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1 1 Ing. Massimiliano Vannutelli Il 20 Agosto 2009 è entrato in vigore il D.Lgs. 106/2009 pubblicato nel supplemento 180 della Gazzetta Ufficiale del 5 Agosto 2009 con il seguente titolo: Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro2 Ing. Massimiliano Vannutelli

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Novità introdotte nel Testo Unico per la Sicurezza dal D.Lgs. 106/09

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1Ing. Massimiliano Vannutelli

Il 20 Agosto 2009 è entrato in vigore ilD.Lgs. 106/2009 pubblicato nelsupplemento n° 180 della GazzettaUfficiale del 5 Agosto 2009 con ilseguente titolo:

“Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei

luoghi di lavoro”

2Ing. Massimiliano Vannutelli

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Con tale decreto il Governo ha apportatoalcune importanti modifiche al nuovo TestoUnico sulla sicurezza pubblicato nella tardaprimavera del 2009.

09 Aprile 2009D.Lgs. n. 81/2008

Decreto correttivo 3 agosto 2009D.Lgs n. 106/2009

3Ing. Massimiliano Vannutelli

Il Decreto correttivo consta di 149 articoli che intervengono sul D.Lgs. n. 81/2008 cercando

di raggiungere due obiettivi:

Correggere i molti errori

Correggere i molti errori

materiali e tecnici presenti

nella attuale disciplina.

Approvata, come noto, a

Camere oramai sciolte e

in tutta fretta.

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Superare le difficoltà operative, le criticità e le lacune evidenziate dai primi mesi di applicazione delle nuove regole.

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Le principali novità introdotte Le principali novità introdotte dal D.lgs. 106/09dal D.lgs. 106/09

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� Art. 14 ; SOSPENSIONE ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE

� Art. 16 ; DELEGA DI FUNZIONI

� Art. 25 ; MEDICO COMPETENTE

� Art. 26 ; OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D’APPALTO O D’OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE

� Art. 27 ; QUALIFICAZIONE DEGLI APPALTATORI

� Art. 17 - 28 - 29 ; VALUTAZIONE DEI RISCHI

� Art. 30 ; MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE

� Art. 32 - 34 ; RSPP

� Art. 51 ; ORGANISMI PARITETICI

Ing. Massimiliano Vannutelli

ART. 14 ART. 14 “SOSPENSIONE ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE”“SOSPENSIONE ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE”

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L’articolo viene riscrittoriscrittoriscrittoriscritto integralmenteintegralmenteintegralmenteintegralmente. Viene in particolare ridefinitoridefinitoridefinitoridefinito ililililconcettoconcettoconcettoconcetto didididi REITERAZIONEREITERAZIONEREITERAZIONEREITERAZIONE.

Ora bastano più violazioni della “stessa indole” (dopo la prima ed entro i 5anni) per incappare nella sospensione dell’attività.Si ricorda che le violazioni che danno luogo a sospensione dell’attivitàimprenditoriale non comprendono più le violazioni dell’orario di lavoro, giàabrogate nel 2008, ma solo quelle relative a personale irregolare e gravi ereiterate violazioni su sicurezza e salute. Inoltre si può avere sospensionesolo della “parte dell’attività imprenditoriale interessata alle violazioni” enon tutta l’azienda.Una novità è quella che non si possono chiudere le attività con un solodipendente:“11-bis. Il provvedimento di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare nonnonnonnon sisisisiapplicaapplicaapplicaapplica nelnelnelnel casocasocasocaso inininin cuicuicuicui ilililil lavoratorelavoratorelavoratorelavoratore irregolareirregolareirregolareirregolare risultirisultirisultirisulti l’unicol’unicol’unicol’unico occupatooccupatooccupatooccupatodall’impresadall’impresadall’impresadall’impresa.

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ART. 14 ART. 14 “SOSPENSIONE ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE”“SOSPENSIONE ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE”

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Quando si può applicare il provvedimento della SOSPENSIONE dell’ATTIVITA’IMPRENDITORIALE?�Se si riscontra l’impiego di personale irregolare in misura pari o superioreal 20% del totale presente sul luogo di lavoro;�In caso di gravi e reiterate violazioni, da identificare con apposito decreto

attuativo; nel frattempo vale l’all. I del D.Lgs. 81/08.

Esempi di gravi violazioni:�Mancata elaborazione del DVR, POS e PGE�Mancata nomina del RSPP�Mancata formazione ed addestramento�Mancata fornitura di DPI contro le cadute dall’alto�Mancanza di protezioni verso il vuoto�Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti�Violazioni che espongono al rischio di amianto�Ecc.

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ART. 14 ART. 14 “SOSPENSIONE ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE”“SOSPENSIONE ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE”Inoltre possono essere previste delle SANZIONI ACCESSORIE, previste anchenel D.Lgs. 231/01:�Provvedimento interdittivo alla contrattazione con le P.A. e allapartecipazione a gare pubbliche entro il limite massimo di 2 anni.

Gli Organi titolari del potere di sospensione sono:�DPL (Direzione Provinciale del Lavoro)�ASL�Comando Provinciale dei VV.F.

In caso di inosservanza del provvedimento di sospensione è previsto per ilDdL:�Arresto fino a 6 mesi in caso di grave e reiterate violazioni�Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2500 € a 6400 € in caso di lavoroirregolare

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ART. 16 ART. 16 “DELEGA “DELEGA DIDI FUNZIONI”FUNZIONI”

Si chiarisce che il delegante può effettuare la “vigilanza” sullaDELEGA ancheancheancheanche mediantemediantemediantemediante l’adozionel’adozionel’adozionel’adozione deldeldeldel modellomodellomodellomodello organizzativoorganizzativoorganizzativoorganizzativo eeeegestionalegestionalegestionalegestionale (D(D(D(D....LgsLgsLgsLgs.... 231231231231////01010101))))::::

“L’obbligo di cui al precedente periodo si intende assolto in caso di adozione edefficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4”.

Inoltre è possibile una subdelegasubdelegasubdelegasubdelega, ma solo una volta:

“IlIlIlIl soggettosoggettosoggettosoggetto delegatodelegatodelegatodelegato può,può,può,può, aaaa suasuasuasua volta,volta,volta,volta, previa intesa con il datore di lavoro delegaredelegaredelegaredelegarespecifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesimecondizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al periodo precedentenon esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al correttoespletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita ladelega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzionidelegate.”

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ART. 16 ART. 16 “DELEGA “DELEGA DIDI FUNZIONI”FUNZIONI”

N.B.: lo strumento della DELEGA non deve essere vistodal DdL come un modo per DERESPONSABILIZZARSI, masolo come un modo per organizzare meglio il lavoro�

“con la DELEGA non si distribuiscono le responsabilità,ma si attribuiscono i poteri da cui conseguonodeterminate responsabilità”.

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ART. 16 ART. 16 “DELEGA “DELEGA DIDI FUNZIONI”FUNZIONI”

La S.C.C. ha sempre affermato che una delega per essere validadeve essere giustificata dal ricorrere di almeno 4 condizioni:1. La dimensione aziendale (il piccolo imprenditore non può

delegare se sempre presente in azienda)2. Il delegato deve essere tecnicamente, professionalmente

idoneo e adeguato alle incombenze demandate (altrimenti siconfigura il reato di culpa in eligendo)

3. Il DdL deve creare un sistema di controllo sul delegato(altrimenti si configura il reato di culpa in vigilando)

4. I poteri delegati devono essere effettivi, anche sotto il profiloeconomico, quando se ne ponga la necessità.

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ART. 25 ART. 25 “MEDICO COMPETENTE”“MEDICO COMPETENTE”

Sparisce il limite di 15 dipendenti per quanto attiene al luogo dicustodia delle cartelle.

Si può ora concordare tra DdL e MC il luogo di custodia dellecartelle sanitarie e di rischio.

Ciò significa che in entrambi i casi si può ora sempre concordaretra datore di lavoro e medico competente il luogo di custodiadelle stesse (in precedenza nelle aziende sotto i 15 dipendentiera sempre di competenza del medico).

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ART. 42 ART. 42 “INIDONEITA’ ALLA MANSIONE SPECIFICA”“INIDONEITA’ ALLA MANSIONE SPECIFICA”

La modifica apportata dal Decreto Correttivo ha risolto ilproblema dei numerosi contenziosi nati tra azienda e lavoratorenel caso in cui lo stesso venga adibito ad una mansione di livelloinferiore: ora è esplicitamente previsto che il trattamentoretributivo deve essere corrispondente alla mansione diprovenienza.

Rimane comunque la possibilità di licenziare il lavoratore nelcaso in cui non sia possibile individuare una mansionealternativa.

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ART. 26 ART. 26 “OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI “OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D’APPALTOD’APPALTO O O

D’OPERAD’OPERA O O DIDI SOMMINISTRAZIONE”SOMMINISTRAZIONE”

Si va verso un DDDD UUUU VVVV RRRR IIII (Documento Unico di Valutazione Rischi Interferenziali)a due livelli, uno con rischi “standard” tipici del contratto e uno cheapprofondisce i rischi “specifici”.

Ciò significa che in tutti i casi in cui il DdL non coincide con il committente, ilsoggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi dainterferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi allatipologia della prestazione che potrebbe potenzialmente derivaredall’esecuzione del contratto mentre il soggetto presso il quale deve essereeseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predettodocumento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi incui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazionedall’esecutore, integra gli atti contrattuali.

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Gli obblighiGli obblighiGli obblighiGli obblighiGli obblighiGli obblighiGli obblighiGli obblighiLa prima e principale novità è l’estensione degli obblighi non solo all’affidamento di lavori ma anche all’affidamento di servizi e di forniture.

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Nel caso di appalti brevissimi o di sola natura intellettuale,mere forniture di materiali o attrezzature nonché lavori oservizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre cheessi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenticancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza deirischi particolari, di cui all’allegato XI del D.Lgs 81/08, non siapplica il DUVRI.

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IIIIIIII costicosticosticosticosticosticosticosti delladelladelladelladelladelladelladella sicurezzasicurezzasicurezzasicurezzasicurezzasicurezzasicurezzasicurezzaNel comma 5 è stato chiarito, inoltre, che i costi della sicurezzache il potenziale appaltatore deve evidenziare in sede di offertasono unicamente quelli relativi agli apprestamenti e alleprocedure attuate per eliminare o per ridurre i rischi per lasicurezza dovuti alle interferenze. È stato introdotto il concetto,già presente per i cantieri temporanei e mobili, che questi costinon possono essere soggetti a ribasso.

La pubblica amministrazioneLa pubblica amministrazioneLa pubblica amministrazioneLa pubblica amministrazioneLa pubblica amministrazioneLa pubblica amministrazioneLa pubblica amministrazioneLa pubblica amministrazioneAltra novità riguarda l’applicazione di questo articolo allaPubblica Amministrazione. Infatti, è stato definito una voltaper tutte che, nel caso debba essere elaborato il DUVRI,l’obbligo di questa elaborazione ricade sul soggetto titolare delpotere decisionale e di spesa relativo alla gestione dellospecifico appalto.

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ART. 27 ART. 27 “SISTEMA “SISTEMA DIDI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE E QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE E

DEI LAVORATORI AUTONOMI”DEI LAVORATORI AUTONOMI”Viene introdotta una sorta di “patentepatentepatentepatente aaaa puntipuntipuntipunti inininin ediliziaediliziaediliziaedilizia” esauriti i quali nonsi può dichiarare di essere in possesso dei requisiti tecnico professionali.

Il concetto di “patente” vuole emulare il successo di quanto introdotto nelcodice stradale, utilizzando la stessa strategia.

LoLoLoLo scoposcoposcoposcopo èèèè quelloquelloquelloquello didididi metteremetteremetteremettere fuorifuorifuorifuori mercatomercatomercatomercato lelelele aziendeaziendeaziendeaziende nonnonnonnonsicuresicuresicuresicure chechecheche violanoviolanoviolanoviolano sistematicamentesistematicamentesistematicamentesistematicamente lelelele normenormenormenorme....

I punti sono utilizzati per la VERIFICA DELL’IDONEITA’ TECNICOPROFESSIONALE delle imprese edili che sono valutate sulla base dellaformazione effettuata e dell’assenza di sanzioni. Le sanzioni comporterannola perdita di punti rispetto a quelli inizialmente assegnati. L’azzeramentocomporterà l’impossibilità per aziende e autonomi di operare nella legalità.Non sappiamo ancora come funzionerà tecnicamente il meccanismo che saràstabilito da un futuro decreto.

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ART. 17, 28, 29 ART. 17, 28, 29 “VALUTAZIONE DEI RISCHI”“VALUTAZIONE DEI RISCHI”

La valutazione del rischio “stress lavoro correlato” viene posticipata

a decorrere dalla disponibilità di metodologie riconosciute dalla CommissioneConsultiva in materia di Salute e Sicurezza e comunque, in mancanza di queste,dal 1 agosto 2010.

Per quanto concerne invece l’apposizione della DATA CERTA al DVR si èstabilito che è possibile non più soltanto tramite le procedure applicabili aisupporti informatici di cui all’articolo 53 (Es. posta elettronica certificata) maanche dalla compresenza delle firme di DDL, RSPP, RLS e MC (se presente).

Nel d.lgs. 81/08 mancava un termine entro il quale redigere il documento divalutazione rischi per le nuove attività, ora c’è: 90 gg dall’inizio dell’attività.

Per quanto attiene poi alle modifiche al DVR per cambiamenti, modifiche oinfortuni, viene stabilito un limite massimo di tempo di 30 gg.

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Il nuovo provvedimento, infatti, ha introdotto a decorrere dallo scorso 20agosto 2009 un nuovo regime che mira, soprattutto, a correggere lediverse incongruenze e imprecisioni emerse durante questi primimesi di applicazione del D.Lgs. n. 81/2008, garantendo maggiori tuteleper i volontari e per la sempre più crescente platea dei cosiddettilavoratori atipici impiegati nei rapporti di somministrazione dimanodopera, di appalti, di lavoro a termine ecc. Tuttavia, non tutti iproblemi sono stati risolti; infatti, per esempio, rimane ancora la questionedella semplificazione degli adempimenti a carico delle piccole e medieimprese che, invece, costituiva uno dei principi fondamentali della leggedelega n. 123/2007.

“VALUTAZIONE DEI RISCHI”

�Indelegabilità : Il D.Lgs 106/2009 ha lasciato intatto il principio in base al quale il datore di lavoro non può delegare a terzi gli obblighi di valutazione di tutti i rischi e di redazione del relativo documento (art. 17, d.lgs. n. 81/2008)

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È stato confermato che il Datore dilavoro, anche nella scelta delleattrezzature di lavoro e dellesostanze o dei preparati chimiciimpiegati, nonché nella sistemazionedei luoghi di lavoro, ha l’obbligo divalutare tutti i rischi per la sicurezzae la salute dei lavoratori.(compresi quei gruppi di lavoratoriesposti a rischi particolari, oppure lelavoratrici in stato di gravidanza)

È stato finalmente codificato inmodo chiaro anche il principiosecondo il quale, all’interno delprocesso di valutazione dei rischi,deve essere riservata unamaggiore attenzione a “quelli“quelliconnessiconnessi allaalla specificaspecifica tipologiatipologiacontrattualecontrattuale attraversoattraverso cuicui vienevieneresaresa lala prestazioneprestazione didi lavoro”lavoro”

I datori di lavoro e i consulenti sono chiamati a rivedere i contenuti dei DVR già elaborati al fine di accertare se nella valutazione sono stati analizzati

anche i cosiddetti RISCHI DA FLESSIBILITA’ e individuate le relative misure di prevenzione

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LUOGHI E ATTREZZATURE DI LAVORO

ART.62 (Luoghi di lavoro) : MODIFICHE

Esclusi: CAMPI, BOSCHI E I TERRENI FACENTI PARTE DIUN’AZIENDA AGRICOLA E FORESTALE

ART.69 (Attrezzature di lavoro) : MODIFICHE

Correzioni che riguardano essenzialmente la nozioned’impianto (inteso come complesso di macchine, diattrezzature e di componenti necessari all’attuazione di unprocesso produttivo) e il regime delle verifiche e deicontrolli.

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ART. ART. 71 71 “ATTREZZATURE “ATTREZZATURE DIDI LAVORO”LAVORO”

Relativamente agli obblighi del DdL, il comma 11 dovrebberisolvere l’annoso problema dalla 1° verifica e poi delleverifiche periodiche degli apparecchi di sollevamento(es. paranchi, gru a ponte monotrave/bitrave ecc.)

“… La prima di tali verifiche è effettuata dall’ISPESL, che viprovvede nel termine di 60 giorni dalla richiesta, decorsoinutilmente il quale il DdL può avvalersi delle ASL e/o di soggettipubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Lesuccessive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedenteperiodo, che vi provvedono nel termine di 30 giorni dalla richiesta,decorso inutilmente il quale il DdL può avvalersi di soggetti pubblicio privati abilitati…”

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ART. ART. 72 72 “OBBLIGHI DEI NOLEGGIATORI E DEI “OBBLIGHI DEI NOLEGGIATORI E DEI

CONCEDENTI IN USO”CONCEDENTI IN USO”

Ribadisce, anche se sotto una forma leggermente diversarispetto alla prima stesura del T.U., che le macchine noncertificate CE secondo la propria direttiva di prodotto, devonoessere accompagnate, all’atto della vendita, noleggio,concessione in uso o locazione finanziaria, da unaattestazione di conformità ai requisiti di sicurezza di cui all’All.V., rilasciata dal cedente sotto la propria responsabilità.

Se trattasi di noleggio o concessione in uso, il cedente dovràacquisire agli atti il nominativo e le eventualiabilitazioni dei lavoratori che utilizzeranno talimacchine (es. carrelli elevatori a noleggio, escavatori ecc.)

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ART. ART. 73 73 “INFORMAZIONE, FORMAZIONE ED “INFORMAZIONE, FORMAZIONE ED

ADDESTRAMENTO”ADDESTRAMENTO”

Segue il comma 7 dell’art. 71, e si mette in risalto che riguardoalle attrezzature di lavoro il DdL provvede affinché i lavoratoriincaricati all’uso dispongano di ogni necessaria informazione eistruzione (es. MUM) e ricevano una formazione e unaddestramento adeguati in rapporto alla sicurezzarelativamente alle condizioni di impiego delle attrezzature ealle situazioni anormali prevedibili.

� Tutte le formazioni sulle attrezzature di lavoro (es.carrelli elevatori, mezzi d’opera, ecc.) devono sempreessere seguite da addestramenti on the job.

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PROTEZIONE DALL’AMIANTO

ART. 251 (Misure di prevenzione e protezione) :

La protezione offerta dal DPI deve essere tale dagarantire all’utilizzatore, in ogni caso, che la stimadella concentrazione di amianto nell’ariafiltrata, ottenuta dividendo la concentrazionemisurata nell’aria ambiente per il FPO, sia nonsuperiore a un decimo del valore limite 0,1 fibre percentimetro cubo di aria. (misurato come mediaponderata nel tempo di riferimento di otto ore)

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I CRITERI DI REDAZIONE DEL DOCUMENTO DIVALUTAZIONE

La scelta dei criteri è rimessa al La scelta dei criteri è rimessa al DATORE DATORE DIDI LAVOROLAVORO

SEMPLICESEMPLICE

COMPRENSIBILECOMPRENSIBILEPERPERTUTTITUTTI II SOGGETTISOGGETTIINTERESSATIINTERESSATI

PRIVO PRIVO DIDICONTENUTI CONTENUTI SUPERFLUISUPERFLUI

Ing. Massimiliano Vannutelli 28

Per quanto riguarda invece , la DATA DEL DOCUMENTODI VALUTAZIONE DEI RISCHI, è stato introdotto ilprincipio dell’alternatività tra la data certa e la cosiddetta“data attestata” attraverso la:

“sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore dilavoro nonché, ai soli fini della prova della data, dallasottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzioneprotezione, dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza odal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale edel medico competente, ove nominato”

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Il nuovo termine per la redazione del DVRIl nuovo termine per la redazione del DVR

Il D.Lgs. 106/2009 comma 3-bis

“ In caso di costituzione di nuova impresa, il datore dilavoro è tenuto ad effettuare immediatamente lavalutazione dei rischi elaborando il relativo documento

ENTRO 90 GIORNI dalla data di inizio della propria

attività ”

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LE MODALITA’ DITENUTA DEL DVR

Può essere tenuto, oltre che sul tradizionalesupporto cartaceo anche su quelloinformatico

Deve essere custodito, presso l’unitàproduttiva alla quale si riferisce lavalutazione dei rischi.

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32Ing. Massimiliano Vannutelli

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“MISURE “MISURE DIDI PREVENZIONE E PROTEZIONE”PREVENZIONE E PROTEZIONE”

Qualcosa cambia anche nell’applicazione delle misure diprevenzione e protezione definite nei Documenti di Valutazionedei Rischi.

Es: Rischi fisici – RUMORE (art. 192)“Se a seguito della valutazione dei rischi risulta che i valoriINFERIORI SUPERIORI di azione sono superati, il DdL elaboraed applica un programma di misure tecniche ed organizzativevolte a ridurre l’esposizione al rumore…

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ART. 30 ART. 30 “MODELLI “MODELLI DIDI ORGANIZZAZIONE E ORGANIZZAZIONE E DIDI

GESTIONE”GESTIONE”

L’unica modifica è quella che ci saranno procedure semplificate anche per i MOG (Modelli di Organizzazione e di Gestione)

E’ stato introdotto il comma 5-bis:

“ La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza

sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e laefficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione dellasicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sonorecepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e dellepolitiche sociali.”.

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ART. 32, 34ART. 32, 34“RSPP”“RSPP”

REQUISITIREQUISITIREQUISITIREQUISITI RSPPRSPPRSPPRSPP (art(art(art(art 32323232))))

L’elenco degli esentatiesentatiesentatiesentati dalla formazione per diventare RSPP comprende,GIUSTAMENTE anche i laureati in ingegneria della sicurezza....

SVOLGIMENTOSVOLGIMENTOSVOLGIMENTOSVOLGIMENTO DIRETTODIRETTODIRETTODIRETTO COMPITICOMPITICOMPITICOMPITI DELL’RSPPDELL’RSPPDELL’RSPPDELL’RSPP (art(art(art(art 34343434))))

Vi sono novità interessanti per le aziende micro (cioè fino a 5 addetti). Ildatore di lavoro può svolgere direttamente la funzione di addetto antincendioe primo soccorso e questo a prescindere che lo stesso sia o meno RSPP.

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ART. 51 ART. 51 “ORGANISMI PARITETICI”“ORGANISMI PARITETICI”

Con il decreto correttivo del D.Lgs 81/08 taliorganismi, oltre a svolgere attività di formazione,anche attraverso l’impiego di fondi interprofessionali,sono diventati enti idonei alla validazione dei sistemidi organizzazione e gestione della sicurezza di cuiall’art. 30, della quale gli organi di vigilanza possonotener conto ai fini della programmazione delle proprieattività.

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La consegna del calcestruzzo in cantiere, sia con autobetoniera, sia con pompa,

qualora l’operatore non intervenga nella posa in opera, deve essereconsiderata unicamente una mera fornitura. Il recepimento neldecreto correttivo dell’emendamento proposto è, pertanto, certamente unrisultato molto importante per le categorie dei produttori di calcestruzzo e dei

costruttori. Con questa modifica al Testo Unico, che ha ribadito il principiodella separazione delle responsabilità tra le imprese cheeseguono i lavori e le aziende fornitrici di materiali e diattrezzature e ha chiarito quali siano i diversi ruoli e le responsabilità delledue parti coinvolte, il Governo ha contribuito ad aumentare i livelli di sicurezza incantiere.

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Su POS e imprese in cantiere Su POS e imprese in cantiere chiariti gli obblighi di tutela chiariti gli obblighi di tutela nelle forniture di materialinelle forniture di materiali

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Documentazione di cantiereDocumentazione di cantiere::via libera alle semplificazioni con qualche via libera alle semplificazioni con qualche contraddizionecontraddizione

ll D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, ha ridotto la quantità didocumentazione che le imprese devono trasmettereal committente o al responsabile dei lavori inoccasione della verifica dell’idoneità tecnicoprofessionale, introducendo un’inversione di tendenza aquanto iniziato con il D.Lgs. n. 494/1996 e culminato con ilD.Lgs. n. 81/2008.

Documentazione che, aggiungendosi a quella relativaall’organizzazione generale di cantiere, forma una massacartacea di non facile gestione, in particolare per le piccole emedie imprese di costruzioni.

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Documentazione che deve produrre l’impresa affidataria per sestessa o per i subappaltatori ai fini dell’autorizzazione alsubappalto

� Imprese

1) Dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredatadagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all’INAIL ealle casse edili.

2) Dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazionisindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratoridipendenti3) Iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale inerente alla tipologia

dell’appalto con data di rilascio non antecedente sei mesi4) DVR o autocertificazione5) DURC di cui al D.M. 24 ottobre 20076) Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o

interdittivi di cui all’art. 14, d.lgs. n. 81/2008

Ing. Massimiliano Vannutelli 40

1) Iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato conoggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto.

2) Specifica documentazione attestante la conformità alledisposizioni di cui al d.lgs. n. 81/2008 di macchine, diattrezzature e di opere provvisionali.

3) Elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione.

4) Attestati inerenti alla propria formazione e alla relativa idoneitàsanitaria se espressamente previsti dal d.lgs. n. 81/2008

5) Documento unico di regolarità contributiva di cui al D.M. 24ottobre 2007

� Lavoratori autonomi

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Documentazione gestita dall’impresa affidataria perl’organizzazione generale di cantiere

(* in rosso quelli che devono essere conservati in cantiere)

1) Concessione edilizia e DIA2) Autorizzazione comunale di deroga alle emissioni rumorose in

osservanza alla vigente normativa in materia di inquinamento acustico3) Permesso comunale di autorizzazione all’occupazione del suolo

pubblico4) Cartello anagrafico di cantiere5) Denuncia di nuovo lavoro INAIL6) Richiesta e autorizzazione al subappalto7) Copia del PSC8) Trasmissione e dichiarazione di presa visione del PSC e degli

eventuali aggiornamenti da parte dei subappaltatori9) Copia della notifica preliminare e degli aggiornamenti che deve essere

conservata in cantiere10) POS dell’impresa affidataria11) POS dei subappaltatori

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12) Verbale di messa a disposizione del PSC e del POS ai RLS13) Piani di sicurezza e similari per attività particolari, se previste (es. bonifica

amianto, lavori in quota su fune, demolizioni estese ecc..)14) Copia conforme libro matricola o comunicazione telematica15) Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico16) Denuncia a ISPESL e ARPA dell’impianto elettrico di terra17) Denuncia a ISPESL e ARPA dell’impianto di protezione contro le scariche

atmosferiche18) Copia dell’autorizzazione ministeriale e libretto d’uso dei ponteggi istallati19) Progetto del ponteggio (nei casi previsti)20) Disegno esecutivo del ponteggio21) Libretto di istruzioni (uso e montaggio) dei trabattelli22) Attestati inerenti alla formazione degli operatori dei mezzi di

sollevamento23) Attestati inerenti alla formazione dei ponteggiatori e degli addetti ai lavori

in quota su fune24) Attestati di formazione di DdL, Dirigenti e Preposti.

Documentazione gestita dall’impresa affidataria perl’organizzazione generale di cantiere

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25) Calcolo per la valutazione del rischio di fulminazione del ponteggio,della gru a torre o altro

26) Schede di sicurezza dei preparati chimici27) Documento di valutazione del rischio da esposizione a rumore28) Registro delle verifiche trimestrali di funi di cantiere29) Documenti di valutazione del rischio da esposizione a vibrazioni

mano-braccio e corpo intero30) Contratti di subappalto31) Assicurazione RCT e RCO32) Verifiche periodiche estintori33) Certificato di idoneità alla mansione34) Verbale di messa a disposizione dei DPI ai lavoratori35) Libretti di uso e manutenzione delle macchine e delle attrezzature

utilizzate in cantiere

Documentazione gestita dall’impresa affidataria perl’organizzazione generale di cantiere

GRAZIE PER GRAZIE PER L’ATTENZIONEL’ATTENZIONE

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Per eventuali informazioni e/o chiarimenti:[email protected]