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nella normativa comunitaria, il concetto di prestazioni di servizi, è un concetto residuale, infatti

“è considerata una prestazione di servizi ogni operazione che non costituisce una cessione di beni".

Art.6, paragrafo 1, primo comma VI direttiva comunitaria

VEDIAMO CHE NE PENSA L’UNIONE EUROPEA, VISTO CHE L’IVA SI APPLICA CON CRITERI UNIFORMI IN TUTTI I PAESI DELL’UNIONE EUROPEA

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Al contrario dell’Unione Europea, il il nostro DPR 633 è molto più preciso in nostro DPR 633 è molto più preciso in quanto identifica esattamente ciò che è quanto identifica esattamente ciò che è prestazione di servizio e ciò che non lo è.prestazione di servizio e ciò che non lo è.Tieni presente che l’art. di riferimento è l’art.3

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L’art.3

si preoccupa di stabilire quando si ha

prestazione di servizi

L'articolo 3 individua l'altro presupposto oggettivo dell'imposta e, con la medesima tecnica adottata all'articolo 2, identifica:

1. in primo luogo le prestazioni di servizi

2. poi quelle ad esse equiparate

3. ed infine quelle non soggette perché non considerate prestazioni di servizi.

Sia nelle equiparazioni che nelle esclusioni sono previste deroghe particolari.

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art.3 comma 1

Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte.

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L'articolo 3 del decreto IVA definisce prestazioni di servizi quelle operazioni che dipendono da una serie di contratti tipiciserie di contratti tipici, disciplinati dal Codice Civile, nonché le prestazioni derivanti in genere le prestazioni derivanti in genere da una obbligazione di fare, di non fare o da una obbligazione di fare, di non fare o di permetteredi permettere quale ne sia la fonte.

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I contratti tipici elencati dall’art.3 che costituiscono prestazioni di servi sono 8 e precisamente:

1. Contratto d’Opera

2. Contratto di Appalto

3. Contratto di Trasporto

4. Contratto di mandato

5. Contratto di Spedizione

6. Contratto di Agenzia

7. Contratto di Mediazione

8. Contratto di deposito

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1. Contratto d’Opera

Il contratto d'opera si ha quando una persona si obbliga a compiere dietro corrispettivo un'opera o un servizio, con con lavoro prevalentemente proprio e senza lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazionevincolo di subordinazione nei confronti del committente (art.2222, C.C.)

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2. Contratto di Appalto

L'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio dietro corrispettivo in denaro (art.1655 C.C.)

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3. Contratto di Trasporto

Con il contratto di trasporto il vettore si obbliga verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo ad un altro (art.1678 C.C.).

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4. Contratto di mandato

Il mandato è il contratto con il quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra (art.1703 C.C.).

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5. Contratto di Spedizione

Il contratto di spedizione è un mandato con il quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie (articolo 1737 C. C.)

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6. Contratto di Agenzia

Con il contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata (art.1742 C.C.)

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7. Contratto di Mediazione

E' mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza (art.1754 C.C.).

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8. Contratto di deposito

Il deposito è il contratto con il quale una parte riceve dall'altra una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e restituirla in natura (art.1766 C.C.)

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Infine il primo comma dell’art.3 nell’ultimo periodo enuncia una regola di carattere generale e cioè:

sono prestazioni di servizi tutto ciò che dipende da un obbligo generico di:

• fare; • non fare; • permettere;

quale ne sia la fonte. Quindi …

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Quindi …

perché si abbia una prestazioni di servizi assoggettata all'Iva, è necessario che si instauri un rapporto obbligatorio tra due soggetti in virtù del quale uno di essi, sulla base di un contratto, svolge una determinata attività patrimonialmente valutabile e l'altro paga un corrispettivo con un nesso di reciprocità o sinallagma.

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Alcuni esempi:il caso delle tessere ricaricabili o prepagate

La ricarica di tessereLa ricarica di tessere utilizzabili per acquisto di beni e servizi all'interno di una struttura,

costituisce una generica obbligazione (di fare) che, ai sensi dell'articolo 3, 1°comma, costituisce una prestazione di servizi rilevante ai fini dell'IVA;

pertanto, all'atto della ricarica, scatta il momento impositivo dell'IVA e la prestazione sconta l'imposta sull'intero importo incassato all'aliquota ordinaria del 20%, indipendentemente dal bene o dal servizio successivamente acquistato

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Alcuni esempi:il caso dell’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale

L'indennità per perdita di avviamento commerciale che il proprietario di un immobile deve corrispondere al conduttore a seguito della risoluzione del contratto di locazione, è soggetta ad IVA.

Lo prevede la Risoluzione n. 73/E del 3 giugno 2005 con la quale l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che tale indennità, prevista dall'art. 34 della legge 392/78, non ha natura risarcitoria ma sinallagmatica, in quanto costituisce il corrispettivo dell'incremento di valore dell'immobile e della potenzialità dello stesso ad essere impiegato nell'esercizio di attività imprenditoriali.

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Art.3 comma 2 Operazioni assimilate alle prestazioni

Costituiscono inoltre prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo:

1) le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili;

2) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne, nonché le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti;

3) i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, comprese le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro-soluto, di crediti, cambiali o assegni. Non sono considerati prestiti i depositi di denaro presso aziende e istituti di credito o presso amministrazioni statali, anche se regolati in conto corrente;

4) le somministrazioni di alimenti e bevande;

5) le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto.

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Ai sensi dell’Art.3 comma 2, le Operazioni assimilate alle prestazioni di servizi sono 5 e precisamente:

1. Locazioni, affitti, e simili

2. Beni immateriali

3. Prestiti finanziari

4. Somministrazione di alimenti e bevande

5. Cessioni di contratti

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Art.3 comma 2 1. Locazioni, affitti, e simili

In tale disposizione sono comprese tutte le concessioni in locazione, affitto, noleggio e simili di beni, siano essi mobili, immobili o produttivi come l'azienda, che il legislatore ha voluto espressamente equiparare alle prestazioni di servizi, per evitare che il loro oggetto, consistente in un dare, possa essere considerato come una cessione di beni.

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Art.3 comma 2 punto 1 il caso dell’affitto di azienda

Per quanto riguarda l'azienda, la Circ.n.26 del 19.03.85 ha precisato che:

il locatore, qualora affitti l'unica azienda, perde lo status di soggetto passivo d'imposta, con la conseguenza che l'operazione è da assoggettare all'imposta di registro, sicché i canoni sono fuori campo IVA per carenza del presupposto soggettivo.

Il locatore, però, mantiene in vita la partita IVA in attesa di riacquistare l'effettività dell'esercizio dell'impresa.

però …

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però …

La perdita del requisito di soggettività ai fini IVA in seguito all'affitto dell'azienda non può mai riguardare:

• l'imprenditore con più aziendel'imprenditore con più aziende (o che affitti anche solo un ramo della sua azienda)

• né le societàné le società, in considerazione del fatto che per le stesse opera la presunzione juris et de jure di imprenditorialità in base alla quale tutte (o quasi tutte) le operazioni attive si considerano effettuate nell'esercizio di impresa.

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Art.3 comma 2 punto1Art.3 comma 2 punto1il caso del Leasingil caso del Leasing

Rientrano nel concetto di prestazione di servizi anche i contratti di locazione finanziaria o " leasing traslativo " che sono contratti atipici, di natura eminentemente finanziaria, che attribuiscono al locatario il potere di disporre di un determinato bene come proprietario;

inoltre è previsto che alla scadenza il locatario stesso possa esercitare il diritto di riscatto del bene

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Il soggetto concedente è tenuto ad applicare l'IVA, provvedendo all'emissione della fattura, in corrispondenza di ognuno dei pagamenti periodici del canone.

Poiché con un contratto di leasing si tende a realizzare un effetto equivalente all'acquisto del bene, l'aliquota da usare è quella che sarebbe applicabile in caso di cessioni dei beni concessi in leasing.

La stessa aliquota (ordinaria o ridotta) si rende applicabile all'atto della eventuale cessione che si concretizza con la facoltà del riscatto esercitabile alla scadenza contrattuale.

Se invece la cessione del bene non è soggetta ad imposta (ad esempio leasing di un terreno non edificabile) i singoli canoni sono soggetti all'aliquota ordinaria, mentre il corrispettivo del riscatto resta fuori del campo IVA ed assoggettato ad imposta di registro

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Art.3 comma 2 punto 2) beni immateriali

L'articolo 3, comma 2, n. 2, regola il trattamento IVA per tutta una serie di diritti e beni immaterialidiritti e beni immateriali la cui cessione definitiva o temporanea è equiparata alle prestazioni di servizio delle quali seguono la disciplina.

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Art.3 comma 2 punto 2) beni immateriali: il caso dei diritti d’autore

Ai sensi dell'art.1 L. n. 633 del 22 aprile 1941 sul diritto d'autore

• Sono protette le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

• Sono altresì protetti i programmi per elaboratore, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.

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Art.3 comma 2 punto 2) il caso dei diritti d’autore non soggetti ad iva

A) Non sono soggette all'IVA1. le cessioni (trasferimento della proprietà),2. le concessioni (trasferimento del solo diritto di

godimento),3. le operazioni simili alle precedenti relative a diritti

d'autore, eseguite dall'autore stesso o dai suoi eredi o legatari.

Sono inoltre non soggette le relative prestazioni di mandato e di mediazione, nonché le prestazioni relative alla protezione dei diritti d'autore di ogni genere, comprese quelle di intermediazione nella riscossione dei proventi.

L'esclusione opera anche se l'autore è artista o professionista ed inoltre si applica anche sui contributi corrisposti alla SIAE per l'apposizione del contrassegno

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Art.3 comma 2 punto 2) il caso dei diritti d’autore soggetti ad iva

B) Sono soggette all'IVA:1. le cessioni di cui alla precedente lettera A) da parte

di soggetti diversi dall'autore o suoi eredi, ovviamente se esiste l'abitualità;

2. le cessioni di cui alla lettera A) posta in essere dagli autori, eredi o legatari (se esiste l'abitualità) di:

a) disegni ed opere di architettura;b) opere dell'arte cinematografica muta e sonora;c) opere dell'ingegno anche se appartenenti a settori esclusi e

cioè al campo della musica, della letteratura o delle arti figurative, se utilizzate da imprese a fini commerciali.