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Economia dei mercati agricoli Il mercato Il concetto di mercato In passato il mercato era definito come il luogo fisico dove avviene la compravendita di merci. Una definizione più moderna e rispondente alla realtà attuale è quella di un insieme di realtà economiche che rappresentano, idealmente, il luogo d’incontro della domanda e dell’offerta di determinati beni o servizi. L’esistenza di un mercato è legata alla presenza dei seguenti elementi: a)I soggetti economici interessati e le loro scelte, in altre parole: La domanda, vale a dire l’insieme di soggetti che in un determinato momento ed in un determinato luogo fisico o ideale sono interessati all’acquisto di un determinato bene economico; L’offerta, in altre parole l’insieme dei soggetti che, nelle medesime condizioni, sono interessati alla vendita dello stesso bene economico; Il prezzo, come risultato delle scelte dei suddetti soggetti economici. b)La presenza dell’oggetto di scambio (bene economico) e le modalità con cui è definita la transazione (qualità e quantità del bene e vincoli istituzionali). I vincoli istituzionali, in campo agricolo, sono costituiti da disposizioni dell’Autorità Pubblica, tese di solito a controllare la produzione allo scopo di sostenere i redditi degli agricoltori. Tra queste ricordiamo: Dazi doganali sulle merci importate che hanno un prezzo più basso di quelle prodotte in Italia o nell’Unione Europea; Contingentamento, cioè limitazione, dei prodotti importabili dall’estero per un anno, sempre per limitare la concorrenza dei prodotti esteri sul mercato nazionale; Ammasso dei prodotti, in cui lo Stato interviene allo scopo di regolare la distribuzione di determinati prodotti, nell’interesse della produzione nazionale; Sostegno dei prezzi, di cui parleremo nel capitolo relativo alla PAC (politica agricola comunitaria). Il mercato, in sostanza, nasce dall’interesse dei diversi soggetti allo scambio di beni economici. In passato quest’ultimo assumeva la forma del baratto (merce con altra merce). Questa forma di scambio presentava limiti e difficoltà evidenti, legati all’indivisibilità di molti prodotti o alla loro conservabilità. Si passò, quindi, alla compravendita (merce in cambio di moneta), utilizzando in una prima fase, come moneta, prodotti rari e perciò di un certo valore (conchiglie, pietre preziose ecc.). In una seconda fase anche questi ultimi furono sostituiti con la moneta, prima solo metallica e poi anche cartacea. L’unica differenza tra queste due forme di scambio risiede nella forma di pagamento, mentre rimane inalterata la logica dello scambio, cioè la molla che lo fa avvenire. Essa è legata al concetto d’utilità marginale dei diversi beni, definita come l’utilità generata dal consumo dell’ultima dose di bene. Ricordiamo che l’utilità di un bene economico, cioè la sua capacità di generare soddisfazione in chi lo consuma, è massima per la prima dose del bene, ma diminuisce per le dosi successive (Legge dei rendimenti decrescenti). In sostanza c’è interesse allo scambio da parte dei due gruppi di soggetti che costituiscono la domanda e l’offerta, fino al punto in cui le unità marginali dei beni scambiati si eguagliano tra loro. Oltre questo limite l’interesse allo scambio non c’è più, sia negli acquirenti sia nei venditori, perciò non vi sono ulteriori scambi. 1

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Economia dei mercati agricoli

Il mercato

Il concetto di mercatoIn passato il mercato era definito come il luogo fisico dove avviene la compravendita di

merci. Una definizione più moderna e rispondente alla realtà attuale è quella di un insieme di realtà economiche che rappresentano, idealmente, il luogo d’incontro della domanda e dell’offerta di determinati beni o servizi.

L’esistenza di un mercato è legata alla presenza dei seguenti elementi:a)I soggetti economici interessati e le loro scelte, in altre parole:•La domanda, vale a dire l’insieme di soggetti che in un determinato momento ed in un determinato luogo fisico o ideale sono interessati all’acquisto di un determinato bene economico;•L’offerta, in altre parole l’insieme dei soggetti che, nelle medesime condizioni, sono interessati alla vendita dello stesso bene economico;•Il prezzo, come risultato delle scelte dei suddetti soggetti economici.b)La presenza dell’oggetto di scambio (bene economico) e le modalità con cui è definita la transazione (qualità e quantità del bene e vincoli istituzionali).

I vincoli istituzionali, in campo agricolo, sono costituiti da disposizioni dell’Autorità Pubblica, tese di solito a controllare la produzione allo scopo di sostenere i redditi degli agricoltori. Tra queste ricordiamo:•Dazi doganali sulle merci importate che hanno un prezzo più basso di quelle prodotte in Italia o nell’Unione Europea;•Contingentamento, cioè limitazione, dei prodotti importabili dall’estero per un anno, sempre per limitare la concorrenza dei prodotti esteri sul mercato nazionale;•Ammasso dei prodotti, in cui lo Stato interviene allo scopo di regolare la distribuzione di determinati prodotti, nell’interesse della produzione nazionale;•Sostegno dei prezzi, di cui parleremo nel capitolo relativo alla PAC (politica agricola comunitaria).

Il mercato, in sostanza, nasce dall’interesse dei diversi soggetti allo scambio di beni economici. In passato quest’ultimo assumeva la forma del baratto (merce con altra merce). Questa forma di scambio presentava limiti e difficoltà evidenti, legati all’indivisibilità di molti prodotti o alla loro conservabilità. Si passò, quindi, alla compravendita (merce in cambio di moneta), utilizzando in una prima fase, come moneta, prodotti rari e perciò di un certo valore (conchiglie, pietre preziose ecc.). In una seconda fase anche questi ultimi furono sostituiti con la moneta, prima solo metallica e poi anche cartacea.

L’unica differenza tra queste due forme di scambio risiede nella forma di pagamento, mentre rimane inalterata la logica dello scambio, cioè la molla che lo fa avvenire. Essa è legata al concetto d’utilità marginale dei diversi beni, definita come l’utilità generata dal consumo dell’ultima dose di bene. Ricordiamo che l’utilità di un bene economico, cioè la sua capacità di generare soddisfazione in chi lo consuma, è massima per la prima dose del bene, ma diminuisce per le dosi successive (Legge dei rendimenti decrescenti).

In sostanza c’è interesse allo scambio da parte dei due gruppi di soggetti che costituiscono la domanda e l’offerta, fino al punto in cui le unità marginali dei beni scambiati si eguagliano tra loro. Oltre questo limite l’interesse allo scambio non c’è più, sia negli acquirenti sia nei venditori, perciò non vi sono ulteriori scambi.

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La domandaSi dice domanda la quantità di prodotto che un determinato soggetto economico è

disposto ad acquistare ad un determinato prezzo. È opportuno distinguere due tipi di domanda:

•La domanda individuale, definita come la quantità di beni che un certo individuo acquisterebbe sul mercato ad un certo prezzo;•La domanda globale che è, invece, la somma delle domande di tutti i componenti di una società.

È indubbio che l’acquisizione di un bene da parte dei consumatori comporta un certo sacrificio economico, poiché: •Ogni bene economico ha un prezzo, stabilito dal mercato;•Il reddito a disposizione del consumatore è limitato (vincolo di bilancio).

L’andamento della domanda di un certo bene dipende dai seguenti fattori:1.complesso dei bisogni del consumatore;2.ricchezza disponibile;3.utilità marginale attribuita al bene.

Graficamente essa si presenta come una curva che ha l’andamento descritto nella figura che segue, nella quale sull’asse delle x è indicata la quantità di prodotto mentre sull’asse delle y è riportato il prezzo. La curva della domanda mostra come la domanda aumenta al diminuire del prezzo, fino ad un massimo in corrispondenza del prezzo zero.

Fig. 1. 1 Curva della domanda di un bene: la domanda diminuisce all’aumentare del prezzo.

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La curva della domanda di un certo bene può variare col tempo, se cambiano i gusti dei consumatori ed il benessere sociale (reddito). Nel breve periodo c’è una domanda statica; nel lungo periodo c’è una domanda dinamica. È importante anche distinguere tra domanda al consumo di un bene, (domanda primaria) e domanda alla produzione (domanda derivata). La domanda primaria dipende direttamente dal consumatore finale; la domanda derivata riguarda i fattori produttivi che l’imprenditore deve utilizzare per produrre il bene stesso.

L’offerta

Si dice offerta la quantità di bene che un soggetto economico è disposto a vendere ad un determinato prezzo.La curva dell’offerta, riportata nella figura 2, mostra che l’offerta aumenta all’aumentare del prezzo, e viceversa.

Fig. 1. 2 Curva dell’offerta di un bene: l’offerta aumenta all’aumentare del prezzo.L’andamento della curva dell’offerta, per i prodotti agricoli, dipende molto anche da:•andamento meteorologico (grandinate, gelate, siccità) ed epidemie del bestiame;•progresso tecnico (nuove varietà di piante erbacee ed arboree, nuovi portainnesti, miglioramento genetico degli animali, tecniche agronomiche e d’allevamento più moderne);•aumento del costo di fattori produttivi (materie prime, lavoro, tributi, tassi d’interesse bancari ecc.);•perdita di potere d’acquisto della moneta (inflazione);•fattori istituzionali, già esaminati nel primo paragrafo, tesi a controllare la produzione allo scopo di sostenere o stabilizzare il reddito degli agricoltori.

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Elasticità della domanda e dell’offertaL’elasticità (e) rappresenta il grado di reattività della domanda (o dell’offerta) alle variazioni

di prezzo. Si misura dividendo la variazione percentuale della quantità domandata (od offerta), per la variazione percentuale del prezzo:

e = variazione % della quantità domandata (od offerta)variazione % del prezzo

Si afferma che la domanda è elastica se è molto sensibile alle variazioni di prezzo (e > 1). I beni voluttuari o di lusso hanno una domanda elastica. Si afferma che la domanda è anelastica o rigida quando essa è poco sensibile alle variazioni di prezzo (e < 1). I prodotti di prima necessità, come la maggior parte dei prodotti agricoli, hanno una domanda rigida.

Per quanto riguarda ancora la domanda, è importante anche l’elasticità in rapporto agli aumenti di reddito. Vi sono, infatti, dei beni con domanda elastica rispetto al reddito, come i beni industriali ed i servizi; vi sono, invece, altri beni con domanda rigida rispetto al reddito, come la maggior parte dei prodotti agricoli. Tra questi ve ne sono alcuni (i beni poveri) che addirittura hanno un’elasticità negativa, nel senso che la loro domanda diminuisce all’aumentare del reddito.

Anche l’offerta ha un suo grado d’elasticità variabile. È rigida l’offerta di beni naturali non riproducibili (terreni) o difficilmente riproducibili o trasferibili (edifici, impianti, macchinari) o dei prodotti agricoli non conservabili.

Fig. 3 Elasticità della domanda rispetto al prezzo Fig. 4 Elasticità dell’offerta rispetto al prezzo

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Il prezzo d’equilibrio e la legge fondamentale del mercato

Il prezzo d’equilibrio rappresenta il prezzo per il quale, in ciascun momento sul mercato, la quantità domandata eguaglia quella offerta. In un mercato di tipo concorrenziale, il prezzo d’equilibrio è individuato nel punto d’incontro tra le curve di domanda e di offerta. Esso è l0unico prezzo in grado di rendere uguali le quantità della domanda e dell’offerta. Se per qualche motivo il prezzo è più alto, la domanda diminuisce e scende al di sotto dell’offerta: i beni rimangono invenduti, perciò i venditori sono indotti ad abbassare il prezzo. Se il prezzo è più basso, invece, la domanda aumenta e supera l’offerta: i compratori allora sono disposti a pagare un prezzo più alto pur di acquistare la quantità di beni di cui hanno bisogno.

In sintesi i prezzi superiori a quello d’equilibrio tendono a scendere, quelli inferiori, viceversa, tendono a salire, fino a raggiungere il prezzo d’equilibrio e, quindi, a rendere pari l’offerta e la domanda.

Se si verifica un’eccedenza di domanda o di offerta, si afferma che il mercato non è in equilibrio. Tale situazione di solito è temporanea. Può diventare permanente se lo Stato impone prezzi amministrativi inferiori al prezzo d’equilibrio (per garantire i consumatori) oppure sottrae dal mercato una parte dell’offerta per garantire ai produttori nazionali prezzi, e redditi, elevati.

Spostamenti delle curve di domanda e di offertaLe curve di domanda e di offerta valgono

in un determinato istante. Esse, infatti, cambiano (si spostano) col passare del tempo per ragioni diverse. La curva di domanda si può spostare per:•variazioni nel reddito dei consumatori;•variazioni demografiche (aumento o diminuzione della popolazione);•variazioni del prezzo di beni complementari o surrogati;•mutamenti nel gusto dei consumatori.

Se si sposta la domanda, mentre l’offerta rimane invariata (vedi fig. 5), si arriverà ad un nuovo prezzo d’equilibrio, più basso se la domanda è scesa e più alto se la domanda è aumentata. Ciò avviene solo nel breve periodo, finché i produttori non riusciranno ad adattare l’offerta producendo di più o ritirando la merce dal mercato.

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Fig. 5 Il prezzo d’equilibrio

Fig. 6 Spostamento della curva di domanda e nuovo prezzo d’equilibrio

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La curva dell’offerta si può spostare nel tempo per:•Variazione del costo di produzione causata dalla variazione del prezzo di uno o più fattori produttivi;•Variazione del costo di produzione in seguito al miglioramento delle tecnologie di produzione;•Andamento stagionale, nel caso dei prodotti agricoli.

Lo spostamento della curva di offerta nel breve periodo determina il cambiamento del prezzo d’equilibrio, come è mostrato nella fig. 6.

In generale, siccome i prezzi dei diversi beni presenti sul mercato sono legati tra loro, la variazione del prezzo di un bene provoca la variazione del prezzo di equilibrio degli altri.

Caratteristiche generali dei mercati agricoliIl mercato dei prodotti agricoli non ha ancora raggiunto il livello di efficienza che distingue

altri settori. Ciò è dovuto alle particolari caratteristiche del settore agricolo, riassunte nei seguenti punti:

•Condizionamento dei cicli biologici delle colture, che rende l’offerta dei prodotti agricoli rigida e non modificabile nel breve periodo;•Scarso potere contrattuale degli agricoltori nei confronti degli altri soggetti che operano sul mercato. L’offerta è atomizzata (molti piccoli operatori) mentre la domanda è gestita da un numero limitato di soggetti (grossisti), in grado di condizionare l’andamento degli scambi;•Deperibilità dei prodotti agricoli, conservabili per un periodo limitato;•Difficoltà dei produttori a conoscere il mercato, anche a causa della lontananza dai circuiti distributivi.

I regimi di mercatoIn relazione alle caratteristiche della domanda e dell’offerta, è possibile distinguere i regimi

di mercato di seguito indicati.1.Libera concorrenza.

Sul mercato è presente un numero elevato di compratori e venditori, ognuno dei quali: 1.1.È libero di agire, di entrare nel mercato e di uscirne;1.2.Non è legato agli altri da vincoli o accordi;1.3.Non è in grado di condizionare il mercato.2.Regimi non concorrenziali.

Sul mercato agisce un numero limitato di operatori, in grado di condizionarlo secondo le seguenti possibili condizioni:

2.1.regime di monopolio, in cui l’offerta (monopolio classico) o la domanda (monopsonio) o entrambe (monopolio bilaterale) sono concentrate in un unico operatore;2.2.regime di oligopolio, in cui l’offerta (oligopolio classico) o la domanda (oligopsonio) o entrambe (oligopolio bilaterale) sono concentrate in pochi operatori, spesso legati tra loro da accordi o vincoli atti a limitare la concorrenza.

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Fig. 7 Spostamento nella curva dell’offerta e nuovo prezzo d’equilibrio

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Di norma nel settore agricolo e più in generale in quello primario (pesca, foreste, industria estrattiva) prevale la libera concorrenza o concorrenza perfetta, poiché i prodotti in vendita sono omogenei tra loro e non vi sono ostacoli all’entrata sul mercato di nuove imprese.

Nel settore del commercio, invece, vi sono ostacoli all’ingresso di nuovi operatori (licenze, ecc.) che generano condizioni di mercato non concorrenziali. In particolare nel commercio al dettaglio gli ostacoli sono costituiti dai comportamenti abitudinari dei consumatori che spesso non conoscono tutte le loro opportunità. Inoltre vi è la possibilità di differenziare i prodotti, presentandoli in modo particolare o selezionandoli in diversi livelli qualitativi. Nel commercio all’ingrosso l’ostacolo all’ingresso di nuovi operatori può essere costituito dalla necessità di attrezzature ed impianti particolari e costosi per la conservazione ed il trasporto delle merci.

Nel settore industriale e in quello di alcuni servizi è possibile una forte differenziazione dei prodotti, grazie alla pubblicità ed alle promozioni. Ciò permette di assicurarsi il controllo di segmenti di mercato.

In altri settori la possibilità di economie di scala impone grossi investimenti di capitale. Ciò limita la possibilità di ingresso sul mercato a poche imprese. Vi è anche un monopolio legale, imposto dallo Stato che in tal modo cerca di tutelare l’interesse collettivo in settori particolarmente sensibili (elettricità, infrastrutture, fonti di energia).

I periodi economici e la formazione del prezzo

IL PREZZO DI MERCATO NEL BREVE PERIODO

Il breve periodo è l’intervallo durante il quale il quantitativo di prodotto offerto è pressoché immodificabile. È ciò che avviene nel settore agricolo, in cui vi sono i cicli biologici da rispettare. I produttori possono solo, se il prodotto non è deperibile, ritirare la merce se la domanda si abbassa e immetterla quando la domanda e i prezzi ritornano a salire.

Nel breve periodo, quindi, l’offerta dei prodotti agricoli è immodificabile, per cui il prezzo è modificato solo dai cambiamenti della domanda, come è evidenziato nella figura 7. Da essa si evince che nel breve periodo il prezzo d’equilibrio si forma nel punto d’incontro tra la curva di domanda e la semiretta verticale A, che rappresenta l’offerta, del tutto immodificabile.

All’inizio, quando la domanda è sostenuta, il prezzo si mantiene ad un livello elevato; in seguito, via via che gli acquirenti si riducono, il prezzo di equilibrio si abbassa . Vi può essere una lieve risalita se i produttori possono ritirare una parte del prodotto, diminuendo l’offerta.

IL PREZZO DI MERCATO NEL MEDIO PERIODO

Nel medio periodo l’imprenditore riesce a modificare, seppure limitatamente, l’offerta di prodotto, agendo sui fattori di produzione variabili in modo da aumentare i livelli produttivi. Nel settore agricolo si possono modificare le tecniche di coltivazione (irrigazione, concimazione) o di allevamento (alimentazione del bestiame). L’offerta è rigida ma non immodificabile ed anch’essa partecipa alla formazione del prezzo di equilibrio.

IL PREZZO DI MERCATO NEL LUNGO PERIODO

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Fig. 8 La formazione del prezzo nel breve periodo.

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Nel lungo periodo l’imprenditore può agire senza vincoli e modificare la combinazione dei fattori produttivi e l’offerta di prodotti. Il prezzo d’equilibrio tende ad eguagliare il costo medio unitario minimo. Ciò comporterà l’uscita dal mercato delle imprese che producono a costi più elevati, cioè delle imprese extra marginali con tornaconto (o profitto) negativo.

L’integrazione e l’economia contrattuale

La posizione dell’agricoltore sul mercato

Una delle caratteristiche principali del settore agricolo, già evidenziata nei paragrafi precedenti, è l’atomizzazione dell’offerta dei prodotti di fronte ad una domanda concentrata in un numero di operatori molto più limitato (grossisti, grande distribuzione, ecc.).

La posizione dell’agricoltore è, in sostanza, estremamente individuale, sia nella vendita dei propri prodotti sia nell’acquisto dei mezzi di produzione.

Quanto fin qui evidenziato ci conferma lo scarso potere contrattuale degli imprenditori agricoli rispetto agli altri operatori economici.

* Dicesi potere contrattuale la capacità di un operatore commerciale di trattare per stabilire accordi a lui più favorevoli, nonché di poter influire sui mutamenti, orientandoli nella direzione voluta.

È altresì evidente che una modificazione degli attuali rapporti esistenti tra le categorie operanti nel settore della produzione e della commercializzazione dei prodotti agricoli è legata:

a) ad una trasformazione del processo distributivo che consenta agli agricoltori di poter collocare il prodotto con maggiore sicurezza. Ciò è possibile grazie ai contratti di produzione o per mezzo dell’integrazione verticale;

b) alla concentrazione dell’offerta, tramite una politica di associazionismo, nei modi e ne/le forme previste dalla legislazione vigente.

Lo Stato, al fine di tutelare l’interesse non solo degli agricoltori ma anche dei consumatori, ha predisposto una serie di interventi in questo settore, tra i quali è opportuno ricordare:

• le norme a tutela della genuinità di alcuni prodotti (vini, formaggi, oli di oliva, ecc.), riconoscendo a questi caratteristiche qualitative particolari ed esclusive in grado di esaltare il prodotto stesso e limitare nel frattempo le frodi commerciali (riconoscimento del prodotto con diciture quali ad esempio: DOC — Denominazione di Origine Controllata; DOP — Denominazione di Origine Protetta: IGT — Indicazione Geografica Tipica, ecc.);

• le misure a favore del potenziamento delle strutture di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici tramite la concessione di finanziamenti pubblici nazionali e comunitari;

• la disciplina dei prezzi al fine di stabilizzare i mercati;• le agevolazioni a favore della costituzione di associazioni di produttori per regolamentare

l’immissione dei prodotti sui mercati.

Contratti di produzione

I contratti di produzione sono molto diffusi tra gli agricoltori e le industrie di trasfor-mazione e di surgelazione, e interessano una vasta gamma di produzioni agricole (latte, verdure, ortaggi. barbabietola da zucchero, tabacco, ecc.).

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Il contratto di produzione può essere definito come l’impegno temporale di un’impresa a produrre un determinato prodotto per un’altra impresa che si impegna a sua volta ad acquistare il prodotto stesso: le due imprese rimangono comunque indipendenti.

Questo tipo di accordo si rivela vantaggioso sia per l’agricoltore sia per l’industria, in quanto assicura:a) all’agricoltore:•la certezza di un reddito sicuro;•l’assistenza alla produzione sia sotto forma di consulenza che di utilizzazione

di mezzi di produzione adeguati (sementi selezionate, diserbo, concimazione, macchine per la raccolta):

•la possibilità di un finanziamento anticipato delle operazioni colturali, pagabili normalmente a prodotto raccolto;

b) all’industria:• la certezza dell’approvvigionamento:• la possibilità di ricevere il prodotto a flussi costanti e predeterminati, con unautilizzazione razionale degli impianti, tale da consentire un’incidenza minore deicosti fissi;• la possibilità di controllare la qualità del prodotto (grazie alla fornitura di materie prime, assistenza tecnica, ecc.).

Esaminiamo a questo proposto un contratto di produzione ‘tipo” stipulato tra un’industria che vende verdure ed ortaggi surgelati ed un agricoltore. Supponiamo che il prodotto sia il pisello da industria destinato alla surgelazione.Le specifiche del contratto riguardano:• la superficie che l’agricoltore si impegna ad investire;• la qualità del prodotto (es. piselli in grani, di colore verde, idonei alla lavorazione industriale; la

granella deve essere sana, fresca, pulita, esente da corpi estranei, da malattie, ed idonea alla lavorazione industriale; il prodotto deve essere immune da residui antiparassitari e anticrittogamici):

• il trasporto eventuale (di solito a carico dell’industria);• il prezzo del prodotto, stabilito in anticipo in base a standard specifici del prodotto (nel caso dei

piselli, ad esempio, il prezzo è stabilito in base al grado tenderometrico medio in relazione ad una tabella allegata al contratto):

• la fornitura del seme, che di solito è a carico dell’industria;• la forma di pagamento. che di norma è a 30-60 giorni dalla data di fattura.

Il contratto specifica spesso altre condizioni, quali, ad esempio, l’impegno da parte dell’industria a provvedere alla fornitura dei macchinari per la raccolta del prodotto, la consulenza di un tecnico specializzato, ecc

Come si può notare, l’agricoltore finisce spesso per svolgere le sole funzioni di sorveglianza in un processo produttivo nel quale egli si assicura la collocazione del prodotto ma perde quasi completamente ogni potere decisionale.

L’integrazione verticale, orizzontale ed ortogonaleIl concetto di integrazione

L’integrazione è uno strumento già diffuso all’estero ma che sta progressivamente diffondendosi anche nel nostro Paese, in quanto consente al produttore di migliorare l’organizzazione dell’offerta superando i limiti strutturali dell’impresa agricola. Si ha integrazione quando imprese diverse creano forme di collaborazione intese

a raggiungere più facilmente scopi comuni.Questa forma di organizzazione risponde alla necessità:

• di razionalizzare l’intero processo produzione -- trasformazione — distribuzione, con effetti sulla riduzione dei prezzi, resi così più competitivi;

• di migliorare la capacità di adattamento delle imprese ai mutamenti della domanda (es. 9

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cambiamento dei gusti da parte dei consumatori);• di un adeguamento allo sviluppo ed alla diffusione delle nuove tecnologie.

Nella sostanza l’integrazione si realizza nel trasferimento delle funzioni imprenditoriali da alcune aziende, dette “integrate”, ad altre aziende dette “integranti”.

Sotto l’aspetto societario, l’integrazione non deve essere confusa con la fusione (due o più società ne costituiscono una sola) o con l’incorporazione (al posto di due o più società ne rimane una sola). In questi casi, infatti, le diverse società perdono la loro individualità originaria mentre nell’integrazione le società rimangono distinte e autonome, anche se il potere decisionale è delegato all’impresa integrante.

In relazione ai diversi scopi che le imprese si propongono distingueremo:

a) integrazioni di tipo verticale che si realizzano quando un’impresa integrante controlla altre imprese integrate, avocando a sé le decisioni e assumendosi i rischi, compresi quelli connessi alle fasi del processo produttivo delle imprese integrate;

b) integrazioni di tipo orizzontale, che si realizzano tra imprese che appartengono alla stessa fase del medesimo processo produttivo (es. allevatori di bestiame, produttori ortofrutticoli, ecc.). Con questo tipo di integrazione è possibile aumentare la dimensione economica dell’impresa, migliorare i! potere contrattuale e diminuire i rischi.

o) integrazione ortogonale (o mista).

L’integrazione verticale

L’integrazione verticale è molto diffusa tra le grandi aziende mangimistiche (Valigi, Pollo AIA, ecc.) e le aziende avicunicole. Le prime sostengono le seconde costruendo edifici per l’allevamento, fornendo macchinari, assicurando il controllo veterinario e la vendita del prodotto finale. Per integrazione verticale si deve intendere, infatti, il controllo esercitato da una

impresa (integrante) su altre imprese (integrate) attraverso la costituzione di un vero e proprio circuito integrato di produzione.

Nei casi più estremi, cioè nell’integrazione verticale totale, l’agricoltore diventa spettatore di un processo produttivo totalmente meccanizzato e ripetitivo, nel quale le sue uniche funzioni rimangono quelle di proprietario del terreno e di sorvegliante del processo produttivo. È l’industria, infatti, che in questo caso assume in toto i poteri decisionali.

L’agricoltore può scegliere in alternativa un’integrazione verticale di tipo parziale, limitando il compito dell’industria mangimistica alla fornitura del mangime (integrazione “a monte”).

Eventualmente l’agricoltore può integrarsi con altri soggetti, per esempio con il com-merciante che fornisce gli animali o con il macellatore o il distributore (integrazione “a valle”).

L’integrazione orizzontale

L’integrazione orizzontale si realizza tra imprese che appartengono alla stessa fase del processo produttivo (es. più allevatori, più produttori di mangimi, ecc.), che si prefiggono di aumentare le dimensioni economiche per ottenere delle economie di scala (riduzione dei costi di produzione, in particolare del costo unitario medio, grazie all’aumento dei quantitativi di prodotto lavorato).

Poiché questo tipo di integrazione è possibile solo tra imprese che abbiano gli stessi interessi, l’esempio più significativo di questo tipo di integrazione si ha nella cooperazione, laddove più imprese (soci) creano una cooperativa per eliminare le intermediazioni nella commercializzazione, dove spesso le imprese sono soggette ad una domanda di tipo oligopolistico.

L’integrazione ortogonale (o mista)

Un terzo tipo di integrazione viene detta ortogonale (o mista) e si realizza nel caso in cui

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più imprese già integrate orizzontalmente si integrano in maniera verticale. È il caso delle cooperative che si accordano con una catena distributiva (es. un supermercato o un ipermercato) per la cessione del prodotto, o di cooperative di allevatori che si integrano con imprese mangimistiche per assicurarsi la fornitura di materie prime di qualità ad un prezzo conveniente.

Nell’integrazione mista i vantaggi mutualistici dell’integrazione orizzontale si fondono con i vantaggi di efficienza propri dell’integrazione verticale, ponendo rimedio ad uno dei problemi principali dell’agricoltura italiana che è quello del maggiore potere contrattuale.

Le organizzazioni professionali agricoleNel 1949 fu costituita la Confederazione generale dell’Agricoltura (Confagricoltura), di

ispirazione laica ed apartitica. A questa si affiancò subito la Confederazione Italiana Coltivatori Diretti (Coldiretti), di ispirazione cattolica e, nel 1977, la Confederazione Italiana Coltivatori (C.I.C.) oggi C.I.A. (Confederazione Italiana Agricoltori), di ispirazione marxista. In seguito ne sono sorte molte altre, con la conseguente frammentazione della rappresentanza di questo settore economico, con le relative conseguenze negative.

RUOLO E FUNZIONI

Le organizzazioni professionali agricole hanno la finalità di tutelare gli interessi degli imprenditori associati, perseguendo lo sviluppo civile e sociale delle imprese agricole nel contesto economico nazionale ed internazionale.

Le azioni comuni a tutte queste organizzazioni sono:•studio dei problemi sindacali generali e particolari dell’agricoltura italiana;•promozione delle attività e dei servizi volti all’assistenza delle imprese agricole nella loro gestione e nel loro lavoro (produzione, trasformazione, commercializzazione);•tutela e valorizzazione del territorio e dell’ambiente;•difesa e valorizzazione delle produzioni agricole, anche promovendo accordi con altri organismi e soggetti operanti nel sistema agro-alimentare.Le funzioni svolte dalle organizzazioni professionali agricole sono:1.sindacali (contratti collettivi nazionali con le categorie di lavoratori dell’agricoltura: operai, impiegati, dirigenti);2.tecniche (assistenza e consulenza per migliorare le tecniche produttive e diffondere il progresso tecnico in agricoltura);3.economiche (con la rappresentanza in comitati, commissioni, gruppi di lavoro in cui si elaborano le scelte di politica economica comunitaria, nazionale e regionale);4.politiche (attraverso la tutela degli associati presso gli organismi legislativi, politici ed amministrativi per i provvedimenti che interessano il settore agricolo);5.culturali e sociali (con varie attività tese al progresso culturale e sociale del mondo rurale).

Ciascuna organizzazione, a seconda della sua ispirazione, persegue alcuni obiettivi particolari:1.potenziamento delle imprese a carattere familiare (Col diretti e C.I.A.);2.tutela di particolari categorie di produttori (affittuari, coloni, mezzadri);3.promozione e sviluppo di cooperative.

Le associazioni dei produttoriLe associazioni dei produttori sono organizzazioni private, volontarie, aperte a tutti e senza

fini di lucro. Esse hanno lo scopo di adattare ed organizzare la produzione e l’offerta dei singoli soci seguendo regole e strategie comuni di produzione e di commercializzazione.

Le funzioni delle associazioni dei produttori sono:1)Promuovere la commercializzazione in rapporto alle esigenze del mercato;2)Controllare e stabilizzare i prezzi alla produzione;

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3)Fornire servizi ai soci (conservazione e commercializzazione dei prodotti);4)Controllare e migliorare la qualità dei prodotti anche con norme specifiche (disciplinari di produzione).

L’opportunità di costituire tali associazioni nasce dalla possibilità di realizzare economie di scala, grazie ai vantaggi seguenti:•In fase di produzione, l’impiego più efficiente dei macchinari, l’uso di tecniche più progredite;•In fase di distribuzione, il maggiore potere contrattuale degli agricoltori.I compiti delle associazioni dei produttori sono i seguenti:1)Orientare i soci sulle varietà da impiegare e le caratteristiche qualitative dei prodotti, individuate tramite le analisi di mercato;2)Regolamentare l’immissione sul mercato dei prodotti (tempi e prezzi minimi).

LE UNIONI DI ASSOCIAZIONI

Le associazioni di produttori possono unirsi a livello superiore (regionale e nazionale), formando Unioni, con gli stessi scopi e compiti delle associazioni locali.

Le cooperative

NASCITA E SVILUPPO DEL MOVIMENTO COOPERATIVO

La cooperazione nacque a Rochdale, in Inghilterra, il 21 dicembre 1844, quando un gruppo di 28 operai (i Probi Pionieri) fondò la prima moderna cooperativa di consumo, basata sul principio della mutualità tra i soci.

Lo scopo mutualistico, che distingue le società cooperative dalle altre società, consiste nel fornire beni o servizi od occasioni di lavoro direttamente ai membri dell’organizzazione (i soci), a condizioni più vantaggiose di quelle del mercato, cioè con risparmio di spesa o aumento di reddito, grazie al fatto che la cooperativa non ha fini di lucro.Gli utili e gli eventuali avanzi di gestione devono essere ripartiti tra i soci o reinvestiti nella società cooperativa.

PERSONALITÀ GIURIDICA E REQUISITI DELLE COOPERATIVE

All’art. 2511 del Codice Civile, si dispone che “le imprese che hanno scopo mutualistico possono costituirsi come società cooperative” e all’art. 2515 del Codice Civile si vieta l’indicazione di cooperativa alle società che non abbiano scopo mutualistico. Pertanto, le società cooperative costituiscono una forma organizzativa tipica riservata alle imprese mutualistiche.

Le cooperative non possono considerarsi né società di persone, né società di capitali.Il fenomeno cooperativo è considerato dallo Stato con particolare favore. La nostra Costituzione (art. 45) riconosce esplicitamente la funzione sociale della cooperazione e prevede che lo Stato ne promuova e favorisca l’incremento.

Particolari agevolazioni tributarie sono accordate alle cooperative purché lo scopo mutualistico si riveli con particolari caratteristiche. I requisiti mutualistici si presumono sussistere quando gli statuti delle cooperative contengono le seguenti clausole:

a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse legale sul capitale versato;b) divieto di distribuire tra i soci le riserve durante la vita sociale;c) divieto di devoluzione (ovvero di destinazione a terzi) del patrimonio sociale.

Le cooperative sono assoggettate alla vigilanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale o di altri ministeri competenti, in base all’attività svolta dalla singola cooperativa. È prevista l’iscrizione delle cooperative in appositi registri prefettizi e nello schedario generale della cooperazione, istituito presso il Ministero del Lavoro.

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L’iscrizione è richiesta ai fini amministrativi e per il godimento delle agevolazioni tributarie. Per i vantaggi che la cooperazione apporta nel settore socio-economico sono state formulate leggi speciali contenenti disposizioni di privilegio per le società cooperative, quali, ad esempio: esenzioni fiscali, facilitazioni per l’osservanza di certe formalità burocratiche, per l’accesso al credito, per l’ottenimento, da parte dello Stato, di contributi in conto capitale o di concorso nel pagamento di interessi, ecc.

La Legge stabilisce che il numero dei soci di una cooperativa non possa essere inferiore a 5 (piccola cooperativa) o a 9; per taluni tipi di cooperative, inoltre, richiede un numero di soci maggiore: in particolare, per le cooperative di produzione e lavoro ammissibili ai pubblici appalti esige che il numero dei soci non sia inferiore a 25, per le cooperative di consumo a 50, ed a 30 per le Casse rurali ed artigiane.

REGIME DI RESPONSABILITÀ DEI SOCI

Le cooperative si distinguono in società a responsabilità limitata o illimitata: se la responsabilità è limitata, in caso di liquidazione coatta amministrativa o di fallimento, risponde soltanto la società con il suo patrimonio, mentre se la responsabilità è illimitata, rispondono in via sussidiaria i soci solidalmente e illimitatamente (art. 2541 c.c.).

11 capitale sociale è variabile ed è formato da quote o azioni di importo non inferiore al minimo stabilito dalla legge (attualmente 25 € ).

COSTITUZIONE DELLA COOPERATIVA

Le norme di costituzione sono previste dall’art. 2518 c.c. La cooperativa deve costituirsi per atto pubblico con il sistema simultaneo ossia con la presenza di tutti i costituendi davanti ad un notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato. L’atto costitutivo deve indicare:• il cognome, il nome, la data di nascita, il domicilio, la cittadinanza dei soci;• la denominazione, la sede della società e le eventuali sedi secondarie.La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere:• l’indicazione di società cooperativa a responsabilità limitata o illimitata;• l’oggetto sociale cioè le operazioni che la cooperativa si propone di compiere;• la responsabilità dei soci.

L’atto costitutivo deve anche riportare:• la quota sociale sottoscritta da ciascun socio;• le condizioni di ammissione dei soci e dell’eventuale recesso;• le condizioni di ripartizione degli utili, la percentuale massima degli utili ripartibili e la

destinazione che deve essere data agli utili residui;• il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando coloro che hanno la rappresentanza

sociale;• il numero dei componenti il collegio sindacale;• la durata della società.

L’atto costitutivo deve essere depositato, a cura del notaio o degli amministratori, presso la cancelleria del tribunale competente per territorio, che deve concedere l’omologazione. Emesso il decreto di omologazione, il notaio o gli amministratori debbono iscrivere la società al registro delle imprese. Con l’iscrizione al registro delle imprese, la società acquista personalità giuridica.Entro trenta giorni dall’avvenuto deposito della documentazione presso il tribunale, le società cooperative debbono pubblicare i propri atti sul Bollettino Ufficiale delle Società Cooperative (BUSC) pubblicato dal Ministero del Lavoro.

Completata la legale costituzione con l’iscrizione nel BUSC, gli amministratori devono provvedere ai seguenti ulteriori adempimenti:• presentare alla Camera di Commercio la denuncia dell’avvenuta costituzione della società;• chiedere l’iscrizione nel registro prefettizio;• depositare l’atto costitutivo presso l’Ufficio distrettuale delle imposte dirette.

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L’ORGANIZZAZIONE GIURIDICA

Gli organi della cooperativa previsti dalla legislazione vigente sono:• l’assemblea dei soci;• il consiglio di amministrazione;• il collegio sindacale;• il collegio dei probiviri.

Assemblea dei soci

L’assemblea dei soci è l’organo che esprime la volontà di tutti i soci: in essa ciascun socio ha diritto ad un voto a prescindere dal valore della quota o dal numero delle azioni possedute (secondo il principio una testa un voto). Le persone giuridiche possono avere una pluralità di voti con un massimo di cinque in base all’ammontare della partecipazione o al numero dei loro membri.

Le assemblee possono essere ordinarie e straordinarie in base alla materia da trattare. Sono ordinarie quelle previste dallo statuto a data fissa, straordinarie quelle convocate per modificare l’atto costitutivo o per la nomina dei liquidatori

Le deliberazioni dell’assemblea vincolano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti.

Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è l’organo esecutivo della società al quale è affidata la gestione sociale in conformità alle direttive impartite dall’assemblea. La nomina degli amministratori spetta all’assemblea ed ha una durata di tre anni. Gli amministratori sono rieleggibili e revocabili da parte dell’assemblea.

Collegio sindacale

Il collegio sindacale è l’organo di controllo e vigilanza delle cooperative. Deve controllare l’amministrazione e la regolare tenuta della contabilità. Il collegio è costituito da tre o cinque membri effettivi, inoltre possono essere nominati due supplenti.

Collegio dei probiviri

Il collegio dei probiviri è l’organo a cui è demandato il compito di dirimere le controversie che insorgono tra soci o tra questi e la società. Esso non è un organo obbligatorio per legge.

LIBRI, SCRITTURE E BILANCIO

Il codice prescrive che le società cooperative debbano tenere libri contabili e sociali per dimostrare in ogni momento la propria situazione economica.I libri obbligatori sono:• il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome, il cognome e il domicilio di ciascun

socio, oltre alle quote o al numero di azioni sottoscritte;• il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;• il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;• il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale.I libri e le scritture contabili obbligatori sono:• il libro giornale, che deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all’esercizio

dell’impresa;• il libro degli inventari che deve redigersi all’inizio dell’esercizio e successivamente ogni anno.

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L’inventano deve contenere l’indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all’impresa. Tra le scritture facoltative si ricordano:• il libro mastro che serve a riunire in un unico libro tutti i conti aperti per la contabilità

aziendale;• il libro cassa che registra la consistenza iniziale di cassa, gli incassi e i pagamenti effettuati

periodicamente;• il libro magazzino nel quale si annotano l’entrata e l’uscita delle merci. Gli amministratori della società devono, a fine anno, redigere il bilancio d’esercizio con il conto profitti e perdite o conto economico.

Il bilancio di esercizio risulta costituito da due prospetti:• lo stato patrimoniale che riporta i valori che contribuiscono alla formazione dei redditi negli

esercizi futuri;• il conto economico da cui risultano quei valori che concorrono alla formazione del reddito di

esercizio.Il conto economico evidenzia i ricavi realizzati e i costi sostenuti relativi al periodo di

gestione considerato. Gli amministratori devono presentare il bilancio al collegio sindacale che deve esaminare il documento e redigere una relazione. L’approvazione del bilancio spetta all’assemblea dei soci.

VIGILANZA E CONTROLLI

La vigilanza dello Stato sulle cooperative trova il suo fondamento nell’art. 45 della Costituzione, dedicato alla cooperazione: “la legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità”.I controlli previsti tendono ad accertare che le cooperative abbiano i caratteri della vera mutualità.

LE CENTRALI COOPERATIVE

Le tre principali organizzazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimentoCooperativo, riconosciute con decreto del Ministero del Lavoro e denominate “centrali cooperative”, attualmente operanti in Italia sono:

• la Confederazione delle Cooperative Italiane, d’ispirazione cattolica;• la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, d’ispirazione marxista (anche se è

presente una componente minoritaria laico-repubblicana);• l’Associazione Generale delle Cooperative Italiane, d’ispirazione laica e socialdemocratica.Di recente è sorta l‘UNCI, Unione Nazionale Cooperative Italiane.

LE PRINCIPALI FORME DI COOPERAZIONE

•Cooperazione di consumo. Cooperative di soci-consumatori, finalizzate ad acquistare beni a prezzi vantaggiosi.•Cooperazione di produzione e lavoro. Cooperative il cui scopo consiste nel procurare lavoro ai propri soci.•Cooperazione agricola. Cooperative per la coltivazione, trasformazione, conservazione e distribuzione di prodotti agricoli e zootecnici.•Cooperazione edilizia. Cooperative finalizzate alla costruzione di alloggi per i propri soci.•Cooperazione mista. Cooperative la cui attività non è classificabile all’interno dei settori precedenti (ad esempio cooperative turistiche, ricettive, di credito, ecc.).•Cooperazione sociale. Cooperative per la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, nonché finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

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LE COOPERATIVE IN AGRICOLTURA

Per comprendere quali siano i vantaggi che possono spingere i produttori agricoli ad organizzarsi in cooperativa, riprendiamo alcuni esempi pratici.

In una determinata zona alcuni agricoltori producono uva da vino e provvedono anche alla sua trasformazione. Conseguenza di questo processo è l’impiego non sufficientemente conveniente di mezzi tecnici ed energie umane e l’ottenimento di prodotti non sempre omogenei. Questi agricoltori, se decidono di mettere insieme il loro prodotto realizzando un processo di vinificazione in comune, ottengono evidenti vantaggi: risparmio di manodopera, più efficiente utilizzo dei mezzi tecnici, prodotto di migliore qualità e maggiore potere contrattuale.

Un altro esempio è quello delle cooperative di approvvigionamento: si tratta di una forma associativa in grado di migliorare le condizioni d’acquisto dei mezzi di produzione indispensabili all’agricoltore per realizzare i cicli di produzione. Con l’acquisto collettivo di materie prime (sementi, concimi, carburanti, lubrificanti, ecc.) i soci ottengono condizioni più favorevoli dai fornitori, in termini di tempi di consegna, di qualità dei prodotti e di condizioni di pagamento.La cooperativa acquista normalmente per conto dei soci presso grossisti privati o cooperative di grado superiore (consorzi); non mancano casi in cui è la stessa cooperativa a produrre i mezzi di produzione occorrenti.

E’ pertanto evidente come la cooperazione consenta di favorire, oltre l’inserimento dei produttori nel processo economico della produzione e della distribuzione, l’eliminazione dell’intermediazione al fine di permettere ai soci il raggiungimento di un’equa remunerazione del proprio lavoro.

LE COOPERATIVE DI 1°, 2° E 3° GRADO

In ogni settore produttivo possono essere costituite cooperative che operano in modo autonomo (cooperative di 1° grado). Alcune di queste (almeno cinque), quando si associano per produrre o per gestire insieme una medesima attività, costituiscono una nuova cooperativa, detta consorzio o cooperativa di 2° grado. Ad esempio: stalle sociali, cooperative di 1° grado; latteria sociale o caseificio sociale, cooperativa di 2° grado.

A loro volta più cooperative di 2° grado possono unirsi e costituire un’altra cooperativa, costituita quindi da più consorzi (cooperativa di 3° grado).

RECENTI NORME IN MATERIA DI SOCIETÀ COOPERATIVE

Con la Legge n. 59/1992 e con la Legge n. 56/1996 sono state introdotte nuove norme in materia di cooperazione. I provvedimenti nascono dalla necessità di favorire la costituzione di cooperative più efficienti ed in grado di concorrere, con altre figure societarie, sul libero mercato. La nuova normativa introduce rilevanti novità soprattutto riguardo alla capacità di capitalizzazione delle cooperative.

Viene, infatti, introdotta la figura del socio “sovventore”, cioè finanziatore; viene elevato il tetto massimo della quota e delle azioni che ciascun socio può possedere; viene data alle cooperative la possibilità di emettere “azioni di partecipazione cooperativa” senza diritto di voto, ma con privilegi nella ripartizione degli utili e nella redistribuzione del capitale; viene data la possibilità di costituire dei fondi mutualistici da destinare allo sviluppo della cooperazione; viene introdotta la possibilità di destinare una quota degli utili di esercizio all’aumento del capitale sociale versato, realizzando così la rivalutazione delle quote e delle azioni. Altro elemento importante introdotto è la possibilità, da parte dei soci, di avere un più facile accesso alle informazioni circa la gestione della cooperativa.

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Con il D. Lgs. n. 6 del 17/01/2003 recante ‘Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative in attuazione delle Legge n. 336 del 03/10/2001’ sono state introdotte alcune novità sull’attività di vigilanza.

In particolare l’attività di revisione, in futuro, sarà improntata principalmente sulla verifica della prevalenza della mutualità al fine della predisposizione e dell’aggiornamento dell’Albo Nazionale delle società cooperative.

I FINANZIAMENTI PER LE COOPERATIVE

Le imprese cooperative sono inquadrate nell’ambito della piccola e media impresa e da tempo sono impegnate ad affrontare processi di ammodernamento e di ristrutturazione. Per favorire tali processi si è sviluppato un sistema di finanza agevolata a disposizione delle imprese, supportato da norme a livello comunitario, nazionale e regionale. Alcuni provvedimenti sono specifici per le imprese cooperative, altri si rivolgono a tutte le piccole e medie imprese.

Alcuni provvedimenti che riguardano solo il mondo cooperativo sono i seguenti:•Fondi mutualisticiLa Legge 59/92 obbliga le cooperative che abbiano raggiunto un utile a versarne il 3% al fondo mutualistico nazionale, gestito dal Ministero del Lavoro. Le cooperative aderenti alle centrali possono versare le loro quote in fondi controllati dalla centrale cui aderiscono. Si è costituito così, ad esempio, il Fondo sviluppo S.p.A., il fondo mutualistico costituito a livello nazionale dalla ConfCooperative. Le cooperative aderenti alla centrale cooperativa d’ispirazione cattolica possono richiedere un prestito massimo di circa 250.000 Euro in sette anni.•Legge n. 49 del 27/02/1985 — Legge MarcoraHa istituito due fondi da destinare esclusivamente alle società cooperative ed ai loro consorzi. Al primo, denominato Foncooper, possono accedere tutte le cooperative, eccetto quelle edilizie. Il secondo fondo, detto Fondo Speciale, è destinato alle cooperative di produzione e lavoro.

•Legge Regionale n. 67 del 21/12/1994 Prevede incentivi alle imprese cooperative che si sono formate con l’inserimento qualificato di giovani disoccupati, lavoratori in cassa di integrazione straordinaria, ex dipendenti di aziende in crisi. L’agevolazione consiste in un finanziamento a tasso agevolato di una somma che può arrivare fino al 50% degli investimenti previsti (tetto massimo di circa 175.000 Euro) e nell’erogazione a fondo perduto di una somma che può arrivare fino al 50% delle spese di avviamento (tetto massimo di circa 25.000 Euro). •Tutte le cooperative possono inoltre beneficiare di interventi finalizzati alla formazione professionale e manageriale dei soci, del cui costo è previsto un parziale rimborso da parte dell’Amministrazione Regionale.

I CONSORZI

I consorzi che operano nel settore agricolo possono essere definiti come associazioni di più soggetti che operano in agricoltura, dirette a realizzare un interesse comune a tutti gli associati.

Esistono consorzi di diritto pubblico, dotati di personalità giuridica, e consorzi di diritto privato che possono anche mancare di personalità giuridica; è possibile inoltre distinguere tra consorzi di proprietari, di produttori e di enti pubblici.

Consorzi tra proprietari

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Sono i più antichi consorzi in agricoltura; la qualità di membro del consorzio è legata alla proprietà o al possesso del fondo.Tra questi si ricordano:•i consorzi di bonifica, enti con personalità giuridica pubblica. Ad essi vengono affidati compiti di studio e ricerca su progetti di bonifica, esecuzione di opere di bonifica di competenza dello Stato, di ricomposizione delle proprietà frammentate, ecc.;•i consorzi di miglioramento fondiario: con personalità giuridica privata nella maggior parte dei casi, vengono costituiti per realizzare opere di miglioramento di interesse privato;•i consorzi di ricomposizione fondiaria: di natura pubblica, nati per procedere alla ricomposizione fondiaria di terreni limitrofi, appartenenti a diversi proprietari, con superficie inferiore alla minima unità colturale;•i consorzi forestali: di natura pubblica, privata o mista, hanno lo scopo di realizzare lavori forestali (imboschimenti, sistemazioni idraulico-forestali, ecc.);•i consorzi di bonifica montana;•i consorzi tra assegnatari di terre di uso civico;•i consorzi per la concessione di riserve di caccia.

Consorzi tra produttori

A questo gruppo appartengono:

•i consorzi di difesa antigrandine;•i consorzi agrari: enti di diritto privato, forniscono servizi di consumo produttivo, acquistano, vendono e producono fertilizzanti, sementi, antiparassitari, ecc.; provvedono ad operazioni di ammasso volontario, trasformazione e vendita collettiva dei prodotti agricoli; compiono, direttamente o come intermediari, operazioni di credito agrario, ecc.;•i consorzi per a tutela della pesca.

Consorzi tra enti pubblici

Costituiti da persone giuridiche pubbliche per conseguire un obiettivo comune. Si ricordano i seguenti:•consorzi per la gestione di vivai forestali governativi;•consorzi di valli e comunità montane.

Consorzi di società cooperative

Sono associazioni di cooperative di 2° e 3° grado. Ai consorzi possono partecipare persone giuridiche di altra natura purché non in contrasto con lo scopo mutualistico del consorzio. Ai consorzi di società cooperative si applicano le disposizioni che regolano le stesse.

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POLITICA AGRICOLA COMUNITARIA

Alle origini della politica agricola comune, 50 anni fa, l'imperativo era produrre cibo sufficiente per un’Europa che usciva da un decennio di carestie dovute alla guerra. A tal fine sono stati adoperati strumenti quali i sussidi alla produzione e l'acquisto delle eccedenze per sostenere i prezzi. Questi metodi appartengono ormai al passato.

L'attuale politica dell'UE punta a far sì che i produttori di alimenti di ogni genere (cereali, carne, latte e formaggi, frutta e verdura o vino):

• possano offrire ai consumatori europei prodotti alimentari sicuri e di elevata qualità in quantità sufficiente

• contribuiscano pienamente a uno sviluppo economico diversificato nelle zone rurali

• rispettino standard molto elevati in tema di tutela dell'ambiente e benessere degli animali.

Oggi i consumatori si preoccupano sempre più della qualità degli alimenti e i marchi di qualità volontari dell'UE li aiutano a scegliere meglio. Questi marchi, che garantiscono l'origine geografica o l'uso di ingredienti o metodi tradizionali, compresi quelli biologici, contribuiscono anche alla competitività sui mercati mondiali dei prodotti dell'UE.

Le successive riforme della politica agricola dell'UE hanno anche favorito l'innovazione nella produzione e nella lavorazione attraverso progetti di ricerca che hanno accresciuto la produttività e ridotto l'impatto ambientale, ad esempio utilizzando sottoprodotti e prodotti di scarto per produrre energia.

Spendere dove è più necessario

Gli strumenti di assistenza finanziaria agli agricoltori sono mantenuti, ma vengono utilizzati in maniera molto più selettiva.

Vi si ricorre, ad esempio, per fare fronte a emergenze puntuali, come catastrofi naturali, epidemie animali come l'afta epizootica o forti squilibri di mercato che potrebbero mettere a rischio interi settori dell'economia rurale.

L'UE integra sì il reddito degli agricoltori con aiuti diretti per assicurare loro un tenore di vita accettabile, ma esige che in cambio rispettino certe norme riguardanti l'igiene e la sicurezza alimentare, la salute e il benessere degli animali, la biodiversità e la tutela del paesaggio.

Ampia scelta a prezzi equi: un principio fondamentale della PAC.

Una concorrenza più leale

In quanto primo importatore mondiale di prodotti alimentari,

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nonché principale acquirente delle derrate alimentari del terzo mondo, l'UE ha recentemente riformato i suoi metodi di sostegno all'esportazione perché abbiano un minore impatto distorsivo sui mercati mondiali.

Nel ciclo di negoziati di Doha per la liberalizzazione degli scambi internazionali, l’UE ha proposto di sopprimere integralmente le sovvenzioni all'esportazione entro il 2013 e di ridurre significativamente i dazi all'importazione dei prodotti agroalimentari.

Verso nuove riforme

Anche se negli ultimi anni sono state realizzate significative riforme, altre saranno necessarie dopo la scadenza dell'attuale quadro finanziario nel 2013.

Tra i problemi da affrontare vi è l'esigenza di raddoppiare la produzione alimentare mondiale entro il 2050 per far fronte alla crescita demografica e alla maggiore domanda di carne da parte dei consumatori il cui tenore di vita è migliorato, tenendo contemporaneamente conto dell'impatto dei cambiamenti climatici (diminuzione della biodiversità, deterioramento della qualità di suolo e acque).

I cittadini europei consultati nel 2010 sulla riforma della politica agricola hanno chiesto che l'UE aiuti gli agricoltori non soltanto a produrre, ma anche a proteggere le risorse e i paesaggi naturali, a trattare meglio gli animali e a mantenere economicamente vive le comunità rurali.

L'UE ha quindi pubblicato una serie di proposte di riforma che vanno in tal senso, mettendo l'accento sulla sostenibilità dei metodi agricoli, sull'innovazione, sulla ricerca e sulla diffusione dei suoi risultati e prospettando un sistema di sostegno più equo, che permetta agli agricoltori europei di far fronte alle sfide del futuro.

Perché si spende tanto per l'agricoltura

La politica agricola comune è la più integrata di tutte le politiche dell'UE ed è quindi naturale che assorba buona parte del suo bilancio. Si tratta però di soldi che verrebbero comunque spesi per l'agricoltura dai governi nazionali, se non li gestisse l'UE.

Tuttavia, negli ultimi anni la percentuale del bilancio europeo assorbita dalle spese agricole è scesa moltissimo, da quasi il 70% negli anni '70 al 34% soltanto nel periodo 2007-2013.

Questo calo è dovuto sia all'estensione delle competenze dell'UE a nuovi settori, sia ai risparmi ottenuti con le riforme, che hanno permesso di integrare nell'UE 12 nuovi paesi membri a partire dal 2004 senza accrescere le spese agricole.

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Scheda di Approfondimento (almeno una lettura)

Finanziamento della politica agricola comune – SINTESI REGOLAMENTO

La Commissione determina le condizioni e le norme specifiche applicabili al finanziamento delle spese connesse alla politica agricola comune (PAC) ed istituisce due nuovi fondi: un Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e un Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Il sistema di funzionamento è analogo per entrambi i fondi, che però conservano caratteristiche specifiche. Poiché le misure in oggetto sono in parte finanziate nell'ambito della gestione concorrente, il regolamento precisa le condizioni che permettono alla Commissione di assumere le proprie responsabilità in materia di esecuzione del bilancio generale e chiarisce gli obblighi di cooperazione che incombono agli Stati membri.

Il regolamento definisce le condizioni di riconoscimento e di revoca del riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento da parte degli Stati membri. Questi organismi sono incaricati rispettivamente dell'esecuzione dei pagamenti e della supervisione della contabilità gestita dagli organismi pagatori. Il regolamento prevede altresì l'istituzione di organismi di certificazione, entità giuridiche di diritto pubblico o privato designate dagli Stati membri e incaricate della certificazione dei sistemi di gestione, di sorveglianza e di controllo istituiti dagli organismi pagatori riconosciuti, nonché dei conti annuali di questi ultimi. Si chiede agli Stati membri di prendere tutti i provvedimenti del caso per garantire un'efficace protezione degli interessi finanziari della Comunità.

Il FEAGA

Il FEAGA finanzia, in regime di gestione concorrente tra gli Stati membri e la Commissione, le spese seguenti:

• le restituzioni fissate per l'esportazione dei prodotti agricoli nei paesi terzi; • gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli; • i pagamenti diretti agli agricoltori previsti dalla politica agricola comune; • talune azioni d'informazione e promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno della

Comunità e nei paesi terzi, realizzati dagli Stati membri; • spese inerenti alle misure di ristrutturazione dell'industria dello zucchero a norma del

regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio; • i programmi a favore del consumo della frutta nelle scuole.

Il FEAGA finanzia in modo centralizzato le spese seguenti:

• il contributo finanziario della Comunità ad azioni veterinarie specifiche, ad azioni ispettive nel settore veterinario, nel settore dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali, a programmi di eradicazione e sorveglianza delle malattie animali e ad azioni fitosanitarie;

• la promozione dei prodotti agricoli realizzata direttamente dalla Commissione o tramite organizzazioni internazionali;

• le misure adottate in conformità della normativa comunitaria, destinate a garantire la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura;

• la messa a punto e il mantenimento dei sistemi di informazione contabile agricola; • i sistemi di indagine agricola; • le spese relative ai mercati della pesca.

Gli stanziamenti necessari per garantire le spese finanziate dal FEAGA sono messi a disposizione degli Stati membri dalla Commissione sotto forma di rimborsi mensili. Essi sono effettuati sulla base di una dichiarazione delle spese e delle informazioni fornite dagli Stati membri. In caso di

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utilizzazione di fondi non conforme alle norme comunitarie, la Commissione può decidere di ridurre o di sospendere i pagamenti.

La Commissione fissa il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA e istituisce un sistema di allarme e sorveglianza mensile di tali spese; essa presenta al Parlamento e al Consiglio un rapporto mensile con un'analisi dell'andamento delle spese sostenute rispetto alle previsioni stabilite all'inizio dell'esercizio e una valutazione della prevedibile evoluzione durante l'esercizio in corso.

Il FEASR

Il FEASR finanzia, unicamente in regime di gestione concorrente, i programmi di sviluppo rurale realizzati a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio

I relativi impegni di bilancio sono effettuati per frazioni annue sotto forma di prefinanziamento, di pagamenti intermedi e di saldo. I pagamenti intermedi sono effettuati per ogni singolo programma di sviluppo rurale, in funzione delle disponibilità di bilancio tenendo conto dei massimali stabiliti dalla legislazione comunitaria e aumentati da importi fissati dalla Commissione, ai sensi delle disposizioni previste per i pagamenti diretti agli agricoltori e per il mercato vitivinicolo. Detti pagamenti vengono effettuati a determinate condizioni, fra cui la trasmissione alla Commissione di una dichiarazione delle spese e di una domanda di pagamento certificate dall'organismo pagatore riconosciuto. Se tale dichiarazione non è conforme alle norme comunitarie, la Commissione può ridurre o sospendere i pagamenti.

In caso di irregolarità, il finanziamento comunitario viene totalmente o parzialmente soppresso oppure, qualora i fondi siano già stati versati al beneficiario, l'organismo pagatore riconosciuto procede al loro recupero. Gli importi soppressi o recuperati possono essere riutilizzati dallo Stato membro per un'operazione prevista nell'ambito dello stesso programma di sviluppo rurale.

La Commissione procede al versamento del saldo dopo aver ricevuto la relazione finale di esecuzione relativa all’attuazione di un programma di sviluppo rurale e alla corrispondente decisione di liquidazione. La mancata trasmissione alla Commissione dei necessari documenti comporta il disimpegno automatico del saldo.

Controllo da parte della Commissione

La Commissione garantisce la sana gestione finanziaria dei fondi comunitari, segnatamente tramite una procedura di liquidazione dei conti suddivisa in due fasi: liquidazione contabile e verifica di conformità. Gli Stati membri devono tenere a disposizione della Commissione tutte le informazioni necessarie per il buon funzionamento dei fondi. Oltre ai controlli effettuati dagli Stati membri in conformità della normativa nazionale, la Commissione può organizzare controlli in loco. Nell'ambito del FEAGA e del FEASR, i pagamenti destinati ad uno Stato membro possono essere ridotti o sospesi in caso di inadempienze gravi e persistenti.

I nomi dei beneficiari dei fondi agricoli devono essere pubblicati a posteriori, unitamente agli importi da essi ricevuti.

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Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali (Misura 123)

Riferimento normativo

Articolo 20, lettera b), punto iii) e Articolo 28 del Reg. (CE) n. 1698/2005.

Giustificazione logica alla base dell’intervento

Lo sviluppo ancora insufficiente del settore agro-industriale abruzzese, la frammentazione dell’offerta dei prodotti agricoli e della silvicoltura, le difficoltà di organizzazione e di gestione di processi di integrazione orizzontale e verticale nell’ambito appropriate filiere produttive, disomogenei standard qualitativi della produzione di base, rappresentano vincoli rilevanti che penalizzano l’intera economia regionale, con particolare riferimento al settore primario. La presente misura favorisce, quindi, il miglioramento e la razionalizzazione dei processi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e della silvicoltura, al fine di ottenere un più elevato livello di competitività delle imprese ed una più equa distribuzione del valore aggiunto a favore delle imprese agricole e forestali. A tale scopo, è necessario intervenire sia sul lato delle strutture, migliorando e potenziando impianti di lavorazione, trasformazione e condizionamento, sia per una più efficace diffusione di innovazioni tecnologiche (di prodotto e di processo) per il miglioramento qualitativo dei prodotti trasformati e derivati, sia – infine - nella fase di commercializzazione dei prodotti, anche attraverso il potenziamento e la diffusione capillare di appropriati strumenti di valorizzazione e tutela della qualità.

Obiettivi e collegamento con le strategie dell’Asse

La misura intende sostenere percorsi di modernizzazione e innovazione dei settori agro-alimentari e forestali regionali, migliorando la capacità tecnologia delle imprese e favorendo un maggiore coordinamento lungo le principali filiere produttive. Pertanto la misura contribuisce direttamente al perseguimento egli obiettivi specifici “Consolidamento e sviluppo della qualità delle produzioni agricole e forestali” e “Promozione dell'ammodernamento e dell'innovazione nelle imprese e dell'integrazione lungo le filiere”, sia attraverso azione di sostegno agli investimenti nel settore agro-alimentare (azione 1) che nel settore forestale (azione 2).

Obiettivi operativi

- Migliorare la remunerazione della materia prima ai produttori di base;

- Incentivare l'introduzione di tecnologie innovative finalizzate a rispondere a nuove opportunità di mercato;

- incentivare gli investimenti per la ristrutturazione e l'ammodernamento degli impianti agroindustriali;.

- Incentivare gli investimenti connessi al recupero ed allo smaltimento di rifiuti e sottoprodotti di provenienza agroindustriale, con finalità energetiche e/o ambientali;

- Incentivare investimenti per l’adeguamento tecnologico delle imprese forestali, connessi al miglioramento del loro rendimento globale, alla valorizzazione dei prodotti della silvicoltura e al miglioramento delle condizioni di lavoro e sicurezza;

- Incentivare investimenti connessi alla tutela dell'ambiente ed alla prevenzione degli inquinamenti

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- Descrizione della misura

La Misura è rivolta alle imprese di lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli e della silvicoltura che dimostrano vendere/collocare le proprie produzioni, garantendo un'adeguata remunerazione per le aziende agricole che cedono la materia prima.

La Misura si concretizza in un sostegno ad investimenti materiali ed immateriali, che siano:

- destinati a migliorare il rendimento globale dell’impresa;

- conformi alle norme comunitarie applicabili all’investimento interessato, con particolare riferimento alle norme riguardanti la tutela dell’ambiente e il miglioramento dell’efficienza energetica;

- finalizzati a consolidare o aumentare la competitività dell’impresa stessa, con particolare riferimento all'innovazione di processo e di prodotto;

La Misura si articola in due distinte Azioni:

- Azione 1 – Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

- Azione 2 – Adeguamento tecnologico delle imprese forestali.

Azione 1 – Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

L'Azione prevede l'erogazione di incentivi a fronte di investimenti in impianti agroindustriali ubicati sul territorio della Regione Abruzzo.

Localizzazione

L’Azione si applica su tutto il territorio regionale. Con riferimento ai settori/filiere agroindustriali regionali, sono definiti criteri di priorità localizzativa correlati alle Macroaree definite per la territorializzazione della strategia regionale di sviluppo delle aree rurali (cfr. avanti).

Beneficiari

Possono accedere al sostegno i soggetti cui incombe l’onere finanziario degli investimenti, nell’ambito di imprese singole o associate, società cooperative, di consorzi, che rientrano nei parametri dimensionali e nella definizione di Piccole e Medie Imprese e di Microimprese ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.

Il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà, ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (G.U. C 244 del 01/10/2004, pag. 2).

Condizioni di ammissibilità

Il sostegno della presente misura è concesso per investimenti materiali/immateriali finalizzati al miglioramento del rendimento globale dell’impresa e che riguardano la lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato 1 del Trattato (esclusi i prodotti della pesca), nonché lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, connessi ai prodotti dell’Allegato 1 del Trattato (esclusi i prodotti della pesca), secondo le strategie regionali per lo sviluppo delle filiere produttive assunte dal presente programma finalizzati anche alla tutela dell’ambiente e all’efficienza energetica.

L’aiuto agli investimenti sarà concesso unicamente alle aziende la cui redditività viene dimostrata sulla base di una analisi delle prospettive, sufficienti a delineare un preciso quadro della situazione finanziaria delle stesse.

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La redditività economica dovrà essere dimostrata attraverso la redazione di un business plan che, in conseguenza all’adozione degli investimenti oggetto della domanda di aiuto, dia risultati di stabilità economica e finanziaria.

Requisiti e obiettivi relativi al miglioramento del rendimento globale delle imprese

I requisiti e gli obiettivi relativi al miglioramento del rendimento globale delle imprese sono di seguito indicati.

a) Requisiti (condizioni da soddisfare prima dell’esecuzione del piano di investimenti):

- l’impresa non deve presentare condizioni finanziarie anomale e/o condizioni di insolvenza, né deve essere sottoposta a procedure concorsuali;

- non devono essere presenti forme di garanzie a favore di terzi che possono pregiudicare il regolare funzionamento dell’impresa;

- devono essere debitamente adempiute le obbligazioni di legge;

- deve essere dimostrato un normale funzionamento dei cicli produttivi dal punto di vista dei risultati economici della gestione nel triennio precedente.

Tali requisiti devino essere certificati da un revisore contabile o dal collegio sindacale.

b) Obiettivi:

- aumento dei livelli occupazionali esistenti (numero di addetti dell’impresa)

- miglioramento della produttività del lavoro (espressa in unità di Valore Aggiunto per addetto);

- miglioramento della redditività del capitale investito (ROI1);

- introduzione di nuove tecnologie;

- introduzione di innovazione di processo e di prodotto;

- introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità;

- miglioramento della situazione ambientale;

- miglioramento della situazione aziendale in termini di sicurezza sul lavoro;

- miglioramento della situazione aziendale in termini di benessere degli animali,

- miglioramento della situazione aziendale in termini di utilizzo di fonti energetiche rinnovabili..

Parametri tecnici

Il sostegno agli investimenti è concesso ai beneficiari che al momento in cui viene presentata la domanda di aiuto soddisfano le sotto indicate condizioni:

• rispetto dei vincoli di ammissibilità fissati a livello di OCM, dall’articolo 5, paragrafo 6 del Reg. (CE) 1698/2005; Il sostegno previsto dalla presente misura non è concesso in alcun caso a favore di misure sovvenzionabili in virtù delle organizzazioni comuni di mercato;

• esistenza di un legame diretto con la produzione primaria: almeno il 60% del prodotto totale lavorato deve essere di provenienza extra aziendale; in assenza di obbligo statutario di conferimento del prodotto agricolo primario, il ritiro quest’ultimo deve essere garantito da

1 ROI = Reddito operativo / Capitale investito

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appositi contratti pluriennali atti a dimostrare il vantaggio economico per i produttori di base, sia in termini di garanzia nel ritiro del prodotto, sia in termini di remunerazione adeguata dello stesso;

• rispetto dei requisiti comunitari applicabili all'investimento interessato con particolare riferimento alle norme riguardanti la tutela dell’ambiente e il miglioramento dell’efficienza

energetica..

La declinazione dei criteri di ammissibilità sarà puntualmente definita nell’ambito dei dispositivi di attuazione della presente misura; in tale contesto la Regione Abruzzo si riserva la facoltà di introdurre ulteriori criteri di ammissibilità (oltre a quelli precedentemente indicati), che saranno preventivamente esaminati ed approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR.

Requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali

Le aziende beneficiarie devono rispettare gli standard introdotti dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale. La verifica di tale rispetto potrà essere disposta mediante certificazioni di soggetti pubblici e/o privati, individuati dalla Pubblica Amministrazione o dichiarazioni ed autocertificazioni soggette a successiva presentazione documentale in caso di concessione dei benefici.

Per poter beneficiare degli aiuti previsti dalla presente misura, i richiedenti devono, impegnarsi a non distogliere gli investimenti programmati per un periodo di tempo (continuo e consecutivo) non inferiore a dieci anni per quanto riguarda i beni immobili e non inferiore a cinque anni per quanto riguarda le attrezzature e le macchine, a partire dalla data di accertamento di avvenuta esecuzione dell’investimento.

Descrizione dell’Azione

Investimenti

Sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti materiali di tipo immobiliare e mobiliare quali:

- realizzazione di opere civili: costruzione, adeguamento e/o ristrutturazione dei fabbricati utilizzati nelle attività di lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti, stoccaggio delle scorte (compresi punti vendita aziendali e sale per la degustazione); (anche attraverso l'utilizzo di materiali da costruzione che realizzano l’efficienza energetica;

- acquisto, o adeguamento tecnologico, di impianti, macchinari ed attrezzature legati alle attività di lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti, compresi impianti per l’auto-produzione di energia commisurata al fabbisogno aziendale basati sull’impiego di fonti rinnovabili,

- acquisto, o adeguamento tecnologico, di impianti finalizzato all’introduzione di biotecnologie legate ai cicli produttivi aziendali;

- acquisto di macchine, attrezzature e veicoli per il trasporto dei prodotti agricoli o agroalimentari per il raggiungimento dei punti di vendita;

Sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti immateriali, connessi agli investimenti di cui al punto precedente, quali:

- acquisizione di know-how;

- costi legati all’introduzione iniziale e/o l’implementazione di sistemi di qualità alimentare riconosciuti non obbligatori (ISO, EMAS, ecc.), esclusi i costi per il rilascio della certificazione;

- acquisto di software finalizzati all’investimento;

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- creazione e/o implementazione di siti internet;

- acquisto di brevetti e licenze;

- onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità connessi col progetto presentato.

Le spese per investimenti immateriali non possono superare il 12% degli investimenti materiali.

Gli investimenti riguardanti l'utilizzo di rifiuti e/o sottoprodotti per finalità energetiche devono essere funzionali ad attività di lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti Allegato 1 del Trattato, sia in entrata che in uscita, e l'energia prodotta deve essere totalmente reimpiegata nell'ambito dei processi produttivi.

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Fabbisogni per settore, tipologie di azioni correlate e priorità territoriali

FABBISOGNI TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO

Descrizione

Descrizione Priorità territoriali

A B1 B2 C D

Filiera Vitivinicola

- razionalizzazione ed adeguamento degli impianti di trasformazione, di stoccaggio, di imbottigliamento e packaging e delle relative strutture finalizzati al miglioramento della qualità del vino prodotto

- ammodernamento ed adeguamento strutturale e tecnologico degli impianti di trasformazione, lavorazione stoccaggio, imbottigliamento e confezionamento; - realizzazione di nuovi impianti di lavorazione,, trasformazione, stoccaggio, imbottigliamento e confezionamento di vini rientranti in sistemi di qualità riconosciuti (DOCG, DOC, IGT ) X XXX XX X

miglioramento e potenziamento della funzione commerciale aziendale, anche nell'ottica dell'accorciamento della filiera

creazione di strutture per la gestione della fase commerciale aziendale; creazione di piattaforme distributive per la realizzazione di economie di gestione nella fornitura alle organizzazioni della distribuzione organizzata e della grande distribuzione

Filiera Olivicolo-Olearia

miglioramento ed adeguamento tecnologico degli impianti di trasformazione e delle relative strutture per la riduzione dei costi di produzione ed il miglioramento della qualità dei prodotti

investimenti materiali per realizzazione, ristrutturazione, adeguamento ed ammodernamento degli impianti di trasformazione e delle relative strutture, nonché per le produzioni a DOP ed ottenute con metodo biologico certificato, senza aumento della capacità trasformativa esistente

X XXX XXX X realizzazione di impianti di stoccaggio temporaneo, imbottigliamento e confezionamento dei prodotti

investimenti materiali per realizzazione, ristrutturazione, adeguamento ed ammodernamento degli impianti di imbottigliamento e packaging e delle relative strutture, nonché per le produzioni a DOP ed ottenute con metodo biologico certificato

miglioramento e potenziamento della funzione commerciale aziendale, anche nell'ottica dell'accorciamento della filiera

creazione di strutture per la gestione della fase commerciale aziendale; creazione di piattaforme distributive per la realizzazione di economie di gestione nella fornitura alle organizzazioni della distribuzione organizzata e della grande distribuzione

Descrizione

Descrizione Priorità territoriali

A B1 B2 C D

Filiera Ortofrutticola e Pataticola

miglioramento delle performance ambientali dei processi produttivi di lavorazione, trasformazione, condizionamento, stoccaggio e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli e pataticoli

ammodernamento e/o realizzazione ex-novo di locali, strutture e celle frigorifere per lo stoccaggio dei prodotti ortofrutticoli e pataticoli, con priorità per gli investimenti finalizzati alla riduzione delle tecnologie di conservazione basate sull'impiego di sostanze chimiche di sintesi

X XXX XXX X X

ammodernamento ed adeguamento tecnologico degli impianti di condizionamento e confezionamento finalizzati alla riduzione degli impatti negativi sull'ambiente (risparmio energetico, riduzione del consumo di risorse naturali, maggiore utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, riduzione della produzione di rifiuti e minore rilascio di sostanze inquinanti)

miglioramento della qualità dei prodotti ortofrutticoli destinati al consumo fresco e di quelli trasformati

realizzazione, ammodernamento ed adeguamento strutturale e tecnologico degli impianti di lavorazione, trasformazione e confezionamento, finalizzato al miglioramento della qualità dei prodotti freschi e trasformati (introduzione di innovazioni di prodotto e di processo), al miglioramento dell'aspetto igienico-sanitario e salutistico (oltre i limiti obbligatori), al miglioramento della sostenibilità ambientale dei processi trasformativi

riduzione dei costi di produzione e miglioramento della competitività dei prodotti

ampliamento della capacità di trasformazione della materia prima (con esclusione del pomodoro da industria), solo per progetti di Organizzazioni di Produttori riconosciute (forme giuridiche societarie rappresentative dei produttori agricoli) e limitatamente agli impianti per la trasformazione della produzione conferita dai soci

sviluppo della cooperazione di filiera per la valorizzazione dei prodotti

acquisto di macchine, tecnologie e informatizzazione per l'implementazione e la gestione dei sistemi di tracciabilità e rintracciabilità presso i locali di stoccaggio, condizionamento e confezionamento

realizzazione di strutture per il controllo della qualità della materia prima da trasformare

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FABBISOGNI TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO

Descrizione

Descrizione Priorità territoriali

A B1 B2 C D

Filiera Lattiero-Casearia

miglioramento degli standard qualitativi dei prodotti trasformati

investimenti per il porzionamento ed il confezionamento ad alto contenuto innovativo

XX XXX XXX

investimenti volti alla trasformazione di prodotti biologici

ammodernamento ed adeguamento strutturale e tecnologico di impianti di trasformazione esistenti (senza aumento della capacità produttiva) e realizzazione di nuovi impianti per il miglioramento della qualità dei derivati trasformati e per il riorientamento dei prodotti verso le esigenze dei mercati (diversificazione produttiva)

acquisto di macchine, tecnologie e informatizzazione per l'implementazione e la gestione dei sistemi di tracciabilità e rintracciabilità presso i locali di stoccaggio, condizionamento e confezionamento

sostegno e sviluppo della cooperazione tra produttori

investimenti per l'ampliamento della capacità di trasformazione esclusivamente per Organizzazioni di produttori (forme giuridiche societarie rappresentative dei produttori agricoli), limitatamente all'adeguamento degli impianti (lavorazione, trasformazione, condizionamento e commercializzazione) che trattano produzioni conferite dai soci che diversamente non potrebbero essere conferite (ad eccezione delle produzioni eccedentarie) e nel rispetto della condizione di uguaglianza tra la capacità trasformativa totale ed il totale delle quote latte possedute dalla base associativa

Filiera Carni

miglioramento degli standard qualitativi dei prodotti trasformati

investimenti per favorire l'aumento della capacità di sezionamento e frigo-conservazione

X X XX XXX

investimenti volti alla trasformazione di prodotti biologici

ammodernamento ed adeguamento strutturale e tecnologico di impianti di trasformazione esistenti (senza aumento della capacità produttiva) per il miglioramento della qualità dei derivati trasformati e per il riorientamento dei prodotti verso le esigenze dei mercati di sbocco (diversificazione produttiva)

acquisto di macchine, tecnologie e informatizzazione per l'implementazione e la gestione dei sistemi di tracciabilità e rintracciabilità a livello di filiera

sviluppo, nelle aree con carenza strutturali, dell'attività di macellazione di prodotti che rientrano in sistemi di qualità riconosciuti a livello comunitario

investimenti nell'attività di macellazione senza aumento della capacità di macellazione, esclusivamente nelle aree con carenze strutturali tali da non consentire l'abbattimento e la lavorazione del prodotto locale (prodotti che rientrano in sistemi di qualità riconosciuti a livello comunitario)

interventi per la razionalizzazione dell'industria di trasformazione esistente

investimenti per la razionalizzazione dell'industria di trasformazione finalizzati alla riduzione della capacità di macellazione in eccesso, favorendo le concentrazioni produttive e/o commerciali sia di tipo orizzontale che verticale

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FABBISOGNI TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO

Descrizione

Descrizione Priorità territoriali

A B1 B2 C D

Altre Filiere Vegetali

OLEAGINOSE

produzione di energia rinnovabile (biodisel)

realizzazione di impianti per lo stoccaggio della materia prima, l'estrazione, la conservazione e la commercializzazione del prodotto destinato alla produzione di biodiesel. Saranno prese in considerazione le piante oleaginose che hanno una produzione di olio/ha non inferiore a 100 Kg. Le aziende dovranno essere fornite di sistemi volontari di certificazione della qualità al fine di migliorare la salubrità, la qualità del prodotto, a ridurre l’impatto ambientale e al corretto utilizzo delle risorse

XXX XXX X

PIANTE OFFICINALI

miglioramento degli standard qualitativi dei prodotti lavorati e trasformati

interventi per la realizzazione e ammodernamento di strutture e impianti per l’estrazione, lo stoccaggio, lavorazione, essiccamento, confezionamento e commercializzazione dei prodotti

X XXX XXX

PRODUZIONI TIPICHE, LEGUMI, CEREALI MINORI E FUNGHI

miglioramento degli standard qualitativi dei prodotti lavorati e trasformati

investimenti per la realizzazione, l'adeguamento e l'ammodernamento strutturale e tecnologico degli impianti, finalizzati al miglioramento della qualità del prodotto di prima trasformazione

X XX XXX XXX

Filiera Florovivaistica

Miglioramento e razionalizzazione delle fasi di lavorazione e commercializzazione dei prodotti al fine di migliorare la qualità e la competitività dei prodotti

investimenti per il rinnovamento e l'adeguamento tecnologico di impianti di smistamento, selezione, condizionamento ed imballaggio del prodotto, informatizzazione della movimentazione della merce e della gestione commerciale del prodotto finito

X XXX XX XX X

investimenti per l'ammodernamento e/o creazione di magazzini e depositi ----- anche destinati all'utilizzo di forme di trasporto intermodale

investimenti per favorire l'utilizzo di imballaggi di grandi dimensioni riutilizzabili e destinati alla movimentazione dei prodotti per la conservazione e il confezionamento

ammodernamento tecnologico delle fasi della lavorazione finalizzato a ridurre l'impatto ambientale, abbassare i consumi energetici anche mediante l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile

Filiera Apistica

miglioramento della qualità dei prodotti trasformati realizzazione, miglioramento ed adeguamento tecnologico degli impianti di lavorazione, trasformazione e commercializzazione al fine di migliorare la qualità del prodotto e la sostenibilità dei processi (consumi energetici, idrici; imballaggi, ecc.)

X X XXX XXX

Esclusioni e limitazioni

Esclusioni generali

- acquisto di terreni;

- acquisto di macchinari ed attrezzature usate;

- nel caso di ricorso a contratti di leasing, con obbligo di riscatto, i costi connessi al contratto di leasing, quali il margine del locatore, i costi di rifinanziamento, costi indiretti ed assicurativi, non sono considerati spesa ammissibile.

- costruzione di strutture e acquisto di attrezzature non strettamente funzionali ad un processo innovativo aziendale ed investimenti di mera sostituzione;

- acquisto di sole motrici per trasporto;

- investimenti destinati ad adeguamenti a normative cogenti i cui termini di regolarizzazione risultino scaduti;

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- investimenti nel caso di utilizzo di materie prime - varietà o specie - modificate transgenicamente vietate dai Regolamenti Comunitari o da Leggi Nazionali e Regionali;

- investimenti a finalità di semplice sostituzione (c.f.r. definizione riportata nel paragrafo 5.2.8).

Altre limitazioni

A livello di tutte i settori/filiere precedentemente individuati l'aiuto è subordinato al rispetto di eventuali restrizioni alle produzioni o limitazioni del sostegno comunitario previste nell'ambito delle specifiche Organizzazioni Comuni di Mercato.

Entità e intensità dell’aiuto

L’aiuto concesso nella presente misura sarà erogato sottoforma di contributo in conto capitale.

L’intensità dell’aiuto è pari al 40% delle spese ammissibili per imprese rientranti nella definizione di Piccole e medie imprese e di Microimprese, ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, per investimenti relativi a prodotti in entrata ed in uscita che rientranop in quelli dell’allegato1 del trattato. Per investimenti fuori campo di applicazione dell’art. 36 del trattato l’aiuto sarà erogato nel rispetto della vigente disciplina degli aiuti de minimis nell’ambito dell’intensità precedentemente indicata.

Coerenza ed interrelazioni con altri interventi di sostegno pubblico

E’ necessario che gli interventi previsti nell’ambito dello sviluppo rurale siano coerenti e complementari agli interventi strutturali e per la qualità delle produzioni finanziabili all’interno di alcune OCM. In generale, nei settori sottoposti a restrizioni alla produzione o limitazioni al sostegno, l’investimento non è ammesso qualora comporti il superamento di dette restrizioni o limitazioni. Informazioni di dettaglio sui criteri dei demarcazione e sulle soluzioni adottate per evitare casi di sovrapposizione e duplicazione di sostegno per le medesime iniziative sono riportate nel capitolo 10.

Modalità attuative

La misura sarà attivata mediante bandi emanati dalla Regione.

Il sostegno della misura è finalizzato a supportare prioritariamente Soggetti associati (cooperative, consorzi, associazioni di produttori, assicurandone adeguata documentazione.

Nel caso di imprese singole o associate operanti nel settore vitivinicolo, il sostegno sarà rivolto prioritariamente agli obiettivi:

- di aggregazione delle imprese tesa a concentrare l’offerta;

- di adeguamento tecnologico per produzioni di qualità;

- di commercializzazione per iniziative presentate da strutture associative di primo e secondo grado.

Controlli

- Verifica del possesso dei requisiti individuali e dell'impresa;

- Verifica del mantenimento degli impegni assunti in sede di accettazione del contributo;

- Verifica, in fase istruttoria e nelle fasi successive di controllo della effettiva realizzazione ed utilizzo delle strutture, impianti, dotazioni per le quali è stato richiesto l'aiuto.

Descrizione delle operazioni in corso

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Non presenti.

Azione 2 – Ammodernamento tecnologico delle imprese forestali

Le imprese abruzzesi di utilizzazione boschiva, lavorazione e prima trasformazione del legno denotano attualmente un sistema dominato da una dimensione strutturale molto contenuta e un volume di attività economiche limitato. Tale situazione è causata da due fondamentali ordini di problemi:

- la natura delle foreste regionali ancora insufficientemente valorizzate sotto il profilo delle forme di governo dei boschi, delle quantità e qualità degli assortimenti legnosi ritraibili, la netta prevalenza di produzioni destinate al mercato locale della legna da ardere, assortimento a basso valore aggiunto;

- difficoltà delle imprese a migliorare la propria gestione economica (in funzione del reddito di impresa e della produttività del lavoro), ad introdurre innovazioni di processo e di prodotto ed a creare nuovi sbocchi di mercato.

A fronte dello scenario suddetto, è necessario intervenire sia sul fronte dell’incremento e della valorizzazione delle risorse forestali regionali – attivando altre specifiche misure del presente PSR – sia sostenendo un processo di crescita delle imprese regionali, basato sull’ammodernamento sull’innovazione e sulla capacità di razionalizzare la loro gestione economica, nell’ottica di aumentare la loro capacità di competizione sul mercato, sia relativamente ai lavori di utilizzazione boschiva, sia sul fronte dei processi di prima trasformazione.

Localizzazione

La misura viene applicata esclusivamente nelle macro-aree di intervento D (area montana) e C (collina interna).

Beneficiari

Possono accedere al sostegno i soggetti cui incombe l’onere finanziario degli investimenti, nell’ambito di imprese, società cooperative, di consorzi, che rientrano nella definizione di Microimprese, ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.

Il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà, ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (G.U. C 244 del 01/10/2004, pag. 2).

Condizioni di ammissibilità

I soggetti titolari della domanda di aiuto devono dimostrare, al momento della presentazione della domanda:

- attraverso un piano aziendale, l’idoneità degli investimenti proposti a conseguire un miglioramento del rendimento globale;

- di rispettare i requisiti minimi in materia di ambiente;

- di non essere soggetti a procedure concorsuali o ad amministrazione controllata.

Qualora, l’impresa proponente non disponga di un periodo di gestione precedente alla presentazione della domanda di aiuto, dovrà essere presentato un bilancio di previsione ed un business-plan finalizzato ad evidenziare la fattibilità dell’impresa ed, in particolare, dell’investimento proposto.

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La condizione di miglioramento del rendimento globale dell’impresa si intende assolta qualora l'investimento proposto sottenda il raggiungimento di almeno due delle le seguenti condizioni:

- incremento dell'occupazione;

- ottenimento di livelli di sicurezza e condizioni di lavoro superiori a quelli previsti dalla normativa obbligatoria;

- utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed ecocompatibili, anche in funzione di un riutilizzo a tale fine di rifiuti e sottoprodotti di provenienza agroforestale;

- diminuzione dei costi unitari di produzione.

Le imprese beneficiarie devono rispettare gli standard minimi per il settore previsti dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale. La verifica di tale rispetto potrà essere disposta mediante certificazioni di soggetti pubblici e/o privati, individuati dalla Pubblica Amministrazione o dichiarazioni ed autocertificazioni soggette a successiva presentazione documentale in caso di concessione dei benefici.

Per poter beneficiare degli aiuti previsti dalla presente misura, i richiedenti devono, impegnarsi a non distogliere gli investimenti programmati per un periodo di tempo (continuo e consecutivo) non inferiore a dieci anni per quanto riguarda i beni immobili e non inferiore a cinque anni per quanto riguarda le attrezzature e le macchine, a partire dalla data di accertamento di avvenuta esecuzione dell’investimento.

Descrizione dell’Azione

Investimenti

Sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti materiali di tipo immobiliare e mobiliare quali:

- acquisizione, costruzione e ristrutturazione di immobili;

- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature.

Sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti immateriali, connessi direttamente agli investimenti di cui al punto precedenti, quali:

- acquisizione di know-how;

- acquisto di software finalizzato all’investimento;

- onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità connessi col progetto presentato.

Le spese per investimenti immateriali saranno quantificate, in termini percentuali rispetto all’investimento, secondo quanto previsto dal documento “linee guida per la determinazione delle spese ammissibili dei PSR e di investimenti analoghi” del MIPAF, in corso di definizione ed approvazione.

Gli investimenti proposti dovranno inoltre essere riferiti alle tipologie di seguito indicate:

- investimenti concernenti l'acquisto di macchine ed attrezzature per le utilizzazioni forestali finalizzate alla prima lavorazione e condizionamento degli assortimenti legnosi compreso trasporto dall’imposto alla struttura di lavorazione, sramatura, scortecciatura, taglio e triturazione;

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- adeguamento o realizzazione di idonee strutture di raccolta, conservazione, condizionamento, confezionamento e prima trasformazione del legno e dei prodotti assimilabili, compreso l'acquisto dei relativi macchinari ed attrezzature; particolare importanza sarà data agli investimenti relativi alla produzione di materiali ad uso energetico (produzione di legna spaccata confezionata in piccole quantità per usi domestici e in pallets, altre lavorazioni atte a valorizzare la legna da ardere, produzione di cippati e pellets da biomasse di scarto quali ramaglie, scarti di segheria, ecc.).

Esclusioni e limitazioni

Gli investimenti collegati all'uso del legno, utilizzato come materia prima, sono limitati alle sole operazioni di lavorazione che precedono la trasformazione industriale sono inoltre escluse le seguenti voci di spesa:

- acquisto di terreni;

- acquisto di macchinari ed attrezzature usate;

- costruzione di strutture e acquisto di attrezzature non strettamente funzionali ad un processo innovativo aziendale ed investimenti di mera sostituzione;

- investimenti destinati ad adeguamenti a normative cogenti i cui termini di regolarizzazione risultino scaduti

- nel caso di ricorso a contratti di leasing, i costi connessi al contratto di leasing, quali il margine del locatore, i costi di rifinanziamento, costi indiretti ed assicurativi, non sono considerati spesa ammissibile.

E’ escluso il sostegno ad investimenti nel caso di:

- utilizzo di materie prime - varietà o specie - modificate transgenicamente vietate dai Regolamenti Comunitari o da Leggi Nazionali e Regionali;

- finalità destinata a semplice sostituzione (c.f.r. definizione riportata nel paragrafo 5.2.8).

Entità e intensità dell’aiuto

Il sostegno della misura è erogato sotto forma di contributo in conto capitale, con una intensità dell’aiuto pari al 40% delle spese ammissibili.

Coerenza ed interrelazioni con altri interventi di sostegno pubblico

L'Azione assume un ruolo fondamentale per concorrere alla realizzazione degli obiettivi globali del Programma quali la tutela ambientale e la salvaguardia dei territori montani. Importanti sinergie possono inoltre essere sviluppate con altre Misure del Programma, in particolare con le Misure di forestazione previste nell'Asse 2.

La Misura risulta inoltre coerente rispetto a quanto indicato dal Decreto Legislativo n. 227/01 del 18 maggio 2001, “Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell’articolo 7 della Legge 5 marzo 2001, n. 57”. E’, altresì, coerente con il Decreto Ministeriale del 16 giugno 2005 recante “Linee guida di programmazione forestale”.

Modalità attuative

La misura sarà attivata mediante bandi emanati dalla Regione e dai GAL, per le aree di propria competenza, con le modalità descritte in Asse 4, i cui Piani di Sviluppo Locale forniranno

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dettagliate indicazioni per la loro attuazione, in coerenza con le eventuali specifiche indicazioni fornite dalla Regione.

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Controlli

- Verifica del possesso dei requisiti individuali e dell'impresa;

- Verifica del mantenimento degli impegni assunti in sede di accettazione del contributo;

- Verifica, in fase istruttoria e nelle fasi successive di controllo della effettiva realizzazione ed utilizzo delle strutture, impianti, dotazioni per le quali è stato richiesto l'aiuto.

Descrizione delle operazioni in corso

Risultano, in riferimento all’applicazione del Reg. (CE) n. 1257/99 (Piano Regionale di Sviluppo Rurale 2000-2006 - Misura i), impegni assunti e non ancora pagati che ricadranno sulle risorse del periodo 2007-2013 per un importo pari a 50.000,00 € di spesa pubblica (di cui 22.000,00 € a carico del FEASR).

Quantificazione degli obiettivi

Indicatori comuni (QCMV)

Tipo Indicatore Obiettivo

Post HC

(mod. obblig. OCM vino)

Realizzazione Numero di imprese che hanno ricevuto un sostegno agli investimenti 40 53

Volume totale degli investimenti 57.775.000 77.443.527

Risultato Aumento del valore aggiunto lordo agricolo nelle aziende beneficiarie 2.889.000 3.872.000

Numero di aziende che hanno introdotto nuovi prodotti e/o nuove tecniche 25 32

Impatto

Crescita economica (variazione valore aggiunto nel 2015) 2,8%

Produttività del lavoro (variazione al 2015) 3,2%

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Etichettatura, presentazione e pubblicità di prodotti alimentariI prodotti alimentari preimballati devono rispettare delle norme per quanto riguarda l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità. Tali norme sono armonizzate a livello dell’Unione europea (UE) per consentire ai consumatori europei di operare le loro scelte con cognizione di causa e per eliminare ogni ostacolo alla libera circolazione dei prodotti alimentari e le disparità nelle condizioni di concorrenza

ATTO

Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità [Cfr. atti modificativi].

SINTESI

La direttiva si applica ai prodotti alimentari preimballati destinati ad essere consegnati in tale stato al consumatore finale, ovvero ai ristoranti, agli ospedali o ad altre collettività simili.La direttiva non riguarda i prodotti destinati ad essere esportati al di fuori dell’Unione europea (UE).

L’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari non possono essere tali da:

• indurre l'acquirente in errore sulle caratteristiche o sugli effetti di tali prodotti alimentari; 

• attribuire ad un prodotto alimentare (ad eccezione delle acque minerali naturali e dei prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare per i quali esistono disposizioni comunitarie specifiche) delle proprietà di prevenzione, di trattamento e di cura di una malattia umana. 

INDICAZIONI OBBLIGATORIE PER L’ETICHETTATURA 

L'etichettatura dei prodotti alimentari deve riportare le menzioni obbligatorie. Esse devono essere facilmente comprensibili e visibili, chiaramente leggibili e indelebili. Alcune di esse devono figurare nello stesso campo visivo.

Le indicazioni obbligatorie comprendono:

• la denominazione di vendita; • l’elenco degli ingredienti costituito dalla loro enumerazione in ordine decrescente di peso e dall’indicazione del loro nome specifico, fatte salve alcune deroghe previste agli allegati I, II, III e III Bis. Nel caso di ingredienti appartenenti a più categorie viene indicata la categoria corrispondente alla loro funzione principale.

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A talune condizioni, l’indicazione degli ingredienti non è richiesta per: 

1.gli ortofrutticoli freschi, 2.le acque gassificate, 3.gli aceti di fermentazione, 4.i formaggi, il burro, il latte e la crema fermentata, 5.i prodotti costituiti da un solo ingrediente quando la denominazione di vendita è identica al nome dell’ingrediente o permette di determinare la natura dell’ingrediente senza rischio di confusione. 

Alcuni additivi ed enzimi non sono considerati come ingredienti; si tratta di quelli utilizzati come ausiliari tecnologici o che sono contenuti in un ingrediente senza svolgere una funzione tecnologica nel prodotto finito; 

• la quantità di un ingrediente o di una categoria di ingredienti espressa in percentuale. Questo requisito si applica quando l’ingrediente o la categoria di ingredienti: 

1.figura nella denominazione di vendita o è generalmente associato dal consumatore alla denominazione di vendita, 

2.è messo in rilievo nell’etichettatura con parole, immagini o con una rappresentazione grafica, o 

3.è essenziale per caratterizzare un determinato prodotto alimentare (possono tuttavia essere previste alcune eccezioni); 

• la quantità netta espressa in unità di volume per i prodotti liquidi e in unità di massa per gli altri prodotti. Disposizioni particolari sono tuttavia previste per i prodotti alimentari venduti al pezzo e per quelli solidi presentati in un liquido di copertura; 

• il termine minimo di conservazione. Questa data si compone del giorno, del mese e dell’anno, salvo per gli alimenti la cui conservazione è inferiore a 3mesi (sono sufficienti giorno e mese), per gli alimenti con termine massimo di conservazione di 18mesi (sono sufficienti il mese e l’anno) o aventi un termine di conservazione superiore a 18mesi (è sufficiente l’anno).Il termine è preceduto dalla dicitura «Da consumarsi preferibilmente entro il…» quando la data comporta l’indicazione del giorno oppure «Da consumarsi preferibilmente entro fine…» negli altri casi.L’indicazione del termine minimo di conservazione non è richiesta per: 

1.gli ortofrutticoli freschi non trattati, 2.i vini e le bevande con un contenuto di alcole pari o superiore al 10% in volume, 

3.le bevande rinfrescanti non alcolizzate, 4.i succhi di frutta e le bevande alcolizzate in recipienti individuali di oltre 5litri, destinati alle collettività, 

5.i prodotti della panetteria e della pasticceria consumati normalmente entro le 24ore successive alla 

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fabbricazione, 6.l’aceto, 7.il sale da cucina, 8.gli zuccheri allo stato solido, 9.i prodotti di confetteria consistenti quasi unicamente in zuccheri aromatizzati e/o colorati, 

10.le gomme da masticare, 11.le porzioni individuali di gelati. 

Nel caso di prodotti alimentari rapidamente deperibili, il termine minimo di conservazione è sostituito dalla data di scadenza; 

• le condizioni particolari di conservazione e di utilizzazione; 

• il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante o del condizionatore o di un venditore stabilito nella Comunità. Quanto al burro prodotto nel territorio di uno Stato membro, lo Stato membro può richiedere soltanto l’indicazione del fabbricante, del condizionatore o del venditore; 

• il luogo di origine o di provenienza, qualora l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore; 

• le istruzioni per l’uso devono essere indicate in modo tale da consentire un uso appropriato del prodotto alimentare; 

• l’indicazione del titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con contenuto alcolico superiore all’1,2% in volume. 

DEROGHE E DISPOSIZIONI PARTICOLARI 

Le disposizioni europee applicabili a prodotti alimentari specifici possono autorizzare il carattere facoltativo delle indicazioni relative all’elenco di ingredienti e alla data di durata minima. Tali disposizioni possono prevedere altre indicazioni obbligatorie, purché esse non danneggino l’informazione del compratore.

Sono previste alcune disposizioni particolari per quanto riguarda:

• le bottiglie di vetro riutilizzabili e gli imballaggi di piccole dimensioni; 

• gli alimenti preimballati. Allorquando i prodotti preimballati vengono commercializzati a un livello anteriore alla vendita al consumatore finale o sono consegnati a collettività per essere trattati, le indicazioni possono figurare soltanto sui documenti commerciali purché la denominazione di vendita, la data di durata minima e il nome e l’indirizzo del fabbricante o del confezionatore figurino sull’imballaggio esterno del prodotto alimentare; 

• gli alimenti presentati non preimballati alla vendita o gli alimenti imballati in occasione della vendita su richiesta del compratore. 

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

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La commercializzazione dei prodotti alimentari conformi alla direttiva può essere vietata soltanto da disposizioni nazionali specifiche giustificate da ragioni particolari come: la protezione della salute pubblica, la repressione delle frodi ovvero la protezione della proprietà industriale e commerciale.

COMITOLOGIA E CONTESTO 

L’attuazione della direttiva viene garantita dalla Commissione europea assistita dal Comitato permanente per i generi alimentari (ad esempio: autorizzazione delle disposizioni nazionali che prevedano per alcuni alimenti l’indicazione degli ingredienti a lato della denominazione di vendita, deroghe alle indicazioni obbligatorie, qualificazione di un additivo come ingrediente, modifica degli allegati, adozione di misure transitorie, etc.).