Diritto Processuale Civile 1

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    LEZIONE 2

    Attivit giurisdizionale

    Prendiamo in considerazione due profili: funzione della giurisdizione; struttura

    della giurisdizione.Vediamo la funzione della giurisdizione. Cos la giurisdizione? A che cosaserve? Le due norme di riferimento sono lart. 24 Cost. e lart. 2907 c.c.Lart. 24 Cost. afferma che tutti possono agire in giudizio per la tutela deipropri diritti.Lart. 2907 c.c. sintitola attivit giurisdizionale (cfr).Da ci possiamo desumere che la giurisdizione volta alla tutela dei diritti.Chiobenda (giurista, padre del nostro c.p.c.) dice che lattivit giurisdizionalecostituisce una reazione alla violazione di diritti: la tutela di un diritto si chiedeperch tale diritto stato violato o leso.Allart. 2907 c.c. contenuto il cd. principio della domanda (riconnesso alprincipio della disponibilit della domanda: non sono costretto ad agire ingiudizio, nel processo civile). La regola che lattivit giurisdizionale puprendere avvio solo su domanda di parte. In caso di mancata domanda, ildiritto rimarr violato e passati tot. anni ci sar la prescrizioneQuesta regola vale solo per i diritti disponibili; in caso di diritti indisponibili ladomanda pu essere proposta dal Pubblico Ministero. Lart. 2907 c.c. prevedequindi che la domanda possa anche essere proposta da parte del PM (in caso didiritti indisponibili). Lart. 2907 c.c. prevede per anche che la domanda possaessere proposta, come terza ipotesi, dufficio. In base alart. 2907 possiamoquindi affermare che lattivit giurisdizionale pu prendere avvio su domanda

    di parte, su istanza del Pubblico Ministero, o dufficio.Lattivit giurisdizionale ha 2 fondamentali caratteristiche. La prima lastrumentalit; la seconda la sostitutivit.Lattivit giurisdizionale innanzitutto strumentale ai fini dellattuazione deidiritti sostanziali.La sostitutivit risponde al principio del divieto di autotutela: consistenellattuazione in via secondaria della tutela dei diritti da parte degli organigiurisdizionali; interviene cio, in via sostitutiva al privato, lorganogiurisdizionale.Si diceva in precedenza che la tutela nasce dalla violazione di un diritto(Chiobenda). Ci sono tuttavia ipotesi di attivit giurisdizionale che non

    richiedono una previa lesione. Tali ipotesi sono sostanzialmente 2: giurisdizionecostitutiva necessaria e giurisdizione di mero accertamento.La giurisdizione costitutiva necessaria(che si distingue dallulteriore categoriadella giurisdizione costitutiva non necessaria) non richiede come interesse adagire, come presupposto, una previa lesione di un diritto. Ha ad oggetto dirittisostanziali ed una modificazione giuridica attuabile solo dal giudice. Ilpresupposto non la violazione di un diritto.La giurisdizione di mero accertamento ha come presupposto non la lesione o laviolazione di un diritto, ma la contestazione di un diritto. Il giudice svolge quiun compito di semplice accertamento.Abbiamo parlato della funzione della giurisdizione; parliamo ora della strutturadella giurisdizione.Abbiamo diverse forme di attivit giurisdizionale (o di tutela) distinguibili dalpunto di vista strutturale.

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    La prima la tutela dichiarativa (o di cognizione): in base ad essa, il giudicedeve rendere un giudizio sullesistenza di un diritto, attraverso linterpretazionedi una norma astratta e il riscontro circa laccadimento dei fatti costituivi deldiritto. Si arriva cos ad una dichiarazione da parte del giudice, ad un suoaccertamento pronunciato con una sentenza: tale accertamento destinato a

    diventare incontrovertibile, a passare in giudicato: situazione secondo cuinessun giudice pu nuovamente pronunciarsi su quel diritto su cui giintervenuta una pronuncia che abbia esaurito la serie dei possibili riesami.A fianco della tutela dichiarativa vi sono poi la tutela esecutiva, la tutelacautelare, la giurisdizione volontaria.La tutela esecutiva segue normalmente una pronuncia di condanna. Tramite latutela esecutiva, si pu ottenere in via coattiva il risarcimento del danno(esecuzione forzata): una volta accertato il diritto, quando esso non vieneadempiuto spontaneamente, possibile attuarlo in via coattiva, forzatamente,con luso della forza. Luso della forza competenza, prerogativa dello Stato.La tutela esecutiva quindi lattuazione materiale della regola di dirittoconseguita con la cognizione in via coattiva e forzata. Lorgano esecutivo lufficiale giudiziario. Per lesecuzione forzata il presupposto il titolo esecutivo(che pu essere giudiziale ma anche stragiudiziale).Quanto alla tutela cautelare, i procedimenti cautelari sono i sequestri. Latutela cautelare consiste in una funzione non autonoma, ma strumentalerispetto a quella della cognizione o dellesecuzione forzata: ovviare ai pericoliche, durante il tempo occorrente per ottenerla tutela dichiarativa e lasuccessiva esecuzione forzata, possono compromettere la fruttuosit.La giurisdizione volontaria un quarto tipo di tutela: lamministrazionepubblica di un diritto privato esercitata da organi giudiziari. Non tende ad

    attuare diritti, ma ad integrare o realizzare la fattispecie costitutiva di uno statopersonale o familiare o di un determinato potere o di una vicenda costitutiva,modificativa o estintiva di una persona giuridica o di altre situazioni simili.Questa attivit viene svolta comunque da organi giurisdizionali, perch? Perchil legislatore vuole che di tali questioni si occupi un soggetto imparziale, cosache non la P.A.

    LEZIONE 3

    Concentriamoci sulla tutela dichiarativa.Abbiamo vari tipi di azione di cognizione. Ma che cos lazione? Lazione il

    diritto ad ottenere un provvedimento sul merito (da parte del giudice).Normalmente, nel nostro ordinamento come in altri, nel merito si discute lafondatezza o meno del diritto che si fa valere.Trai i vari tipi di azione di cognizione ne abbiamo 4.La prima lazione di mero accertamento.Essa destinata a chiudersi con una sentenza di mero accertamento. Periniziare una causa, per necessario linteresse ad agire; qual tale interessead agire nel caso dellazione di mero accertamento? La contestazione: lacontroparte mi contesta la propriet di una determinata cosa. Linteresse adagire una condizione dellazione: occorre laffermazione oltre che del dirittodi cui si chiede laccertamento, anche di una sua contestazione/vanto (meroaccertamento negativo).La seconda lazione di condanna.Essa chiede innanzitutto laccertamento del diritto. In essa vi tuttavia un

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    quid pluris che non vi nellazione di mero accertamento: oltre ad esso,occorre laffermazione della violazione/lesione di un diritto e conseguentebisogno di restaurazione sul piano materiale. Il quid pluris dato dallaviolazione/lesione del diritto (in questo caso linteresse ad agire coincide contale quid pluris), e in virt di ci si chiede al giudice che condanni il soggetto

    che ha violato o leso il diritto: tale richiesta alla base dellazione di condanna,la quale a sua volta fonda lesecuzione forzata.Si hanno anche azioni di condanna speciali. Rileva in particolare la condannagenerica (art. 278 c.p.c.). In base ad essa, il giudice ha gi accertato il diritto,ma occorre ancora del tempo per liquidare, quantificare il danno. In tal caso ilgiudice pu pronunciare una condanna generica: non accertamento, poichvi gi una condanna, seppur generica. Il giudice pu quindi liquidare unapiccola somma in via previsionale. data anche la possibilit di scindere landal quantum: si scinde la condanna tra il se (condanna generica) e ilquantum (danno liquidato), che si otterr in un secondo processo.Tra le azioni di condanna speciali si pu avere poi la condanna condizionale:essa la condanna condizionata al verificarsi di un determinato evento.Sempre tra le azioni di condanna speciali si ricorda poi la condanna in futuro,come la convalida della licenza di sfratto, condizionate al verificarsi di undeterminato fatto.La terza lazione costituiva.Se ne hanno due tipi, quella necessaria e quella non necessaria,La prima diretta alla modificazione di rapporti e situazioni giuridiche attuabilesolo dal giudice ( diversa dalleccezione alla regola dellautonomia privata).Linteresse dagire in questo caso in re ipsa: non occorre alcuna lesione oviolazione di un diritto, linteresse ad agire in re ipsa alla modificazione di una

    situazione giuridica (esempi: interdizione, separazione personale traconiugi/divorzio, disconoscimento di paternit).Diversa lazione costitutiva non necessaria. Essa segue alla violazione di unpreesistente diritto alla modificazione coattiva (esempi: sentenza costituivadellobbligo di contrarre e servit coattiva).

    Possiamo passare ora ad un altro argomento, evitando di analizzare la quartaazione.Parliamo della competenza.La competenza sinserisce nella pi ampia nozione di giurisdizione. Lacompetenza la frazione di giurisdizione che in concreto spetta ad un

    determinato giudice rispetto ad una determinata causa. La giurisdizione spettaa tutti i giudici; la competenza serve ad individuare a quella singolo giudicespetti conoscere quella determinata causa. Anche la competenza, come lagiurisdizione, un presupposto processuale.Nel nostro ordinamento processuale abbiamo tanti tipi di giudici. Abbiamogiudici diversi (giudici di pace, tribunali, Corti dappello) ma anche molti giudicidello stesso tipo distribuiti su tutto il territorio nazionale. Per questa ragione,bisogna di volta in volta determinare in concreto a quale giudice spetti unadeterminata causa.Un principio importante sancito dallart. 5 c.p.c.: la competenza si determinacon riguardo alla legge vigente ed allo stato di fatto esistente al momento dellaproposizione della domanda e non hanno rilevanza i successivi mutamenti dientrambi (lart. 5 c.p.c. sancisce il principio della cosiddetta perpetuatioiurisdictionis).

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    La competenza consiste in diverse regole di distribuzione interna dei poteridecisori sia sotto il profilo verticale (giudice monocratico/collegiale) che sotto ilprofilo orizzontale (sezioni distaccate sul territorio).Vediamo adesso quali sono i criteri attributivi della competenza.Tra giudici diversi (giudici di pace, tribunali, Corti dappello) i criteri sono due:

    criterio per valore e criterio per materia.Il criterio per valore si basa sul valore economico delloggetto dellacontroversia; il criterio per materia si basa sulla natura del diritto controverso.Il criterio per valore generale, opera cio quando non esiste un criterioattributivo riferito alla materia, altrimenti questultimo prevale su quello pervalore.Quanto al criterio per materia, le norme che regolano la competenza secondola materia possono contenere unulteriore ripartizione secondo il valore: lart. 7c.p.c. riserva la competenza al Giudice di Pace; lart. 9 c.p.c. riserva lacompetenza al Tribunale; gli artt. da 10 a 15 c.p.c. contengono criteri divalutazione del valore ai solo fini della competenza; allart. 17 c.p.c. troviamoipotesi di cause di esecuzione forzata; vi sono inoltre particolari ipotesi dicompetenza della Corte dappello in primo grado (cfr nota sul Mandrioli).Vi poi un ulteriore importante criterio: il criterio per territorio.Prima si individua il giudice competente per valore e per materia tra i giudicidiversi; poi, occorre individuare il giudice competente per territorio.I criteri di competenza per territorio si chiamano anche fori. Si distingueinnanzitutto tra fori generali e fori speciali: i primi si fondano su criterisoggettivi; i secondi si fondano su criteri oggettivi.I fori speciali esclusivi prevalgono sui fori generali.Agli artt. 18 e 19 c.p.c. sono disciplinati i fori generali. Il principio sancito

    quello del cosiddetto foro del convenuto (persone fisiche/persone giuridiche eassociazioni non riconosciute): territorialmente competente il giudice delluogo in cui il convenuto ha residenza, domicilio o dimora (per una personagiuridica si prender in considerazione la sede).Allart. 20 c.p.c. disciplinato il foro speciale facoltativo, relativo a cause perdiritti di obbligazione. Le cause relative a diritti di obbligazione sono moltonumerose. un foro speciale perch si basa su criteri oggettivi, ma facoltativo in quanto alternativo ai fori generali, a scelta dellattore. Lattore,grazie ad esso, ha la possibilit di ricorrere al giudice del luogo in cui lui stessosi trova, senza dover ricorrere al giudice del luogo in cui ha residenza, domicilioo dimora il convenuto.

    Agli artt. da 21 a 27 c.p.c. sono disciplinati i fori speciali esclusivi (lattore nonha possibilit di scelta del foro): art. 21 cause relative a diritti reali (esclusi idiritti reali su beni immobili); art. 22 cause ereditarie ( competente il giudicedel luogo dellaperta successione); art. 23 cause tra soci e tra condomini (competente il giudice del luogo dove ha sede la societ o, nel caso deicondomini, il giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior partedi essi); art. 25 foro erariale o della P.A. ( competente il giudice del luogo doveha sede lufficio dellAvvocatura dello Stato, che a sua volta ha sede nelcapoluogo di ogni distretto; davanti ai giudici di pace questa regola non vale);art. 26 esecuzione forzata.Lart. 30 bis c.p.c. disciplina le cause relative ai magistrati, in cui cio sonoparte i magistrati ( competente il giudice del capoluogo della Corte dappellopi vicina).

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    LEZIONE 4

    I fori esclusivi possono essere oggetto di deroga, Parliamo infatti ora delladerogabilit o prorogabilit della competenza.Lart. 6 c.p.c. detta il principio dellinderogabilit convenzionale della

    competenza, salvi i casi stabiliti dalla legge. Questi casi li troviamo in primoluogo nelle ipotesi di deroga o proroga convenzionale allart. 28 c.p.c. (forostabilito con accordo delle parti, ossia accordo preventivo di deroga o proroga).Lart. 28 c.p.c. stabilisce che solo la competenza per territorio pu esserederogata, non quella per materia e per valore. Con uneccezione: lacompetenza per territorio inderogabile nelle ipotesi di cd. competenzaterritoriale inderogabile o funzionale (nn. 1,2,3,5 dellart. 70 c.p.c.). Altri casi incui la competenza territoriale inderogabile sono lart. 25 c.p.c. (foro dellaP.A.) e lart. 413 ultimo comma c.p.c. (controversie di lavoro). Questi casi dicompetenza territoriale inderogabile non sono gli stessi casi dei fori specialiesclusivi.Lart. 29 c.p.c. prevede poi la forma dellaccordo e le sue modalit (laccordodeve risultare da atto scritto). Lart. 30 c.p.c. prevede poi la disciplina dellaproroga per atto unilaterale (elezione di domicilio).Quella esaminata la proroga espressa. C per anche la possibilit che laderoga o la proroga si verifichi anche in via tacita o implicita, nel caso in cuilincompetenza di quel determinato giudice non venga rilevata nei tempiprescritti (mancata eccezione, mancato rilievo dellincompetenza di undeterminato giudice). Lart. 38 c.p.c. si intitola proprio incompetenza e trattadel regime dincompetenza per materia e valore: se una parte, lattore,propone la causa di fronte ad un giudice incompetente, spetta in primo luogo al

    convenuto, se vuole, eccepire lincompetenza del giudice adito, e lo deve farenel primo atto difensivo. Ma non solo: deve depositare la comparsa di rispostaalmeno 20 giorni prima della data della prima udienza, a pena di decadenza.Se il convenuto non eccepisce, la competenza rimane fissata presso quelgiudice che normalmente sarebbe incompetente.In alcuni casi, il giudice pu dufficio rilevare la propria incompetenza, ma lopu fare solo nella prima udienza (art. 183 c.p.c.).Quanto al regime delleccezione dincompetenza per territorio,si pu direquanto segue. Con riferimento alla competenza per territorio semplice, possibile solo leccezione di parte: necessaria lindicazione del giudiceritenuto competente ed anche prevista la possibile adesione delle altre parti

    (translatio iudicii). In caso invece di competenza territoriale funzionale possibile anche il rilievo dufficio, oltre alleccezione di parte.

    Parliamo ora del regolamento di competenza (a suo tempo avevamo parlatodel regolamento di giurisdizione).La competenza, come la giurisdizione, un presupposto processuale.La questione di competenza nasce o da uneccezione di parte o da un rilievodufficio. Quando sorge una questione del genere, questa richiede unapronuncia sulla competenza (sul processo e non sul merito). Se il giudice sipronuncia solo sulla competenza, deve farlo con ordinanza; se, oltre che sullacompetenza, si pronuncia anche sul merito, deve farlo con sentenza.Tali questioni si chiamano questioni pregiudiziali, che si distinguono dallequestioni preliminari.Contro il provvedimento che pronuncia sulla competenza sono possibili 2

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    rimedi: appello e ricorso per Cassazione (che per prende molto tempo);regolamento di competenza (consente di rivolgersi direttamente alla Corte diCassazione, un giudizio semplice e pi rapido).Il regolamento di competenza, a differenza del regolamento di giurisdizione, un mezzo di impugnazione ordinario (art. 324 c.p.c.), nel senso che condiziona

    il passaggio in giudicato del provvedimento.Il regolamento di competenza non applicabile alle pronunce del Giudice diPace.Abbiamo 2 tipi di regolamento di competenza: il regolamento necessario e ilregolamento non necessario (o facoltativo).Il regolamento necessario (art. 42 c.p.c.) lunico mezzo dimpugnazione se lapronuncia sulla competenza, anche in grado dappello. Si applica anche allepronunce sulla litispendenza e sulla sospensione.Se viene proposto il regolamento necessario di competenza, il procedimento disciplinato allart. 47 c.p.c.: un procedimento pi snello e pi rapido rispettoa quello ordinario di fronte alla Corte di Cassazione (art. 49 c.p.c.: laCassazione statuisce sulla competenza).Se il regolamento di competenza non proposto, resta ferma la competenza diquel giudice che lordinanza aveva dichiarato competente. Questo se ilprocesso viene riassunto tempestivamente ai sensi dellart. 50 c.p.c.Lart. 44 c.p.c. dice poi che incontestabile lincompetenza dichiarata e lacompetenza del giudice indicato, anche dallaltro giudice, salvo incompetenzaper materia o territoriale funzionale (art. 45 c.p.c.): in base a tale articolo, ilgiudice pu sollevare un conflitto di competenza ed in questo caso si applica ilregolamento di competenza dufficio.Il regolamento facoltativo disciplinato dallart. 43 c.p.c., il quale prevede che

    esso concorre con i mezzi ordinari (appello e ricorso per Cassazione). subordinato alla scelta della parte soccombente. Se proposto primadellimpugnazione ordinaria, i termini per limpugnazione ordinaria sonosospesi; se proposto dopo limpugnazione ordinaria, il processodimpugnazione viene sospeso (art. 48 c.p.c.). Con il regolamento facoltativo dicompetenza si impugna la sentenza solamente con riguardo alla questionedella competenza, mentre per limpugnazione della sentenza con riguardo allealtre questioni si ricorrer ai mezzi ordinari dimpugnazione.

    LEZIONE 5

    Parliamo ora delle modificazioni della competenza per ragioni di litispendenzao connessione.[Si parla di causa o di processo in maniera indifferenziata, sonopraticamente sinonimi. Loggetto della causa, del processo, si distingue sotto ilprofilo degli aspetti soggettivi e oggettivi. Dal punto di vista soggettivo,lambito di una causa si determina in base alle parti che partecipano alprocesso. La causa sindividua anche sotto il profilo oggettivo: loggetto delprocesso dato dalle domande e dalle eccezioni delle parti. Domande che aloro volta sindividuano in base al cd. petitum].Il problema che si pone riguarda la competenza.In primo luogo, pu accadere che due cause presentino una coincidenza di tuttigli elementi soggettivi e oggettivi. Queste cause vengono poste di fronte a duegiudici diversi. I fenomeni al riguardo possono essere due.Pu succedere che una causa passata in giudicato venga riproposta: al

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    riguardo, vale il principio del ne bis in idem (una volta che un giudice hadeciso su una controversia e la sua pronuncia passata in giudicato, la stessacausa non pu essere riproposta).Pu succedere invece che la pronuncia del giudice non sia passata in giudicato,e al riguardo si avr il fenomeno della litispendenza: consiste nella

    contemporanea pendenza di due cause identiche davanti a due giudici. Lesoluzioni alla litispendenza possono essere due: se la stessa causa vieneproposta davanti allo stesso giudice (inteso come organo), questi ne ordinadufficio la riunione; se invece la stessa causa viene proposta davanti a duegiudici diversi (art. 39.1 c.p.c., che contiene il cd. criterio della prevenzione,cfr larticolo per una migliore spiegazione), quello successivamente adito, inqualunque stato e grado del processo, dichiara dufficio la litispendenza conordinanza e dispone la cancellazione della causa dal ruolo, a prescindere chesia competente o incompetente.In secondo luogo, pu accadere che una delle cause contenga laltra per lamaggiore ampiezza del petitum, ferma la coincidenza di tutti gli altrielementi: il fenomeno della continenza (art. 39.2 c.p.c.). Tale articolo diceche, in caso di continenza, se il giudice previamente adito competente sututta la causa, il secondo giudice trasferisce la causa davanti al primo giudice;se invece il giudice previamente adito non competente su tutta la causa, si fail contrario: il primo giudice trasferisce la causa al secondo giudice. Il criterio diprevenzione opera quindi, in questo caso, solo se il primo giudice competenteanche sulla seconda causa (non opera automaticamente come nel caso dellalitispendenza).In terzo luogo, si ha il fenomeno della connessione: tale fenomeno ricorrequando si ha la coincidenza di taluni elementi didentificazione delle cause (art.

    40 c.p.c.). Si parla di connessione quando soltanto alcuni elementi coincidonotra varie cause. La ratio consiste in ragioni di opportunit che cause connessesiano decise in un unico processo, al fine di evitare un inutile dispendio diattivit processuale (la ratio quindi leconomia processuale).La connessione pu essere soggettiva (coincidenza solo dei soggetti): d luogoad un cumulo oggettivo (art. 104 c.p.c.).La connessione pu essere poi oggettiva (coincidenza solo delloggetto dellecause): d luogo ad un cumulo soggettivo (artt. 33 e 103 c.p.c.).Atri casi di connessione li troviamo disciplinati allart. 31 c.p.c. (accessoriet)e allart. 32 c.p.c. (garanzia).La regola generale prevede la possibilit di deroga alla competenza per

    territorio semplice o per valore (mai alla competenza per materia). In caso dicause connesse, quindi, se sono proposte davanti allo stesso giudice opererla riunione (art. 274 c.p.c.); se invece le cause connesse sono propostedavanti a giudici diversi (art. 40 c.p.c.), potranno essere riunite, ma acondizioni diverse.

    Conclusa la parte relativa alla competenza, passiamo ora ad un nuovofondamentale argomento: il processo.Vediamo innanzitutto i presupposti processuali.Essi si dividono in presupposti desistenza stessa del processo e presupposti divalidit o procedibilit del processo.I primi sono i requisiti che devono sussistere prima della proposizione delladomanda perch possa venire in essere il processo: ad esempio la domandadeve essere rivolta specificamente ad un giudice.

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    I secondi sono i requisiti che devono sussistere perch il processo possa,anzich arrestarsi subito, procedere fino alla pronuncia sul merito (pronunciasul processo): ad esempio la giurisdizione, la competenza, la legittimazioneprocessuale (capacit e rappresentanza processuale).

    LEZIONE 6

    Dopo i presupposti processuali, vediamo le condizioni dellazione.Abbiamo detto che il processo ha inizio con la domanda. Le condizionidellazione costituiscono requisiti intrinseci della domanda: riguardano il suocontenuto sotto il profilo sostanziale (la mancanza di una condizione dellazioned luogo, costituisce una pronuncia sul processo).Le condizioni dellazione sono 3: possibilit giuridica; interesse ad agire;legittimazione ad agire.La possibilit giuridica consiste nellesistenza di una norma che preveda inastratto il diritto che si vuol far valere; ossia condizione dellazione che esistauna norma giuridica che in astratto contempli il diritto che la parte intende farvalere in giudizio.Linteresse ad agire previsto dallart. 100 c.p.c., il quale sancisce lanecessariet dellinteresse ad agire. Per definirlo necessario fare riferimentoa tre diversi tipi di azione: azioni di condanna, azioni di mero accertamento,azioni costitutive necessarie.Nelle azioni di condanna linteresse ad agire dato dal bisogno di tutelagiurisdizionale, bisogno che deve risultare dallaffermazione dei fatti costitutivie dei fatti lesivi di un diritto (deve cio risultare dalla violazione del dirittosostanziale).

    Nelle azioni di mero accertamento (positive o negative) linteresse ad agire dato dallaffermazione di una contestazione o di un vanto.Nelle azioni costitutive necessarie si dice che linteresse ad agire in re ipsa,ossia nel diritto ad una modificazione realizzabile solo dal giudice: non cionecessaria la violazione di un diritto. Nelle azioni costitutive non necessarieoccorre invece anche la violazione di un diritto.Vediamo adesso la legittimazione ad agire.Si dice anche legitimatio ad causam, prevista allart. 81 c.p.c. che affermaun importante principio: fuori dei casi espressamente previsti dalla legge,nessuno pu far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui. Lart. 81c.p.c. detta cos la regola generale.

    [ possibile invece far valere in nome altrui un diritto altrui: il fenomeno dellarappresentanza processuale].Il principio dettato dallart. 81 c.p.c. consiste quindi nel divieto di far valerediritti altrui in nome proprio: la domanda non accoglibile se il diritto non vieneaffermato come diritto di colui che propone la domanda e contro colui nei cuiconfronti si propone la domanda ( una questione diversa dalla titolariteffettiva, che infatti una questione di merito).Il principio dettato dallart. 81 c.p.c. rileva sia sotto il profilo attivo: colui cheafferma titolare del diritto; sia sotto il profilo passivo: colui che affermatosoggetto passivo o violatore di quel diritto.Vi sono delle eccezioni, e al riguardo si parla di legittimazione straordinaria (osostituzione processuale). Sono casi in cui un soggetto fa valere in nomeproprio un diritto altrui. A titolo di esempio si possono citare lazionesurrogatoria del creditore e gli interessi collettivi (o diffusi).

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    Quanto allazione surrogatoria del creditore, si pu dire quanto segue. Uncreditore trascura di far valere i propri diritti verso terzi; il creditore deldebitore (cio del creditore che ha mancato di far valere i propri diritti) sisostituisce al debitore e fa valere in nome proprio diritti altrui. Questo uncaso tipico di legittimazione straordinaria o sostituzione processuale.

    Quanto agli interessi collettivi o diffusi, il caso ad esempio delleorganizzazioni sindacali, le quali possono far valere non solo diritti propri, maanche diritti dei lavoratori (pi in generale, il caso delle class actions).Anche in questo caso, molti autori sono concordi nel ritenere che si verifichiuna sostituzione processuale (o legittimazione straordinaria).

    Apriamo ora un nuovo argomento, loggetto del processo.Si parla di oggetto del processo con riferimento alloggetto della domanda odelle eccezioni (oltre che con riferimento alle parti del processo).Con lesercizio dellazione lattore a determinare inizialmente loggettosostanziale del processo. Loggetto del processo potr poi essere allargatodalle eccezioni o dalle domande riconvenzionali del convenuto o dei terziintervenienti (ed eventualmente anche dellattore nei confronti delle domandericonvenzionali del convenuto).Lidentificazione delloggetto della causa assolutamente necessaria. Perch?Perch, ai fini del ne bis in idem (art. 2909 c.c.), una causa decisa consentenza passata in giudicato non pu essere riproposta una seconda volta(tale identificazione quindi importante per capire se si di fronte alla stessacausa o ad una causa nuova); inoltre importante ai fini della litispendenza(art. 39 c.p.c.) e ai fini della definizione se una domanda nuova o no.Sempre con riferimento alloggetto del processo, parliamo ora degli elementi

    del processo.Parliamo degli elementi soggettivi. Quali sono gli elementi soggettivi delprocesso? Le parti ovviamente, soggetto attivo e soggetto passivo (vaosservato lattore pu divenire soggetto passivo qualora il convenuto propongadomanda riconvenzionale nei suoi confronti). Vi sono tuttavia anche casi dirappresentanza e sostituzione processuale (parte sostanziale ilrappresentato, parte formale il rappresentante).Lart. 2909 c.c. stabilisce che laccertamento contenuto nella sentenza passatain giudicato fa stato ad ogni effetto fra le parti, i loro eredi e gli aventi causa(divenuti tali, ossia eredi o aventi causa, in seguito al passaggio in giudicatodella sentenza). Ci sono casi in cui alcune sentenze hanno efficacia erga

    omnes, generalizzata. Ci solleva per problemi con riguardo ai limiti soggettividel giudicato: sono infatti esempi di estensione dei limiti soggettivi.Parliamo ora degli elementi oggettivi del processo. Innanzitutto parliamo delpetitum.Il petitum loggetto della domanda, ci che si chiede con la domandarivolta a due soggetti: giudice e controparte. Il petitum pu essere immediato omediato: il petitum immediato il provvedimento che viene chiesto al giudice,a seconda del tipo di azione che si propone (accertamento, condanna,sequestro, etc.); il petitum mediato il bene della vita richiesto allacontroparte con riferimento ad un diritto sostanziale affermato (es: propriet,somma di denaro, etc.).

    LEZIONE 8

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    La comunicazione della sentenza avviene tramite la cancelleria; la notificazioneavviene invece su istanza di parte ed effettuata da un ufficiale giudiziario.Vediamo ora un altro tipo di provvedimento, lordinanza (art. 134 c.p.c.).Essa il provvedimento tipico del giudice istruttore che assolve ad unafunzione ordinatoria del processo, consistente nel regolare liter

    procedimentale (art. 176 c.p.c.).A differenza del decreto, lordinanza presuppone il contradditorio.A differenza della sentenza, sufficiente che lordinanza sia succintamentemotivata (la sentenza deve essere concisamente motivata, la motivazionesar cio pi ampia nel caso della sentenza).Lordinanza non pregiudica mai la decisione della causa (art. 177.1 c.p.c): ilgiudice non mai vincolato a quanto eventualmente gi deciso con ordinanza.Inoltre, lordinanza normalmente modificabile o revocabile (art. 177.2 c.p.c.).Discorso diverso va fatto a proposito dei casi disciplinati allart. 177.3 c.p.c., inpresenza dei quali le ordinanze non possono essere modificate o revocate. Talicasi sono 3: ordinanze pronunciate in materia di diritti disponibili; ordinanzedichiarate espressamente non impugnabili dalla legge; ordinanze per le quali lalegge predispone uno speciale mezzo di reclamo.In alcuni casi, espressamente previsti dalla legge, le ordinanze possono averefunzione decisoria (esempio: ordinanze che decidono solo sulla competenza,litispendenza, continenza, ossia le ordinanze anticipatorie ex artt. 186bis,ter,quater c.p.c.).Nellordinanza presente solo lindicazione del tribunale che lha emessa (non pronunciata in nome del popolo italiano come la sentenza). Inoltre, anchelordinanza ha un proprio dispositivo, al pari della sentenza.Parliamo adesso del decreto (art.135 c.p.c.).

    Si differenzia dalla sentenza e dallordinanza perch un provvedimentonormalmente con funzione interna del processo.Il decreto non presuppone il contradditorio e non motivato, salvi i casi previstidalla legge.In alcuni casi, espressamente previsti dalla legge, i decreti possono averefunzione decisoria (esempio: decreto ingiuntivo).

    Passiamo ora ad un altro aspetto del giudizio: giudizio di diritto e giudiziodequit.Il giudice pu decidere secondo diritto oppure secondo equit.La regola generale (art. 113.1 c.p.c.) che il giudice debba pronunciarsi

    secondo il diritto, salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondoequit. Sono solo due i casi in cui il giudice pu emettere la decisione secondoequit: art. 113.2 (il giudice di pace decide secondo equit le cause che noneccedono il valore di 1100 euro; oltre tale valore, decide secondo diritto); art.114 c.p.c. (il giudice si pronuncia secondo equit su richiesta delle parti, che alriguardo devono essere concordi, quando la causa riguarda diritti disponibili).Ma cos il giudizio dequit? Si parla di equit vera e propria solo nel caso diequit sostitutiva (e non in caso di equit secundum legem): essa consistenel giudizio del caso singolo; il giudice sostituisce una regola di diritto con unaregola di giudizio del caso singolo; in altre parole, il giudice crea il diritto, mapu farlo solo con riferimento al singolo caso concreto.

    Dopo aver chiuso il discorso relativo al giudizio, passiamo ad analizzare unaltro argomento: le parti.

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    Parliamo in particolare della legittimazione processuale.Abbiamo visto che essa uno dei presupposti processuali. In particolare, lalegittimazione processuale il potere della parte (dellattore) di proporre ladomanda e di compiere gli ulteriori atti del processo (la legittimazioneprocessuale diversa dalla legittimazione ad agire, che attiene alla titolarit

    dellazione); per il convenuto sar invece il potere di resistere alla domandadellattore e di compiere gli ulteriori atti del processo.Cos inoltre la capacit processuale. La capacit processuale (art. 75 c.p.c.)riguarda la capacit di stare in giudizio: capace di stare in giudizio chi ha illibero esercizio dei diritti che si fanno valere in giudizio. Mentre la capacitdagire riguarda il modo dessere psicofisico del soggetto e riguarda gliincapaci dagire, la capacit processuale riguarda certamente gli incapaci diagire, ma anche i falliti (quella di capacit processuale quindi una nozione piampia rispetto a quella di capacit dagire).Sempre con riguardo alla legittimazione processuale, deve poi essere presa inconsiderazione la rappresentanza legale (art. 75.2 e 78 ss. c.p.c.): larappresentanza legale lo strumento tecnico con cui si sottrae allincapace ilpotere di esercitare il suo diritto e lo si conferisce ex lege ad unrappresentante. In particolare, lo si conferisce allo stesso soggetto che rappresentante legale nel campo sostanziale e che diventa titolare del potererappresentativo anche in campo processuale; latto deve essere compiuto innome del rappresentato (contemplatio domini).Nella rappresentanza volontaria (art. 77 c.p.c.), non sorgono invece problemirelativi alla capacit. In particolare la rappresentanza volontaria lo strumentotecnico con cui il titolare del potere di esercitare il diritto lo conferisce ad unrappresentante attraverso un negozio giuridico (procura).

    Le persone giuridiche operano invece attraverso la cosiddetta rappresentanzaorganica (artt. 25.3 e 25.4 c.p.c.).

    LEZIONE 9

    Dopo aver parlato della legittimazione processuale, sempre con riferimento alleparti parliamo adesso del principio del contradditorio.Esso disciplinato allart. 101 c.p.c.: il principio fondamentale del nostroordinamento processuale, sia civile che penale. La stessa Costituzione locontempla, allart. 111: pi precisamente, tale articolo ha riformulato lart. 24Cost., stabilendo che ogni processo si svolge nel contradditorio delle parti, in

    condizioni di parit, davanti ad un giudice terzo ed imparziale.Di conseguenza, non vi processo se non si davanti ad un giudice terzo edimparziale (la violazione del principio del contradditorio comporta una nullitprocessuale).Il principio del contradditorio si sostanzia in due profili: dal punto di vistaformale, il principio del contradditorio si sostanzia nel principio di uguaglianzadelle parti; dal punto di vista sostanziale, esso si sostanzia nel principio deldiritto alla difesa.In ogni caso, per definirlo in via generale, possiamo affermare che il principiodel contradditorio si estrinseca nel diritto di tutte le parti alla possibilit disvolgere un ruolo attivo nel processo di cui dovranno subire gli effetti.In caso di decreto ingiuntivo, il contradditorio posticipato.Il c.p.c. contiene, come si diceva, allart. 101 la disciplina del principio delcontradditorio: va per sottolineato che il 1 comma di tale articolo fa

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    riferimento alla sola posizione del convenuto, si riferisce alla cd. vocatio.Il principio generale che ogni pronuncia di giudice presuppone linstaurazionedel contradditorio (tale principio espresso in latino mediante la formulaaudiatur et altera pars). Ma cos precisamente il contradditorio? lasituazione che consente ai soggetti che sono parti nel processo , e quindi

    autorizzati a difendersi, di esplicitare la propria posizione processuale esostanziale e di presentare le proprie contestazioni.Vi sono tuttavia alcune eccezioni al principio generale (che possono essereanche rilevate dufficio), ossia casi in cui il giudizio non presupponelinstaurazione del contradditorio (esempi: procedimenti speciali e ricorso). Illegislatore salva per in altro modo il fondamentale postulato delleguaglianzadelle parti e della possibilit di difendersi.Concluso il discorso relativo al principio del contradditorio, sempre conriferimento alle parti, vediamo la situazione processuale delle parti.Lattore colui che propone la domanda, colui che esercita il diritto dazione (possibile, seppur rara, linerzia dellattore: la cd. contumacia dellattore).Con la domanda, lattore delimita dallinizio loggetto del processo (una voltaproposta, inoltre, la domanda non pu pi essere modificata). Lestensionedelloggetto del processo pu avvenire solo se qualora il convenuto propongadelle eccezioni o delle domande riconvenzionali. In questo caso, lattore puulteriormente allargare loggetto del processo attraverso eccezioni e altredomande riconvenzionali (reconventio reconventionis).Il convenuto invece colui che viene chiamato in giudizio. Di fronte ad unadomanda, il convenuto ha due possibili soluzioni: rimanere inerte o partecipareattivamente al processo (in questipotesi, potr fare diverse cose). La domandadeve essere portata a conoscenza del convenuto attraverso la notificazione:

    con la notificazione, il contradditorio instaurato.Vediamo la prima ipotesi: inerzia del convenuto.In virt del principio della disponibilit del diritto alla tutela giurisdizionale, ilconvenuto non obbligato a svolgere difese, a reagire alla domanda dellattoreo comunque a partecipare attivamente al processo.La contumacia una situazione tecnica: il convenuto gi parte del processoper essere stato regolarmente citato e ci sufficiente perch il giudice possaprovvedere nei suoi confronti.Inoltre, come detto in precedenza, negli ordinamenti moderni la contumaciadel convenuto non implica necessariamente la sua soccombenza o la suapunizione; al contrario, viene normalmente garantita la posizione del

    contumace (di fatto, il contumace subir comunque delle conseguenze per ilfatto di non partecipare attivamente al processo).Vediamo la seconda ipotesi: partecipazione attiva del convenuto.Al riguardo, possono prospettarsi 3 situazioni, alternative fra loro.In primo luogo, il convenuto potrebbe limitarsi a chiedere il rigetto delladomanda dellattore. In questa situazione, il convenuto chiede laccertamentonegativo circa la sussistenza del diritto vantato dallattore; il convenuto rimanecomunque nellambito delloggetto del giudizio determinato dallattore, non vi nessun allargamento delloggetto. Sappiamo che lattore allega dei fatticostitutivi della domanda; il convenuto (se chiede il rigetto) dovr presentaredei fatti in senso contrario, dovr cio fornire la prova contraria ai fatti allegatidallattore.In secondo luogo, il convenuto potrebbe proporre le cosiddette eccezioni (laloro definizione allart. 2967 c.c.): sono fatti estintivi, modificativi o impeditivi

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    della domanda presentata dallattore, che andranno provati al pari dei fatticostitutivi della medesima domanda. Il convenuto rimane nei limiti delladomanda dellattore, ma si determina un allargamento delloggetto delprocesso cos come determinato dallattore.Vi sono eccezioni in senso ampio ed eccezioni in senso stretto. Le prime sono

    negazioni di fatti o eccezioni processuali di rito (danno luogo a questionipregiudiziali); le seconde sono invece eccezioni di merito o sostanziali (dannoluogo a questioni preliminari). In senso proprio (art. 112 c.p.c.), le eccezioniin senso stretto sono sollevabili solo dalla parte (esempi: eccezioni diprescrizione/compensazione/risoluzione per inadempimento/decadenza); inalcuni casi, tuttavia, esse possono essere rilevate dufficio (esempi:pagamento/risoluzione consensuale del contratto/nullit degli atti/novazione;questi sono fatti estintivi, modificativi o impeditivi della domanda e produconoeffetti automatici).Discorso a parte va fatto a proposito della domanda riconvenzionale,alternativa alle eccezioni: una domanda autonoma che teoricamentepotrebbe essere proposta in una ltro processo ma che per economiaprocessuale si propone nello stesso al fine di evitare due processi. In questocaso, non solo si allarga loggetto del processo, ma il convenuto va oltre ladomanda dellattore e propone una nuova, autonoma domanda in cui assume ilruolo dattore. Allart. 36 c.p.c. si prevede specificamente che sono proponibilinello stesso processo soltanto querlle che dipendono dal titolo gi dedotto ingiudizio dallattore o che gi appartiene alla causa come mezzo deccezione. Atitolo di esempio, si possono citare leccezione di compensazione (quando ilcontrocredito eccede il credito fatto valere dallattore) e il risarcimento danni.