Diritto privato: la famiglia

27
La famiglia e il diritto

description

Slides riassuntive sulla famiglia in generale

Transcript of Diritto privato: la famiglia

  • La famiglia e il diritto

  • La famiglia

    Istituto storicamente e socialmente

    condizionato su diversi piani:

    1) Struttura

    2) Fondamento

    3) Assetto interno

    4) Funzioni

    5) Rapporto con il diritto

  • La famiglia tradizionale (codice del 1865 e del 1942)

    1) struttura: patriarcale e ampia

    2) Fondamento: matrimonio (indissolubile e separazione per colpa)

    Sfavore per i figli concepiti al di fuori del matrimonio

    3) Assetto interno: autoritarismo (potest e soggezione); dipendenza economica dei membri

    4) Funzioni: Concezione istituzionale-pubblicistica ( cellula dello Stato, fondamento dellordine sociale)

    5) Rapporto con il diritto: Chiusura allesterno

    Obblighi sanzionati dal diritto (per interessi pubblici, non per interessi privati)

  • La famiglia moderna (sentenze corte costituzionale e riforma 1975)

    Concezione comunitaria-privatistica formazione sociale

    1) struttura: nucleare

    2) Fondamento: matrimonio (dissolubile e separazione come rimedio per intollerabilit della convivenza)

    Affacciarsi di unioni libere

    Avvio della parificazione dei figli concepiti al di fuori del matrimonio a quelli nati tra coniugi.

    3) assetto interno: affermazione della parit (diritti e obblighi reciproci e interesse legittimo dei minori)

    Emancipazione economica (ma donna soggetto debole)

    4) Funzioni: luogo della realizzazione individuale ma prevalenza delle esigenze della comunit su quelle del singolo membro

    5) Rapporto con il diritto: Apertura allesterno (al diritto)

    Degiuridicizzazione dei doveri (depenalizzazione adulterio)

  • La famiglia attuale (evoluzione e

    riforme successive)

    1) struttura: molteplicit di modelli

    2) Fondamento: matrimonio e convivenza

    Fragilit dei legami di base (solo affettivi) tranne quelli di filiazione

    Piena equiparazione della condizione giuridica dei figli

    3) assetto interno: realizzazione della parit: condivisione e diffusione di accordi (famiglia simmetrica)

    Piena emancipazione femminile (diffusione della separazione)

    4) Funzioni: luogo della realizzazione individuale anche a scapito della comunit

    5) Rapporto con il diritto: Ricorso al diritto come strumento per frenare la deriva individualistica

  • Parentela

    Parentela Rapporto tra persone legate

    da una comune discendenza

    Linea retta tra ascendente o stipite e

    discendente (padre-figlio, avo-nipote)

    Linea collaterale tra persone che

    discendono per rami diversi da uno stesso

    ascendente (fratelli, zio-nipote, cugini)

    Parentela oltre il 6 grado irrilevante

  • Parentela fuori dal matrimonio

    Art. 74 c.c. del codice civile del 1942

    La parentela il vincolo tra le persone che discendono

    da uno stesso stipite

    Art. 258 c.c.

    Il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da

    cui fu fatto

    Art. 74 c.c. post riforma filiazione

    La parentela il vincolo tra le persone che discendono

    da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione

    avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui

    avvenuta al di fuori di esso ()

  • Affinit

    Rapporto tra coniuge e parenti dellaltro

    coniuge

    Riflette nella linea e nel grado il rapporto di

    parentela tra il coniuge e i suoi congiunti

    in linea retta per i parenti in linea retta

    del coniuge: nuora-genero e suoceri

    in linea collaterale per i parenti in linea

    collaterale del coniuge: cognati

  • Le famiglie

    Modello privilegiato: fondato sul matrimonio e protetto dallart. 29 Cost.

    Modelli ulteriori (mere convivenze, ricostituite, monogenitoriali, omosessuali):

    regola dellaccordo

    neutralit del diritto rispetto alle scelte compiute dai singoli

    non imprescindibilit del matrimonio (v. distacco tra diritto di sposarsi e di costituire una famiglia )

  • Convenzione europea dei diritti

    delluomo

    ARTICOLO 12

    Diritto al matrimonio

    A partire dallet minima per contrarre

    matrimonio, luomo e la donna hanno il

    diritto di sposarsi e di fondare una famiglia

    secondo le leggi nazionali che regolano

    lesercizio di tale diritto.

  • ARTICOLO 8

    Diritto al rispetto della vita privata e familiare

    1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita

    privata e familiare, del proprio domicilio e della propria

    corrispondenza.

    2. Non pu esservi ingerenza di una autorit pubblica

    nellesercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia

    prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una

    societ democratica, necessaria alla sicurezza

    nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere

    economico del paese, alla difesa dellordine e alla

    prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della

    morale, o alla protezione dei diritti e delle libert altrui.

  • ARTICOLO 5

    Parit tra i coniugi

    I coniugi godono delluguaglianza di diritti

    e di responsabilit di carattere civile tra di

    essi e nelle loro relazioni con i loro figli

    riguardo al matrimonio, durante il

    matrimonio e in caso di suo scioglimento.

    Il presente articolo non impedisce agli

    Stati di adottare le misure necessarie

    nellinteresse dei figli

  • Carta di Nizza

    Articolo 7

    Rispetto della vita privata e della vita

    familiare

    Ogni individuo ha diritto al rispetto della

    propria vita privata e familiare, del proprio

    domicilio e delle sue comunicazioni

  • Carta di Nizza

    Articolo 9

    Diritto di sposarsi e di costituire una

    famiglia

    Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire

    una famiglia sono garantiti secondo le

    leggi nazionali che ne disciplinano

    l'esercizio.

  • La famiglia di fatto

    Art. 29 C.

    Mutamento nellatteggiamento sociale

    Elementi distintivi

    Profili di progressiva parificazione non della

    convivenza al matrimonio ma della tutela della

    persona nella famiglia sia essa fondata o meno

    sul matrimonio (responsabilit civile, locazione,

    assegnazione casa familiare, violenza,

    affidamento)

  • Fonti del diritto della famiglia

    Fonti interne in ordine temporale:

    Libro I Codice civile del 1942 (riforma del 1975, riforma del 2001, riforma del 2006, riforma del 2012)

    Costituzione: art. 29 e 30 Cost.

    Leggi speciali: divorzio, adozione, rettificazione di attribuzione di sesso, p.m.a

  • Fonti del diritto della famiglia

    Fonti europee:

    Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libert fondamentali o CEDU (Roma 1950)

    Carta dei diritti fondamentali dell'U.E. (Carta di Nizza) proclamata nel 2000 a Nizza e poi nel 2007 a Strasburgo, dal 2009 (Tratt. di Lisbona) ha stesso valore giuridico dei Trattati

  • Fonti del diritto della famiglia

    Convenzioni internazionali:

    LAja del 1970 sul riconoscimento dei divorzi stranieri e

    delle separazioni personali;

    LAja del 2 ottobre 1973 concernente il riconoscimento e

    lesecuzione delle decisioni relative alle obbligazioni

    alimentari, sostituita dalla Convenzione dellAja del 2007

    LAja del 14 marzo 1978 sulla legge applicabile ai regimi

    matrimoniali;

    LAja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della

    sottrazione internazionale dei fanciulli;

  • Fonti del diritto della famiglia

    Convenzione ONU sui Diritti dell'infanzia

    approvata dall'Assemblea Generale delle

    Nazioni Unite nel 1989

    Convenzione internazionale sulla

    protezione dei diritti dei lavoratori migranti

    e dei membri delle loro famiglie adottata

    dallAssemblea Generale nel 1990

    Convenzione dellAja del 1993 sulla

    protezione dei minori e la cooperazione in

    materia di adozione internazionale

  • Artefici dellevoluzione

    Corte Costituzionale e poi riforma del

    1975 eliminazione dei profili di contrasto

    tra disciplina del Codice e principi

    costituzionali

    Interpretazione e interventi di

    Dottrina

    Giurisprudenza (anche Corte Edu e Corte

    di Giustizia)

    Legislatore

  • Impatto delle nuove tecnologie

    Impatto sui rapporti familiari :

    1) stratificazione di famiglie,

    2) presenza di anziani non auto-sufficienti,

    3) scissione tra sessualit e procreazione

    4) responsabilit per la procreazione

    5) accertamento della paternit

  • Riforme recenti della famiglia in

    Europa

    1) perfezionamento del divorzio-rimedio

    con abbreviamento dei tempi e gestione

    stragiudiziale

    2) completa parificazione dei figli

    3) disciplina della p.m.a.

    4) disciplina delle convivenze

  • Principali interventi legislativi

    settoriali - l. n. 154/ 2001 tutela (civilistica) delle vittime di violenza

    nelle relazioni familiari

    - riforme in materia di successioni e donazioni per circoscrivere i diritti dei legittimari e ampliare i margini di autonomia: patto di famiglia, vincoli di destinazione

    - su convivenza come relazione personale rilevante

    - l. n. 40/2004 sulla p.m.a. (quasi totalmente riscritta dalla giurisprudenza)

    - l. n. 54/2006 (riforma art. 155 c.c. e introduzione di 155-bis sexies)

    - l. n. 219/2012 (unificazione dello status di figlio)

  • Principali pronunce

    Corte cost.:

    su convivenze

    su parificazione tutela figli minori legittimi e non

    su accertamento di status di figlio

    Cass. e corti di merito:

    su addebito della separazione

    sulla responsabilit per i danni da violazione dei doveri coniugali e genitoriali

  • Influenza del diritto europeo

    - Incidenza indiretta per quei profili che

    investono le finalit di regolazione dei

    mercati e della concorrenza e cittadinanza

    - avvicinamento sul piano delle evoluzioni

    sociali e legislative per effetto

    dellinterpretazione data alle norme

    relative ai diritti fondamentali dellUnione

    Europea

  • Rapporto con il diritto comune

    A) Contratto: come strumento di espressione e esercizio dellautonomia e del consenso sia per i conflitti sia nella fase fisiologica (principio dellaccordo)

    B) Responsabilit civile: come strumento per imporre la solidariet familiare dinanzi alle derive individualistiche.

    Ma la disciplina di diritto comune deve essere adattata al rapporto

  • Il ruolo del giudice

    problematiche di tipo patrimoniale

    questioni relative ai rapporti personali tra coniugi

    rapporti con i figli

    competenze giudiziali in materia di famiglia sono ripartite tra una pluralit di giudici: il Tribunale ordinario, il Tribunale per i minorenni (v. art. 38 disp. Att.), il Giudice tutelare.

    Esigenza di equilibrio tra rispetto dell'autonomia e privatezza dei rapporti familiari e tutela dei diritti individuali

    Ruolo della mediazione