D.L. 92 del 26/06/2014
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IL DECRETO LEGGE 92 del IL DECRETO LEGGE 92 del 26 giugno 2014 26 giugno 2014
LE PRINCIPALI MODIFICHE AL SISTEMA PENITENZIARIO
PREMESSA GENERALEPREMESSA GENERALEIntroduce per la prima volta un
meccanismo di riduzione della pena o di risarcimento per i detenuti che hanno subito un trattamento inumano o degradante per il sovraffollamento
Introduce piccole limitazioni alle misure cautelari
Aumenta anche se di poco il personale della polizia penitenziaria.
MODIFICHE ALL’ORDINAMENTO MODIFICHE ALL’ORDINAMENTO PENITENZIARIOPENITENZIARIO
ART. 1 ART. 1 (la procedura di risarcimento)(la procedura di risarcimento) Introduce l’art. 35 ter all’ordinamento
penitenziario. Due forme diverse: riduzione della pena o
risarcimento del danno Riduzione della pena: 1 giorno per ogni 10 giorni
di detenzione in celle sovraffollate Risarcimento del danno: 8 € per ogni giorno di
detenzione in celle sovraffollate Criterio per stabilire se le celle sono sovraffollate:
quello derivante dall’interpretazione delle CEDU data dalla Corte di Strasburgo.
Quindi occorre avere a disposizione almeno 3 metri quadri a persona.
La riduzione della penaLa riduzione della penaDue requisiti essenziali. Occorre essere ancora detenuti al
momento della presentazione dell’istanza
Occorre aver subito un periodo di carcerazione in celle sovraffollate superiore a 15 giorni.
Se manca uno solo dei requisiti indicati, il rimedio è risarcitorio.
Riduzione di 1 giorno per ogni 10 di detenzione in celle sovraffollate
Procedimento per la Procedimento per la riduzione di penariduzione di pena
Decide il Magistrato di sorveglianza, solo nel caso di persone ancora detenute. Per gli altri decide il Tribunale civile del comune capoluogo del distretto di corte d’appello.
Istanza del detenuto o del difensore con procura speciale Non specifica come si fanno le verifiche sull’effettivo
sovraffollamento. Probabile che il Magistrato chieda al DAP informazioni, come
avviene alla Corte di Strasburgo. Non spetta quindi al ricorrente l’onere della prova.
Se il Magistrato accoglie l’istanza detrae un giorno di pena per ogni 10 di detenzione inumana.
Se la pena ancora da espiare è insufficiente ad effettuare le detrazioni, per il resto si applica il rimedio risarcitorio, in questo caso disposto dal Magistrato di Sorveglianza.
Il magistrato liquida la somma e non dispone riduzioni anche quando il periodo di detenzione inumana è inferiore a 15 giorni.
Per chi è ancora detenuto, non ci sono limiti temporali e quindi l’istanza si può proporre finchè dura la pena.
Procedimento per gli ex detenutiProcedimento per gli ex detenuti
Si applica a chi è in stato di custodia cautelare non computabile in una pena detentiva (ad es. giudicabili)
Si applica anche a chi ha già espiato la pena detentiva
Istanza personale o tramite difensore con procura speciale
Al Tribunale civile del capoluogo del distretto di Corte d’Appello (per il Lazio è solo Roma)
Forma del ricorsoTermine di decadenza: 6 mesi dal fine pena.
ASSISTENTI VOLONTARIASSISTENTI VOLONTARII Magistrati di sorveglianza ora
possono avvalersi anche di assistenti volontari ex art. 78 O.P. e secondo i criteri stabili da questo articolo
Persone idonee all’educazione, sotto la guida del magistrato di sorveglianza.
NORMATIVA TRANSITORIANORMATIVA TRANSITORIAArt. 2Art. 2
Tutti coloro che alla data di entrata in vigore del decreto non sono più detenuti possono chiedere il risarcimento.
Termine di 6 mesi dalla data di entrata in vigore (28 giugno 2014).
Quindi entro il 28 dicembre 2014.La procedura è quella risarcitoria e quindi
con ricorso al Tribunale CivilePossono proporre ricorso anche coloro che
si sono già rivolti alla Corte di Strasburgo, purchè non sia già intervenuta una sentenza.
In questo caso è obbligatorio indicare nel ricorso la data di presentazione dell’istanza alla Corte di Strasburgo.
OBBLIGO DI OBBLIGO DI COMUNICAZIONE COMUNICAZIONE DELL’UDIENZA DELL’UDIENZA
ART. 3ART. 3 Il Tribunale ed il Magistrato di Sorveglianza,
quando devono disporre l’applicazione di una misura restrittiva della libertà personale nei confronti di condannati da Tribunali o Corti internazionali devono dare avviso al Ministero della Giustizia.
ll Ministero della giustizia informa quello degli esteri e – se previsto da trattati internazionali – il ministero degli esteri avvisa l’organismo che ha pronunciato la condanna.
Semplificazione della Semplificazione della procedura di applicazione procedura di applicazione
degli arresti domiciliaridegli arresti domiciliariArt. 4Art. 4
Quando la misura cautelare della custodia in carcere è sostituita con quella degli arresti domiciliari, non è più prevista la scorta dell’arrestato.
Il detenuto va quindi a casa con mezzi propri. Applicabile la scorta solo in casi eccezionali e
documentati. Se viene disposto il braccialetto elettronico e
questo non è materialmente disponibile, su indicazione del direttore del carcere il giudice può differire l’esecuzione della misura degli arresti domiciliari
Cautele per gli arresti dei Cautele per gli arresti dei giovani giovani Art. 5Art. 5Le cautele previste per l’arresto
dei minorenni si applicano anche ai giovani sino a 25 anni di età.
Divieto di manetteAssistenza di uno psicologo se
necessarioTrattenimento nelle caserme in
stanze separate dagli adulti
Aumento del personaleAumento del personaleArtt. 6 - 7Artt. 6 - 7
Aumentata la pianta organica della Polizia Penitenziaria di 204 unità.
Ridotto il corso per l’entrata in servizio da 18 mesi a 12 mesi. (l’entrata in servizio sarà quindi anticipata).
Vietati i distacchi presso altre amministrazioni di personale del DAP per i prossimi due anni.
I distacchi in scadenza nei prossimi due anni non saranno rinnovati.
Limitazione della custodia Limitazione della custodia cautelare in carcerecautelare in carcere
Art. 8Art. 8Modificato l’art. 275 c.p.p.Non può essere disposta la custodia
cautelare in carcere se il giudice ritiene che in concreto verrà applicata una pena inferiore a 3 anni.
Questo perché con quella pena è possibile ottenere l’affidamento in prova al servizio sociale e quindi non passare per il carcere.
Sono sempre possibili gli arresti domiciliari.