ECOTOMOGRAFI ED ECOCOLORDOPPLER DA ASSEGNARE … · più parametri (Norma CEI 62-122 – seconda...

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AZIENDA USLVALLE D'AOSTA - UNITÉ SANITAIRE LOCALE VALLÉE D’AOSTE Via Guido Rey, 1 – 11100 Aosta – Tel. 0165-5431 - C.F. 91001750073 – P.IVA 00177330073 Pagina 1 di 23 Per accettazione: Il legale rappresentante (timbro e firma):_________________ ECOTOMOGRAFI ED ECOCOLORDOPPLER DA ASSEGNARE A DIVERSE STRUTTURE DELL’AZIENDA USL VALLE D’AOSTA CAPITOLATO SPECIALE DI FORNITURA

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AZIE ND A USLV ALLE D ' AOSTA - UNITÉ SANITAIRE LOCALE VALLÉE D’ AOSTE Via Guido Rey, 1 – 11100 Aosta – Tel. 0165-5431 - C.F. 91001750073 – P.IVA 00177330073

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ECOTOMOGRAFI ED ECOCOLORDOPPLER DA ASSEGNARE A DIVERSE STRUTTURE DELL’AZIENDA USL VALLE D’AOSTA

CAPITOLATO SPECIALE DI FORNITURA

AZIE ND A USLV ALLE D ' AOSTA - UNITÉ SANITAIRE LOCALE VALLÉE D’ AOSTE Via Guido Rey, 1 – 11100 Aosta – Tel. 0165-5431 - C.F. 91001750073 – P.IVA 00177330073

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Indice 1. Premessa 3 2. Definizioni 4 3. Oggetto del capitolato 5 4. Lotti 5 5. Durata del contratto e decorrenza 6 6. Garanzia 6 7. Quinto d’obbligo 6 8. Caratteristiche tecniche 6 9. Campionatura 6 10. Requisiti di conformità 7 11. Servizi connessi 7 11.1. Consegna ed Installazione dei beni 7 11.2. Collaudo e verifica di qualità delle apparecchiature 8 11.3. Formazione 8 11.4. Servizio assistenza tecnica e manutenzione 9 11.4.1. Manutenzione Preventiva 10 11.4.2. Manutenzione Correttiva 10 11.5. Verifiche di sicurezza 11 11.6. Interfacciamento con i sistemi informatici 12 12. Livelli di servizio attesi 12 13. Approvvigionamento dei materiali di consumo 12 14. Evoluzione tecnologica 13 15. Customer Care 14 16. Responsabile del servizio (referente del Fornitore) 14 17. Oneri a carico del fornitore 14 18. Norme in materia di sicurezza 16 19. Scioperi e cause di forza maggiore 17 20. Oneri a carico dell’AUSL 17 21. Responsabilità dell’appaltatore - Assicurazione 17 22. Stipula del contratto 18 23. Deposito cauzionale definitivo 18 24. Revisione prezzi 18 25. Subappalto e cessione del contratto 19 26. Modalità erogazione della fornitura 19 26.1. Ordinativo di fornitura 19 26.2. Conferma d’ordine 19 26.3. Consegna 19 26.4. Verifica conformità della fornitura 20 27. Pagamenti 20 28. Ritardi nei pagamenti: 20 29. Reclami e non conformità 20 29.1. Modalità di segnalazione 21 29.2. Gestione reclamo e/o non conformità da parte del Fornitore 21 30. Cessione dei crediti 21 31. Penalità 21 32. Risoluzione del contratto 21 33. Applicazione norme codice civile 22 34. Controversie 22 35. Trattamento dei dati personali 22 36. Responsabile dell’esecuzione del contratto. 23

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1. Premessa L’Azienda USL della Valle d’Aosta, attraverso questa procedura di gara e con le modalità di esecuzione del contratto meglio esplicitate nel seguito, intende perseguire i seguenti obiettivi: 1. procedere alla sostituzione di parte del proprio parco di ecografi attualmente in uso; 2. incrementare la dotazione del parco ecografi in alcune aree diagnostiche dell’Azienda; 3. predisporre una modalità contrattuale che riesca a garantire apparecchiature sempre aggiornate

tecnologicamente allo stato dell’arte e perfettamente gestite; 4. continuare ad utilizzare, ove possibile, le sonde e trasduttori attualmente in dotazione; 5. garantire il massimo livello possibile di interscambiabilità delle sonde. Le apparecchiature che si intendono sostituire sono caratterizzate da un forte livello di obsolescenza ed alcune di queste presentano problemi di qualità che non le rendono più idonee agli scopi clinico/diagnostici previsti. Gli ecografi che l’Azienda USL intende sostituire sono elencati nella seguente tabella: inventario biomedicale

modello sede reparto unita Marca

05001001225 AU 560 P.O. BEAUREGARD RADIOLOGIA GENERALE ESAOTE SPA

05001000697 AU 560 AOSTA - OSPEDALE REGIONALE

UROLOGIA SALA OPERATORIA ESAOTE SPA

05001004759 HDI 3000 AOSTA - OSPEDALE REGIONALE

CHIRURGIA VASCOLARE

GENERALE ATL ADVANCED TECHNOLOGIES LABORATORIES INC

05001002738 AU 4 IDEA P.O. BEAUREGARD GINECOLOGIA OSTETRICIA

GENERALE ESAOTE SPA

05001006304 EIDOSMCT P.O. BEAUREGARD GINECOLOGIA OSTETRICIA

PRONTO SOCCORSO HITACHI MEDICAL CORP

05001006327 EIDOS P.O. BEAUREGARD CENTRO STERILITA

GENERALE HITACHI MEDICAL CORP

05001006609 HDI 3500 AOSTA - OSPEDALE REGIONALE

CHIRURGIA VASCOLARE GENERALE

ATL ADVANCED TECHNOLOGIES LABORATORIES INC

05001007506 HDI 3000 AOSTA - OSPEDALE REGIONALE

RIANIMAZIONE SALA URGENZE ATL ADVANCED TECHNOLOGIES LABORATORIES INC

05001007499 HDI 5000 AOSTA - OSPEDALE REGIONALE

CHIRURGIA VASCOLARE

GENERALE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS

Nella scheda denominata “Elenco ecografi attualmente in dotazione”, allegata al presente Capitolato, sono indicate anche le sonde e gli accessori che attualmente sono in dotazione ai medesimi. All’elenco precedente si aggiungono le nuove dotazione di:

• n. 1 ecocolordoppler portatile per la S.C. Chirurgia Vascolare e Chirurgia Toracica • n. 3 ecodoppler di fascia media da destinare ai Distretti Territoriali (Morgex, Donnas e

Chatillon) per l’attività ambulatoriali dei chirurghi vascolari ed in condivisione con i cardiologi;

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• n. 1 ecocardiografo portatile per l’ambulatorio di cardiologia • n. 1 ecocardiografo per Unità di Terapia Intensiva Cardiologica • n. 1 ecografo per il Pronto Soccorso dell’Ospedale Regionale U. Parini di Aosta.

In totale quindi si quantifica in 16 unità la necessità dell’Azienda USL Valle d’Aosta. Per ragioni di affinità di procedure diagnostiche e/o Centri destinatari è prevista la suddivisione in lotti della fornitura, come meglio esplicitato nel seguito del presente documento.

2. Definizioni Nel corpo del Capitolato Tecnico con il termine: “Fornitore” ovvero “Aggiudicatario”: si intende l’impresa o il raggruppamento temporaneo di imprese o il Consorzio risultato aggiudicatario di uno o più lotti che sottoscrivendo il Contratto si obbliga a quanto nello stesso previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura; “Amministrazione” ovvero “Azienda” ovvero “Azienda USL” ovvero “AUSL” ovvero “Ente” : si intende l’Azienda USL della Regione Autonoma Valle d’Aosta, in qualità di stazione appaltante ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; “Dispositivo medico”: qualunque strumento, apparecchio, impianto, software, sostanza o altro prodotto, utilizzato da solo o in combinazione, compreso il software destinato dal fabbricante ad essere impiegato specificamente con finalità diagnostiche o terapeutiche e necessario al corretto funzionamento del dispositivo, destinato dal fabbricante ad essere impiegato sull'uomo a fini di diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia; di diagnosi, controllo, terapia, attenuazione o compensazione di una ferita o di un handicap; di studio, sostituzione o modifica dell'anatomia o di un processo fisiologico; di intervento sul concepimento, il quale prodotto non eserciti l'azione principale, nel o sul corpo umano, cui e' destinato, con mezzi farmacologici o immunologici ne' mediante processo metabolico ma la cui funzione possa essere coadiuvata da tali mezzi (Direttiva CE 2007/47); “Apparecchio elettromedicale”: apparecchio elettrico dotato di una parte applicata che trasferisce energia verso il o dal paziente, o rileva tale trasferimento di energia verso i o dal paziente e che è: a) Dotato di non più di una connessione ad una particolare alimentazione di rete; e b) Prevista dal suo fabbricante per essere impiegato:

1. nella diagnosi, trattamento o monitoraggio di un paziente; oppure 2. per compensare, lenire una malattia, le lesioni o menomazioni.

(Norma CEI EN 6601-1 – Terza edizione – rif. 3.63) “L'ecografia” o “ecotomografia” si intende un sistema di indagine diagnostica medica che non utilizza radiazioni ionizzanti, ma ultrasuoni e si basa sul principio dell'emissione di eco e della trasmissione delle onde ultrasonore; “Ecotomografo” o “Ecografo” o “Ecodoppler” o “Apparecchiature ecografiche”: si intendono le apparecchiature diagnostiche necessarie all’esecuzione delle indagini mediche mediante ecografia; “Sonda ecografica”: si intende l’accessorio trasduttore delle apparecchiature ecografiche che genera i segnali ad ultrasuoni e riceve i segnali eco utilizzati per la diagnosi “Manutenzione”: combinazione di tutte le azioni tecniche ed amministrative, incluse le azioni do supervisione, volte a mantenere o a riportare un dispositivo medico in uno stato in cui possa eseguire la funzione richiesta (Norma CEI 62-122 – seconda edizione –rif. 3.4)

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“Manutenzione preventiva”: manutenzione eseguita ad intervalli predeterminati o in accordo a criteri prescritti e volta a ridurre la probabilità di guasto o la degradazione del funzionamento di un dispositivo medico (Norma CEI 62-122 – seconda edizione –rif. 3.5); “Manutenzione correttiva”: Manutenzione eseguita a seguito della rilevazione di una avaria e volta a riportare un’entità nello stato in cui essa possa eseguire una funzione richiesta (Norma CEI 62-122 – seconda edizione –rif. 3.6); “Verifica” : atto inteso a garantire un livello di sicurezza accettabile, costituito sia da tutti quei controlli visivi dello stato di integrità dell’apparecchiatura che dall’individuazione e misura di uno o più parametri (Norma CEI 62-122 – seconda edizione –rif. 3.7); “Ordinativo di Fornitura” ovvero “Ordinativo” ovvero “Buono d’Ordine”: si intende il documento con il quale l’AUSL, attraverso le Strutture e/o gli Uffici preposti (ovvero gli uffici e le persone fisiche abilitate ad effettuare gli Ordinativi di Fornitura) e con le modalità indicate nel presente Capitolato, manifestano, di volta in volta, la loro volontà di acquisto, impegnando il Fornitore alla prestazione della fornitura richiesta; “Utilizzatore” : si intendono le strutture aziendali a cui verranno destinate le apparecchiature; Ove non sia diversamente indicato all’interno del presente documento, le ore si intendono ore lavorative ed i giorni si intendono giorni lavorativi.

3. Oggetto del capitolato L’appalto consiste nella fornitura, mediante acquisto, di ecografi da destinare a diverse strutture

dell’AUSL. Le apparecchiature offerte dovranno essere di nuova produzione ed aggiornate allo stato dell’arte.

La fornitura comprende tutti i servizi connessi meglio specificati nel successivo capitolo 11:

4. Lotti Come premesso, per ragioni di affinità di procedure diagnostiche e Centri destinatari, la

fornitura sarà suddivisa in lotti, come di seguito specificato:

LOTTO 1 - Numero 3 ecodoppler n.1 unità per P.O. Beauregard, S.C. Ostetricia e Ginecologia, Degenza, Fascia Alta n.1 unità per P.O. Beauregard, S.C. Ostetricia e Ginecologia, Pronto Soccorso, Fascia Media n.1 unità per P.O. Beauregard, S.C. Ostetricia e Ginecologia, Centro Sterilità, Fascia Media LOTTO 2 - Numero 6 ecocolordoppler n. 4 unità per P.O. U. Parini, S.C. Chirurgia Vascolare e Chirurgia Toracica, Ambulatorio, Degenza e Sala operatoria n. 1 unità per Distretto Socio Sanitario n. 1 di Morgex, Ambulatorio di Chirurgia Vascolare n. 1 unità per Distretto Socio Sanitario n. 3 di Chatillon, Ambulatorio di Chirurgia Vascolare n. 1 unità per Distretto Socio Sanitario n. 4 di Donnas, Ambulatorio di Chirurgia Vascolare

LOTTO 3 - Numero 1 ecodoppler n.1 unità per P.O. Beauregard, S.C. Radiologia, Diagnostica Elastosonografia LOTTO 4 - Numero 2 ecocardiografi

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n. 1 unità per P.O. U. Parini, S.C. Cardiologia, Ambulatorio di Cardiologia n. 1 unità per P.O. U. Parini, S.C. Cardiologia, UITC. LOTTO 5 - Numero 1 ecodoppler n. 1 unità per P.O. U. Parini, S.C. Urologia, Sala Operatoria LOTTO 6 - Numero 1 ecografo n. 1 unità per P.O. U. Parini, S.C. Rianimazione, Sala Operatoria delle Urgenze LOTTO 7 - Numero 1 ecografo n. 1 unità per P.O. U. Parini, S.C. Medicina e Chirurgia d’Urgenza ed Accettazione, Pronto Soccorso.

5. Durata del contratto e decorrenza I termini contrattuali, per ognuno dei lotti summenzionati, si intendono validi dalla data della

stipula del contratto per tutto il periodo di valenza della garanzia. Le parti rimangono pertanto vincolati ai rispettivi obblighi e le responsabilità per tutta la valenza

del periodo di garanzia.

6. Garanzia Il periodo della garanzia, della durata minima di 24 mesi, intercorre a partire dalla data di

collaudo e di verifica di qualità positivo dell’ultima apparecchiatura installata facente parte del lotto (per i lotti che prevedono più unità al loro interno). Durante il periodo di garanzia l’Aggiudicatario è tenuto alla sostituzione, senza alcun onere per l’AUSL, di tutte le parti che dovessero risultare affette da difetti, fatto salvo i danni cagionati da incuria o dolo da parte degli addetti che utilizzano le apparecchiature. Tutti gli interventi di manutenzione in garanzia devono essere effettuati, in numero illimitato, senza oneri per l’AUSL. La garanzia è estesa a tutte le componenti ed accessori delle apparecchiature, comprese sonde e trasduttori. Durante il periodo di valenza della garanzia l’Aggiudicatario è tenuto quindi a fornire un Servizio di Assistenza Tecnica e Manutenzione FULL RISK secondo le modalità meglio esposte nel successivi paragrafi (11.4; 11.4.1; 11.4.2).

Estensioni del periodo della garanzia oltre la durata minima summenzionata, offerti dai Concorrenti in sede di gara, saranno valutati secondo i criteri meglio specificati nel Disciplinare di Gara, a cui si rimanda.

7. Quinto d’obbligo In relazione alla tipologia del bene o del servizio acquisito, l’AUSL si riserva la facoltà di

ricorrere all’istituto del quinto d’obbligo.

8. Caratteristiche tecniche Le caratteristiche delle apparecchiature oggetto del presente appalto sono descritte nei

documenti ALLEGATI SCHEDE TECNICHE, a cui si rimanda per i dettagli.

9. Campionatura Nella fase di valutazione delle offerte, qualora sia ritenuto utile ed opportuno dalla

Commissione di Valutazione, i concorrenti dovranno essere disponibili, pena l’esclusione dalla procedura di gara, ad illustrare e/o a far visionare e/o provare, senza alcun onere aggiuntivo per l’AUSL, le apparecchiature presentate in offerta. I termini e le modalità di effettuazione delle prove

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saranno stabilite dalla Commissione Tecnica e saranno comunicate ai concorrenti dal Responsabile del Procedimento. Le apparecchiature dovranno essere identiche a quelle presentate in offerta al fine di verificare il livello di rispondenza delle medesime alle caratteristiche, alle finalità alla qualità/funzionalità richieste.

10. Requisiti di conformità Ogni apparecchiatura offerta dovrà essere di ultima generazione presente sul mercato e costruita

secondo la regola dell’arte. Il Fornitore dovrà garantire la conformità delle apparecchiature alle vigenti direttive CE o ad altre disposizioni internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego delle apparecchiature medesime ai fini della sicurezza degli utilizzatori.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le apparecchiature fornite dovranno rispettare: � Requisiti stabiliti nel D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.; � qualora siano stati immessi in commercio dopo la data del 21 marzo 2010, alla direttiva

2007/47/CE, riguardante i dispositivi medici, recepita dal D. Lgs n. 37 del 25 gennaio 2010 1; � Norma CEI EN 60601-1, terza edizione. Apparecchi elettromedicali. Parte 1: Prescrizioni

generali relative alla sicurezza fondamentale e alle prestazioni essenziali; � Norma CEI EN 60601-2-37, seconda edizione. Apparecchi elettromedicali. Parte 2: Norme

particolari per la sicurezza degli apparecchi per la diagnosi e il monitoraggio medico a ultrasuoni;

� Requisiti di sicurezza e di emissione elettromagnetica certificati da Enti riconosciuti. Tutte le apparecchiature fornite dovranno essere corredate dalla documentazione attestante la sussistenza dei suddetti requisiti, pena l’esclusione della relativa offerta dalla gara.

11. Servizi connessi I servizi descritti di seguito nel presente capitolo sono connessi alla fornitura in oggetto e quindi

sono prestati dal Fornitore unitamente alla fornitura medesima. Nel formulare l’offerta economica il concorrente dovrà quindi tenere conto del corrispettivo relativo a tali servizi, comprendendolo nel prezzo offerto.

11.1. Consegna ed Installazione dei beni Le attività di consegna delle apparecchiature si intendono comprensive di ogni relativo onere e

spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna “al piano”, posa in opera, installazione, asporto dell’ imballaggio, collegamento delle apparecchiature col sistema informativo dell’AUSL (mettendo a disposizione tutte le notizie tecniche ed un eventuale supporto operativo), le opere straordinarie (edili, elettriche e idrauliche) e le autorizzazioni necessarie per l’installazione e l'uso delle apparecchiature. Le apparecchiature dovranno essere consegnate a cura e spese del Fornitore nei luoghi e nei locali indicati dall’AUSL nell’Ordinativo di fornitura. La consegna e l’installazione di tutte le apparecchiature deve avvenire entro e non oltre 20 (venti) giorni, a decorrere dal primo giorno successivo alla data dell’Ordinativo di fornitura; per ogni giorno di ritardo l’AUSL si riserva la facoltà di applicare la penale di cui al successivo paragrafo 31. Per ogni consegna il Fornitore dovrà allegare il D.D.T. riportante la descrizione e le quantità dei beni consegnati, il luogo e la data dell’avvenuta consegna ed i riferimenti al relativo Ordinativo di fornitura emesso dall’AUSL.

1 Per apparecchiature immesse in commercio in data antecedente il 21 marzo 2010 vale la marcatura CE secondo la precedente direttiva CEE 93/42 recepita dal D. Lgs. 46/97.

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Le apparecchiature devono essere rese funzionanti e consegnate unitamente alla manualistica tecnica d’uso e di service in lingua italiana (in formato cartaceo o in formato elettronico), i supporti ottici (CD; DVD;…) per l’installazione dei software ed applicativi, nonché alle certificazioni di conformità di cui al precedente paragrafo 10.

11.2. Collaudo e verifica di qualità delle apparecchiature Entro 10 (dieci) giorni successivi alla data di consegna delle apparecchiature il Fornitore è

tenuto all’esecuzione del collaudo di tutte le apparecchiature, in contradditorio con l’AUSL rappresentata da un tecnico del Servizio d’Ingegneria Clinica; per ogni giorno di ritardo l’AUSL si riserva la facoltà di applicare la penale di cui al successivo paragrafo 31. La data del collaudo dovrà essere concordata dal Fornitore con il tecnico del Servizio d’Ingegneria Clinica con un anticipo di almeno 48 ore lavorative. Il collaudo, quale verifica di funzionalità delle apparecchiature, è inteso a verificare la corrispondenza delle caratteristiche tecnico-operative delle apparecchiature fornite con la documentazione tecnica e manualistica d’uso, oltre che con le caratteristiche tecniche e di funzionalità dichiarate in sede di offerta. Esso sarà effettuato sulla base della Norma CEI EN 623532:2010-10 – Apparecchi elettromedicali – Verifiche periodiche e prove da effettuare dopo interventi di riparazione degli apparecchi elettromedicali. Si provvederà a verificare altresì la presenza della manualistica tecnica d’uso e di service in lingua italiana (in formato cartaceo o in formato elettronico), i supporti ottici (CD; DVD;…) per l’installazione dei software ed applicativi, nonché alle certificazioni di conformità di cui al precedente paragrafo 10. La mancanza anche solo di uno dei suddetti manuali, supporti o certificazioni comporterà l’esito negativo del collaudo. Inoltre, in sede di accettazione, verranno verificati i requisiti essenziali di qualità delle apparecchiature consegnate attraverso le misure dei parametri indicati nell’allegato tecnico “Misure di qualità”, misure effettuate dal Servizio di Fisica Sanitaria dell’AUSL, secondo quanto indicato nel documento “Misure Qualità”. In caso di esito positivo del collaudo e delle verifiche di qualità, le apparecchiature verranno considerate a tutti gli effetti idonee ed operative e verrà redatto apposito Verbale di Collaudo controfirmato dal Fornitore e dal tecnico del Servizio d’Ingegneria Clinica. In caso di collaudo positivo, la data del relativo Verbale verrà considerata quale “Data di accettazione” della Fornitura, che sarà perciò considerata la data di inizio del periodo di garanzia. Il verbale di collaudo certificherà che le apparecchiature potranno essere formalmente utilizzate in piena sicurezza dimostrandone la corretta installazione, il completo e corretto funzionamento, la conformità a quanto offerto e la conformità alle normative vigenti. In caso di esito negativo del collaudo e/o delle verifiche di qualità, il Fornitore si impegna a risolvere le non conformità riscontrate entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data del relativo Verbale; passato tale termine il fornitore dovrà sostituire la/le apparecchiatura/e, pena la risoluzione del contratto di aggiudicazione. Le apparecchiature in sostituzione dovranno ripetere l’iter del collaudo e delle verifiche di qualità. Qualora anche sulle apparecchiature in sostituzione dovessero essere rilevate delle non conformità, il contratto si intende risolto con effetto immediato.

11.3. Formazione Al fine di semplificare e di rendere più rapido l’apprendimento del funzionamento delle nuove

apparecchiature, il Fornitore dovrà organizzare al momento della messa in funzione successiva al collaudo, salvo diverso accordo tra le parti, un corso di formazione, alla presenza di propri tecnici qualificati, dedicato al personale sanitario (tecnico e/o infermieristico) dei centri utilizzatori. Il corso di formazione, della durata minima di 40 (quaranta) ore erogate anche in giorni non consecutivi, dovrà essere erogato presso le diverse sedi operative dell'Amministrazione in cui

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verranno installate le apparecchiature, in orari da concordare con i Direttori delle strutture interessate. Il Fornitore dovrà inoltre garantire la formazione di tutto il personale di nuovo inserimento nel corso della fornitura. La formazione sarà volta a trasmettere tutte le conoscenze tecniche ed operative necessarie ad un corretto utilizzo clinico dell’apparecchiatura ed alla gestione di eventuali malfunzionamenti. In particolare dovranno essere chiariti i seguenti aspetti: i) uso dell’apparecchiatura in ogni sua funzione; ii) procedure per la soluzione degli inconvenienti più frequenti; iii) gestione operativa quotidiana; iv) modalità di comunicazione (p.e. orari e numeri di telefono del customer care) con il personale competente per eventuali richieste di intervento (manutenzione e assistenza tecnica, fornitura materiali di consumo e per ogni altro tipo di esigenza connessa con i servizi inclusi nel prezzo). Il Fornitore dovrà inoltre garantire la formazione inerente l’attività di manutenzione ed assistenza tecnica di primo livello ai tecnici manutentori del servizio d’ingegneria clinica. Al termine dell’attività formativa, la qualificazione del personale addestrato dovrà essere certificato dall’aggiudicatario mediante l’apposita “Scheda formazione al personale utilizzatore delle apparecchiature biomedicali” (allegata al presente Capitolato Tecnico), debitamente compilata e firmata. che varrà come attestazione dell’effettuazione dell’attività di formazione. Sarà cura dell’aggiudicatario, al termine dell’attività di formazione, far pervenire la summenzionata scheda all’Ufficio Tecnologie Biomediche. La mancanza della “Scheda formazione al personale utilizzatore delle apparecchiature biomedicali” equivale a non aver effettuato l’attività formativa; in tale evenienza l’AUSL si riserva la facoltà di applicare la penale di cui al successivo paragrafo 31.

11.4. Servizio assistenza tecnica e manutenzione Durante tutto il periodo di valenza della garanzia il Fornitore dovrà farsi carico della perfetta

funzionalità delle apparecchiature e delle sonde ecografiche fornite attraverso interventi di manutenzione preventiva e correttiva (manutenzione FULL RISK). Il servizio di assistenza tecnica e manutenzione presso le strutture dell’AUSL dovrà essere garantito nei giorni feriali per almeno 8 ore lavorative nella fascia oraria 8:00 – 17:00, secondo le modalità e le condizione specificate nei paragrafi 11.4.1, 11.4.2, 11.5 . Gli interventi di assistenza tecnica potranno essere richiesti: � verbalmente, contattando il numero telefonico del customer care messo a disposizione dal

Fornitore; � in forma scritta, mediante invio di un fax oppure via e-mail ai riferimenti messi a

disposizione dal Fornitore (n° fax e/o indirizzo di posta elettronica); Per ogni intervento dovrà essere redatto un apposito Rapporto di Lavoro in duplice copia, sottoscritto da un incaricato dell’Amministrazione (referente della struttura in cui è ubicata l’apparecchiatura) e da un incaricato del Fornitore (tecnico manutentore), nel quale dovranno essere registrati: il numero di matricola dell’apparecchiatura per la quale è stato richiesto l’intervento, il numero della chiamata, l’ora ed il giorno della chiamata, il numero dell’intervento, l’ora ed il giorno di intervento, l’ora ed il giorno dell’avvenuto ripristino (o del termine intervento). Per ogni rapporto di lavoro mancante l’AUSL si riserva la facoltà di applicare la penale di cui al successivo paragrafo 31. Inoltre, il Fornitore, dovrà predisporre per ogni apparecchiatura un Libro macchina nel quale dovranno essere rintracciabili almeno le seguenti informazioni e documentazioni: � indice dettagliato ed aggiornato della documentazione e delle informazioni contenute; � prove di collaudo; � misure di qualità alla messa in opera � manuali tecnici (d’uso, di manutenzione e di service); � 1 (una) copia dei Rapporti di Lavoro;

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La seconda copia dei Rapporti di Lavoro dovranno essere inviati all’Ufficio Tecnologie Biomediche, come attestazione dell’esecuzione dell’attività e costituiranno presupposto per la liquidazione delle fatture inerenti l’attività di manutenzione ed assistenza tecnica.

11.4.1. Manutenzione Preventiva La manutenzione preventiva prevede controlli periodici di verifica, messa a punto,

sostituzione parti di ricambio e parti soggette ad usura, aggiornamento del software utilizzato dalle apparecchiature ed eventuale adeguamento e/o riconduzione al corretto funzionamento per quelle apparecchiature risultanti non conformi come previsto dai manuali d’uso forniti in dotazione. La manutenzione preventiva ha lo scopo di ridurre la probabilità di guasto o la degradazione del funzionamento dell’apparecchiatura. Il Fornitore, durante il periodo contrattuale, deve garantire almeno 1 (uno) intervento di Manutenzione Preventiva ogni 12 mesi per ogni apparecchiatura installata; per ogni intervento di manutenzione preventiva non effettuato l’AUSL si riserva la facoltà di applicare la penale di cui al successivo paragrafo 31. Il calendario delle visite di manutenzione preventiva dovrà essere proposto dal Fornitore ed inviato al referente AUSL entro 30 giorni solari consecutivi dall’avvenuto collaudo positivo mentre, per gli anni solari successivi, il calendario delle visite di manutenzione preventive dovrà essere proposto entro il mese di Gennaio; per ogni giorno di ritardo nella presentazione del calendario delle manutenzioni preventive l’AUSL si riserva la facoltà di applicare la penale di cui al successivo paragrafo 31. Il calendario si intende approvato qualora l’AUSL non opponga formale eccezione entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della proposta. Resta inteso che la gestione operativa giornaliera viene effettuata dal personale dell’Amministrazione, come previsto dai manuali d’uso forniti in dotazione.

11.4.2. Manutenzione Correttiva La manutenzione correttiva (su chiamata) comprende la riparazione e/o la sostituzione di

tutte le parti, accessori e di quant'altro componga il bene nella configurazione fornita, che subiscano guasti dovuti a difetti o deficienze del bene (qui di seguito indicati come "guasti da causa tecnica") o per usura naturale. La manutenzione correttiva sarà effettuata con le seguenti modalità:

• Numero interventi su chiamata: illimitati. • Tempo di intervento (Data & Ora Arrivo del Tecnico dal cliente) - (Data & Ora

Chiamata Aperta al Customer Care) nell’ambito della copertura contrattuale, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00: • entro 8 (otto) ore, per tutti i guasti bloccanti (apparecchiatura ferma con problema di

sicurezza oppure apparecchiatura che non effettua nessun esame); • entro 24 (ventiquattro) ore, per tutti i guasti non bloccanti (apparecchiatura che non

esegue solo alcuni esami diagnostici oppure apparecchiatura che esegue tutti gli esami diagnostici);

per ogni ora di ritardo l’AUSL si riserva la facoltà di applicare la penale di cui al successivo paragrafo 31. • Tempi di risoluzione del guasto (Data & Ora fine intervento) - (Data & Ora Chiamata

Aperta al Customer Care): • entro 24 ore nel caso di guasti bloccanti (apparecchiatura ferma con problema di

sicurezza oppure apparecchiatura che non effettua nessun esame diagnostico): qualora, entro il termine summenzionato, non dovesse essere possibile il completo ripristino dei tutte le funzionalità dell’apparecchiatura, il fornitore dovrà garantire la continuità del servizio mediante sostituzione con un’apparecchiatura identica a quella guasta entro le successive 24 ore lavorative; per ogni ora di ritardo l’AUSL si riserva la facoltà di applicare la penale di cui al successivo paragrafo 31;

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• entro 10 giorni nel caso di guasti non bloccanti (apparecchiatura che non esegue solo alcuni esami diagnostici oppure apparecchiatura che esegue tutti gli esami diagnostici); qualora, entro il termine summenzionato, non dovesse essere possibile il completo ripristino dei tutte le funzionalità dell’apparecchiatura, il fornitore dovrà garantire la continuità del servizio mediante sostituzione con un’apparecchiatura identica a quella guasta entro le successive 24 ore lavorative; per ogni ora di ritardo l’AUSL si riserva la facoltà di applicare la penale 31.

11.5. Verifiche di sicurezza Le operazioni di verifica periodica delle condizioni di sicurezza rappresentano un’attività

essenziale per la gestione della tecnologia in ambito sanitario. L’obiettivo finale della verifica periodica di sicurezza è quello di valutare se è garantito un

livello di sicurezza accettabile e quindi se l’apparecchiatura può continuare ad utilizzata o se invece richiede un intervento di adeguamento (o rimozione delle non conformità) per continuare ad essere utilizzata. Ciascuna apparecchiatura oggetto dell’appalto dovrà essere sottoposta dall’Impresa appaltatrice alle verifiche di sicurezza nel pieno rispetto delle modalità di esecuzione e delle periodicità previste dalla normativa tecnica e giuridica vigente, che nel caso delle apparecchiature elettromedicali, è rappresentata dalla Norma CEI EN 623532:2010-10 – Apparecchi elettromedicali – Verifiche periodiche e prove da effettuare dopo interventi di riparazione degli apparecchi elettromedicali..

È fatto obbligo all’Impresa appaltatrice di presentare al Referente dell’AUSL, entro 30 giorni solari consecutivi dalla data del collaudo ed entro il mese di Gennaio di ciascun anno successivo, il calendario delle verifiche di sicurezza (Programma delle verifiche di sicurezza), redatto per ciascuna apparecchiatura nel rispetto delle periodicità previste dalle norme tecniche e giuridiche; per ogni giorno di ritardo nell’invio del calendario l’AUSL si riserva la facoltà di applicare la penale di cui al successivo paragrafo 31. Il calendario dovrà riportare in dettaglio, per ogni apparecchiatura, il mese e la settimana previste per ogni intervento. Il calendario si intende approvato qualora l’AUSL non opponga formale eccezione entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della proposta.

L’effettuazione delle verifiche di sicurezza non potrà discostarsi dal calendario approvato; per ogni giorno di scostamento dalla data programmata l’AUSL si riserva la facoltà di applicare la penale prevista nel paragrafo 31; eventuali scostamenti dovranno essere preventivamente concordati con l’AUSL. Oltre alle scadenze previste dal Calendario di verifica periodica, il servizio di verifica di sicurezza di cui al presente paragrafo dovrà essere previsto anche nei seguenti casi:

• a seguito di interventi di manutenzione correttiva; • a seguito di interventi di rimozione delle non conformità; • in caso di trasporto e/o reinstallazione dell’apparecchiatura;

In occasione della verifica di sicurezza l’Impresa appaltatrice dovrà redigere il rapporto di lavoro ed il verbale di verifica. Dovrà inoltre registrare i dati, i risultati e gli esiti delle verifiche di sicurezza nel libro macchina; per ogni rapporto di lavoro mancante l’AUSL si riserva la facoltà di applicare la penale prevista nel paragrafo 31.

Al fine di assicurare il raggiungimento dell’obiettivo finale della verifica, precedentemente indicato, è necessario che il verbale di verifica riporti l’esito della verifica. In particolare l’Impresa appaltatrice dovrà indicare i seguenti due tipi di esito:

- Conforme: se l’apparecchiatura soddisfa i requisiti e/o limiti definiti dalla norma e quindi può continuare ad essere utilizzata;

- Non conforme: se l’apparecchiatura non soddisfa i requisiti e/o limiti definiti dalla norma.

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L’Impresa appaltatrice, al fine di evitare che l’ausilio e/o l’apparecchiatura non conforme sia utilizzata indebitamente, dovrà provvedere al ritiro ed alla sostituzione con idoneo ausilio e/o apparecchiatura sostituivo fino a completa risoluzione della non conformità, che dovrà comunque avvenire entro e non oltre 10 giorni successivi, in modo da ridurre il fermo macchina.

Al termine di ogni verifica di sicurezza dovrà essere posta sull’apparecchiatura apposita etichetta adesiva con indicazione indelebile, della data di esecuzione e della data della successiva verifica prevista a scadenza.

11.6. Interfacciamento con i sistemi informatici L’aggiudicatario dovrà garantire, durante tutta la durata contrattuale, adeguato supporto tecnico

inerente le attività di interfacciamento tra le apparecchiature ed i sistemi informativi aziendali (HIS, PACS,..), secondo le necessità esplicitate dall’AUSL. I costi di interfacciamento di dovranno intendere a totale carico dell’aggiudicatario.

A titolo informativo si elencano i principali sistemi informatici e/o applicativi in uso presso l’AUSL ai quali le apparecchiature oggetto della gara potrebbero dover essere interfacciate:

• Sistema informativo Ospedaliero: attualmente costituito da Medtrak, versione client-server commercializzato da Intersystems. Entro fine 2012 è prevista la migrazione al sistema Trakcare, versione web-based di Intersystems;

• Sistema RIS PACS Syngo, fornito da Siemens; • Sistema First-Aid di Pronto Soccorso • Applicativo ECHOS di GE, in uso presso l’ambulatorio di Cardiologia;

Al momento della redazione del presente capitolato l’AUSL ha in corso la realizzazione e messa in opera di un sistema di firma digitale e conservazione sostitutiva, affidato mediante gara di appalto alla società Medas; si prevede la messa a regime del sistema entro il primo semestre 2012.

12. Livelli di servizio attesi Le apparecchiature ed i servizi ad essi connessi (manutenzione ed assistenza tecnica), forniti

dall’Impresa aggiudicataria per l’appalto in oggetto, devono essere concepiti e realizzati in modo tale da consentirne la fruizione costante, continua, efficace ed efficiente ed entro i limiti previsti dalle normative vigenti per quanto concerne i processi di lavaggio e sterilizzazione. L’obiettivo che ci si propone è di ridurre al minimo (tendenzialmente azzerare) i fermi macchina conseguenti a guasti bloccanti. Il fornitore, sulla base delle valutazioni statistiche effettuate in sede di offerta tecnica, dovrà impegnarsi a garantire annualmente per ognuna delle macchine offerte un numero di ore di fermo macchina complessivo inferiore al valore massimo indicato nell’offerta Tecnica. Il superamento del numero massimo di ore di fermo macchina complessivo annuale definito dal Fornitore in sede di offerta tecnica comporterà l’applicazione di penali come indicato nel paragrafo 31.

13. Approvvigionamento dei materiali di consumo Qualora non sussistano ragioni di esclusività, che i concorrenti dovranno espressamente

dichiarare nella documentazione tecnica, l’AUSL provvederà ad approvvigionarsi dei materiali di consumo necessari per l’effettuazione degli esami diagnostici (gel, carta per stampanti, ecc…) sul libero mercato.

Nel caso in cui ragioni di esclusività obblighino l’AUSL ad approvvigionarsi dei materiali di consumo presso l’aggiudicatario, tale fornitura sarà effettuata per consegne frazionate mediante emissione di Buoni d’Ordine, nell’arco del periodo contrattuale, con rischi e spese a carico del Fornitore, per quantitativi e termini specificati nel Buono d’Ordine dall’Amministrazione ed in base alle disposizioni impartite dai competenti uffici dell’Amministrazione.

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Le consegne dovranno avvenire, nelle quantità di volta in volta richieste, entro sette 7 (sette) giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta. Il Fornitore si impegna comunque, in casi di motivata urgenza segnalati dall’Amministrazione, ad assicurare la fornitura entro 2 (due) giorni lavorativi dall’avvenuta richiesta che potrà essere inoltrata anche via fax o via e-mail. In caso di mancata consegna nei termini stabiliti, per ogni giorno di ritardo l’AUSL si riserva la facoltà di applicare la penale di cui al successivo paragrafo 31. I documenti di trasporto (D.D.T.), oltre alla descrizione analitica dei singoli materiali di consumo devono obbligatoriamente indicare: 1. luogo e data di consegna della merce; 2. numero e data del Buono d’Ordine emesso dall’Amministrazione. La firma all'atto di ricevimento della merce indica solo una corrispondenza del numero dei colli inviati. I materiali di consumo devono avere un idoneo imballaggio conforme alla normativa vigente e devono essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione anche durante le fasi di trasporto. In particolare, i prodotti sterili devono essere confezionati singolarmente in contenitori di facile apertura adatti al mantenimento della sterilità. Per tutti i prodotti, il confezionamento ed i singoli imballaggi devono essere muniti di un’etichetta recante in modo chiaro e facilmente leggibile, in lingua italiana, oltre a quanto richiesto dalla vigente normativa, le seguenti indicazioni: a) Ditta produttrice e/o distributrice; b) Nome e indirizzo del responsabile dell’immissione in commercio nei casi previsti dalla vigente normativa; c) Denominazione del prodotto; d) Dicitura monouso e/o sterile dove necessario; e) Numero lotto di produzione, preceduto dalla parola "LOTTO"o il numero di serie; f) Data di scadenza; g) Istruzioni per l’uso e la conservazione; h) Metodo e data di sterilizzazione (quando previsto); i) Avvertenze e precauzioni da prendere; j) Numero di registrazione/autorizzazione presso il Ministero della Salute; k) Marchio CE (vedi articolo 10); l) Per le confezioni multiple, indicare le informazioni previste dall’etichetta dell’imballaggio individuale. Il materiale di consumo a scadenza dovrà avere, al momento della consegna, un periodo di residuo di validità di almeno un 1/2 (un mezzo) della validità complessiva.

14. Evoluzione tecnologica Come già accennato nelle premesse, mediante questa procedura l’AUSL intende perseguire

l’obiettivo di avere un parco ecografi sempre aggiornato allo stato dell’arte. Pertanto, nel corso dell’esecuzione del contratto l’aggiudicatario è tenuto, senza ulteriori oneri per l’AUSL, a fornire tutti gli aggiornamenti, migliorie e/o modifiche Hardware e Software previsti dal costruttore delle apparecchiature in termini di evoluzione tecnologica delle medesime, dandone comunicazione all’AUSL. Qualora in corso di esecuzione del contratto il fornitore non dovesse più garantire lo sviluppo tecnologico dei sistemi forniti all’atto dell’aggiudicazione del contratto (ad esempio per dismissione di linee di prodotto o introduzione di nuovi sistemi e/o piattaforme) esso dovrà assicurare, senza ulteriori oneri per l’AUSL, la sostituzione integrale dei sistemi, linee di prodotto o piattaforme.

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15. Customer Care Il Fornitore deve mettere a disposizione dell’AUSL e rendere funzionante, entro 10 (dieci)

giorni dalla stipula del contratto un apposito Customer Care che funzioni da centro di ricezione e gestione delle richieste di informazioni relativamente: - alle procedure di erogazione della fornitura (es. modalità di invio delle Richieste di Approvvigionamento; modalità di consegna dei prodotti, ecc.); - ai prodotti offerti (es. caratteristiche riportate nelle Schede Tecniche; modalità di conservazione, ecc.); - alle modalità di inoltro dei reclami; - alle richieste di intervento di manutenzione ed assistenza tecnica; - al Responsabile del Servizio. Per ogni giorno di ritardo nella messa in funzione del Customer Care l’AUSL si riserva la facoltà di applicare la penale di cui al paragrafo 31. Il Customer Care avrà un numero telefonico, un numero di fax ed un indirizzo di posta elettronica dedicati. I numeri dovranno essere di rete fissa nazionale. Il Customer Care dovrà essere attivo per la ricezione delle richieste di intervento e delle informazioni tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. Per le richieste pervenute oltre tale orario il fornitore dovrà rendere disponibile un servizio di segreteria telefonica e/o di posta elettronica. Le richieste inoltrate oltre l’orario summenzionato si intenderanno ricevute il giorno lavorativo successivo. Ad ogni richiesta ricevuta, il Fornitore dovrà assegnare, e quindi comunicare all’AUSL un numero progressivo di chiamata con l’indicazione della data ed ora di registrazione.

16. Responsabile del servizio (referente del Fornitore) Il fornitore, nel termine di 10 (dieci) giorni dall’aggiudicazione, deve indicare il nominativo, la

qualifica ed il recapito di un proprio rappresentante che avrà funzioni di Responsabile del servizio e di raccordo con l’AUSL durante l’espletamento del contratto di fornitura. La sua nomina deve considerarsi un atto dovuto per l’assunzione delle relative responsabilità ed è condizione vincolante per la stipula del contratto. L’aggiudicatario indicherà altresì il nominativo di un sostituto, per le ipotesi di impedimento od assenza. Il rappresentante dovrà avere piena conoscenza delle norme e delle condizioni che disciplinano il rapporto ed essere munito dei necessari poteri per la conduzione tecnico economica del contratto di fornitura. Tutti i contatti con l’AUSL, in ordine all’esecuzione e gestione del contratto, dovranno essere tenuti unicamente da detto rappresentante. È facoltà dell’AUSL chiedere all’Impresa appaltatrice la sostituzione del responsabile, sulla base di valida motivazione. La sostituzione dovrà essere attuata in termini congrui rispetto all’esigenza di assicurare la continuità delle prestazioni. Il rappresentante dell’Impresa o suo delegato dovrà essere presente o reperibile nel corso dell’esecuzione del contratto.

17. Oneri a carico del fornitore Per lo svolgimento delle varie azioni connesse all’organizzazione e realizzazione della fornitura, il fornitore dovrà rispettare la tempistica formulata in sede di presentazione dell’offerta, nonché i successivi accordi e le eventuali ulteriori prescrizioni dell’AUSL. L’Impresa aggiudicataria, assumendo nei confronti dell’AUSL ruolo di fornitore globale, deve garantire la completezza e l’omogeneità della fornitura e deve, pertanto, farsi carico della globale efficienza del servizi richiesti. Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per l’espletamento dei servizi devono intendersi a completo carico del fornitore. In particolare è fatto obbligo a quest’ultimo di:

• fornire i beni, svolgere le opere e rendere operativi i servizi secondo i termini previsti e di svolgerli secondo le modalità riportate nella documentazione di gara e nel progetto di offerta;

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• eseguire le prestazioni oggetto dell’affidamento in conformità a tutte le vigenti norme comunitarie, leggi e regolamenti nazionali o regionali applicabili ai servizi in oggetto;

• considerare inclusi nell’importo offerto anche gli oneri e le spese relative all’installazione e collaudo dei beni oggetto della fornitura;

• considerare inclusi nell’importo offerto anche gli oneri e le spese non specificatamente indicati, ma risultanti necessari per l’esecuzione della fornitura, delle opere e dei servizi previsti dalla normativa di gara;

• osservare nei riguardi dei propri dipendenti, e se costituita sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati nell’esecuzione delle forniture, delle opere e dei servizi oggetto dell’appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, tutela, protezione, previdenza, assicurazione ed assistenza, sicurezza ed igiene del lavoro;

• adottare i procedimenti e le cautele necessarie atte a garantire l’incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi impiegati nella fornitura, nell’esecuzione delle opere e dei servizi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni; l’Impresa aggiudicataria sarà responsabile, sia penalmente sia civilmente, tanto verso l’AUSL che verso terzi, di tutti i danni di qualsiasi natura, che potessero essere arrecati, per colpa o negligenza tanto sua che dei suoi dipendenti o anche come semplice conseguenza dei servizi stessi;

• liberare l’AUSL ed i suoi incaricati da qualsiasi pretesa, azione o molestia che potesse derivare loro da terzi, per titoli di cui al precedente punto;

• utilizzare, per la fornitura, per l’esecuzione delle opere e per l’erogazione dei servizi, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate;

• ai sensi dell’art. 6 della legge 03 agosto 2007, n. 123, dotare il proprio personale di tessere di riconoscimento, che dovrà essere corredata di fotografia e contenere le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;

• provvedere a tutte le spese ed ulteriori oneri, connessi al personale dipendente impiegato nell’appalto;

• risarcire i danni causati a persone e/o a cose nel corso dello svolgimento del servizio; • far fronte ad ogni incombenza non specificata ma necessaria all’espletamento del servizio; • considerare riservati, e come tali trattati, tutti i dati patrimoniali, statistici, anagrafici e/o di

qualunque altro genere relativi all’attività dell’AUSL di cui verrà a conoscenza. A tal fine, il fornitore è tenuto a dare precise istruzioni al proprio personale.

Il fornitore non potrà eccepire, nel corso dello svolgimento del contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore. Per tutte le ragioni espresse, il fornitore assume interamente su sé, esentando l’AUSL, tutte le responsabilità organizzative, esecutive e civili connesse con l’organizzazione e lo svolgimento di quanto oggetto dell’affidamento. Di tali oneri ed obblighi, come degli altri indicati o richiamati nel Capitolato tecnico, nel Bando di gara o in altri documenti facenti parte della procedura in oggetto, il fornitore ha tenuto debito conto nello stabilire i prezzi delle attività. Non spetterà dunque al fornitore altro compenso se non quello derivante dai prezzi concordati. Tutto ciò che nell’esecuzione del contratto sarà ritenuto non conforme a quanto pattuito sarà oggetto di contestazioni di penalità e/o risoluzione del contratto nelle forme previste nei successivi paragrafi 31 e 32.

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18. Norme in materia di sicurezza Il fornitore è tenuto a porre in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate nel corso dei servizi previsti dal presente capitolato le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica con particolare riferimento al decreto legislativo 81/2008. Il fornitore dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di mezzi ed indumenti di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti, e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi. Al momento della stipula del contratto dovrà comunicare il nominativo del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 81/2008. L’AUSL, in qualità di committente, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 26 del D. Lgs 81/08 e ss.mm. ed integrazioni, promuove la cooperazione ed il coordinamento tra i soggetti interessati all’esecuzione del contratto al fine di valutare ed eliminare (e ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo) i rischi dovuti alle interferenze tra i soggetti medesimi. L’AUSL fornisce dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui il Fornitore, in qualità di appaltatore, è destinato ad operare e le misure di prevenzione e di emergenza adottate, mediante il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), allegato e parte integrante del presente Capitolato. Il DUVRI contiene inoltre i costi da sostenere per ridurre i rischi da interferenza. Tale documento potrà essere aggiornato dall’AUSL, anche su proposta dell’esecutore del contratto, in caso di modifiche incidenti sulle modalità organizzative, e/o integrato su proposta dell’aggiudicatario da formularsi entro 30 giorni dall’aggiudicazione ed a seguito della valutazione del committente. Prima della consegna dell’area interessata, il Fornitore deve: a) presentare all'Amministrazione tramite il responsabile del procedimento, le posizioni

assicurative degli operatori che saranno impiegati in cantiere; b) comunicare alla direzione lavori e all'Amministrazione il nominativo dei tecnici abilitati che

assumeranno il ruolo di Direttore tecnico responsabile; c) trasmettere all'Amministrazione e alla direzione lavori l’indicazione dei contratti collettivi

applicati ai lavori dipendenti, copia della documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, (inclusa la Cassa Edile), assicurativi ed antinfortunistici e copia dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva secondo la cadenza fissata dal Direttore dei lavori;

Il Piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi del D Lgs. 81/08 forma parte integrante del contratto di appalto ai sensi dell’art. 131 comma 3 del D.L.vo 163/06 e successive modifiche ed integrazioni. Prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore redige e consegna: a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento; b) un piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e

relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

La mancata consegna del POS comporta l’applicazione di una penale di euro 25 per ogni giorno di ritardo. Un ritardo superiore a 5 giorni lavorativi è considerato grave inadempienza contrattuale. L’Appaltatore è tenuto ad adottare quanto previsto dal piano di sicurezza e di coordinamento e dal piano operativo di sicurezza ed il Direttore tecnico di cantiere vigila sull'osservanza delle misure di sicurezza contenute nei predetti piani. Il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai sensi del D. Lgs. 81/08, nominato dall’Amministrazione , durante la realizzazione dell’opera, verifica l’attuazione di quanto previsto nei piani di sicurezza, propone, in caso di gravi inosservanze, alla direzione dei lavori ed all'Amministrazione la sospensione dei lavori, l’allontanamento dei lavoratori e delle imprese dal cantiere e la risoluzione del contratto; sospende in caso di pericolo grave ed imminente le singole

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lavorazioni fino alla verifica da parte del Coordinatore della sicurezza degli avvenuti adeguamenti effettuati dall’impresa appaltatrice.

19. Scioperi e cause di forza maggiore In caso di scioperi del personale del fornitore o di altra causa di forza maggiore (escluse ferie, aspettative, infortuni, malattie) che impediscano ad una parte l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, con adeguato preavviso, il fornitore dovrà darne preventiva e tempestiva comunicazione, anche via telefax, all’AUSL, indicando anche il tempo prevedibile di impedimento. Le parti non saranno ritenute inadempienti qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto dipenda da cause di forza maggiore. Con l’espressione "forza maggiore" si fa riferimento, a titolo indicativo, a conflitti sindacali, guerre, insurrezioni, disordini, catastrofi, epidemie e, in genere, a qualunque altro evento inevitabile ed imprevedibile anche mediante l'uso dell'ordinaria diligenza. La parte che non ha potuto adempiere, per causa di forza maggiore, ha diritto ad una proroga dei termini in misura pari alla durata dell'evento impeditivo. Tuttavia, qualora la causa di forza maggiore duri più di 60 giorni continuativamente, ciascuna parte, con un preavviso di 30 giorni, avrà facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. In presenza di sciopero o di conflitti sindacali o di altri eventi prevedibili che determinino la momentanea assenza di personale, il fornitore dovrà comunque garantire l’espletamento delle attività di manutenzione correttiva secondo le prescrizioni del CSF, dei manuali delle apparecchiature e nel rispetto delle leggi vigenti.

20. Oneri a carico dell’AUSL Saranno a carico dell’AUSL esclusivamente i seguenti oneri:

- fornire al Responsabile della Direzione Tecnica del fornitore tutte le informazioni inerenti la valutazione dei rischi e la sicurezza delle singole strutture sanitarie, nel rispetto degli adempimenti previsti dal D.Lgs.81/2008;

- fornire al fornitore ogni altra informazione e supporto istituzionale necessario o utile all’espletamento corretto delle attività, nonché qualsiasi altra notizia inerente i servizi oggetto del contratto per quanto in suo possesso.

21. Responsabilità dell’appaltatore - Assicurazione L'Appaltatore sarà responsabile degli eventuali danni a persone o cose verificatisi durante l’espletamento del servizio e, conseguentemente si impegna alla pronta riparazione dei danni stessi e ad esonerare l’AUSL da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo. Qualora la stessa, o chi per essa, non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno, l’Azienda rimarrà autorizzata a provvedere direttamente, incamerando, fino all’occorrenza la cauzione definitiva e, ove non sufficiente, sui crediti vantati dalla ditta. L’Impresa appaltatrice ha l’obbligo di stipulare (oppure di essere titolare di eventuale polizza già stipulata a scadenza indeterminata producendo documentazione attestante il pagamento dei premi per il rinnovo della copertura assicurativa in coincidenza di ogni rinnovo) con una società di primaria e riconosciuta importanza, un’idonea polizza assicurativa, che preveda la copertura di tutti i rischi da responsabilità civile (RCT) nei confronti dell’AUSL e di terzi, derivanti dall’attività svolta dall’impresa, dal suo personale dipendente, dai suoi consulenti e collaboratori, dai sub affidatari e dal relativo personale, con un massimale annuo di almeno euro 1.500.000,00= (unmilionecinquecentomila/00) per sinistro a persone o cose, e di euro 2.500.000,00= (duemilionicinquecentomila/00) quale limite catastrofale per sinistro.

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Essa dovrà produrre copia autenticata della relativa polizza.

22. Stipula del contratto La stipula del contratto, per ognuno dei lotti previsti nella procedura di gara, avverrà in

conformità ai disposti degli articoli 11 e 12 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i.. Tutte le spese relative alla stipula del contratto (imposta di bollo, ecc.) nonché gli oneri di qualsiasi natura inerenti e conseguenti sono a carico della ditta aggiudicataria. In caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario, l’Azienda USL provvederà all’incameramento della cauzione provvisoria. Nell’ipotesi in cui il contratto con l’aggiudicatario non venga stipulato ove l’Amministrazione non preferisca indire una nuova gara, l’Azienda USL procederà all’aggiudicazione provvisoria della gara al concorrente che segue nella graduatoria. Con la presentazione dell’offerta, l’aggiudicatario, avendo autocertificato il possesso dei requisiti di carattere generale richiesti per poter contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi del D. Lgs 163/2006 e ss.mm., si impegna, sin d’ora, su richiesta dell’Azienda USL ad eseguire le prestazioni previste dal capitolato speciale di fornitura alle condizioni tecnico ed economiche dallo stesso previste e/o dichiarate in sede di offerta anche nelle more di stipula del contratto di affidamento della fornitura.

23. Deposito cauzionale definitivo A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del contratto, la ditta

individuata dovrà prestare, ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs 163/2006 e ss.mm., una garanzia fideiussoria in favore dell’Azienda USL secondo quanto previsto dall’art. 113 del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il l0%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, e deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957. comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima anche per il recupero delle penali contrattuali entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Azienda USL. La garanzia dovrà prevedere quale Foro competente in caso di controversie il Foro di Aosta. La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione. La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stesso. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro secondo quanto espressamente previsto nello schema di contratto. Originale della cauzione definitiva dovrà essere consegnato alla stazione appaltante prima della stipula del contratto.

24. Revisione prezzi I prezzi di aggiudicazione dovranno rimanere fissi ed invariati per tutta la durata contrattuale. In caso di rinnovo del contratto la Stazione Appaltante si riserva di revisionare i prezzi mediante confronto con l’Appaltatore.

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25. Subappalto e cessione del contratto Il subappalto è ammesso nei termini di legge ed in conformità all’art. 118 del D. Lgs 163/2006

e ss.mm.. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Amministrazione delle prestazioni subappaltate. Nella contrattazione e stipula del contratto di subappalto l’Appaltante prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni ed i termini di pagamento stabiliti nel capitolato d’oneri allegato al presente disciplinare. Il contratto non può essere ceduto, a pena nullità, salvo quanto previsto nell’articolo 116 del D. Lgs 163/2006 e ss.mm..

26. Modalità erogazione della fornitura Il fornitore dovrà procedere all’esecuzione della fornitura come di seguito riportato.

26.1. Ordinativo di fornitura L’AUSL, a seguito dell’aggiudicazione definitiva e della stipula del contratto, provvederà ad

emettere l’ordinativo di fornitura per i beni ed i servizi oggetto del presente appalto, per il tramite dei suoi uffici a ciò preposti. L’emissione del regolare buon d’ordine è il solo titolo che legittima l’esecuzione del contratto da parte del Fornitore.

26.2. Conferma d’ordine Il fornitore dovrà inviare, a mezzo fax al numero indicato nel buono d’ordine, un documento di

conferma dell’ordine ricevuto.

26.3. Consegna Le apparecchiature elettromedicali devono essere consegnate presso le strutture aziendali

riportate nel buono d’ordine. Le apparecchiature devono essere accompagnate da manuale di istruzione e d’uso, manuale di manutenzione e di service in italiano e copia certificato di conformità alla direttiva sui dispositivi medici (vedere articolo 10). L’eventuale materiale di consumo deve essere consegnato presso il magazzino economale sito in loc. Grand Chemin, 15 – 11020 Saint Christophe (AO), salvo accordi con l’ufficio ordinante. I prodotti devono essere confezionati e imballati in modo tale che le loro caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e l’immagazzinamento. Sul confezionamento devono essere riportati in modo immediatamente decifrabile le iscrizioni indicanti il numero di lotto, il codice dei prodotti, il tipo ed il numero dei materiali contenuti, l’impresa produttrice, oltre ad ogni altra indicazione prevista dalle norme vigenti. Su ogni pezzo sterile deve inoltre essere indicata la scritta STERILE, il metodo e la data di sterilizzazione, la data di scadenza. I prodotti forniti dovranno avere, al momento della consegna, una validità non inferiore ai 1/2 della validità massima. In caso contrario, i prodotti dovranno essere ritirati e se il ritiro non avverrà in 5 giorni l’AUSL si riserverà la facoltà di applicare, per ogni giorno di ritardo, la penale di cui al paragrafo 31. Per ogni consegna il Fornitore dovrà allegare il D.D.T. riportante la descrizione e le quantità dei beni consegnati, il luogo e la data dell’avvenuta consegna ed i riferimenti al relativo Ordinativo di fornitura emesso dall’AUSL. In caso di ritardo nella consegna dei dispositivi o dei materiali di consumo l’AUSL si riserva la facoltà di applicare, per ogni giorno di ritardo, la penale di cui al paragrafo 31.

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26.4. Verifica conformità della fornitura La verifica della conformità della fornitura sarà effettuata dagli addetti dell’AUSL, presso il

luogo di consegna della merce. Ciascuna consegna dovrà perciò essere accompagnata da un D.d.T. riportante la descrizione, la quantità dei beni consegnati ed il riferimento al Buono d’ordine emesso dall’AUSL.

27. Pagamenti La fatturazione è ammessa dopo l’emissione dell’ordinativo di fornitura (buono d’ordine) da

parte delle strutture aziendali competenti. Le fatture dovranno essere intestate a:

AZIENDA USL VALLE D’AOSTA

VIA GUIDO REY N. 1 11100 AOSTA

e dovranno essere inviate a:

AZIENDA USL VALLE D’AOSTA S.C. RAGIONERIA E BILANCIO

VIA GUIDO REY N. 1 11100 AOSTA

Nel caso di R.T.I o di Consorzi stabili o costituendi, ogni operatore economico emetterà fattura per la parte di fornitura, lavoro o servizio di competenza. Il pagamento della fornitura, dedotte le eventuali penalità in cui l’impresa è incorsa, sarà effettuato entro 90 giorni dalla data di collaudo positivo delle apparecchiature. Le fatture dichiarate regolari dagli uffici competenti verranno pagate con mandato ai sensi di legge. I termini di cui sopra sono interrotti da ogni eventuale contestazione sulla qualità e corrispondenza di quanto fatturato ai contratti.

28. Ritardi nei pagamenti: Per quanto concerne i ritardi nei pagamenti per colpa accertata attribuibile all’AUSL e gli

interessi di mora, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 231/2002, ed in particolare: - gli interessi di mora decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del

termine di pagamento (art. 4, comma 1 del Decreto Legislativo n. 231/2002);

- il saggio degli interessi è determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi;

- Il Ministero dell'economia e delle finanze dà notizia del saggio di cui al comma precedente, al netto della maggiorazione ivi prevista, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.

Il mancato pagamento della fornitura entro i termini previsti non dà diritto al fornitore di sospendere la prestazione contrattuale.

29. Reclami e non conformità Nel caso in cui sopraggiungano situazioni che comportino segnalazioni di reclami o non

conformità, l’AUSL si comporterà come di seguito indicato.

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29.1. Modalità di segnalazione L’AUSL segnalerà ciascun reclamo e non conformità per iscritto, inviando formale

comunicazione tramite pec (posta elettronica certificata), eventualmente anticipata via fax.

29.2. Gestione reclamo e/o non conformità da parte del Fornitore Il fornitore dovrà farsi carico di tutte le azioni necessarie per: analizzare la non conformità

sopraggiunta, riportare il processo nelle condizioni ottimali, registrare gli effetti dell’azione correttiva, analizzare le cause del problema ed effettuare azioni preventive per evitarne il ripetersi. Di tutto quanto summenzionato il Fornitore dovrà dare formale evidenza all’AUSL mediante invio di un rapporto di gestione delle non conformità.

30. Cessione dei crediti È vietata all’Impresa appaltatrice la cessione del credito a terzi in qualsiasi forma, salvo

autorizzazione scritta dell’AUSL. Qualora si rilevasse una cessione di credito non autorizzata, l’Impresa appaltatrice sarà automaticamente ritenuta gravemente inadempiente e l’AUSL potrà pretendere la rescissione del contratto.

31. Penalità Per ogni inadempienza accertata nell’esecuzione della fornitura, fermo restando l’obbligo da

parte dell’impresa appaltatrice di eseguire la prestazione, l’AUSL applicherà una penale pari allo 0,5% dell’importo complessivo del bene interessato dall’inadempienza. L’ammontare complessivo delle penali, calcolate su base annua, per le inadempienze esplicitate nel presente documento non potrà superare il 10% (dieci percento) dell’importo del contratto; in tale evenienza l’AUSL si riservala facoltà di risolvere il contratto stesso, fatti salvi il risarcimento di ogni danno subito e degli oneri conseguenti ad una nuova procedura concorsuale.

32. Risoluzione del contratto L’AUSL, avrà facoltà di considerare risolto il contratto ai sensi degli articoli 1454 e 1662 del

codice civile mediante semplice lettera raccomandata, previa messa in mora con concessione del termine di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nel caso in cui si verifichi una della seguenti ipotesi: 1. motivi di pubblico interesse; 2. frode nell’esecuzione della fornitura e dei servizi ad essa connessi da parte dell’Impresa

appaltatrice, della stazione appaltante, di sub-affidatari, lavoratori o di altri soggetti comunque interessati all’esecuzione del contratto;

3. emanazione, nei confronti dell’Impresa appaltatrice di una o più misure di prevenzione ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n 163/2006);

4. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione della fornitura e dei servizi ad essa connessi;

5. associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione accertata di norme regolanti il subappalto;

6. inadempienza accertata del rispetto dei contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali, nonché violazione delle norme relative ai contributi in favore dei lavoratori;

7. inadempienza accertata della normativa di cui al decreto legislativo n. 81/2008 e, più in generale, alle norme e leggi sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro ed assicurazioni obbligatorie del personale, vigenti al momento dell’erogazione della fornitura e dei servizi ad essa connessi;

8. sospensione, abbandono, o mancata effettuazione da parte della Ditta aggiudicataria di tutto o parte del servizio affidato, salvo che per cause di forza maggiore che siano state tempestivamente notificate all’AUSL;

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9. inadempienza accertata alle disposizioni di cui al decreto legislativo 22/1997 e successive modificazioni;

10. in caso d’inosservanza reiterata, o di particolare gravità, delle disposizioni di legge, regolamento, nonché delle disposizioni contenute nel presente Capitolato d’oneri;

11. superamento dell’importo massimo, calcolato su base annuale, delle penali, così come riportato nel paragrafo 31. In caso di fallimento dell’Impresa appaltatrice o di risoluzione del contratto per grave

inadempimento del medesimo, si procederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del servizi fino alla scadenza naturale dell’appalto. Si procederà a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l’originario aggiudicatario.

L’affidamento avviene alle medesime condizioni economiche proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto miglior offerente in sede di gara. In caso di indisponibilità di tutti i soggetti interpellati, si procederà mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando ai sensi dell’articolo 57, comma 2 lettera c del decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.. Con la risoluzione del contratto sorge per l’AUSL il diritto di affidare a terzi la fornitura ed i servizi ad essa connessi, in danno all’impresa inadempiente. All’impresa appaltatrice sono addebitate le spese sostenute in più dall’AUSL rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa. L’esecuzione in danno non esime l’impresa appaltatrice dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti di cui è causa. E’ facoltà dell’impresa appaltatrice domandare la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1672 del codice civile.

33. Applicazione norme codice civile Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato d’oneri si richiamano le

norme del codice civile.

La Ditta appaltante sarà tenuta, altresì, all’osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano i contratti di fornitura, la prevenzione e infortunistica, i contratti nazionali di lavoro di riferimento siano o non siano espressamente richiamate nel presente capitolato d’oneri.

34. Controversie Per ogni controversia è esclusa la competenza arbitrale e resta fissata la giurisdizione, ordinaria

o amministrativa, del Foro di Aosta.

35. Trattamento dei dati personali Ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si precisa che i dati

personali forniti dall’impresa appaltatrice saranno, da questa AUSL, trattati per le sole finalità connesse alla gestione del rapporto oggetto del presente contratto o convenzione. Il trattamento dei dati, il cui conferimento è obbligatorio, sarà improntato a liceità e correttezza nel pieno rispetto di quanto stabilito dal citato Decreto e dei relativi obblighi di riservatezza. Sono fatti salvi, in ogni caso, i diritti di cui all’art. 7 del suddetto Decreto legislativo. Titolare del trattamento dei dati è l’AUSL, nella persona del suo legale rappresentante. L’impresa appaltatrice si impegna a garantire la privacy dell’utente durante l’intero processo di erogazione del servizio e a non diffondere presso terzi i dati e le informazioni di cui venisse a conoscenza nell’espletamento dell’attività, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto

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legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riguardo al trattamento dei dati sensibili. A tal fine, ai sensi dell’articolo 4 del decreto citato, l’AUSL. nomina l’impresa appaltatrice responsabile del trattamento dei dati degli utenti che utilizzeranno il servizio.

36. Responsabile dell’esecuzione del contratto. Il responsabile dell’esecuzione del contratto è individuato nel dipendente di ruolo Ing. Paolo

CAVALIERI in qualità di responsabile dell’Ufficio Tecnologie Biomediche dell’Azienda USL, tel. 0165/544444, indirizzo di posta elettronica [email protected] , pec ufficio [email protected] . Al responsabile dell’esecuzione sono attribuite le funzioni di vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto ivi compreso il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo.

UFFICIO TECNOLOGIE BIOMEDICHE

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