DIRITTO DELLE ISTITUZIONI COMUNITARIE UNICAL FACOLTA’ DI ... · agricola, dei trasporti, più...

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1 DIRITTO DELLE ISTITUZIONI COMUNITARIE UNICAL FACOLTA’ DI SCIENZE POLITICHE PROF. ROBERTO LOUVIN Testi consigliati : Daniele Luigi, Diritto dell’Unione europea. . Sistema istituzionale - Ordinamento - Tutela giurisdizionale - Competenze ed. Giuffré, 2007 (fino all’ano accademico 2006/2007 rimane utilizzabile la precedente edizione del 2004) Ziller J. La nuova Costituzione europea, Universale Paperbacks il Mulino, 2004 Riferimenti normativi : Dal sito dell’Unione europea: http://www.europa.eu.int/eur-lex/lex/it/treaties/index.htm è possibile ricavare sia i testi dei trattati della Comunità e dell’Unione, sia il trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa AVVERTENZA Le schede di seguito riprodotte costituiscono esclusivamente il supporto espositivo delle lezioni tenute nel corso dell’anno accademico 2006/2007. Esse non hanno perciò valore di dispense. Il loro utilizzo, disgiunto dalla frequenza, non può essere di alcuna utilità allo studente. * * * * * * * * Il programma L’idea di Europa: unità e pluralismo del continente Il processo di integrazione europea Istituzioni e organi dell’Unione europea Le procedure decisionali Le fonti del diritto comunitario L’ordinamento comunitario nei suoi rapporti con Stati membri, regioni e autonomie locali La convenzione e il Trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa

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DIRITTO DELLE ISTITUZIONI COMUNITARIE

UNICAL

FACOLTA’ DI SCIENZE POLITICHE

PROF. ROBERTO LOUVIN Testi consigliati : Daniele Luigi, Diritto dell’Unione europea. . Sistema istituzionale - Ordinamento - Tutela giurisdizionale - Competenze ed. Giuffré, 2007 (fino all’ano accademico 2006/2007 rimane utilizzabile la precedente edizione del 2004) Ziller J. La nuova Costituzione europea, Universale Paperbacks il Mulino, 2004 Riferimenti normativi : Dal sito dell’Unione europea: http://www.europa.eu.int/eur-lex/lex/it/treaties/index.htm e possibile ricavare sia i testi dei trattati della Comunita e dell’Unione, sia il trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa

AVVERTENZA Le schede di seguito riprodotte costituiscono esclusivamente il supporto espositivo delle lezioni tenute nel corso dell’anno accademico 2006/2007. Esse non hanno percio valore di dispense. Il loro utilizzo, disgiunto dalla frequenza, non puo essere di alcuna utilita allo studente.

* * * * * * * * Il programma L’idea di Europa: unità e pluralismo del continente Il processo di integrazione europea Istituzioni e organi dell’Unione europea Le procedure decisionali Le fonti del diritto comunitario L’ordinamento comunitario nei suoi rapporti con Stati membri, regioni e autonomie locali La convenzione e il Trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa

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* * * * * * * * un’idea di Europa La genesi di una civiltà “Un insieme a identità variabile” Il mito di Europa e la fecondazione ellenica Unità storica a fasi alterne I fattori di unità La cultura giudaico-cristiana e greco-latina La religione Terra e mare La città Tradizione giuridica comune Senso di superiorità europeo (mito di Ulisse) e eurocentrismo Le forze d’integrazione Tre forze più antiche d’integrazione: 1) gli stati 2) le confessioni religiose 3) il mercato (capitale) integrazione nazionale solo dalla fine del ‘700 in poi I caratteri europei Spiritualità Umanismo Razionalismo Scienza Libertà Democrazia Le antinomie in campo Diritto - Forza Democrazia - Oppressione Spiritualità - Materialità Misura - Ybris Ragione - Mito I “nemici” dell’Europa I barbari

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Le crociate come momento unificante Le superpotenze del XX° secolo Le fasi storiche L’impero Romano Il cristianesimo L’Europa feudale Riforma e Rinascimento L’emergenza degli stati L’illuminismo e la scienza il costituzionalismo Nazione e nazionalismo Il dominio del mondo I conflitti mondiali: guerra fredda e declino la nuova Europa L’Impero Romano Unità linguistica e base filosofico-scientifica comune Unificazione nel segno del diritto (Corpus iuris civilis: codex, pandectae, institutiones) Reticolo viario Architettura Il Cristianesimo inizia separazione oriente/occidente (scisma d’oriente) Contenuto “morale”: europei come fideles Il termine europeus per la prima volta con Enea Silvio Piccolomini (Pio II) Christianitas unificata sotto guida temporale imperatore e spirituale del pontefice Spirito di proselitismo Europa feudale Il cavaliere leale e coraggioso contro il perfido e furbo orientale Europa delle città, delle Abbazie e delle Università Il “mercato comune delle idee” del medioevo e la koiné del latino Nascita dei regni dall’XI secolo in poi (fondamento monarchico dell’Europa) Diritto pubblico e privato si confondono Umanesimo, Riforma e Rinascimento Umanesimo riforma protestante laicizzazione del pensiero e autonomia della politica nascita della “sovranità” e affermazione della “ragion di stato”

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Le monarchie e il principio dinastico Autonomia della scienza e culto dell’intelligenza e affermazione del “dotto” e dell’intellettuale I mercanti e i banchieri Una visione della storia (come progresso) L’emergenza degli stati moderni Machiavelli : Europa delle repubbliche o delle monarchie non assolute (contrapposte a monarchie dispotiche asiatiche) Stati ad Ovest, imperi ad Est … Monopolio militare, burocrazia statale e nascita delle frontiere moderne Concentrazione economica e finanziaria Persistenza dell’autogoverno locale illuminismo e scienza Rivoluzione delle tecniche, metodo sperimentale (Galilei, Keplero e Newton); progresso contrapposto a fede nella rivelazione Governo limitato dalle leggi, dalle consuetudini, dall’animo delle popolazioni Montesquieu e Voltaire : libertà politica « contro lo Stato » La codificazione: Maria Teresa d’Austria e Federico II di Prussia Mito del buon selvaggio (Rousseau) e volontà generale Nazione e nazionalismo XVIII secolo: nascita idea di nazione (idea romantica) Concezione francese e tedesca della nazione Lo stato e la nazione: un matrimonio riuscito? Nazioni e minoranze il costituzionalismo La costituzione scritta Affermazione dei diritti universali Separazione e equilibrio fra i poteri (Montesquieu) Equilibrio tra gli Stati nella costituzione materiale dell’Europa Lo Stato rappresentativo Verso il suffragio universale I partiti politici il dominio del mondo Napoleone: visione espansionistica e diffusione di idee repubblicane Metternich: Europa come patria (europeismo settecentesco): un europeismo conservatore e di equilibrio. Colonialismo, disseminazione dei valori europei e universalizzazione

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Le potenze marittime e il controllo dei mari I due conflitti mondiali, la guerra fredda e il declino l’Europa verso l’abisso le guerre mondiali come guerre europee il secolo dei totalitarismi (B. de Jouvenel, A. Harendt) L’Europa libera e Europa asservita C’è un’identità europea? Comunità di radici Laicità del pensiero Umanesimo e individualismo Il mito di Faust Verso una nuova Europa Una « casa comune » o un grande Stato europeo? Quale destino per le identità nazionali e regionali? L’Europa sarà come Disneyland? Le tappe dell’integrazione europea “Rien n’est possible sans les hommes, rien n’est durable sans les institutions” (J. Monnet) Il processo d’integrazione Un processo lento e graduale Un approccio costituzionale differente Un diritto dinamico L’utopia dal secolo XV: prospettazione filosofica di “Stato europeo” o “federazione europea”. idea d’Europa come utopia della pace perpetua (E. Kant) La tensione ideale (Mazzini, Rousseau, Proudhon, Saint-Simon …) profezia di V. Hugo La profezia di Victor Hugo « Un jour viendra où vous France, vous Russie, vous Italie, vous Angleterre, vous Allemagne, vous toutes, nations du continent, sans perdre vos qualités distinctes et votre glorieuse individualité, vous vous fondrez étroitement dans une unité supérieure, et vous constituerez la fraternité européenne, absolument comme la Normandie, la Bretagne, la Bourgogne, la Lorraine, l'Alsace, toutes nos provinces, se sont fondues dans la France. Un jour viendra où il n'y aura plus d'autres champs de bataille que les marchés s'ouvrant

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au commerce et les esprits s'ouvrant aux idées. Un jour viendra où les boulets et les bombes seront remplacés par les votes, par le suffrage universel des peuples, par le vénérable arbitrage d'un grand sénat souverain qui sera à l'Europe ce que le parlement est à l'Angleterre, ce que la diète est à l'Allemagne, ce que l'Assemblée législative est à la France » Il progetto XX secolo: idea di Europa come progetto politico La proposta di Aristide Briand, 1930 Manifesto di Ventotene, 1941 Federalismo e confederalismo Yalta: due Europe straniere e divise W. Churchill gli Stati Uniti d’Europa come “necessità storica” La ricostruzione 1947 European Recovery Program, (piano Marshall) OECE per amministrare Piano Marshall (1948) -> OCSE (1960) Trattato dell'Unione occidentale (Trattato di Bruxelles, 17 Marzo 1948) Congresso dell’Aia (1948) Nato (1949) Guerra fredda La cooperazione Consiglio d’Europa: Fédéralisme consultatif, cooperazione politica e armonizzazione giuridica (1949) Convenzione europea dei diritti dell’uomo (1950): nasce la Corte europea dei diritti dell’uomo come giudice dei diritti L’idea di Jean Monnet Idea di mettere in comune la produzione del Carbone e dell’acciaio La dichiarazione Schumann (9 maggio 1950): « l’Europe ne se fera pas d’un coup, ni dans une construction d’ensemble : elle se fera par des réalisations concrètes, en créant d’abord une solidarité de fait » L’avvio del processo comunitario 1951 trattato CECA Gli organi: Alta Autorità: organo decisionale indipendente (decisioni, raccomandazioni, pareri) Consiglio speciale dei Ministri: organo consultivo con rappresentanti degli Stati membri Assemblea comune: organo a composizione parlamentare con poteri di controllo politico

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Corte di Giustizia: un organo giurisdizionale per rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione del Trattato. I compiti della CECA istituire un mercato comune dei prodotti carbosiderurgici, sottoponendoli ai poteri di controllo e di intervento degli organi comunitari e sottraendoli al potere degli Stati membri l’abolizione dei dazi doganali tra i Paesi membri, ma non introduzione di tariffa doganale esterna comune ( non “unione doganale” ma “zona di libero scambio”) Il divieto per gli Stati membri di imporre restrizioni quantitative all’importazione o di concedere sovvenzioni o aiuti alle imprese Il divieto di pratiche discriminatorie tra produttori, compratori o utilizzatori di prodotti carbosiderurgici Il tentativo di integrazione politico-militare 1952 trattato istitutivo CED Resistenza e veto francese È il primo fallimento UEO come ricambio Il funzionalismo economico funzionalismo economico: integrazione graduale delle economie per poter porre le basi di una unione politica 1955 conferenza di Messina Rapporto Spaak (progetto di mercato comune e progetto settoriale per energia atomica) I trattati 25 marzo 1957 trattati di Roma nascono Comunità Economica Europea e Comunità Europea dell’Energia Atomica Lo scopo della CEE TRATTATO CEE ART 2 “La comunità ha il compito di promuovere, mediante l’instaurazione di un mercato comune e il graduale riavvicinamento delle politiche economiche degli Stati membri, uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell’interesse della comunità, un’espansione continua ed equilibrata, una stabilità accresciuta, un miglioramento sempre più rapido del tenore di vita e più strette relazioni tra gli Stati” Il mercato comune Eliminazione degli ostacoli tecnici (integrazione negativa) e creazione di un solo territorio doganale Liberalizzazione dei settori fondamentali: persone, servizi e capitali

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Adozione di politiche comuni strategiche (integrazione positiva): politica commerciale, agricola, dei trasporti, più tardi sociale e regionale) Regime di libera concorrenza e avvicinamento delle legislazioni nazionali Circolazione delle merci Tariffa doganale comune --> merci in libera pratica Restrizioni quantitative solo se giustificate da moralità pubblica, ordine pubblico, pubblica sicurezza tutela salute, protezione del patrimonio artistico e storico nazionale, tutela della proprietà commerciale Caso Cassis de Dijon: principio di mutuo riconoscimento, presunzione di equivalenza delle leggi nazionali Circolazione delle persone Tre diritti fondamentali: Libera circolazione dei lavoratori dipendenti Diritto di stabilimento dei lavoratori autonomi Libera prestazione dei servizi Divieto di discriminazione nell’impiego, nella retribuzione e nelle condizioni di lavoro Diretta applicazione delle norme del trattato, anche senza direttive di armonizzazione (Corte GiustIzia) Libera circolazione dei capitali Distinzione fra pagamenti correnti (nessuna restrizione) e movimento di capitali Misure per evitare turbativa dei mercati Completa liberalizzazione con Maastricht Disciplina della concorrenza Divieto di accordi e pratiche concordate per falsare concorrenza (art. 81): nullità di diritto Divieto di posizione dominante (imposizione prezzi, limitazione della produzione in danno dei consumatori, art. 82) Incompatibilità degli aiuti di Stato alle imprese (art. 87), tranne che di carattere sociale Organi CEE Consiglio (rappresentanti degli Stati) potere deliberativo Commissione Assemblea (delegati dei parlamenti) Corte di Giustizia (rispetto del diritto nell’interpretazione e dell’applicazione dei trattati) Gli altri strumenti della CEE Comitato Economico e Sociale (organo consultivo)

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Comitato monetario Fondo Sociale europeo Banca europea degli investimenti (BEI) Lo sviluppo comunitario Logica progressiva: achèvement, approfondisement, élargissement. 1965 Trattato di Bruxelles, fusione degli esecutivi, bilancio unico e principio di rotazione semestrale COREPER per preparazione delle decisioni 1966: politica della sedia vuota, compromesso di Lussemburgo e principio di unanimità. Le sedi delle comunità Bruxelles legislativo Giustizia e finanza: Lussemburgo rappresentanza popolare: Strasburgo Le questioni finanziarie e monetarie 1970 passaggio dai contributi degli stati alle finanze proprie 1972 introdotto margine di fluttuazione per le monete 1979 introduzione dello SME (sistema monetario europeo) Le alternative 1960 EFTA (GB, Austria, Danimarca, Norvegia, Portogallo, Svezia e Svizzera) Gli accordi bilaterali Il metodo comunitario Il metodo comunitario: proposta ed esecuzione: Commissione consultazione: Parlamento decisione: Consiglio dei Ministri: “il Consiglio decide su proposta della Commissione sentito il Parlamento” Regime linguistico delle istituzioni lingue ufficiali (oggi 20) nel 2007 saranno aggiunte il bulgaro, il rumeno e l'irlandese lingue di lavoro (inglese e francese) L’evoluzione geografica l’idea di una Comunità che può allargarsi - art. 237 Trattato CEE: “ogni Stato europeo può domandare di diventare membro della comunità” 1973 GB, Danimarca e Irlanda 1979 Grecia 1986 Spagna e Portogallo 1990 annessione Repubblica Democratica tedesca e riunificazione tedesca

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1995 Austria, Finlandia e Svezia 2004 Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia e Slovenia L’evoluzione istituzionale 1979 - Sistema monetario europeo e elezione parlamento europeo 1983 Dichiarazione di Stoccarda sull’Unione europea 1984 Progetto Spinelli di Trattato d’Unione europea (P.E.) 1985 Rapporto Dooge: solo modifiche al Trattato 1986 Atto unico europeo (Lussemburgo) prima profonda riforma del Trattato Cee. Le criticità Debolezza Parlamento europeo e deficit democratico Scarsa coerenza istituzionale del sistema Necessità di unione economica e monetaria Perplessità sulla vocazione federale dell’unione e sulla gerarchia delle norme comunitarie l’Unione europea trattato di Maastricht 1992 l’Unione europea non sostituisce le Comunità europee, bensì le associa, sotto un unico tetto istituzionale, alle nuove «politiche e forme di cooperazione» Mantenimento dell’acquis comunitario tre pilastri: 1) le Comunità europee 2) la politica estera e di sicurezza comune 3) la cooperazione in materia di giustizia e affari interni Gli altri contenuti del Trattato di Maastricht Modifiche all’apparato istituzionale Modifiche al procedimento decisionale Ampliamento delle competenze Istituzione della cittadinanza dell’Unione Rispetto dell’identità nazionale Principio di sussidiarietà Instaurazione dell’unione economica monetaria (BCE …) e condizioni per moneta unica (parametri) La politica estera comune Azioni comuni Posizioni comuni

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Tendenziale unanimità Presidenza rappresenta l’Unione, Commissione associata ai lavori PESC Cooperazione settori giustizia e affari interni Riguarda politica d’asilo, immigrazione, tossicodipendenza, frodi, cooperazione giudiziaria, terrorismo, traffico di droga, criminalità internazionale … Convenzioni Possibile comunitarizzazione di materia (Amsterdam) Le tappe ulteriori dell’Unione europea 1995 convenzione di Schengen 1997 trattato di Amsterdam 2000 trattato di Nizza (Carta europea dei diritti fondamentali) 2001 la Convenzione europea 2002 introduzione dell’Euro 2004 l’allargamento 2005 il Trattato che istituisce la Costituzione europea SCHENGEN 1995 - Convenzione di Schengen libera circolazione delle persone attuata da sette paesi dell'Unione: Germania, Francia, Spagna, Portogallo, Belgio, Olanda e Lussemburgo L'Italia vi entra il 26 ottobre 1997. TRATTATO DI AMSTERDAM 1997 trattato di Amsterdam Introduce principio della ''cooperazione rafforzata'’ (Europa a più velocità) e della lotta contro ogni discriminazione. ridefinisce la libera circolazione delle persone e coordinamento delle politiche di difesa e sicurezza. Rafforza principi di legalità e democrazia Introduce principio di trasparenza TRATTATO DI NIZZA 2000 - trattato di Nizza proclamata la Carta europea dei diritti fondamentali. la CIG approva nuovo Trattato che, in vista dell' allargamento dell'Unione, interviene sull'assetto delle istituzioni europee Introduce fase di pre-allarme per rischio di violazione grave e per formulare raccomandazioni La sfida della Dichiarazione di Laeken

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All’interno, avvicinare le istituzioni europee al cittadino e potenziare la democraticità � dell'Unione All’esterno, dare un ruolo autorevole all'Europa unita nello scenario scenario internazionale per far valere la pace, la democrazia e i diritti dell'uomo. Verso quali obiettivi? distinzione pi�ù chiara di competenze: come applicare il principio di sussidiariet�à sviluppare una politica estera e di sicurezza comune pi�ù coerente Razionalizare gli strumenti legislativi in un unico corpus giuridico dell'Unione, Rafforzare l'autorit�à e l'efficienza della Commissione europea e del PE, assicurando ruolo e competenze dei Parlamenti nazionali Definire il valore giuridico della Carta dei diritti fondamentali. LA CONVENZIONE 2001: la Convenzione A Laeken (Belgio) approvata l'istituzione di una Convenzione per la riforma delle istituzioni e la nascita di una Costituzione dell'Unione. La Convenzione inizia i lavori il 28 febbraio 2002 e li conclude il 10 luglio 2003 con la presentazione di una bozza di Costituzione INTRODUZIONE DELL'EURO 2002 - moneta unica (Euro) La nuova moneta comincia a circolare a partire dal primo gennaio 2002 in 12 Paesi (tutti quelli dell'UE dell’epoca tranne Gran Bretagna, Svezia e Danimarca). Verso una Costituzione per l’Europa Il Trattato che istituisce la Costituzione per l’Europa scopo di sostituire i diversi trattati che oggi costituiscono l'ossatura giuridica dell’UE� e di dare un assetto politico razionale e definitivo alle sueistituzioni, alle sue competenze, alle sue procedure decisionali e alla sua politica estera. La procedura di ratifica Il referendum negativo francese e olandese L’ALLARGAMENTO 2002 : VERSO UN'UNIONE A 25. Al vertice di Copenaghen l'UE invita a entrare nell'Unione dal primo maggio 2004 dieci Stati (Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia e Slovenia) l'adesione di Bulgaria e Romania nel 2007 per la Turchia si aprono le trattative. Israele?

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L’UE oggi L'Unione Europea è un organismo sui generis di tipo sovranazionale e intergovernativo, alla quale gli stati membri hanno delegato parte della propria sovranit�à nazionale. Dal 1° Gennaio 2007 riunisce 27 paesi Conta 450 milioni di cittadini La struttura dell’Unione Il quadro istituzionale Un quadro istituzionale unico: sistema di integrazione e metodo della cooperazione intergovernativa Quadripartitismo istituzionale Equilibrio istituzionale leale cooperazione Le competenze Esercizio in base a criterio di attribuzione Competenze variabili (principio di funzionalità) Competenze sussidiarie (se necessarie per raggiungere gli scopi … art. 308 TUE) Utilizzo della teoria dei poteri impliciti Competenze esclusive o concorrenti I criteri regolatori: sussidiarietà e proporzionalità art. 5 TUE Sussidiarietà come “principio costituzionale” e come “guida politica”: Comunità interviene solo “se e nella misura in cui …” Proporzionalità perché l’azione “non va al di là di quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi …” Articolo 5 TUE La Comunità agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite e degli obiettivi che le sono assegnati dal presente trattato Nei settori che non sono di sua esclusiva competenza la Comunità interviene, secondo il principio della sussidiarietà, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario.

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L'azione della Comunità non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del presente trattato.. Gli organi e le istituzioni Parlamento europeo E’ eletto direttamente dai cittadini U.E. è formato oggi da 732 deputati (numero massimo 750), eletti ogni cinque anni Legge elettorale: degli Stati membri Le sessioni plenarie si svolgono a Strasburgo. I gruppi politici e le 20 commissioni parlamentari, si riuniscono di norma a Bruxelles Il Segretariato generale ha sede a Lussemburgo. Funzioni del P.E. Funzione di controllo democratico Funzione Legislativa Potere di Bilancio Funzione Legislativa esercita, congiuntamente con il Consiglio, la funzione legislativa (direttive e regolamenti comunitari) si pronuncia sulle proposte della Commissione europea, che quest'ultima è invitata a modificare di conseguenza Ha potere di codecisione (respinge a maggioranza assoluta) con il Consiglio in settori precisi (libera circolazione dei lavoratori, il diritto di stabilimento, la libera prestazione dei servizi, il mercato interno, l'istruzione, la ricerca, l'ambiente, le reti di trasporto transeuropee, la sanità, la cultura, i consumatori…) Potere di Bilancio condivide con il Consiglio il potere di bilancio Per le spese "obbligatorie" l'ultima parola spetta al Consiglio Per le spese "non obbligatorie" spetta al Parlamento Funzione d'indirizzo politico chiede di sviluppare o di modificare delle politiche esistenti o di avviarne delle nuove Si esercita mediante risoluzioni e mozioni Funzione di controllo democratico approva la designazione del Presidente della Commissione ha potere di revocare la Commissione (mozione di censura a maggioranza di due terzi)

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si pronuncia sul programma della Commissione esprimendo le proprie osservazioni. controlla il buon funzionamento delle politiche comunitarie basandosi sulle relazioni della Corte dei conti controlla la gestione quotidiana delle politiche (interrogazioni scritte e orali alla Commissione e al Consiglio) il Presidente del Consiglio europeo informa il Parlamento sui risultati conseguiti La dimensione politica europea I partiti politici a livello europeo (art. 191 TUE) come fattore di integrazione, formatore di coscienza europea e espressione della volontà dei cittadini Il diritto di petizione (art. 194 TUE) Consiglio dell'Unione europea riunisce i rappresentanti (uno per ciascuno stato) a livello ministeriale (abilitati) dei venticinque paesi a seconda delle competenze Principio di turnazione per presidenza, regola generale di voto a maggioranza è l'istituzione decisionale principale dell'Unione. Organo a composizione variabile Assistito da Segretario generale (Alto rappresentante per la PESC) La sede del Consiglio è a Bruxelles Le composizioni in funzione del settore di competenza: Affari generali e relazioni esterne; Economia e finanza (ECOFIN) Giustizia e affari interni Occupazione politica sociale, salute e consumatori Competitivit�à Trasporti, telecomunicazioni ed energia Agricoltura e pesca Ambiente Istruzione, gioventù � e cultura. Funzioni dispone di potere di decisione; garantisce coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri condivide la funzione di bilancio con il Parlamento europeo Il potere di decisione per realizzazione di obiettivi fissati dai trattati alle condizioni da essi previste.

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agisce in generale su proposta della Commissione e con la partecipazione del Parlamento europeo (procedure di consultazione, di co-decisione o di parere conforme) in casi specifici, il Consiglio può riservarsi il diritto di esercitare funzioni esecutive (sottraendole alla Commissione). Il coordinamento delle politiche economiche adotta ogni anno un progetto di grandi orientamenti delle politiche economiche degli Stati membri che è oggetto di una conclusione del Consiglio europeo (raccomandazione del Consiglio e accompagnato da meccanismo di sorveglianza multilaterale). il coordinamento si realizza nel quadro dell'Unione economica e monetaria, soprattutto attraverso il Consiglio "ECOFIN" (Affari economici e finanziari) L'autorità di bilancio Il progetto preliminare di bilancio è sottoposto all'approvazione del Consiglio In due successive letture il Parlamento europeo negozia con il Consiglio per modificare talune spese e garantire una corretta allocazione delle risorse di bilancio. Il Consiglio decide sulle spese definite obbligatorie Le spese non obbligatorie e l'adozione finale del bilancio rientrano nell'ambito di competenza del Parlamento Organizzazione dei lavori Il Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) prepara i lavori del Consiglio Per le questioni agricole organo di preparazione è il Comitato speciale dell'agricoltura (CSA). Il voto in Consiglio deliberazioni valide se approvate a maggioranza dei membri che lo compongono. Per maggioranza qualificata, l voto ponderato sulla base della popolazione e corretto a favore dei Paesi meno popolati Le astensioni dei membri presenti o rappresentati non ostano all'adozione delle deliberazioni del Consiglio per le quali e richiesta l'unanimità La ponderazione (su totale di totale di 321 voti) 29 voti a Italia, Germania, Francia e Inghilterra 27 voti a Spagna e Polonia 13 voti a Olanda 12 voti a Belgio, Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria e Portogallo 10 voti a Austria e Svezia 7 voti a Danimarca, Irlanda, Lituania, Repubblica slovacca e Finlandia 4 voti a Cipro, Estonia, Lettonia, Lussemburgo e Slovenia 3 voti a Malta

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a seguito dell’adesione della Romania e della Bulgaria sono asssegnati a questi due paesi rispettivamente 14 e 10 voti. I voti saranno perciò in totale 345 La maggioranza La maggioranza qualificata è raggiunta se sono soddisfatte due condizioni: approvazione da parte della maggioranza degli Stati membri (o dei 2/3 a seconda dei casi) Oppure se vengono espressi almeno 232 voti a favore su 321, pari al 72,3% del totale dei voti Commissione europea incarna l'interesse comunitario dell'Ue svolge un ruolo di impulso nel processo di integrazione, in piena indipendenza nell’interesse dell’Unione propone le direzioni da prendere e attua le decisioni del Consiglio e del Parlamento È politicamente responsabile davanti al PE Agisce nel quadro degli orientamenti politici del Presidente Il ruolo quattro funzioni fondamentali: 1) Propone gli atti legislativi al Consiglio e al Parlamento (motore del diritto comunitario, esercita diritto di iniziativa) 2) Esegue le politiche dell'UE (organo esecutivo dell'Unione) 3) Vigila sull'applicazione del diritto comunitario (custode dei Trattati) 4) Rappresenta l'UE a livello internazionale Sede e composizione la sede della Commissione europea si trova a Bruxelles (durante le sessioni plenarie del Parlamento, si riunisce a Strasburgo ) è composta da un collegio di 27 membri rinnovo della Commissione ogni cinque anni, nei sei mesi che seguono le elezioni del Parlamento europeo si riunisce una volta a settimana a Bruxelles Procedura di nomina Il Consiglio europeo designa a maggioranza il Presidente, il PE lo approva Su conforme proposta dei Governi, il Consiglio e il Presidente della Commissione adottano la lista dei Commissari Il PE approva collettivamente Presidente e Commissione Il Consiglio nomina a maggioranza qualificata il Presidente e la Commissione Corte di giustizia

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ha il compito di garantire l'osservanza del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati istitutivi delle Comunità europee nonché delle norme adottate dalle istituzioni comunitarie competenti Ha ampie competenze giurisdizionali Sede e composizione Ha sede a Lussemburgo è composta da venticinque giudici (uno per ogni stato membro) Assistita da otto avvocati generali (presentano imparziali conclusioni) nominati di concerto dagli Stati membri per mandato, rinnovabile, di 6 anni (rinnovati parzialmente) indipendenza garantita Si riunisce per sezioni Le competenze Sono competenze di attribuzione, ampliabili per formula compromissoria si pronuncia, su richiesta delle giurisdizioni nazionali, sull'interpretazione dei trattati o sulla validità e sull'interpretazione degli atti adottati dalle istituzioni Ha ampie competenze giurisdizionali nell'ambito delle varie categorie di ricorsi proponibili da istituzioni europee, stati membri o cittadini giudica sulle impugnazioni delle decisioni del Tribunale Tipologia di azioni 1. rinvio pregiudiziale 2. ricorso per annullamento 3. ricorso per carenza (per inadempienza): 4. ricorso per infrazione 5. ricorso per risarcimento danni rinvio pregiudiziale Domanda di pronuncia in ordine all'interpretazione o alla validità delle norme comunitarie e degli statuti degli organi (su rinvio dei giudici nazionali) ricorso per annullamento Sindacato di legittimità generale degli atti (tranne raccomandazioni e pareri) comunitari, compresa BCE Possono ricorrere: gli organi dell’UE, compreso PE Gli Stati membri

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Persone fisiche o giuridiche, se hanno interesse personale, effettivo ed attuale, ossia che lo riguardino direttamente e individualmente, (art. 230 TUE) Aspetti procedurali Impugnazione non riguarda norme, ma solo atti decisori concreti Deve avvenire entro due mesi non sospende efficacia Possono essere adottate misure cautelari Motivazioni del ricorso: incompetenza, violazione di forme sostanziali, violazione del Trattato, sviamento di potere Si pronuncia per legittimità, ma anche per merito L’atto è dichiarato “nullo e non avvenuto” ricorso per carenza Permette di reagire contro inadempimenti (art. 232 TUE) ed è esperibile contro PE, Consiglio o Commissione Fa constatare comportamento omissivo di istituzioni che si astengono dal pronunciarsi in violazione di trattato Legittimate ad agire istituzioni UE, compresa BCE, e persona fisica e giuridica se sussiste obbligo “nei suoi confronti” Necessaria messa in mora (due mesi) Sentenza (carattere dichiarativo) constata illiceità ricorso per infrazione Introdotto su iniziativa di Commissione o di Stato membro per ristabilire la legalità comunitaria La Commissione non è obbligata ad agire, lo può fare d’ufficio o meno È preceduto da fase precontenziosa fase precontenziosa Lettera di messa in mora o “intimazione” Lo Stato presenta osservazioni Commissione archivia o emette parere motivato fase contenziosa Ricorso alla Corte non soggetto a termini Commissione ha l’onere della prova ma non deve dimostrare il suo interesse ad agire (guardiana dei trattati) Corte può ordinare misure cautelari ed emette sentenza dichiarativa Calcolo forfetario della penalità sulla base di parametri procedura abbreviata

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Si evita la fase precontenziosa in caso di: inosservanza dello Stato membro su decisione della Commissione per aiuti di Stato in contrasto con mercato comune (art. 88) uso abusivo della facoltà di mantenere in essere misure particolari in deroga (art.95) uso abusivo dei poteri di deroga per motivi di sicurezza nazionale (art. 295) o di turbamento dell’ordine pubblico (art. 297) ricorso per risarcimento danni Proponibile contro le istituzioni comunitarie (compresa BCE) o i loro agenti Fondata sulla responsabilità extracontrattuale della Comunità (art. 288) Esperibile entro 5 anni Necessari comportamento illegittimo (grave violazione), danno sussistente, reale ed effettivo, e nesso di causalità Il Tribunale di primo grado Un presidente (eletto tra i giudici) 27 giudici (si riuniscono, nella maggior parte dei casi, in sezioni di 3 o 5 giudici) le cause decise in primo grado dal Tribunale possono essere impugnate, per i soli motivi di diritto, dinanzi alla Corte di giustizia Corte dei Conti europea ha sede a Lussemburgo è composta da 27 membri, eletti di comune accordo dagli Stati membri previa consultazione del Parlamento europeo per un mandato rinnovabile di 6 anni dal Consiglio i membri eleggono tra di loro il presidente per una durata di tre anni. La funzione verifica la legalità e la regolarità delle entrate e delle spese della Comunità, nonché la sua corretta gestione finanziaria. lotta contro la frode ai danni del bilancio comunitario presenta una relazione annuale, realizzata dopo la chiusura di ciascun esercizio. organizzazione strutturata in gruppi di audit, composti da unit�à specializzate che si occupano dei diversi settori del bilancio comunitario ogni gruppo è presieduto da un Decano, eletto dai Membri del gruppo al loro interno Le decisioni sulle relazioni di audit e sui pareri sono prese dalla Corte in modo collegiale mediante voto a maggioranza Mediatore europeo è nominato dopo ciascuna elezione del Parlamento europeo

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Ha un mandato rinnovabile di 5 anni, corrispondente alla durata della legislatura Ha sede presso il Parlamento europeo, a Strasburgo esercita le sue funzioni in piena indipendenza e imparzialità La funzione riceve le denunce di qualunque cittadino dell'Unione o di qualunque persona fisica o giuridica residente o con sede in uno Stato membro individua i casi di cattiva amministrazione delle istituzioni o degli organi comunitari è conciliatore tra il cittadino e l'amministrazione comunitaria È fonte di informazione per il PE Eurosistema La BCE e le banche centrali dei Paesi (13) che hanno adottato l'euro costituiscono "Eurosistema" L'obiettivo dell'Eurosistema è di mantenere la stabilità dei prezzi nella zona euro, preservando in tal modo il potere d'acquisto dell'euro. Banca centrale europea Si compone di un Presidente e 5 membri del Comitato esecutivo e ha sede a Francoforte sul Meno (Germania) è perno dell'Eurosistema. prepara ed attua le decisioni del Consiglio dei Governatori, del Comitato esecutivo e del Consiglio generale. Funzione 1. definisce e attua la politica monetaria della zona euro 2. effettua le operazioni di cambio, detiene e gestisce le riserve ufficiali di cambio dei Paesi della zona euro 3. emette le banconote nella zona euro 4. promuove il corretto funzionamento dei sistemi di pagamento Sistema europeo delle banche centrali il Sistema europeo delle banche centrali (SEBC) è costituito dalla BCE e dalle banche centrali dei 27 Stati UE. si distingue dall’Eurosistema, composto solo dalle dodici banche centrali dell’area euro Banca europea per gli investimenti È l'istituzione finanziaria dell'Unione europea È "banca" e "organo" dell'Unione europea finanzia progetti per l'integrazione europea, lo sviluppo equilibrato, la coesione economica e sociale, nonché lo sviluppo di un'economia fondata sulle conoscenze e sull'innovazione.

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si finanzia attraverso l'acquisizione di prestiti sui mercati dei capitali. Sede e composizione La sede della Banca europea per gli investimenti è a Lussemburgo azionisti della BEI sono gli Stati membri dell'Unione europea. La BEI comprende un Consiglio dei governatori, un Comitato di direzione e un Comitato di verifica. Comitato economico e sociale è l'organismo che consente la partecipazione attiva dei rappresentanti professionali e sindacali allo sviluppo della Comunità. partecipa alla definizione e all'attuazione delle politiche dell'Unione europea attraverso i suoi pareri Sede e composizione La sede del CES è a Bruxelles 317 membri proposti dai governi degli Stati membri e nominati dal Consiglio dell'Unione europea per un mandato (rinnovabile) di 4 anni. Si articola in Assemblea plenaria, Ufficio di Presidenza, tre Gruppi, sei Sessioni e un Segretariato generale Elegge un presidente e due Vice-presidenti per un mandato di due anni. Funzioni 1. funzione consultiva nei confronti delle tre grandi istituzioni (Consiglio, Commissione e Parlamento europeo); 2. Consente partecipazione della società civile organizzata al progetto europeo 3. Rafforza il ruolo della società civile organizzata dei Paesi terzi attraverso la promozione di un dialogo strutturato con i loro rappresentanti Comitato delle regioni è organo consultivo in rappresentanza dei poteri locali e regionali vigila sul rispetto dell'identità e delle prerogative regionali e locali ed è consultato in settori come la politica regionale, l'ambiente e l'istruzione svolge un ruolo complementare nel processo decisionale tra la Commissione, il Parlamento e il Consiglio Sede e composizione ha sede a Bruxelles. I 317 membri, ripartiti in funzione delle dimensioni delle popolazioni degli Stati membri, sono nominati, su proposta dei rispettivi Stati membri, dal Consiglio dell'Unione europea

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mandato rinnovabile di 4 anni. membri non vincolati da mandato imperativo, esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale della Comunit�à Altri organi U.E. Il Garante europeo della protezione dei dati si occupa della protezione dei dati personali delle persone fisiche nell’ambito dell’UE Le agenzie (organismi decentrati dell'Unione europea) SISTEMA NORMATIVO COMUNITARIO Le fonti del diritto diritto comunitario originario (fonti primarie): norme contenute negli atti adottati in applicazione delle disposizioni dei predetti Trattati diritto comunitario derivato: trae origine dalle disposizioni sulla produzione normativa contenute nei Trattati e negli atti assimilati Prevalenza dei Trattati Non è prevista gerarchia formale di fonti Effetti Effetti verticali (da Comunità a cittadino) orizzontali (da cittadino a cittadino) Efficacia diretta a favore di singoli obblighi di fare o di astenersi (stand still) Obblighi di applicazione da parte di amministrazioni e giudici statali Possibilità di disapplicazione del diritto interno contrastante con diritto comunitario I principi dell’ordinamento comunitario principi generali comuni tra i diritti degli Stati membri principi generali del diritto internazionale principi generali dell’ordinamento comunitario principi generali relativi alla protezione dei diritti fondamentali dell’uomo principi generali comuni ai diritti degli Stati membri Il principio di legalità Il principio della certezza del diritto e di non retroattività Il principio della difesa e del contraddittorio il legittimo affidamento dei terzi di buona fede (aspettativa ragionevolmente fondata per effetto del comportamento dell’istituzione) Altri principi generali comuni di orientamento dell’interpretazione

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Ne bis in idem Nulla poena sine lege Buona fede Arricchimento senza causa Forza maggiore Equità Principi generali del diritto internazionale Pacta sunt servanda Principio di territorialità Escluso il principio di autotutela principi fondamentali del diritto comunitario Principio di uguaglianza Libera circolazione Libertà di concorrenza e esercizio dell’impresa Non discriminazione (per nazionalità, religione, sesso … ) e parità di trattamento principi generali del diritto comunitario Solidarietà Leale cooperazione (art. 10) Responsabilità Preferenza comunitaria Equilibrio istituzionale Mutuo riconoscimento Effetto utile Proporzionalità Sussidiarietà principi in materia di diritti fondamentali dell’uomo Oggi la Corte di Giustizia riconosce: Uguaglianza e non discriminazione Libertà di religione Libertà di espressione e informazione Libertà circolazione e associazione Inviolabilità del domicilio Rispetto della vita privata e del segreto professionale Diritto alla difesa, a una tutela giurisdizionale effettiva, a un giusto processo Criteri di rilevazione Riferimento a tradizioni giuridiche comuni Ricerca di tipo comparatistico

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Richiamo agli strumenti internazionali Carta dei diritti fondamentali Carta come summa di principi e libertà fondamentali (valori comuni) 6 capi: dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, cittadinanza, giustizia Valore giuridico della Carta : oggi non incorporata, solo solenne impegno e “strumento di rilevazione” dei diritti fondamentali Competenza della Corte a sindacare atti interni degli Stati membri Se la misura rientra in settore di esclusiva (o preminente) competenza comunitaria È esclusa se è materia di competenza nazionale Sussiste se la misura è comunque adottata per attuare il diritto comunitario Il diritto comunitario derivato Competenza nei limiti dell’attribuzione Potere in capo a Consiglio, talvolta congiuntamente al Parlamento e, in casi limitati, spettante alla Commissione (ex. Concorrenza) Obbligo di motivazione (Art. 253 TCE: “I regolamenti, le direttive e le decisioni, adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, nonche detti atti adottati dal Consiglio o dalla Commissione sono motivati” Obbligo di indicare nel preambolo la base giuridica Gli atti (art. 249 TUE) Il regolamento La direttiva La decisione La raccomandazione Il parere Il regolamento ha portata generale è obbligatorio in tutti i suoi elementi è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. distinzione fra regolamenti “di base” (del Consiglio) e “di esecuzione” (della Commissione) La direttiva Vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere È fatta salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi più idonei È lo strumento tipico per armonizzazione legislativa (art. 95 TCE “misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli

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Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno ») L’effetto utile delle direttive Principio di efficacia pratica delle norme I cittadini « in tutti i casi in cui disposizioni di una direttiva appaiono, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise, possono richiamare tali disposizioni, in mancanza di provvedimenti di attuazione adottati entro il termine, per opporsi a qualsiasi disposizione di diritto interno non conforme alla direttiva » La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari designati ha una portata individuale La denominazione non è decisiva ai fini dell’impugnabilità Le raccomandazioni non sono vincolanti hanno come scopo di ottenere un comportamento del destinatario più confacente agli interessi comuni i pareri non sono vincolanti rendono nota l’opinione dell’istituzione che li emette in ordine ad una determinata questione Atti atipici sono atti emanati dalle istituzioni che non rientrano tra quelli nominati nell’art. 249, come quelli che regolano il funzionamento delle istituzioni e esauriscono la loro efficacia nell’ambito delle istituzioni che li emanano: - regolamenti interni - programmi generali - accordi interistituzionali e dichiarazioni comuni - comunicazioni - conclusioni e risoluzioni del Consiglio - programmi d’azione Altri atti Accordi internazionali (non sindacabili da Corte di Giustizia) Accordi fra stati membri (ex nomine di membri Commissione, CG, …) Accordi degli Stati membri con paesi terzi (se compatibili)

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IL DIRITTO COMUNITARIO E GLI ORDINAMENTI DEGLI STATI MEMBRI L’autonomia dell’ordinamento giuridico comunitario Art. 10 TCE «Gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dal presente trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità. Essi facilitano quest’ultima nell’adempimento dei propri compiti. Essi si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del presente trattato» conseguenze l’ordinamento comunitario non costituisce un sistema chiuso I rapporti tra diritto comunitario e diritto nazionale sono regolati dal principio della sussidiarietà e dal principio della proporzionalità I conflitti tra diritto comunitario e diritto nazionale Assenza di una norma espressa di trasferimento di sovranità alla Comunità (ex art. 23 Costituzione tedesca …) Necessità di garantire per via giurisprudenziale l’applicabilità diretta del diritto comunitario e la preminenza del diritto della Comunità sul diritto nazionale evoluzione giurisprudenziale fase 1: posizione tradizionale della Corte costituzionale, concezione dualista (Costa-Enel, 1964); permane impero di legge posteriore, opera principio di successione delle leggi nel tempo. Reazione Corte di giustizia, concezione unitaria e monista, fonte autonoma comunitaria priva di efficacia ogni norma contraria evoluzione giurisprudenziale (segue) fase 2: svolta della Corte costituzionale fondata su art. 11 Cost (“consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni”), Sent. Industrie Chimiche, 1978, permane necessità di intervento della Corte Corte Giustizia, Sent Simmenthal, 1978: disposizioni nazionali contrarie si disapplicano in base ad art. 10 del Trattato evoluzione giurisprudenziale (segue) fase 3: Sentenza Corte Costituzionale Granital apre alla normazione comunitaria e il sistema normativo nazionale “si ritrae” Limite: la norma nazionale, fuori dall’ambito e dai limiti del diritto comunitario, conserva efficacia (principio di cedevolezza)

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L’allineamento risulta completo nei risultati, non nel ragionamento l’attuazione del diritto comunitario L. n. 86/1989 (Legge la Pergola) per verifica periodica dello stato di conformità (strumento di adeguamento periodico) L. 128/1998 Fallimento di copertura costituzionale (Bicamerale, mod. art. 116) autonomie regionali e diritto comunitario Intervento in fase ascendente e discendente Prima fase: impostazione centralista e riserva statale nei rapporti internazionali L. 153/ 1975, DPR 116/1977 e Legge La Pergola 1989 : competenza regionale ad attuare direttive L. 128/1998: facoltà regionale di istituire uffici di collegamento a Bruxelles Residua compito statale di supplire inerzia regionale Riforma titolo V: nuovo art. 117 Competenza regionale concorrente per “rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni” “Costituzionalizza” indirettamente normativa comunitaria, sancendo in modo definitivo la supremazia del diritto costituzionale sulle norme interne Stabilisce partecipazione delle Regioni in materia comunitaria La Legge La Loggia (L.131/2003) Le regioni concorrono direttamente, nelle materie di loro competenza legislativa, alla formazione degli atti comunitari partecipano, nell’ambito delle delegazioni del Governo, alle attività del Consiglio … garantendo l’unitarietà della rappresentazione il Capo delegazione può essere anche un Presidente di Regione L’applicabilità immediata conferisce direttamente diritti e impone direttamente obblighi non soltanto alle istituzioni comunitarie e agli Stati membri, ma anche ai cittadini della Comunità le norme dei trattati sono direttamente applicabili ai cittadini se : 1) sono formulate senza riserve 2) sono complete in se stesse e giuridicamente perfette 3) non necessitano per la loro esecuzione o la loro efficacia di altri atti degli Stati membri o delle istituzioni comunitarie Esempi di applicabilità diretta divieto di ogni forma di discriminazione (art. 12 TCE) libera circolazione delle merci (art. 28 TCE) libera concorrenza (art. 81 TCE).

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principio della parità di retribuzione tra uomini e donne (art. 141 TCE) Art. 12 TCE Nel campo di applicazione del presente trattato, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dallo stesso previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 (codecisione), può stabilire regole volte a vietare tali discriminazioni. Art. 28 TCE Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente. Art. 81 TCE 1. Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ed in particolare quelli consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione; b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti; c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, cosi da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza; e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi. 2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto. Articolo 141 TCE 1. Ciascuno Stato membro assicura l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore. 2. Per retribuzione si intende, a norma del presente articolo, il salario o trattamento normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo. La parità di retribuzione, senza discriminazione fondata sul sesso, implica: a) che la retribuzione corrisposta per uno stesso lavoro pagato a cottimo sia fissata in base a una stessa unita di misura;

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b) che la retribuzione corrisposta per un lavoro pagato a tempo sia uguale per uno stesso posto di lavoro. Conclusione: la preminenza del diritto comunitario Grazie al ruolo decisivo della Corte di giustizia, le norme comunitarie emanate nell’esercizio dei poteri previsti dai trattati, prevalgono su ogni disposizione nazionale contraria Gli Stati membri hanno definitivamente rinunciato ai propri diritti di sovranità, trasferendoli - in modo irrevocabile - ad una Comunità da essi stessi creata Nessuno Stato membro può opporsi alla piena e uniforme applicazione del diritto comunitario su tutto il territorio della Comunità LE PROCEDURE COMUNITARIE Le Procedure normative Non divisione dei poteri, ma principio dell’equilibrio istituzionale Si è passati da consultazione a collaborazione per arrivare a codecisione Dopo Amsterdam, codecisione come norma generale Le singole fasi Iniziativa Consultazione Decisione La Commissione dominus dell’iniziativa (nel momento, nella forma e nel contenuto); il potere di ritiro (art. 250 TCE) Tendenza ad inserire doppia lettura (sul modello del bilancio …) Il calendario legislativo come prassi La procedura di consultazione è la forma originaria della procedura legislativa della CE. “la Commissione propone, il Consiglio dispone, sentito il Parlamento” consultazione obbligatoria (generalizzata per PE) o facoltativa Se manca consultazione obbligatoria del Parlamento c’è grave vizio di forma ed è possibile ricorso di annullamento La consultazione di altri organi Consultazione obbligatoria e generalizzata solo a favore del PE Partecipazione frequente del CES e del Comitato delle Regioni, obbligatoria o facoltativa (consultabili anche dal PE)

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trattati obbligano talvolta il Consiglio a consultare anche il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni i loro pareri, anche se obbligatori, non hanno valore vincolante per il Consiglio. L’iter successivo dopo consultazione, la Commissione sottopone di nuovo proposta, eventualmente modificata, al Consiglio discussione in COREPER per questioni tecniche l’atto «pronto per essere adottato», iscritto all’odg come «punto A» e approvato senza dibattito oppure, se ci sono divergenze è iscritto «punto B» decisione finale approvata da Consiglio tradotta in 22 lingue ufficiali, firmato da Presidente del Consiglio, pubblicato su GUCE o notificato al destinatario Le maggioranze Quorum, maggioranza necessaria e procedura si desumono dai regolamenti interni degli organi PE decide normalmente a maggioranza semplice (raramente qualificata) Consiglio decide a maggioranza semplice, qualificata o all’unanimità Commissione di regola decide a maggioranza La procedura di cooperazione (art. 252 TCE) Strutturata come consultazione, ma rafforza influenza da parte del PE nella decisione e consente accelerazione della procedura legislativa ha ristretto il proprio ambito si applica ormai solo al settore dell’unione economica e monetaria La procedura di cooperazione (fasi) I fase: Consiglio, su proposta della Commissione e parere PE, adotta posizione comune PE ha tre mesi per approvare posizione comune; se PE approva o non si pronuncia, Consiglio adotta Se PE emenda o respinge, seconda lettura (nel secondo caso, all’unanimità) II fase: Commissione ha un mese per riesaminare testo emendato Consiglio adotta posizione riesaminata da Commissione, deliberando a maggioranza qualificata se emenda, deve deliberare all’unanimità → commissione e PE sono indotti a formulare proposte suscettibili di essere accolte La procedura di codecisione (art. 251 TUE) È ulteriore sviluppo della procedura di cooperazione

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conferisce alle due istituzioni la «parità delle armi». Se conciliazione non porta ad alcun risultato, Consiglio non può adottare la sua posizione comune È oggi la procedura più importante nella pratica legislativa procedura di codecisione (prima lettura) proposta della Commissione è inviata al Consiglio e PE PE delibera e trasmette parere al Consiglio Se Consiglio accoglie testo Commissione e parere del PE, può deliberare definitivamente Seconda lettura sulla base di proposta della Commissione, di parere PE e Comitati e di propria opinione, il Consiglio adotta una posizione comune seconda lettura al Parlamento europeo: entro 3 mesi, tre possibilità Le tre opzioni del PE 1) PE approva la posizione comune del Consiglio (o non si pronuncia entro 3 mesi): l’atto si considera adottato 2) PE respinge integralmente la posizione comune (a maggioranza assoluta) e la procedura legislativa è conclusa. 3) PE introduce emendamenti a posizione comune del Consiglio, accogliendoli tutti o convocando il comitato di conciliazione (paritetico Consiglio-PE): si cerca un compromesso che ottenga maggioranza sia in Consiglio che in PE Il Comitato di conciliazione riunisce membri del Consiglio o loro rappresentanti e altrettanti rappresentanti del PE compito di giungere ad accordo su progetto comune a maggioranza qualificata dei membri del Consiglio (o dei loro rappresentanti) e a maggioranza dei rappresentanti del Parlamento europeo. La Commissione partecipa ai lavori del comitato di conciliazione e prende tutte le iniziative necessarie per favorire un ravvicinamento fra le posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio. Terza lettura PE e Consiglio hanno 6 settimane per adottare l’atto in terza lettura, necessaria maggioranza qualificata del Consiglio e maggioranza assoluta del PE Se conciliazione non riesce, la posizione comune è rigettata e la procedura è conclusa. Un diritto amministrativo europeo? Non esiste ancora un vero e proprio diritto amministrativo europeo La regola è l’esecuzione indiretta (attraverso gli stati) Principio di mutua assistenza fra le autorità amministrative (p.e. tutela dalle frodi)

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l’esecuzione indiretta nell’esecuzione indiretta si applicano principi dell’autonomia istituzionale e processuale degli stati membri Parallelismo con il sistema tedesco Utilizzo di dottrina dei poteri impliciti (art. 308 (TCE) In alcune materie (agricoltura, commercio …) norme guida comunitarie e procedure ad efficacia orizzontale (regolamento per sgravi rimborsi, recuperi a posteriori ..) Le norme di esecuzione Possono essere assegnate in decisione alle istituzioni competenti (p.e. alla Commissione): 1) Attività quasi-legislativa della Commissione 2) Adattamento ai progressi tecnici 3) Amministrazione (p.e. nel mercato agricolo) Possibile (art. 202 TCE) riserva di esecuzione (auto-delega) da parte del Consiglio. Forma degli atti Obiettivi di chiarezza, trasparenza e comprensibilità sforzi per evitare eccessiva densità normativa Obbligo di motivazione per regolamenti, direttive e decisioni Pubblicazione (GUCE) o notifica (per atti individuali) Il regime linguistico: le lingue ufficiali OBIETTIVI E POLITICHE DELL’UNIONE E DELLE COMUNITA’ OBIETTIVI DELLE COMUNITA’ Obiettivi economici (art 2 TCE): sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, elevato livello di occupazione e di protezione sociale, la parità tra uomini e donne, crescita sostenibile e non inflazionistica, alto grado di competitività e di convergenza dei risultati economici, Obiettivi “sociali” (art 2 TCE): elevato livello di protezione dell'ambiente, miglioramento del tenore e della qualità della vita, coesione economica e sociale e solidarietà tra Stati membri. OBIETTIVI DELL’UNIONE progresso economico e sociale e un elevato livello di occupazione e pervenire a uno sviluppo equilibrato e sostenibile, in particolare mediante la creazione di uno spazio senza frontiere interne, il rafforzamento della coesione economica e sociale e l'instaurazione di un'unione economica e monetaria che comporti a termine una moneta unica affermare identità sulla scena internazionale, mediante attuazione di politica estera e di sicurezza comune, compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune

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rafforzare la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini dei suoi Stati membri mediante l'istituzione di una cittadinanza dell'Unione conservare e sviluppare l'Unione quale spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone mantenere integralmente l'acquis comunitario e svilupparlo al fine di valutare in quale misura si renda necessario rivedere le politiche e le forme di cooperazione I pilastri dell’Unione Meccanismo comunitario Politica estera e di sicurezza comune Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale Politica estera e di sicurezza comune Ieri cooperazione intergovernativa, oggi politica dell’Unione (ma ancora con carattere intergovernativo) Il Consiglio definisce principi e orientamenti generali della PESC Il Consiglio agisce per strategie comuni, azioni comuni o posizioni comuni Rappresentanza esterna comune Non controllata da Corte di Giustizia (solo impegno politico), salvo invasione di pilastro comunitario Gli organi della PESC Consiglio affari generali (Ministri esteri) Comitato politico e di sicurezza (CPS), con compiti operativi in materia di difesa comune Presidenza UE responsabile di attuazione (“troika”) Il Segretario generale del Consiglio è Alto rappresentante della politica estera e di sicurezza comune Consiglio può nominare Rappresentante speciale PE consultato e può interrogare Le procedure della PESC Regola generale: unanimità Maggioranza qualificata per questioni procedurali, azioni, posizioni comuni o decisioni in base a strategia comune, Possibilità di astensione costruttiva (fino a un terzo) Sostanziale potere di veto “per specificati e importanti motivi di politica nazionale” (art. 23), allora interviene Consiglio europeo all’unanimità La sicurezza comune Politica estera implica politica di difesa comune Quadro NATO

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Definizione complessiva di politica di difesa comune verso difesa integrata UEO = istituzione militare “parallela”, parte integrante dello sviluppo dell’Unione e contribuisce a solidarietà atlantica Gli organi della sicurezza Comitato politico e di sicurezza (alti funzionari) Alto rappresentante PESC Consiglio Militare (capi di stato maggiore dei paesi UE) Stato maggiore UE Agenzia europea degli armamenti La Commissione europea non ha ruolo Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale Tentativo di creare uno spazio giudiziario europeo azione in comune nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale prevenendo e reprimendo la criminalità (in particolare terrorismo, tratta degli esseri umani e reati contro i minori, traffico illecito di droga e di armi, corruzione e frode) Strumenti e tendenze Europol: Ufficio europeo di polizia Eurojust: organismo di cooperazione giudiziaria con personalità giuridica Progressiva comunitarizzazione mediante utilizzo della passerella comunitaria (art 42 TUE) Si propone istituzione di un Pubblico Ministero europeo Squadre investigative comuni e mandato d’arresto europeo Gli atti Posizioni comuni definiscono approccio Decisioni-quadro ( = direttive) Convenzioni E’ sottratta al controllo della Corte di Giustizia Regola generale: unanimità (maggioranza semplice per questioni di procedura) Esempi di iniziative e programmi di cooperazione Azione comune 1996 contro razzismo e xenofobia Piano d’azione congiunto contro criminalità organizzata 1997 Azioni congiunte (1996-1997) contro tratta degli esseri umani Decisione comune 2000 contro pornografia su internet Decisione quadro 2002 contro il terrorismo Espansione delle politiche comunitarie (“passerella comunitaria”, ex art.42 TUE) iniziativa di Commissione o di Stato membro

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deliberazione unanime del Consiglio consultazione del Parlamento europeo decide che un'azione dei settori di libertà, sicurezza e giustizia rientri nel titolo IV del TUE e stabilisce le condizioni di voto raccomanda agli Stati membri di adottare tale decisione con norme costituzionali. La cooperazione rafforzata Introdotta da trattato di Amsterdam 1997 : Europa “a più velocità”, “a geometria variabile”, “à la carte” … Modificata dal trattato di Nizza 2001 Estesa anche alla PESC Condizioni (art. 43 TUE) a) sia diretta a promuova la realizzazione de obiettivi UE e CE b) rispetti i trattati e il quadro istituzionale unico dell'Unione c) rispetti l'acquis comunitario d) rimanga nei limiti delle competenze dell'Unione o della Comunita e) non rechi pregiudizio al mercato interno ne alla coesione economica e sociale f) non costituisca ostacolo ne discriminazione per scambi e concorrenza g) riunisca almeno otto Stati membri h) rispetti le competenze diritti e obblighi degli Stati che non vi partecipano i) lasci impregiudicati acquis di Schengen j) sia aperta a tutti gli Stati membri Procedura Richiesta degli stati interessati Se in codecisione, parere conforme del PE Autorizzazione del Consiglio La cittadinanza UE E cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione costituisce un complemento della cittadinanza nazionale e non la sostituisce diritti e doveri Diritti di cittadinanza diritto di circolazione e soggiorno diritto di voto e di eleggibilità Protezione diplomatica e consolare Diritto di petizione Diritto di rivolgersi al mediatore

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Diritto ad una buona amministrazione e di accesso ai documenti (art. 41-42 Carta di Nizza) Il Trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa L’utilizzo del termine Definizione Trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa Trattato o Costituzione? La Convenzione sull’avvenire dell’Europea Convenzione europea: il mandato La composizione Il metodo di lavoro Gruppi di lavoro Dalla Convenzione alla CIG La parola passa agli Stati Approvazione L’ipotesi referendaria Le procedure di ratifica L’abrogazione dei Trattati L’architettura L’identità dell’Unione I valori dell’Unione Gli obiettivi I simboli dell’Unione Diritti e democrazia Ammissibilità e procedura di adesione Sospensione di alcuni diritti Recesso di uno Stato Le competenze dell’Unione La ripartizione Competenza esclusiva Competenza concorrente Azioni di sostegno, di coordinamento o di complemento Clausola di flessibilità L’esercizio delle competenze La costituzionalizzazione del principio di supremazia del diritto comunitario Il quadro istituzionale Il Parlamento europeo Le funzioni Il Consiglio europeo

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La presidenza del Consiglio europeo Il Consiglio dei Ministri La composizione e le formazioni La maggioranza qualificata La Commissione europea Composizione Il Ministro degli affari esteri Quadro istituzionale: valutazioni Gli atti dell’Unione Gli atti legislativi Atti non legislativi Regolamento europeo delegato Gli atti esecutivi Procedura legislativa ordinaria Procedure legislative speciali Parte II: La Carta dei diritti fondamentali Incorporazione Diritti / Principi Adesione alla CEDU Procedura di revisione ordinaria Procedura di revisione semplificata Trattato versus Costituzione Il prematuro traguardo federalista L’assenza di un demos europeo Una Costituzione integrata per l’Europa Il principio della tolleranza costituzionale Le questioni nodali