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DSA ED ESAMI DI STATO Sestri Ponente, 19 novembre 2015

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DSA ED ESAMI DI STATO

Sestri Ponente, 19 novembre 2015

DSA ED ESAMI DI STATO

DSA ED ESAMI DI STATO

GLI ESAMI INIZIANO TRE ANNI PRIMA

I PRINCIPI

1. EQUITÀ: RIMUOVERE GLI OSTACOLI AL SUCCESSO FORMATIVO

2. UGUAGLIANZA: OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO NON DIFFERENZIATI

3. COERENZA: COERENZA TRA VALUTAZIONE FINALE E INTERVENTI PEDAGOGICI

RICOGNIZIONE NORMATIVA

Regolamento valutazione (DPR 122/09 art.10,c.1) Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.

RICOGNIZIONE NORMATIVA

Legge sulla dislessia (L. 170/10, art.5,c.4) Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato […]

RICOGNIZIONE NORMATIVA

DM 5669/11, Art.6 c.3: Le Commissioni degli esami di Stato, al termine del 1° e del 2° ciclo d’istruzione, tengono in debita considerazione le specifiche situazioni oggettive, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. Sulla base del disturbo specifico, anche in sede di esami di Stato, possono riservare ai candidati tempi più lunghi di quelli ordinari. Le medesime Commissioni assicurano, altresì, l’adozione di idonei strumenti compensativi e adottano criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma, sia nelle prove scritte, anche con riferimento alle prove nazionali Invalsi previste per gli esami di Stato, sia in fase di colloquio.

RICOGNIZIONE NORMATIVA

Linee guida 12 luglio 2011 (all. DM 5669) Introduzione L’adozione delle misure dispensative, al fine di non creare percorsi immotivatamente facilitati, che non mirano al successo formativo degli alunni e degli studenti con DSA, dovrà essere sempre valutata sulla base dell’effettiva incidenza del disturbo sulle prestazioni richieste, in modo tale, comunque, da non differenziare, in ordine agli obiettivi, il percorso di apprendimento dell’alunno o dello studente in questione.

RICOGNIZIONE NORMATIVA

OM 11/2015 (Esami di Stato conclusivi dei percorsi di istruzione secondaria di II grado) art. 23

Cm 48/2012 (Esami di Stato conclusivi dei percorsi di istruzione secondaria di I grado)

RICOGNIZIONE NORMATIVA

Delibera di Giunta regionale n. 999 del 5 agosto 2013 “Recepimento Accordo Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano 25/07/2012, "Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA)" e indicazioni attuative in materia di DSA (DGR 1047/2011)”.

Delibera di Giunta regionale n. 395 del 27 marzo 2015 "Indicazioni attuative in materia dei Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) (DGR 1047/2011 ss.mm.ii.)"

OM 11/2015 – esami 2° grado

La Commissione d’esame considerati eventuali elementi forniti dal Consiglio di classe, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati affetti da disturbi specifici di apprendimento (DSA), in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.

OM 11/2015 – esami 2° grado

A tal fine il Consiglio di classe inserisce nel documento del 15 maggio di cui al DPR n.323/1998 il Piano Didattico Personalizzato o altra documentazione predisposta ai sensi dell’art.5 del DM n. 5669 del 12 luglio 2011. Sulla base di tale documentazione e di tutti gli elementi forniti dal Consiglio di classe, le Commissioni predispongono adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali.

CM 48/2012 e OM 11/2015 – esami 1° e 2° grado

Strumenti compensativi previsti dal PDP nelle prove scritte

Attenzioni per rendere sereno il clima nelle prove scritte e nel colloquio

Dispositivi per l’ascolto in formato mp3 Un Commissario legge i testi delle prove Trascrizione del testo su supporto

informatico per chi usa la sintesi vocale Tempi più lunghi per le prove scritte

CM 48/2012 e OM 11/2015 – esami 1° e 2° grado

particolare attenzione nella predisposizione della terza prova scritta, soprattutto nell’accertamento della lingua straniera

Criteri valutativi attenti al contenuto più che alla forma

Eventuale uso di apparecchiature e strumenti informatici se usati durante l’anno o comunque se ritenuti funzionali all’esame

(Altri BES: misure compensative del PDP)

Prove INVALSI – esami 1° grado

Versione informatizzata della prova nazionale, da richiedere all’INVALSI entro la scadenza, comunicandolo per conoscenza a USR e AT

Altre misure decise dalla Commissione purché espressamente indicate nel PDP e previste dall’Invalsi nel protocollo di somministrazione

La lingua straniera

ESONERO (DM 5669/12,art.6 c.6) Non si sostiene la prova e non si consegue il diploma ma l’attestato rilasciato ai sensi art. 13 DPR 323/1998 Si pubblica l’esito dell’esame senza precisare la differenziazione

La lingua straniera

DISPENSA (DM 5669/11, art. 6 c. 5) Non si sostengono le prove scritte, ma prove orali sostitutive delle prove scritte. L’esame è valido a tutti gli effetti Non sono applicabili ai BES non certificati

La lingua straniera

Condizioni per la dispensa dalla prova scritta 1)certificazione DSA che attesti la gravità del disturbo e contenga l’esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte in lingua straniera; 2) richiesta di dispensa per la prova scritta, da parte della famiglia o dello studente maggiorenne; 3) delibera del consiglio di classe di conferma di dispensa, dopo aver acquisito quanto sopra (da menzionare in relazione finale o documento del Consiglio di classe)

La lingua straniera

Tempi, modalità e contenuti: La commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva, che ha luogo nei giorni destinati allo svolgimento delle prove scritte di lingua straniera, al termine delle stesse, o in un giorno successivo, purché compatibile con il calendario delle prove orali, alla presenza dell’intera sottocommissione/commissione.

La lingua straniera

SPECIFICITA’ DEL II GRADO 1) Tempi compatibili anche con la

pubblicazione delle prove scritte 2) Voto in quindicesimi secondo modalità di

conduzione criteri di valutazione prefissati

3) Nella terza prova il punteggio della prova orale sostitutiva di lingua straniera concorre al voto in quindicesimi

Diagnosi e Certificazione

Accordi Stato – Regioni (140 25/7/12 ) 1) Redatte da Struttura pubblica o da

specialista accreditato secondo delibera regionale

2) Presentate entro il 31 di marzo 3) Utilizzando il modulo adottato dalla

regione 4) Prive di scadenza ma da rinnovare a ogni

passaggio di ordine e grado scolastico