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DIRITTO SINDACALE E DEL LAVORO PRIVATO E PUBBLICO Lezione 1 a.a. 2015-2016 Piera Campanella 1

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DIRITTO SINDACALE E

DEL LAVORO PRIVATO E

PUBBLICO

Lezione 1

a.a. 2015-2016

Piera Campanella

1

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TEMI

1. COSA E’ IL DIRITTO SINDACALE

2. L’EVOLUZIONE DEL DIRITTO SINDACALE: ORIGINI E SVILUPPI

2.1. LA NASCITA E SVILUPPO DEL MOVIMENTO SINDACALE

2.2. LA REAZIONE DELL’ORDINAMENTO GIURIDICO: DAL PERIODO PRECORPORATIVO

ALLA COSTITUZIONE ITALIANA

3. LA LIBERTA’ SINDACALE/ LE FONTI DEL DIRITTO SINDACALE

4. IL SINDACATO

5. SCIOPERO E SERRATA

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IL DIRITTO SINDACALE

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Il diritto sindacale:

una partizione del diritto

del lavoro

Partizioni del diritto del

lavoro

1. Rapporto individuale

di lavoro (diritto del

lavoro in senso stretto)

2. Diritto sindacale

3. Previdenza sociale

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IL RAPPORTO TRA DIRITTO

SINDACALE E DIRITTO DEL

LAVORO

La nascita del diritto sindacale è strettamente legata alla storia del movimento operaio

Il complesso di regole che costituisce oggi il diritto del lavoro è frutto delle rivendicazioni condotte dai

lavoratori collettivamente organizzati e, pertanto, ha tra le sue FONTI peculiari il contratto collettivo

Il diritto sindacale consiste nell’insieme delle norme, statuali o contrattuali, che disciplinano l’organizzazione

collettiva ed autonoma (sindacati) dei gruppi professionali (lavoratori e datori di lavoro) e gli strumenti della loro azione (attività sindacale,

contrattazione e contratto collettivo, partecipazione, conflitto collettivo), trovando sul piano delle FONTI un

nesso diretto con il rapporto individuale di lavoro subordinato

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LE FONTI DEL DIRITTO

SINDACALE

Le fonti internazionali: le convenzioni e le raccomandazioni dell’OIL; la Convenzione europea dei diritti dell’uomo

Le fonti comunitarie: il Trattato di Lisbona e la Carta dei diritti fondamentali (artt. 27 e 28); i regolamenti; le direttive e la loro efficacia; la Corte di Giustizia; il contratto collettivo europeo

La fonte legislativa: l’inattuazione del disegno del Costituente; lo Statuto dei lavoratori

Il contratto collettivo La giurisprudenza

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LO SVILUPPO DEL DIRITTO

SINDACALE IN ITALIA

1864: Abolizione delle corporazioni (di arti e mestieri) nel Regno d’Italia (già lo Statuto albertino nel 1848).

Seconda metà del 1800: Nel nord Italia primi grossi nuclei industriali ed agglomerati urbani, con persone che vivono in stato di miseria e lavorano in condizioni penose.

Società di mutuo soccorso (L. n. 3818/1886), leghe di resistenza, Camere del Lavoro (1891): prime forme di organizzazione collettiva degli operai (questi si dotano anche di propri partiti: partito operaio italiano -1885- partito dei lavoratori italiani -1892- poi partito socialista italiano-1895-).

Dal sindacato di mestiere all’organizzazione per ramo d’industria: 1901 nasce la FIOM

Le lotte sindacali e la stipula di “concordati di tariffa”. L. n. 3657/1886: legge sul lavoro dei fanciulli

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I “CONCORDATI DI TARIFFA”

Contratti stipulati “tra gruppi di operai e industriali su determinate norme” perché

entrassero a far parte dei singoli contratti di lavoro e funzionassero “come fonte del loro

regolamento” (E. Redenti, 1906).

Furono chiamati “di tariffa” perché in origine si limitavano a regolare collettivamente il prezzo –

la tariffa appunto – del lavoro.

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IL PERIODO CORPORATIVO

Si registra il passaggio da un sistema

caratterizzato dall’astensione legislativa ad un

sistema minutamente regolato dalla legge in

funzione repressiva del conflitto sindacale

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IL CONTRATTO COLLETTIVO

CORPORATIVO

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La funzione:

Nel contratto collettivo (nazionale) corporativo

trova espressione la solidarietà tra i vari

fattori della produzione (capitale e lavoro)

mediante la conciliazione di opposti interessi dei

datori e dei lavoratori e la loro subordinazione agli interessi superiori della

produzione nazionale

Natura:

Contratto di diritto pubblico, fonte del diritto

come la legge, tipico e nominato, disciplinato dalle norme del libro V

del codice civile

Efficacia:

Erga omnes come la legge (art. 2070 c.c.)

Inderogabile con efficacia reale (art. 2077 c.c.)

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ART. 40 COST.

Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle

leggi che lo regolano

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ART. 39 COST.

L’organizzazione sindacale è libera.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo

le norme di legge.

E’ condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base

democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro

iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle

categorie alle quali il contratto si riferisce. 11

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ART. 46 COST.

Ai fini della elevazione economica e sociale del

lavoro e in armonia con le esigenze della

produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei

lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti

stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

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LA LIBERTA’ SINDACALE

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LE FONTI

Convenzioni OIL n. 87 e 98

CEDU, art. 11

Artt. 12 e 28 Carta dei diritti fondamentali UE

Art. 39, comma 1, Cost.

Legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori)

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CONTENUTO DELLA LIBERTA’

SINDACALE: ART. 39, 1° COMMA, COST.

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I profili individuali:

Libertà sindacale positiva

Libertà sindacale negativa

I profili collettivi

Libertà di organizzazione

(v. anche oltre)

Libertà di azione

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IL CARATTERE SINDACALE

DELL’ORGANIZZAZIONE PROTETTA

Il criterio teleologico

Il criterio degli “strumenti” impiegati

Il profilo soggettivo

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LA TITOLARITA’ DELLA LIBERTA’

SINDACALE

La libertà sindacale degli imprenditori

La libertà sindacale dei lavoratori parasubordinati e autonomi

La libertà sindacale dei pubblici dipendenti

I militari e la polizia di Stato

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LA MULTIDIREZIONALITA’ DELLA

LIBERTA’ SINDACALE

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La libertà sindacale nei

confronti dei pubblici poteri

La libertà sindacale nei

confronti del datore di lavoro

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LIBERTA’ SINDACALE

(TITOLO II ST. LAV.)

Artt. 14-18

Della libertà sindacale

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ART. 14

DIRITTO DI ASSOCIAZIONE E DI ATTIVITÀ

SINDACALE

Trasposizione dell’art. 39, primo comma, Cost. nei luoghi di lavoro.

Previsione di un plafond garantistico per qualsiasi momento organizzativo collettivo.

Il limite della salvaguardia del normale svolgimento dell’attività aziendale (v. anche art. 26, primo comma, St. lav.).

Contenuti individuali e collettivi del diritto: impossibilità del datore di ingerirsi nella vita interna dei sindacati (v. P. Macerata, 10.02.1995, in FI, 1996, I, 724).

Libertà sindacale nei luoghi di lavoro e pluralismo sindacale con l’unico limite dell’art. 18 Cost. (liceità; non segretezza). 19

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ART. 15

ATTI DISCRIMINATORI

Il nucleo originario della norma e la successiva evoluzione: L. n. 903/1977 e D.Lgs. n. 216/2003

I motivi discriminatori vietati: tassativi o esemplificativi? Per molto tempo ha prevalso la prima opinione:

ma in senso diverso Cass. 1.02.1988, n. 868, in RGL, 1988, II, 354; P. Nola, 5 agosto 1994, in OGL, 1995, 716.

Divieto di discriminazione non equivale a parità di trattamento

Atti e patti vietati:

fattispecie aperta e solo teleologicamente determinata

Deve tuttavia trattarsi di atti dotati di rilevanza giuridica (non ad es. una minaccia)

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ART. 16

TRATTAMENTI ECONOMICI COLLETTIVI

DISCRIMINATORI

Trattamenti economici collettivi: vietati ad es. i premi antisciopero

Artt. 15 e 16:

Atti omissivi: rifiuto di assumere, di promuovere, di concedere trattamenti economici

La scarsa utilizzazione degli artt. 15 e 16:

Preferito l’art. 28. Motivi?

Maggiore ampiezza (comportamenti e non solo atti)

Azione collettiva (sindacato e non singolo lavoratore)

Sanzione più efficace (cessazione del comportamento e non nullità dell’atto)

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ART. 17

SINDACATI DI COMODO

Il fenomeno vietato

La condotta datoriale: atti di favoritismo,

corruzione, collusione, finanziamento

La sanzione

Ricorso ex art. 28 St. lav., ma non allo scopo di

ottenere una radicale eliminazione

dell’organizzazione sindacale illegittimamente

sovvenzionata.

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ART. 18

REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO

E’ la norma di tutela contro il licenziamento

illegittimo:

Rinvio

(v. seconda parte del programma: il rapporto di

lavoro subordinato)

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LA MANCATA ATTUAZIONE DELL’ART.

39,SECONDA PARTE, COST. Le ragioni storiche

La contrarietà della CISL e della UIL che sarebbero risultate minoritarie nella rappresentanza unitaria.

L’estrema complessità e rigidità del meccanismo La diffidenza per un controllo statale del sindacato in sede di

registrazione(soprattutto dopo il d.d.l. Rubinacci, che ingabbiava il sindacato, la contrattazione collettiva e lo sciopero in un rigido sistema di

regolamentazione e controllo statuale) La contrarietà della stessa Confindustria preoccupata di veder scardinato il

sistema accentrato di relazioni sindacali che era andato sviluppandosi fino a quel momento sulla base dei reali rapporti di forza

I governi dei primi anni ‘50 capirono che l’assenza di una legge sindacale non avrebbe impedito il controllo sul movimento sindacale. In quegli anni alla

repressione dei conflitti e dell’attività sindacali corrispose, sul piano giudiziario, l’orientamento restrittivo dei giudici in tema di sciopero (divieto di sciopero politico e delle forme anomale di lotta sindacale)

La stessa dottrina giuslavoristica cominciò a mettere definitivamente da parte le vecchie categorie corporative, valorizzando l’inquadramento

privatistico ed il sistema sindacale di fatto che andava ormai consolidandosi in quegli anni

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IL C.D. SISTEMA SINDACALE DI FATTO

Data l’assenza di una legge ad hoc in materia di sindacato e contrattazione collettiva, attuativa dell’art. 39, seconda parte, Cost., se si eccettua il settore pubblico (v. D.Lgs. n. 165/2001), il nostro sistema sindacale si regge su:

l’art. 39, c. 1, Cost. e, quindi, sul principio del pluralismo sindacale (fermo restando, naturalmente in tema di conflitto, l’art. 40 Cost. e la L. n. 146/1990 per lo specifico ambito dei servizi pubblici essenziali);

le norme del codice civile (libro IV, tit. II e alcune norme del libro V, tit. I,

capo III sul contratto collettivo corporativo, debitamente rilette e adattate dalla giurisprudenza);

l’art. 19 St. lav. (sulla rappresentanza e la rappresentatività nei luoghi di

lavoro ai fini del godimento dei diritti sindacali); vari accordi sindacali (Protocolli triangolari, Accordi interconfederali

stipulati dalle maggiori confederazioni e associazioni sindacali unitariamente, salvo alcune eccezioni): Protocollo del 23 luglio 1993; Accordo interconfederale del 20 dicembre 1993; Accordo quadro del 22 gennaio 2009 (senza la firma della CGIL); Accordo interconfederale del 15 aprile 2009 (senza la firma della CGIL); Accordo interconfederale del 28 giugno 2011; Accordo interconfederale 31 maggio 2013;

DA ULTIMO: TU sulla rappresentanza 10 gennaio 2014.

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LA “PRIVATIZZAZIONE” DEL DIRITTO

SINDACALE LE CONSEGUENZE:

IL DIRITTO SINDACALE ITALIANO TROVA

FONDAMENTO NELL’ART. 39, 1° COMMA, Cost. e NELLE NORME DEL CODICE

CIVILE

IL SINDACATO E’ UN’ASSOCIAZIONE NON RICOSCIUTA

IL CONTRATTO COLLETTIVO E’ UN

CONTRATTO C.D. DI DIRITTO COMUNE

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LIBERTA’SINDACALE

COME LIBERTA’ DI ORGANIZZAZIONE DEI

SINDACATI

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IL SINDACATO: MODELLI

ORGANIZZATIVI

I Modelli organizzativi del sindacato:

come è andato strutturandosi il sindacato italiano

all’ombra del nostro regime costituzionale di

libertà sindacale?

Quali forme organizzative ha assunto?

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L’ORGANIZZAZIONE SINDACALE DEI

LAVORATORI E DEGLI

IMPRENDITORI Linee generali

Dal sindacalismo di mestiere al sindacalismo

industriale

Sindacalismo confederale e sindacalismo

autonomo

Crescita del terziario e modelli organizzativi

diversi da quelli del sindacalismo tipicamente

industriale

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L’ORGANIZZAZIONE DEL SINDACATO DEI

LAVORATORI

La doppia linea organizzativa: verticale e orizzontale

Il pluralismo sindacale: sindacalismo confederale (CGIL – CISL – UIL)

sindacalismo autonomo “tradizionale”: spesso sindacati di mestiere, recentemente riunitisi in confederazioni.

Nuovi soggetti sindacali: presenti specialmente nel settore dei servizi, di tipo movimentista (COBAS, CUB) o professionale (COMU), oggi riuniti in confederazioni.

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L’ORGANIZZAZIONE DEL SINDACATO

DEI DATORI DI LAVORO

L’organizzazione degli imprenditori: la distinzione tra i grandi settori economici (industria, commercio, agricoltura); in quest’ambito, rileva poi la dimensione delle imprese e la natura pubblica o privata del datore di lavoro.

La struttura organizzativa si articola anche qui secondo una doppia linea, orizzontale e verticale, con prevalenza della prima.

Le funzioni non sono esclusivamente sindacali, ma anche economiche (erogazione di servizi, ecc.)

La più consistente associazione sindacale datoriale è la Confindustria

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ORGANIZZAZIONI SINDACALI A

LIVELLO SOVRANAZIONALE

Particolarmente importanti quelle a livello

europeo:

Confederazione Europea dei Sindacati (CES) per

i lavoratori

Unione delle Industrie della Comunità Europea

(UNICE)

Attualità e prospettive del sindacato in ambito

comunitario

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IL SINDACATO: REGIME

GIURIDICO

La scelta privatistica ed il sindacato come associazione

non riconosciuta

La disciplina giuridica dell’associazione non

riconosciuta

artt. 36, 37 e 38 cod. civ.

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