D.L. 494/96 e successive integrazioni D.L. 528/98...TiTippoologilogie e ddii r risischchioio (1)(1)...

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1 Sicurezza in edilizia Sicurezza D.L. 494/96 e successive integrazioni D.L. 528/98 Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili 2 Sicurezza in edilizia Sicurezza Quadro normativo di riferimento m legislazione anni ’50-’60 m 626/94 m 494/96 e 528/99 m Regolamenti attuativi previsti legge Merloni 109/94

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1 Sicurezza in ediliziaSicurezza

D.L. 494/96 e successive integrazioni D.L. 528/98Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni

minime di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili

D.L. 494/96 e successive integrazioni D.L. 528/98Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni

minime di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili

2 Sicurezza in ediliziaSicurezza

Quadro normativo di riferimentoQuadro normativo di riferimento

m legislazione anni ’50-’60m 626/94m 494/96 e 528/99m Regolamenti attuativi

previsti legge Merloni 109/94

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3 Sicurezza in ediliziaSicurezza

D.L. 626/94D.L. 626/94

Il D.L. 626/94 prevede: ….m Prevenzione “TOP” Totale Organizzata Preventivam Prevenzione “VIP” Valutata Informata Periodica

L’organizzazione del cantiere ai fini della sicurezza non può prescindere dalla conoscenza del rischio connesso

4 Sicurezza in ediliziaSicurezza

D.L. 626/94 – Concetto di rischio sul lavoroD.L. 626/94 – Concetto di rischio sul lavoro

Cosa dice la legge in merito:m art.4, comma 1: “il datore di lavoro, in relazione alla natura

dell’attività dell’azienda, ovvero all’unità produttiva, valuta, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari

m Art.4, comma 2: “All’esito della valutazione di cui al primo comma il datore di lavoro, elabora un documento contenente:

m a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa”

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5 Sicurezza in ediliziaSicurezza

mIndividuazione dei soggetti esposti e delle misure di prevenzione

L’approccio metodologico per la valutazione del rischioL’approccio metodologico per la valutazione del rischio

m Individuazione delle fonti di potenziale pericolo

m valutazione del rischio

6 Sicurezza in ediliziaSicurezza

identificazione delle fonti di pericolo

identificazione dei lavoratori esposti a

rischi potenziali

valutazione dei rischi (qualitativa e quantitativa)

introduzione nei processi produttivi di procedure per

l’impiego di misure di protezione per ridurre i rischi

m obiettivo della valutazione: adozione da parte del datore di lavoro dei provvedimenti necessari per salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori

m questi provvedimenti comprendono:m la prevenzione dei rischi professionalim l’informazione e la formazione dei

lavoratoriml’organizzazione ed i mezzi di attuazione

La valutazione del rischioLa valutazione del rischio

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7 Sicurezza in ediliziaSicurezza

m non esistono procedure prefissate riguardo alle modalità di valutazione, devono essere comunque comprese le seguenti fasi:

m esame dell’organizzazione del lavorom inventario dei luoghi di lavoro, impianti, attrezzaturem ispezione dei luoghi di lavorom identificazione del rischiom redazione del piano di sicurezza con indicazione delle misure di

prevenzione

Valutazione del rischioValutazione del rischio

8 Sicurezza in ediliziaSicurezza

m “Manuale” di sicurezza di base:manalisi delle diverse tipologie di lavoro svolte dall’impresamindividuazione del settore lavorativo (demolizioni, scavi, getti,

finiture, impianti ...)mindividuazione dei mezzi, attrezzi e materiali da impiegare

nelle diverse fasi lavorativimindividuazione dei possibili rischimindividuazione delle misure di prevenzione (sulla base della

normativa vigente e delle regole di buona tecnica)

Il “manuale” di sicurezza (1)Il “manuale” di sicurezza (1)

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9 Sicurezza in ediliziaSicurezza

m comporta l’esame di ciascuna fonte di pericolo individuata al fine di giudicarne la possibile eliminazione

m se la fonte di pericolo non è eliminabile si deve verificare l’esistenza di norme specifiche che regolino quella fonte di pericolo

m per fare tutto ciò è però necessario conoscere le attività che vengono svolte dal lavoratore (in cantiere)

Individuazione delle fonti di pericoloIndividuazione delle fonti di pericolo

10 Sicurezza in ediliziaSicurezza

m inerenti all’impiego delle attrezzature di lavorom elementi in movimento rotatorio o traslatorio non protetto che

possono causare schiacciamenti, tagli, perforazioni, urti ...m elementi o materiali in movimento liberom macchinari e veicoli in movimentom apparecchi ed attrezzature che possono dar luogo ad incendim apparecchi e attrezzature che possono esplodere

Fonti potenziali di rischio (1)Fonti potenziali di rischio (1)

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11 Sicurezza in ediliziaSicurezza

m inerenti alla disposizione e collocazione degli impianti e delle postazioni di lavoro

m oggetti e superfici pericolose in caso d’impattom superfici praticabili pericolosem postazioni di lavoro che obbligano a movimenti e a posizioni innaturalim postazioni di lavoro in spazi limitatim postazioni di lavoro potenzialmente instabili

m inerenti all’impiego di elettricitàm pannello di comandi elettricim impianti elettricim attrezzature, sistemi di controllo e di isolamento a comando manualem attrezzi elettrici portatili

Fonti potenziali di rischio (2)Fonti potenziali di rischio (2)

12 Sicurezza in ediliziaSicurezza

m inerenti all’esposizione a sostanze o preparati pericolosi per la sicurezza e la sanità

m materiale pericoloso per la salute a seguito di inalazione, ingestione e assorbimento cutaneo (compresi aerosol e polveri)

m materiali infiammabili ed esplosivim mancanza di ossigeno (rischio di asfissia)m sostanze corrosivem sostanze reattive/instabilim sostanze sensibilizzantim sostanze irritantim sostanze cancerogenem presenza di agenti inquinanti

Fonti potenziali di rischio (3)Fonti potenziali di rischio (3)

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13 Sicurezza in ediliziaSicurezza

m imputabili ad agenti fisicim radiazioni elettromagnetiche (calore, luce, raggi X, radiazioni

ionizzanti)m rumorem vibrazioni meccanichem sostanze/mezzi ad alta temperaturam fluidi sotto pressione (aria, vapore, liquidi compressi)

m imputabili ad agenti biologicim rischio di infezioni derivanti dall’esposizione non intenzionale a

microorganismim presenza di allergeni

Fonti potenziali di rischio (4)Fonti potenziali di rischio (4)

14 Sicurezza in ediliziaSicurezza

m imputabili a fattori ambientalim illuminazione non adeguata o tecnicamente erratam temperatura non idoneam umidità eccessivam ventilazione insufficiente

Fonti potenziali di rischio (5)Fonti potenziali di rischio (5)

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15 Sicurezza in ediliziaSicurezza

m Rischi antinfortunistici relativi a...m strutturem impiantim attrezzature di lavoro

m Rischi igienico-ambientali relativi a...m microclimam agenti fisicim agenti chimicim agenti biologici

m Rischi trasversali relativi a...m Fattori psocologicim Fattori organizzativi

Tipologie di rischio (1)Tipologie di rischio (1)

16 Sicurezza in ediliziaSicurezza

m Rischio meccanicom caduta dall’alto (di presone e/o di oggetti)m scivolamenti e cadute a livellom urti, colpi ed in generale impatti con pressionem punture, tagli ed abrasionim Vibrazioni

m Rischio elettricom elettrocuzione

m Rischio movimentazione manuale dei carichi

Tipologie di rischio (2)Tipologie di rischio (2)

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17 Sicurezza in ediliziaSicurezza

m Rischio termicom calorem fiammam freddo

m Rischio incendiom fiamma liberam materiale infiammabilem sostanze esplosive

m Rischio rumorem livelli di rumore elevatim ultrasuoni

Tipologie di rischio (3)Tipologie di rischio (3)

18 Sicurezza in ediliziaSicurezza

m Rischio chimicom aerosol (polveri, fibre, fumi e nebbie)m liquidi (immersioni, getti, schizzi, sostanze imbrattanti)m gas e vapori

m Rischio biologicom batteri patogenim virus patogenim funghi produttori di micosim antigeni biologici non microbici

Tipologie di rischio (4)Tipologie di rischio (4)

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19 Sicurezza in ediliziaSicurezza

m Rischio microclimam temperaturam umiditàm ventilazionem illuminazione

m Rischio radiazionim non ionizzantim ionizzanti

Tipologie di rischio (5)Tipologie di rischio (5)

20 Sicurezza in ediliziaSicurezza

m personale impiegatizio ...m luogo di lavoro (arredamento, ...)m microclima (illuminazione, aerazione, temperatura, ventilazione)m ergonomia (uso dei videoterminali, ...)

m personale addetto al magazzino…m movimentazione manuale dei carichim attrezzature di lavorom macchinari e veicolim microclimam agenti chimici/biologici

Rischi connessi a specifiche mansioni (1)Rischi connessi a specifiche mansioni (1)

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21 Sicurezza in ediliziaSicurezza

m personale addetto al cantiere ...m specifiche attivitàm attrezzature di lavorom macchinari e veicolim rumorem microclimam agenti chimici/biologicim organizzazione del lavorom movimentazione manuale dei carichi

Rischi connessi a specifiche mansioni (2)Rischi connessi a specifiche mansioni (2)

22 Sicurezza in ediliziaSicurezza

mappaltatore:mlavoratori dipendenti: capo cantiere, operai

specializzati, manovali;msub-appaltatori e/o lavoratori autonomi

m... in generale chiunque, in relazione alle attività svolte, si trovi in cantiere

Soggetti esposti al rischio in cantiereSoggetti esposti al rischio in cantiere

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23 Sicurezza in ediliziaSicurezza

m Edilizia di nuova costruzionem residenziale pubblicam residenziale privatam civile (ospedali, scuole, caserme, ...)m terziariam industriale

m Opere di manutenzione ordinaria e straordinariam Opere di ristrutturazione

Cantieri per … (1)Cantieri per … (1)

24 Sicurezza in ediliziaSicurezza

m Opere di restauro conservativom Opere civili infrastrutturali

m strade, autostrade e piste areoportualim linee ferroviarie e metropolitanem acquedotti e fognaturem pontim elettrodotti, metanodotti

Cantieri per … (2)Cantieri per … (2)

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25 Sicurezza in ediliziaSicurezza

D.L. 494/96 e 528/99 (1)D.L. 494/96 e 528/99 (1)

mdi che cosa si occupa ...mmisure per la tutela della salute e per la sicurezza dei

lavoratorimcampo di applicazione ...

mnei cantieri temporanei o mobili quali definiti all’art.lo 1, lettera a)

26 Sicurezza in ediliziaSicurezza

m campo di non applicazione ...mlavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze mineralimlavori svolti negli impianti connessi alle attività minerariemlavori svolti nelle cavemlavori di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli

idrocarburim quando é entrato in vigore ...

msei mesi dopo la data di pubblicazione (G.U. 23/9/1996)mentro sei mesi, tramite DL., emanazione di un regolamento per il

contenuto minimo dei piani di sicurezzamper il settore pubblico, in relazione all’emanazione del regolamento

dell’art. 31 (piani di sicurezza) della legge 2 giugno 1995, n. 216

D.L. 494/96 e 528/99 (2)D.L. 494/96 e 528/99 (2)

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27 Sicurezza in ediliziaSicurezza

mart.lo 2: “cantiere temporaneo o mobile, in appresso denominato cantiere: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di genio civile il cui elenco è riportato all’Allegato I”

Che cosa è un cantiere ….Che cosa è un cantiere ….

28 Sicurezza in ediliziaSicurezza

m Allegato I, comma 1: “I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche di bonifica, sistemazione forestale e di sterro”.

m comma 2: “Sono inoltre lavori edili o di genio civile gli scavi, il montaggio e lo smontaggio, la trasformazione, il rinnovamento, la riparazione, lo smantellamento, il consolidamento, il ripristino e il montaggio di impianti che comportano lavori cui al comma 1 o all’Allegato II”

Lavori edili e di genio civileLavori edili e di genio civile

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29 Sicurezza in ediliziaSicurezza

m lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento e sprofondamento a profondità superiori a m 1,5 o di caduta dall’alto da altezza superiore a m 2;

m lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari;

m lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate;

m lavori in prossimità di linee elettriche in tensione;m lavori che espongono al rischio di annegamento;m lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie;

Lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori (Allegato II) (1)

Lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori (Allegato II) (1)

30 Sicurezza in ediliziaSicurezza

m lavori subacquei con respiratori;m lavori in cassoni ad aria compressa;m lavori comportanti l’impiego di esplosivi;m lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.

Lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori (Allegato II) (2)

Lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori (Allegato II) (2)

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31 Sicurezza in ediliziaSicurezza

“.. Tale elenco é da intendersi come tassativo e non meramente esemplificativo, tenuto conto del fatto che trattasi di norme la cui violazione é penalmente sanzionabile e pertanto non suscettibili di applicazione analogica o estensiva”

...Pertanto le lavorazioni individuate nell’Allegato I e i lavori comportanti rischi particolari di cui all’Allegato II rientrano nel campo di applicazione solo nella ipotesi in cui si svolgano all’interno di un cantiere edile o di genio civile ovvero comportino lavori di tale genere.A titolo esemplificativo, l’attività di manutenzione di un impianto, che di norma non rientra nella ordinaria tipologia dei lavori edili o di genio civile, è assoggettata alle disposizioni del D.L.ivo 494/96 solo qualora venga svolta all’interno di un cantiere edile o di genio civile, così come i lavori di bonifica e sistemazione forestale, .....”

Circolare n. 41/97 18 marzo 1997“Prime direttive di applicazione”Circolare n. 41/97 18 marzo 1997“Prime direttive di applicazione”

32 Sicurezza in ediliziaSicurezza

m committente: “il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione”

m responsabile dei lavori: “soggetto incaricato dal committente per la progettazione e/o per l’esecuzione e/o per il controllo dell’esecuzione dell’opera”

m datore di lavoro: “soggetto che sia titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore e che abbia responsabilità dell’impresa”

m lavoratore autonomo: “persona fisica (che non sia un lavoratore o datore di lavoro) la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione”

I soggetti coinvolti nella sicurezza del cantiere (1)I soggetti coinvolti nella sicurezza del cantiere (1)

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33 Sicurezza in ediliziaSicurezza

m coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera, denominato coordinatore per la progettazione: “soggetto (possono essere più di uno) incaricato dal committente e/o dal responsabile dei lavori dell’esecuzione dei compiti di cui all’art.lo 4”

m coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera, denominato coordinatore per l’esecuzione dei lavori: “soggetto (possono essere più di uno) incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, della esecuzione dei compiti di cui all’art.lo 5”

I soggetti coinvolti nella sicurezza del cantiere (2)I soggetti coinvolti nella sicurezza del cantiere (2)

34 Sicurezza in ediliziaSicurezza

Committente - Responsabile dei Lavori:m nelle fasi di progettazione ed esecuzione dell’opera, devono:

m attenersi ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’art.lo 3 del DL. 626/94

m designare il coordinatore per la progettazione e per l’esecuzionem comunicare alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il

nominativo del coordinatore per la progettazione e quello per l’esecuzione dei lavori

m può sostituire, se in possesso dei requisiti, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l’esecuzione dei lavori

m chiedere (verificare) alle imprese esecutrici l’iscrizione alle camere di commercio, industria ed artigianato

m pianificare e determinare la durata dei lavori o delle fasi di lavoro

Obblighi e responsabilità ai fini della sicurezza (1)Obblighi e responsabilità ai fini della sicurezza (1)

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35 Sicurezza in ediliziaSicurezza

m chiedere l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti

m trasmettere all’organo di vigilanza territorialmente competente la notifica preliminare del cantiere (prima dell’inizio dei lavori)

m elaborare e valutare, ogni qualvolta ciò risulti necessario, i seguenti documenti:

m il piano di sicurezza e di coordinamentom fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione

e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratorim trasmette il piano generale di sicurezza a tutte le imprese invitate

a presentare offerte per l’esecuzione dei lavori

Obblighi e responsabilità ai fini della sicurezza (2)Obblighi e responsabilità ai fini della sicurezza (2)

36 Sicurezza in ediliziaSicurezza

m Valutare ed eliminare i rischi (ove possibile)m Ridurre/abbattere i rischi alla fontem Programmare e prevenire i rischim Sostituire ciò che è pericoloso con ciò che è meno pericolosom Considerare l’evoluzione tecnologica ai fini di prevenzione e

miglioramento delle condizioni di lavorom Ergonomia (“adeguare” il lavoro all’uomo)m Definire la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle

misure di protezione individuale

Misure generali di tutela (1)Misure generali di tutela (1)

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37 Sicurezza in ediliziaSicurezza

m Limitare il numero di lavoratori esposti al rischiom Limitare l’uso di agenti pericolosim Programmare la prevenzione: integrazione fra tecniche,

organizzazione, condizioni di lavoro, ...m Operare un adeguato controllo sanitariom Allontanare i lavoratori in caso di pericolo immediato o di condizioni

di emergenzam Ottemperare a tutte le misure igieniche previste dalle norme

precedenti questa

Misure generali di tutela (2)Misure generali di tutela (2)

38 Sicurezza in ediliziaSicurezza

m Ottemperare a tutte le misure di protezionem Ottemperare a tutte le misure d’emergenzam Utilizzare adeguati segnali di sicurezza e avvertimentom Individuare le esigenze ed effettuare una corretta e regolare

manutenzione delle apparecchiaturem Provvedere ad una corretta e completa informazione e formazione di

ciascun lavoratorem Predisporre adeguate istruzioni operative per l’esecuzione delle

diverse attività

Misure generali di tutela (3)Misure generali di tutela (3)

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39 Sicurezza in ediliziaSicurezza

m il coordinatore per la progettazione deve:m coordinare l’applicazione delle misure generali di prevenzione in

materia di sicurezza (fasi di studio e progettazione dell’opera)m redigere o far redigere il piano di sicurezza e di coordinamentom predisporre un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini

della prevenzione e protezione dei rischi ai quali sono esposti i lavoratori all’atto di eventuali lavori successivi (gestione e manutenzione delle opere)

m la sua presenza ed il suo intervento non modificano le responsabilità di ciascuno dei partecipanti alle fasi di realizzazione delle opere

Obblighi e responsabilità ai fini della sicurezza (3)Obblighi e responsabilità ai fini della sicurezza (3)

40 Sicurezza in ediliziaSicurezza

m il coordinatore per l’esecuzione dei lavori deve:m coordinare l’applicazione delle misure generali di prevenzione in

materia di sicurezza (fasi di realizzazione dell’opera)m assicurare l’applicazione dei piani di sicurezza e di

coordinamentom se necessario aggiornare ed adeguare i piani di sicurezza

all’evoluzione dei lavorim se necessario aggiornare il fascicolo dell’opera in funzione delle

modifiche apportatem organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori

autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attivitànonchè la loro reciproca informazione

m ...

Obblighi e responsabilità ai fini della sicurezza (4)Obblighi e responsabilità ai fini della sicurezza (4)

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41 Sicurezza in ediliziaSicurezza

m ...m assicurare, nel caso siano presenti più imprese, il coordinamento

tra i rappresentanti per la sicurezzam proporre al committente, in caso di gravi inosservanze, la

sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto

m sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino all’avvenuto adeguamento effettuato dalle imprese interessate

m la sua presenza ed il suo intervento non modificano le responsabilità di ciascuno dei partecipanti alle fasi di realizzazione delle opere

Obblighi e responsabilità ai fini della sicurezza (5)Obblighi e responsabilità ai fini della sicurezza (5)

42 Sicurezza in ediliziaSicurezza

m i datori di lavoro:m adottano le misure conformi alle prescrizioni all’allegato IVm la redazione ovvero l’accettazione e la gestione da parte dei singoli

datori di lavoro dei piani di sicurezza e coordinamento costituisce adempimento delle norme previste dall’art.lo 4, commi 1,2 e 7 e dell’art.lo 7, commi 1, lettera b) e 2 del D.L. n. 626/94

m mantengono il cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacentesalubrità

m curano la scelta delle ubicazioni dei posti di lavoro e le condizioni di accesso a tali posti

m curano le condizioni di movimentazione dei materialim curano la manutenzione ed il controllo periodico degli impianti

Obblighi e responsabilità ai fini della sicurezza (6)Obblighi e responsabilità ai fini della sicurezza (6)

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43 Sicurezza in ediliziaSicurezza

m I posti di lavoro devono soddisfare alle disposizioni previste dalla legislazioni vigente e a quelle indicate nelle Sezioni I e II:

m posti di lavoro nei cantieri all’interno dei locali: porte di emergenza; aerazione; illuminazione artificiale e naturale; pavimenti, pareti e soffitti; finestre e lucernari; porte e portoni; vie di circolazione; misure specifiche per le scale ed i marciapiedimobili.

m posti di lavoro nei cantieri all’esterno dei locali: segnaletica; caduta di oggetti; lavori di demolizione; paratoie e cassoni.

Cosa dice l’Allegato IVCosa dice l’Allegato IV

44 Sicurezza in ediliziaSicurezza

m art.4 concerne gli obblighi del datore di lavoro ed in particolare:m elaborare il documento di sintesi della valutazione dei rischim nominare il medico competente ed il responsabile del servizio di

prevenzione e protezionem informare e formare ciascun lavoratorem aggiornare le misure di prevenzione (sicurezza “in progress”)m individuare e fornire ai lavoratori i mezzi di protezione più idonei

e sostituirli quando non adeguatim art.7 riguarda i rapporti tra datore di lavoro e lavoratori

autonomi o imprese appaltatrici ed in particolare:m fornisce ai lavoratori autonomi informazioni dettagliate sui rischi

e sulle misure di prevenzione

Cosa dicono gli art.li 4 e 7 del D.L. 626/94Cosa dicono gli art.li 4 e 7 del D.L. 626/94

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45 Sicurezza in ediliziaSicurezza

m i lavoratori autonomi devono:m cooperare all’attuazione delle disposizioni di sicurezza del

cantiere, coordinandosi con, ed informando gli altri operatorim utilizzare le attrezzature di lavoro in modo conforme a quanto

stabilito dal D.L. n. 626/1994m utilizzare i dispositivi di protezione personale in modo conforme

a quanto stabilito dal D.L. n. 626/1994m si adeguano alle indicazioni del coordinatore per l’esecuzione dei

lavori, ai fini della sicurezza

Obblighi e responsabilità ai fini della sicurezza (7)Obblighi e responsabilità ai fini della sicurezza (7)

46 Sicurezza in ediliziaSicurezza

Piano di sicurezza e di coordinamentoSi articola in:m Individuazione, valutazione ed analisi rischi

m Procedure, approntamenti, attrezzature al fine di eliminare o ridurre i rischi

m Stima dei costi della sicurezza

m Fascicolo dell’opera (prevenzione dei rischi per i lavori successivi)

Si presenta sotto forma di relazione tecnica contenente le prescrizioni operative correlate alla complessità dell’opera da realizzare

Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) (1)Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) (1)

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47 Sicurezza in ediliziaSicurezza

Piano di sicurezza e di coordinamentom I contenuti minimi:

m localizzazione del cantiere e suo contesto (indagini conoscitive)m anagrafica soggetti coinvoltim descrizione dell’opera: scelte architettoniche e tecnologichem analisi rischi intrinseci, contesto cantiere, interferenze e sovrapposizionim organizzazione cantiere, procedure, misure preventive protettivem modalità coordinamento, uso apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi

e servizi di protezionem modalità organizzative del coordinamento e cooperazionem organizzazione soccorsom stima analitica costi sicurezza non soggetti a ribassom contenuti minimi del POS (procedure complementari e di dettaglio)

Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) (2)Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) (2)

48 Sicurezza in ediliziaSicurezza

CronoprogrammaCronoprogramma

cronoprogramma allegato 13.1

giorni 0

mesi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

ATTIVITA'1 IMPIANTO DI CANTIERE

2 DEMOLIZIONI E NUOVI ASSETTI STRUTTURALI -corpo A

3 DEMOLIZIONI E NUOVI ASSETTI STRUTTURALI -corpo B

4 DEMOLIZIONI E NUOVI ASSETTI STRUTTURALI -corpo C

5 DEMOLIZIONI E NUOVI ASSETTI STRUTTURALI -corpo D

6 OPERE AL RUSTICO ED IMPIANTI -corpo A

7 OPERE AL RUSTICO ED IMPIANTI -corpo B

8 OPERE AL RUSTICO ED IMPIANTI -corpo C

9 OPERE AL RUSTICO ED IMPIANTI -corpo D

# OPERE DI FINITURA -corpo A

# OPERE DI FINITURA -corpo B

# OPERE DI FINITURA -corpo C

# OPERE DI FINITURA -corpo D

# OPERAZIONI DI COLLAUDO E SMOBILITAZIONE DI CANTIERE

365 730 1095

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49 Sicurezza in ediliziaSicurezza

Progetto preliminare

Progetto definitivo

Progetto esecutivo

Cordinatore per la progettazione

Gara d’appalto

Esecuzione delle opere (cantiere)

Coordinatore per l’esecuzione

L’organizzazione della sicurezza secondo il D.L. 494/96

L’organizzazione della sicurezza secondo il D.L. 494/96

Il Committente o il responsabiledei lavori nomina:

1. Piano di sicurezza e coordinamento2. Piano operativo di sicurezza3. Fascicolo dell’opera

1. Coordina e assicura l’applicazionedel piano di sicurezza

2. Adegua i piani ed il fascicolo allaevoluzione del cantiere

datori di lavoro e lavoratoriautonomi devono attuarequanto contenuto nei PSC

l’impresa aggiudicatrice puòproporre integrazioni al PSC

l’impresa aggiudicatrice puòproporre integrazioni al PSC

le imprese ricevonocopia del PSC

le imprese ricevonocopia del PSC

50 Sicurezza in ediliziaSicurezza

Utilizzano attrezzature e macchinesicure, manutenute e con marchio CE

Si adeguanno alle procedure di lavoro in sicurezza stabilite dal coordinatore per l’esecuzione

Utilizzano i dispositivi di protezione individuali idonei e certificati

Attuano quanto previsto dal piano generale di sicurezza

I doveri degli artigiani nei confronti del piano di sicurezzaI doveri degli artigiani nei confronti del piano di sicurezza

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51 Sicurezza in ediliziaSicurezza

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di sicurezza, quando previsti ai sensi del D.L. 494/96, ovvero il piano generale di sicurezza di cui alla lettera b. del comma 1-bis, nonché il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c. del comma 1-bis formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione, i relativi oneri non sono soggetti a ribasso d’asta. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il direttore di cantiere vigila sull’osservanza dei vari piani di sicurezza

Legge Merloni-ter (1)Legge Merloni-ter (1)

52 Sicurezza in ediliziaSicurezza

2-bis. Le imprese esecutrici, prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, possono

presentare al coordinatore per l’esecuzione dei lavori di cui al D.L. 494/96, proposte di

modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla

stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’impresa, sia per

garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei

lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso; in tale ultima ipotesi le imprese esecutrici

hanno il diritto al riconoscimento di eventuali maggiori costi.

3. I contratti di appalto o di concessione stipulati dopo la data di entrata in vigore del regolamento

di cui al comma 1, se privi dei piani di sicurezza di cui al comma 1-bis, sono nulli . I contratti in

corso alla medesima data, se privi del piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c. del comma

1-bis, sono annullabili qualora non integrati con i piani medesimi entro sei mesi dalla data di

entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1”.

Legge Merloni-ter (2)Legge Merloni-ter (2)