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5^ GIORNATA 2014/15 LA TRASFORMAZIONE E LE OPERAZIONI SUL CAPITALE Sessione di approfondimento

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5^ GIORNATA

2014/15

LA TRASFORMAZIONE E LE OPERAZIONI SUL CAPITALE

Sessione di approfondimento

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INDICE

Contributi di approfondimento

6 TRASFORMAZIONE: ITER, PERIZIA E PROBLEMATICHE CONTABILI a cura di Alessandro Bonuzzi e Giovanni Valcarenghi

21 ANALISI DI UN ATTO DI TRASFORMAZIONEa cura di Ennio Vial

42 TRASFORMAZIONI REALIZZATIVE E TRASFORMAZIONI NEUTRALI a cura di Lelio Cacciapaglia

48 TRASFORMAZIONE: LA GESTIONE DELLE RISERVEa cura di Lelio Cacciapaglia

55 IL RIPORTO DELLE PERDITE FISCALI NELLE TRASFORMAZIONI SOCIETARIE a cura di Sandro Cerato

62 LA TRASFORMAZIONE DELLE SOCIETÀ: REGOLE DICHIARATIVE E DI VERSAMENTO DELLE IMPOSTE a cura di Fabio Garrini

73 CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI: PROFILI CIVILISTICI E DIVERSI REGIMI FISCALI APPLICABILI a cura di Alessandro Bonuzzi e Paola Cattani

92 SOCIETÀ COMUNITARIA: LE OPPORTUNITÀ DEL DOPPIO BINARIO a cura di Ennio Vial

99 LA FISCALITÀ DEI DIVIDENDI ALLA LUCE DELLA RECENTE RIFORMA a cura di Giovanni Valcarenghi

Sulla Professional Library ulteriori approfondimenti: • GESTIONE DEI DIVIDENDI DA SOCIETÀ ESTERE E DIVIDENDI PERCEPITI DA TRUST

a cura di Ennio Vial

• OTTIMIZZAZIONE DEI DIVIDENDI: OPPORTUNITÀ E CRITICITÀ a cura di Ennio Vial

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Schemi operativi di sintesi

104 LA TRASFORMAZIONE: ASPETTI PROCEDURALI

109 ANALISI DI UN ATTO DI TRASFORMAZIONE

112 TRASFORMAZIONI NEUTRE E REALIZZATIVE

114 LA DISCIPLINA DELLE RISERVE

116 LA GESTIONE DELLE PERDITE

118 SCADENZE FISCALI E ADEMPIMENTI DICHIARATIVI

121 CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI: PROFILI CIVILISTI E FISCALI

126 CONFERIMENTO IN SOCIETÀ COMUNITARIA

129 LA NUOVA FISCALITÀ DEI DIVIDENDI DAL 2014

131 OTTIMIZZAZIONE DEI DIVIDENDI

135 GESTIONE DIVIDENDI DA SOCIETÀ ESTERE E DIVIDENDI PERCEPITI DA TRUST

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Contributi di aggiornamento

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TRASFORMAZIONE: ITER, PERIZIA E ROBLEMATICHE CONTABILI

a cura di Alessandro Bonuzzi e Giovanni Valcarenghi

La trasformazione consente ad un ente di mutare la propria veste giuridica e il proprio scopo conservando tutti i diritti e gli obblighi e proseguendo in tutti i rapporti giuridici, anche processuali, in essere alla data di effetto dell’operazione. Si parla, non a caso, di ente poiché la trasformazione non è limitata solo alle società, ma coinvolge anche gli enti non commerciali. Risulta possibile, pertanto, il passaggio da un ente non societario a un soggetto societario e viceversa.

1. Premessa

La disciplina della trasformazione è contenuta negli articoli da 2498 al 2500-novies del Codice Civile; la stessa è stata profondamente mutata con la riforma del 2003 che, in particolare, ha rimosso molti dei precedenti limiti esistenti ed ha reso esplicita la differenza tra trasformazione omogenea ed eterogenea, oltre che tra la forma progressiva e regressiva. In particolare, gli artt. 2498, 2499, 2500 e 2500-bis contengono disposizioni di ordine generale, applicabili, quindi, in tutti i casi nei quali l’operazione può essere posta in essere. Gli artt. 2500-ter, 2500-quater e 2500-quinques e 2500-sexies si occupano della trasformazione omogenea che avviene nell’ambito delle società con scopo di lucro e che, si dice progressiva quando una società di persone muta la propria veste giuridica in una società di capitali, ovvero regressiva, quando, al contrario, ha ad oggetto il passaggio da una società di capitali a una società di persone. Infine, gli artt. 2500-septies, 2500-octies e 2500-novies si applicano specificatamente in caso di trasformazione eterogenea, che assume tale denominazione per il fatto di prevedere il passaggio dell’organizzazione produttiva da una società ad un ente non societario, e viceversa. Il carattere fondante della trasformazione si rinviene nell’articolo 2498 (continuità dei rapporti giuridici), in forza del quale si afferma che con la trasformazione l’ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti, anche processuali, dell’ente che ha effettuato la trasformazione. In pratica, in forza di tale previsione: • i contratti ancora in essere passano al nuovo ente; • non si applica il disposto dell’articolo 2558, quindi non è ammesso, per il terzo, il recesso per giusta

causa anche nel caso di rapporti di natura “personale”; • i rapporti di debito e di credito proseguono; • i rapporti processuali pendenti non debbono essere riassunti, né vi è necessità di nuove deleghe o

procure;

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Trasformazione: iter, perizia e problematiche contabili

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• il rapporto partecipativo in capo ai soci rimane inalterato in termini di proporzionalità nell’ assegnazione delle partecipazioni.

Ecco il motivo per cui si afferma che la trasformazione non si configura come vicenda di carattere novativo – successorio, bensì come vicenda di carattere evolutivo – modificativo, caratterizzata dalla continuità soggettiva dell’ente che si trasforma. Da qui la conseguenza, ad esempio, in tema di assenza di effetto circolatorio per il patrimonio immobiliare che non deve essere trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, così come non soggiace alle formalità urbanistiche, agli adempimenti in materia di attestato di certificazione energetica, di sicurezza degli impianti all’interno degli edifici, alla disciplina delle prelazioni legali a favore di privati o dello Stato (ad esempio per gli immobili di interesse storico – artistico). 2. L’ambito soggettivo

Il principio di fondo che regola la trasformazione, post riforma del 2003, è quello secondo cui la stessa possa svolgersi nella più vasta autonomia privata. Al riguardo, la dottrina distingue l’esistenza di limiti: • di natura generale, in quanto direttamente esplicitati dalla norma di riferimento; • di natura legale, in quanto dettati da altre disposizioni vigenti (per le cooperative a mutualità

prevalente, per le associazioni che abbiano percepito contributi pubblici o liberalità e donazioni dal pubblico, per le società che abbiano emesso prestiti obbligazionari, ecc.);

• di natura statutaria, in quanto espressamente previsti nelle regole di funzionamento dell’ente. Per quanto concerne i limiti di natura generale, l’art. 2499 c.c. dispone che “può farsi luogo alla trasformazione anche in pendenza di procedura concorsuale, purché non vi siano incompatibilità con le finalità o lo stato della stessa”. Ciò significa che è espressamente consentito porre in essere la trasformazione di una società quand’anche la stessa sia soggetta ad una procedura concorsuale; l’unico limite è che l’operazione straordinaria non sia incompatibile con le “finalità” o con lo “stato” della procedura stessa. Per quanto attiene la trasformazione di società in stato di liquidazione, sin tanto che non risulta avviata la fase di distribuzione dell’attivo1, l’operazione potrebbe essere finalizzata: • alla ripresa di una attività di gestione dinamica: in tal senso, si potranno porre dei problemi di

revoca della liquidazione; • ad agevolare l’attività liquidatoria: situazione tipica potrebbe essere quella della trasformazione

regressiva finalizzata alla eliminazione del collegio sindacale, nell’ottica di riduzione dei costi finalizzata al maggior soddisfacimento delle passività aziendali. Addirittura, pensando alla regressione da società di capitali a società di persone, i creditori verrebbero maggiormente tutelati, potendo fare affidamento sulla responsabilità illimitata dei soci. Nel caso di trasformazione eterogenea, invece, ai creditori viene comunque riservato il diritto di opposizione.

Una casistica particolare potrebbe riguardare la legittimità di una trasformazione di una società di capitali, con capitale sociale azzerato per effetto di perdite, in una società di persone: la vicenda vede la contrapposizione di differenti chiavi di lettura. In particolare si distinguono:

1 A. Ferrucci – C. Ferrentino, Società di capitali, cooperative e mutue assicuratrici – Collana notarile Guido Capozzi, Giuffré editore 2012, Tomo II, pag. 1956.

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• una prima posizione2, più datata, in forza della quale la trasformazione sarebbe possibile solo ove il capitale sia ridotto al di sotto del minimo legale, ma non quando il medesimo sia completamente azzerato;

• una seconda posizione3,maggioritaria in dottrina e giurisprudenza, in base alla qualel’operazione sarebbe invece possibile e lecita, sulla scorta delle seguenti considerazioni: nelle società di persone è ben possibile che un ente continui ad operare pur in presenza di perdite che azzerino totalmente il capitale sociale; inoltre, i soci assumerebbero la responsabilità illimitata anche per i debiti insorti anteriormente alla trasformazione, con l’unica differenza (ritenuta non strumentale) che nella società di capitali scatterebbe il divieto di distribuzione di utili sino al reintegro del capitale alla soglia minima imposta per legge.

Nel caso di trasformazione di srl in società di persone bisogna considerare le conseguenze che possono derivare dalla presenza di soci che abbiano conferito opere e servizi. In entrambe le tipologie societarie la casistica è contemplata, tuttavia, nel caso specifico, vengono meno tutte le cautele imposte nella srl, quali l’obbligo di polizza fideiussoria o di cauzione in denaro. Analogamente, si deve ritenere che la trasformazione di cui sopra determini, in mancanza di specifiche previsioni statutarie, l’estinzione di particolari diritti attribuiti al socio ai sensi dell’articolo 2468, comma 3, c.c. Può essere considerata possibile la trasformazione di un ente non societario in una società di persone ovvero di una società di persone in un ente non societario. In tal senso la Massima n. 20 del 18 marzo 2001 del Consiglio Notarile di Milano, secondo la quale è ritenuta ammissibile la trasformazione eterogenea anche in società di persone, a cui possono applicarsi le disposizioni relative alle società di capitali, salvo che per l’obbligo della perizia di stima (che quindi non è necessaria). Le società possono trasformarsi in consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni d’azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni (cd. trasformazione involutiva). Di contro possono trasformarsi in società i consorzi, le società consortili, le comunioni d’azienda, le associazioni riconosciute e le fondazioni (cd. trasformazione evolutiva). Il dato letterale della norma porta a ritenere che tale elenco sia tassativo (anche se in dottrina alcuni autori sostengono il carattere esemplificativo delle ipotesi in questione). Tabella n. 1

TRASFORMAZIONE

OMOGENEA

Società di persone

NEL MEDESIMO AMBITO → ad esempio da snc a sas PROGRESSIVA → in società di capitali ex art. 2.500-ter c.c.

Società di capitali

NEL MEDESIMO AMBITO → ad esempio da spa a srl REGRESSIVA → in società di persone ex art. 2500-sexies c.c.

DA A TRASFORMAZIONE

ETEROGENEA

consorzi società consortili

comunioni d’azienda associazioni riconosciute

fondazioni

società di capitali o di persone

ex art. 2500-octies c.c.

consorzi società consortili

2 Appello Brescia, 30 marzo 1990; Tribunale Genova 25/02/1987, Cassazione 18/02/1992. 3 Tribunale Milano 05/10/1998; Tribunale Alba 22/04/1998; Tribunale Latina 11/05/2000; Massime Consiglio Notarile Toscana 04/06/2008.

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Trasformazione: iter, perizia e problematiche contabili

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società di capitali o di persone ex art. 2500-septies c.c.

società cooperative comunioni d’azienda

associazioni non riconosciute fondazioni (necessario il

riconoscimento prefettizio) 3. L’atto di trasformazione e la sua efficacia

L’art. 2500, primo comma, c.c. stabilisce che “la trasformazione in società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata deve risultare da atto pubblico, contenente le indicazioni previste dalla legge per l’atto di costituzione del tipo adottato”. Si tratta, semplicemente, di una norma che impone parità di condizioni di forma per la creazione di una società di capitali, indipendentemente dalla circostanza che la medesima sia derivante da nuova iniziativa, oppure da atto di trasformazione. Per logica conseguenza, l’atto deve contenere le indicazioni previste dalla legge per l’atto di costituzione, che variano in ragione della tipologia di società che si intende adottare: pertanto per le trasformazioni in società per azioni, l’atto deve contenere quanto indicato nell’art. 2328 c.c., mentre per quelle in società in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, le norme di riferimento diventano, rispettivamente, gli artt. 2454-2455 c.c. e l’art. 2463 c.c. Inoltre, l’art. 2500, al secondo comma, stabilisce che l’atto di trasformazione deve comunque rispettare la disciplina e le forme di pubblicità previste per il tipo società adottato ed è altresì soggetto alle forme di pubblicità richiesta per la cessazione dell’ente che si trasforma. Secondo questa ultima disposizione di ordine generale, la forma dell’atto pubblico è altresì richiesta in tutti i casi di trasformazione da società di capitali a società di persone, o in altro ente per la cui costituzione basterebbe la forma della scrittura privata, ancorché la norma non lo preveda espressamente; ciò in quanto la delibera di trasformazione, essendo adottata in assemblea straordinaria, è soggetta al vincolo di verbalizzazione ad opera del notaio. È sufficiente, invece, la forma della scrittura privata autenticata nelle trasformazioni che coinvolgono esclusivamente società di persone (ad esempio, da Sas a Snc). Per quanto riguarda le trasformazioni eterogenee da società di persone, rileva sempre il secondo comma dell’art. 2500 c.c.: pertanto, l’obbligo della forma dell’atto pubblico dipende dalla tipologia di ente risultante dall’operazione. Infine, per quel che concerne la data a partire dalla quale la trasformazione ha effetto, l’ultimo comma dell’art. 2500 c.c. stabilisce che tale momento coincide con l’ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti a seconda della natura giuridica dei soggetti coinvolti nella trasformazione. Pertanto, ad esempio, in caso di trasformazione omogenea (sia progressiva che regressiva) la trasformazione ha effetto dall’ultima delle iscrizioni richieste presso il Registro imprese competente. Al riguardo, la dottrina4, sottolineando la funzione di “ponte” dell’atto di trasformazione, ha avuto modo di precisare che la rilevanza attribuita dalla norma al completamento della doppia iscrizione non avrebbe alcuna giustificazione nel caso in cui non vi sia necessità di mutare lo strumento pubblicitario nel passaggio dallo schema organizzativo trasformato e quello adottato. Quindi, non vi sarebbe alcuna necessità del “doppio adempimento” nel caso, ad esempio, di trasformazioni omogenee tra società lucrative.

4 M. Maltoni – F. Tassinari, La trasformazione delle società, WKI editore, anno 2011, pag. 28 e seguenti.

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La medesima norma, peraltro, produce effetti difformi rispetto alle “regole canoniche”, come si può apprezzare nel caso della trasformazione omogenea tra società di persone: la modifica organizzativa non produce effetti dalla data di stipulazione dell’atto (come normalmente avviene), bensì da quella di iscrizione presso il registro delle imprese. In deroga a quanto detto, l’art. 2500-novies c.c., con specifico riferimento alla trasformazione eterogenea, stabilisce che l’effetto decorre dopo 60 giorni dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti, salvo che non sia intervenuto il consenso dei creditori o la liquidazione del rispettivo credito in caso di esplicito dissenso: infatti, entro tale termine i creditori possono fare opposizione. 4. La trasformazione progressiva

La trasformazione di società di persone in società di capitali è disciplinata dagli artt. 2500-ter, 2500-quater e 2500-quinques c.c. In deroga al principio generale in base al quale per gli atti modificativi delle società di persone è necessario il consenso unanime di tutti i soci, l’art. 2500-ter stabilisce che la trasformazione in una società di capitali è decisa a maggioranza, determinata in proporzione alla quota di partecipazione di ciascun socio agli utili: per controbilanciare tale apertura è prevista la facoltà per i soci dissenzienti di recedere. È fatta, comunque, salva la possibilità di prevedere nel contratto sociale la regola dell’unanimità. Il capitale della società di capitali risultante dall’operazione può essere determinato in funzione dei valori effettivi degli elementi dell’attivo e del passivo; in tal senso, appare ormai pacifico che con il termine “a valori attuali”, la norma preveda la possibilità di considerare il valore corrente dei beni sociali in luogo del valore di libro. Ne deriva che la trasformazione consentirebbe la rivalutazione di beni che nei bilanci sociali anteriori a questa erano iscritti al costo, evidenziando così i valori latenti. Occorre tuttavia precisare che tale possibilità non può mai legittimare l’iscrizione di un avviamento “interno”, cui non corrisponde un prezzo a terze parti. Il capitale, inoltre, deve risultare – obbligatoriamente - da apposita perizia di stima, redatta ai sensi dell’art. 2343 o 2465 c.c., a seconda che la forma sociale prescelta sia, rispettivamente, una società azionaria (società per azioni o in accomandita per azioni) oppure una società a responsabilità limitata. Al riguardo, va sottolineato che, per effetto delle modifiche apportate al codice civile ad opera del DL 91/2014, nel caso di trasformazione in Spa, in sostituzione della perizia di cui all’articolo 2343 è possibile ricorrere alla documentazione evocata dall’articolo 2343-ter. Trascurando il caso del comma 1 (valori mobiliari e strumenti del mercato monetario), così come quello del fair value iscritto in un bilancio soggetto a revisione, potrebbe risultare attuale l’ipotesi del valore risultante da una valutazione riferita da una data precedente di non oltre 6 mesi l’operazione, conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni, a condizione che essa provenga da un esperto indipendente dotato di adeguata e comprovata professionalità. In sostanza, il valore effettivo del patrimonio sociale determinato dagli amministratori deve essere attestato attraverso la perizia di stima dell’esperto. I soci hanno, poi, la facoltà di adottare per la “nuova” società, nel rispetto dei minimi di legge, la misura del capitale che ritengono più opportuna purché non superiore al valore risultante dalla perizia, destinando l’eventuale differenza a una riserva di patrimonio netto (“riserva di trasformazione”). In questa sede, ciò che rileva è la tutela dell’interesse pubblico che avviene assicurando l’effettiva esistenza del capitale sociale. I soci possono decidere, come accade nella maggior parte dei casi, di adottare una misura del capitale corrispondente al valore di libro dei beni sociali. Ciò evita il sorgere di alcune problematiche contabili da gestire, quali:

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Trasformazione: iter, perizia e problematiche contabili

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• l’obbligo ai sensi dell’art. 2423 c.c. di indicare in nota integrativa di aver adottato un criterio di valutazione diverso da quello del costo in deroga al postulato di bilancio che consente l’iscrizione dei soli utili realizzati (ex art. 2423-bis, primo comma, num. 2, c.c.);

• l’iscrizione in bilancio di plusvalenze non realizzate diverse da quelle previste dal codice civile o dai principi contabili;

• la gestione del disallineamento tra i valori civilistici e i valori fiscali (che rimangono quelli precedenti alla rivalutazione), sia in termini di ammortamenti, sia in termini di plus/minusvalenze in caso di cessione;

• l’iscrizione in bilancio di imposte differite; • l’iscrizione in bilancio di una “riserva di trasformazione” disponibile ma, di fatto, non distribuibile. Secondo gli orientamenti del Comitato Triveneto dei Notai “il capitale risultante dopo la l’operazione non può essere inferiore a quello nominale anteriore alla trasformazione a meno che la riduzione sia necessaria per adeguarsi alla stima ex articolo 2500-ter, secondo comma, del Codice civile, ovvero sia ritualmente adottata nelle forme della riduzione reale del capitale” (1° pubbl. 9/04 – modif. 9/08). Sempre secondo tali Orientamenti non sussiste alcun obbligo di imputare a capitale della società trasformata il patrimonio netto della società di persone eccedente il capitale preesistente, quale risultante della perizia di stima redatta ai sensi del 2500-ter, secondo comma” (Orientamento 1° pubbl. 9/08). L’art. 2500-quater c.c., prevedendo che a ciascun socio deve essere assegnato un numero di azioni o una quota proporzionale alla precedente partecipazione, si preoccupa di affermare il principio in base al quale la trasformazione non muta gli assetti proprietari della società. In tema di responsabilità, l’art. 2500-quinques dispone che, a tutela dei creditori, la trasformazione non libera i soci dalla responsabilità illimitata per le obbligazioni sorte prima del momento in cui l’operazione ha avuto effetto (per le quali risponde in primo luogo la società con il suo patrimonio e in via sussidiaria i soci illimitatamente responsabili), salvo che i creditori non diano il loro consenso affinché ciò avvenga. In ogni caso, il consenso si presume quando la deliberazione di trasformazione viene comunicata ai creditori sociali “anteriori” con qualunque mezzo che sia in grado di fornire la prova dell’avvenuto ricevimento e questi non esprimano il loro dissenso entro i successivi 60 giorni. Il seguente schema sintetizza il tipico iter procedurale relativo ad una trasformazione progressiva di una società di persone in una società di capitali.

N. ADEMPIMENTO NOTE 1 Nomina del perito Da parte del Tribunale per la trasformazione in Spa o Sapa

(art. 2443 c.c.) o da parte dei soci per la trasformazione in Srl (art. 2465 c.c.)

2 Stima del patrimonio sociale In base ai valori correnti degli elementi patrimoniali della società (2500-ter c.c.)

3 Versamento del 25% in caso di conferimenti in denaro presso

un c/c bancario

I conferimenti potrebbero essere necessari per integrare il capitale minimo della società risultante (art. 2342 c.c.)

4 Atto di trasformazione redatto da un notaio

La relativa delibera è assunta a maggioranza, salvo che lo statuto non preveda diversamente (art. 2500 c.c.)

5 Deposito dell’atto presso R.I. Entro 30 gg. dalla delibera a cura del notaio (art. 2436 c.c.). Dalla data di iscrizione la società acquista la personalità giuridica e ha effetto la trasformazione e una volta eseguita non può più essere dichiarata invalida (art. 2500-bis c.c.)

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6 Comunicazione all’AdE della variazione

Entro 30 gg. dalla delibera a cura del notaio (art. 35 d.P.R. n.633/72)

7 Eventuale comunicazione ai creditori

Per liberare i soci dalla responsabilità illimitata in caso di mancata opposizione entro 60 gg. (art. 2500-quinques c.c.)

8 Controllo della valutazione Da parte degli amministratori entro 180 gg. Solo se la società trasformata è una Spa o una Sapa (art. 2343 c.c.)

5. La trasformazione regressiva

L’art. 2500-sexies dispone che, nel silenzio dello statuto, per le trasformazioni di società di capitali in società di persone, i quorum necessari per l’adozione della relativa delibera assembleare sono quelli previsti per le modifiche dello statuto, con l’avvertenza che è comunque richiesto il consenso dei soci che, per effetto dell’operazione, assumono una responsabilità illimitata, la quale si estende anche alle obbligazione sociali sorte anteriormente alla trasformazione. Tale consenso, di fatto, deve essere considerato come una condizione da cui dipende l’efficacia dell’operazione. Secondo la Commissione società del Consiglio Notarile di Milano nel caso in cui vi sia un aggravamento nel regime di responsabilità per i debiti dell’ente da parte dei soci, è necessario il consenso degli stessi. La manifestazione del consenso non deve necessariamente essere contestuale alla delibera di trasformazione purché nella stessa si definisca il termine entro cui deve essere espressamente prestato, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, o a mezzo documento di equivalente affidabilità (cfr. Massima n.53 del 19 novembre 2004). In ogni caso, lo statuto può sempre prevedere quorum più ampi. La norma prevede altresì la redazione da parte degli amministratori di una relazione illustrativa in cui vengano delineate le motivazioni e gli effetti dell’operazione, che deve essere depositata presso la sede sociale almeno 30 giorni prima della delibera assembleare di trasformazione, affinché i soci assumano una decisione informata. È previsto un criterio di assegnazione proporzionale delle partecipazioni ai soci in base al valore delle quote o delle azioni detenute nella società prima dell’operazione di trasformazione. Infine, si precisa che, secondo l’orientamento del Comitato Triveneto dei Notai, l’art. 2500-sexies si riferisce soltanto alla trasformazione di società di capitali in società di persone e non anche a quella di società di capitali in società di capitali. Pertanto “l’obbligo di relazione dell’organo amministrativo non si applica in caso di trasformazione nell’ambito delle società di capitali” (pubb. 9/08). Inoltre, sempre a parere dello stesso Comitato, quando una Srl, che ha ricevuto conferimenti in natura, si trasforma in una Spa “non è necessario procedere ad una nuova perizia di stima da un esperto nominato da un Tribunale … purché tra la data del conferimento e quella di trasformazione sia intercorsa l’approvazione di almeno un bilancio d’esercizio” (pubbl. 9/04). Il seguente schema sintetizza il tipico iter procedurale relativo ad una trasformazione regressiva di una società di capitali in una società di persone.

N. ADEMPIMENTI NOTE 1 Predisposizione della relazione

illustrativa Da depositare presso la sede almeno 30 gg. prima

dell’assemblea (art. 2500-sexies c.c.) 2 Convocazione dell’assemblea

straordinaria Per le Spa: 15 gg. prima dell’assemblea (art. 2366 c.c.)

Per le Srl: 8 gg. prima dell’assemblea (art. 2479-bis c.c.) 3 Atto di trasformazione Con la maggioranza richiesta e il consenso dei soci che

diventano illimitatamente responsabili (art. 2500-sexies c.c.)

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Trasformazione: iter, perizia e problematiche contabili

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4 Deposito dell’atto nel R.I. Entro 30 gg. dalla delibera a cura del notaio (art. 2436 c.c.). Dalla data di iscrizione ha effetto la trasformazione e una volta eseguita non può più essere dichiarata invalida (art.

2500-bis c.c.) 5 Comunicazione della

variazione all’AdE Entro 30 gg. dalla delibera a cura del notaio (art. 35 d.P.R.

n.633/72). 6. La trasformazione eterogenea

La trasformazione eterogenea determina il mutamento dell’originario modello organizzativo dell’attività economica e può determinare, altresì, il cambiamento dello scopo principale, il quale, in caso di passaggio da società a ente non commerciale, diventa non lucrativo, mentre con il passaggio da ente non commerciale a società, diventa lucrativo. Ne deriva che alla base della trasformazione eterogenea ci devono essere motivazioni particolarmente forti e radicali. Stante la minore rilevanza assunta dalla casistica in esame, si prescinde da una analisi approfondita delle disposizioni, concentrandoci invece su alcune casistiche che si ritengono di maggiore interesse per il professionista. In ogni caso, si presentano in forma tabellare alcune note che possono risultare utili.

TRASFORMAZIONE ETEROGENEA DA SOCIETA’ DI CAPITALI N. ADEMPIMENTI NOTE 1 Predisposizione della relazione

illustrativa Da depositare presso la sede almeno 30 gg. prima

dell’assemblea (art. 2500-sexies c.c.) 2 Convocazione dell’assemblea

straordinaria Per le Spa: 15 gg. prima dell’assemblea (art. 2366 c.c.)

Per le Srl: 8 gg. prima dell’assemblea (art. 2479-bis c.c.) 3 Atto di trasformazione Con la maggioranza di 2/3 degli aventi diritto al voto e il

consenso dei soci che diventano illimitatamente responsabili (art. 2500-septies c.c.)

4 Deposito dell’atto nel R.I. Entro 30 gg. dalla delibera a cura del notaio (art. 2436 c.c.).Decorsi i 60 gg. d’ultimo degli adempimenti pubblicitari

previsti ha effetto la trasformazione (art. 2500-novies c.c.) e una volta eseguita non può più essere dichiarata invalida

(art. 2500-bis c.c.). 5 Comunicazione della variazione

all’AdE Entro 30 gg. dalla delibera a cura del notaio (art. 35 d.P.R.

n.633/72).

TRASFORMAZIONE ETEROGENEA IN SOCIETA’ DI CAPITALI SOGGETTO TRASFORMATO QUORUM DELIBERATIVO

Consorzio Maggioranza assoluta dei consorziati Comunioni d’azienda Unanimità

Società consortili Maggioranza richiesta dalla legge o dall’atto costitutivo per lo scioglimento anticipato

Associazioni riconosciute Maggioranza richiesta dalla legge o dall’atto costitutivo per lo scioglimento anticipato

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(il capitale sociale risultante dalla trasformazione è diviso in parti uguali tra gli

associati) Fondazioni Provvedimento disposto dalla Prefettura o dalla

Regione

TRASFORMAZIONE ETEROGENEA IN SOCIETA’ DI CAPITALI N. ADEMPIMENTO NOTE 1 Nomina del perito Da parte del Tribunale per la trasformazione in Spa o Sapa

(art. 2443 c.c.) o da parte dei soci per la trasformazione in Srl (art. 2465 c.c.)

2 Stima del patrimonio sociale In base ai valori correnti degli elementi patrimoniali dell’ente (2500-ter c.c.)

3 Convocazione dell’assemblea Se prevista 4 Atto di trasformazione redatto

da un notaio La relativa delibera è assunta a maggioranza con le

maggiorante di cui all’art. 2500-octies c.c. 5 Deposito dell’atto presso R.I. Entro 30 gg. dalla formazione dell’atto a cura del notaio

(art. 2436 c.c.). Decorsi i 60 gg. dall’iscrizione ha effetto la trasformazione e una volta eseguita non può più essere

dichiarata invalida (art. 2500-novies c.c.) 6 Comunicazione all’AdE della

variazione Entro 30 gg. dalla formazione dell’atto a cura del notaio

(art. 35 d.P.R. n.633/72) 7 Eventuale comunicazione o

pagamento ai creditori Per “liberare” prima dei 60 gg. gli effetti della

trasformazione (art. 2500-quinques c.c.) 8 Controllo della valutazione Da parte degli amministratori entro 180 gg. solo se la

società trasformata è una Spa o una Sapa (art. 2343 c.c.) 6.1 La trasformazione eterogenea di associazioni professionali in STP

Il consiglio del Notariato del Triveneto ha recentemente diffuso (massima K.A. 39, prima versione settembre 2014) una massima che ritiene possibile la trasformazione di una associazione professionale in Società tra Professionisti. Le stp, ad oggi, patiscono ancora l’assenza di raccordo con la disciplina fiscale e di bilancio, ma, tuttavia, si ritiene di poter evidenziare il messaggio per coloro che avessero la necessità di realizzare comunque l’operazione. In forza di tale orientamento, poiché risulta ammessa la trasformazione eterogena atipica delle associazioni prive di personalità giuridica di cui al Libro I del Codice Civile in società di persone o di capitali (v. orientamento K.A.28), si deve ritenere legittima – quantomeno ai sensi dell’art. 1322 c.c. – la trasformazione delle associazioni tra professionisti in società tra professionisti. La disciplina concreta di tale tipo di trasformazione dipenderà ovviamente dalla natura giuridica che si intende riconoscere alle associazioni professionali: • trasformazione eterogenea, se si ritiene che le medesime siano vere e proprie associazioni o

comunque centri autonomi di imputazione di rapporti giuridici, quantunque privi di personalità giuridica;

• trasformazione progressiva omogenea, se si ritiene che le associazioni professionali abbiano natura di società semplice e si adotti un altro modello societario (mentre l’adozione delle regole

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Trasformazione: iter, perizia e problematiche contabili

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proprie della s.t.p. attraverso il ricorso al modello della società semplice non avrebbe la natura di trasformazione, bensì di modifica dei patti sociali - v. orientamento Q.A.17).

6.2 La trasformazione da società unipersonale a ditta individuale (e viceversa)

Vale la pena di rammentare una recente vicenda interpretativa che tende ad avvalorare un comportamento da sempre ritenuto non legittimo nel passato: ci si riferisce alla possibilità di utilizzare la trasformazione come veicolo per “raggiungere” o per “abbandonare” lo status di imprenditore individuale. Il tema è stato approfondito dal Consiglio Notarile del Triveneto e da uno studio del Consiglio Nazionale del Notariato. Con la massima K.A.37 (prima pubblicazione 09/2014), il Notariato del Trivento sostiene che, in mancanza di considerazioni oggettive (afferenti alla struttura e/o allo scopo perseguito) che giustifichino ragionevolmente, ai sensi dell'art. 3 della Costituzione, una limitazione dell'autonomia dell'impresa in relazione ad uno strumento organizzativo generalmente - e non eccezionalmente - ammesso, quale la trasformazione, appare legittima la trasformazione da società con unico socio in titolarità individuale d’azienda da parte di una persona fisica e viceversa. Tale fattispecie, infatti, è analoga alla trasformazione da o in comunione d’azienda prevista dagli artt. 2500-septies e 2500-octies c.c., salvo che per il numero delle persone fisiche coinvolte, producendo tra le parti e nei confronti dei terzi gli stessi effetti di: • scioglimento senza liquidazione e confusione di patrimoni, nell’ipotesi di trasformazione da

società; • separazione di patrimoni, nell’ipotesi di trasformazione in società. Perché si verifichi tale fattispecie, è necessario che la trasformazione non faccia venir meno l’azienda, intesa come l’insieme dei beni organizzati per l’esercizio dell’attività d’impresa, risultando, di contro, indifferente che la persona fisica da o in cui viene trasformata la società eserciti personalmente l’azienda oggetto di trasformazione. Si ritiene infine che a detta fattispecie si applichi l’art. 2500-novies c.c.. Nella trasformazione da o in titolarità individuale d’azienda da parte di una persona fisica, come in quella da o in comunione d’azienda, si verifica la continuazione dei rapporti giuridici prevista dall’art. 2498 c.c.. Tuttavia, tenuto conto dello stato attuale della giurisprudenza di merito, appare prudente, per fini tuzioristici, rispettare in detti atti le disposizioni di forma sui trasferimenti (ad esempio: normativa urbanistica, certificazione energetica, conformità catastale, ecc.). Di contenuto ancor più spinto è lo studio n. 545-2014/I del Consiglio Nazionale del Notariato, approvato il 9 settembre 2014. Dopo il d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, la qualificazione normativa, come trasformazione societaria, del passaggio da società di capitali a comunione di azienda e viceversa viene interpretata, da una parte consistente della dottrina, come un implicito riconoscimento della possibilità di trasformare la società di capitali unipersonale in impresa individuale, in forza del ricorso alla applicazione analogica della norma. Sul fronte della giurisprudenza si registrano, tuttavia, pronunce di merito di segno negativo, nelle quali si esclude la possibilità della trasformazione da società di capitali o di persone in impresa individuale e viceversa, in quanto le norme in tema di trasformazione, ancorché eterogenea, presuppongono sempre che essa interessi enti plurisoggettivi e dotati di patrimonio separato, elementi che mancano, invece, nell’impresa individuale. L’inammissibilità della trasformazione da e in impresa individuale si fonderebbe sulle seguenti argomentazioni:

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• la trasformazione, operazione caratterizzata dal principio della continuità dei rapporti giuridici sancito dall'art. 2498 c.c., avrebbe carattere eccezionale, in quanto consente il passaggio tra diverse tipologie di enti derogando al normale procedimento di estinzione e costituzione degli stessi;

• le tipologie degli enti per i quali è consentito ricorrere alla trasformazione, espressamente previste dal legislatore, sarebbero tutte caratterizzate dal ricorrere di almeno uno dei seguenti requisiti: la plurisoggettività e la separazione patrimoniale (che invece non ricorrono nel caso di impresa individuale);

• il passaggio da società a impresa individuale consentirebbe di evitare il procedimento di liquidazione delle società che, invece, è, almeno per le società di capitali, formalmente inderogabile;

• il carattere “atipico” di tale operazione impedirebbe ai creditori di essere consapevoli delle conseguenze di tale trasformazione e, laddove ne ricorrano i presupposti, di esercitare il diritto di opposizione.

Ciascuno di tali argomenti, tuttavia, viene sottoposto dallo studio ad una serie di considerazioni critiche (cui si rinvia per la specificità della questione), che portano ad affermare che paiono ormai particolarmente significative le argomentazioni sostanziali a sostegno della possibilità di una trasformazione in impresa in titolarità individuale, tenuto conto anche del fatto che, diversamente opinando, si corre il rischio di pervenire a risultati incongrui riconoscendo una piena continuità alla sola vicenda trasformativa che riguardi la contitolarità di un complesso di beni organizzati ma non concretamente utilizzati per l’attività di impresa, e negandola invece all’unico socio che intenda continuare ad utilizzare l’azienda in veste di impresa individuale. Come mai, vale la pena di domandarsi, appare così importante qualificare il passaggio come trasformazione, atteso che pare a tutti scontato che, quantomeno sul versante fiscale, è stato esplicitamente confermato l’aspetto neutrale del passaggio da società a ditta individuale, sia pure nel caso della mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di 6 mesi prescritto per legge? La qualificazione della vicenda in termini di trasformazione consente di affermare che l’operazione configuri una modificazione strutturale e organizzativa di una società che non comporta di solito la creazione di un nuovo ente distinto dal primo. Ciò rileva, in particolare, in relazione agli immobili sociali esistenti nel patrimonio della società, in merito ai quali non sarebbe configurabile alcun tipo di trasferimento, con la conseguenza che: • con riferimento alla trascrizione, la cui funzione primaria consiste nella risoluzione dei conflitti tra

più aventi causa e non nel fornire notizie sulle vicende riguardanti il patrimonio immobiliare, si giungerebbe a poterne affermare la non necessità (i problemi connessi al mancato aggiornamento delle risultanze della pubblicità immobiliare possono essere superati attraverso il codice fiscale della società il quale è insuscettibile di cambiamento). Resterebbe invece obbligatoria la voltura catastale;

• non risulterebbe applicabile la normativa in tema di: - condono edilizio; - conformità catastale; - prestazione energetica; - prelazione dello Stato per la circolazione dei beni culturali.

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Trasformazione: iter, perizia e problematiche contabili

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7 La perizia di stima

La redazione della perizia di stima è obbligatoria non soltanto, per espressa previsione dell’art. 2500-ter c.c., quando una società di persone si trasforma in una società di capitali, ma anche in caso di trasformazione eterogenea in società di capitali. Nell’ambito della trasformazione, l’obiettivo principale della perizia è quello di attestare l’effettiva esistenza e consistenza del capitale sociale della società che si viene a creare per effetto del perfezionamento dell’operazione; ciò al fine di tutelare i terzi, i quali dovranno fare affidamento proprio su tale grandezza. In sostanza, il perito deve valutare i singoli valori, che possono (non devono) essere intesi come valori correnti, dell’attivo e del passivo del patrimonio, escludendo l’avviamento; ogni elemento patrimoniale deve essere valutato di per sé e non in base al valore che esso assume nell’ambito del complesso aziendale. Secondo il Comitato Interregionale dei Consigli Notarili del Triveneto la relazione di stima “deve necessariamente contenere l’attestazione che il valore dei beni o dei crediti conferiti sia almeno pari a quello a essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo, mentre non deve obbligatoriamente attestare il valore effettivo di quanto conferito” (pubblic. 9/04). La dottrina5 è assolutamente differenziata sul significato da attribuire alla locuzione di “valori attuali”, potendosi quantomeno differenziare due tesi: • la prima, che intende sovrapporre il significato di “valori correnti” con quello di “valori di mercato”,

giungendo di fatto a legittimare possibili rivalutazioni; • la seconda (contraria, dunque, all’utilizzo di un approccio simile a quello da utilizzare in caso di

conferimenti, fusioni e scissioni, quando si intende determinare un valore economico dell’azienda) che, invece, ritiene che il perito debba adottare i medesimi criteri del bilancio di esercizio, ed in tal caso il riferimento ai “valori attuali” starebbe ad imporre semplicemente la necessità di un aggiornamento delle risultanze contabili o, per meglio dire, delle valutazioni effettuate in passato dagli amministratori della società trasformanda, con la possibilità anche in questo caso di poter effettuare rivalutazioni e svalutazioni.

Pertanto, dato per scontato che vi è sostanziale convergenza sulla impossibilità di considerare l’aspetto reddituale della società, si dovrà cosi operare: • mantenere i costi di impianto, ampliamento, ricerca e sviluppo, pubblicità e altri costi capitalizzati,

se la loro iscrizione è avvenuta correttamente ricorrendone l’utilità futura; • mantenere, alle medesime condizioni, i beni immateriali (brevetti, marchi, diritti d’autore,

concessioni, Know How, ecc.), salvo l’obbligo di stralciarli ove manchi la possibilità di loro possibile utilizzo futuro;

• le immobilizzazioni materiali dovranno essere stimate al netto dei fondi ammortamento e confrontate con i valori attuali di riacquisto o ricostruzione e, se del caso, rettificati;

• non si potrà iscrivere l’avviamento originario, mentre si potrà mantenere (valutandone la congruità) quello derivativo;

• i crediti dovranno essere valutati al valore di presunto realizzo; • le rimanenze di magazzino non potranno eccedere il costo di riacquisto o di realizzo sul mercato; • considerare ratei e risconti che rappresentano, di fatto, debiti e crediti; • verificare la consistenza e l’adeguatezza dei fondi rischi ed oneri. Ove siano presenti beni condotti in leasing finanziario, il perito dovrà stimare il bene sulla base del valore venale di mercato alla data di redazione della perizia in quanto «in caso di riscatto anticipato del bene oppure di cessione del contratto da parte del locatario, il corrispettivo verosimilmente

5 In tal senso si veda M. Caratozzolo, I bilanci straordinari, II Edizione, Giuffré editore 2009, pag. 362 e seguenti.

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pattuibile e conseguibile sarebbe costituito da detto valore venale (al netto dei canoni di locazione finanziaria maturandi)», mentre tra le passività occorrerà rilevare il debito in conto canoni da maturare e il prezzo di riscatto attualizzati alla data di redazione della perizia6. Nel leasing operativo, invece, il perito dovrebbe valutare i contratti di leasing operativo iscrivendo nelle passività l’importo delle obbligazioni assunte a fronte dei canoni di locazione e tra i risconti attivi la quota di tali canoni relativa ai futuri periodi rispetto a quello compreso tra la chiusura dell’ultimo esercizio e la data di riferimento della stima. Sempre al riguardo dei criteri adottabili, altra dottrina contabile7 ritiene che il metodo valutativo che più si addice al dettato dell’art. 2500-ter cod. civ. appare quello definito come metodo patrimoniale semplice basato sulla stima analitica dei singoli elementi patrimoniali senza l’evidenziazione di un autonomo valore di avviamento proprio del metodo patrimoniale complesso. Viceversa, appaiono non proponibili valutazioni dell’azienda con metodi reddituali, finanziari, misti che presuppongono la quantificazione di un valore di avviamento. Seguendo la metodologia patrimoniale semplice il perito dovrà pertanto: • revisionare gli elementi patrimoniali attivi e passivi evidenziati nella situazione patrimoniale “di

partenza” per accertare eventuali errori o scorrette “politiche di bilancio” effettuate in passato dagli amministratori;

• riesprimere a valori correnti gli elementi patrimoniali attivi e passivi individuati nella precedente elaborazione;

• stimare le imposte latenti; • determinare il capitale netto rettificato; • accertare la sostenibilità economica dei valori analiticamente determinati. Una ulteriore problematica, nel passaggio dalla perizia alla contabilità della società risultante dalla trasformazione, è quella della possibilità di iscrizione di valori inferiori a quelli risultanti dalla perizia ex art. 2343 cod. civ.. Per alcuni8, si ritiene che tale comportamento non determini pregiudizi di natura civilistica; infatti, lo stesso art. 2343 cod. civ., al secondo comma, prevede il controllo − entro 180 giorni − delle valutazioni contenute nella perizia da parte degli amministratori e, «se sussistono fondati motivi», sarà necessario «procedere alla revisione della stima». Pertanto l’opportunità di valutare i beni ad un valore inferiore sembra possibile, con il solo limite di una motivazione convincente a tale prassi operativa. Un’altra situazione che può verificarsi in sede di trasformazione riguarda l’ipotesi in cui, pur essendo il valore netto di perizia dell’azienda superiore al valore di bilancio precedente alla trasformazione, sussistano, nell’ambito di questa valutazione complessiva, taluni beni, formanti il complesso aziendale, valutati dal perito a valori inferiori rispetto ai precedenti valori contabili. Ci si chiede se detti beni possano essere mantenuti ai valori di carico oppure ridotti al valore di perizia ed, in modo indiretto, se nella perizia sia obbligatorio dettagliare il valore dei singoli beni che compongono il patrimonio aziendale, oppure sia sufficiente una indicazione di valore complessiva, sia pure a fronte di una descrizione dettagliata delle singole componenti9. Ad esempio: • valore complessivo della perizia: 1.000, di cui 50 attribuito ad un immobile; • valore di iscrizione nella contabilità: 900 complessivi, di cui 80 attribuito ad un immobile. Anche su tale aspetto si contrappongono due differenti teorie:

6 In tal senso M. Confalonieri, Edizione 2014. 7 In tal senso si veda M. Confalonieri, Edizione 2014. 8 Confalonieri, opera citata. 9 Si badi che tale ultima questione appare di natura assai teorica, poiché risulta scontato che per giungere alla attestazione di un valore complessivo non si potrà che fare riferimento alla sommatoria di singoli elementi, partendo dalle risultanze della situazione patrimoniale.

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• taluni, più liberisti, sostengono che l’unico vincolo sia quello del rispetto del valore totale di iscrizione;

• altri, più rigidi, imporrebbero, nell’esempio prospettato, un tetto massimo di iscrizione del valore dell’immobile al valore ad esso assegnato in sede di perizia.

Sembra che si stia affermando in modo più deciso la prima delle due teorie, valorizzandosi l’idea che, dopo la riforma del diritto societario, secondo l’articolo 2343 non sarebbe più necessario, nella perizia, evidenziare il valore dei singoli beni10. In merito al momento a cui deve riferirsi la perizia non v’è un’esplicita indicazione della norma. Secondo la giurisprudenza, tra la data di riferimento della perizia di stima e la data dell’atto di trasformazione non deve trascorrere un lasso temporale superiore a 60 giorni (massima del Tribunale di Milano 10 aprile 1983). A parere del Consiglio Notarile di Milano, invece, la stima non può basarsi su valori riferiti ad oltre quattro mesi prima dell’atto di trasformazione (Massima 10 aprile 2001). Si ricorda, infine, che quando il soggetto trasformato è una Spa o una Sapa l’esperto incaricato di redigere la perizia deve essere nominato dal Tribunale; diversamente, se il soggetto risultante dall’operazione è una Srl il perito può essere nominato dai soci della società di persone o da coloro che partecipano all’ente che è oggetto di trasformazione.

Attestazione ex art. 2500-ter e 2465 c.c. Alla luce delle considerazioni svolte in precedenza, si conferma che il valore del patrimonio netto peritato è pari a euro ___. Il perito, in esecuzione del mandato conferitogli, può affermare – scientemente – che la valutazione dei beni costituenti il complesso aziendale della società trasformanda ___ è stata eseguita tenendo presente gli scopi voluti dalla Legge, intesi a tutelare l’interesse pubblico dell’effettiva esistenza del patrimonio netto della società trasformanda. In particolare, ai sensi degli articoli 2500-ter e 2465 del Codice civile,

si attesta che il valore del capitale di trasformazione è almeno pari a quello complessivo netto da attribuirsi agli elementi patrimoniali attivi e passivi ai fini della determinazione del capitale sociale e della riserva di trasformazione, rispettivamente pari a euro ___ ed euro ___.

In breve: 1. La trasformazione può svolgersi nell’ambito della più vasta autonomia privata. 2. Quando la trasformazione coinvolge una società di capitali l’atto deve comunque essere

redatto nella forma dell’atto pubblico. In ipotesi di trasformazione eterogenea l’obbligo della forma dell’atto pubblico dipende dalla tipologia di ente risultante dall’operazione.

3. La trasformazione ha effetto dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti, oppure, se è eterogenea, decorsi i successivi 60 giorni.

4. In caso di trasformazione omogenea progressiva l’adozione dei valori di libro evita il sorgere di problematiche contabili.

10 Non mancano prese di posizioni contrastanti in modo deciso tale soluzione, come avviene con Caratozzolo che afferma “ … ritengo che i valori iniziali delle attività e passività debbano essere identici a quelli figuranti nel bilancio di trasformazione … non condivido, pertanto, la posizione molto diffusa in dottrina, secondo la quale le valutazioni dell’esperto, … costituiscono un valore massimo del patrimonio, , mentre esse devono entrare nel bilancio di apertura e nella contabilità della società trasformata solo se il valore del patrimonio netto risultante dalla perizia di stima è inferiore al capitale minimo previsto per il nuovo tipo sociale”.

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5. La trasformazione omogenea regressiva richiede il consenso esplicito dei soci che assumono la responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali.

6. La trasformazione eterogenea può comportare il cambiamento dello scopo principale assunto in origine dall’ente da non lucrativo a lucrativo.

7. Ai fini della trasformazione l’obiettivo della perizia è quello di attestare l’effettiva esistenza e consistenza del capitale sociale della società risultante.

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ANALISI DI UN ATTO DI TRASFORMAZIONE

a cura di Ennio Vial

Nel presente intervento esamineremo il testo di una perizia di trasformazione predisposta in occasione di un’operazione di trasformazione da società di persone a società di capitali. L’obiettivo dell’operazione è quello di adeguare la compagine sociale alle esigenze del mercato ed effettuare un primo passaggio generazionale a favore dei figli.

1. Introduzione

Come noto, l’art. 2500-ter co.2 del codice civile prescrive, nei casi di trasformazione di società di persone in società di capitali, che il capitale della società risultante sia determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell’attivo e del passivo e deve risultare da relazione di stima redatta a norma dell’articolo 2343 ovvero dalla documentazione di cui all’articolo 2343-ter ovvero, nel caso di società a responsabilità limitata, dell’articolo 246511. La norma è stata modificata dal D.L. 24 giugno 2014 n. 91, conv. con mod. dalla L. 11 agosto 2014 n. 116, con l’aggiunta della possibilità di utilizzare la documentazione dell’articolo 2343-ter c.c. Deve quindi essere predisposta la perizia di un esperto (che varierà a seconda del tipo di società risultante dalla trasformazione) che attesti tale valore. Si propone il seguente caso. Tizio e Caia sono due imprenditori che operano nel settore della vendita al dettaglio e all’ingrosso di materiale per l’edilizia. Operano come soci al 50% di una snc. Gli obiettivi dei due soci sono: - separare il compendio immobiliare; - trasformare la società in una srl; - effettuare un primo passaggio generazionale ai due figli che già lavorano nella società. Si procede quindi: - in primis, ad effettuare una scissione parziale proporzionale del compendio immobiliare a favore

di una Sas detenuta al 50% dai soci originari; - successivamente, la madre dona ai due figli il 22,5% della sua quota nella società operativa;

- si procede infine a trasformare la società in nome collettivo in società a responsabilità limitata. La nuova forma societaria è richiesta dall’evoluzione del mercato e serve per tutelare i figli che “partono” con l’attività imprenditoriale.

11 Si applicano altresì, nel caso di società per azioni o in accomandita per azioni, il secondo, terzo e, in quanto compatibile, quarto comma dell'articolo 2343 ovvero, nelle ipotesi di cui al primo e secondo comma dell'articolo 2343-ter il terzo comma del medesimo articolo.

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Si veda la seguente figura. Situazione ante operazioni straordinarie Situazione post scissione Successivamente, Beta sas è stata trasformata in una srl. 2. Un esempio di perizia di trasformazione

Si riporta il testo integrale della perizia di trasformazione suddivisa nei seguenti punti: - oggetto e scopo del documento; - documentazione; - profilo dell’azienda oggetto di valutazione; - descrizione delle metodologie valutative; - applicazione del metodo patrimoniale; - conclusioni. I vari passaggi saranno oggetto di talune riflessioni. “RELAZIONE GIURATA DI STIMA DEL PATRIMONIO DELLA SOCIETA’ “ALFA S.n.c.” ex ART. 2500-ter

co.2 c.c. Il sottoscritto Dott. …, dottore commercialista, residente in Via Verdi n.21, Treviso (TV), iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti di Treviso al N. …., revisore contabile iscritto presso il Registro dei Revisori Legali con numero di iscrizione … , D.M. 06/10/2003 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 81 del 17/10/2003; Commento: si richiama l’art. 2343 o 2465 del c.c. secondo cui chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legali iscritti nell’apposito registro. E’ quindi necessaria la qualifica di revisore legale per poter redigere la perizia in oggetto.

PREMESSO che riceveva da parte del Signor … , nato a Padova (PD) il …, in qualità di amministratore e legale rappresentante della società “Alfa S.n.c.” con sede a Padova (PD), in Via Rossi n.36, CAP 35121, CF:

Alfa S.n.c. operativa e immobiliare

50%50%

Beta Sas immobiliare

50%50%

Alfa S.n.c. operativa

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Analisi di un atto di trasformazione

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03366010250 e Partiva iva 03366010250, l’incarico di predisporre una relazione di stima ai sensi dell’art. 2500 ter co. 2 c.c., finalizzata alla trasformazione progressiva della società in nome collettivo in una società a responsabilità limitata. In ottemperanza all’incarico ricevuto il sottoscritto ha proceduto al controllo della documentazione contabile richiesta ed esibita e, di conseguenza, dimette il seguente elaborato scritto. OGGETTO E SCOPO DEL DOCUMENTO Il presente lavoro ha lo scopo di stimare il Patrimonio Netto della società in nome collettivo “Alfa S.n.c.” prendendo a riferimento i dati patrimoniali ed economici al 31.12.2013 al fine di trasformare la società in oggetto in una società a responsabilità limitata. La presente perizia di stima è redatta ai sensi dell’art. 2500-ter co.2 del codice civile il quale prescrive, nei casi di trasformazione di società di persone in società di capitali, che il capitale della società risultante sia determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell’attivo e del passivo. La perizia di trasformazione ha lo scopo di verificare il valore da attribuire al capitale della società risultante dall’operazione. La trasformazione da società di persone in società di capitali ha, infatti, un’estrema rilevanza per i creditori che non possono più fare affidamento sulla responsabilità illimitata dei soci. Come evidenziato dalla norma, il valore del patrimonio della società deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell’attivo e del passivo. La volontà del legislatore, nonostante utilizzi un termine impreciso, è quella di far emergere il valore corrente degli elementi dell’attivo e del passivo della società. La determinazione del valore corrente delle attività e passività non rappresenta una deroga ai criteri di valutazione che presiedono alla redazione del bilancio d’esercizio ma è l’applicazione di uno dei due metodi ammessi nell’ordinamento, quello a valori correnti. L’elemento che differenzia la perizia di trasformazione dalla perizia di conferimento è l’avviamento, presente solamente nella seconda e non anche nella prima. La dottrina dominante ritiene, infatti, che nella perizia di trasformazione non debba essere determinato l’avviamento posto che non sussiste alcun nuovo apporto ma semplicemente una modifica nella veste societaria; il perito, mutando il regime di responsabilità nei confronti dei creditori, deve verificare l’integrità del patrimonio e che lo stesso sia almeno pari al capitale sociale della società trasformata. Le informazioni contenute nella presente perizia sono state ricavate sulla base dei documenti elencati nel paragrafo intitolato “documentazione”. Commento: la perizia di trasformazione determina il valore corrente del patrimonio della società senza evidenziare l’avviamento; non è, infatti, necessario definire il valore di mercato della società per una eventuale cessione ma si deve attestare esclusivamente che il patrimonio presente è almeno pari al capitale sociale della società di capitali. Ciò non toglie che sia comunque possibile rivalutare i beni iscritti in bilancio ove il maggior valore trovi giustificazione alla luce della perizia di stima. DOCUMENTAZIONE La documentazione utilizzata per la redazione della presente perizia è stata fornita dal legale rappresentante che è stato a tal fine assistito dalla Rag. … che si ringrazia per la fattiva collaborazione. Il presente documento è basato sulla situazione patrimoniale al 31.12.2013 e su altre informazioni messe a disposizione dalla società.

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I soci hanno segnalato, sotto precisa richiesta del perito, che non esistono contenzioni in corso o situazioni di rischio in genere con terzi, ed in particolare con l’Amministrazione finanziaria, che possano minare le conclusioni della presente perizia. Il sottoscritto, assunte le necessarie informazioni ed espletati i richiesti accertamenti, si è soffermato ad illustrare nel prosieguo il contenuto e le modalità tecniche del processo valutativo applicato al caso in esame. Commento: è sempre bene dare evidenza della documentazione utilizzata per espletare l'incarico. PROFILO DELL’AZIENDA OGGETTO DI VALUTAZIONE La società in oggetto è stata costituita in data 14/10/1998 come società in nome collettivo; in data 10/11/1998 è stata iscritta nel registro delle imprese. I soci, al momento della costituzione, erano: - il sig. Tizio con una quota del 44,5%; - la sig.ra Caia con una quota del 46,4%; - la sig.ra Maria con una quota del 9,1%. Il capitale sociale ammontava a 385.000.000 (trecentottantacinque milioni) di Lire. In data 19 settembre 2000 è stata effettuata una modifica dei patti sociali a seguito del trasferimento della sede legale. In data 23 ottobre 2013 (data iscrizione nel registro delle imprese 25 ottobre 2013) sono stati modificati i patti sociali ed in particolare è stata modificata la compagine societaria. Si premette come la società non abbia deliberato, entro il 31 dicembre 2001, la conversione in Euro del proprio capitale sociale pari a 385.000.000 (trecentottantacinque milioni) di Lire. A far data dal 1 gennaio 2002, con l’introduzione dell’euro quale nuova unità di conto per tutte le transazioni nazionali, il capitale sociale della società è stato automaticamente adeguato alla nuova moneta secondo il tasso ufficiale di conversione e secondo le regole di arrotondamento fissate dalle disposizioni di legge in materia; di conseguenza, il capitale sociale a seguito di detto adeguamento ammonta a Euro 198.835,91 (centonovantottomila ottocentotrentacinque virgola novantuno) e spetta ai soci come di seguito riportato: - Tizio, Euro 88.572,36 pari al 44,5%; - Caia, Euro 92.187,56 pari al 46,4%; - Maria, Euro 18.075,99 pari al 9,1%. Con atto notarile datato 23 ottobre 2013, la sig. Maria ha donato al padre Tizio una porzione della quota di cui è titolare pari a Euro 10.845,59 (diecimila ottocentoquarantacinque virgola cinquantanove) e alla madre Caia la restante quota di partecipazione pari a Euro 7.230,40 (settemila duecentotrenta virgola quaranta). A seguito della donazione il capitale sociale è suddiviso al 50% tra i soci Tizio e Caia con una quota pari rispettivamente a Euro 99.417,95 (novantanovemila quattrocentodiciasette virgola novantacinque) e Euro 99.417,96 (novantanovemila quattrocentodiciasette virgola novantasei). L’atto pubblico è stato stipulato presso il Notaio …, Notaio in Padova (PD), con numero di repertorio 477890. A seguito della donazione delle quote è stata posta in essere una scissione parziale proporzionale del patrimonio immobiliare in una società in accomandita semplice di nuova costituzione, denominata “Beta S.a.s.” In data 28 ottobre 2013 è stato redatto il progetto di scissione; detto progetto è stato iscritto presso la camera di commercio di Padova in data 30 ottobre 2013.

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In data 5 novembre 2013 è stata approvata la delibera di scissione, successivamente iscritta il 7 novembre 2013. L’atto pubblico è stato stipulato presso il Notaio … Notaio in Padova (PD), con numero di repertorio 47555. In data 11 dicembre 2013 è stato eseguito l’atto di scissione a completamento dell’operazione di separazione del patrimonio immobiliare. L’atto è stato iscritto in data 17 dicembre 2013. L’atto pubblico è stato stipulato presso il …, Notaio in Padova (PD), con numero di repertorio 47570. In data 18 dicembre 2013 è stata posta in essere una ulteriore donazione da parte della Sig.ra Caia ai figli Maria e Pietro di una parte delle quote di sua proprietà. In particolare, la Sig.ra ha donato una quota pari a Euro 44.738,08 (quarantaquattromila settecentotrentotto virgola zero otto) che corrisponde al 22,5% del capitale sociale alla figlia Maria e una quota pari a Euro 44.738,08 (quarantaquattromila settecentotrentotto virgola zero otto) che corrisponde al 22,5% del capitale sociale al figlio Pietro. La compagine sociale alla data della presente perizia è la seguente: - Tizio, Euro 99.417,95 pari al 50% del capitale sociale; - Caia, Euro 9.941,80 pari al 5% del capitale sociale; - Maria, Euro 44.738,08 pari al 22,5% del capitale sociale; - Pietro, Euro 44.738,08 pari al 22,5% del capitale sociale. L’atto pubblico è stato stipulato presso il Notaio …, Notaio in Padova (PD), con numero di repertorio 47801. L’attività della società oggetto di perizia è il seguente: - il commercio all’ingrosso e al minuto nonché il noleggio di attrezzature, macchinari, articoli

tecnici, ferramenta, materiali per l’industria, l’agricoltura il commercio e l’artigianato; - l’assunzione e la concessione di rappresentanze, agenzie con o senza deposito anche in esclusiva

per la vendita di macchine e attrezzature edili; - l’acquisto, la costruzione, la vendita, la ristrutturazione, la permuta, la gestione ordinaria e

straordinaria, l’affitto e la conduzione di beni immobili; - l’esecuzione dei lavori nel settore della viabilità pubblica e privata; - la lottizzazione e l’urbanizzazione di aree; - la concessione e l’assunzione di appalti per l’edificazione anche chiavi in mano di fabbricati civili

e industriali sia in Italia che all’estero. La società, nel pieno rispetto delle norme in modo non prevalente e del tutto accessorio e strumentale per il raggiungimento dell’oggetto sociale, potrà compiere operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, contrarre mutui e finanziamenti anche ipotecari, prestare garanzie reali e personali anche a favore di terzi. La società, senza che ciò possa incidere anche marginalmente sull’identità dell’oggetto sociale e comunque con il carattere di stabile investimento e non di collocamento potrà assumere partecipazioni in altre società, enti o imprese o consorzi di imprese aventi oggetto analogo, connesso o complementare al proprio. La sede della società è fissata a Padova (PD), in Via Rossi n.36, CAP 35121. Il Codice fiscale ed il numero di partita iva sono … il numero di iscrizione REA è PD - 309876. L’amministrazione ordinaria della società e la rappresentanza di essa di fronte ai terzi e in giudizio spettano disgiuntamente a tutti i soci i quali firmeranno con firma libera. Per gli atti di straordinaria amministrazione è necessaria la firma congiunta di tutti i soci. Sono considerati atti di straordinaria amministrazione, tra l’altro, gli acquisti e le vendite di beni immobili, la concessione di garanzie reali su beni della società e di fidejussione a favore di soci o terzi, tutti i

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contratti bancari salvo i depositi di somme o titoli di spettanza della società, la sottoscrizione di obbligazioni cambiarie; è un atto di amministrazione ordinaria la girata di effetti sia per l’incasso che per lo sconto. Commento: una visura storica è utile per inquadrare il percorso che la società ha seguito per giungere alla situazione attuale. E' inutile indugiare ossessivamente su operazioni passate per le quali è eventualmente sufficiente un mero cenno in modo da inquadrare la società. DESCRIZIONE DELLE METODOLOGIE VALUTATIVE I metodi di stima del capitale economico delle aziende si possono ricondurre concettualmente alle seguenti tipologie: • sul ritorno finanziario atteso dall’investimento, cioè sui flussi di cassa che esso è atto a generare

nel futuro, dal momento attuale alla sua completa liquidazione (metodo dei flussi di cassa attualizzati);

• sui redditi che l’investimento è atto a produrre nel futuro (metodo reddituale); • sul “valore patrimoniale” odierno (metodo patrimoniale); • su metodologie che uniscono i principi essenziali dei procedimenti reddituali e patrimoniali

(metodo misto patrimoniale – reddituale). Le stime di tipo reddituale privilegiano la capacità di reddito dell’azienda e considerano le grandezze patrimoniali solo per l’influenza esercitata sul conto economico, attraverso l’incidenza degli ammortamenti, degli interessi passivi e di tutte le altre voci di carattere patrimoniale che hanno un riflesso economico. Anche le valutazioni di tipo finanziario tengono fondamentalmente conto dei soli risultati della gestione, interpretati in termini di flussi monetari che risultano essere disponibili per l’investitore, anziché in termini di reddito. In entrambi i casi sopra menzionati si assume che il valore del capitale economico di un’azienda valga quanto la sommatoria dei frutti che esso è in grado di generare per un determinato arco temporale futuro, nelle condizioni di impiego che di fatto lo caratterizzano. Le stime di tipo patrimoniale mirano, invece, ad accertare la consistenza effettiva del capitale netto aziendale, sostituendo ai dati contabili i valori correnti delle singole attività e passività. Il metodo patrimoniale presuppone che l’azienda sia un’entità scindibile sicché, pur adottando valori di funzionamento e non di liquidazione per stralcio, la stima del tutto è fatta pari alla somma delle stime relative dei singoli elementi, ciascuno considerato come se fosse liberamente disponibile. Questa impostazione ha in alcuni casi il limite di trascurare i vincoli in atto tra gli elementi costitutivi del patrimonio aziendale, derivanti dalla sua natura di complesso organico creato per il conseguimento di particolari finalità economiche. 1) IL METODO FINANZIARIO (DCF) Il metodo “Discounted Cash Flow” fonda la sua validità sull’ipotesi che il valore dell’azienda sia pari al valore attuale dei flussi che la stessa sarà in grado di generare in futuro tenendo conto dell’incidenza degli investimenti e delle aspettative economiche degli investitori. La determinazione dei flussi di cassa disponibili per l’azienda, calcolati prima degli oneri finanziari, è riassunta nel seguente prospetto: Reddito operativo (-) Imposte sul risultato operativo (calcolato applicando l’aliquota fiscale effettiva) Reddito operativo netto (+) Ammortamenti ed accantonamenti al netto dell’utilizzo fondi

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Flusso di circolante operativo netto (-) Incrementi (diminuzioni) del capitale circolante (-) Investimenti (disinvestimenti) in immobilizzazioni (+) Eventuali proventi (oneri) straordinari netti Flusso di cassa disponibile Il secondo passaggio consiste nell’attualizzazione dei flussi di cassa disponibili; il tasso di sconto utilizzato è il cosiddetto costo del capitale “unlevered”, il che significa che viene determinato ipotizzando che l’azienda non abbia debiti finanziari. Tale tasso rappresenta la remunerazione minima che un investitore finanziario razionale richiederebbe per impiegare i propri capitali nell’azienda oggetto della valutazione. Il valore complessivo dell’azienda è poi calcolato sommando al valore attualizzato dei flussi di cassa disponibili per il periodo di previsione il Valore Terminale, stimato applicando la formula della rendita perpetua al flusso di cassa disponibile normalizzato dell’ultimo esercizio di previsione. Il valore del capitale economico della Società si ottiene sottraendo al valore complessivo dell’azienda il valore della posizione finanziaria netta. IL METODO MISTO EVA (ECONOMIC VALUE ADDED) Il c.d. “Economic Value Added” è un criterio misto di valutazione il quale conduce alla misurazione della ricchezza creata dall’impresa sulla base dell’approccio “Assets side”, fondato cioè sulla capacità dell’impresa di offrire una extraremunerazione all’intero capitale investito in luogo del solo patrimonio netto. La capacità di remunerare il capitale investito è desunta da una configurazione di reddito operativo rettificata di alcune componenti di costo non aventi natura monetaria. L’extra reddito viene determinato al lordo di particolari costi di natura non monetaria quale ad esempio gli ammortamenti di immobilizzazioni immateriali, ecc., determinando in tal modo una forma di reddito che risulta un ibrido fra il risultato economico e i flussi di cassa della gestione. Il valore dell’azienda verrà definito mediante una sommatoria fra il Patrimonio Netto Rettificato più l’attualizzazione dei rendimenti attesi degli investimenti esistenti, più l’attualizzazione dei rendimenti attesi degli investimenti futuri, dove i rendimenti vengono determinati sulla base dei criteri sopra indicati. IL METODO MISTO PATRIMONIALE - ECONOMICO Il criterio di valutazione misto patrimoniale-economico con stima autonoma dell’avviamento è comunemente adottato nelle valutazioni delle aziende industriali. Secondo tale metodo, il valore di un’azienda è funzione del suo patrimonio netto, opportunamente rettificato, e di un avviamento stimato in relazione ad una serie di caratteristiche positive che contraddistinguono la società valutata. La formula applicata è la seguente: W = K + A Dove: W = Valore complessivo dell’azienda K = Valore patrimoniale o capitale netto rettificato. Tale posta viene determinata partendo dalla situazione patrimoniale contabile che esprime il Patrimonio Netto Contabile. Successivamente si sottopongono a revisione i singoli elementi attivi e passivi al fine di controllare che siano stati contabilizzati secondo corretti principi contabili; dopo di che si riesprimono a valori correnti i valori contabili revisionati relativi ad elementi attivi. Attraverso tale operazione viene dato un primo valore oggettivo al Patrimonio Netto dell’azienda. A = Valore dell’avviamento che può essere positivo o negativo a seconda che la società si contraddistingua per una serie di elementi positivi in grado di produrre un reddito futuro, o negativi

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nell’ipotesi opposta. Tale posta viene sommata algebricamente al valore del patrimonio netto rettificato. Il pregio del presente metodo è sicuramente legato al fatto che insieme ad una analisi oggettiva dei dati patrimoniali dell’azienda viene associata una stima autonoma della capacità dell’azienda a produrre un sovrareddito, valutando così l’avviamento di quella società. IL METODO PATRIMONIALE Con il metodo patrimoniale il valore dell’azienda viene espresso in funzione del suo patrimonio e si ottiene detraendo le passività dalle attività considerate a valori correnti. In pratica il valore dell’azienda è fatto coincidere con il Patrimonio Netto Rettificato, determinato attraverso le fasi seguenti: - si considera come punto di partenza la Situazione patrimoniale contabile dell’azienda ad una

determinata data; - si sottopongono a revisione i singoli elementi attivi e passivi al fine di controllare che siano stati

contabilizzati secondo corretti principi contabili; per esempio ci si accerta che tutte le attività e passività siano state rilevate, che i crediti tengano conto delle effettive possibilità di realizzo, che gli accantonamenti nei fondi rischi e oneri siano congrui, che i ratei ed i risconti siano stati correttamente calcolati;

- si aggiunge il valore attribuibile a quegli elementi immateriali del patrimonio che non si sono in precedenza contabilizzati;

- successivamente si ridefiniscono a valori correnti (di stima o di mercato) i valori contabili revisionati relativi (per esempio: fabbricati, macchinari, impianti, automezzi, scorte di magazzino, partecipazioni).

Commento: Il metodo di valutazione più adeguato, nella perizia di trasformazione, è quello patrimoniale. Lo stesso prevede, infatti, una determinazione del valore dell’impresa mediante una valutazione analitica dei singoli elementi patrimoniali. L’utilizzo dei metodi reddituali farebbe emergere l’avviamento proprio dell’impresa che, come noto, non può essere iscritto in bilancio; inoltre, l’obiettivo della perizia di trasformazione, a differenza della perizia da conferimento, non è tutelare i soci preesistenti ma tutelare in modo assoluto la consistenza del capitale sociale nell’interesse di terzi. Il metodo patrimoniale non esclude, tuttavia, una possibile rivalutazione dei singoli beni iscritti in bilancio. E' inutile indugiare eccessivamente nel descrivere metodi non utilizzabili nel caso concreto: è sufficiente illustrare le ragioni per cui li scartiamo. La modifica della responsabilità dei soci (si realizza il passaggio da una responsabilità illimitata dei soci per le obbligazioni sociali ad una responsabilità limitata al capitale sociale della società) si contrappone alla necessità di tutelare i terzi creditori che si potranno rivalere, post-trasformazione, esclusivamente sul patrimonio della società. Il perito dovrà quindi partire da un’iniziale verifica dell’inclusione, nella situazione patrimoniale di partenza, di tutti gli elementi dell’attivo e del passivo. Successivamente, dovrà esprimere gli stessi a valori correnti indicando le attività di verifica espletate, i criteri di valutazione adottati e le eventuali difficoltà incontrate.

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APPLICAZIONE DEL METODO PATRIMONIALE Al fine di procedere alla valutazione in oggetto si analizzano i dati contabili ed economici così come determinati sulla base del libro cespiti, della situazione patrimoniale al 31.12.2013 e degli ulteriori documenti forniti dalla società. La società in nome collettivo è in contabilità ordinaria. 1) DESCRIZIONE E VALUTAZIONE DELLE POSTE CONTABILI Per ciascuna voce della situazione patrimoniale si indicherà il valore contabile e il valore attribuito dal perito. 1) Le immobilizzazioni immateriali (883,34 – 883,34) Le immobilizzazioni immateriali sono caratterizzate dalla mancanza di tangibilità: per questo vengono definite “immateriali”. Le immobilizzazioni immateriali entrano a far parte del patrimonio dell'impresa o mediante l'acquisizione diretta dall'esterno o mediante la produzione all'interno dell'impresa stessa. Nella situazione patrimoniale al 31.12.2013 le immobilizzazioni immateriali sono rappresentante dai costi sostenuti per l’acquisto di una licenza d’uso a tempo indeterminato di un software in data 28/03/2012. Come stabilito dal principio contabile OIC 24, i costi in esame sono trattati come nel caso di acquisto a titolo di proprietà del software. In relazione all’acquisto in proprietà si afferma che tali costi sono ammortizzati a quote costanti nel periodo di prevista utilità futura, se determinabile; altrimenti, in tre esercizi, inteso come periodo presunto di utilità dei costi per software, data l’elevata obsolescenza tecnologica cui è sottoposto. La licenza d’uso del software è stata ammortizzata in tre anni. Si ritengono corrette le modalità di ammortamento seguite dalla società. Si veda la seguente tabella.

Costo Storico Fondo Ammortamento

Valore netto contabile

2.650 Euro 1.766,66 Euro 883,34 Euro Commento: è necessario approfondire l'analisi nel caso in cui ci siano beni immateriali oggetto di valutazione economica come marchi o brevetti. 2) Immobilizzazioni materiali (169.078,35 - 410.071,77) Le immobilizzazioni materiali sono desunte dal libro cespiti aggiornato al 31 dicembre 2013 e sono riportate nell’allegato n.1. Il perito, sulla scorta delle indicazioni fornite dall’imprenditore, ha ritenuto opportuno valutare tali cespiti come di seguito riportato: - le gru di proprietà della società (iscritte nella situazione patrimoniale come impianti specifici) al

valore corrente come indicato nel documento predisposto dalla società … Snc (allegato n.2) che ha valutato il parco gru della società oggetto di perizia; il valore di mercato è espressivo del loro effettivo valore. Il valore contabile è nettamente inferiore al valore corrente poiché la maggior parte delle gru sono state riscattate da contratti di leasing stipulati in diversi anni. Il valore di questi cespiti si deprezza nel tempo molto più lentamente rispetto alla normale obsolescenza tipica dei mezzi di trasporto;

- al costo storico le restanti immobilizzazioni materiali in quanto ritenuto espressivo del loro effettivo valore.

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Il perito ha verificato l’esistenza di alcuni autocarri esaminando i libretti di circolazione forniti dalla società. La seguente tabella sintetizza le immobilizzazioni materiali al 31.12.2013 confrontando il valore netto contabile con il valore di mercato.

Costo

storico

Fondo

Ammortamento

Valore

netto

contabile

Valore di

mercato

Maggior valore

“lordo” rispetto

al valore

contabile

Maggior

valore

“netto”

rispetto al

valore

contabile

COSTRUZIONI LEGGERE 672,60 504,45 168,15 168,15 - -

IMPIANTI GENERICI 6.479,68 5.777,89 701,79 701,79 - -

IMPIANTI SPECIFICI - GRU 318.074,47 247.316,25 70.758,22 372.000,00 301.241,78 240.993,42

IMPIANTI SPECIFICI -

generici 30.726,55 25.824,52 4.902,03 4.902,03 - -

ATTREZZAT. IND.LI E

COMM.LI 268.360,19 181.094,05 87.266,14 87.266,14 - -

BENI STRUMENT. <516,46 -

patrim 8.153,67 8.153,67 - - - -

MOBILI E MACCHINE ORD.

D'UFFICIO 4.648,15 4.585,59 62,56 62,56 - -

MACCHINE ELETTROMEC.

D'UFFICIO 18.340,26 14.483,77 3.856,49 3.856,49 - -

RADIOMOBILE / CELLULARE 153,42 153,42 - - - -

AUTOCARRI/AUTOVETTURE 119.851,70 119.851,70 - - - -

ARREDAMENTO 2.778,33 1.415,37 1.362,96 1.362,96 - -

Totale 778.239,02 609.160,68 169.078,35 470.320,12 301.241,78 240.993,42

Il maggior valore al lordo dell’effetto fiscale ammonta a Euro 301.241,78. Il perito ha ipotizzato una fiscalità latente pari al 20% dell’importo ossia Euro 60.248,36. Il maggior valore al netto dell’effetto fiscale è quindi pari a Euro 240.993,42. Il valore netto contabile delle immobilizzazioni materiali al 31.12.2013 ammonta a Euro 169.078,35 mentre il valore attestato dal perito è pari a Euro 410.071,77 (valore di mercato Euro 470.320,12 - effetto fiscale Euro 60.248,36). Commento: nel caso delle immobilizzazioni materiali ci si riferisce spesso al valore netto contabile tuttavia questo criterio non può trovare applicazione sic et simpliciter. Infatti, potrebbero esserci dei beni che devono essere svalutati ed altri che devono essere ragionevolmente rivalutati. Nel caso di specie, ad esempio, la società era titolare di diverse gru iscritte ad un valore modestissimo in quanto riscattate da contratti di leasing. Il valore, inoltre, era stato ulteriormente ridotto ad opera di un ordinario processo di ammortamento. In verità il valore di mercato risulta sensibilmente superiore. In questo caso ci si dovrà rivolgere ad un esperto (ad esempio l'azienda fornitrice) per stimare il valore di mercato dell'usato. Viene poi ridotto il plusvalore per tenere conto della fiscalità latente.

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3) Rimanenze finali di merci (85.320,5 – 85.320,5) Le rimanenze di magazzino sono costi imputabili a beni ancora in giacenza che si rinviano al futuro esercizio, in quanto si possono recuperare tramite i ricavi di futuri periodi. Le rimanenze, in bilancio, dovrebbero essere valutate al minore tra il costo di acquisto/costo di produzione ed il valore di realizzo desumibile dal mercato. La svalutazione dei valori riferiti alle rimanenze di magazzino deve essere incorporata a rettifica diretta del valore iscritto nell’attivo. In questa sede occorre, dunque, riscontrare se il valore delle rimanenze al 31 dicembre 2013, al netto dell’eventuale fondo svalutazione, sia idoneo a rappresentare il corretto valore della posta in esame. Nel caso in esame le rimanenze sono valutate ad un valore che ben si approssima a quello corrente. Come si evince dall’allegato n.3 le rimanenze finali ammontano a 85.320,50 Euro. Commento: in questo caso è bene farsi rilasciarsi una valutazione firmata dall'impresa se questa è in grado di stimarne l'ammontare. E' opportuno eseguire un accesso per fare un check sulla consistenza fisica del magazzino. 4) Crediti (402.906,49 – 323.360,02) Questa componente patrimoniale è rappresentativa del diritto ad esigere ad una data scadenza determinate somme da clienti od altri soggetti. In base alle indicazioni fornite dalla normativa civilistica, i crediti debbono essere valutati, in condizione di funzionamento, in base al valore di presunto realizzo; analogo criterio è suggerito dai principi contabili. A tal fine, punto di riferimento è il valore nominale del credito che, tuttavia, deve essere rettificato al fine di tener conto di eventuali perdite per inesigibilità o per altre cause di minor realizzo: tale rettifica è attuata in forma indiretta attraverso lo stanziamento di un idoneo fondo svalutazione crediti. In questa sede occorre riscontrare se il valore dei crediti sia effettivamente rappresentativo del valore di presumibile realizzo. Come detto, il valore nominale deve essere rettificato attraverso un fondo svalutazione appositamente stanziato, determinato a seguito di un’analisi dei singoli crediti, e di ogni altro elemento di fatto esistente o previsto. Scopo del fondo è, come noto, quello di fronteggiare i rischi di perdite sui crediti: infatti, tali perdite, devono gravare non sul conto economico degli esercizi in cui esse si manifestano con certezza, bensì sugli esercizi in cui le perdite si possono ragionevolmente prevedere. In questa sede occorre, dunque, riscontrare se il valore dei crediti esposto nella situazione patrimoniale della società “….” alla data del 31 dicembre 2013 sia effettivamente rappresentativo del valore di presumibile realizzo, verificando, in specie, la congruità dell’eventuale fondo svalutazione crediti stanziato in bilancio. Crediti classificabili nell’attivo circolante In base all’impostazione civilistica i crediti da comprendere nell’attivo circolante sono quelli di breve durata, o comunque, sorti da rapporti di fornitura e non in funzione di investimento finanziario, pur se talora di durata ultrannuale. Anche questi, infatti, sono allocati nell’attivo circolante, posto che vi è l’obbligo, per ciascuna voce, di indicare gli importi esigibili oltre l’esercizio successivo. Nella situazione contabile della società al 31 dicembre 2013 i crediti classificabili nell’attivo circolante sono i seguenti: • Crediti verso clienti; • Crediti verso l’Erario. Crediti verso clienti (386.286,15 – 306.739,68)

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I crediti verso clienti nella situazione patrimoniale al 31.12.2013 ammontano a Euro 386.286,15. La società ha consegnato al perito l’elenco delle posizioni creditorie e degli effetti salvo buon fine aperti al 31.12.2013. La voce crediti verso clienti è così composta:

1 CREDITI V/CLIENTI attivo 255.773,72 2 CREDITI V/CLIENTI passivo - 983,75 3 EFFETTI AL SALVO BUON FINE 131.011,49 4 CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE 484,69 TOTALE 386.286,15

Crediti verso clienti In merito al conto crediti verso clienti pari a Euro 254.789,97 il perito ha verificato: - che il valore nominale dei crediti sia il valore di presunto realizzo ossia non siano presenti crediti

di dubbia esigibilità e cause in corso; - l’esistenza e la correttezza dei crediti esposti in bilancio. Si premette come la società non abbia stanziato un fondo svalutazione crediti. Il perito ha chiesto, in merito alla questione in esame, all’Avvocato … e all’Avvocato … di indicare sono presenti incagli o crediti di difficile incasso con procedure legali in corso. Si veda l’allegato n.4. Gli Avvocati hanno segnalato le seguenti posizioni creditorie:

Cliente Importo

CLIENTE A 58.103,12

CLIENTE AB 5.024,02 CLIENTE AC 4.267,24 CLIENTE AD 4.042,61 CLIENTE AE 2.492,60 CLIENTE AF 1.512,50 CLIENTE AG 1.177,73 CLIENTE AH 650,40 Totale 77.270,22

Il perito ha deciso, per prudenza, di svalutare al 100% le posizioni creditorie individuate dai legali mediante l’accensione di un fondo svalutazione crediti pari a Euro 77.270,22. Il perito ritiene che il valore di presunto realizzo dei crediti sia quindi pari a Euro 177.519,75. Il perito ha inoltre verificato l’”obsolescenza” dei crediti; non sono presenti crediti di anni precedenti. Il perito ha inoltre verificato l’esistenza e la correttezza dell’importo dei crediti verso clienti indicato nella situazione patrimoniale al 31.12.2013. La verifica dell’esistenza e della correttezza dei crediti, come indicato nel principio di revisione n.505, può essere effettuata mediante la procedura di circolarizzazione. Si definisce “circolarizzazione” il processo di acquisizione e di valutazione degli elementi probativi tramite una comunicazione diretta di una terza parte in risposta ad una richiesta di informazioni su aspetti di una determinata voce di bilancio. Il perito ha posto in essere tale procedura per alcuni crediti presenti nella situazione patrimoniale al 31.12.2013.

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Nell’esaminare il conto clienti, il citato principio afferma che possono essere utilizzate anche procedure alternative le quali comprendono l’esame degli incassi successivi, l’esame della documentazione di spedizione o di altra documentazione proveniente o sottoscritta dal cliente che possa fornire elementi probativi dell’esistenza dei crediti. Il perito, dopo aver svalutato i crediti di dubbia esigibilità, ha selezionato i crediti di maggior importo ed effettuato le verifiche sia tramite la procedura della circolarizzazione sia tramite la verifica del successivo incasso. In particolare sono stati esaminati i seguenti crediti:

Cliente Importo Tipologia di verifica Cliente AA 18.340,29 Circolarizzazione Cliente BB

10.400,99 Verificato successivo

incasso Cliente CC 10.087,53 Circolarizzazione Cliente DD

9.369,12 Verificato successivo

incasso Cliente EE 6.281,11 Circolarizzazione Cliente FF

2.467,96 Verificato successivo

incasso Cliente GG

2.318,00 Verificato successivo

incasso Cliente HH

2.175,51 Verificato successivo

incasso Cliente II

1.012,60 Verificato successivo

incasso Totale 62.453,11

Commento: si pone l’accento sulla opportunità di valutare attentamente il valore dei crediti commerciali che di questi tempi potrebbero non essere sempre esigibili. Si suggerisce di approcciare la questione con la circolarizzazione della clientela e/o verificando con i mastrini di riferimento ad una data successiva alla situazione patrimoniale se l'incasso è avvenuto effettivamente. Effetti salvo buon fine Accade spesso che l’impresa venda della merce al cliente e che quest’ultimo non effettui immediatamente il pagamento dell’importo dovuto. Per l’impresa sorge, dunque, un credito verso il cliente. Il credito può essere rappresentato da un effetto attivo; in sostanza, l’impresa, a fronte del credito, riceve un effetto che tiene in portafoglio fino alla data della scadenza o che può presentare in banca per l’incasso o per lo sconto. Contabilmente gli effetti attivi sono valori finanziari, in quanto rappresentano crediti verso i clienti a breve scadenza. Gli effetti presenti nella situazione patrimoniale al 31.12.2013 sono così costituiti:

Banca … Importo distinta effetti presentata il 13.12.2013 3.939,57 34.656,19

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535,36 1.720,20 521,44 distinta effetti presentata il 28.11.2013 275,69 distinta effetti presentata il 20.11.2013 31.529,22 640,72 1.403,84 1.535,32 402,60 distinta effetti presentata il 18.10.2013 707,24 1.306,01 totale 79.173,40 Banca …. importo distinta effetti presentata 21.11.2013 24.670,60 distinta effetti presentata 13.12.2013 24.891,24 totale 49.561,84 Banca …. importo distinta effetti presentata il 31.10.2013 2.276,25 totale 2.276,25 Totale conto effetti al 31.12.2013 131.011,49

Per verificare l’esistenza e la correttezza degli effetti presentati nei diversi istituti di credito, il perito ha esaminato i successivi incassi. Dagli estratti dei conti correnti si evince l’incasso di tutti gli effetti presentati alla data del 31 dicembre 2013 ad eccezione della distinta presentata presso la … dell’importo di Euro 2.276,25. Il perito ha proceduto quindi a svalutare l’importo degli effetti per Euro 2.276,25 i quali ammontano quindi a Euro 128.735,24. Clienti c/fatture da emettere Le fatture da emettere si riferiscono ad operazioni già avvenute, per le quali, tuttavia, non si è ancora emesso il relativo documento in base al quale avviene la contabilizzazione. Il conto fatture da emettere è relativo alle prestazioni di noleggio di gru poste in essere dalla società (noleggi attivi) che non sono ancora state fatturate ma i cui ricavi sono di competenza dell’esercizio. Nella situazione al 31 dicembre 2013 le fatture da emettere ammontano a Euro 484,69. Le fatture da emettere si riferiscono al noleggio delle gru di proprietà della società. Crediti verso l’Erario (16.620,34 – 16.620,34) I crediti verso l’Erario rappresentano i saldi attivi dei crediti verso l’Amministrazione finanziaria alla data del 31 dicembre 2013. I crediti erariali iscritti nella situazione patrimoniale al 31 dicembre 2013 sono così costituiti:

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REGIONI C/ACCONTI IRAP 15.885,02 ERARIO C/RITENUTE ATTIVE 726,52 ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR 8,80 TOTALE 16.620,34

Il perito ha verificato il corretto ammontare dei crediti sopra esposti. In particolare, in relazione al conto “acconti IRAP” il perito ha confrontato il dato contabile con gli F24 versati dalla società durante l’anno. Il perito ha stanziato inoltre il debito IRAP stimato per il periodo di imposta 2013 pari a Euro 12.773,49 con una corrispondente riduzione dell’utile di esercizio. 5) Disponibilità liquide (234.187,78 - 234.187,78) Le disponibilità liquide sono destinate ad accogliere, come noto, oltre alle somme giacenti in cassa, le somme disponibili presso banche in base a contratti di deposito, nonché i saldi attivi di conti correnti bancari. Sono comprese, quindi, quelle poste che hanno la caratteristica di costituire l’equivalente (o quasi) del denaro in cassa in virtù della particolare natura del debitore - che dovrebbe rendere certa la sua solvenza – e dell’immediata esigibilità. Le disponibilità liquide sono così rappresentate:

Conti correnti Importo BANCA … 34.925,40 BANCA … 54.915,26 CASSA …. 31.751,10 TIME DEPOSIT …. 100.000,00 Assegni Importo ASSEGNI BANCARI 12.356,00 Cassa Importo CASSA 240,02 TOTALE 234.187,78

Il perito ha verificato il saldo dell’estratto dei conti correnti bancari e la rispondenza con il dato contabile. In particolare: − la giacenza del conto corrente n. … aperto presso la Banca …, Filiale di Padova (PD) ammonta a

Euro 34.925,40; − la giacenza del conto corrente n. … aperto presso la Banca Popolare di …, Filiale di … (PD) ammonta

a Euro 54.915,26; − la giacenza del conto corrente n. … aperto presso la Cassa …, Filiale di …(PD) ammonta a Euro

31.751,10. La società ha sottoscritto un contratto definito “TIME DEPOSIT” con la Cassa …. Il perito ha verificato, mediante l’analisi del conto corrente, la sottoscrizione della somma di 100.000 euro. Il perito ha verificato la correttezza e l’esistenza degli assegni mediante il riscontro del versamento degli stessi sui conti correnti della società. Il valore della cassa ammonta a 240,02 Euro. Il conto numerario rappresenta l’esatta corrispondenza delle disponibilità presenti in cassa alla data di riferimento.

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Il perito ha verificato l’andamento del conto “cassa” per tutto l’anno solare e non ha rilevato pagamenti superiori ai 1.000 Euro. Commento: si deve fare un controllo sul mastrino della cassa per valutare che sia gestito in modo adeguato (sempre in attivo). Inoltre, è fatta una riconciliazione tra i saldi dei conti correnti ed i saldi contabili. 6) Ratei e risconti attivi (4.476,13 - 4.476,13) I ratei e i risconti si riferiscono a quote di costi o di proventi comuni a più esercizi. I ratei attivi sono quote di ricavi che si manifestano monetariamente in via posticipata ma che, proporzionalmente al tempo decorso, sono di competenza dell’esercizio. I risconti attivi esprimono quote di costi rilevati integralmente nell’esercizio in corso e rappresentano la quota parte rinviata ad uno o più esercizi successivi. Dunque, i risconti attivi rettificano i dati della contabilità mediante storno di costi già sostenuti ma di competenza di esercizi futuri mentre i ratei attivi integrano i ricavi dell’esercizio poiché di competenza dell’esercizio anche se incassati in esercizi successivi. Nella situazione patrimoniale al 31.12.2013 sono stati stanziati risconti attivi per Euro 4.153,20 relativi al pagamento di premi assicurativi e della tassa di proprietà relativa agli automezzi. I ratei attivi, pari a Euro 322,93, si riferiscono al contributo in conto esercizio che sarà erogato dal GSE. Commento: i ratei ed i riconti attivi costituiscono una integrazione di ricavo o uno storno di costo per cui esprimono una componente positiva che spesso viene valorizzata al nominale. 7) Debiti Questa componente patrimoniale rappresenta le obbligazioni inerenti il pagamento di determinate somme, di solito ad una data prestabilita. Tali obbligazioni derivano, di norma, dall’acquisto di prodotti, merci e servizi ma includono, altresì, debiti verso il personale, debiti per imposte, per l’acquisizione di finanziamenti ed altri ancora. In base alle indicazioni fornite dai principi contabili i debiti, come regola generale, devono essere valutati in base al valore nominale, salvo rare eccezioni. Debiti verso fornitori (130.957,34 -130.957,34) Si tratta di debiti derivanti dall’acquisto di beni e servizi, intendendosi per forniture di beni quelle di materie prime o merci. Tali debiti debbono essere esposti in bilancio secondo il loro valore nominale, eventualmente rettificato per effetto di sconti commerciali, resi o rettifiche di fatturazione. A questi debiti sono assimilabili quelli relativi alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi ottenuti dall’impresa ma la cui fattura non è ancora pervenuta alla società. Al riguardo, dalle indagini svolte e dalle informazioni acquisite dal sottoscritto è emerso che i singoli debiti verso fornitori – sia quelli ascrivibili alle fatture già emesse che a quelle da emettersi – corrispondono a quelli effettivi: non vi sono dunque da segnalare debiti iscritti in bilancio ma, in realtà, non dovuti né, all’opposto, debiti effettivamente dovuti ma non iscritti in contabilità. I debiti verso fornitori ammontano a 125.831,65 Euro. Sono presenti inoltre fatture da ricevere per un importo pari a Euro 5.125,69. Il perito ha verificato il dettaglio di tale importo. Per quanto sopra esposto i saldi dei conti debiti verso fornitori per Euro 125.831,65 e Fatture da ricevere per Euro 5.125,69 in quanto rappresentativi del valore nominale degli effettivi debiti non necessitano di alcuna rettifica.

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Commento: la valutazione dei debiti presenta generalmente meno criticità rispetto a quella dei crediti per cui la valutazione al nominale rappresenta un approccio prudenziale. E' comunque opportuno spuntare i mastrini per verificare che non vi siano posizioni prescritte o non evidenziate in bilancio. Debiti tributari e verso enti previdenziali (14.682,94 – 14.682,94) I debiti in esame si riferiscono a: 1. debiti previdenziali verso l’INPS e altri istituti; 2. debiti verso l’Amministrazione finanziaria. I debiti in esame al 31.12.2013 sono così costituiti:

DEBITI TRIBUTARI ERARIO C/IVA 2.917,97 ERARIO C/RIT.IRPEF LAV.DIPEND. 5.316,99 ERARIO C/RIT.IRPEF LAV. AUTONOMO 678,08 REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF 422,12 Totale debiti tributari 9.335,16 DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI INPS C/CONTRIBUTI LAVOR. DIPEND. 4.543,00 INAIL C/CONTRIBUTI 765,18 E.B.A.V. 39,60 Totale debiti verso enti previdenziali 5.347,78 TOTALE 14.682,94

Sono stati effettuati i seguenti controlli: − in relazione al credito iva è stato verificato il pagamento tramite F24 in data 16 gennaio 2014; − in relazione alla ritenuta relativa ai redditi di lavoro autonomo è stato verificato il versamento

tramite F24 in data 16 gennaio 2014: − in relazione agli altri debiti è stato verificato il versamento mediante bonifico al consulente del

lavoro che ha poi provveduto a versare i tributi. Dalle verifiche effettuate emerge che i debiti in esame sono iscritti secondo il loro valore nominale e non necessitano di alcuna rettifica. Commento: il controllo viene operato con le deleghe di versamento. Debiti verso i dipendenti (13.058,22 - 13.058,22) I debiti verso dipendenti si riferiscono a debiti per retribuzioni di lavoro subordinato liquidate ma non ancora corrisposte, i debiti per ferie maturate e per mensilità aggiuntive maturate e non corrisposte. I debiti verso dipendenti al 31 dicembre 2013 ammontano a Euro 13.058,22. Dalle verifiche effettuate, sulla base dei documenti forniti dal consulente del lavoro, emerge che i debiti in esame sono iscritti secondo il loro valore nominale e non necessitano di alcuna rettifica. 8) Fondo T.F.R. (2.595,82 – 2.595,82) Le indennità di anzianità, costituenti la voce “Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato”, devono essere determinate in conformità al disposto dell'art. 2120 del Codice Civile e dei contratti

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nazionali ed integrativi in vigore alla data della situazione patrimoniale al 31 dicembre 2013 per le singole fattispecie e considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. Il “Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato” è congruo quando corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, e cioè se è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi in cui a tale data fosse cessato il rapporto di lavoro. Il perito, per il controllo della voce in oggetto, si è avvalso dei prospetti forniti dal consulente del lavoro. Dalle verifiche effettuate emerge che il “Trattamento di fine rapporto” è determinato correttamente. Commento: il confronto viene operato con le buste paga. 9) Ratei e risconti passivi (6.242,89 - 6.242,89) I ratei passivi rappresentano quote di costi la cui integrale liquidazione avviene in un esercizio successivo ma di competenza, per la parte di essi maturata, dell’esercizio a cui si riferisce il bilancio. I ratei passivi si riferiscono per la maggior parte ai ratei ferie dei dipendenti. I ratei passivi nella situazione patrimoniale al 31.12.2013 ammontano a Euro 4.315,23. I risconti attivi e passivi sono rispettivamente quote di costi e ricavi che sono stati già incassati ma che sono solo in parte di competenza dell’esercizio in chiusura. Il risconto passivo è un ricavo già rilevato nel presente esercizio ma di competenza degli esercizi futuri. Nella situazione al 31.12.2013 ammontano a Euro 1.927,66 e si riferiscono a noleggi attivi di Gru già incassati nell’esercizio ma di competenza degli esercizi futuri. Commento: i ratei ed i risconti passivi sono integrazioni di costi o storni di ricavi. Spesso vi è il malcostume di inserire tra i ratei passivi anche i ratei relativi al personale dipendente che dovrebbero piuttosto essere qualificati come debiti. 10) Debiti verso la beneficiaria (1.851,82 – 1.851,82) Come evidenziato nel punto C. della presente perizia, la società ha posto essere nel 2013 una scissione parziale proporzionale. In particolare, in data 28/10/2013 è stato redatto il progetto di scissione. In data 5 novembre 2013 è stata approvata la delibera di scissione e in data 11 dicembre 2013 è stato eseguito l’atto di scissione a completamento dell’operazione di separazione del patrimonio immobiliare. L’atto è stato iscritto presso il registro delle imprese in data 17 dicembre 2013. Nel progetto di scissione era stabilito che le variazioni che dovessero intervenire nella consistenza del patrimonio netto tra la data della predisposizione del presente progetto e quella in cui avrà effetto la scissione, determineranno un corrispondente credito o debito della società beneficiaria, rispettivamente in caso di riduzione o aumento della consistenza del netto patrimoniale trasferito alla società beneficiaria stessa, nei confronti della società scissa, che sarà oggetto di successivo conguaglio. Poiché dal 28 ottobre 2013 all’11 dicembre 2013 sono stati ammortizzati i cespiti trasferiti alla beneficiaria, il patrimonio netto trasferito alla beneficiaria in sede di atto di scissione era inferiore. Di conseguenza, la scissa rileva un debito nei confronti della beneficiari pari all’importo di Euro 1.851,82. Il perito ha verificato la correttezza dell’importo. Commento: il debito verso la scissa è una posta particolare che nasce dall'operazione di scissione. E' opportuno esaminare il progetto e le connesse scritture contabili per valutare se l'importo è corretto.

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CONCLUSIONI Dopo aver proceduto all’analisi critica dei singoli valori contenuti nella situazione patrimoniale alla data del 31 dicembre 2013, occorre riepilogare i risultati dell’attività svolta individuando, per questa via, il patrimonio netto rettificato alla stessa data emergente dal confronto tra gli elementi attivi e passivi così come valutati dal sottoscritto. Ciò posto, nelle seguenti tabelle si riportano le singole componenti patrimoniali attive e passive, confrontando per ognuna di esse il valore contabile con quello di perizia, evidenziando, se del caso, le rettifiche apportate. La situazione patrimoniale della società è così sintetizzabile:

ATTIVITA' Valore netto

contabile Valore di perizia Rettifiche LIC.ZA USO SOFTWARE TEMPO INDET. 883,34 883,34 - COSTRUZIONI LEGGERE 168,15 168,15 - IMPIANTI GENERICI 701,79 701,79 - IMPIANTI SPECIFICI - GRU 70.758,22 311.751,64 240.993,42 IMPIANTI SPECIFICI generici 4.902,03 4.902,03 - ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI 87.266,14 87.266,14 - BENI STRUMENT. <516,46 - patrim - - - MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO 62,56 62,56 - MACCHINE ELETTROMEC. D'UFFICIO 3.856,49 3.856,49 - RADIOMOBILE / CELLULARE - - - AUTOCARRI/AUTOVETTURE - - - ARREDAMENTO 1.362,96 1.362,96 - MERCI 85.320,50 85.320,50 - CREDITI V/CLIENTI 254.789,97 254.789,97 - EFFETTI AL SALVO BUON FINE 131.011,49 131.011,49 - CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE 484,69 484,69 - REGIONI C/ACCONTI IRAP 15.885,02 15.885,02 - ERARIO C/RITENUTE ATTIVE 726,52 726,52 - ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR 8,80 8,80 - BANCA .. C/C 34.925,40 34.925,40 - BANCA … C/C 54.915,26 54.915,26 - CASSA … C/C 31.751,10 31.751,10 - TIME DEPOSIT CASSA … 100.000,00 100.000,00 - ASSEGNI BANCARI 12.356,00 12.356,00 - CASSA 240,02 240,02 - RATEI ATTIVI 322,93 322,93 - RISCONTI ATTIVI 4.153,20 4.153,20 - TOTALE ATTIVITA` 896.852,59 1.137.846,01 240.993,42

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PASSIVITA' Valore netto

contabile Valore di perizia FONDO SVALUTAZIONE CONTO CREDITI 0 77.270,22 77.270,22 FONDO SVALUTAZIONE EFFETTI 0 2.276,25 2.276,25 F.DO P/INDENNITA' T.F.R. 2.595,82 2.595,82 - DEBITI V/FORNITORI 125.831,65 125.831,65 - FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE 5.125,69 5.125,69 - ERARIO C/IVA 2.917,97 2.917,97 - ERARIO C/RIT.IRPEF LAV.DIPEND. 5.316,99 5.316,99 - ERARIO C/RIT.IRPEF LAV. AUTONOMO 678,08 678,08 - REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF 422,12 422,12 - INPS C/CONTRIBUTI LAVOR.DIPEND. 4.543,00 4.543,00 - INAIL C/CONTRIBUTI 765,18 765,18 - E.B.A.V. 39,60 39,60 - DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI 13.058,22 13.058,22 - DEBITI V/BENEFICIARIA 1.851,82 1.851,82 - RATEI PASSIVI 4.315,23 4.315,23 - RISCONTI PASSIVI 1.927,66 1.927,66 - DEBITO IRAP - 12.773,49 12.773,49 TOTALE PASSIVITA' 169.389,03 261.708,99 92.319,96 CAPITALE SOCIALE 198.835,91 198.835,91 - UTILI PORTATI A NUOVO 301.274,22 301.274,22 - UTILE DI ESERCIZIO 227.353,42 227.353,42 - Rettiche - 148.673,47 Totale patrimonio netto 727.463,55 876.137,02 148.673,47 TOTALE A PAREGGIO 896.852,58 1.137.846,00

Riassumendo i dati presi in considerazione per la determinazione del valore economico della società “...”si evidenzia: Patrimonio netto contabile rettificato al 31 Dicembre 2013 = 876.137,02 Euro. Considerato quanto sopra descritto, ai sensi dell’art. 2500-ter secondo comma, del Codice Civile, il sottoscritto attesta che il valore del patrimonio netto contabile rettificato della società “...” ammonta a 876.137,02 Euro arrotondato a 876.137 Euro. A conclusione, il sottoscritto perito può affermare che sulla base della valutazione sopra esposta, il patrimonio netto della società in oggetto è pari ad euro 876.137 Euro (ottocentosettanteseimila centotrentasette virgola zero zero/00) e che pertanto il valore da considerare per la trasformazione della società in nome collettivo in una società di capitali non può essere superiore a quello complessivamente indicato di euro 876.137 (ottocentosettanteseimila centotrentasette virgola zero zero/00) ed attesta che il valore del patrimonio della società è almeno pari almeno a quello del capitale sociale indicato al sottoscritto perito nella misura di euro 40.000,00 (quarantamila/00). Dalla data di riferimento della presente relazione alla data di asseverazione della presente perizia, la società “...” ha svolto la normale attività e non si sono verificate novità significative. Commento: è opportuno riprendere una situazione patrimoniale sintetica che illustri i valori contabili e i valori di perizia. IL PERITO

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Analisi di un atto di trasformazione

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3. Conclusioni

Nel presente intervento abbiamo avuto modo di esaminare come la predisposizione di una perizia di trasformazione richieda particolari attenzioni. Innanzitutto, si deve escludere la valutazione dell’avviamento diversamente da quanto accade per le perizie da conferimento. Le poste sensibili sono quelle dell'attivo. I tempi di crisi in cui ci troviamo devono portare a valutare con estrema attenzione i crediti commerciali. Infine, si deve ricordare che la società di persone non rileva generalmente i conti d’ordine per cui si deve porre la massima attenzione a valutare la presenza di passività potenziali derivanti dal rilascio di garanzie di varia natura a terzi.

In breve: 1. La perizia di trasformazione non può evidenziare l'avviamento dell'azienda. 2. Ciò non toglie che si possano rivalutare le singole poste del bilancio se il perito attesta un

maggiore valore. 3. La valutazione di alcuni beni può rivelarsi particolarmente complessa per cui è bene chiedere

l'aiuto dell'impresa o di altri esperti per specifici settori. 4. Si deve valutare con estrema attenzione l'eventuale rilascio di garanzie a terzi.

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TRASFORMAZIONI REALIZZATIVE E TRASFORMAZIONI NEUTRALI

a cura di Lelio Cacciapaglia

L’istituto della trasformazione non sempre è neutrale sotto il profilo delle imposte sui redditi. Il Tuir si preoccupa di disciplinare il passaggio dei beni aziendali da un regime d’impresa a un diverso regime, diventato possibile con l’introduzione delle trasformazioni eterogenee oramai consentite dal 2004 dal Codice Civile. Per quanto la riforma Ires abbia profondamente innovato la disciplina con una serie di aperture, permangono a distanza di oltre 10 anni dubbi su talune fattispecie.

1. Inquadramento generale

Tenuto conto delle modalità di effettuazione della trasformazione previste dal Codice Civile, analogamente, sotto il profilo delle imposte sui redditi occorre distinguere: • la trasformazione cd. “omogenea” che avviene nell’ambito di soggetti societari; • la trasformazione cd. “eterogenea” che avviene tra società ed enti non societari. A tale classificazione si affianca nell’ambito della trasformazione “omogenea” la distinzione tra trasformazione: • “progressiva”: ad esempio, la trasformazione di una società in accomandita semplice o in nome

collettivo che si “evolve” in società per azioni o a responsabilità limitata. • “regressiva”: ad esempio, la trasformazione in cui una società per azioni o una società a

responsabilità limitata “regredisce” assumendo la forma di società in accomandita semplice o società in nome collettivo

Analogamente, nel caso di trasformazione “eterogenea”, in cui l’operazione non è “endosocietaria” e coinvolge, come punto di arrivo o di partenza, società ed enti aventi diversa natura, si definisce: • “progressiva”: ad esempio, la trasformazione di un ente (commerciale e non) in società; • “regressiva”: ad esempio, la trasformazione di una società in un ente (commerciale e non). 2. Le implicazioni ai fini delle imposte sui redditi

Ciò premesso, si fa presente che dal punto di vista fiscale, la trasformazione (omogenea ed eterogenea) è disciplinata dagli artt. 170 e 171 del Tuir. Nel caso di trasformazione omogenea (ossia tra società), la norma fiscale ricalca la disciplina originariamente prevista dall’art. 122 del Tuir. Ed infatti, agli effetti di quanto disposto dal vigente articolo 170 del Tuir, la trasformazione di una società in altra tipologia di società non costituisce

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Trasformazioni realizzative e trasformazioni neutrali

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realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento, rientrando dunque l’istituto tra quelli considerati “fiscalmente neutrali”.

Si tratta di operazioni che, non attenendo alla gestione dell’impresa ma esclusivamente allo status del soggetto imprenditore, lasciano inalterati i rapporti giuridici esterni, compresi quelli tributari, incidono in un momento diverso e in certo senso preliminare a quello della produzione, e quindi non costituiscono, di per sé, fatti generatori di redditi o perdite: ivi compresi quelli inerenti al realizzo di eventuali plusvalenze o minusvalenze di beni compresi nel patrimonio sociale, realizzo qui non ravvisabile perché i beni permangono nel patrimonio stesso12. Il realizzo di plusvalenze si ha solo in caso di fuoriuscita dei beni dal patrimonio sociale che non è qui di per sé configurabile, stante il permanere dei beni nel medesimo patrimonio del medesimo soggetto che si limita a “trasformarsi”. Al riguardo la Relazione governativa allo schema di Testo Unico delle Imposte sui Redditi precisa che il mancato riferimento a plusvalenze e minusvalenze “patrimoniali” è dovuto alla circostanza che - diversamente - si avrebbe avuto “l’implicazione, palesemente assurda, di considerare realizzate, e quindi tassabili all’atto della trasformazione … le plusvalenze o minusvalenze del magazzino e tanto meno il valore di avviamento”. “In quest’ordine di idee la stima del patrimonio, che prelude alla ristrutturazione senza trasfondersi nel bilancio, costituisce fatto fiscalmente irrilevante. Pertanto la relazione di stima di cui all’art. 2498, Codice civile, al pari di ogni altro documento interno, non fa emergere né plusvalenze né minusvalenze rilevanti come componenti del reddito imponibile”. Peraltro, la menzionata Relazione precisa altresì che “la situazione è diversa allorché le plusvalenze o le minusvalenze vengono iscritte nell’attivo dello stato patrimoniale e quindi trovano rilievo ufficiale nei conti annuali della società. In tal caso la rivalutazione perde il carattere interno e strumentale rispetto alla trasformazione e, acquistando rilevanza esterna nei confronti dei terzi, determina necessariamente l’insorgere di componenti positivi di reddito; e viceversa in caso di svalutazione delle rimanenze”. Dunque, posto che in virtù della nuova normativa civilistica la relazione di stima di cui all’art. 2498 cod. civ. non è più un “documento interno”, in quanto le plusvalenze e/o le minusvalenze “vengono iscritte nell’attivo dello stato patrimoniale della società post trasformazione” ai fini fiscali, l’iscrizione in bilancio di un maggiore valore dei beni deve essere verificata secondo le ordinarie regole stabilite dal Tuir. Con la conseguenza che in linea di principio: • l’iscrizione di un maggior valore non comporta l’emergere di una plusvalenza imponibile (ma detto

maggior valore non è fiscalmente riconosciuto, in quanto non realizzato) • l’iscrizione di un minor valore non comporta l’emergere di una minusvalenza deducibile (ma detto

minor valore non è fiscalmente riconosciuto, in quanto non realizzato). Tuttavia, allorché si tratta di valutazione delle “rimanenze” (o, meglio, di beni da cui non originano “plusvalenze” in senso tecnico) deve ritenersi, per contro, che una “plusvalutazione” non possa non assumere rilevanza ai fini del reddito imponibile in forza di un “principio generale” applicabile in sede

12 Così, la Relazione governativa allo schema di Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

Tuir - Articolo 170 La trasformazione della società non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.

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di determinazione del reddito di impresa e che non consente di rettificare in pejus, nella dichiarazione dei redditi, tali maggiori valori attribuiti nel bilancio di esercizio. 3. Trasformazione e “società semplice”

Nel contesto delle trasformazioni endosocietarie, una considerazione a parte merita, tuttavia, la trasformazione “da” e “in” società semplice. Si tratta di ipotesi non disciplinate dall’art. 170 del Tuir. Si ritiene, pertanto, che dette operazioni dovranno essere trattate alla luce dei principi generali che disciplinano gli effetti fiscali della fuoriuscita o dell’immissione dei beni in regime di impresa. Di conseguenza, conformemente a quanto sostenuto da prassi e dottrina, le plusvalenze relative ai beni materiali e immateriali emerse per effetto della trasformazione “in” società semplici, dovranno essere assoggettate a tassazione in base alle norme che disciplinano la destinazione dei beni a finalità diverse dall’esercizio dell’impresa (Tuir, art. 86, comma 3, lett. c), mentre, viceversa, quelle che “da” società semplici portano “a” società regolari, vanno trattate alla stregua dei conferimenti in società ed enti (Tuir, art. 9). 4. Trasformazione di un’azienda gestita in comunione dai coniugi

Una disposizione specifica riguarda la trasformazione di società di capitali in impresa gestita in comunione dei beni dai coniugi (art. 177 c.c.); al riguardo, l’articolo 171 stabilisce che si applicano le disposizioni dell’articolo 67, comma 1, lett. h).

Tuir - Articolo 67, comma 1, lett. h)

L’affitto e la concessione in usufrutto dell’unica azienda da parte dell’imprenditore non si considerano fatti nell’esercizio dell’impresa, ma in caso di successiva vendita totale o parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito complessivo come redditi diversi.

Per quanto il rinvio all’art. 67 del Tuir risulti alquanto criptico, si applica, dunque, la medesima disciplina che riguarda l’affitto o usufrutto dell’unica azienda da parte dell’imprenditore individuale, nel senso che – analogamente a quanto previsto in queste ipotesi - alla trasformazione in comunione d’azienda si applica il “regime di neutralità”. 5. Le trasformazioni eterogenee

In via preliminare, con riferimento alle trasformazioni cc.dd. “eterogenee”, si osserva che sia la trasformazione progressiva che quella regressiva vedono coinvolti, da un lato: società di capitali e, dall’altro: Consorzi Società consortili Società Cooperative Comunioni d’azienda Associazioni non riconosciute

Art. 171, comma 1, lett. b) In caso di trasformazione in comunione d’azienda si applicano le disposizioni dell’articolo 67, comma 1, lett. h).

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Trasformazioni realizzative e trasformazioni neutrali

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Fondazioni che, in sede di trasformazione, a seconda dell’oggetto dell’attività, possono assumere la veste di: • enti commerciali; • enti non commerciali. Come evidente dall’elenco sono escluse le associazioni “riconosciute”. La limitazione operata dal legislatore, in particolare, sottende l’intento di non consentire che l’acquisto della personalità giuridica delle associazioni possa avvenire per trasformazione; ciò vale ancorché l’ente trasformato sia già una persona giuridica, ma di diverso genere come appunto una società di capitali. Infatti, se l’associazione non riconosciuta emergente dalla trasformazione vorrà richiedere il riconoscimento della personalità giuridica, dovrà farlo seguendo la procedura ordinaria all’uopo stabilita dalla legge. Inoltre, sempre con riferimento alle associazioni “riconosciute”, si fa presente che l’operazione è comunque preclusa alle associazioni che abbiano ricevuto contributi pubblici o liberalità e oblazioni dal pubblico. Con riferimento alle trasformazioni eterogenee, il regime di neutralità fiscale viene invece meno. Peraltro, l’art. 171 del Tuir disciplina in modo diverso le trasformazioni eterogenee regressive da quelle eterogenee progressive.

Articolo 171, commi 1 e 2. In caso di trasformazione effettuata ai sensi dell’art. 2500 – septies del codice civile, di una società soggetta all’imposta di cui al titolo II in ente non commerciale, i beni della società si considerano realizzati in base al valore normale, salvo che non siano confluiti nell’azienda o complesso aziendale dell’ente stesso. La trasformazione, effettuata ai sensi dell’articolo 2500-octies del codice civile, di un ente non commerciale in società soggetta all’imposta di cui al titolo II si considera conferimento limitatamente ai beni diversi da quelli già compresi nell’azienda o complesso aziendale dell’ente stesso.

Analizziamo nel dettaglio le due fattispecie. 5.1 Trasformazione eterogenea regressiva

Dunque, l’art. 171 del Tuir al comma 1, disciplina la “trasformazione eterogenea regressiva”, vale a dire il caso in cui la società si trasforma in ente non commerciale. In questo caso la norma prevede che “i beni della società si considerano realizzati in base al valore normale, salvo che non siano confluiti nell’azienda o complesso aziendale dell’ente stesso” riferendosi evidentemente, con riferimento alla deroga, all’ipotesi che l’ente possa continuare a svolgere attività commerciale. Il realizzo in base al valore normale si giustifica alla luce della destinazione dei beni “a finalità estranee all'esercizio dell'impresa”. La circostanza, tuttavia, subisce un’attenuazione nell’ipotesi in cui permanga, in capo al soggetto risultante dalla trasformazione, l'esercizio di un’attività commerciale produttiva di reddito d'impresa anche se non necessariamente in modo prevalente. In questo caso, dunque, i beni confluiranno, in modo fiscalmente neutrale, nel ramo commerciale gestito con contabilità separata dall’ente.

Regressiva

Progressiva

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5.2 Trasformazione eterogenea progressiva

Nell’ipotesi di “trasformazione eterogenea progressiva” in cui, viceversa, l’ente si trasforma in società di capitali assumendo, così, la natura indiscutibilmente commerciale, l’operazione, secondo quanto previsto dal comma 2 del citato art. 171 del medesimo Tuir, viene assimilata ad un conferimento ma solo con riferimento ai beni diversi da quelli già compresi nell’azienda o complesso aziendale dell’ente stesso (se questo gestisce oltre all’attività istituzionale anche un ramo commerciale). Si muove dal presupposto, in sostanza, che il passaggio dall'ente non commerciale alla società costituisca, ai fini fiscali, un'ipotesi di realizzo tassata come reddito diverso ai sensi della nuova lettera n) dell’articolo 67 del tuir, introdotta dalla riforma Ires.

Tuir – articolo 67, lett. n) Sono redditi diversi …(omissis)… n) le plusvalenze realizzate a seguito di trasformazione eterogenea di cui all’articolo 171, comma 2, ove ricorrano i presupposti di tassazione di cui alle lettere precedenti.

L’assimilazione al conferimento con relativa imposizione “ove ricorrano i presupposti di tassazione di cui alle lettere precedenti”, assume rilievo, in particolare, al fine di stabilire che il conferimento in questione comporta tassazione di plusvalori solo laddove ricorrono le condizioni previste dall’articolo 67 per la cessione di immobili, terreni e partecipazioni. Ad esempio, seppure la trasformazione eterogenea da ente non commerciale in società di capitali si configura come apporto, i plusvalori latenti all’atto della trasformazione maturati su immobili posseduti dall’ente da più di cinque anni, non costituiscono oggetto di imposizione posto l’esplicita deroga disposta dalla lett. b) comma 1 dell’art. 67 del Tuir. In via generale va fatto presente che la fattispecie al suo esordio aveva fatto sorgere perplessità in dottrina con specifico riferimento alla possibilità che la valutazione dei beni di proprietà dell’ente non commerciale che venivano immessi nell’impresa societaria, potesse avvenire a costo storico piuttosto che al valore normale. Al riguardo va sottolineato che l’ipotesi ora prospettata, dal punto di vista tributario, è assimilabile a quella di trasformazione della società semplice in società di capitali. Ebbene, la soluzione prescelta dal legislatore tributario è stata quella di assimilare la trasformazione eterogenea dell’ente non commerciale in società di capitali ad un “apporto”, con “trasferimento” dei beni al valore di mercato e, conseguente tassazione in capo all’ente del plusvalore maturato in base alla disciplina dei redditi diversi. In definitiva, una ipotesi di realizzo. La tassazione immediata in capo all’ente che si trasforma, dei plusvalori relativi ai beni immessi nel regime d’impresa sulla base del valore normale dei beni è rispettosa del principio di simmetria, laddove implica il riconoscimento dei più alti valori fiscali in capo alla società di capitali frutto della trasformazione (suscettibili di ammortamento) ma non anche, si badi bene, di “minusvalenze deducibili”. 5.3 La trasformazione dimentica le società di persone e i consorzi

Gli art. 2500 - septies e 2500 - octies del codice civile, non disciplinano la trasformazione eterogenea in cui è coinvolta una “società di persone”, ancorché ciò non trovi giustificazione sul piano concettuale. Dalla relazione accompagnatoria al provvedimento di riforma Ires, non risultano le motivazioni che giustificano il silenzio del legislatore; tuttavia, in dottrina non si ravvisano validi motivi per sostenere che sia preclusa la trasformazione di una società di persone in un soggetto non commerciale e viceversa e ciò, soprattutto, laddove si consideri che, in effetti, le società di persone sono più simili e

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Trasformazioni realizzative e trasformazioni neutrali

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prossime agli enti in parola – sotto il profilo, tra l’altro, della mancanza di personalità giuridica - di quanto non lo siano quelle di capitali. Anche sotto il profilo fiscale, l’articolo 171, commi 1 e 2, del Tuir, fa riferimento unicamente alla trasformazione di una società di capitali in ente non commerciale e, viceversa, alla trasformazione dell’ente in società di capitali, mentre non sono disciplinate le ipotesi di trasformazione eterogenea “da” e “in” società di persone. La norma fiscale letteralmente non riguarda neppure il caso dei consorzi che, peraltro, oltre a non poter essere destinatari della disciplina dettata dall'art. 171, comma 2, non sembra possano essere inquadrati neanche nell'ambito del precedente art. 170 concernente la trasformazione delle società. Ciò detto, è da ritenersi, comunque, che la fattispecie abbia implicitamente trovato soluzione favorevole in considerazione di un passaggio riportato nelle istruzioni al modello unico enti non commerciali laddove viene chiarito in via esemplificativa: “È considerato periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, non solo quello cosiddetto “a cavallo”, a prescindere dalla durata inferiore o superiore a 365 giorni (ad es. un periodo di imposta con durata dal mese di marzo 2013 al mese di febbraio 2014 ovvero dal 1° ottobre 2012 al 31 dicembre 2013), ma anche quello infrannuale chiuso in data anteriore al 31 dicembre 2013 (ad es. il periodo 1° gennaio-30 settembre 2013, nel caso di trasformazione da ente non commerciale in società di persone intervenuta in data 30 settembre 2013”).

TABELLA DI RIEPILOGO IL REGIME FISCALE DELLE TRASFORMAZIONI ETEROGENEE

L’OPERAZIONE IL REGIME FISCALE OBIETTIVO DELLA NORMA

DEROGHE

Trasformazione da società di capitale (e

di persone) in ente non commerciale

I beni si considerano realizzati al valore

normale

Ricondurre l’ipotesi tra quelle di “destinazione

a finalità diversa dall’impresa”

Il regime del realizzo non si applica a quei

beni che confluiscono nel

ramo commerciale dell’ente

Trasformazione dell’ente in società di capitali (e di persone)

Si considera conferimento

Impedire il differimento della tassazione che

deve avvenire immediatamente e al di

fuori del regime d’impresa laddove i

plusvalori sono maturati

La tassazione è sospesa se i beni si

trovano già nel ramo commerciale dell’ente che

continua a essere gestito dalla società

In breve: 1. La trasformazione di una società commerciale in una società semplice è realizzativa. 2. Alla trasformazione da società commerciale in comunione d’azienda si applica il regime di

neutralità. 3. Nella trasformazione eterogenea i beni “commercializzati” e “decommercilizzati” si

considerano, rispettivamente, conferiti e realizzati.

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TRASFORMAZIONE: LA GESTIONE DELLE RISERVE

a cura di Lelio Cacciapaglia

La ricostruzione delle riserve nel bilancio della società risultante dalla trasformazione è un adempimento di sostanza e non di forma perché da qui discende, nei casi previsti, la non tassazione delle riserve distribuite ai soci ovvero la sospensione della tassazione delle riserve sino al momento della loro distribuzione. Allo stesso modo la compilazione nell’ambito del Modello Unico degli appositi prospetti di monitoraggio è adempimento delicato e talvolta inopportunamente trascurato.

1. Inquadramento generale

La norma disciplina il regime delle riserve costituite ante trasformazione che confluiscono nel soggetto post trasformazione. Al riguardo, occorre operare una distinzione tra: • riserve di capitale e • riserve di utile in sospensione o meno d'imposta. 2. Riserve di capitale

Le prime, ai sensi dell'art. 47, comma 5, del testo unico non costituiscono utili in quanto formate, ad esempio, da: • sovrapprezzi di emissione delle azione o quote; • interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote • versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale • saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta. In merito al trattamento tributario di queste riserve, la non imponibilità si giustifica in funzione della natura delle somme restituite che riguardano, nella sostanza, versamenti fatti dai soci nella società. 3. Riserve di utili

Relativamente alle riserve formate da utili, la relativa tassazione è rapportata, al momento della trasformazione, all’iscrizione o meno nel bilancio con indicazione della loro origine. 4. Gestione riserve - Trasformazione omogenea progressiva Esempio, da Snc a Srl. Le riserve costituite prima della trasformazione sono già state tassate in capo ai soci sulla base del regime di trasparenza fissato per le società a base personale. Pertanto, a condizione che tali riserve vengano iscritte in bilancio con indicazione della relativa origine, esse non concorrono a formare il

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Trasformazione: la gestione delle riserve

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reddito dei soci in caso di loro distribuzione. Inoltre, la loro imputazione al capitale della società non comporta l’applicazione dell’articolo 47, comma 6, del Tuir, quindi, se si è effettuato un aumento del capitale sociale mediante passaggio di riserve o altri fondi a capitale e successivamente si ha una riduzione del capitale stesso con attribuzione ai soci, non scatta la presunzione di distribuzione di utili. Tali riserve, dunque, in quanto formate da utili che sono già stati tassati, in applicazione del principio di trasparenza, possono essere “prelevate” liberamente, a condizione - si ripete - che risultino iscritte nel bilancio della società trasformata con indicazione della loro origine. 5. Gestione riserve - Trasformazione omogenea regressiva

Esempio, da Spa a Sas. Le riserve costituite prima della trasformazione, diverse da quelle di capitali, sono imputate ai soci per trasparenza: a) nel periodo d’imposta successivo alla trasformazione, se non sono iscritte in bilancio con indizione

dell’origine. b) solo nel periodo d’imposta in cui vengono distribuite o utilizzate per scopi diversi dalla copertura

di perdite d’esercizio, se dopo la trasformazione vengono iscritte in bilancio con indicazione della relativa origine.

E, tenuto conto del regime di imponibilità parziale degli utili prevista dalla vigente normativa, ciò significa il concorso delle riserve de quibus alla formazione del reddito imponibile del socio con le seguenti modalità: a) se i beneficiari sono soggetti passivi d’imposta ai fini I.R.PE.F.:

• se si tratta di una “partecipazione non qualificata” saranno soggetti alla ritenuta d’imposta del 26%,

• se si tratta di una “partecipazione qualificata” concorreranno solo nella misura del 49,72% alla formazione del reddito imponibile.

Peraltro, per i dividendi conseguiti nell’esercizio di un’impresa, gli stessi concorreranno nella misura del 49,72% alla formazione del reddito imponibile, a prescindere dalla circostanza che siano relativi a partecipazioni “qualificate” ovvero a partecipazioni “non qualificate”. Tuttavia, laddove le predette riserve siano state costitute con utili ante 2008, rilevano fiscalmente per il solo 40%. b) se i beneficiari sono soggetti passivi d’imposta ai fini Ires concorreranno solo nella misura del 5%

alla formazione del reddito imponibile. 6. Gestione riserve - Trasformazione eterogenea regressiva

Ad esempio, da Spa a associazione. Le riserve costituite prima della trasformazione diverse da quelle di capitali sono imputate ai soci o associati per trasparenza: a) nel periodo d’imposta successivo alla trasformazione, se non sono iscritte in bilancio con indizione

dell’origine. b) solo nel periodo d’imposta in cui vengono distribuite o utilizzate per scopi diversi dalla copertura

di perdite d’esercizio, se dopo la trasformazione vengono iscritte in bilancio con indicazione della relativa origine.

La specifica fattispecie tuttavia non è disciplinata, ne vengono fornite istruzioni nel modello Unico. Peraltro, non si comprende come un’associazione senza fini di lucro che ha l’obbligo (normativa speciale e non normativa tributaria) di non distribuire utili neanche in sede di liquidazione, dovendo

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devolversi a fini di pubblica utilità, possa far confluire le proprie riserve in una società di capitali. Occorre sottolineare che anche la loro tassazione non risolve il problema che è a monte della impossibilità di distribuzione ai soci.

Trattamento delle riserve in occasione della trasformazione del soggetto Da società di capitali a società di persone Rilevano le riserve diverse da quelle di capitali. Se le riserve non sono iscritte in bilancio, la tassazione avviene nel periodo d’imposta successivo a quello della trasformazione. Diversamente, la tassazione in capo ai soci avviene nel periodo d’imposta in cui le riserve sono distribuite a condizione che le medesime siano iscritte in bilancio. Non rilevano le riserve utilizzate a copertura di perdite dell’esercizio. Da società di persone a società di capitali Rilevano le riserve diverse da quelle di capitali, ossia quelle formate con utili. Le riserve già tassate per trasparenza in capo ai soci non concorrono a formare il reddito dei soci, tuttavia devono però essere iscritte in bilancio con indicazione dell’origine. Da società di capitali a enti non commerciali Rilevano le riserve diverse da quelle di capitali. Se le riserve non sono iscritte in bilancio, la tassazione avviene nel periodo d’imposta successivo a quello della trasformazione. Diversamente, la tassazione in capo ai soci (o associati) avviene nel periodo d’imposta in cui le riserve sono distribuite a condizione che le medesime siano iscritte in bilancio. Non rilevano le riserve utilizzate a copertura di perdite dell’esercizio. Resta il dubbio consistente nel fatto che se l’ente è non commerciale è inibita la distribuzione delle riserve agli associati. Da enti non commerciali a società di capitali La fattispecie non è normativamente disciplinata e comporta numerosi dubbi e difficoltà concettuali per individuare una soluzione. Da società di persone a enti non commerciali Se le riserve non sono iscritte in bilancio, la tassazione avviene nel periodo d’imposta successivo a quello della trasformazione. Diversamente, se sono iscritte in bilancio con menzione della loro origine non si ha tassazione in capo ai soci (o associati) anche in caso di distribuzione. Resta il dubbio consistente nel fatto che se l’ente è non commerciale è inibita la distribuzione delle riserve agli associati. Da enti non commerciali a società di persone La fattispecie non è normativamente disciplinata e comporta numerosi dubbi e difficoltà concettuali per individuare una soluzione.

7. La gestione delle riserve in Unico

In considerazione di quanto sopra detto circa la tassabilità/non tassabilità delle riserve concernenti la società ante trasformazione confluite nella società trasformata, nel modello Unico, oltre che nel bilancio, è necessario fornire una specifica informativa.

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Trasformazione: la gestione delle riserve

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7.1 Unico società di persone

Il prospetto consente di monitorare le riserve nell’ipotesi di trasformazione omogenea regressiva (da società di capitali in società di persone). Ai sensi del comma 5 dell’art. 170 del Tuir, dette riserve, in caso di imputazione ai soci della società di persone frutto della trasformazione sono assoggettate ad imposta secondo il regime applicabile alla distribuzione delle riserve delle società di cui all’art. 73 del Tuir. Peraltro anche laddove la società di persone venga gestita in contabilità semplificata perdendosi così l’evidenza delle riserve, queste concorrono a formare il reddito dei soci. A tal fine va indicato: • nel rigo RS2, colonna 1, l’ammontare delle riserve in sospensione d’imposta provenienti dalla

società di capitali trasformata; • nel rigo RS3, colonna 1, l’importo delle riserve che in caso di distribuzione costituiscono utile per

il socio della società di persone; • nel rigo RS4, colonna 1, l’ammontare delle riserve che in caso di distribuzione ai soci della società

di persone non costituiscono utile per il socio medesimo (trattasi delle riserve di capitali ex art. 47, comma 5, del TUIR);

• nella colonna 2 dei predetti righi vanno annotati i decrementi delle riserve utilizzate per la copertura della perdita dell’esercizio;

• nella colonna 3 vanno indicati gli altri decrementi quali, ad esempio, la distribuzione ai soci della società di persone;

• nella colonna 4 va indicato il saldo finale della riserva Ebbene, nell’ipotesi in cui ricorra in capo alla società di persone una delle ipotesi di tassazione delle riserve in capo ai soci occorre compilare l’apposito rigo RN10 del quadro RN.

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Nel rigo RN10, la società di persone frutto della trasformazione deve indicare l’ammontare delle riserve costituite prima della trasformazione, escluse quelle di capitale da imputare ai soci qualora si verifichino le ipotesi già descritte a commento del quadro RS. L’imputazione del reddito ai soci, va effettuata anche dalle società di persone risultanti da trasformazione effettuata negli anni precedenti che nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione hanno variato il regime di determinazione del reddito, passando da quello “ordinario” a quello “semplificato” di cui all’art. 66 del TUIR.

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Trasformazione: la gestione delle riserve

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7.2 Unico società di capitali

In particolare, nel rigo RS132: • nella colonna 1 vanno indicate le riserve costituite prima della trasformazione da società di

persone in società di capitali con utili imputati a suo tempo ai soci per trasparenza (art. 5 del TUIR) e iscritte nel bilancio della società di capitali frutto della trasformazione con indicazione della loro origine (leggasi: riserve ex snc/sas).

• la colonna 2 non è compilabile poiché non può mai verificarsi una ipotesi di incremento di riserve derivanti da trasformazione posto che in caso di trasformazione si ha solo un saldo iniziale:

• nella colonna 3, va indicato l’importo dei decrementi delle riserve di utili per effetto delle distribuzioni che non concorrono a formare il reddito dei soci (avendo già concorso a suo tempo a formare loro reddito per trasparenza)

• sempre nella colonna 3 va indicato il decremento delle riserve di utili per effetto dell’imputazione di esse a capitale (operazione questa che non forma reddito per i soci). In quest’ultimo caso un corrispondente importo va indicato fra gli incrementi di colonna 2 del precedente rigo RS130 (incremento del capitale sociale).

7.3 Unico enti non commerciali – trasformazione eterogenea regressiva

Allo scopo di monitorare la natura fiscale delle riserve nel modello Unico ENC è previsto un apposito box in cui fanno fornite le necessarie informazioni.

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La sezione deve essere compilata dall’ente non commerciale che risulta dalla trasformazione effettuata ai sensi dell’articolo 2500-septies del codice civile, di una società di capitali in un ente (c.d. trasformazione eterogenea regressiva). Le riserve costituite prima della trasformazione, escluse quelle di cui al comma 5 dell’art. 47, del Tuir, sono assoggettate a tassazione nei confronti dei soci o associati nel periodo d’imposta in cui vengono distribuite o utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdite, se dopo la trasformazione sono iscritte in bilancio con indicazione della loro origine, ovvero nel periodo d’imposta successivo alla trasformazione, se non iscritte in bilancio ovvero iscritte senza la suddetta indicazione. Il prospetto consente di tenere memoria dell’iscrizione in bilancio delle variazioni di tali riserve. A tal fine: • nel rigo RS44 va indicato l’ammontare complessivo delle riserve nate in capo alla società di capitali

diverse dalle riserve di capitale. • nel rigo RS45 l’importo delle riserve di cui al rigo RS44 distribuite o utilizzate per scopi diversi dalla

copertura di perdite d’esercizio, nel periodo che va dalla data di trasformazione alla chiusura dell’esercizio;

• nel rigo RS46 l’importo delle riserve di cui al rigo RS44 se non iscritte in bilancio ovvero iscritte senza l’indicazione della predetta origine;

• nel rigo RS44 l’ammontare delle riserve di cui al rigo RS44 iscritte in bilancio con indicazione della loro origine risultante dalla differenza dei righi RS44, RS45 e RS46.

In breve: 1. Nella trasformazione omogenea progressiva le riserve di utili non concorrono a formare il

reddito dei soci in caso di distribuzione, se iscritte in bilancio con indicazione della loro origine. 2. Nella trasformazione omogenea e eterogena regressiva le riserve di utili sono imputate ai soci

nell’esercizio successivo o, se iscritte in bilancio con indicazione della loro origine, alla distribuzione.

3. La natura e la tassazione delle riserve originate prima della trasformazione devono essere monitorate nel modello Unico della società o ente risutante dall’operazione.

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IL RIPORTO DELLE PERDITE FISCALI NELLE TRASFORMAZIONI SOCIETARIE

a cura di Sandro Cerato

Il trattamento fiscale delle perdite in caso di trasformazione di società non è disciplinato sotto il profilo legislativo, poiché l’art. 170 del Tuir, contenente le regole fiscali previste in caso di trasformazione, non contiene alcuna indicazione al riguardo. La questione è stata affrontata in via interpretativa dall’Agenzia delle Entrate nella R.M. 16.5.2005, n.60/E, relativamente alla riportabilità delle perdite in caso di trasformazione “regressiva” (da società di capitali in società di persone), nel qual caso la posizione dell’Amministrazione Finanziaria è stata positiva. Nel caso, invece, di trasformazione “progressiva” (da società di persone in società di capitali) il riporto di dette perdite non è ammesso, con conseguente decadenza del diritto di riporto di eventuali perdite maturate prima della trasformazione.

1. Aspetti generali e quadro normativo di riferimento

A differenza di quanto previsto per altre operazioni straordinarie, quali la fusione la scissione ad esempio, nell’ambito del TUIR non sono rinvenibili disposizioni normative che regolino la sorte delle perdite fiscali maturate in capo a società che siano oggetto di trasformazione societaria (da società in persone in società di capitali o viceversa). Qualche spunto interpretativo, come si vedrà meglio in seguito, deriva dalla lettura delle norme in materia di trasparenza fiscale di cui agli artt. 115 e 116 del TUIR, i cui effetti sono assimilabili di fatto ad una trasformazione della società di capitali in società di persone. La trasparenza, infatti, determina un passaggio da un regime di tassazione del reddito solo in capo alla società ad un regime che invece prevede l’imputazione del reddito direttamente ai soci. Le disposizioni previste negli artt. 8 e 84 del TUIR, contenenti rispettivamente le regole per il riporto delle perdite per i soggetti IRPEF ed IRES, contengono delle regole generali e non prevedono alcunché nel caso di operazioni di trasformazione societaria. Tale operazione, come noto, è disciplinata dall’art. 170 del TUIR che prevede un regime di neutralità fiscale, nonché specifiche regole per la gestione delle riserve maturate prima della trasformazione e l’interruzione del periodo d’imposta in presenza di trasformazioni che comportino la modifica della soggettività passiva fiscale.

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Aspetti principali della trasformazione – art. 170 del TUIR

- neutralità fiscale dell’operazione - interruzione del periodo d’imposta alla data di effetto della trasformazione con determinazione del reddito per i due sottoperiodi (solo per trasformazione con cambio di soggettività fiscale) - mantenimento del regime fiscale delle riserve maturate prima della trasformazione anche dopo l’operazione, subordinatamente all’indicazione della loro origine nel bilancio

2. Trasparenza e consolidato fiscale

Come anticipato, può essere utile ricordare, sia pure brevemente, le regole previste per il riporto delle perdite in presenza dell’opzione per la trasparenza fiscale di cui agli artt. 115 e 116 del TUIR, cui possono accedere rispettivamente le società di capitali partecipate da altre società di capitali (cd. “grande trasparenza”) e le società a responsabilità limitata partecipate esclusivamente da persone fisiche (cd. “piccola trasparenza”), nonché quelle relative al consolidato fiscale di cui agli artt. 117 e seguenti del medesimo TUIR. Le regole dettate per il riporto delle perdite in presenza dell’opzione per uno degli istituti predetti sono poi state in parte riprese dall’Agenzia delle Entrate per fornire una soluzione in merito alla trasformazione di società. 2.1 Trasparenza fiscale Il regime fiscale delle società di capitali che optano per la trasparenza fiscale prevede regimi differenziati di riporto delle perdite in funzione del periodo in cui le perdite stesse sono maturate. In particolare: - l’art. 115, co. 3, del TUIR, prevede l’attribuzione ai soci delle sole perdite maturate dalla società

trasparente nei periodo d’imposta di efficacia dell’opzione (triennio), nei limiti delle quote di patrimonio netto contabile della società partecipata detenute da ciascun socio;

- l’art. 7, co. 2, del D.M. 23.4.2004, prevede che le perdite maturate in periodi d’imposta antecedenti all’efficacia dell’opzione non possono essere attribuite ai soci, ma devono essere utilizzate dalla società trasparente in deduzione dal proprio reddito.

Con il D.L. n. 223/2006, nel co. 3 dell’art. 115 del TUIR è stato aggiunto un periodo secondo cui le perdite fiscali dei soci della società trasparente maturate in periodi d’imposta antecedenti l’efficacia dell’opzione, non possono essere utilizzate in compensazione con redditi imputati per trasparenza dalla società partecipata. Con tale disposizione si intende evitare che l’opzione per la trasparenza fiscale sia funzionale al solo scopo di ottenere ulteriore reddito imponibile (quello imputato per trasparenza) al fine di utilizzare le perdite maturate dal socio in periodi d’imposta antecedenti all’opzione. Risulta evidente che tale disposizione “antielusiva” è particolarmente rilevante nella grande trasparenza di cui all’art. 115 del TUIR poiché i soci sono a loro volta società di capitali. 2.2 Consolidato fiscale Al pari di quanto previsto per il regime di trasparenza fiscale, anche nel caso di opzione per il consolidato fiscale di cui agli artt. 117 e seguenti del TUIR, sono stabilite regole differenziate in funzione del periodo in cui le perdite sono state prodotte. Più in particolare: - ai sensi dell’art. 118, co. 2, del TUIR, le perdite fiscali relative a periodi d’imposta antecedenti

all’entrata nel consolidato fiscale (anteriori all’efficacia dell’opzione) possono essere utilizzate solamente dalle società cui si riferiscono, con conseguente impossibilità di “conferirle” alla società consolidante per abbattere l’imponibile di gruppo;

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Il riporto delle perdite fiscali nelle trasformazioni societarie

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- le perdite fiscali maturate durante il periodo di vigenza dell’opzione (tre periodi d’imposta) sono invece trasferite alla società consolidante a riduzione del reddito imponibile del gruppo.

Perdite fiscali e opzione per trasparenza o consolidato fiscale

Trasparenza fiscale - le perdite della società partecipata che si sono formate prima della trasparenza non possono essere attribuite ai soci e rimangono in capo alla società partecipata in riduzione del reddito imponibile della società stessa

- le perdite dei soci maturate prima dell’efficacia dell’opzione

Consolidato fiscale - le perdite maturate nei periodi d’imposta antecedenti l’opzione possono essere utilizzate solo dalla società cui si riferiscono

- le perdite maturate nei periodi d’imposta di vigenza dell’opzione sono utilizzate dalla società controllante in riduzione dell’imponibile di gruppo

3. Trasformazione “regressiva”

La trasformazione cd. “regressiva” si realizza quando una società di capitali si trasforma in società di persone, il cui motivo normalmente risiede nella necessità di adottare un modello societario personale a seguito di ingenti perdite maturate dalla società di capitali prima della trasformazione. In presenza di tale modifica, la società passa da un regime di tassazione del reddito in capo alla società (salva l’opzione per la trasparenza fiscale in presenza dei requisiti stabiliti dagli artt. 115 e 116 del TUIR), ad un regime di imputazione del reddito direttamente in capo ai soci, e la sorte delle perdite maturate dalla società (ex) di capitali prima della trasformazione è sempre stata oggetto di dibattito dottrinale. Una prima presa di posizione da parte dell’Amministrazione finanziaria è avvenuta nel 1994, con un documento emesso dalla DRE Veneto secondo cui la trasformazione da società di capitali in società di persone non consentiva il mantenimento del diritto al riporto delle perdite maturate dalla società trasformata, con conseguente perdita definitiva delle stesse. L’orientamento descritto, particolarmente penalizzante e oggetto di critica da parte della dottrina, è stato rivisto ad opera della R.M. 16.5.2005, n. 60/E, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha radicalmente cambiato orientamento, consentendo alle società trasformate il diritto al riporto delle perdite maturate dalla società di capitali prima della trasformazione a scomputo dei redditi realizzati successivamente all’operazione. In tale documento si legge infatti che “per gli effetti fiscali che produce, la trasformazione di una società di capitali in una società di persone può considerarsi equivalente alla situazione che si verifica per effetto dell’esercizio dell’opzione, di cui all’articolo 115 del TUIR, da parte di una società di capitali: il cambio di regime impositivo, nel primo caso, è la conseguenza fisiologica dell’adozione della nuova veste societaria; nel secondo, un’opportunità concessa dal legislatore della riforma alle società di capitali che, pur non spogliandosi della personalità giuridica di cui sono dotate, risultino comunque in possesso di particolari requisiti”. Da tale assimilazione, l’Agenzia consente quindi il riporto l’utilizzo in capo alla società trasformata delle perdite maturate prima della trasformazione ad abbattimento del proprio reddito (e non con imputazione diretta ai soci della società di persone trasformata).

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In buona sostanza, il ragionamento seguito dall’Agenzia delle Entrate nella citata R.M. n. 60/E/2005, è il seguente: - sia la trasformazione “regressiva”, sia l’opzione per la trasparenza fiscale, determinano in capo alla

società la perdita della soggettività passiva Ires (anche se nel primo caso a titolo definitivo, nel secondo per un periodo temporale limitato alla durata dell’opzione);

- le disposizioni in materia di trasparenza fiscale, come visto in precedenza, consentono il mantenimento del diritto al riporto delle perdite realizzate nel momento in cui la società è dotata di personalità giuridica;

- la circostanza che il legislatore abbia dettato alcune regole in presenza dell’opzione per la trasparenza fiscale deve essere letto come la dimostrazione che “non sussistono motivi di ordine logico o sistematico per negare la conservazione della perdita realizzata da una società di capitali ante trasformazione”.

3.1 Passaggio alla contabilità semplificata La trasformazione “regressiva” in società di persone potrebbe portare con sé un’ulteriore questione critica, legata alla possibilità di adottare da parte della società trasformata un regime contabile semplificato, per il quale vigono regole particolari in ordine al riporto delle perdite maturate. Per tali imprese, a differenza di quelle che adottano la contabilità ordinaria per le quali le perdite sono riportabili in avanti ad abbattimento degli imponibili successivi (e senza limiti temporali), le perdite attribuite per trasparenza ai soci della società trasformata possono essere utilizzate solamente ad abbattimento dei redditi della stessa “specie” maturati nel medesimo periodo d’imposta (ad esempio ad abbattimento di un reddito di partecipazione dello stesso socio), essendo precluso il riporto in avanti nei successivi esercizi. Pertanto, se a seguito della trasformazione la società adotti un regime contabile semplificato, ci si chiede se le perdite maturate prima della trasformazione siano definitivamente perse o possano in qualche modo essere “recuperate”. La questione non è di agevole soluzione, anche se è opportuno osservare che: - il divieto di riporto in avanti delle perdite maturate dalla società in contabilità semplificata riguarda

i singoli soci e non la società (ciò per effetto del meccanismo di imputazione per trasparenza); - le perdite maturate dalla società prima della trasformazione (quale soggetto Ires) non sono

imputate ai soci successivamente alla trasformazione, ma rimangono in capo alla società trasformata ad abbattimento dei propri redditi.

In altre parole, trattandosi di due meccanismi di utilizzo completamente differenti, si dovrebbe concludere che il passaggio alla contabilità semplificata da parte della società trasformata non ha alcuna influenza sulle regole di utilizzo delle perdite “ereditate” dalla società trasformata, le quali sono utilizzabili in riduzione del reddito imponibile della società stessa. 3.2 Soci accomandanti L’art. 8 del TUIR prevede regole particolari di utilizzo delle perdite in presenza di società in accomandita semplice in capo ai soci accomandanti. In particolare, per tali soggetti è prevista l’imputazione della sola parte di perdita che non eccede la quota di capitale sottoscritta. Sul punto, la R.M. 4.10.2001, n. 152/E, ha confermato il principio secondo cui, in presenza di perdite che eccedono la quota di capitale sottoscritta dai soci accomandanti: - in capo a quest’ultimi è imputata una quota di perdite pari alla quota di capitale sottoscritta dagli

stessi;

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Il riporto delle perdite fiscali nelle trasformazioni societarie

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- ai soci accomandatari, invece, sono imputate oltre alle perdite proporzionali alla loro quota di partecipazione, anche le perdite non dedotte dagli accomandanti per effetto del superamento della quota di capitale da loro detenuta, in maniera tale che a livello complessivo non rimanga alcuna parte di perdite non imputata per trasparenza.

È opportuno ora valutare se le descritte limitazioni si rendano applicabili anche alle perdite della società maturate prima della trasformazione in società in accomandita semplice, posto che la R.M. n. 60/E/2005 non contiene alcuna indicazione al riguardo. Sul punto, in analogia a quanto visto in precedenza con riferimento al caso dell’opzione per la contabilità semplificata, anche in questa ipotesi i soci accomandanti non dovrebbero subire alcuna limitazione al riporto delle perdite, poiché le stesse sono utilizzate in riduzione del reddito imponibile della società prima dell’imputazione ai soci. Questi ultimi, infatti, ricevono per trasparenza il reddito prodotto dalla società al netto delle perdite utilizzate dalla stessa. Una conferma in tal senso deriva dalla lettura delle già citate disposizioni in materia di trasparenza fiscale delle società di capitali, ed in particolare dall’art. 115, co. 3, del TUIR e dall’art. 7, co. 2, del D.M. 23.4.2004, che come si è visto in precedenza contengono delle limitazioni alla deduzione delle perdite attribuite per trasparenza, con particolare riguardo all’impossibilità di utilizzare, in capo al socio, perdite eccedenti la quota di capotale sottoscritta dal socio stesso. Tuttavia, tali limitazioni si applicano solamente alle perdite maturate nei periodi d’imposta di vigenza dell’opzione e non anche a quelle maturate antecedentemente. 4. Trasformazione “progressiva”

La trasformazione cd. “progressiva” si realizza quando la società di persone (soggetto Irpef) si trasforma in società di capitali (soggetto Ires). Al pari di quanto accade in quella regressiva, anche in tale ipotesi la trasformazione determina un mutamento di soggettività passiva ai fini fiscali, con conseguente interruzione del periodo d’imposta alla data di efficacia della trasformazione. In materia di riporto delle perdite fiscali, quelle maturate prima della trasformazione e già imputate ai soci per effetto della trasparenza fiscale, non possono in alcun modo rilevare ai fini della determinazione del reddito d’impresa della società trasformata. Tale impostazione è stata confermata anche dalla R.M. 16.5.2005, n. 60/E, secondo cui le perdite già imputate ai soci rimangono nella loro disponibilità. In tale documento si legge che “nessuna posizione giuridica soggettiva, collegata alle suddette perdite, sorge in capo alla società di persone che possa essere eventualmente trasmessa alla società di capitali risultante da un’operazione di trasformazione”. In altre parole, la società di persone che imputa per trasparenza ai soci delle perdite fiscali non ha più alcuna titolarità giuridica sulle stesse, le quali rimangono di esclusiva pertinenza dei soci stessi, con la conseguenza che non si pone alcuna questione in merito al trasferimento di posizioni soggettive della società, essendo tali posizioni esclusivamente legate ai singoli soci. 5. Trasformazione “omogenea”

La trasformazione societaria “omogenea” si realizza quando la società si trasforma nell’ambito della stessa “famiglia” di società, ossia nell’ambito delle società di capitali o di persone. Ad esempio, la trasformazione da Srl in Spa o viceversa, ovvero da Snc a Sas o viceversa, non comportando alcun mutamento della soggettività fiscale, le disposizioni dell’art. 170 del TUIR non prevedono che l’operazione comporti l’interruzione del periodo d’imposta. Anche in tema di riporto delle perdite fiscali, la trasformazione omogenea è neutra, poiché: - la trasformazione tra società di capitali comporta l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 84

del TUIR anche successivamente alla trasformazione;

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- la trasformazione tra società di persone comporta il mantenimento dell’attribuzione per trasparenza ai soci delle perdite fiscali, e conseguente applicazione in capo agli stessi delle disposizioni di cui all’art. 8 del TUIR per l’utilizzo delle stesse.

È opportuno evidenziare che nell’ipotesi di trasformazione da società per azioni in società a responsabilità limitata (con soci persone fisiche), la società trasformata potrebbe optare per il regime della trasparenza fiscale di cui all’art. 116 del TUIR, nel qual caso per il riporto delle perdite maturate prima della trasformazione si rendono applicabili i già descritti chiarimenti contenuti nella R.M. n. 60/E/2005.

Trasformazione società e riporto perdite fiscali Da società di capitali in società di persone

(regressiva) Le perdite maturate prima della trasformazione

sono utilizzabili dalla società prima dell’attribuzione del reddito ai soci

Da società di persone in società di capitali (progressiva)

Le perdite maturate prima della trasformazione sono già state imputate ai soci e rimangono

nella loro disponibilità giuridica 6. “Trasformazione” da società di persone in impresa individuale

L’art. 2272 c.c. prevede che in mancanza della pluralità dei soci, la società di persone si scioglie decorsi sei mesi dal predetto evento, fatta salva la possibilità di ricostituire la pluralità prima del decorse del termine stesso. Tuttavia, il socio “superstite” potrebbe decidere di continuare l’attività in forma individuale, procedendo alla trasformazione “impropria” della società di persone in ditta individuale. Trattandosi di una modifica soggettiva, poiché i beni della società sono assegnati alla ditta individuale dell’ex socio, in passato erano sorti numerosi dubbi sulla sorte delle plusvalenze latenti dei beni che compongono l’azienda. Sul punto, è intervenuta la R.M. 19.6.2002, n. 54/E, che fugando ogni dubbio ha precisato che lo scioglimento della società di persone a causa della mancata ricostituzione della pluralità dei soci non dà luogo ad alcuna emersione di plusvalenza imponibile in relazione ai beni oggetto dell’attività d’impresa, a condizione che il socio superstite continui l’attività sotto forma di impresa individuale mantenendo inalterati i valori di carico dei beni aziendali, operando quindi in continuità di valori fiscalmente riconosciuti. Nulla viene detto in relazione ad eventuali perdite maturate dalla società prima della “trasformazione”, ma per le stesse sembrano non esservi dubbi poiché essendo già state attribuite per trasparenza ai soci della ex società di persone, rimangono nella disponibilità giuridica dei predetti soci cui sono state imputate, al pari di quanto accade nella trasformazione progressiva.

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Il riporto delle perdite fiscali nelle trasformazioni societarie

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In breve: 1. La trasformazione di società è un’operazione neutra ai fini fiscali ed il regime di riporto delle

perdite è differente in funzione della tipologia di trasformazione. 2. In caso di trasformazione “regressiva” (da società di capitali in società di persone) le perdite

maturate prima della trasformazione sono utilizzate dalla società trasformata ad abbattimento del proprio reddito prima dell’imputazioneao soci del reddito che residua.

3. In caso di trasformazione “progressiva” (da società di persone in società di capitali) le perdite maturate prima della trasformazione restano di pertinenza dei singoli soci cui sono state già imputate.

4. Il venir meno della pluralità dei soci in una società di persone con continuazione dell’attività in capo al socio “superstite” come ditta individuale non determina alcun effetto sulle perdite maturate dalla ex società di persone, in quanto già attribuite ai soci.

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LA TRASFORMAZIONE DELLE SOCIETÀ: REGOLE DICHIARATIVE E DI VERSAMENTO DELLE IMPOSTE

a cura di Fabio Garrini

La trasformazione societaria, quale fatto interruttivo del periodo d’imposta, comporta la necessità di valutare la presentazione di separate dichiarazioni per il medesimo esercizio; questo problema si pone in particolare quando, oggetto di trasformazione, è una società che cambia veste, cambiando anche l’imposta a cui è soggetto il relativo reddito prodotto. La regola generale da seguire è tutto sommato piuttosto facile e lineare, ma vi sono alcuni aspetti delicati che meritano specifici approfondimenti, quali il versamento degli acconti e la verifica dello status di operatività. Occorre peraltro dare conto anche delle recenti modifiche apportate dal D.Lgs. 175/2014 (decreto semplificazioni) in relazione agli adempimenti dichiarativi e di versamento da porre in essere nel caso di operazioni straordinarie riguardanti le società di persone (quindi anche il caso della trasformazione).

1. La regola generale

Quando una società viene a trasformarsi, non sempre vi è la necessità di procedere al frazionamento del periodo d’imposta. Del tema si occupa l’art. 5-bis c. 1 del DPR 322/98: “In caso di trasformazione di una società non soggetta all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in società soggetta a tale imposta, o viceversa, deliberata nel corso del periodo d'imposta, deve essere presentata, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data, in cui ha effetto la trasformazione, entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a tale data in via telematica.” A differenza della altre operazioni straordinarie dove vi è una modificazione soggettiva delle società coinvolte, evento che in ogni caso prevede il frazionamento del periodo d’imposta (a meno che l’operazione non coincida con la data del 1.1), la trasformazione fa sì che il medesimo soggetto cambi la propria veste giuridica, ma senza che vi siano vere e proprie modifiche soggettive.

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La trasformazione delle società: regole dichiarative e di versamento delle imposte

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Pertanto, si avranno due diversi periodi d’imposta solo se vi è un cambio di trattamento fiscale in capo al soggetto tra la situazione esistente prima dell’operazione e quella risultante al termine dell’operazione straordinaria. Infatti: • se la società si trasforma in altra società soggetta alla medesima imposta (ad es: Srl che si trasforma

in Spa sono entrambe soggette ad Ires, ovvero Snc che si trasforma in Sas sono entrambe soggette ad Irpef), dovrà essere presentata una unica dichiarazione per l’intero periodo d’imposta, in pratica come se la trasformazione non vi fosse stata. In effetti, al fin della determinazione dell’imponibile, il reddito che si forma è da intendersi unitario.

• se invece la società si trasforma in altra società soggetta ad una diversa imposta (ad es: Srl che si trasforma in Snc vi è un passaggio da Ires a Irpef, ovvero Snc che si trasforma in Srl vi è un passaggio da Irpef a Ires), dovrà essere presentata una dichiarazione per ciascuna delle due frazioni in quando i relativi redditi devono essere assoggettati ad imposte diverse.

Il termine di presentazione della dichiarazione per il periodo ante trasformazione è fissato, come per le altre operazioni straordinarie, alla fine del nono mese successivo la chiusura di tale periodo d’imposta. Ovviamente la gestione delle dichiarazioni dovrà poi confrontarsi con le regole proprie della redazione del modello Unico in termini di scelta del modello (nuovo o vecchio), nonché di unificazione (tema, quest’ultimo, che negli ultimi anni è sicuramente passato in secondo piano vista la possibilità di inviare sempre separatamente la dichiarazione IVA in forza dell’art. 10 del DL 78/09).

Caso 1

Proviamo, quindi, ad ipotizzare come dovrà comportarsi una società che si trasforma da Snc ad Srl il 15 novembre 2014: • la dichiarazione relativa alla frazione 1.1.2014/14.11.2014 deve essere redatta già sul modello

nuovo, anche se il periodo d’imposta non era in corso alla data del 31.12.2014 (ciò per effetto delle indicazioni che la norma fornisce in merito agli adempimenti della società di persone in virtù delle quali i soggetti in questione devono presentare sempre la dichiarazione sul modello nuovo, utilizzando il modello vecchio solo se, alla scadenza di presentazione, non è disponibile ed utilizzabile il nuovo modello). La scadenza per l’invio di detta dichiarazione è il 31 agosto 2015 (fine del nono mese successivo la chiusura del periodo d’imposta);

• la scadenza per l’invio della dichiarazione relativa alla Srl, da redigersi tramite il modello Unico 2015 (modello nuovo, in quanto il periodo d’imposta comprende il 31.12.2014), è il 30 settembre 2015. Quest’ultimo modello andrà di regola unificato in quanto il periodo d’imposta della Srl termina il 31.12.2014 ed è di durata inferiore ai 365 giorni (con la possibilità comunque di separare il modello Iva).

Da segnalare che Il D.Lgs. 175/14, modificando l’art. 1 c. 1 del DPR 322/98, ha previsto anche a favore dei soggetti Irpef l’utilizzo in ogni caso del modello nuovo (ossia quello più recentemente approvato); prima della modifica normativa, le società di persone ed enti equiparati, anche quando il periodo d’imposta non era coincidente con l’anno solare, erano comunque tenuti ad utilizzare i modelli approvati entro il 31 gennaio dell’anno di presentazione della dichiarazione (anno n+1). Nessun problema invece si presenta con riferimento alla dichiarazione Iva: la trasformazione societaria non si considera “trasformazione sostanziale soggettiva”, quindi occorre presentare una dichiarazione per l’intero anno solare, senza alcun frazionamento, composta da un solo modulo con i dati per tutto l’anno d’imposta. In altre parole, ci si deve comportare come se la trasformazione non vi fosse stata.

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2. La data di effetto della trasformazione

Altro tema che vale la pena di ricordare è quello riguardante la data di effetto da attribuire alla trasformazione e, quindi, le relative conseguenze in materia dichiarativa. Occorre far riferimento alla data di iscrizione della delibera al Registro delle imprese: quello sarà il primo giorno del periodo d’imposta post-trasformazione. L'individuazione della data a partire dalla quale decorrono gli effetti della trasformazione ha rilievo sostanziale. Bisogna fare riferimento a quest'ultima per la suddivisione dell'esercizio in due distinte frazioni e per definire il momento in cui la società passa da soggetto Irpef a soggetto Ires (o viceversa). Nella normativa tributaria non è rinvenibile alcuna disposizione che consente di individuare la data di decorrenza degli effetti della trasformazione; è, invece, di ausilio la norma civilistica. Infatti, nel caso di trasformazione da società di persone a società di capitali, l'articolo 2500 del codice civile stabilisce che la società di capitali viene a giuridica esistenza con l'iscrizione nel Registro delle imprese della delibera di trasformazione (risoluzioni 26 settembre 1975, n.11/953; 18 novembre 1976, n.9/2059; 1° agosto 1984, n. 9/802; circolare 6/E/2002). In tema di disponibilità della data di effetto, ai fini fiscali, della trasformazione, consta una posizione espressa dall’Amministrazione finanziaria nella RM 203/E del 20 giugno 2002, dove, richiamando altri due precedenti di prassi (CM 6/E del 25 gennaio 2002 e CM 9/E del 30 gennaio 2002), viene ribadito l’impossibilità di procedere ad una retrodatazione ovvero ad una postdatazione. “L’articolo 122, comma 2, del Testo Unico delle imposte sui redditi stabilisce che: “in caso di trasformazione di una società soggetta all’imposta sul reddito delle persone giuridiche in società non soggetta a tale imposta, o viceversa, il reddito del periodo compreso tra l’inizio del periodo d’imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione è determinato secondo le disposizioni applicabili prima della trasformazione in base alle risultanze di apposito conto dei profitti e delle perdite”. In altre parole, il lasso di tempo che intercorre tra l’inizio del periodo d’imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione è considerato un autonomo periodo il cui reddito deve essere determinato e tassato secondo la normativa rilevante prima della trasformazione. L’esigenza di frazionare il periodo d’imposta nel corso del quale si attua l’operazione di cui è questione, trova la sua “ratio” nel voler il legislatore impedire che la trasformazione possa consentire alla società di scegliere, in un momento successivo alla produzione del reddito, la forma di tassazione in concreto più conveniente. Anche sotto il profilo sistematico, poiché l’articolo 122 non contiene un enunciato corrispondente a quello dell’articolo 123, comma 7, del TUIR - che disciplina espressamente la retrodatazione ai fini fiscali della fusione - la delibera di trasformazione non può prevedere una decorrenza “fiscale” degli effetti della trasformazione stessa da una data diversa da quella di iscrizione della delibera stessa nel registro delle imprese. In conclusione nel caso de quo, in base alle considerazioni sin qui svolte, la data di efficacia della delibera di trasformazione e conseguentemente dell’intera operazione non può che essere quella del 02/01/2003 comportando inevitabilmente la formazione di un periodo d’imposta infrannuale - coincidente con un solo giorno ancorché festivo - e l’assolvimento dei relativi obblighi ed adempimenti tributari.” La risoluzione in commento richiamava l’art. 122 Tuir applicabile ratione temporis; posto comunque che il tenore dell’attuale art. 170 Tuir (che oggi regolamenta la trasformazione societaria) è il medesimo, occorre confermare la validità delle stesse interpretazioni.

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Non mancano però spunti diversi da parte della dottrina, secondo la quale non sembra vi possano essere controindicazioni nel posticipare gli effetti della delibera. In tale direzione, peraltro, il Notariato del Triveneto, massima K.A.10 con la quale si ammette la possibilità della posticipazione degli effetti della delibera ad un periodo non superiore a 60 giorni. Per quanto l’Agenzia si soffermi sulla (ovvia) impossibilità della retrodatazione, va posto l’accento sul fatto che ribadisce che l’effetto deve necessariamente coincidere con l’iscrizione della delibera nel registro delle imprese. Alla luce della posizioni dell’Amministrazione finanziaria, per quanto si possa dissentire, è preferibile in via prudenziale attenersi a tale interpretazione nonostante ciò possa comportare un aggravio in termini procedurali: è di tutta evidenza il vantaggio che si avrebbe nel posticipare gli effetti della trasformazione al primo gennaio dell’anno successivo, posto che si eviterebbe di spezzare in due il periodo d’imposta. 3. Il versamento per le imposte sui redditi

Non si pongono particolari problemi per quanto riguarda il versamento delle imposte sui redditi. Le scadenze sono quelle tradizionali: salvo proroghe (negli ultimi anni i soggetti interessati dagli studi di settore hanno avuto a disposizione 20 giorni di proroga), il saldo che risulta da Unico e l’eventuale prima rata di acconto devono essere versati entro: • per i soggetti Irpef, tradizionalmente il 16 giugno dell’anno in cui si presenta la dichiarazione,

oppure entro i successivi 30 giorni pagando una maggiorazione dello 0,40%. Poiché la trasformazione riguarda solo le società, in questa categoria ricadono esclusivamente le società di persone e quindi si tratterà di valutare la scadenza dell’Irap. La descritta scadenza riguarda però solo le operazioni poste in essere entro il 12.12.2014, mentre per quelle poste in essere dal 13.12.2014 si devono applicare le nuove previsioni introdotte dal D.Lgs. 175/14 (termine di versamento del saldo e del primo acconto entro il giorno 16 del mese successivo quello di presentazione della dichiarazione). La scadenza per l’eventuale seconda o unica rata di acconto è invece il 30 novembre. Il saldo e la prima rata di acconto possono essere versati in rate mensili (l’acconto di novembre deve essere pagato in unica soluzione). In ogni caso, il versamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.

• Per quanto riguarda invece i soggetti Ires, i versamenti a saldo e l’eventuale primo acconto devono essere eseguiti entro il 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, oppure entro il trentesimo giorno successivo, maggiorando le somme dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. I soggetti Ires possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto in un numero massimo di sei rate. Il secondo acconto è invece pagato entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione

Pertanto, mentre nella trasformazione da società di persone a società di capitali i versamenti vengono effettuati l’anno successivo rispetto a quello in cui l’operazione viene realizzata (ad eccezione del caso di operazioni realizzate entro marzo), al contrario quando la trasformazione avviene da società di capitali a società di persone occorrerà verificare con cura la scadenza dei versamenti.

Caso 1

Snc si trasforma in Srl il 15 maggio 2014: • per il periodo 1.1.2014-14.05.2014 la Snc presenta la dichiarazione entro la fine del mese di

febbraio 2015, quindi la scadenza di versamento è fissata al 16 giugno 2015;

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• per il periodo 15.05.2014-31.12.2014 la Srl presenta una scadenza di versamento al 16 giugno 2015 (giorno 16 del sesto mese successivo la chiusura del periodo d’imposta).

Caso 2

Snc si trasforma in Srl il 15 dicembre 2014: • per il periodo 1.1.2014-14.12.2014 la Snc presenta la dichiarazione entro la fine del mese di

settembre 2015, quindi la scadenza di versamento è fissata al 16 ottobre 2015; • per il periodo 15.12.2014-31.12.2014 la Srl presenta una scadenza di versamento al 16 giugno

2015 (giorno 16 del sesto mese successivo la chiusura del periodo d’imposta).

Caso 3

Srl si trasforma in Snc il 15 maggio 2014: • per il periodo 1.1.2014-14.05.2014 la Srl presenta una scadenza di versamento al 16 novembre

2014 (giorno 16 del sesto mese successivo la chiusura del periodo d’imposta); • Per il periodo 15.05.2014-31.12.2014 la SNC presenta la dichiarazione entro la fine del mese di

settembre 2015, quindi la scadenza di versamento è fissata al 16 giugno 2015. Tra un attimo si focalizzerà invece l’attenzione sulle scadenze Irap, in particolare quelle degli acconti, che possono creare qualche problema di gestione. Per quanto riguarda l’Irpef dovuta dai soci, tutto avviene come nelle situazioni ordinarie: detti redditi sono imputati direttamente ai soci. Si evidenzia inoltre che, in base a quanto riportato nella RM 109/E dell’11 luglio 2000, la trasformazione consente di riportare in compensazione, dalla trasformanda alla trasformata, i crediti maturati prima dell’operazione Con la nota che si riscontra codesta associazione ha chiesto alla Scrivente di fornire dei chiarimenti in ordine al trattamento da riservare ai crediti d'imposta maturati da società che si sottopongono ad operazioni di trasformazione. Ad avviso di codesta associazione - che richiama, in proposito, la consolidata giurisprudenza di legittimità - la trasformazione di una società ne lascia immutata l'identità soggettiva, con conseguente automatico trasferimento alla "nuova" società dei crediti, anche tributari, di cui la società stessa era titolare prima della trasformazione. Ne deriva che, sia in caso di trasformazione da società di capitali in società di persone sia nel caso contrario, alla società dovrebbe essere consentito di utilizzare in compensazione, ai sensi del capo III del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, i crediti fiscali maturati anteriormente alla trasformazione. Al riguardo, si osserva che la trasformazione di una società non conduce alla creazione di un nuovo soggetto di diritto né origina un fenomeno di vera e propria successione di un soggetto ad un altro, ma, semplicemente, comporta una modificazione dell'atto costitutivo, che non incide sulla continuità nella titolarità delle situazioni giuridiche preesistenti alla trasformazione, e ciò, evidentemente, anche con riferimento ai crediti di natura fiscale. Si ritiene, quindi, di condividere l'orientamento espresso da codesta associazione. Pertanto, se, prima della trasformazione, la società aveva maturato dei crediti relativi ai tributi di cui all'art. 17, comma 2, del citato d.lgs. n. 241 del 1997, tali crediti potranno essere utilizzati in compensazione nel mod. F24 anche dopo che la società si è trasformata.

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4. Gestione degli acconti Irpef/Ires

Il termine di versamento degli acconti nell’anno in cui avviene la trasformazione resta fissato alla date canoniche: • società di persone

⋅ contestualmente al versamento del saldo dovuto per il periodo d’imposta precedente, quindi 16 giugno (salvo proroghe) per il primo acconto, con eventuale possibilità di rateizzazione;

⋅ 30 novembre per il secondo acconto. • società di capitali

⋅ contestualmente al versamento del saldo dovuto per il periodo d’imposta precedente, quindi 16 del sesto mese successivo la chiusura del periodo d’imposta precedente (salvo proroghe) per il primo acconto, con eventuale possibilità di rateizzazione;

⋅ giorno 30 dell’undicesimo mese successivo la chiusura del periodo d’imposta precedente per il secondo acconto.

Una osservazione nel caso di trasformazione da società di persone a società di capitali. All’atto del versamento degli acconti, se la trasformazione è già avvenuta, potrà essere valutato di non utilizzare il metodo storico, ma piuttosto di riferirsi ad una valutazione previsionale, proprio perché i soci, dopo la trasformazione, non si vedranno più imputare per trasparenza il reddito dalla società, ma tale reddito sarà soggetto a Ires in capo alla società trasformata. A giugno dell’anno successivo i soci versano poi il saldo. Tale possibile ricalcolo degli acconti, per il socio, può riguardare: • sia l’anno nel corso del quale la trasformazione è avvenuta, visto che si vedrà imputato un reddito

d’impresa maturato solo per una parte dell’anno (es: se il socio si vedeva imputare € 100.000 all’anno dalla società partecipata e il 12.4.2014 questa si è trasformata, ipotizzando redditi costanti della società, il socio nel 2014 dichiarerà solo € 30.000)

• sia (e soprattutto) l’anno successivo, visto che in tale esercizio non avrà alcuna imputazione reddituale dalla società (es: facendo riferimento al caso precedente, se nel 2014 il socio dichiara redditi d’impresa da partecipazione nella società per € 30.000, nel 2015 non si vedrà imputare da questa alcun reddito).

È del tutto evidente che tali valutazioni vanno effettuate con opportuna cautela, in quanto i redditi della società (ma altresì quelli personali del socio) potrebbero variare significativamente nel corso degli anni e questo rende complicate le descritte valutazioni. La Srl risultante dall’operazione di trasformazione, posto che la Srl non ha una base di riferimento Ires da una dichiarazione dei redditi presentata, non deve, per il primo periodo d’imposta della propria esistenza (la frazione intercorrente dalla data di trasformazione al 31.12 di quell’anno) versare alcun acconto. Verserà dunque, per la prima volta a giugno/luglio dell’anno successivo il saldo Ires per l’anno in cui si è realizzata la trasformazione e l’acconto per l’anno successivo sulla base del dato storico. Non pare infatti condivisibile la tesi di chi propone il calcolo di un’Ires teorica, al solo fine del calcolo degli acconti, facendo riferimento al reddito realizzato dalla società di persone prima della trasformazione. 5. I problemi sull’Irap

Per quanto riguarda l’Irap vi sono molti più dubbi applicativi rispetto a quando descritto in relazione alle imposte sui redditi. Gli unici documenti di prassi (CM 144/E del 9 giugno 1998 e CM 263/E del 12 novembre 1998) risultano piuttosto criptici sul punto. Secondo le regole in precedenza ricordate in tema di versamenti, l’articolo 17 del DPR n. 435/2001 stabilisce che il saldo dell’Irap relativo alla società di persone che si è trasformata deve avvenire entro

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il giorno 16 del mese di giugno dell’anno in cui la società medesima deve presentare la dichiarazione Irap (se l’operazione ha avuto effetto entro il 12.12.2014). Posto che detta dichiarazione va trasmessa entro la fine del nono mese successivo alla data di trasformazione, si ha che per le trasformazioni avvenute nel periodo 1° gennaio – 31 marzo, la dichiarazione per l’imposta regionale relativa al medesimo periodo va trasmessa entro lo stesso anno e, dunque, il relativo versamento a saldo va fatto entro il 16 giugno del medesimo anno. In altre parole, facendo riferimento ad una trasformazione con effetto 31 marzo 2014, la Snc si trova obbligata ad effettuare il versamento a saldo dell’Irap per la frazione di esercizio 1/1/14-31/3/2014 entro il 16 giugno 2014. Viceversa, se la trasformazione dovesse avvenire a decorrere dal 1° aprile, il saldo dell’Irap deve essere effettuato entro il 16 giugno dell’anno successivo, posto che il termine per la presentazione della dichiarazione Irap della Snc scade, appunto, nell’anno successivo. Con riferimento ad una Srl la gestione del saldo è certamente più lineare visto che il termine di versamento è variabile in ragione della data di chiusura del periodo d’imposta. Ebbene, per quanto concerne il versamento gli acconti Irap torna utile ricordare i concetti affermati dall’Agenzia delle Entrate nella citata CM 144/E/98 e nella successiva CM 263/E/98 (anche se il fatto che i termini di presentazione della dichiarazione e versamento sono da allora stati modificati ne rende più difficile la lettura): • non risulta dovuto alcun acconto per il medesimo periodo, quando il termine per il versamento

dell'imposta dovuta a saldo per tale periodo è anteriore a quello entro il quale si sarebbe dovuto versare l'acconto;

• stante la continuità agli effetti della soggettività passiva, la trasformata è tenuta a effettuare il versamento della prima rata di acconto IRAP per il primo periodo post-trasformazione assumendo, quale dato su cui commisurare l'importo di detto acconto, l'imposta risultante dalla dichiarazione ante trasformazione.

Ciò posto, si ritiene che lo stesso possa essere così interpretato e calato nelle fattispecie concrete. Trasformazione Snc Srl Periodo ante trasformazione (Snc): • se la trasformazione avviene nel periodo 1/1/-31/3 dell’anno X per la SNC il saldo Irap va versato,

come prima ricordato, entro il 16 giugno dello stesso anno. Ne consegue che non va versato alcun acconto poiché la data di scadenza dell’acconto (16 giugno, scadenza del saldo dell’anno precedente, X-1) coincide con quella del saldo (16 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione dell’anno stesso, anno X). D’altronde non avrebbe senso versare l’acconto da conguagliare poi con il saldo che scade lo stesso giorno;

• se la trasformazione avviene dopo il 31 marzo, posto che il versamento a saldo dell’Irap da parte della Snc deve avvenire entro il 16 giugno dell’anno successivo (X+1), in linea di principio gli acconti (sia il primo al 16/6 che il secondo al 30/11) per il periodo 1/1-data effetto trasformazione, dovrebbero essere versati. Ciò detto si è però del parere che tale principio debba comunque essere coniugato con quello della esistenza in vita del soggetto. Dunque, se alla data di scadenza del versamento del primo acconto (16 giugno) la Snc è ancora in vita (esempio trasformazione avvenuta il 22 luglio) sarà dovuto il primo acconto ma non quello del 30 novembre posto che a tale ultima data la Snc non è più in vita. Se alla data di scadenza del secondo acconto, fissato al 30 novembre, la Snc è ancora in vita (trasformazione avvenuta ad esempio, il 1° dicembre) sarà dovuto anche il secondo acconto. Sul punto capita di assistere nella pratica operativa che la Snc, ancorché non più in vita poiché la trasformazione è avvenuta prima del 30 novembre, versi prudenzialmente anche l’acconto di novembre che viene imputato di fatto alla Srl (nel modello F24

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il codice fiscale della società non cambia). Infatti, se anche tale acconto versato fosse sovrabbondante rispetto a quanto necessario, si determinerebbe un credito Irap che potrebbe essere utilizzato per abbattere i versamenti dovuti dalla Srl trasformata;

• facendo riferimento alla nuova previsione introdotta dal D.Lgs 175/14 – ossia versamento del saldo e del primo acconto entro il giorno 16 del mese successivo quello di presentazione della dichiarazione – per le operazioni con effetto a partire dal 13.12.2014 si viene (in parte) a semplificare la situazione descritta. Tenendo anche in questo caso fisso il principio che l’acconto è dovuto se al momento del versamento il soggetto è ancora in vita, la scadenza del saldo sarà sempre successiva a momento di teorico versamento degli acconti.

Periodo post trasformazione (Srl): • se la trasformazione ha avuto effetto nel periodo 1/1-31/3, sembra che la Srl risultante debba

versare entrambi gli acconti per il periodo “data di effetto – 31.12”. Il primo acconto deve essere versato alla scadenza del saldo del periodo precedente, che in questo caso è il periodo ante trasformazione, quindi il 16/6 dell’anno stesso; lo stesso vale per il secondo acconto che deve essere versato entro 11 mesi dalla chiusura del periodo precedente. L’importo dovrebbe essere determinato prendendo a base l’Irap dovuta (dalla Snc) per il periodo ante trasformazione (vale a dire per lo spezzone d’anno);

• se, invece, la trasformazione ha avuto effetto tra l’1/4 ed il 30/11, la soluzione diviene ancor meno pacifica. Sembrerebbe che la società di capitali debba corrispondere soltanto la seconda rata dell’acconto Irap relativo al primo periodo post trasformazione (esempio: 1° giugno - 31 dicembre). Infatti, il primo acconto del periodo post trasformazione andrebbe versato entro il termine per il versamento del saldo dell’ultimo periodo ante trasformazione, che scade il 16 giugno dell’anno successivo a quello in cui è intervenuta la trasformazione: ma a tale data scade anche il saldo per periodo post trasformazione. Sarebbe invece dovuto il secondo acconto che scade entro la fine di novembre;

• ancora, se la trasformazione ha effetto nel mese di dicembre (ad esempio, il 1° dicembre), sarà dovuto soltanto il saldo relativo al primo periodo post trasformazione entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del medesimo (1° dicembre - 31 dicembre). Il primo acconto scadrebbe infatti contestualmente al saldo;

• come detto, per le operazioni che hanno effetto dal 13.12.2014 in avanti i problemi si sono assottigliati, ma non del tutto risolti. La Srl verserà gli acconti di propria competenza alle scadenze previste – primo acconto alla scadenza del saldo del periodo precedente e secondo acconto entro la fine dell’undicesimo mese – sempre che a tali date non sia già scaduto il termine per il versamento del saldo (non improbabile visto che con le nuove regole il versamento previsto per la Snc ante trasformazione deve avvenire successivamente la presentazione della dichiarazione).

Trasformazione Srl Snc Periodo ante trasformazione (Srl): • se l’operazione si realizza tra l’1.1 ed il 31.5, la società di capitali dovrebbe versare gli acconti entro

16.6 e 30.11 e il saldo entro 16.11. Il secondo acconto pertanto di certo non è dovuto e si discute se sia da versare il primo visto che scade prima del termine per il versamento del saldo. Si ritiene comunque che, siccome a tale data il soggetto è già trasformato, nessun acconto sia dovuto;

• se l’operazione si realizza tra l’1.6 ed il 16.6, la società di capitali dovrebbe versare gli acconti entro 16.6 e 30.11 e il saldo entro 16.12. Teoricamente quindi entrambi gli acconti sono dovuti, visto che scadono prima della data in cui è dovuto il saldo. Si ritiene comunque che, siccome a tale data il soggetto è già trasformato, nessun acconto sia dovuto;

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• nel caso in cui la trasformazione abbia effetto da una data compresa tra il 17.6 ed il 30.11 (ad esempio, 1° agosto), la società di capitali è certamente tenuta al versamento della prima rata dell’acconto Irap relativo all’ultimo periodo ante trasformazione (1° gennaio – 31 luglio) in quanto a tale data la società è ancora esistente. La seconda rata sembrerebbe non dovuta, non essendo più in corso il periodo d’imposta ante trasformazione;

• qualora la trasformazione abbia effetto nel mese di dicembre, la società di capitali è tenuta al versamento della prima e della seconda rata dell’acconto Irap relativo all’ultimo periodo ante trasformazione, posto che detto esercizio è in corso sia al 16 giugno, sia al 30 novembre.

Periodo post trasformazione (Snc): • se la trasformazione ha effetto in una data compresa tra il 1° gennaio e il 31 maggio (ad esempio,

10 maggio), è dovuta sia la prima, sia la seconda rata dell’acconto Irap relativo al primo periodo post trasformazione (nell’esempio 10 maggio - 31 dicembre). Infatti, il termine per il versamento del saldo dell’ultimo periodo ante trasformazione, entro il quale va effettuato il versamento del primo acconto del primo periodo post trasformazione (16 del sesto mese successivo la chiusura del periodo d’imposta ante trasformazione), scade prima del 30.11;

• qualora la trasformazione abbia effetto in una data compresa tra il 1° giugno e il 30 novembre (ad esempio, il 1° agosto), sembrerebbe dovuta soltanto la seconda rata dell’acconto Irap relativo al primo periodo post trasformazione (1° agosto - 31 dicembre). Infatti, il termine per il versamento del saldo dell’ultimo periodo ante trasformazione, entro il quale andrebbe effettuato il versamento del primo acconto del primo periodo post trasformazione, scade il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura dell’ultimo periodo d’imposta ante trasformazione (nell’esempio 16.2.x+1), comunque posteriore alla scadenza del versamento della seconda rata di acconto (30 novembre);

• se la trasformazione ha effetto nel mese di dicembre (ad esempio, il 1° dicembre), sarà dovuto soltanto il saldo relativo al primo periodo post trasformazione entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del medesimo (1° dicembre - 31 dicembre).

Società di comodo L’anno nel quale avviene la trasformazione societaria non rientra tra i casi di esclusione e disapplicazione della disciplina delle società di comodo. Infatti, come già chiarito dalla CM 25/E del 4 maggio 2007, la causa di esclusione per le società che si trovano nel primo periodo d’imposta non riguarda le società neocostituite a seguito di un’operazione di scissione o di fusione propria o di conferimento d’azienda: in tal caso non si è in presenza di una nuova attività d’impresa, ma, più precisamente, di una prosecuzione dell’attività già svolta dalle società fuse, dalla società scissa o dal soggetto conferente. A maggior ragione questo vale in caso di trasformazione ove, malgrado vi sia un frazionamento del periodo d’imposta, il soggetto passivo è il medesimo. Sul punto consta il parere dell’Amministrazione finanziaria nella CM 44/E del 9 luglio 2007. In tale documento si ricorda come in base al comma 1 dell’articolo 30, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, “…le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché le società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato…” sono tenute a verificare se nell’ultimo triennio (ivi compreso l’esercizio per cui è operata la predetta verifica) la media dei ricavi, incrementi di rimanenze e proventi (esclusi quelli di carattere straordinario) risultanti dal conto economico sia almeno pari al valore determinato mediante applicazione alla media triennale dei valori attribuibili agli assets patrimoniali specificamente previsti dal comma 1 dell’articolo 30, delle percentuali ivi indicate.

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La trasformazione delle società: regole dichiarative e di versamento delle imposte

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La prima conclusione a cui perviene l’Agenzia nel documento di prassi citato è il fatto che entrambi i soggetti (quindi sia la trasformanda per il periodo che va dall’inizio dell’esercizio alla data di effetto dell’operazione, così come la trasformata per il periodo intercorrente tra la data di effetto e la fine dell’esercizio) sono tenute a compilare l’apposito prospetto contenuto nel modello di dichiarazione (quadro RS del modello Unico), al fine di effettuare il c.d. test di operatività (CM 44/E/07). Ai fini del calcolo delle medie triennali, supponendo che l’operazione abbia avuto effetto il 31.10.2014, la società trasformanda prenderà a riferimento il periodo d’imposta ante trasformazione (1/1/2014-30/10/2014) e i due precedenti (1/1/2012-31/12/2012 e 1/1/2013-31/12/2013). La società che risulta dall’operazione di trasformazione, invece, non essendo esclusa dall’applicazione della disciplina sulle società non operative perché non può essere considerata nel primo periodo d’imposta in quanto subentrante in tutte le posizioni giuridiche, attive e passive, del soggetto che ha effettuato la trasformazione (cfr. circolare n. 25/E del 2007, paragrafo 2), effettuerà il test di operatività, nell’esercizio di costituzione, unicamente sulla base dei valori di tale frazione di anno (1/11/2014-31/12/2014). Nell’esercizio successivo a quello interessato dall’operazione straordinaria (nell’esempio proposto, si tratta del 2015), il valore medio dovrà essere calcolato con riferimento al periodo d’imposta in osservazione e quello immediatamente precedente, coincidente con l‘esercizio di costituzione (cfr. Circolare n. 25/E del 2007, paragrafo 3.5). Da ricordare che il valore dei beni rilevante per il testi di operatività e di redditività deve essere ragguagliato ai giorni di effettivo possesso degli stessi beni nel corso dell'esercizio (beni acquistati o venduti in corso d’anno) e, questo interessa per il caso di specie, deve anche essere ragguagliato ai giorni di effettiva durata dell’esercizio. Con riferimento alla più recente fattispecie di società di comodo – quella derivante dalla perdita sistemica ex DL 138/2011 – va osservato come nella verifica del quinquennio (così come da modifica apportata dal D.Lgs. 175/14 con valenza a decorrere dal 2014 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) la società faccia riferimento non all’esercizio, ma bensì al periodo d’imposta: “pur non ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le società e gli enti ivi indicati che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre (cinque) periodi d'imposta consecutivi sono considerati non operativi a decorrere dal successivo quarto (sesto) periodo d'imposta ai fini e per gli effetti del citato articolo 30. Restano ferme le cause di non applicazione della disciplina in materia di società non operative di cui al predetto articolo 30 della legge n. 724 del 1994”. Questo evidentemente significa che una società che realizza perdite, ponendo in essere una trasformazione (ma questo vale evidentemente anche per gli altri fatti che provocano una interruzione del periodo d’imposta) hanno quale conseguenza quella di anticipare gli effetti (nefasti) di tale disciplina. Oltretutto occorre ricordare che non si devono fare distinzioni tra i periodi in perdita ante e post trasformazione ma, al contrario, tutti concorrono alla verifica del triennio in questione.

Caso 1

Una Srl risulta in perdita nei periodi d’imposta 2010, 2011, 2012 e 2013. Se fosse in perdita (ovvero con un reddito inferiore al reddito minimo) anche nel 2014 si avrebbe come conseguenza quella per cui nel 2015 tale società diverrebbe di comodo. La Snc si trasforma in Srl il 15 maggio 2014.

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posto che nel periodo 1.1.2014 – 14.05.2014 la società risulti in perdita (o con reddito inferiore al reddito minimo), il periodo d’imposta 15.05.2014 – 31.12.2014 risulterebbe essere di comodo.

6. Conclusioni

A livello dichiarativo la trasformazione genera molti meno problemi rispetto a quanto si verifica in relazione ad altre operazioni straordinarie come fusioni, scissioni, ecc. Non mancano però specifiche complicazioni come la gestione degli acconti IRAP.

In breve: 1. La trasformazione genera un frazionamento del periodo d’imposta ai fini delle imposte dirette

solo se società trasformanda e società trasformata sono soggetti a distinte imposte (IRPEF /IRES).

2. Ai fini Iva occorre inviare un’unica dichiarazione comprendente tutte le operazioni realizzate nell’anno solare.

3. La data di effetto ai fini fiscali deve essere ricercata nella data di iscrizione al registro delle imprese.

4. Le scadenze di versamento degli acconti risultano essere piuttosto problematiche da gestire, in particolare quelle relative all’IRAP.

5. Le società interessate da trasformazione continuano ad essere assoggettate alla disciplina delle società di comodo per tutti i periodi d’imposta.

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CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI: PROFILI CIVILISTICI E DIVERSI REGIMI FISCALI APPLICABILI

a cura di Alessandro Bonuzzi e Paola Cattani

Il conferimento di partecipazioni rappresenta un’operazione di carattere straordinario che consente di effettuare il passaggio indiretto della titolarità dei beni che si trovano nel patrimonio della società attraverso il trasferimento delle partecipazioni nel veicolo societario. Tale operazione si pone su un piano di alternatività rispetto alla cessione dell’azienda e risulta regolata da diverse disposizioni fiscali che in parte si sovrappongono. Il contribuente ha così facoltà di decidere a quale regime fiscale aderire tra quelli offerti dal Legislatore.

1. Premessa

Il conferimento di beni in società è parte essenziale dello stesso contratto di società regolato dall’art. 2247 c.c., secondo il quale "due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili". Tale operazione ha lo scopo di dotare l’ente societario degli strumenti necessari all’esercizio dell’attività d’impresa, attribuendo a colui che esegue il conferimento, in sostituzione dei beni "di primo grado" rappresentati dai beni e diritti conferiti, beni di "secondo grado", rappresentati dalle partecipazioni sociali ricevute in cambio. Rientrano tra i beni conferibili le stesse partecipazioni in società in quanto entità suscettibile di valutazione economica ritenuta dalle parti necessaria per lo svolgimento dell’attività d'impresa. La disciplina civilistica dei conferimenti varia a seconda che la conferitaria sia una società di persone o di capitali, e, con particolare riferimento a quest’ultima fattispecie societaria, a seconda che l’ente beneficiario sia una società azionaria o una società a responsabilità limitata. Per quanto riguarda i diversi regimi fiscali applicabili al caso dei conferimenti e degli scambi di partecipazioni così come disciplinati dagli articoli 9, 175 e 177, comma 2, del Tuir, limitiamo il raggio d’azione dell’analisi ai soli soggetti fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Occorre fin da subito chiarire che il Tuir attribuisce all’operazione di conferimento di beni e di crediti natura realizzativa: in tal senso l’art. 9, al comma 5, dispone che “ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche … per i conferimenti”.

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Con particolare riferimento alle partecipazioni, il conferimento è regolato sotto il profilo fiscale in modo diverso a seconda della diversa tipologia. L’articolo 9 rappresenta la disposizione di carattere generale: il comma 2 stabilisce che, per le operazioni di conferimento di partecipazioni, il reddito imponibile si determina in base al valore normale di quanto conferito. Il regime fiscale previsto dall’art. 175 del Tuir, in cui rientrano esclusivamente i conferimenti di partecipazioni di controllo e di collegamento ai sensi dell’art. 2359 Cod. Civ. detenute in regime d’impresa, costituisce, invece, una deroga alla predetta regola generale. In base a tale disposizione, “il valore di realizzo” dell’operazione di conferimento è quello attribuito alla partecipazione conferita nelle scritture contabili dal soggetto conferente o, se superiore, quello attribuito alla partecipazione conferita nelle scritture contabili dal soggetto conferitario. L’ultima ipotesi oggetto di analisi è quella contenuta nel comma 2 dell’art. 177, il quale disciplina la fattispecie nell’ambito dello scambio di partecipazioni, ovverosia nell’ambito delle operazioni per mezzo delle quali la società conferitaria acquisisce il controllo di una società - c.d. società scambiata - ai sensi dell’art. 2359, primo comma, n. 1. Modificando il previgente orientamento e conformandosi all’interpretazione fornita dalla dottrina, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il regime in questione è da porsi sullo stesso piano rispetto a quello generale previsto dall’art. 9. Le disposizioni citate si limitano a stabilire i criteri di determinazione del reddito imponibile che si viene a realizzare in capo al soggetto conferente. Una volta determinato il reddito, lo stesso è soggetto ad imposizione secondo le regole ordinarie o, nel caso in cui il percipiente sia un’impresa, in misura rateizzata oppure, ancora, in applicazione del regime di esenzione per le partecipazioni che possono godere del regime di partecipation exemption di cui all’art. 87 del Tuir. 2. I lineamenti civilistici dell’operazione

Il conferimento è l'operazione mediante la quale un soggetto apporta un bene o un servizio ad una società o ente ricevendo, quale corrispettivo, in luogo del denaro, una partecipazione al capitale sociale della società o ente in cui ha effettuato l'apporto. A seguito del conferimento la società conferitaria aumenta il proprio capitale sociale ed assegna le nuove azioni o quote al soggetto conferente, che sostituisce pertanto il bene o il servizio trasferito con le partecipazioni ricevute in cambio. Il conferimento dà luogo, pertanto, al trasferimento del bene conferito dal patrimonio del conferente a quello della conferitaria e, nel caso di conferimento di partecipazioni, alla sostituzione della partecipazione conferita con la partecipazione di “secondo livello” ricevuta in cambio. L’atto di conferimento di partecipazioni richiede formalità diverse a seconda del tipo della società conferitaria. Pertanto se la conferitaria è una società di capitali il contratto deve essere redatto per atto pubblico ed esso è sempre contestuale alla costituzione della società oppure preceduto da una delibera di aumento del capitale sociale. Diversamente, quando la conferitaria è una società di persone, l’atto può essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. All’atto devono intervenire la parte conferente, gli amministratori muniti della rappresentanza legale della società conferitaria. Qualora siano conferite quote di società di persone, in ottemperanza ai limiti di legge imposti per le modificazioni del contratto sociale (art. 2522 c.c.), devono essere presenti anche tutti i soci della società le cui quote sono conferite; qualora venga conferita la quota di un socio accomandante, invece, devono essere presenti, ed esprimere il loro consenso, i soci rappresentanti la maggioranza del capitale sociale della società oggetto di conferimento (art. 2322 c.c.).

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Conferimento di partecipazioni: profili civilistici e i diversi regimi fiscali applicabili

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2.1 Conferimenti in società di persone Per quanto concerne il conferimento di partecipazioni in società di persone, il codice civile non prevede alcuna disposizione specifica, se non il generico vincolo richiesto dagli artt. 2254 e 2255 c.c., che prevedono che il socio debba prestare garanzia per le cose conferite, secondo le norme sulla vendita, e che risponda dell’insolvenza del debitore, in caso di conferimento di crediti. Da ciò emerge il carattere fortemente convenzionale della determinazione del conferimento nelle società di persone, suffragato per altro anche dalla disposizione dell’art. 2295 c.c., relativo alle società in nome collettivo, che, al comma 1 numero 6, prevede che l’atto costitutivo debba indicare “i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione”, senza alcuna ulteriore prescrizione, se non il generico richiamo, effettuato dall’art. 2293, alle sopra citate garanzie prescritte in tema di società semplice. Nessun particolare ulteriore vincolo o requisito, pertanto, pare apposto al conferimento di beni in natura e, quindi, anche al conferimento di partecipazioni. Il conferimento determina, in proporzione al suo valore, la quota spettante ai soci negli utili e nelle perdite ai sensi dell’art. 2263 c.c. ed influenza l’ammontare della eventuale plusvalenza maturata in capo al conferente. Resta comunque saldo il principio in base al quale i soci, con diverso patto contrario, possono derogare al criterio proporzionale di partecipazione degli utili. 2.2 Conferimenti in società di capitali I conferimenti di partecipazione in società di capitali, invece, portano con sé differenti implicazioni, sia per quanto concerne le società per azioni, sia per quanto concerne le società a responsabilità limitata. Lo scopo del Legislatore è di garantire ai terzi ed ai soci esistenti una corretta valutazione dei beni che formano oggetto dei conferimenti, al fine di evitarne la sopravvalutazione, con conseguente emissione di azioni o quote per un valore maggiore rispetto a quello dei beni stessi, ed il verificarsi del cosiddetto “annacquamento di capitale”. Nelle relazioni di stima previste dalla legge, difatti, l’esperto è chiamato ad attestare il “valore massimo” attribuibile ai beni oggetto di conferimento e, quindi, di iscrizione della partecipazione e di aumento del capitale sociale. Rimane ovviamente nella piena disponibilità delle parti, in libera contrattazione, la facoltà di non tenere conto dell’effettivo valore conferito in sede di assegnazione della partecipazione, anche in base a valutazioni di ordine fiscale, che saranno più sotto esaminate. 2.2.1 Conferimenti in società per azioni La disciplina dei conferimenti nelle società per azioni è contenuta all’articolo 2343 c.c., il quale prevede una disciplina specifica per i conferimenti dei beni in natura e dei crediti, che prescrive la presentazione di una relazione giurata di stima di un esperto designato dal presidente del tribunale del circondario in cui ha sede la società. Tale relazione di stima deve contenere: • la descrizione dei beni o crediti conferiti; • l'attestazione che il valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del

capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo; • i criteri di valutazione seguiti. A carico degli amministratori della società conferitaria, per altro, viene posto l’obbligo di verificare la valutazione nel termine di centottanta giorni e, se sussistano fondati motivi per ritenere che il valore della partecipazione conferita sia inferiore di oltre un quinto a quello preso a riferimento in sede di

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conferimento, di procedere alla revisione della stima riducendo proporzionalmente il capitale sociale oppure facendo versare al socio la differenza mancante. Per quanto concerne l'onere del controllo, è opportuno rilevare che, per quanto esso sia di competenza degli amministratori, non è esclusa la possibilità che gli stessi si avvalgano di esperti terzi per esperire i controlli, in quanto non è infrequente che gli amministratori siano sprovvisti di cognizioni tecniche specifiche per poter effettuare le verifiche prescritte. Per altro, dal disposto normativo non sembrerebbe gravare sugli stessi l’obbligo di instaurazione di un contradditorio di merito con il socio conferente circa le risultanze del controllo e l’eventuale revisione della stima. Giova inoltre precisare che, sebbene il comma 3 dell'art. 2343 c.c. faccia espressa menzione dei soli amministratori, sembra corretto ritenere che il controllo e l'eventuale revisione della stima debbano essere effettuati, per la parte di loro competenza, anche dai sindaci, in quanto tale attività è riconducibile ai controlli aventi per oggetto la verifica dell'integrità ed effettività della società, che rientra senza dubbio nell'ambito delle più generali prescrizioni dell'art. 2403 c.c.. In deroga a quanto detto, il D. Lgs. 142/2008, introducendo gli artt. 2343-ter e 2343-quater del codice civile, ha semplificato la disciplina di conferimenti in natura, al verificarsi di particolari circostanze. Difatti, viene introdotta la possibilità, “nel caso di assegnazioni di azioni a fronte di conferimenti non in contanti, di non dover ricorrere ad un’apposita valutazione da parte di un esperto, qualora esista già un parametro di riferimento chiaro per la valutazione del conferimento”1. In sostanza, la facoltà di non presentare una specifica relazione di stima dei beni conferiti è stata prevista dal legislatore in caso di: • conferimento di valori mobiliari o strumenti del mercato monetario, quando il valore ad essi

attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo sia pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati nei sei mesi precedenti il conferimento (art. 2343-ter, comma 1, c.c.);

• conferimento di beni o crediti, quando il valore ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo corrisponda (art. 2343-ter, comma 2, c.c.): a. al fair value ricavato da un bilancio approvato da non oltre un anno, purché sottoposto a

revisione legale e a condizione che la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento;

b. (ovvero) al valore risultante dalla valutazione, precedente di non oltre sei mesi il conferimento, e: - conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni

oggetto del conferimento; - effettuata da un esperto, indipendente sia da chi effettua il conferimento sia dalla

società che lo riceve che dai soci che esercitano individualmente o congiuntamente il controllo su uno dei due soggetti, dotato di adeguata e comprovata professionalità.

È bene precisare che tale disposizione agevolativa è applicabile tanto per i conferimenti in imprese di nuova costituzione, quanto, in virtù del richiamo effettuato dall’art. 2440 c.c., anche in occasione di conferimenti effettuati in società preesistenti a fronte di aumento di capitale sociale. Ai fini del conferimento di partecipazioni in Spa, pertanto, sarà possibile usufruire della previsione prevista dall’art. 2343-ter, comma 2, lettera a), quando: • la società abbia un bilancio approvato da non più di dodici mesi;

1 Considerando della Direttiva del Parlamento europeo 2006/68/CE.

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Conferimento di partecipazioni: profili civilistici e i diversi regimi fiscali applicabili

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• tale bilancio sia sottoposto a revisione legale dei conti, da parte di una società di revisione, di un collegio sindacale o di un revisore;

• la relazione dei revisori non presenti rilievi circa la partecipazione conferita; • il bene oggetto di conferimento sia chiaramente “ricavabile” dal bilancio, o dalla Nota integrativa; • dal bilancio sia desumibile il “valore equo” della partecipazione, ovverosia il “corrispettivo al quale

un’attività potrebbe essere scambiata, o una passività estinta, in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili”, riconducibile a un valore di mercato o a un valore corrente, che sia pertanto rappresentativo del “valore effettivo”.

Tale ultima previsione, per le società che adottano i principi contabili nazionali, potrebbe risultare di difficile applicazione, non sussistendo nessuna norma specifica che imponga l’iscrizione delle poste patrimoniali del bilancio al loro valore equo. Occorrerà pertanto dimostrare che sono state applicate le procedure di determinazione del fair value previste dagli standards internazionali o che, in caso di applicazione dei criteri IAS, che tale valore non avrebbe differito da quello esposto a bilancio. La dottrina non ritiene tuttavia che tale circostanza possa applicarsi, qualora il valore della partecipazione risulti esposto al costo. In alternativa, sarà possibile avvalersi delle previsioni dell’art. 2343-ter, comma 2, lettera b), quando la partecipazioni risulti oggetto di una valutazione peritale che rispetti i seguenti requisiti: • identifichi il “valore equo2” della partecipazione; • non sia precedente di oltre sei mesi il conferimento; • abbia applicato i principi ed i criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto

di conferimento; • sia stata redatta da un esperto, indipendente tanto dal conferente quanto dalla società

conferitaria e da eventuali soci che esercitino, anche congiuntamente, il controllo su una delle due parti coinvolte. Tale esperto deve essere “dotato di adeguata e comprovata professionalità”, e, pertanto, pur in assenza di esplicita previsione in tal senso, si ritiene opportuno che risulti iscritto al registro dei revisori.

Nella circostanza la nomina dell’esperto può essere effettuata dalla società, in luogo del Presidente del Tribunale; ciò ha l’indubbio vantaggio di abbreviare l'iter di tutta la procedura di conferimento, senza che questo, almeno teoricamente, alteri l'obiettività della valutazione dello stesso, in virtù della sua prescritta indipendenza dai soggetti interessati dall'operazione di conferimento, nonché in virtù della disposizione dell’art. 2343-ter, comma 4, c.c., che prevede che lo stesso risponda dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi. Qualora la società decida di avvalersi dell’esonero dalla presentazione di una specifica relazione di stima ai sensi dell’art. 2343 c.c., l’art. 2343-quater prevede che gli amministratori: • verifichino nel termine di trenta giorni dall’effetto del conferimento se, nel periodo successivo al

quello nel quale era stato determinato il prezzo medio ponderato, in caso di partecipazioni quotate, siano intervenuto fatti eccezionali che hanno inciso sensibilmente sul prezzo delle azioni conferite;

• in alternativa al punto precedente - quando le partecipazioni conferite non sono quotate -, verifichino nel termine di trenta giorni dall’effetto del conferimento se, successivamente al termine dell'esercizio cui si riferisce il bilancio di cui alla lettera a) del secondo comma dell'articolo

2 CNDCEC documento “La determinazione dei valori di conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima”, del 21 aprile 2010.

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2343-ter, o alla data della valutazione di cui alla lettera b) del medesimo comma, si siano verificati fatti nuovi rilevanti tali da modificare sensibilmente il valore dei beni o dei crediti conferiti;

• verifichino i requisiti di professionalità ed indipendenza dell'esperto che ha reso la valutazione di cui all'articolo 2343-ter, secondo comma, lettera b);

• depositino presso il registro delle imprese una dichiarazione da cui si evincano: a) la descrizione dei beni o dei crediti conferiti per i quali non si è fatto luogo alla relazione di

cui all'articolo 2343, primo comma; b) il valore ad essi attribuito, la fonte di tale valutazione e, se del caso, il metodo di valutazione; c) la dichiarazione che tale valore è almeno pari a quello loro attribuito ai fini della

determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo; d) la dichiarazione che non sono intervenuti fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla

valutazione di cui alla lettera b); e) la dichiarazione di idoneità dei requisiti di professionalità e indipendenza dell'esperto di cui

all'articolo 2343-ter, secondo comma, lettera b). In caso di irregolarità emergenti dalle verifiche degli amministratori, invece, si decade dal beneficio dell’esonero della relazione peritale ed è prevista nuovamente l’applicazione dell’art. 2343. 2.2.2 Conferimenti in società a responsabilità limitata Per quanto riguarda le Srl, le disposizioni in merito alla disciplina dei conferimenti sono contenute negli articoli dal 2464 al 2466 del codice civile. Previsione analoga a quanto prescritto dall’art. 2343 c.c. è riportata all’art. 2464 c.c. per quanto concerne i conferimenti di beni in natura e di crediti. È necessario pertanto che chi effettua il conferimento di una partecipazione presenti una relazione giurata di stima di un esperto, da cui emergano: • la descrizione della partecipazione conferita; • l'attestazione che il suo valore è almeno pari a quello ad essa attribuito ai fini della determinazione

del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo; • i criteri di valutazione seguiti. Per le Srl, a differenza che per le Spa, è previsto che la relazione giurata sia redatta da un “revisore legale o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro”, senza necessità che tale esperto sia di nomina del Tribunale. 3. La disciplina fiscale “generica” dei conferimenti dettata dall’art. 9 del Tuir

La disciplina “generale” dei conferimenti è inserita nel secondo periodo del comma 2 dell’art. 9 del Tuir il quale stabilisce che, in caso di conferimenti o apporti in società o in altri enti, si considera corrispettivo conseguito il valore normale dei beni e dei crediti conferiti. Ne deriva che, per quanto riguarda i conferimenti di partecipazioni, il corrispettivo conseguito dal conferente è pari al valore normale attribuibile alla partecipazione conferita. Il successivo comma 4 stabilisce che il valore nomale è determinato: a) per le partecipazioni rappresentate da azioni negoziate in mercati regolamentati: in base alla

media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo mese (art. 9, comma 4, lett. a)); b) per le partecipazioni rappresentate da azioni non negoziate in mercati regolamentati e da quote

di società non azionarie: in proporzione al valore del patrimonio netto della società ovvero, per le società di nuova costituzione, all’ammontare complessivo dei conferimenti (art. 9, comma 4, lett. b)).

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Inoltre, se le azioni ricevute a seguito del conferimento della partecipazione sono quotate e il conferimento è proporzionale (ossia il conferente riceve in cambio un numero di azioni che attribuisce ad esso un peso partecipativo nella compagine sociale proporzionale al valore dei conferimenti da esso effettuati rispetto ai conferimenti complessivamente eseguiti dagli altri soci ed al valore complessivo del patrimonio netto della società), il corrispettivo conseguito dal conferente non può essere in ogni caso inferiore alla media aritmetica dei relativi prezzi rilevati nell’ultimo mese (art. 9, comma 2, ultimo periodo). Ne deriva che il corrispettivo da conferimento deve essere quantificato con riguardo al maggiore tra i due seguenti ammontari: 1) valore normale della partecipazione conferita; 2) media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo mese (valore normale) delle azioni o titoli quotati

ricevuti in cambio. Con riferimento al calcolo della media aritmetica dell’ultimo mese, la circolare n. 98 del 17 maggio 2000 ha chiarito che: i. per ultimo mese non deve intendersi il mese solare precedente, ma il periodo cha va dal giorno

di riferimento allo stesso giorno del mese solare precedente; ii. ai fini del calcolo della media occorre assumere, quale divisore, soltanto i giorni di effettiva

quotazione del titolo, cioè quelli cui si riferiscono le quotazioni prese a base del calcolo. Avendo portata generale, il criterio del valore normale si applica di base, per determinare l’entità del corrispettivo da attribuire al soggetto conferente, nella generalità delle diverse fattispecie di conferimenti. In particolare, rappresenta il parametro di riferimento, sia nei conferimenti di partecipazioni sociali detenute da persone fisiche al di fuori dal regime d’impresa, sia nei conferimenti di partecipazioni sociali detenute da persone fisiche, da società o da altri enti in regime d’impresa. Si analizza ora come la normativa tributaria regoli l’imposizione in capo al soggetto conferente con riferimento alle due fattispecie.

3.1 Il criterio del valore normale nella disciplina applicabile ai conferimenti di partecipazioni sociali detenute al di fuori del regime d’impresa

Il regime di tassazione applicabile ai conferimenti di partecipazioni sociali nell’ambito dei quali il soggetto conferente sia una persona fisica che detiene la partecipazione al di fuori del regime d’impresa è contenuto negli articoli 67 e 68 del Tuir. Ancorché tali disposizioni facciano esplicito riferimento ai redditi di natura finanziaria derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni, per effetto dell’assimilazione disposta dal comma 5 dell’art. 9 del Tuir, le regole di classificazione e determinazione ivi contenute risultano applicabili anche alla fattispecie del conferimento. Pertanto, d’ora in avanti, con il termine cessione a titolo oneroso si vuole intendere ivi ricompresa anche l’ipotesi del conferimento. Ciò chiarito, l’art. 67, comma 1, lett. c) e c-bis), prevede che rientrano nella categoria dei redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni, rispettivamente, qualificate e non qualificate. Si devono intendere cessioni di partecipazioni qualificate quelle aventi ad oggetto una partecipazione che rappresenta una percentuale superiore al 2 o al 20 per cento dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria, ovvero al 5 o al 25 per cento del capitale o del patrimonio, a seconda che si tratti, rispettivamente di partecipazioni in società quotate o non quotate.

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Tabella n. 1 Società quotata Società non quotata % dei diritti di voto 2% 20% Partecipazione al capitale o patrimonio 5% 25%

Si badi che, ai fini dell’individuazione delle predette soglie, occorre cumulare tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi; tale regola (di natura antielusiva) rileva a partire dalla data in cui le partecipazioni possedute diventano qualificate. Ne deriva che, una volta superate le percentuali suindicate, le cessioni poste in essere nei dodici mesi successivi, se a loro volta risultano complessivamente essere superiori alle percentuali medesime, devono scontare il regime fiscale previsto per le cessioni di partecipazioni qualificate. Il successivo art. 68, al comma 6, regola la determinazione dei redditi finanziari così come individuati nell’art. 67. In particolare, la previsione in questione dispone che i redditi finanziari sono costituiti dalla differenza tra il corrispettivo percepito a seguito della cessione della partecipazione e il costo di acquisto, aumentato di ogni onere accessorio (spese legali, consulenze varie, costo dei bolli, spese per perizie), della partecipazione stessa. Nell’ambito dell’operazione di conferimento il valore del corrispettivo da contrapporre al valore del costo di acquisto è determinato, ai sensi dell’art. 9, in base al valore normale della partecipazione conferita, potendo fare emergere una plusvalenza o una minusvalenza. Il meccanismo descritto riguarda sia le cessioni di partecipazioni qualificate che le cessioni di partecipazioni non qualificate; tuttavia la tassazione è applicata in modo separato. In ciascun periodo d’imposta si vengono così a creare due masse distinte a seconda della tipologia di partecipazione sottostante. Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalle cessioni di partecipazioni qualificate formano un’autonoma categoria di reddito e l’eventuale eccedenza positiva concorre alla formazione del reddito complessivo del percettore per il 49,72 per cento dell’ammontare complessivo; l’eccedenza delle minusvalenze rispetto alle plusvalenze può invece essere computata in diminuzione, fino a concorrenza del 49,72 per cento dell’ammontare delle plusvalenze della medesima categoria dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quarto (art. 68, comma 3, del Tuir). Le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate concorrono a formare, assieme a tutti gli altri redditi di natura finanziaria indicati nell’art. 67, una seconda categoria di reddito. L’avanzo positivo è tassato, per l’intero ammontare realizzato, con un’imposta sostitutiva. A tal riguardo, si ricorda che l’art. 3 del D.L. n. 66/2014 ha aumentato l’aliquota dell’imposta sostitutiva dal 20 al 26 per cento a valere sulle plusvalenze realizzate a partire dal 1° luglio 2014. Il disavanzo, come per le partecipazioni qualificate, può invece essere computato in diminuzione, fino a concorrenza delle plusvalenze della medesima categoria dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quarto (art. 68, comma 5, del Tuir). 3.2 Il criterio del valore normale nella disciplina applicabile ai conferimenti di partecipazioni sociali

detenute in regime d’impresa Parimenti a quanto precisato con riferimento alla disciplina fiscale dei conferimenti di partecipazioni detenute da persone fisiche nella propria sfera personale, anche ai conferimenti di partecipazioni detenute in regime d’impresa risultano applicabili, ai fini della determinazione dell’ammontare fiscalmente rilevante emergente in capo al soggetto conferente nonché della relativa modalità di tassazione, le norme che ne regolano la cessione a titolo oneroso.

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Conferimento di partecipazioni: profili civilistici e i diversi regimi fiscali applicabili

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Per individuare il corretto periodo di competenza nel quale far concorrere il componente di reddito originato dal conferimento, vale la regola generale della consegna stabilita dall’art. 109, comma 2, lett. a)3 del Tuir che, nel caso di specie, si ritiene che debba intendersi eseguita: a) per le partecipazioni rappresentate da azioni, al momento della consegna effettuata con transfer

o girata. Tuttavia per le partecipazioni le cui azioni sono in deposito alla “Monte Titoli Spa” la consegna deve intendersi eseguita dal momento dell’operazione contabile;

b) per le partecipazioni in società per azioni o in accomandita per azioni che non abbiano emesso i certificati azionari, dal momento del perfezionamento dell’atto di conferimento;

c) per le partecipazioni in società a responsabilità limitata, dal momento del perfezionamento dell’atto di conferimento;

d) per le partecipazioni in società di persone, dal momento del perfezionamento dell’atto di conferimento.

Ciò premesso, al fine di indagare come il criterio del valore normale connesso all’operazione di conferimento si applichi nell’ambito del reddito d’impresa, occorre distinguere i casi in cui il conferente sia un soggetto Ires di cui all’art. 734 del Tuir ovvero un soggetto Irpef (Snc, Sas, società a queste equiparate in base all’art. 55 del Tuir o imprenditore individuale). 3.2.1 I conferimenti di partecipazioni sociali da parte di soggetti Ires L’operazione di conferimento di partecipazioni sociali da parte di un soggetto Ires può dar origine a ricavi o a plusvalenze/minusvalenze a seconda che la partecipazione oggetto del conferimento sia iscritta, rispettivamente, nell’attivo circolante (voce C.III dell’attivo) o tra le immobilizzazioni finanziarie (voce B.III dell’attivo). Tale regola generale merita una precisazione. Infatti, la natura reddituale attribuibile al componente emergente dall’operazione cambia non solo in base alla classificazione di bilancio data alla partecipazione, ma anche a seconda che il conferimento abbia ad oggetto una partecipazione in un soggetto Ires oppure in una società di persone (e quindi in una Snc, Sas o in società a queste equiparate in base all’art. 5 del Tuir). Ciò in quanto, per effetto del combinato disposto dall’art. 85, comma 1, lett. c), del Tuir e dal comma 3 dello stesso art. 85, solo i conferimenti di partecipazioni in società Ires generano ricavi o plusvalenze/minusvalenze a seconda che, nel bilancio della società conferente, la partecipazione sia iscritta, rispettivamente nell’attivo circolante o tra le immobilizzazioni finanziarie.

3 Si riporta il contenuto dell’art. 109, comma 2 lett. a) “ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza: i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà”. 4 L’art. 73, comma 1, del Tuir prevede che “sono soggetti all'imposta sul reddito delle società: a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato; b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali; c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato; d) le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato”. 5 L’art. 5, comma 3, del Tuir stabilisce che “ai fini delle imposte sui redditi: a) le società di armamento sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice secondo che siano state costituite all'unanimità o a maggioranza; b) le società di fatto sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attività commerciali; c) le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle società semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al secondo comma può essere redatto fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell'associazione; …”.

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I conferimenti aventi ad oggetto partecipazioni in società Irpef, invece, danno origine a plusvalenze/minusvalenze indipendentemente dallo loro iscrizione in bilancio, salvo che l’impresa conferente svolga un’attività finanziaria diretta alla gestione e allo scambio di partecipazioni. Inoltre, i conferimenti di partecipazioni con i requisiti previsti per beneficiare del regime di esenzione della partecipation exemption – di cui si dirà più avanti – non danno mai origine a ricavi. Una volta chiarito questo importante aspetto, la trattazione passa ad indagare quali siano le diverse norme del Tuir che regolano la tassazione dei conferimenti di partecipazioni sociali poste in essere da soggetti Ires aventi come comune denominatore il criterio del valore normale. Quando dal conferimento della partecipazione deriva un ricavo, la disciplina di riferimento è rappresentata dalla citata lettera c) del comma 1 dell’art. 85 del Tuir; in questi casi il valore normale della partecipazione conferita, che rappresenta per l’appunto il corrispettivo, è tassato integralmente in capo al soggetto Ires conferente nel periodo d’imposta in cui si perfeziona l’operazione. Gli artt. 86 e 101 del Tuir disciplinano, invece, le fattispecie dalle quali, a seguito del conferimento della partecipazione, emerga, rispettivamente, una plusvalenza o una minusvalenza. Con riferimento alla determinazione dell’ammontare imponibile, l’art. 86, al comma 2, dispone che la plusvalenza è costituita dalla differenza tra il corrispettivo – e quindi il valore normale –, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione (spese legali, consulenze varie, costo dei bolli, spese per perizie), e il costo fiscale della partecipazione (che in genere coincide con il costo d’acquisto). Per effetto del rimando contenuto nel comma 1 dell’art. 101, lo stesso criterio deve essere altresì utilizzato per determinare l’ammontare della minusvalenza deducibile. Per quanto riguarda, invece, la tassazione della plusvalenza, di base, la stessa risulta tassata integralmente (così come la minusvalenza risulta deducibile integralmente) nel periodo d’imposta del realizzo. Tuttavia, il comma 4 dell’art. 86, consente al contribuente, mediante esplicita opzione da indicare in dichiarazione, di tassare la plusvalenza in quote costanti nell’esercizio del realizzo e nei quattro successivi (c.d. tassazione differita), a condizione che la partecipazione conferita sia stata iscritta tra le immobilizzazione finanziarie negli ultimi tre bilanci. Inoltre, sempre in deroga al regime di imposizione ordinario, nel caso in cui la partecipazione rispetti i requisiti della partecipation exemption previsti dall’art. 87 del Tuir, la plusvalenza derivante dal conferimento concorre alla formazione del reddito imponibile del soggetto conferente nella misura del 5 per cento, mentre la restante quota del 95 per cento rimane esente. I requisiti che devono essere soddisfatti per godere di tale regime di favore sono i seguenti: a) il conferente deve aver posseduto ininterrottamente la partecipazione conferita per un periodo

di dodici mesi (c.d. requisito dell’holding period). Nel caso in cui la partecipazione sia stata acquisita in più tranches e venga conferita solo parte di essa, si considerano conferite per prime le azioni o quote acquisite in data più recente (art. 87, comma 1, lett. a));

b) il conferente deve aver classificato la partecipazione conferita tra le immobilizzazioni finanziarie già nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso (art. 87, comma 1, lett. b));

c) la partecipazione conferita non deve essere relativa ad una società residente in un paese a fiscalità privilegiata o, in alternativa, il conferente deve dimostrare attraverso l’esercizio dell’interpello che dalla partecipazione non sia stato conseguito, sin dall’inizio del periodo di possesso, l’effetto di localizzare i redditi in stati o territori a fiscalità privilegiata (art. 87, comma 1, lett. c));

d) la partecipazione conferita deve essere relativa ad una società che, al momento del realizzo del conferimento, svolge un’effettiva attività d’impresa commerciale. Per presunzione legale assoluta, questo requisito non sussiste relativamente alle partecipazioni in società il cui patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui

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produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell’esercizio di impresa (art. 87, comma 1, lett. d))6.

I requisiti alle lettere c) e d) (corrispondenti alle lettere c) e d) del comma 1 dell’art. 87) devono sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dal primo giorno del terzo periodo d’imposta anteriore al realizzo stesso. Vale la pena ricordare che quando le azione o quote sono acquisiste per effetto di un conferimento non opera alcuna trasmissibilità dell’anzianità del periodo minimo di possesso nonché della relativa classificazione in bilancio. Pertanto le stesse si considerano possedute dalla società conferitaria a decorrere dalla data di perfezionamento dell’operazione di conferimento. Peraltro ciò vale anche nei casi nei quali trova applicazione uno dei regimi speciali previsti dagli artt. 175 e 176 c.c. che si analizzeranno nel proseguo e non solo in caso di applicazione dell’art. 9 del Tuir. Infine, nel caso in cui dal conferimento di una partecipazione con i requisiti di cui all’art. 87 emerga, anziché un plusvalore, una minusvalenza, il comma 1 dell’art. 101 ne prevede l’integrale indeducibilità dal reddito del conferente. In tal senso occorre rilevare un’asimmetria del sistema derivante dal fatto che, a fronte dell’esenzione solo parziale delle plusvalenze, l’eventuale minusvalenza è integralmente deducibile7. Tabella n. 2

Tipologia di partecipazione conferita

Natura del componente di reddito emergente

Valore fiscalmente

rilevante

Modalità di tassazione

Partecipazione in soggetti Ires iscritte nell’attivo circolante

che non può beneficiare della pex

Ricavo

Valore normale

Integrale al

realizzo

Partecipazione in soggetti Ires iscritte tra le immobilizzazioni

ni finanziarie che non può beneficiare della pex

Plusvalenza/minusvalenza

Valore normale – costo

d’acquisto

Integrale al realizzo o

rateizzata in 5 anni in

presenza delle condizioni di cui all’art. 86, c. 4

Partecipazione in società di persone che non può

beneficiare della pex e che non rappresenta un bene al cui scambio è diretta l’attività

d’impresa

Plusvalenza/minusvalenza

Valore normale – costo

d’acquisto

Integrale al realizzo o

rateizzata in 5 anni in

presenza delle condizioni di cui all’art. 86, c. 4

Partecipazione in società di persone che non può

beneficiare della pex ma che non rappresenta un bene al cui

Ricavo

Valore normale

Integrale al realizzo

6 Per un approfondimento sui requisiti necessari per godere della pex si rimanda alla lettura delle circolari dell’Agenzia delle Entrate numeri 36/E/2004, 10/E2006 e 7/E/2013. 7 Sull’argomento si veda la lettera circolare Assonime del 30 settembre 2005.

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scambio è diretta l’attività d’impresa

Partecipazione in soggetti Ires e in società di persone commerciali che può beneficiare della pex

Plusvalenza esente per il 95%/minusvalenza

indeducibile

(Valore normale –

costo d’acquisto)*5%

Parziale al

realizzo

3.2.2 I conferimenti di partecipazioni sociali da parte di soggetti Irpef I conferimenti di partecipazioni sociali detenute in regime d’impresa da parte di soggetti Irpef, vale a dire società di persone commerciali e imprenditori individuali, rispondono alle medesime regole descritte nel paragrafo precedente per i soggetti Ires: ciò in quanto le relative norme di riferimento, gli articoli 58 e 64 del Tuir, ripercorrono in linea di principio quanto previsto dalle disposizioni in materia di società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società. Infatti, anche per i soggetti Irpef, la destinazione economica della partecipazione si può ricavare dal bilancio, ancorché non redatto secondo gli schemi previsti per le società di capitali di cui all’art. 2424 c.c.. Varia però la quota di esenzione della plusvalenza e quella di indeducibilità della minusvalenza applicabili quando la partecipazione conferita abbia i requisiti per beneficiare del regime della partecipation exemption. In tal senso il menzionato art. 58 al comma 2 dispone che le “plusvalenze di cui all’art. 87 non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti limitatamente al 50,28 per cento” (anziché al 95 per cento) “del loro ammontare”. Parallelamente il successivo art. 64, comma 1, prevede che “le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni con i requisiti di cui all’art. 87, comma 1, lettere b), c), e d), possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente, ed i costi specificatamente inerenti al realizzo di tali partecipazioni, sono indeducibili in misura corrispondente alla percentuale di cui all’art. 58, comma 2” (pari appunto al 50,28 per cento). Tabella n. 3

Tipologia di partecipazione conferita

Natura del componente di reddito emergente

Valore fiscalmente

rilevante

Modalità di tassazione

Partecipazione in soggetti Ires e in società di persone commerciali che può beneficiare della pex

Plusvalenza esente per il 50,28%/minusvalenza

indeducibile per il 50,28%

(Valore normale – costo

d’acquisto)*49,72%

Parziale al

realizzo

Diverso è invece il discorso per i soggetti Irpef in contabilità semplificata, di cui all’art. 66 del Tuir. Tenuto conto che non predispongono alcuno schema che rispecchi la situazione patrimoniale dell’impresa alle fine dell’esercizio, il conferimento di partecipazioni comporta sempre l’emersione di plusvalenze o minusvalenze non rientranti nel regime della partecipation exemption. In tal senso si è espressa l’Agenzia delle Entrate, la quale, nella circolare n. 36/E/2004, ha precisato che “la cessione di partecipazioni detenute in regime d'impresa in contabilità semplificata ai sensi dell'articolo 66 del nuovo TUIR, darà sempre luogo a plusvalenze interamente tassabili ovvero a minusvalenze interamente deducibili”. Solo nel caso in cui il conferimento di partecipazione rappresenti un’operazione rientrante nell’attività tipica d’impresa l’operazione dà origine ad un ricavo. Inoltre, la stessa Agenzia, in un successivo intervento, ha avuto modo di chiarire che “allorquando la partecipante dovesse optare per

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il regime della contabilità ordinaria, …se nel primo chiuso dopo l’esercizio dell’opzione per la contabilità ordinaria la partecipante dovesse iscrivere la partecipazione tra le immobilizzazioni, verrebbe soddisfatto il requisito di cui alla lett. b) del comma 1 del citato art. 87 del Tuir” (circolare n.10/E del 16 marzo 2005). 4. La disciplina dei conferimenti di partecipazione di controllo o di collegamento di cui

all’art. 175 del Tuir

Il regime fiscale dei conferimenti previsto dall’art. 175 del Tuir rappresenta, come già detto nelle premesse, una deroga alla regola generale del valore normale dettata dall’art. 9. Tale norma, al comma 1, dispone che “ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 86, fatti salvi i casi di esenzione di cui all'articolo 87, per i conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, contenente disposizioni in materia di società controllate e collegate, effettuati tra soggetti residenti in Italia nell'esercizio di imprese commerciali, si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni, ricevute in cambio dell'oggetto conferito, nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero, se superiore, quello attribuito alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario”. Inoltre, al comma 2, prevede che “le disposizioni del comma 1 non si applicano ed il valore di realizzo è determinato ai sensi dell'articolo 9 nel caso di conferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento prive dei requisiti per l'esenzione di cui all'articolo 87 se le partecipazioni ricevute non sono anch'esse prive dei requisiti predetti, senza considerare quello di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo articolo 87”. In pratica, il comma 1 ha ad oggetto il meccanismo impositivo di funzionamento del conferimento di partecipazioni di controllo e di collegamento – esclusivamente – quando dall’operazione emerga una plusvalenza, mentre il comma 2 costituisce una disposizione antielusiva che vuole evitare che, dal conferimento, il conferente scambi una partecipazione non pex con una partecipazione pex ottenendo così un indebito vantaggio. 4.1 Il meccanismo di funzionamento di cui al comma 1 dell’art. 175 Con riferimento ai presupposti applicativi, è necessario che: 1) la partecipazione sia detenuta in regime d’impresa: pertanto il conferente può essere una società

di capitali, di persone o un imprenditore individuale residente in Italia; 2) la partecipazione può essere conferita sia in una società di capitali sia in una società di persone

residente in Italia; 3) la partecipazione conferita sia una partecipazione di controllo o di collegamento ai sensi dell’art.

2359 c.c.; 4) dal conferimento emerga una plusvalenza. Per quanto riguarda il requisito relativo al fatto che la partecipazione trasferita debba essere una partecipazione di controllo o di collegamento, si precisa che rientrano nella definizione dell’art. 2359 del c.c.: a) il controllo di diritto (art. 2359, comma 1, n. 1), con il quale il conferente dispone della

maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria computando nel conteggio anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta (art. 2359, comma 2);

b) il controllo di fatto (art. 2359, comma 1, n. 2), con il quale il conferente dispone di voti sufficienti a esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria computando nel conteggio anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta (art. 2359, comma 2);

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c) il controllo derivante da vincoli contrattuali (art. 2359, comma 1, n. 3), con il quale il conferente può esercitare un’influenza dominante;

d) il collegamento (art. 2359, comma 3), con il quale il conferente esercita un’influenza notevole. L’influenza notevole si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo in caso di società quotate.

Venendo alla modalità di determinazione della plusvalenza, l’art. 175 considera quale corrispettivo derivante dall’operazione di conferimento il maggiore tra:

i. il valore delle partecipazioni ricevute dal conferente così come rilevato nelle sue scritture contabili;

ii. il valore delle partecipazioni conferite così come rilevato nelle scritture contabili del conferitario. In questo modo le parti hanno la possibilità di controllare l’ammontare imponibile che emerge dall’operazione. In tal senso, Assonime nella circolare n. 38/2005 ha chiarito che “il regime dell’art. 175 … può … consentire, a scelta delle parti, o una completa irrilevanza dell’operazione ai fini impositivi (ove l’azienda conferita e le partecipazioni ricevute vengano iscritte ai valori fiscali di partenza) o un risultato di parziale agevolazione (ove la plusvalenza venga, bensì, fatta emergere in contabilità, ma non per il suo intero ammontare)”. Si precisa che i valori delle partecipazioni rilevati in contabilità dalle parti alla data in cui il conferimento si considera eseguito non sempre coincidono con i valori che risulteranno, alla fine dell’esercizio, dal bilancio: ciò potrebbe accadere, ad esempio, per effetto di una svalutazione resasi necessaria a causa di una perdita durevole del valore della partecipazione. Ai fini della determinazione della plusvalenza si applica sempre l’art. 86, comma 2, del Tuir: pertanto l’ammontare imponibile è pari alla differenza tra il corrispettivo, così come sopra determinato, e l’importo derivante dalla somma tra l’ultimo costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione e gli oneri direttamente connessi con l’operazione (spese legali, consulenze varie, costo dei bolli, spese per perizie). Per le modalità di tassazione della plusvalenza, si applicano le medesime regole già descritte con riferimento alla disciplina dei conferimenti di partecipazioni sociali detenute in regime d’impresa di cui al paragrafi 2.2.1 e 2.2.2 (si vedano le relative tabelle). Qui di seguito si riporta una tabella che schematizza il rapporto tra l’art. 175 in commento e il successivo art. 176 del Tuir, relativo al conferimento d’azienda (ovvero al bene di primo grado). Lo schema mette in evidenza le sostanziali differenze tra le due fattispecie. Infatti, l’art. 175 introduce una modalità di calcolo della plusvalenza imponibile, mentre la norma sul conferimento d’azienda introduce un regime di neutralità fiscale che si applica in modo automatico. Inoltre, come ulteriore differenza, si segnala che ai fini dell’art. 176 non assume alcun rilievo, né il valore contabile attribuito alle partecipazioni ricevute, né il valor di libro attribuito ai beni che compongono l’azienda conferita nelle scritture contabili della società conferitaria. Tabella n. 4

Rapporto tra art. 175 e 176 del Tuir Art. 175 Art. 176

È una modalità di calcolo della plusvalenza e non uno strumento di neutralità

È un conferimento neutrale in doppia sospensione (regime naturale automatico)

L’applicazione è subordinata al comportamenti contabile delle parti

È svincolato dal comportamento contabile assunto dalle parti

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Conferimento di partecipazioni: profili civilistici e i diversi regimi fiscali applicabili

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Esempio di conferimento di partecipazione neutrale: Società conferente Società conferitaria Valori contabili fiscalmente

riconosciuti Valori contabili

Partecipazione conferita 15.000 15.000 Partecipazione ricevuta 15.000 / Plus/minusvalenza 0 /

Esempio di conferimento di partecipazione fiscalmente rilevante in capo alla società conferente:

Società conferente Società conferitaria Valori contabili (fiscalmente

riconosciuti) Valori contabili

Partecipazione conferita 15.000 15.000 Partecipazione ricevuta 18.000 / Plusvalenza 3.000 /

4.2 La disciplina dei conferimenti di partecipazione di controllo o di collegamento pex e il limite

di cui al comma 2 dell’art. 175 Come già anticipato, il comma 2 dell’art. 175 ha natura antielusiva. In pratica, l’obiettivo della disposizione è quello di evitare che il soggetto conferente conferisca una partecipazione di controllo e di collegamento priva dei requisiti di cui alle lettere b), c), e d) del comma 1 dell’art. 87 necessari per godere della partecipation exemption, acquisendo in cambio una partecipazione con i requisiti pex, ad eccezione di quello dell’holding period (di cui alla lett. a) del comma 1 dell’art. 87), il tutto senza che emerga una plusvalenza imponibile dall’operazione di conferimento in applicazione del regime a realizzo controllato. Se ciò accadesse si potrebbe verificare un salto d’imposta nel caso in cui il soggetto conferente, invece di cedere direttamente la partecipazione posseduta non pex, dapprima conferisse quest’ultima in neutralità fiscale acquisendo un partecipazione pex e, in seguito, cedesse la partecipazione ricevuta in parziale esenzione. Per evitare tale possibile arbitraggio fiscale, quando la partecipazione conferita dal soggetto conferente è una partecipazione non pex, mentre quella ricevuta in cambio dallo stesso è una partecipazione pex, senza che ai fini della qualificazione delle partecipazioni rilevi il requisito dell’holding period, la norma impone di determinare il valore di realizzo secondo la regola generale di cui all’art. 9 del Tuir, ovvero in base al valore normale. Tabella n. 5

Partecipazione conferita Partecipazione ricevuta Criterio di determinazione del corrispettivo

Priva dei requisiti pex, salvo quello dell’holding period

Provvista dei requisiti pex, salvo quello dell’holding period

Valore normale

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5. La disciplina dello scambio di partecipazioni mediante conferimento di cui all’art. 177, comma 2 del Tuir

Il comma 2 dell’art. 177 del Tuir stabilisce che “le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di una società ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile ovvero incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo, sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento”. La norma in questione regola una fattispecie di conferimento che può essere perfezionato in regime di realizzo controllato introducendo, a differenza del regime di cui all’art. 175, un criterio di valutazione delle partecipazioni ricevute alternativo “di pari grado” rispetto a quello del valore normale disciplinato dall’art. 9. In tal senso prevede che le partecipazioni ricevute a seguito di un conferimento attraverso cui la società conferitaria acquisisce un controllo di diritto (art. 2359, comma 1, n. 1), o incrementa in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario la propria percentuale di controllo, sono valutate, ai fini della determinazione del reddito in capo al conferente, in base all’incremento del patrimonio netto della società conferitaria eseguito per effetto del conferimento. Pertanto, se la società conferitaria aumenta il proprio patrimonio netto per un ammontare pari al valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite, l’operazione si svolge in piena neutralità fiscale. Di contro, il conferimento posto in essere ai sensi del comma 2 dell’art. 177 realizza una plusvalenza (minusvalenza) se si verifica una differenza positiva (negativa) tra:

i. l’aumento del patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria (che deve essere pari al valore che la stessa società conferitaria ha attribuito in bilancio alla partecipazione ricevuta);

ii. l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto, in capo al soggetto conferente, della partecipazione conferita.

A titolo esemplificativo si riprende l’esempio riportato nella circolare ministeriale 320/E/1997. Se il costo fiscalmente riconosciuto è pari a 80 e la società conferitaria iscrive in contabilità la partecipazione (e quindi aumenta il proprio patrimonio netto) sempre per 80, non emerge nessuna plusvalenza. Di contro, se la società conferitaria iscrive in contabilità la partecipazione (e quindi aumenta il proprio patrimonio netto) per 100, il soggetto conferente realizza una plusvalenza imponibile di 20 (100 – 80). In sostanza, a differenza di quanto previsto dall'art. 175, laddove ai fini della neutralità rileva la coincidenza tra il valore di iscrizione eseguito dal soggetto conferente rispetto a quello eseguito dalla società conferitaria, nell'art. 177 il dato di riferimento è solo il valore dell'aumento del patrimonio netto eseguito dalla società conferitaria. I presupposti applicativi della norma in esame sono i seguenti: 1) il conferente può essere qualsiasi soggetto: infatti la partecipazione conferita può essere

posseduta in regime d’impresa o al di fuori del regime d’impresa8; 2) il soggetto conferitario può essere una società di capitali o, si ritiene, anche una società di persone

commerciale (Snc o Sas). Sul punto va infatti osservato che, secondo la posizione espressa da parte della dottrina che si condivide, in considerazione del generico riferimento che la norma fa ai “conferimenti in società”, la disposizione si renderebbe applicabile anche ai conferimenti in società di persone (rimarrebbero quindi esclusi solamente i soggetti “non societari”).

8 In tal senso la circolare ministeriale 17 giugno 2010, n. 33/E.

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Conferimento di partecipazioni: profili civilistici e i diversi regimi fiscali applicabili

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3) il soggetto scambiato può essere una società di capitali o una società di persone commerciale (Snc o Sas);

4) la partecipazione conferita deve consentire alla società conferitaria o di acquisire il controllo di diritto, ex art. 2359, comma 1, n. 1 o di integrare9, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, una percentuale già di maggioranza assoluta.

Tabella n. 6 Parimenti a quanto detto con riferimento agli articoli 9 e 175, anche la norma in esame ha il solo scopo di individuare i criteri di determinazione del corrispettivo che si viene a realizzare in capo al soggetto conferente a seguito del conferimento. Pertanto, una volta determinata la plusvalenza (o la minusvalenza) in base al predetto meccanismo, la stessa è soggetta ad imposizione (o è portata in deduzione) secondo le regole ordinarie esposte nel paragrafi 2.2.1 e 2.2.2, a seconda che il soggetto conferente sia, rispettivamente, un soggetto Ires o Irpef (a tal fine si vedano le relative tabelle). Si precisa infine che il comma 3 dell’art. 177 prevede che, anche ai conferimenti realizzati ai sensi del comma 2, “si applicano le disposizioni dell’art. 175, comma 2”. Risulta pertanto precluso al conferente la possibilità di scambiare, anche attraverso il meccanismo previsto dalla norma in analisi, una partecipazione non pex con una partecipazione pex. 6. I principali chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate sullo scambio di

partecipazioni mediante conferimento

I chiarimenti più significativi forniti dell’Agenzia delle Entrate in materia di conferimenti di partecipazioni riguardano la disciplina contenuta nell’art. 177, comma 2, del Tuir. La circolare ministeriale n. 320/E/1997, con riferimento allo scambio di partecipazione attuato mediante permuta di cui all’art. 177, comma 1, del Tuir, ha precisato che “rientra nella disposizione in commento anche l’acquisto effettuato mediante cessioni da parte di più soggetti, sempreché sia ravvisabile, in modo oggettivo, che l’operazione di acquisto della partecipazione si inserisca in un progetto unitario di acquisizione della partecipazione di controllo”. Nella successiva risoluzione n. 57/E/2007, nonché nella risposta all’interpello n. 954-739/06 del 22 novembre 2006, l’Amministrazione finanziaria ha esteso tale specificazione anche alle operazioni di scambio di partecipazioni effettuate tramite conferimento. In particolare, è stata chiarita la possibilità di fruire del regime del realizzo controllato previsto dall’art. 177, comma 2, del Tuir anche nell’ipotesi in cui vi siano più soggetti che conferiscono, congiuntamente e in un unico atto, le partecipazioni possedute, se per effetto del conferimento la conferitaria acquista o integra il controllo della società 9 Sul punto è intervenuto il D.Lgs. n.199/2007 il quale ha modificato l’art. 177 al fine di soddisfare il requisito del controllo quand’anche si incrementi, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, una percentuale di partecipazione già di maggioranza assoluta.

CONFERENTE: personafisica, società di capitali, società di persone o altro ente.

CONFERITARIO: società di capitali o società di persone commerciale (Snc o Sas).

SOGGETTO SCAMBIATO: società di capitali o società di persone commerciale (Snc o Sas).

Controllo di diritto o integrazione del controllo per obbligo legale o vincolo statutario

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conferita. Ciò vale, sia quando il controllo è in mano ad uno solo dei soggetti conferenti, sia quando nessuno dei conferenti controlla autonomamente la società scambiata. Inoltre, con la successiva circolare n. 33/E/2010 è stato definitivamente chiarito che “si ritiene che l’operazione di scambio di partecipazioni mediante conferimento, autonomamente valutata, costituisce oggetto di un’apposita e “speciale” disciplina tributaria in virtù della sua matrice comunitaria e del suo carattere “riorganizzativo” (i.e., consentire ad una società di acquisire - ovvero incrementare in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario - il controllo di un’altra società), rilevante per l’incidenza sugli assetti del controllo societario tanto tra soggetti indipendenti quanto all’interno di gruppi societari e/o “familiari”. Ne deriva, pertanto, che il regime disciplinato dall’art. 177 comma 2 è posto su un piano di pari dignità con la disciplina di cui all’art. 9 del Tuir rispetto alla quale trova applicazione alternativa, in presenza dei presupposti di legge”. Questa interpretazione fornita dall’Amministrazione finanziaria dovrebbe mettere al riparo i contribuenti da possibili contestazioni di carattere antielusivo sull’utilizzo del regime “controllato” di cui all’art. 177 in luogo del regime ordinario “realizzativo” dell’art. 9. In tal senso Assonime, nella circolare n. 27/2010, ha precisato che “in virtù di questa equiordinazione tra le due discipline, l’Agenzia sembra riconoscere che la scelta di porre in essere un’operazione di scambio di partecipazioni mediante conferimento non comporta alcun aggiramento di un principio sovraordinato di tassazione a valore normale della partecipazione conferita, posto che l’art. 177 e l’art. 9 del Tuir sono soluzioni alternative di pari grado … l’opzione per il regime del realizzo controllato della partecipazione, in luogo della tassazione a valore normale, dovrebbe comunque essere considerata una scelta del tutto legittima che, di per sé, non può dar luogo ad un vantaggio fiscale indebito” ai sensi dell’art. 37-bis del d.P.R. n. 600/1973. Infine, vale la pena di richiamare la risoluzione n. 38/E/2012 con la quale l’Agenzia delle Entrate ha specificato che le minusvalenze emergenti in occasione di un conferimento di partecipazioni sono deducibili, esclusivamente, se derivano dall’applicazione del criterio del valore normale anche quando l’operazione viene perfezionata ai sensi dell’art. 177, comma 2, ancorché tale vincolo di fatto non sia desumibile dal dato letterale della norma. Tale interpretazione si basa sull’equiparazione del regime in questione con quello regolato dall’art. 175, il quale, per esplicita disposizione di legge, è fruibile solo in caso di plusvalenza. A parere dell’Agenzia, ciò che consentirebbe l’assimilazione tra le due fattispecie sarebbe il fatto che entrambe applicano il criterio del “realizzo controllato”. Nell’occasione è stato precisato che “sembra più corretto, a livello sistematico, interpretare anche l'articolo 177, comma 2, del TUIR, nel quale è previsto (con qualche differenza nel meccanismo applicativo) lo stesso criterio del "realizzo controllato" disciplinato dall'articolo 175 del TUIR, nello stesso senso di quest'ultimo, consentendo, quindi, la deduzione delle (eventuali) minusvalenze da conferimento solo in presenza di un "valore normale" delle partecipazioni nella società "scambiata" inferiore al rispettivo valore fiscale (ossia, solo nel caso in cui le partecipazioni conferite siano effettivamente minusvalenti)”.

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Conferimento di partecipazioni: profili civilistici e i diversi regimi fiscali applicabili

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In breve: 1. Il conferimento di partecipazioni costituisce, in linea generale, un’operazione realizzativa ai

fini delle imposte sui redditi, equiparata alla cessione a titolo oneroso. 2. La disciplina generale dei conferimenti di partecipazioni è stabilita dall’art. 9 del Tuir e poggia

sul criterio del valore normale. 3. Il criterio del valore normale si applica sia nei conferimenti di partecipazioni detenute al di

fuori del regime d’impresa che in quelli di partecipazioni detenute in regime d’impresa. 4. In deroga al criterio del valore normale, l’art. 175 del Tuir introduce un meccanismo che

consente di effettuare i conferimenti di partecipazioni di controllo e di collegamento in neutralità fiscale.

5. In alternativa al criterio del valore normale, l’art. 177, comma 2, prevede un meccanismo che regola i conferimenti di partecipazioni mediante i quali la conferitaria acquista (o integra) il controllo di diritto nella società scambiata, consentendo di effettuarli in neutralità fiscale.

6. Nel caso in cui conferendo partecipazioni non pex si ottengono in cambio partecipazioni pex, si applica il criterio del valore normale.

7. In base ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in merito ai conferimenti di partecipazioni eseguiti ai sensi dell’art. 177, comma 2:

a) il requisito del controllo della società scambiata può essere integrato anche da più soggetti conferenti;

b) la scelta di utilizzare tale regime in luogo del criterio del valore normale non dovrebbe dar luogo a contestazioni dell’Agenzia fondate su un presunto vantaggio fiscale indebito;

c) le eventuali minusvalenze emergenti non sono deducibili salvo derivino dall’applicazione del criterio del valore normale.

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SOCIETÀ COMUNITARIA: LE OPPORTUNITÀ DEL DOPPIO BINARIO

a cura di Ennio Vial

Forse non tutti sanno che il conferimento di partecipazioni in una società comunitaria offre delle opportunità del tutto sconosciute al conferimento nazionale che vale la pena prendere in considerazione.

1. Introduzione

Analizziamo il conferimento di partecipazioni in una società comunitaria al fine di evidenziare le similitudini e le differenze rispetto al regime domestico e cogliere eventuali opportunità. Il conferimento di una partecipazione in una società comunitaria è fiscalmente neutro e consente, inoltre, un disallineamento dei valori contabili e fiscali. La neutralità fiscale dello scambio intracomunitario di partecipazioni è sancito dal combinato disposto dell’art.178 comma 1 lett. e) e dall’art.179 comma 4 del Tuir. L’agevolazione si applica “alle permute e ai conferimenti di azioni o quote, mediante i quali uno dei soggetti indicati nella lettera a) acquisti o integri una partecipazione di controllo, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1, del codice civile ovvero incrementi, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo in uno dei soggetti indicati nella stessa lettera, residente in uno Stato della Comunità diverso da quello del primo, attribuendo ai partecipanti proprie azioni o quote in cambio di quelle ricevute in permuta o conferimento ed un eventuale conguaglio in danaro non superiore al 10% del valore nominale delle suddette azioni o quote, sempre che alcuno dei partecipanti che effettuano lo scambio sia residente nel territorio dello Stato ovvero la partecipazione scambiata sia relativa ad una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di un soggetto indicato nella lettera a)”. I soggetti indicati nella lettera a) sono, in sostanza, le società di capitali dei vari Paesi comunitari indicate nella Tabella A allegata al Tuir e assoggettate alle imposte sui redditi specificate nella successiva Tabella B allegata. L’art. 179 stabilisce che le operazioni di fusione, scissione e scambio di partecipazioni mediante permuta o conferimento, indicate nell’articolo 178, non comportano realizzo di plusvalenze né di minusvalenze sulle azioni o quote date in cambio, il cui valore fiscale viene assunto dalle azioni o quote ricevute, ripartendosi tra tutte in proporzione dei valori alle stesse attribuiti ai fini della determinazione del rapporto di cambio.

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Società comunitaria: le opportunità del doppio binario

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2. La questione del conferimento comunitario

La neutralità fiscale dello scambio intracomunitario di partecipazioni è stato originariamente sancito dal combinato disposto dell’art.1 comma 1 lett. e) e dall’art.2 comma 5 del D.Lgs. n.544/92. La previsione, derivante dal recepimento della Direttiva n. 434 del 1990, è stata trasfusa negli art. 178 e 179 del Tuir a seguito della riforma fiscale entrata in vigore ormai una decina di anni fa. Analizziamo ora l’operazione di conferimento comunitario di azioni o quote. Nell’operazione devono partecipare necessariamente tre distinti soggetti: - la società acquirente che intende acquisire il controllo (società A); - la società scambiata della quale l’acquirente acquisirà il controllo (società B); - i soci di quest’ultima che permutano o conferiscono la loro partecipazione con la società

acquirente (soci C). Figura n.1 A) Prima dello scambio B) Dopo lo scambio Lo scopo dell’operazione è quello di conferire alla società A il controllo di B. Le due società devono risiedere in Paesi diversi appartenenti all’Unione europea. La normativa oggetto di analisi consente la neutralità fiscale nel caso in cui la società B acquisti o integri una partecipazione di controllo ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1. Va immediatamente osservato come il riferimento sia fatto al numero 1 del primo comma e non a tutto l’art.2359 del c.c. Pertanto, non è considerato il controllo di fatto attraverso un’influenza dominante, essendo invece richiesta la maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria. Dalla lettera della norma si desume inoltre come non sia necessario che la partecipazione oggetto di conferimento o permuta sia di controllo, essendo sufficiente che il controllo sussista al termine dell’operazione, cumulando altre partecipazioni già possedute. La lettera della norma, inoltre, non osta all’ipotesi in cui il controllo già sussista da prima e che l’operazione si limiti ad integrare una partecipazione già maggioritaria. In base al quarto comma dell’art. 178, come detto, “le operazioni di […] scambio di partecipazioni mediante permuta o conferimento, indicate nell'articolo 178, non comportano realizzo di plusvalenze nè di minusvalenze sulle azioni o quote date in cambio, il cui valore fiscale viene assunto dalle azioni o

società A (acquirente)

società B (scambiata)

soci C

società B (scambiata)

società A (acquirente)

controllo

soci C

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quote ricevute, ripartendosi tra tutte in proporzione dei valori alle stesse attribuiti ai fini della determinazione del rapporto di cambio. Gli eventuali conguagli concorrono a formare il reddito dei soci”. In sostanza, il valore fiscale delle azioni conferite o date in permuta dovrà essere imputato alle azioni o quote ricevute. Al riguardo si ritiene che dovranno essere confermate eventuali stratificazioni Lifo o Fifo adottate nella contabilizzazione delle stesse. Il problema che a questo punto si pone è quello di valutare se, a fronte della continuità fiscale del costo fiscalmente riconosciuto, debba sussistere anche una continuità contabile. Prima di affrontare la questione, anche al fine di poter svolgere utili raffronti, è opportuno analizzare il regime fiscale dello scambio di partecipazioni nazionale, la cui disciplina è contenuta nell’art. 177 del Tuir. 3. Lo scambio di partecipazioni nella normativa domestica

La disciplina domestica esclude il doppio binario in quanto viene prevista più che una neutralità fiscale un regime a realizzo controllato. L’art. 177 co. 2 del Tuir prevede, infatti, che “le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di una società ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1, del codice civile, ovvero incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento”. In sostanza, la plusvalenza in capo al conferente è pari alla differenza tra l’incremento del patrimonio della conferitaria ed il costo fiscalmente riconosciuto che il socio aveva in relazione alla conferita. L’unica agevolazione concessa rispetto alla normativa ordinaria attiene alla possibilità di sostituire il valore normale con l’incremento del patrimonio della conferitaria. 4. Le diverse previsioni comunitarie

4.1 La normativa La norma di riferimento, costituita in una prima fase dal quinto comma dell’art.2 del D.Lgs. n.544/92 ed ora dall’art. 179 del Tuir risulta meno chiara ed esplicita rispetto all’art. 177 del Tuir in quanto non specifica che il costo delle azioni o quote date in permuta deve essere attribuito alle azioni o quote ricevute in cambio, ma si limita ad indicare che il valore fiscale delle partecipazioni alienate viene assunto dalle azioni o quote ricevute, ripartendosi tra tutte in proporzione dei valori alle stesse attribuiti ai fini della determinazione del rapporto di cambio. A ben vedere la norma impone solamente la continuità fiscale dei valori e non anche quella contabile. L’Amministrazione finanziaria è intervenuta in materia con la risoluzione ministeriale n.55/E del 17 aprile 1996 relativa al caso di un conferimento di azioni di una Spa italiana ad una società olandese controllata al 100%. In quell’occasione è stato osservato come “tenuto conto che nel caso in esame il conferimento di azioni da parte della società (y) (conferente) in una società olandese (conferitaria) consentirebbe a quest’ultima il controllo della società (x) (scambiata) e che le azioni che la società (y) riceverebbe in cambio della società olandese verrebbero iscritte in bilancio allo stesso valore fiscale di quelle cedute si ritiene che a detta operazione sia applicabile il principio della neutralità fiscale sopra espressa”. La neutralità fiscale sarebbe quindi condizionata alla continuità contabile dei valori di bilancio.

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Società comunitaria: le opportunità del doppio binario

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L’Amministrazione finanziaria ha affrontato la questione in maniera molto più esplicita con la risoluzione n.190/E del 13 dicembre 2000. Il fisco osserva come la norma [all’epoca il quinto comma dell’art.2 del D.Lgs. n.544/92], nel far riferimento ai valori fiscali, non fa menzione di eventuali disallineamenti tra valori contabili e valori civilistici delle partecipazioni. L’art. 2 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 544/1992 citato, in tema di operazioni transfrontaliere, prevede il regime del “doppio binario”: - per le operazioni di fusione e di scissione, relativamente alle quali viene ammessa la possibilità di

iscrivere, a fronte del disavanzo, maggiori valori sugli elementi patrimoniali provenienti dalla incorporata o dalla scissa, a condizione che la irrilevanza fiscale di tali plusvalori risulti da un prospetto di riconciliazione, da allegare alla dichiarazione dei redditi;

- per le operazioni di conferimento d’azienda, relativamente alle quali è stabilito che la differenza tra il valore di iscrizione della partecipazione ricevuta e il valore contabile dell’azienda conferita sia iscritta in una apposita riserva che concorre al reddito in caso di distribuzione.

Diversamente, il richiamato art. 2 non prevede, per le operazioni di scambio di partecipazioni, un analogo meccanismo di disallineamento dei valori. Le differenze emerse non devono essere né riconciliate in appositi prospetti, né risultare da fondi in sospensione, non distribuibili. La ratio di tale differente regime risiede nel fatto che, mentre per le fusioni, le scissioni, ed i conferimenti d’azienda, il regime del “doppio binario” è reso possibile dalla circostanza che tali operazioni hanno ad oggetto complessi aziendali che confluiscono in una stabile organizzazione nel territorio dello Stato con la quale mantengono quindi un collegamento materiale tale meccanismo non risulta, al contrario, applicabile agli scambi di azioni in quanto le plusvalenze di cui viene mantenuta la latenza riguardano beni (le partecipazioni) privi di connessione con una eventuale stabile organizzazione nello Stato della conferente. L’Amministrazione rileva peraltro come, ove si volesse ammettere l’ipotesi del doppio binario, lo scambio intracomunitario di partecipazioni costituirebbe l’unica ipotesi di conferimento senza realizzo, a fronte del quale non sarebbe prevista, né una riserva in sospensione non distribuibile presso la conferente, né un regime di doppia sospensione garantito dalla comune appartenenza dei soggetti interessati (conferente e conferitaria) al medesimo ordinamento nazionale. La risoluzione, quindi, conclude ritenendo illegittima l’iscrizione in bilancio dei maggiori valori in conseguenza del conferimento intracomunitario di partecipazioni e cita a supporto: - la risoluzione n.55/E del 1996 da cui tale orientamento poteva essere già desunto; - i modelli delle dichiarazioni dei redditi e le relative istruzioni alla compilazione che non

contemplano un quadro ove evidenziare questo tipo di disallineamento; - la normativa relativa alle permute di partecipazioni che, come già illustrato in precedenza, non

prevede la possibilità del doppio binario. Tale interpretazione, tuttavia, appare per certi versi prudenziale in quanto non è immediatamente desumibile dal tenore letterale della norma. Al riguardo, infatti, è opportuno citare anche la posizione sostenuta dall’Assonime nella circolare n.42 del 27 maggio 1998, secondo cui una delle differenze tra lo scambio di azioni comunitario e quello nazionale sarebbe rappresentata proprio dal fatto che mentre nel primo caso la neutralità sarebbe garantita dal mantenimento del primitivo costo fiscale, nel secondo caso sarebbe richiesta anche la conservazione di tale costo nelle scritture contabili.

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4.2 I rilievi della Commissione europea e le nuove posizioni dell’Amministrazione Successivamente alla emanazione della risoluzione 190/E del 13 dicembre 2000, la Commissione europea ha avviato una procedura d’infrazione attinente alla presunta violazione degli obblighi imposti dall’articolo 8, paragrafo 1 della Direttiva del Consiglio 90/434/CEE. I rilievi mossi dalla Commissione non si incentrano tanto sulle disposizioni contenute nel citato decreto legislativo n. 544/92, quanto piuttosto sull’interpretazione che di esse è stata fornita dall’Amministrazione finanziaria nella risoluzione n. 190/E. La Commissione ritiene che il subordinare la neutralità fiscale delle operazioni di scambio di partecipazioni alla “continuità contabile” dei valori confligga con gli obblighi imposti dall’art. 8 della stessa direttiva. L’Agenzia delle Entrate ha preso atto dei rilievi mossi dalla Commissione europea e con la risoluzione n. 159 del 25 luglio 2003 ha dichiarato di revocare la risoluzione 190/E del 13 dicembre 2000 emanata dal soppresso Dipartimento delle Entrate – Direzione Centrale Affari Giuridici e Contenzioso Tributario - riconoscendo che la continuità dei valori contabili, per quanto possa rendere più agevoli eventuali controlli, non è condizione indispensabile per conservare la possibilità di assoggettare a tassazione le plusvalenze al momento dell’effettivo realizzo. A questo punto, come già rilevato dall’Assonime nel 1998, una delle differenze tra lo scambio di azioni comunitario e quello nazionale è rappresentata proprio dal fatto che mentre nello scambio nazionale la neutralità è garantita dalla conservazione di tale costo nelle scritture contabili, nello scambio intracomunitario la neutralità è possibile anche con il mantenimento del primitivo costo fiscale, a prescindere dal costo civilistico iscritto in bilancio. Il problema che a questo punto si pone è quello di valutare quali siano le modalità di una corretta rilevazione contabile nel caso in cui il costo civilistico superi quello fiscalmente riconosciuto. In particolare, le possibili rilevazioni contabili possono essere le seguenti: - l’iscrizione di una riserva tra il patrimonio netto; - la rilevazione di una plusvalenza non tassabile. Nella risoluzione ministeriale n.190 del 13 dicembre 2000 il fisco ha rilevato come, secondo corretti principi contabili, “la plusvalenza da conferimento deve generare componenti positivi di reddito”. Infatti, la sua diretta allocazione a riserva “esclusivamente in applicazione di norme tributarie” ai sensi dell’art. 2426, comma 2 del codice civile, richiede l’esistenza di una disposizione normativa che legittimi espressamente i criteri di deroga e ne disciplini le condizioni relativamente al regime civilistico e fiscale. Del resto, il legislatore ha operato in tal senso con le diverse leggi che, nel tempo, hanno inteso attribuire neutralità o comunque agevolare l’emersione di plusvalenze conseguenti a conferimento o a rivalutazione di beni d’impresa. In assenza di una simile previsione, “la costituzione di una riserva, a titolo di fondo in sospensione d'imposta, è del tutto priva di fondamento normativo e di disciplina anche qualora derivi dall'accantonamento di utili o dalla destinazione di riserve preesistenti, dopo la rilevazione dei maggiori valori tra i componenti positivi del bilancio di esercizio”. Pertanto, alla luce di queste considerazioni, in assenza di ulteriori precisazioni, appare legittimo sostenere che la modalità di contabilizzazione corretta sia quella che fa transitare la plusvalenza tra i ricavi del conto economico. Poiché tale provento è fiscalmente irrilevante, il contribuente dovrà operare una variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi.

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5. Esempi

Si propongono i seguenti esempi. Esempio n. 1 Nell’esempio proposto si illustra l’ipotesi del conferimento di una partecipazione di controllo con emersione di plusvalenze. La situazione è la seguente: Tizio è socio al 100% di Beta Srl. Tizio conferisce Beta in Alfa Srl, di nuova costituzione, che acquisisce quindi la partecipazione totalitaria in Beta. Tizio ha un costo fiscalmente riconosciuto di 1.000. Lo stato patrimoniale di Beta Srl è il seguente:

SP Beta Srl Attivo 10.000 Passivo 4.000 CS 1.000 Riserve di utili 5.000

Si supponga, per semplicità di analisi, che il valore della partecipazione di Beta Srl attestata dal perito ammonti a 6.000, vale a dire esattamente il valore del suo patrimonio netto contabile. In questo caso, quindi, l’aumento di capitale sociale effettuato da Alfa Srl sarà pari a 6.000. Si riporta lo stato patrimoniale di Alfa post-conferimento.

SP Alfa Srl Part. in Beta 6.000 PN 6.000

In tale ipotesi, tuttavia, l’aumento di patrimonio netto di Alfa (6.000) è superiore al costo fiscalmente riconosciuto di Beta (1.000) ed emergerà quindi, in capo al conferente, una plusvalenza pari a 5.000. Nel conferimento nazionale non è possibile disallineare i valori contabili da quelli fiscali ed evitare così l’emersione della plusvalenza. Esempio n.2 Conferimento di una partecipazione di controllo in una società comunitaria. Si ipotizzi che Tizio voglia conferire Beta Srl in Alfa UE. Lo stato patrimoniale di Beta Srl è il seguente:

SP Beta Srl Attivo 10.000 Passivo 4.000 CS 1.000 Riserve di utili 5.000

BetaTizio Tizio Alfa Beta

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L’operazione di conferimento di una partecipazione di controllo in una società comunitaria è fiscalmente neutra. Di conseguenza, anche se Alfa UE effettua un aumento di patrimonio netto pari a 6.000 ed il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione in capo ad Alfa resta pari a 1.000, non si genera alcuna plusvalenza imponibile.

SP Alfa UE Part. in Beta 6.000 CS 6.000

6. Conclusioni

Nel presente lavoro è stato illustrato il diverso regime del conferimento di quote nazionale e comunitario. E’ emerso come il conferimento comunitario, a differenza di quello domestico, offra un vero e proprio regime di neutralità fiscale che consente il disallineamento dei valori.

In breve: 1. L’art. 177 comma 2 del Tuir prevede un regime di realizzo controllato. 2. Tale regime non corrisponde alla neutralità in quanto impone l’adozione di un aumento del

patrimonio netto della conferitaria equivalente al costo fiscalmente riconosciuto del conferente.

3. Il conferimento in una società comunitaria permette il disallineamento e quindi un regime di vera neutralità fiscale.

4. La neutralità fiscale del conferimento comunitario è pacifica in quanto garantita dal diritto comunitario.

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LA FISCALITÀ DEI DIVIDENDI ALLA LUCE DELLA RECENTE RIFORMA

a cura di Giovanni Valcarenghi

Il periodo di imposta 2014 è caratterizzato per l’avvio delle nuove misure di tassazione dei dividendi introdotte con Decreto Legge 66/2014. Si tratta, come noto, di un aggravio del prelievo che colpisce le sole partecipazioni non qualificate, mentre rimane immutato il regime fiscale dei dividendi incassati da titolari di quote di maggiore caratura. Applicandosi il criterio di cassa, in forza del quale la misura maggiorata si applica alle distribuzioni avvenute a decorrere dal 1° luglio 2014, non vi sarà alcun problema di natura probatoria in merito alla attribuzione di data certa al verbale di assemblea.

1. Premessa

Il decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 ha varato una mini riforma delle rendite finanziarie che, sostanzialmente, poggia su un incremento dell’aliquota di imposta, sia pure non generalizzato, dal 20 al 26%. Il tutto con decorrenza 01.07.2014. A fronte di una invarianza del carico fiscale gravante sui titoli di Stato, va da subito riscontrato come i soggetti maggiormente colpiti paiono essere i piccoli risparmiatori; infatti, l’incremento riguarda direttamente gli interessi attivi dei conti correnti, i dividendi da partecipazioni non qualificate, così come i capital gains sulle medesime. Per la tematica relativa alla tassazione dei dividendi percepiti da Enti non commerciali (modificata ad opera della Legge di Stabilità 2015), si rinvia al contributo presente nella dispensa relativa alla quarta giornata del Master Breve. 2. Il dettaglio delle modifiche

L’articolo 3 del decreto, come detto, introduce una revisione del sistema impositivo dei redditi di natura finanziaria per effetto della quale: • viene innalzata al 26% l’aliquota di imposta in precedenza pari al 20%; • resta invece inalterata l’aliquota di imposta già pari al 12,50 per cento che, ad esempio, colpisce i

titoli di Stato. La modifica viene introdotta in modo “generico”; infatti, il comma 1 del citato decreto si limita a fissare nella misura del 26% l'ammontare delle ritenute e delle imposte sostitutive, ovunque ricorrano: • sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all’articolo 44 del TUIR; • sui redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del TUIR.

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Al riguardo, va notato come, in tema di dividendi, si crei un evidente divario (imputabile al carico fiscale) tra utili connessi alle partecipazioni qualificate e non qualificate, come rappresentato nelle tabelle che seguono.

Partecipazione NON qualificata

Dividendo lordo distribuito

Dividendo netto incassato Sino al

31.12.2011 (imposta 12,5%)

Dal 01.01.2012 al 30.06.2014

(imposta 20%)

Dal 01.07.2014

(imposta 26%) 100 87,50 80,00 74,00

Tipo partecipazione

Dividendo lordo distribuito

Dividendo netto incassato (per comodità si omettono le addizionali IRPEF)

Utili maturati sino al 31.12.2007

(imponibile 40%)

Utili maturati sino dal 01.01.2008

(imponibile 49,72%) Qualificata, con aliquota IRPEF minima pari al

23%

100 90,80 88,56

Qualificata, con aliquota IRPEF

massima pari al 43%

100 82,80 78,62

Analogamente, il ragionamento può essere esteso alle plusvalenze derivanti dalla cessione delle quote di partecipazione qualificate e non, i cui “numeri” salienti possono essere riepilogati nella tabella che segue.

Tipo partecipazione

Plusvalenza Quota imponibile Carico fiscale Netto

NON qualificata 100 100 26,00 74,00 Qualificata, con aliquota IRPEF

23% 100 49,72 11,44 88,56

Qualificata, con aliquota IRPEF

43% 100 49,72 21,38 78,62

Pragmaticamente, dunque, nel nuovo scenario va ricordato che il carico fiscale effettivo: • sulla plusvalenza da partecipazione non qualificata è pari al 26%; • sulla plusvalenza da partecipazione qualificata varia da un minimo del 11,44% (soggetti con

aliquota IRPEF del 23%) ad un massimo del 21,38% (soggetti con aliquota IRPEF del 43%). I successivi commi 2 ed 3 elencano, invece, una serie di esclusioni dall'ambito di applicazione della norma. Il comma 2, in particolare, esclude i redditi di capitale connessi alle seguenti ipotesi:

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La fiscalità dei dividendi alla luce della recente riforma

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a) obbligazioni e altri titoli di cui all’articolo 31 del D.P.R. n. 601 del 1973; si tratta degli interessi, dei premi e degli altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei buoni postali di risparmio, delle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti e delle altre obbligazioni e titoli similari emessi da amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, da regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali o per l’esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio;

b) obbligazioni emesse da altri Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del TUIR, vale a dire territori che consentono un adeguato scambio di informazioni (si veda il D.M. 4 settembre 1996);

c) titoli di risparmio per l’economia meridionale di cui all’articolo 8, comma 4 del decreto-legge n. 70 del 2011; si tratta di specifici titoli di risparmio per l’economia meridionale che possono essere emessi da parte di banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie autorizzate ad operare in Italia, in osservanza delle previsioni del TUB1.

Il successivo comma 3 individua ulteriori ipotesi di esclusione, in relazione ai redditi connessi alle seguenti attività finanziarie: a) interessi di cui all’articolo 26-quater, comma 8-bis, del DPR n. 600 del 1973; si tratta degli interessi

corrisposti a soggetti non residenti a condizione che essi siano destinati a finanziare il pagamento di interessi e altri proventi su prestiti obbligazionari emessi dai percettori2;

b) utili di cui all’articolo 27, comma 3, secondo periodo, e comma 3-ter, del medesimo DPR n. 600 del 1973. La norma prevede una ritenuta operata a titolo di imposta e con l’aliquota dell’1,375 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un’imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella c.d. white list, ed ivi residenti, in relazione alle partecipazioni e agli strumenti finanziari emessi da società ed enti la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale sono stati emessi i titoli e gli strumenti finanziari (di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), del TUIR e ai contratti di associazione in partecipazione, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato;

c) risultato netto maturato delle forme di previdenza complementare disciplinate dal D.Lgs. n. 252 del 20053.

Le modifiche introdotte hanno reso necessario un aggiustamento, operato dal comma 4, sul contenuto dell'articolo 27, comma 3, del D.P.R. n. 600, in tema di ritenuta sui dividendi. In particolare, viene modificata la misura del diritto al rimborso dell’imposta (da un quarto della ritenuta agli undici ventiseiesimi) per i soggetti non residenti4 che dimostrino di aver pagato (all’estero ed in via definitiva) sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero.

1 Tali strumenti finanziari: hanno scadenza non inferiore a diciotto mesi; sono titoli nominativi ovvero al portatore e corrispondono interessi con periodicità almeno annuale; possono essere sottoscritti da persone fisiche non esercenti attività di impresa; sono assoggettati alla disciplina del TUF concernente la gestione accentrata di strumenti finanziari in regime di dematerializzazione; non sono strumenti finanziari subordinati, irredimibili o rimborsabili previa autorizzazione della Banca d’Italia di cui all’art. 12, comma 7, del TUB, né altri strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza. 2 Devono essere verificati i seguenti requisiti: a) negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella c.d. white list; b) garantiti dai soggetti che effettuano le ritenute alla fonte che corrispondono gli interessi ovvero dalla società capogruppo controllante ovvero da altra società controllata dalla stessa controllante. 3 Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 252 del 2005, i fondi pensione sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento, che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. 4 Purché diversi dagli azionisti di risparmio, dai fondi pensione e dalle società ed enti soggetti ad imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell’Unione europea

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3. Riflessi di natura dichiarativa

Poiché l’intervento di modifica interessa le ipotesi in cui i dividendi sono colpiti da imposta sostitutiva, non vi saranno, normalmente ricadute all’interno del modello Unico, restando arginata la problematica della nuova tassazione alla società erogante, che avrà opportunamente versato le nuove misure di carico fiscale. Tuttavia, si potrebbero quantomeno evocare alcune casistiche di possibile interessamento dei modelli dichiarativi: • il caso dei dividendi esteri; • il caso della cessione delle partecipazioni non qualificate; • il caso di cessione di partecipazioni non qualificate seguito, nell’arco temporale di 12 mesi, da una

ulteriore cessione che determini il superamento della soglia di qualificazione (con recupero della sostitutiva versata).

Anche il modello 770 ordinario, ovviamente, richiederà nel quadro “I” il separato dettaglio degli utili assoggettati ad imposta del 20% rispetto a quelli assoggettati alla nuova misura del 26%. Avendo peraltro evocato le plusvalenze da cessione di partecipazioni, va rammentato che l’articolo 3, comma 6, del decreto 66/2014 prevede che l’aliquota del 26% per cento si applichi alle plusvalenze realizzate a partire dal 1° luglio 2014. Riprendendo quanto precisato nella circolare n. 165/E del 24 giugno 1998, le plusvalenze si intendono realizzate: • nel momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso delle partecipazioni, titoli e diritti; • piuttosto che nell’eventuale diverso momento in cui viene liquidato il corrispettivo della cessione. Pertanto: • qualora in data antecedente al 30 giugno 2014 il contribuente abbia percepito somme o valori a

titolo di anticipazione su una cessione effettuata dal 1° luglio 2014, le relative plusvalenze non sono tassabili con l’aliquota del 26%;

• se la cessione a titolo oneroso si è perfezionata antecedentemente al 1° luglio 2014, la plusvalenza è assoggettata ad imposizione con l’aliquota del 20%, anche se il corrispettivo è percepito successivamente al 1° luglio 2014.

In breve: 1. Il D.L. 66/2014 ha incrementato la misura della imposta applicabile ai dividendi da

partecipazioni non qualificate, elevandola dal 20 al 26%. 2. La modifica determina una evidente disparità di trattamento tra piccolo risparmiatore e

grande risparmiatore, essendo ormai venuta meno la originaria impostazione che intendeva privilegiare il primo rispetto al secondo.

3. La nuova misura di imposta sostitutiva si applica ai dividendi percepiti dal 1° luglio 2014. 4. In relazione ai capital gains, l’incremento si applica alle plusvalenze realizzate a partire dal 1°

luglio 2014.

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Schemi operativi di sintesi

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LA TRASFORMAZIONE: ASPETTI PROCEDURALI

DEFINIZIONE E TIPOLOGIE

ART. 2498 c.c.Con la trasformazione, l’ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e

prosegue in tutti i rapporti, anche processuali, dell’ente che ha effettuato la trasformazione (c.d. concetto di CONTINUITA’)

Istituto non novativo, bensì evolutivo - modificativo

TIPOLOGIE (dal 2004)

OMOGENEA (tra società) – ETEROGENEA (società ed enti)Cambio forma Cambio la forma e lo scopo

PROGRESSIVA - REGRESSIVA

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La trasformazione: aspetti procedurali

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LIMITI ALLA TRASFORMAZIONE

con procedura concorsuale se sussiste incompatibilitàcon le finalità e lo stato (non si cita la liquidazione)

coop a mutualità prevalenteassociazioni con contributi pubblici o donazioni da privatiSpA con prestiti obbligazionari

specifiche clausole statutarie

Limiti specifici norma: art. 2499

Limiti generali

Limiti volontari

Caso particolare:Possibile la trasformazione di una società di capitali con capitale azzerato per perdite in una società di persone (Notariato della Toscana - massima 04/06/2008)

NOTARIATO TRIVENETOK.A.30

(TRASFORMAZIONE OMOGENEA DI SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE - 1°

pubbl. 9/09) Si ritiene sempre legittimo, …, che una qualsiasi società lucrativa in liquidazione si trasformi in altra

società lucrativa (trasformazione omogenea)

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TRASFORMAZIONI PARTICOLARI

DA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE A STP(Notariato Triveneto, massima KA 39 – settembre 2014)

• Poiché è possibile trasformazione da associazioni prive di personalitàgiuridica in società di persone o capitali si deve ritenere possibileanche questa operazione

• Disciplina applicabile varia a seconda che studio associato siqualifichi:

- come associazione (quindi eterogenea)- come società semplice (quindi omogenea progressiva)

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TRASFORMAZIONI PARTICOLARI

DA UNIPERSONALE A DITTA INDIVIDUALE (e viceversa)(Notariato Triveneto - massima KA37, Notariato Studio 545/2014)• Sottolineano delicatezza tema• Ne affermano legittimità, similmente a trasformazione da (o in)

comunione d’azienda

Se nel patrimonio aziendale vi sono immobili → non si configura alcun tipo ditrasferimento, quindi non è necessaria trascrizione, ma solo voltura catastale

EFFETTI

DIMENSIONE FISCALE (considerata come assegnazione, non trasformazione):• Circolare 54/E/2002: neutralità per le imposte dirette, se prosegue in continuità• Risoluzione 47/E/2006: registro fisso, ipocatastali in misura proporzionale

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PERIZIA DI STIMA

TENENDO CONTO DI «VALORI CORRENTI»:• poste da mantenere e poste da elidere• avviamento originario e derivativo• contratti di leasing • descrizione analitica e attestazione «complessiva»

RACCORDO CON I VALORI DI APERTURA:• obbligo o facoltà di recepimento maggiori valori di perizia (continuità

contabile e connesso obbligo di monitoraggio disallineamento)• singoli beni con valore superiore a perizia, pur in presenza di valore

complessivo capiente

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La trasformazione: aspetti procedurali

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CAPITALE E PATRIMONIO TRASFORMATA

NO RIDUZIONE CAPITALE LIBERTA’ SUL NETTO

NOTARIATO TRIVENETOMASSIMA K.A.2 (1° pubbl. 9/04 - modif. 9/05) Nella trasformazione di società di persone in società di capitali, il capitale risultante dopo

l’operazione non può essere inferiore a quello nominale anteriore alla trasformazione a meno che la riduzione sia necessaria per

adeguarsi alla stima ex art. 2500 ter, comma 2, c.c., ovvero sia ritualmente adottata nelle

forme della riduzione reale del capitale.

NOTARIATO TRIVENETOMASSIMA K.A.7 (1° pubbl. 9/05)

Nell’ipotesi di trasformazione di società di persone in società di capitali non sussiste

alcun obbligo di legge di imputare a capitale della società trasformata il patrimonio netto della società di persone eccedente il capitale preesistente, quale risultante dalla perizia di

stima redatta ai sensi dell’art. 2500 ter, comma 2, c.c.

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ATTO DI TRASFORMAZIONECARATTERISTICHE

1. Forma prescritta per costituzione tipo societario prescelto

2. Contenuto minimale pari a quello tipo societario prescelto

3. Obblighi pubblicitari da rispettare prescritti per costituzione ente risultantee per cancellazione di quello trasformato (critiche quando omogenea)

4. Efficacia da ultimo adempimenti pubblicitari prescritti (art. 2500)

NOTARIATO TRIVENETO – MASSIMA K.A.9 (1° pubbl. 9/06) Nel caso in cui una società dotata di collegio sindacale e/o di revisore sitrasformi in un tipo incompatibile con la presenza di tali organi i componentidegli stessi decadono dalla data di efficacia della trasformazione. Tra i tipiincompatibili con la presenza del collegio sindacale e/o del revisore, oltre allesocietà di persone, è da annoverare anche la società a responsabilità limitatache non versi nelle condizioni di nomina obbligatoria.

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RESPONSABILITÀ IN PROGRESSIVA

Consenso creditori, che si ritiene dato se entro 60 gg daricevimento per raccomandata (o altri mezzi idonei allaprova) della delibera il creditore non lo abbiaespressamente negato

PER LA SOCIETA’PER I SOCI

Limite responsabilità

illimitata

Continuità rapporti giuridici Responsabilità illimitata per obbligazioni sorte ante iscrizione atto

«non può opporsi alla trasformazione ma può opporsi alla modifica del perimetro della responsabilità del debitore»

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RESPONSABILITÀ IN REGRESSIVA

Delibera secondo quorum modifiche statutarie ma richiestoconsenso esplicito soci che acquisiscono responsabilità illimitata

PER LA SOCIETA’ PER I SOCI

Rimedio per socio che diventa

illimitatamente responsabile

Continuità rapporti giuridici Viene acquisita responsabilità illimitata per obbligazioni sorte ante iscrizione atto

1) se non assume responsabilità illimitata > diritto di voto per suapercentuale

2) se assume responsabilità illimitata > non può bloccare atto mapuò recedere (combinato disposto art. 2500 sexies e 2473 c.c.)

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ANALISI DI UN ATTO DI TRASFORMAZIONE

IL CASO

SNC OPERATIVA E IMMOBILIARE

Obiettivi soci:1. separare compendio immobiliare2. trasformare società in srl3. effettuare passaggio generazionale ai figli che

lavorano in società

2) TRASFORMAZIONE →Snc operativa in una Srl

1) SCISSIONE →compendio immobiliare in unaNewco

PERIZIA DI TRASFORMAZIONE

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ESEMPIO DI PERIZIA

RELAZIONE GIURATA DI STIMA DEL PATRIMONIO SOCIETA’ ALFA S.n.c.”ex ART. 2500-ter c.2 c.c.

La norma richiama l’art. 2343 o 2465 c.c. secondo cui chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legali

iscritti nell’apposito registro. E’ quindi necessaria la qualifica di revisore legale per poter redigere la perizia in oggetto.

Il sottoscritto Dott. …., dottore commercialista, residente in Via Verdi n.21, Treviso (TV), iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti di Treviso al N. …., revisore contabile iscritto

presso il Registro dei Revisori Legali con numero di iscrizione … , D.M. 06/10/2003 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 81 del 17/10/2003;

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ESEMPIO DI PERIZIASUDDIVISIONE PERIZIA DI TRASFORMAZIONE

1) oggetto e scopo documento scopo: trasformazione progressiva

2) documentazione situazione patrimoniale, libro cespiti, ...

3) profilo azienda oggetto di valutazione breve storia società

4) descrizione metodologie valutative si illustrano diverse metodologie di valutazione

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Analisi di un atto di trasformazione

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5) applicazione del metodo patrimoniale

differenza tra perizia di trasformazione e perizia da conferimento

6) conclusioni e individuazione patrimonio netto rettificato

emersione avviamento

descrizione e valutazione poste contabili

ESEMPIO DI PERIZIA

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TRASFORMAZIONI NEUTRE E REALIZZATIVE

OMOGENEA(TRA SOCIETÀ)

ETEROGENEA

Progressiva

Regressiva

Progressiva

Regressiva

da snc/sas a srl/spa

da spa/srl a sas/snc

da associazioni/fondazioni a società capitali/persone

da società capitali/persone a fondazione/associazioni

TIPOLOGIA

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Trasformazioni neutre e realizzative

113

TRASFORMAZIONE → omogenea progressiva/regressiva

TUIR - art. 170 co. 1La trasformazione “non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e

minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento”

se vengono recepiti in bilancio maggiori valori di perizia, non hanno rilievo fiscale Se maggiori valori sono riferiti a beni “merce”, concorrono a formazione reddito

(come in un bilancio ordinario)

…quindi…

NEUTRALITÀ

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

DA ENTE A SOCIETÀ DA SOCIETÀ AD ENTE

Si configura “conferimento” con tassazione maggiori valori di

mercato rispetto a valori fiscalmente riconosciuti

Se ente è commerciale → neutralità

Si configura “conferimento” con tassazione maggiori valori di

mercato rispetto a valori fiscalmente riconosciuti

(salvo immobili > 5 anni)Se ente è commerciale → neutralità

Società acquisisce beni a valore di mercato e li ammortizza

Ente acquisisce beni a valore di mercato

TRASFORMAZIONI ETEROGENEE

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

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114

LA DISCIPLINA DELLE RISERVE

RISERVE

Nel bilancio d’esercizio successivo alla trasformazione devono essere evidenziate le riserve esposte nel bilancio della società oggetto di trasformazione (tenendo conto di operazioni che nel periodo d’imposta precedente alla trasformazione

hanno comportato modificazione di poste del PN)

di capitale TUIR art. 47, comma 5

di utilidi utili “in sospensione di

imposta”

TRASFORMAZIONE OMOGENEA

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

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La disciplina delle riserve

115

TRASFORMAZIONE PROGRESSIVA TRASFORMAZIONE REGRESSIVA

Criterio Obblighi Criterio Obblighi

Trasparenza (no tassazione su

socio con distribuzione)

Indicazione in bilancio con

menzione origine

Cassa (tassazione su socio con distribuzione)

Indicazione in bilancio con

menzione origine

Mantengono regime “ante trasformazione”→ se in bilancio si indica che si sono formate in capo a un soggetto di natura giuridica diversa

Formazione riserve Distribuzione riserve

SNC SRL

TRASFORMAZIONE OMOGENEA

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

TRASFORMAZIONE OMOGENEA PROGRESSIVA

Delibera di distribuzione riserve

di utili

Nessuna ulteriore menzione in delibera

Si considerano distribuite riserve «ex

Snc» → NO TASSAZIONE

Menzione espressa che trattasi di riserve «Srl»

Si considerano distribuite riserve «Srl»

→ SI TASSAZIONE

Delibera di distribuzione riserve

di capitale

In bilancio presenti riserve «Srl»

Si considerano distribuite riserve «Srl» → ex art. 47, c.1, Tuir

In bilancio presenti solo riserve «ex Snc»

Si considerano distribuite riserve

capitale → NO TASSAZIONE

________________________________________________________________________________

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116

LA GESTIONE DELLE PERDITE

DA SOGGETTO IRES → A SOGGETTO IRPEF

• Perdite maturate prima trasformazione rimangono in capo asocietà a riduzione reddito imponibile →R.M. 60/E/2005

→ Aspetti “critici”• Trasformazione con passaggio in contabilità semplificata• Trasformazione in società in accomandita semplice e limiti

utilizzo perdite in capo a soci accomandanti

TRASFORMAZIONE REGRESSIVA

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La gestione delle perdite

117

DA SOGGETTO IRPEF → A SOGGETTO IRES

→ Perdite maturate prima trasformazione rimangono in capoa soci cui sono già state imputate per trasparenza

TRASFORMAZIONE PROGRESSIVA

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118

SCADENZE FISCALI E ADEMPIMENTI DICHIARATIVI

IRES IRESIRPEF IRPEF

NO FRAZIONAMENTO

IRES IRPEFIRPEF IRES

SI FRAZIONAMENTO

Data di effetto → data di iscrizione registro impreseR.M. 203/E/2002 NO retrodatazione o postergazione

Scadenza DR termine 9 mesi

chiusura periodo imposta

PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

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Scadenze fiscali e adempimenti dichiarativi

119

SCADENZE VERSAMENTI

SNCOperazioni sino 12.12.2014 → 16.6 anno

presentazione dichiarazione

SRL

Operazioni dal 13.12.2014 → 16 mese successivo presentazione dichiarazione

Giorno 16 sesto mese successivo chiusura periodo d’imposta

R.M. 203/E/2002 Trasformata può utilizzare in compensazione crediti maturatida trasformanda

Acconti IRES / IRPEF → verificare ricalcolo previsionale

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

ACCONTO IRAP

1Trasformata è tenuta a effettuare versamento prima rata acconto IRAP per primo periodo post trasformazione assumendo, quale dato su cui

commisurare importo acconto, imposta risultante da dichiarazione ante trasformazione

Non risulta dovuto alcun acconto → termine per versamento imposta dovuta a saldo per periodo è anteriore a quello entro il quale si

sarebbe dovuto versare acconto

Principio da coniugare con esistenza in vita soggetto

2

3

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120

DISCIPLINA SOCIETA’ «COMODO»

SOCIETÀ NON

OPERATIVE

Esercizio post trasformazione non può considerarsi primo esercizio attività → no esclusione (C.M. 44/E/07)

Trasformata fa riferimento solo a periodi post trasformazione (C.M. 25/E/07)

Esempio: trasformazione 1.11.141.11.2014-31.12.2014 → riferimento solo a tale frazione

1.1.2015-31.12.2015 → riferimento a 2 periodi1.1.2016-31.12.2016 → riferimento a 3 periodi

Test di operatività richiede ragguaglio a giorni possesso e a giorni durata periodo d’imposta

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

DISCIPLINA SOCIETÀ «COMODO»

PERDITA SISTEMICA

Si considerano in sequenza i periodi d’imposta ante e post

Operazione anticipa effetti disciplina

Esempio Trasformazione 1.11.2014

1.1.10-31.12.10 = perdita 1.1.11-31.12.11 = perdita1.1.12-31.12.12 = perdita 1.1.13-31.12.13 = perdita

1.1.14-31.10.14 = perdita → 1.11.14-31.12.14 = COMODO

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

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121

CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI: PROFILI CIVILISTI E FISCALI

ATTO PUBBLICO O SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA

1 GARANZIA SOCIO PER COSA CONFERITA

NESSUN VINCOLO A CONFERIMENTI DI BENI IN NATURA

QUOTA UTILI IN PROPORZIONE A CONFERIMENTO

2

3

SOCIETÀ DI PERSONE

________________________________________________________________________________

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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

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________________________________________________________________________________

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ATTO PUBBLICO

1 GARANZIA A SOCI E A TERZI SU CONSISTENZA CAPITALE SOCIALE

RELAZIONE DI STIMA CHE ATTESTI «VALORE MASSIMO ATTRIBUIBILE»

FACOLTA’ DI ATTRIBUIRE ANCHE UN VALORE INFERIORE

2

3

S.P.A.ESPERTO

NOMINATO DA TRIBUNALE

ESPERTO REVISORE

LEGALES.R.L.

SOCIETÀ DI CAPITALI

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

PERIZIA

1 DESCRIZIONE BENI CONFERITI

ATTESTAZIONE DI VALORE ALMENO PARI A QUELLO LORO ATTRIBUITO PER DETERMINAZIONE CAPITALE SOCIALE

CRITERI DI VALUTAZIONE SEGUITI

2

3

S.P.A. 2343-ter c.c.

AMMINISTRATORI: OBBLIGO DI CONTROLLO VALUTAZIONI

A DETERMINATE CONDIZIONI ESONERO DA RELAZIONE DI STIMA

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

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Conferimento di partecipazioni: profili civilisti e fiscali

123

REGOLA GENERALE

DISPOSIZIONI RELATIVE ACESSIONI A TITOLO ONEROSO → VALGONO ANCHE PER CONFERIMENTI

ART. 9, CO. 2, TUIR

CONFERIMENTI IN SOCIETA' O ALTRI ENTI → CORRISPETTIVO CONSEGUITO VALORE NORMALE PARTECIPAZIONI CONFERITE

ART. 9, CO. 5, TUIR

CRITERIO GENERALE

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

APPLICAZIONE VALORE NORMALE

CONFERIMENTI DI PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DA

PERSONE FISICHE NON

IMPRENDITORI

SOCIETA’ DI PERSONE E

IMPRENDITORI INDIVIDUALI

SOCIETA’ DI CAPITALI

AMMONTARE FISCALMENTE RILEVANTE PARI AVALORE NORMALE – COSTO FISCALE

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________________________________________________________________________________

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ART. 175 TUIR

1 CONFERENTE DEVE AGIRE IN REGIME D'IMPRESA

CONFERITARIO DEVE AGIRE IN REGIME D'IMPRESA

PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO O DI COLLEGAMENTO

DA CONFERIMENTO DEVE EMERGERE PLUSVALORE

2

3

4

CORRISPETTIVO È MAGGIORE TRA VALORE PARTECIPAZIONI ISCRITTO IN SCRITTURE

CONFERENTE CONFERITARIO

NEUTRALITA’ FISCALE

CORRISPETTIVO = VALORE DI CARICO PARTECIPAZIONI

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

ART. 177 co. 2 TUIR

1 CONFERENTE PUO' ESSERE CHIUNQUE

CONFERITARIO DEVE AGIRE IN REGIME D'IMPRESA

SOGGETTO SCAMBIATO DEVE ESSERE SOCIETA' DI CAPITALI O DI PERSONE

PARTECIPAZIONE CONFERITA DEVE GARANTIRE O INTEGRARE CONTROLLO IN BASE A OBBLIGO LEGALE/STATUTARIO

2

3

4

CORRISPETTIVO → PARI A INCREMENTO PATRIMONIO NETTO CONFERITARIA PER EFFETTO CONFERIMENTO

NEUTRALITA’ FISCALE

CORRISPETTIVO = VALORE DI CARICO PARTECIPAZIONI

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

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Conferimento di partecipazioni: profili civilisti e fiscali

125

ARTT. 175 E 177 co. 2 TUIR

DIVIETO PER CONFERENTE DI SCAMBIARE

PARTECIPAZIONE NON PEX

PARTECIPAZIONE PEX

DISPOSIZIONE ANTIELUSIVA

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

CHIARIMENTI SU ART. 177 co. 2 TUIR

RISOLUZIONE N. 57/E/2007

REQUISITO CONTROLLO → ANCHE IN PRESENZA DI PIU' SOGGETTI CONFERENTI CON UNICO ATTO

CIRCOLARE N. 33/E/2010

ART. 177 CO. 2 PARI DIGNITA’ VALORE NORMALE → NON ELUSIVO

RISOLUZIONE N. 38/E/2012

EVENTUALI MINUSVALENZE → INDEDUCIBILI

________________________________________________________________________________

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CONFERIMENTO IN SOCIETÀ COMUNITARIA

CONFERIMENTO COMUNITARIO

Società B(scambiata)

società B(scambiata)

Società A(acquirente)

Società di capitali

Controllo

Conferimenti comunitari

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Conferimento in società comunitaria

127

OPERAZIONE «DOMESTICA»

ART. 177 COMMA 2 TUIR

Società B(scambiata)

Società A(acquirente)

S.P. B S.r.l.Attivo 10.000 Passivo 4.000

CS 1.000Riserve di utili 5.000

S.P. A S.r.l.Part. in Beta 6.000

PN 6.000

Plusvalenza 5.000

Costo fiscalmente riconosciuto soci 1.000

Conferimenti comunitari

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

CONFERIMENTO COMUNITARIO

ART. 178 E 179 TUIR

Società B(scambiata)

Società A(acquirente)

S.P. B S.r.l.Attivo 10.000 Passivo 4.000

CS 1.000Riserve di utili 5.000

S.P. A S.r.l.Part. in Beta 6.000

PN 6.000

Plusvalenza 5.000 NON TASSABILE

Costo fiscalmente riconosciuto soci 1.000

NEUTRALITA’/ DOPPIO BINARIO

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CONFERIMENTO COMUNITARIODIRETTIVA 434 DEL 1990

D. LGS. 544/1992

Introduce normativa a livello comunitario

Recepimento in Italia

R.M. n. 55 del 17 aprile 1996 Neutralità fiscale subordinata a continuità nel caso concreto

R.M. n. 190 del 13 dicembre 2000 Questione ribadita in modo esplicito

Procedura infrazione Commissione

R.M. n. 159 del 25 luglio 2003

Bisogna ammettere disallineamento

Inversioni di posizioni

Art. 178 e 179 Tuir dal 2004

DIRETTIVA 133 del 2009 Sostituisce la precedente direttiva 434

Accorpamento nel Tuir

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CONFERIMENTO COMUNITARIO

Direttiva trova applicazione solo per società di capitali Allegato alla dire va →

l) le società di diritto italiano denominate «società per azioni», «società in accomandita per azioni», «società a responsabilità limitata», «società

cooperative», «società di mutua assicurazione», nonché gli enti pubblici e privati che esercitano attività unicamente o parzialmente commerciali;

p) le società di diritto lussemburghese denominate «sociètè anonyme», «sociètèen commandite par actions», «sociètè à responsabilitè limitèe», «sociètè

coopèrative», «sociètè coopèrative organisèe comme une sociètè anonyme», «association d’assurances mutuelles», «association d’èpargne-pension», … e altre

società costituite in conformità della legislazione lussemburghese e soggette all’imposta lussemburghese sulle società;

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LA NUOVA FISCALITÀ DEI DIVIDENDI DAL 2014

INCASSATI DAL 01/07/2014

FUGA

DAL

LE N

ON

QUA

LIFI

CATE

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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

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GESTIONE DEL PERIODO TRANSITORIO

01/07/2014

DELIBERA PAGAMENTO26%

01/07/2014

DELIBERA

PAGAMENTO

20%

01/07/2014

DELIBERA

PAGAMENTO

20%26%

PAGAMENTO

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

RICADUTE DICHIARATIVE

NORMALMENTE

• Nessuna, è tassazione definitiva• Società erogante dovrà verificare corretto

versamento somme• Compilazione distinta nel quadro I

modello 770 ordinario• Non obbligo rilascio CUPE

DIVIDENDI ESTERI

• Versamento imposta 26% (ove ricorranole condizioni) viene effettuato con Unico

• Possibile separazione incassi in momentidifferenziati

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OTTIMIZZAZIONE DEI DIVIDENDI

ALCUNE POSSIBILI SOLUZIONI

TRUST

RIVALUTAZIONE E VENDITA QUOTE

CONFERIMENTO CON CREAZIONE RISERVA

RIVALUTAZIONE E CONFERIMENTO QUOTE

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TRUST

Utile netto da distribuire 10.000,00quota Fabio quota Maurizio

5.000,00 5.000,00Quota imponibile 49,72% 2.486,00 2.486,00IRPEF 43% 1.068,98 1.068,98Dividendo percepito dal socio alnetto delle imposte 3.931,02 3.931,02Totale dividendi percepiti 7.862,04

Alfa SRL

50%

50%

Fabio

Maurizio

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

TRUST

Utile netto da distribuire 10.000,00quota Trust10.000,00

Quota imponibile 5% 500,00IRES 27,5% 137,50Dividendo percepito dal socio al nettodelle imposte 9.862,50

quota Fabio quota MaurizioAttribuzione frutti 4.931,25 4.931,25Irpef 0,00 0,00Totale dividendi percepiti 9.862,50

Fino al 2014

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Ottimizzazione dei dividendi

133

TRUST

Utile netto da distribuire 10.000,00

quota Trust10.000,00

Quota imponibile 77,74% 7.774,00IRES 27,5% 2.137,85Dividendo percepito dal socio al nettodelle imposte 7.862,15

quota Fabio quota MaurizioAttribuzione frutti 3.931,08 3.931,08Irpef 0,00 0,00Totale dividendi percepiti 7.862,15

Dal 2015

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

RIVALUTAZIONE QUOTE E CESSIONE

Fabio Maurizio

Alfa SRL

Fabio Maurizio

Alfa SRL

Beta SRL

SP NewcoPartecipazione 1.000 CS 10

Debito 990Totale attivo 1.000 Totale PN e passivo 1.000

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________________________________________________________________________________

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RIVALUTAZIONE QUOTE E CESSIONE

RIVALUTAZIONE QUOTE

CESSIONE QUOTE A NEWCO

DISTRIBUZIONE DIVIDENDI ESENTI 95%

RIMBORSO DEBITO

Agenzia Entrate contesta operazione

E conferimento?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

CREAZIONE RISERVA CON CONFERIMENTO

Società conferente S.n.c.civilistico fiscale civilistico

azienda 100 100 patrimonio netto 100

Totale 100 100 Totale 100

Società conferente S.n.c.civilistico fiscale civilistico

partecipazione 400 100 patrimonio netto 100utile da conferimento 300

Totale 400 100 Totale 400

Società conferitaria S.r.l.civilistico fiscale civilistico

azienda 400 100 patrimonio netto 400

Totale 400 100 Totale 400

Ante

Post

Non tassabile in caso di prelievo

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

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GESTIONE DIVIDENDI DA SOCIETÀ ESTERE E DIVIDENDI PERCEPITI DA TRUST

PARTECIPAZIONE COMUNITARIA

Società capitali ITA

Società UE

Paese UE

Utile post imposte 1.000

ritenuta alla fonte 0

dividendi in uscita 1.000

SRL ITALIA

dividendo in entrata 1.000

IRES 14

dividendo distribuito 986

PERSONA FISICA

dividendo percepito 986

Irpef 43% 211

tassazione complessiva 225

Paese UEUtile post imposte 1.000ritenuta alla fonte 100dividendi in uscita 900PERSONA FISICAdividendo percepito 900Irpef 43% 214credito imposta 50tassazionecomplessiva 264

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PARTECIPAZIONE COMUNITARIADETENZIONE DI UNA SOCIETÀ COMUNITARIA TRAMITE UNA SOCIETÀ DI CAPITALI ITALIANA

Criticità Vantaggi

Costo società italiana Tassazione complessiva inferiore rispetto a detenzione diretta

Possibile applicazione disciplina delle di comodo Si evita compilazione RW

Maggiore enfasi su partecipazione in ipotesi di controllo Si evita pagamento IVAFE

Se dividendi non devono essere distribuiti a persona fisica →

tassazione modesta

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PARTECIPAZIONE EXTRA - UE

Società di capitali ITA

Società Extra - UE

Paese Extra - UEUtile post imposte 1.000ritenuta alla fonte 100dividendi in uscita 900PERSONA FISICAdividendo percepito 900Irpef 43% 214credito imposta 50tassazionecomplessiva 264

Paese EXTRA UEUtile post imposte 1.000ritenuta alla fonte 100

dividendi in uscita 900SRL ITALIAdividendo in entrata 900IRES 14credito di imposta 5dividendo distribuito 891PERSONA FISICAdividendo percepito 891Irpef 43% 191

tassazione complessiva 300

Società extra - UE

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Gestione dividendi da società estere e dividendi percepiti da trust

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FORME DI DETENZIONE OTTIMALE

SOCIETÀ COMUNITARIA SOCIETÀ DI CAPITALI

SOCIETÀ EXTRACOMUNITARIA

Ritenuta convenzionale omogenea Persona fisica

Ritenuta convenzionale conforme standard OCSE Società di capitali

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DETENZIONE TRAMITE UN TRUST

Ritenuta convenzionale 10%

Società UE o extra - UE

TRUSTRitenuta interna

25%

Società UEUtile post imposte 1.000,00Ritenuta alla fonte 100Dividendi in uscita 900,00Trust Dividendi in entrata 900,00Base imponibile 50Ires 13,75credito di imposta 5dividendo netto 891,25Tassazione complessiva 108,75

Società UEUtile post imposte 1.000,00Ritenuta alla fonte 250Dividendi in uscita 750,00Trust Dividendi in entrata 750,00Base imponibile 50Ires 13,75credito di imposta 12,5dividendo netto 748,75Tassazione complessiva 251,25

Fino al 2014

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DETENZIONE TRAMITE UN TRUST

Ritenuta convenzionale 10%

Società UE o extra - UE

TRUSTRitenuta interna

25%

Società UEUtile post imposte 1.000,00Ritenuta alla fonte 100Dividendi in uscita 900,00Trust Dividendi in entrata 900,00Base imponibile 777,4Ires 213,785credito di imposta 77,74dividendo netto 763,955Tassazione complessiva 236,045

Società UEUtile post imposte 1.000,00Ritenuta alla fonte 250Dividendi in uscita 750,00Trust Dividendi in entrata 750,00Base imponibile 777,4Ires 213,785credito di imposta 194,35dividendo netto 730,565Tassazione complessiva 269,435

Dal 2015

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