Onorari, mandato, ordinamento, deontologia e polizza … · Onorari, mandato, ordinamento,...
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Onorari, mandato, ordinamento,
deontologia e polizza
professionale del commercialista
e dell’esperto contabile
Dott. Marco Carbone
00199 - Roma - Viale Libia n. 76
Email: [email protected]
Compenso Professionale:
art. 25 C. Deontologico
“il compenso deve essere commisurato
all’importanza dell’incarico, alle conoscenze
tecniche e all’impegno richiesti, alla difficoltà
della prestazione, tenuto conto anche del
risultato economico conseguito e dei vantaggi,
anche non patrimoniali derivati al cliente”
3
Se l’Ordine ritiene il compenso
immotivatamente esiguo, perché svilisce
la professione e genera concorrenza
sleale, instaura un procedimento
disciplinare per violazione del codice
deontologico
4
La “nuova” Tariffa Professionale, entrata in
vigore il 1.11.2010, è stata abrogata dal Decreto
del Ministero Giustizia del 20 luglio 2012 n. 140,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 195 del 22
agosto 2012
5
•rimborsi spese
•indennità
•onorari specifici
•onorari graduali
La tariffa classificava i compensi in:
6
I rimborsi spese prevedevano le spese generali di
Studio del 12,5% degli onorari, su un onorario
massimo di 20 mila euro, per un importo
massimo addebitabile di €. 2.500 per singola
parcella
7
Le indennità includevano:
• Assenza da Studio €. 77,48 / €. 27,12 (collab)
• Formazione fascicolo €. 77,48
• Copie conformi a facciata €. 3,87
• Domiciliazione mensile da €. 23,24 a €. 154,94
• Deposito libri e documenti: da concordare
8
Gli onorari specifici prevedevano compensi
tra un minimo ed un massimo, commisurati a:
• natura, durata e caratteristiche dell’incarico
• importanza delle prestazioni (valore e risultato)
• vantaggi anche non patrimoniali procurati al cliente
9
Gli onorari graduali prevedevano:
• Telefonate da €. 19 a €. 31
• E-mail, fax, lettere: da €. 19 a €. 31
• Riunioni con il cliente: da €. 30 a €. 47
• Riunioni con più parti: da €. 62 a €. 77
• Esame e studio della pratica: da €. 23 a €. 31
• Trasmissione telematica: €. 50 / €. 100
• Apertura, variazione iva: €. 40
10
PARAMETRI MINISTERIALI (Abrogazione delle Tariffe ex D.L. 1 del 24 gennaio 2012)
Decreto Ministero Giustizia
20 luglio 2012 n. 140
(Gazzetta Ufficiale 195
del 22 agosto 2012)
11
Parametri per i compensi di:
• Commercialisti ed Esperti Contabili
• Avvocati
• Notai
• Consulenti del Lavoro (nel 2013)
• Professioni Area Tecnica (agrotecnico, architetto, pianificatore,
paesaggista e conservatore, biologo, chimico, agronomo, dottore
forestale, geometra, geologo, ingegnere, perito agrario e industriale,
tecnologo alimentare)
• Altre professioni vigilate dal Ministero della Giustizia, liquidazione per
analogia
12
13
Regole generali
Il Giudice, in mancanza di accordo tra le parti, potrà
(non è obbligato) liquidare il compenso facendo
riferimento ai Parametri Ministeriali
In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a
mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi,
sono vincolanti per la liquidazione stessa da parte del
Giudice
Il Giudice può applicare per analogia i parametri nei casi
non espressamente previsti (per es: consulenza del lavoro)
13
14
Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare
(da dimostrare con prova documentale), comprese quelle
forfettarie, gli oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo,
ma sono compresi i costi degli ausiliari del professionista
In caso di incarico collegiale il compenso è unico ma il
giudice può aumentarlo fino al doppio
Per incarichi non conclusi o prosecuzioni di precedenti
incarichi, il giudice tiene conto dell’opera svolta
Il giudice dovrà comunque tener conto della qualità e
dell’importanza della prestazione effettuata
14
15
Parametri generali (art. 17)
Il compenso è determinato con riferimento a:
• valore e natura della pratica
• importanza, difficoltà, complessità della pratica
• condizioni di urgenza
• risultati e vantaggi, anche non economici ottenuti dal cliente
• impegno profuso anche in termini di tempo impiegato
• pregio dell’opera prestata
15
16
MAGGIORAZIONI FINO AL 100% (art. 18)
• eccezionale importanza
• eccezionale difficoltà
• eccezionale complessità
• urgenza
RIDUZIONI FINO AL 50% (art. 18)
se la prestazione può essere eseguita in modo spedito e
non implica la soluzione di questioni rilevanti
16
Art. 15 “attività professionali” e “valore della pratica”:
• Amministrazione e Custodia di aziende
componenti positivi di reddito + attività
• Liquidatore di aziende
attivo realizzato + passivo accertato
• Valutazioni, Perizie, Pareri, Consulenze di Parte
valore risultante dalla perizia o dalla valutazione
17
• Revisioni contabili, ispezioni, riordino contabilità
componenti positivi di reddito lordo + attività
• Tenuta della contabilità ordinaria
componenti positivi di reddito lordi + attività e passività di
bilancio a fine esercizio
• Tenuta della contabilità semplificata
componenti positivi di reddito
18
• Formazione del bilancio
componenti positivi di reddito lordi, attività e pass.tà
• Costituzione e variazioni statuto sociale, trasformaz.
capitale sottoscritto
• Fusioni, scissioni e altre operazioni straordinarie
totale attività situazioni patrimoniali utilizzate
19
• Consulenza contrattuale
corrispettivo pattuito al lordo delle eventuali passività
accollate al cessionario
• Consulenza per contratti di mutuo, finanziamento e
contributi a fondo perduto
capitale mutuato o erogato
20
• Consulenza economico-finanziaria
capitali o valori economico-finanziari oggetto prest.
• Assistenza in procedure concorsuali
totale delle passività
• Dichiarazioni fiscali
onorari fissi: da €. 150 del 730 a €. 650 del 760
21
• Ricorsi, appelli e memorie alle commissioni trib.rie
imposte+tasse+contributi+sanzioni+interessi dell’atto
impugnato o in contestazione o a rimborso
• Sindaco di società
componenti positivi di reddito lordi + attività
se sindaco unico aumento fino al 100%
se presidente del collegio aumento fino al 50%
22
A seguito delle sentenze 17405 e 17406 delle sezioni
unite della Corte di Cassazione depositate il 12.10.2012:
• l’Ordine rilascerà il parere di congruità solo per le
prestazioni concluse entro il 23 agosto 2012.
• se la prestazione professionale non si è ancora conclusa
alla data del 23 agosto si applicheranno i parametri
senza alcuna distinzione tra pre 23 agosto e post 23 (non
vi sono frammentazioni del compenso, ma unitarietà
si applica quindi la Tariffa o i Parametri)
23
Mandato professionale
Facsmile Consiglio Nazionale del 31.7.2012 aggiornato da Istituto di
Ricerca novembre 2013
Vantaggi:
•trasparenza tariffaria
•efficacia probatoria del credito
Difficoltà:
•determinazione del compenso
•descrizione della complessità dell’incarico
quantificazione delle spese
25
Contenuto
•oggetto dell’incarico
•compenso comprensivo delle spese
•spese generali di studio (deposito documenti)
•compenso (anche orario) al netto di iva e cassa
26
•obblighi dei clienti
•estremi polizza professionale (massimale etc)
•adeguamento annuale istat
•clausola conciliativa
•clausola antiriciclaggio e privacy
27
Recesso art. 2237 codice civile
Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al
prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso
per l'opera svolta.
Il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta
causa (inserire: allo scadere di un termine congruo
dall’emissione della parcella, se questa non viene onorata
entro detto termine). In tal caso egli ha diritto al rimborso
delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da
determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato
al cliente.
Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in
modo da evitare pregiudizio al cliente 28
Recesso del professionista “Il presente mandato professionale decorre dalla
data di sottoscrizione di esso e si intende conferito
per anni … , con rinnovo tacito alla scadenza e per
un eguale periodo, rinunciando il cliente
espressamente al beneficio del libero recesso ex
art. 2237 c.c. poiché i compensi professionali come
sopra determinati hanno tenuto conto del carattere
duraturo del rapporto”.
29
Divieto di ritenzione
art. 25 Codice Deontologico: “è fatto divieto di ritenere i
documenti e gli atti ricevuti dal cliente a causa del mancato
pagamento degli onorari e per il mancato rimborso delle spese
anticipate”
art. 2235 Codice Civile: divieto di ritenere atti, documenti e
scritture ricevute dal cliente, anche in caso di mancato
pagamento degli onorari o del rimborso delle spese sostenute 30
Cliente che non ritira la documentazione
Art. 49 DPR 1067 del 27.10.1983 prevedeva la
possibilità per il Consiglio dell’Ordine di disporre il
deposito della documentazione presso la propria
sede.
Il D.Lgs. 139/2005 nulla dispone in merito
Pronto Ordini 125/2011 del 13.10.2011: NO ORDINE 31
Il codice deontologico
• approvato dal Consiglio Nazionale il 9 aprile 2008
• entrato in vigore il 1 maggio 2008
• aggiornato il 1 novembre 2008
• nuovamente aggiornato il 1 settembre 2010
33
è l’insieme dei valori, dei principi e delle
regole da osservare ed alle quali ispirarsi
nell’esercizio della Professione di
Commercialista e di Esperto Contabile
34
Interesse pubblico (art. 5)
• Il professionista ha il dovere e la responsabilità di agire
nell’interesse pubblico (per l’imprenditore: il profitto)
• Soltanto nel rispetto dell’interesse pubblico egli potrà
soddisfare le necessità del proprio cliente.
• A causa dell’interesse pubblico, il professionista che venga a
conoscenza di violazioni del presente Codice da parte di
colleghi ha il dovere di informare il Consiglio dell’Ordine.
• L’uso del sigillo professionale è disciplinato dal regolamento
del Consiglio Nazionale. 36
agire nell’interesse pubblico in senso soggettivo,
avendo riguardo agli interessi legittimi dei clienti,
degli altri stakeholder (Stato, banche, lavoratori, investitori,
imprenditori, fornitori)
e di tutti coloro che fanno affidamento sulla nostra obiettività
ed integrità
37
agire nell’interesse pubblico in senso oggettivo, tutelando
l’interesse pubblico sotteso alle nostre funzioni :
• affidabilità dei sindaci e dei revisori
• competenza e professionalità dei curatori
• etica e moralità dei fiscalisti
• ecc…
38
Mantenere alta la reputazione
con un comportamento consono a:
• dignità (meritevole del massimo rispetto)
• onore
• probità (onestà e rettitudine morale)
• decoro
• immagine della nostra categoria (anche quando non si
esercita) 39
Principi fondamentali della professione:
* Integrità, onestà e correttezza
- onestà materiale (non rubare, non accettare denaro...)
- onestà intellettuale (non mentire o ingannare)
* Obiettività: assenza di pregiudizi, conflitti di interesse o
indebite pressioni di altri che possono influenzare il suo giudizio,
non influenzabilità dalla aspettative del cliente 40
* Competenza:
mantenere elevata competenza, capacità e qualità dello staff, no
incarichi in assenza di competenza, organizzazione materiale e
personale adeguata
* Diligenza:
a prescindere dal valore e dalla natura dell’incarico
41
42
* Indipendenza: evitare cointeressenze economiche e
conflitti di interesse; rispetto delle incompatibilità
* Riservatezza: segreto professionale e privacy
* Trasparenza: linearità di atti e comportamenti
* Credibilità: affidabilità e capacità di ispirare fiducia
* Responsabilità: porsi in condizione di risarcire danno 42
Attività dei consiglieri
Il Consigliere dell’Ordine o del Consiglio Nazionale deve operare con
spirito di servizio per la categoria per:
• valorizzare la Professione
• tutelare pari dignità e opportunità di ciascun iscritto
• favorire la formazione e la specializzazione
• favorire il senso di identità e di appartenenza
• promuovere la partecipazione degli iscritti all’Ordine anche al fine di
assicurare il ricambio negli organi di governo dell’Ordine e del Consiglio
Nazionale
Deve rinunziare agli incarichi nel caso venga richiesta all’Ordine
l’indicazione di singoli nominativi 43
Elezioni - elettorato attivo e passivo: vietate considerazioni
irriguardose nei confronti dei o altri candidati
Il professionista che eroghi prestazioni professionali all’estero
dovrà applicare le disposizioni maggiormente rigorose sotto il
profilo deontologico
44
45
Collaborazione tra colleghi
•Lealtà
•Rispetto
•Cortesia
•Considerazione
•Cordialità
•Correttezza
•Assistenza e solidarietà (salute, maternità, affido) 45
Regola delle 4 C:
Cortesia, Cordialità, Correttezza e Considerazione
si manifestano attraverso:
• puntualità
• tempestività
• sollecitudine nei rapporti con i colleghi
• rispetto del collega più anziano
46
Subentro ad un collega
su richiesta del cliente: Enrico Zanetti su Press
“i tanti piccoli “no” che ciascuno di noi può dire e che, messi
tutti in fila, uniti ai piccoli “no” di altre persone capaci come
noi di dirli, diventano il grande “no” capace di fermare chi è
abituato a poter far tutto quello che gli pare....”
1. accertarsi che il Cliente abbia informato il Collega
2. accertarsi che il Collega sia stato pagato
3. subentro senza pregiudizio per il cliente
47
Subentro ad un collega
in caso di decesso: agire con particolare diligenza avendo
riguardo agli interessi degli eredi, dei clienti e dei
collaboratori (se vi sono dubbi su compensi da corrispondere
agli eredi richiedere il parere all’Ordine
in caso di sospensione o altro impedimento: cura la gestione
e si adopera per conservare le caratteristiche dello studio
48
Assistenza congiunta
stesso cliente: rapporti di cordiale collaborazione e
colleganza (in caso di condotta gravemente scorretta deve
essere informato l’Ordine)
clienti diversi: non tratta direttamente con il cliente del
collega e non esprime apprezzamenti o giudizi critici sul
collega
49
Rapporti professionali
•Pubblici Uffici (magistrati, membri commissioni tributarie,
funzionari pubblica amministrazione) comportamento consono
al rispetto delle pubbliche funzioni (A/R?)
•Stampa: cautela in ossequio all’obbligo di riservatezza nei
confronti del cliente
•Altri professionisti: reciproco rispetto
51
Tirocinio
è il momento di insegnamento dell’esercizio della
professione e correlativamente del suo apprendistato
si sostanzia in un rapporto tra discente e docente
(ex regolamento tirocinio Decreto 327/1995)
52
Caratteristiche del tirocinio
• Assiduità (non occasionale o sporadica)
• Diligenza (approfondimento personale - corsi)
• Riservatezza (obbligo del segreto)
•Lealtà
53
Rapporti con i tirocinanti
Oltre alla tecnica professionale ed alla prassi il dominus deve
far comprendere la deontologia e l’etica.
•Uditoraggio
•Compiti non solo meramente esecutivi
•Rimborso spese o borsa di studio (si Irpef non Inps)
•Termine praticantato e giuramento Frà Luca Pacioli 54
Messaggio informativo
(improntato alla moderazione, al buongusto ed all’immagine)
Struttura dello Studio
Attività svolte e specializzazioni
Titoli professionali e curricula
Compensi professionali
57
Canali pubblicitari
Inserzioni su quotidiani
Periodici
Siti internet
Cartellonistica
Inviti a seminari e convegni
58
VIETATO il mero accaparramento (contatto tra offerente e
destinatario della proposta per acquisire concretamente il
cliente) attraverso:
• manifesti
• e-mail e fax
• volantini e biglietti da visita
• visite e telefonate dirette 60
“Il più grande Studio di Viterbo”
Vietata la pubblicità ingannevole, suggestiva (attraverso
espressioni, musiche, immagini e refrain dotate di evocazioni di
tipo emotivo o irrazionale) e le pratiche commerciali aggressive.
Vietata la denigrazione, l’equivocità, la non verità, le
affermazioni esagerate in merito ai servizi offerti
61
Cassazione Sezioni Unite
sentenza 23287/10:
ALT (Assistenza Legale per Tutti) acronimo suggestivo volto
a catturare la clientela sfruttando un riflesso emotivo
irrazionale, ed equivocando anche sul messaggio prima
consulenza gratuita essendo un generico inquadramento del
problema (lesione decoro e dignità professionale)
62
Responsabilità disciplinare
per azioni od omissioni che integrino violazioni di norme di
legge e regolamenti, del codice deontologico o siano ritenute
in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro.
64
La responsabilità sussiste anche quando il fatto sia
commesso per imprudenza, negligenza o imperizia.
Procedimento disciplinare anche per fatti non
riguardanti l’attività professionale, qualora si riflettano
sulla reputazione professionale o compromettano
l’immagine e la dignità della categoria (art. 50
comma 6 decreto legislativo 139/2005) . 65
Consigli di disciplina
(art. 8 DPR 137/2012 – GU Min. Giustizia 15.5.2013)
•incompatibilità dei Consiglieri dell’Ordine
•colleghi con 5 anni iscrizione all’Ordine o non iscritti (magistrati
anche in pensione)
•nomina i componenti il Presidente del Tribunale
•Presidente consiglio disciplina il più anziano di iscrizione
•segretario il più giovane di iscrizione all’Albo
•durata consiliatura come Consiglio dell’Ordine
66
Funzioni del Presidente
• convoca il Consiglio
• nomina relatore per ogni procedimento
• coordina e sovraintende tutte le attività
• dirige il procedimento, modera la discussione, dà la
parola e la toglie, annunzia il risultato
67
Fasi del procedimento
• fase preliminare
• apertura del procedimento e istruttoria
• dibattimento
• decisione
68
Fase preliminare (attivazione del procedimento)
• ricezione notizia di possibile rilevanza disciplinare
(stampa, pm, esposto, lettera)
• apertura del fascicolo e assegnazione al relatore
• comunicazione all’iscritto
• esame della documentazione ed eventuale audizione
dell’incolpato
• relatore espone al Consiglio per archiviazione immediata
o apertura procedimento
69
Archiviazione immediata
• i fatti palesemente non sussistono
• le notizie pervenute sono manifestamente infondate
• i fatti non violano la legge, regolamenti o il codice
deontologico
• i fatti non sono stati commessi da un iscritto
70
Apertura procedimento
e istruttoria
Il Consiglio di Disciplina:
• delibera la formale apertura del procedimento
• formula i capi di incolpazione
• nomina il relatore e svolge attività istruttoria
• fissa la data dell’udienza dibattimentale
• redige verbale
71
Udienza dibattimentale (udienza non pubblica)
• esposizione del relatore
• audizione incolpato (legale o collega)
• audizione del PM, esponente, testi
• decisione
72
I provvedimenti
• archiviazione
• sospensione del procedimento in attesa di altro
giudizio pendente
• irrogazione sanzione
Prescrizione azione disciplinare (5 anni dal
compimento dell’evento)
Impugnazione al Consiglio Nazionale
73
Sanzioni
(adeguate alla gravità degli atti compiuti)
•CENSURA (dichiarazione formale di biasimo)
•SOSPENSIONE (fino a 2 anni )
•RADIAZIONE (reiscrizione non prima di 6 anni)
74
•morosità contributo annuale all’Ordine (sospensione,
dopo 1 anno radiazione)
•assistenza congiunta condotta scorretta
•violazione del regolamento del timbro sigillo
•Incompatibilità
•insufficienti crediti formativi (esoneri)
75
Casi di esoneri dai crediti formativi
• maternità
• servizio militare o civile volontario
• malattia o infortunio (minimo 6 mesi)
• assenza dall’Italia (minimo 6 mesi)
• invalidità del coniuge, genitore, fratello, figlio
• causa di forza maggiore
Non esercizio della professione in quanto:
• privo di partita iva
• non iscritto alla Cassa di Previdenza
• no esercizio della professione occasionale 76
La coscienza è una suocera
le cui visite non finiscono mai ………
Henry Luis Mencken
detto il “saggio di Baltimora”
77
La qualifica di
• Dottore Commercialista (77.180; 67%)
• Ragioniere Commercialista (37.556; 33%)
• Esperto Contabile (315)
viene acquisita a seguito del superamento dell’Esame di Stato,
non si perde mai
79
Sezione A “Commercialisti” (dottori e ragionieri),
competenza in:
• economia aziendale
• diritto di impresa
• materie economiche
• materie finanziarie
• materie tributarie, societarie e amministrative
80
• valutazioni di azienda
• assistenza e rappresentanza nel contenzioso tributario
• curatore e commissario in procedure concorsuali, giudiziarie e
amministrative
• ausiliario del giudice, amministratore e liquidatore giudiziale
• sindaco o componente organo di controllo o sorveglianza
• ispettore e amministratore giudiziario ex art. 2409 c.c.
• custode esecuzioni mobiliari e immobiliari 81
Sezione B “Esperti Contabili”
(57/2010, 83/2011, 83/2012: a giugno 2013 totali 315:
• tenuta e redazione libri contabili
• revisione e certificazione contabile di associazioni, persone
fisiche o giuridiche diverse da società di capitali
• dichiarazioni fiscali
• assistenza fiscale
• visti di conformità
• funzione di revisore
• trasmissione telematica con firma digitale
82
Tutela e Titoli Professionali
È vietato sia l’uso del titolo professionale di dottore
commercialista, di ragioniere commercialista che
del termine abbreviato commercialista da parte di
chi non ne ha diritto
Se il professionista era iscritto in entrambi gli Albi
viene iscritto con entrambi i titoli professionali
83
Attribuzioni al Consiglio dell’Ordine
• conciliazione art. 12 lettera h) per comporre le
contestazioni tra gli iscritti e su concorde richiesta della parti,
tra iscritti e loro clienti
• parcelle art. 12 lettera i) formula pareri di liquidazione di
onorari a richiesta degli iscritti (prestazioni concluse al 22
agosto 2012) o della Pubblica Amministrazione
84
Elettorato Passivo
Ordine Locale 5 anni di anzianità
Consiglio Nazionale 10 anni di anzianità
Presidente Consiglio Nazionale se Presidente Ordine Locale
o Consigliere Nazionale
Consiglieri e Presidente per massimo due mandati
Nuove elezioni per mancanza del Presidente
Sostituzione primi non eletti per consiglieri dimissionari
Collegio Revisori non partecipa lavori del Consiglio 85
Fonti
• D.Lgs. 139/2005: articoli 4 e 27
• Circolare 11/2003 CNDC
• Circolare 20/2004 CNDC
• Note interpretative CNDCEC 13.10.2010
• Aggiornamento N.I. CNDCEC 1.3.2012
• Pronto Ordini del CNDCEC
87
Art. 27 D.Lgs 139/2005
Comma 1:
Non si può far parte contemporaneamente del
Consiglio dell'Ordine e del Consiglio Nazionale,
nonché rivestire contemporaneamente cariche negli
organi direttivi della cassa di previdenza.
88
Comma 2:
coloro che rivestono più cariche incompatibili sono
tenuti ad optare per una di esse entro trenta giorni
dal momento in cui si produce l'incompatibilità.
In caso di mancato esercizio dell'opzione, si
intende rinunziata la carica assunta in precedenza.
89
Art. 4 D.Lgs 139/2005
L'esercizio della professione di commercialista e di espertocontabile è
incompatibile conl'esercizio, anche non prevalente, né abituale (verifiche
dell’Ordine):
• Notaio
• giornalista professionista (si giornalista pubblicista)
• agente di assicurazione
• appaltatore di servizio pubblico
• promotore finanziario, bancario, assicurativo
• intermediario nella circolazione di beni o servizi
• mediatore (rappresentante di commercio, procacciatore) si mediatore
civile e commerciale
• trasporti e spedizioni
• procuratore sportivo o agente di calciatori (PO 342/2011)
90
Impresa agricola
• esercitata dall’iscritto per conto proprio, in nome proprio o
altrui
• iscritto che riveste la qualifica di imprenditore agricolo
professionale (I.A.P.), poiché si presuppone che
l’imprenditore occupi la maggior parte delle proprie risorse
economiche e del proprio tempo all’attività agricola
91
È incompatibile l’attività di impresa in nome proprio o altrui e,
per proprio conto, per la produzione di beni e servizi:
• imprenditore individuale
• commerciante
• socio di s.n.c.
• accomandatario di s.a.s.
• titolare di impresa familiare
92
CED: servizi strumentali o ausiliari alla professione
incompatibile - se socio e amministratore di società
di elaborazione dati - se la media del quinquennio
del fatturato del Ced (in proporzione alle quote
sociali) è maggiore del fatturato del professionista
93
Compatibilità
• mera gestione patrimoniale, di godimento o
conservativa
• amministratore, liquidatore su incarico professionale
• socio di cooperativa, consorzio, società di capitali
• partecipante e non titolare dell’impresa familiare
• preposto o institore (PO 129/2012) 94
Casi più frequenti
• titolare ditta individuale: incompatibile
• socio di s.n.c.: incompatibile
• socio accomandatario: incompatibile
• socio accomandante: compatibile
• socio di società di capitali: compatibile
• socio di cooperative: compatibile
• socio di consorzi ed enti commerciali: compatibile 95
• amministratore unico, presidente, consigliere
• delegato, liquidatore, ma non socio: compatibile
• titolare impresa familiare: incompatibile
• partecipante impresa familiare: compatibile
96
CNPADC: affari legali
Egregio Dottore,
Le comunichiamo che la Giunta Esecutiva, nella
riunione del ……… visto l’art. 7 D.I.
14/07/2004, ha deliberato:
“….1) di considerare incompatibile la carica di
Amministratore Unico e socio della soc. Alpha
Srl da Lei assunta in data ___;
97
2) di considerare l’incompatibilità insorta dalla
data di assunzione della carica (--/--/1991) fino
alla data di rimozione della stessa (--/--/2008), e,
per l’effetto, annullare le annualità di iscrizione
dal 1992, primo anno successivo all’assunzione
della carica di A.U. e socio, fino al 2007”.
98
La Cassa ha il potere di annullare periodi
contributivi duranti i quali la professione è stata
svolta in situazioni di incompatibilità, ove detta
situazione non sia stata rilevata dall’Ordine con
conseguente cancellazione dall’albo (Sentenza
Cassazione 25526 del 13.11.2013)
99
Il Commercialista nella sua attività di assistenza alle
imprese è tenuto a rispondere al cliente, all’erario e
ai terzi secondo tre profili di responsabilità:
• responsabilità civile
• responsabilità amministrativa
• responsabilità penale
101
L’articolo 3, comma 5 lettera e) del D.L. 138/2011, in attuazione
della Legge di conversione 148/2011 sancisce:
“a tutela del cliente il professionista è tenuto a stipulare idonea
assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività
professionale”
Obbligo anche per le nuove società tra professionisti
La violazione di tale disposizione, oltre a produrre la sanzione
prevista dal codice deontologico, produce illecito disciplinare ex
art. 6 comma 2 DPR 137/2012 102
Il DPR 137/2012 di riforma agli ordinamenti professionali, che
ha introdotto la proroga al 15 agosto 2013 per la stipula della
polizza professionale, non ha stabilito alcun limite minimo del
danno coperto dalla polizza, limitandosi a stabilire che
l’assicurazione deve essere stipulata a tutela del cliente.
103
Obbligo del Professionista, per tutti gli incarichi assunti dal 15
agosto 2013 di:
1. munirsi di polizza rc professionale;
2. informare il cliente, nel mandato o nella dichiarazione di
accettazione della nomina di sindaco: estremi di polizza,
massimale ed eventuali variazioni successive
104
Oggetto della polizza
Tutte le attività previste dal nostro Ordinamento
Estensioni di polizza se svolgiamo:
liquidatele, procedure concorsuali, fusioni, acquisizioni,
incorporazioni, condomini, mediazione, visto leggero, visto
pesante, 730, buste paga, sindaco, revisore legale,
consigliere di amministrazione, membro organismi di
vigilanza, giudice tributario, ctu e ctp, revisore enti
locali,incaricato pagamento imposte, custodia documenti
(far inserire sanzioni e interessi) 105
Garanzia postuma (pensionati):
assicura le richieste di risarcimento per fatti accaduti durante il
periodo di validità della polizza anche dopo la cessazione della
stessa ma per i soli anni indicati nel contratto: far inserire
retroattività illimitata/5 anni
Retroattività:
risarcisce la Compagnia per tutte le richieste giunte nel periodo
di validità della RC anche nel caso in cui i danni si siano verificati
prima della stipula ma nel periodo di retroattività convenuta:
preferibile illimitata o di 5 anni
Regolazione premio:
eliminare il parametro del fatturato
o del bonus malus (Generali 9 classi) 106
Esatta compilazione
del questionario
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o incomplete e le
reticenze in merito al rischio oggetto di assicurazioni, possono
comportare l’annullamento del contratto o comunque la perdita
parziale o totale dell’indennizzo.
107
Polizza di secondo rischio
per adeguare la congruità del massimale in quanto la Compagnia, nel caso
dei sindaci (polizze D&O: director and officer), copre il danno limitatamente
ad 1/3 o ½ rispetto al massimale assicurato.
Attenzione alla clausola: nel caso di responsabilità concorrente o solidale,
l’assicurazione opera esclusivamente per la quota di danno direttamente
imputabile all’assicurato in ragione della gravità della propria colpa, mentre
è escluso dalla garanzia l’obbligo di risarcimento derivante dal mero vincolo
di solidarietà.
Tale previsione può ledere gli interessi del sindaco aggredito da azione di
responsabilità, costringendolo ad accollarsi personalmente le quote dei
colleghi addebitategli in forza della solidarietà passiva.
108
Scoperto:
percentuale che rimane a carico del Professionista; rischiosa
per grandi sinistri, da evitare
Franchigia:
parte del danno che rimane a carico di chi ha sottoscritto la
polizza a prescindere dalla richiesta di risarcimento danni.
Massimale:
limite massimo di risarcimento erogabile dalla Compagnia
109
Polizza da preferire
tailor - made (fatta su misura) Oggetto: tutto ciò che è previsto nel nostro ordinamento
Franchigia SI, Scoperto NO
Massimale alto (attenzione al limite indennizzo per sinistro e
anno assicurativo)
Tempi denuncia sinistri congrui: almeno 30 giorni
Retroattività e garanzia postuma illimitata
Territorialità per chi svolge attività all’estero
110
Polizza da preferire
No regolazione premio
Polizza di durata pluriennale (biennale) senza tacito rinnovo
Rinuncia recesso dell’assicuratore in caso di sinistro
Compagnia di assicurazione primaria che paga il danno
Integrazione polizza per nuovi incarichi (appendice polizza)
Prezzo, un elemento, ma non il più importante
111
Società tra professionisti
Se il professionista esercita la propria attività nell’ambito
della STP facendo ricadere sulla società la responsabilità
civile di inadempimento dell’incarico, il soggetto contraente
della polizza, che verrà stipulata anche favore dei soci
professionisti, sarà la stessa STP.
Se invece il socio professionista svolge la sua attività
professionale anche in proprio, dovrà stipulare una propria
polizza assicurativa per le attività svolte al di fuori della STP.
(Circolare 32 IRDCEC del 12/07/2013 e Pronto Ordini n.182
del 22/07/2013)
112
Gestione del sinistro
da parte della compagnia
• copertura assicurativa (esistenza
polizza,retroattività, pagamento dei premi annui);
• rapporto professionale (fatture o lettera d’incarico o
qualsiasi allegazione che certifichi l’esistenza del
suddetto rapporto);
• responsabilità del comportamento colposo;
• nomina fiduciario per valutare l’entità del danno
• liquidazione del danno.
113
Reclamo gestione del sinistro
Il professionista può rivolgere ogni reclamo relativo alla
gestione del Contratto d’Assicurazione o alla liquidazione
dei sinistri al suo broker (se vi è la clausola di brokeraggio),
alla Compagnia o all’IVASS (ex ISVAP) che tutela il cliente
garantendo la trasparenza e la correttezza delle relazioni fra
imprese assicuratrice e contraenti.
114