collega idonei a determinarne il discredito;

• non si possono utilizzare mezzi non conformi ai principi della correttezza professionale e atti a danneggiare l’altrui attività.

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Art. 18 Cariche istituzionali

Coloro che rivestono cariche elettive presso Istituzioni o Enti previsti dall’ordinamento di Categoria devono adempiere al loro ufficio con disponibilità, obiettività e imparzialità. Nell’era dei social network ciò si traduce nella massima disponibilità nel prevenire, rispondere e possibilmente risolvere prontamente eventuali esigenze o criticità che possono palesarsi.

Tali soggetti devono sempre ricordare che nelle loro azioni e/o comunicazioni, attraverso quindi un proprio post o un commento ad uno altrui, il dirigente non si espone solamente a titolo personale bensì in rappresentanza della carica ricoperta e più in generale della Categoria.

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Art. 20 Rapporti con i colleghi

Come precisato nel codice deontologico approvato dal Consiglio Nazionale, il Consulente del Lavoro deve mantenere, nei confronti dei colleghi e delle Istituzioni, un comportamento ispirato a correttezza e lealtà. Pertanto, bisogna innanzitutto evitare di pubblicare informazioni personali o fotografie, in particolare di colleghi, senza averne il consenso. Inoltre, occorre ricordare che la libertà di parola, di espressione e di critica, non deve tradursi in libertà di offendere o peggio ancora insultare gli altri. Ne deriva che un comportamento scorretto o un’espressione ingiuriosa possono andare ad integrare un’ipotesi di lesione dell’immagine e della dignità del proprio Ordine professionale, con conseguente violazione dei principi generali dell’ordinamento, delle norme deontologiche e disciplinari.

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Art. 33 Pubblicità informativa

La tematica della pubblicità legata alla ricerca della clientela riveste ormai un ruolo centrale nello svolgimento della professione di Consulente del Lavoro. Posto che è ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto le attività, le specializzazioni e i titoli di studio attinenti alla professione, è bene ricordare che vige il rispetto dei più volte richiamati doveri di trasparenza e segretezza e dei principi di dignità e decoro.

Tutto ciò si traduce nell’obbligo di un’informazione conforme a verità e correttezza, secondo cui non si possono divulgare notizie riservate o coperte dal segreto professionale. Parimenti, quanto divulgato non deve assolutamente essere equivoco, ingannevole o denigratorio nei confronti di colleghi o altri soggetti.

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Le responsabilità professionali nei confronti del cliente

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Ci sono grandi responsabilità civili nell’esercizio della professione.

Ma ci possono essere anche responsabilità penali nel campo delle attività professionali.

Spesso siamo portati a sottovalutare questi aspetti.

Stress quotidiano e scadenze continue – la causa;

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Una volta si diceva che, essendovi un nesso indissolubile tra diritto penale ed etica, il reato è sempre un’azione immorale.

Se fosse semplicemente questo saremmo a posto.

Sono cambiate un po’ di cose e cambiano gli atteggiamenti nei rapporti col cliente e fra colleghi.

C’è da valutare il nostro comportamento fino ai reati che il professionista rischia di commettere nella sua attività professionale e come datore di lavoro.

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Interessante anche l’analisi delle responsabilità professionali del consulente che si sostituisce al datore di lavoro non solo per i consigli ma nella gestione operativa e quotidiana.

Il consulente diventa amministratore, specie nelle piccole e medio piccole realtà.

Spesso ci accade di essere delegati a vario titolo: vedremo che succede e cosa fare.

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Fra l’altro spesso il professionista è egli stesso datore di lavoro nel suo studio.

In questo caso scattano tutte le conseguenze possibili come per le aziende nostre clienti e quindi anche penali, come datore di lavoro: Versamento dei contributi, delle imposte, corresponsione della retribuzione, gestione dalle malattie ed infortuni, agevolazioni contributive, nel caso di crisi accesso alle misure di sostegno al reddito ecc.

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Profili penali li ritroviamo dunque sotto vari aspetti:

Durante le ispezioni;

In materia di sicurezza del lavoro;

Trattenute IRPEF in busta paga (LUL);

Contributi conto dipendente trattenute nel LUL;

IVA non versata;

Ma non è tutto, come vedremo.

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La nostra attività sta cambiando:

Ci recavamo presso gli uffici preposti con documenti sottoscritti dal cliente;

Oggi parte tutto telematicamente senza la firma del cliente.

Che autorizzazioni dobbiamo farci rilasciare?

Che tipo di procura sarebbe necessaria?

Ma soprattutto abbiamo tutte le deleghe archiviate e sottoscritte? Con tutti i clienti?

Abbiamo i contratti di incarico professionale?

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Comunicazioni di inizio attività: INPS – INAIL

Comunicazioni di assunzioni

Denuncia mensile contributi previdenziali (pensiamo al contenuto degli UniEmens: pagati gli stipendi? Quote a carico dei lavoratori, malattie, maternità)

Quietanze liberatorie per retribuzioni arretrate: dilazione degli importi e malattie e maternità ivi contenute!

Trasmissione del modello 770 …

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Prima il cliente veniva nei nostri studi e comunicava disposizioni e magari le sottoscriveva, oppure c’era il fax!

Oggi telefono e mail, se va bene.

Richiesta pareri in sede di incontri, telefonici, con mail.

Effetto della nostra risposta nei tre casi……

Vi capita mai, dopo aver parlato con qualcuno che lo stesso vi invia una mail con la stessa domanda?

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Cliente delega il Consulente ….

Alla gestione della posizione contributiva, ivi compreso l’invio delle denunce mensili, nonché alla gestione di adempimenti nei confronti di soggetti terzi effettuata mediante le denunce medesime …

1. Il sottoscritto si impegna a comunicare qualsiasi variazione dovesse intervenire in ordine alla delega.

2. Ogni variazione della delega dovrà essere portata a conoscenza dell’Inps mediante l’apposita funzionalità presente nella procedura informatica di gestione delle deleghe. In caso contrario la revoca non potrà avere effetto nei confronti dell’Inps prima che siano trascorsi 30 giorni dalla notifica della stessa.

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3. Il delegante assume, nei confronti dell’Inps e dei terzi, ogni responsabilità derivante dall’invio di comunicazioni ed informazioni per suo conto da parte del delegato; in particolare il delegante assume ogni responsabilità legata:

a. alla veridicità delle informazioni comunicate;

b. alla rispondenza delle stesse rispetto alle registrazioni effettuate sul libro unico;

c. alla correttezza ed alla rispondenza alla normativa degli importi erogati per conto dell’Inps a titolo di prestazioni;

d. alla correttezza ed alla rispondenza alla normativa delle agevolazioni applicate.

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L’Inps si riserva di procedere alla verifica dell’intera posizione contributiva aziendale, per definire l’esattezza dell’importo a debito dovuto a titolo di contributi o l’eventuale differenza a credito. Nel caso di agevolazioni concesse sulla base di una dichiarazione non veritiera, l’Inps disporrà la decadenza dai benefici.

Ci siamo mai soffermati a riflettere su quanto ci delegano e sulle responsabilità che ne conseguono e che ci assumiamo?

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Anche nel caso di assunzioni siamo intermediari di una comunicazione al centro per l’impiego che determina la data di assunzione, l’inquadramento del lavoratore con il livello, con il tempo determinato, il part time …..

Cosa abbiamo di scritto che ci autorizza? Basta un incarico generale? Ma siamo sempre certi di avere tutti i dati e le disposizioni precise su quanto inviamo?

C’è il rischio di essere sconfessati?

Se andiamo a rileggerci il D.M.P.S. del 30 ottobre 2007, non parla di intermediari ma solo di datori di lavoro i quali devono trasmettere ……

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Sono attività semplici che normalmente deleghiamo ai nostri collaboratori:

Documentazione a supporto di rimborsi spese, trasferte.

Indicazione delle ore di assenza presenza nel giorno corrispondente alla prestazione o alle ferie;

Documentazioni malattie, maternità ed infortuni;

Documentazione detrazioni ed assegni familiari;

Conseguenze?

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A parte le fattispecie particolari normalmente, di questi tempi, si sono retribuzioni arretrate non corrisposte.

Attenzione alle somme inserite nel LUL per conto dell’INPS. Malattie, maternità, assegni familiari.

Che può succedere se la prima rata, alla firma dell’accordo, non le contiene tutte?

Relazioni (pericolose) con gli invii dell’UniEmens mensile!!

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La depenalizzazione di alcuni reati risolve alcuni problemi connessi ma lascia aperta del tutto la responsabilità civile.

Normalmente si depenalizza quando il reato ha perduto nel comune sentire l’importanza del bene che doveva proteggere.

In questo caso la protezione si ha proprio sostituendo alla sanzione penale quella amministrativa.

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La rivalutazione dell’illecito amministrativo introdotta con la legge n. 689/1981 di depenalizzazione, giustifica l'interrogativo se non sia opportuno superare la vecchia bipartizione trasferendo in blocco l'intero settore degli illeciti contravvenzionali nel campo degli illeciti puniti con sanzione pecuniaria amministrativa.

Fino a poco tempo fa si pensava che non fosse opportuna la totale eliminazione degli illeciti contravvenzionali ed ora, procedendo caso per caso, stiamo assistendo ad una attenuazione ulteriore e quindi ad una depenalizzazione di altri reati.

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La depenalizzazione, nel senso giuridico, consiste effettivamente nel trasformare gli illeciti penali in illeciti amministrativi. Con tutte le conseguenze che ne derivano.

Nel nostro ordinamento la proliferazione di numerosi illeciti penali contenuti in leggi speciali, ha indotto il legislatore a depenalizzarli. Una delle leggi più importanti in materia di depenalizzazione è la legge n. 689 del 24 novembre 1981, che ha cercato di risolvere in materia organica il problema della depenalizzazione.

Un’altra norma che voglio segnalare è il D. Lgs. n. 8/2016.

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Prima di tutto analizziamo il regime intertemporale di efficacia della sanzione amministrativa e dei reati.

I presupposti sono differenti nei due casi in esame.

Per la sanzione amministrativa vige il principio «tempus regit actum» per cui per individuare la sanzione applicabile occorre far riferimento al momento in cui si è verificato l’illecito e/o la condotta.

E quindi indipendentemente dal momento in cui questo/a viene riscontrata.

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Nel diritto amministrativo questo principio va inteso nel senso nel senso che ciascun atto di una serie procedimentale, deve uniformarsi alla disciplina vigente nel momento in cui viene adottato.

Nel diritto sanzionatorio amministrativo la norma indica il principio secondo il quale la sanzione deve essere irrogata sulla base della norma vigente nel tempo in cui fu commesso l’illecito amministrativo, anche se una legge successiva potesse essere più favorevole (ossia diminuisce la sanzione o addirittura la abroga).

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Nel diritto penale per effetto dei principi enunciati nell’articolo 2 c.p. nessuno può essere punito per una legge che, quando il fatto fu commesso, non costituiva reato; se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.

Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell'articolo 135.

Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile [648 c.p.p.].

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In altre parole questo significa che, nel rispetto del principio del «favor rei», al colpevole va applicata la sanzione più favorevole indipendentemente da quella in vigore al momento della trasgressione.

Nessuno può essere punito per un reato laddove una legge penale posteriore alla sua commissione abbia abolito lo stesso, e ciò anche qualora sia stato accertato con sentenza passata in giudicato, in tal caso la sentenza di condanna potrà essere revocata ai sensi dell’art. 673 c.p.p.

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Questo articolo prevede che nel caso di abrogazione o di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza di condanna o il decreto penale, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti.

Ma questi principi valgono nel diritto penale.

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La Corte di Cassazione con la sentenza n. 36900, affronta il caso di un amministratore unico di una società condannato secondo l'art. 2 del D. Lgs n. 74/2000 per dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di falsi documenti, avendo indicato nella busta paga di due dipendenti importi superiori a quanto effettivamente corrisposto …..

La Corte accogliendo il ricorso presentato dall'imprenditore avverso la decisione dei giudici di merito, evidenziava come la differenza tra il compenso indicato e quello versato attestasse operazioni parzialmente esistenti.

Ma la prestazione di lavoro era risultata non fittizia ma effettuata.

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Il problema che si pone è quello della qualificazione giuridica del fatto che, secondo la Corte, potrebbe rientrare nella tipizzazione prevista invece dall'art. 3 del D. Lgs n. 74/2000, che prevede la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, rappresentante una frode contabile alla quale deve associarsi un quid pluris artificioso non tipizzato (diverso dall'uso di fatture o altri documenti falsi) “ma comunque caratterizzato dalla idoneità ad indurre in errore e ad impedire il corretto accertamento della realtà contabile di colui che presenta la dichiarazione”.

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Nella sentenza appena esaminata non si parla del professionista che ha redatto le buste paga.

Immaginiamo che cosa sarebbe potuto accadere nel caso in cui l’autore delle buste paga fosse stato uno studio di consulenza: si poteva ipotizzare lo stesso reato per il professionista o quanto meno il concorso.

In realtà in questa ipotesi si dovrà dimostrare che il professionista era a conoscenza dell’utilizzo della documentazione contraffatta. Scatterebbero tutte le conseguenze disciplinari previste nella legge 12 del 1979, «norme per l’ordinamento della professione di consulente del lavoro».

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Art. 26.

Responsabilità disciplinare dei consulenti del lavoro.

Azione disciplinare

Il consulente del lavoro che si rende colpevole di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o comunque di fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale, è sottoposto a procedimento disciplinare.

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Salvi i casi di sospensione di diritto di cui all'articolo 29, primo comma, il consiglio provinciale dell’albo in cui l'incolpato è iscritto inizia il procedimento disciplinare: d'ufficio;

su richiesta del pubblico ministero presso il tribunale;

su richiesta dell'interessato.

Art. 26 – legge 12/79

Questa norma va armonizzata con la procedura ora prevista nel consiglio di disciplina.

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La competenza a procedere disciplinarmente nei confronti di un membro del consiglio provinciale spetta al consiglio provinciale della sede di corte d'appello, ovvero, se egli appartiene a quest'ultimo, al consiglio della sede di corte d'appello vicina determinata dal Consiglio nazionale.

Art. 26 – legge 12/79

Vedere: deferimento del consulente al consiglio di disciplina

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Art. 27. Pene disciplinari

Le pene disciplinari, che il consiglio provinciale può applicare, sono: 1) la censura;

2) la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non superiore ai due anni;

3) la radiazione.

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Art. 28. Censura

La censura consiste nel biasimo formale per la trasgressione commessa ed è inflitta nei casi di abusi o mancanze di non lieve entità, che tuttavia non ledano il decoro e la dignità professionale.

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Art. 29. - Casi di sospensione dall’attività professionale:

Oltre a quelli previsti nel codice penale, comportano la sospensione dall'esercizio della professione:

a) l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;

b) il ricovero in un manicomio giudiziario, il ricovero in casa di cura e di custodia, …;

c) l'emissione di un mandato o di un ordine di cattura;

d) la morosità per oltre dodici mesi nel pagamento dei contributi previsti.

La sospensione è dichiarata dal consiglio di disciplina.

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Art. 29 (segue)

Il consiglio di disciplina può pronunciare, sentito il professionista, la sospensione nei casi di abusi o mancanze gravi che ledano il decoro e la dignità professionale. Nei casi previsti dalle lettere a), b), c) e d) del presente articolo, la durata della sospensione non è soggetta a limiti di tempo.

Il consulente del lavoro a cui sia stata applicata la censura è punito con la sospensione non inferiore ad un mese se incorre in una nuova trasgressione.

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Art. 30. Casi di radiazione.

La radiazione è pronunciata contro il consulente del lavoro che abbia, con la sua condotta, compromesso gravemente la propria reputazione e la dignità della professione.

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Art. 31. Radiazione di diritto.

La condanna per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio oppure per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commi la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, importa la radiazione di diritto dall'albo.

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Art. 31 Importano parimenti la radiazione di diritto:

1) l'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, o l'interdizione dall'esercizio della professione per una uguale durata;

2) il ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati dall'articolo 222, comma secondo, del codice penale, e l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.

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Art. 32. Rapporti tra il procedimento disciplinare ed il giudizio penale.

Il consulente del lavoro che sia stato sottoposto a procedimento penale è sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, tranne il caso che sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso.

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Comportamenti potenzialmente lesivi.

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Il D. Lgs. n. 151/2001 tutela la sicurezza e salute delle donne dall’inizio della gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto, a patto che queste abbiano avvisato il datore di lavoro del proprio stato.

Il datore di lavoro, è obbligato ad effettuare una valutazione dei rischi specifici per la maternità, tenendo presente non solo i rischi elencati negli allegati A e B al Testo Unico sulla maternità e paternità, ma anche e soprattutto i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all'allegato C al medesimo Testo, nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione Europea, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare.

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La Corte di cassazione, con sentenza n. 17800 del 28 aprile 2014, ha confermato la condanna per omicidio colposo impartita nelle fasi di merito al coordinatore per l'esecuzione dei lavori e al titolare della ditta incaricata del subappalto in conseguenza di un sinistro mortale occorso ad un operaio rimasto schiacciato da una trave mentre stava smantellando il tetto.

Responsabilità del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

Con particolare riferimento al coordinatore per l'esecuzione dei lavori è stata rilevata l'inconsistenza e superficialità del piano di sicurezza e di coordinamento dallo stesso redatto.

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Segue la sentenza n. 17800 del 28 aprile 2014,

Responsabilità del datore

Relativamente al titolare della ditta a cui era stata subappaltata l'opera, la responsabilità penale è stata confermata in considerazione della totale inadeguatezza del piano operativo di sicurezza dallo stesso predisposto, e della violazione dell'obbligo di formazione e informazione dei lavoratori lui dipendenti.

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CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO OTTOBRE 2019

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Un’altra sentenza n. 41831, sempre la Corte di Cassazione, ha accolto il ricorso presentato dal legale rappresentante e annullato, la decisione con cui la Corte d'appello di Milano lo aveva dichiarato responsabile, agli effetti civili, insieme al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e responsabile dei lavori e al direttore tecnico del cantiere e direttore dei lavori, per le gravi lesioni patite da un dipendente dell'impresa che aveva avuto in appalto i lavori, a seguito di un infortunio sul lavoro.

I giudici di appello avevano addebitato a tutti gli imputati di non aver impedito, per colpa, l'evento in danno della parte offesa; rispettivamente, i tre soggetti erano stati ritenuti responsabili per non aver messo in opera gli interventi necessari per la sicurezza del cantiere; di aver redatto un piano di sicurezza e di coordinamento carente in ordine alla valutazione dei rischi; di aver omesso ogni attività di controllo e di vigilanza.

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sentenza n. 41831, Corte di Cassazione,

Il legale rappresentante della società appaltatrice aveva asserito che non era stata presa in idonea considerazione la delega di funzioni, in materia di sicurezza, che lo stesso aveva conferita al direttore del cantiere, delega che avrebbe dovuto escludere la propria responsabilità in considerazione delle rilevanti dimensioni della società con diversi cantieri aperti in diverse parti del mondo.

E i giudici di legittimità hanno ritenuto di dover aderire a detta doglianza.

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L’articolo 486 del codice penale prevede una pena da 6 mesi a tre anni:

«Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito [491, 493 bis]».

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La legge Fornero ha introdotto la procedura di convalida che recentemente è stata rivista: a partire dal 12 marzo 2016 le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dovranno essere effettuate in modalità esclusivamente telematiche. Obiettivo di questa importante novità è contrastare il fenomeno delle "dimissioni in bianco", una pratica molto diffusa che sino ad oggi ha penalizzato i lavoratori più deboli. Ma forse bastava il codice penale! L’attenzione su questo articolo deve essere massima poiché è punito anche il concorso e come dice l’articolo anche colui che «lasci che altri ne faccia uso».

Oltre ad essere comportamento vietato, l’attenzione va posta anche ai consigli che possono essere dati magari per telefono o peggio con altre forme. ……..

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Il mancato pagamento dell'indennità di malattia non configura la truffa ai danni dell'Inps:

La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione – sentenza n. 18762 del 29 aprile 2013 – nel respingere il ricorso presentato dalla Procura di Cagliari, che voleva vedere condannato un imprenditore per non aver anticipato ad un suo dipendente l'indennità di malattia e gli assegni familiari pur avendo denunciato la sua posizione debitoria nel modello DM10, sancisce che tale condotta non configura il reato di truffa ma, semmai, di appropriazione indebita.

Il datore di lavoro ha solo omesso l’effettiva erogazione di somme che l’Inps è tenuto a corrispondere al lavoratore per il tramite del datore stesso, senza disconoscere l’obbligo di corrisponderle; in tal caso realizza sicuramente un indebito guadagno, dal momento che pone in essere atti volti a realizzare un ingiusto profitto, senza però causare alcun danno.

Di qui, la conclusione dei Supremi giudici dell’assenza della truffa, dato che l’imprenditore si è limitato a fornire dati e indicazioni false in sede di denunce obbligatorie e non altro. Dunque, in tal caso è configurabile il reato di evasione contributiva di cui all’articolo 37 della Legge n. 689/1981 e non il diverso reato di truffa, per il quale è necessario che oltre alle false dichiarazioni concorrano anche artifici e raggiri di altra natura.

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Il datore che non versa la malattia non risponde di appropriazione indebita

Con la sentenza n. 41162 depositata il 7 ottobre 2013, la Corte di cassazione ha confermato la decisione con cui i giudici dei gradi precedenti avevano escluso che potesse essere condannato per appropriazione indebita un piccolo imprenditore di Perugia che non aveva versato ad una dipendente emolumenti per indennità di malattia e assegni per il nucleo familiare.

Secondo i giudici di legittimità, la condotta posta in essere dal datore di lavoro, pur integrando un inadempimento di tipo contrattuale nei confronti della dipendente, non poteva, di per sé, configurare il delitto di appropriazione indebita.

Di appropriazione indebita l'imputato avrebbe potuto rispondere solo qualora gli fosse stato contestato di aver trattenuto le somme indebitamente portate a conguaglio in relazione a prestazioni di cui si era sostanzialmente riconosciuto debitore per conto dell'ente previdenziale “e corrispondenti a somme di denaro determinate nel loro ammontare e già fatte figurare come erogate al lavoratore”

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Ritenute: omesso versamento, ritenute indicate nel Mod. 770

In materia di omesso versamento delle ritenute operate sulle retribuzioni effettivamente corrisposte ai sostituti, l'onere della prova delle certificazioni attestanti le ritenute medesime grava sulla pubblica accusa.

Quest'ultima può assolvere tale onere mediante il ricorso a prove documentali o testimoniali oppure attraverso la prova indiziaria.

Effettiva corresponsione ricavabile dalla dichiarazione del datore

In ogni caso, la dimostrazione del rilascio delle certificazioni e, quindi, dell'effettiva corresponsione delle retribuzioni e delle trattenute operate, può ricavarsi dalla loro indicazione nella dichiarazione Mod. 770 dello stesso datore di lavoro.

Ed infatti, la presentazione della dichiarazione Mod. 770, con allegate le attestazioni nominative, è indice inequivocabile delle operate ritenute e delle rilasciate certificazioni.

E' quanto evidenziato dalla Cassazione con sentenza n. 19454 del 12 maggio 2014 e con cui è stata confermata la condanna di un contribuente accusato del reato di cui all'articolo 10 bis del Decreto legislativo n. 74/2000.

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Dietrofront della Cassazione: non è il Mod. 770 a costituire la prova.

Con sentenza del 1° ottobre 2014 la Corte sostiene che non può essere il 770 la prova dell’avvenuto rilascio delle certificazioni. Secondo il nuovo avviso perché sussista il reato la pubblica accusa deve fornire la prova che il sostituto abbia rilasciato ai sostituti le certificazione da cui risultino le ritenute effettuate e poi successivamente non versate. Quindi il soggetto che ha operato le ritenute, poi non versate, ma che non abbia effettuato le certificazioni risponde solo dell’illecito amministrativo e non del reato. Fra l’altro le certificazioni devono essere rilasciate prima della scadenza del termine per la presentazione perché sussista il delitto e non dopo. Inoltre la presentazione del modello 770 è indice dell’avvenuto versamento delle retribuzioni e della effettuazione delle ritenute poiché è questo che si dichiara con il modello. Ma ciò non prova che siano state rilasciate pure le certificazioni.

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Il mancato rilascio della CU non è penalmente sanzionabile

Nel testo della sentenza n. 40526 del 1°ottobre 2014, la Corte di cassazione si è pronunciata in materia di omesso versamento di ritenute certificate, sottolineando come il relativo reato venga integrato esclusivamente nelle ipotesi in cui il sostituto d'imposta rilasci la certificazione ma non provveda a versare le somme trattenute a titolo di ritenuta entro i termini per la presentazione della dichiarazione annuale.

Restano quindi escluse dall'applicazione della norma tanto l'omessa presentazione della dichiarazione annuale quanto il mancato rilascio della certificazione d'avvenuto versamento, condotte, queste, che erano invece punite sotto la vigenza della Legge n. 516/1982.

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Penalmente sanzionato il datore che non esibisce all'Ispettorato la documentazione relativa ai rapporti di lavoro

Il datore di lavoro che, su richiesta, non fornisca all'Ispettorato del lavoro la documentazione relativa al rapporto di lavoro dei dipendenti risponde penalmente di questa condotta, ai sensi dell'articolo 4, ultimo comma, della Legge n. 628 del 1961. La documentazione di riferimento è quella concernente eventuali violazioni delle leggi sui rapporti di lavoro, sulle assicurazioni sociali, sulla prevenzione e l'igiene del lavoro.

Lo afferma la Corte di cassazione con sentenza n. 42334 del 15 ottobre 2013, con cui è stata confermata la condanna penale impartita dai giudici di merito nei confronti di un imputato che, quale presidente di una cooperativa, aveva omesso di esibire la documentazione necessaria per l'espletamento dei compiti istituzionali dell'organo ispettivo riferiti alla verifica della sussistenza di eventuali irregolarità nelle assunzioni dei dipendenti.

Il reato in questione – spiega la Suprema corte – è configurabile “non soltanto nel caso di richiesta di semplici notizie, ma anche nell'ipotesi di omessa esibizione della documentazione che consenta all'Ispettorato del lavoro la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni in materia di lavoro, previdenza sociale e contratti collettivi di categoria, ivi compresa quella sulle assunzioni necessaria per verificare l'adempimento dei conseguenti obblighi contributivi”

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Qualche domanda:

Chi deve consigliare il legale rappresentante?

Quali saranno stati i consigli o i comportamenti ?

Nel caso di consigli errati si potrebbero verificare ipotesi di concorso nel reato contestato?

Proviamo ad immaginare le possibili conseguenze sotto vari punti di vista per esempio civile e penale.

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La Corte di cassazione, con la sentenza n. 40332 del 30 settembre 2013, ha confermato la condanna penale pronunciata dai giudici di merito nei confronti di un commercialista che era componente del consiglio di amministrazione di un'azienda e partecipava alla gestione della medesima. Così l’«extraneus» viene coinvolto nel reato di concorso il bancarotta sulla base della consapevolezza del fatto illecito.

La Suprema corte ha evidenziato che il professionista, proprio in considerazione del suo ruolo attivo nella gestione aziendale, non poteva non sapere che alcune operazioni, compreso l'aumento del capitale sociale, avessero un intento distruttivo. Da non trascurare anche il fatto che la sede sociale dell'azienda era situata proprio presso lo studio del commercialista e che era in questo luogo che la società aveva ritirato le notifiche dei precetti di pagamento.

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Vi è un obbligo giuridico di informazione del cliente circa tutti i rischi e gli aspetti di cui deve tenere conto per non incorrere in reati penale?

Di che natura è questo obbligo: morale, civile o cosa altro?

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La legge 12/1979

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TITOLO I Disposizioni generali

1. Esercizio della professione di consulente del lavoro.

Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro a norma dell'articolo 9 della presente legge, salvo il disposto del successivo articolo 40, nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati (procuratori legali=abrogato), dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra.

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I dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che abbiano prestato servizio, almeno per 15 anni, con mansioni di ispettori del lavoro presso gli ispettorati del lavoro, sono esonerati dagli esami per l'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro e dal tirocinio per esercitare tale attività. Il personale di cui al presente comma non potrà essere iscritto all'albo della provincia dove ha prestato servizio se non dopo 4 anni dalla cessazione del servizio stesso.

Il titolo di consulente del lavoro spetta alle persone che, munite dell'apposita abilitazione professionale, sono iscritte nell'albo di cui all'articolo 8 della presente legge.

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Le imprese considerate artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, nonché le altre piccole imprese, anche in forma cooperativa, possono affidare l'esecuzione degli adempimenti di cui al primo comma a servizi o a centri di assistenza fiscale istituiti dalle rispettive associazioni di categoria.

Tali servizi possono essere organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti dalle predette associazioni.

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Per lo svolgimento delle operazioni di calcolo e stampa relative agli adempimenti di cui al primo comma, nonché per l'esecuzione delle attività strumentali ed accessorie, le imprese di cui al quarto comma possono avvalersi anche di centri di elaborazione dati che devono essere in ogni caso assistiti da uno o più soggetti iscritti agli albi di cui alla presente legge con versamento, da parte degli stessi, della contribuzione integrativa alle casse di previdenza sul volume di affari ai fini IVA, ovvero costituiti o promossi dalle rispettive associazioni di categoria alle condizioni definite al citato quarto comma. I criteri di attuazione della presente disposizione sono stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sentiti i rappresentanti delle associazioni di categoria e degli ordini e collegi professionali interessati.

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Le imprese con oltre 250 addetti che non si avvalgono, per le operazioni suddette, di proprie strutture interne possono demandarle a centri di elaborazione dati, di diretta costituzione od esterni, i quali devono essere in ogni caso assistiti da uno o più soggetti di cui al primo comma.

L'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro non è richiesta per i soggetti abilitati allo svolgimento delle predette attività dall'ordinamento giuridico comunitario di appartenenza, che operino in Italia in regime di libera prestazione di servizi.

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Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito un comitato di monitoraggio, composto dalle associazioni di categoria, dai rappresentanti degli ordini e collegi di cui alla presente legge e delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, allo scopo di esaminare i problemi connessi all'evoluzione professionale ed occupazionale del settore.

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2. Oggetto dell'attività.

I consulenti del lavoro, con le eccezioni di cui al quarto comma dell'articolo 1, svolgono per conto di qualsiasi datore di lavoro tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti per l'amministrazione del personale dipendente.

I consulenti del lavoro svolgono l'assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito autonomo e di impresa, di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

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Essi inoltre, su delega e in rappresentanza degli interessati, sono competenti in ordine allo svolgimento di ogni altra funzione che sia affine, connessa e conseguente, a quanto previsto nel comma precedente.

Ferma restando la responsabilità personale del consulente, questi può avvalersi esclusivamente dell'opera di propri dipendenti per l'effettuazione dei compiti esecutivi inerenti all'attività professionale.

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Esame di abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro.

Il certificato di abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro è rilasciato dall'ispettorato regionale del lavoro competente per territorio previo superamento di un esame di Stato che deve essere svolto davanti ad apposite commissioni regionali composte, per ciascuna sessione:

a) dal capo dell'ispettorato regionale del lavoro competente per territorio, o da altro funzionario da questi delegato, in qualità di presidente;

b) da un professore ordinario di materie giuridiche designato dal Ministero della pubblica istruzione;

c) da un direttore di una sede provinciale dell'INPS e da uno dell'INAIL della regione interessata;

d) da tre consulenti del lavoro designati dal Consiglio nazionale, di cui al successivo articolo 20, fra i membri dei consigli provinciali competenti per territorio, sulla base delle designazioni degli stessi consigli provinciali.

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Possono essere ammesse all'esame di Stato le persone in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano cittadini italiani o italiani appartenenti a territori non uniti politicamente all'Italia ovvero cittadini di Stati membri dell'Unione europea ovvero cittadini di Stati esteri nei cui confronti vige un Particolare regime di reciprocità ;

b) abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;

c) siano in possesso del certificato di buona condotta morale e civile;

d) abbiano conseguito la laurea triennale o quinquennale riconducibile agli insegnamenti delle facoltà di giurisprudenza, economia, scienze politiche, ovvero il diploma universitario o la laurea triennale in consulenza del lavoro, o la laurea quadriennale in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche;

e) abbiano compiuto presso lo studio di un consulente del lavoro iscritto nell'albo o di uno dei professionisti di cui al primo comma dell'art. 1 almeno due anni di praticantato secondo modalità fissate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Consiglio nazionale di cui all'articolo 20.

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Le sessioni di esame sono annuali e si svolgono in ogni regione secondo modalità e programmi stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della giustizia e della pubblica istruzione, da emanarsi entro il 31 gennaio di ogni anno. Il decreto di cui al presente comma dovrà anche indicare particolareggiatamente i titoli di studio previsti al punto d) del secondo comma del presente articolo.

Gli esami devono comunque prevedere una prova scritta ed una orale in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale ed elementi di diritto tributario.

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4. Incompatibilità.

L'iscrizione nell'albo dei consulenti del lavoro non è consentita in permanenza del rapporto di lavoro agli impiegati dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici, ai dipendenti degli istituti di patronato o delle associazioni sindacali dei lavoratori, agli esattori di tributi, ai notai e ai giornalisti professionisti.

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5. Tenuta dei libri e documenti di lavoro. 1.Per lo svolgimento della attività di cui all'articolo 2 i documenti dei datori di lavoro possono essere tenuti presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli altri professionisti di cui all'articolo 1, comma 1. I datori di lavoro che intendono avvalersi di questa facoltà devono comunicare preventivamente alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio le generalità del soggetto al quale è stato affidato l'incarico, nonché il luogo ove sono reperibili i documenti. 2. Il consulente del lavoro e gli altri professionisti di cui all'articolo 1, comma 1, che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro 15 giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso, sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 1000 euro. In caso di recidiva della violazione è data informazione tempestiva al Consiglio provinciale dell'Ordine professionale di appartenenza del trasgressore per eventuali provvedimenti disciplinari (14).

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6. Obbligo del segreto professionale.

Il consulente del lavoro ha l'obbligo del segreto professionale. Nei suoi confronti si applica l'articolo 351 del codice di procedura penale.

7. Responsabilità del datore di lavoro.

L'affidamento ai consulenti del lavoro delle attività di cui all'articolo 2 non esime i datori di lavoro, per conto dei quali le attività sono svolte, dagli obblighi ad essi imposti dalle leggi vigenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale.

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TITOLO II

Albi provinciali dei consulenti del lavoro e condizione per l'iscrizione

8. Albo dei consulenti del lavoro.

È istituito in ogni provincia l'albo dei consulenti del lavoro.

Il consulente del lavoro iscritto in un albo provinciale può esercitare l'attività professionale in tutto il territorio dello Stato. Non è consentita la contemporanea iscrizione in più albi provinciali.

L'albo deve contenere il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il titolo di studio, la residenza e l'eventuale domicilio professionale degli iscritti, la data di iscrizione e gli estremi del diploma di abilitazione di cui è in possesso l'iscritto.

L'albo è compilato secondo l'ordine cronologico delle iscrizioni; la data di iscrizione nell'albo stabilisce l'anzianità.

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8-bis. 1. Coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro con il diploma di scuola secondaria superiore possono iscriversi al relativo albo entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I soggetti non in possesso dei titoli di laurea di cui all'articolo 3, secondo comma, lettera d), che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano ottenuto il certificato di compiuta pratica, o siano iscritti al registro dei praticanti, o abbiano presentato domanda di iscrizione al predetto registro dei praticanti, possono sostenere l'esame di abilitazione entro e non oltre il 31 dicembre 2013.

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9. Condizioni per l'iscrizione nell'albo.

L'iscrizione nell'albo si ottiene a seguito di istanza, redatta in carta legale e rivolta al consiglio provinciale di cui al successivo articolo 11, corredata dei seguenti documenti:

a) certificato di cittadinanza italiana o documento attestante che l'interessato ha la cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea, ovvero documento attestante che l'interessato è italiano appartenente a territori non uniti politicamente all'Italia, oppure che è cittadino di uno degli Stati esteri nei cui confronti vige un particolare regime di reciprocità;

b) certificato autentico o autenticato di abilitazione all'esercizio della professione rilasciato dall'ispettorato regionale del lavoro competente per territorio; 108 Ultimo aggiornamento 16 novembre 2019

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c) certificato autentico o autenticato attestante il titolo di studio posseduto;

d) certificato del casellario giudiziario;

e) certificato di buona condotta morale e civile;

f) certificato di godimento dei diritti civili;

g) ricevuta attestante il versamento del contributo di iscrizione;

h) due fotografie, di cui una autenticata, per il rilascio della tessera di riconoscimento;

i) documentazione attestante l'elezione di domicilio professionale

Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.

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Gli ex dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 1, secondo comma, per i quali non è richiesto l'esame di Stato, ai fini della iscrizione all'albo professionale, dovranno presentare, in luogo del certificato indicato al punto b) del presente articolo, l'attestazione rilasciata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale comprovante che gli stessi hanno svolto mansioni di ispettori del lavoro presso gli ispettorati del lavoro.

Non possono ottenere l'iscrizione coloro che hanno riportato condanna penale che, a norma della presente legge, comporta la radiazione dall'albo, salvo quanto stabilito dall'articolo 38.

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Il consiglio provinciale, su relazione di un suo membro, delibera in ordine all'iscrizione, con decisione motivata, nel termine di due mesi dalla data di presentazione della domanda.

Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilità o di condotta può essere pronunciato solo dopo che l'interessato è stato invitato a comparire davanti al consiglio provinciale.

Avverso il provvedimento di reiezione della domanda l'interessato, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento stesso, ha facoltà di ricorrere al Consiglio nazionale.

Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.

Il Consiglio nazionale decide in via definitiva sui ricorsi ad esso presentati entro trenta giorni dalla data di presentazione degli stessi.

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10. Cancellazione dall'albo.

Il consiglio provinciale dispone la cancellazione dall'albo dell'iscritto, d'ufficio o su richiesta del procuratore della Repubblica presso il tribunale della provincia, nei seguenti casi:

a) quando sia venuto meno uno dei requisiti di cui all'articolo 3, secondo comma, lettera a), ovvero quando si verifichi la perdita dei diritti civili;

b) quando ricorra una delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 4.

Per i provvedimenti di cancellazione dall'albo si osservano, in quanto applicabili, le norme previste per il procedimento disciplinare.

Il consulente del lavoro può chiedere la reiscrizione nell'albo quando sono cessate le ragioni che avevano determinato la cancellazione. Il consulente che viene reiscritto conserva la precedente anzianità, dedotto il periodo di interruzione.

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TITOLO III

Consigli provinciali e Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro

11. Composizione del consiglio provinciale.

L'albo provinciale dei consulenti del lavoro è tenuto da un consiglio composto da cinque a nove membri effettivi eletti dagli iscritti nell'albo a norma del successivo articolo 15.

Il consiglio è composto di cinque membri effettivi se gli iscritti nell'albo non superano i cento, di sette membri effettivi se superano i cento ma non i trecento, di nove membri effettivi se superano i trecento.

Sono eleggibili gli iscritti nell'albo che abbiano almeno tre anni di anzianità di iscrizione.

I componenti del consiglio durano in carica tre anni; i membri eletti sono rieleggibili.

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12. Cariche del consiglio provinciale.

Il consiglio elegge tra i propri membri il presidente, il segretario e il tesoriere.

13. Attribuzioni del presidente del consiglio provinciale.

Il presidente ha la rappresentanza del consiglio, esercita le attribuzioni a lui conferite dalla presente legge, adotta, in casi di urgenza, i provvedimenti necessari, salva ratifica del consiglio, e rilascia, a richiesta, i certificati e le attestazioni relativi agli iscritti.

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14. Attribuzioni del consiglio provinciale.

Il consiglio provinciale:

a) cura la tenuta dell'albo dei consulenti della provincia; provvede tempestivamente agli adempimenti relativi alle iscrizioni, alle sospensioni ed alle cancellazioni da eseguire nell'albo, dandone comunicazione all'ispettorato del lavoro della provincia, al Consiglio nazionale e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) vigila per la tutela del titolo professionale di consulente del lavoro;

c) interviene, su concorde richiesta delle parti, per comporre le contestazioni che sorgano fra gli iscritti nell'albo in dipendenza dell'esercizio della professione;

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d) esprime parere al Consiglio nazionale sulla misura delle spettanze dovute ai consulenti del lavoro per le prestazioni inerenti all'esercizio della professione e in materia di liquidazione delle medesime; e) adotta i provvedimenti disciplinari; f) designa i rappresentanti dei consulenti della provincia presso commissioni od organizzazioni di carattere locale operanti nel territorio provinciale; g) delibera la convocazione dell'assemblea; h) propone al Consiglio nazionale le misure del contributo per l'iscrizione nell'albo e di quello da corrispondersi annualmente dagli iscritti, nonché la misura di eventuali contributi per il rilascio di certificati o attestazioni; i) cura il miglioramento e il perfezionamento degli iscritti nello svolgimento dell'attività professionale.

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15. Elezione del consiglio provinciale.

Il consiglio provinciale è eletto dagli iscritti nell'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, con voto segreto e personale, con il sistema delle liste concorrenti e con voto limitato a non più dei due terzi dei consiglieri da eleggere, anche se scelti fra i candidati nelle diverse liste. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

A sostituire i componenti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono chiamati dal consiglio provinciale i candidati, compresi nella graduatoria, che, dopo quelli eletti, hanno ottenuto il maggior numero di voti nell'ambito delle rispettive liste.

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16. Riunioni consiliari. Decadenza dalla carica di consigliere.

Il consiglio provinciale è convocato dal presidente quando lo ritiene opportuno, ed in ogni caso almeno una volta ogni sei mesi, ovvero quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del consiglio sono prese a maggioranza dei presenti.

In prima convocazione per la validità della riunione è necessaria la maggioranza dei componenti del consiglio; in seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo di essi.

I consiglieri eletti che, senza giustificati motivi, non intervengono per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio decadono dalla carica.

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17. Scioglimento o mancata costituzione del consiglio provinciale.

Il consiglio provinciale può essere sciolto se non sia in grado di funzionare, o in caso di constatate gravi irregolarità.

In caso di scioglimento o di mancata costituzione del consiglio, le sue funzioni sono affidate ad un commissario straordinario che provvede, entro novanta giorni, alla convocazione dell'assemblea per la elezione del consiglio.

Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di intesa con il Ministro della giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale dei consulenti.

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18. Assemblea degli iscritti.

L'assemblea degli iscritti nell'albo della provincia elegge il consiglio provinciale e i membri del collegio dei revisori dei conti; approva il conto preventivo e quello consuntivo.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione dei conti.

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19. Collegio dei revisori dei conti.

Presso ogni consiglio provinciale è istituito un collegio dei revisori dei conti composto da tre membri eletti dall'assemblea degli iscritti, che nominano al loro interno un presidente.

I revisori dei conti durano in carica tre anni; essi sono rieleggibili.

Il collegio dei revisori dei conti controlla la gestione dei fondi e accerta la regolarità del bilancio consuntivo, riferendone all'assemblea.

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20. Sede e composizione del Consiglio nazionale.

Il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro ha sede in Roma ed è composto da quindici membri. Tali membri sono eletti dai consigli provinciali fra coloro che abbiano una anzianità di almeno otto anni di iscrizione nell'albo, con voto segreto e personale, con il sistema delle liste concorrenti e con voto limitato a non più di due terzi dei consiglieri da eleggere, anche se scelti fra i candidati nelle diverse liste. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

A sostituire i componenti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono chiamati dal Consiglio nazionale i candidati, compresi nella graduatoria, che, dopo quelli eletti, hanno ottenuto il maggior numero di voti nell'ambito delle rispettive liste.

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Ogni consiglio provinciale può eleggere un solo candidato alla carica di consigliere nazionale.

A ciascun consiglio provinciale spetta un delegato per ogni cinquanta iscritti, o frazione di cinquanta, fino a duecento iscritti nell'albo, ed un delegato per ogni cento iscritti o frazione di cento iscritti oltre i duecento. La qualità di candidato è incompatibile con quella di delegato.

I membri del Consiglio nazionale durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Non si può far parte contemporaneamente di un consiglio provinciale e del consiglio nazionale, di un collegio dei revisori dei conti provinciale e del collegio dei revisori dei conti nazionale.

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21. Cariche del Consiglio nazionale. Il Consiglio nazionale elegge tra i propri membri il presidente, il vice presidente, il segretario e il tesoriere. 22. Collegio dei revisori dei conti del Consiglio nazionale. Presso il Consiglio nazionale è istituito un collegio dei revisori dei conti composto di tre membri, i quali eleggono al loro interno un presidente, eletto dai consigli provinciali fra i consulenti del lavoro che non siano consiglieri provinciali o nazionali, con voto segreto e personale e con il sistema delle liste concorrenti, con voto limitato a non più dei due terzi dei membri da eleggere, anche se scelti fra i candidati nelle diverse liste. I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il collegio dei revisori dei conti controlla la gestione dei fondi e accerta la regolarità del bilancio consuntivo, riferendone al Consiglio nazionale.

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23. Attribuzioni del Consiglio nazionale.

Il Consiglio nazionale:

a) vigila sul regolare funzionamento dei consigli provinciali;

b) propone al Ministro della giustizia, su parere dei consigli provinciali, la misura delle spettanze di cui alla lettera d) dell'articolo 14;

c) determina, su proposta dei consigli provinciali, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese, la misura dei contributi di cui alla lettera h) dell'articolo 14, nonché la quota necessaria per il funzionamento del Consiglio nazionale;

d) decide sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli provinciali e su quelli presentati dagli interessati avverso l'operato, anche di carattere disciplinare, di tali consigli;

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e) coordina e promuove le attività dei consigli provinciali per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento degli iscritti nello svolgimento della professione;

f) studia e promuove ogni opportuna iniziativa per l'attuazione di forme di previdenza ed assistenza a favore degli iscritti;

g) designa i rappresentanti dei consulenti del lavoro presso commissioni ed organizzazioni di carattere nazionale.

La misura delle spettanze di cui alla lettera b) del presente articolo è stabilita con decreto dei Ministro della giustizia.

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24. Riunioni consiliari - Decadenza dalla carica di consigliere nazionale.

Il Consiglio nazionale è convocato dal presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno e in ogni caso almeno ogni sei mesi, ovvero quando ne facciano richiesta almeno cinque dei suoi membri.

I consiglieri eletti che, senza giustificati motivi, non intervengono per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decadono dalla carica.

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25. Vigilanza sul Consiglio nazionale.

La vigilanza sul Consiglio nazionale è esercitata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il Ministro della giustizia.

Il Consiglio nazionale può essere sciolto se non sia in grado di funzionare o in caso di constatate gravi irregolarità.

In caso di scioglimento del Consiglio nazionale le relative funzioni sono affidate a un commissario straordinario, che provvede entro novanta giorni ad indire le elezioni del Consiglio.

Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della giustizia.

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TITOLO IV

Sanzioni disciplinari

26. Responsabilità disciplinare dei consulenti del lavoro - Azione disciplinare.

Il consulente del lavoro che si rende colpevole di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o comunque di fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale, è sottoposto a procedimento disciplinare.

Salvi i casi di sospensione di diritto di cui all'articolo 29, primo comma, il consiglio provinciale che custodisce l'albo in cui l'incolpato trovasi iscritto inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero presso il tribunale ovvero su richiesta dell'interessato.

La competenza a procedere disciplinarmente nei confronti di un membro del consiglio provinciale spetta al consiglio provinciale della sede di corte d'appello, ovvero, se egli appartiene a quest'ultimo, al consiglio della sede di corte d'appello vicina determinata dal Consiglio nazionale.

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27. Pene disciplinari.

Le pene disciplinari, che il consiglio provinciale può applicare, sono:

1) la censura;

2) la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non superiore a due anni;

3) la radiazione.

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28. Censura.

La censura consiste nel biasimo formale per la trasgressione commessa ed è inflitta nei casi di abusi o mancanze di non lieve entità, che tuttavia non ledano il decoro e la dignità professionale.

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29. Casi di sospensione.

Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti nel codice penale, importano di diritto la sospensione dall'esercizio della professione:

a) l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;

b) il ricovero in un manicomio giudiziario, il ricovero in casa di cura e di custodia, l'applicazione di una tra le misure di sicurezza non detentive previste dall'articolo 215, terzo comma, numeri 1), 2) e 3) del codice penale;

c) l'emissione di un mandato o di un ordine di cattura;

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d) la morosità per oltre dodici mesi nel pagamento dei contributi previsti dagli articoli 14, lettera h) e 23, lettera c), della presente legge. La sospensione è dichiarata dal consiglio provinciale, sentito l'interessato qualora ne faccia richiesta. Il consiglio provinciale può pronunciare, sentito il professionista, la sospensione nei casi di abusi o mancanze gravi che ledano il decoro e la dignità professionale. Nei casi previsti dalle lettere a), b), c) e d) del presente articolo, la durata della sospensione non è soggetta a limiti di tempo. Il consulente può tuttavia chiedere al consiglio provinciale la cessazione della sospensione ove ne siano venuti meno i presupposti. Il consulente del lavoro a cui sia stata applicata la censura è punito con la sospensione non inferiore ad un mese se incorre in una nuova trasgressione.

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30. Casi di radiazione.

La radiazione è pronunciata contro il consulente del lavoro che abbia, con la sua condotta, compromesso gravemente la propria reputazione e la dignità della professione.

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32. Rapporti tra il procedimento disciplinare ed il giudizio penale.

Il consulente del lavoro che sia stato sottoposto a procedimento penale è sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, tranne il caso che sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso.

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33. Istruttoria nel procedimento disciplinare.

Fermo il disposto dell'articolo 29, secondo comma, e quello dell'articolo 31, ultimo comma, nessuna pena disciplinare può essere inflitta senza che l'incolpato, previa contestazione degli addebiti, sia stato invitato a comparire dinanzi al consiglio provinciale con l'assegnazione di un termine non inferiore a giorni dieci, per essere sentito nelle sue discolpe. L'incolpato può farsi assistere da un difensore.

Si veda ora il regolamento del consiglio di disciplina presso ogni CPO.

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34. Svolgimento del procedimento disciplinare.

Il presidente nomina, tra i membri del consiglio provinciale, un relatore, il quale, nel giorno fissato per il procedimento, espone al consiglio i fatti per cui si procede.

Il consiglio, udito l'interessato ed esaminati le eventuali memorie o documenti, delibera a maggioranza assoluta dei propri componenti; in caso di parità di voti prevale la decisione più favorevole all'incolpato.

Se l'interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna memoria difensiva né dimostra un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.

La deliberazione deve contenere l'indicazione dei fatti, i motivi della decisione e la decisione del consiglio. Il proscioglimento è pronunciato con la formula «non essere luogo a provvedimento disciplinare».

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35. Ricusazione e astensione. I membri del consiglio provinciale devono astenersi quando ricorrono i motivi, in quanto applicabili, indicati dall'articolo 51 del codice di procedura civile e possono essere ricusati per gli stessi motivi. Sull'astensione e sulla ricusazione decide il consiglio provinciale. Se non è disponibile il numero di componenti del consiglio che è prescritto per deliberare, gli atti sono rimessi senza indugio al consiglio provinciale costituito nella sede della corte d'appello viciniore. Se i componenti che hanno chiesto l'astensione o sono stati ricusati fanno parte di quest'ultimo consiglio, gli atti sono rimessi al Consiglio nazionale per la designazione del consiglio costituito in altra sede della corte d'appello più vicina. Il consiglio competente a termini del comma precedente, se autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricusazione, si costituisce al consiglio provinciale cui appartengono i componenti che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.

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36. Notificazione delle deliberazioni.

Le deliberazioni disciplinari sono notificate entro trenta giorni all'interessato ed al pubblico ministero presso il tribunale nel cui circondario l'incolpato risiede nonché al procuratore generale presso la corte d'appello e ai Ministri della giustizia e del lavoro e della previdenza sociale (28).

Al termine della procedura davanti al consiglio di disciplina.

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37. Ricorso al Consiglio nazionale.

Nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione l'interessato ed il pubblico ministero possono proporre ricorso al Consiglio nazionale.

Il Consiglio nazionale può sospendere l'efficacia del provvedimento; riesamina integralmente i fatti e può anche infliggere al professionista una pena disciplinare più grave.

Gli effetti del ricorso sono limitati a coloro che l'hanno proposto.

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CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO OTTOBRE 2019

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38. Riammissione dei radiati.

Il consulente del lavoro radiato dall'albo può esservi riammesso purché siano trascorsi almeno sei anni dal provvedimento di radiazione e, se questo derivò da condanna penale, sia intervenuta la riabilitazione. In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, irreprensibile condotta.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 9.

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39. Prescrizione dell'azione disciplinare.

L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni.

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Il Consiglio di Disciplina

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REGOLAMENTO DEI

CONSIGLI DI DISCIPLINA

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CAPO I CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE

Art. 1 - Consiglio di disciplina territoriale

1. Il Consiglio di disciplina territoriale è composto da un numero di Consiglieri pari ai Consiglieri dell'Ordine, nominati dal Presidente del Tribunale nel cui circondario hanno sede i Consigli Provinciali, scelti tra i soggetti indicati dai Consigli Provinciali.

2. I Consigli di disciplina restano in carica per il medesimo periodo dei consigli dell'Ordine. Il Consiglio di disciplina territoriale ha sede presso la stessa sede dell’Ordine.

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Art. 2 - Elenco nominativi

1. Il Consiglio Provinciale dell'Ordine propone, al Presidente del Tribunale competente, un elenco di nominativi pari al doppio del numero dei Consiglieri da eleggere nel Consiglio di disciplina territoriale.

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Art. 3 - Consigli provinciali con esiguo numero di iscritti 1. Qualora non risulti un numero sufficiente idoneo a comporre l’elenco da comunicare al Presidente del Tribunale, su richiesta del Consiglio provinciale interessato, il Ministero vigilante, sentito il Consiglio Nazionale, può disporre in sostituzione di assegnare i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari per tutti gli iscritti al Consiglio Provinciale richiedente, al Consiglio di disciplina più vicino nell’ambito della stessa Regione, fissandone la sede. 2. Nelle Regioni a statuto speciale dove non vi siano più Province, la competenza spetterà al Consiglio Provinciale più vicino della Regione contigua. 3. I Consigli Provinciali devono inoltrare l'istanza di cui al precedente comma al Ministero vigilante per il tramite del Consiglio Nazionale dell'Ordine che rilascia il prescritto parere

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Art. 4 - Criteri di scelta 1. I nominativi dei Consulenti del Lavoro da comunicare al Presidente del Tribunale sono individuati secondo i seguenti criteri: a) devono essere iscritti all'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di riferimento ed esercitare l'attività effettiva di Consulente del Lavoro da almeno tre anni; b) devono essere in regola con la formazione continua e con il versamento dei contributi all’Enpacl; c) non devono avere riportato alcuna sanzione disciplinare, né avere riportato condanne in primo grado per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l’economia, l’industria e il commercio, contro il patrimonio, oppure per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni; d) non devono avere rapporti di lavoro subordinato con soggetti privati o pubblici; e) non devono avere partecipazioni in società sia di persone che di capitale aventi ad oggetto l'elaborazione delle paghe o della contabilità; f) non devono avere rapporti di parentela o affinità entro il 4° grado, o di coniugio, con altro professionista eletto nel rispettivo Consiglio territoriale dell’Ordine. 2. Il Consiglio Provinciale, tra i nominativi da comunicare al Presidente del Tribunale, può inserire anche Consulenti del Lavoro iscritti in altri Consigli Provinciali, oppure Magistrati e Consulenti del Lavoro in pensione, Avvocati che esercitino effettivamente l'attività professionale, purché residenti nella Provincia di competenza

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Art. 5 - Incompatibilità

1. La nomina a componente del Consiglio di disciplina territoriale è incompatibile con la carica di Consigliere Provinciale e Nazionale dell'Ordine, con la carica di Revisore Provinciale e Nazionale dell'Ordine. Inoltre la nomina a componente del Consiglio di disciplina è incompatibile con qualsiasi carica in organi della Cassa di Previdenza dei Consulenti del Lavoro.

2. La nomina a componente del Consiglio di disciplina territoriale è altresì incompatibile con la nomina in qualsiasi società o ente costituito dai Consigli Provinciali, dal Consiglio Nazionale o dall'Ente di Previdenza.

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Art. 6 - Presidenza del Consiglio di disciplina

1. Il Consiglio di disciplina è presieduto dal componente con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo. 2. Nell'ipotesi che vi siano componenti non iscritti all'Albo il Consiglio di disciplina è presieduto dal componente con maggiore anzianità anagrafica.

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Art. 7 - Segretario del Consiglio di disciplina

1. Le funzioni di Segretario sono svolte dal componente con minore anzianità di iscrizione all'Albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'Albo, dal componente con minore anzianità anagrafica.

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Art. 8 - Competenza del Consiglio di disciplina

1. Ai Consigli di disciplina territoriale sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'Albo di riferimento. 2. La competenza per i procedimenti disciplinari iniziati a carico dei componenti del Consiglio di disciplina territoriale, durante il periodo nel quale ricoprono l'incarico, spetta al Consiglio di disciplina territoriale con sede nel capoluogo della Regione. 3. Quando è interessato un componente del Consiglio di disciplina capoluogo della Regione, la competenza spetta al Consiglio di disciplina capoluogo di Regione contigua designata dal Consiglio Nazionale di disciplina.

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Art. 9 - Struttura amministrativa

1. I costi relativi al funzionamento del Consiglio di disciplina territoriale e della struttura di segreteria sono a carico del Consiglio Provinciale dell’Ordine.

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Art. 10 - Composizione del Collegio di disciplina

1. Il Presidente del Consiglio di disciplina territoriale, seguendo il criterio della rotazione tra i Consiglieri comporrà, di volta, in volta il collegio giudicante. 2. Una volta pervenuto il fascicolo del procedimento da parte della segreteria dell'Ordine, il Presidente del Consiglio di Disciplina assegna il fascicolo al Collegio, indicando il relatore. 3. Il Collegio giudicante è composto dal Presidente e da due Consiglieri nominati, oppure da tre Consiglieri nominati. 4. Il Collegio giudicante è presieduto dal componente con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo e funge da Segretario il componente con minore anzianità di iscrizione all’Albo. 5. Il Collegio giudicante, qualora sia composto da soggetti non iscritti all'Albo, è presieduto dal componente con maggiore anzianità anagrafica; fungerà da Segretario il componente con minore anzianità anagrafica.

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Art. 11 - Astensione e ricusazione 1. Ai componenti del Consiglio di disciplina territoriale, si applicano in quanto compatibili le cause di ricusazione ed astensione previste nell’art. 51 del codice di procedura civile. 2. Se nel corso dell’istruttoria o della seduta fissata per il dibattimento vengono avanzate richieste di astensione o istanze di ricusazione nei confronti dei membri del Collegio di disciplina, lo stesso interrompe il procedimento e decide sulla richiesta in seduta riservata. 3. Qualora la decisione sulla ricusazione o astensione incida sul numero dei componenti necessari a deliberare, il Presidente del Collegio di disciplina sospende il procedimento e rimette gli atti al Presidente del Consiglio di disciplina territoriale per la nomina di un sostituto facente parte del medesimo Consiglio di disciplina per proseguire il procedimento in corso.

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CAPO II CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE

Art. 12 - Consiglio di disciplina nazionale 1. Il Consiglio di disciplina nazionale è composto da cinque membri, nominati dal Consiglio Nazionale dell’Ordine. 2. I membri del Consiglio di disciplina nazionale possono essere scelti tra i Consiglieri Nazionali dell’Ordine ed anche tra gli iscritti all’Ordine dei Consulenti del Lavoro con una anzianità d’iscrizione di almeno otto anni e nel rispetto dei criteri di cui all’art. 4 del presente regolamento. 3. Il Consiglio di disciplina nazionale ha sede presso il Consiglio Nazionale dell’Ordine e resta in carica per il medesimo periodo del Consiglio Nazionale dell’Ordine. Omissis

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CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE CONSULENTI LAVORO

REGOLAMENTO DELLE

PROCEDURE DISCIPLINARI

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CAPO I - CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE

Art. 1 - Registro dei procedimenti disciplinari 1. Il Consiglio di disciplina territoriale, operante presso la sede del Consiglio provinciale dell'Ordine ai sensi dell’art. 9 del regolamento dei Consigli di disciplina, istituisce apposito registro nel quale vengono annotati cronologicamente i procedimenti disciplinari. 2. Sul registro devono essere annotati: a) la data di consegna del fascicolo al Presidente del Consiglio di disciplina territoriale; b) il numero d’ordine per anno; c) le generalità dell’iscritto sottoposto a procedimento; d) gli estremi della delibera di inizio del procedimento e l’indicazione degli addebiti; e) il nominativo del relatore e del Collegio giudicante; f) gli estremi della decisione del Collegio di disciplina ed il relativo dispositivo; g) la data delle notifiche della decisione. 3. Il Consiglio di disciplina territoriale cura l’esecuzione di tutti gli adempimenti e la trasmissione delle notifiche inerenti l’intera fase del procedimento, predisponendo una volta esaurito lo stesso un apposito fascicolo contenente tutti gli atti e i documenti riguardanti il procedimento.

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Art. 2 - Formazione e tenuta fascicolo

1. Il Consiglio dell'Ordine Provinciale a seguito di esposto, denuncia, segnalazione o fatti, di natura disciplinare, riguardanti un iscritto all'Ordine, forma il fascicolo d’ufficio, provvedendo a consegnarlo o trasmetterlo, anche via PEC, al Presidente del Consiglio di disciplina, unitamente a una scheda riassuntiva dei provvedimenti disciplinari a carico dell’iscritto.

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Art. 3 - Adempimenti devoluti

1. Nella ipotesi di competenza devoluta a norma dell’art. 3 del Regolamento dei Consigli di disciplina, gli adempimenti burocratici e amministrativi, previsti dal presente regolamento, sono curati dal Consiglio Provinciale presso cui insiste il Consiglio di disciplina indicato dal Ministero vigilante.

2. Il Consiglio Provinciale che cura gli adempimenti di cui al comma 1, decorso il termine per l’impugnazione, trasmette il fascicolo contenente tutti gli atti e documenti al Consiglio Provinciale dell’iscritto.

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Art. 4 - Formazione del Collegio

1. Il Presidente del Consiglio di disciplina territoriale, ricevuto il fascicolo, provvede a nominare il Collegio giudicante, indicando il Relatore, come previsto all’art. 10 del Regolamento dei Consigli di disciplina, adottando ogni provvedimento di sua competenza.

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CAPO II - ISTRUTTORIA PRELIMINARE

Art. 5 - Valutazione preliminare dei fatti

1. Il Collegio di disciplina territoriale, incaricato ai sensi dell’art. 10 del Regolamento dei Consigli di disciplina approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro il 25 settembre 2014 valuta in via preliminare:

a) la propria competenza territoriale;

b) la rilevanza deontologica e disciplinare della notizia.

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Art. 6 - Ulteriori approfondimenti

1. Il Collegio di disciplina territoriale può acquisire ulteriori elementi, dandone immediata comunicazione all’interessato, invitandolo ad un colloquio preliminare al fine di chiarire i fatti e le notizie segnalate, qualora lo ritenesse necessario.

2. Nel caso di convocazione dell’interessato, dovrà essere redatto apposito processo verbale dallo stesso sottoscritto.

3. L’ulteriore fase conoscitiva non costituisce apertura del procedimento.

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Art. 7 - Esito della fase preliminare

1. Il Collegio di disciplina territoriale, esaurito l’esame preliminare decide:

a) la propria incompetenza trasmettendo gli atti al Consiglio di disciplina territoriale di pertinenza ai sensi delle norme vigenti;

b) l’archiviazione;

c) l’apertura del procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 26 e seguenti della legge 12/1979

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Art. 8 - Conflitto di competenza

1. Sui conflitti di competenza territoriale sollevati dai Consigli di disciplina, la decisione è demandata al Consiglio di disciplina nazionale.

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Art 9 - Archiviazione

1. Il Collegio di disciplina territoriale dispone l’archiviazione qualora:

a) la notizia sia palesemente priva di fondamento;

b) il fatto o il comportamento addebitato non assuma rilevanza ai fini disciplinari.

2. Il provvedimento di archiviazione, adeguatamente motivato, deve essere comunicato all'iscritto, al Consiglio Provinciale dell'Ordine, nonché all'esponente ove lo stesso sia un Consulente del Lavoro.

3. Il provvedimento può essere impugnato, ai sensi dell'art. 23 del presente regolamento, dal Consiglio Provinciale dell'Ordine

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Art. 10 - Termine istruttoria preliminare

1. La fase preliminare deve concludersi entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla nomina del Collegio giudicante e del Relatore.

169 Ultimo aggiornamento 16 novembre 2019

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CAPO III - INIZIO DEL PROCEDIMENTO

Art. 11 - Apertura del procedimento 1. La delibera dell’apertura del procedimento disciplinare deve essere notificata, a cura del Consiglio di disciplina territoriale, all’incolpato mediante posta certificata o, in caso di non funzionamento, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel luogo dell’ultima residenza o domicilio professionale risultante nel fascicolo dell’iscritto. 2. Nella delibera devono essere riportati gli specifici capi d’incolpazione, l’indicazione dei fatti contestati sulla base degli elementi di prova acquisiti, nonché il termine per prendere visione degli atti del procedimento e richiederne copia, previa refusione dei costi di segreteria.

170 Ultimo aggiornamento 16 novembre 2019

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Art. 12 - Istruttoria

1. Il Collegio di disciplina può richiedere, anche d’ufficio tutti gli elementi di prova ritenuti rilevanti ai fini della decisione.

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Art. 13 - Convocazione per la discussione 1. Il Presidente del Collegio di disciplina territoriale fissa la data di discussione del procedimento e ne dà comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Consulente del Lavoro sottoposto a procedimento disciplinare ed al Consiglio Provinciale dell’Ordine presso cui l’incolpato è iscritto con almeno venti giorni di preavviso, invitandoli a comparire dinanzi al Collegio di disciplina territoriale. 2. Contestualmente, dovrà essere comunicata all’interessato la facoltà di farsi assistere o rappresentare a mezzo di regolare procura scritta, avvertendolo che ove non si presenti o non faccia pervenire alcuna memoria difensiva entro il decimo giorno precedente la data della discussione, né dimostri un legittimo impedimento, si procederà in sua assenza. 3. Il Consiglio Provinciale di iscrizione, al quale va comunicato l'apertura del procedimento e la delibera di incolpazione, può far pervenire memorie ed eventuali documenti fino a 10 giorni prima della data fissata per la discussione.

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CAPO IV - SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO Art. 14 – Discussione

1. Nella seduta fissata per la discussione il relatore espone al Collegio i fatti per i quali si procede. 2. Il Presidente invita la parte incolpata, se presente, ad esporre le ragioni in difesa. 3. Successivamente, lo stesso Presidente, invita il rappresentante del Consiglio Provinciale dell’Ordine a spiegare le proprie ragioni. 4. E’ facoltà dei Consiglieri rivolgere domande all’interessato sui fatti inerenti il procedimento. 5. Se la parte incolpata non è comparsa né è stata rappresentata nella seduta fissata per il procedimento e non ha dimostrato un legittimo impedimento, il Collegio di disciplina territoriale, verificata la regolarità e la tempestività della convocazione, procede in sua assenza facendone menzione nella decisione. Qualora sia verificata l’irregolarità, la tardività o comunque la inefficacia della convocazione, il Presidente del Collegio ne dispone il rinnovo.

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Art. 15- Sospensione o rinvio del procedimento

1. Il Collegio può, in qualsiasi momento, disporre la sospensione del procedimento disciplinare ogniqualvolta ritenga necessario attendere l’esito di altro giudizio penale pendente avanti l’autorità giudiziaria. 2. L’ordinanza di sospensione sarà resa nota all’incolpato entro i trenta giorni successivi a mezzo di posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. 3. La cessazione della sospensione implica l’applicazione delle procedure previste all’art. 14 del presente regolamento. 4. Il Collegio può inoltre disporre l’eventuale rinvio del procedimento al fine di acquisire ulteriori elementi utili per l’assunzione della decisione.

174 Ultimo aggiornamento 16 novembre 2019

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Art. 16 - Decisione

1. Ultimata la discussione, il Collegio di disciplina territoriale, in seduta riservata, delibera:

a) il proscioglimento;

b) l'applicazione della sanzione disciplinare per i fatti addebitati.

2. Al termine della Camera di Consiglio il Presidente legge immediatamente il dispositivo.

175 Ultimo aggiornamento 16 novembre 2019

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Art. 17 - Forma della decisione

1. La decisione, sottoscritta dal Presidente e dal Segretario del Collegio, contenente l'indicazione dei fatti e dei motivi, è depositata e annotata nel registro di cui all’art.1, entro trenta giorni dalla lettura del dispositivo.

176 Ultimo aggiornamento 16 novembre 2019

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Art. 18 - Notifica della decisione

1. La decisione è notificata a mezzo della posta elettronica certificata del Consiglio di disciplina territoriale o, in caso di non funzionamento, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro 15 giorni dal deposito, all’interessato, al Presidente del Consiglio Provinciale, nonché, ai soggetti indicati nell’art. 36 della legge 12/1979 nell’ipotesi in cui la decisione riconosca responsabilità disciplinari.

2. Nella comunicazione devono essere evidenziati i termini e le modalità di proposizione del ricorso al Consiglio di disciplina nazionale.

177 Ultimo aggiornamento 16 novembre 2019

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Art. 19 - Durata del procedimento

1. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla sua apertura.

2. Eventuali proroghe, comunque non superiori ad ulteriori sessanta giorni, devono essere adeguatamente motivate.

178 Ultimo aggiornamento 16 novembre 2019

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CAPO V - CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE

Art. 20 - Istituzione registro dei ricorsi disciplinari

Il Consiglio di Disciplina nazionale, operante presso il Consiglio nazionale dell’Ordine ai sensi dell’art.20 del Regolamento dei Consigli di Disciplina, istituisce apposito registro, preventivamente numerato e vidimato dal Presidente del Consiglio di Disciplina nazionale, nel quale vengono annotati cronologicamente i ricorsi disciplinari.

2. La segreteria del Consiglio Nazionale tiene ed aggiorna l’elenco di tutti i fascicoli in deposito per gli adempimenti previsti dal presente regolamento, conformemente alle modalità di cui all’art. 1 dello stesso.

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Art. 21 - Adempimenti del Consiglio Nazionale di Disciplina

1. A cura del Consiglio di Disciplina nazionale vengono annotate - nel repertorio e a margine del ricorso - la data di presentazione o di ricevimento ed il numero di protocollo assegnato. 2. Successivamente, provvede a: a) formare il fascicolo d’ufficio contenente il ricorso ed il fascicolo di primo grado da richiedere al Consiglio di Disciplina territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato;

b) trasmettere o consegnare il fascicolo al Presidente del Consiglio Nazionale di disciplina, annotando la data di consegna nel registro stesso. Alla conclusione del procedimento annoterà la data di deposito della decisione;

c) custodire tutti i fascicoli relativi ai ricorsi disciplinari.

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Art. 22 - Formazione del Collegio

1. Il Presidente del Consiglio di disciplina, ricevuto il fascicolo, provvede a nominare il Collegio come previsto dal Regolamento dei Consigli di disciplina, adottando ogni provvedimento di sua competenza.

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CAPO VI - RICORSO AL CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE

Art. 23 - Ricorso al Consiglio di disciplina nazionale

1. Avverso le decisioni del Consiglio di disciplina territoriale è ammesso ricorso avanti al Consiglio di disciplina nazionale nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento.

2. Possono proporre ricorso:

a) il Consulente del Lavoro riconosciuto colpevole dei fatti addebitati;

b) il Consiglio dell’Ordine presso cui il Consulente del Lavoro è iscritto, per ogni decisione.

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Art. 24 - Requisiti di forma e contenuto dei ricorsi

1. I ricorsi innanzi al Consiglio di disciplina nazionale, devono contenere: a) l'intestazione al Consiglio di disciplina nazionale; b) le generalità complete del ricorrente e l'indicazione del domicilio o della residenza; c) l'indicazione dell'atto o del provvedimento impugnato; d) l'indicazione dei motivi in fatto e in diritto sui quali si fonda il ricorso, gli eventuali mezzi di prova dei quali il ricorrente intenda avvalersi, nonché le conclusioni del ricorrente; e) la sottoscrizione del ricorrente o, nell'ipotesi in cui sia stato conferito apposito mandato del suo difensore.

2. La mancanza dei requisiti di cui al presente articolo comporta l'inammissibilità del ricorso, conformemente a quanto disposto dall’art. 125 codice procedura civile.

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Art. 25 - Modalità di presentazione dei ricorsi

1. I ricorsi innanzi al Consiglio di disciplina nazionale vanno redatti in bollo e presentati entro trenta giorni dalla notificazione della decisione emessa dal Collegio di disciplina territoriale, pena l’irricevibilità.

2. Il ricorso deve essere corredato da: a) copia della decisione impugnata; b) copia della notifica o del documento che evidenzi la data di ricevimento del provvedimento contestato.

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Art. 26 - Istanza di sospensione

1. Il ricorrente può presentare al Consiglio Nazionale di disciplina istanza di sospensione del provvedimento disciplinare emesso dal Consiglio di disciplina territoriale, allegando a giustificazione della richiesta, i motivi di urgenza e gravità conseguenti alla esecuzione del provvedimento disciplinare.

2. L'istanza di sospensione del provvedimento, qualora non contenuta nel ricorso, può essere presentata separatamente, in bollo.

3. Il Collegio può sospendere l'efficacia del provvedimento disciplinare adottato, comunicando la decisione all'interessato ed al Consiglio Provinciale entro i cinque giorni successivi.

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Art. 27 - Assistenza tecnica

1. E' data facoltà al ricorrente di difendersi personalmente o farsi assistere o rappresentare, nonché di eleggere il domicilio presso il difensore e/o delegato.

2. Ai fini della validità del conferimento del suddetto mandato, ove lo stesso non sia contenuto nel ricorso, è sufficiente il suo deposito presso la segreteria del Consiglio Nazionale dell’Ordine.

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Art. 28 - Memorie difensive e documentazione

1. Presso il Consiglio di Disciplina nazionale il ricorrente ed il Consiglio Provinciale, ove costituitosi, possono prendere visione degli atti e richiedere copie, nonché presentare documenti e memorie fino a dieci giorni prima della data fissata per la discussione del ricorso.

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Art. 29 - Operazioni preliminari alla trattazione del ricorso

1. Il Presidente del Collegio di disciplina nazionale fissa la data della seduta per la trattazione del ricorso, dandone comunicazione a mezzo posta elettronica certificata o, in caso di non funzionamento con posta raccomandata con avviso di ricevimento, al ricorrente ed al Consiglio Provinciale, almeno venti giorni prima della data fissata per la discussione.

2. Entro cinque giorni dalla nomina, una copia del fascicolo relativo al ricorso assegnato deve essere spedita o consegnata a mano al relatore.

3. Il Presidente del Collegio, può chiedere al ricorrente, con posta elettronica certificata o posta raccomandata con avviso di ricevimento, chiarimenti, documentazione o atti, nonché disporre indagini, fissando i termini per le risposte

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Art. 30 - Rinuncia

1. In qualunque fase della controversia è possibile rinunciare al ricorso, con dichiarazione sottoscritta. Il Consiglio di disciplina nazionale deve comunicare al Consiglio Provinciale dell’Ordine interessato la rinuncia del ricorrente.

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Art. 31 - Discussione del ricorso 1. Nella seduta stabilita per la discussione, il relatore illustra al Collegio di disciplina nazionale, i fatti che hanno determinato la decisione impugnata ed i motivi del ricorso. 2. Il Presidente del Collegio invita il ricorrente, nonché il Consiglio Provinciale costituitosi o i loro difensori ad esporre le proprie argomentazioni. 3. I componenti del Collegio possono rivolgere agli interessati richieste di chiarimento o approfondimento sui fatti e sui motivi del ricorso. 4. Se dalla discussione del ricorso emerge la necessità di approfondire l'istruttoria, il Collegio può deliberare il rinvio ed il Presidente ne dà comunicazione agli interessati. 5. Ultimata la discussione, si invitano i presenti ad abbandonare l'aula ed il Collegio decide sul ricorso. A tale scopo il Presidente raccoglie i voti dei Consiglieri votando per ultimo. 6. La decisione è adottata a maggioranza. 7. Terminata la votazione, viene data lettura alle parti del dispositivo della decisione che viene depositato in segreteria

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Art. 32 - Decisione

La decisione del ricorso, depositata in segreteria entro trenta giorni, deve contenere:

a) la data della pronuncia;

b) l'oggetto dell'impugnativa;

c) una sintesi dello svolgimento del procedimento;

d) la motivazione;

e) la sottoscrizione del Presidente e del relatore.

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Art. 33 - Notifiche

1. La decisione deve essere comunicata a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, al ricorrente ed al Consiglio Provinciale, a cura del Consiglio di Disciplina nazionale entro i quindici giorni successivi all'avvenuto deposito.

2. La decisione del Consiglio di disciplina nazionale può essere impugnata davanti all’Autorità giudiziaria amministrativa nei termini e con le modalità di cui all’art. 15, secondo comma, del Regolamento dei Consigli di disciplina approvato, previo parere del Ministero vigilante, dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro il 25 settembre 2014.

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Art. 34 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento, approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine in data 25 settembre 2014 si applica dalla data di costituzione dei Consigli di Disciplina territoriali e del Consiglio Nazionale di Disciplina.

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Il nuovo Regolamento per la Formazione Continua

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REGOLAMENTO RECANTE LE DISPOSIZIONI SULLA FORMAZIONE CONTINUA PER I CONSULENTI DEL LAVORO

Approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro con delibera n. 22 del 22 dicembre 2017, a seguito del parere favorevole alla definitiva adozione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 29 novembre 2017, previa intesa con il Ministero della Giustizia avvenuta in data 26 ottobre 2017

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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Contenuti e finalità

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 e reca le disposizioni che disciplinano gli obblighi e le modalità di svolgimento della formazione di tutti gli iscritti all’Ordine dei Consulenti del Lavoro, nonché i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento. Si tratta di una previsione di carattere generale, che richiama la fonte statale che autorizza l’adozione del regolamento del Consiglio nazionale. Si ricorda che il d.P.R. 137/2012 è a sua volta autorizzato dall’art. 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, conv. in legge 14 settembre 2011, n. 148, e ss. mod., che, per quanto qui di interesse, dispone: “Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi: (…) b) previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione; (…)”

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Art. 2 - Definizione della formazione continua

1. Per formazione continua si intende, ai sensi del presente regolamento, ogni attività volta al conseguimento ed al consolidamento di competenze generali e specifiche di carattere teorico pratico nelle aree scientifiche, tecniche e culturali relative alla professione di Consulente del Lavoro.

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Art. 3 - Obbligo della formazione continua 1. Il Consulente del Lavoro, al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel miglior interesse dell’utente e della collettività, ha l’obbligo di sviluppare e curare la propria competenza professionale, mediante la partecipazione a corsi o eventi formativi riconosciuti o accreditati ai sensi del presente regolamento, ovvero mediante lo svolgimento delle attività formative indicate al successivo articolo 7. 2. Lo svolgimento della formazione continua costituisce obbligo giuridico e deontologico per tutti gli iscritti all’Ordine, a prescindere dall’esercizio effettivo dell’attività professionale, salvo quanto previsto dagli articoli 21 e 22. 3. Sono soggetti all’obbligo di cui al comma 2 anche i professionisti sospesi dall’esercizio della professione in forza di un provvedimento disciplinare ai sensi dell’articolo 29 della legge 11 gennaio 1979, n. 12.

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NOTA – COOMENTO all’art. 3:

La formazione continua costituisce un obbligo giuridico previsto dalla legge e dal codice deontologico.

Tale predetto obbligo è in capo a tutti gli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro ivi compresi coloro che non esercitino la professione o, anche, siano stati oggetto di provvedimento di sospensione ex art. 29 legge 11 gennaio 1979, n. 12.

Pertanto, ove il professionista non ottemperi al previsto obbligo di formazione continua, sarà deferito al competente Consiglio di disciplina territoriale.

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Art. 4 - Oggetto delle attività di formazione continua

1. Il programma formativo, nel quale si articola la formazione continua, deve avere ad oggetto le materie e le attività inerenti alla professione di Consulente del Lavoro, riportate nell’allegato 1 al presente regolamento

e nel successivo articolo 8, comma 4. Nell’allegato 1 al Regolamento sono indicate le materie e le attività nelle quali potrà estrinsecarsi la formazione continua del Consulente del Lavoro che risultano suddivise in sei macro aree (lettere A – F) all’interno delle quali si hanno ulteriori ripartizioni per singolo argomento.

Ulteriori specifiche attività formative sono, inoltre, elencate all’articolo 8, comma 4 (v. infra).

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Art. 5 - Durata e periodo della formazione

1. Il periodo di riferimento per la formazione continua ha durata biennale.

2. L’anno formativo inizia il 1⁰ gennaio e termina il 31 dicembre.

Il periodo di riferimento dell’adempimento formativo è il biennio e l’anno formativo coincide con l’anno civile. In sede di prima applicazione, il primo biennio è quello che comincia il primo gennaio 2019.

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Art. 6 - Crediti formativi 1. Il credito formativo (CF) costituisce l’unità di misura per la valutazione dell’impegno richiesto per l’assolvimento dell’obbligo di formazione professionale continua. 2. L’unità del valore del credito formativo è l’ora. 3. Ogni Consulente del Lavoro deve conseguire nel biennio almeno 50 crediti formativi, di cui almeno 6 nelle materie di Ordinamento Professionale e Codice Deontologico. 4. Per i neo iscritti l’obbligo formativo decorre dal mese successivo a quello di iscrizione all’Albo ed i crediti di cui al comma 3 sono conseguentemente riproporzionati. 5. Per ciascun anno il Consulente del Lavoro deve, comunque, maturare complessivamente almeno 16 crediti formativi, di cui almeno 3 crediti nelle materie di Ordinamento Professionale e Codice Deontologico.

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6. Ogni Consulente del Lavoro può beneficiare, nel biennio, di un debito formativo per un massimo di 9 crediti, i quali dovranno essere recuperati nei primi sei mesi del biennio successivo.

7. Il 40% dei crediti può essere conseguito con l’utilizzo della tecnologia e-learning. Su richiesta motivata dell’iscritto, o per motivi di carattere generale, il Consiglio Provinciale può autorizzare una percentuale superiore.

8. In nessun caso è possibile riportare nel computo dei crediti del biennio di riferimento i crediti maturati nel biennio precedente.

203 Ultimo aggiornamento 16 novembre 2019

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NOTA COMMENTO all’art. 6:

La regola generale per l’attribuzione dei crediti formativi è “1 ora = 1 credito”. Le ore di docenza fanno eccezione poiché ciascuna delle quali vale 2 crediti. I crediti formativi minimi da conseguire per ciascun anno solare sono 16, di cui almeno 3 nelle materie di Ordinamento Professionale e Codice Deontologico. Tuttavia, il Consulente del Lavoro, per ogni biennio, potrà usufruire di un debito formativo per un massimo di 9 crediti, sia ordinari che nelle materie di Ordinamento Professionale e Codice Deontologico. Per i nuovi iscritti il Consiglio Provinciale dovrà procedere al riproporzionamento (per ventiquattresimi) dei crediti formativi sulla piattaforma informatica. La presenza di un nuovo iscritto sarà segnalata da un alert. L’obbligo di formazione continua può essere assolto mediante la frequenza di corsi frontali o erogati in modalità e-learning. Il Consulente del Lavoro può ricorrere alla modalità e-learning per il conseguimento del 40% dei crediti formativi biennali con facoltà ai Consigli Provinciali di autorizzare una percentuale superiore al predetto 40% su richiesta motivata dell’iscritto, o per motivi di carattere generale.

Non rientrano nella tipologia e-learning altre modalità di formazione a distanza come meglio specificato nel successivo articolo 9. Nella percentuale del 40%, invece, sono inclusi anche i corsi formativi svolti in modalità webinar. Con questa ultima modalità, acronimo di “web seminar” si intende un seminario interattivo che si svolge in modalità virtuale.

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Art. 7 - Eventi formativi e attività formative 1. Il Consulente del Lavoro, in relazione alle proprie esigenze professionali e nel rispetto del presente regolamento, sceglie liberamente i corsi, gli eventi e le attività formative da svolgere ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo. 2. Il Consulente del Lavoro può conseguire i crediti formativi attraverso la partecipazione a: a) corsi di formazione, anche in modalità e-learning, organizzati dai soggetti indicati al successivo articolo 11; b) seminari, convegni, videoconferenze, tavole rotonde e dibattiti, o partecipazione a congressi nazionali e territoriali aventi ad oggetto argomenti nelle materie di cui all’allegato 1. 3. Il Consulente del Lavoro può, altresì, conseguire i crediti formativi mediante lo svolgimento delle seguenti attività riguardanti le materie di cui all’articolo 4:

205 Ultimo aggiornamento 16 novembre 2019

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a) relatore negli eventi formativi organizzati dai Consigli Provinciali dei Consulenti del Lavoro o da essi autorizzati;

b) insegnamento in corsi per praticanti, corsi in scuole secondarie, corsi universitari e corsi post-universitari;

c) partecipazione a progetti di ricerca gestiti o finanziati da Istituzioni universitarie o di ricerca riconosciute;

d) pubblicistica anche in via informatica o telematica di libri, monografie, articoli e saggi su riviste specializzate;

e) partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato di Consulente del Lavoro;

f) superamento degli esami previsti dai corsi di laurea per l’accesso alla professione;

206 Ultimo aggiornamento 16 novembre 2019

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g) frequenza di master universitari ed assimilati con conseguimento del relativo diploma;

h) partecipazione a commissioni e gruppi di studio negli eventi riconosciuti ed accreditati ai sensi dei successivi articoli 8, 9 e 10, aventi lo scopo di esaminare ed approfondire problematiche afferenti alle materie di cui all’articolo 4;

i) partecipazione, in qualità di componente, alla Commissione di Certificazione dei Contratti istituita presso i Consigli Provinciali; a quella istituita presso altri organismi, anche con funzioni consultive e alle altre Commissioni di studio istituite dai Consigli Provinciali;

207 Ultimo aggiornamento 16 novembre 2019

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l) partecipazione ad eventi formativi non accreditati, organizzati da Università e Pubbliche Amministrazioni aventi ad oggetto materie professionali, di cui sia attestata la partecipazione dal soggetto organizzatore;

m) partecipazione alle commissioni di studio o approfondimento nelle materie oggetto del presente regolamento presso le commissioni ministeriali e parlamentari, nazionali e comunitarie;

n) partecipazione alle commissioni di studio o approfondimento nelle materie oggetto del presente regolamento presso le commissioni degli organi di Governo dei Comuni, delle Province e delle Regioni;

o) partecipazione a corsi per mediatori civili e commerciali.

208 Ultimo aggiornamento 16 novembre 2019

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4. I Consigli Provinciali provvedono, direttamente o in collaborazione con soggetti terzi, all’organizzazione di eventi formativi in misura tale da garantire ai propri iscritti il conseguimento, nel biennio, del numero minimo di crediti di cui al comma 3 dell’articolo 6 del presente regolamento.

209 Ultimo aggiornamento 16 novembre 2019

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NOTA COMMENTO all’art. 7: Il Consulente del Lavoro ha piena libertà di scegliere le attività formative di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 7 del Regolamento, aventi ad oggetto le materie di cui all’allegato 1, presenti sulla piattaforma telematica. Il comma 2 elenca le tipologie di attività che rientrano nella regola generale per la quale ad ogni ora di lezione corrisponde 1 credito formativo. Il comma 3 elenca una serie di fattispecie che, in virtù di variabili di tipo qualitativo, comportano una attribuzione di crediti diversa rispetto alla regola generale. Il successivo articolo 8 prevede, in relazione alle singole fattispecie, la relativa attribuzione di crediti. Con riferimento all’ipotesi di cui al comma 4, si precisa che il Consiglio Provinciale in quanto titolare esclusivo dell’evento dovrà curare anche tutti gli aspetti organizzativi, quali gestione delle presenze, registrazione dei partecipanti, monitoraggio e controllo dell’evento nonché successivo rilascio dei crediti formativi.

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Art. 8 - Attribuzione dei crediti formativi

1. I crediti formativi si conseguono con la partecipazione agli eventi formativi a condizione che essi siano organizzati dai soggetti indicati al successivo articolo 11.

2. I crediti si conseguono, inoltre, con lo svolgimento delle attività formative di cui all’articolo 7, comma 3.

3. Ad ogni ora di partecipazione ad un evento formativo è riconosciuto n. 1 credito. Fermo restando la non frazionabilità dell’evento stesso, è data facoltà al Consiglio Provinciale di prevedere una frazionabilità correlata agli argomenti trattati.

4. L’attribuzione dei crediti per lo svolgimento delle attività formative di cui al comma 2, non può superare i 30 crediti nel biennio di riferimento ed è così regolata: 211 Ultimo aggiornamento 16 novembre 2019

CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO OTTOBRE 2019

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Attività formative Crediti attribuibili

a) attività di relatore negli eventi formativi organizzati dai Consigli Provinciali dei Consulenti del Lavoro o da essi accreditati;

2 crediti per ciascuna ora

b) attività di insegnamento in corsi per praticanti, corsi in scuole secondarie, corsi universitari e corsi post-universitari;

2 crediti per ciascuna ora

c) partecipazione a progetti di ricerca gestiti o finanziati da Istituzioni universitarie o di ricerca riconosciute;

5 crediti per ciascuna ora

d) partecipazione a progetti di ricerca gestiti o finanziati da Istituzioni universitarie o di ricerca riconosciute con funzioni di coordinamento e/o di responsabilità;

10 crediti per ciascuna ora

e) attività pubblicistica anche in via informatica o telematica di libri, monografie, articoli e saggi su riviste specializzate;

2 crediti per ciascuna pubblicazione

212 Ultimo aggiornamento 16 novembre 2019

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Attività formative Crediti attribuibili

f) partecipazione alle commissioni per gli esami di stato di Consulente del Lavoro;

10 crediti per ciascuna sessione

g) superamento degli esami previsti dai corsi di laurea per l’accesso alla professione;

6 crediti per ciascun esame

h)frequenza di master universitari ed assimilati con conseguimento del relativo diploma;

20 crediti per ciascun master

i) partecipazione a commissioni e gruppi di studio negli eventi, riconosciuti e accreditati ai sensi del precedente art. 7, aventi lo scopo di esaminare ed approfondire problematiche afferenti le materie di cui all'art. 4;

1 credito per ciascuna ora di partecipazione

213 Ultimo aggiornamento 16 novembre 2019

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Attività formative Crediti attribuibili

l) partecipazione, in qualità di componente, alla Commissione di Certificazione dei Contratti istituita presso i Consigli Provinciali; a quella istituita presso altri organismi, anche con funzioni consultive e, alle altre Commissioni di studio istituite dai Consigli Provinciali

1 credito per ciascuna ora di partecipazione

m) partecipazione ad eventi formativi non accreditati, organizzati da Università e Pubbliche Amministrazioni aventi ad oggetto materie professionali, di cui sia attestata la partecipazione dal soggetto organizzatore;

1 credito per ciascuna ora di partecipazione

n) partecipazione alle commissioni di studio o approfondimento nelle materie oggetto del presente regolamento presso le commissioni ministeriali e parlamentari, nazionali e comunitarie;

2 crediti per ciascuna riunione

214 Ultimo aggiornamento 16 novembre 2019

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Attività Formative Crediti attribuibili

o) partecipazione alle commissioni di studio o approfondimento nelle materie oggetto del presente regolamento presso le commissioni degli organi di governo dei Comuni, delle Province e delle Regioni;

2 crediti per ciascuna riunione

p) partecipazione con profitto a corsi di 54 ore per mediatori civili e commerciali;

20 crediti per l’intero corso

q) partecipazione con profitto a corsi di 18 ore (aggiornamento) per mediatori civili e commerciali

6 crediti per l’intero corso

215 Ultimo aggiornamento 16 novembre 2019

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NOTA COMMENTO all’art. 8

Il conseguimento di crediti formativi si ottiene con la partecipazione agli eventi formativi organizzati esclusivamente dai soggetti indicati al successivo articolo 11.

Non è prevista la frazionabilità dell’evento stesso, tuttavia è riconosciuta al Consiglio Provinciale la facoltà di prevedere un’eventuale frazionabilità dell’evento, in relazione agli argomenti trattati. Anche gli eventi organizzati dagli enti formatori autorizzati, su proposta di questi ultimi inoltrata per il tramite della piattaforma informatica, potranno prevedere un’eventuale frazionabilità.

Il comma 4 detta un elenco di fattispecie, diverse dalla partecipazione agli eventi formativi, la cui esecuzione e/o partecipazione attribuisce un numero di crediti formativi differente rispetto alla regola generale, con il limite massimo di 30 crediti nel biennio di riferimento.

216 Ultimo aggiornamento 16 novembre 2019

CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO OTTOBRE 2019

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Con riferimento alla tabella si evidenziano le seguenti specifiche:

- lettera f) - alla partecipazione alle commissioni per gli esami di stato di Consulente del Lavoro viene assimilata l’attività di insegnamento che il professionista affidatario (cd. “dominus” o “dante pratica”) svolge nei confronti del proprio tirocinante. Per tale attività è riconosciuta l’attribuzione di un massimo di 10 crediti per biennio, prescindendo dal numero dei tirocinanti. Ma i 10 crediti formativi sono riconosciuti a condizione che il periodo di tirocinio professionale venga portato a termine e gli stessi sono computati nel biennio formativo in cui si conclude il suddetto tirocinio.

Il dominus o Consulente del Lavoro dante pratica sarà chiamato a compilare specifica dichiarazione contenente il nominativo del praticante e la data di conclusione del tirocinio.

- lettera l) - l’attribuzione dei crediti è altresì riconosciuta ai componenti dei Consigli di Disciplina territoriali e nazionali. Con riferimento alla partecipazione ai Consigli di Disciplina si riconosce la maturazione di crediti formativi in relazione a quelli di natura deontologica/ordinamentale, nel limite dei 6 crediti formativi, da conseguire nella misura di 3 crediti per anno. 217 Ultimo aggiornamento 16 novembre 2019

CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO OTTOBRE 2019

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Art. 9 - Attribuzione dei crediti per le attività di formazione a distanza

1. I crediti formativi si possono conseguire partecipando ad eventi svolti in modalità di videoconferenza. Il Consiglio Provinciale vigila sui contenuti scientifici e sull’effettiva partecipazione dell’iscritto all’attività formativa, secondo le indicazioni e gli eventuali limiti stabiliti dal Consiglio Nazionale.

218 Ultimo aggiornamento 16 novembre 2019

CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO OTTOBRE 2019

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NOTA COMMENTO all’art. 9 È prevista la possibilità di conseguire crediti formativi partecipando ad eventi svolti in modalità di videoconferenza. A titolo esemplificativo rientrano in tale fattispecie i videoforum organizzati dalla Fondazione Studi e le videoconferenze realizzate dalla stessa in favore dei Consigli Provinciali. In tali ipotesi l’evento è assimilabile a quelli svolti in modalità frontale e, di conseguenza, dovranno essere curati nel medesimo modo gli adempimenti relativi alla registrazione dei partecipanti e alla gestione delle presenze. Il Consiglio Provinciale è chiamato a vigilare sull’effettiva partecipazione degli iscritti alla singola attività formativa e sui contenuti scientifici dell’evento stesso. Il Consiglio Nazionale si riserva di stabilire ulteriori indicazioni o limiti per tale modalità.

219 Ultimo aggiornamento 16 novembre 2019

CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO OTTOBRE 2019

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Art. 10 - Attribuzione dei crediti in modalità e-learning

1. I crediti formativi si possono conseguire con la partecipazione ad eventi organizzati in modalità e-learning, di cui all’articolo 7, comma 2, attraverso l’utilizzo di una piattaforma informatica conforme alle linee guida attuative stabilite con delibera del Consiglio Nazionale.

I crediti formativi possono essere conseguiti attraverso la partecipazione ad eventi organizzati in modalità e-learning nei limiti del 40% del totale previsto nel biennio.

Tale modalità è consentita solo ove la piattaforma informatica utilizzata sia conforme alle linee guida di cui all’allegato 1 delle presenti linee guida, stabilite dal Consiglio Nazionale con propria delibera.

220 Ultimo aggiornamento 16 novembre 2019

CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO OTTOBRE 2019

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CAPO III - DISPOSIZIONI PER I SOGGETTI ABILITATI

Art. 11 - Soggetti abilitati all’organizzazione e allo svolgimento di eventi formativi

1. Gli eventi formativi di cui all’articolo 7, comma 2, sono organizzati e svolti:

a) dai Consigli Provinciali, anche in cooperazione con altri soggetti ancorché non autorizzati dal Consiglio Nazionale o con altri Ordini professionali ed Istituzioni. In tali ipotesi detti soggetti, Ordini od Istituzioni dovranno operare sotto la vigilanza e la responsabilità del Consiglio Provinciale medesimo;

b) dal Consiglio Nazionale o dalle sue Fondazioni;

c) dall’ENPACL o dalle sue Fondazioni, nelle materie di loro pertinenza;

d) da Università e Pubbliche Amministrazioni, con le modalità di cui agli articoli 18 e 19 del presente regolamento;

e) da Associazioni di iscritti agli Albi e da altri soggetti, autorizzati dal Consiglio Nazionale, come disposto dall’articolo 7, comma 2, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, con le modalità di cui agli articoli 18 e 19 del presente regolamento.

221 Ultimo aggiornamento 16 novembre 2019

CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO OTTOBRE 2019

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NOTA COMMENTO all’art. 11 Sono elencati i soggetti abilitati ad organizzare eventi formativi validi ai fini della formazione continua dei Consulenti del Lavoro. 1) Consigli Provinciali dei Consulenti del Lavoro: possono organizzare eventi in autonomia o, anche, in collaborazione con soggetti terzi. A tal proposito, oltre a quanto già osservato con riferimento all’articolo 7, comma 4, del Regolamento Formazione Continua, si evidenzia che è il Consiglio Provinciale che ha la responsabilità di questa forma di cooperazione in relazione al singolo evento. Il Consiglio Nazionale, al contrario, non procede ad accreditare singoli eventi formativi, bensì ad autorizzare un Ente formatore, così come previsto dall’art. 7, comma 2, del D.P.R. 137/2012. È inoltre possibile la collaborazione tra Consigli Provinciali e altri Ordini professionali ed Istituzioni. In queste ipotesi entrambi i predetti soggetti, ovvero, Ordini od Istituzioni dovranno operare nell’opportuno coordinamento con il Consiglio Provinciale medesimo, responsabile del buon esito dell’iniziativa formativa nei confronti degli iscritti. Come previsto dall’art. 7, comma 4, del d.P.R. 137/2012 è data facoltà esclusivamente ai Consigli nazionali di emanare appositi regolamenti comuni, da approvarsi previo parere favorevole dei ministri vigilanti, che possono individuare crediti formativi professionali interdisciplinari e stabilire il loro valore. Non è, pertanto, prevista la possibilità per i Consigli provinciali di stipulare convenzioni od accordi di riconoscimento reciproco di crediti con altri Ordini professionali, senza il predetto previo regolamento

222 Ultimo aggiornamento 16 novembre 2019

CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO OTTOBRE 2019

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SEGUE NOTA art. 11 2) Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro o dalle sue Fondazioni; 3) ENPACL o dalle sue Fondazioni, nelle materie di loro pertinenza; 4) Università e Pubbliche Amministrazioni, comprese le rispettive diramazioni territoriali (quali Amministrazioni regionali e comunali, INPS, INAIL, Ispettorato Nazionale del Lavoro, Ispettorati Territoriali del Lavoro, Agenzia delle Entrate, Ministeri): sono da considerarsi “enti accreditati di diritto”, ovvero, non è ritenuta necessaria la procedura autorizzatoria di cui ai successivi articoli 12-14. È, invece, richiesta anche per questi particolari soggetti la procedura di cui ai successivi articoli 18 e 19, ovvero, la richiesta di accreditamento del singolo evento al Consiglio provinciale territorialmente competente, la rilevazione ed il caricamento delle presenze, il tutto tramite l’utilizzo della apposita piattaforma informatica. L’iscritto può comunque presentare al Consiglio dell’ordine la richiesta che gli vengano riconosciuti dei crediti formativi in relazione alla frequenza di eventi formativi organizzati da Università e pubbliche amministrazioni che non abbiano tuttavia seguito le previste procedure di accreditamento preventivo. Il Consiglio dell’ordine competente si riserva ovviamente di valutare l’accoglimento della richiesta anche in relazione ai contenuti dell’evento formativo in questione. I predetti soggetti di cui al n. 4 sono esonerati dal pagamento del contributo per diritti di segreteria stabilito dal Consiglio Provinciale di cui all’articolo 18, comma 5, del Regolamento). 5) Associazioni di iscritti agli Albi e da altri soggetti: devono essere autorizzati dal Consiglio Nazionale, come disposto dall’articolo 7, comma 2, del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137. Questi ultimi devono effettuare gli adempimenti previsti dagli articoli 12, 13 e 14 per ciò che concerne il procedimento autorizzatorio di competenza del Consiglio Nazionale e dagli articoli 18 e 19 per il successivo accreditamento dei singoli eventi presso i Consigli Provinciali.

223 Ultimo aggiornamento 16 novembre 2019

CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO OTTOBRE 2019

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Art. 12 - Requisiti delle Associazioni di iscritti agli Albi e degli altri soggetti 1. Le Associazioni di iscritti agli Albi e gli altri soggetti che intendono ottenere l’autorizzazione ad organizzare l’attività formativa devono: a) dimostrare, anche per il tramite di idonea relazione, di aver maturato adeguata esperienza nell’ambito della formazione professionale nelle materie di cui all’allegato 1, svolta in via continuativa da almeno due anni con propria organizzazione e mezzi; b) illustrare i programmi e gli obiettivi dei corsi di formazione che si intende realizzare, precisando la durata e le materie prescelte, gli argomenti considerati nell’ambito delle materie prescelte e la loro propedeuticità, i docenti che si intende impiegare nelle attività formative in relazione agli argomenti considerati, le metodologie didattiche utilizzate; c) dichiarare che gli eventi formativi siano organizzati in sedi in regola con la normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di accessibilità per le persone con disabilità; d) dimostrare il possesso di una organizzazione tale da garantire idonee dotazioni strutturali che consentano lo svolgimento dell’attività di formazione nonché la corretta rilevazione delle presenze e l’invio o distribuzione ai partecipanti del materiale didattico;

224 Ultimo aggiornamento 16 novembre 2019

CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO OTTOBRE 2019

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e) autocertificare la conformità della piattaforma informatica utilizzata per la formazione erogata in modalità e-learning alle linee guida attuative stabilite con delibera del Consiglio Nazionale; f) autocertificare che il titolare, il legale rappresentante ed i titolari effettivi non abbiano riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva sospesa, che non siano incorsi nell’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, che non siano stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza o aver riportato sanzioni disciplinari diverse dalla censura; g) attestare che gli amministratori sono in possesso dei requisiti di onorabilità e, in particolare: non devono aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa; essere incorsi nell’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza; aver riportato sanzioni disciplinari diverse dalla censura. h) allegare il curriculum del responsabile scientifico dal quale risulti l’esperienza acquisita nelle materie di pertinenza della formazione; i) assicurare la presenza di relatori iscritti all’Ordine dei Consulenti del Lavoro ovvero con qualifica di notaio, avvocato, dottore commercialista ed esperto contabile, magistrato, docente universitario di ruolo, dirigente o funzionario della P.A..

225 Ultimo aggiornamento 16 novembre 2019

CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO OTTOBRE 2019

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NOTA COMMENTO all’art. 12

Sono previsti una serie di adempimenti e di documentazione da produrre a carico delle Associazioni di iscritti agli Albi e gli altri soggetti che intendo1no ottenere l’autorizzazione da parte del Consiglio Nazionale per organizzare attività formative valide ai fini della formazione continua dei Consulenti del Lavoro.

In particolare, il soggetto richiedente deve aver maturato adeguata esperienza nell’ambito della formazione professionale nelle materie di cui all’allegato 1 per almeno due anni prima della presentazione dell’istanza e con propria organizzazione e mezzi.

Non potranno essere valutati eventi svolti e/o organizzati dal richiedente unitamente ad altri soggetti terzi.

226 Ultimo aggiornamento 16 novembre 2019

CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO OTTOBRE 2019

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Art. 13 - Istanza di autorizzazione presentata da Associazioni di iscritti agli Albi e altri soggetti

1. Le Associazioni di iscritti agli Albi e gli altri soggetti, di cui all’articolo 7, comma 2, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, devono presentare al Consiglio Nazionale dell’Ordine domanda di autorizzazione contenente:

a) i dati identificativi del richiedente;

b) un dettagliato programma formativo per il quale si richiede l’autorizzazione;

c) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 12, nonché lo statuto, il certificato di attribuzione del codice fiscale e partita IVA rilasciato dall’Agenzia delle Entrate e, se soggetti aventi scopo di lucro, il certificato di iscrizione al registro imprese;

227 Ultimo aggiornamento 16 novembre 2019

CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO OTTOBRE 2019

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d) l’autocertificazione che gli eventi formativi siano organizzati dal soggetto richiedente l’autorizzazione;

e) l’attestazione di pagamento del contributo di euro 300,00 per diritti di segreteria;

f) qualora l’attività formativa sia stata svolta con scopo di lucro, presentare copia dei bilanci degli ultimi 2 esercizi, ovvero copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 2 anni ove non tenuti alla redazione del bilancio.

228 Ultimo aggiornamento 16 novembre 2019

CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO OTTOBRE 2019

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NOTA COMMENTO all’art. 13

L‘istanza di autorizzazione, unitamente alla documentazione richiesta per l’evasione della pratica, deve essere presentata esclusivamente mediante l’apposita piattaforma telematica predisposta dal Consiglio Nazionale. All’istanza dovranno essere allegati tutti i documenti richiesti dal Regolamento mediante compilazione dei format presenti sulla piattaforma stessa e firmati digitalmente là dove richiesto.

Il Consiglio nazionale può ovviamente formulare richieste di integrazione della documentazione, e richiedere, ai fini dell’effettuazione della necessaria istruttoria, ulteriori elementi e notizie utili, anche alla luce del principio del soccorso istruttorio.

Il pagamento dei diritti di segreteria dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario.

229 Ultimo aggiornamento 16 novembre 2019

CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO OTTOBRE 2019

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Art. 14 - Autorizzazione alle Associazioni di iscritti agli Albi e degli altri soggetti, di cui all’art. 7, comma 2, del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137

1. Il Consiglio Nazionale decide sulle domande di autorizzazione ad organizzare le attività di formazione, presentate dalle Associazioni di iscritti agli Albi e da altri soggetti e trasmette motivata proposta di delibera di autorizzazione generale o limitata ad alcune specifiche materie al Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso. 2. In caso di domande di autorizzazione mancanti di requisiti, tali da condurre a una valutazione negativa, il Consiglio Nazionale trasmetterà all’interessato notizia di preavviso di rigetto, ai sensi dell’articolo 10-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. 3. Il Consiglio Nazionale, sulla base del parere espresso dal Ministero vigilante, delibera il rilascio o il diniego dell’autorizzazione e comunica la decisione al soggetto richiedente unitamente alle credenziali di accesso alla piattaforma informatica nazionale.

230 Ultimo aggiornamento 16 novembre 2019

CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO OTTOBRE 2019

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4. L’Autorizzazione ha durata annuale in fase di primo rilascio e biennale per i successivi rinnovi, salvo quanto previsto al successivo articolo 16.

5. Il soggetto cui non è stata concessa l’autorizzazione non può ripresentare istanza prima di un anno dal ricevimento della comunicazione di rigetto.

231 Ultimo aggiornamento 16 novembre 2019

CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO OTTOBRE 2019

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NOTA COMMENTO art. 14 L’autorizzazione potrà essere concessa con riferimento a tutte le materie, o con limitazione nel caso in cui un ente formatore presenti un’esperienza formativa specifica per determinate materie o aree di attività. Il procedimento amministrativo ha avvio previa registrazione sulla piattaforma informatica, ed è scandito dalle seguenti fasi: - presentazione della istanza; - istruttoria, finalizzata a vagliare la presenza di tutto quanto richiesto ex artt. 12 e 13 del Regolamento. Ove una domanda sia carente di uno o più requisiti, il Consiglio Nazionale trasmetterà richiesta di integrazione e/o comunicazione di preavviso di rigetto al soggetto richiedente. - trasmissione della proposta di delibera al Ministero vigilante; - ricevimento parere del predetto Ministero; - delibera per il rilascio o il diniego dell’autorizzazione e invio comunicazione al soggetto richiedente tramite posta elettronica certificata (PEC). L’autorizzazione avrà durata annuale in fase di primo rilascio e biennale per i successivi rinnovi. Ove la domanda di autorizzazione sia rigettata, il soggetto richiedente non potrà presentare una nuova istanza prima che sia trascorso un anno dal ricevimento della comunicazione di rigetto. Ottenuta l’autorizzazione, le Associazioni di iscritti agli Albi e gli altri soggetti, nell’organizzazione degli eventi devono attenersi alle seguenti prescrizioni: 1) L’organizzazione degli eventi deve essere effettuata esclusivamente dai soggetti autorizzati e non da soggetti terzi posto che la predetta autorizzazione è individuale e non trasferibile, nemmeno parzialmente. Eventuali collaborazioni sono ammesse esclusivamente con i Consigli provinciali dei Consulenti del Lavoro; 2) la documentazione relativa agli eventi accreditati (registri presenze, locandine, attestati di partecipazione, comunicazioni informative, altro materiale didattico) deve contenere esclusivamente la denominazione dell’Ente autorizzato, con chiara indicazione del numero ed estremi della delibera autorizzativa ed eventuali rinnovi; 3) la predetta documentazione non dovrà contenere riferimenti a soggetti terzi non autorizzati ai fini della formazione continua dei Consulenti del Lavoro. L’indicazione di eventuali sponsor dovrà essere riportata a fondo pagina, onde consentire una corretta identificazione del soggetto organizzatore; 4) non possono essere utilizzati loghi propri della Categoria dei Consulenti del Lavoro, ivi compresi quello del Consiglio Nazionale e dei Consigli Provinciali.

232 Ultimo aggiornamento 16 novembre 2019

CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO OTTOBRE 2019

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Art. 15 - Rinnovo dell’autorizzazione alle Associazioni di iscritti agli Albi e degli altri soggetti

1. La domanda di rinnovo dell’autorizzazione dovrà essere trasmessa, almeno trenta giorni prima della scadenza, al Consiglio Nazionale e dovrà contenere: a) l’autocertificazione che le condizioni soggettive ed oggettive che hanno determinato la concessione dell’autorizzazione non siano variate; b) se le condizioni soggettive ed oggettive che hanno determinato la concessione dell’autorizzazione sono variate, la documentazione comprovante la nuova situazione del soggetto richiedente; c) una dettagliata relazione dell’attività formativa svolta durante il periodo di vigenza dell’autorizzazione, dalla quale, per ciascun evento organizzato, risulti la data ed il luogo in cui è stato effettuato, il Consiglio Provinciale che lo ha accreditato, le materie e gli argomenti trattati, i nominativi dei relatori intervenuti, il numero dei Consulenti del Lavoro che vi hanno partecipato ed il numero dei crediti formativi attribuiti; d) un adeguato programma formativo per il quale si richiede il rinnovo dell’autorizzazione; e) la dichiarazione del rappresentante legale dalla quale risulti che gli eventi formativi svolti nel periodo di vigenza dell’autorizzazione sono stati organizzati dal soggetto autorizzato; f) l’attestazione di pagamento del contributo di euro 300,00 (trecento/00) per diritti di segreteria.

233 Ultimo aggiornamento 16 novembre 2019

CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO OTTOBRE 2019

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NOTA COMMENTO art. 15 La domanda di rinnovo dell’autorizzazione deve essere trasmessa al Consiglio Nazionale, almeno trenta giorni prima della scadenza, sempre tramite la piattaforma telematica. Eventuali domande trasmesse successivamente rispetto a tale termine non verranno esaminate e l’ente formatore, di conseguenza, dovrà ripresentare istanza di autorizzazione ex novo. In sede di rinnovo, unitamente all’istanza, potrà essere richiesta ulteriore documentazione, o documenti temporalmente scaduti, gli stessi devono essere firmati digitalmente ove richiesto. La domanda di rinnovo deve contenere, tra l’altro, la relazione sull’attività formativa svolta nel periodo di vigenza dell’autorizzazione, nella quale devono essere indicati chiaramente, quali eventi siano stati organizzati, inserendoli in ordine cronologico. Per ciascun evento deve risultare nel dettaglio: - data / luogo / Consiglio Provinciale che ha accreditato l’evento / materie e argomenti trattati / nominativi dei relatori intervenuti / numero di partecipanti totali / numero di Consulenti del Lavoro intervenuti / numero crediti formativi rilasciati

234 Ultimo aggiornamento 16 novembre 2019

CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO OTTOBRE 2019

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Art. 16 - Revoca dell’autorizzazione 1. L’autorizzazione rilasciata ai sensi del precedente articolo 14 è revocata, acquisito il parere vincolante del Ministero vigilante, qualora il Consiglio Nazionale rilevi il venir meno di uno dei requisiti necessari al suo rilascio indicati all’articolo 12. 2. L’autorizzazione è altresì revocata, nei casi di inadempimenti, anche parziali, relativi alla corretta erogazione della formazione o alla rilevazione delle presenze di cui alla lettera d), dell’articolo 12. Tali inadempimenti sono accertati anche attraverso le comunicazioni di cui ai commi 7 e 8 dell’articolo 18.

Nel caso in cui il Consiglio Nazionale riscontri il venir meno di uno dei requisiti necessari al rilascio dell’autorizzazione, o in caso di inadempimenti relativi alla corretta erogazione della formazione o, ancora, alla rilevazione delle presenze posti in essere dal soggetto autorizzato, l’autorizzazione già concessa verrà revocata. Il provvedimento di revoca viene comunicato dal Consiglio Nazionale a mezzo PEC.

235 Ultimo aggiornamento 16 novembre 2019

CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO OTTOBRE 2019

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Art. 17 - Elenco delle Associazioni di iscritti agli Albi e degli altri soggetti

1. Nel sito ufficiale del Consiglio Nazionale, www.consulentidellavoro.gov.it, è pubblicato l’elenco aggiornato delle Associazioni di iscritti agli Albi e degli altri soggetti autorizzati all’organizzazione dell’attività di formazione continua.

2. Nell’elenco di cui al comma 1 sono indicati: la denominazione o ragione sociale del soggetto autorizzato, il numero dell’autorizzazione e la data di rilascio, il periodo di validità ed eventuali limitazioni per materie o modalità di svolgimento.

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CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO OTTOBRE 2019

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NOTA all’art. 17 Tutti i soggetti autorizzati saranno inseriti nell’elenco ufficiale pubblicato sul sito web del Consiglio Nazionale al link www.consulentidellavoro.gov.it, o altro link che verrà successivamente comunicato. Gli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro devono, infatti, poter conoscere se un soggetto che organizza attività formative sia effettivamente autorizzato secondo le norme vigenti. Tale pubblicazione risponde alle generali regole di trasparenza amministrativa cui il Consiglio Nazionale è soggetto per effetto del decreto legislativo 97/2016. Lo stesso è pertanto tenuto ad adempiere agli obblighi di pubblicazione concernenti “gli atti di carattere normativo e amministrativo generale” di cui all’art. 12, D. lgs. 33/2013. Ai sensi dell’art. 6, D. lgs. ult. cit., inoltre “le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali (…) assicurandone (…) la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione”.

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CAPO IV - DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI EVENTI FORMATIVI Art. 18 - Richiesta di accreditamento degli eventi organizzati dai soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale e vigilanza del Consiglio Provinciale

competente per territorio 1. I soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale devono presentare al Consiglio Provinciale dell’Ordine territorialmente competente la richiesta di accreditamento degli eventi di cui all’articolo 7. Nel caso in cui l’evento sia svolto in ambiti territoriali localizzati su più province, la richiesta di accreditamento andrà rivolta a ciascun Consiglio Provinciale. 2. La richiesta di cui al comma 1 deve essere inoltrata, per il tramite della piattaforma informatica messa a disposizione dal Consiglio Nazionale, almeno 30 giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell’evento stesso. 3. Il Consiglio Provinciale competente, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, può concedere o negare, con motivazione, l’accredito degli eventi formativi. La mancata risposta entro tale termine costituisce silenzio assenso.

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4. Per ciascun evento il soggetto autorizzato dovrà specificare: a) la tipologia dell’evento; b) il titolo dell’evento e gli argomenti trattati; c) la durata di trattazione di ciascun argomento; d) la data di svolgimento; e) il luogo di svolgimento dell’evento che deve essere compreso nel territorio del Consiglio Provinciale cui si chiede l’accreditamento; f) l’indicazione e la qualificazione dei relatori. 5. I soggetti autorizzati, di cui all’articolo 14, che chiedono al Consiglio Provinciale l’accredito di un evento formativo, sono tenuti al versamento di un contributo, per diritti di segreteria non rimborsabili, il cui importo è determinato dallo stesso Consiglio, entro il limite massimo di euro 150,00 (centocinquanta/00). 6. Il Consiglio Provinciale dell’Ordine vigila sull’esatto adempimento degli eventi formativi svolti dai soggetti autorizzati nel territorio di sua competenza. Nel caso in cui l’evento sia svolto in difformità totale o parziale rispetto all’accreditamento ricevuto non sarà ritenuto valido ai fini della formazione continua e, all’iscritto, non saranno riconosciuti i relativi crediti formativi.

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7. Qualsiasi fatto, commesso dal soggetto autorizzato, che comporti il parziale o il totale inadempimento della corretta erogazione della formazione, rilevato dal Consiglio Provinciale competente per territorio, deve essere, da quest’ultimo, tempestivamente comunicato via PEC al soggetto autorizzato e al Consiglio Nazionale.

8. Le comunicazioni di cui al comma 7 costituiscono elementi di valutazione in sede di rinnovo o di revoca dell’autorizzazione di cui ai precedenti articoli 15 e 16.

9. Il Consiglio Nazionale, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 potrà emanare regolamenti comuni, da approvarsi previo parere favorevole dei Ministri vigilanti, con altri Consigli Nazionali al fine di individuare crediti formativi interdisciplinari e stabilire il loro valore.

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NOTA all’art. 18 Tutti gli adempimenti contenuti nell’art. 18 del Regolamento vengono eseguiti con l’utilizzo della piattaforma telematica del Consiglio Nazionale, gestita dalla Fondazione Studi, salvo quando sia espressamente richiesto l’utilizzo della PEC o altri mezzi di notifica legale. Il soggetto già autorizzato dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro dovrà successivamente presentare al Consiglio Provinciale competente per territorio una specifica richiesta di accreditamento per ogni evento formativo organizzato, almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento. Per quanto riguarda Università e Pubbliche Amministrazioni, è necessaria la previa registrazione sulla piattaforma informatica. La predetta richiesta, inoltrata per il tramite della piattaforma informatica, deve contenere, oltre a quanto già previsto al comma 4, l’eventuale proposta di frazionamento dell’evento. Per “singolo evento” si intende un unico momento formativo, in giorno e luogo definito. Nel caso di percorso formativo strutturato in un arco temporale prolungato (diverse giornate separate), il pagamento dei diritti di segreteria dovrà avvenire per ogni singola data del percorso formativo stesso.

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SEGUE NOTA all’art. 18 Nel caso di eventi formativi svolti in giornate consecutive, il pagamento dei suddetti diritti di segreteria sarà corrisposto solo per la prima giornata. Il Consiglio Provinciale competente, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di accreditamento di un evento presentata dal singolo ente formatore, è tenuto a darne riscontro, con provvedimento motivato. Il provvedimento motivato è dunque richiesto sia in caso di autorizzazione dell’evento, sia in caso di diniego. Il Consiglio Provinciale dovrà notificare il predetto provvedimento via posta elettronica certificata (PEC). Il mancato riscontro entro i termini previsti integra una ipotesi di silenzio assenso. Il Consiglio Provinciale può prevedere il pagamento di un contributo per diritti di segreteria per ogni evento formativo per cui viene chiesto l’accreditamento. La delibera con la quale il Consiglio Provinciale fissa i predetti diritti di segreteria, che non possono eccedere l’importo massimo di € 150,00 per evento, si intende immediatamente esecutiva, fermo restando l’obbligo di comunicazione al Consiglio Nazionale.

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SEGUE NOTA all’art. 18 Ove non risulti alcuna previsione, si andrà a presumere che l’importo relativo al singolo corso è pari a zero euro. L’importo deliberato deve essere di uguale valore per tutti i soggetti autorizzati, fatta eccezione per Università e Pubbliche Amministrazioni, come specificate al numero 4 del precedente articolo 11, che sono esonerate. Le richieste di accreditamento pervenute prima dell’entrata in vigore del Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro con delibera n. 22 del 22 dicembre 2017, anche per eventi il cui svolgimento è previsto successivamente, saranno ritenute valide ove effettuate in conformità al previgente Regolamento. A partire dal 1⁰ gennaio 2019, tutte le richieste dovranno essere effettuate in conformità al Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro con delibera n. 22 del 22 dicembre 2017, senza alcuna eccezione. Il Consiglio Provinciale dell’Ordine è chiamato a farsi “parte attiva” nella vigilanza sugli eventi formativi svolti dai soggetti autorizzati nel territorio di sua competenza. Ove si riscontrino difformità totali o parziali dell’evento svolto rispetto all’accreditamento ricevuto, l’evento non sarà ritenuto valido ai fini della formazione continua e al Consulente del Lavoro non saranno riconosciuti i relativi crediti formativi.

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SEGUE NOTA art. 18

Qualora, poi, il Consiglio Provinciale competente per territorio rilevi fatti commessi dal soggetto autorizzato che possano comportare il parziale o il totale inadempimento della corretta erogazione della formazione, dovrà segnalarlo tempestivamente al Consiglio Nazionale tramite PEC.

Le predette comunicazioni effettuate dal Consiglio Provinciale andranno a costituire elementi di valutazione in sede di rinnovo o di revoca dell’autorizzazione.

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Art. 19 - Modalità di rilevazione delle presenze e rilascio attestazioni

1. Il soggetto organizzatore è tenuto alla rilevazione delle presenze dei partecipanti, in entrata ed in uscita, con le seguenti modalità:

a) mediante rilevazione informatica;

b) mediante annotazione su un registro presenze contenente il nominativo del partecipante, la data, l’ora di entrata e di uscita e la firma.

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2. Il soggetto autorizzato di cui all’articolo 14 trasmette, entro 30 giorni dalla data dell’evento, l’elenco dei nominativi ed il numero dei crediti attribuiti ai partecipanti per il tramite dell’apposita piattaforma informatica.

3. Il soggetto che ha organizzato l’evento rilascia al Consulente del Lavoro idoneo attestato di partecipazione, entro 30 giorni dallo svolgimento dello stesso. L’attestazione dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale e dovrà indicare luogo, data e durata dell’evento, soggetto organizzatore, Consiglio Provinciale accreditante, argomento e numero dei crediti attribuiti.

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NOTA COMMENTO all’art. 19 Sono previste regole di condotta generale per garantire un’effettiva partecipazione agli eventi, sottoposta a controllo e monitoraggio da parte dei soggetti organizzatori, mediante rilevazione informatica o cartacea delle presenze. La presenza dei partecipanti deve essere rilevata tramite l’utilizzo della piattaforma telematica mediante l’utilizzo del DUI ovvero tramite caricamento in piattaforma della presenza previa identificazione del partecipante. Nell’ipotesi di rilevazione cartacea, le firme dei partecipanti devono essere apposte o rilevate con l’annotazione dell’orario di entrata e di uscita. Sarà a cura dell’ente formatore il successivo caricamento in piattaforma dei dati dei partecipanti. L’ente formatore, fino al momento della convalida definitiva della conclusione del corso, potrà apportare modifiche alle presenze già inserite, ove rilevasse eventuale errori o incongruenze. Entro il termine massimo di 30 giorni dall’evento il soggetto autorizzato, per il tramite della piattaforma informatica, trasmetterà al Consiglio provinciale l’elenco nominativo dei partecipanti con l’indicazione dei crediti attribuiti a ciascun Consulente del Lavoro. Invierà, inoltre, a questi ultimi attestazione di partecipazione.

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CAPO V - ADEMPIMENTI E FACOLTA’ DEGLI ISCRITTI E DEI CONSIGLI PROVINCIALI

Art. 20 - Dichiarazioni dell’iscritto e verifiche del Consiglio Provinciale 1. Entro il mese di febbraio successivo alla fine del biennio formativo, ogni Consulente del Lavoro è tenuto a verificare che, dall’apposita piattaforma informatica, risulti la propria regolarità ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo. Nel caso in cui rilevi che i propri crediti maturati risultino in misura inferiore a quella prevista dall’articolo 6, comma 3, il Consulente del Lavoro deve presentare al Consiglio Provinciale al cui albo è iscritto una dichiarazione che attesti la formazione continua svolta in conformità al presente regolamento. Entro lo stesso termine il Consulente del Lavoro che intenda avvalersi della facoltà di cui all’articolo 6, comma 6, del presente regolamento, dovrà presentare al Consiglio Provinciale idonea richiesta.

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2. In caso di mancata ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, il Consiglio Provinciale diffida il Consulente del Lavoro ad adempiere nel termine perentorio di 60 giorni. 3. Il Consiglio Provinciale, entro i 6 mesi successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, ovvero dal successivo termine della scadenza della diffida ad adempiere di cui al comma 2, effettuerà verifiche a campione provvedendo ad accertare l’avvenuta presentazione della dichiarazione e la veridicità del contenuto della medesima. Per tale ultima verifica, il Consiglio Provinciale potrà richiedere all’interessato l’esibizione della documentazione comprovante il programma formativo svolto al fine di valutarne la conformità al Regolamento. 4. Entro il 30 aprile di ciascun anno i Consigli Provinciali trasmettono al Consiglio Nazionale un resoconto relativo agli eventi formativi organizzati nell’anno precedente. 5. Entro il 30 settembre dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio i Consigli Provinciali inviano al Consiglio Nazionale una informativa con l’indicazione del numero e/o delle percentuali degli iscritti in regola con gli obblighi formativi.

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NOTA COMMENTO all’art. 20 Il Consulente del Lavoro previa necessaria registrazione, accedendo alla propria area riservata della piattaforma telematica, può in qualsiasi momento verificare la propria posizione e prenotare la partecipazione agli eventi formativi. Con le medesime modalità, lo stesso, è tenuto ad accertarsi, alla fine del biennio formativo, di aver regolarmente adempiuto all’obbligo formativo. Solo nel caso in cui il professionista non sia riuscito a conseguire tutti i crediti formativi richiesti (v. art. 6, comma 3, del Regolamento) dovrà presentare, entro il 28 febbraio successivo alla fine del biennio formativo, tramite la piattaforma telematica, una dichiarazione al Consiglio Provinciale di appartenenza, se del caso, indicando di avvalersi della facoltà di beneficiare di un debito formativo fino a 9 crediti, da recuperare nei primi 6 mesi del biennio successivo. È facoltà del Consulente del Lavoro inserire progressivamente nel corso del biennio formativo, nella propria area riservata, le attestazioni dei crediti maturati in relazione alle attività di cui all’articolo 8. A tal proposito, al fine di favorire l’attività di monitoraggio dei Consigli Provinciali, i Consulenti del Lavoro sono chiamati ad inserire tempestivamente le predette attestazioni. Vi sono poi delle precise cadenze temporali stabilite per gli adempimenti che devono essere curati dai Consigli Provinciali, dal comma 2 al comma 5.

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Art. 21 - Riproporzionamento dei crediti formativi

1. Nei casi di malattia, infortunio, inabilità temporanea, disabilità o invalidità, compimento del settantesimo anno di età, servizio civile, richiamo alle armi, volontariato e periodi di servizio presso la protezione civile, soccorso alpino e speleologico, il Consiglio Provinciale, su richiesta dell’iscritto, riproporziona i crediti da conseguire tenendo conto delle motivazioni indicate e della documentazione prodotta dall’interessato in allegato alla richiesta di cui al successivo articolo 22.

2. Nel caso di maternità, dei congedi e diritti relativi alla paternità, i crediti da conseguire vengono rideterminati considerando quale intervallo di impedimento formativo il periodo che decorre da tre mesi antecedenti la data del parto e il compimento dell’anno di età del bambino.

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Nel caso di affidamento o adozione i crediti da conseguire vengono rideterminati per il periodo di un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. Negli altri casi, i crediti verranno riproporzionati in dodicesimi, in base alla durata dell’impedimento.

3. Il Consiglio Provinciale, su richiesta del Consulente del Lavoro interessato, può riproporzionarne in parte l’obbligo formativo nei seguenti casi:

a) assistenza prestata ai sensi della legge n. 104/1992;

b) altri casi di documentato impedimento derivante da accertate cause oggettive di forza maggiore.

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NOTA all’art. 21 Il Consulente del Lavoro può presentare, al Consiglio Provinciale di appartenenza, apposita richiesta di riproporzionamento dei crediti formativi da conseguire, documentandola adeguatamente ove sussista una delle fattispecie elencate nel comma 1. Il Consiglio Provinciale sarà chiamato a pronunciarsi sul riproporzionamento tenendo conto delle motivazioni indicate dall’iscritto e della documentazione dallo stesso prodotta. In nessun caso il riproporzionamento potrà divenire esonero dall’obbligo di formazione continua, in quanto non contemplato dalle vigenti disposizioni. Nel caso di utilizzo dei congedi di paternità il Consulente del Lavoro dovrà produrre idonea documentazione che comprovi l’impossibilità della madre, anche non Consulente del Lavoro, ad adempiere alle incombenze familiari.

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Art. 22 - Richiesta riproporzionamento dei crediti formativi 1. Il Consulente del Lavoro che si trovi in uno dei casi di riproporzionamento dei crediti formativi di cui all’articolo 21 deve inoltrare apposita istanza, adeguatamente documentata, al Consiglio Provinciale nel quale risulta iscritto. 2. L’istanza di cui al comma 1 deve essere inviata al verificarsi della causa che dà diritto al riproporzionamento e, comunque, entro un termine utile all’iscritto, per ottemperare all’obbligo formativo minimo annuale. 3. Il riproporzionamento è attribuito su richiesta dell’iscritto in via definitiva e senza obbligo di rinnovo nei casi di fatti o patologie irreversibili, mentre è concesso limitatamente al periodo certificato in caso di cause rivedibili, fatta salva la possibilità di ripresentare periodicamente la richiesta ove permanessero i requisiti per la concessione del riproporzionamento.

254 Ultimo aggiornamento 16 novembre 2019

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NOTA art. 22

L’istanza di riproporzionamento deve essere trasmessa dal Consulente del Lavoro al proprio Consiglio Provinciale entro un termine utile per consentire allo stesso Consiglio di effettuare le opportune valutazioni e, all’istante, il conseguimento dei crediti riproporzionati nel biennio formativo di riferimento

255 Ultimo aggiornamento 16 novembre 2019

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CAPO VI - SANZIONI

Art. 23 - Responsabilità disciplinare

1. Ai sensi dell’articolo 26 della legge 12 gennaio 1979, n. 12 e dell’ultimo periodo dell’articolo 7, comma 1, del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, la violazione dell’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale costituisce illecito disciplinare.

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NOTA art. 23

La violazione dell’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale costituisce un illecito disciplinare ai sensi dell’art. 26 della legge 12/1979 e dell’ultimo periodo dell’art. 7, comma 1, del D.P.R. 137/ 2012.

L’aggiornamento continuo è, infatti, uno specifico e fondamentale dovere, la cui omissione, totale o parziale, porterà alla comminazione di sanzioni disciplinari.

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CAPO VII - ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 24 - Protocolli di intesa

1. Il Consiglio Nazionale, per il perseguimento delle finalità del presente regolamento, promuove la stipula di convenzioni e protocolli a livello europeo ed internazionale, al fine di ampliare l’offerta formativa e il reciproco riconoscimento dei crediti conseguiti all’estero.

258 Ultimo aggiornamento 16 novembre 2019

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NOTA art. 24 Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro promuove e amplia il più possibile l’offerta formativa rivolta agli Iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro. Tale attività di promozione viene svolta anche attraverso la stipula di Convenzioni e Protocolli d’Intesa a livello europeo ed internazionale. Per quanto riguarda le Convenzioni e Protocolli d’Intesa a livello nazionale, si ribadisce che il riconoscimento dei crediti formativi o dell’equipollenza della formazione svolta presso altri soggetti (quali, in via esemplificativa e non esaustiva, Ministeri) è riconosciuta valida nei limiti e nelle modalità dei contenuti dei singoli Protocolli d’Intesa stipulati esclusivamente dal Consiglio Nazionale, ivi compresi quelli già vigenti al momento dell’entrata in vigore del Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro con delibera n. 22 del 22 dicembre 2017 e delle presenti linee guida.

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Art. 25 - Norme di attuazione

1. Il Consiglio Nazionale, in relazione al presente regolamento, emana atti di indirizzo ed attuazione che definiscono modalità e procedure di svolgimento delle attività e degli eventi relativi alla formazione

continua. NOTA

Le linee guida, come sopra precisato, costituiscono atto di indirizzo adottato dal Consiglio nazionale in base al presente articolo.

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro si riserva, in ogni momento, di integrare o modificare le linee guida, ove la prassi applicativa dovesse far emergere ulteriori aspetti di riflessione o necessità di precisazioni.

260 Ultimo aggiornamento 16 novembre 2019

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Art. 26 – Disposizioni transitorie e finali

1. Gli eventi formativi, già programmati e comunicati ai Consigli Provinciali prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, sono utili ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo.

2. Ai fini della durata dell'autorizzazione cui all'art. 14, comma 3, e fermo restando quanto disposto dall'art. 16, a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, le Associazioni di iscritti agli albi e gli altri soggetti di cui all'art. 7, comma 2, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 che presentino istanza di rinnovo, potranno essere autorizzate per un biennio.

261 Ultimo aggiornamento 16 novembre 2019

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NOTA art. 26

Come precisato sub articolo 18, le richieste di accreditamento formulate prima dell’entrata in vigore del Regolamento, anche per eventi il cui svolgimento è previsto successivamente, saranno ritenute valide, anche se effettuate in conformità al previgente Regolamento.

I soggetti, previamente autorizzati, che presentino istanza di rinnovo al Consiglio Nazionale conservano l’anzianità di iscrizione già acquisita.

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Art. 27 - Pubblicazione e entrata in vigore

1. Il presente regolamento verrà pubblicato nell’apposita sezione del sito istituzionale del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, all’indirizzo: www.consulentidellavoro.gov.it, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

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NOTA art. 27

Il regolamento verrà pubblicato nell’apposita sezione del sito istituzionale del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, all’indirizzo: www.consulentidellavoro.gov.it, o altro link che sarà successivamente comunicato.

In sede di prima applicazione del Regolamento, il primo biennio formativo di cui all’art. 5 è quello che decorre dal 1⁰ gennaio 2019.

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CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO OTTOBRE 2019

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ALLEGATO 1 - REGOLAMENTO SULLA FORMAZIONE CONTINUA A - ORDINAMENTO PROFESSIONALE E CODICE DEONTOLOGICO A.1 Ordinamento professionale A.1.01 La professione di Consulente del Lavoro A.1.02 Il Consiglio Nazionale A.1.03 I Consigli Provinciali dell’Ordine A.1.04 I Consigli di Disciplina A.1.05 Accesso all’esercizio della professione A.1.06 La regolamentazione del praticantato A.1.07 Le società tra professionisti A.1.08 Le norme a tutela della professione A.1.09 La responsabilità disciplinare del Consulente del Lavoro

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A.2 Codice deontologico A.2.01 Norme deontologiche, valenza giuridica dei codici deontologici A.2.02 Doveri generali A.2.03 Rapporti esterni con colleghi, praticanti, clienti enti ed istituzioni ed altri soggetti A.2.04 Rapporti interni con collaboratori, praticanti e dipendenti A.2.05 Esercizio della professione A.2.06 Potestà disciplinare A.3 Compensi A.3.01 Il Mandato professionale A.3.02 Compensi delle prestazioni professionali A.3.03 Onorari per i Consulenti Tecnici del Giudice A.3.04 Compensi dei sindaci e dei revisori legali

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Il mandato professionale

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Ultimo aggiornamento 16 novembre 2019 268

Il mandato professionale: 1) Doveri generali e le competenze dei

consulenti del lavoro;

2) Il mandato professionale ed il compenso;

3) Oggetto e durata del mandato;

4) Recesso e clausole vessatorie

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Doveri generali e le competenze dei consulenti del lavoro.

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Nel nostro Ordinamento giuridico alcune attività sono riservate agli iscritti a determinati ordini o collegi, impedendo quindi che le stesse possano essere esercitate da qualsivoglia soggetto (v. art 33, comma 5 Cost.).

Per quale motivo?

Singole azioni e comportamenti del professionista hanno, a differenza di quelli del comune cittadino, una ripercussione sulla collettività e sui diritti Costituzionalmente tutelati.

Ultimo aggiornamento 16 novembre 2019 270

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Conseguentemente ed a tutela della pubblica fede sono previste specifiche condizioni di accesso a tali professioni.

Gli Ordini sono chiamati a vigilare.

Vi è dunque un dovere di professionalità specifica e cioè una capacità di eseguire la prestazione richiesta con elevata e specifica competenza, con diligenza, prudenza ed impegno e un rispetto di tutti gli obblighi deontologici, sia nei rapporti con altre categorie di professionisti, sia verso i Colleghi che ai terzi.

Ultimo aggiornamento 16 novembre 2019 271

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L’esercizio di determinate attività riservate ai soli professionisti è inoltre presidiato da norme di carattere penale, volte a punire l’esercizio abusivo della professione: l’articolo 348 c.p. prevede:

“Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro diecimila a euro cinquantamila”

Ultimo aggiornamento 16 novembre 2019 272

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Articolo così modificato dalla Legge 11 gennaio n. 3, in vigore dal 15/02/2018 che introduce oltre all’inasprimento, la pena congiunta della reclusione e della multa.

Ciò che si intende tutelare è l’interesse generale affinché certe professioni, richiedenti particolari requisiti di probità e competenza tecnica, vengano esercitate soltanto da chi, avendo conseguito una speciale abilitazione amministrativa, risulti in possesso delle qualità morali e culturali richieste dalla legge.

Ultimo aggiornamento 16 novembre 2019 273

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Nel nostro Paese il Consulente del Lavoro riveste oggi un ruolo fondamentale, con specifiche funzioni ed attribuzioni che il Legislatore ha inteso conferire alla Categoria in via del tutto esclusiva, alla luce della espressa riserva di legge contenuta nel comma 1 dell’articolo 1 della Legge n. 12/1979.

Ultimo aggiornamento 16 novembre 2019 274

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“Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro […] nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra”

Ultimo aggiornamento 16 novembre 2019 275

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Quella dei Consulenti del Lavoro è una competenza generalizzata, senza eccezioni o condizioni di sorta, a differenza di altri soggetti e/o professionisti.

La differenziazione esistente tra i Consulenti del Lavoro e soggetti meramente autorizzati allo svolgimento di taluni adempimenti trova la propria ragion d’essere nel diverso percorso formativo e qualificativo che si e tenuti a seguire per potersi legittimamente fregiare del titolo di Consulente del Lavoro.

Ultimo aggiornamento 16 novembre 2019 276

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Fin dalla legge istitutiva, la professione di Consulente del Lavoro ha iniziato a delinearsi nella propria specifica identità, tanto in materia giuslavoristica, previdenziale ed assistenziale quanto in materia fiscale e tributaria. Gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale di cui al comma 1 dell’articolo 1 della Legge 12/1979 costituiscono, oggi, solamente un aspetto della ben più ampia e complessa attività professionale di Consulente del Lavoro.

Ultimo aggiornamento 16 novembre 2019 277

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Con specifico riguardo alla materia economica, contabile fiscale, tributaria e di assistenza dei contribuenti le principali competenze dei Consulenti del Lavoro sono:

• tenuta delle scritture contabili (ordinaria, semplificata o libero professionista)

• assistenza piena in sede di contenzioso tributario presso le commissioni e gli uffici dell'amministrazione finanziaria ai sensi del D.Lgs. 31/12/1992 n.546;

Ultimo aggiornamento 16 novembre 2019 278

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• rilascio del visto di conformità ed asseverazione dei dati contabili delle aziende per cui abbia tenuto la contabilità – D.Lgs. 28/12/1998 n.490;

• Il D. Lgs. 231/2007 abilitati alla lotta al riciclaggio

• la L. 400/1975 prevede che i commissari liquidatori devono essere scelti tra gli iscritti agli albi professionali dei Consulenti del Lavoro ovvero degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri, nonché tra esperti in materia di lavoro e cooperazione;

Ultimo aggiornamento 16 novembre 2019 279

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• certificazione dei costi sostenuti dalle aziende e consorzi di aziende per il personale addetto alla ricerca e sviluppo – L. 30/12/2004 n.311 co. 347;

• rilascio dell’attestazione di effettività delle spese sostenute – L. 27/12/2006 n.296 comma 1091 come già previsto dalla L. 18/10/2001 n.383 art.4 co. 2;

• trasmissione delle dichiarazioni fiscali e tributarie (es. modello Unico, IRAP, CU, Mod.770, ecc.);

• Igiene e sicurezza del lavoro D. Lgs. 81/2001

Ultimo aggiornamento 16 novembre 2019 280

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Le nuove Competenze dei Consulenti del Lavoro

La Legge n. 30/2003 cd. “Legge Biagi”, all’art. 6 prevede che:

“L’Ordine Nazionale dei Consulenti del Lavoro può chiedere l’iscrizione all’albo di cui all’articolo 4 di una apposita fondazione o di altro soggetto giuridico dotato di personalità giuridica costituito nell’ambito del consiglio nazionale dei consulenti del lavoro per lo svolgimento a livello nazionale di attività di intermediazione”.

Ultimo aggiornamento 16 novembre 2019 281

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Le nuove competenze dei CDL :

Ricerca e Selezione del personale;

Tirocini formativi;

Formazione finanziata;

Politiche attive (AdR e GaGi);

Commissioni di certificazione dei contratti e rapporti di lavoro presso i Consigli Provinciali dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro.

Certificazione dei contratti e funzioni conciliative.

Ultimo aggiornamento 16 novembre 2019 282

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certificazione del patto di demansionamento del lavoratore (art. 3) e di clausole elastiche nel contratto part-time (art. 6, comma 6);

L’articolo 3 riveste particolare importanza poiché, nel novare la disciplina di cui all’art. 2103 c.c. in materia di mansioni del lavoratore, ha previsto la possibilità per il lavoratore di farsi assistere da un Consulente del Lavoro oltre che da un Avvocato (senza ulteriori possibilità a favore di altri professionisti).

Ultimo aggiornamento 16 novembre 2019 283

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D. Lgs. 151/2015 articolo 26, comma 4 in virtù del quale il Consulente del Lavoro diviene uno dei soggetti deputati alla trasmissione online della modulistica concernente le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

Ultimo aggiornamento 16 novembre 2019 284

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Ultimo aggiornamento 16 novembre 2019 286

Il Mandato professionale ed il compenso.

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La disciplina del mandato professionale, con riferimento alla categoria dei Consulenti del Lavoro, è contenuta nel capo V agli artt. 23-29 del Codice Deontologico così come modificato con la delibera del CNO n.333 del 29 luglio 2016

Ultimo aggiornamento 16 novembre 2019 287

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Il 29 Agosto 2017, con la Legge annuale per la concorrenza ed il mercato (L.124/2017) è entrata in vigore la norma che pone a carico dei professionisti (tutti) l’obbligo di rilasciare il preventivo, scritto o digitale, da sottoporre al cliente al momento del conferimento dell’incarico professionale.

SCOPO DELLA NORMA:

• Garantire sempre più trasparenza nei rapporti con la clientela.

Ultimo aggiornamento 16 novembre 2019 288

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Art. 9 legge 27/2012 prima della modifica

“Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi …”

Ultimo aggiornamento 16 novembre 2019 289

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Art. 9 legge 27/2012 dopo la modifica

Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall’ordinamento, al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto obbligatoriamente in forma scritta o digitale, al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Ultimo aggiornamento 16 novembre 2019 290

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Operativamente in un ottica trasparenza occorre una comunicazione obbligatoria, in forma scritta o digitale, che riporti:

- il grado di complessità dell’incarico;

- gli oneri ipotizzabili dal conferimento dello stesso alla sua conclusione;

- gli estremi della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività;

- il compenso richiesto per svolgere la prestazione (ossia il preventivo di massima).

Ultimo aggiornamento 16 novembre 2019 291

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Il preventivo:

- è reso in forma scritta o digitale a tutela di ambo le parti: per il consulente è una maggior garanzia in caso di recesso anticipato, di mancato pagamento da parte del cliente ed in materia di responsabilità professionale);

- formulato anche in termini di massima;

- adeguato secondo l’importanza dell’opera;

- per tutte le singole prestazioni, compresi gli oneri, spese e contributi

Ultimo aggiornamento 16 novembre 2019 292

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Nel preventivo viene inserita la clausola di salvaguardia che agisce nel caso insorgano esigenze non previste o non prevedibili dalle parti al momento del conferimento dell’incarico e che producano effetti sul compenso pattuito che viene così modificato in corso d’opera.

Cambiando le condizioni è opportuno formulare un nuovo preventivo;

Quanto alla forma, converrà al professionista acquisire sempre la prova dell’avvenuta consegna del preventivo, soprattutto quando la consegna è in forma cartacea

Ultimo aggiornamento 16 novembre 2019 293

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1.Il Consulente determina con il cliente il compenso professionale ai sensi dell’articolo 2233 del c.c., tenuto conto di quanto previsto dalle norme che hanno abrogato le disposizioni, legislative e regolamentari, che prevedevano con riferimento alle attività libero professionali o intellettuali l’obbligatorietà di tariffe fisse o minime, e fatto salvo quanto previsto dalle leggi speciali.

2. E’ opportuno che i preventivi siano resi per iscritto.

Ultimo aggiornamento 16 novembre 2019 294

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1. Il Consulente promuove il conferimento dell’incarico professionale con le modalità previste dalla Legge, specificando per iscritto l’oggetto, la natura, i compensi e gli estremi della polizza professionale.

Secondo le previsioni del codice deontologico la forma scritta diventa imperativa, laddove in precedenza veniva detto «è opportuno».

Ultimo aggiornamento 16 novembre 2019 295

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Spesso, però si pone il problema di come regolarizzare i rapporti con la clientela di lunga data qualora non vi sia a monte un atto scritto stipulato fra le parti.

Una soluzione può essere quella di far sottoscrivere al cliente una “conferma dell’incarico professionale”.

Potrebbe essere utile inviare la conferma delle condizioni contrattuali al cliente a mezzo raccomandata o tramite PEC

Ultimo aggiornamento 16 novembre 2019 296

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Art. 25 comma 3 Codice Deontologico.

3. Il Consulente non deve accettare incarichi da un cliente già assistito da un Collega senza informare quest’ultimo; è altresì opportuno che il Consulente si accerti che il cliente abbia provveduto a recedere dal precedente rapporto professionale, salvo il caso di conferimento di incarico congiunto.

In tali casi è opportuno avvisare, con qualsiasi mezzo, il collega informandolo del fatto che il Cliente si è a lui rivolto per conferirgli il mandato ed informarsi circa l’avvenuto recesso e l’eventuale stato di morosità del cliente nei confronti del Collega.

Ultimo aggiornamento 16 novembre 2019 297

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segue art 25 comma 4 e 5

4. Il Consulente, a qualsiasi titolo sostituito, deve prestare al Collega subentrante la collaborazione a tal fine necessaria e adoperarsi affinché il subentro avvenga senza pregiudizio del cliente.

5. Il Consulente deve astenersi dall’effettuare controlli o accertamenti in merito a situazioni riferentesi a clienti di altro Collega salvo che quest’ultimo sia stato preventivamente preavvisato dal cliente di tali accertamenti

Ultimo aggiornamento 16 novembre 2019 298

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Caratteristiche del Conferimento d’Incarico Professionale

Art 25

1. Il Consulente promuove il conferimento dell’incarico professionale con le modalità previste dalla Legge, specificando per iscritto l’oggetto, la natura, i compensi e gli estremi della polizza professionale.

Ultimo aggiornamento 16 novembre 2019 299

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L’incarico professionale ha per oggetto le prestazioni di:

- consulenza, assistenza e adempimenti in materia di diritto del lavoro, di diritto e applicazioni della previdenza e assistenza sociale, di diritto sindacale, elaborazione prospetti di paga, compilazione del libro unico del lavoro, selezione del personale, denunce previdenziali ed assicurative ecc.;

Ultimo aggiornamento 16 novembre 2019 300

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- consulenza ed assistenza nella costituzione e nello svolgimento dei rapporti di lavoro subordinato, parasubordinato, autonomo e categorie speciali;

- consulenza ed assistenza in merito all’estinzione del rapporto di lavoro:

- licenziamenti individuali singoli e plurimi;

- consulenza ed assistenza inerente l’instaurazione e lo svolgimento del rapporto di lavoro;

- consulenza ed assistenza nei procedimenti e sanzioni disciplinari;

Ultimo aggiornamento 16 novembre 2019 301

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Segue:

Con specifico riguardo alla materia economica, contabile

fiscale, tributaria e di assistenza dei contribuenti l’incarico

professionale può aver ad oggetto le seguenti prestazioni:

- tenuta delle scritture contabili (ordinaria, semplificata o libero professionista)

- assistenza piena in sede di contenzioso tributario presso le commissioni e gli uffici dell'amministrazione finanziaria ai sensi del D.Lgs. 31/12/1992 n.546;

- rilascio del visto di conformità ed asseverazione dei dati contabili delle aziende per cui abbia tenuto la contabilità – D.Lgs. 28/12/1998 n.490;

Ultimo aggiornamento 16 novembre 2019 302

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Segue

- attività di certificazione dei bilanci delle imprese, ai fini della presentazione dell’istanza di rateizzazione, per le aziende per cui abbia tenuto la contabilità, come prevista dalla Direttiva Equitalia n. Dsr/Nc/2008/012;

- certificazione dei costi sostenuti dalle aziende e consorzi di aziende per il personale addetto alla ricerca e sviluppo – L. 30/12/2004 n.311 comma 347;

- rilascio dell’attestazione di effettività delle spese sostenute – L. 27/12/2006 n.296 comma 1091 come già previsto dalla L. 18/10/2001 n.383 art.4 comma 2;

- trasmissione delle dichiarazioni fiscali e tributarie (es. modello Unico, IRAP, Certificazione Unica, modello 770, dichiarazione polivalente, Black List, modello Intra, ecc.

Ultimo aggiornamento 16 novembre 2019 303

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Le nuove competenze, Il D. Lgs. n. 276/2003, art. 6 co. 2

“… L’Ordine Nazionale dei Consulenti del Lavoro può chiedere l’iscrizione all’albo di cui all’articolo 4 di una apposita fondazione o di altro soggetto giuridico dotato di personalità giuridica costituito nell’ambito del consiglio nazionale dei consulenti del lavoro per lo svolgimento a livello nazionale di attività di intermediazione”.

Ultimo aggiornamento 16 novembre 2019 304

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Segue le nuove competenze:

Grazie alla costituzione della Fondazione Lavoro, i Consulenti del lavoro delegati possono svolgere (e formare quindi oggetto del mandato) le attività di:

- Ricerca e Selezione del personale

- Tirocini formativi

- Formazione finanziata

- Politiche attive (AdR e GaGi)

Ultimo aggiornamento 16 novembre 2019 305

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Ultimo aggiornamento 16 novembre 2019 307

Il mandato oggetto e durata

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L’incarico professionale ha per oggetto sinteticamente le prestazioni di:

- consulenza, assistenza e adempimenti in materia di diritto del lavoro, di diritto e applicazioni della previdenza e assistenza sociale, di diritto sindacale, elaborazione prospetti di paga, compilazione del libro unico del lavoro, selezione del personale, denunce previdenziali ed assicurative;

- consulenza ed assistenza nella costituzione e nello svolgimento dei rapporti di lavoro subordinato, parasubordinato, autonomo e categorie speciali;

- consulenza ed assistenza in merito all’estinzione del rapporto di lavoro: licenziamenti individuali singoli e plurimi;

- consulenza ed assistenza inerente l’instaurazione e lo svolgimento del rapporto di lavoro;

- consulenza ed assistenza nei procedimenti e sanzioni disciplinari;

Ultimo aggiornamento 16 novembre 2019 308

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Il Compenso

L’art 27 del Codice Deontologico al I comma dispone che:

1. Il Consulente determina con il cliente il compenso professionale ai sensi dell’articolo 2233 del c.c., tenuto conto di quanto previsto dall’art. 2, comma 1, lettera b), della Legge 4 agosto 2006, n. 248, e dall’articolo 9, comma 1, della Legge 24 marzo 2012, n. 27, che hanno abrogato le disposizioni, legislative e regolamentari, che prevedono con riferimento alle attività libero professionali o intellettuali l’obbligatorietà di tariffe fisse o minime, e fatto salvo quanto previsto dalle leggi speciali.

Ultimo aggiornamento 16 novembre 2019 309

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Art. 2233 c.c. Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, [sentito il parere dell'associazione professionale a cui il Professionista appartiene]. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.

Si fa riferimento al D.M. 46/2013 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione, da parte di un organo giurisdizionale, dei compensi spettanti agli iscritti all’albo dei Consulenti del Lavoro.

Ultimo aggiornamento 16 novembre 2019 310

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Determinazione del compenso art. 9 legge 27/2012

“Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall’ordinamento, al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto obbligatoriamente in forma scritta o digitale, al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

Ultimo aggiornamento 16 novembre 2019 311

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L’art 27 del Codice Deontologico al II comma dispone che:

2. E’ opportuno che i preventivi siano resi per iscritto.

N.B. Il 29 Agosto 2017, con la Legge annuale per la concorrenza ed il mercato (L.124/2017) è entrata in vigore la norma che pone a carico dei professionisti (tutti) l’obbligo di rilasciare il preventivo, scritto o digitale, da sottoporre al cliente al momento del conferimento dell’incarico professionale.

Ora, chiaramente, la disposizione deve essere letta nel senso della obbligatorietà conformemente alla legge.

Ultimo aggiornamento 16 novembre 2019 312

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Il recesso e le clausole vessatorie

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L’art 29 del Codice deontologico dispone che:

1. Il Consulente non deve proseguire l’incarico qualora sopravvengano circostanze o vincoli che possano influenzare la sua libertà di giudizio ovvero condizionarne la condotta.

2. Il Consulente non deve proseguire l’incarico se la condotta o le richieste del cliente ne impediscono il corretto svolgimento.

3. Fatto salvo quanto previsto dalla legge o dall’accordo stipulato, al determinarsi di una causa di cessazione dell’incarico il Consulente deve avvisare tempestivamente della stessa il cliente e interrompere il rapporto con un preavviso adeguato alle circostanze, mettendolo in ogni caso in condizione di non subire pregiudizio.

Ultimo aggiornamento 16 novembre 2019 315

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4. Il Consulente che non sia in grado di proseguire l’incarico con specifica competenza, per sopravvenute modificazioni alla natura e difficoltà della prestazione, ha il dovere di informare il cliente e chiedere di essere sostituito o affiancato da altro professionista.

5. Il Consulente è tenuto a rinunciare all’incarico prima di agire giudizialmente verso il proprio cliente.”

Ultimo aggiornamento 16 novembre 2019 316

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Durata e recesso

Il mandato professionale decorre dalla data di sottoscrizione e si intende conferito per anni …..…., con rinnovo tacito alla scadenza e per un eguale periodo, rinunciando il cliente espressamente al beneficio del libero recesso così come previsto dall’art. 2237 c.c., poiché i compensi professionali come determinati hanno tenuto conto del carattere duraturo del rapporto

Ultimo aggiornamento 16 novembre 2019 317

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2237 c.c. Recesso

• Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta.

• Il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente.

• Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente.

Ultimo aggiornamento 16 novembre 2019 318

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2. Ciascuna delle due parti può escludere il rinnovo, comunicando all’altra parte la propria volontà a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento con un preavviso di mesi sei da computarsi a ritroso dalla scadenza naturale.

Ultimo aggiornamento 16 novembre 2019 319

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3. Il mancato pagamento, nei termini pattuiti, costituisce giusta causa di scioglimento del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2237, 2° comma, c.c., ed autorizza, il professionista all’immediata rinuncia del mandato conferitogli con esonero da ogni responsabilità connessa e/o consequenziale a qualsivoglia pregiudizio arrecato al mandante – così come previsto dall’art. 2237, 3° comma, cc.

Ultimo aggiornamento 16 novembre 2019 320

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4. Fermo restando il maggior danno, qualora il mandante receda dal contratto senza l’osservanza delle modalità e dei termini previsti, dovrà corrispondere al professionista, a titolo di penale, una somma di denaro pari a tutti gli onorari dovuti fino all’ordinario termine di scadenza del contratto al momento del recesso, calcolati in base alla media aritmetica dei compensi corrisposti negli ultimi 6 mesi.

Ultimo aggiornamento 16 novembre 2019 321

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Obblighi del mandante

1. Il mandante ha l’obbligo di far pervenire tempestivamente presso lo Studio del Professionista la documentazione necessaria all’espletamento dell’incarico garantendone fin d’ora la completezza, l’esattezza e l’autenticità.

2. La consegna della documentazione occorrente alla prestazione professionale non sarà oggetto di sollecito o ritiro da parte del Professionista il quale declina ogni responsabilità per mancata o tardiva esecuzione del mandato dovuta al ritardo, incuria o inerzia da parte del mandante.

Ultimo aggiornamento 16 novembre 2019 322

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3. Il mandante ha l’obbligo di informare tempestivamente il Professionista su qualsivoglia variazione e modifica della realtà fattuale e giuridica che abbia inerenza al mandato conferito.

Ultimo aggiornamento 16 novembre 2019 323

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Le Clausole Vessatorie

Clausole vessatorie clausole apposte ad un contratto che restringono l’ambito di responsabilità del soggetto che le ha predisposte unilateralmente apportando limitazioni al dettato normativo oppure ai precetti generali di contratto (Cass. sent. 22891/15), determinando una sproporzione sostanziale tra prestazione e controprestazione.

Ultimo aggiornamento 16 novembre 2019 324

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Art 1341, comma 2, cc.:

“ In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria”

Ultimo aggiornamento 16 novembre 2019 325

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Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., le parti, con la sottoscrizione, accettano espressamente gli articoli:

2) compenso, in particolare dichiara di essere consapevole ed informato del grado di complessità dell’incarico e di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili;

3) durata e recesso, in particolare clausola penale;

5) obblighi del Mandante;

6) Foro competente;

7) norme di rinvio

Ultimo aggiornamento 16 novembre 2019 326

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Esempio di mandato professionale

Conferimento incarico

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CONFERIMENTO D'INCARICO PROFESSIONALE IN VIA CONTINUATIVA

Con la presente il Sig. ________, nato a _________ il 2/8/1963, C.F _____________ e residente in ______ in Via ___________ n. 1,

quale legale rappresentante della _____________________ con sede in __________, Via _____ __ n. 7, P. ____________, di seguito definito cliente, ricevuta l'informativa e prestato il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi di legge,

Ultimo aggiornamento 16 novembre 2019 328

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CONFERISCE

il presente mandato professionale, disciplinato dagli articoli sottostanti al Consulente del Lavoro ___________ che lo assolverà nell’ambito dello Studio Associato __________ avente sede in ___________, Via ________ n. _ e di seguito definito professionista,

Ultimo aggiornamento 16 novembre 2019 329

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OGGETTO DEL MANDATO

L'incarico professionale ha per oggetto le prestazioni di:

consulenza, assistenza e adempimenti in materia di diritto del lavoro, di diritto e applicazioni della previdenza e assistenza sociale, di diritto sindacale, elaborazione prospetti di paga, selezione del personale, denunce previdenziali ed assicurative ecc., con l'esclusione di tutti gli adempimenti che comportano l'effettuazione di pagamenti e/o riscossioni in denaro che restano di esclusiva competenza del Soggetto delegante;

Ultimo aggiornamento 16 novembre 2019 330

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ed in particolare:

- consulenza ed assistenza nella costituzione e nello svolgimento dei rapporti di lavoro subordinato, para-subordinato, autonomo e c.dd. speciali;

- consulenza ed assistenza in merito all'estinzione del rapporto di lavoro: licenziamenti individuali singoli e plurimi;

- consulenza ed assistenza inerente l'instaurazione e lo svolgimento del rapporto di lavoro; consulenza ed assistenza nei procedimenti e sanzioni disciplinari;

- redazione e trasmissione della dichiarazioni modello 770;

Ultimo aggiornamento 16 novembre 2019 331

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2. COMPENSO

Le parti concordano che al Professionista, che - con la sottoscrizione del presente conferimento d'incarico - espressamente accetta il mandato, per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del suddetto incarico, spetta:

l’attività di consulenza generale viene compresa nei compensi sotto indicati mentre per gli eventi imprevisti ed imprevedibili che rendessero necessario un intervento straordinario (quali a titolo di esempio: ispezioni, vertenze, riorganizzazioni aziendali, cassa integrazione e simili) che andranno valutate separatamente e preventivamente concordate con il cliente;

Ultimo aggiornamento 16 novembre 2019 332

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Il compenso viene definito forfettariamente considerato per la ordinaria attività di consulenze del lavoro in euro _______ mensili oltre contributi ed IVA come per legge ed in deduzione la ritenuta di acconto.

Il tutto oltre al rimborso delle spese documentate e sostenute a causa della prestazione resa, Cassa previdenziale e IVA.

Il pagamento del suddetto compenso deve corrispondersi da parte del cliente mensilmente e, comunque, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo al ricevimento del preavviso di parcella; resta inteso che la fattura verrà regolarmente emessa a seguito dell’avvenuto pagamento. Il compenso come sopra pattuito si intende riferito ad un complesso di attività professionali normalmente richieste.

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Nell'eventualità di ulteriori voci di spesa i compensi professionali verranno adeguati sulla base di una nuova negoziazione, in ragione delle attività non comprese, non previste e non prevedibili tra le parti, ma necessitate ed effettivamente svolte.

L'indicato compenso è commisurato al grado di complessità dell'incarico e all'importanza dell'opera e pertanto, ritenuto da entrambe le parti congruo, proporzionato e soddisfacente per l'incarico professionale conferito e liberamente determinato.

Il cliente dichiara di essere consapevole ed informato del grado di complessità dell'incarico e di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili. Dichiara inoltre di essere stato edotto delle problematiche pertinenti l'incarico professionale conferito e s'impegna a rendere noto e a mettere a disposizione ogni documento utile allo svolgimento dell'incarico

Il professionista potrà delegare lo svolgimento della prestazione a terzi collaboratori o sostituti, sotto la sua responsabilità.

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3. DURATA E RECESSO

Il presente mandato professionale decorre dalla data di sottoscrizione di esso e si intende conferito per 2 anni, con rinnovo tacito alla scadenza e per un eguale periodo, rinunciando il cliente espressamente al beneficio del libero recesso così come previsto dall'art. 2237 c.c., poiché i compensi professionali come sopra determinati hanno tenuto conto del carattere duraturo del rapporto.

Ciascuna delle due parti può escludere il rinnovo tacito comunicando all'altra palte la propria volontà a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento con un preavviso di mesi sei da computarsi a ritroso dalla scadenza naturale.

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Il mancato pagamento, nei termini pattuiti, costituisce giusta causa di scioglimento del presente contralto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2237, 2° comma, c.c., ed autorizza, il professionista all'immediata rinuncia del mandato conferitogli con esonero da ogni responsabilità connessa c/o consequenziale a qualsivoglia pregiudizio arrecato al mandante ... così come previsto dall’art. 2237, 3° comma, codice civile.

Fermo restando il maggior danno, qualora il mandante receda dal presente contratto senza l'osservanza delle modalità e dei termini di cui al presente articolo, dovrà corrispondere al professionista, a titolo di penale. una somma di denaro pari a lutti gli onorari dovuti fino all'ordinario tem1ine di scadenza del contratto al momento del recesso. calcolati in base alla media aritmetica dei compensi corrisposti negli ultimi 6 mesi.

Ultimo aggiornamento 16 novembre 2019 336

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4. OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

Il Professionista, con la sottoscrizione per accettazione, si impegna a prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della professione.

Il professionista rispetterà il segreto professionale non divulgando fatti o informazioni dei quali sia venuto a conoscenza in relazione all'espletamento dell'incarico.

Il Professionista dichiara di aver sottoscritto una polizza assicurativa per la tutela del cliente nei casi di errore materiale.

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5. OBBLIGHI del CLIENTE

Il cliente ha l'obbligo di far pervenire tempestivamente presso lo Studio del Professionista la documentazione necessaria all'espletamento dell'incarico garantendone fin d'ora la completezza, l'esattezza e l'autenticità. La consegna della documentazione occorrente alla prestazione professionale non sarà oggetto di sollecito o ritiro da parte del Professionista il quale declina sin da ora ogni responsabilità per mancata o tardi va esecuzione del mandato dovuta al ritardo, incuria o inerzia da parte del mandante.

Il mandante ha l'obbligo di informare tempestivamente il Professionista su qualsivoglia variazione e/o modifica della realtà fattuale e giuridica che abbia inerenza al mandato conferito.

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6. FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie sull'interpretazione ed esecuzione del presente contratto sarà competente in esclusiva il foro di _______.

7. NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto le parti faranno espresso rimando alle norme vigenti in materia, nonché all' ordinamento dei Consulenti del Lavoro.

Letto, confermato e sottoscritto.

Addì __________

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Testo base della slide

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