Edificazione in zona agricola, lo studio dell'ing. Lenoci · Le Norme Tecniche di Attuazione (NTA)...

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Edificazione in zona agricola, lo studio dell'ing. Lenoci Scritto da La Redazione Martedì 27 Agosto 2013 10:21   Con una lettera indirizzata al sindaco del Comune di Acquaviva delle Fonti, al Presidente del Consiglio, all'Assessore all'Urbanistica e al Dirigente dell'UTC, l'ing. Nicola Lenoci nei giorni scorsi ha presentato uno studio sulla possibilità di edificare nuove costruzioni nelle zone tipizzate come agricole E dal vigente PRG. Pubblichiamo di seguito il suo contributo:  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^    Le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Acquaviva delle Fonti, e segnatamente l’art. 78, pongono limitazioni e preclusioni alla edificazione in zona agricola E. 1 / 18

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Edificazione in zona agricola, lo studio dell'ing. Lenoci

Scritto da La RedazioneMartedì 27 Agosto 2013 10:21

 

 Con una lettera indirizzata al sindaco del Comune di Acquaviva delle Fonti, al Presidente delConsiglio, all'Assessore all'Urbanistica e al Dirigente dell'UTC, l'ing. Nicola Lenoci nei giorniscorsi ha presentato uno studio sulla possibilità di edificare nuove costruzioni nelle zonetipizzate come agricole E dal vigente PRG.

Pubblichiamo di seguito il suo contributo: 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 

   Le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Regolatore Generale (PRG) del Comunedi Acquaviva delle Fonti, e segnatamente l’art. 78, pongono limitazioni e preclusioni allaedificazione in zona agricola E.

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   Ed in effetti.

  

    Agli imprenditori agricoli a titolo principale (oggi imprenditori agricoli professionali) èconsentito realizzare nuove residenze; tuttavia la superficie di queste ultime non deve esseresuperiore a quella prevista dalle norme vigenti in materia di edilizia economica e popolare.

 

   Si veda, al proposito, l’art. 78, comma 3^, delle menzionate NTA che così recita:

 

     “ Per gli interventi di edificazione di nuove costruzioni destinate a residenza, e perl’ampliamento di quelle esistenti comunque riferite all’intera azienda agricola, il Permesso diCostruire è dato, al di fuori delle aree incluse nel P.P.A., all’imprenditore agricolo a titoloprincipale, singolo o associato, al coltivatore diretto ed al bracciante agricolo; dette residenzedovranno presentare le caratteristiche di cui alle disposizioni vigenti in materia di ediliziaeconomica e popolare.”

 

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      Mentre, ai soggetti che non posseggono la menzionata qualifica di imprenditore agricoloprofessionale viene, di fatto, preclusa la possibilità di realizzare nuove costruzioni ed inparticolare nuovi volumi da destinare a residenza.

 

   Le limitazioni e/o le preclusioni anzidette derivano:

 

-          dalla norma contenuta nell’articolo 9 della legge regionale n. 6/79, così come modificatodalla legge regionale n. 66/79;

 

-          dalla norma contenuta nell’art. 51, lettera g), della legge regionale n. 56/80.

 

     In quel che segue dimostreremo come siffatte limitazioni e/o preclusioni siano illegittime.

 

   Spetterà, in conseguenza, ai Consiglieri Comunali di Acquaviva delle Fonti, ai quali lapresente viene inviata per il tramite del Presidente del Consiglio, attivare le procedure previstedalla legge per permettere, anche a mezzo di una radicale modifica del citato art. 78 delle NTA,

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una normale e legittima attività edificatoria in zona agricola.

 

Articolo 9 della legge regionale 6/79, così come modificato dalla legge regionale 66/79

 

          La decisione n. 5446, del 24 settembre 2003, pronunciata dal Consiglio di Stato. Sez. V,che ha confermato tanto la sentenza del TAR Puglia, sede di Bari, sez. 1^, n. 376, del 30maggio 1997, quanto il parere espresso dalla Regione Puglia, dimostra, senza ombra di dubbi,come le limitazioni alla edificazione in zona agricola E, limitazioni poste ai sensi dell’art. 9 dellaleggi regionali 6/79 e 66/79, siano illegittime in radice.

 

   A motivo della sua capitale importanza, lo scrivente ritiene opportuno riportare, in manieracompleta, la decisione assunta dal Consiglio di Stato.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Quinta Sezione) ha pronunciato la seguente

 

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DECISIONE

 

sul ricorso in appello n. 8650 del 1997 proposto dal Comune di Noicattaro, in persona delsindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Volpe, con domicilio eletto pressol'avv. G. Recchia in Roma, corso Trieste 88;

CONTRO

i signori Raffaele e Michele Cirillo, rappresentati e difesi dall’avv. Pasquale Labellarte, condomicilio eletto presso l'avv. Fabio Caiaffa in Roma, via Flaminia, n. 388;

per l’annullamento della sentenza del TAR Puglia, sez. prima di Bari, n. 376 del 30 maggio1997 ;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte appellata;

Esaminate le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti di causa;

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Relatore alla pubblica udienza del 20 maggio 2003 il Consigliere Aldo Fera;

Nessuno è comparso per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

I signori Raffaele e Michele Cirillo presentarono al Comune di Noicattaro istanza per il rilascio diconcessione edilizia per la costruzione di manufatti in zona agricola. L'istanza venne respintadal sindaco con provvedimento 24 maggio 1995, n. 9446, in quanto, " in assenza dell'attestatodi idoneità tecnico produttiva di cui alle leggi regionali n. 6 e n. 66 del 1979, i manufatti risultanonon conformi alle destinazioni consentite nelle zone agricole E1". Gli interessati, che inprecedenza si erano rivolti all'assessorato regionale all'agricoltura e foreste della regionePuglia, ottenendone l'avviso (nota del 30 novembre 1994 n. 23.446) che detto parere non fossenecessario "in quanto la concessione edilizia de qua era stata richiesta a titolo oneroso", hannoimpugnato il diniego sindacale davanti al Tar della Puglia, che, con la sentenza specificata inrubrica, ha accolto il ricorso.

Contro la sentenza propone appello il Comune di Noicattaro, il quale prospetta la falsaapplicazione dell'articolo 9 della legge regionale 6 del 1979 e successive modificazioni.

L’appellante conclude chiedendo, in riforma della sentenza di cui all’epigrafe, il rigetto delricorso di primo grado.

Resistono all’appello i ricorrenti di primo grado, che contestano la fondatezza delle tesiavversarie e concludono per il rigetto dell’appello.

DIRITTO

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L’appello proposto dal Comune di Noicattaro è infondato.

L'articolo 9 della legge regionale Puglia 12 febbraio 1979, n. 6, che disciplina gli interventiconsentiti nelle zone agricole al di fuori del piano particolareggiato di attuazione, dopo averaffermato che quest'ultimo strumento " può individuare nel territorio comunale zone agricolenelle quali è consentito il rilascio della concessione di cui all'art. 3 della legge statale 28 gennaio1977, n. 10, nel rispetto delle previsioni della strumentazione urbanistica vigente" chiariscecome " la onerosità della concessione, determinata in base alle norme della presente legge perl'edilizia residenziale, non è suscettibile di abbattimento alcuno."

Aggiunge poi che " il contributo di cui all'art. 3 della legge statale n. 10 del 28 gennaio 1977 nonè dovuto per le opere, gli interventi, le modifiche e gli impianti previsti dall'art. 9 della citatalegge." A tale riguardo, la norma regionale afferma ulteriormente che " la concessione è data aldi fuori delle aree incluse nel P.P.A., in conformità delle previsioni degli strumenti urbanisticivigenti, per le opere e gli interventi previsti dall'articolo 9 della legge 28 gennaio 1977 n. 10" einoltre che " la condizione di imprenditore agricolo a titolo principale, singolo o associato di cuialla lett. a) dell'art. 9 della legge statale 28 gennaio 1977, n. 10 o di coltivatore diretto o dibracciante agricolo, è attestata a mezzo di certificazione rilasciata dall'Ispettorato provincialedell'Agricoltura, ovvero a mezzo di atto di notorietà redatto in conformità delle vigentidisposizioni di legge" e che " gli interventi relativi agli annessi rustici ed ai complessi produttiviagricoli sono considerati funzionali alla conduzione del fondo o alla produttività agricola senecessari alla realizzazione di piani di sviluppo aziendali o di cooperative conformi ai pianizonali, o, in assenza, a seguito di certificazione dell'Ispettorato provinciale dell'Agricolturaattestante la loro idoneità tecnica e produttiva."

Si tratta, in vero, di una norma scritta in maniera confusa, in quanto unisce aspetti sostanzialicirca l’edificabilità delle aree ad aspetti procedimentali attinenti alla onerosità ovvero allagratuità della concessione edilizia. Tante (sic!) vero che, nel caso di specie, i due uffici pubblicicoinvolti nel procedimento, hanno interpretato la norma in maniera diametralmente opposta.L'assessorato regionale all'agricoltura e foreste della regione Puglia, l’ha interpretata nel sensoche la certificazione dell'ispettorato provinciale riguardi esclusivamente la gratuità o meno dellaconcessione, mentre il sindaco di Noicattaro nel senso che il rilascio dell'attestato di idoneitàtecnico produttiva sia un elemento costitutivo della edificabilità in quanto qualifica l'operaprogettata con riferimento alle destinazioni consentite nelle zone agricole E1.

Ad avviso del collegio appare coerente con il sistema solo l'interpretazione data dalla

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Regione Puglia, sulla cui base era basato il ricorso di primo grado accolto dal Tar. Infatti,la distinzione tra l'urbanistica e l'edilizia sta, oltre che ovviamente nella diversità degli oggettiche sono disciplinati dalle norme, nel carattere dei rispettivi procedimenti, posto che il principiofondamentale che governa il settore, facilmente ricavabile dalla legislazione dello Stato,stabilisce che " gli strumenti urbanistici generali e le relative varianti danno luogo ad unprocedimento complesso, ad elevata discrezionalità, "(Corte costituzionale 12 febbraio 1996, n.26), mentre " la concessione edilizia è un provvedimento di controllo di conformità del progettoalla disciplina urbanistica ed edilizia vigente nella zona e, come tale, ha natura vincolata e nondiscrezionale" ( Consiglio Stato sez. V, 10 gennaio 1997, n. 28).

Ora, l'interpretazione seguita dall’appellante si pone in contrasto con principio sopra riferito, inquanto, sia pur dietro lo schermo della discrezionalità tecnica attribuita all'ispettorato provincialedell'agricoltura, trasferisce il momento della discrezionalità delle scelte urbanistiche dall'ambitodegli strumenti di programmazione urbanistica a quelli del controllo.

Per questi motivi il ricorso in appello deve essere respinto.

Appare tuttavia equo compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, respinge l’appello. Spesecompensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 maggio 2003, con l’intervento dei signori:

Alfonso Quaranta Presidente

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Raffaele Carboni Consigliere

Giuseppe Farina Consigliere

Aldo Fera Consigliere estensore

Marzio Branca Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

F.to Aldo Fera F.to Alfonso Quaranta

IL SEGRETARIO

F.to Francesco Cutrupi

   Si tratta di una sentenza, chiara quant’altre mai, dalla quale è possibile dedurre che:

-          nessun limite deve essere posto alle caratteristiche della residenza dell’imprenditoreagricolo professionale, ed in particolare all’entità della sua superficie, se non in funzione dellagratuità del Permesso di Costruire (PdC);

 

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-          non può e non deve essere precluso, a chi non rivesta la qualifica di imprenditoreagricolo professionale, la possibilità di realizzare in zona agricola E, a titolo oneroso, costruzionidi qualsiasi genere, residenze incluse.

 

A fugare ogni residuo dubbio, semmai ce ne fossero, si fa rilevare che l’art. 19 della leggeregionale 20/2001 ha sospeso l’obbligo di formazione dei PPA e che il successivo articolo 25ha abrogato tutte le norme in contrasto con la legge e, fra esse, deve essere compresa anchequella contenuta nell’art. 9 della legge regionale 6/79.

Oltre alla richiamata sentenza del Consiglio di Stato, deve far riflettere anche la circostanzache in parecchi comuni vicini al nostro, vedi Gioia del Colle, Noci, Locorotondo, Putignano e,proseguendo, Martina Franca, Fasano, Ostuni, Cisternino ecc. e, ovviamente, Noicattaro, cittàdi residenza del Dirigente dell’UTC di Acquaviva, la possibilità di edificare in zona agricola E,anche a fini residenziali, è data sia agli imprenditori agricoli professionali e sia a quei soggettiche rivestono una diversa qualifica o che, addirittura, non rivestono qualifica alcuna.

Beninteso, per i soggetti diversi dall’imprenditore agricolo professionale, il PdC, finalizzato allacostruzione di manufatti di qualsiasi genere, anche a destinazione residenziale, viene rilasciato,così come previsto dalla legge, a titolo oneroso.

Articolo 51, lettera g, della legge regionale 56/80

   Anche le limitazioni all’edificazione in zona agricola poste ai sensi dell’art. 51, lettera g) dellalegge regionale 56/80 sono illegittime. Ed in effetti.

 

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1. 1.L’articolo 3 della legge regionale 31.5.1980, n. 56 “Tutela ed uso del territorio” affermache la Pianificazione Territoriale Regionale si attua mediante:

 

1. a)Il Piano Urbanistico Territoriale Regionale (P.U.T.) e sue articolazioni;

 

1. b)Il Piano Regolatore Generale comunale e/o intercomunale

 

Il successivo articolo 8, titolato: “Contenuti, elaborati, formazione e approvazione delP.U.T.T. “ dispone:

 

“Fino all'entrata in vigore del primo P.U.T. la Regione può individuare ed organizzare il territoriomediante P.U.T. per temi (P.U.T.T.), in funzione degli interessi regionali singolarmenteconsiderati.

 

Successivamente il P.U.T. può essere variato anche mediante l'adozione di P.U.T.T. perspecifici temi.

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Il P.U.T.T. ha lo stesso contenuto, segue lo stesso procedimento diformazione ed approvazioneed ha gli stessi effetti del P.U.T.”

 

La Regione Puglia in ossequio al richiamato art.8 della legge 56/80 ha predisposto e approvatocon DGR n. 1748 del 15 dicembre 2000 il P.U.T.T. avente come tematismo il Paesaggio(PUTT/p).

 

In base al 3^ comma dell’art.8, ora richiamato, il PUTT/p ha, quindi, gli stessi effetti del P.U.T.

 

1. 2.L’art. 51 della menzionata legge regionale 56/80, avente ad oggetto: “Limitazione delleprevisioni insediative fino all'entrata in vigore dei Piani territoriali”, così recita:

 

“Salvo quant'altro disposto da leggi statali e regionali, sino all'entrata in vigore dei Pianiterritoriali :

 

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omissis:

g) nelle zone omogenee di tipo E sono consentiti gli interventi finalizzati allo sviluppo ed alrecupero del patrimonio produttivo, tutelando l'efficienza delle unità produttive esalvaguardando i suoli agricoli irrigui o ad alta e qualificata produttività.

 

Per gli interventi di edificazione di nuove costruzioni destinate a residenze, comunqueriferite all'intera azienda agricola, valgono le prescrizioni del terzo e quarto commadell'art. 9 della legge regionale 12 febbraio 1ituita 979, n. 6 e successive modificazioni; essi devono essere riferiti a superfici non inferiori alla minima unità colturale, di cui all'art. 846del Codice Civile o diversamente definite in sede di P.R.

 

Gli interventi di edificazione di nuove costruzioni destinate ad attività produttive devono esseredimensionati in funzione delle necessità strettamente correlate con la conduzione dei fondi e lalavorazione dei prodotti agricoli.

 

Per le aziende con terreni non confinanti è ammesso l'accorpamento delle aree, conasservimento delle stesse regolarmente trascritto e registrato a cura e spese del richiedente;”

 

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La ratio sottostante alle limitazioni contenute nel richiamato punto g) era quella di limitare almassimo l’uso ed il consumo del territorio, in attesa che la Regione Puglia, in adempimento aquanto disposto dall’art. 149 del D.vo n. 420/1999, oltre che dall’art. 3 della ripetuta leggeregionale 56/80, provvedesse a formare e ad approvare il Piano Urbanistico TerritorialeTematico “paesaggio”(PUTT/p) per l’intero territorio regionale.

 

Lo scrivente fa riserva di ritornare, in altra circostanza ed in maniera diffusa, sul PUTT/p e sulleconseguenze che esso ha sul nostro territorio comunale fin dal momento del suo recepimentoall’interno del PRG.

 

1. 3.Per quanto osservato nel punto 1 che precede, il PUTT/p ha gli stessi effetti del P.U.T.(Piano Urbanistico Territoriale Regionale.

 

In conseguenza, le limitazioni alla edificazione in zona agricola previste dall’art. 51 lett.) g dellalegge regionale 56/80, valide sino all'entrata in vigore dei Piani territoriali, hanno avutoefficacia nell’arco di tempo compreso fra la pubblicazione della legge regionale 56/80 (anno 1980) e l’entrata in vigore del PUTT/p (15 gennaio dell’anno 2001).

 

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A partire dal giorno 15 del mese di gennaio 2001, debbono, quindi, ritenersi esplicitamenteabrogate tutte le limitazioni alla edificazione in zona agricola E e, per l’effetto, la normativavigente inzona agricola E è costituita solo e soltanto dalle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) delPUTT/p.

 

Il PRG del Comune di Acquaviva delle Fonti è stato adottato con delibera consiliare n. 17in data 21 luglio 2001; ovverosia in epoca in cui era già cessata l’efficacia delle normecontenute nell’articolo 51, lettera g).

 

Ne consegue che, all’atto dell’adozione del PRG, sono state recepite, all’interno dell’art.78 delle NTA, norme espressamente abrogate e, dunque, illegittime.  

 

Cose da pazzi!

 

E’ opportuno che il Consiglio Comunale di Acquaviva prenda atto di questa circostanza e pongarimedio ora per allora.

 

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4.   Ad ulteriore sostegno delle tesi innanzi sostenute, appare opportuno menzionare:

 

-          la sentenza del Consiglio di Stato n. 1168 del 19.9.1991 con la quale è statariconosciuta a tutti i cittadini la possibilità di edificare su terreni considerati agricoli, purché sianorispettati i vincoli cui questi ultimo sono normalmente sottoposti ed i relativi indici di edificabilità;e con la quale è stato sancito che: “lo strumento urbanistico generale non è abilitato adiscriminare gli aventi diritto alla concessione edilizia in base a qualità personali”.

 

-          la sentenza TAR Lecce, III Sezione, del 17.11.2010 con la quale è stata riconosciuta lalegittimità del rilascio in zona agricola di permessi di costruire a titolo oneroso per larealizzazione di interventi edilizi, purché conformi alle previsioni dello strumento urbanisticogenerale, anche quando il Comune non sia dotato di PPA e non sussistano requisiti soggettivi,come la qualità di imprenditore agricolo a titolo principale, per il rilascio di permesso gratuito.Detta sentenza ha, altresì, stabilito che nelle aree agricole è possibile l’edificazione, tanto atitolo gratuito, quanto a titolo oneroso, nel rispetto esclusivo delle regole del Piano Urbanistico

 

CONCLUSIONI    

 

     La giurisprudenza del Consiglio di Stato e del TAR Puglia, in uno con la normativa statale econ quella regionale, non sembrano frapporre ostacolo alcuno alla edificazione di nuove

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costruzioni in zona agricola.

 

        L’art. 78 delle NTA allegate al PRG vigente nel nostro comune deve, quindi, esseremodificato, a mezzo di apposita deliberazione consiliare, al fine di eliminare lacci e laccioli cheimpediscono, in maniera illegittima, l’edificazione in zona agricola.

 

   Poiché l’art. 9 della legge 6/79 è stato abrogato, il Consi il Consiglio Comunale devedeliberare riguardo alle caratteristiche che deve possedere la residenza dell’imprenditoreagricolo professionale ai fini del rilascio, a titolo gratuito, del PdC.  

 

     In vista di una variazione del menzionato art. 78 delle NTA può essere utile consultare ladelibera n. 16 del 12.05.2011 del Comune di Specchia Lecce avente ad oggetto: “Zone agricoledel territorio comunale – permesso di costruire a titolo oneroso – determinazioni” facilmentereperibile su Internet.

 

   Lo scrivente dichiara la sua disponibilità a fornire, se richiesto, collaborazione e chiarimentiall’Amministrazione Comunale.

                         

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   Acquaviva delle Fonti 20.7.2013

 

Ing. Nicola Lenoci

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