Dispensa sicurezza

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GUIDE ALLA SICUREZZA SUL LAVORO MANUALE GENERALE DI SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO C F+ Informazione dei lavoratori ai sensi del D.lgs. 81/08 e successive modifiche STUDIO DI CONSULENZA TECNICA AZIENDALE Ing. FARELLA ANTONIO Via Mura Megalitiche, 5/A - 70022 Altamura (BA) – tel: 080/311.47.41 – E.mail: [email protected] ING. FARELLA ANTONIO Consulente in Sicurezza Sul Lavoro Tecnico Competente in materia acustica

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GUIDE ALLA

SICUREZZA SUL LAVORO

MANUALE GENERALE DI SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO

C

F+

Informazione dei lavoratori ai sensi del D.lgs. 81/08 e successive modifiche

STUDIO DI CONSULENZA TECNICA AZIENDALE Ing. FARELLA ANTONIO

Via Mura Megalitiche, 5/A - 70022 Altamura (BA) – tel: 080/311.47.41 – E.mail: [email protected]

ING. FARELLA ANTONIO Consulente in Sicurezza Sul Lavoro

Tecnico Competente in materia acustica

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1 DECRETO LEGISLATIVO 81/08 E SS.MM ........................................................ 3 1.1 la norma .......................................................................................................................................................... 3 1.2 a chi e’ rivolta ................................................................................................................................................ 3 1.3 Le “nuove figure” ......................................................................................................................................... 4 1.4 Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ............................................................................... 5 1.5 Il Servizio di Prevenzione e Protezione .................................................................................................. 7 1.6 Il Medico Competente e la sorveglianza sanitaria ............................................................................... 8

2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO PREVIGENTE ................................ 9

3. GLI OBBLIGHI DEI LAVORATORI .................................................................. 10

4. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ................................................. 12 4.1 aspetti generali ........................................................................................................................................... 12 4.2 Requisiti dei Dispositivi di protezione individuale ............................................................................ 13

5. INFORMAZIONE ............................................................................................... 15

6. FORMAZIONE .................................................................................................. 16

7. ORGANI DI VIGILANZA E CONTROLLO E RAPPORTO CON LE AZIENDE . 17

8. PREVENZIONE INCENDI E PIANI D’EMERGENZA ........................................ 18 8.1 L’incendio ..................................................................................................................................................... 18 8.2 lotta agli incendi “azioni” ......................................................................................................................... 19 8.3 Agenti estinguenti ...................................................................................................................................... 20 8.4 Mezzi di estinzione fissi ............................................................................................................................ 21 8.5 Mezzi di estinzione mobili (estintori) .................................................................................................... 22 8.6 Regole fondamentali di prevenzione degli incendi ........................................................................... 23 8.7 il piano di emergenza ................................................................................................................................ 24

9. TUTELA ASSICURATIVA OBBLIGATORIA .................................................... 25 9.1 Registro infortuni ....................................................................................................................................... 25

10. APPALTI, LAVORATORI AUTONOMI E RISCHI CONNESSI ......................... 26

11. PRINCIPALI TIPI DI RISCHIO E RELATIVE MISURE ..................................... 28 11.1 valutazione dei rischi (linee guida ispesl) ....................................................................................... 28 11.2 principali fonti di rischio ...................................................................................................................... 29

11.2.1 rischi per la sicurezza .......................................................................................................................... 29 11.2.2 rischi per la salute. ............................................................................................................................... 30 11.2.3 rischi trasversali o organizzativi. ........................................................................................................ 31

11.3 misure di prevenzione e protezione .................................................................................................. 32

12. SEGNALETICA ................................................................................................. 33 12.1 segnali di obbligo o prescrizione ....................................................................................................... 33 12.2 segnali di pericolo o avvertimento .................................................................................................... 33 12.3 segnali di salvataggio ed antincendio .............................................................................................. 35 12.4 segnali di divieto .................................................................................................................................... 35

13. IL PRIMO SOCCORSO ..................................................................................... 36 13.1 Premessa .................................................................................................................................................. 36 13.2 Le fasi del soccorso .............................................................................................................................. 36

13.2.1 prima valutazione e Allerta dei mezzi di soccorso ......................................................................... 36 13.2.2 Valutazione approfondita ..................................................................................................................... 37 13.2.3 intervento di primo soccorso .............................................................................................................. 38

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1 DECRETO LEGISLATIVO 81/08 E SS.MM

1.1 LA NORMA

La norma di riferimento è: Decreto legislativo 81/08, relativo al miglioramento della

sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, recante attuazione di direttive

comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul

luogo di lavoro. Il decreto 81/08 denominato impropriamente “testo unico per la

sicurezza” ha rivisto una grossa parte della normativa abrogando, integrando e

rivedendola e raccogliendola in un unico corpo normativo. Tra le norme previgenti più

importanti vi era il D.lgs 626/94 che grosso modo riportava già la maggior parte delle

nuove disposizioni. Le disposizioni contenute nei suddetti decreti sono state applicate

in tutti i settori, sia pubblici che privati.

1.2 A CHI E’ RIVOLTA

Lavoratore

Per lavoratore, deve intendersi la persona che presta la propria opera alle dipendenze

di un datore di lavoro, con rapporto di lavoro subordinato.

Sono considerati lavoratori anche:

i soci lavoratori di cooperative

i soci lavoratori di società, anche di fatto

gli utenti dei servizi di orientamento o formazione scolastica, universitaria e

professionale, avviati presso datori di lavoro con scopo di perfezionare le loro scelte

professionali

i partecipanti a corsi di formazione professionale, nei quali si faccia uso di:

- macchine

- laboratori

- apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere

- agenti chimici

- agenti fisici e biologici.

Sono esclusi dall’applicazione della normativa i lavoratori addetti ai servizi domestici e

familiari.

Datore di lavoro

Sono coinvolti dal provvedimento:

tutti i datori di lavoro in generale, indipendentemente dal settore di appartenenza;

società, anche in forma cooperativa, con soci lavoratori.

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1.3 LE “NUOVE FIGURE”

Il decreto 626/94 prima, ed il D.lgs 81/08 ora prevedono la presenza di alcuni soggetti

aventi il compito di collaborare con il datore di lavoro nell’attività, di prevenzione e tutela

della sicurezza sul lavoro.

Queste figure sono le seguenti:

il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

il Servizio di prevenzione e protezione dai rischi

il Medico competente, qualora sia previsto l’obbligo di sorveglianza sanitaria.

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1.4 IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Il Rappresentante per la sicurezza è una figura di nuova istituzione introdotta dal

decreto 626/94. Esso può essere designato o eletto dai lavoratori nell'ambito delle

rappresentanze sindacali, così come definite dalla contrattazione collettiva di riferimento

o in assenza di dette rappresentanze eletto tra i lavoratori .

A tale soggetto, che svolge un ruolo di tramite tra datore di lavoro e lavoratori per

quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza in azienda, sono attribuite una

serie di funzioni.

Le più importanti riguardano l’obbligo di

avvertire il responsabile dell’azienda degli eventuali rischi per la salute e la sicurezza

individuati nei luoghi di lavoro

promuovere, elaborare ed attuare le misure di prevenzione idonee a tutelare la

salute e l’integrità fisica dei lavoratori.

In altre parole,

il datore di lavoro collabora con il rappresentante al fine di ottimizzare il livello di

sicurezza in azienda

il rappresentante, a sua volta, segnala al responsabile dell’azienda le eventuali

carenze riscontrate nelle attrezzature e nei dispositivi di protezione utilizzati dai

lavoratori.

Nelle aziende ovvero unità produttive, che occupano più di 15 dipendenti, il datore di

lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice

almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:

a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;

b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

c) il medico competente ove previsto;

d) il rappresentante per la sicurezza.

4. Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano fino a 15 dipendenti il

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può chiedere la convocazione di una

apposita riunione

Il rappresentante per la sicurezza:

a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;

b) è consultato preventivamente in ordine alla valutazione dei rischi,;

c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione,

d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione

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e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei

rischi e le misure di prevenzione relative

f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

g) riceve una formazione adeguata,

h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione

idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;

i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche delle autorità competenti;

l) partecipa alla riunione periodica di cui

m) fa proposte in merito all'attività di prevenzione;

n) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati

o) può fare ricorso alle autorità competenti (in casi particolari)

Il rappresentante per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello

svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele

previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

Il rappresentante per la sicurezza ha accesso, per l'espletamento della sua funzione, al

documento di sicurezza aziendale nonché al registro degli infortuni sul lavoro.

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1.5 IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Si tratta di un organo composto da esperti in materia di sicurezza sul lavoro, coordinati

da un responsabile.

Il servizio può essere:

interno, nel caso in cui sia affidato a lavoratori dipendenti dell’azienda oppure

esterno, se affidato a persone non dipendenti.

La funzione principale di tale organo è quella di collaborare con il datore di lavoro per

migliorare, ove possibile, il livello di sicurezza e salute in azienda, attraverso l’esercizio

di un’attività di prevenzione, controllo ed informazione per quanto riguarda la presenza

di eventuali fattori di rischio sul luogo di lavoro.

Nota Bene: in molti casi, la legge consente al datore di lavoro di svolgere direttamente e

personalmente i compiti assegnati al Servizio di prevenzione e protezione.

Il datore di lavoro in linea di massima può svolgere il compito di R.S.P.P. fino a 30

dipendenti (10 per l’agricoltura).

Il compito Di R.S.P.P. può essere affidato a terze persone interne od esterne all’azienda

in possesso di requisiti ormai definiti dalla normativa vigente.

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1.6 IL MEDICO COMPETENTE E LA SORVEGLIANZA SANITARIA

Il medico competente è presente in azienda solamente qualora esista l’obbligo di

sorveglianza sanitaria, per esempio nei casi di azienda con:

addetti a lavorazione per le quali è prevista l’assicurazione obbligatoria contro la

silicosi e l’asbestosi

lavoratori adibiti a lavori in cassoni ad aria compressa

lavoratori esposti al rischio di radiazioni ionizzanti

addetti a lavorazioni industriali nelle quali si adoperano o si producono sostanze

tossiche o infettanti

lavoratori delle miniere e delle cave

conduttori di generatori a vapore

addetti a fabbricazione di sieri, vaccini, virus, tossine e prodotti affini

addetti all’impiego di gas tossici

lavoratori esposti ad agenti chimici, fisici, rumore, piombo e amianto

Esposizione a sostanze di cui al D.P.R. 303/56;

Esposizione ai video terminali;

Movimentazione manuale dei carichi;

Altri casi previsti dalla normativa

Al medico competente è richiesto soprattutto di:

collaborare con il datore di lavoro nell’attività dei progettazione ed attuazione della

prevenzione aziendale

effettuare accertamenti sanitari prima dell’assunzione del lavoratore, finalizzati a

constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui è destinato

effettuare accertamenti periodici intesi a controllare ed esprimere il giudizio di

idoneità dei lavoratori alle diverse mansioni svolte in azienda

tenere una cartella sanitaria per quei particolari lavoratori sottoposti a sorveglianza

sanitaria

collaborare con il datore di lavoro per l’organizzazione del pronto soccorso

aziendale.

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2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO PREVIGENTE

Al solo scopo di informazione si riporta il quadro normativo previdente il D.lgs 81/08 che nela sostanza li

ha inglobati nella maggior parte

Costituzione (artt. 32, 35, 41,: norme generali per salute dei lavoratori)

Codice Civile ( artt. 2050,2087 norme generali per salute dei lavoratori)

D.P.R. 547/55 - (norme di prevenzione infortuni ) testo unico

Macchine - strutture - Impianti - prodotti - nocivi - DPI-

Introduce la segnaletica, la formazione (rendere edotti) le vie d’emergenza - la

messa a terra ed è stato in parte modificato dal D.lgs. 626/94

D.P.R. 303/56 (norme generali per l’igiene del lavoro)

Individuazione delle attività a rischio e sorveglianza sanitaria

Servizi igienici e Presidi sanitari

Requisiti degli ambienti di lavoro (altezza, volume, illuminazione, ecc)

D.P.R. 164/56 (Norme di sicurezza nei cantieri edili)

Legge 966/65 (certificato di prevenzione incendi e controllo VVFF)

Legge n° 300/70 (statuto dei lavoratori)

Legge 186(demanda alle norme CEI la disciplina degli impianti elettrici);

DM 16/02/82 (elenco delle attività soggette al controllo di VVFF)

Legge 46/90 (Impianti tecnologici)

D.L.gs 277/91 (protezione contro il rischio amianto, piombo, rumore)

- Individuazione del medico competente

- Metodi di campionatura (rumore, piombo, amianto)

- Registro degli esposti

- Informazione e formazione

D.Lgs 626/94- 242/96 (miglioramento della salute e sicurezza del lavoro)

D.Lgs 493/96 (segnaletica di sicurezza)

D.Lgs 25/02 –(protezione agenti chimici )

D.lgs 195/03 (requisiti dei Responsabili del servizio di prevenzione e protezione)

D.M. 15 Luglio 2003, n. 388 (disposizioni sul pronto soccorso aziendale, cassetta p. )

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3. GLI OBBLIGHI DEI LAVORATORI

Con l’emanazione del decreto 626/94 e il successivo D.lgs81/08 la posizione del

lavoratore viene attribuito un ruolo attivo all’interno dell’azienda in materia di sicurezza.

Ai lavoratori, infatti, sono imposti degli obblighi specifici - il cui mancato rispetto

comporta l’applicazione di sanzioni - tutti quanti finalizzati al miglioramento del livello di

sicurezza in azienda e della sua salute sui luoghi di lavoro.

La norma di carattere generale, fondamento di questi obblighi, è basata sul principio

che “il lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle

altre persone presenti sul luogo di lavoro, conformemente alla propria formazione ed

alle proprie istruzioni”.

Il D.lgs 81/08 (Obblighi dei lavoratori) così recita:

1. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute

e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli

effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni

e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. In particolare i lavoratori:

a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e

dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i

preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i

dispositivi di sicurezza;

c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

d) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le

deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali

condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso

di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali

deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di

segnalazione o di controllo;

f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro

competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri

lavoratori;

g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;

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h) contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento

di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la

sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

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4. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

4.1 ASPETTI GENERALI

I lavoratori devono essere protetti con adeguati DPI contro agenti ed effetti nocivi

all'igiene, alla salute e alla loro incolumità fisica.

Il datore di lavoro deve mettere a disposizione i DPI appropriati ai rischi inerenti alle

lavorazioni e operazioni effettuate, qualora siano insufficienti i mezzi tecnici di

protezione.

I DPI devono possedere i necessari requisiti di resistenza e di idoneità, e essere

mantenuti in buono stato di conservazione".

Il lavoratore è obbligato a servirsi dei DPI messi a sua disposizione nei casi in cui

non sono possibili misure di sicurezza collettive.

Occorre comunque dare priorità all'intervento Tecnico sugli impianti e

sull'organizzazione, in modo da ridurre il più possibile il ricorso ai DPI

è necessario istruire i lavoratori circa i limiti di impiego ed il corretto modo di usare i

DPI a loro disposizione, tenendo presente le istruzioni dei fabbricanti

I DPI vanno custoditi in luogo adatto e accessibile, e mantenuti in condizioni di

perfetta efficienza.

Ricordarsi che quando i rischi lavorativi non possono essere eliminati utilizzando

mezzi tecnici o misure di protezione collettiva con i quali intervenire su macchine,

impianti o processo produttivo, allora, e solo allora, è necessario ricorrere all'uso di

mezzi di protezione individuali.

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4.2 REQUISITI DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Dispositivi di protezione messi a disposizione dei lavoratori devono sempre soddisfare i

seguenti requisiti:

Adattabilità Alla Persona

Resistenza Agli Agenti Specifici;

Assenza Di Parti Pericolose;

Facilità Di Indosso;

Semplicità Di Confezione Per Consentire Operazioni Di Pulizia, Disinfezione,

Manutenzione;

Confort Per Renderlo Gradito All’operatore (Peso, Ingombro, Non Limitante L’attività

Lavorativa, Ecc.).

Essere Disponibili Per Ciascun Lavoratore

Essere Disponibili In Numero Sufficiente Per Le Attività Da Svolgere.

Proteggere Le Specifiche Parti Del Corpo Dai Rischi Inerenti Alle Lavorazioni

Effettuate

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D.P.I. Fasi di lavoro

Scarpe antinfortunistiche

Fasi con rischio di caduta di oggetti o punture ai piedi

Occhiali di protezione

Fasi con proiezione di oggetti

Casco Protettivo Dove presente rischio di caduta di

oggetti dall’alto

Guanti di sicurezza;

manipolazione di oggetti taglienti e/o insudicianti

Tute protettive in relazione all’agente nocivo (acidi,

solventi, ecc) – ignifughe x uso di fiamme libere

Indumenti rifrangenti Lavori con rischio d’investimento

Indumenti di protezione

Lavori all’aperto esposti ad agenti atmosferici, getto, lavori con schizzi d’acqua

Cinture di sicurezza particolari lavorazioni con rischio di caduta

Inserti auricolari e/o cuffie

lavorazioni con esposizione al rumore (vedi D.Lgs 277/91)

Mascherine respiratorie

Lavori con esposizione a polveri e/o agenti nocivi

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5. INFORMAZIONE

Il datore di lavoro provvede a fornire a tutti i lavoratori una corretta ed adeguata

informazione in merito ai seguenti argomenti:

I rischi connessi all’attività

Le misure di prevenzione e protezione adottate ;

L’organizzazione aziendale della sicurezza (normative e procedure aziendali)

Funzioni, compiti, responsabilità del responsabile del servizio di prevenzione e

protezione, del medico competente, del rappresentante dei lavoratori e dei

componenti il servizio di prevenzione e protezione (pronto soccorso, antincendio ,

ecc.) ;

I pericoli e le misure di sicurezza connessi all’uso di sostanze pericolose sulla base

delle schede di sicurezza;

Le procedure di emergenza ( pronto soccorso, prevenzione e lotta agli incendi,

evacuazione ) ;

Condizioni di impiego in sicurezza delle attrezzature anche in condizioni anomale

Sul corretto uso dei DPI e sulla loro funzione;

Sulla movimentazione dei carichi;

Sulla sorveglianza sanitaria (se prevista );

L’informazione può avvenire tramite riunioni, cartellonistica, opuscoli informativi e ogni

altro mezzo di comunicazione disponibile.

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6. FORMAZIONE

La formazione specifica alla mansione svolta dal lavoratore avviene nei seguenti

momenti:

All’atto dell’assunzione

Ogni qual volta c’è un cambio di mansioni

All’introduzione di nuove attrezzature, macchine, tecnologie o preparati e sostanze

pericolose;

Periodicamente

La formazione specifica alla mansione avviene sul posto di lavoro tramite affiancamento

di personale esperto e formato.

In oltre si prevede una formazione specifica per i lavoratori coinvolti attivamente nella

prevenzione e protezione dai rischi negli ambienti di lavoro.

Una specifica formazione mirata va impartita alle seguenti figure :

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

addetti alla squadra antincendio, evacuazione e pronto soccorso e

addetti al servizio di prevenzione e protezione

I programmi di formazione vengono concertati con l’Organismo Paritetico Territoriale se

già operante o in mancanza di essi seguendo quanto disposto dalla Normativa vigente

con scadenze almeno semestrali.

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7. ORGANI DI VIGILANZA E CONTROLLO E RAPPORTO CON LE AZIENDE

Gli organi di vigilanza e controllo inerenti il rispetto delle Norme di Igiene e sicurezza del

lavoro possono essere cosi schematizzati:

A.U.S.L. = Aziende Unità Sanitarie Locali

Ad essa sono affidati tutti i compiti di vigilanza, prevenzione e repressione in materia di

sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare svolge compiti di :

rilascio di autorizzazioni all’uso dei locali e all’esercizio di alcune attività

Parei igienico sanitari per agibilità/abitabilità

Idoneità dei lavoratori al lavoro

pareri preventivi di esercizio attività

In Generale svolge tutti i compiti previsti dalla normativa vigente, assorbendo anche molti

i compiti in materia che in precedenza venivano svolti dagli ispettorati del lavoro.

ISPETTORATO DEL LAVORO

La nuova normativa ha tolto le funzioni di controllo in materia di sicurezza ed igiene del

lavoro agli ispettorati del lavoro tranne che per i cantieri temporanei e mobili lasciando la

loro la parte amministrativa contributiva.

I.S.P.E.S.L. =istituto superiore Prevenzione e Sicurezza lavoro

A questo ente sono affidati i compiti di omologazione e collaudo di impianti che possono

presentare rischio per la sicurezza del lavoro quali impianti di terra, centrali termiche,

contenitori di gas, gru, ascensori, ecc

VIGILI DEL FUOCO

Rilasciano autorizzazioni (certificato di prevenzione incendio) all’esercizio di attività

consideravate pericolose ai fini della prevenzione incendi. Hanno anche compiti ispettivi

in materia

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Combustibile

Fonte d’innesco

Comburente

8. PREVENZIONE INCENDI E PIANI D’EMERGENZA

8.1 L’INCENDIO

L’incendio e una rapida ossidazione con sviluppo di:

CALORE E FIAMME con danni a strutture, cose e persone

GAS - FUMO con danni a persone (segue elenco di gas e fumi)

SOSTANZA CHE SI SVILUPPA

CONDIZIONI INCENDIO EFFETTO

Ossido di carbonio (cO) Carenza di ossigeno, luoghi chiusi Letale

Anidride carbonica (CO2) In presenza di ossigeno Asfissiante

Idrogeno solforato Materiali contenenti zolfo (lana, gomma, pelli carni).

Tossico x sistema nervoso

Anidride solforosa Materiali contenenti zolfo + ossigeno Irritante per le mucose

Ammoniaca Materiali contenenti azoto (acrilici, lana, seta)

irritante, - 0.25%-0.65% mortale

Acido cianidrico Materiali. contenenti lana, seta , resine acriliche, uretaniche poliammidiche con scarso ossigeno

Tossico - 0.3% mortale

Acido cloridrico Materiali contenenti cloro (mat. Plastici)

Irritante-1500 ppmm letale

Perossido di azoto Nitrati organici nitro cellulosa 0.02% letale, esplosivo,

Fosgene Mat. Contenenti cloro in assenza di ossigeno (mat. Plastici).-...,

altamente tossico

Durante un incendio, in cui si sospetta la presenza di una sostanza tossica intervenire

con auto respiratori Il pericolo maggiore per le persone è rappresentato da gas e fumi.

Affinché si manifesti un incendio occorrono tre “ingredienti”: Comburente (ossigeno)

combustibile e sorgente d’innesco

INCENDIO

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8.2 LOTTA AGLI INCENDI “AZIONI”

I modi per estinguere un incendio possono essere così raggruppati:

Separazione: allontanare il combustibile dall’incendio

mezzi meccanici se possibile

forti getti d’acqua

sabbia e/o polveri lanciati con forza

ripari o barriere (porte taglia fuoco, strutture rei..., ecc)

soffocamento : eliminazione contatto diretto con comburente

materiali incombustibili o inerti (coperte, ecc)

acqua

schiuma

sabbia e/o polveri

co2

raffreddamento: riduzione temperatura. sotto temperatura di accensione

acqua

schiuma

polveri

co2

inibizione chimica : blocco chimico della reazione di combustibile.

idrocraburi alogenati

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8.3 AGENTI ESTINGUENTI

Acqua e schiuma Non devono essere usate su parti in tensione, a eccezione dell’acqua frazionata in

impianti fissi.

Non possono essere usate a temperatura inferiore a 0° C.

Provocano danni a materiali e app. che temono l’umidità.

Anidride carbonica Può provocare ustioni da freddo (-70 C°)

Presenta pericolo di asfissia in locali angusti (aerare dopo uso)

Provoca danni se usata su materiali e apparecchiature che non sopportano sbalzi di

temperatura.

Polvere può provocare irritazioni alle vie respiratorie e agli occhi in locali angusti o in caso di

investimento diretto, raramente dermatosi.

E sconsigliabile l’uso in presenza di materiali e apparecchiature danneggiabili da

infiltrazioni di polvere

Per l’impiego su parti in tensione occorre adottare polveri che abbiano superato la

prova di dielettricità.

Dopo l’erogazione è necessario un minuzioso intervento di pulizia. Halon (idrocarburi alogenati) Gli idrocarburi alogenati sono caratterizzati da una temperatura di ebollizione molto

bassa che permette loro di liberare, a contatto con la fiamma, grandi quantità di vapori.

Questi vapori, notevolmente più pesanti dell’aria, si depositano sul combustibile e gli

impediscono di reagire con il comburente, bloccando chimicamente la combustione.

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8.4 MEZZI DI ESTINZIONE FISSI

Impianti di estinzione automatica tipo sprinkler , collocato al soffitto ed è costituito da punti di erogazione con valvola a rottura termica

Ad acqua, ad Halon o anidride carbonica.

collegati a centraline con rilevatori di fumi e calore.

idranti A parete in apposite cassette - a colonna, posizionate all’esterno.

In vicinanza delle uscite - raggio di 30 metri circa.

L’utilizzo degli indranti ed inparticolare di quelli a colonna è riservato al personale che

ha ricevuto particolare formazione (squadre aziendali di lotta agli incendi)

Naspi Di più semplice utilizzo sono i “naspi” simili agli idranti ma con tubazione semirigida e

pronti all’utilizzo senza srotolare tutta la tubazione, come avviene per gli idranti.

Possono essere facilmente utilizzabili da tutti.

Vengono ubicati in alberghi, scuole , ecc.

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8.5 MEZZI DI ESTINZIONE MOBILI (ESTINTORI)

Gli estintori sono mezzi di pronto intervento dei principi di incendio. costituiti da un

robusto recipiente metallico contenente la sostanza estinguente

Possono essere Carrellati (non superiore a 300 Kg); oe portatili (non superiore a 20

Kg);

Regole fondamentali per l’uso degli estintori

Nell’utilizzo degli estintori occorre rispettare alcune precise

regole:

1. Non erogare controvento ne contro persone;

2. Erogare con precisione ;

3. Agire con progressione iniziando lo spegnimento dal

focolaio più vicino sino a raggiungere quello principale , dirigendo il getto alla base della

fiamma ed avvicinandosi il più possibile senza pericoli alla persona;

4. Non erogare sostanze conduttrici elettricamente (acqua, schiuma, ecc.) su

apparecchi e impianti in tensione.

Utilizzo contemporaneo di più estintori

Quando è possibile l’impiego contemporaneo di due o più estintori, gli operatori devono

agire parallelamente o formando un angolo di massimo 90°

Erogazione su liquido in fiamme

In caso di erogazione su liquido infiammato in recipiente aperto operare in modo da

evitare spandimenti del liquido, facendo rimbalzare l’estinguente sul lato interno del

recipiente opposto a quello del lato di erogazione.

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8.6 REGOLE FONDAMENTALI DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI

Per eliminare o ridurre i rischi di incendi è necessario tener presente quanto segue: mantenere sgombre da ostacoli le vie di accesso ai presidi antincendio e le uscite

di sicurezza;

non fumare, saldare, smerigliare o introdurre fiamme libere in luoghi ove esista

pericolo di incendio e di esplosione per presenza di gas, vapori e polveri facilmente

incendiabili o esplosive;

evitare l’accumulo di materiali infiammabili (es. legno, carta, stracci) in luoghi dove,

per condizioni ambientali o per lavorazioni svolte, esiste pericolo di incendio;

non causare spandimenti effettuando il travaso di liquidi infiammabili e se ciò

dovesse accadere, provvedere immediatamente ad asciugarli;

non esporre le bombole di gas combustibile e comburente a forti fonti di calore

(raggi solari compresi) ed escludere nel modo più assoluto l’uso di fiamme per

individuare eventuali perdite;

al termine del lavoro, prima di uscire dai locali, assicurarsi di non aver dimenticato

accesi apparecchi elettrici o a fiamma libera;

occorre ricordare sempre che un corto circuito è una causa primaria di incendio

perciò, nel caso che si riscontino delle anomalie negli impianti elettrici, è necessario

segnalarle subito ai propri superiori: non sostituire mai di propria iniziativa i conduttori

regolamentari con conduttori di fortuna ed in particolare con trecciola o cavetti

telefonici, ecc.;

leggere e tenere a mente le istruzioni d’uso degli estintori che sono posti nei locali

in cui si lavora; in caso di incendio, infatti si potrebbe non avere il tempo necessario

per farlo.

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8.7 IL PIANO DI EMERGENZA

Per garantire un intervento efficace e coordinato, ogni azienda deve disporre di un

piano di emergenza in cui vengono definiti i comportamenti da tenere in caso di

incendio e di emergenza, individuando tra il personale interno, chi deve intervenire e

come intervenire.

il datore di lavoro:

1. Designa preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di

gestione dell’emergenza,

2. Organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti Informa tutti i

lavoratori circa le misure predisposte e i comportamenti.

3. Programma gli interventi e dà istruzioni, affinché i lavoratori in caso di pericolo grave

ed immediato abbandonino la loro attività e mettersi al sicuro

4. Prende provvedimenti affinché chiunque, in caso di pericolo grave ed immediato per

la propria ed altrui sicurezza, possa prendere misure adeguate alle proprie capacità e

mezzi , al fine di evitare le conseguenze di tale pericolo.

Dopo aver designato gli addetti alla prevenzione e lotta agli incendi e al pronto

soccorso, il piano d’emergenza diventa operativo.

Occorre quindi effettuare esercitazioni simulate almeno due volte l’anno.

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9. TUTELA ASSICURATIVA OBBLIGATORIA

La legge che definisce il concetto di tutela assicurativa obbligatoria e il Decreto del

Presidente della Repubblica n° 1124 del 30/06/1965 meglio noto come “Testo Unico

delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali.”

I soggetti tutelati sono tutti i lavoratori individuati dall’art.1.

L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in

occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro,

assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal

lavoro per più di tre giorni.

L'assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate in tabelle le

quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella

stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste. La tabella predetta può

essere modificata o integrata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta

del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanità,

sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative

9.1 REGISTRO INFORTUNI

Il datore di lavoro tiene un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli

infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno. Nel

registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato, le

cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del

lavoro. Il registro è redatto conformemente al modello è conservato sul luogo di lavoro a

disposizione dell'organo di vigilanza.

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10. APPALTI, LAVORATORI AUTONOMI E RISCHI CONNESSI

In linea generale, si deve rilevare che l’affidamento di determinati lavori ad imprese

appaltatrici, come, ad esempio, quelli relativi alla manutenzione degli impianti, può

essere fonte di gravi pericoli, perché l’impresa che svolge i lavori non conosce i possibili

rischi dell’ambiente in cui si trova ad operare e le eventuali sostanze pericolose o

nocive in esso presenti. Le disposizioni per il coordinamento delle imprese per quanto

attiene all’adozione delle misure di sicurezza in caso di appalto previste dalla

legislazione antimafia per gli appalti pubblici prima e dal decreto legislativo n. 81/08 poi,

sinora sono state spesso disattese, anche se non mancano settori in cui uno sforzo di

coordinamento è stato realizzato.

Vi sono, comunque, alcuni settori maggiormente esposti ai rischi connessi al sistema

del lavoro in appalto. L’edilizia e la cantieristica navale, in particolare, sono i settori

maggiormente esposti a questo tipo di rischi, in quanto svolgono attività tali da

richiedere il concentramento di più imprese appaltatrici e subappaltatrici per brevi tempi

negli stessi luoghi di lavoro.

La questione del sistema degli appalti risulta essere particolarmente sentita da parte

delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro del settore edile, nel quale si è

registrato un forte aumento di ditte individuali, di lavoratori autonomi e di lavoro nero, la

mancanza di professionalità e di misure di prevenzione da parte delle ditte appaltatrici e

la mancanza di controlli delle imprese committenti. Questa situazione, hanno

denunciato le stesse organizzazioni imprenditoriali, può determinare l’espulsione dal

mercato delle imprese più qualificate e operanti nel rispetto della normativa

prevenzionistica.

Ricapitolando:

Nel settore delle costruzioni è frequente affidare a più ditte esecutrici le varie tipologia di

opere (carpentieri, idraulici, elettricisti, ecc.) che si trovano ad operare e convivere nello

stesso ambiente di lavoro.

Un’altra forma di appalto, anche se meno evidente, è quello che si stabilisce tra il

titolare di una qualsiasi attività e imprese esterne che prestano la loro opera per suo

conto (imprese di pulizia, manutentori, ecc.)

In entrambi i casi esistono dei rischi per la sicurezza connessi:

alla non conoscenza dell’ambiente

alla non conoscenza delle attività delle altre imprese presenti;

all’interferenza delle attività, materiali, impianti sostanze,

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alla mancanza di preparazione a causa dei tempi di intervento molto ravvicinati.

S’impongono quindi delle misure di prevenzione per ridurre questi rischi specifici, in

particolare una concertazione preventiva allo svolgimento dei lavori mediante

convocazione di apposita riunione al fine di garantire uno scambio di informazioni

necessarie allo svolgimento.

Nel caso di affidamento dei lavori all'interno di aziende, Enti, ecc., ad imprese

appaltatrici o a lavoratori autonomi, introduce adempimenti precisi sia a carico dei datori

di lavoro committenti che dei datori di lavoro delle ditte incaricate della esecuzione dei

lavori o della prestazione d'opera, aggiudicati.

Questi adempimenti possono essere riassunti in:

verifica dei requisiti tecnico-professionali dell'appaltatore e/o del subappaltatore

informazioni alla ditta appaltatrice da parte del datore di lavoro committente

cooperazione fra datori di lavoro, appaltatori e committenti;

coordinamento della prevenzione a carico del datore di lavoro committente

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11. PRINCIPALI TIPI DI RISCHIO E RELATIVE MISURE

11.1 VALUTAZIONE DEI RISCHI (LINEE GUIDA ISPESL)

La "valutazione del rischio", così come prevista del D. L.gs. 81/08, va intesa come

l'insieme di tutte quelle operazioni, conoscitive ed operative, che devono essere attuate

per addivenire ad una Stima' del Rischio di esposizione ai fattori di pericolo per la

sicurezza e la salute del personale, in relazione allo svolgimento delle lavorazioni.

La valutazione del Rischio è pertanto una operazione complessa che richiede,

necessariamente, per ogni ambiente o posto di lavoro considerato, una serie di

operazioni, successive e conseguenti tra loro, che dovranno prevedere:

l'identificazione delle sorgenti di rischio presenti nel ciclo lavorativo;

l'individuazione dei conseguenti potenziali rischi di esposizione in relazione allo

svolgimento delle lavorazioni;

la stima dell'entità dei rischi di esposizione connessi con le situazioni di interesse

prevenzionistico individuate.

Tale processo di valutazione può portare, per ogni ambiente o posto di lavoro

considerato, ai seguenti risultati:

assenza di rischio di esposizione;

presenza di esposizione controllata entro i limiti di accettabilità previsti dalla

normativa;

presenza di un rischio di esposizione.

Nel primo caso non sussistono problemi connessi con lo svolgimento delle lavorazioni.

Nel secondo caso la situazione deve essere mantenuta sotto controllo periodico. Nel

terzo caso si dovranno attuare i necessari interventi.

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11.2 PRINCIPALI FONTI DI RISCHIO

11.2.1 RISCHI PER LA SICUREZZA

I Rischi per la Sicurezza, o Rischi di natura infortunistica, sono quelli responsabili del

potenziale verificarsi di incidenti o infortuni, ovvero di danni o menomazioni fisiche (più

o meno gravi) subite dalle persone addette alle varie attività lavorative, in conseguenza

di un impatto fisico-traumatico di diversa natura (meccanica, elettrica, chimica, termica,

etc.).

Le cause di tali rischi sono da ricercare, almeno nella maggioranza dei casi, in un non

idoneo assetto delle caratteristiche di sicurezza inerenti: l'ambiente di lavoro; le

macchine e/o le apparecchiature utilizzate; le modalità operative; l'organizzazione del

lavoro, etc.

Esempi di rischi per la sicurezza:

aree di transito,

spazi di lavoro,

scale,

macchine,

attrezzi manuali,

manipolazione manuale di oggetti,

impianti elettrici,

apparecchi a pressione,

reti e apparecchi distribuzione gas,

apparecchi di sollevamento,

mezzi di trasporto,

rischio di incendio,

rischio esplosioni ,

rischi chimici.

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11.2.2 RISCHI PER LA SALUTE.

I Rischi per la salute, o Rischi igienico-ambientali, sono quelli responsabili della

potenziale compromissione dell'equilibrio biologico del personale addetto ad operazioni

o a lavorazioni che comportano l'emissione nell'ambiente di fattori ambientali di

rischio, di natura chimica, fisica e biologica, con seguente esposizione del personale

addetto.

Le cause di tali rischi sono da ricercare nella insorgenza di non idonee condizioni

igienico-ambientali dovute alla presenza di fattori ambientali di rischio generati dalle

lavorazioni (caratteristiche del processo e/o delle apparecchiature) e da modalità

operative.

Lo studio delle cause e dei relativi interventi di prevenzione e/o di protezione nei

confronti di tali tipi di rischio deve mirare alla ricerca di un

"Idoneo equilibrio bio-ambientale tra UOMO E AMBIENTE DI LAVORO".

Si riportano una serie di esempi di rischi per la salute:

esposizioni ad agenti cancerogeni,

esposizioni ad agenti biologici,

ventilazione,

climatizazione,

esposizione a rumore,

esposizioni a vibrazioni,

microclima,

esposizione a radiazioni ionizanti /non ionizanti,

illuminazione,

carico di lavoro fisico,

carico di lavoro mentale,

videoterminali

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11.2.3 RISCHI TRASVERSALI O ORGANIZZATIVI.

Tali rischi, sono individuabili all'interno della complessa articolazione che caratterizza il

rapporto tra "l'operatore" e "l'organizzazione del lavoro" in cui é inserito. Il rapporto in

parola é peraltro immerso in un "quadro" di compatibilità ed interazioni che é di tipo oltre

che ergonomico anche psicologico ed organizzativo.

La coerenza di tale "quadro", peraltro può essere analizzata anche all'interno di possibili

trasversalità tra rischi per la sicurezza e rischi per la salute.

Alcuni esempi di rischi traversali possono essere:

organizzazione del lavoro,

compiti, funzioni e responsabilità,

analisi pianificazione e controllo,

informazione, formazione,

partecipazione,

norme e procedimenti di lavoro,

manutenzione e collaudi,

dispositivi di protezione individuali,

emergenza pronto soccorso,

sorveglianza sanitaria

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11.3 MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori come

riportato D.Lgs 81/08 sono:

valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;

eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze .........;

riduzione dei rischi alla fonte;

programmazione della prevenzione ........

sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, ...........

rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, ........

priorità delle misure di protezione collettiva ..................

limitazione al minimo del numero dei lavoratori esposti

utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;

controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;

allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari

misure igieniche;

misure di protezione collettiva ed individuale;

misure di emergenza .........

regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, ...

informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ..

istruzioni adeguate ai lavoratori.

si sottolinea il fatto che gli interventi devono seguire la scala di priorità: AMBIENTE -

MACCHINA –UOMO agendo cioè prima alla fonte del rischio e solo in ultima analisi

sull’uomo con dispositivi di protezione individuale.

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12. SEGNALETICA

La segnaletica deve essere sempre ben visibile, posizionata in maniera strategica e

conforme alla normativa vigente.

La funzione della segnaletica di sicurezza è quella di attirare in modo rapido e

facilmente comprensibile l’attenzione su oggetti e situazioni che possono provocare

determinati pericoli. I segnali di sicurezza si identificano secondo la loro forma e colore

secondo la seguente tabella:

Occorre precisare che l’efficacia della segnaletica di sicurezza dipende da una

corretta informazione circa il suo significato, e che non sostituisce le misure di

protezione

12.1 SEGNALI DI OBBLIGO O PRESCRIZIONE

I segnali di obbligo sono di forma tondeggiante e di colore blu ed informano i lavoratori

circa un comportamento da tenere (indossare il casco, le scarpe, ecc.) Alcuni esempi:

Protezione

obbligatoria degli occhi

Casco di protezione obbligatoria

Protezione obbligatoria

dell'udito

Protezione obbligatoria delle vie

respiratorie

Protezione

obbligatoria del corpo

Protezione obbligatoria del viso

Protezione contro le cadute

Passaggio obbligatorio per i

pedoni

12.2 SEGNALI DI PERICOLO O AVVERTIMENTO

I segnali di pericolo sono triangolari e di colore giallo e nero ed informano il lavoratore di

un pericolo (carichi sospesi, sostanze tossiche, ecc.) alcuni esempi:

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Materiale

infiammabile Materiale esplosivo Sostanze velenose Sostanze corrosive

Carrelli di movimentazione

Tensione elettrica pericolosa

Pericolo generico Raggi laser

Campo magnetico

intenso Pericolo di inciampo Caduta con dislivello Rischio biologico

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12.3 SEGNALI DI SALVATAGGIO ED ANTINCENDIO

I segnali di salvataggio ed antincendio sono rettangolari e di colore verde (salvataggio)

e rosso (antincendio) ed informano il lavoratore circa l’ubicazione dei mezzi di

estinzione, le uscite di sicurezza, ecc.

Percorso/Uscita di emergenza

Percorso/Uscita di emergenza

Percorso/Uscita di emergenza

Percorso/Uscita di emergenza

Lancia antincendio Scala Estintore Telefono per gli antincendio

12.4 SEGNALI DI DIVIETO

I segnali di divieto sono di forma tondeggiante, con bordo e fascia trasversale rossi su

fondo bianco ed informano i lavoratori sui comportamenti vietati

usare fiamme libere Vietato ai pedoni Vietato fumare

Vietato ai carrelli di movimentazione

Non toccare

Divieto di accesso alle persone non autorizzate

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13. IL PRIMO SOCCORSO

13.1 PREMESSA

Ogni persona può essere di fondamentale aiuto in caso di incidenti e infortuni accorsi a

colleghi di lavoro, famigliari, amici o persone circostanti. Intervenire in soccorso di un

malcapitato vuol dire adoperarsi, nei limiti delle proprie capacità, a limitare i danni

dell’incidente e in alcuni casi a salvare una vita umana. Il fatto di non essere

soccorritore professionale non esime nessuno dal prestare il proprio soccorso, che può

in taluni casi limitarsi ad allertare tempestivamente i mezzi di soccorso professionale.

Intervenire in caso di richiesta di soccorso è un preciso dovere del cittadino e omettere

il soccorso è penalmente punito dall’art 593 del codice penale.

13.2 LE FASI DEL SOCCORSO

Il primo soccorso può essere distinto nelle seguenti fasi.

13.2.1 PRIMA VALUTAZIONE E ALLERTA DEI MEZZI DI SOCCORSO

Chiunque si accorga di un incidente valuta se la situazione richiede l’intervento dei

mezzi di soccorso professionali o può essere risolto in maniera diretta.

I casi in cui si può pensare di risolvere da soli il “modesto infortunio” dipendono dalla

capacità del soccorritore e dall’entità del danno.

In casi dubbi conviene sempre rivolgersi a un medico.

In caso di inoltro di richiesta di soccorso occorre essere precisi, chiari e sintetici nel

descrivere la situazione:

- La natura dell’incidente (sul lavoro, domestico, stradale)

- Il numero delle persone da soccorrere

- Se ci sono danni evidenti (perdita di coscienza, amputazioni, fratture.)

- Se ci sono ustionati

- Se ci sono arresti cardio- respiratori

- L’indirizzo esatto e l’eventuale percorso per raggiungerlo

Và ricordato che è ormai attivo in quasi tutte le zone il numero unico 118 per le

chiamate di soccorso.

Se la natura dell’infortunio lo permette si può trasportare con mezzo proprio l’infortunato

al pronto soccorso più vicino.

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13.2.2 VALUTAZIONE APPROFONDITA

In attesa dei mezzi di soccorso si può approfondire l’analisi dello stato dell’infortunato,

valutando:

- se respira normalmente;

- se il cuore batte normalmente;

- se sono presenti ferite evidenti;

- se le pupille sono dilatate in maniere anomala

- se la temperatura del corpo sale o scende bruscamente;

- se ci sono ustioni estese;

- se ci sono fratture;

- se ha perso coscienza o è in stato confusionale

- se ha ingerito prodotti venefici;

- se ci sono segni di trauma cranici.

Se sono presenti una o più di queste situazioni probabilmente l’infortunato è in serio

pericolo di vita. Un vostro efficace intervento sino all’arrivo dei soccorsi potrebbe

ridurre le conseguenze dell’infortunio. L’acquisizione delle nozioni elementari riportate

nel presente manuale potrebbero diminuire le conseguenze dell’infortunio.

La fase di valutazione dell’incidente è fondamentale e può essere utile ricostruire la

scena dell’infortunio per aiutare i soccorritori nell’intervento.

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13.2.3 INTERVENTO DI PRIMO SOCCORSO

Il primo soccorso si deve limitare a semplici manovre facili da ricordare e che non

aggravino la situazione.

In alcune circostanze è meglio “non fare” che “improvvisare”.

Un soccorritore coscienzioso deve impedire che altri “improvvisati soccorritori”

aggravino la situazione intervenendo a sproposito.

Si riportano alcuni esempi di interventi da NON FARE:

NON muovere infortunati che potrebbero aver riportato fratture;

NON praticare somministrazioni di farmaci senza esplicita indicazione dell’infortunato

(farmaci salvavita)

NON somministrare bevande o cibo

NON rimuovere vestiti in caso di ustione

NON somministrare bevande (latte o acqua) in caso di avvelenamento

NON tentare di estrarre le persone da auto incidentate a meno di serio pericolo

(esplosione, incendio).

Si DEVE FARE:

Mettere in posizione di sicurezza (se possibile)

Assistere la persona senza abbandonarla fino all’arrivo dei soccorsi

Slacciare indumenti che blocchino la respirazione

Coprire il corpo se la temperatura scende

Mettere in atto, compatibilmente con le proprie capacità le misure di primo soccorso.

Attenzione prima di intervenire lavarsi accuratamente le mani e indossare guanti.

Oltre la possibilità di infettare la ferita esiste la possibilità di essere infettati da virus tipo

epatite o AIDS.

STUDIO DI CONSULENZA TECNICA AZIENDALE Ing. FARELLA ANTONIO Via Mura Megalitiche, 5/A - 70022 Altamura (BA) – tel: 080/311.47.41 – E.mail: [email protected]

ING. FARELLA ANTONIO Consulente in Sicurezza Sul Lavoro

Tecnico Competente in materia acustica

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