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Equilibrio finanziario degli Enti locali Debiti fuori bilancio: riflessioni e proposte di Francesco Bruno - Presidente onorario Ardel Il fenomeno dei debiti fuori bilancio continua a costituire una delle patologie più gravi e diffuse ne- gli Enti locali e, non di rado, essere la causa principale di pesanti squilibri finanziari da risanare. I casi delle sentenze esecutive e delle transazioni, in particolare, meriterebbero attenzione ed ur- genti interventi di puntualizzazioni ed integrazioni ordinamentali. Le prescrizioni per contenere il fenomeno Per lart. 191, comma 4, TUEL, le spese che sono effettuate in violazione della norma che impone un preventivo provvedimento di autorizzazione e assunzione dell impegno contabile costituiscono debiti fuori bilancio; per essi il rapporto obbligato- rio si intende intercorrente tra il terzo interessato ed il soggetto (o soggetti), persona fisica (ammini- stratore/i, funzionario/i, dipendente/i) che ha di- sposto lesecuzione o consentito le singole presta- zioni, relativamente alla parte non imputabile al- lente in quanto non riconoscibile. Ai sensi dellart. 9, comma 1, della Legge 15 mag- gio 1997, n. 127, nel contesto dei principi di ge- stione e controllo di gestione, l art. 191 TUEL avrebbe dovuto essere diretto a rafforzare gli stru- menti di verifica per garantire il rispetto dellequi- librio finanziario degli Enti locali e la corretta ge- stione delle risorse finanziariecon la previsione di disposizioni per garantire il rispetto dellobbligo di idonea copertura finanziaria nelle deliberazioni dei provvedimenti degli Enti locali e per contenere il fenomeno dei debiti fuori bilancio. E, in effetti, il principio formulato dall art. 191, avulso dal contesto, sembrerebbe realizzare lo sco- po, in quanto: - riconferma gli obblighi ai quali è vincolato il pro- cedimento di spesa; - non esclude dalla regola neppure le spese previste dai regolamenti economali (comma 2); - impone che le somme urgenze per lavori pubblici siano regolarizzate in tempi brevi e perentori (com- ma 3); - aggrava il procedimento di spesa con lobbligo di una nuova sub fase - lordinazione della fornitura o prestazione - con effetto dichiaratorio, in mancan- za della quale sarebbe consentita ai terzi interessati la non esecuzione della fornitura o della prestazio- ne, nell intento di assicurare ad essi protezione (comma 1); - dispone che nei documenti contabili emessi dai creditori sia presente lulteriore indicazione obbli- gatoria degli estremi della comunicazione con la quale lente ha ordinato la fornitura o prestazione e, contestualmente, comunicato lavvenuto impe- gno della spesa e copertura finanziaria (comma 1); - sanziona il mancato rispetto del principio con il trasferimento della competenza passiva a sostenere lonere a carico dellamministratore, del funziona- rio o del dipendente che ha disposto lacquisizione di beni e servizi in violazione dellobbligo, coinvol- gendo, nei casi di esecuzioni reiterate o continuati- ve, tutti coloro che hanno reso possibile le singole prestazioni (comma 4). Sembrerebbe non esserci scampo per i soggetti re- sponsabili di comportamenti illegittimi oppure omissivi. E, invece, a prescindere da chi abbia ordi- nato la spesa, ne avesse la competenza o meno; a prescindere dalla mancanza di autorizzazione e di copertura finanziaria; a prescindere che linterven- to fosse stato programmato, cioè autorizzato con il bilancio o meno; lart. 194 comma 1, lett. e), dello stesso TUEL prevede che, con deliberazione consi- liare, venga riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni e servizi in violazione dei superiori obblighi, nei li- miti degli accertati e dimostrati utilità (spese effet- tuate per funzioni di competenza dellente) e arric- chimento (utilità ricavata in termini di accresci- mento patrimoniale oppure di risparmio di spesa) Bilancio e contabilità Azienditalia 12/2017 939

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Equilibrio finanziario degli Enti locali

Debiti fuori bilancio:riflessioni e propostedi Francesco Bruno - Presidente onorario Ardel

Il fenomeno dei debiti fuori bilancio continua a costituire una delle patologie più gravi e diffuse ne-gli Enti locali e, non di rado, essere la causa principale di pesanti squilibri finanziari da risanare.I casi delle sentenze esecutive e delle transazioni, in particolare, meriterebbero attenzione ed ur-genti interventi di puntualizzazioni ed integrazioni ordinamentali.

Le prescrizioni per contenere il fenomeno

Per l’art. 191, comma 4, TUEL, le spese che sonoeffettuate in violazione della norma che imponeun preventivo provvedimento di autorizzazione eassunzione dell’impegno contabile costituisconodebiti fuori bilancio; per essi il rapporto obbligato-rio si intende intercorrente tra il terzo interessatoed il soggetto (o soggetti), persona fisica (ammini-stratore/i, funzionario/i, dipendente/i) che ha di-sposto l’esecuzione o consentito le singole presta-zioni, relativamente alla parte non imputabile al-l’ente in quanto non riconoscibile.Ai sensi dell’art. 9, comma 1, della Legge 15 mag-gio 1997, n. 127, nel contesto dei principi di ge-stione e controllo di gestione, l’art. 191 TUELavrebbe dovuto essere diretto a “rafforzare gli stru-menti di verifica per garantire il rispetto dell’equi-librio finanziario degli Enti locali e la corretta ge-stione delle risorse finanziarie” con la previsione di“disposizioni per garantire il rispetto dell’obbligo diidonea copertura finanziaria nelle deliberazioni deiprovvedimenti degli Enti locali e per contenere ilfenomeno dei debiti fuori bilancio”.E, in effetti, il principio formulato dall’art. 191,avulso dal contesto, sembrerebbe realizzare lo sco-po, in quanto:- riconferma gli obblighi ai quali è vincolato il pro-cedimento di spesa;- non esclude dalla regola neppure le spese previstedai regolamenti economali (comma 2);- impone che le somme urgenze per lavori pubblicisiano regolarizzate in tempi brevi e perentori (com-ma 3);- aggrava il procedimento di spesa con l’obbligo diuna nuova sub fase - l’ordinazione della fornitura o

prestazione - con effetto dichiaratorio, in mancan-za della quale sarebbe consentita ai terzi interessatila non esecuzione della fornitura o della prestazio-ne, nell’intento di assicurare ad essi protezione(comma 1);- dispone che nei documenti contabili emessi daicreditori sia presente l’ulteriore indicazione obbli-gatoria degli estremi della comunicazione con laquale l’ente ha ordinato la fornitura o prestazionee, contestualmente, comunicato l’avvenuto impe-gno della spesa e copertura finanziaria (comma 1);- sanziona il mancato rispetto del principio con iltrasferimento della competenza passiva a sostenerel’onere a carico dell’amministratore, del funziona-rio o del dipendente che ha disposto l’acquisizionedi beni e servizi in violazione dell’obbligo, coinvol-gendo, nei casi di esecuzioni reiterate o continuati-ve, tutti coloro che hanno reso possibile le singoleprestazioni (comma 4).Sembrerebbe non esserci scampo per i soggetti re-sponsabili di comportamenti illegittimi oppureomissivi. E, invece, a prescindere da chi abbia ordi-nato la spesa, ne avesse la competenza o meno;a prescindere dalla mancanza di autorizzazione e dicopertura finanziaria; a prescindere che l’interven-to fosse stato programmato, cioè autorizzato con ilbilancio o meno; l’art. 194 comma 1, lett. e), dellostesso TUEL prevede che, con deliberazione consi-liare, venga riconosciuta la legittimità dei debitifuori bilancio derivanti da acquisizione di beni eservizi in violazione dei superiori obblighi, nei li-miti degli accertati e dimostrati utilità (spese effet-tuate per funzioni di competenza dell’ente) e arric-chimento (utilità ricavata in termini di accresci-mento patrimoniale oppure di risparmio di spesa)

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per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbli-che funzioni e servizi di competenza (1).Un cambio delle regole? Non proprio! Le regole re-stano: però, se non vengono rispettate c’è unascappatoia legittimata.C’è poi da meravigliarsi se quella dei debiti fuoribilancio è una delle patologie più gravi e diffusenegli Enti locali?

La competenza esclusiva del consiglio

Fra le varie tipologie di debiti fuori bilancio rico-noscibili e finanziabili a termini dell’art. 194 delTUEL sono annoverate posizioni debitorie gravantisull’ente per effetto di puri fatti esterni non preve-dibili e regolamentabili, oppure insorte per com-portamenti illegittimi o omissivi e, comunque, inviolazione delle norme giuscontabili.Sulla materia, il nuovo ordinamento finanziario econtabile di cui al D.Lgs. n. 118/2011 non ha ap-portato alcuna modifica ed i nuovi principi conta-bili allegati al medesimo D.Lgs. non ne trattano inalcun modo, per cui sono da considerarsi ancoraattuali e validi i contenuti del principio contabilen. 2 nel testo approvato il 12 marzo 2008 dall’Os-servatorio per la finanza e contabilità degli Enti lo-cali, cui si farà riferimento nel prosieguo.Caratteristica comune a tutte le posizioni classifi-cate dal TUEL è che le spese, nel loro insieme, co-stituiscono un pericoloso fenomeno di indebita-mento sommerso, in quanto ogni obbligazione pe-cuniaria è valida giuridicamente ma non regolariz-zata contabilmente e solo il riconoscimento dellasua legittimità da parte del consiglio fa coincidere idue aspetti, giuridico e contabile, in capo al sogget-to che l’ha riconosciuta.Qualsiasi tipologia di debito fuori bilancio costitui-sce, generalmente, una sopravvenienza passiva, ca-rente a monte di impegno contabile; in tutti i casicomporta una spesa che non ha specifica previsio-ne nel bilancio dell’esercizio in cui si manifesta eche si concretizza al di fuori e indipendentementedalle procedure che disciplinano l’ordinaria forma-zione della volontà dell’ente.Non di rado, in funzione della loro consistenza, idebiti fuori bilancio possono impattare sul bilanciocon effetti disastrosi in termini di pesanti squilibrifinanziari da rimarginare.

L’anomalia del fenomeno ha, quindi, indotto il le-gislatore a non prevedere eccezione alcuna allacompetenza consiliare nel riconoscimento e finan-ziamento. Con motivata e razionale interpretazionedella disciplina ordinamentale è intervenuto ilprincipio contabile, rilevando, al punto 90, che lalocuzione debito fuori bilancio “è da intendere rife-rita ad una fattispecie non considerata negli indi-rizzi programmatici e nelle autorizzazioni di bilan-cio approvate dal consiglio, sia a livello annualeche pluriennale, perfezionate dalla giunta con ladefinizione e approvazione del piano esecutivo digestione”, come dire che poiché il finanziamentodi debiti fuori bilancio comporta una diversa mo-dulazione in bilancio delle risorse programmate ol’utilizzo di nuove risorse e consegue ad interventidi spesa non autorizzati nei documenti di program-mazione, la competenza del consiglio, in materia èesclusiva, non surrogabile o assumibile da altri sog-getti.Con il principio contabile sopra richiamato, è stataacclarata l’erroneità della tesi per la quale qualorail debito trovi copertura, anche per la sua modestaentità, in uno stanziamento di bilancio di compe-tenza non alterando sostanzialmente la possibilitàdi realizzare i programmi e senza che sussista l’esi-genza di proporre una variazione di bilancio al con-siglio per il finanziamento, non sia necessaria l’a-dozione di deliberazione consiliare.Analogamente, il principio contabile, al punto105, ha denunciato la scorrettezza di comporta-mento con il quale, qualora il consiglio abbia ap-postato in sede di deliberazione di bilancio, un ap-posito stanziamento di spesa per accantonare risor-se in vista di dover fare fronte a possibili debitifuori bilancio, si considererebbe assolta la compe-tenza consiliare alla quale non sarebbe più necessa-rio sottoporre i riconoscimenti e finanziamenti finoad esaurimento del fondo. Ovviamente, lo stessovale nei casi di utilizzo degli accantonamenti a fon-di per passività potenziali.Conclusivamente, la disciplina è finalizzata a ga-rantire la conoscenza del fenomeno all’organo cheha funzioni di controllo politico-amministrativo eda farlo ricondurre nel sistema di bilancio da partedello stesso organo. Ove l’ente omettesse la proce-dura di riconoscimento consiliare impedirebbe sia

(1) A seguito di principio di diritto affermato dalle sezioniunite della Cassazione (sentenza n. 23385/2008), comprovatal’utilità e l’arricchimento per l’ente, si dovrà procedere al rico-noscimento del debito fuori bilancio al netto dell’utile d’impre-

sa. Il creditore potrà recuperare tale quota del credito agendodirettamente nei confronti del soggetto che ha disposto l’ordi-ne in assenza di preventivo impegno di spesa.

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il controllo da parte del consiglio che la verifica daparte della procura della Corte dei conti.

Il finanziamento

Al finanziamento dei debiti fuori bilancio puòprovvedersi utilizzando tutte le entrate, ad eccezio-ne di quelle provenienti dalla assunzione di prestitie di quelle aventi specifica destinazione per legge,nonché i proventi derivanti da alienazioni di benipatrimoniali disponibili.In altri termini, per consentire il pagamento, pos-sono essere utilizzate le risorse del bilancio di com-petenza, rimodulando con una variazione in ridu-zione gli indirizzi del solo programma funzional-mente coerente con gli insorgenti oneri e gli inter-venti di spesa in esso allocati, al fine di rendere di-sponibile la copertura finanziaria necessaria, oppu-re può procedersi, anche in funzione dell’entità deldebito, ad un assestamento più ampio del bilanciodi competenza che rimoduli diversi programmi, op-pure, ancora, può risultare utile o indispensabiledenunciare e applicare in bilancio nuove o maggio-ri entrate, ivi compreso l’eventuale avanzo di am-ministrazione non vincolato o destinato disponibi-le o quelle che potranno derivare da alienazioni dipatrimonio disponibile.Ove possa essere dettagliatamente motivata l’im-possibilità di alcuna delle predette soluzioni, è con-sentito, altresì, il ricorso all’indebitamento soltantoper finanziare debiti costituiti da spese in conto ca-pitale.È utile ricordare che sulla possibilità del finanzia-mento dei debiti fuori bilancio con ricorso all’inde-bitamento impattano, sfavorevolmente, le regolesugli equilibri fra entrate e spese finali di bilancio.La disciplina che sanziona pesantemente gli entinon rispettosi degli equilibri programmatici, nonagevola certamente l’attuazione dei piani di risana-mento finanziario pluriennale che prevedono l’as-sunzione di mutui a copertura di posizioni debitorieinserite nel piano medesimo, approvati dalle com-petenti sezioni regionali di controllo della Cortedei conti.È un problema al quale deve darsi soluzione!In proposito, è auspicabile una modifica normati-va derogatoria alla disciplina generale, oppure chedisponga, almeno, la non applicazione delle sanzio-ni per il mancato raggiungimento del saldo, qualo-ra lo scostamento registrato rispetto all’obiettivodel saldo non negativo sia in misura non superioreall’importo della spesa sostenuta per la coperturadelle posizioni debitorie finanziate con indebita-

mento previsto nel piano. Ciò in quanto lo scosta-mento peggiorativo non è addebitabile a fatti ge-stionali o scelte dell’amministrazione in carica nel-l’esercizio della violazione; consente la regolazionedelle posizioni debitorie programmate nel piano diriequilibrio con l’assunzione di mutui ed evita chel’applicazione di sanzioni in un ente in predissesto,teso ad assicurare il prefissato equilibrio finanziario,conducano a condizioni di dissesto.

La tempistica

L’inderogabile art. 194 del TUEL rinvia a scelta re-golamentare i tempi e la periodicità del riconosci-mento e finanziamento dei debiti fuori bilancio.Più specificatamente la predetta norma disponeche debba provvedersi in sede di deliberazioneconsiliare di salvaguardia degli equilibri di bilancio(almeno una volta l’anno entro il 31 luglio), oppu-re con diversa periodicità stabilita dal regolamentodi contabilità.Ci sarebbe da chiedersi, a questo punto, se unamancata o superficiale regolamentazione può impe-dire di procedere in tempi diversi da quelli correla-ti all’adempimento del 31 luglio o altra dilatata pe-riodicità regolamentare. Una risposta coerente coni principi di efficienza ed economicità dell’azioneamministrativa e con l’interesse pubblico non puòche essere negativa.Il principio contabile, ai punti 93 e 94, prevedeche per tutti i debiti fuori bilancio, di qualsiasi ti-pologia, è richiesto agli amministratori ed ai fun-zionari degli Enti locali sia di evidenziare tempesti-vamente le passività insorte che determinano debi-ti fuori bilancio, sia di adottare con tempestività econtestualmente gli atti necessari a riportare inequilibrio la gestione, onde evitare anche la forma-zione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell’entecome eventuali interessi e spese di giustizia.Probabilmente, su questo punto specifico la normameriterebbe maggiore specificazione.

Il tema delle sentenze esecutive

1. Carenze regolamentari; formalismi esasperati;tempi non sempre brevi per l’adozione in consigliodei provvedimenti; problematicità e ritardi nel re-perire le risorse necessarie ad attribuire coperturafinanziaria sulla competenza; tradizionale mancan-za di bilanci esecutivi al 1° gennaio, che costituisceimpedimento nei primi mesi dell’anno all’adozionedelle deliberazioni consiliari: possono costituire,congiuntamente o separatamente, ostacoli all’assol-vimento il più tempestivo possibile dell’obbligazio-

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ne di pagamento e, in particolare, dei debiti fuoribilancio rinvenienti da sentenze esecutive, con laconseguenza del crescente maturare di oneri perl’ente derivanti dal provvedimento giurisdizionalee dall’aggiungersi delle spese giudiziali derivanti daatto di precetto od esecuzione forzata.L’attesa del preventivo riconoscimento della legit-timità del debito o, per meglio dire, della ineludibi-le presa d’atto da parte dell’organo consiliare, nelleevenienze come sopra, si risolverebbe in un dannopatrimoniale.In un deliberato delle sezioni riunite in sede con-sultiva della Corte dei conti per la regione siciliana(deliberazione 23 febbraio 2005, n. 2/2005), la ca-mera di consiglio ebbe a rilevare che, nell’ambitodelle amministrazioni statali, il dirigente responsa-bile della spesa, in assenza di disponibilità finanzia-ria sul pertinente capitolo, dispone il pagamentomediante emissione di uno speciale ordine di paga-mento rivolto all’istituto tesoriere, a completamen-to delle procedure per l’esecuzione dei provvedi-menti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi effi-cacia esecutiva e comportanti l’obbligo di paga-mento di somme di denaro (art, 14, comma 2, D.L.31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla Legge28 febbraio 1997, n. 30).Poiché nulla viene, però, specificato in riferimentoagli enti diversi dalle amministrazioni statali, seanalogamente non potesse provvedersi, sempre perla Corte dei conti Sicilia “si verrebbe a creareun’ingiustificata disparità di trattamento tra i cre-ditori delle amministrazioni statali, tutelati dalcomma 2 dell’art. 14 del D.L. n. 669/1966, cheprevede il pagamento del debito fuori bilancio me-diante emissione di uno speciale ordine di paga-mento rivolto al tesoriere, ed i creditori degli Entilocali che, per la soddisfazione del loro credito, sa-rebbero costretti ad attendere i tempi ben più lun-ghi della deliberazione consiliare, con onere eco-nomico che, alla fine, ricadrebbe comunque sullacollettività”.In coerenza “con i principi di efficienza ed econo-micità dell’azione amministrativa e con l’interessepubblico volto ad evitare inutili sprechi di denaropubblico”, la stessa Corte dei conti Sicilia ebbe arilevare che è possibile per gli organi amministrati-vi dell’ente locale “accertata la sussistenza delprovvedimento giurisdizionale esecutivo, procedereal relativo pagamento anche prima della delibera-zione consiliare di riconoscimento”.In un primo momento altre sezioni regionali dellaCorte sembrarono convenire con il deliberato dellaCorte Sicilia, salvo, in un caso, per incompatibilità

di quanto prospettato dalla Corte siciliana rispettoall’obbligo di trasmissione alla procura della Cortedei conti medesima dei provvedimenti di ricono-scimento dei debiti fuori bilancio che, al momentodel pagamento, verrebbe meno.Successive posizioni assunte da numerose sezioniregionali della Corte dei conti, ormai consolidate,hanno escluso tassativamente tale possibilità diprocedere.Se, tuttavia, la sottoposizione al consiglio del debi-to già pagato con determinazione, per la presa d’at-to ed il finanziamento su stanziamento di bilancio,intervenisse seppure successivamente, la delibera-zione consiliare da trasmettere alla Corte dei continon verrebbe a mancare e la procedura, per questoaspetto, si manterrebbe nell’ambito della normati-va di settore, ritenendosi, così, superata l’obiezionedel venir meno dell’obbligo di trasmissione.Riprendendo il ragionamento della posizione as-sunta nel 2005 dalla Corte dei conti siciliana, allo-ra, la traduzione nell’ambito degli Enti locali, lad-dove non sussiste la possibilità di disporre il paga-mento “mediante emissione di uno speciale ordinedi pagamento rivolto all’istituto tesoriere” potrebberendere operativa la seguente procedura finalizzataad analogo risultato:a) adozione di determinazione di liquidazione dellaspesa con imputazione temporanea, eccezional-mente, a capitolo dei servizi c/terzi, nelle more del-la regolarizzazione successiva a seguito del provve-dimento consiliare;b) ordinazione e pagamento ad esecutività delladeterminazione;c) sottoposizione al consiglio della presa d’atto deldebito fuori bilancio e finanziamento dello stessosu stanziamento del bilancio, nel rispetto dellaclassificazione funzionale della spesa;d) regolarizzazione contabile della spesa imputatatemporaneamente ed eccezionalmente su capitolodei sevizi c/terzi;e) trasmissione alla procura della Corte dei contidella deliberazione consiliare, possibilmente in unoalla determinazione, che dovrebbe costituirne alle-gato.Resta di tutta evidenza quanto sia opportuno, perevitare effetti gestionali anomali, provvedere il piùcelermente possibile, entro l’esercizio, alla presad’atto consiliare dei debiti da sentenza con even-tuale riequilibrio del bilancio.La prospettata procedura, peraltro, appare in lineacon la nuova disciplina prevista dal principio con-tabile 4/2 allegato al D.Lgs. n. 118/2011, punto 6.3ed esempio 11, per i pagamenti eseguiti dal tesorie-

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re per azioni esecutive e non regolarizzati entro il31 dicembre dell’anno. Anche qualora, infatti, en-tro l’esercizio in cui è stato eseguito il pagamentocon determinazione non dovesse provvedersi all’a-dozione della deliberazione consiliare di riconosci-mento e finanziamento, potrebbe procedersi con lestesse modalità previste per la regolarizzazione deipagamenti sospesi eseguiti dal tesoriere per azioniesecutive e non regolarizzati in quanto nel bilancionon sono previsti i relativi stanziamenti e impegni.Nel periodo iniziale dell’esercizio successivo a quel-lo in cui è stata eseguita l’operazione di cassa conimputazione ai servizi c/terzi, plausibilmente neitempi utili a consentire la resa del conto del teso-riere entro il 31 gennaio, si provvederebbe alla re-gistrazione dell’impegno ed all’elaborazione e tra-smissione in tesoreria dei relativi mandati di paga-mento, con contabilizzazione all’esercizio in cui l’o-perazione di cassa è stata eseguita. In tal modo, nelconto del bilancio è reso evidente l’impegno ed ilpagamento senza la necessaria autorizzazione.Contestualmente all’approvazione del rendiconto,il consiglio sarà chiamato a riconoscere e finanziareil relativo debito fuori bilancio, segnalando l’effet-to prodotto sul risultato di amministrazione e lemotivazioni che non hanno consentito la regolariz-zazione nell’esercizio e, ovviamente, gli atti saran-no trasmessi alla procura della Corte dei conti.Un ’integrazione in tal senso del D.Lgs. n.118/2011 e del principio contabile sarebbe estre-mamente utile per sanare l’ingiustificata disparitàdi trattamento tra i creditori delle amministrazionistatali e quelli degli Enti locali ed i prevedibilimaggiori danni patrimoniali per oneri derivanti dalprovvedimento giurisdizionale e da eventuali spesegiudiziali derivanti da atto di precetto od esecuzio-ne forzata.2. Sempre in tema di debiti fuori bilancio da sen-tenze esecutive, sembra opportuno segnalare quan-to osservato da Arconet, rispondendo nella riunio-ne del 30 marzo 2016 a specifico quesito delleAutonomie speciali, ossia che “le eventuali obbli-gazioni giuridiche a carico dell’ente formatesi a se-guito della sentenza passata in giudicato devono es-sere impegnate nelle scritture contabile dell’entenon oltre i termini previsti dalla sentenza per il pa-gamento, in tal caso non generano debiti fuori bi-lancio”.Sul punto, si deve sottolineare che, costituendo lafattispecie delle sentenze passate in giudicato unadelle specifiche tipologie di debito fuori bilanciopreviste dall’art. 194 del TUEL, la risposta di Ar-conet non può riguardare gli Enti locali, obbligati

ad attivare le procedure di riconoscimento della le-gittimità (o, meglio, per le sentenze esecutive, dipresa d’atto consiliare) e di finanziamento. Diversaoperatività costituirebbe elusione delle norme del-l’ordinamento finanziario e contabile degli Enti lo-cali e dell’art. 23, comma 3, Legge 27 dicembre2002, n. 289, che impone la trasmissione delle pro-poste di deliberazioni consiliari di riconoscimentoe finanziamento dei debiti fuori bilancio all’organodi revisione e delle deliberazioni adottate alla pro-cura regionale della Corte dei conti.In tal senso, risulterebbe utile una puntualizzazio-ne della stessa Arconet.

Le transazioni

A differenza dei debiti fuori bilancio, gli accorditransattivi hanno natura negoziale, presuppongonouna decisione di pervenire ad un accordo con lacontroparte, con la conseguenza che l’ente ha lapossibilità di prevedere non solo il sorgere dell’ob-bligazione ma anche i modi ed i tempi dell’adempi-mento. Ne discende che l’ente è in condizioni diattivare le normali procedure contabili di spesa.Per costante ed unanime orientamento della Cortedei conti, la fattispecie degli accordi transattivinon rientra tra le tassative e non estensibili tipolo-gie di spesa che l’art. 194 del TUEL annovera co-me debiti fuori bilancio, nelle quali, quindi, nonpuò considerarsi incluso l’istituto contrattuale delletransazioni.Se tale orientamento giurisprudenziale, in linea ge-nerale, appare incontestabile e non impedisce leverifiche dell’organo di revisione, tenuto a dare pa-rere sulle proposta di transazione anche se i prov-vedimenti non sono assunti dal consiglio, preclude,invece, se messo in pratica in senso assoluto, senzaeccezioni di sorta, sia il controllo del consiglio me-desimo su spese non considerate negli indirizzi pro-grammatici e nelle autorizzazioni di bilancio, chela verifica della procura della Corte dei conti, allaquale i provvedimenti medesimi non sono trasmes-si, su posizioni debitorie critiche.È bene precisare, preliminarmente, che, anche perla Corte dei conti, sono da escludere dall’esseretrattate come “transazioni” quelle che intervengo-no successivamente all’emanazione di sentenza,ipotesi per la quale si proporrebbero profili di pro-blematicità in ordine alla mancata adozione delladeliberazione consiliare prevista come obbligatorianel caso di riconoscimento di debiti fuori bilancioderivanti da sentenze esecutive di condanna, sep-pure transatti.

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Ma, in generale, appare corretta l’adozione di nor-mali procedure contabili di spesa in tutti i casi diaccordi transattivi, sia in sede giudiziaria che extra-giudiziaria, che riguardano debiti conseguenti aviolazione dell’obbligo che impone l’autorizzazionepreventiva della spesa e idonea copertura finanzia-ria della stessa?O non è, piuttosto, garante dei principi di gestionedettati dall’art. 191 del TUEL escludere l’istitutocontrattuale della transazione dalle fattispecie nor-

mative di riconoscimento dei debiti fuori bilanciosolo quando fra l’ente ed il creditore via sia obietti-va incertezza sulle reciproche pretese e/o sull’esitodel giudizio e, in tale incertezza, sono convenutereciproche concessioni e rinunce?Ove fosse necessaria una puntualizzazione o inte-grazione in tal senso dell’art. 194 del TUEL, è au-spicabile che intervenga quanto prima ad evitarestrumentalizzazioni ed abusi.

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